Le operazioni interne al Gruppo IVA rappresentano un tema di grande rilevanza nel panorama fiscale europeo. Recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (UE) si è espressa sulla questione dell’imponibilità dei servizi resi a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA, escludendoli dall’applicazione dell’imposta.

Cos’è un Gruppo IVA?

Un Gruppo IVA è un insieme di soggetti giuridici che, pur mantenendo la propria autonomia legale, sono considerati un’unica entità ai fini dell’IVA. Questa struttura permette ai membri del gruppo di beneficiare di semplificazioni amministrative e di evitare la doppia imposizione sulle transazioni interne. Tuttavia, la formazione di un Gruppo IVA comporta anche sfide e svantaggi, come la complessità nella gestione della detraibilità dell’IVA e l’adeguamento alle normative nazionali e comunitarie.

L’11 luglio 2024, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla causa C-184/23, stabilendo che i servizi resi a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA non sono soggetti a imposta, anche se l’IVA assolta dal destinatario non può essere detratta.

Questa sentenza è fondamentale poiché fornisce chiarezza sulla rilevanza ai fini dell’IVA delle operazioni interne al Gruppo, un tema che ha visto opinioni divergenti tra gli Avvocati generali della Corte.

Posizioni Divergenti degli Avvocati Generali

Gli Avvocati generali della Corte UE hanno espresso opinioni diverse riguardo all’imponibilità delle operazioni infragruppo. Da un lato, un primo orientamento sostiene che tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, considerandole operazioni infragruppo. Questa posizione è stata sostenuta nelle cause C-85/11 (Commissione/Irlanda), C-480/10 (Commissione/Svezia) e C-108/14 e C-109/14 (Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt).

Dall’altro lato, un orientamento opposto ritiene che le operazioni interne tra i membri del Gruppo IVA debbano essere imponibili.

La Corte ha dovuto quindi bilanciare queste posizioni divergenti per giungere a una decisione definitiva.

La sentenza della Corte di Giustizia UE ha effetti immediati per i Gruppi IVA, escludendo dall’imposta le operazioni interne. Questo significa che i servizi resi all’interno di un Gruppo IVA non saranno più soggetti all’IVA, indipendentemente dalla detraibilità dell’imposta per il destinatario. Le imprese dovranno quindi rivedere le loro pratiche fiscali e adattarsi a questa nuova normativa, che porta con sé sia vantaggi che sfide.

Per beneficiare dell’esclusione dall’IVA, le operazioni devono soddisfare determinati requisiti. In particolare, devono essere effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA e devono essere a titolo oneroso. Ad esempio, se una società del gruppo fornisce servizi di consulenza a un’altra società dello stesso gruppo, questi servizi non saranno soggetti a IVA. Tuttavia, è importantissimo che tutte le condizioni previste dalla normativa siano rispettate per evitare sanzioni e contestazioni da parte delle autorità fiscali.

Differenze tra Stati Membri

Gli Stati membri dell’UE adottano approcci diversi nella regolamentazione delle operazioni infragruppo. Ad esempio, in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche indicazioni sull’applicazione delle esclusioni per i Gruppi IVA. Altri paesi, come la Germania e la Francia, hanno normative leggermente diverse che riflettono le loro specificità fiscali. È essenziale che le imprese multinazionali siano consapevoli di queste differenze e si adeguino di conseguenza per garantire la conformità in ogni giurisdizione.

Detraibilità dell’IVA

La detraibilità dell’IVA è un concetto fondamentale nella gestione fiscale delle imprese. La sentenza della Corte di Giustizia UE specifica che, anche se le operazioni interne al Gruppo IVA sono escluse dall’imposta, l’IVA assolta dal destinatario non può essere detratta. Questo implica che le imprese devono prestare particolare attenzione alla gestione della detraibilità per evitare impatti negativi sul cash flow e sulla pianificazione fiscale.

La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle operazioni interne ai Gruppi IVA. Escludendo queste operazioni dall’imposta, la Corte ha fornito chiarezza su un tema controverso e ha introdotto nuove sfide per le imprese.

Per adattarsi alla nuova normativa, le imprese dovranno rivedere le loro procedure interne e assicurarsi di rispettare tutte le condizioni previste e tenere conto delle diverse normative nazionali per assicurarsi di essere conformi in ogni giurisdizione in cui operano.

