A partire dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche, che apporteranno significative modifiche per imprese e professionisti. Tra le principali novità, emerge l’introduzione del codice TD29, che sarà obbligatorio per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di mancata o irregolare ricezione di una fattura tramite il Sistema di Interscambio. Si tratta di un importante aggiornamento per garantire maggiore trasparenza ed efficienza nel sistema di regolarizzazione delle operazioni IVA.

Le nuove specifiche, annunciate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025, rispondono alla necessità di allineare i processi digitali alle recenti disposizioni fiscali e, in particolare, alla riforma delle sanzioni introdotta con il Decreto Legislativo n. 87/2024. Quest’ultimo ha modificato profondamente il regime sanzionatorio, sia dal punto di vista amministrativo che penale, costringendo le autorità fiscali a rivedere anche gli strumenti operativi legati alla fatturazione elettronica.

Secondo la nuova versione dell’articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 471/1997, i soggetti passivi che acquistano beni o servizi senza ricevere una fattura nei termini di legge o ricevono una fattura non conforme sono soggetti a una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, è possibile evitare la sanzione se l’omissione o l’irregolarità viene comunicata all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.

La vera novità riguarda però il modo in cui tale comunicazione deve avvenire. La riforma menziona l’utilizzo degli “strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia, lasciando inizialmente spazio a diverse interpretazioni. Questo passaggio è stato oggetto di confronto tra operatori e professionisti, che hanno espresso dubbi su quale fosse lo strumento corretto da utilizzare per adempiere all’obbligo senza incorrere in sanzioni.

Con l’aggiornamento del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto attraverso l’introduzione del codice TD29, specificamente destinato alla comunicazione di irregolarità o omissioni in fase di fatturazione. Questo codice rappresenta dunque il nuovo standard per adempiere in modo conforme all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa riformata.

Il codice TD29 è stato inserito nel tracciato XSD della fattura elettronica ordinaria e semplificata, ampliando la gamma dei codici documento già esistenti. Si tratta di un’autofattura-denuncia che consente al cessionario o committente di segnalare l’anomalia direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, in modo tracciabile e automatizzato.

Questo aggiornamento segna un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente, in vigore fino al 31 agosto 2024, che prevedeva modalità diverse per evitare la sanzione.

In passato, infatti, era necessario presentare un documento in duplice esemplare all’ufficio competente, previa effettuazione del versamento dell’imposta dovuta. L’attuale meccanismo digitalizzato semplifica notevolmente le procedure, rendendole più aderenti all’ecosistema della fatturazione elettronica.

Un aspetto ancora oggetto di confronto riguarda il periodo transitorio. In attesa dell’entrata in vigore del codice TD29, ci si è chiesti se sia legittimo continuare ad utilizzare il codice TD20, utilizzato in precedenza per la regolarizzazione delle fatture nelle operazioni soggette a inversione contabile. L’Agenzia delle Entrate non ha fornito al momento ulteriori indicazioni ufficiali in merito; pertanto, il codice TD20 sembra rimanere l’unico riferimento valido per i casi di regolarizzazione fino al 31 marzo 2025.

Va sottolineato che anche il codice TD20 è stato oggetto di aggiornamento. La sua descrizione ora fa esplicito riferimento all’articolo 6, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 471/97 e all’articolo 46, comma 5 del Decreto Legge n. 331/93, chiarendo il contesto normativo a cui si applica.

L’introduzione del TD29 non è l’unica novità contenuta nell’aggiornamento delle specifiche tecniche del 31 gennaio. Sono stati apportati numerosi altri cambiamenti al tracciato della fatturazione elettronica, che avranno ripercussioni significative su più fronti. Tra questi spicca la variazione dello schema XSD per includere il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20, derivante dalla direttiva UE n. 2020/285.

Questo aggiornamento consente di gestire correttamente in fattura le operazioni transfrontaliere in regime di esenzione fino al limite consentito.

