Le società che effettuano operazioni sia imponibili sia esenti si trovano a dover gestire la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili quando si verificano variazioni nell’utilizzo di tali beni o nelle percentuali di detrazione applicabili. Questa problematica assume particolare rilevanza nelle operazioni di scissione societaria, dove il trasferimento di beni ammortizzabili tra società con diverse percentuali di detrazione può generare obblighi specifici di rettifica.

Il meccanismo della rettifica IVA sui beni ammortizzabili trova la sua ratio nella necessità di adeguare la detrazione originariamente operata al momento dell’acquisto alla effettiva destinazione del bene durante il suo ciclo di vita fiscalmente rilevante. La detrazione dell’IVA viene infatti rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella operata nell’anno della loro entrata in funzione.

Per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nei quattro anni successivi alla loro entrata in funzione, periodo comunemente definito di “tutela fiscale”. Il calcolo viene effettuato con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. I fabbricati sono soggetti a un regime particolare, con un periodo di rettifica stabilito in dieci anni, decorrenti dall’anno di acquisto o di ultimazione.

La normativa esclude dalla categoria dei beni ammortizzabili soggetti a rettifica i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 e i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. Tuttavia, i fabbricati e le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili indipendentemente da questi limiti. Le disposizioni si estendono anche ai beni immateriali previsti dall’art. 103 del TUIR, includendo opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi e formule, marchi d’impresa, diritti di concessione e avviamento iscritto nell’attivo del bilancio.

Quando un soggetto esercita contemporaneamente attività che danno luogo a operazioni con diritto alla detrazione e attività che generano operazioni esenti, la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili è soggetta a rettifica obbligatoria in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, o nove anni per i fabbricati, in caso di variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) superiore a dieci punti.

La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto, o un decimo per i fabbricati, della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Esiste inoltre la facoltà di eseguire la rettifica anche quando la variazione della percentuale di detrazione non supera i dieci punti, a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di questa facoltà.

Quando l’anno di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincide con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica viene eseguita per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva dell’anno di entrata in funzione, anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica della detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano.

Nel contesto delle operazioni straordinarie, quando i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, scissione, cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni sulla rettifica si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata, dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

Nelle operazioni di scissione si verifica una situazione di continuità fiscale ai fini IVA tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. Per le scissioni è specificamente previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Le rettifiche previste per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di trasformazioni devono essere ragguagliate al numero di mesi o trimestri cui si riferisce ciascun modulo dichiarativo in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione. La società beneficiaria deve operare per i beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi o trimestri residui.

Considerando queste disposizioni, nelle ipotesi di operazioni di scissione di società che applicano il pro-rata, si possono profilare almeno tre scenari distinti che richiedono approcci gestionali differenti.

Il primo scenario riguarda il caso in cui la società scissa presenta un pro-rata di detrazione inferiore a quello della società beneficiaria. La società scissa ha detratto l’IVA in misura limitata per effetto di un pro-rata di detrazione ridotto nell’anno di entrata in funzione dei beni ammortizzabili. Con la scissione, questi beni passano alla società beneficiaria che svolge attività con pro-rata di detrazione superiore o con piena detraibilità. La società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando per ciascuno di essi l’anno di acquisto, quello di entrata in funzione se diverso, il pro-rata applicato in quell’anno e il periodo residuo di rettifica. Se la variazione del pro-rata è superiore a dieci punti è obbligata a eseguire la rettifica della detrazione IVA originariamente effettuata. Nel caso in cui si verificano i presupposti per la rettifica, deve calcolare la quota annua di rettifica applicando, nell’anno della scissione, il ragguaglio ai mesi. La rettifica dell’IVA per effetto dell’aumento del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA detraibile in capo alla società beneficiaria, a fronte però di una gestione amministrativa che potrebbe risultare onerosa. L’omessa effettuazione della rettifica a favore comporta la perdita del beneficio economico mentre l’errata rettifica può comportare un rilievo fiscale per dichiarazione infedele.

Il secondo scenario si verifica quando la società scissa esercita la detrazione in modo parziale mentre la società beneficiaria presenta un pro-rata di detrazione pari o vicino allo zero. In questo caso, la società scissa ha detratto l’IVA in misura limitata per effetto di un pro-rata di detrazione ridotto, mentre con la scissione i beni passano alla società beneficiaria che svolge attività esente, con pro-rata di detrazione pari a zero o vicino allo zero. Anche in questo scenario la società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando gli stessi elementi del primo scenario. La rettifica dell’IVA per effetto della diminuzione del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA da versare in capo alla società beneficiaria. L’omessa effettuazione della rettifica IVA o l’errata determinazione dell’IVA da riversare può comportare la violazione di dichiarazione infedele.

Il terzo scenario concerne l’ipotesi in cui la società scissa ha un pro-rata di detrazione pari al 100% mentre la società beneficiaria esercita attività che comportano una limitazione della detrazione. La società scissa ha detratto integralmente l’IVA sugli acquisti, inclusa quella relativa ai beni ammortizzabili, presentando un pro-rata di detrazione pari al 100%. Se, a seguito della scissione, i beni ammortizzabili vengono trasferiti alla società beneficiaria che presenta una detrazione limitata, si verifica un mutamento nella percentuale di detrazione riferibile a quei beni. Analogamente agli scenari precedenti, la società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando tutti gli elementi rilevanti. La rettifica dell’IVA per effetto della diminuzione del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA da versare in capo alla società beneficiaria. Anche in questo caso, l’omessa effettuazione della rettifica IVA o l’errata determinazione dell’IVA da riversare può comportare la violazione di dichiarazione infedele.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni ammortizzabili, il limite temporale della rettifica decorre dalla data di ultimazione degli interventi eseguiti sui beni da parte della società scissa.

In tutti e tre gli scenari descritti, occorre partire dalla considerazione che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa, avuto riguardo, per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati, alla data di entrata in funzione dei beni stessi mentre, per i fabbricati, alla data di acquisto o di ultimazione.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Il regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili a uso abitativo rappresenta una materia in continua evoluzione che richiede particolare attenzione da parte dei contribuenti.

