I crediti relativi ai contributi INPS che emergono dalla dichiarazione dei redditi presentano una natura analoga ai crediti d’imposta per quanto concerne la loro utilizzabilità in compensazione tramite il modello F24.
Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione operativa rispetto alla gestione delle imposte ordinarie poiché, mentre un credito d’imposta relativo all’anno X0 può essere compensato fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno X1 e l’eventuale eccedenza può rigenerarsi nella dichiarazione successiva come credito dell’anno X1, per la contribuzione previdenziale vigono regole parzialmente differenti.

Il credito previdenziale può essere utilizzato entro il termine della dichiarazione successiva, fissato generalmente al 31 ottobre dell’anno X2 per un credito originatosi nell’anno X0, ma una volta decorso tale termine non è più ammessa la compensazione diretta tramite modello F24. In tale evenienza, il contribuente è tenuto a gestire il credito residuo avvalendosi esclusivamente delle specifiche procedure on line messe a disposizione sul sito istituzionale dell’INPS.

Per quanto concerne la categoria dei soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, la maturazione del credito può derivare, ad esempio, dall’effettuazione di versamenti in acconto superiori rispetto al contributo dovuto sul reddito effettivamente conseguito. Nel Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, tale posizione deve essere dettagliata all’interno del Quadro RR, Sezione I, dove vengono riepilogati i contributi previdenziali dovuti sulla base del reddito minimale e del reddito eccedente il minimale. In questa sede, il credito da utilizzare in compensazione viene indicato in sezioni specifiche, come il rigo RR2, colonna 30 per l’ammontare totale e colonna 33 per la quota destinata alla compensazione.

Se un contribuente matura un credito INPS relativo all’anno 2024 pari a 2.300 euro e ne utilizza in F24 solo una parte, ad esempio 2.000 euro entro il termine del 2 novembre 2026, la quota residua di 300 euro non potrà più essere esposta come compensabile nel modello di pagamento unificato per l’anno successivo.

La corretta compilazione del Modello Redditi 2026 per l’anno d’imposta 2025 prevede che le somme a credito utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione siano riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR. Qualora permanga un residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto già compensato, tale importo deve essere indicato nelle colonne 22 e 36 del rigo RR. Tale residuo non è più utilizzabile liberamente in F24 ma deve essere necessariamente oggetto di una specifica domanda di rimborso oppure di una istanza di compensazione contributiva, definita anche come autoconguaglio. È opportuno precisare che tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta antecedenti al 2024 non devono essere esposte nella dichiarazione corrente, ma seguono esclusivamente la via della domanda telematica di rimborso o compensazione.

La medesima logica di utilizzo e scadenza dei crediti si applica ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Anche in questo caso, se un lavoratore autonomo matura un credito contributivo per effetto di maggiori acconti versati rispetto al dovuto, tale importo deve essere monitorato con attenzione nel Quadro RR, Sezione II. Prendendo come riferimento un credito maturato nel 2024 e indicato nel Modello Redditi 2025 al rigo RR8, il suo utilizzo in F24 è vincolato alla finestra temporale che si chiude con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Qualora una parte del credito, ad esempio 300 euro su un totale di 1.300 euro, rimanga inutilizzata entro il termine del Modello Redditi 2026, il contribuente deve procedere alla compilazione del rigo RR12, utilizzando le colonne da 6 a 8 per gestire la transizione del credito dell’anno precedente. Nello specifico, la colonna 6 accoglie il credito dell’anno precedente, la colonna 7 la quota per cui si richiede il rimborso e la colonna 8 la quota da far valere in compensazione contributiva.

L’INPS ha fornito precise indicazioni operative attraverso la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ribadendo che il periodo nel quale è utilizzabile il credito di un determinato anno in compensazione nel modello F24 si estende dall’anno di maturazione fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Oltrepassata questa soglia temporale, l’interazione con il credito residuo si sposta dal modello dichiarativo al sito internet dell’INPS.

In sintesi, la struttura del Quadro RR del modello Persone Fisiche funge da strumento di controllo per il flusso dei crediti, distinguendo tra il contributo a debito e il contributo a credito sia sul minimale che sull’eccedenza. Le sezioni del quadro prevedono campi specifici per il riepilogo crediti, come il rigo RR4, e per i contributi dovuti da diverse tipologie di iscritti, inclusi i lavoratori autonomi nel settore dello sport disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2021.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 17 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sulla regolarizzazione degli adempimenti tardivi legati alla Global Minimum Tax (aliquota minima del 15% per i grandi gruppi), intervenendo a ridosso della prima scadenza ufficiale del 30 giugno 2026. La disciplina, inizialmente introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, risulta oggi integrata nel Nuovo Testo Unico.

Il quadro normativo richiede alle imprese l’assolvimento di tre obblighi documentali fondamentali, che costituiscono l’ossatura della conformità fiscale: la Comunicazione rilevante, il Modello di notifica e la specifica Dichiarazione fiscale Global Minimum Tax. Questi adempimenti consentono all’Amministrazione Finanziaria di monitorare il rispetto dell’aliquota minima del 15%. Qualora un contribuente non abbia rispettato la scadenza di fine giugno, si apre lo scenario del ravvedimento operoso, lo strumento che permette di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando di riduzioni sanzionatorie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni legate alla presentazione tardiva di questi documenti rientrano pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, sebbene la disciplina non sia uniforme per tutte le tipologie di atti.

Un aspetto di particolare complessità riguarda il trattamento della Dichiarazione fiscale, disciplinata dall’articolo 53 del decreto di recepimento. Per questo specifico documento, la prassi ministeriale richiama le regole ordinarie del DPR n. 322/1998, introducendo una distinzione fondamentale tra la semplice tardività e l’omissione vera e propria. Vengono considerate dichiarazioni tardive quelle presentate entro un termine massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria, una finestra temporale in cui il contribuente può ancora regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte tramite il ravvedimento. Al contrario, una dichiarazione presentata oltre la soglia dei 90 giorni viene formalmente considerata omessa, determinando l’impossibilità di corrispondere la sanzione in misura ridotta ai sensi della normativa generale sul ravvedimento.

Per agevolare la transizione verso questo nuovo e rigoroso sistema, il legislatore ha previsto un regime transitorio favorevole che copre i primi tre esercizi di applicazione della Global Minimum Tax. Durante questo triennio vige una clausola di salvaguardia che esclude integralmente l’irrogazione di sanzioni amministrative, a condizione che non vengano accertati dall’autorità fiscale comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave. Questa disposizione rappresenta un’importante tutela per i gruppi multinazionali che potrebbero incontrare difficoltà tecniche o operative nelle prime fasi di implementazione, garantendo che errori non intenzionali o lievi ritardi non si traducano in oneri sproporzionati.

