L’articolo 48 del DDL Bilancio 2026 introduce per il 2026 una nuova misura volta a incentivare l’assunzione di donne madri da parte dei datori di lavoro privati, attraverso un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali — una agevolazione pensata in modo mirato a sostegno della genitorialità e dell’occupazione femminile.

In base a quanto previsto dal provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro che assume una donna madre di almeno tre figli, tutti minorenni (ovvero con età inferiore a 18 anni), e che sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà beneficiare di tale esonero contributivo totale. L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui, con calcolo su base mensile, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

La norma si inserisce in un quadro di interventi con finalità sia occupazionali sia sociali: l’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso e la permanenza delle madri numerose nel mercato del lavoro, valorizzando la maternità come risorsa e contribuendo a una reale conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per quanto riguarda la durata dell’esonero, il comma 2 dell’articolo 48 stabilisce tempi diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero si applica per 12 mesi. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio sale a 18 mesi, conteggiati a partire dalla data iniziale di assunzione. Infine, se l’assunzione si concretizza già con un contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi.

Vi sono però precise esclusioni e limiti all’applicazione dell’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti instaurati in regime di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

È comunque compatibile con agevolazioni fiscali aggiuntive, come la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista da altre disposizioni legislative.

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del testo normativo è il limite annuale di spesa previsto per l’intervento: per il 2026 lo stanziamento è fissato in 5,7 milioni di euro; per gli anni successivi, l’importo cresce progressivamente (18,3 milioni per il 2027, 24,7 per il 2028, fino a stabilizzarsi intorno ai 28–29 milioni annui a partire dal 2034). L’INPS ha il compito di monitorare la spesa e di bloccare l’accesso al beneficio qualora il limite di spesa venga raggiunto.

Destinatarie Donne con almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi
Tipologia agevolazione Esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore
Importo massimo annuale 8.000 euro
Esclusioni INAIL, rapporti di lavoro domestico, apprendistato
Durata in caso di contratto a tempo determinato 12 mesi
Durata se trasformato in contratto indeterminato 18 mesi (dal momento dell’assunzione iniziale)
Durata in caso di contratto a tempo indeterminato 24 mesi
Compatibilità Non cumulabile con altri esoneri contributivi; compatibile con incentivi fiscali
Controllo e limiti di spesa Gestione INPS; limite 5,7 mln (2026), in crescita fino a 28 mln dal 2034

Per maggiori chiarimenti e assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno fiscale, le imprese familiari sono chiamate a un’attenta valutazione degli atti da stipulare entro il 31 dicembre 2025. Queste operazioni, se formalizzate tramite scritture private autenticate o atti pubblici, assumono rilievo fiscale già dal periodo d’imposta in corso, oppure da quello immediatamente successivo, a seconda dei casi. L’obiettivo è rendere fiscalmente efficaci alcune scelte organizzative fondamentali per le imprese di natura familiare, come la costituzione, l’enunciazione, o l’ingresso di nuovi collaboratori.

Nel contesto delle imprese familiari, la normativa fiscale prevede una particolare forma di ripartizione del reddito tra il titolare e i collaboratori familiari. Tale ripartizione è disciplinata dall’art. 5, comma 4, del TUIR e impone che il reddito venga attribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, fino a un massimo del 49% dell’ammontare risultante dal modello REDDITI del titolare. Per accedere a questa modalità, è fondamentale che i collaboratori abbiano svolto attività lavorativa in maniera continuativa e prevalente nell’ambito dell’impresa.

La qualifica di collaboratore familiare è riservata a soggetti legati da particolari vincoli, tra cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), anche i soggetti uniti civilmente possono assumere questo ruolo. Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha riconosciuto anche il convivente di fatto come familiare legittimato a partecipare all’impresa, pur se persistono ancora restrizioni in ambito previdenziale da parte dell’INPS.

Perché il reddito venga imputato ai collaboratori, è necessario che:

  • gli stessi risultino da un atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta prima dell’inizio dell’anno fiscale;
  • il modello REDDITI del titolare riporti la quota di partecipazione proporzionata al lavoro svolto;
  • ciascun familiare sottoscriva il proprio modello REDDITI, attestando di aver partecipato all’attività in modo continuativo e prevalente.

Nonostante la distribuzione del reddito, è importante ricordare che eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda restano interamente imputate al titolare. Lo stesso vale per le imprese in regime forfettario o minimo, per le quali l’intero reddito è attribuito solo al titolare.

La fiscalità degli atti varia a seconda della tipologia di intervento sull’impresa familiare. Nel caso di costituzione ex novo, gli effetti fiscali decorrono già dal 2025, a patto che l’atto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che, anche se l’attività inizia a dicembre, la quota di reddito può essere già distribuita per quell’anno.

Diverso è il caso in cui un’impresa individuale già esistente venga formalmente riconosciuta come impresa familiare. In questa circostanza, gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la stipula. Ad esempio, se l’atto viene firmato nel dicembre 2025, la ripartizione fiscale sarà attiva dal 2026, riflettendosi nel modello REDDITI 2027.

Quando si verifica l’ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa familiare già costituita, la decorrenza fiscale è anch’essa differita all’anno successivo. È quindi necessario che la modifica dell’atto avvenga entro la fine del 2025 per permettere la ripartizione del reddito già a partire dal 2026.

Non meno rilevante è la gestione dell’uscita di un collaboratore. Se la cessazione avviene in corso d’anno, il collaboratore ha comunque diritto a una quota di reddito proporzionale al lavoro effettivamente svolto, verificando i requisiti di continuità e prevalenza fino alla data di uscita. Sul piano civilistico, ha inoltre diritto a una quota degli incrementi patrimoniali, incluse eventuali plusvalenze latenti, avviamento e utili residui non distribuiti. Tuttavia, queste somme non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.

In riferimento al nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, è stato chiarito che le modifiche nella composizione dell’impresa familiare non comportano l’uscita automatica dal concordato. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, infatti, che l’impresa familiare mantiene la propria natura individuale, e pertanto non è equiparabile a una società o associazione ai fini della normativa che regola la cessazione del CPB.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’omesso versamento dell’IVA per un importo superiore a 250.000 euro assume rilevanza penale.

La riforma fiscale ha introdotto un significativo prolungamento del termine per la configurazione del reato, consentendo così ai contribuenti maggiori possibilità di regolarizzazione. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non versa l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla stessa, superando la soglia sopra indicata, sempre che il debito non sia oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Una delle novità fondamentali riguarda l’irrilevanza penale nei casi in cui il contribuente avvii il pagamento rateale derivante da avviso bonario. Il legislatore ha, infatti, riconosciuto che l’avvio della rateazione entro il termine del 31 dicembre successivo alla dichiarazione, anche mediante il versamento della sola prima rata, evita il configurarsi del reato, a prescindere dall’importo residuo ancora da versare.