I contratti di locazione breve devono avere una durata non superiore a 30 giorni per rientrare nel regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge numero 50 del 2017.

Gli immobili oggetto del contratto devono essere ad uso abitativo e situati in Italia, mentre i contratti devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa.

Il regime si applica ai contratti di locazione, ai contratti di sublocazione e ai contratti di concessione in godimento a titolo oneroso stipulati dal soggetto comodatario. Il contratto può essere stipulato direttamente tra il contribuente, che sia proprietario, titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario, e il conduttore, oppure tramite soggetti intermediari.

La cedolare secca rappresenta l’opzione fiscale più vantaggiosa per i redditi da locazioni brevi. L’aliquota applicabile è del 21% per un immobile individuato dal contribuente nel Modello 730/2026, mentre sale al 26% per il secondo, terzo e quarto immobile destinato alla locazione breve. Questa differenziazione delle aliquote mira a incentivare un uso moderato di questo strumento, evitando che singoli contribuenti monopolizzino il mercato delle locazioni turistiche.

Il legislatore ha previsto un limite numerico importante per distinguere l’attività occasionale da quella imprenditoriale. I contribuenti non possono destinare alla locazione breve più di quattro appartamenti fino al periodo di imposta 2025, altrimenti l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale ed è necessario presentare il Modello REDDITI anziché il Modello 730. La Legge di Bilancio 2026 ha però ridotto questa soglia: dal periodo d’imposta 2026 sarà sufficiente destinare alla locazione breve più di due immobili affinché l’attività si intenda svolta in forma imprenditoriale.

Il contratto di locazione breve può includere, unitamente alla messa a disposizione dell’unità abitativa, altre attività strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo. La Circolare numero 24 del 2017 ha chiarito che rientrano in questa categoria la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata.

I servizi non connessi all’utilizzo dell’immobile, quali la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, escludono invece l’applicazione del regime delle locazioni brevi.

Il Codice Identificativo Nazionale rappresenta una novità amministrativa di grande rilevanza. I titolari degli immobili destinati alle locazioni brevi sono tenuti a richiedere ed esporre il CIN, assegnato con procedura automatizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Questi codici confluiscono nella Banca Dati Strutture Ricettive.

Il Ministero del Turismo ha previsto l’obbligatorietà di tale adempimento a decorrere dal primo gennaio 2025, rendendo così obbligatoria l’indicazione del Codice Identificativo Nazionale nei modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2025.

La Legge numero 207 del 2024 ha stabilito l’obbligo di indicare il CIN nelle dichiarazioni fiscali, sia nel Modello 730 che nel Modello REDDITI, nonché nella Certificazione Unica. Questa disposizione garantisce maggiore trasparenza e controllo sul mercato delle locazioni brevi, permettendo all’amministrazione finanziaria di monitorare efficacemente il fenomeno.

I contribuenti possono scegliere tra due regimi di tassazione per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve: la tassazione ordinaria o la cedolare secca, previo esercizio dell’opzione. Il dichiarante può optare per l’applicazione della cedolare secca direttamente nel Modello 730, dato che i contratti di durata non superiore ai 30 giorni non sono soggetti all’obbligo di registrazione. Qualora vengano stipulati più contratti di locazione tra le stesse parti di durata complessiva superiore a 30 giorni, l’opzione può essere esercitata solo in sede di registrazione del contratto, che in questo caso diventa obbligatoria.

Gli intermediari che intervengono nella sottoscrizione dei contratti di locazione breve, come Airbnb e Booking, hanno obblighi specifici. Questi soggetti, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, sono tenuti all’applicazione, in qualità di sostituti d’imposta, di una ritenuta a titolo di acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario.

L’eventuale importo residuo, derivante dall’applicazione dell’aliquota del 26% sugli immobili successivi al primo, al netto delle ritenute subite al 21%, dovrà essere liquidato nel Modello 730/2026.

La compilazione della dichiarazione dei redditi richiede particolare attenzione alla tipologia di reddito prodotto. I contratti di locazione breve generano redditi fondiari se stipulati dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, e in questo caso vanno indicati nel quadro B del Modello 730/2026 in base al principio di competenza. Producono invece redditi diversi se stipulati da sublocatore o comodatario, e vanno indicati nel quadro D del Modello 730/2026 in base al principio di cassa.

Per chiarimenti e assistenza operative il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Requisiti e limiti

Elemento Regola
Durata massima 30 giorni per singolo contratto
Immobile Uso abitativo in Italia
Soggetti ammessi Persone fisiche fuori attività d’impresa
Limite immobili fino al 2025 Max 4 — oltre si presume attività imprenditoriale
Limite immobili dal 2026 Max 2 — oltre si presume attività imprenditoriale
Codice CIN Obbligatorio dal 1° gennaio 2025 — va indicato in dichiarazione

 

 

Aliquote cedolare secca

Immobile Aliquota
1° immobile (a scelta del contribuente) 21%
2°, 3°, 4° immobile 26%
Ritenuta operata dagli intermediari (Airbnb, Booking…) 21% a titolo di acconto

Quadro di compilazione nel 730/2026

Soggetto Quadro Principio contabile
Proprietario / titolare diritto reale Quadro B Competenza
Sublocatore / comodatario Quadro D Cassa
Ritenute da intermediari Quadro F – Rigo F8 Da CU 2026, punto 20

Servizi ammessi e servizi esclusi

Categoria Esempi
Ammessi Biancheria, pulizia, utenze, wi-fi, aria condizionata
Esclusi Colazione, pasti, auto a noleggio, guide turistiche — escludono il regime

Note operative

Situazione Cosa fare
Contratti tra stesse parti > 30 gg complessivi Registrazione obbligatoria; opzione cedolare secca solo in sede di registrazione
Pertinenza locata con l’abitazione Intero canone imputato all’abitazione; pertinenza indicata senza canone
Anno riportato in CU 2026 casella 4 = 2026 Ritenute da dichiarare nel 730/2027, non nel 730/2026
Più di 4 immobili (fino al 2025) / più di 2 (dal 2026) Obbligo di presentare il Modello REDDITI, non il 730

 

 

 

Dallo scorso 15 aprile 2026 è attiva la possibilità di presentare il modello Redditi, dando avvio a un percorso articolato che si protrarrà fino all’autunno inoltrato e coinvolgerà milioni di contribuenti italiani, dalle partite IVA alle imprese, dalle società ai lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio della campagna dichiarativa segue le disposizioni dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998 e riguarda sia la modalità telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati, sia la modalità cartacea presso gli Uffici Postali per coloro che possono avvalersi di questo canale tradizionale.