Il quadro cambia sensibilmente per quanto concerne la Comunicazione rilevante e il Modello di notifica, entrambi previsti dall’articolo 51 della normativa di settore. Per questi due adempimenti informativi il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma con un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione fiscale, poiché non si applica il rigido vincolo dei 90 giorni per la qualificazione della tardività. Anche in questo caso interviene una specifica disposizione transitoria per il primo triennio, la quale stabilisce che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due obblighi informativi siano automaticamente dimezzate. Tale riduzione si cumula con i benefici del ravvedimento operoso, rendendo la regolarizzazione spontanea di comunicazioni e notifiche particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.

Un elemento di estremo rilievo per la pianificazione fiscale riguarda infine l’efficacia delle scelte effettuate in ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le opzioni esercitate all’interno di una comunicazione rilevante inviata oltre i termini restano pienamente valide ed efficaci. Di conseguenza, anche qualora un gruppo multinazionale presenti la propria comunicazione rilevante dopo la scadenza del 30 giugno 2026, non perderà il diritto di accesso ai regimi semplificati eventualmente scelti.

L’unico effetto del ritardo sarà l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie che, oltre a poter essere oggetto di ravvedimento, risultano comunque dimezzate nel primo triennio di vigenza della norma.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Adempimento Fiscale Termine per Ravvedimento Operoso Qualificazione oltre i termini Regime Sanzionatorio Transitorio (Primo Triennio) Efficacia delle Opzioni eserciate in ritardo
Dichiarazione Fiscale Global Minimum Tax (Art. 53 D.Lgs. 209/2023) Entro 90 giorni dalla scadenza originaria (30 giugno 2026). Oltre i 90 giorni è considerata omessa (nessun ravvedimento ammesso). Clausola di salvaguardia totale: nessuna sanzione amministrativa salvo dolo o colpa grave. Non applicabile (regolata da disciplina ordinaria DPR 322/1998).
Comunicazione Rilevante (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Piena validità ed efficacia delle opzioni e dei regimi semplificati scelti nel modello.
Modello di Notifica (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Non comporta la decadenza da regimi o benefici fiscali.

 

L’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, universalmente noti con l’acronimo ISA, rappresenta un adempimento importante nel sistema tributario italiano, le cui dinamiche subiscono periodici aggiornamenti normativi ed interpretativi da parte dei vertici dell’amministrazione finanziaria.

Con la pubblicazione della Circolare Agenzia Entrate 6.7.2026, n. 4/E e le disposizioni del DM 31.3.2026, l’analisi dettagliata delle fattispecie di esclusione assume una rilevanza fondamentale per la corretta predisposizione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta duemilaventicinque.

La corretta individuazione di tali esimenti non esaurisce i suoi effetti sulla mera compilazione dichiarativa, ma si riflette in modo diretto e vincolante sulle facoltà strategiche del contribuente, precludendo l’accesso al Concordato Preventivo Biennale, comunemente denominato CPB, per il biennio duemilaventisei duemilaventisette, nonché impedendo la fruizione dei benefici associati al regime premiale.

Le fonti normative che delineano rigorosamente l’ambito applicativo di queste disposizioni si fondano sull’Art. 9-bis, DL n. 50/2017, integrato dalle istruzioni generali del modello e dai documenti di prassi, comprese le informative edite da SEAC. Al fine di comprendere compiutamente l’evoluzione del quadro normativo, occorre innanzitutto evidenziare le scelte operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annualità di riferimento. Il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione, azzerando le eccezionali deroghe connesse ai passati periodi emergenziali. Al contempo, il dicastero non ha confermato per il periodo d’imposta duemilaventicinque le specifiche fattispecie di esclusione precedentemente applicabili agli Enti del Terzo settore, alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle imprese sociali, storicamente identificate dai codici otto, nove e dieci. L’eliminazione temporanea di queste cause trova la sua giustificazione tecnica nell’abrogazione della clausola che subordinava l’efficacia delle tutele all’autorizzazione dell’Unione Europea e nella contestuale ridefinizione della decorrenza delle tutele del Decreto Legislativo numero centodiciassette del duemiladiciassette, stabilita a partire dal primo gennaio duemilaventisei. Di conseguenza, queste esimenti verranno reintrodotte esclusivamente a partire dal modello REDDITI 2027.

Sotto il profilo strettamente operativo, la sussistenza di una causa di esclusione deve essere esplicitata all’interno dei quadri impositivi del modello REDDITI 2026. I contribuenti sono tenuti a riportare lo specifico codice numerico assegnato alla propria situazione nella casella dedicata posizionata all’interno del rigo RF1 per i soggetti in contabilità ordinaria, del rigo RG1 per le imprese in contabilità semplificata, oppure del rigo RE1 per gli esercenti arti e professioni. Sebbene la regola generale stabilisca che la presenza di una causa di esclusione esoneri il contribuente dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello ISA, l’ordinamento prevede rigorose deroghe strutturali in cui la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili rimane tassativa.

Tale obbligo di compilazione, finalizzato alla sola acquisizione delle informazioni e attuato sbarrando l’apposita casella nel frontespizio, sussiste per le imprese definite multiattività, per i partecipanti a un Gruppo IVA e per i soggetti che esercitano in forma d’impresa attività professionali protette. Queste ultime includono gli studi di ingegneria identificati dall’indice EK02U, gli studi legali associati all’indice EK04U, i servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro mappati dall’indice EK05U, gli studi di architettura rientranti nell’indice EK18U e i servizi veterinari connessi all’indice EK22U. Altresì, i contribuenti che hanno aderito al regime del CPB per i periodi precedenti mantengono l’obbligo di presentare il modello omettendo i codici di esclusione.

Esaminando analiticamente le singole fattispecie codificate, il codice 1 disciplina l’esclusione per inizio attività nel corso del duemilaventicinque, estendendo la sua efficacia anche ai soggetti che hanno avviato la propria partita IVA in coincidenza con la data del primo gennaio del medesimo anno. L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria chiarisce che la preclusione espressa dal codice 1 può essere invocata esclusivamente nell’annualità d’imposta in cui è stato presentato il modello ministeriale di richiesta della posizione IVA, ovvero i modelli AA7 o AA9. Qualora l’effettivo avvio dei cicli produttivi si collochi in un momento successivo rispetto alla formale costituzione della società o all’apertura della partita IVA, il contribuente non potrà reiterare l’utilizzo del primo codice nel secondo anno, ma dovrà fare ricorso alla distinta causa di esclusione legata al non normale svolgimento delle attività commerciali.

L’impianto interpretativo conferma che l’esclusione per inizio attività opera anche nelle ipotesi configurabili come mera prosecuzione di attività precedentemente esercitate da altri soggetti giuridici.

Questo scenario si realizza tipicamente a seguito del compimento di operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura aziendale, quali l’acquisto d’azienda, l’affitto d’azienda, i processi di trasformazione, le operazioni di fusione, le procedure di scissione, gli atti di successione o donazione d’azienda, nonché l’apporto mediante conferimento d’azienda all’interno di una società di nuova costituzione.