Le condizioni essenziali per la configurazione del reato sono due. La prima è che l’omesso versamento si protragga oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA. La seconda è che l’IVA dovuta, non versata entro tale termine, superi i 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, se il contribuente effettua versamenti parziali che riducono il saldo non versato sotto tale soglia, la sanzione penale può essere evitata.

Accanto alla responsabilità penale, permane comunque la sanzione amministrativa, pari al 25% dell’imposta non versata (ridotta dal 30% vigente fino al saldo IVA 2023), qualora il ritardo superi i 90 giorni.

Con riferimento agli avvisi bonari, la riforma ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate debba emettere tali comunicazioni entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione. Questo consente al contribuente di iniziare il pagamento rateale entro il 31 dicembre, rispettando così il nuovo termine utile a evitare conseguenze penali. Anche in assenza di avviso bonario, è possibile procedere al pagamento spontaneo rateale dell’imposta dovuta, versando almeno un ventesimo per trimestre solare. In tal caso, l’importo da rateizzare deve riferirsi alla sola imposta, escludendo sanzioni e interessi, che saranno eventualmente aggiunti una volta ricevuto l’avviso.

Se però il contribuente decade dalla rateazione, la rilevanza penale riemerge solo se il debito residuo supera i 75.000 euro.

Un esempio pratico chiarisce la dinamica: un contribuente che non ha versato l’IVA 2023, pari a 300.000 euro, e riceve un avviso bonario il 30 settembre 2025 con richiesta di 340.000 euro (inclusi sanzioni e interessi), può evitare il reato pagando la prima rata da 17.000 euro entro il 31 dicembre 2025. La rateazione in corso esclude, in questo caso, la configurazione del reato, anche se l’importo residuo resta superiore a 250.000 euro.

Per determinare se si supera la soglia di punibilità penale, occorre fare riferimento alla sezione II del quadro VL, rigo VL38 del modello IVA, denominato “Totale IVA dovuta”, considerando anche l’importo indicato a rigo VL30, colonna 3, relativo all’IVA periodica versata. È importante che tali dati riflettano la reale situazione contabile, poiché, in passato, la Corte di Cassazione ha espresso posizioni differenti in merito. In una sentenza del 2014 (n. 31178), il reato fu ritenuto sussistente anche se la soglia era apparentemente sotto i 250.000 euro, perché l’IVA dovuta deve basarsi sulla realtà fiscale e non su dati erroneamente riportati nella dichiarazione. In un caso del 2021 (n. 31367), invece, la Corte ha escluso il reato proprio perché il rigo VL38 indicava correttamente un importo inferiore alla soglia.

Le modifiche introdotte dalla riforma fiscale sono entrate in vigore il 29 giugno 2024, e, trattandosi di norme penali, si applica il principio del favor rei. Questo significa che le disposizioni più favorevoli si estendono anche alle violazioni antecedenti, a meno che non sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna.

Infine, la norma prevede che la regolarizzazione degli importi dovuti, comprensivi di debito, sanzioni e interessi, attraverso ravvedimento operoso, adesione all’accertamento o procedure conciliative, purché intervenute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, costituisca causa di non punibilità.

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per domande e assistenza operativa.

Reato Omesso versamento IVA
Riferimento normativo Art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000
Soglia penale IVA non versata > € 250.000 per anno d’imposta
Termine per versamento 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Sanzione penale Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Sanzione amministrativa 25% dell’IVA non versata (oltre 90 giorni di ritardo)
Avviso bonario Deve essere inviato entro il 30 settembre dell’anno successivo
Evitabilità del reato Con pagamento della prima rata dell’avviso bonario entro il 31 dicembre
Importo prima rata Minimo 1/20 dell’importo dovuto
Decadenza da rateazione Reato riemerge solo se il debito residuo > € 75.000
Applicazione retroattiva (favor rei) Sì, se più favorevole e senza condanna definitiva
Esclusione punibilità Ravvedimento, adesione o conciliazione prima del dibattimento di primo grado

 

 

Il Modello 770/2025 introduce una novità significativa per le piccole imprese: la possibilità di ricorrere a una procedura semplificata per la trasmissione dei dati fiscali. Tale modalità alternativa, prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 1/2024, rientra nell’ambito della Riforma Fiscale e si applica a partire dalle ritenute operate nel 2025. Il cambiamento riguarda i sostituti d’imposta con una struttura lavorativa contenuta, e ha l’obiettivo di ridurre il carico burocratico, mantenendo comunque il rispetto degli obblighi dichiarativi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Il sistema si basa su una dichiarazione integrata che unisce il versamento tramite Modello F24 all’invio contestuale dei dati fiscali richiesti. L’adempimento, in virtù di quanto stabilito nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, viene giuridicamente equiparato alla trasmissione del Modello 770 tradizionale, garantendo quindi la piena validità dell’operazione anche ai fini fiscali.

Le imprese che possono accedere a questa procedura devono soddisfare specifici criteri. Al 31 dicembre dell’anno precedente, devono aver impiegato non più di cinque dipendenti. Inoltre, devono erogare esclusivamente compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati, e risultare obbligate ad applicare le ritenute alla fonte. È richiesto che i versamenti delle ritenute e trattenute siano effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello F24.

La trasmissione semplificata dei dati richiede l’inclusione di diverse informazioni fondamentali. Innanzitutto, devono essere indicati l’importo delle ritenute e trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento. Se le trattenute riguardano le addizionali IRPEF regionali e comunali, è necessario specificare la regione o il comune di riferimento. Devono essere riportate anche le note codificate secondo quanto previsto dall’allegato 2 del provvedimento, e l’eventuale presenza di interessi versati in caso di ravvedimento operoso.

È altresì richiesto l’inserimento dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, utilizzati in compensazione, indicando sempre il codice tributo e il periodo. Questi crediti, se previsto dalla normativa vigente, possono anche essere impiegati in un separato Modello F24 ordinario per la compensazione di debiti diversi da quelli relativi alle ritenute. L’adempimento richiede inoltre la comunicazione di ulteriori importi a debito o a credito, comprese eventuali sanzioni, secondo quanto stabilito dalla normativa.

Un altro elemento essenziale è la comunicazione del codice IBAN del conto del contribuente, necessario per autorizzare l’addebito automatico del saldo positivo risultante dal Modello F24.