Dal 15 aprile sono operativi i canali di trasmissione per tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi in versione telematica. Questa categoria comprende principalmente partite IVA, imprese, società e tutti quei contribuenti che non possono avvalersi del modello 730 o che scelgono volontariamente di utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche.

Per quanto riguarda la presentazione in modalità cartacea del modello Redditi Persone Fisiche, il canale analogico degli Uffici Postali rimarrà operativo fino al 30 giugno 2026. Questa scadenza rappresenta un riferimento importante per chi sceglie la modalità di presentazione tradizionale.

La prossima data di rilievo  del calendario fiscale è fissata al 30 aprile 2026, tra circa dieci giorni, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Questo strumento, ormai consolidato da diversi anni, offre ai contribuenti una dichiarazione già compilata sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, semplificando notevolmente l’adempimento fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio del servizio avverrà inizialmente in modalità di sola visualizzazione, permettendo ai contribuenti di prendere visione dei dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, a partire da metà maggio, sarà possibile procedere con la modifica e l’invio della dichiarazione, consentendo di integrare eventuali informazioni mancanti o correggere dati non corretti.

Una novità significativa riguarda il modello Redditi PF in versione precompilata. Per l’anno 2026, i tempi di messa a disposizione si sono allungati rispetto al passato: il differimento della scadenza per la trasmissione delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi, ora fissata al 30 aprile, ha comportato un parallelo rinvio dei termini per l’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, il modello Redditi PF precompilato sarà disponibile online entro il 20 maggio 2026, quindi tra circa un mese.

Questo spostamento temporale è strettamente collegato alla necessità di garantire la completezza delle informazioni presenti nella dichiarazione precompilata, che deve necessariamente includere anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e occasionale percepiti dai contribuenti durante l’anno d’imposta 2025.

Entro la scadenza del 30 giugno 2026 occorre provvedere al pagamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto per l’anno in corso.

Il sistema fiscale italiano prevede tuttavia una forma di flessibilità attraverso la possibilità di differire il versamento entro il 30° giorno successivo, quindi fino al 30 luglio 2026. Chi sceglie questa opzione dovrà però applicare sulle somme da versare una maggiorazione pari allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Questa maggiorazione rappresenta il costo del differimento e viene calcolata sull’intero importo dovuto.

Il sistema prevede la possibilità di rateizzare il pagamento del saldo e del primo acconto. La rateizzazione può estendersi fino al mese di dicembre, consentendo di dilazionare l’esborso finanziario su un periodo più ampio.

Il calendario delle rate prevede scadenze mensili specifiche. La prima rata coincide naturalmente con il 30 giugno e non comporta alcun interesse aggiuntivo. Le rate successive sono fissate al 16 di ogni mese, a partire da luglio, e su ciascuna di esse vengono applicati interessi crescenti in funzione del tempo trascorso dal termine ordinario di versamento.

Gli interessi applicati sulle rate variano progressivamente: si parte dallo 0,18 per cento per la seconda rata del 16 luglio, per arrivare all’1,83 per cento sulla settima e ultima rata del 16 dicembre. Nel caso in cui il contribuente scelga di differire al 30 luglio il versamento della prima rata, l’intero importo da rateizzare dovrà essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento, e su questo importo maggiorato verranno poi calcolati gli interessi di dilazione delle rate successive.

È fondamentale sottolineare che questa possibilità di rateizzazione non si estende al secondo acconto, che dovrà invece essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026, senza alcuna possibilità di dilazione temporale.

Per quanto riguarda il modello 730/2026, sia in versione precompilata che in modalità ordinaria, la scadenza è fissata al 30 settembre 2026.

Il modello Redditi ha invece una scadenza posticipata al 31 ottobre 2026. Dal momento che questa data cade di sabato, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 2 novembre 2026. Questa scadenza riguarda tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi, incluse le partite IVA, le imprese e le società.

Il sistema fiscale prevede anche una forma di tolleranza per chi non riesce a rispettare le scadenze ordinarie. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza vengono comunque considerate valide, pur essendo soggette all’applicazione delle sanzioni previste per la tardiva trasmissione.

Tabella riepilogativa

Data di Scadenza Adempimento o Evento Fiscale
30 Aprile Termine per l’invio della Certificazione Unica per i lavoratori autonomi
20 Maggio Apertura dell’accesso alla Dichiarazione Precompilata (730 e Redditi PF)
30 Giugno Termine per la presentazione della Dichiarazione Cartacea via posta
30 Giugno Scadenza per il versamento del Saldo 2025 e del Primo Acconto 2026
30 Luglio Ultimo giorno per i versamenti con maggiorazione dello 0,40%
30 Settembre Scadenza per l’invio telematico del Modello 730
2 Novembre Scadenza per l’invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche
30 Novembre Termine per il versamento del Secondo Acconto (non rateizzabile)

Per approfondimenti ed assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione n. 13/E datata 1 aprile 2026, un documento di fondamentale importanza per i professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. Questo provvedimento introduce ufficialmente una specifica causale contributo per l’esecuzione dei versamenti tramite il modello F24, semplificando le procedure relative ai contributi previdenziali, assistenziali, nonché alle sanzioni e agli interessi dovuti all’ente di previdenza.