La fattispecie speculare è regolata dal codice 2, che sancisce l’esclusione per cessazione attività avvenuta nel corso del duemilaventicinque, includendo espressamente i casi in cui la chiusura formale sia intervenuta nella giornata del trentuno dicembre duemilaventisette. Sotto il profilo procedurale, i chiarimenti ministeriali specificano che il lasso temporale che precede l’ingresso ufficiale nella fase di liquidazione strutturale si configura pienamente come cessazione dell’attività, determinando l’applicazione dell’esimente e il correlato esonero dalla compilazione del modello analitico.

Il codice 3 delimita l’esclusione parametrata sulle dimensioni economiche del contribuente, fissando una soglia massima basata sull’ammontare ricavi o sull’ammontare compensi superiore a euro cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove. La determinazione di questo sbarramento quantitativo segue le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma subisce una specifica correzione metodologica per taluni indici di affidabilità afferenti al comparto immobiliare e delle costruzioni.

Nello specifico, per gli indici denominati EG40U relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, EG50U riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e finitura degli edifici, EG69U dedicato alle costruzioni generali ed EK23U associato ai servizi di ingegneria integrata, il volume dei ricavi deve essere obbligatoriamente incrementato del valore delle rimanenze finali e ridotto dell’importo delle esistenze iniziali.

Il codice 4 accorpa tutte le situazioni riconducibili a un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni ministeriali forniscono una mappatura dettagliata, sebbene esemplificativa, degli eventi idonei a giustificare l’attribuzione di questo codice. Vi rientrano le imprese poste in stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale.

La norma tutela anche l’imprenditore laddove l’attività non sia iniziata a causa del protrarsi della costruzione dell’impianto produttivo oltre il primo anno per cause estranee alla sua volontà, oppure per il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili, o ancora nel caso in cui la struttura svolga unicamente attività di ricerca propedeutica all’avvio commerciale. Costituisce motivo di non normale svolgimento anche l’interruzione attività estesa all’intero anno solare dovuta alla ristrutturazione dei locali, a condizione che i lavori interessino la totalità degli spazi in cui si sviluppa l’impresa. Parimenti, l’esclusione si attiva se l’imprenditore individuale o la società abbiano concesso in affitto l’unica azienda di proprietà, in caso di sospensione attività comunicata formalmente alla Camera di Commercio, o qualora si verifichi una modifica attività in corso d’anno. Per i lavoratori autonomi, rileva l’interruzione causata da provvedimenti disciplinari che coprano la maggior parte del periodo d’imposta.

Una menzione specifica è riservata agli eventi sismici, i quali generano la non normalità dello svolgimento aziendale al ricorrere di quattro scenari distinti: la presenza di danni ai locali che ne determinino l’inagibilità totale o parziale attestata da controlli tecnici, i danni alle scorte di magazzino tali da provocare una prolungata interruzione del ciclo di produzione, l’impossibilità oggettiva di accedere ai locali aziendali poiché situati in aree soggette a divieto assoluto di accesso per la maggior parte dell’anno successivo al sisma, ed infine la contrazione drammatica o la sospensione attività derivante dal fatto di avere come unico o principale cliente un soggetto economico stabilito nella zona terremotata che abbia a sua volta interrotto le proprie funzioni.

La modifica attività in corso d’anno riceve una trattazione dettagliata poiché la causa di esclusione opera esclusivamente se la nuova professione intrapresa appartiene a un codice attività inserito in un modello ISA differente rispetto a quello applicabile all’attività precedentemente svolta. Questa fattispecie si estende anche all’ipotesi di nuova attività aggiunta in corso d’anno, qualora la nuova linea di business, avviata a anno inoltrato, vada a sostituire la precedente configurandosi come prevalente sotto il profilo del conseguimento dei ricavi complessivi.

Un meccanismo analogo governa la cessazione attività prevalente in corso d’anno. In questa circostanza, l’attività che ha generato la quota maggiore di ricavi viene di fatto sostituita da un’attività secondaria preesistente che garantiva volumi inferiori; affinché si configuri l’esclusione con codice 4, le due attività, quella cessata e quella residua, non devono risultare catalogate all’interno del medesimo indice.

Il quadro delle esimenti prosegue con il codice 5, riservato ai contribuenti che si avvalgono di regimi di determinazione del reddito con criteri forfetari, fattispecie che include anche le associazioni sportive dilettantistiche, escludendole dal campo di applicazione degli indicatori fiscali. Il codice 6 interviene nelle situazioni di asimmetria strutturale definite come classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello. Questo accade ogniqualvolta la natura giuridica del reddito percepito sia incompatibile con la struttura dei quadri contabili predisposti per l’indice di riferimento, come nel caso di un professionista autonomo abbinato a un indice sprovvisto del quadro riservato al lavoro autonomo.

All’interno di questa categoria si collocano le società tra professionisti, identificate con l’acronimo STP. Per queste realtà, che esercitano in forma d’impresa attività tipiche delle professioni protette nei settori di ingegneria, legge, consulenza del lavoro, architettura e veterinaria, è prevista una deroga compilativa. Al fine di consentire all’amministrazione finanziaria la raccolta di dati utili all’elaborazione e alla revisione dei futuri indici, le STP devono comunque presentare il modello compilando le apposite sezioni del personale, il quadro F dei dati d’impresa e il quadro E di revisione.

Il codice 7 disciplina la complessa gestione dei contribuenti multiattività, termine che qualifica i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non catalogate nel medesimo indice di affidabilità. L’esclusione scatta qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle attività secondarie, sommati a quelli derivanti da eventuali attività complementari, ecceda la quota del trenta per cento rispetto al volume totale dei ricavi dichiarati. In presenza di questa specifica condizione, il contribuente è obbligato a valorizzare il codice nel relativo rigo dichiarativo e a trasmettere il modello provvedendo alla compilazione del dettagliato prospetto multiattività per la sola finalità di acquisizione dei dati.

La norma precisa che l’esercizio di specifiche attività ritenute complementari per legge ad alcune attività prevalenti, come nel comparto della ristorazione, dei bar e degli alberghi, non determina l’esclusione, a prescindere dal superamento o meno della soglia del trenta per cento.

Le ultime categorie di esonero riguardano forme societarie specifiche e aggregazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il codice 11 è destinato alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che svolgono la propria attività di natura mutualistica ed economica esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, estendendosi anche alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano unicamente a vantaggio degli utenti stessi.

Il codice 12 circoscrive l’inapplicabilità dell’indice dei trasporti terrestri per i soggetti che esercitano, strutturati in forma di cooperativa, l’attività di trasporto su taxi o di trasporto mediante noleggio di veicoli con conducente. Il codice 13 esenta dall’applicazione degli indicatori le corporazioni di piloti di porto operanti nel settore dei trasporti marittimi e dei servizi connessi.