Il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione semplificata dei dati è operativo dal 6 febbraio 2025. I sostituti d’imposta in possesso dei requisiti possono trasmettere le comunicazioni direttamente oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Il termine per l’invio è fissato al 30 settembre 2025, coincidente con la scadenza ordinaria per la presentazione del Modello 770. È importante notare che tale scadenza resta valida anche in assenza totale o parziale dei versamenti delle ritenute e trattenute.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, ossia i mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti che optano per la procedura semplificata possono comunque eseguire i versamenti con F24 entro le scadenze ordinarie mensili, ma hanno tempo fino al 30 aprile 2025 per effettuare la trasmissione dei dati relativi.

Lo Studio Pallino è a vostra a disposizione per consulenza e assistenza personalizzata.

Modello 770/2025 Semplificato per le Piccole Imprese

 

Normativa di riferimento Art. 16 del D.lgs. 1/2024 – Riforma Fiscale
Provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate – 31 gennaio 2025
Validità della procedura Equiparata alla trasmissione del Modello 770 ordinario
Soggetti ammessi Sostituti d’imposta con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente
Tipologia di redditi Solo compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati
Obblighi per l’accesso Versamento ritenute e trattenute tramite F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Dati da comunicare Importi, codici tributo, periodo di riferimento, addizionali IRPEF regionali e comunali, interessi, crediti/debiti, IBAN, note tecniche allegato 2
Note obbligatorie Presenti nell’allegato 2 del provvedimento
Modalità di invio Servizio telematico AdE attivo dal 6 febbraio 2025
Chi può trasmettere Il sostituto d’imposta o un intermediario abilitato
Scadenza ordinaria 30 settembre 2025
Eccezioni (gennaio/febbraio) Versamenti entro scadenze ordinarie; invio dati entro 30 aprile 2025
Documenti di supporto Codici tributo, prospetto ritenute, specifiche tecniche, note F24/770 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

FAQ

Chi può utilizzare la procedura semplificata per il Modello 770/2025?

Possono utilizzare la procedura semplificata i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente, hanno fino a 5 dipendenti e che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati, con obbligo di effettuare ritenute alla fonte. Devono inoltre trasmettere il Modello F24 esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura semplificata sostituisce completamente il Modello 770?

Sì, per i soggetti ammessi, la comunicazione semplificata inviata contestualmente al Modello F24 è equiparata per legge alla dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Modello 770). Non è quindi necessario presentare anche il 770 tradizionale, a condizione che vengano rispettate tutte le specifiche tecniche e normative previste.

Quali sono i termini per l’invio dei dati fiscali tramite la nuova procedura?

La comunicazione semplificata deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2025, anche in caso di versamenti omessi o parziali. Per i soli mesi di gennaio e febbraio 2025, i dati possono essere trasmessi entro il 30 aprile, mentre i versamenti restano da effettuare secondo le scadenze mensili ordinarie.

Nel contesto della Finanziaria 2025, è stata introdotta una misura agevolativa denominata Mini IRES, che prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo anno 2025. Tale beneficio fiscale, predisposto per incentivare la patrimonializzazione, gli investimenti e l’occupazione, è stato regolamentato tramite il Decreto MEF dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025. La misura si rivolge alle imprese che rispettano precise condizioni fiscali, patrimoniali e occupazionali.

La Mini IRES si inserisce in un quadro normativo di transizione verso una riforma fiscale più ampia, in cui l’impiego degli utili in investimenti qualificati, nuove assunzioni o partecipazione agli utili sarà premiato con regimi agevolati.

I soggetti ammessi all’agevolazione includono società residenti in Italia come spa, sapa, srl, società cooperative, società europee, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali e soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia. Anche gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota IRES maggiorata del 3,5% possono accedervi.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti in liquidazione, in procedure concorsuali, che applicano regimi forfetari o di contabilità semplificata, nonché coloro che distribuiscono una quota superiore al 20% dell’utile 2024. L’agevolazione è preclusa anche in presenza di accordi di ristrutturazione che comportano cessazione d’attività.

L’accesso alla Mini IRES richiede due condizioni simultanee: accantonamento ad apposita riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024, e investimenti rilevanti per almeno il 30% di tale quota, e comunque non inferiori al 24% dell’utile 2023. L’accantonamento si considera valido se destinato a riserve e non distribuito, compresi gli utili portati a nuovo o destinati alla copertura di perdite. La distribuzione di acconti su dividendi è equiparata a distribuzione ordinaria.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione del Modello Redditi relativo al 2025, ossia entro il 31 ottobre 2026. Gli investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, rientranti tra quelli previsti dalla normativa Industria 4.0 (Tabelle A e B, Legge 232/2016), con obbligo di interconnessione al sistema aziendale. Sono ammessi anche gli investimenti previsti dal DL 19/2024 (Transizione 5.0), che portino a una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% per l’intera struttura produttiva o del 5% per i processi coinvolti.

I beni in leasing sono considerati acquisiti alla data di consegna. Il costo va determinato secondo i criteri dell’art. 110 del TUIR, includendo anche gli oneri accessori. La sostituzione di beni nel periodo di osservazione quinquennale non comporta la perdita dell’agevolazione, purché il bene sostitutivo abbia caratteristiche equivalenti o superiori e sia interconnesso. In caso contrario, si verifica una causa di decadenza, con obbligo di restituzione del beneficio fiscale.

L’ammontare minimo dell’investimento è definito dal valore maggiore tra: 30% dell’utile 2024 accantonato, 24% dell’utile 2023, o € 20.000. Questo meccanismo garantisce che l’agevolazione sia accessibile solo in presenza di investimenti significativi.

Il beneficio è subordinato anche al mantenimento o incremento dell’occupazione. Nel 2025, il numero di unità lavorative annue (ULA) non deve risultare inferiore alla media del triennio 2022-2024, con esclusione di cessazioni volontarie o fisiologiche. Inoltre, è richiesto un incremento occupazionale pari ad almeno 1% dei lavoratori a tempo indeterminato del 2024, e comunque non inferiore a un’unità.

L’impresa deve evitare il ricorso alla CIG ordinaria nei periodi 2024 e 2025, salvo eventi transitori e non imputabili. Il rispetto di tali requisiti è essenziale per conservare il diritto all’agevolazione.

Il decreto prevede anche la possibilità di computare le perdite fiscali pregresse, a riduzione del reddito assoggettato all’aliquota agevolata, in deroga alla disciplina ordinaria. Tuttavia, non è possibile fruire del beneficio su maggiori redditi accertati in sede di controllo o da dichiarazioni integrative presentate successivamente.