È consigliabile consultare esperti fiscali per valutare l’impatto della sentenza e implementare strategie che ottimizzino la gestione dell’IVA.
Il nostri esperti sono a disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio, per consulenze e per assistenza personalizzata.

 

FAQ

  1. Cos’è un Gruppo IVA? Un Gruppo IVA è un insieme di soggetti giuridici che vengono considerati come un’unica entità ai fini dell’IVA, beneficiando di semplificazioni amministrative e riduzione della doppia imposizione.
  2. Quali sono le implicazioni della sentenza della Corte di Giustizia UE? La sentenza esclude dall’imposta le operazioni interne ai Gruppi IVA, influenzando la gestione fiscale delle imprese e la detraibilità dell’IVA.
  3. Come si applicano le esclusioni dall’IVA? Le esclusioni si applicano alle operazioni a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA, a condizione che tutte le normative siano rispettate.
  4. Quali sono le differenze tra gli Stati membri nella regolamentazione delle operazioni infragruppo? Gli Stati membri adottano approcci diversi; le imprese devono adeguarsi alle specifiche normative nazionali per garantire la conformità.
  5. Qual è l’impatto della sentenza sulla detraibilità dell’IVA? Anche se le operazioni interne sono escluse dall’imposta, l’IVA assolta dal destinatario non può essere detratta, influenzando il cash flow e la pianificazione fiscale delle imprese.

 

Con l’approvazione definitiva del Decreto Riscossione da parte del Consiglio dei Ministri il 3 luglio, il panorama della rateizzazione delle cartelle esattoriali in Italia è destinato a cambiare significativamente a partire dal 2025.

Queste modifiche sono progettate per offrire maggiore flessibilità ai contribuenti e per allineare le procedure di riscossione alle attuali esigenze economiche del Paese.

Il Decreto Riscossione nasce dalla necessità di modernizzare e rendere più flessibili le modalità di pagamento delle cartelle esattoriali, rispondendo così alle richieste di cittadini e imprese che si trovano in difficoltà economiche. L’obiettivo principale è di offrire un sistema di rateizzazione più accessibile e sostenibile nel tempo, riducendo il carico fiscale immediato e distribuendolo su un arco temporale più ampio.

Attualmente, i contribuenti possono richiedere un piano di rateizzazione ordinario che consente di suddividere il pagamento in un massimo di 72 rate mensili. In alternativa, esiste la possibilità di accedere a un piano straordinario, che richiede una documentazione dettagliata delle difficoltà economiche, e permette di dilazionare i pagamenti fino a 120 rate, ossia 10 anni.

A partire dal 2025, il DL Riscossione introdurrà nuove modalità di rateizzazione che consentiranno di suddividere i pagamenti in periodi progressivamente più lunghi.

Inizialmente, sarà possibile optare per un piano di 84 rate mensili. Questo rappresenta un miglioramento rispetto al piano ordinario attuale, poiché offre due anni aggiuntivi per saldare il debito.

Rateizzazione Semplificata

La rateizzazione semplificata prevista dal DL Riscossione permette ai contribuenti di accedere a piani di pagamento più lunghi senza dover fornire una documentazione dettagliata delle proprie difficoltà economiche, purché l’importo da rateizzare sia inferiore a 120.000 euro. Dal 2027, il numero delle rate aumenterà ulteriormente a 96 mensili, e dal 2029 sarà possibile richiedere fino a 108 rate.

Rateizzazione Estesa

Per chi si trova in situazioni economiche particolarmente difficili e può dimostrarlo tramite documentazione adeguata, la nuova normativa consente di accedere a piani di rateizzazione ancora più estesi. In questo caso, il numero di rate potrà partire da 85, 96 o 108 mensili, a seconda dell’anno di richiesta, arrivando fino a un massimo di 120 rate, equivalenti a 10 anni di pagamento.

I criteri di accesso alle nuove rateizzazioni prevedono che i contribuenti con debiti inferiori a 120.000 euro possano richiedere le rateizzazioni semplificate senza necessità di documentare dettagliatamente le proprie difficoltà economiche.

Per importi superiori, invece, sarà necessaria una documentazione più dettagliata che dimostri lo stato di difficoltà economica.

Il Decreto Riscossione stabilisce che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) continuerà a essere il principale strumento per valutare le condizioni economiche dei richiedenti. Per le imprese, invece, sarà considerato l’indice di liquidità. Questi parametri saranno definiti più precisamente da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che indicherà anche gli eventi particolari che potranno giustificare una temporanea situazione di difficoltà economica.