Infine, il codice 14 sancisce l’esclusione sistematica per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che risultano partecipanti a un Gruppo IVA, imponendo loro l’indicazione del codice e la contestuale compilazione del modello per le finalità di raccolta informativa istituzionale.

Per maggiori chiarimenti assistenza operativa il nostro staff di professionisti è  a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva:

Codice Causa di Esclusione Mod. ISA Specifiche e Vincoli
1 Inizio attività nel 2025. NO Solo anno di richiesta P.IVA (mod. AA7/AA9). Vale anche per operazioni straordinarie (es. fusione, affitto/acquisto azienda).
2 Cessazione attività nel 2025. NO Include il periodo che precede la liquidazione formale.
3 Ricavi/compensi oltre € 5.164.569. NO Per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U, EK23U: ricavi + rimanenze finali – esistenze iniziali.
4 Non normale svolgimento attività. NO Liquidazione , ristrutturazione totale locali , affitto unica azienda , sisma , modifica attività in corso d’anno (con cambio ISA).
5 Criteri forfetari. NO Determinazione forfetaria del reddito (es. associazioni sportive dilettantistiche).
6 Categoria reddituale diversa. NO / SI (*) Reddito incompatibile con i quadri contabili ISA. (*) Obbligo SI per STP (Società tra Professionisti) ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U, EK22U.
7 Multiattività. SI Più attività d’impresa con ISA diversi: ricavi delle secondarie superiori al 30% del totale.
11 Cooperative e Consorzi. NO Se operano esclusivamente a favore delle imprese socie/associate o di utenti soci non imprenditori.
12 Taxi / Noleggio con conducente. NO Cooperative esercenti attività di trasporto su taxi (49.33.10) o NCC (49.33.20) per ISA DG72U.
13 Corporazioni di piloti di porto. NO Relativamente alle attività connesse all’ISA EG77U.
14 Gruppo IVA. SI Soggetti partecipanti a un Gruppo IVA; compilazione solo per acquisizione dati.

 

A partire dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000 trova applicazione il meccanismo del riordino delle detrazioni, disciplinato dall’art. 16-ter, TUIR.

In base a questa disposizione, i soggetti interessati possono beneficiare della detrazione per oneri e spese entro un importo massimo di spesa, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato alla composizione del nucleo familiare. L’importo base è pari a € 14.000 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 ma non superiore a € 100.000, e scende a € 8.000 per chi supera i € 100.000. Il coefficiente applicato corrisponde al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

Per i redditi superiori a € 120.000, l’istituto del riordino si affianca a quello della rimodulazione, disciplinato dall’art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR, in base al quale le detrazioni spettano in misura decrescente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi completamente in presenza di redditi superiori a € 240.000.

Qualora gli oneri sostenuti dal contribuente risultino superiori all’importo massimo di spesa ammesso in detrazione, diventa necessario individuare quali oneri imputare prioritariamente in sede di dichiarazione, al fine di massimizzare il beneficio fiscale spettante.

Proprio per rispondere a questa esigenza, nel Modello 730/2026 e nelle relative istruzioni alla compilazione sono stati introdotti un sistema automatico di selezione delle spese, la possibilità di gestire il riordino in modo non automatizzato tramite un’apposita casella nel quadro E, e nuovi codici identificativi per distinguere le fattispecie soggette alla nuova disciplina.

Il riordino previsto dall’art. 16-ter, TUIR, trova applicazione sugli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia in base al TUIR sia in base ad altre disposizioni normative. Il comma 4-ter dello stesso articolo esclude tuttavia dal computo dell’importo detraibile alcune categorie di oneri: le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, gli interessi passivi e gli oneri accessori legati a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, e le rate relative a spese per interventi edilizi di cui all’art. 16-bis, TUIR, sostenute fino alla medesima data.

Le specifiche tecniche del Mod. 730/2026 forniscono istruzioni operative puntuali per individuare quali oneri detraibili soggetti al riordino debbano essere imputati prioritariamente. È la stessa Agenzia delle Entrate a gestire automaticamente, nei modelli dichiarativi, una valutazione di convenienza per il contribuente.

Il meccanismo prevede innanzitutto l’aggregazione degli oneri per percentuale di detrazione, seguita dall’imputazione prioritaria di quelli con percentuale maggiore, secondo la sequenza 110%, 100%, 90%, 75%, 65%, 50%, 36%, 35%, 30%, 26% e 19%. A parità di percentuale, viene sempre data priorità all’onere non soggetto al meccanismo della rimodulazione, applicabile ai redditi superiori a € 120.000.

Al contribuente che non intende avvalersi dell’imputazione automatica è riconosciuta la possibilità di individuare autonomamente le spese da agevolare, sempre entro il massimale di spesa spettante e nel rispetto dei limiti specifici previsti per ciascuna detrazione. Per esercitare questa opzione, occorre barrare la nuova casella denominata “Riordino delle detrazioni non automatizzato”, collocata nell’intestazione del quadro E. Una volta barrata questa casella, in sede di liquidazione del modello non verrà applicato il meccanismo automatico, e sarà il contribuente stesso a dover selezionare quali spese computare nel massimale, indicando direttamente nel quadro E gli importi delle diverse spese agevolabili.

Oltre all’introduzione della casella dedicata al riordino non automatizzato, sono stati istituiti nuovi codici identificativi relativi ad alcuni oneri, con particolare riguardo agli interessi passivi sui mutui e ai premi assicurativi, allo scopo di distinguere le fattispecie assoggettate al riordino da quelle escluse.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori sostenuti nel 2025 in relazione a un mutuo ipotecario per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, oppure a prestiti o mutui agrari, sono esclusi dal riordino se la stipula del contratto è avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Nel caso di accollo, subentro o rinegoziazione del mutuo, la data rilevante è quella di stipula del relativo contratto di accollo, subentro o rinegoziazione.

Per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, il rigo E7 del quadro E prevede tre codici da riportare in colonna 1: il codice 7 per i mutui stipulati entro il 31 dicembre 2021, il codice 48 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, entrambi esclusi dal riordino, e il nuovo codice 57 per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025, questi ultimi oggetto di riordino.

Per i mutui ipotecari per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, indicati nei righi da E8 a E10, i codici corrispondenti sono il 10 per i contratti fino al 2021, il 46 per quelli dal 2022 al 2024, e il nuovo 55 per quelli dal 2025. Analogamente, per i prestiti e mutui agrari, sempre nei righi E8-E10, si utilizzano il codice 11 per i contratti fino al 2021, il 47 per il periodo 2022-2024 e il nuovo 56 per i contratti stipulati dal 2025.

La distinzione tra i diversi periodi risponde anche all’esigenza di individuare gli interessi rilevanti ai fini dell’eventuale spettanza del trattamento integrativo, riconosciuto in presenza di redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 per i mutui stipulati fino al 2021.

Anche per i premi di assicurazione sono stati introdotti codici differenziati in base alla data di stipula del contratto. I premi versati nel 2025 in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 non sono considerati ai fini del riordino. Per le assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente, si utilizza il codice 36 per i contratti stipulati entro il 2024 e il nuovo codice 51 per quelli stipulati dal 2025.