La normativa introduce misure di monitoraggio e controllo, tra cui l’obbligo di indicare in dichiarazione un apposito prospetto che evidenzi l’utilizzo delle riserve vincolate. In caso di distribuzione degli utili accantonati o dismissione dei beni oggetto dell’investimento prima della scadenza del periodo minimo, l’impresa decade dal beneficio e deve versare la differenza d’imposta.

In ambito di trasparenza fiscale, se una società partecipata ha optato per il regime ex art. 115 TUIR, la quota di reddito agevolabile viene imputata ai soci in proporzione. Tuttavia, i soci non ammessi alla Mini IRES devono separare il reddito soggetto a IRES ridotta da quello ordinario. Le srl trasparenti ex art. 116 TUIR restano escluse, poiché i loro soci sono persone fisiche.

Infine, l’agevolazione è cumulabile con altri incentivi, a condizione che il beneficio complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per l’investimento. I limiti e le condizioni di cumulo sono disciplinati dalle singole normative che regolano i crediti d’imposta coinvolti, tra cui quelli per Industria 4.0 e Transizione 5.0.

Per maggiori chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa Mini IRES 2025

Aliquota agevolata 20% (anziché 24%)
Periodo di applicazione Solo per il 2025
Normativa di riferimento Art. 1, commi 436-444, Legge n. 207/2024 – Decreto MEF 8.8.2025
Soggetti beneficiari Società di capitali, cooperative, mutue assicurazioni, enti commerciali, stabili organizzazioni in Italia
Soggetti esclusi In liquidazione, in procedure concorsuali, in regime forfetario o semplificato, con utile 2024 non accantonato ≥80%
Condizioni principali Accantonamento ≥80% utile 2024 e investimenti ≥30% quota accantonata (comunque ≥24% utile 2023 o € 20.000)
Tipologia di investimenti ammessi Beni “Industria 4.0” e “Transizione 5.0” nuovi, interconnessi, destinati a strutture produttive in Italia
Requisiti energetici Riduzione consumi ≥3% (struttura) o ≥5% (processi interessati)
Requisito occupazionale ULA 2025 ≥ media ULA triennio precedente + incremento occupazionale ≥1% o ≥1 dipendente
Esclusione CIG Divieto utilizzo CIG ordinaria nel 2024 e 2025 (salvo eventi transitori)
Decadenza Distribuzione utile accantonato entro 2026, dismissione beni, uso all’estero
Cumulo agevolazioni Ammesso entro il limite del costo effettivo sostenuto

FAQ


  1. Chi può beneficiare della Mini IRES 2025?

    Possono accedere alla Mini IRES le società di capitali, cooperative, mutue assicurazioni, enti commerciali e stabili organizzazioni in Italia che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 e realizzano investimenti rilevanti secondo le condizioni previste.
  2. Quali sono gli investimenti considerati rilevanti?
    Gli investimenti rilevanti sono quelli in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, previsti dalla normativa “Industria 4.0” o “Transizione 5.0”, interconnessi e finalizzati a ridurre i consumi energetici.
  3. Come si calcola l’importo minimo dell’investimento necessario?
    L’importo minimo corrisponde al valore più alto tra il 30% dell’utile 2024 accantonato, il 24% dell’utile 2023 oppure € 20.000.
  4. Quali condizioni occupazionali devono essere rispettate?
    Nel 2025 il numero di lavoratori equivalenti a tempo pieno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente ed è necessario un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto al 2024 o l’assunzione di almeno un nuovo dipendente.
  5. Cosa comporta la decadenza dal beneficio?
    La decadenza avviene in caso di distribuzione della riserva accantonata prima del 31 dicembre 2026, cessione o uso dei beni all’estero, o mancato rispetto dei requisiti. In tal caso, occorre versare la differenza d’imposta risparmiata.

Il quadro normativo fiscale relativo alle spese di trasferta è stato recentemente riorganizzato per effetto del Decreto Fiscale (DL n. 84 del 17 giugno 2025).
Tale intervento normativo interviene sulle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, riportando modifiche significative inerenti alla tracciabilità del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in occasione di trasferte o missioni

Nella versione originaria della Legge di Bilancio, era stato previsto un obbligo generalizzato di tracciabilità per il rimborso di tali spese, stabilendo che qualora il pagamento fosse effettuato con modalità tracciabili, l’importo rimborsato non costituisce reddito imponibile per il lavoratore e rappresenta costo deducibile per l’impresa. Al contrario, se il pagamento avveniva in contanti, l’ammontare del rimborso era considerato reddito imponibile per il lavoratore e costo indeducibile per l’impresa . Questa disciplina, con evidente finalità anti evasiva, si rivolgeva in particolare a contrastare eventuali omissioni da parte di chi offriva servizi di trasporto, ristorazione o ospitalità, piuttosto che penalizzare direttamente i soggetti che effettivamente sostenevano tali spese .

Il Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025 interviene proprio per attenuare l’impatto di tale obbligo. Viene esplicitamente stabilito che tale obbligo di tracciabilità si applica solo alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, mentre le spese sostenute all’estero ne sono escluse. Ciò significa che i pagamenti in contanti effettuati all’estero non influiscono sulla fiscalità né del lavoratore né dell’impresa.

In parallelo, il DL 84/2025 estende l’obbligo di pagamenti tracciabili anche ai lavoratori autonomi e professionisti, allineando la regola già in vigore per i dipendenti. Nei casi di spese sostenute in Italia, i rimborsi (analiticamente documentati) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, qualora non tracciati, contribuiscono alla formazione del reddito del professionista o lavoratore autonomo. In precedenza, tali somme erano considerate irrilevanti fiscalmente se analiticamente documentate e riaddebitate al committente, ma la modifica normativa richiede ora anche il rispetto dell’obbligo di tracciabilità, modificando gli articoli 54, 54‑ter e 54‑septies del TUIR.

L’ambito di applicazione è ancora più ampio, poiché rileva non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti in questione . Il decreto dunque uniforma l’impianto normativo e risponde anche al fine pratico di evitare imposizioni ingiustificate dove la tracciabilità non è materialmente possibile.

Il senso della scelta normativa è chiaro: il legislatore intende promuovere comportamenti coerenti con la lotta all’evasione, ma senza rendere la disciplina di fatto impraticabile in contesti internazionali, dove l’uso di strumenti elettronici non è sempre garantito.

Sul fronte dei chiarimenti interpretativi, è intervenuto anche un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 188/2024), sollevato da un Ministero, per verificare se i rimborsi per trasferte all’estero potessero perdere l’esenzione fiscale se sostenuti in contanti. L’Agenzia ha risposto in modo positivo: l’obbligo di tracciabilità non si applica ai rimborsi spese sostenuti all’estero, confermando che l’esenzione fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 5 del TUIR, resta valida anche senza strumenti tracciabili .

