L’entrata in vigore della Legge n. 213/2023 ha introdotto una importante novità per le imprese, introducendo la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Con il successivo Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), il termine iniziale per l’adempimento, fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025, mentre per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine ultimo è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Il Decreto n. 18/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025, ha disciplinato le modalità attuative e operative delle polizze assicurative, definendo i criteri e i parametri specifici per l’adempimento dell’obbligo.

Dal 14 marzo 2025, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese sono obbligate a stipulare una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, con l’eccezione delle aziende agricole.

L’assicurazione deve garantire la copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali, come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile, includendo in particolare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Rientrano nell’obbligo non solo le imprese proprietarie di tali beni, ma anche quelle che li detengono tramite leasing, locazione o comodato.

Sono invece esclusi dall’obbligo gli immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie, così come i beni mobili non strettamente riconducibili alle immobilizzazioni materiali, tra cui mobili, arredi, macchine d’ufficio e automezzi. Le materie prime, i prodotti finiti e il magazzino non rientrano nella copertura obbligatoria, sebbene le imprese possano estendere la polizza per includere questi elementi.

Le polizze devono coprire specifici eventi calamitosi e catastrofali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono considerati parte dello stesso evento calamitoso le successive manifestazioni che avvengono entro 72 ore dalla prima occorrenza. In particolare, per i sismi, il riconoscimento dell’evento è subordinato alla localizzazione da parte della Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La polizza assicurativa è strutturata secondo criteri ben definiti, con obblighi di copertura proporzionati alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di beni da assicurare. Le principali caratteristiche della copertura includono:

  • Premio assicurativo: il costo della polizza dipende dal livello di rischio dell’area geografica in cui si trovano i beni e dalla loro vulnerabilità.
  • Franchigia e scoperto: la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, tranne per le grandi imprese, dove le condizioni sono oggetto di negoziazione.
  • Massimali e limiti di indennizzo: per importi fino a un milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata, mentre per importi superiori a un milione e fino a trenta milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori, il massimale è negoziabile tra le parti.

Le polizze devono inoltre essere proporzionali al rischio, tenendo conto della posizione geografica dell’impresa e delle misure di prevenzione adottate.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta serie ripercussioni per le imprese, in particolare per quanto riguarda l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Le imprese prive di copertura assicurativa non potranno beneficiare di fondi pubblici, compresi quelli destinati agli aiuti in caso di calamità naturali.

Dal 14 marzo 2025 le disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore. I contratti assicurativi già in essere devono essere adeguati entro il primo rinnovo utile.

Per maggiori informazioni, chiarimenti ed assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Normativa di riferimento Legge n. 213/2023, DL n. 202/2024 (Milleproroghe), Decreto n. 18/2025
Obbligo assicurativo Copertura assicurativa obbligatoria per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
Soggetti obbligati Imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole)
Soggetti esclusi Aziende agricole, immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie
Beni coperti Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni
Decorrenza obbligo Dal 14 marzo 2025, adeguamento entro il primo rinnovo utile
Franchigia e scoperto Massimo 15% del danno indennizzabile (negoziabile per grandi imprese)
Massimali e limiti di indennizzo Fino a 1 milione di euro: pari alla somma assicurata; Da 1 a 30 milioni: min. 70% della somma assicurata; Oltre 30 milioni: negoziabile
Sanzioni per inadempienza Esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche

 

FAQ

  1. Quali imprese sono obbligate a stipulare la polizza assicurativa?
    Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, devono stipulare una polizza per coprire i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
  2. Quali beni devono essere coperti dalla polizza?
    L’obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali utilizzati per l’attività d’impresa.
  3. Quali eventi sono coperti dalla polizza?
    Le polizze devono coprire terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
  4. Quando entra in vigore l’obbligo assicurativo?
    L’obbligo è entrato in vigore il 14 marzo 2025, e le polizze già in essere devono essere adeguate entro il primo rinnovo utile.
  5. Ci sono beni esclusi dall’obbligo assicurativo?
    Sì, sono esclusi gli immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie, nonché mobili, arredi, macchine d’ufficio, automezzi e scorte di magazzino.
  6. Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza?
    L’impresa inadempiente rischia l’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in caso di calamità.
  7. Come viene calcolato il premio assicurativo?
    Il costo della polizza è proporzionale al rischio, basato sulla posizione geografica, la vulnerabilità dei beni e le misure di prevenzione adottate.
  8. Sono previste franchigie o scoperti?
    Sì, la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, salvo diverse condizioni per le grandi imprese.
  9. Quali sono i massimali di indennizzo?
    Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, l’indennizzo è pari alla somma assicurata; per somme tra 1 e 30 milioni di euro, almeno il 70%; oltre i 30 milioni, il massimale è negoziabile.
  10. Le imprese possono estendere la copertura a beni non obbligatori?
    Sì, le imprese possono concordare con la compagnia assicurativa un’estensione della polizza per coprire beni non inclusi nell’obbligo normativo.

 

Il Modello EAS è uno strumento indispensabili per gli enti non commerciali che desiderano accedere a specifiche agevolazioni fiscali. Introdotto con il Decreto-Legge n. 185/2008, il modulo permette di dichiarare i requisiti richiesti per l’applicazione del regime agevolato previsto dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, escludendo dall’imposizione fiscale determinati proventi come corrispettivi, quote e contributi associativi.

Per mantenere il diritto a tali agevolazioni, gli enti devono non solo presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione, ma anche aggiornarlo in caso di variazioni significative dei dati precedentemente comunicati. Entro il 31 marzo 2025, gli enti devono quindi inviare una versione aggiornata del modello qualora nel 2024 siano intervenute modifiche rilevanti. Tuttavia, non tutte le variazioni richiedono la ripresentazione del documento, ed è importante distinguere i casi in cui l’aggiornamento è obbligatorio da quelli in cui non lo è.

Il Modello EAS riguarda la generalità degli enti non commerciali associativi, siano essi dotati o meno di personalità giuridica. Sono inclusi tra i soggetti obbligati le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e di promozione sociale, nonché altre organizzazioni che percepiscono entrate derivanti da attività istituzionali non commerciali.

Esistono alcune categorie di enti esonerati dall’obbligo di presentazione, tra cui le associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono esclusivamente attività marginali, le ONLUS e le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381/91.

Un’importante novità introdotta dalla Riforma dello Sport (articolo 6, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 39/2021, modificato dal D.Lgs. n. 120/2023) riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Per queste ultime, dal 5 settembre 2023, l’obbligo di presentare il Modello EAS è stato abrogato se non svolgono attività commerciale.

Il Modello EAS si compone di diverse sezioni in cui vengono riportati i dati anagrafici dell’ente e del suo rappresentante legale, nonché una serie di informazioni economiche e operative necessarie per valutare il rispetto dei requisiti fiscali.

Alcune categorie di enti possono usufruire di una modalità semplificata di compilazione. Tra questi rientrano le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni con personalità giuridica e le associazioni combattentistiche iscritte nell’Albo del Ministero della Difesa. In questi casi, è sufficiente fornire le informazioni richieste nei punti 4, 5, 6, 25 e 26 del modulo, con l’aggiunta del punto 20 per le società sportive e del punto 3 per le associazioni con personalità giuridica.

Se nel corso del 2024 sono intervenute modifiche nei dati comunicati, il Modello EAS deve essere ripresentato entro il 31 marzo 2025. L’aggiornamento deve includere non solo i dati variati, ma anche tutte le informazioni già fornite nella versione precedente.

