1° giugno 2026: bollo elettronico e LIPE

Poiché il 31 maggio 2026 cade di domenica, alcuni adempimenti slittano al 1° giugno 2026. In tale data scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, mediante modello F24 o addebito diretto tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Nella medesima giornata deve essere trasmessa la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2026. L’adempimento riguarda i soggetti IVA tenuti alle liquidazioni periodiche e costituisce uno degli strumenti principali utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per le attività di controllo e compliance preventiva.

La corretta predisposizione delle LIPE assume particolare rilievo anche ai fini dell’individuazione di eventuali eccedenze a credito e della successiva gestione delle compensazioni orizzontali.

16 giugno 2026: IVA, ritenute, contributi e acconto IMU

Il 16 giugno rappresenta la principale scadenza periodica del mese. Entro tale data devono essere effettuati:

  • il versamento dell’IVA mensile relativa al mese di maggio 2026;
  • il versamento delle ritenute IRPEF operate su redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi;
  • il versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni del mese precedente;
  • il pagamento dell’acconto IMU 2026.

L’acconto IMU riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale non di lusso e deve essere determinato sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni per l’anno precedente, salvo successive modifiche regolamentari.

Per imprese e professionisti proprietari di immobili strumentali, l’IMU rappresenta spesso uno degli esborsi più significativi del semestre, rendendo necessaria una preventiva pianificazione finanziaria.

La stessa giornata concentra inoltre numerosi versamenti periodici legati ai sostituti d’imposta e agli adempimenti previdenziali, con particolare impatto sui soggetti che gestiscono personale dipendente o collaboratori.

25 giugno 2026: modelli Intrastat

Entro il 25 giugno 2026 devono essere presentati i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio per i soggetti con obbligo mensile.

L’adempimento interessa sia le cessioni e gli acquisti di beni intra-UE sia le prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri.

La corretta compilazione degli elenchi richiede particolare attenzione nella riconciliazione delle fatture estere, nelle codifiche IVA comunitarie e nella verifica dei dati VIES dei soggetti coinvolti, anche alla luce dei controlli incrociati sempre più frequenti effettuati dalle amministrazioni fiscali europee.

30 giugno 2026: saldo imposte 2025 e primo acconto 2026

La scadenza fiscalmente più rilevante del mese resta quella del 30 giugno 2026, entro la quale devono essere versati:

  • il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2025;
  • il primo acconto per il 2026;
  • il saldo e acconto IRAP;
  • l’eventuale saldo delle imposte sostitutive;
  • il diritto annuale camerale.

La scadenza interessa persone fisiche, professionisti, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per la determinazione degli acconti resta possibile utilizzare:

  • il metodo storico, basato sulle imposte dovute per l’anno precedente;
  • il metodo previsionale, fondato sulla stima del reddito atteso per il 2026.

Quest’ultimo richiede particolare prudenza, poiché un versamento insufficiente può determinare l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il contribuente può inoltre optare per la rateizzazione delle somme dovute, con applicazione degli interessi previsti dalla normativa vigente.

Sempre entro il 30 giugno deve essere effettuato il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, generalmente mediante modello F24.

Tabella riepilogativa delle principali scadenze di giugno
DATA ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI
1° giugno 2026 Imposta di bollo fatture elettroniche Soggetti IVA
1° giugno 2026 LIPE I trimestre 2026 Soggetti IVA
16 giugno 2026 IVA mensile maggio Contribuenti IVA mensili
16 giugno 2026 Ritenute e contributi INPS Sostituti d’imposta
16 giugno 2026 Acconto IMU 2026 Proprietari immobili
25 giugno 2026 Modelli Intrastat Operatori intra-UE
30 giugno 2026 Saldo imposte 2025 e acconti 2026 Persone fisiche e imprese
30 giugno 2026 Diritto annuale CCIAA Imprese
30 giugno 2026 Pubblicazione aiuti e contributi pubblici 2025 (L. 124/2017) Imprese (sopra i 10.000 €)

La normativa italiana riconosce un ruolo sempre più centrale alla trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, imponendo specifici obblighi informativi ai soggetti beneficiari di sovvenzioni e aiuti di Stato.

In questo contesto, la Legge numero 124 del 4 agosto 2017 rappresenta il punto fondamentale che disciplina la pubblicità delle erogazioni pubbliche, imponendo alle imprese un adempimento annuale che richiede estrema attenzione sia nelle tempistiche sia nelle modalità di esecuzione. Per l’anno in corso, la scadenza da evidenziare è quella del 30 giugno 2026, termine entro il quale le aziende devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa durante il corso dell’anno 2025.

L’obbligo di trasparenza non riguarda indistintamente ogni sussidio, ma scatta nel momento in cui l’importo complessivo delle erogazioni ricevute nel periodo di riferimento risulta superiore alla soglia di 10.000 euro. È fondamentale sottolineare che questo limite non deve essere inteso per ogni singolo contributo, ma va calcolato sommando tutte le somme percepite nel corso dell’anno solare precedente. Qualora tale soglia venga superata, l’impresa è tenuta a rendere pubblici i dati relativi ai soggetti erogatori, agli importi incassati e alle causali dei versamenti, seguendo percorsi comunicativi differenti a seconda della natura giuridica e della struttura organizzativa dell’attività stessa.

Per quanto riguarda le modalità operative di pubblicazione, la normativa distingue chiaramente tra le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e le realtà di dimensioni minori. Le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario devono normalmente inserire l’informativa dettagliata all’interno della Nota Integrativa al bilancio, garantendo così che i dati siano parte integrante della documentazione contabile ufficiale consultabile dai terzi. Questa procedura assicura una trasparenza diretta e immediata per tutte le società di capitali che superano determinati parametri dimensionali. In tale ambito, lo Studio Pallino, nella redazione del bilancio delle Srl e delle Spa, escluse le microimprese, provvede a inserire il relativo paragrafo sin dal 2023.

Diversa è invece la procedura prevista per le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa in forma estesa  e comunque non seguite da chi vi scrive, una categoria che comprende molte società a responsabilità limitata in forma abbreviata, le microimprese, le imprese individuali e le società di persone. In questi casi, la pubblicazione deve obbligatoriamente avvenire sul sito internet aziendale. Qualora l’impresa non disponga di un proprio sito web, il legislatore ammette la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso la pubblicazione delle informazioni sul portale digitale dell’associazione di categoria a cui l’impresa appartiene, come ad esempio Fedimprese, Confcommercio, CNA, Confartigianato o realtà analoghe. Questa opzione garantisce anche alle realtà più piccole o meno digitalizzate uno strumento efficace per rispettare i dettami della Legge 124/2017 senza dover necessariamente sostenere i costi di gestione di una piattaforma web proprietaria.

Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda il coordinamento tra gli obblighi di pubblicità aziendale e il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, noto anche con l’acronimo RNA. Molti dei contributi erogati risultano infatti già inseriti e visibili all’interno di questo registro pubblico. La normativa prevede che, in tali circostanze, l’obbligo informativo a carico dell’impresa possa considerarsi assolto anche mediante un semplice rinvio al Registro, a condizione che gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente e correttamente registrati all’interno della piattaforma ministeriale. Tale meccanismo di rinvio semplifica notevolmente l’onere burocratico per l’imprenditore, a patto che venga effettuata una verifica preventiva sulla completezza dei dati presenti nel portale RNA.

Oltre all’atto formale della pubblicazione, è di vitale importanza che le imprese curino con estrema precisione la conservazione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese. In caso di controlli da parte delle autorità competenti, l’impresa deve essere in grado di esibire la visura tratta dal Registro Nazionale Aiuti di Stato e i relativi provvedimenti di concessione che attestano il diritto a percepire il beneficio. Allo stesso modo, devono essere conservate con cura le quietanze e le contabili bancarie che provano l’effettivo incasso delle somme, oltre a una copia della pagina web pubblicata che attesti l’avvenuto adempimento pubblicitario nei termini di legge.

L’inosservanza di tali obblighi comporta conseguenze severe, specialmente a seguito delle novità introdotte a partire dal primo gennaio 2023, data dalla quale il regime sanzionatorio è diventato pienamente operativo e più rigoroso. In caso di omissione della pubblicazione entro i termini stabiliti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con la fissazione di un importo minimo non derogabile di 2.000 euro. È fondamentale comprendere che il pagamento della sanzione non estingue l’obbligo originario; l’impresa resta comunque tenuta a regolarizzare la propria posizione pubblicando i dati mancanti. Qualora l’azienda non provveda alla regolarizzazione entro i termini prescritti, la normativa prevede un’ulteriore e ben più pesante conseguenza: la richiesta di rimborso integrale delle somme ricevute.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Con la circolare numero 56 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime e dettagliate indicazioni operative riguardanti il cosiddetto Bonus ZES 2026, una misura introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Questo provvedimento, inserito nel più ampio contesto delle disposizioni urgenti per il salario giusto e il contrasto al caporalato digitale, vuole sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, nota come ZES unica, attraverso un significativo esonero contributivo per i datori di lavoro privati. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di ridurre sensibilmente i divari che ancora separano le regioni del sud dal resto del Paese, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato di categorie di lavoratori che incontrano maggiori difficoltà nel reingresso nel mercato del lavoro.

L’ambito geografico di applicazione del Bonus ZES 2026 è circoscritto alle regioni che compongono la ZES unica, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Per poter beneficiare dell’agevolazione, è condizione imprescindibile che la prestazione lavorativa venga effettivamente svolta presso una sede o un’unità produttiva ubicata in uno di questi territori. Tale requisito geografico deve essere verificato con estrema attenzione: qualora il lavoratore venisse successivamente trasferito presso una sede situata al di fuori delle regioni sopra elencate, il diritto all’esonero verrebbe meno a partire dal mese di paga successivo al trasferimento. È interessante notare come la norma non ponga vincoli sulla residenza del lavoratore o sulla sede legale del datore di lavoro, focalizzandosi esclusivamente sul luogo fisico in cui l’attività professionale viene esercitata.

Un elemento di forte selezione della platea dei beneficiari riguarda la dimensione del datore di lavoro. L’incentivo è infatti riservato ai datori di lavoro privati che, nel mese in cui procedono all’assunzione, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti. Questo limite dimensionale deve essere calcolato al netto dei nuovi lavoratori per i quali si intende richiedere l’agevolazione, permettendo così anche alle piccole realtà imprenditoriali di espandersi senza perdere il diritto al bonus. La circolare specifica inoltre che il requisito dei dieci dipendenti deve sussistere solo al momento dell’assunzione incentivata; eventuali variazioni successive nel numero del personale, sia in aumento che in diminuzione, non influiranno sulla spettanza dell’esonero già autorizzato. Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, inclusi quelli operanti nel settore agricolo, mentre resta tassativamente esclusa la pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne i lavoratori la cui assunzione può dare diritto al bonus, la normativa pone due paletti molto chiari legati all’età e alla condizione occupazionale precedente. Il soggetto assunto deve aver compiuto trentacinque anni di età alla data dell’assunzione e deve risultare disoccupato da almeno ventiquattro mesi. La condizione di disoccupazione di lunga durata deve essere attestata mediante la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa resa presso i sistemi informativi delle politiche del lavoro. Una deroga importante è prevista per i lavoratori che, pur non essendo disoccupati da ventiquattro mesi al momento della nuova assunzione, siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente dell’esonero. In questo caso, il nuovo datore di lavoro può subentrare nella fruizione dell’agevolazione residua, a patto che l’assunzione avvenga sempre all’interno della finestra temporale coperta dal bonus e che vengano rispettati i limiti del massimale già autorizzato.

La tipologia contrattuale incentivabile è esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per personale non dirigenziale. Restano pertanto esclusi dal perimetro del Bonus ZES 2026 i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, data la natura discontinua di queste ultime prestazioni. È inoltre fondamentale sottolineare che l’esonero non può essere riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già esistente tra le parti. Tuttavia, la misura trova applicazione anche nei casi di rapporto di lavoro part-time, purché il massimale dell’esonero venga proporzionalmente ridotto, e nei rapporti instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Anche la somministrazione di lavoro è ammessa, ma in questo scenario il requisito dimensionale dei dieci dipendenti deve essere verificato in capo all’utilizzatore e la sede di lavoro deve trovarsi all’interno della ZES unica.