L’intervento chiarificatore ha importanti ripercussioni operative. Le imprese possono continuare a utilizzare modalità di rimborso più flessibili — tra cui forme forfettarie, miste o analitiche — anche quando la tracciabilità non sia disponibile, senza incorrere in penalizzazioni fiscali. Questo avvantaggia particolarmente le imprese che operano all’estero o i lavoratori in destinazioni dove il sistema di pagamenti elettronici è limitato.

Al contempo, però, per le trasferte in Italia, permane l’obbligo di tracciabilità: in caso contrario, il rimborso è considerato reddito e l’onere diventa fiscalmente indeducibile, con conseguenze rilevanti sia per il lavoratore sia per l’impresa .

Questa distinzione tra trasferta nazionale e internazionale impone un adeguamento delle policy aziendali sulle trasferte, che devono indicare chiaramente il diverso trattamento fiscale in base alla destinazione geografica. È fondamentale che il personale sia informato circa le diverse regole operative e che le procedure amministrative supportino una corretta contabilizzazione e documentazione, a seconda che la trasferta avvenga in Italia o all’estero.

Per maggiori chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

Il Decreto-Legge n. 95 del 2025, noto anche come “Decreto Economia” o “Decreto Sviluppo 2025”, è stato emanato dal Governo con l’obiettivo di rafforzare la crescita economica, promuovere lo sviluppo territoriale, sostenere le infrastrutture strategiche e incentivare la coesione sociale attraverso un insieme coordinato di misure. L’iter normativo si è completato con l’approvazione definitiva del disegno di legge A.C. 2551 da parte della Camera dei deputati il 6 agosto 2025, sancendo la conversione in legge del decreto-legge originario del 30 giugno 2025.

Il provvedimento assume la forma di un decreto omnibus, in quanto racchiude interventi in ambiti diversi, tutti riconducibili alla strategia di rilancio del sistema economico-produttivo nazionale.

L’intervento è rivolto a imprese, enti locali, organizzazioni del terzo settore, comunità territoriali e soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire investimenti, innovazione, sostenibilità e inclusione, mediante strumenti finanziari, semplificazioni normative e programmazione multilivello.

Elemento cardine della nuova normativa è l’istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con una dotazione iniziale pari a 10 miliardi di euro. Tale fondo è gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e destinato a finanziare progetti a forte impatto occupazionale, sociale e ambientale.

Le risorse potranno essere impiegate per sostenere interventi di rigenerazione urbana, potenziamento dei servizi pubblici locali, infrastrutture strategiche, sviluppo industriale e inclusione sociale. Il fondo rappresenta il perno finanziario attraverso cui si attueranno le principali misure previste dalla legge.

Per agevolare l’accesso ai fondi, il decreto introduce anche un sistema di semplificazione amministrativa, con la previsione di sportelli digitali unificati, riduzione dei tempi di istruttoria e maggiore trasparenza nei criteri di selezione dei progetti. L’intento è rendere più efficiente il processo di attuazione e coinvolgere in modo attivo sia le amministrazioni pubbliche sia il sistema imprenditoriale e associativo.

Un’altra misura strutturale contenuta nella legge è la definizione dei contratti di sviluppo territoriali, strumenti negoziali pensati per realizzare interventi integrati nei territori mediante il coordinamento tra amministrazioni centrali, enti locali e soggetti privati. Questi contratti saranno promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l’Agenzia per l’Attrazione degli Investimenti, e potranno finanziare iniziative nei settori della manifattura avanzata, logistica, turismo sostenibile, tecnologie digitali e energie rinnovabili. I contratti saranno attivabili anche su iniziativa dei comuni o delle comunità locali, e potranno prevedere il coinvolgimento di finanza pubblica e privata.

Il decreto prevede inoltre l’elaborazione di un Piano Nazionale per la Competitività Industriale, che sarà coordinato dal Comitato interministeriale per la politica industriale. Questo piano ha la funzione di individuare le filiere produttive strategiche da sostenere con risorse dedicate. Tra i settori prioritari sono indicati l’energia, l’automotive, la microelettronica, la farmaceutica e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è consolidare il posizionamento dell’Italia nei comparti ad alta tecnologia e favorire la transizione verso un’economia fondata sull’innovazione e la competitività internazionale.

Particolare attenzione è riservata alla transizione ecologica e digitale. La legge introduce misure che incentivano l’adozione di tecnologie digitali, la decarbonizzazione dei processi produttivi, l’efficienza energetica e lo sviluppo di pratiche industriali sostenibili. Le imprese potranno accedere a voucher per la digitalizzazione, strumenti di finanziamento per la riconversione ecologica e meccanismi di sostegno alla ricerca e sviluppo applicata.

Nel campo del terzo settore, il provvedimento prevede azioni di sostegno specifico a favore di imprese sociali, cooperative e organizzazioni di volontariato, attraverso contributi diretti, finanziamenti agevolati e facilitazioni nell’accesso ai fondi nazionali. Tali misure sono rivolte a progetti che promuovano l’inclusione sociale, il miglioramento della qualità della vita nelle comunità e la creazione di servizi di prossimità. Le risorse dedicate saranno assegnate tramite bandi pubblici, disciplinati dai decreti attuativi in corso di elaborazione.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la legge stabilisce finanziamenti per opere pubbliche strategiche, con riferimento particolare ai corridoi TEN-T europei, alla modernizzazione della rete ferroviaria regionale, allo sviluppo portuale, alla logistica e alla connettività digitale. Gli enti beneficiari potranno accedere a programmi di finanziamento pluriennali, con possibilità di anticipazione delle risorse a fronte della presentazione di progetti esecutivi già validati. Gli interventi sono orientati a migliorare l’accessibilità, la mobilità sostenibile e la competitività logistica dei territori.

Il DL convertito in legge interviene anche sulle aree interne e marginali, attraverso il Programma nazionale per la resilienza delle comunità locali, gestito in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo programma sostiene interventi destinati ai piccoli comuni, alle zone montane e alle comunità in difficoltà demografica, con azioni rivolte alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, al rafforzamento dei servizi essenziali e al rilancio dell’imprenditoria locale.

L’intera attuazione delle misure è sottoposta al coordinamento di una cabina di regia interministeriale, incaricata di monitorare l’avanzamento dei progetti e assicurare la coerenza tra le diverse linee di intervento. Sono previste relazioni periodiche che illustreranno lo stato di utilizzo delle risorse, l’impatto delle misure sui territori e i risultati raggiunti.