Esistono situazioni in cui la ripresentazione del Modello EAS non è necessaria. Non è richiesto un nuovo invio nel caso di variazione del numero degli associati, dell’ammontare dei proventi derivanti da attività di sponsorizzazione o pubblicità, della sede legale o dei dati del rappresentante legale, se questi ultimi sono già stati aggiornati tramite i modelli AA5/6 o AA7/10.

Al contrario, la ripresentazione è obbligatoria se si verificano cambiamenti significativi, come l’inizio della percezione di proventi da sponsorizzazioni non dichiarati in precedenza, la modifica della frequenza di incasso di tali proventi, variazioni nell’importo delle erogazioni liberali ricevute, nella media delle entrate dell’ente negli ultimi tre esercizi, nel numero di manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o nell’utilizzo di locali in locazione anziché in comodato.

La mancata presentazione del Modello EAS preclude all’ente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per la presentazione del modello non ha carattere perentorio e che, quindi, la sua trasmissione tardiva consente comunque di accedere ai benefici fiscali, ma solo per le operazioni effettuate successivamente alla data di presentazione.

Per sanare una eventuale omissione, è possibile ricorrere alla cosiddetta “remissione in bonis”, che permette di regolarizzare la propria posizione versando una sanzione di 250 euro tramite il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “8114”. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA utile.

In base a diverse sentenze della giurisprudenza tributaria, l’omessa presentazione del Modello EAS non comporta necessariamente la decadenza dal regime agevolato, in quanto tale sanzione non è espressamente prevista dalla normativa.

Alcune pronunce hanno sottolineato che l’eventuale violazione sarebbe comunque di natura meramente formale, purché non abbia ostacolato l’attività dell’Agenzia delle Entrate o causato danni all’erario.

Per maggiori dettagli e per consulenze personalizzate vi invitiamo a contattare il nostro studio.

FAQ

Chi deve presentare il Modello EAS?
Tutti gli enti non commerciali associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ad eccezione di quelli espressamente esonerati.

Quando deve essere presentato il Modello EAS?
Il primo invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente. In caso di variazioni nei dati, il modello aggiornato deve essere trasmesso entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Cosa succede se il Modello EAS non viene presentato?
L’ente perde il diritto alle agevolazioni fiscali fino alla data di effettiva presentazione del modello. È possibile sanare l’omissione con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro.

Quali variazioni obbligano a ripresentare il Modello EAS?
Modifiche relative alla percezione di proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, alla media delle entrate dell’ente, alle erogazioni liberali ricevute e all’utilizzo di locali in locazione al posto del comodato d’uso.

 

Situazione Necessità di presentare un nuovo Modello EAS
Cambio del numero degli associati No
Modifica dell’importo dei proventi da sponsorizzazione No
Inizio della percezione di proventi pubblicitari prima non dichiarati
Cambio di sede legale No
Assunzione di un amministratore come dipendente
Ottenimento di erogazioni liberali non dichiarate in precedenza No
Locazione dei locali in luogo del precedente utilizzo in comodato

 

Il trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti rappresenta un argomento di grande importanza per le aziende e i professionisti, vista la frequenza con cui queste spese vengono sostenute nell’ambito delle attività lavorative.

Innanzitutto, la detraibilità dell’IVA collegata alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è subordinata a specifiche condizioni. Queste spese devono essere strettamente inerenti all’attività esercitata e devono essere documentate tramite regolare fattura richiesta all’albergatore o al ristoratore. Tuttavia, esistono casi in cui tale IVA non può essere detratta. Ad esempio, quando queste spese configurano costi di rappresentanza, come nel caso di un rinfresco per l’inaugurazione di una sede aziendale, l’IVA relativa non è detraibile. È importante inoltre precisare che, qualora le prestazioni siano usufruite da un soggetto differente dal titolare della partita IVA, come un dipendente, la fattura deve comunque essere intestata al datore di lavoro, riportando i dati del beneficiario in fattura o in un documento allegato.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, la normativa vigente stabilisce che le spese relative ad alberghi e ristoranti sono generalmente deducibili solo parzialmente, nella misura del 75%, sia per i redditi d’impresa che per quelli derivanti da lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre specifiche casistiche di deducibilità. La limitazione al 75% si applica ad esempio quando le spese per alberghi e ristoranti rappresentano spese di rappresentanza; in questo caso, per le imprese, la quota del 75% va sommata alle altre spese di rappresentanza e il totale deducibile è limitato ad una specifica percentuale dei ricavi caratteristici, variabile a seconda del volume dei ricavi stessi.

Una particolare attenzione va posta alle spese sostenute per trasferte dei soci non amministratori e alle trasferte all’interno del comune della sede aziendale: anche in questi casi la deducibilità è limitata al 75%. Al contrario, non si applica tale limitazione per le spese sostenute per trasferte di dipendenti, collaboratori e amministratori co.co.co. effettuate fuori dal territorio comunale, purché venga rispettato il limite giornaliero stabilito dalla normativa, pari a €180,76 per trasferte nazionali e €258,23 per quelle estere.

Per i lavoratori autonomi, la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione è parzialmente limitata: infatti, solo il 75% di tali costi è deducibile nel limite del 2% dei compensi percepiti. Tale limite si riduce ulteriormente all’1% nel caso in cui le spese siano classificate come spese di rappresentanza.

Un caso specifico riguarda i servizi sostitutivi della mensa, come i buoni pasto o le convenzioni con pubblici esercizi: per queste spese non è prevista alcuna limitazione, risultando quindi interamente deducibili.

Dal 2025 sono state introdotte ulteriori restrizioni per quanto riguarda le spese sostenute dai lavoratori autonomi, specialmente se queste vengono riaddebitate analiticamente ai committenti. In linea generale, tali spese risultano indeducibili, in quanto il relativo rimborso non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, esistono specifiche eccezioni: se le spese non vengono rimborsate entro un anno dalla fatturazione e se l’importo complessivo, comprensivo del compenso, è inferiore o uguale a € 2.500, esse diventano deducibili.

Un altro elemento fondamentale riguarda la tracciabilità delle spese, diventata obbligatoria dal 2025 secondo quanto previsto dagli articoli 54-ter e 95 del TUIR. Infatti, per poter dedurre fiscalmente tali costi, è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti tracciabili.

La deducibilità ai fini reddituali dell’IVA non detratta è un altro aspetto rilevante. Quando si sceglie di non esercitare la detrazione dell’IVA, oppure quando viene richiesto un documento commerciale invece della fattura, la deducibilità si differenzia: nel caso del documento commerciale, l’importo deducibile va dal 75% al 100%, includendo l’IVA non detratta. Diversamente, se si è richiesta la fattura ma non è stata detratta l’IVA per scelta, la deducibilità riguarda esclusivamente l’imponibile, con esclusione della quota IVA non detratta.

Per maggiori dettagli e per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Per rendere più chiari questi concetti, si propongono qui alcune FAQ che approfondiscono le principali domande relative al trattamento fiscale di queste spese:

  1. È sempre necessario richiedere la fattura per detrarre l’IVA relativa alle spese alberghiere e di ristorazione? Sì, la fattura è indispensabile per la detrazione IVA. Se viene richiesto un documento commerciale, l’IVA non sarà detraibile.
  2. Le spese di alberghi e ristoranti per trasferte fuori comune dei dipendenti sono interamente deducibili? Sì, in questo caso le spese sono deducibili al 100%.
  3. Cosa succede se le spese vengono effettuate all’interno del comune aziendale? La deducibilità si riduce al 75% del costo sostenuto.
  4. Sono previste limitazioni per i buoni pasto? No, i buoni pasto e le convenzioni con pubblici esercizi non hanno limitazioni e risultano deducibili integralmente.
  5. Le spese di albergo e ristorazione dei lavoratori autonomi sono completamente deducibili? No, sono deducibili al 75%, entro il limite del 2% dei compensi annui percepiti.

