L’Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla propria consolidata attività di compliance fiscale con l’emanazione del Provvedimento del 14 maggio 2026, attraverso il quale vengono definite le modalità operative per la messa a disposizione — nei confronti del contribuente e della Guardia di Finanza — delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis. Le anomalie interessate riguardano specificamente quelli indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022, per i quali i dati esposti nel prospetto “Aiuti di Stato” sono risultati non coerenti con la relativa agevolazione fruita.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, così come delineato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha introdotto la prassi delle comunicazioni preventive destinate a consentire al contribuente di valutare e, se necessario, correggere la propria posizione prima che si apra una fase di accertamento vero e proprio. In attuazione di questo principio, l’Agenzia predispone ed invia periodicamente, a partire dal 2015, una serie strutturata di comunicazioni aventi ad oggetto le anomalie riscontrate nel corso dell’attività di analisi delle dichiarazioni fiscali presentate.
Il nuovo Provvedimento del 14 maggio 2026 si colloca dunque in piena continuità con questo percorso, estendendo l’attività di controllo ai dati relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 riferite all’annualità d’imposta 2022. Il contribuente che riceve la comunicazione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, instaurando così un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria.
La comunicazione di anomalia relativa alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano Pagamenti Agricoli) contiene una serie di dati identificativi precisi e circostanziati. Vi figurano il codice fiscale, la denominazione ovvero il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta 2022. Sono inoltre riportati la data e il protocollo telematico del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 presentato, nonché i dati specifici degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle predette dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nei registri sopra menzionati.
Sotto il profilo delle modalità di trasmissione, le comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale del contribuente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni digitali tra amministrazione e cittadino. In ogni caso, anche qualora il contribuente non riceva la comunicazione direttamente al proprio domicilio digitale, le stesse risultano sempre consultabili tramite il Cassetto fiscale, accessibile attraverso il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente destinatario della comunicazione di anomalia dispone di diverse strade percorribili, a seconda della natura dell’irregolarità riscontrata. In primo luogo, anche tramite un intermediario abilitato, il contribuente può richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.
In secondo luogo, e questa rappresenta la via principale indicata dal Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori e le violazioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni previste. A questo proposito, il Provvedimento precisa che si fa riferimento alle misure sanzionatorie in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.
Il Provvedimento distingue con precisione le diverse situazioni che possono originare l’anomalia, prevedendo per ciascuna uno specifico percorso di regolarizzazione.
Il primo scenario riguarda l’uso improprio del codice “999” associato a un aiuto di Stato o de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, oppure la compilazione errata dei campi del prospetto “Aiuti di Stato”, ossia il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione o Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia costi. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conservando l’accesso al beneficio già fruito. L’aiuto di Stato viene quindi iscritto nei predetti Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Il secondo scenario si riferisce all’utilizzo del codice “999” in connessione con un aiuto di Stato o de minimis concesso da un’altra Amministrazione, ovvero ad un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato.
Il terzo scenario, il più gravoso sotto il profilo delle conseguenze, ricorre quando la mancata registrazione del beneficio non è imputabile all’errata compilazione dei campi del prospetto. In tal caso, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio fruito, maggiorato degli interessi, e a presentare contestualmente una dichiarazione integrativa.
Per approfondimenti e assistenza operativo il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