L’entità economica del Bonus ZES 2026 è di assoluto rilievo, consistendo in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’unica esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il limite massimo di importo fruibile è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunta. Qualora il rapporto di lavoro inizi o termini nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo una quota giornaliera di circa 20,96 euro. Nonostante lo sgravio contributivo, l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche rimane ferma, garantendo così la futura tutela previdenziale del lavoratore senza alcuna penalizzazione. È opportuno ricordare che il periodo di godimento del beneficio può essere sospeso solo in casi eccezionali, come l’assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento del periodo residuo.

La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto di rigorose condizioni di regolarità e legalità. Innanzitutto, il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e non deve aver commesso violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un altro requisito fondamentale è l’applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, a partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche sono tenuti a pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa, la cosiddetta vacancy, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sebbene l’obbligatorietà di tale adempimento sia vincolata alla pubblicazione di un futuro decreto attuativo.

Oltre ai requisiti generali, esistono condizioni specifiche legate alla stabilità occupazionale. Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione. Allo stesso modo, non è consentito procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, né di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità, nei sei mesi successivi all’assunzione. La violazione di questo divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero integrale di quanto già fruito dall’INPS. Sono tuttavia fatti salvi i licenziamenti per giusta causa, per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto, che non costituiscono ostacolo al mantenimento del beneficio.

Un pilastro centrale del Bonus ZES 2026 è il principio dell’incremento occupazionale netto. L’assunzione deve determinare un effettivo aumento del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) previsto dalla normativa comunitaria. Il calcolo deve essere effettuato considerando l’intera organizzazione del datore di lavoro, incluse le società controllate o collegate. Se l’incremento viene meno in un determinato mese, il beneficio viene sospeso per quel periodo di calendario, per poi poter essere ripristinato nei mesi successivi qualora la soglia occupazionale venga nuovamente raggiunta. È importante notare che il venir meno dell’incremento dovuto a dimissioni volontarie, invalidità o pensionamento per limiti d’età non fa perdere il diritto all’agevolazione.

La circolare chiarisce inoltre il delicato tema della cumulabilità. Il Bonus ZES 2026 non è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, come ad esempio la Decontribuzione Sud, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o per i percettori di NASpI. Resta invece ferma la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Essendo configurato come un aiuto di Stato, l’agevolazione deve rispettare i parametri del regolamento (UE) n. 651/2014 e l’INPS provvederà alla registrazione dell’importo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Per accedere alla misura, i datori di lavoro devono seguire una procedura telematica specifica tramite il Portale delle Agevolazioni sul sito dell’Istituto. La domanda può essere inoltrata sia per assunzioni già effettuate che per rapporti ancora da instaurare. Nel modulo di istanza devono essere indicati i dati dell’impresa, il numero di dipendenti, i dettagli del lavoratore, lo status di disoccupato, la tipologia contrattuale e la retribuzione media mensile comprensiva di tredicesima e quattordicesima. Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS verifica la disponibilità dei fondi stanziati (che ammontano a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028) e, in caso di esito positivo, comunica l’accoglimento della domanda. I termini per l’invio della comunicazione obbligatoria dopo la prenotazione dell’incentivo sono perentori: il datore di lavoro ha solo 10 giorni per instaurare il rapporto di lavoro, pena la perdita della risorsa accantonata.

Per approfondimenti e per assistenza operativa il nostra team di professionisti è a vostra disposizione.

Lo Studio Pallino ha partecipato alla diciassettesima edizione del Festival del Lavoro, occasione nazionale di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e parti sociali sulle trasformazioni del mercato del lavoro.

Il Festival del Lavoro rappresenta l’appuntamento nazionale di riferimento per la categoria dei Consulenti del Lavoro e per tutti gli attori del sistema produttivo italiano. La diciassettesima edizione 2026 si è svolta dal 21 al 23 maggio presso il Centro Congressi “La Nuvola” dell’EUR a Roma, confermandosi come uno spazio privilegiato di confronto tra istituzioni, imprese, parti sociali, mondo accademico e professionisti.

La manifestazione ha articolato i lavori attorno a tre direttrici strategiche: un welfare ampliato e generativo, la sicurezza e la qualità dell’occupazione, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul sistema produttivo e sui diritti del lavoro. Il programma si è sviluppato in undici aule tematiche, dedicate ai principali temi che oggi incidono sull’organizzazione del lavoro, sulle politiche attive, sulla formazione e sull’evoluzione delle professioni.

Ampio spazio è stato dedicato alla ridefinizione del welfare, non più inteso soltanto come strumento assistenziale, ma come leva capace di generare valore sociale ed economico, inclusione, produttività e coesione. La sicurezza sul lavoro è rimasta un tema centrale, con approfondimenti dedicati alla prevenzione, alla formazione e all’innovazione dei modelli organizzativi. Particolare attenzione è stata inoltre riservata all’intelligenza artificiale, analizzata nei suoi effetti sul sistema produttivo, sulla contrattazione collettiva, sulle competenze richieste dal mercato e sui diritti individuali dei lavoratori.

Per lo Studio Pallino, la partecipazione al Festival ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e di confronto diretto con i principali interlocutori istituzionali e con colleghi provenienti da tutta Italia. In un contesto in cui il lavoro è attraversato da trasformazioni digitali, demografiche e organizzative sempre più rapide, il ruolo del Consulente del Lavoro è chiamato a evolversi: da gestore degli adempimenti a professionista strategico, capace di affiancare imprese e lavoratori nei processi di cambiamento.

Tra gli spunti di maggiore interesse per l’attività quotidiana dello Studio emergono, in particolare, l’esigenza di presidiare l’evoluzione normativa in materia di lavoro, contrattazione collettiva e politiche attive, nonché la necessità di governare l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. L’IA non va letta come una minaccia alla professione, ma come uno strumento da conoscere, valutare e integrare con responsabilità, mantenendo centrale il ruolo della competenza professionale e della tutela della persona.

Il Festival ha inoltre confermato il valore del confronto tra professionisti, istituzioni e partner qualificati. La partecipazione a momenti di approfondimento e dialogo consente allo Studio Pallino di mantenere una visione aggiornata sulle prospettive della categoria e sulle iniziative in corso a livello nazionale, con ricadute concrete nella consulenza offerta alle imprese e ai lavoratori.

Il quadro normativo delineato dall’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, introduce una misura significativa per favorire l’occupazione giovanile stabile, denominata Bonus Giovani 2026.