Inoltre, sono stati aggiornati i codici valore relativi alle fatture per la vendita di gasolio e carburanti, in conformità con la nuova codifica introdotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13. Questo cambiamento vuole garantire coerenza e correttezza nell’identificazione dei prodotti energetici soggetti a particolari regimi di accisa o IVA.

Altri aggiornamenti tecnici hanno riguardato la descrizione di alcuni codici di errore. In particolare, si sono rese necessarie modifiche alle diciture relative agli errori 00471, 00473 e 00475, al fine di migliorare la comprensione delle anomalie da parte degli operatori. Anche i controlli sui codici 00404 e 00409 sono stati rivisti, ridefinendo i criteri di verifica per una maggiore precisione.

Infine, una modifica rilevante riguarda il codice di controllo 00460, con l’eliminazione del limite massimo di 400 euro per l’importo totale delle fatture semplificate emesse in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia. Questa misura allinea la normativa interna alle direttive europee, eliminando una soglia che rappresentava un vincolo per molti operatori di piccole dimensioni.

Per ricevere supporto e consulenza personalizzata, il nostro  team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa delle principali novità introdotte

 

Elemento Descrizione
Codice TD29 Nuovo codice obbligatorio dal 1° aprile 2025 per segnalare omissioni o irregolarità di fatturazione
Riforma sanzioni (D.Lgs. 87/2024) Entra in vigore il 1° settembre 2024, prevede sanzione del 70% con minimo 250€
Comunicazione entro 90 giorni Necessaria per evitare sanzioni, tramite strumenti dell’Agenzia, incluso TD29
Codice TD20 (transitorio) Utilizzabile fino al 31 marzo 2025 in mancanza di indicazioni diverse
Aggiornamento descrizione TD20 Include riferimenti normativi art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 471/97 e art. 46, c.5 D.L. 331/93
Regime RF20 Introdotto per operazioni transfrontaliere esenti, conforme alla direttiva UE 2020/285
Aggiornamenti su carburanti (TA13) Nuovi codici valore per gasolio e carburante secondo Agenzia delle Dogane
Codici di errore aggiornati Modificate le descrizioni di 00471, 00473, 00475
Controlli su errori 00404 e 00409 Revisionati i criteri di verifica
Codice di controllo 00460 Rimosso limite di 400 euro per fatture semplificate in alcuni regimi

FAQ

  1. Cosa significa codice TD29 nelle fatture elettroniche? Il codice TD29 identifica un nuovo tipo di documento introdotto per segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare ricezione di una fattura, in sostituzione delle vecchie modalità cartacee.
  2. Quando entra in vigore il codice TD29? Il codice TD29 sarà obbligatorio dal 1° aprile 2025, come stabilito dalle nuove specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
  3. Si può usare ancora il codice TD20 per regolarizzare le fatture? Fino al 31 marzo 2025, in assenza di indicazioni contrarie, è possibile utilizzare il codice TD20 per la regolarizzazione delle fatture non ricevute o ricevute in modo irregolare.
  4. Come si evitano le sanzioni per mancata fattura? È necessario comunicare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i nuovi strumenti messi a disposizione, tra cui il documento TD29.
  5. Quali altri aggiornamenti sono stati introdotti con le nuove specifiche? Le modifiche includono l’introduzione del regime RF20, aggiornamenti ai codici valore per carburanti, revisione di codici di errore e rimozione del limite di 400 euro per le fatture semplificate in determinati regimi.

 

 

L’entrata in vigore della Legge n. 213/2023 ha introdotto una importante novità per le imprese, introducendo la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Con il successivo Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), il termine iniziale per l’adempimento, fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025, mentre per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine ultimo è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Il Decreto n. 18/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025, ha disciplinato le modalità attuative e operative delle polizze assicurative, definendo i criteri e i parametri specifici per l’adempimento dell’obbligo.

Dal 14 marzo 2025, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese sono obbligate a stipulare una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, con l’eccezione delle aziende agricole.