Dal 2025, i contribuenti potranno optare per un piano di pagamento suddiviso in 84 rate mensili. Questo piano sarà ulteriormente esteso negli anni successivi: dal 2027, saranno disponibili piani di 96 rate mensili e dal 2029, piani di 108 rate. Questi cambiamenti graduali permetteranno di adeguare le modalità di pagamento alle esigenze economiche di un numero sempre maggiore di contribuenti.

Il decreto individua anche particolari eventi che possono far scattare una situazione di difficoltà obiettiva, permettendo ai contribuenti di accedere a piani di rateizzazione più vantaggiosi. Tra questi, si considerano fattori come calamità naturali, crisi aziendali o altri eventi eccezionali che impattano significativamente sulla capacità di pagamento del contribuente.

Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle persone fisiche e sulle ditte individuali, offrendo loro maggiore flessibilità e tempi più lunghi per adempiere ai propri obblighi fiscali. Questo è particolarmente importante in un contesto economico in cui molte famiglie e piccoli imprenditori si trovano in difficoltà finanziarie.

I nuovi parametri di valutazione per l’accesso ai piani di rateizzazione tengono conto della situazione economica reale dei contribuenti, utilizzando indicatori come l’ISEE per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese. Questo approccio mira a garantire che le agevolazioni siano concesse a chi ne ha realmente bisogno.

Rispetto alle normative precedenti, il DL Riscossione rappresenta un passo avanti significativo, introducendo maggiore flessibilità e tempi di pagamento più lunghi. Questo cambiamento è destinato a rendere più gestibili gli oneri fiscali per un numero maggiore di contribuenti, riducendo il rischio di insolvenze e contribuendo alla stabilità economica.

Benefici per i Contribuenti

I benefici per i contribuenti sono evidenti: tempi di pagamento più lunghi, maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione e criteri di accesso semplificati per importi inferiori a 120.000 euro. Queste misure sono progettate per offrire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche, facilitando il rispetto degli obblighi fiscali.

Nonostante i numerosi vantaggi, potrebbero emergere alcune criticità. Ad esempio, l’allungamento dei tempi di pagamento potrebbe portare a un incremento degli interessi dovuti. Inoltre, la necessità di documentare dettagliatamente le difficoltà economiche per accedere ai piani di rateizzazione più estesi potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni contribuenti.

Il DL Riscossione rappresenta una riforma significativa del sistema di rateizzazione delle cartelle esattoriali in Italia. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 2025, offrono maggiore flessibilità e tempi di pagamento più lunghi, rispondendo alle esigenze di cittadini e imprese in difficoltà economiche.

Per ulteriori chiarimenti e una consulenza personalizzata sulla nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali e le novità introdotte dal Decreto Riscossione, non esitare a contattarci: i nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a comprendere al meglio le nuove disposizioni e per fornirti supporto nella gestione dei tuoi obblighi fiscali.

 

FAQs

  1. Quali sono le principali novità del DL Riscossione? Le principali novità includono l’introduzione di piani di pagamento più lunghi e flessibili, accessibili a partire dal 2025.
  2. Come posso accedere alla rateizzazione semplificata? I contribuenti con debiti inferiori a 120.000 euro possono accedere alla rateizzazione semplificata senza necessità di documentare dettagliatamente le proprie difficoltà economiche.
  3. Quali documenti sono necessari per la rateizzazione estesa? Per la rateizzazione estesa, è necessaria una documentazione che dimostri le difficoltà economiche, come l’ISEE per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese.
  4. Quali sono i nuovi piani di pagamento introdotti dal 2025? Dal 2025 sarà possibile optare per un piano di pagamento di 84 rate mensili, che aumenterà a 96 rate dal 2027 e a 108 rate dal 2029.
  5. Quali sono i benefici principali delle nuove disposizioni? I principali benefici includono tempi di pagamento più lunghi, maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione e criteri di accesso semplificati per importi inferiori a 120.000 euro.

Con l’avvento delle nuove tecnologie e l’espansione dell’economia digitale, l’Unione Europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare la gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo bisogno di rinnovamento ha dato origine all’iniziativa ViDA, acronimo di “VAT in the Digital Age” (IVA nell’Era Digitale). ViDA è un progetto ambizioso che mira a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’integrazione delle pratiche fiscali a livello europeo attraverso la digitalizzazione e l’adozione di standard tecnologici avanzati.