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali casistiche e della relativa deducibilità:

Tipologia spesa Detraibilità IVA Deducibilità costo Obbligo tracciabilità
Dipendente trasferta fuori comune (fattura) 100%
Dipendente trasferta nel comune (fattura) 75% No (consigliata)
Titolare o socio 75% No
Lavoratore autonomo 75% (entro 2% compensi) No
Spese mensa/buoni pasto 100% No

 

La gestione delle spese di trasferta rappresenta un aspetto rilevante nell’ambito fiscale e amministrativo per tutte le imprese che prevedono attività fuori sede per dipendenti e collaboratori. Tali spese, infatti, non solo incidono sulla contabilità aziendale, ma sono anche soggette a specifiche normative fiscali relative alla loro deducibilità.

Quando un lavoratore dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo presta temporaneamente la propria attività lavorativa lontano dalla propria sede abituale, l’azienda può scegliere di corrispondere somme a titolo di indennità di trasferta oppure rimborsare le spese sostenute dal lavoratore.

Tre sono i principali sistemi di rimborso riconosciuti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): forfetario, misto e analitico. La scelta del sistema influisce direttamente sul trattamento fiscale delle somme versate al dipendente e sulla loro deducibilità per l’impresa.

Dal 2025, il rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi non di linea (ad esempio taxi o NCC) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se effettuato con metodi di pagamento tracciabili.

Le somme versate a titolo di indennità, invece, possono essere parzialmente o totalmente tassate, essendo considerate un compenso per il disagio subito dal lavoratore durante la trasferta.

Per quanto riguarda le limitazioni specifiche alla deducibilità per l’impresa, il TUIR stabilisce dei limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio quando la trasferta è svolta fuori dal comune della sede abituale di lavoro. In particolare, è previsto un limite massimo di deduzione di € 180,76 al giorno per trasferte effettuate in Italia e di € 258,23 per quelle all’estero, applicabile esclusivamente ai rimborsi analitici (a piè di lista).

Inoltre, nel caso il dipendente utilizzi un veicolo personale o noleggiato specificamente per la trasferta, la deducibilità dei rimborsi chilometrici è ammessa nel limite del costo sostenuto per veicoli con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 CV fiscali se diesel.

Dal 2025 è introdotto l’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio e per i servizi di trasporto pubblico non di linea, affinché queste siano deducibili fiscalmente.

Ai fini documentali, la deducibilità è subordinata alla presenza di una nota spese redatta dal dipendente, accompagnata dai documenti giustificativi originali o comunque validi per comprovare l’effettività della spesa sostenuta durante la trasferta. Tali documenti non devono necessariamente essere intestati al datore di lavoro o al dipendente stesso, purché dimostrino chiaramente il luogo e la data della trasferta.

Nel caso specifico dei rimborsi chilometrici, è richiesta una documentazione dettagliata degli spostamenti effettuati con indicazione dei chilometri percorsi. Non è richiesto che i biglietti di mezzi pubblici siano nominativi per essere validamente documentati.

Le spese sostenute devono necessariamente essere correlate al luogo e al periodo della trasferta per essere considerate valide ai fini della deducibilità. Inoltre, è indispensabile la tracciabilità dei pagamenti relativi a queste spese a partire dal 2025.

Sotto il profilo contabile, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta compongono la retribuzione lorda e vengono classificate come indennità nella voce B.9.a del bilancio. Diversamente, le spese per vitto, alloggio, viaggi, trasporti e rimborsi chilometrici vengono inserite nella voce B.7, trattandosi di erogazioni effettuate attraverso il dipendente per il pagamento diretto di servizi e non come compensi aggiuntivi.

Infine, l’IVA non volontariamente detratta dalle spese di trasferta non risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Per quanto concerne l’IRAP, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi chilometrici non sono deducibili.

Se avete bisogno di chiarimenti o di assistenza dedicata, il nostro staff qualificato è pronto a fornirvi tutto il supporto necessario.

FAQ

Cosa si intende per rimborso analitico?

Il rimborso analitico, o a piè di lista, avviene quando il dipendente presenta una nota dettagliata delle spese sostenute, accompagnata da documentazione valida.

Quali sono i limiti giornalieri per dedurre spese di trasferta in Italia e all’estero?

I limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio sono rispettivamente € 180,76 per le trasferte nazionali e € 258,23 per quelle all’estero.

È sempre obbligatoria la tracciabilità delle spese?

Dal 2025, sì. Tutte le spese di vitto, alloggio e trasporti devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili per essere deducibili.

Quali documenti occorrono per la deducibilità delle spese?

Occorre una nota spese accompagnata da documenti validi come biglietti di trasporto, ricevute o documenti commerciali, anche non intestati.

 

Tabella Riepilogativa

TIPO SPESA DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEDUCIBILITÀ COSTO PER IMPRESA
Vitto e alloggio Fattura intestata al datore di lavoro 75% nel comune, 100% fuori comune (limite di €180,76/giorno in Italia, €258,23/giorno all’estero per rimborso analitico)
Vitto e alloggio Documento commerciale (non intestato) 75% nel comune, 100% fuori comune
Viaggio e trasporto Biglietto mezzi pubblici, scontrino parcheggio*, ecc. (non intestato) No 100%
Viaggio e trasporto Ricevuta taxi, NCC, ecc. 100%
Spese non documentabili Dettaglio analitico nella nota spese anche in assenza di documenti giustificativi No 100%
Rimborsi chilometrici Foglio viaggi No 100% (entro limite costo percorrenza veicoli max 17 CV fiscali/20 CV fiscali se diesel)


Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta 31.1.2019, n. 5), il parcheggio non è considerato una spesa di viaggio e trasporto.

 

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” rappresenta un incentivo fiscale destinato alle imprese che investono in beni strumentali innovativi con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione digitale. Questo strumento si colloca nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e tecnologico, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Con l’introduzione del Decreto Milleproroghe, la normativa è stata aggiornata per ampliare le opportunità di accesso e rendere più flessibili le modalità di fruizione del beneficio.

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stato disciplinato dal Decreto Legge n. 19/2024 e successivamente integrato dalla Legge n. 207/2024. Questi provvedimenti hanno ridefinito le modalità di accesso, prevedendo una revisione delle aliquote e introducendo nuovi parametri di agevolazione per favorire l’adozione di tecnologie avanzate. Rispetto alla precedente normativa del Piano Transizione 4.0, il nuovo quadro normativo prevede criteri più stringenti legati alla riduzione dei consumi energetici, promuovendo al contempo una maggiore digitalizzazione dei processi produttivi.

Chi può beneficiare dell’agevolazione fiscale?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali innovativi. L’agevolazione è riservata a quei progetti che comportano una riduzione dei consumi energetici compresa tra il 3% e il 5%, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica stabiliti dalle politiche europee e nazionali. Le aziende beneficiarie devono dimostrare il rispetto di tali parametri attraverso specifiche certificazioni tecniche.

Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali che rientrano tra quelli ammissibili dalla normativa. Questi possono comprendere macchinari industriali, software avanzati, sistemi di automazione e tecnologie per la gestione efficiente dell’energia. È fondamentale che l’investimento contribuisca alla riduzione dei consumi energetici e sia conforme alle linee guida definite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

La normativa stabilisce che i progetti finanziabili devono garantire una riduzione minima del consumo energetico. Il limite è fissato al 3% per gli investimenti in singoli beni strumentali e al 5% per progetti di innovazione più ampi. La valutazione dell’effettiva riduzione deve essere certificata da un ente accreditato, che attesta la conformità degli investimenti rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale richiesti.