L’origine di questa innovazione normativa risiede in un percorso legislativo iniziato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, il quale aveva stabilito l’estensione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione anche alla CNPADC. Tale processo ha trovato la sua definitiva attuazione operativa attraverso la convenzione stipulata il 15 ottobre 2025 tra l’Agenzia delle Entrate e la Cassa, mirata a regolare il servizio di riscossione mediante la piattaforma F24.

La novità principale introdotta dal documento è l’istituzione della causale denominata E150, identificata testualmente come Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC.

L’Agenzia specifica che tale causale deve essere inserita esclusivamente nella sezione del modello F24 dedicata agli Altri enti previdenziali e assicurativi, che corrisponde al secondo riquadro della sezione stessa. È fondamentale sottolineare che l’importo deve essere riportato solo in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito versati.

Per una corretta compilazione, il professionista deve prestare particolare attenzione ai vari campi tecnici richiesti. Nel campo dedicato al codice ente deve essere obbligatoriamente indicato il valore 0015, mentre il campo relativo al codice sede deve rimanere vuoto. Un elemento di estrema rilevanza è il codice posizione, il quale non è un dato fisso ma consiste in un codice univoco e personale. Questo codice, composto da un massimo di nove cifre numeriche, viene generato direttamente dalla Cassa per ogni singola scadenza contributiva e viene messo a disposizione dell’iscritto tramite i propri servizi online. Senza questo codice personale, la procedura di versamento non può ritenersi correttamente perfezionata.

Per quanto riguarda i riferimenti temporali, il modello richiede l’indicazione di un arco cronologico preciso. Nel campo del periodo di riferimento iniziale, il contribuente deve inserire il mese di gennaio (01) seguito dall’anno in cui si effettua il versamento. Specularmente, per il periodo finale, occorre indicare il mese di dicembre (12) e nuovamente l’anno di riferimento nel formato MM/AAAA. Questa struttura temporale standardizzata serve a inquadrare il versamento nell’annualità corrente di gestione dei flussi finanziari tra l’Agenzia e l’ente previdenziale.

La risoluzione definisce infine con chiarezza i tempi di attuazione di queste nuove disposizioni. La causale E150 e le relative procedure di compilazione saranno operativamente efficaci a partire dal 4 maggio 2026.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa lo Studio Pallino è  a vostra disposizione.

Entro il 30 aprile 2026 i contribuenti sono chiamati a presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025. Una scadenza che non esaurisce il suo rilievo sul solo fronte dichiarativo, ma che assume un peso determinante anche per l’emissione delle cosiddette note di variazione in diminuzione, disciplinate dall’art. 26, comma 2, del DPR 633/72.

Il collegamento tra la dichiarazione annuale IVA e le note di variazione in diminuzione non è frutto di una prassi interpretativa, ma è radicato direttamente nella norma. L’art. 26, comma 2, del DPR 633/72 rinvia espressamente all’art. 19 dello stesso decreto per disciplinare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”. L’art. 19, a sua volta, stabilisce che tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Su questa base normativa, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2018, ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

La circolare n. 20/2021 ha poi aggiunto un elemento di chiarimento ulteriore: una volta emessa tempestivamente, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica oppure, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno di emissione della nota stessa.

Un aspetto di fondamentale importanza pratica riguarda l’individuazione del cosiddetto dies a quo, ovvero il momento a partire dal quale il presupposto per la variazione in diminuzione si considera verificato. Questo momento non è uniforme per tutte le fattispecie contemplate dall’art. 26 del DPR 633/72, ma varia in funzione della causa che legittima l’emissione della nota di variazione.

Il caso delle procedure concorsuali merita una trattazione distinta, perché la disciplina applicabile dipende dalla data di avvio della procedura stessa. Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, il riferimento è il momento in cui si acquista certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale, come confermato da ultimo dalle risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025. Per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 in poi, invece, è la norma stessa — modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito — a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale”, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72.

Il comma 10-bis dello stesso art. 26 individua puntualmente il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. A titolo esemplificativo, il dies a quo corrisponde alla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale, oppure alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze rilevanti ai fini dell’individuazione del momento dal quale decorre il termine per l’emissione della nota riguardano i casi in cui l’operazione originaria viene meno o si riduce l’imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e situazioni analoghe. In queste ipotesi, il riferimento è la data della sentenza con la quale viene, ad esempio, dichiarata la nullità del contratto in sede giudiziale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2787/2026.

Non tutte le variazioni in diminuzione soggiacciono alla regola del termine della dichiarazione IVA annuale. Esistono fattispecie per le quali vige una disciplina differente. In particolare, il comma 3 dell’art. 26 del DPR 633/72 prevede che, quando la variazione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti oppure da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, la nota di variazione non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Per queste ipotesi, dunque, il termine della dichiarazione IVA annuale per il 2025 non costituisce il riferimento temporale rilevante.

Qualora non sia stato possibile emettere la nota di variazione entro i termini previsti, la normativa contempla due ulteriori strumenti alternativi che il soggetto passivo può utilizzare per recuperare l’imposta assolta, sia pure a determinate condizioni.

Il primo strumento è la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR 322/98. Tuttavia, la percorribilità di questa strada presuppone la presenza di errori od omissioni cui rimediare, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e confermato dalla risposta a interpello n. 58/2026. Non è dunque sufficiente la sola scadenza del termine per l’emissione della nota, essendo necessario che la situazione sia riconducibile a un errore o a un’omissione in senso proprio.

Il secondo strumento è la domanda di restituzione dell’imposta all’Erario, disciplinata dall’art. 30-ter del DPR 633/72. Anche in questo caso, l’accesso allo strumento non è incondizionato: la domanda è ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo”, come indicato dalla stessa circolare n. 20/2021 e ribadito dalla risposta a interpello n. 58/2026.

Su questo secondo istituto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4900/2026, che ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso in un caso in cui il soggetto passivo aveva versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore, quest’ultimo sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale.

La pronuncia costituisce un riferimento rilevante per le situazioni in cui la lunghezza della procedura concorsuale abbia impedito o reso estremamente difficoltoso l’esercizio tempestivo del diritto alla detrazione attraverso l’emissione della nota di variazione.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nel mese di dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una versione aggiornata del modello RAP — sigla che sta per Registrazione di Atto Privato — ampliandone il perimetro operativo e rivedendo le istruzioni di compilazione. L’aggiornamento, pubblicato in data 22 dicembre 2025, segue un percorso evolutivo avviato negli anni precedenti e porta con sé novità rilevanti per tutti i professionisti e le società che si trovano a gestire la distribuzione di proventi ai propri soci.

Per comprendere la portata dell’intervento più recente è opportuno ripercorrere brevemente la storia del modello. Il Provvedimento del 16 dicembre 2022 aveva originariamente approvato il mod. RAP quale strumento dedicato alla registrazione dei contratti di comodato. In seguito, con il Provvedimento del 1° marzo 2023, l’Agenzia aveva ampliato l’ambito applicativo dello stesso strumento, estendendolo alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita. Il passo successivo è arrivato con il Provvedimento del 10 marzo 2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente esteso l’utilizzo del modello per ricomprendere la registrazione dei verbali di distribuzione degli utili societari. L’aggiornamento del dicembre 2025 rappresenta l’ultima tappa di questo percorso, introducendo la possibilità di utilizzare il medesimo modello anche per i verbali di distribuzione delle riserve.

L’aggiornamento ha interessato diversi quadri del modello. In primo luogo, nel Quadro Atto relativo al Contratto preliminare di compravendita, l’Agenzia ha introdotto una nuova casella denominata “Stato, enti pubblici, ecc.”, che si aggiunge ai campi già previsti per la descrizione del bene oggetto del preliminare e per le componenti economiche dell’accordo, quali prezzo, caparra confirmatoria, acconto, caparra penitenziale e clausola penale volontaria.

Le modifiche più sostanziali riguardano tuttavia il Quadro Atto relativo al Verbale di distribuzione utili. In questo contesto, due campi preesistenti sono stati ridenominati per riflettere la nuova estensione applicativa del modello. Il campo già denominato “Totale utile conseguito” è stato rinominato in “Totale utile conseguito/Riserva accantonata”, mentre il campo “Importo utile distribuito ai soci” ha assunto la nuova denominazione di “Importo utili/riserve distribuiti ai soci”. In modo analogo, nel Quadro Soci, il campo “Importo utile percepito” è diventato “Importo utili/riserve percepiti”, uniformando così la terminologia all’interno del modello.

Le istruzioni aggiornate forniscono indicazioni precise sulla corretta valorizzazione dei campi. Per quanto concerne la distribuzione dell’utile d’esercizio, nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo dell’utile d’esercizio conseguito dalla società che approva il bilancio, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo dell’utile d’esercizio effettivamente destinato alla distribuzione.

Per la distribuzione delle riserve, la logica di compilazione segue una struttura analoga ma con oggetto differente. Nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo delle riserve distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo della riserva destinato alla distribuzione ai soci, così come risultante dal verbale oggetto di registrazione.

Il modello va quindi utilizzato non soltanto per la registrazione del verbale di distribuzione dell’utile d’esercizio, ma anche per i verbali aventi a oggetto la distribuzione delle riserve accantonate, risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società.

Nel Quadro Soci devono essere riportati, per ciascun beneficiario della distribuzione, i dati anagrafici completi nonché due specifiche informazioni di natura economica. La prima è la “Quota di partecipazione”, corrispondente alla quota di partecipazione del socio al capitale sociale: a titolo esemplificativo, in caso di partecipazione pari al 20%, nel relativo campo andrà indicato il valore 20,00. La seconda informazione è rappresentata dall’“Importo utili/riserve percepiti”, pari alla quota parte di utile o di riserva effettivamente percepita dal socio in ragione della propria quota di partecipazione.

Un elemento di rilievo contenuto nelle istruzioni aggiornate riguarda la soppressione di una clausola precedentemente presente. Nelle nuove istruzioni non è più presente la specifica che subordinava l’indicazione dei dati dei singoli soci alla loro “menzione” esplicita all’interno del verbale. Ne consegue che l’obbligo di riportare i dati dei soci nel Quadro Soci non dipende più dalla circostanza che gli stessi siano nominativamente citati nel verbale oggetto di registrazione. Le specifiche tecniche del modello precisano inoltre che nel Quadro Soci possono essere presenti al massimo 20 soci.

Ai fini della corretta registrazione del verbale di distribuzione, le istruzioni richiamano alcune indicazioni specifiche per il Quadro Dati generali. Nel campo “Tipologia atto” va indicato il codice “3”. Nel campo “Data dell’atto” va indicata la data di approvazione del verbale di distribuzione, ovvero la data della delibera assembleare di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione degli utili. Nella Sezione “Richiedente” vanno invece inseriti i dati della società che distribuisce gli utili o le riserve.

Il mod. RAP va registrato, in termine fisso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il modello è soggetto ad imposta di registro in misura fissa pari a € 200, nonché ad imposta di bollo nella misura di € 16 per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Il modello va presentato in via telematica. La presentazione avviene mediante l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Al modello vanno allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti: l’atto da registrare — ad esempio il contratto di comodato o il verbale di distribuzione degli utili — gli eventuali documenti allegati all’atto da registrare, quali scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni, e i documenti d’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto, limitatamente ai contratti preliminari e ai contratti di comodato.

La presentazione del modello può essere effettuata anche presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, presentando il modello in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Scadenzario Aprile 2026

Mercoledì 1 Aprile

  • Credito d’imposta pubblicità: Termine ultimo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (prenotazione del beneficio).

Venerdì 10 Aprile

  • Lavoratori domestici: Versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre per colf e badanti.

Giovedì 16 Aprile

  • Versamenti periodici IVA: Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di marzo 2026.
  • Ritenute alla fonte: Versamento delle ritenute Irpef operate dai sostituti d’imposta nel mese precedente.
  • Contributi INPS: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS.

Lunedì 20 Aprile

  • Adeguamento POS e Registratori Telematici: Termine per l’adeguamento dei dispositivi e la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate per garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Lunedì 27 Aprile

  • Elenchi Intrastat: Invio telematico degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo (mensili) e nel primo trimestre 2026 (trimestrali).

Mercoledì 29 Aprile

  • Bollo documenti digitali: Versamento dell’imposta di bollo sulle scritture contabili del 2025 conservate in modalità digitale.

Giovedì 30 Aprile

  • Dichiarazione Annuale IVA: Termine per l’invio telematico della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025.
  • Certificazione Unica (CU): Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2026 relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
  • Rottamazione Quinquies: Termine ultimo per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
  • 730 Precompilato: Data di avvio della stagione dichiarativa con la messa a disposizione del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Modello IVA TR: Presentazione del modello per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2026.
  • Regimi OSS e IOSS: Dichiarazione e liquidazione dell’IVA per i regimi OSS (1° trimestre) e IOSS (mese di marzo)

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Il quadro normativo italiano si arricchisce di un nuovo e significativo tassello con l’entrata in vigore, fissata per il 7 aprile 2026, della legge 11 marzo 2026, n. 34, meglio nota come legge annuale per le PMI. Questo provvedimento, che ha completato il suo iter parlamentare dopo l’approvazione definitiva del Senato avvenuta il 4 marzo 2026 a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.

Uno degli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella riforma riguarda il cosiddetto part-time incentivato per accompagnamento alla pensione, disciplinato dall’Articolo 6 come una misura sperimentale per il biennio 2026-2027. Questa opportunità è specificamente rivolta alle imprese fino a 50 dipendenti e coinvolge i lavoratori a tempo pieno e indeterminato che matureranno i requisiti pensionistici entro la data limite del 1° gennaio 2028.

La norma prevede la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%. A fronte di questa contrazione dell’attività lavorativa, il legislatore ha previsto consistenti benefici contributivi per il datore di lavoro, tra cui spicca un esonero totale dei contributi IVS fino a un massimo di 3.000 euro annui. Per tutelare la posizione previdenziale del lavoratore, è prevista l’erogazione di una integrazione contributiva e di una contribuzione figurativa specifiche, atte a evitare qualsiasi tipo di penalizzazione sull’assegno pensionistico finale. Tuttavia, l’accesso a tali incentivi è strettamente subordinato alla assunzione contestuale di un nuovo lavoratore con un’età inferiore ai 35 anni, da inquadrare con un contratto a tempo pieno e indeterminato, favorendo così il ricambio generazionale. Il monitoraggio delle istanze e il rispetto dei limiti di spesa prefissati sono affidati direttamente all’INPS.

Parallelamente alle misure sul lavoro dipendente, la Legge PMI 2026 introduce all’Articolo 10, comma 3, importanti semplificazioni per il settore agricolo relative alle procedure di iscrizione e variazione anagrafica. Grazie a questa disposizione, i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi del settore possono ora procedere all’iscrizione diretta INPS e comunicare eventuali variazioni senza l’obbligo di passare per la comunicazione unica al Registro delle imprese. Rimane confermato l’obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio. Per rendere operativa questa nuova modalità di interazione con l’ente previdenziale, l’INPS è chiamato a definire le procedure operative di dettaglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta un altro tassello fondamentale del provvedimento, con particolare attenzione alla semplificazione per le realtà di minori dimensioni. L’Articolo 10, apportando modifiche al D.Lgs. 81/2008, stabilisce che l’INAIL debba elaborare, entro un termine di 120 giorni, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) specificamente pensati per le micro, piccole e medie imprese. Questo processo di elaborazione vedrà il coinvolgimento attivo delle parti sociali e prevede un supporto operativo diretto alle aziende. In combinato disposto con queste semplificazioni, la legge agisce per rafforzare gli obblighi formativi, rendendo la formazione obbligatoria anche durante i periodi in cui il lavoratore usufruisce di forme di integrazione salariale con riduzione o sospensione dell’attività. Viene inoltre dato ampio spazio all’addestramento pratico, che potrà avvalersi di tecnologie di simulazione e ambienti virtuali, garantendo al contempo la tracciabilità delle attività svolte. Un aspetto sanzionatorio rilevante è introdotto dalla previsione secondo cui la mancata partecipazione ingiustificata ai corsi di formazione può avere ripercussioni dirette sul diritto all’integrazione salariale del lavoratore.

La normativa affronta con precisione anche l’evoluzione delle modalità di lavoro flessibile attraverso l’Articolo 11, che introduce nuovi obblighi di sicurezza e sanzioni nell’ambito dello smart working. Il datore di lavoro è ora tenuto ad assolvere gli obblighi di protezione attraverso la consegna, con cadenza annuale, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa svolta in modalità agile. Il testo legislativo chiarisce che l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza, inclusi i riferimenti specifici ai videoterminali, è considerata sufficiente e applicabile anche a questa categoria di lavoratori. Per garantire l’effettività di tali disposizioni, è stata introdotta una sanzione penale specifica in caso di omissione dell’informativa, che può tradursi, a seconda della gravità, nell’arresto o nell’ammenda.

Infine, l’Articolo 12 della legge introduce novità significative riguardanti le verifiche delle attrezzature, modificando le procedure per le verifiche periodiche esistenti. L’elenco delle attrezzature soggette a controllo viene esteso per includere esplicitamente le piattaforme mobili elevabili, con un focus particolare anche su quelle impiegate in ambito agricolo. La disciplina prevede che la verifica debba essere effettuata con una cadenza di ogni 3 anni. La procedura standard stabilisce che la prima verifica sia di competenza dell’INAIL, che deve effettuarla entro un termine di 45 giorni dalla richiesta, mentre i controlli successivi possono essere affidati a soggetti abilitati privati. Un ulteriore adempimento a carico delle imprese riguarda l’obbligo di conservazione dei verbali delle verifiche effettuate, che devono essere messi prontamente a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.