ViDA rappresenta una svolta epocale nella gestione dell’IVA a livello europeo, introducendo la digitalizzazione come elemento centrale per migliorare la trasparenza e l’efficienza. L’adozione dell’e-reporting e della fatturazione elettronica non solo ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese, ma contribuirà anche a combattere l’evasione fiscale.

Uno degli obiettivi principali di ViDA è la modernizzazione del sistema IVA. La Direttiva 2006/112/CE necessita di modifiche per adattarsi ai nuovi modelli operativi digitali e sfruttare appieno i dati generati dalla digitalizzazione. Inoltre, ViDA mira a ridurre la frode fiscale intracomunitaria, che rappresenta una perdita significativa per il gettito fiscale dell’UE, stimata tra 40 e 60 miliardi di euro nel 2020. Per raggiungere questo obiettivo, ViDA intende armonizzare le politiche fiscali e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture, facilitando l’automazione del processo di comunicazione e riducendo i costi di conformità per le imprese. Le operazioni dovranno essere documentate elettronicamente e trasmesse alle amministrazioni fiscali in tempo reale, migliorando la capacità di controllo e riducendo i costi di conformità.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva ViDA, gli Stati membri potranno introdurre l’obbligo generalizzato di fattura elettronica senza necessità di deroghe o autorizzazioni preventive. L’articolo 1 del nuovo regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2026, si focalizza sulle piattaforme digitali e sulla detrazione IVA, obbligando le piattaforme che facilitano il trasporto passeggeri e gli alloggi a breve termine a riscuotere l’IVA.

Le fatture elettroniche per le transazioni internazionali continueranno a seguire le modalità esistenti fino all’adozione di standard europei unificati come UBL e CII. Questi standard sono destinati a diventare la norma per tutte le transazioni intracomunitarie, migliorando la trasparenza e riducendo i costi di conformità.

Gli standard europei per la fatturazione elettronica (EN 16931) sono stati sviluppati per garantire l’interoperabilità dei dati tra i diversi sistemi nazionali. L’adozione di questi standard faciliterà lo scambio di informazioni tra imprese e autorità fiscali, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la trasparenza.

Una delle modifiche più significative introdotte da ViDA riguarda il termine per l’emissione delle fatture elettroniche in ambito intracomunitario, che sarà ridotto a 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le condizioni di pagamento diventeranno un requisito standard, migliorando la trasparenza e facilitando il monitoraggio dei flussi finanziari.

L’iniziativa ViDA sostituirà l’obbligo di compilare rapporti Intrastat con la comunicazione digitale delle transazioni, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la tempestività dei dati. Questo cambiamento ridurrà gli oneri amministrativi per le aziende, che non dovranno più compilare rapporti periodici in quanto procederanno a inviare le informazioni “in tempo reale”.

ViDA introdurrà il monitoraggio dei flussi finanziari attraverso le fatture elettroniche, permettendo alle autorità fiscali di tracciare i pagamenti associati alle transazioni commerciali, migliorando la trasparenza e riducendo il rischio di evasione fiscale. Le fatture elettroniche intracomunitarie dovranno includere le coordinate bancarie del fornitore, permettendo alle autorità fiscali di tracciare non solo le merci ma anche i flussi finanziari associati alle transazioni.

L’implementazione completa di ViDA è prevista per il 2030, con una fase di transizione che permetterà agli Stati membri di adeguare i propri sistemi entro il 2035. Questo periodo consentirà alle aziende di adattarsi gradualmente alle nuove normative e ai nuovi standard tecnologici.

Il passaggio al sistema ViDA rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’attuale gestione dell’IVA. Le principali differenze includono l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intracomunitarie, la riduzione dei tempi per l’emissione delle fatture e l’inclusione delle condizioni di pagamento come requisito standard.

L’adozione di ViDA comporterà una serie di impatti e benefici per le imprese, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi, una migliore conformità fiscale, maggiore trasparenza, facilitazione delle operazioni internazionali, riduzione dei costi e opportunità di crescita. Le imprese dovranno aggiornare i loro sistemi di fatturazione e gestione delle transazioni per conformarsi ai nuovi standard e requisiti. Questo potrebbe comportare investimenti iniziali in tecnologia e formazione, ma i benefici a lungo termine saranno significativi.

Sebbene in Italia il sistema di fatturazione elettronica sia ormai diffuso e consolidato, quest’obbligo sarà esteso a tutti i Paesi membri della comunità europea entro il 2030, anche per le fatture intracomunitarie tra società di diversi Stati membri.