La recente revisione normativa ha introdotto un’aliquota unica per gli investimenti fino a 10 milioni di euro, semplificando il sistema di accesso al credito d’imposta. L’importo riconosciuto varia in funzione della dimensione dell’investimento e della capacità di riduzione dei consumi energetici. Rispetto alla precedente disciplina, sono stati rimodulati i massimali di spesa agevolabile, rendendo il beneficio più accessibile per le imprese di medie e grandi dimensioni.

Le imprese interessate devono seguire un iter procedurale ben definito. La domanda di accesso al credito d’imposta deve essere presentata attraverso il portale “Transizione 5.0”, gestito dal GSE. Il processo prevede tre comunicazioni obbligatorie: una preventiva per la prenotazione del credito, una di conferma contenente le fatture di acquisto e il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene, e infine una comunicazione di completamento che deve essere inviata entro il 31 dicembre 2025.

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe riguarda la possibilità di ottenere l’agevolazione anche per investimenti effettuati prima della presentazione della domanda, purché realizzati a partire dal 1° gennaio 2024. Questa modifica normativa consente di superare alcune incertezze interpretative e garantisce maggiore flessibilità alle imprese che hanno già avviato progetti di investimento in beni strumentali.

Il GSE svolge un ruolo centrale nella gestione del credito d’imposta, essendo l’ente incaricato della verifica e dell’approvazione delle domande. L’azienda richiedente deve inviare le comunicazioni richieste rispettando i termini previsti, pena la decadenza del beneficio. Nel caso in cui l’investimento sia già stato completato prima della richiesta, è comunque necessario inviare la comunicazione preventiva specificando che il progetto è stato realizzato.

Un aspetto rilevante del “Transizione 5.0” riguarda gli investimenti in impianti fotovoltaici. La normativa prevede specifiche maggiorazioni per le aziende che installano impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Tuttavia, per accedere al beneficio, è necessario rispettare precisi requisiti tecnici e certificare l’effettivo contributo alla riduzione dei consumi energetici aziendali.

Il credito d’imposta non si limita all’acquisto di beni strumentali, ma include anche gli investimenti in formazione. Le imprese possono beneficiare dell’agevolazione per programmi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze in ambito digitale ed energetico. Gli interventi formativi devono essere strutturati e certificati, garantendo l’effettivo miglioramento delle competenze del personale aziendale.

Scadenze e adempimenti burocratici

Per fruire dell’agevolazione, è fondamentale rispettare le tempistiche previste dalla normativa. Gli investimenti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025, mentre la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026. Il mancato rispetto di queste scadenze comporta la perdita del diritto al credito d’imposta.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Beneficiari Tutte le imprese che investono in beni strumentali innovativi
Riduzione dei consumi Minimo 3% per singoli beni, 5% per progetti complessivi
Importo massimo agevolabile Fino a 10 milioni di euro
Aliquota del credito Unica per investimenti entro il massimale
Scadenza investimenti 31 dicembre 2025
Scadenza comunicazioni 28 febbraio 2026

 

FAQ

  1. Chi può accedere al credito d’imposta “Transizione 5.0”?
    Tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali innovativi che garantiscono una riduzione dei consumi energetici.
  2. Quali sono le percentuali di riduzione richieste?
    Almeno il 3% per investimenti in singoli beni strumentali e il 5% per progetti di innovazione più ampi.
  3. È possibile richiedere il beneficio per investimenti già effettuati?
    Sì, purché gli investimenti siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.
  4. Quali sono le tempistiche per la richiesta?
    La comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.
  5. Gli investimenti in formazione sono agevolabili?
    Sì, se finalizzati all’acquisizione di competenze per la transizione digitale ed energetica.

 

Ricordiamo le principali scadenze di Marzo 2025

17 marzo 2025

  1. Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) per persone fisiche titolari di Partita IVA
    • Prosecuzione del versamento rateale del II acconto dovuto.
  2. Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile
    • Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi legali.
  3. Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024
    • Per il versamento del saldo IMU in scadenza 16 dicembre 2024.
  4. Ravvedimento: ritenute e IVA mensile/trimestrale
    • Sanatoria per il mese precedente con sanzione ridotta (1,25% dell’imposta non versata) e interessi.
  5. Ritenute sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo, provvigioni)
    • Obbligo di versamento per chi ha corrisposto compensi con ritenuta (ad esempio 20% per i professionisti).
  6. Tassa annuale su libri sociali e registri
    • Versamento dovuto per bollatura/vidimazione libri sociali e registri.
  7. Trasmissione dati all’Agenzia delle Entrate (ai fini della dichiarazione precompilata):
    • Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico.
    • Spese sanitarie rimborsate.
    • Spese di istruzione universitaria e spese funebri.
    • Spese per abbonamenti ai trasporti pubblici.
    • Interessi passivi su mutui.
    • Contratti e premi assicurativi.
    • Contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari.
    • Erogazioni liberali (ONLUS, APS ecc.).
    • Rette per asili nido.
    • Spese per frequenza scolastica.
  8. Trasmissione CU 2025
    • Sostituti d’imposta inviano le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (non occasionale) all’Agenzia.
  9. Comunicazione interventi su parti comuni di edifici residenziali
    • Comunicazione all’anagrafe tributaria (ristrutturazioni/riqualificazioni).
  10. Esterometro
    • Invio dati delle operazioni transfrontaliere (fatture passive del mese precedente).
  11. Versamento contributi gestione separata INPS
    • Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente.
  12. Versamenti imposta sostitutiva su redditi di natura finanziaria e plusvalenze
    • Intermediari autorizzati (banche, SIM ecc.) versano l’imposta sostitutiva su plusvalenze del secondo mese precedente.
  13. Versamento accise
    • Imposta di produzione e consumo sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
  14. Imposta sugli intrattenimenti
    • Versamento dell’imposta sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
  15. Tobin Tax
    • Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente e compilazione prospetto.

20 marzo 2025

  1. Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
    • Comunicazione del credito (30% delle commissioni addebitate) relativo alle transazioni di febbraio 2025.
  2. Comunicazione telematica prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (GIG economy)
    • Obbligo di comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo, le collaborazioni occasionali (es. riders).
  3. Somministrazione di lavoro – Comunicazioni obbligatorie
    • Segnalazione di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni di lavoratori somministrati (mese precedente).

25 marzo 2025

  1. Contributi ENPAIA (impiegati agricoli)
    • Denuncia retribuzioni corrisposte nel mese precedente e versamento contributi previdenziali.
  2. Intrastat
    • Presentazione elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie (e dati statistici su acquisti/cessioni).

27 marzo 2025

  1. Ravvedimento entro 90 giorni dell’acconto IVA
    • Per l’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre 2024, possibilità di ravvedimento con sanzione ridotta e interessi.

