Ai sensi degli articoli 2478 bis e 2364 del codice civile italiano, l’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro termini specifici. Per il bilancio 2023, la data limite per l’assemblea nei termini ordinari è il 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31/12/2023, anno bisestile) , una scadenza che sottolinea l’importanza di una preparazione tempestiva.

Per le società a responsabilità limitata (Srl), la convocazione dei soci deve avvenire in genere almeno 8 giorni prima dell’assemblea o nel diverso termine di statuto e  quindi normalmente entro il 20 aprile 2024.

È essenziale notare che la mancata convocazione può essere sanata solo con la dichiarazione di assenso o la presenza (e in tal caso la dichiarazione in adunanza) di tutti i soci e dell’organo amministrativo, nonché ove previsto dell’organo di controllo.

Per le società per azioni (Spa), invece, la convocazione deve essere effettuata normalmente con un preavviso di 15 giorni, quindi entro il 14 aprile 2024.

In ogni caso dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni statutarie.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama delle pratiche fiscali sta per subire un’altra svolta significativa, poiché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato modifiche sostanziali  riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Con il provvedimento dell’8 marzo 2024, Prot. n. 105669, reso pubblico sull’11 marzo 2024, l’Agenzia ha introdotto innovazioni che influenzeranno il modo in cui aziende e individui gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Una delle modifiche più rilevanti entra in vigore a partire dal 20 marzo 2024, riguarda le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, ci sono alcuni punti chiave da tenere presente:

Adesione all’Accordo di Servizio: Non più Obbligatoria

Prima di questa modifica, l’adesione all’accordo di servizio era un passaggio necessario per poter consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, con il cambiamento introdotto, tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti non titolari di partita IVA, potranno usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza dover sottoscrivere alcun accordo di servizio.

Tempistiche di Disponibilità delle Fatture

Le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Inoltre, sia per gli operatori economici che per i consumatori finali, i “dati fattura” saranno consultabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Estensione del Servizio di Registrazione dell’Indirizzo Telematico

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, originariamente riservato ai soggetti IVA, verrà esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questo ampliamento mira a rendere più accessibili e efficienti le procedure di gestione delle fatture elettroniche per una gamma più ampia di soggetti.

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti riguardo alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo Studio Pallino è a vostra disposizione per fornire assistenza personalizzata.

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
provvedimento-n105669-2024

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Entro il 18 marzo 2024, termine che quest’anno cade di sabato, è imperativo procedere al versamento del saldo IVA relativo all’anno 2023, come indicato nel modello IVA 2024. La somma dovuta può essere saldata in diverse modalità, offrendo un certo margine di flessibilità ai contribuenti.

In primo luogo, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione, rispettando il termine stabilito. Tuttavia, per coloro che preferiscono diluire il pagamento nel tempo, è consentita la rateizzazione, purché la procedura sia completata entro il 16 dicembre, come previsto dal recente Decreto Semplificazione adempimenti tributari.

Agevolazioni per i Soggetti ISA

È importante sottolineare che il contesto normativo attuale contempla alcune agevolazioni per i soggetti ISA, ovvero coloro che aderiscono al nuovo concordato preventivo biennale. Per essi, è stata estesa la scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 al 31 luglio 2024, consentendo così un’ulteriore dilazione temporale.

Tuttavia, qualora si opti per questa proroga, è necessario tenere presente che sarà applicata una maggiorazione dell’1,60%, dovuta al differimento al 30 giugno 2024. Inoltre, per i contribuenti ISA è prevista la possibilità di rateizzare il saldo IVA in un massimo di 6 rate.

Modalità di Versamento Rateale e Novità Normative

Per quanto riguarda le modalità di versamento rateale, è fondamentale osservare che l’importo dovuto va suddiviso in rate di uguale ammontare, con l’applicazione di interessi mensili dello 0,33% a partire dalla seconda rata. Queste rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 18 marzo 2024, data entro la quale va versata la prima rata.

Va altresì evidenziato che il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre, consentendo così ai contribuenti di rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate anziché 9, come precedentemente previsto.

Differimento del Versamento e Proroga per i Soggetti ISA

Per coloro che desiderano differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, è importante considerare che il saldo IVA 2023 può essere differito fino al 1 luglio 2024, applicando una maggiorazione dell’0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Un’altra informazione importante riguarda la proroga senza maggiorazione concessa ai soggetti ISA per il versamento dell’IRPEF/IRES/IRAP e IVA, che scade l’1 luglio 2024, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 13/2024. Questa proroga permette ai contribuenti ISA di rispettare i termini senza dover affrontare alcuna maggiorazione.