La fase di transizione prevista fino al 2030 permetterà alle imprese di adattarsi gradualmente ai nuovi requisiti, assicurando un passaggio senza intoppi verso il nuovo sistema. Le sfide associate all’adozione di ViDA saranno superabili grazie all’apporto consulenziale degli studi professionali e dei provider di fatturazione elettronica.

ViDA rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della gestione dell’IVA a livello europeo, offrendo numerosi vantaggi per le imprese e contribuendo a creare un ambiente fiscale più trasparente ed efficiente.

Per domande su questa tematica, per altri approfondimenti, chiarimenti o consulenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Luglio 2024

Lunedi 1 luglio

-Versam. imposta sostitutiva rottamazione magazzino (NB Per soggetti ISA e forfetari il termine è differito al 31.7)

-Versam. saldo 2023 e 1° acconto 2024 – mod. REDDITI/IRAP senza maggiorazione dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 13/2024)

-Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2023 (no per IMIS)

-Versamento imposta sostitutiva estromissione immobile (2a rata 40% – Comma 106, L. 197/2022)

-Versam. Ravv. speciale (6a rata trim. di 8), Liti fiscali pendenti (5a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (6a rata trim. di max 20) -Commi 174, 194 e 220, L. 197/2022 -Ravv. speciale anno 2022 (2a rata trim. di 4) – DL 215/23

-Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) rival. terreni e partecip. all’1.1.2024 – Commi 52 e 53, L. 213/2023


Martedì 16 luglio

-Versamento IVA e ritenute – Giugno

 

Giovedi 25 luglio
-Mod. INTRA – Giugno e 2° trimestre

Mercoledì 31 luglio

-Dichiarazione e liquidazione OSS – 2° trimestre

-Versam. imposta sostitutiva rottamazione magazzino + 0,40% (NB Per soggetti ISA e forfetari non è dovuta la maggiorazione)
-Versam.saldo 2023 e 1° acc. 2024 – mod. REDDITI /IRAP + 0,40% ne dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 13/2024)

-Mod. IVA TR – 2° trimestre

-Versamento Rottamazione-quater (5a rata di max 18) – Comma 232, L. 197/2022

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

 

Il concordato preventivo biennale rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Questo strumento offre ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione con l’Amministrazione Finanziaria, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria.

Uno degli aspetti più importanti del concordato preventivo biennale è il calendario degli adempimenti. Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata al 31 ottobre 2024. Questo slittamento di 16 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 15 ottobre permette ai contribuenti di avere più tempo per valutare la proposta e aderire al concordato.

Per gli anni successivi, il termine di adesione sarà il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Questo significa che i contribuenti dovranno essere pronti a fornire tutti i dati necessari e a valutare la proposta dell’Amministrazione Finanziaria entro questa scadenza.

Per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale, è stato rilasciato un nuovo applicativo, evoluzione del software “Il tuo Isa”. Questo strumento consente ai contribuenti di visualizzare la proposta di imponibile da concordare, che rappresenta l’oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco (per i contribuenti forfettari, sarà necessario uno slittamento dei termini, in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il 15 luglio).

Una delle novità più rilevanti riguarda la determinazione dei componenti straordinari del reddito che possono influire sulla base imponibile oggetto di concordato. In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali. Per i redditi di impresa, invece, dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

Questa disposizione permette di considerare solo gli elementi ordinari del reddito, evitando che eventi straordinari possano influenzare negativamente la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. È un passo importante per garantire una maggiore equità e prevedibilità del sistema fiscale.

Il decreto prevede anche nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Oltre a quelle preesistenti, si aggiungono ulteriori tre cause:

  • Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40%: Questa causa di esclusione si applica ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione.
  • Operazioni di fusione, scissione o conferimento: Nel primo anno di applicazione del concordato, i contribuenti che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento saranno esclusi dal concordato.
  • Accesso al regime forfetario: I contribuenti che accedono al regime forfetario nel primo periodo d’imposta del concordato saranno esclusi dall’accordo.

Queste cause di esclusione sono state introdotte per garantire che solo i contribuenti con situazioni fiscali stabili e prevedibili possano aderire al concordato, evitando possibili abusi o incertezze.