Per le assicurazioni contro il rischio morte a tutela delle persone con disabilità grave, i codici sono rispettivamente 38 e 52. Per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana si applicano i codici 39 e 53, mentre per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi, detraibili al 19%, i codici sono 43 e 54.

Infine, per gli “altri oneri” detraibili al 19%, a decorrere dal 2025 sono previsti due codici distinti a seconda che la spesa rientri o meno nel perimetro del riordino: il nuovo codice 98 per gli oneri inclusi nel riordino delle detrazioni, e il codice 99 per quelli non inclusi.

Per ulteriori approfondimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

1° giugno 2026: bollo elettronico e LIPE

Poiché il 31 maggio 2026 cade di domenica, alcuni adempimenti slittano al 1° giugno 2026. In tale data scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, mediante modello F24 o addebito diretto tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Nella medesima giornata deve essere trasmessa la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2026. L’adempimento riguarda i soggetti IVA tenuti alle liquidazioni periodiche e costituisce uno degli strumenti principali utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per le attività di controllo e compliance preventiva.

La corretta predisposizione delle LIPE assume particolare rilievo anche ai fini dell’individuazione di eventuali eccedenze a credito e della successiva gestione delle compensazioni orizzontali.

16 giugno 2026: IVA, ritenute, contributi e acconto IMU

Il 16 giugno rappresenta la principale scadenza periodica del mese. Entro tale data devono essere effettuati:

  • il versamento dell’IVA mensile relativa al mese di maggio 2026;
  • il versamento delle ritenute IRPEF operate su redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi;
  • il versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni del mese precedente;
  • il pagamento dell’acconto IMU 2026.

L’acconto IMU riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale non di lusso e deve essere determinato sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni per l’anno precedente, salvo successive modifiche regolamentari.

Per imprese e professionisti proprietari di immobili strumentali, l’IMU rappresenta spesso uno degli esborsi più significativi del semestre, rendendo necessaria una preventiva pianificazione finanziaria.

La stessa giornata concentra inoltre numerosi versamenti periodici legati ai sostituti d’imposta e agli adempimenti previdenziali, con particolare impatto sui soggetti che gestiscono personale dipendente o collaboratori.

25 giugno 2026: modelli Intrastat

Entro il 25 giugno 2026 devono essere presentati i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio per i soggetti con obbligo mensile.

L’adempimento interessa sia le cessioni e gli acquisti di beni intra-UE sia le prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri.

La corretta compilazione degli elenchi richiede particolare attenzione nella riconciliazione delle fatture estere, nelle codifiche IVA comunitarie e nella verifica dei dati VIES dei soggetti coinvolti, anche alla luce dei controlli incrociati sempre più frequenti effettuati dalle amministrazioni fiscali europee.

30 giugno 2026: saldo imposte 2025 e primo acconto 2026

La scadenza fiscalmente più rilevante del mese resta quella del 30 giugno 2026, entro la quale devono essere versati:

  • il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2025;
  • il primo acconto per il 2026;
  • il saldo e acconto IRAP;
  • l’eventuale saldo delle imposte sostitutive;
  • il diritto annuale camerale.

La scadenza interessa persone fisiche, professionisti, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per la determinazione degli acconti resta possibile utilizzare:

  • il metodo storico, basato sulle imposte dovute per l’anno precedente;
  • il metodo previsionale, fondato sulla stima del reddito atteso per il 2026.

Quest’ultimo richiede particolare prudenza, poiché un versamento insufficiente può determinare l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il contribuente può inoltre optare per la rateizzazione delle somme dovute, con applicazione degli interessi previsti dalla normativa vigente.

Sempre entro il 30 giugno deve essere effettuato il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, generalmente mediante modello F24.

Tabella riepilogativa delle principali scadenze di giugno
DATA ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI
1° giugno 2026 Imposta di bollo fatture elettroniche Soggetti IVA
1° giugno 2026 LIPE I trimestre 2026 Soggetti IVA
16 giugno 2026 IVA mensile maggio Contribuenti IVA mensili
16 giugno 2026 Ritenute e contributi INPS Sostituti d’imposta
16 giugno 2026 Acconto IMU 2026 Proprietari immobili
25 giugno 2026 Modelli Intrastat Operatori intra-UE
30 giugno 2026 Saldo imposte 2025 e acconti 2026 Persone fisiche e imprese
30 giugno 2026 Diritto annuale CCIAA Imprese
30 giugno 2026 Pubblicazione aiuti e contributi pubblici 2025 (L. 124/2017) Imprese (sopra i 10.000 €)

L’Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla propria consolidata attività di compliance fiscale con l’emanazione del Provvedimento del 14 maggio 2026, attraverso il quale vengono definite le modalità operative per la messa a disposizione — nei confronti del contribuente e della Guardia di Finanza — delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis. Le anomalie interessate riguardano specificamente quelli indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022, per i quali i dati esposti nel prospetto “Aiuti di Stato” sono risultati non coerenti con la relativa agevolazione fruita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, così come delineato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha introdotto la prassi delle comunicazioni preventive destinate a consentire al contribuente di valutare e, se necessario, correggere la propria posizione prima che si apra una fase di accertamento vero e proprio. In attuazione di questo principio, l’Agenzia predispone ed invia periodicamente, a partire dal 2015, una serie strutturata di comunicazioni aventi ad oggetto le anomalie riscontrate nel corso dell’attività di analisi delle dichiarazioni fiscali presentate.

Il nuovo Provvedimento del 14 maggio 2026 si colloca dunque in piena continuità con questo percorso, estendendo l’attività di controllo ai dati relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 riferite all’annualità d’imposta 2022. Il contribuente che riceve la comunicazione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, instaurando così un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria.

La comunicazione di anomalia relativa alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano Pagamenti Agricoli) contiene una serie di dati identificativi precisi e circostanziati. Vi figurano il codice fiscale, la denominazione ovvero il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta 2022. Sono inoltre riportati la data e il protocollo telematico del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 presentato, nonché i dati specifici degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle predette dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nei registri sopra menzionati.

Sotto il profilo delle modalità di trasmissione, le comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale del contribuente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni digitali tra amministrazione e cittadino. In ogni caso, anche qualora il contribuente non riceva la comunicazione direttamente al proprio domicilio digitale, le stesse risultano sempre consultabili tramite il Cassetto fiscale, accessibile attraverso il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente destinatario della comunicazione di anomalia dispone di diverse strade percorribili, a seconda della natura dell’irregolarità riscontrata. In primo luogo, anche tramite un intermediario abilitato, il contribuente può richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

In secondo luogo, e questa rappresenta la via principale indicata dal Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori e le violazioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni previste. A questo proposito, il Provvedimento precisa che si fa riferimento alle misure sanzionatorie in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il Provvedimento distingue con precisione le diverse situazioni che possono originare l’anomalia, prevedendo per ciascuna uno specifico percorso di regolarizzazione.