Tale provvedimento stabilisce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026,. Questa agevolazione è rivolta a giovani di età inferiore ai trentacinque anni che al momento dell’assunzione si trovino in una condizione di svantaggio o grande svantaggio occupazionale,. L’incentivo è strutturato per durare un periodo massimo di ventiquattro mesi, fatte salve alcune specifiche categorie per le quali la durata è ridotta, e mira a sostenere in modo particolare lo sviluppo delle aree incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, nota come ZES unica.

L’ambito di applicazione dei benefici riguarda la totalità dei datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura di imprenditore, includendo espressamente anche il settore agricolo. Sono invece categoricamente escluse le pubbliche Amministrazioni come identificate dall’elencazione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per quanto concerne i lavoratori destinatari, la normativa distingue diverse casistiche basate sul grado di svantaggio. Possono accedere all’esonero i soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che risultino privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure da almeno dodici mesi qualora appartengano a categorie protette come i soggetti che vivono soli con persone a carico o coloro che operano in settori con elevata disparità uomo-donna,,. Una ulteriore estensione del beneficio riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni o coloro che sono senza impiego da almeno sei mesi, per i quali l’esonero è riconosciuto per un periodo più breve pari a dodici mesi.

Sotto il profilo economico, la misura dell’agevolazione è fissata ordinariamente nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Tuttavia, al fine di ridurre i divari territoriali, per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni della ZES unica, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il massimale mensile viene elevato a 650 euro,. È importante sottolineare che tali soglie devono essere riproporzionate in caso di rapporti di lavoro che iniziano o terminano nel corso del mese, utilizzando parametri giornalieri fissati rispettivamente a 16,12 euro per la soglia standard e 20,96 euro per quella maggiorata,. In presenza di contratti a tempo parziale, i massimali devono essere ulteriormente ridotti in proporzione all’orario di lavoro pattuito. Restano comunque esclusi dall’esonero i contributi non previdenziali, quelli di solidarietà e i versamenti destinati ai Fondi di solidarietà bilaterali o al finanziamento della formazione continua.

La tipologia contrattuale incentivabile è esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inclusi i rapporti instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. La normativa include anche le assunzioni a scopo di somministrazione, mentre esclude espressamente i contratti di lavoro domestico, l’apprendistato e le prestazioni di lavoro occasionale,. Viene specificato inoltre che il lavoro intermittente o a chiamata non rientra tra le forme incentivate, poiché strutturalmente concepito per attività discontinue e soggetto alla discrezionalità del datore di lavoro,. Qualora un lavoratore già oggetto di incentivo venga riassunto da un nuovo datore di lavoro entro il termine del 2026, quest’ultimo potrà fruire dell’agevolazione per il periodo residuo spettante.

La spettanza del beneficio è condizionata al rispetto di rigorosi requisiti generali e specifici. In primo luogo, il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità contributiva verificata tramite il DURC, non deve aver violato le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,. Inoltre, l’assunzione deve rispettare i principi generali in materia di incentivi, non costituendo l’attuazione di un obbligo preesistente e non violando eventuali diritti di precedenza di altri lavoratori licenziati o cessati,. Un onere aggiuntivo, seppur subordinato all’adozione di un decreto attuativo, prevede la pubblicazione della posizione lavorativa vacante sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Un elemento cardine per il riconoscimento dell’esonero è la sussistenza dell’incremento occupazionale netto. Tale incremento deve essere calcolato confrontando il numero di lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti, utilizzando il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Nella determinazione di questa media devono essere computati anche i lavoratori delle società controllate o collegate facenti capo allo stesso soggetto. La norma precisa che il calcolo deve essere effettuato al netto delle diminuzioni della base occupazionale, ma non si considera mancante l’incremento se la vacanza del posto deriva da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità o licenziamento per giusta causa,. Il venir meno dell’incremento occupazionale in un determinato mese comporta la perdita del beneficio per quel solo periodo, con possibilità di ripristino nei mesi successivi.

Sotto il profilo dei licenziamenti, la disciplina è particolarmente severa per evitare usi distorsivi della misura. I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva,. Allo stesso modo, è fatto divieto di procedere a tali licenziamenti nei sei mesi successivi all’assunzione, pena la revoca dell’esonero e il recupero integrale di quanto già fruito,. Non sono invece considerati ostativi i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto. In caso di revoca dell’incentivo al primo datore di lavoro per violazione di queste norme, il periodo di fruizione già goduto viene comunque computato nel calcolo del residuo spettante a un eventuale datore di lavoro successivo.

Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, l’articolo 2 stabilisce il principio della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, citando come esempio la cosiddetta Decontribuzione Sud. L’incentivo non è inoltre cumulabile con i benefici per l’assunzione di lavoratori disabili o di percettori di NASpI,. Esistono tuttavia delle eccezioni: il Bonus Giovani 2026 è infatti compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e con l’esonero per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere,. È ammessa anche la cumulabilità con le riduzioni contributive a carico del lavoratore, come quella prevista per le lavoratrici madri.

L’accesso alla misura avviene esclusivamente tramite una domanda telematica da inoltrare all’INPS attraverso il portale delle agevolazioni,. Il modulo di istanza deve contenere i dati dell’impresa, del lavoratore, la classe di svantaggio e la retribuzione media mensile prevista,. L’Istituto, ricevuta la domanda, verifica la disponibilità delle risorse e la correttezza dei requisiti, consultando anche il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per il rispetto della clausola Deggendorf relativa agli aiuti illegali non rimborsati,. Se la domanda è relativa a un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e concede al datore di lavoro un termine perentorio di dieci giorni per procedere all’instaurazione del rapporto e all’invio della comunicazione obbligatoria Unilav.

Infine, il monitoraggio della spesa è un elemento essenziale per la gestione del Bonus Giovani 2026. La normativa ha stanziato fondi specifici per il triennio, pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. L’INPS monitora costantemente questi limiti e, qualora si prospetti il raggiungimento del tetto massimo di spesa, non procederà all’accoglimento di ulteriori domande, dandone comunicazione ai ministeri competenti,. L’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile è quello quantificato dalle procedure telematiche e non può essere aumentato nemmeno in caso di successive variazioni in aumento dell’orario di lavoro per i rapporti part-time. Al contrario, è dovere del datore di lavoro riparametrare l’importo in caso di riduzione dell’orario lavorativo rispetto a quanto inizialmente autorizzato.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale assistenza operativa.

