La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

NEWS 31 MAGGIO
DEFINIZIONE AGEVOLATA: QUARTA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO
 
La scadenza per il versamento della quarta rata della Definizione agevolata, nota come “Rottamazione-quater”, è il 31 maggio, con un’ulteriore possibilità di pagamento entro il 5 giugno 2024 considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla legge.
 
Le successive rate del 2024 devono essere pagate entro il 31 luglio e il 30 novembre, secondo le scadenze indicate nel piano di pagamento comunicato.

Il Governo ha recentemente annunciato importanti modifiche alle normative fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione. Queste modifiche, contenute in un decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, sono state presentate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante una conferenza stampa. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le varie novità introdotte e il loro impatto sul sistema fiscale italiano.

Tassazione dell’imposta di successione e donazione:

Il decreto legislativo include diverse disposizioni riguardanti l’imposta di successione e donazione. Una delle modifiche principali riguarda l’inclusione delle aliquote e delle franchigie relative a questa imposta nel testo unico sulle successioni e donazioni. Questo aggiornamento tiene conto della più recente giurisprudenza e stabilisce chiaramente le modalità di calcolo dell’imposta in base ai beni ereditati o donati.

Una novità significativa riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum” ai fini delle aliquote e delle franchigie dell’imposta. Questo significa che i beni donati non saranno più considerati parte dell’ammontare soggetto a tassazione per l’imposta di successione e donazione. Inoltre, il decreto chiarisce il trattamento fiscale degli affilianti e degli affiliati, che sono ora considerati parenti in linea retta ai fini di questa imposta.

Imposta di successione e donazione e disciplina dei Trust:

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti i trust e le liberalità d’uso. Innanzitutto, si stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si estende ai trasferimenti derivanti da trust. Tuttavia, le liberalità d’uso sono escluse dall’imposta. Le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal valore dei beni trasferiti e dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Un aspetto importante riguarda il versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento. È anche possibile effettuare il pagamento in via anticipata da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. È importante notare che l’imposta pagata è definitiva e non è soggetta a restituzione.

Dichiarazione di successione precompilata:

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo sistema prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione richiesta per la presentazione della dichiarazione. È obbligatorio presentare la dichiarazione in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione, fatta eccezione per i residenti all’estero.

Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si introduce il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte. Dopo la presentazione della dichiarazione, verrà effettuato un controllo di regolarità ed eventualmente sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione nel termine di due anni, nel caso in cui emerga una maggiore imposta principale.

Imposta di registro:

Il decreto interviene anche per razionalizzare le procedure relative all’imposta di registro. Ad esempio, per gli atti di trasferimento di azienda, si prevede l’applicazione di aliquote diverse a seconda del tipo di beni trasferiti. Nelle divisioni ereditarie, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta di registro, è prevista l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione. Anche per questa imposta è previsto un successivo controllo formale e, in caso di maggiore imposta principale, sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per il ricorso.

Imposta di bollo:

Il decreto introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 entro il termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione. Si prevede inoltre l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e l’esenzione dall’imposta per gli atti ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.

 

In conclusione, il decreto legislativo introduce una serie di modifiche significative alle imposte di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta di bollo. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure fiscali, razionalizzare il sistema e garantire una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti; nonostante ciò, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni di ogni singola situazione fiscale. Per una consulenza personalizzata e per chiarire eventuali dubbi, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

L’ammortamento dei beni materiali strumentali rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione finanziaria di qualsiasi impresa. Si tratta di un processo contabile e fiscale che mira a distribuire il costo di un bene lungo la sua vita utile, riflettendo così il suo deprezzamento nel tempo. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le disposizioni e le pratiche relative all’ammortamento dei beni materiali, concentrandoci sia sulle normative fiscali che sulla gestione contabile.

Ammortamento Fiscale: Disposizioni Generali

La disciplina fiscale per l’ammortamento dei beni materiali è contenuta nell’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), integrato per le ditte individuali dall’articolo 64, comma 2, TUIR. Questa normativa stabilisce le seguenti regole fondamentali:

  1. Inizio Ammortamento:

Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio in cui il bene entra in funzione, come stabilito dall’articolo 102, comma 1, TUIR.