L’assicurazione deve garantire la copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali, come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile, includendo in particolare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Rientrano nell’obbligo non solo le imprese proprietarie di tali beni, ma anche quelle che li detengono tramite leasing, locazione o comodato.

Sono invece esclusi dall’obbligo gli immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie, così come i beni mobili non strettamente riconducibili alle immobilizzazioni materiali, tra cui mobili, arredi, macchine d’ufficio e automezzi. Le materie prime, i prodotti finiti e il magazzino non rientrano nella copertura obbligatoria, sebbene le imprese possano estendere la polizza per includere questi elementi.

Le polizze devono coprire specifici eventi calamitosi e catastrofali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono considerati parte dello stesso evento calamitoso le successive manifestazioni che avvengono entro 72 ore dalla prima occorrenza. In particolare, per i sismi, il riconoscimento dell’evento è subordinato alla localizzazione da parte della Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La polizza assicurativa è strutturata secondo criteri ben definiti, con obblighi di copertura proporzionati alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di beni da assicurare. Le principali caratteristiche della copertura includono:

  • Premio assicurativo: il costo della polizza dipende dal livello di rischio dell’area geografica in cui si trovano i beni e dalla loro vulnerabilità.
  • Franchigia e scoperto: la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, tranne per le grandi imprese, dove le condizioni sono oggetto di negoziazione.
  • Massimali e limiti di indennizzo: per importi fino a un milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata, mentre per importi superiori a un milione e fino a trenta milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori, il massimale è negoziabile tra le parti.

Le polizze devono inoltre essere proporzionali al rischio, tenendo conto della posizione geografica dell’impresa e delle misure di prevenzione adottate.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta serie ripercussioni per le imprese, in particolare per quanto riguarda l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Le imprese prive di copertura assicurativa non potranno beneficiare di fondi pubblici, compresi quelli destinati agli aiuti in caso di calamità naturali.

Dal 14 marzo 2025 le disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore. I contratti assicurativi già in essere devono essere adeguati entro il primo rinnovo utile.

Per maggiori informazioni, chiarimenti ed assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Normativa di riferimento Legge n. 213/2023, DL n. 202/2024 (Milleproroghe), Decreto n. 18/2025
Obbligo assicurativo Copertura assicurativa obbligatoria per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
Soggetti obbligati Imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole)
Soggetti esclusi Aziende agricole, immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie
Beni coperti Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni
Decorrenza obbligo Dal 14 marzo 2025, adeguamento entro il primo rinnovo utile
Franchigia e scoperto Massimo 15% del danno indennizzabile (negoziabile per grandi imprese)
Massimali e limiti di indennizzo Fino a 1 milione di euro: pari alla somma assicurata; Da 1 a 30 milioni: min. 70% della somma assicurata; Oltre 30 milioni: negoziabile
Sanzioni per inadempienza Esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche

 

FAQ

  1. Quali imprese sono obbligate a stipulare la polizza assicurativa?
    Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, devono stipulare una polizza per coprire i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
  2. Quali beni devono essere coperti dalla polizza?
    L’obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali utilizzati per l’attività d’impresa.
  3. Quali eventi sono coperti dalla polizza?
    Le polizze devono coprire terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
  4. Quando entra in vigore l’obbligo assicurativo?
    L’obbligo è entrato in vigore il 14 marzo 2025, e le polizze già in essere devono essere adeguate entro il primo rinnovo utile.
  5. Ci sono beni esclusi dall’obbligo assicurativo?
    Sì, sono esclusi gli immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie, nonché mobili, arredi, macchine d’ufficio, automezzi e scorte di magazzino.
  6. Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza?
    L’impresa inadempiente rischia l’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in caso di calamità.
  7. Come viene calcolato il premio assicurativo?
    Il costo della polizza è proporzionale al rischio, basato sulla posizione geografica, la vulnerabilità dei beni e le misure di prevenzione adottate.
  8. Sono previste franchigie o scoperti?
    Sì, la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, salvo diverse condizioni per le grandi imprese.
  9. Quali sono i massimali di indennizzo?
    Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, l’indennizzo è pari alla somma assicurata; per somme tra 1 e 30 milioni di euro, almeno il 70%; oltre i 30 milioni, il massimale è negoziabile.
  10. Le imprese possono estendere la copertura a beni non obbligatori?
    Sì, le imprese possono concordare con la compagnia assicurativa un’estensione della polizza per coprire beni non inclusi nell’obbligo normativo.