Le risorse complessive previste dalla legge ammontano a circa 15 miliardi di euro, suddivise tra il Fondo nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e altri programmi specifici per settori e territori. L’accesso ai fondi sarà disciplinato dai decreti attuativi e dai bandi pubblici che stabiliranno i criteri di ammissibilità, le modalità di candidatura e le priorità di finanziamento.

Per chiarimenti e per consulenza personalizzata il nostro tema di esperti è a vostra disposizione.

 

Conversione in legge Approvata dalla Camera dei deputati il 6 agosto 2025 (Disegno di legge A.C. 2551)
Tipologia normativa Decreto-legge omnibus (multi-settore)
Obiettivo generale Sviluppo economico, coesione sociale, investimenti pubblici e privati, rafforzamento delle infrastrutture
Soggetti destinatari Imprese, enti locali, organizzazioni del terzo settore, comunità territoriali, soggetti pubblici e privati
Fondo principale istituito Fondo nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
Gestione del Fondo Agenzia per la Coesione Territoriale
Dotazione iniziale del Fondo 10 miliardi di euro
Altre risorse complessive previste Totale: circa 15 miliardi di euro (inclusi fondi per settori e programmi specifici)
Strumenti introdotti Contratti di sviluppo territoriali – Piano Nazionale per la Competitività Industriale – Programma per la resilienza delle comunità locali
Settori prioritari Energia, automotive, microelettronica, farmaceutica, intelligenza artificiale
Incentivi previsti Voucher digitalizzazione – Finanziamenti per efficienza energetica – Sostegno alla transizione ecologica
Semplificazioni amministrative Sportelli digitali, procedure unificate, riduzione dei tempi istruttori
Ambiti territoriali strategici Aree interne, piccoli comuni, zone a rischio spopolamento
Cabina di regia Interministeriale – Coordinamento attuativo e monitoraggio nazionale
Bandi pubblici In fase di definizione tramite decreti attuativi – accesso aperto a soggetti pubblici e privati
Obiettivi trasversali Crescita sostenibile, inclusione sociale, innovazione, rilancio industriale, rafforzamento dei servizi essenziali

 

1 Agosto
Assistenza fiscale – Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua il rimborso

Incentivo posticipo pensione – Decorre l’esonero contributivo per i lavoratori che hanno maturato la pensione con quota 103 entro gennaio 2025

3 Agosto
Libretto famiglia (slitta a lunedì DOM 4 agosto 2025) Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente

14 AGOSTO – PREPENSIONAMENTO
– Versamento della provvista mensile per i lavoratori cui manchino meno di 7 anni alla pensione.

16 AGOSTO – POSTICIPO DI ADEMPIMENTI DEL 20 AGOSTO
Nota aggiuntiva:
Il 16 agosto cade di sabato. Pertanto, le scadenze del 20 agosto che coincidono con l’adempimento del 16
agosto devono essere anticipate (es. con F24 online il 18 agosto o secondo il calendario bancario operativo).

20 AGOSTO – VERSAMENTI E COMUNICAZIONI
– Contributi ENASARCO: assunzioni/cessazioni marittimi mese precedente.
– Contributi Giornalisti: versamento mensile per contratti di collaborazione.
– Piattaforme Digitali: comunicazione rapporti autonomi mese precedente.
– Versamento imposte e contributi:
– Ritenute da lavoro dipendente.
– Contributi INPS, gestione separata.
– Spettacolo, artigiani, commercianti, pescatori autonomi.
– INAIL, IRPEF regionale, IVA periodica.
– Scadenza delle imposte rateizzate per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte derivanti dal modello Redditi 2025.
– Versamento IVA e ritenute – Luglio
– Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
– Versamento Enasarco su provvigioni maturate 2° trimestre

25 AGOSTO – CONTRIBUTI AGRICOLI
– Presentazione della denuncia contributiva per gli impiegati agricoli (mese precedente).
– Modello INTRA – Luglio

27 AGOSTO – RITENUTE APPALTI
– Trasmissione ricevute versamento ritenute lavoro mese precedente o certificazione regolarita’ fiscale.

31 AGOSTO – PROROGHE AL 1 SETTEMBRE
(Slittamento automatico per scadenze domenicali)
– CASSA INTEGRAZIONE:
– Invio dati saldo integrazione salariale di giugno 2025.
– Termine domande CIGO per eventi inevitabili del mese precedente.
– ASSISTENZA DIRIGENTI:
– Versamento FASI – 3 trimestre 2025.
– DENUNCIA CONTRIBUTIVA:
– Invio flusso dati retribuzione-contribuzione del mese precedente.
– LIBRO UNICO DEL LAVORO:
– Stampa o consegna riferita al mese precedente.

Per maggiori dettagli e chiarimenti il nostro studio è a vostra disposizione.

Data Scadenza/Funzione Descrizione dettagliata
1 Agosto Assistenza fiscale Trattenuta delle somme dovute per le imposte (seconda rata) o rimborso.
1 Agosto Incentivo posticipo pensione Avvio dell’esonero contributivo per lavoratori con quota 103 entro gennaio 2025.
3 Agosto Libretto famiglia Comunicazione dati prestazioni lavoro occasionale del mese precedente. Slitta a lunedì 4 agosto.
14 Agosto Prepensionamento Versamento trattamento mensile per lavoratori a massimo 7 anni dalla pensione.
20 Agosto Contributi Enasarco Comunicazione assunzioni e cessazioni marittimi mese precedente.
20 Agosto Contributi giornalisti Versamento contributi mensili per giornalisti con contratto di collaborazione.
20 Agosto Piattaforme digitali Comunicazione rapporti autonomi instaurati tramite piattaforma mese precedente.
20 Agosto Versamento imposte e contributi Versamento unificato per: ritenute lavoro dipendente, contributi INPS, gestione separata, imprese spettacolo, artigiani, commercianti, pescatori autonomi, INAIL, IRPEF regionale, IVA periodica.
Scadenza delle imposte rateizzate per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte derivanti dal modello Redditi 2025.
Versamento IVA e ritenute – Luglio
Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 2° trimestre
25 Agosto Contributi agricoli: Presentazione denuncia contributiva impiegati agricoli mese precedente.

Modello INTRA – Luglio

27 Agosto Ritenute appalti Trasmissione ricevute versamento ritenute lavoro mese precedente o certificato regolarità fiscale.
31 Agosto Cassa integrazione Invio dati pagamento/saldo integrazione salariale giugno 2025. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Cassa integrazione Termine domande CIGO per eventi inevitabili mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Contributi assistenza dirigenti Versamento contributi FASI 3° trimestre 2025 azienda-dirigenti. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Denuncia contributiva Invio flusso dati retribuzione-contribuzione mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Libro unico lavoro Stampa o consegna Libro unico lavoro mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.