Categoria Lavoratore Condizione di Svantaggio Durata Massima Esonero Importo Massimo Mensile (Euro) Regioni Applicabili Requisito Incremento Occupazionale Costi Salariali Massimi Ammissibili (Inferred)
Molto svantaggiato Privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi 24 mesi 500,00 Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Molto svantaggiato Privo di impiego da 12 mesi + senza diploma ISCED 3 / genitore solo / settori disparità / minoranza etnica 24 mesi 500,00 Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Svantaggiato Appartenente alle categorie Reg. UE 651/2014 (es. privo di impiego da 6 mesi o età 15-24 anni) 12 mesi 500,00 Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Molto svantaggiato (ZES unica) Privo di impiego da 24 mesi o da 12 mesi + categorie specifiche in sede Mezzogiorno 24 mesi 650,00 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Svantaggiato (ZES unica) Appartenente alle categorie Reg. UE 651/2014 in sede Mezzogiorno 12 mesi 650,00 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)

 

L’Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla propria consolidata attività di compliance fiscale con l’emanazione del Provvedimento del 14 maggio 2026, attraverso il quale vengono definite le modalità operative per la messa a disposizione — nei confronti del contribuente e della Guardia di Finanza — delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis. Le anomalie interessate riguardano specificamente quelli indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022, per i quali i dati esposti nel prospetto “Aiuti di Stato” sono risultati non coerenti con la relativa agevolazione fruita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, così come delineato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha introdotto la prassi delle comunicazioni preventive destinate a consentire al contribuente di valutare e, se necessario, correggere la propria posizione prima che si apra una fase di accertamento vero e proprio. In attuazione di questo principio, l’Agenzia predispone ed invia periodicamente, a partire dal 2015, una serie strutturata di comunicazioni aventi ad oggetto le anomalie riscontrate nel corso dell’attività di analisi delle dichiarazioni fiscali presentate.

Il nuovo Provvedimento del 14 maggio 2026 si colloca dunque in piena continuità con questo percorso, estendendo l’attività di controllo ai dati relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 riferite all’annualità d’imposta 2022. Il contribuente che riceve la comunicazione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, instaurando così un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria.

La comunicazione di anomalia relativa alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano Pagamenti Agricoli) contiene una serie di dati identificativi precisi e circostanziati. Vi figurano il codice fiscale, la denominazione ovvero il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta 2022. Sono inoltre riportati la data e il protocollo telematico del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 presentato, nonché i dati specifici degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle predette dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nei registri sopra menzionati.

Sotto il profilo delle modalità di trasmissione, le comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale del contribuente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni digitali tra amministrazione e cittadino. In ogni caso, anche qualora il contribuente non riceva la comunicazione direttamente al proprio domicilio digitale, le stesse risultano sempre consultabili tramite il Cassetto fiscale, accessibile attraverso il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente destinatario della comunicazione di anomalia dispone di diverse strade percorribili, a seconda della natura dell’irregolarità riscontrata. In primo luogo, anche tramite un intermediario abilitato, il contribuente può richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

In secondo luogo, e questa rappresenta la via principale indicata dal Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori e le violazioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni previste. A questo proposito, il Provvedimento precisa che si fa riferimento alle misure sanzionatorie in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il Provvedimento distingue con precisione le diverse situazioni che possono originare l’anomalia, prevedendo per ciascuna uno specifico percorso di regolarizzazione.

Il primo scenario riguarda l’uso improprio del codice “999” associato a un aiuto di Stato o de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, oppure la compilazione errata dei campi del prospetto “Aiuti di Stato”, ossia il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione o Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia costi. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conservando l’accesso al beneficio già fruito. L’aiuto di Stato viene quindi iscritto nei predetti Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Il secondo scenario si riferisce all’utilizzo del codice “999” in connessione con un aiuto di Stato o de minimis concesso da un’altra Amministrazione, ovvero ad un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato.

Il terzo scenario, il più gravoso sotto il profilo delle conseguenze, ricorre quando la mancata registrazione del beneficio non è imputabile all’errata compilazione dei campi del prospetto. In tal caso, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio fruito, maggiorato degli interessi, e a presentare contestualmente una dichiarazione integrativa.

Per approfondimenti e assistenza operativo il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Il bilancio 2025 segna ufficialmente la conclusione del regime di deroga per la gestione delle perdite emerse nel 2020, (durante la crisi pandemica) e non ancora coperte.

La normativa emergenziale, introdotta originariamente con l’articolo 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), aveva l’obiettivo di mitigare gli effetti devastanti della crisi pandemica sulle strutture patrimoniali delle imprese italiane. Tale intervento legislativo ha permesso alle società di gestire i risultati negativi straordinari derivanti dall’emergenza coronavirus attraverso un meccanismo di sterilizzazione temporanea, sospendendo gli obblighi di riduzione del capitale sociale ordinariamente previsti dal codice civile. La ratio di questa norma risiedeva nella consapevolezza che tali perdite non derivassero da una crisi strutturale della continuità aziendale, ma da un evento esterno di carattere eccezionale e transitorio.
Questo meccanismo di favore, inizialmente concepito per le perdite maturate nel corso del 2020, ha poi visto un’estensione che ha incluso anche i risultati negativi realizzati negli esercizi 2021 e 2022, creando un perimetro temporale di protezione di ampio respiro.

Il fulcro di questa agevolazione risiede nel differimento del termine per l’adozione dei provvedimenti di copertura, il quale è stato spostato all’assemblea incaricata di approvare il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata.

Per quanto concerne le perdite emerse nell’anno 2020, tale termine scade proprio con l’approvazione del documento contabile relativo al 2025, prevista per la primavera del 2026, momento in cui la “sterilizzazione” delle perdite cesserà i suoi effetti obbligando gli amministratori a ripristinare la piena conformità legale. È tuttavia fondamentale distinguere tra le diverse annualità, in quanto il regime di sospensione continuerà a trovare applicazione per le perdite originate nel 2021 e nel 2022, le quali vedranno la loro scadenza naturale rispettivamente con l’approvazione dei bilanci 2026 e 2027.

La fine di questo regime di eccezione impone un’analisi rigorosa della Nota Integrativa, che deve trasformarsi in uno strumento di estrema trasparenza informativa. Il documento non può limitarsi a una mera esposizione numerica, ma deve fornire un quadro chiaro e dettagliato sull’ammontare complessivo delle perdite ancora non coperte, indicando con precisione la data di scadenza della sospensione e la natura delle perdite stesse.