Calcolo della Maggiorazione e Specifiche del Mod. IVA 2024

Infine, è stata precisata la modalità di calcolo della maggiorazione dell’0,40% sul saldo IVA 2023 in caso di differimento al 1 luglio 2024, specificando che questa maggiorazione va applicata sull’importo al netto delle compensazioni, ovvero sottraendo i crediti utilizzati per compensare il debito.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per chiarimenti, domande e assistenza personalizzata.

Con l’inizio del nuovo anno, è arrivato il momento per le imprese e i professionisti autonomi di affrontare la presentazione della Dichiarazione IVA 2024, riguardante l’anno fiscale 2023.

La dichiarazione Iva annuale, in cui è possibile chiedere il rimborso annuale, va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili tutte le informazioni necessarie per completare questo processo in conformità alle normative vigenti.

Un aspetto cruciale della Dichiarazione IVA 2024 è il quadro VQ, progettato per gestire i versamenti periodici omessi. Questo strumento è stato introdotto per permettere il calcolo del credito accumulato a seguito di versamenti di IVA periodica non effettuati spontaneamente o ripresi dopo una sospensione dovuta a eventi eccezionali, relativi agli anni fiscali precedenti a quello oggetto della dichiarazione.

 

Dettagli del Quadro VQ e Utilizzo Pratico

Il quadro VQ è organizzato in diverse colonne, ognuna richiedente specifiche informazioni:

  1. Anno Fiscale:
    indica l’anno d’imposta a cui si riferisce l’IVA periodica non versata.
  2. Differenza tra IVA Dovuta e Versata
    esprime la variazione, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e quella effettivamente versata.
  3. Credito Potenziale:
    rappresenta la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato con il versamento completo dell’IVA periodica e il credito effettivamente liquidato nella dichiarazione annuale.
  4. Versamenti Effettuati a Seguito di Comunicazioni d’Irregolarità o Notifica di Cartelle di Pagamento:
    indica l’importo dell’IVA periodica versata dopo la ricezione di comunicazioni d’irregolarità o notifiche di cartelle di pagamento.
  5. Versamenti Effettuati dopo la Presentazione della Dichiarazione dell’Anno Precedente:
    rappresenta l’importo dell’IVA periodica versata dopo la presentazione della dichiarazione dell’anno fiscale precedente.
  6. Versamenti Effettuati dopo la Notifica di Cartelle di Pagamento:
    indica l’importo dell’IVA periodica versata dopo la notifica di cartelle di pagamento.
  7. Versamenti Effettuati dopo la Ripresa dei Versamenti:
    rappresenta l’importo dell’IVA periodica versata dopo la ripresa dei versamenti successivamente a una sospensione per eventi eccezionali.
  8. Credito Maturato per Effetto dei Versamenti:
    esprime l’ammontare del credito accumulato a seguito dei versamenti indicati nelle colonne precedenti.
  9. Codice Fiscale del Beneficiario dei Versamenti:
    indica il codice fiscale del soggetto a cui si riferiscono i versamenti, se diverso dal dichiarante.
  10. Numero Identificativo del Modulo:
    specifica il numero del primo modulo riferito al soggetto che ha effettuato i versamenti, in caso di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive.
  11. Indicazione della Società Controllante in Caso di Liquidazione dell’IVA di Gruppo:
    va barrato dalla società controllante in presenza di versamenti relativi alla stessa procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

Chiarezza su Omessi Versamenti e Rateazioni

È fondamentale comprendere che, secondo le recenti direttive dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di mancati versamenti dell’IVA a debito, il quadro VL della dichiarazione IVA non tiene conto dei versamenti periodici omessi, ma considera solo l’IVA periodica versata, anche dopo il ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.

In caso di versamenti rateali, è essenziale indicare la parte dell’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione, rispettando il termine ordinario previsto per la presentazione stessa.

La presentazione della Dichiarazione IVA 2024 richiede una comprensione dettagliata delle normative e una gestione accurata delle informazioni contabili. Utilizzando il quadro VQ e le sue specifiche colonne, è possibile fornire all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per il calcolo corretto del credito accumulato a seguito di versamenti omessi o ritardati.