Il primo scenario riguarda l’uso improprio del codice “999” associato a un aiuto di Stato o de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, oppure la compilazione errata dei campi del prospetto “Aiuti di Stato”, ossia il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione o Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia costi. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conservando l’accesso al beneficio già fruito. L’aiuto di Stato viene quindi iscritto nei predetti Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Il secondo scenario si riferisce all’utilizzo del codice “999” in connessione con un aiuto di Stato o de minimis concesso da un’altra Amministrazione, ovvero ad un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato.

Il terzo scenario, il più gravoso sotto il profilo delle conseguenze, ricorre quando la mancata registrazione del beneficio non è imputabile all’errata compilazione dei campi del prospetto. In tal caso, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio fruito, maggiorato degli interessi, e a presentare contestualmente una dichiarazione integrativa.

Per approfondimenti e assistenza operativo il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Scadenzario Aprile 2026

Mercoledì 1 Aprile

  • Credito d’imposta pubblicità: Termine ultimo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (prenotazione del beneficio).

Venerdì 10 Aprile

  • Lavoratori domestici: Versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre per colf e badanti.

Giovedì 16 Aprile

  • Versamenti periodici IVA: Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di marzo 2026.
  • Ritenute alla fonte: Versamento delle ritenute Irpef operate dai sostituti d’imposta nel mese precedente.
  • Contributi INPS: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS.

Lunedì 20 Aprile

  • Adeguamento POS e Registratori Telematici: Termine per l’adeguamento dei dispositivi e la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate per garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Lunedì 27 Aprile

  • Elenchi Intrastat: Invio telematico degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo (mensili) e nel primo trimestre 2026 (trimestrali).

Mercoledì 29 Aprile

  • Bollo documenti digitali: Versamento dell’imposta di bollo sulle scritture contabili del 2025 conservate in modalità digitale.

Giovedì 30 Aprile

  • Dichiarazione Annuale IVA: Termine per l’invio telematico della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025.
  • Certificazione Unica (CU): Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2026 relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
  • Rottamazione Quinquies: Termine ultimo per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
  • 730 Precompilato: Data di avvio della stagione dichiarativa con la messa a disposizione del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Modello IVA TR: Presentazione del modello per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2026.
  • Regimi OSS e IOSS: Dichiarazione e liquidazione dell’IVA per i regimi OSS (1° trimestre) e IOSS (mese di marzo)

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’assetto normativo riguardante gli adempimenti fiscali e i relativi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali ha ricevuto un importante aggiornamento alla data del 6 marzo 2026.

Tale quadro regolamentare definisce con precisione le tempistiche e le modalità per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei diversi modelli dichiarativi, inclusa la Certificazione Unica.

Un principio generale fondamentale che governa queste scadenze prevede che, qualora il termine stabilito cada in un giorno festivo, la scadenza stessa sia automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo. Inoltre, il sistema normativo considera le dichiarazioni come validamente presentate se l’invio avviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza naturale, configurando in questo caso la fattispecie della cosiddetta dichiarazione tardiva.

Per quanto concerne la dichiarazione annuale IVA, l’obbligo di presentazione ricade generalmente su tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, la normativa prevede specifiche casistiche di esonero, che includono i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/72.

Sono parimenti esonerati i contribuenti minimi, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esonerati, gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e i soggetti che operano in regime ex Legge 398/91. Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide invariabilmente con l’anno solare. Il termine ordinario per la presentazione è fissato al 30 aprile, ma tale data viene anticipata al 28 febbraio o al 29 febbraio nel caso in cui il contribuente scelga di includere la LIPE del quarto trimestre direttamente nel Modello IVA annuale.

La disciplina della Certificazione Unica (CU) prevede scadenze differenziate in base alla tipologia di reddito certificato. Per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo. In questo ambito, si precisa che la modalità di consegna al dipendente si intende assolta con l’assolvimento dell’obbligo telematico, pur restando facoltà dell’azienda l’invio di una copia di cortesia. Per quanto riguarda le altre tipologie, a partire dal 2026, le certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali devono essere trasmesse entro il 30 aprile, mentre per i redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata il termine è il 31 ottobre.

Tipologia di Reddito nella Certificazione Unica Termine di Invio Telematico
Redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi (scadenza ordinaria) 16 marzo
Redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali (dal 2026) 30 aprile
Redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata 31 ottobre

In merito al Modello 770, il termine per l’invio telematico è stabilito al 31 ottobre. È importante sottolineare che tale modello non deve essere presentato dai soggetti che provvedono alle comunicazioni mensili, identificati come soggetti con 770 mensilizzato. Per i contribuenti che utilizzano il Modello 730, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il termine ultimo del 30 settembre. Tuttavia, la data effettiva di invio è legata alla data di consegna della dichiarazione da parte del contribuente. Se la consegna avviene entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno. Per le dichiarazioni consegnate tra il  primo giugno e il 20 giugno, il termine è il 29 giugno. Le consegne effettuate dal 21 giugno al 15 luglio comportano un termine di invio al 23 luglio, mentre quelle tra il 16 luglio e il 31 agosto prevedono la trasmissione entro il 15 settembre. Infine, per i documenti consegnati dal primo settembre al 30 settembre, il termine coincide con la chiusura del periodo, ovvero il 30 settembre.

Il Modello REDDITI copre diverse tipologie di contribuenti con una scadenza generalmente fissata al 31 ottobre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Questo termine si applica al Modello REDDITI PF per le persone fisiche, al Modello REDDITI SP per le società di persone, al Modello REDDITI SC per le società di capitali e al Modello REDDITI ENC per gli enti non commerciali. Parallelamente, anche il Modello IRAP segue la medesima scadenza del 31 ottobre, dato che il periodo d’imposta ai fini IRAP corrisponde a quello stabilito per le imposte sui redditi.

Si specifica che le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o arti e professioni non sono tenute alla presentazione del Modello IRAP in quanto non configurabili come soggetti passivi per tale imposta.

Le persone fisiche cosiddette “private”, salvo i casi di esonero totale, possono scegliere di presentare il Modello 730 o il Modello REDDITI PF.

Esiste tuttavia una restrizione per l’utilizzo del Modello 730, il quale è precluso a coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni o redditi di partecipazione.

Per le società di persone e i soggetti equiparati, la dichiarazione deve essere redatta su modelli approvati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il periodo d’imposta non comprende la data del 31 dicembre dell’anno precedente, è necessario utilizzare il modello approvato per l’anno ancora precedente, definito gergalmente modello vecchio. Un esempio chiarificatore è offerto da una SNC cessata il 30 giugno 2025 senza liquidazione: in questo scenario i termini restano quelli ordinari e l’invio dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 (utilizzando il modello vecchio) deve avvenire entro il 31 ottobre 2026.