Un elemento di valutazione essenziale richiesto dalla normativa riguarda le prospettive di generazione di utili nei prossimi esercizi, poiché il legislatore e i portatori di interesse necessitano di comprendere se la società sia in grado di riassorbire il deficit patrimoniale attraverso la gestione ordinaria. Inoltre, è obbligatorio evidenziare le eventuali riserve disponibili utilizzabili per la copertura e le implicazioni che tale situazione potrebbe avere sulla continuità aziendale, un aspetto che richiede un monitoraggio costante e una rendicontazione puntuale.

Qualora, al termine del quinquennio di sospensione, le perdite maturate nel 2020 continuino a incidere per oltre un terzo del capitale sociale, l’assemblea dei soci non potrà più esimersi dall’adottare i provvedimenti necessari richiesti dagli articoli 2446 o 2447 del codice civile, procedendo alla ricapitalizzazione o alla riduzione formale del capitale. Per procedere alla copertura delle perdite, la prassi contabile e le norme suggeriscono una precisa gerarchia di utilizzo del patrimonio netto, che vede in prima battuta l’impiego delle riserve disponibili, come quelle statutarie o straordinarie. Solo in seguito si potrà attingere alla riserva legale, ma limitatamente alla quota che eccede il quinto del capitale sociale, e infine si potrà considerare l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta, fermo restando il rispetto dei vincoli specifici che le caratterizzano.

Un caso pratico può aiutare a comprendere la complessità del calcolo e della verifica delle soglie legali in vista del 2025. Si consideri una società, denominata Alfa S.p.A., che al termine del 2019 presentava un capitale sociale di 500.000 euro e riserve per 450.000 euro. Durante il quinquennio successivo, la società ha subito una forte perdita Covid nel 2020 pari a 800.000 euro, seguita da ulteriori risultati negativi nel 2021 e 2022, per poi tornare in utile negli anni 2023, 2024 e 2025. Al momento di chiudere il bilancio 2025, la società si trova a dover gestire un cumulo di perdite pari a un milione di euro, parzialmente compensate da utili portati a nuovo e dal risultato d’esercizio corrente per un totale di 650.000 euro. La perdita residua non coperta risulta quindi essere di 350.000 euro. Effettuando la verifica ai sensi dell’articolo 2446 c.c., emerge che tale perdita supera abbondantemente la soglia di un terzo del capitale sociale, che nel caso specifico si attesta a circa 166.666 euro. Tuttavia, poiché il capitale residuo virtuale è ancora superiore al minimo legale previsto per le S.p.A., la società non ricade nella fattispecie più grave dell’articolo 2447 c.c., pur dovendo comunque intervenire con una delibera assembleare straordinaria.

Esistono diverse opzioni operative che l’assemblea può valutare per regolarizzare la posizione patrimoniale in sede di approvazione del bilancio 2025.

Una prima strada è rappresentata dalla riduzione del capitale per copertura perdite con contestuale ricostituzione dello stesso tramite nuovi conferimenti dei soci. Questa manovra permette di azzerare la voce contabile delle perdite portate a nuovo e riportare il capitale sociale al valore desiderato.

In alternativa, si può optare per l’azzeramento integrale del capitale e una successiva ricostituzione con sovrapprezzo, dove la parte di sovrapprezzo versata dai soci viene immediatamente utilizzata per abbattere l’eventuale residuo della perdita non coperto dalla riduzione del capitale nominale.

Una terza opzione, più snella dal punto di vista procedurale, consiste nei versamenti soci a fondo perduto finalizzati direttamente alla copertura delle perdite, una soluzione che incrementa il patrimonio netto senza passare necessariamente attraverso una modifica formale del valore nominale delle azioni o quote.

L’informativa in Nota Integrativa deve distinguere chiaramente la gestione delle diverse annualità, specificando che per le perdite del 2020 la sospensione è scaduta, rendendo obbligatori gli interventi sopra descritti. Al contempo, per le perdite del 2021 e del 2022, è possibile indicare che opera ancora la sospensione ex lege e che, in base ai budget e alle prospettive reddituali approvate dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene che tali disavanzi possano essere assorbiti entro i termini futuri previsti dalla legge senza necessità di interventi immediati sul capitale. Tale distinzione è fondamentale per fornire ai soci e ai terzi una corretta percezione della solidità futura dell’impresa.

Dal punto di vista fiscale, la gestione di questi interventi presenta profili di particolare rilievo. I versamenti effettuati dai soci per la copertura delle perdite, ai sensi dell’articolo 88 comma 4-bis del TUIR, non costituiscono mai sopravvenienze attive per la società ricevente. Per quanto riguarda i soci, sebbene il versamento non sia deducibile nel caso di persone fisiche, esso contribuisce a incrementare il costo fiscale della partecipazione, anche qualora l’importo versato ecceda il valore del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le perdite fiscali generate nel triennio critico 2020-2022, esse seguono le regole ordinarie che ne permettono il riporto senza limiti temporali, con la possibilità di compensare fino all’80% del reddito imponibile di ogni esercizio futuro, fatta eccezione per le perdite realizzate nei primi tre anni di attività che possono essere utilizzate integralmente.

Per approfondimenti e consulenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 15/E/2025, fornendo un quadro organico e dettagliato delle novità fiscali che interessano i rimborsi spese di trasferta. Le indicazioni contenute nel documento si applicano ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e, per alcuni aspetti specifici, anche al lavoro autonomo. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per recepire e chiarire gli interventi normativi che si sono succeduti tra il 2024 e il 2025, con particolare attenzione alle modalità di esenzione fiscale e al tema cruciale della tracciabilità dei pagamenti.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda l’ampliamento delle ipotesi di esenzione fiscale per le trasferte effettuate nel Comune della sede di lavoro. Fino a questo intervento normativo, il trattamento fiscale dei rimborsi per spostamenti all’interno del territorio comunale presentava alcune zone grigie che potevano generare incertezza interpretativa. Il legislatore ha quindi esteso l’esenzione fiscale ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto effettuate nel Comune della sede di lavoro, a condizione che tali spese siano comprovate e documentate.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento particolarmente importante per quanto riguarda il rimborso chilometrico. Viene infatti precisato che rientra nell’esenzione anche il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore che utilizza il proprio mezzo privato per trasferte all’interno del Comune.