31 marzo 2025

  1. Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Invio modello LAV_US al Ministero del Lavoro per attività usuranti svolte nel 2024.
  2. Tobin Tax – Dichiarazione
    • Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni 2024.
  3. Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
    • Per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
  4. Denuncia UNIEMENS (INPS)
    • Comunicazione dei dati retributivi e contributivi per il mese precedente.
  5. Comunicazione periodica antiriciclaggio
    • Intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, SGR ecc.) trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria.
  6. Libro unico del lavoro (LUL)
    • Compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
  7. Modelli INTRA 12
    • Dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari per enti non soggetti passivi o agricoltori esonerati e relativo versamento.
  8. Presentazione dichiarazione Redditi e IRAP 2024
    • Per società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (esercizio chiuso il 31 maggio 2024).
  9. OSS/IOSS
    • Presentazione dichiarazione IVA e versamento per febbraio 2025 (soggetti aderenti ai regimi speciali UE).
  10. Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo)
    • Possibilità di regolarizzare anni precedenti (2018-2022) con versamento imposta sostitutiva ridotta.
  11. Registrazione contratti di locazione
    • Entro 30 giorni dalla data del contratto (o 60 se stipulato all’estero) e versamento imposta di registro (F24 ELIDE).
  12. Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo)
    • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche per redditi di lavoro autonomo consegnate entro il 16 marzo.
  13. Versamento contributi Enasarco/FIRR
    • Contributi relativi all’indennità di fine rapporto agenti e rappresentanti.
  14. Versamento II acconto IRES e IRAP (soggetti “a cavallo”)
    • Per esercizi sociali con periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025.
  15. Versamento saldo e primo acconto imposte (Redditi 2024 e IRAP 2024) per società con esercizio a cavallo
    • Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differire di 30 giorni con maggiorazione 0,40%.

 

TABELLA RIASSUNTIVA

 

DATA ADEMPIMENTO DESCRIZIONE ESSENZIALE NOTE / SOGGETTI INTERESSATI
17 marzo 2025 Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) Versamento rateale del II acconto per persone fisiche titolari di P.IVA Persone fisiche con Partita IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi Tutti i contribuenti soggetti a ritenute / IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024 Per il versamento del saldo IMU (scad. 16 dicembre 2024) Proprietari di immobili soggetti a IMU
17 marzo 2025 Ravvedimento ritenute e IVA mensile/trimestrale Sanatoria versamenti omessi/insufficienti del mese precedente (sanzione ridotta 1,25%) Sostituti d’imposta, soggetti passivi IVA
17 marzo 2025 Ritenute su redditi di lavoro (dip., autonomo, provvigioni) Versamento delle ritenute (es. 20% per compensi a professionisti) Datori di lavoro, sostituti d’imposta
17 marzo 2025 Tassa annuale bollatura libri sociali e registri Versamento tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri Società di capitali, enti commerciali, ecc.
17 marzo 2025 Trasmissione dati all’Agenzia Entrate (dich. precompilata) Invio telematico di vari dati: spese ristrutturazioni, risparmio energetico, sanitarie rimborsate, universitarie/funebri, abbonamenti trasporti, interessi mutuo, ecc. Soggetti che gestiscono tali dati (amministratori condominio, assicurazioni, banche, università, ecc.)
17 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (redditi di lavoro dipendente/autonomo abituale) I sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi erogati Datori di lavoro, committenti
17 marzo 2025 Comunicazione interventi su parti comuni (ristrutturazioni/riqualificazioni) Trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati sugli interventi in parti comuni di edifici residenziali Amministratori di condominio
17 marzo 2025 Esterometro: operazioni transfrontaliere (passive) Invio dati fatture elettroniche relative a operazioni passive del mese precedente Soggetti passivi IVA con operazioni estere
17 marzo 2025 Versamento contributi gestione separata INPS Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente Committenti obbligati
17 marzo 2025 Versamenti imposta sostitutiva (plusvalenze, risparmio amministrato/gestito) Intermediari autorizzati (banche, SIM) versano l’imposta su plusvalenze realizzate nel secondo mese precedente Banche, SIM, altri intermediari
17 marzo 2025 Versamento accise (prodotti immessi in consumo) Imposta di produzione/consumo su prodotti sottoposti al regime delle accise (mese precedente) Soggetti obbligati in campo accise
17 marzo 2025 Versamento imposta sugli intrattenimenti (apparecchi da divertimento) Riguarda gli apparecchi da intrattenimento riferiti al 2025 Gestori di sale giochi, bar con apparecchi, ecc.
17 marzo 2025 Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie) Versamento relativo alle operazioni del mese precedente + compilazione prospetto Operatori finanziari, intermediari, soggetti che effettuano transazioni su strumenti finanziari
20 marzo 2025 Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici Comunicazione del credito (30% delle commissioni) sulle transazioni di febbraio 2025 Esercenti che accettano pagamenti con carta/strumenti tracciabili
20 marzo 2025 Comunicazione prestazioni autonome su piattaforme digitali (GIG economy) Segnalazione delle collaborazioni autonome/occasionali (es. riders) instaurate il mese precedente, entro il 20 del mese successivo Committenti di prestazioni tramite piattaforme (food delivery, ecc.)
20 marzo 2025 Somministrazione di lavoro: comunicazioni obbligatorie Assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni lavoratori somministrati (mese precedente) Agenzie per il lavoro, aziende utilizzatrici
25 marzo 2025 Contributi agricoli ENPAIA Denuncia delle retribuzioni di impiegati agricoli (mese precedente) e versamento contributi Datori di lavoro nel settore agricolo
25 marzo 2025 Intrastat: elenchi riepilogativi mensili Presentazione elenchi cessioni intracomunitarie e dati statistici acquisti/cessioni (mese precedente) Soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari
27 marzo 2025 Ravvedimento acconto IVA entro 90 giorni (acconto scad. 27 dic. 2024) Versamento omesso/insufficiente con sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali Soggetti tenuti all’acconto IVA
31 marzo 2025 Comunicazione annuale lavori usuranti (mod. LAV_US) Invio telematico al Ministero del Lavoro per rilevare attività usuranti svolte nel 2024 Datori di lavoro con personale impegnato in lavori usuranti
31 marzo 2025 Tobin Tax: dichiarazione annuale Dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie 2024 Soggetti interessati alla Tobin Tax
31 marzo 2025 Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) Per eventi oggettivamente non evitabili del mese precedente, invio domanda all’INPS Aziende che richiedono CIGO
31 marzo 2025 Denuncia UNIEMENS (INPS) Comunicazione dati retributivi e contributivi del mese precedente Datori di lavoro
31 marzo 2025 Comunicazione periodica antiriciclaggio (Intermediari finanziari) Banche, Poste, SIM, SGR, ecc. trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria Intermediari finanziari, operatori qualificati
31 marzo 2025 Libro unico del lavoro (LUL) Compilazione entro fine mese successivo con dati relativi ai lavoratori Datori di lavoro
31 marzo 2025 Modelli INTRA 12 (acquisti intracomunitari di enti non passivi e agricoltori esonerati) Dichiarazione mensile degli acquisti intra del secondo mese precedente + versamento IVA Enti non commerciali e agricoltori esonerati
31 marzo 2025 Dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 (società con esercizio non solare) Società con periodo d’imposta chiuso il 31/05/2024 presentano via telematica Redditi e IRAP 2024 Società di capitali, enti commerciali e non commerciali
31 marzo 2025 OSS/IOSS: dichiarazione e versamento mensile IVA Operatori aderenti al regime IOSS presentano dichiarazione e versano l’IVA dovuta (febbraio 2025) Soggetti che operano in e-commerce e commercio intracomunitario
31 marzo 2025 Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo biennale) Regolarizzazione anni 2018-2022 per chi ha aderito entro il 31/10/2024, con versamento imposta sostitutiva Contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale
31 marzo 2025 Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro Entro 30 giorni dalla data del contratto (60 se stipulato all’estero), obbligo di registrazione e pagamento imposta (F24 ELIDE) Locatori (persone fisiche o giuridiche)
31 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo) Invio all’Agenzia Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo consegnate entro il 16/03 Sostituti d’imposta
31 marzo 2025 Versamento contributi Enasarco/FIRR Versamento contributi al Fondo indennità fine rapporto di agenti e rappresentanti (provvigioni liquidate l’anno precedente) Ditte mandanti, agenti e rappresentanti di commercio
31 marzo 2025 Versamento II acconto IRES e IRAP (esercizi “a cavallo”) Per periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025 Società di capitali, enti commerciali
31 marzo 2025 Versamento saldo + 1° acconto imposte (Redditi e IRAP 2024) per società con esercizio “a cavallo” Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differimento di 30 giorni con 0,40% di interesse Società di capitali, enti commerciali