  1. Quote di Ammortamento:

    Le quote sono deducibili fino a un limite massimo determinato dai coefficienti presenti nella Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, come indicato nell’articolo 102, comma 2, TUIR.
  2. Primo Anno: Nel primo anno, il coefficiente di ammortamento previsto dalla Tabella deve essere ridotto alla metà, come specificato dall’articolo 102, comma 2, TUIR.
  3. Esercizio di Durata Diversa da 12 Mesi:Gli ammortamenti devono essere adeguati alla durata effettiva dell’esercizio, come previsto dall’articolo 110, comma 5, TUIR.

La Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 fornisce i coefficienti di ammortamento suddivisi in Gruppi e Specie di attività, con l’obiettivo di adattarsi alle varie tipologie di beni. Nel caso in cui un bene non rientrasse nelle categorie previste, si possono utilizzare i coefficienti applicabili a beni simili di altre categorie di imprese.

 

Costo dei Beni Ammortizzabili

Il costo dei beni ammortizzabili è calcolato al lordo delle quote di ammortamento dedotte e include anche gli oneri accessori direttamente imputabili al bene, come le spese di trasporto e le imposte. Inoltre, il costo è considerato al netto delle rivalutazioni effettuate secondo specifiche leggi, a condizione che abbiano avuto un effetto fiscale. Se i contributi in conto impianti sono registrati contabilmente con il metodo diretto, il costo è calcolato al netto di tali contributi.

Sistematicità dell’Ammortamento Fiscale

Sebbene il TUIR non imponga esplicitamente l’obbligo di effettuare l’ammortamento fiscale in maniera sistematica, è importante notare che l’Amministrazione Finanziaria può non riconoscere gli ammortamenti non coerenti con i comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti, a meno che non si dimostri di aver seguito corretti principi contabili.

Beni di Costo non Superiore a € 516

Per i beni il cui costo complessivo non supera i € 516, è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto. Tuttavia, questa deduzione integrale trova sempre un limite nel principio di imputazione al Conto Economico.

Immobili delle Imprese Operanti nel Settore del Commercio

Per i fabbricati strumentali utilizzati nel settore del commercio, con entrata in funzione entro la fine dell’anno 2023, il coefficiente massimo di ammortamento è aumentato al 6% per il periodo d’imposta 2023 e i quattro successivi.

Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato precedentemente, l’agevolazione dell’ammortamento si applica specificamente alle attività indicate nella seguente tabella, svolte in via prevalente:

 

| Codice ATECO   | Descrizione dell’Attività                                                       
| 47.11.10       | Ipermercati
| 47.11.20       | Supermercati
| 47.11.30       | Discount di alimentari
| 47.11.40       | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
| 47.11.50       | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
| 47.19.10       | Grandi magazzini
| 47.19.20       | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati in elettronica e altro
| 47.19.90       | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
| 47.21          | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
| 47.22          | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
| 47.23          | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
| 47.24          | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
| 47.25          | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
| 47.26          | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
| 47.29          | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Questo elenco fornisce una panoramica delle attività commerciali che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’ammortamento, offrendo così un incentivo aggiuntivo per determinati settori dell’economia.

Nel mondo aziendale, la corretta gestione dell’ammortamento dei beni materiali riveste un ruolo cruciale per garantire la stabilità finanziaria e fiscale dell’impresa. È fondamentale comprendere appieno le normative vigenti, i principi contabili e le opportunità di agevolazione fiscale disponibili. Adottare una strategia di ammortamento ben strutturata e coerente con le disposizioni legali può consentire all’azienda di ottimizzare le risorse, massimizzare i benefici fiscali e mantenere una corretta rappresentazione del valore dei suoi beni nel bilancio aziendale.

Investire tempo e risorse nella comprensione e nell’implementazione di pratiche di ammortamento efficaci può contribuire in modo significativo al successo a lungo termine dell’impresa.