Per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale, sono previste delle ipotesi di imposta sostitutiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico. Nello specifico, per il 2024, il decreto prevede:

  • Imposta principale (IRPEF o IRES): Sarà introdotta un’imposta sostitutiva del 15% sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
  • IRAP: La differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%.
  • Regime forfetario: Per i contribuenti in regime forfetario, l’imposta sarà del 12%, o del 4% in caso di nuove attività.

Queste disposizioni mirano a semplificare il calcolo degli acconti e a garantire che i contribuenti possano prevedere con maggiore certezza l’importo delle imposte dovute.

Le nuove regole offrono ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria, tuttavia, l’adesione al concordato richiede un’accurata preparazione e una precisa comprensione delle nuove disposizioni.

È essenziale seguire le nuove regole, utilizzare correttamente gli strumenti disponibili e rispettare le scadenze per evitare sanzioni e ritardi. La consulenza fiscale professionale può rappresentare un valido supporto per affrontare correttamente le nuove normative e garantire una gestione fiscale ottimale.

Per chiarimenti e consulenze su questa e su altre tematiche fiscali lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.

Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:

  1. Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
  2. Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:

  • Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
  • Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
  • Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
  • Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.

Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

  • In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
  • In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.

Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.

È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.

Procedure e Scadenze

Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:

  1. Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
  2. Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
  3. Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.

Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.

Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Il nuovo decreto legislativo introduce una serie di modifiche fondamentali che intervengono su vari aspetti del sistema sanzionatorio tributario, con l’obiettivo di armonizzare le sanzioni amministrative e penali, rendendole più coerenti e uniformi. Di seguito le principali novità.

Disposizioni Comuni tra Sanzioni Amministrative e Penali

Integrazione tra Fattispecie Sanzionatorie:

Il decreto mira a creare un sistema sanzionatorio più integrato, eliminando le incongruenze tra le diverse tipologie di sanzioni. Questo comporta una maggiore coerenza nel trattamento delle violazioni fiscali, indipendentemente dal fatto che siano di natura amministrativa o penale.

Revisione dei Rapporti tra Processo Penale e Processo Tributario:

Viene introdotta una maggiore armonizzazione tra i procedimenti penali e tributari. Le prove raccolte in un processo potranno essere utilizzate nell’altro, facilitando così una gestione più efficiente e coordinata dei casi di evasione e frode fiscale.

Meccanismi di Compensazione:

Si prevede un sistema di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze. Questo meccanismo permette di ridurre il carico sanzionatorio complessivo in caso di violazioni multiple, migliorando l’equità del sistema.

Riduzione delle Sanzioni:

Viene introdotta una riduzione delle sanzioni, specialmente in presenza di condotte meno gravi. Questo approccio premia i contribuenti che, pur avendo commesso violazioni, non hanno agito con intenzione fraudolenta o reiterata.

Sanzioni Penali

Revisione dei Profili Sanzionatori per Omessi Versamenti Non Reiterati:

Il decreto prevede un inasprimento delle pene per chi omette di versare le ritenute dovute. In particolare, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per importi superiori a 150.000 euro. Questa misura punta a dissuadere le omissioni nei versamenti, rafforzando il deterrente contro tali pratiche.

Sanzioni Amministrative

Proporzionalità delle Sanzioni:

Le sanzioni amministrative verranno ricalibrate per essere più proporzionate rispetto alle condotte contestate. Saranno più severe per i comportamenti fraudolenti, mentre le infrazioni minori vedranno una riduzione delle sanzioni, incentivando una maggiore conformità da parte dei contribuenti.

Disciplina della Recidiva, Cumuli e Continuazioni:

Viene rivista la disciplina riguardante la recidiva e i cumuli, con un’attenzione particolare alla continuità delle infrazioni. Questo assicura che le sanzioni siano adeguate alla gravità e alla frequenza delle violazioni, promuovendo un comportamento fiscale più responsabile.

 

Nuove Disposizioni in Materia di Prove e Giudicato

Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda l’utilizzo delle prove e l’efficacia del giudicato:

Prove: Le sentenze emesse nel processo tributario, una volta divenute irrevocabili, così come gli accertamenti definitivi delle imposte in sede amministrativa, potranno essere utilizzati come prova nel processo penale. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra i due sistemi di giustizia.

Giudicato: Una sentenza irrevocabile di assoluzione in ambito penale, pronunciata per gli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, avrà efficacia di giudicato anche nel processo tributario. Questa disposizione mira a evitare incongruenze e garantire una maggiore coerenza nelle decisioni giudiziarie.