Tutte le disposizioni diventeranno pienamente operative a partire dal 7 aprile 2026, termine entro il quale le imprese e gli enti coinvolti dovranno adeguarsi ai nuovi dettami legislativi e alle procedure operative che verranno emanate dai soggetti competenti come l’INPS e l’INAIL.

Per assistenza operativa lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa:

Ambito / Articolo Descrizione e Obiettivi Principali Dettagli Operativi e Requisiti Chiave
Entrata in Vigore La legge entra pienamente in vigore il 7 aprile 2026. Pubblicata nella G.U. n. 68 del 23 marzo 2026.
Part-time Incentivato (Art. 6) Misura sperimentale (2026-2027) per l’accompagnamento alla pensione. Rivolto a imprese fino a 50 dipendenti; riduzione orario del 25-50%; esonero contributi IVS fino a 3.000 €/anno; obbligo di assunzione di un under 35 a tempo pieno.
Semplificazioni Agricoltura (Art. 10, comma 3) Semplificazione delle procedure di iscrizione e variazione per il settore agricolo. Possibilità di iscrizione diretta all’INPS senza passare per la comunicazione unica al Registro Imprese; resta l’obbligo verso la Camera di Commercio.
Sicurezza e MOG (Art. 10) Introduzione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) semplificati per micro, piccole e medie imprese. L’INAIL elaborerà i modelli entro 120 giorni; la formazione è obbligatoria anche durante l’integrazione salariale; sanzioni per mancata partecipazione ai corsi.
Smart Working (Art. 11) Rafforzamento degli obblighi di sicurezza e introduzione di sanzioni per il lavoro agile. Obbligo di informativa scritta annuale sui rischi; applicazione norme salute e sicurezza (inclusi videoterminali); prevista sanzione penale (arresto o ammenda) per omissioni.
Verifiche Attrezzature (Art. 12) Nuove regole per la verifica periodica delle piattaforme mobili elevabili. Verifica obbligatoria ogni 3 anni; prima verifica a cura INAIL entro 45 giorni; obbligo di conservazione dei verbali per ispezioni

L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle novità più significative nel panorama fiscale italiano recente, modificando radicalmente le modalità di determinazione del carico fiscale per le società di capitali. L’adesione a questo istituto richiede un’attenta analisi non solo dei benefici in termini di certezza del prelievo, ma anche delle precise modalità operative di compilazione della dichiarazione REDDITI SC, con particolare riferimento ai quadri RF e CP.

Nonostante l’adesione al concordato, per il contribuente permane l’obbligo di determinare il reddito effettivo d’impresa. Tuttavia, la particolarità del CPB risiede nel fatto che la base imponibile per il calcolo delle imposte non è più quella derivante esclusivamente dalle ordinarie variazioni fiscali, ma viene sostituita dal reddito concordato.

In questo contesto, il quadro CP diventa la cabina di regia per la liquidazione delle imposte.

E’ fondamentale distinguere tra le diverse definizioni di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile:

Definizione Riferimento Quadro CP Descrizione Sintetica
Reddito concordato CP1, col. 1 Reddito proposto per l’anno di riferimento.
Reddito ante CPB rettificato CP1, col. 2 Reddito dell’anno precedente rettificato da plusvalenze e sopravvenienze.
Imponibile flat-tax CP1, col. 3 Eccedenza del reddito concordato rispetto a quello rettificato.
Reddito concordato rettificato CP7, col. 5 Importo da riportare nel quadro RF per il calcolo IRES.

 

Uno dei vantaggi principali dell’adesione al CPB è la possibilità di assoggettare la quota incrementale di reddito a una imposta sostitutiva (flat-tax) con aliquote del 10%, 12% o 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente.

Questa quota è costituita dalla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito ante CPB rettificato. Per l’anno 2025-2026, è previsto un limite di applicazione di queste aliquote agevolate fino a un massimo di € 85.000. La parte di reddito che non rientra in questa agevolazione, definita reddito concordato rettificato, viene invece assoggettata all’aliquota IRES ordinaria.

La procedura per la corretta determinazione delle imposte correnti segue un iter logico che parte dal bilancio civilistico per approdare alla liquidazione definitiva.

Il punto di contatto fondamentale tra il regime concordatario e la determinazione del reddito d’impresa si trova nel rigo RF63. In presenza di CPB, la compilazione del quadro RF rimane invariata nella sua struttura (variazioni in aumento e in diminuzione), ma nel rigo RF63 non va più indicato il reddito effettivo, bensì il reddito concordato rettificato desunto dal rigo CP7, col. 5.

Tale valore non può mai essere inferiore alla soglia minima di € 2.000. Una volta riportato questo valore, il calcolo dell’IRES dovuta nel quadro RN prosegue secondo le consuete modalità applicando l’aliquota del 24%.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione contabile delle imposte calcolate sugli importi concordati. Anche se l’IRES e l’IRAP sono determinate su basi “sintetiche” o proposte, la loro contabilizzazione influisce sul risultato di bilancio (utile o perdita ante imposte).

Le imposte correnti (IRES, IRAP e flat-tax) devono essere indicate tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 del quadro RF. Questa indicazione è necessaria in quanto tali imposte sono indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, sebbene in questo specifico regime non influenzino direttamente la formazione del reddito d’impresa concordato, che è già stato definito a monte.

Per ulteriori dettagli e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Il quadro normativo italiano relativo alle agevolazioni per le assunzioni sta vivendo una fase di significativa trasformazione. Il legislatore ha infatti predisposto diversi esoneri contributivi che si applicano anche ai casi di contratto di lavoro a tempo determinato, introducendo novità di rilievo che entreranno pienamente in vigore a partire dal primo gennaio 2026. Queste misure non rappresentano soltanto un supporto finanziario per i datori di lavoro privati, ma agiscono come un vero e proprio motore di politica sociale, facilitando l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di soggetti che si trovano in condizioni di potenziale fragilità o svantaggio.

Una delle innovazioni più importanti riguarda le lavoratrici madri. A partire dal primo gennaio 2026, è previsto un incentivo sostanziale per i datori di lavoro privati, con la sola esclusione del comparto domestico, che scelgano di assumere madri di almeno tre figli. La norma specifica che il figlio più piccolo deve avere un’età inferiore ai diciotto anni e che la lavoratrice deve risultare priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In questa circostanza, l’agevolazione si configura come un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con un limite massimo fissato a 8.000 euro all’anno. Tale cifra viene riparametrata e applicata su base mensile e, per quanto concerne i contratti a termine, l’esonero ha una durata massima di dodici mesi, fermo restando che rimangono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Allo stesso modo, il sistema di incentivi continua a porre grande attenzione ai lavoratori con un’età anagrafica più avanzata. Per l’annualità 2026, viene confermata l’agevolazione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori over 50 che siano disoccupati da oltre dodici mesi. I datori di lavoro privati possono avvalersi di un duplice beneficio che comprende la riduzione dei contributi a carico dell’azienda e dei premi o contributi INAIL nella misura del 50%. Questa specifica misura ha una durata massima di dodici mesi, includendo nel calcolo temporale anche le eventuali proroghe del contratto, offrendo così una flessibilità che risponde sia alle necessità produttive delle imprese sia alla ricerca di stabilità del lavoratore.

Un ulteriore cardine della strategia per l’occupazione riguarda le donne in condizioni di svantaggio. La normativa in vigore stabilisce uno sgravio del 50% sui contributi previdenziali e sui premi assicurativi per una durata massima di dodici mesi per le assunzioni a termine di donne che incontrano particolari ostacoli nel trovare un impiego. La misura trova applicazione per chi è priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, indipendentemente dalla residenza, oppure da almeno sei mesi se residente in aree svantaggiate identificate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. L’agevolazione è inoltre estesa alle donne che lavorano in settori economici segnati da una marcata disparità di genere, a patto che manchi un impiego regolare da almeno sei mesi.

L’attenzione del legislatore verso il contrasto alla violenza di genere è evidente nelle agevolazioni introdotte per il triennio 2024-2026. Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato donne vittime di violenza, che siano disoccupate e residenti nel territorio italiano, è previsto un esonero totale dei contributi a proprio carico. Tale beneficio, dal quale restano esclusi i premi INAIL, osserva un massimale di 8.000 euro annui, che corrispondono a circa 666,66 euro su base mensile. La durata massima dell’esonero è stabilita in dodici mesi e comprende anche le eventuali proroghe del contratto, fornendo un aiuto concreto al percorso di indipendenza di queste lavoratrici.

Il tema dell’inclusione trova un’ulteriore declinazione nelle disposizioni dedicate ai detenuti e internati. In questo specifico ambito, le cooperative sociali e le aziende pubbliche o private che assumono soggetti ristretti, anche se ammessi al lavoro esterno, possono usufruire di uno sgravio estremamente rilevante, pari al 95% dell’aliquota contributiva complessiva dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. L’accesso a questo beneficio richiede la stipula di una convenzione con l’amministrazione penitenziaria. La riduzione è valida per tutta la durata del rapporto di lavoro finché permane la condizione di detenzione o internamento, ed è applicabile anche alle assunzioni di ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari effettuate dalle cooperative sociali.

Il sostegno ai beneficiari di misure per il contrasto alla povertà, quali l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), costituisce un altro elemento fondamentale del sistema incentivante. Per l’assunzione a termine di questi soggetti, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero contributivo del 50% a proprio carico, con un tetto annuo di 4.000 euro, ovvero 333,33 euro mensili. Anche per questa categoria, la durata massima del beneficio è di dodici mesi, mentre i contributi e i premi INAIL devono essere versati integralmente secondo le aliquote ordinarie.

Infine, una norma di particolare rilievo per le imprese di dimensioni minori riguarda la sostituzione di dipendenti in congedo. I datori di lavoro privati con meno di venti dipendenti che effettuano assunzioni a termine per sostituire personale in congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio, possono godere di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a proprio carico. Tale agevolazione permane fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente sostituito, o per un anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. È importante notare che la legge di Bilancio 2026 ha esteso l’applicazione dell’incentivo anche alla fase di affiancamento che segue il rientro della lavoratrice o del lavoratore, rendendo più agevole la gestione del personale per l’organizzazione aziendale.

Per ulteriori chiarimenti, per assistenza operativa e consulenza il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza le principali agevolazioni per le assunzioni a tempo determinato.

Categoria Lavoratore Requisiti Principali Misura dell’Incentivo Durata Massima Note Ulteriori
Lavoratrici Madri (dal 2026) Almeno 3 figli (minore 18 anni) e prive di impiego da 6 mesi Esonero 100% contributi ditta (max 8.000€ annui) 12 mesi per i contratti a termine Esclusi premi e contributi INAIL
Over 50 Età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi Riduzione 50% contributi ditta e premi/contributi INAIL 12 mesi Il calcolo include le eventuali proroghe contrattuali
Donne Svantaggiate Prive di impiego da 24 mesi (ovunque) o 6 mesi (aree svantaggiate/settori disparità) Riduzione 50% contributi ditta e premi INAIL. 12 mesi Applicazione della Legge Fornero
Vittime di Violenza Donne disoccupate e residenti in Italia (triennio 2024-2026) Esonero 100% contributi ditta (max 8.000€ annui) 12 mesi Esclusi premi INAIL; incluse le proroghe
Detenuti e Internati Soggetti in detenzione o ammessi al lavoro esterno Sgravio 95% dell’aliquota complessiva (ditta e lavoratore) Durata del rapporto/detenzione Necessaria apposita convenzione con l’amministrazione
Beneficiari ADI e SFL Percettori di Assegno di inclusione o Supporto formazione e lavoro. Esonero 50% contributi ditta (max 4.000€ annui). 12 mesi I premi INAIL restano interamente dovuti.
Sostituzione Congedo Datori con meno di 20 dipendenti che sostituiscono personale in congedo Riduzione 50% contributi ditta e premi INAIL Fino a 1 anno di età del figlio Esteso al periodo di affiancamento post-rientro

 

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