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SCADENZARIO MARZO 2025

Di seguito lo scadenzario contrattuale relativo a  Marzo 2025

1 Marzo 2025

  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)
    • Assistenza integrativa: Nuova disciplina prestazioni Ebitemp e Formatemp
  • IGIENE AMBIENTALE (K540)
    • C.r.a.: corrisposto l’elemento
  • POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate (IB17)
    • Elementi di garanzia retributiva: corrisposto l’elemento
  • CALZATURE – Aziende industriali (D121)
    • Elemento di garanzia retributiva: erogazione dell’elemento
  • IGIENE AMBIENTALE – Aziende private e municipalizzate (K545)
    • Elemento di garanzia retributiva: corrisposto l’elemento
  • TRASPORTO A FUNE (I911)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Confcommercio (H011)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI (H02H)
    • Minimi tabellari: erogato l’aumento dei minimi
  • INTERSETTORIALE – CIFA (H03A)
    • Minimi tabellari (settore Commercio): corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Federdistribuzione (H008)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Sistema Impresa (H01N)
    • Minimi tabellari: corrisposto l’aumento dei minimi
  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)
    • Minimi tabellari: nuova disciplina dell’indennità di disponibilità
  • TERZIARIO – Confesercenti (H012)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • GUARDIE AI FUOCHI (IA01)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • COMMERCIO, GRANDE DISTRIBUZIONE E RETAIL MARKETING – FEDERDAT (H03L)
    • Minimi tabellari: corrisposto l’aumento
  • IGIENE AMBIENTALE (K540)
    • Minimi tabellari – Somma perequativa: corrisposto l’elemento
  • METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane (C030)
    • Preavviso: nuovi termini per gli operai
  • DIRIGENTI – Aziende industriali (V012)
    • Una tantum: termine per la corresponsione
  • SERVIZI POSTALI IN APPALTO (K721)
    • Una tantum: corrisposta la seconda tranche
  • TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane (V751)
    • Una tantum: erogata la seconda tranche

3 Marzo 2025

  • Addizionali regionali e comunali: ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento del secondo acconto imposte risultanti da Redditi 2024

17 Marzo 2025
(il 16 cade di domenica, quindi la scadenza è posticipata al 17)

  • Modello 730
    • Invio telematico comunicazione per ricezione dati 730-4
  • Giornalisti – Casagit
    • Denuncia e versamento contributi del mese precedente
  • Giornalisti – INPGI Gestione Separata
    • Denuncia e versamento contributi per le collaborazioni coordinate e continuative
  • INPS – UniEmens / Contributi lavoro dipendente
    • Versamento contributi relativi alle retribuzioni del mese precedente
  • Lavoro in agricoltura
    • Versamento trimestrale contributi operai agricoli
  • Fondo di Tesoreria INPS
    • Versamento TFR maturato nel mese precedente
  • Modello CU
    • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni (redditi di lavoro dipendente, autonomo, ecc.)
  • Collaborazioni coordinate e continuative
    • Versamento alla Gestione separata INPS dei compensi corrisposti nel mese precedente

20 Marzo 2025

  • Lavoratori autonomi / vendite a domicilio / piattaforme digitali (GIG economy)
    • Comunicazione telematica mensile delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme
  • Somministrazione di lavoro
    • Comunicazione obbligatoria delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni relative al mese precedente

25 Marzo 2025

  • Lavoro in agricoltura – ENPAIA
    • Denuncia delle retribuzioni effettive del mese precedente e versamento dei relativi contributi

31 Marzo 2025

  • Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Termine per invio Modello LAV_US (attività usuranti svolte nell’anno 2024)
  • Scadenza di vari CCNL
    • LAPIDEI – Aziende industriali (F041)
    • CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) (H601)
    • MINIERE – Aziende industriali (B282)
    • PELLI E CUOIO – Aziende industriali (D111)
  • Agenti e rappresentanti (ENASARCO/FIRR)
    • Versamento dei contributi FIRR

 

TABELLA RIASSUNTIVA

DATA OGGETTO / ADEMPIMENTO NOTE / RIFERIMENTI
1 Marzo 2025 Contratti nazionali – variazioni o elementi retributivi

– Somministrazione di Lavoro (V212): Assistenza integrativa (Ebitemp e Formatemp) e Minimi tabellari (nuova disciplina indennità di disponibilità).
– Igiene Ambientale (K540): Corresponsione di elemento (C.r.a.) e Minimi tabellari – Somma perequativa.
– Pompe Funebri (IB17): Elementi di garanzia retributiva.
– Calzature (D121): Elemento di garanzia retributiva.
– Igiene Ambientale – Privati/municipalizzate (K545): Elemento di garanzia retributiva.
– Trasporto a Fune (I911): Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Confcommercio (H011): Aumenti minimi tabellari.
– Commercio – Servizi – Conflavoro PMI (H02H): Aumento minimi tabellari.
– Intersettoriale – CIFA (H03A), settore Commercio: Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Federdistribuzione (H008): Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Sistema Impresa (H01N): Aumento minimi tabellari.
– Terziario – Confesercenti (H012): Aumenti minimi tabellari.
– Guardie ai Fuochi (IA01): Aumenti minimi tabellari.
– Commercio, Grande Distribuzione, Retail Marketing – Federdat (H03L): Aumento minimi tabellari.
– Metalmeccanica Artigianato (C030): Nuovi termini di preavviso per operai.
– Dirigenti – Aziende industriali (V012): Termine per corresponsione Una Tantum.
– Servizi Postali in Appalto (K721): Una Tantum, seconda tranche.
– Tessili Moda e Chimica Ceramica – Aziende artigiane (V751): Una Tantum, seconda tranche.

Riepilogo: È la giornata più ricca di scadenze contrattuali, con:
– Versamenti o elementi di garanzia retributiva
– Aumenti dei minimi tabellari
– Assistenza integrativa
– Una Tantum in alcuni settori
– Nuovi termini di preavviso (Metalmeccanica Artig.)
3 Marzo 2025 Addizionali regionali e comunali

– Ravvedimento operoso entro 90 giorni per il mancato versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Redditi 2024 (il termine originario era 2 dicembre 2024).

Indicazioni fiscali: Versamento delle imposte dovute, sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali giorno per giorno.
17 Marzo 2025 (Scadenza posticipata perché il 16/03 cade di domenica)

Modello 730: Invio telematico della comunicazione per ricezione dati 730-4.
Giornalisti:
• Casagit: Denuncia e versamento contributi.
• INPGI Gestione Separata: Denuncia e versamento dei contributi per co.co.co. giornalistiche.
INPS – UniEmens: Versamento contributi lavoro dipendente (retribuzioni del mese precedente).
Agricoltura: Versamento trimestrale contributi operai agricoli.
Fondo di Tesoreria INPS: Versamento TFR maturato nel mese precedente.
Certificazione Unica (CU): Invio telematico all’Agenzia delle Entrate per redditi di lavoro dipendente e autonomo (2024).
Co.co.co. / Collaborazioni: Versamento alla Gestione Separata INPS dei compensi corrisposti nel mese precedente.

Giornata dedicata a adempimenti contributivi e fiscali mensili/trimestrali, oltre alla scadenza di invio della CU all’Agenzia delle Entrate.
20 Marzo 2025 Lavoratori Autonomi / Gig Economy: Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (entro il 20° giorno del mese successivo).
Somministrazione di lavoro: Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni del mese precedente).
Controllare ambito di applicazione delle comunicazioni (per i lavoratori tramite app o piattaforme digitali e per i somministrati).
25 Marzo 2025 Agricoltura – ENPAIA: Denuncia mensile delle retribuzioni effettive e versamento relativi contributi previdenziali per impiegati agricoli. Adempimento periodico (mensile), con termine fissato al 25 di ogni mese.
31 Marzo 2025 Comunicazione annuale Lavori Usuranti: Invio del modello LAV_US al Ministero del Lavoro, per l’attestazione delle lavorazioni usuranti svolte nell’anno 2024.

Scadenza di vari CCNL:
• Lapidei – Aziende industriali (F041).
• Centri Elaborazione Dati (CED) (H601).
• Miniere – Aziende industriali (B282).
• Pelli e Cuoio – Aziende industriali (D111).

Agenti e rappresentanti: Versamento dei contributi ENASARCO (FIRR).

Lavori Usuranti: fondamentale per l’accesso anticipato alla pensione.
CCNL: fine del periodo di vigenza, possibili rinnovi/aggiornamenti.
ENASARCO/FIRR: scadenza versamento contributi per Agenti/Rappresentanti.

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Scadenzario Contrattuale Marzo 2025

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Entro il 17 marzo 2025, le società di capitali sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Si tratta di un importo dovuto una tantum ogni anno e calcolato in base al capitale sociale detenuto alla data del 1° gennaio 2025. L’importo varia in base al capitale sociale detenuto alla data del 1° gennaio 2025 e deve essere corrisposto tramite il modello F24. L’omesso o ritardato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni, con possibilità di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.

Sono tenute al pagamento della tassa le società per azioni (spa), le società a responsabilità limitata (srl) e le società in accomandita per azioni (sapa). Tale obbligo si applica anche a società in liquidazione ordinaria e a quelle sottoposte a procedure concorsuali, purché sia necessario mantenere i libri sociali vidimati secondo il Codice civile.

Se una società trasferisce la sede in un’altra circoscrizione territoriale dopo aver effettuato il versamento della tassa, non è richiesto un ulteriore pagamento, poiché non è prevista una nuova vidimazione dei libri.

Le società costituite a fine 2024, con primo esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, devono versare la tassa per entrambi gli anni: all’atto della costituzione per il 2024 e entro il 17 marzo 2025 per l’anno in corso.

Non sono tenuti al versamento della tassa:

  • Le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali, tuttavia, devono pagare la tassa di concessione governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine di libro vidimato.
  • I consorzi che non assumono la forma di società consortili.
  • Le società di capitali in liquidazione giudiziaria, poiché il curatore è obbligato a tenere le scritture contabili previste dalla Legge Fallimentare, vidimate dal Giudice Delegato senza costi aggiuntivi.
  • Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, a condizione che lo statuto sia conforme alla Legge n. 289/2002.

L’esonero si basa sull’articolo 13-bis del DPR n. 641/72, che esenta dalle tasse sulle concessioni governative le ONLUS e le società sportive dilettantistiche.

L’importo della tassa annuale è stabilito in base al capitale sociale o al fondo di dotazione risultante al 1° gennaio 2025.

  • Per un capitale sociale fino a 516.456,90 euro, la tassa è di 309,87 euro.
  • Se il capitale supera tale soglia, l’importo è di 516,46 euro.

Le eventuali variazioni di capitale successive al 1° gennaio 2025 non influiscono sulla tassa da pagare per il 2025, ma avranno effetto sull’importo dovuto per l’anno successivo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la sezione “Erario” con:

  • Codice tributo: 7085
  • Anno di riferimento: 2025

Il versamento può essere effettuato con compensazione di eventuali crediti fiscali disponibili.

Le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono eseguire il pagamento utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Per la vidimazione dei libri, è necessario esibire la prova dell’avvenuto pagamento della tassa.

  • Fino al 17 marzo 2025, non può essere richiesto alcun documento attestante il pagamento, poiché il termine per il versamento non è ancora scaduto.
  • Dal 18 marzo 2025, occorre presentare la fotocopia del modello F24.

L’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli successivi sulla regolarità del versamento.

L’omesso o tardivo pagamento della tassa comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/97. Le nuove misure sanzionatorie, introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, sono:

  • Omesso versamento: 25% dell’importo non versato.
  • Ritardo fino a 90 giorni: 12,5% dell’importo non versato.
  • Ritardo fino a 15 giorni: 0,83% per ogni giorno di ritardo.

Le violazioni relative alla tassa del 2024 restano soggette alle misure previgenti, con sanzioni fino al 30%.

Per regolarizzare la violazione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione in base al tempo trascorso dalla scadenza:

Termine di regolarizzazione Sanzione ridotta (violazioni 2025)
Entro 14 giorni 0,0833% – 1,1662%
15-30 giorni 1,25%
31-90 giorni 1,3889%
Entro 1 anno 3,125%
Entro 2 anni 3,5714%
Entro il termine di accertamento 5%

 

La tassa va versata con gli interessi di mora (2% annuo dal 1° gennaio 2025). Se il versamento della tassa è tardivo, la sanzione è calcolata in base ai giorni di ritardo.

Parametro Dettaglio
Scadenza pagamento 17 marzo 2025
Soggetti obbligati Spa, Srl, Sapa
Soggetti esonerati Cooperative, società in liquidazione giudiziaria, società sportive dilettantistiche
Importo dovuto € 309,87 (capitale ≤ € 516.456,90), € 516,46 (capitale > € 516.456,90)
Modalità di pagamento Modello F24 (codice tributo 7085)
Vidimazione libri Richiesta copia F24 dal 18/03/2025
Sanzione omesso pagamento 25% dell’importo dovuto
Sanzione ritardo ≤ 90 gg 12,5% dell’importo dovuto
Ravvedimento entro 1 anno 3,125% dell’importo dovuto

Per chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Chi deve pagare la tassa per la vidimazione dei libri sociali?
Sono obbligate al pagamento le società di capitali (spa, srl, sapa), comprese quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Quali società sono esonerate dal pagamento?
Sono esenti le cooperative, i consorzi non consortili, le società in liquidazione giudiziaria e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Entro quando deve essere effettuato il pagamento?
Il versamento deve essere eseguito entro il 17 marzo 2025.

Qual è l’importo della tassa?
L’importo varia in base al capitale sociale al 1° gennaio 2025:

  • € 309,87 se il capitale è fino a € 516.456,90.
  • € 516,46 se il capitale supera tale soglia.

Cosa succede se la tassa non viene pagata nei termini?
Si applicano sanzioni che vanno dal 12,5% al 25% dell’importo dovuto, con possibilità di riduzione tramite il ravvedimento operoso.

 

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’ISTAT per adeguarsi alle direttive europee in materia di classificazione delle attività economiche (NACE Rev. 2.1). Questa revisione si inserisce nel contesto dell’aggiornamento periodico volto a garantire una maggiore coerenza con le attività economiche emergenti e a facilitare il lavoro degli enti amministrativi e fiscali che utilizzano la classificazione ATECO per la raccolta e la gestione dei dati. Sebbene la nuova classificazione sia ufficialmente in vigore dall’inizio del 2025, la sua implementazione nelle procedure amministrative e fiscali è prevista a partire dal 1° aprile 2025.

