Con l’avvento delle nuove tecnologie e l’espansione dell’economia digitale, l’Unione Europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare la gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo bisogno di rinnovamento ha dato origine all’iniziativa ViDA, acronimo di “VAT in the Digital Age” (IVA nell’Era Digitale). ViDA è un progetto ambizioso che mira a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’integrazione delle pratiche fiscali a livello europeo attraverso la digitalizzazione e l’adozione di standard tecnologici avanzati.

ViDA rappresenta una svolta epocale nella gestione dell’IVA a livello europeo, introducendo la digitalizzazione come elemento centrale per migliorare la trasparenza e l’efficienza. L’adozione dell’e-reporting e della fatturazione elettronica non solo ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese, ma contribuirà anche a combattere l’evasione fiscale.

Uno degli obiettivi principali di ViDA è la modernizzazione del sistema IVA. La Direttiva 2006/112/CE necessita di modifiche per adattarsi ai nuovi modelli operativi digitali e sfruttare appieno i dati generati dalla digitalizzazione. Inoltre, ViDA mira a ridurre la frode fiscale intracomunitaria, che rappresenta una perdita significativa per il gettito fiscale dell’UE, stimata tra 40 e 60 miliardi di euro nel 2020. Per raggiungere questo obiettivo, ViDA intende armonizzare le politiche fiscali e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture, facilitando l’automazione del processo di comunicazione e riducendo i costi di conformità per le imprese. Le operazioni dovranno essere documentate elettronicamente e trasmesse alle amministrazioni fiscali in tempo reale, migliorando la capacità di controllo e riducendo i costi di conformità.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva ViDA, gli Stati membri potranno introdurre l’obbligo generalizzato di fattura elettronica senza necessità di deroghe o autorizzazioni preventive. L’articolo 1 del nuovo regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2026, si focalizza sulle piattaforme digitali e sulla detrazione IVA, obbligando le piattaforme che facilitano il trasporto passeggeri e gli alloggi a breve termine a riscuotere l’IVA.

Le fatture elettroniche per le transazioni internazionali continueranno a seguire le modalità esistenti fino all’adozione di standard europei unificati come UBL e CII. Questi standard sono destinati a diventare la norma per tutte le transazioni intracomunitarie, migliorando la trasparenza e riducendo i costi di conformità.

Gli standard europei per la fatturazione elettronica (EN 16931) sono stati sviluppati per garantire l’interoperabilità dei dati tra i diversi sistemi nazionali. L’adozione di questi standard faciliterà lo scambio di informazioni tra imprese e autorità fiscali, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la trasparenza.

Una delle modifiche più significative introdotte da ViDA riguarda il termine per l’emissione delle fatture elettroniche in ambito intracomunitario, che sarà ridotto a 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le condizioni di pagamento diventeranno un requisito standard, migliorando la trasparenza e facilitando il monitoraggio dei flussi finanziari.

L’iniziativa ViDA sostituirà l’obbligo di compilare rapporti Intrastat con la comunicazione digitale delle transazioni, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la tempestività dei dati. Questo cambiamento ridurrà gli oneri amministrativi per le aziende, che non dovranno più compilare rapporti periodici in quanto procederanno a inviare le informazioni “in tempo reale”.

ViDA introdurrà il monitoraggio dei flussi finanziari attraverso le fatture elettroniche, permettendo alle autorità fiscali di tracciare i pagamenti associati alle transazioni commerciali, migliorando la trasparenza e riducendo il rischio di evasione fiscale. Le fatture elettroniche intracomunitarie dovranno includere le coordinate bancarie del fornitore, permettendo alle autorità fiscali di tracciare non solo le merci ma anche i flussi finanziari associati alle transazioni.

L’implementazione completa di ViDA è prevista per il 2030, con una fase di transizione che permetterà agli Stati membri di adeguare i propri sistemi entro il 2035. Questo periodo consentirà alle aziende di adattarsi gradualmente alle nuove normative e ai nuovi standard tecnologici.

Il passaggio al sistema ViDA rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’attuale gestione dell’IVA. Le principali differenze includono l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intracomunitarie, la riduzione dei tempi per l’emissione delle fatture e l’inclusione delle condizioni di pagamento come requisito standard.

L’adozione di ViDA comporterà una serie di impatti e benefici per le imprese, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi, una migliore conformità fiscale, maggiore trasparenza, facilitazione delle operazioni internazionali, riduzione dei costi e opportunità di crescita. Le imprese dovranno aggiornare i loro sistemi di fatturazione e gestione delle transazioni per conformarsi ai nuovi standard e requisiti. Questo potrebbe comportare investimenti iniziali in tecnologia e formazione, ma i benefici a lungo termine saranno significativi.

Sebbene in Italia il sistema di fatturazione elettronica sia ormai diffuso e consolidato, quest’obbligo sarà esteso a tutti i Paesi membri della comunità europea entro il 2030, anche per le fatture intracomunitarie tra società di diversi Stati membri.

La fase di transizione prevista fino al 2030 permetterà alle imprese di adattarsi gradualmente ai nuovi requisiti, assicurando un passaggio senza intoppi verso il nuovo sistema. Le sfide associate all’adozione di ViDA saranno superabili grazie all’apporto consulenziale degli studi professionali e dei provider di fatturazione elettronica.

ViDA rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della gestione dell’IVA a livello europeo, offrendo numerosi vantaggi per le imprese e contribuendo a creare un ambiente fiscale più trasparente ed efficiente.

Per domande su questa tematica, per altri approfondimenti, chiarimenti o consulenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Misure Fiscali 2024: Partite IVA Italiane, Novità sui Pagamenti Rateali

Nel caotico panorama fiscale italiano, una luce di speranza si è fatta strada per oltre il 90% delle partite IVA del paese. Circa 3,5 milioni di contribuenti italiani potrebbero essere sulla strada giusta per pagare le loro imposte in modo più agevole grazie a una nuova disposizione introdotta dal D.L. fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale”, collegato alla legge di bilancio 2024.

Pagamenti Rateali per le Partite IVA: Cosa Cambia?

La novità più significativa riguarda il secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA nel 2023. Secondo questa proposta, i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori alla soglia di 170.000 euro avranno la possibilità di suddividere il pagamento del secondo acconto in cinque rate mensili. Questo cambiamento potrebbe alleviare notevolmente il peso finanziario per molti autonomi e professionisti.

Le Specifiche della Nuova Normativa

Chi Sono i Beneficiari?

Questa agevolazione è riservata alle persone fisiche con partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro nel corso del 2022.

Cosa Può Essere Rateizzato?

La rateazione riguarda esclusivamente le imposte dirette, mentre i contributi rimangono esclusi da questa possibilità.

Periodo di Validità:

Questa disposizione si applicherà specificamente all’anno fiscale 2023.

Tassi d’Interesse per la Rateazione:

Le tariffe di interesse saranno quelle previste dalla legge, garantendo una soluzione finanziariamente vantaggiosa per i contribuenti.

In pratica, anziché affrontare l’onere di un pagamento unico entro la scadenza del 30 novembre, i contribuenti potranno dilazionare il pagamento delle imposte in diverse rate mensili da gennaio a giugno 2024.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa proposta non è ancora una certezza. Fa parte della bozza della Manovra 2024, ma dobbiamo aspettare ulteriori sviluppi dopo l’iter legislativo con le opposizioni prima che diventi una realtà tangibile per gli autonomi italiani.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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