Il panorama legislativo italiano si arricchisce di un’importante novità con l’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge 1430.

Questa misura, denominata “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare”, segna un passo significativo verso una maggiore tutela e supporto per una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabile.

La nuova legge ha lo scopo di fornire strumenti più adeguati per gestire le esigenze legate alla salute senza compromettere la stabilità lavorativa, offrendo un quadro normativo più solido e attento alle specifiche necessità di chi convive con patologie gravi.

Il fulcro di questa iniziativa legislativa risiede nell’introduzione di specifiche previsioni che modulano l’accesso a congedi e permessi, oltre a semplificare alcune procedure burocratiche. Queste disposizioni sono state pensate per alleggerire il carico sui lavoratori e sulle loro famiglie, permettendo una gestione più serena e sostenibile delle cure e dei controlli medici. La discussione e l’approvazione in Senato sottolineano l’importanza attribuita a temi come l’inclusione lavorativa e il diritto alla salute, elementi cardine di una società che si impegna a tutelare i suoi cittadini più fragili.

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal DDL 1430 riguarda il congedo non retribuito. I lavoratori e le lavoratrici, sia nel settore pubblico che in quello privato, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, avranno la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito che potrà estendersi fino a 24 mesi. Questa durata, ben superiore ai precedenti 180 giorni previsti dal periodo di comporto, può essere fruita in maniera continuativa o frazionata, offrendo così una maggiore flessibilità. L’obiettivo primario di questa misura è garantire la conservazione del posto di lavoro per il dipendente, fornendo una rete di sicurezza in momenti di particolare necessità legati alla gestione della malattia.

È importante sottolineare che, durante tale periodo di congedo, non è prevista alcuna retribuzione e al lavoratore è fatto divieto di svolgere altre attività lavorative. Inoltre, il congedo in questione non concorre al computo dell’anzianità o ai fini pensionistici, sebbene sia offerta la possibilità di riscattarlo mediante il versamento di contributi volontari. Questa previsione rappresenta un bilanciamento tra la necessità di tutelare il posto di lavoro e il mantenimento di un equilibrio nel sistema previdenziale.

Altro aspetto innovativo e di grande impatto sociale è il diritto di precedenza per l’accesso allo smart working. Una volta terminato il periodo di congedo, i lavoratori e le lavoratrici rientranti nella categoria dei beneficiari del DDL 1430 avranno la priorità nell’ottenere l’accesso a modalità di lavoro agile, purché tale modalità sia compatibile con le mansioni richieste dalla loro posizione lavorativa. Questa disposizione riflette una crescente consapevolezza del ruolo che il lavoro flessibile può giocare nel supportare la continuità lavorativa per persone con esigenze di salute particolari, promuovendo un ambiente lavorativo più inclusivo e adattabile alle diverse condizioni personali.

Il riconoscimento di questa priorità si inserisce in un contesto normativo in evoluzione che vede lo smart working non solo come strumento di ottimizzazione delle risorse, ma anche come leva per il benessere dei lavoratori.

Per quel che concerne i lavoratori autonomi è stata confermata e inquadrata la possibilità di sospendere l’attività per un periodo massimo di 300 giorni all’anno. Questa previsione, già in parte contemplata dalla legge 81/2017 per chi svolge incarichi continuativi, viene qui rafforzata e resa più specifica per i casi legati a malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La capacità di interrompere temporaneamente l’attività senza perdere la propria posizione è fondamentale per chi non gode delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione delle proprie condizioni di salute e della propria attività professionale.

Un’ulteriore agevolazione riguarda i permessi retribuiti per esami, terapie e visite mediche. Le attuali 8 ore di permessi retribuiti disponibili per queste finalità vengono incrementate di ulteriori 10 ore. Questo significa che i lavoratori e le lavoratrici interessati avranno a disposizione un monte ore maggiore per adempiere alle necessità mediche, riducendo lo stress e le difficoltà logistiche legate alla gestione degli appuntamenti sanitari. L’aumento dei permessi retribuiti è una misura concreta che incide direttamente sulla qualità della vita dei lavoratori, permettendo loro di affrontare le cure necessarie senza dover sacrificare la retribuzione o accumulare assenze ingiustificate.

Infine, il DDL 1430 introduce una semplificazione delle procedure di certificazione delle condizioni cliniche. La documentazione delle patologie e delle necessità mediche potrà essere presentata non solo attraverso i certificati rilasciati dai medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ma anche tramite quelli emessi dal medico di base. La validità di tali certificazioni potrà essere verificata anche attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per consulenza il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

FAQ
Chi sono i principali beneficiari delle nuove disposizioni del DDL 1430? I principali beneficiari sono i lavoratori e le lavoratrici affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, comprese quelle rare.

Quanto dura il congedo non retribuito e quali sono le condizioni principali per accedervi? Il congedo non retribuito può durare fino a 24 mesi (continuativi o frazionati) per dipendenti (pubblici o privati) con invalidità pari o superiore al 74%. Non è retribuito e non permette altre attività lavorative, ma garantisce la conservazione del posto di lavoro.

È prevista una priorità per lo smart working al termine del congedo? Sì, i beneficiari del DDL 1430 hanno diritto di precedenza nell’accesso allo smart working una volta terminato il congedo, purché sia compatibile con le loro mansioni.

Quante ore aggiuntive di permessi retribuiti sono state introdotte per le cure mediche? Sono state aggiunte ulteriori 10 ore ai permessi retribuiti già previsti per esami, terapie e visite mediche.

Come viene semplificata la certificazione delle condizioni cliniche per accedere ai benefici? Le condizioni cliniche possono essere documentate con certificati del medico di base o di specialisti del SSN, e la validità può essere verificata anche tramite tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico.

La comunicazione alle casse di previdenza professionali rappresenta un adempimento obbligatorio per gli esercenti arti e professioni iscritti negli Albi o Collegi professionali. Questo obbligo di dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari è disciplinato dai regolamenti specifici di ciascuna cassa previdenziale professionale. Le modalità operative, tuttavia, variano considerevolmente da una categoria all’altra, rendendo fondamentale una corretta informazione per evitare errori nelle procedure di calcolo e versamento.

Gli iscritti alle varie casse devono infatti rispettare modalità ben definite per quanto riguarda la tipologia e l’entità della contribuzione. In generale, sono previste tre categorie di contributi: integrativo, soggettivo e maternità, anche se alcune professioni, come medici, odontoiatri e notai, seguono modalità diverse rispetto a questa tripartizione.