Per garantire la conformità alle normative, una gestione efficace delle imposte, per fornire consulenza e supporto professionale lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Gennaio 2024:

2 GENNAIO
-Comunicazione ad Ag.Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per canone Rai
-Pres. Mod. INTRA 12

16 GENNAIO
-Versamento IVA e ritenute
-Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

22 GENNAIO
-Regime speciale IVA MOSS: Tras. telematica dichiarazione relativa operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta

31 GENNAIO
-IRPEF: Vers. somme non trattenute dai sostituti di imposta pres. 730/2023
-Vers. Superbollo
-Presentazione INTRA 12
-IVA: Liquidazione e versamento dell’Iva mese precedente

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Proroga per la Rottamazione Quater: Nuove Scadenze e Opportunità per i Contribuenti

Grazie a un emendamento al Decreto Anticipi, presentato il 6 dicembre e approvato il 14 dicembre, i cittadini hanno ora tempo fino al 18 dicembre per effettuare il versamento senza incorrere in sanzioni o interessi di mora. Scopriamo insieme i dettagli di questa proroga e le nuove scadenze che i contribuenti dovranno affrontare.

Le prime due rate della Rottamazione Quater, originariamente scadute il 31 ottobre e il 30 novembre, sono state prorogate e potranno essere pagate senza perdere i benefici della definizione agevolata fino al 18 dicembre 2023. L’emendamento specifica che i versamenti effettuati entro questa data saranno considerati tempestivi, garantendo ai contribuenti alcuni giorni aggiuntivi per adempiere ai loro obblighi senza conseguenze negative.

La proroga è stata resa necessaria a causa del sorprendente numero di adesioni alla Rottamazione Quater, che ha coinvolto circa 3,8 milioni di contribuenti. Questa straordinaria partecipazione ha reso imperativo estendere i termini per garantire a tutti i contribuenti la possibilità di beneficiare della definizione agevolata.

Prossime Scadenze e Tolleranza:

I contribuenti dovranno effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024. La buona notizia è che la norma prevede una tolleranza di 5 giorni, estendendo il termine al 4 marzo 2024 per mantenere la validità del pagamento. Le restanti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

È fondamentale sottolineare che il mancato pagamento o il versamento oltre il termine previsto comporterà la perdita dei benefici della misura agevolativa. Inoltre, i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle cifre complessivamente dovute, mettendo in evidenza l’importanza di rispettare le nuove scadenze per evitare spiacevoli sorprese.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

 

 

Il 30 novembre scade il termine per pagare la seconda rata della rottamazione quater, la misura introdotta dal governo Meloni per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Chi ha aderito alla rottamazione quater deve pagare, entro la scadenza del 30 novembre, il 20% del debito residuo. La rata può essere pagata in una soluzione unica o in 18 rate, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il 30 novembre, i benefici della rottamazione quater saranno persi e il debito residuo dovrà essere saldato con interessi, sanzioni, more e aggio.

Come pagare la seconda rata

La seconda rata della rottamazione quater può essere pagata in diversi modi:
– In banca, agli sportelli bancomat abilitati al servizio Cbill o attraverso l’home banking;
– Alle Poste, dai tabaccai che hanno i circuiti Sisal e Lottomatica;
– Attraverso l’app PagoPa o sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare la rata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è necessario prenotarsi in anticipo.

La seconda rata della rottamazione quater è un appuntamento importante per tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura. Il pagamento entro la scadenza del 30 novembre consente di beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione, quali l’esclusione di interessi, sanzioni, more e aggio. In caso di mancato pagamento, il debito residuo dovrà essere saldato con l’applicazione di tutti i costi accessori.

🔵Ricordiamo le principali scadenze di Novembre 2023:

🔸Mercoledì 15 Novembre
-Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) rival. terreni e partecip. all’1.1.2023 – Comma 108, L. 197/2022
– Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2022 e all’1.1.2021

🔸Giovedì 16 Novembre
– Versamento IVA e ritenute – Ottobre
– Versamento INPS fissi e IVA – 3° trimestre

🔸Lunedì 20 Novembre
-Versamento Enasarco su provvigioni maturate 3° trimestre

🔸Lunedì 27 Novembre
-Mod. INTRA – Ottobre

🔸Giovedì 30 Novembre
-Mod. REDDITI 2023 e IRAP 2023 – anno 2022
-Comunicazione LIPE – 3° trimestre
-Versamento 2° acconto 2023 o unica soluz. – REDDITI/IRAP
-Versamento imposta di bollo su FE 3° trimestre Incluso bollo 1° e 2° trim se importi < € 5.000
-Versamento imposta sostitutiva assegnazione trasformaz. 2a rata 40%
-Versamento imposta sostitutiva estromissione immobile 1a rata 60% – Comma 106, L. 197/2022 (2a rata 30.6.24)

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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