Consultare un esperto contabile o fiscale può essere un passo importante per garantire la conformità alle normative e massimizzare i vantaggi derivanti dall’ammortamento dei beni materiali.
Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenze ed assistenza personalizzata.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama delle pratiche fiscali sta per subire un’altra svolta significativa, poiché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato modifiche sostanziali  riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Con il provvedimento dell’8 marzo 2024, Prot. n. 105669, reso pubblico sull’11 marzo 2024, l’Agenzia ha introdotto innovazioni che influenzeranno il modo in cui aziende e individui gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Una delle modifiche più rilevanti entra in vigore a partire dal 20 marzo 2024, riguarda le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, ci sono alcuni punti chiave da tenere presente:

Adesione all’Accordo di Servizio: Non più Obbligatoria

Prima di questa modifica, l’adesione all’accordo di servizio era un passaggio necessario per poter consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, con il cambiamento introdotto, tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti non titolari di partita IVA, potranno usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza dover sottoscrivere alcun accordo di servizio.

Tempistiche di Disponibilità delle Fatture

Le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Inoltre, sia per gli operatori economici che per i consumatori finali, i “dati fattura” saranno consultabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Estensione del Servizio di Registrazione dell’Indirizzo Telematico

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, originariamente riservato ai soggetti IVA, verrà esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questo ampliamento mira a rendere più accessibili e efficienti le procedure di gestione delle fatture elettroniche per una gamma più ampia di soggetti.

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti riguardo alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo Studio Pallino è a vostra disposizione per fornire assistenza personalizzata.

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
provvedimento-n105669-2024

Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per il sistema tributario italiano. Il primo modulo della riforma fiscale, approvato con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – che i titolari di reddito di lavoro dipendente stanno già sperimentando con le buste paghe di gennaio 2024-  porterà con sé una serie di novità che riguarderanno soprattutto l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Vediamo quali sono le principali modifiche e come si applicheranno ai contribuenti.

La semplificazione delle aliquote Irpef

Una delle misure più attese della riforma fiscale è la semplificazione delle aliquote Irpef, che passeranno da quattro a tre. Questo significa che il reddito imponibile dei contribuenti sarà suddiviso in tre fasce, ciascuna con una percentuale di tassazione diversa. Le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Questa modifica comporterà una riduzione dell’imposta dovuta per i contribuenti che si trovano nella fascia di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano soggetti all’aliquota del 25%. Per esempio, un contribuente con un reddito imponibile di 25.000 euro pagherà nel 2024 un’imposta Irpef di 5.750 euro, contro i 6.250 euro che avrebbe pagato nel 2023.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti

Un’altra novità introdotta dalla riforma fiscale riguarda la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, come quelli dei pensionati e dei collaboratori coordinati e continuativi. La detrazione, che serve a ridurre l’imposta lorda dovuta, sarà aumentata di 75 euro, passando da 1.880 a 1.955 euro. Questo aumento si applicherà solo ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, mentre per quelli con un reddito superiore la detrazione rimarrà invariata.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti determinerà una maggiore no-tax area, ovvero la soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’imposta Irpef. Nel 2024, infatti, i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 8.500 euro non dovranno pagare l’Irpef, mentre nel 2023 la no-tax area era fissata a 8.425 euro.

La revisione delle detrazioni per alcuni oneri

La riforma fiscale prevede anche una revisione delle detrazioni spettanti per alcuni oneri deducibili o detraibili dal reddito imponibile, come le spese mediche, le spese per l’istruzione, gli interessi passivi sui mutui e le erogazioni liberali. Queste detrazioni saranno ridotte del 10% per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e del 20% per quelli con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

L’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE)

Infine, la riforma fiscale abroga l’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE), introdotta nel 2012 con lo scopo di incentivare l’investimento in capitale proprio da parte delle società di capitali e delle imprese individuali. L’ACE consisteva nella deduzione dal reddito imponibile di una quota calcolata applicando una percentuale (detta notional yield) al valore del capitale proprio netto incrementato rispetto all’anno precedente.

L’abrogazione dell’ACE si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2024 e sarà sostituita da una nuova misura di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, che sarà definita con un successivo decreto legislativo.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Una notizia importante nel panorama delle pratiche condominiali e delle detrazioni fiscali riguarda il recente annuncio relativo alle scadenze per la comunicazione dei dati al Fisco. Questo slittamento delle scadenze, che concede oltre due settimane aggiuntive, si rivela un sollievo per gli amministratori di condominio e per i contribuenti coinvolti.

In particolare, la nuova scadenza riguarda due aspetti cruciali:

Comunicazione dei dati sugli interventi condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno ora più tempo per trasmettere al Fisco le informazioni relative agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. La scadenza, originariamente fissata al 16 marzo 2024, è stata spostata al 4 aprile 2024. Questo prolungamento offre loro la possibilità di organizzare meglio la documentazione e di assolvere agli obblighi fiscali in modo più accurato.

Opzioni relative ai bonus edilizi:

Allo stesso modo, i contribuenti hanno più tempo per valutare e comunicare le proprie opzioni riguardanti le spese sostenute nel 2023 per i bonus edilizi. La nuova scadenza per la comunicazione delle opzioni, che include lo sconto o la prima cessione del credito, è stata spostata al 4 aprile 2024. Questo riguarda anche le rate residue non ancora utilizzate delle detrazioni relative agli anni 2020, 2021 e 2022.

Questo prolungamento delle scadenze è stato reso possibile grazie a due provvedimenti distinti:

-Provvedimento per gli interventi condominiali: questo provvedimento ha stabilito la proroga della scadenza per la comunicazione dei dati sugli interventi condominiali. È importante notare che questa proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024. Inoltre, il provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio dei dati nel caso in cui tutti i condòmini optino per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo dovuto.

-Provvedimento per le opzioni dei bonus edilizi: Un secondo provvedimento ha esteso la scadenza per la comunicazione delle opzioni relative ai bonus edilizi. Questo include la scelta per lo sconto o la prima cessione del credito per le spese sostenute nel 2023, così come per le rate residue non utilizzate delle detrazioni relative agli anni precedenti.

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo alcune novità entrate in vigore dal 1° febbraio 2024.

La prima novità riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA, ovvero quelli che non sono tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto, ma solo a calcolarla e a comunicarla all’Agenzia delle Entrate. Questi soggetti dovranno indicare, nel blocco “Altri Dati Gestionali” della fattura elettronica, una nuova codifica che permetterà all’Agenzia delle Entrate di predisporre in modo automatico le liquidazioni IVA periodiche, semplificando così gli adempimenti fiscali dei produttori agricoli.

La seconda novità riguarda le fatture non imponibili IVA emesse a favore di un esportatore abituale, ovvero un soggetto che effettua esportazioni di beni o servizi per almeno il 10% del proprio fatturato annuo.

Queste fatture sono esenti da IVA a condizione che siano collegate ad una dichiarazione d’intento, ovvero un documento con cui il cliente si impegna ad esportare i beni o i servizi acquistati. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo controllo per verificare la validità delle dichiarazioni d’intento e scartare le fatture che risultano collegate ad una dichiarazione d’intento invalidata, ad esempio perché revocata, scaduta o falsa.

La terza novità riguarda l’ampliamento dei casi di utilizzo del tipo documento TD28, ovvero il documento commerciale che può essere utilizzato al posto della fattura elettronica per alcune operazioni particolari, come le cessioni di beni usati, le vendite all’esportazione o le prestazioni di servizi turistici.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che il tipo documento TD28 possa essere utilizzato anche per le operazioni effettuate da soggetti non residenti in Italia che non hanno una stabile organizzazione nel nostro Paese, a condizione che siano identificati ai fini IVA in Italia e che emettano il documento commerciale in formato elettronico.

Infine è stata Introdotta la verifica della validità del numero di partita IVA del cessionario/committente.

Nel caso di partita IVA italiana non presente in Anagrafe Tributaria, il file viene scartato con codice errore 00305.

Queste sono le principali novità introdotte dalle specifiche tecniche versione 1.8 per la fatturazione elettronica. Per approfondire gli aspetti tecnici e operativi delle modifiche, per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino  è a vostra disposizione.

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