Per beneficiare di questa esenzione, tuttavia, devono essere rispettate alcune condizioni precise. Il calcolo del rimborso deve basarsi sulla percorrenza effettiva e sul tipo di veicolo utilizzato. Il costo chilometrico deve essere determinato secondo le tabelle ACI, che costituiscono il parametro di riferimento ufficiale per questo tipo di rimborsi. Inoltre, la trasferta deve essere adeguatamente documentata, affinché sia possibile verificare l’effettivo svolgimento della stessa e la correttezza del calcolo del rimborso.

Un aspetto centrale della nuova disciplina riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per determinate categorie di spese. I rimborsi relativi alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente non concorrono a formare il reddito del lavoratore soltanto se le spese sono state sostenute utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. Questo requisito non riguarda soltanto l’aspetto fiscale del dipendente, ma rappresenta anche una condizione per la deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa per il datore di lavoro.

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità risponde a esigenze di controllo fiscale e di contrasto all’evasione, allineando la disciplina dei rimborsi spese alle più generali tendenze normative in materia di pagamenti. Tuttavia, il legislatore ha voluto circoscrivere l’ambito di applicazione di questo obbligo. Con il D.L. n. 84/2025, infatti, è stato chiarito che l’obbligo di pagamento tracciabile si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, mentre restano escluse da tale vincolo le trasferte all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che l’obbligo di tracciabilità si applica sia alle trasferte effettuate nel Comune sia a quelle fuori Comune, purché avvengano in Italia. Questo requisito deve essere rispettato a prescindere dal regime di rimborso adottato dal datore di lavoro, che può essere di tipo analitico, forfettario o misto. L’obbligo di tracciabilità si estende anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, includendo quindi i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, gli amministratori e altre figure professionali equiparate.

La circolare dedica particolare attenzione al trattamento fiscale delle spese di viaggio, fornendo chiarimenti che eliminano dubbi interpretativi precedenti. Per quanto riguarda i pedaggi autostradali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, se debitamente documentati, questi non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche qualora siano stati pagati in contanti. Questa disposizione vale sia per le trasferte effettuate nel Comune sia per quelle fuori Comune, rappresentando un’eccezione rispetto all’obbligo generale di tracciabilità.

Un chiarimento altrettanto significativo riguarda le spese di parcheggio. La circolare riconduce queste spese alla categoria delle spese di viaggio e stabilisce che risultano esenti se supportate da documentazione idonea a identificare in modo certo la sosta e il veicolo utilizzato. Anche in questo caso, viene precisato che la tracciabilità del pagamento non è richiesta, in quanto l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili è limitato alle spese di taxi e noleggio con conducente.

Questa distinzione è particolarmente importante dal punto di vista operativo, poiché consente ai lavoratori di ottenere il rimborso di spese che, per loro natura, possono essere sostenute anche in contanti senza che questo comporti conseguenze fiscali negative. La documentazione richiesta deve essere tale da permettere l’identificazione certa della spesa e del suo collegamento con l’attività lavorativa svolta in trasferta.

La circolare chiarisce che non è richiesto il pagamento tracciabile per i titoli di viaggio di trasporto pubblico di linea. Questa categoria comprende i mezzi di trasporto comunemente utilizzati per gli spostamenti, quali autobus, treni, aerei e navi. La possibilità di ottenere il rimborso di queste spese anche quando pagate in contanti rappresenta un elemento di semplificazione importante, considerando che l’acquisto di biglietti per trasporti pubblici avviene spesso attraverso modalità che non prevedono necessariamente l’uso di carte di pagamento.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le spese ulteriori e diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. La normativa prevede che queste spese restano esenti, anche se pagate in contanti e anche se non documentabili, entro limiti giornalieri specifici. Per le trasferte in Italia, il limite di esenzione è fissato a 15,49 euro giornalieri, mentre per le trasferte all’estero il limite sale a 25,82 euro giornalieri, come stabilito dall’articolo 51, comma 5, del TUIR.

Questi limiti forfettari tengono conto delle piccole spese che un lavoratore in trasferta può trovarsi a sostenere e che, per loro natura, potrebbero non essere facilmente documentabili. Si tratta di una previsione che introduce un elemento di flessibilità nel sistema, riconoscendo la difficoltà pratica di conservare e fornire documentazione per ogni minima spesa accessoria sostenuta durante una trasferta.

Un aspetto importante riguarda le modalità attraverso cui il lavoratore può dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili. La circolare individua diverse tipologie di documenti che possono essere utilizzati a questo scopo. Tra questi rientrano la ricevuta di carta di credito o debito, che costituisce la prova più immediata e comune dell’avvenuto pagamento elettronico, la copia del bollettino postale o del Mav per i pagamenti effettuati attraverso questi canali, e l’attestazione di pagamento tramite PagoPa, sistema sempre più diffuso per i pagamenti verso la pubblica amministrazione e non solo.

In via residuale, la circolare ammette la possibilità di utilizzare anche l’estratto conto come prova del pagamento tracciabile. Tuttavia, viene posto un importante limite a questa modalità, legato alla tutela della riservatezza del lavoratore. Il dipendente che si avvale dell’estratto conto per dimostrare l’avvenuto pagamento deve fornire al datore di lavoro soltanto le informazioni strettamente necessarie, oscurando dati ulteriori o non pertinenti.
Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Scadenzario maggio 2026

4 maggio 2026
– Registrazione contratti di locazione: termine ultimo per la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° aprile 2026, o rinnovati tacitamente dalla stessa data, nel caso in cui non sia stata scelta l’opzione per la cedolare secca.
– Imposta di registro: versamento della relativa imposta di registro per i contratti sopra citati.

15 maggio 2026
– IVA – Fatturazione differita: emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti le operazioni effettuate nel mese di aprile 2026. È consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa per operazioni tra i medesimi soggetti avvenute nello stesso mese.

18 maggio 2026
– Versamenti IVA: liquidazione e versamento dell’IVA mensile (relativa ad aprile) e dell’IVA trimestrale per i soggetti interessati (1° trimestre 2026).
– Ritenute alla fonte: versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati.
– Contributi INPS: versamento dei contributi previdenziali per il lavoro dipendente, dei contributi alla Gestione separata per i collaboratori e dei contributi fissi.
– Altre ritenute e imposte: versamento dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, delle ritenute sulle locazioni brevi e dell’IVA derivante dal meccanismo dello split payment.