L’aggiornamento della classificazione ha portato a diverse modifiche significative. Il numero totale dei codici ATECO è aumentato, passando da 3.217 a 3.257, grazie all’introduzione di nuovi codici e alla revisione di quelli esistenti. In particolare, il numero di sezioni è salito da 21 a 22, mentre le classi sono aumentate da 615 a 651. Sono state aggiunte nuove sottocategorie, che ora ammontano a 1.290, rispetto alle 1.241 della precedente versione ATECO 2022. Al contrario, il numero di divisioni è sceso da 88 a 87, mentre le categorie sono rimaste invariate a quota 920.

La tabella di raccordo tra ATECO 2022 e ATECO 2025, pubblicata dall’ISTAT, permette di individuare le corrispondenze tra i codici delle due versioni della classificazione. Ogni codice della nuova classificazione è associato a uno o più codici della versione precedente, facilitando così l’adeguamento da parte di imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche. In alcuni casi, per attività complesse o rare, la tabella potrebbe non riuscire a individuare una corrispondenza esatta, richiedendo un’analisi specifica da parte degli operatori.

L’adozione della nuova classificazione comporta diversi adempimenti amministrativi. Le Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025, aggiorneranno automaticamente i codici ATECO delle imprese iscritte, comunicando loro l’avvenuta modifica. Durante un periodo transitorio, la visura camerale riporterà sia il codice ATECO 2022 sia quello aggiornato al 2025. Per quanto riguarda gli obblighi fiscali, i soggetti IVA devono utilizzare la nuova classificazione per gli atti e le dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate, salvo diverse istruzioni specifiche nei modelli fiscali. Tuttavia, non è richiesta una comunicazione di variazione dati per aggiornare il codice ATECO, salvo nei casi in cui l’impresa desideri segnalare un codice che meglio rappresenta l’attività svolta.

Dal punto di vista metodologico, la struttura della classificazione ATECO 2025 mantiene la stessa organizzazione gerarchica della precedente versione. I livelli di dettaglio vanno dal più aggregato al più disaggregato, con l’obiettivo di garantire un’elevata specificità nella classificazione delle attività economiche. Le principali modifiche riguardano l’introduzione di 1.070 nuovi codici, l’eliminazione di 970 codici esistenti e la modifica delle descrizioni di 1.428 codici.

La tabella di raccordo tra ATECO 2022 e ATECO 2025 è stata strutturata in modo bidirezionale, consentendo di individuare le corrispondenze in entrambi i sensi. Essa include indicatori di copertura che segnalano se un codice è stato integralmente o parzialmente coperto dalla nuova classificazione.

La tabella di raccordo ATECO 2022 – ATECO 2025 è allegata e scaricabile in calce all’articolo.

Per qualsiasi chiarimento o assistenza personalizzata, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

FAQ

  1. Cos’è la classificazione ATECO 2025?

La classificazione ATECO 2025 è il sistema aggiornato dall’ISTAT per la catalogazione delle attività economiche in Italia, basato sulle direttive europee NACE Rev. 2.1.

  1. Quando entra in vigore la nuova classificazione?

La nuova classificazione è ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, ma sarà adottata nei processi amministrativi e fiscali a partire dal 1° aprile 2025.

  1. Quali sono le principali modifiche introdotte?

ATECO 2025 ha aumentato il numero di sezioni, classi e sottocategorie, introducendo nuovi codici e modificando le descrizioni di quelli esistenti.

  1. Le imprese devono comunicare la variazione del codice ATECO?

No, la variazione avviene automaticamente presso le Camere di Commercio, che informeranno le imprese dell’aggiornamento.

Qui sotto il link al PDF 
TABELLA DI RACCORDO ISTAT

Speciale LEGGE DI BILANCIO 2025

La disciplina dei congedi parentali in Italia è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025, introducendo importanti miglioramenti nelle tutele riservate ai lavoratori dipendenti. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sull’aumento dell’indennità riconosciuta per i periodi di congedo parentale facoltativo, con un significativo potenziamento delle misure già introdotte negli anni precedenti.

Uno degli interventi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 riguarda l’innalzamento dell’indennità per il congedo parentale facoltativo a tre mesi retribuiti all’80% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG). In precedenza, questa percentuale era applicabile solo a un mese di congedo, mentre con la nuova normativa il periodo coperto dall’indennità maggiorata si estende.

Questa misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, includendo entrambi i genitori, che possono usufruire del beneficio in alternativa tra loro, ma con la possibilità di fruirne contemporaneamente. Tuttavia, la somma totale dei mesi maggiorati rimane invariata a livello di nucleo familiare, e il congedo deve essere usufruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per i periodi di congedo fruiti successivamente al sesto anno di età e fino al dodicesimo anno, rimane in vigore l’indennità standard del 30% della RMG.

Regole per l’Accesso all’Indennità Maggiorata

L’accesso all’indennità all’80% prevede condizioni ben definite. Oltre al requisito della fruizione del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei due genitori è un lavoratore autonomo, l’indennità maggiorata è riconosciuta solo al genitore lavoratore dipendente.

Un altro aspetto fondamentale è la data di conclusione del congedo obbligatorio. La precedente normativa della Legge di Bilancio 2024 aveva già introdotto una prima elevazione dell’indennità, prevedendo un mese all’80% e un secondo mese al 60% per coloro che terminavano il congedo obbligatorio nel corso del 2024. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce invece che, a regime, l’indennità dell’80% venga estesa a tre mesi.

Le modifiche introdotte dalla normativa si sviluppano nel tempo secondo un piano progressivo di ampliamento delle tutele.

Di seguito, una sintesi dell’evoluzione normativa:

Periodo di Termine del Congedo Obbligatorio Mesi con Indennità Maggiorata Percentuale di Indennizzo
Successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 1 mese 80%
Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 2 mesi 80% (solo per il 2024), poi 60%
Dal 1° gennaio 2025 3 mesi 80%

 

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i genitori che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e che avrebbero avuto diritto a un secondo mese di congedo indennizzato al 60%, potranno beneficiare della nuova misura, ricevendo l’80% per entrambi i mesi spettanti. I genitori che concluderanno il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025 avranno invece diritto a tre mesi di congedo parentale retribuito all’80%.

L’indennità maggiorata riguarda tre mesi complessivi per entrambi i genitori lavoratori dipendenti. Questo significa che, indipendentemente da come i mesi vengano suddivisi, non sarà possibile superare il limite di tre mesi per ogni figlio. I genitori possono scegliere di fruire del congedo simultaneamente o in modo alternato, ma i mesi indennizzati all’80% non sono cedibili tra loro.

Inoltre, il congedo parentale totale riconosciuto al nucleo familiare può raggiungere complessivamente i 9 mesi, elevabili a 10 o 11 mesi nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente non superi 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

FAQ

  1. Chi può beneficiare dell’indennità all’80% per il congedo parentale?

L’indennità maggiorata all’80% è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, per un massimo di tre mesi complessivi per entrambi i genitori.

  1. Fino a quando si può usufruire della misura maggiorata?

Il congedo parentale indennizzato all’80% deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia.

  1. Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo, è possibile ricevere l’indennità all’80%?

No, in questo caso solo il genitore lavoratore dipendente potrà beneficiare dell’indennità all’80%.

  1. Il congedo indennizzato all’80% può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori?

Sì, entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono fruire contemporaneamente del congedo parentale con indennità all’80%, ma senza superare il limite di tre mesi totali.

  1. Come viene distribuita l’indennità nel caso di più figli?

L’indennità all’80% è riconosciuta per ogni singolo figlio, ma resta vincolata al limite di tre mesi complessivi per ciascun figlio.

  1. Il congedo parentale può essere fruito dopo il sesto anno di vita del bambino?

Sì, ma con un’indennità ridotta al 30% della Retribuzione Media Giornaliera, fino al dodicesimo anno di età del minore.

 

 

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