La gestione delle operazioni straordinarie come liquidazioni o trasformazioni societarie comporta regole specifiche per il calcolo dei termini di presentazione. In tali circostanze, il termine è fissato alla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o alla data dell’operazione. Per il periodo che precede l’operazione straordinaria, deve essere impiegato il modello vecchio, poiché tale frazione temporale solitamente non include la data del 31 dicembre.

La tabella seguente illustra le scadenze per le diverse tipologie di contribuenti in situazioni ordinarie e particolari:

Soggetto e Condizione Termine di Presentazione
Società di Capitali con esercizio solare 31 ottobre dell’anno successivo
REDDITI SC ed IRAP (esercizio non solare) Fine del 10° mese successivo alla chiusura
Operazioni Straordinarie (periodo ante) Fine del 9° mese successivo all’operazione
REDDITI ed IRAP in caso di operazioni straordinarie Fine del 9° mese successivo alla data operazione

Nelle società di capitali, il processo di redazione dei modelli segue logiche analoghe a quelle delle società di persone, con l’approvazione dei modelli entro febbraio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre precedente.
Se consideriamo un’operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali avvenuta il 13 dicembre 2025, la società deve presentare i modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 relativi al periodo ante-trasformazione entro il 30 settembre 2026. Per il periodo post-operazione, la società presenterà i modelli REDDITI 2026 SC e IRAP 2026 entro il termine del 31 ottobre 2026, che essendo sabato nel 2026, slitta al 2 novembre 2026.

Un caso inverso, come la trasformazione di una società di capitali in società di persone avvenuta il 5 luglio 2025, prevede l’invio dei modelli REDDITI 2025 SC e IRAP 2025 per il periodo ante-operazione entro il 30 aprile 2026, ovvero entro la fine del nono mese successivo. Il periodo post-trasformazione richiederà invece la presentazione dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 entro il 2 novembre 2026, a causa della cadenza festiva del termine ordinario del 31 ottobre. Queste disposizioni, derivanti dagli articoli 2 e 5 del DPR 322/98 e dall’articolo 5-bis del DPR 322/98, assicurano una copertura normativa completa per ogni variazione della forma giuridica o della struttura temporale dell’esercizio fiscale.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenza e assistenza operativa.

L’evoluzione del sistema normativo italiano in materia di politiche attive del lavoro e incentivi all’occupazione ha recentemente recepito significative modifiche tecniche attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione parlamentare per la conversione in legge entro il termine del primo marzo.

Il provvedimento interviene sulla disciplina introdotta originariamente dal decreto Coesione, rimodulando le scadenze e le modalità di accesso alle agevolazioni per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai giovani under 35, alle donne svantaggiate e al personale impiegato nelle aree della Zona Economica Speciale o Zes.

Il quadro tecnico relativo all’occupazione giovanile prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100% per un periodo massimo di 24 mesi. Tale beneficio è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine, di soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati precedentemente con un contratto stabile.

Il limite massimo dell’agevolazione è fissato in 500 euro mensili a livello nazionale, valore che sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni della Zes. L’emendamento ha stabilito uno slittamento dei termini per la fruizione di tali incentivi, portando la scadenza per le assunzioni al 30 aprile 2026.

Una specifica rilevante introdotta nella nuova formulazione riguarda la percentuale di esonero applicabile. Per le assunzioni effettuate entro il nuovo termine di aprile 2026, l’incentivo è stabilito nella misura del 70%. Tuttavia, la norma prevede che l’aliquota possa risalire al 100% nel caso in cui l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Il calcolo di tale incremento si basa sulla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Questo meccanismo di calcolo tecnico serve a garantire che l’agevolazione sia legata a un effettivo ampliamento della base occupazionale dell’impresa.

L’ambito geografico di applicazione degli incentivi per i giovani include i territori della Zes Mezzogiorno, ovvero le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. È inoltre specificato che l’incentivo per l’inserimento lavorativo dei giovani rimane operativo fino al 31 dicembre 2025 anche per le regioni Marche e Umbria.

Per quanto riguarda la Zes Unica Mezzogiorno, il decreto Coesione conferma un esonero totale per 24 mesi fino a un massimo di 650 euro mensili, con la medesima struttura tecnica che prevede uno slittamento della misura al 30 aprile 2026 e la variazione tra il 70% e il 100% della copertura contributiva subordinata alla verifica dell’incremento dell’occupazione.

Parallelamente, la normativa interviene sul sostegno all’occupazione femminile, disponendo una proroga degli incentivi fino al 31 dicembre 2026. Le destinatarie di questa misura sono le donne svantaggiate, categoria definita tecnicamente come lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, oppure da almeno sei mesi se residenti nella Zes unica. La definizione include anche le donne che operano in settori economici o professioni caratterizzati da un’accentuata disparità di genere.
Per queste assunzioni, l’incentivo totale è previsto per una durata di 24 mesi con un massimale di 650 euro al mese.

In ambito di ammortizzatori sociali, l’emendamento al decreto Milleproroghe introduce una disposizione tecnica che estende al 2026 la possibilità di utilizzare il trattamento di mobilità in deroga. Questa misura è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi a tutela dei lavoratori impiegati in un’area di crisi industriale complessa, a condizione che vengano contestualmente applicate misure di politica attiva del lavoro. La norma interviene direttamente sulla programmazione finanziaria per il 2026, permettendo di destinare alla mobilità in deroga parte dei 100 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio, fondi precedentemente destinati solo alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi industriali.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Misura Destinatari Agevolazione Massima Nuova Scadenza Note Tecniche
Incentivo Giovani (Decreto Coesione) Soggetti under 35 mai occupati con contratto a tempo indeterminato. Esonero contributivo 100% (max 500€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Aliquota base fissata al 70%; sale al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
Assunzioni ZES Mezzogiorno Lavoratori nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Esonero totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Valido anche per Marche e Umbria per inserimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Incentivo Donne Svantaggiate Donne senza impiego da 24 mesi (o 6 mesi in ZES) o in settori con forte disparità di genere. Incentivo totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 31 dicembre 2026. La proroga copre l’intero anno 2026 per tutte le assunzioni conformi ai requisiti di svantaggio.
Mobilità in Deroga Lavoratori impiegati in aree di crisi industriale complessa. Trattamento economico per un massimo di 12 mesi. Estesa al 2026. Erogazione condizionata all’applicazione di contestuali misure di politica attiva del lavoro.
Fondi aree di crisi Piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi produttive. Stanziamento di 100 milioni di euro. Esercizio 2026. Fondi utilizzabili sia per la CIGS sia per la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa.

 

L’evoluzione del sistema di previdenza complementare in Italia sta per attraversare una fase di profonda trasformazione grazie all’introduzione della legge 199/2025 (Bilancio 2026), la quale interviene in modo incisivo sull’assetto dei fondi pensione.