Responsabilità delle Sanzioni Pecuniarie

Il decreto introduce anche novità riguardo alla responsabilità delle sanzioni pecuniarie. Le sanzioni relative al rapporto tributario delle società o enti saranno esclusivamente a carico della società o dell’ente stesso. Tuttavia, nel caso in cui questi soggetti siano costituiti in maniera fittizia o interposti, la sanzione sarà irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.

La revisione del sistema sanzionatorio tributario rappresenta una svolta significativa per il diritto tributario italiano. L’approvazione definitiva del decreto legislativo segna l’inizio di una nuova era caratterizzata da maggiore integrazione, proporzionalità e coerenza tra sanzioni amministrative e penali.

Per una consulenza dettagliata e assistenza personalizzata sulla nuova normativa, per assistervi nell’adeguamento alle nuove disposizioni fiscali  i nostri esperti sono a vostra disposizione.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento cruciale per determinare il livello di affidabilità dei contribuenti e per l’accesso a specifici benefici premiali.

Con il provvedimento del 23 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha delineato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di riconoscere tali benefici. Questo aggiornamento è avvenuto nell’ambito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, che ha apportato significative novità all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Il regime premiale previsto dal D.L. n. 50/2017, aggiornato dalle recenti modifiche, mira a incentivare i contribuenti virtuosi con una serie di agevolazioni.

Questi benefici includono l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA, l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

Tuttavia, per accedere a tali vantaggi, i contribuenti devono soddisfare specifici criteri basati sui punteggi ISA ottenuti.

Per il periodo d’imposta 2023, i contribuenti possono accedere ai benefici in due modalità principali. Nella prima modalità, per ottenere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui, è necessario un punteggio ISA di almeno 9.
Questo beneficio si applica anche alla compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 50.000 euro annui. L’accesso a questi benefici è concesso anche a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo di almeno 9, calcolato come media dei livelli ottenuti nei periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda modalità, i contribuenti con un punteggio ISA compreso tra 8 e 9 possono beneficiare di un esonero per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui. Per le imposte dirette e l’IRAP, il limite è di 20.000 euro annui.
Anche in questo caso, il beneficio è esteso ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo di almeno 8,5, calcolato come media dei punteggi ottenuti nei periodi d’imposta 2022 e 2023.

Il regime premiale include ulteriori esoneri e riduzioni. Per esempio, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative richiede un punteggio ISA di almeno 9. Per evitare gli accertamenti basati su presunzioni semplici, è necessario un punteggio di almeno 8,5.
La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è garantita ai contribuenti con un punteggio di almeno 8. Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo richiede un punteggio di almeno 9 e che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Per accedere a questi benefici, è essenziale che i contribuenti applichino gli ISA per tutte le categorie reddituali di cui fanno parte, sia per i redditi d’impresa sia per quelli di lavoro autonomo. Inoltre, se un contribuente applica due diversi ISA, il punteggio di ciascuno deve essere pari o superiore al minimo stabilito per l’accesso ai benefici.

In sintesi, il provvedimento del 23 aprile 2024 introduce criteri chiari e strutturati per l’accesso al regime premiale degli ISA, promuovendo la trasparenza e l’affidabilità fiscale tra i contribuenti. Questo sistema premiale non solo incentiva il rispetto delle norme fiscali, ma premia anche i comportamenti virtuosi, facilitando un rapporto di fiducia tra l’amministrazione fiscale e i contribuenti.

Per una consulenza dettagliata sui nuovi criteri di accesso ai benefici premiali ISA 2024 o su altre tematiche fiscali, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che un locatore privato può optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati con imprese o lavoratori autonomi, a condizione che l’immobile mantenga la destinazione d’uso abitativo. Questa decisione rappresenta una svolta significativa rispetto all’interpretazione tradizionale dell’Agenzia delle Entrate e ha importanti implicazioni per il mercato delle locazioni immobiliari in Italia.

Il Quadro Normativo della Cedolare Secca

La cedolare secca è un regime fiscale alternativo alla tassazione ordinaria dei redditi da locazione, regolamentato dall’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011. Tale regime consente ai locatori di tassare i canoni di locazione con un’aliquota fissa, sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione.

Il testo normativo specifica che la cedolare secca si applica ai canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente. Tuttavia, esclude esplicitamente le locazioni effettuate “nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”.

La Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E del 2011, ha interpretato questa esclusione in modo restrittivo, sostenendo che la cedolare secca non possa essere applicata se il conduttore è un’impresa o un professionista, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile. Questa posizione è stata ribadita nella Risoluzione 50/E del 2019, creando un’interpretazione che limitava significativamente le possibilità di applicazione della cedolare secca.