 

Con l’avvento delle nuove tecnologie e l’espansione dell’economia digitale, l’Unione Europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare la gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo bisogno di rinnovamento ha dato origine all’iniziativa ViDA, acronimo di “VAT in the Digital Age” (IVA nell’Era Digitale). ViDA è un progetto ambizioso che mira a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’integrazione delle pratiche fiscali a livello europeo attraverso la digitalizzazione e l’adozione di standard tecnologici avanzati.

ViDA rappresenta una svolta epocale nella gestione dell’IVA a livello europeo, introducendo la digitalizzazione come elemento centrale per migliorare la trasparenza e l’efficienza. L’adozione dell’e-reporting e della fatturazione elettronica non solo ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese, ma contribuirà anche a combattere l’evasione fiscale.

Uno degli obiettivi principali di ViDA è la modernizzazione del sistema IVA. La Direttiva 2006/112/CE necessita di modifiche per adattarsi ai nuovi modelli operativi digitali e sfruttare appieno i dati generati dalla digitalizzazione. Inoltre, ViDA mira a ridurre la frode fiscale intracomunitaria, che rappresenta una perdita significativa per il gettito fiscale dell’UE, stimata tra 40 e 60 miliardi di euro nel 2020. Per raggiungere questo obiettivo, ViDA intende armonizzare le politiche fiscali e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture, facilitando l’automazione del processo di comunicazione e riducendo i costi di conformità per le imprese. Le operazioni dovranno essere documentate elettronicamente e trasmesse alle amministrazioni fiscali in tempo reale, migliorando la capacità di controllo e riducendo i costi di conformità.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva ViDA, gli Stati membri potranno introdurre l’obbligo generalizzato di fattura elettronica senza necessità di deroghe o autorizzazioni preventive. L’articolo 1 del nuovo regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2026, si focalizza sulle piattaforme digitali e sulla detrazione IVA, obbligando le piattaforme che facilitano il trasporto passeggeri e gli alloggi a breve termine a riscuotere l’IVA.

Le fatture elettroniche per le transazioni internazionali continueranno a seguire le modalità esistenti fino all’adozione di standard europei unificati come UBL e CII. Questi standard sono destinati a diventare la norma per tutte le transazioni intracomunitarie, migliorando la trasparenza e riducendo i costi di conformità.

Gli standard europei per la fatturazione elettronica (EN 16931) sono stati sviluppati per garantire l’interoperabilità dei dati tra i diversi sistemi nazionali. L’adozione di questi standard faciliterà lo scambio di informazioni tra imprese e autorità fiscali, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la trasparenza.

Una delle modifiche più significative introdotte da ViDA riguarda il termine per l’emissione delle fatture elettroniche in ambito intracomunitario, che sarà ridotto a 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le condizioni di pagamento diventeranno un requisito standard, migliorando la trasparenza e facilitando il monitoraggio dei flussi finanziari.

L’iniziativa ViDA sostituirà l’obbligo di compilare rapporti Intrastat con la comunicazione digitale delle transazioni, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la tempestività dei dati. Questo cambiamento ridurrà gli oneri amministrativi per le aziende, che non dovranno più compilare rapporti periodici in quanto procederanno a inviare le informazioni “in tempo reale”.

ViDA introdurrà il monitoraggio dei flussi finanziari attraverso le fatture elettroniche, permettendo alle autorità fiscali di tracciare i pagamenti associati alle transazioni commerciali, migliorando la trasparenza e riducendo il rischio di evasione fiscale. Le fatture elettroniche intracomunitarie dovranno includere le coordinate bancarie del fornitore, permettendo alle autorità fiscali di tracciare non solo le merci ma anche i flussi finanziari associati alle transazioni.

L’implementazione completa di ViDA è prevista per il 2030, con una fase di transizione che permetterà agli Stati membri di adeguare i propri sistemi entro il 2035. Questo periodo consentirà alle aziende di adattarsi gradualmente alle nuove normative e ai nuovi standard tecnologici.

Il passaggio al sistema ViDA rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’attuale gestione dell’IVA. Le principali differenze includono l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intracomunitarie, la riduzione dei tempi per l’emissione delle fatture e l’inclusione delle condizioni di pagamento come requisito standard.

L’adozione di ViDA comporterà una serie di impatti e benefici per le imprese, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi, una migliore conformità fiscale, maggiore trasparenza, facilitazione delle operazioni internazionali, riduzione dei costi e opportunità di crescita. Le imprese dovranno aggiornare i loro sistemi di fatturazione e gestione delle transazioni per conformarsi ai nuovi standard e requisiti. Questo potrebbe comportare investimenti iniziali in tecnologia e formazione, ma i benefici a lungo termine saranno significativi.

Sebbene in Italia il sistema di fatturazione elettronica sia ormai diffuso e consolidato, quest’obbligo sarà esteso a tutti i Paesi membri della comunità europea entro il 2030, anche per le fatture intracomunitarie tra società di diversi Stati membri.

La fase di transizione prevista fino al 2030 permetterà alle imprese di adattarsi gradualmente ai nuovi requisiti, assicurando un passaggio senza intoppi verso il nuovo sistema. Le sfide associate all’adozione di ViDA saranno superabili grazie all’apporto consulenziale degli studi professionali e dei provider di fatturazione elettronica.

ViDA rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della gestione dell’IVA a livello europeo, offrendo numerosi vantaggi per le imprese e contribuendo a creare un ambiente fiscale più trasparente ed efficiente.

Per domande su questa tematica, per altri approfondimenti, chiarimenti o consulenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Misure Fiscali 2024: Partite IVA Italiane, Novità sui Pagamenti Rateali

Nel caotico panorama fiscale italiano, una luce di speranza si è fatta strada per oltre il 90% delle partite IVA del paese. Circa 3,5 milioni di contribuenti italiani potrebbero essere sulla strada giusta per pagare le loro imposte in modo più agevole grazie a una nuova disposizione introdotta dal D.L. fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale”, collegato alla legge di bilancio 2024.

Pagamenti Rateali per le Partite IVA: Cosa Cambia?

La novità più significativa riguarda il secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA nel 2023. Secondo questa proposta, i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori alla soglia di 170.000 euro avranno la possibilità di suddividere il pagamento del secondo acconto in cinque rate mensili. Questo cambiamento potrebbe alleviare notevolmente il peso finanziario per molti autonomi e professionisti.

Le Specifiche della Nuova Normativa

Chi Sono i Beneficiari?

Questa agevolazione è riservata alle persone fisiche con partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro nel corso del 2022.

Cosa Può Essere Rateizzato?

La rateazione riguarda esclusivamente le imposte dirette, mentre i contributi rimangono esclusi da questa possibilità.

Periodo di Validità:

Questa disposizione si applicherà specificamente all’anno fiscale 2023.

Tassi d’Interesse per la Rateazione:

Le tariffe di interesse saranno quelle previste dalla legge, garantendo una soluzione finanziariamente vantaggiosa per i contribuenti.

In pratica, anziché affrontare l’onere di un pagamento unico entro la scadenza del 30 novembre, i contribuenti potranno dilazionare il pagamento delle imposte in diverse rate mensili da gennaio a giugno 2024.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa proposta non è ancora una certezza. Fa parte della bozza della Manovra 2024, ma dobbiamo aspettare ulteriori sviluppi dopo l’iter legislativo con le opposizioni prima che diventi una realtà tangibile per gli autonomi italiani.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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