20 maggio 2026
– Contributi ENASARCO: i datori di lavoro preponenti devono versare i contributi ENASARCO relativi alle provvigioni maturate o liquidate agli agenti e rappresentanti nel primo trimestre del 2026.

25 maggio 2026
– Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi riepilogativi mensili (Mod. INTRA) delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di aprile 2026.

31 maggio 2026
– IOSS: dichiarazione e liquidazione dell’IVA relativa al regime IOSS (Import One Stop Shop) per il mese di aprile 2026

Il decreto-legge varato dal Governo il 28 aprile 2026, convenzionalmente denominato decreto Primo Maggio, introduce una riforma organica del mercato del lavoro che ha l’intento di stabilizzare e codificare il concetto di salario giusto. L’impianto normativo non si limita a una singola disposizione, ma costruisce un sistema volto a tutelare la dignità dei lavoratori, contrastare la precarizzazione e attuare le direttive europee in materia di salari minimi e trasparenza retributiva. Il legislatore ha scelto di non introdurre un salario minimo legale fissato per legge, preferendo invece rafforzare la contrattazione collettiva come strumento cardine per determinare la corretta remunerazione, garantendo così l’applicazione dell’articolo 36 della Costituzione sul diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Il pilastro fondamentale di questa riforma è l’identificazione del salario giusto con il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questa scelta legislativa eleva a norma di legge un orientamento già consolidato nella giurisprudenza, che da tempo utilizza il CCNL leader come parametro di riferimento per valutare la conformità della paga ai requisiti costituzionali. Il decreto trasforma quindi una presunzione relativa di adeguatezza in uno standard minimo inderogabile di riferimento per l’intero sistema.

Per individuare correttamente il contratto di riferimento, il decreto stabilisce che si debba tenere conto di diversi fattori, tra cui il settore produttivo, la categoria di riferimento, l’attività prevalente del datore di lavoro e la sua natura giuridica.

Una delle innovazioni più incisive riguarda il contrasto al dumping contrattuale, ovvero la concorrenza sleale basata sull’applicazione di contratti che prevedono trattamenti economici al ribasso. L’articolo 8 stabilisce infatti che i trattamenti economici previsti da contratti sottoscritti da organizzazioni non comparativamente più rappresentative non possono essere inferiori a quelli stabiliti dal contratto leader di settore.

Questo meccanismo impone di fatto un limite invalicabile verso il basso, obbligando tutti i datori di lavoro a rispettare gli standard fissati dalla contrattazione più rappresentativa, pur salvaguardando formalmente la libertà negoziale.

Il legislatore interviene anche per coprire i settori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva. In questi casi, il trattamento economico non può essere inferiore a quello del CCNL leader il cui ambito di applicazione risulti maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata.

L’efficacia del sistema del salario giusto è inoltre garantita da un meccanismo di condizionalità legato agli incentivi all’occupazione. L’accesso a benefici come il Bonus Donne, il Bonus Giovani e il Bonus ZES è subordinato al fatto che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi determinati dalla contrattazione leader.

La nozione di rappresentatività comparativa diventa il perno centrale per la selezione dei soggetti qualificati a determinare il salario giusto. Tale valutazione non è generica ma si basa su indici qualitativi e quantitativi precisi, quali la consistenza numerica degli associati, la diffusione territoriale e la partecipazione attiva alla stipulazione dei contratti e alla risoluzione delle vertenze.

Parallelamente, il decreto istituisce un’imponente architettura di monitoraggio per garantire l’effettività delle nuove norme. Diventa obbligatorio indicare il codice unico alfanumerico del CCNL applicato sia nel contratto individuale che nella busta paga. Tale strumento è fondamentale per la tracciabilità e permette l’interoperabilità delle banche dati tra Ministero del Lavoro, INPS, INL e CNEL. L’incrocio di queste informazioni consente di individuare tempestivamente eventuali scostamenti retributivi e di programmare un’attività di vigilanza mirata, superando le difficoltà legate al controllo affidato esclusivamente alle controversie individuali.

Il ruolo del CNEL viene sensibilmente potenziato attraverso la modifica della sua legge istitutiva. L’ente ha ora il compito di gestire un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali e di elaborare, insieme al Ministero del Lavoro, un Rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni. Questo documento, trasmesso al Parlamento, deve contenere analisi dettagliate sui livelli retributivi e sulla copertura contrattuale, integrando i dati provenienti da diversi istituti di statistica come ISTAT, INPS e INAPP.

Per proteggere il potere d’acquisto dei lavoratori dall’erosione causata dai ritardi nei rinnovi dei contratti, il decreto introduce misure specifiche per contrastare la vacanza contrattuale. Viene stabilito che gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi debbano decorrere dalla data di scadenza del contratto precedente, assicurando continuità economica.
Inoltre, qualora un contratto non venga rinnovato entro dodici mesi dalla sua scadenza, scatta un meccanismo di adeguamento provvisorio automatico delle retribuzioni, pari al 30% della variazione dell’indice IPCA. Questa sorta di indennità rafforzata funge da incentivo per le parti sociali a concludere le trattative in tempi ragionevoli, con l’unica deroga prevista per i settori a elevata stagionalità. Viene inoltre posto un limite temporale alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale per disincentivare ulteriormente il protrarsi dei ritardi.

Oltre alla disciplina salariale, il decreto include interventi significativi in altri ambiti del lavoro.
Per l’anno 2026 sono previsti tre distinti bonus contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato: il Bonus Donne per lavoratrici svantaggiate, il Bonus Giovani per under 35 e il Bonus ZES per le piccole imprese nelle regioni della ZES Unica che assumono disoccupati di lungo periodo. Sono inoltre previsti incentivi specifici per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.

Un intero capo del decreto è dedicato al lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo norme per i rider e altri prestatori d’opera digitali. Viene stabilita una presunzione di subordinazione in presenza di indici di etero-organizzazione e sono introdotti nuovi obblighi di trasparenza sugli algoritmi utilizzati dalle piattaforme. Viene inoltre definita una fattispecie specifica per contrastare il cosiddetto caporalato digitale, ovvero l’intermediazione illecita e lo sfruttamento realizzati attraverso strumenti digitali.

Per ulteriori approfondimenti il nostro Studio è a vostra disposizione.

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