La Giurisprudenza di Merito
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata contestata in diverse sentenze. Alcune Commissioni Tributarie hanno sostenuto che la qualificazione del conduttore non fosse rilevante per l’applicazione della cedolare secca, purché l’uso dell’immobile fosse abitativo. Tra le pronunce favorevoli alla non rilevanza della qualifica del conduttore vi sono:

– CTP Reggio Emilia (4 novembre 2014, n. 470/3/14): Ha ritenuto applicabile la cedolare secca anche per la locazione a un’impresa che concede l’uso dell’immobile ai propri dipendenti.

– CTP Milano (17 aprile 2015, n. 3529/25/15): Ha stabilito che la norma richiede solo che il locatore sia una persona fisica e non prevede restrizioni relative al conduttore.

– CTR Lazio (12 aprile 2022, n. 1723/10/22): Ha chiarito che l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca riguarda il locatore e non il conduttore.

Tuttavia, altre sentenze hanno sostenuto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:

– CTR Toscana (21 aprile 2022, n. 590/6/22): Ha escluso la cedolare secca per contratti stipulati con imprese che utilizzano l’immobile per i propri dipendenti.

– CGT II Lazio (8 marzo 2023, n. 1223/14/23): Ha confermato l’esclusione della cedolare secca per qualsiasi locazione effettuata nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contrastanti sulla questione. Alcune sentenze, come quelle della CTP di Reggio Emilia (n. 470/3/14) e della CTR Lazio (n. 1723/10/22), hanno sostenuto che la qualifica del conduttore fosse irrilevante per l’applicazione della cedolare secca, concentrandosi esclusivamente sulla figura del locatore e sull’uso abitativo dell’immobile.

Altre decisioni, invece, come quella della CTR Toscana (n. 590/6/22) e della CGT II Lazio (n. 1223/14/23), hanno confermato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, escludendo l’applicazione della cedolare secca in caso di conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 12395, la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che l’esclusione dalla cedolare secca deve essere riferita unicamente al locatore e non al conduttore. I giudici hanno affermato che la norma mira a facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo, un’esigenza che può sorgere anche nell’ambito delle attività imprenditoriali o professionali.

La Corte ha così accolto il ricorso di un locatore privato contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione stipulato con una società per l’alloggio dei propri dipendenti. La sentenza ribadisce che, finché l’uso dell’immobile resta abitativo, la condizione soggettiva del conduttore è irrilevante.

Applicazione Pratica

Per i contratti di locazione in essere, la cedolare secca può essere applicata per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro annuale. Per i nuovi contratti, l’opzione può essere inserita nel contratto stesso o comunicata al conduttore tramite raccomandata A/R.

Tuttavia, l’applicativo RLI dell’Agenzia delle Entrate non consente attualmente di applicare la cedolare secca in questi casi. Pertanto, è auspicabile un intervento dell’Agenzia per aggiornare il software e allineare la pratica amministrativa alla recente giurisprudenza.

Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza apre nuove opportunità per i locatori privati, che ora possono applicare la cedolare secca anche nei contratti di locazione con imprese o lavoratori autonomi, a patto che l’immobile sia destinato ad uso abitativo. Tuttavia, rimane necessaria un’azione da parte dell’Agenzia delle Entrate per aggiornare il software di gestione RLI e allineare la prassi amministrativa alla nuova interpretazione giurisprudenziale.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta una svolta significativa nel panorama delle locazioni immobiliari, ampliando l’applicabilità della cedolare secca e potenzialmente incentivando una maggiore offerta di immobili ad uso abitativo. Questo cambiamento richiede un adeguamento delle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate per garantire una corretta e agevole applicazione del regime fiscale semplificato.

In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale avere al proprio fianco professionisti competenti che possano offrire assistenza qualificata e risposte chiare a quesiti complessi.

Per chiunque necessiti di chiarimenti o desideri assistenza personalizzata riguardo all’applicazione della cedolare secca per immobili locati ad imprese, così come per altre tematiche fiscali e contabili, lo Studio Pallino è a disposizione con la sua esperienza e professionalità. Il nostro team di esperti è pronto a supportarvi, offrendo consulenze su misura per soddisfare ogni esigenza specifica e garantire la massima conformità e ottimizzazione fiscale.

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