Questo intervento legislativo giunge a oltre undici anni di distanza dall’ultima riforma organica del settore e si pone l’obiettivo di rafforzare la diffusione e l’efficienza degli strumenti previdenziali integrativi, pur mantenendo inalterato l’impianto strutturale di fondo e il relativo regime fiscale di favore.

Le nuove disposizioni legislative si articolano seguendo tre direttrici fondamentali che riflettono in gran parte le istanze elaborate da Assogestioni negli ultimi anni, in particolare all’interno del position paper del 2023. Questi pilastri riguardano l’istituzione di un meccanismo di adesione automatica per i lavoratori del settore privato, la ridefinizione delle opzioni di investimento di default e un significativo ampliamento delle opzioni relative all’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

A partire dal 1° luglio 2026, il panorama delle iscrizioni alla previdenza complementare subirà un mutamento radicale con il superamento del precedente criterio del silenzio-assenso in favore di un sistema basato sull’adesione automatica. Secondo la nuova normativa, i lavoratori appartenenti al comparto privato che intraprendono il loro primo impiego verranno iscritti d’ufficio alla forma pensionistica collettiva definita dai contratti o dagli accordi collettivi di riferimento applicabili al loro rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge garantisce al lavoratore una specifica facoltà di recesso, permettendogli di esercitare il diritto di uscita entro i due mesi successivi alla data di assunzione. In questa finestra temporale, il dipendente ha la possibilità di determinare il destino del proprio Tfr, scegliendo se mantenerlo all’interno dell’azienda oppure se destinarlo a una forma pensionistica differente rispetto a quella prevista collettivamente, assecondando così le proprie preferenze individuali.

Un aspetto di fondamentale importanza riguarda la composizione dei versamenti che alimentano la posizione previdenziale nel contesto dell’adesione automatica. Il meccanismo prevede che l’iscrizione non comporti unicamente il conferimento del Tfr, ma sia accompagnata dal versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore stesso. È prevista però una clausola di salvaguardia riguardante la capacità reddituale del dipendente, il quale risulta esonerato dall’obbligo contributivo nel caso in cui la propria retribuzione sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale.

Questa procedura di iscrizione automatizzata non è limitata esclusivamente a chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro, ma trova applicazione anche nei confronti di quei lavoratori che, pur non essendo alla prima assunzione, iniziano un nuovo rapporto di lavoro. In tale circostanza, resta comunque valida la facoltà per il lavoratore di continuare a effettuare i propri versamenti presso la forma pensionistica che aveva eventualmente scelto in precedenza.

Il legislatore ha introdotto novità rilevanti anche per quanto concerne la fase di accumulo delle risorse, modificando i criteri di gestione delle somme conferite tramite l’adesione automatica. I contributi raccolti attraverso questa modalità verranno infatti indirizzati verso percorsi di investimento life-cycle. Tale strategia finanziaria è strutturata per operare una progressiva riduzione del profilo di rischio dell’investimento man mano che l’aderente avanza con l’età e si approssima al momento del pensionamento. Questo approccio si discosta dal precedente comparto garantito, poiché le analisi condotte dall’industria del risparmio gestito suggeriscono che l’adozione di soluzioni basate sul modello life-cycle possa generare, in una prospettiva di lungo periodo, dei rendimenti più elevati per i soggetti iscritti automaticamente al fondo.

Oltre alle modalità di ingresso e di gestione dei capitali, la riforma interviene pesantemente sulla fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche, offrendo maggiore flessibilità al momento del ritiro dall’attività lavorativa. Una delle modifiche più evidenti è l’innalzamento della soglia massima del montante accumulato che può essere percepito sotto forma di capitale, la quale passa dal precedente 50% al 60%. Per la parte rimanente del montante, o qualora l’iscritto lo desideri per l’intera somma, permane la possibilità di procedere alla conversione in rendita vitalizia. In aggiunta alle forme tradizionali, il quadro normativo introduce nuove tipologie di erogazione gestite in modo diretto dalle forme pensionistiche, tra cui spicca la rendita a durata definita. Questa specifica opzione permette al pensionato di ricevere una somma annuale calcolata dividendo il capitale accumulato per il numero di anni di vita attesa residua, utilizzando come parametro di riferimento le tavole Istat aggiornate.

La gestione delle somme spettanti secondo questo nuovo modello di rendita offre una notevole libertà operativa all’aderente, il quale può decidere di ricevere i pagamenti non solo su base annuale, ma anche attraverso prelievi su richiesta. L’aderente ha dunque la facoltà di stabilire in modo autonomo il momento di riscossione delle rate che sono già maturate ma che non sono state ancora erogate dal fondo. Un ulteriore elemento di flessibilità è rappresentato dalla possibilità di richiedere il frazionamento del montante complessivo su un arco temporale che non deve essere inferiore ai cinque anni. Sotto il profilo del trattamento fiscale applicato a queste operazioni, la normativa prevede che sulla parte imponibile venga operata una ritenuta fiscale con un’aliquota del 20%. Tale aliquota non è fissa, ma può beneficiare di una riduzione legata all’anzianità di partecipazione al fondo pensione, arrivando a toccare un livello minimo del 15 per cento per i partecipanti di lunga data.

Infine, la legge 199/2025 agisce sulle leve fiscali per incentivare ulteriormente la partecipazione alla previdenza integrativa, operando un aggiustamento dei limiti di beneficio per i risparmiatori. Nello specifico, la soglia di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione viene elevata fino a un importo di 5.300 euro.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito di Riforma Principali Novità Dettagli Operativi e Requisiti
Modalità di Adesione Passaggio al sistema di adesione automatica dal 1° luglio 2026. Iscrizione d’ufficio per i nuovi assunti del settore privato con facoltà di recesso entro due mesi.
Contribuzione Versamento del Tfr integrato dai contributi di datore di lavoro e lavoratore. Esonero per il lavoratore se la retribuzione risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Fase di Accumulo Introduzione di opzioni di investimento di tipo life-cycle come default. Riduzione progressiva del rischio finanziario in base all’età e alla vicinanza al pensionamento.
Erogazione Capitale Innalzamento della quota massima di montante riscattabile come capitale. La soglia massima per la prestazione in capitale passa dal 50% al 60% del totale accumulato.
Rendita a Durata Definita Nuova tipologia di rendita gestita direttamente dalla forma pensionistica. Calcolo basato sulla vita attesa residua (tavole Istat) con possibilità di prelievi su richiesta.
Frazionamento e Prelievi Possibilità di frazionare il montante su un periodo temporale prestabilito. Durata minima del frazionamento pari a cinque anni con libera scelta del momento di riscossione.
Trattamento Fiscale Applicazione di una ritenuta fiscale sulle nuove modalità di erogazione. Aliquota del 20%, riducibile fino al 15% in base all’anzianità di partecipazione al fondo.
Agevolazioni Fiscali Revisione del limite massimo per la deducibilità fiscale dei versamenti. La soglia di deducibilità dei contributi viene elevata a un massimo di 5.300 euro annui.

 

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