Per ciò che riguarda il contributo integrativo, la maggior parte delle casse previdenziali impone ai professionisti di applicare una percentuale sul volume d’affari IVA, che può essere del 2%, 4% o 5%. Tale contributo viene poi addebitato direttamente al cliente e chiaramente evidenziato nella fattura elettronica attraverso il tag denominato “DatiCassaPrevidenziale”. Tale tag identifica chiaramente il tipo di cassa previdenziale, l’aliquota applicata e l’importo del contributo stesso. Ad esempio, per i dottori commercialisti iscritti alla cassa identificata dal codice TC02, l’aliquota del contributo integrativo è del 4%.

Il contributo soggettivo, invece, viene calcolato sulla base del reddito professionale del professionista. Molte casse stabiliscono un contributo minimo obbligatorio fino ad una certa soglia di reddito, e un massimale oltre il quale non sono più dovuti ulteriori versamenti. In aggiunta, alcune casse permettono anche il versamento di contributi maggiorati per aumentare la futura pensione. Sono previste, inoltre, alcune forme di agevolazione, come esenzioni o riduzioni di aliquota per i nuovi iscritti o per situazioni particolari.

Un dettaglio importante riguarda il trattamento del bollo in fattura. Secondo una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, confermata anche dalla Cassa Forense con delibera del 13 aprile 2024, l’importo del bollo addebitato in fattura costituisce compenso e concorre quindi alla base imponibile per il calcolo dei contributi.

La dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari rappresenta un passaggio molto importante. Questa operazione avviene tramite compilazione e trasmissione telematica di modelli specifici, disponibili nell’area riservata dei siti delle varie casse. Nel compilare il modello, il professionista deve fornire informazioni anagrafiche, il volume d’affari al netto del contributo integrativo e il reddito professionale prodotto sia in forma individuale, sia in forma associata o derivante da partecipazioni.

Ogni cassa professionale prevede scadenze precise per la trasmissione dei modelli e per il pagamento dei contributi. Ad esempio, gli avvocati iscritti alla Cassa Forense (codice TC01) hanno la scadenza del modello il 30 settembre con versamento in due rate entro il 30 settembre e il 31 dicembre. I dottori commercialisti (TC02) devono presentare la documentazione entro il 1° dicembre e versare entro il 22 dicembre, eventualmente in forma rateizzata. Analogamente, ciascuna categoria professionale ha modalità specifiche relative a scadenze, aliquote contributive e massimali.

È necessario sottolineare che le modalità di calcolo e le scadenze possono variare significativamente in base alla professione. A titolo di esempio, per i geometri (TC03) il contributo soggettivo ammonta al 18% fino a un volume d’affari di 182.100 euro, oltre il quale scende al 3,5%. I veterinari (TC11) versano invece il contributo integrativo più basso, pari al 2%, mentre i periti industriali (TC17) versano il contributo integrativo più elevato, al 5%.

È infine importante ricordare che per alcune categorie specifiche di professionisti, come notai, farmacisti, biologi e iscritti a casse pluricategoriali (chimici, fisici, agronomi e forestali, geologi), la disciplina previdenziale può discostarsi ulteriormente da quella descritta.

Per maggiori chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Che cos’è il contributo integrativo?
Il contributo integrativo è una percentuale applicata sul volume d’affari IVA del professionista, addebitata al cliente e indicata in fattura.

Come si calcola il contributo soggettivo?
Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale con aliquote variabili in base a soglie e massimali definiti dalle singole casse.

Quando deve essere presentata la dichiarazione alle casse previdenziali?
La dichiarazione deve essere trasmessa entro scadenze specifiche, differenti per ciascuna cassa previdenziale.

Quali modalità di pagamento sono previste dalle casse?
Le modalità variano e possono includere F24, PagoPA, MAV, bonifico o addebito diretto su conto corrente.

Il bollo in fattura rientra nella base imponibile?
Sì, secondo l’Agenzia delle Entrate e la Cassa Forense, il bollo rientra nella base imponibile per i contributi.

Esistono agevolazioni per neo-iscritti?
Sì, molte casse prevedono riduzioni o esenzioni per nuovi iscritti o in situazioni particolari.

 

Categoria Professionale Codice Tipo Cassa Modello Dichiarativo Scadenza Modello Contributo Integrativo Contributo Soggettivo Massimale Soggettivo Scadenze di Versamento Modalità di Pagamento
Avvocati TC01 Modello 5 30/09/2025 4% fino a 121.900: 15%, oltre: 3% 30/09 e 31/12/2025 F24, PagoPA
Dottori Commercialisti TC02 Modello A 01/12/2025 4% fino a 206.800: 12% 206.800 22/12/2025 e rate successive fino al 30/09/2026 PagoPA, MAV, Addebito SDD
Ragionieri TC06 Modello A/19 31/07/2025 4% fino a 122.371,22: 15%-25%, supplementare: 0,75% 122.371,22 16/12/2025 F24, PagoPA, Bonifico
Geometri TC03 Dichiarazione reddituale 30/09/2025 5% fino a 182.100: 18%, oltre: 3,5% 182.100 da 30/09 al 27/02/2026 PagoPA, Addebito SDD, F24 Accise
Ingegneri e Architetti TC04 Dich/2024 31/10/2025 4% fino a 142.650: 14,5%-24%, facoltativo fino a 145.550: 1%-8,5% 142.650 31/12/2025 e rate nel 2026 F24, PagoPA
Consulenti del Lavoro TC08 Modello 17 30/09/2025 4% fino a 116.161: 12% 116.161 30/09 – 16/12/2025 F24, PagoPA
Medici e Odontoiatri TC09 Modello D 31/07/2025 Quota A fisso, Quota B fino a 140.000: 19,5%, oltre: 1% dal 30/04 al 30/06/2026 PagoPA, Addebito SDD
Veterinari TC11 Modello 1 30/11/2025 2% fino a 108.550: 17,5%, oltre: 3% 108.550 dal 28/02 al 31/07/2026 PagoPA
Giornalisti TC14 Redditi Online 30/09/2025 4% fino a 119.650: 12% 119.650 31/10 – 31/12/2025 F24 Accise, Bonifico
Periti Industriali TC17 Modello EPPI03 30/09/2025 5% fino a 119.650: 18%-35% 119.650 30/09/2025 F24, PagoPA, Bonifico
Psicologi TC21 Comunicazione Redditi 01/10/2025 2% fino a 119.650: 10%-30% 119.650 entro 02/03/2026 F24, PagoPA, Bonifico
error: