La pubblicazione del nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Gazzetta Ufficiale rappresenta un’importante svolta per i giovani che desiderano mettersi in proprio. L’Italia, in linea con le politiche europee di stimolo all’occupazione e all’innovazione, ha introdotto un pacchetto di incentivi per giovani imprenditori pensato per favorire l’autoimprenditorialità giovanile nei settori più promettenti del mercato attuale: il digitale, l’ecologia e le nuove tecnologie.

Nel contesto economico post-pandemico, la crescita dell’occupazione giovanile e l’apertura a nuove imprese innovative si confermano priorità strategiche del Governo. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2025 offre un sostegno concreto a chi decide di scommettere su se stesso, promuovendo una cultura imprenditoriale moderna, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

L’obiettivo primario della misura è duplice: da un lato sostenere l’occupazione giovanile attraverso l’autoimpiego e l’imprenditoria innovativa, dall’altro stimolare lo sviluppo di settori considerati fondamentali per la transizione ecologica, digitale e tecnologica dell’economia italiana. Con questo strumento, lo Stato punta ad accompagnare i giovani verso percorsi di crescita autonoma e allo stesso tempo a rafforzare il tessuto produttivo nazionale in una fase di forte evoluzione.

Ora si attende esclusivamente la pubblicazione della circolare INPS, che fornirà le indicazioni definitive per l’invio delle domande e l’accesso alle risorse.

Possono accedere al bonus giovani imprenditori i cittadini italiani di età inferiore ai 35 anni che decidano di avviare una nuova attività economica in uno dei settori strategici individuati dall’articolo 2 del decreto. I settori inclusi spaziano dalle tecnologie avanzate all’energia rinnovabile, dalla manifattura innovativa al digitale, dalla mobilità sostenibile ai servizi di welfare, tracciando un quadro preciso di ciò che lo Stato considera prioritario per il futuro.

Per poter usufruire dell’agevolazione, è fondamentale che l’attività imprenditoriale sia avviata in un periodo ben preciso: tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta di una finestra temporale limitata, ma sufficiente a permettere a molti giovani di elaborare e lanciare un progetto imprenditoriale sostenibile.

È importante ricordare che il bonus per giovani imprenditori è accessibile esclusivamente per le attività nuove, avviate ex novo e coerenti con le finalità del decreto.

L’incentivo complessivo può raggiungere un massimo di 1.300 euro al mese per un periodo fino a tre anni, attraverso due distinti strumenti: un esonero contributivo e un contributo economico esentasse. Questi due elementi possono coesistere, generando un impatto economico rilevante per l’imprenditore, sia in termini di risparmio che di liquidità.

Il primo dei due incentivi è il più rilevante in termini di valore. Si tratta dell’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata dal giovane imprenditore. Tale agevolazione contributiva ha un tetto massimo di 800 euro al mese per ciascun lavoratore e può essere riconosciuta per una durata complessiva di 36 mesi, non oltre il 31 dicembre 2028.

Affinché l’esonero INPS possa essere richiesto, le assunzioni devono riguardare altri giovani under 35, anch’essi disoccupati, e devono essere a tempo indeterminato. Restano escluse dal beneficio le forme contrattuali atipiche o a termine, così come le assunzioni con contratto di apprendistato o nel lavoro domestico, ambiti per i quali il legislatore ha deciso di non estendere l’incentivo.

Un aspetto importante da sottolineare è che, pur trattandosi di un esonero contributivo totale, restano dovuti i contributi INAIL (quelli per la sicurezza sul lavoro) e non cambia l’aliquota di riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. In questo modo, l’agevolazione non incide negativamente sui futuri diritti previdenziali del lavoratore assunto.

Il secondo strumento previsto è il riconoscimento di un contributo esentasse pari a 500 euro mensili, erogato direttamente all’imprenditore che abbia avviato un’attività nei settori previsti dal decreto. Anche questa agevolazione ha una durata massima di tre anni, sempre nel limite temporale del 31 dicembre 2028. Il vantaggio di questo contributo diretto è che può essere ottenuto a prescindere dalle assunzioni effettuate, rappresentando così un incentivo liquido immediato per sostenere le prime fasi del progetto.

Per richiedere sia l’esonero contributivo INPS che il contributo mensile da 500 euro, sarà necessario presentare domanda all’INPS secondo le modalità che saranno presto rese note. Attualmente, infatti, manca solo la circolare operativa da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che dettaglierà i modelli, i documenti richiesti, i canali di presentazione e le tempistiche. La pubblicazione della circolare è attesa a brevissimo e rappresenta l’ultimo tassello necessario per rendere pienamente fruibile il bonus per giovani imprenditori.

Le imprese costituite da giovani potranno così beneficiare, in un quadro normativo ormai definito, di un sostegno concreto sia in fase di avviamento che di crescita. Il risparmio sui contributi rappresenta un forte incentivo all’assunzione, mentre il contributo diretto di 500 euro al mese offre un supporto economico per far fronte alle prime spese operative. Il mix tra incentivi all’occupazione e sostegno al reddito imprenditoriale è stato pensato per agire su più fronti contemporaneamente.

Il bonus giovani imprenditori 2025 costituisce una misura ambiziosa e strutturata, capace di fornire strumenti reali per la creazione di impresa giovanile. Con l’attivazione completa del meccanismo prevista nei prossimi mesi, sarà fondamentale diffondere correttamente le informazioni e accompagnare i potenziali beneficiari nella fase di presentazione delle domande.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Voce Dettagli
Normativa di riferimento Art. 21 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024) + Decreto Ministeriale 3 aprile 2025
Pubblicazione in Gazzetta 21 maggio 2025
Età massima beneficiari Under 35
Periodo di avvio attività Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025
Durata massima del beneficio 36 mesi (fino al 31 dicembre 2028)
Importo massimo mensile complessivo 1.300 euro
Componenti dell’incentivo 1. Esonero contributivo INPS (max 800 euro/mese) 2. Contributo esentasse (500 euro/mese)
Tipologia contratti agevolabili Assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati under 35
Contratti esclusi Lavoro domestico e apprendistato
Settori ammessi Settori strategici per innovazione, transizione digitale ed ecologica (vedi elenco decreto)
Come si presenta domanda All’INPS, con modalità definite dalla prossima circolare operativa
Contributi esclusi dall’esonero INAIL e quota per prestazioni pensionistiche
Tipo di impresa Nuove attività avviate ex novo da giovani imprenditori o imprenditrici
Finalità del bonus Promuovere autoimprenditorialità, occupazione giovanile e sviluppo settori innovativi

 

FAQ – Bonus Giovani Imprenditori 2025

Chi può richiedere il bonus giovani imprenditori da 1.300 euro al mese?
Possono richiederlo tutti i giovani con meno di 35 anni che avviano una nuova attività imprenditoriale in uno dei settori strategici indicati dal decreto Coesione. È necessario che l’impresa sia costituita tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Quali sono i settori strategici ammessi al bonus per giovani imprenditori?
I settori strategici comprendono quelli legati all’innovazione tecnologica, alla transizione digitale, alla sostenibilità ambientale, all’energia rinnovabile, alla mobilità sostenibile e ad altri ambiti prioritari per lo sviluppo del Paese. L’elenco dettagliato è incluso nell’articolo 2 del decreto attuativo.

Il bonus giovani imprenditori è cumulabile con altri incentivi?
Sì, salvo esplicite incompatibilità, il bonus fino a 1.300 euro può essere cumulato con altri incentivi pubblici, purché non si superino i limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato e siano rispettate le regole di cumulabilità previste da INPS.

È obbligatorio assumere personale per ottenere il contributo?
No, l’assunzione non è obbligatoria per accedere al contributo esentasse da 500 euro al mese. Tuttavia, per beneficiare dell’esonero contributivo INPS da 800 euro mensili, è necessario effettuare assunzioni a tempo indeterminato di altri giovani under 35.

L’incentivo per l’assunzione di giovani under 35

Con la pubblicazione, in data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro del Decreto Interministeriale 66/2025, prende finalmente forma attuativa l’esonero contributivo noto come “Bonus Giovani”, istituito dall’art. 22 del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e convertito, con modificazioni, nella Legge 95/2024. Il provvedimento dà concreta attuazione a una misura che si colloca nel quadro strategico delineato dall’Accordo di Partenariato 2021–2027 e dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di promuovere in modo strutturato l’occupazione stabile giovanile nel settore privato. In particolare, l’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che procedono all’assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori under 35, a condizione che questi ultimi non risultino già titolari di un contratto a tempo indeterminato al momento dell’accesso al beneficio.

Periodo di applicazione e struttura territoriale dell’incentivo

Il decreto specifica che l’arco temporale di riferimento è compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta, dunque, di una finestra ben definita all’interno della quale i rapporti di lavoro stipulati o trasformati potranno beneficiare dell’esonero contributivo. Il beneficio è riservato al solo personale non dirigente, e presenta una struttura modulare a seconda dell’area territoriale di riferimento: se l’assunzione ha luogo nel territorio nazionale, l’importo massimo mensile dell’esonero è fissato in 500 euro per ciascun lavoratore. Tuttavia, qualora il rapporto venga instaurato con sede effettiva di lavoro in una delle regioni incluse nella cosiddetta Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato e può raggiungere i 650 euro mensili. In tale ultimo caso, però, l’incentivo assume natura di aiuto di Stato e, in quanto tale, è stato sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea, concessa in data 31 gennaio 2025.

Prenotazione preventiva nelle ZES e termini perentori

È importante osservare che, proprio per il carattere selettivo dell’intervento ZES, la fruizione del beneficio maggiorato richiede la presentazione della domanda all’INPS in via preventiva rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo prevede che, una volta inoltrata l’istanza tramite procedura telematica, l’Istituto assegni una riserva finanziaria pari all’importo teoricamente spettante e che il datore di lavoro proceda all’assunzione entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la prenotazione delle risorse decade, senza possibilità di proroga. Di contro, per i rapporti di lavoro in ambito nazionale – non rientranti nella disciplina ZES – è ammessa la fruizione dell’incentivo anche per contratti già instaurati, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste.

Requisiti soggettivi e fattispecie escluse

L’ambito soggettivo dell’incentivo è definito con altrettanta chiarezza. Possono accedervi i datori di lavoro privati che assumano lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. È tuttavia ammessa l’applicazione del beneficio anche nei confronti di soggetti già assunti con contratto di apprendistato non proseguito in ordinario rapporto a tempo indeterminato, così come nei confronti di lavoratori per i quali un altro datore di lavoro abbia già beneficiato del medesimo incentivo ma solo in parte. Restano invece esclusi dal campo di applicazione i rapporti di apprendistato ancora in corso e, in modo categorico, il lavoro domestico. Per quanto concerne la versione ZES, ulteriori limiti derivano dal diritto europeo: non possono accedere al beneficio le imprese che si trovano in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014, né quelle che risultino inadempienti a ordini di recupero di aiuti di Stato già disposti dalla Commissione.

Misura economica, durata e limiti comunitari

La misura dell’incentivo è corrispondente a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo mensile – come detto – di 500 o 650 euro, a seconda dell’area territoriale.

La durata dell’esonero è pari a 24 mesi per ciascun lavoratore agevolato e il suo valore non può superare, in ogni caso, il 50% del costo salariale complessivo del lavoratore. Si tratta, dunque, di una misura importante, ma sottoposta a un preciso bilanciamento tra l’effetto di incentivo e la disciplina in materia di aiuti.

Compatibilità e rapporti con altri benefici

Ulteriori condizioni riguardano la cumulabilità. L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento eventualmente previste da altre norme vigenti. Tuttavia, non vi è alcuna incidenza sulla possibilità di cumulare l’incentivo con la maggiorazione del costo deducibile prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, in caso di nuove assunzioni: tale possibilità resta pienamente fruibile, trattandosi di due misure fiscalmente autonome.

Condizioni di regolarità e clausole ostative

Per quanto concerne le condizioni di legittima fruizione, il datore di lavoro dovrà risultare in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, nonché con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di riferimento. Viene inoltre richiesto il rispetto dei principi generali in materia di incentivi contenuti nell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, a partire dall’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, riferiti alla medesima unità produttiva. Inoltre, è previsto che eventuali licenziamenti effettuati nei sei mesi successivi all’assunzione, con le medesime caratteristiche, comportino la revoca del beneficio con recupero integrale degli importi già fruiti.

Schema di sintesi

Procedura operativa: istruzioni INPS

L’INPS ha reso operativo l’incentivo con la circolare 12 maggio 2025, n. 90, che fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti e sulle procedure.

Presentazione della domanda: modulo telematico dal 16 maggio 2025

Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro interessati possono trasmettere esclusivamente online la domanda di accesso al Bonus Giovani tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Il modulo sarà disponibile nella sezione.

Accesso alla procedura telematica

La domanda può essere presentata esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’INPS www.inps.it, accedendo al:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”

Sezione: “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”

L’autenticazione al portale richiede l’utilizzo di credenziali SPID, CIE o CNS da parte del datore di lavoro o del consulente delegato.

Contenuto del modulo di istanza

All’interno del modulo telematico, devono essere compilate con attenzione le seguenti sezioni:

– Dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, CF, matricola INPS);

– Dati del lavoratore già assunto/trasformato o da assumere/trasformare;

– Tipologia contrattuale (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);

– Retribuzione mensile media prevista, inclusi i ratei di 13ª e 14ª mensilità;

– Aliquota contributiva datoriale applicabile;

– Luogo effettivo di lavoro (Regione e Provincia, specificando sede operativa o unità locale).

Modalità e limiti di presentazione

  • Bonus nazionale

– Riconosciuto anche per rapporti già in essere (assunzioni o trasformazioni pregresse);

– Esonero massimo: 500 euro mensili per 24 mesi;

– Possibile anche per part-time.

  • Bonus ZES

– Ammesso esclusivamente per rapporti da instaurare;

– Esonero massimo: 650 euro mensili, in quanto costituisce aiuto di Stato territoriale;

– È necessario che il rapporto venga instaurato entro 10 giorni dalla prenotazione effettuata da INPS, pena la perdita del beneficio.

Verifica della domanda da parte dell’INPS

Una volta inoltrata l’istanza:

  • Se riferita a un’assunzione già avvenuta, l’INPS verifica la comunicazione obbligatoria (C.O.) e comunica esito e importo riconosciuto direttamente nel portale.
  • Se si tratta di un’assunzione futura, l’INPS:

o Calcola e prenota le risorse;

o Invia comunicazione via PEC e MyINPS con invito a completare l’assunzione entro 10 giorni;

o Verificato l’invio della C.O., conferma l’accoglimento della domanda.

L’importo comunicato costituisce il tetto massimo dell’esonero fruibile in sede contributiva.

Aspetti critici e responsabilità del datore di lavoro

  • I dati presenti nel modulo devono essere perfettamente coerenti con quelli delle comunicazioni Unilav/Unisomm;
  • Ogni variazione oraria del rapporto (es. passaggio da part-time a full-time o viceversa) comporta l’obbligo di rivalutazione manuale dell’importo da parte del datore;
  • In caso di cumulabilità non ammessa con altri incentivi (es. Decontribuzione Sud, GECO), è necessario restituire eventuali importi già fruiti.

L’incentivo per l’assunzione di donne

Con la pubblicazione della circolare 12 maggio 2025, n. 91, l’INPS ha definito il quadro applicativo e procedurale per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, comunemente noto come “Bonus Donne Decreto Coesione”. Tale misura, articolata e profondamente influenzata dalla cornice normativa unionale, fa seguito al ritiro del primo decreto attuativo, sostituito da un nuovo provvedimento ministeriale che ha riformulato i criteri di accesso e ridefinito la platea delle potenziali beneficiarie.

Tre categorie di lavoratrici ammissibili

Il nuovo decreto attuativo identifica con precisione tre distinte categorie di donne svantaggiate, per le quali l’assunzione a tempo indeterminato dà diritto all’esonero contributivo:

  1. Donne ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  2. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni comprese nella Zona Economica Speciale unica (ZES) per il Mezzogiorno;
  3. Donne impiegate in professioni o in settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati dal Decreto interministeriale del 30 dicembre 2024.

Tale classificazione è fondamentale, poiché determina non solo i presupposti soggettivi per accedere al beneficio, ma anche i tempi, la durata e le modalità operative per la presentazione della domanda e per la successiva esposizione del beneficio nei flussi contributivi.

COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA PRIVA DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO?

In riferimento alla nozione di “impiego regolarmente retribuito”, per verificare il rispetto della condizione è necessario fare riferimento al D.M. 17.10.2017, secondo cui sono da considerarsi tali

“coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Tempistiche di validità e durata degli esoneri

L’Istituto, nell’illustrare il campo di applicazione del beneficio, distingue le fattispecie sulla base della categoria di appartenenza:

  • Per le donne prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 24 mesi o per le lavoratrici in settori a forte disparità di genere, l’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, per una durata massima di 24 mesi (12 mesi in caso di donne “svantaggiate” ma non “molto svantaggiate”, secondo la classificazione europea).
  • Per le donne residenti nelle Regioni ZES e prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi, la finestra temporale decorre dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025). Tuttavia, l’effettiva fruizione è subordinata alla presentazione preventiva della domanda all’INPS, che deve avvenire prima dell’instaurazione del rapporto. Pertanto, la data di decorrenza effettiva varia in funzione del momento di trasmissione dell’istanza. Anche in questo caso, la durata dell’agevolazione è di 24 mesi.

Condizione dell’incremento occupazionale netto

Elemento essenziale e condizionante per l’accesso al beneficio è il rispetto del requisito dell’incremento netto della base occupazionale, calcolato mensilmente in unità di lavoro annuo (U.L.A.). La nuova assunzione deve infatti comportare un effettivo aumento del numero di lavoratori impiegati rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Tale incremento deve essere mantenuto nel tempo: la sua assenza determina la perdita del beneficio per il singolo mese, mentre il suo ripristino ne riattiva la fruizione, senza possibilità di recuperare le mensilità perse.

Procedura operative: istruzioni INPS

Con l’operatività della circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, è stato ufficialmente attivato il canale per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cd. “Decreto Coesione”), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. L’agevolazione, nota come Bonus Donne, si configura quale incentivo strutturale a favore dell’occupazione femminile in condizioni di svantaggio, mediante la riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.

Requisiti oggettivi e soggettivi

L’esonero è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  2. Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle Regioni ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno;
  3. Operanti in professioni o settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente con apposito decreto interministeriale.

Tali condizioni devono sussistere al momento dell’assunzione ovvero al momento della presentazione della domanda per i rapporti non ancora instaurati.

Procedura telematica: accesso e compilazione

  1. Accesso al “Portale delle Agevolazioni” INPS

A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono accedere all’apposito modulo tramite il sito ufficiale INPS, seguendo il percorso:

www.inps.it → Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) → Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne

L’accesso avviene tramite le credenziali SPID, CNS o CIE del legale rappresentante o di soggetto delegato.

  1. Compilazione del modulo online

Il modulo telematico, suddiviso in sezioni, richiede l’inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni:

  1. Dati identificativi del datore di lavoro
  • Ragione sociale;
  • Codice fiscale e matricola INPS;
  • Sede legale e unità operativa di riferimento;
  • Referente per la pratica (con recapiti).
  1. Dati anagrafici della lavoratrice
  • Nome, cognome e codice fiscale;
  • Data e luogo di nascita;
  • Residenza anagrafica (verifica fondamentale per accedere al requisito della ZES);
  • Stato occupazionale (da autodichiarazione o verificabile tramite modello C2 storico).
  1. Caratteristiche del rapporto di lavoro
  • Tipologia contrattuale: tempo pieno o part-time; non sono ammesse richieste per rapporti di lavoro precedentemente instuarati a termine e trasformati a tempo indeterminato.
  • Percentuale oraria, se applicabile.
  • Data di assunzione (effettuata o programmata).
  • Settore di inquadramento e qualifica professionale.
  • Retribuzione media mensile prevista, comprensiva di ratei di 13ª e 14ª mensilità.
  1. Dati contributivi
  • Aliquota contributiva datoriale applicabile;
  • Eventuali riduzioni già in godimento (che escluderebbero la cumulabilità).
  1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il datore di lavoro è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

  • La veridicità dei dati inseriti;
  • L’assenza di cumuli con altri esoneri per la medesima lavoratrice;
  • Il rispetto delle condizioni di legittimità dell’assunzione ai fini dell’agevolazione.

Tempistiche e doppia modalità di riconoscimento

La Circolare distingue due ipotesi operative:

  1. Rapporti di lavoro già instaurati

In caso di rapporto attivo alla data della domanda, il datore:

  • Indica nel modulo la data di assunzione;
  • Allega gli estremi della comunicazione obbligatoria (Unilav);
  • Riceve contestualmente nel sistema telematico l’esito e l’importo dell’esonero concesso.

Attenzione: i dati inseriti devono coincidere con quanto riportato nella comunicazione obbligatoria d’assunzione.

  1. Rapporti non ancora avviati

Se l’assunzione è solo programmata:

  • Il datore riceve da INPS una comunicazione con prenotazione dell’importo e l’invito a procedere entro 10 giorni;
  • Entro tale termine va effettuata l’assunzione e inviata la C.O.;
  • Solo dopo l’avvenuto adempimento, INPS procede a formalizzare l’autorizzazione.

Termini perentori

Il mancato rispetto del termine decennale per l’invio della C.O. determina la decadenza della prenotazione. In tal caso, sarà necessaria una nuova istanza, salva la disponibilità dei fondi.

Elementi vincolanti e controlli formali

L’INPS sottolinea che:

  • L’importo autorizzato rappresenta il tetto massimo fruibile in sede di denuncia contributiva.
  • Le informazioni riportate nella domanda devono coincidere perfettamente con quelle presenti nella C.O. e nei flussi Uniemens.
  • In caso di variazioni orarie (es. passaggio part-time/full-time), non è possibile incrementare l’importo autorizzato.
  • In caso di riduzioni di orario, il datore dovrà autonomamente rimodulare proporzionalmente l’incentivo, riducendo l’importo inizialmente concesso.

Per maggiori chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra completa disposizione.

La gestione degli infortuni sul lavoro rappresenta uno degli aspetti centrali del sistema di tutela dei lavoratori italiani. Nel 2025, l’INAIL introduce una novità significativa che si colloca all’interno di un processo di modernizzazione e rafforzamento degli strumenti per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro: dal 16 maggio entra in vigore una nuova versione degli applicativi per la comunicazione e la denuncia di infortunio. Contemporaneamente, si afferma con maggiore forza l’importanza della patente a crediti, diventata obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri edili. Queste due novità si intrecciano, delineando un panorama più rigoroso e tracciabile.

La denuncia di infortunio è un obbligo previsto dalla legge per ogni datore di lavoro che riceva un certificato medico attestante un evento lesivo occorso al proprio dipendente. L’obbligo scatta quando la prognosi supera i tre giorni. In questi casi, il datore ha due giorni di tempo dalla ricezione del certificato per inoltrare la denuncia all’INAIL, pena l’applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.290 euro fino a un massimo di 7.745 euro. È quindi un adempimento che non solo tutela il lavoratore, ma protegge anche il datore di lavoro da gravi conseguenze giuridiche.

La nuova versione degli applicativi INAIL per la comunicazione e denuncia di infortunio introduce un campo obbligatorio che rappresenta una svolta: “Attività svolta in cantiere”. Questa innovazione mira a rilevare con maggiore accuratezza se l’infortunio si è verificato in un cantiere temporaneo o mobile, condizione particolarmente rilevante alla luce della prossima introduzione della patente a crediti. Questo nuovo campo ha quindi una duplice funzione: integrare il flusso informativo in modo più dettagliato e permettere un controllo più efficace e puntuale da parte degli organi di vigilanza.

Gli aggiornamenti saranno disponibili dal 16 maggio 2025 sul portale ufficiale INAIL, ma le aziende che utilizzano sistemi di trasmissione in modalità offline o in cooperazione applicativa dovranno adeguare i propri software entro il 15 maggio. La documentazione tecnica è già stata resa disponibile nella sezione “Atti e documenti” del sito INAIL, suddivisa tra le aree dedicate alla denuncia di infortunio e alla prevenzione. Per facilitare l’adeguamento, l’Istituto ha inoltre comunicato direttamente le modifiche alle aziende interessate, fornendo loro tutto il supporto tecnico necessario.

Nel nuovo scenario normativo si inserisce la patente a crediti, un sistema che assegna un punteggio alle imprese e ai lavoratori autonomi in base alla loro condotta in materia di sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è promuovere un comportamento virtuoso attraverso un meccanismo premiale e al contempo sanzionatorio.

Il nuovo campo “Attività svolta in cantiere”, introdotto nel modello INAIL di denuncia, è strettamente collegato alla patente a crediti. Infatti, l’inserimento di questa informazione sarà utile anche per determinare il comportamento e il punteggio delle imprese coinvolte. L’INAIL e gli organi di controllo potranno verificare con maggiore efficacia la coerenza tra le attività dichiarate e la realtà operativa in cantiere, avendo a disposizione un quadro informativo più completo.

L’INAIL ha predisposto sul proprio sito sezioni dedicate all’assistenza per imprese che operano in modalità cooperazione applicativa, pubblicando anche la cronologia delle versioni e i dettagli tecnici degli aggiornamenti.

La riforma, oltre ad aumentare gli obblighi, promette importanti vantaggi. Una tracciabilità più accurata degli incidenti in cantiere permetterà di intervenire in maniera mirata, prevenendo il ripetersi di situazioni pericolose. Inoltre, le aziende virtuose potranno distinguersi attraverso il punteggio della patente a crediti, creando un ecosistema competitivo che premia la sicurezza e la conformità normativa.

L’introduzione del nuovo modello di denuncia di infortunio e l’obbligatorietà della patente a crediti rappresentano due pilastri del nuovo approccio alla sicurezza sul lavoro. Da una parte si digitalizza e si raffina il flusso informativo, dall’altra si responsabilizzano gli attori del sistema produttivo. Il risultato atteso è una cultura della prevenzione più radicata e una maggiore tutela per i lavoratori, in particolare nei contesti più a rischio come i cantieri edili.

Per domande, chiarimenti e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Quando entra in vigore il nuovo modello per la denuncia di infortunio?
Il nuovo modello sarà disponibile sul sito INAIL a partire dal 16 maggio 2025.

Cosa cambia nel nuovo modello INAIL?
Viene introdotto un campo obbligatorio denominato “Attività svolta in cantiere”, utile per la gestione della patente a crediti.

Chi è obbligato a possedere la patente a crediti?
Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri edili devono  essere in possesso della patente a crediti.

Quali sono le sanzioni per mancata denuncia?
Se il datore di lavoro non trasmette la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, può essere sanzionato con importi da 1.290 a 7.745 euro.

Dove si può richiedere la patente a crediti?
La richiesta si effettua online presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con presentazione di attestazioni certificate.

Con la pubblicazione del Decreto Legge 23 aprile 2025, n. 55, il Governo ha introdotto un’importante modifica nel metodo di calcolo degli acconti IRPEF, semplificando un meccanismo che aveva generato non pochi dubbi e complicazioni negli anni precedenti. Questa misura interviene per correggere le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 e nella Legge di Bilancio 2025, in particolare sull’obbligo di ricalcolo basato su criteri ormai superati.

I meccanismi complessi legati all’applicazione delle vecchie aliquote IRPEF del 2023 venivano percepiti come ingiusti, soprattutto da chi non presentava debiti d’imposta significativi. Con il nuovo decreto, invece, il sistema si uniforma alle nuove aliquote IRPEF 2025, riducendo il rischio di versamenti in eccesso o non dovuti.

Il cuore dell’intervento normativo del decreto riguarda l’eliminazione dell’obbligo di ricalcolo degli acconti IRPEF secondo le vecchie regole del 2023, come previsto dal D.Lgs. n. 216/2023. In pratica, il nuovo provvedimento rende inutile applicare alle imposte del 2024 e 2025 le vecchie aliquote, un meccanismo che aveva creato notevoli difficoltà operative e interpretative.

Il decreto legge n. 55/2025 nasce proprio per rispondere alle criticità sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato n. 32 del 25 marzo 2025, che metteva in luce le incongruenze causate dal doppio binario normativo.

Uno dei passaggi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 è la stabilizzazione del sistema a tre aliquote IRPEF, riducendo gli scaglioni da quattro a tre. In particolare, è stata soppressa l’aliquota del 25%, assorbita nella prima aliquota del 23%, semplificando così il calcolo e migliorando la comprensione da parte del contribuente.

Con le nuove aliquote strutturali valide a partire dal 2025, viene meno il presupposto stesso per utilizzare le aliquote del 2023 come base di calcolo per gli acconti: un’operazione tanto tecnicamente articolata quanto priva di fondamento pratico.

Il vecchio sistema introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023, se applicato, avrebbe potuto determinare un acconto IRPEF 2025 anche in assenza di debito d’imposta. Era il caso, per esempio, di molti lavoratori dipendenti e pensionati, che pur presentando un Modello 730 a credito, avrebbero dovuto versare comunque un acconto sulla base del ricalcolo imposto dalle vecchie aliquote.

La contraddizione evidente ha spinto il legislatore ad abbandonare questa via, soprattutto dopo l’aggiornamento delle specifiche tecniche del Modello 730/2025, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 24 aprile 2025.

Come si calcolano gli acconti IRPEF 2025 oggi

La nuova disciplina prevede l’utilizzo dei metodi consueti, storico o previsionale, entrambi riferiti esclusivamente alle aliquote in vigore nel 2025, senza richiamare più quelle del 2023. Il metodo “storico” prende come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente, mentre il metodo “previsionale” consente al contribuente di effettuare una stima sulla base dei redditi attesi.

Un chiarimento importante: non va più utilizzato il rigo 60 “Differenza” del Mod. 730-3, ma esclusivamente il rigo 139 “Importo su cui calcolare l’acconto”, che riflette il nuovo approccio normativo.

L’effetto principale del nuovo assetto normativo è quello di ridurre gli oneri fiscali non dovuti, evitando anticipazioni d’imposta che non trovano corrispondenza nella realtà reddituale del contribuente. In particolare, i soggetti che erano potenzialmente esonerati dalla dichiarazione non si vedranno più costretti a versare un acconto, solo a causa di un ricalcolo imposto da norme obsolete.

Per assistenza personalizzata e chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ

Chi è interessato dalle nuove regole sugli acconti IRPEF 2025?
Tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, inclusi lavoratori dipendenti e pensionati.

Il ricalcolo degli acconti IRPEF è ancora obbligatorio?
No, con il D.L. n. 55/2025 il ricalcolo basato sulle aliquote 2023 è stato abolito.

Cosa succede se non ho debiti IRPEF?
Non sei obbligato a versare alcun acconto, se il tuo Mod. 730 risulta a credito.

Quale metodo posso usare per il calcolo dell’acconto?
Puoi utilizzare il metodo “storico” o “previsionale”, entrambi aggiornati alle aliquote 2025.

Le specifiche tecniche del Modello 730 sono cambiate?
Sì, l’Agenzia delle Entrate le ha aggiornate il 24 aprile 2025 per riflettere il nuovo sistema.

Le aliquote IRPEF sono cambiate definitivamente?
Sì, il sistema a tre aliquote è diventato strutturale a partire dal 2025.

 

Tabella riepilogativa delle modifiche agli acconti IRPEF 2025

Aspetto Pre-riforma (D.Lgs. 216/2023) Post-riforma (D.L. 55/2025)
Metodo di calcolo Ricalcolo con aliquote 2023 Metodo storico/previsionale con aliquote 2025
Obbligo di acconto per crediti Sì, anche se la dichiarazione era a credito No, se non c’è debito d’imposta
Numero di scaglioni IRPEF Quattro Tre
Aliquota soppressa 25% Assorbita nella prima (23%)
Modalità Modello 730 Rigo 60 per differenza Rigo 139 per calcolo acconto
Data aggiornamento tecnico Non disponibile 24 aprile 2025
Equità del sistema Spesso penalizzante per redditi bassi Più equo e coerente con la capacità contributiva

 

RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025
𝗦𝗖𝗔𝗗𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜, 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜
 
𝟏𝟓 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Avvio fase modifica e invio 730 precompilato
 
𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Versamento IVA e ritenute aprile
Versamento INPS fissi e IVA 1° trimestre
IRPEF sostituti d’imposta
Prima rata contributi IVS artigiani e commercianti
 
𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre
 
𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
INTRASTAT Aprile
 
𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
LIPE
Imposta di bollo fatture elettroniche
Rottamazione QUATER
 
Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata.

Il Bando ISI INAIL 2024-2025 rappresenta una delle iniziative pubbliche più significative per promuovere investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con un fondo complessivo di 600 milioni di euro, l’obiettivo del bando è incentivare le imprese italiane, comprese le micro, piccole e medie imprese, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di attrezzature innovative, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e la bonifica dell’amianto. Il contributo previsto è a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di 130.000 euro per progetto.

Questo strumento, giunto ormai a una consolidata tradizione, viene aggiornato ogni anno dall’INAIL con modifiche sostanziali che rispondono alle esigenze emergenti del mondo del lavoro.

Per l’edizione 2024-2025, sono previste novità importanti, sia in termini di criteri di accesso che di modalità di partecipazione.

Il processo di candidatura è gestito tramite uno sportello telematico e si articola in diverse fasi, culminando nel cosiddetto “click day”, durante il quale le imprese dovranno essere pronte a inviare tempestivamente la propria richiesta per accedere al contributo.

Tra i beneficiari del bando figurano tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, inclusi gli enti del terzo settore per alcuni interventi specifici. Sono tuttavia escluse le imprese che hanno già beneficiato dei bandi ISI 2021, 2022 o 2023, ad eccezione dei casi legati all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse alla violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Bando INAIL suddivide le risorse economiche su base regionale e per assi di finanziamento. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto riferito a una singola unità produttiva e in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Le principali categorie di intervento ammissibili comprendono progetti di riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi certificati, interventi per la bonifica da amianto, e investimenti per imprese del settore agricolo. Quest’ultimo gode di un trattamento specifico, con una maggiorazione del contributo fino all’80% per i giovani agricoltori.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste includono i costi direttamente necessari alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche e accessorie strettamente funzionali e indispensabili. Non sono invece finanziabili le spese per acquisti tramite leasing, l’acquisto di beni usati e altre voci espressamente escluse dal bando. I progetti devono essere nuovi e non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello informatico.

Una volta approvato, il progetto deve essere realizzato entro un anno.

Un’ulteriore opportunità è data dalla possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo nel caso l’importo superi i 30.000 euro, previa presentazione di una fidejussione. Per le micro e piccole imprese, l’anticipazione può arrivare fino al 70% per alcune linee di finanziamento (assi 4 e 5).

Dal punto di vista procedurale, la modalità di assegnazione è competitiva e basata su una prenotazione telematica. Solo le imprese che superano la soglia minima di 130 punti potranno accedere al click day e inviare la domanda definitiva. Una volta chiusa questa fase, l’INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori e successivamente quelli definitivi degli ammessi.

Dal punto di vista normativo, il contributo è concesso in regime de minimis, il che significa che può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che intendano integrare più misure agevolative per massimizzare l’efficacia dell’investimento.

Le scadenze ufficiali hanno visto l’apertura dello sportello informatico il 14 aprile 2025 e la chiusura per la compilazione delle domande il 30 maggio 2025. Le successive fasi tecniche, tra cui la pubblicazione dei codici identificativi e le regole per il click day, sono ancora in via di definizione.

Un aspetto interessante dell’edizione 2024-2025 è l’introduzione di linee di intervento dedicate a specifici codici ATECO, come quelli legati a pesca e acquacoltura, industrie tessili, lavorazione del vetro artistico, fabbricazione di strumenti musicali e dispositivi di protezione.

Per ricevere assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Dettaglio
Fondo complessivo 600 milioni di euro
Contributo Fino al 65% a fondo perduto (80% per agricoltura)
Importo massimo 130.000 euro
Beneficiari Imprese iscritte alla CCIAA, enti del terzo settore
Spese ammissibili Macchinari, bonifica amianto, modelli organizzativi, costi tecnici
Spese escluse Leasing, beni usati, spese non documentate
Anticipazione Fino al 50% (70% per micro e piccole imprese con fidejussione)
Modalità Click Day con soglia di 130 punti
Regime De minimis
Scadenze Apertura 14 aprile 2025, chiusura 30 maggio 2025

 

FAQ:

Cos’è il Bando ISI INAIL? È un’iniziativa pubblica dell’INAIL per finanziare interventi che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può partecipare? Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e alcuni enti del terzo settore.

Quali sono i progetti finanziabili? Adozione di modelli organizzativi, bonifica amianto, acquisto di macchinari innovativi, interventi in agricoltura.

Quali sono i requisiti principali? Progetti non ancora realizzati, assenza di condanne gravi, raggiungimento di almeno 130 punti.

Il contributo è cumulabile? Sì, con altri aiuti pubblici nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

Anticipo del TFR in busta paga: i chiarimenti dell’INL per il 2025

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una componente essenziale della retribuzione differita, pensata per offrire un supporto economico al lavoratore alla conclusione del rapporto di lavoro. Negli anni, sono emerse pratiche che prevedono l’erogazione anticipata del TFR, talvolta direttamente nella busta paga mensile.

Nel 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso nuovi chiarimenti, sottolineando l’importanza di attenersi rigorosamente alla normativa vigente.
Con la nota prot. 616/2025, l’INL ha ribadito i limiti e le condizioni per l’anticipo del TFR nella retribuzione mensile. Salvo il periodo sperimentale disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (1 marzo 2015 – 30 giugno 2018), l’erogazione mensile è consentita solo nei casi previsti dall’articolo 2120 del Codice Civile.
In tutti gli altri casi, l’inserimento sistematico del TFR in busta paga costituisce un’integrazione retributiva illegittima, con conseguenti sanzioni sia per il datore di lavoro sia per quanto riguarda la regolarità contributiva.

Durante il triennio 2015-2018, la Legge 190/2014 ha consentito, in via sperimentale, l’anticipo del TFR su base mensile. Terminato quel periodo, è tornata in vigore la disciplina ordinaria dell’articolo 2120 c.c.

Il Codice Civile stabilisce che il lavoratore può richiedere l’anticipo del TFR solo in presenza di eventi particolari, come l’acquisto della prima casa o spese sanitarie rilevanti. In assenza di tali condizioni, qualsiasi erogazione periodica anticipata è considerata irregolare.

Lanticipo del TFR è consentito solo:

  • Dopo otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • Per spese sanitarie documentate;
  • Per l’acquisto della prima casa;
  • In altri casi eccezionali previsti dai contratti collettivi.

Fuori da questi casi, l’erogazione anticipata è vietata.

Durante il regime sperimentale 2015-2018, i lavoratori potevano scegliere di ricevere il TFR in busta paga mensilmente. Tuttavia, questa modalità aveva carattere temporaneo ed è decaduta.

Oggi, le richieste di anticipo del TFR devono essere motivate e documentate, e riguardare esclusivamente situazioni straordinarie, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalla contrattazione collettiva. Il trasferimento automatico del TFR in busta paga, senza motivazioni valide, configura un’integrazione retributiva soggetta a contributi e imposte, con seri rischi economici per l’azienda.

LINL precisa che la contrattazione collettiva o individuale può disciplinare l’anticipo del TFR, purché rispetti la normativa generale. Non è ammesso l’automatico trasferimento mensile delle quote maturate.  Attraverso la contrattazione si possono prevedere condizioni più favorevoli per ottenere lanticipo del TFR, sempre senza derogare alla legge. Consentire il trasferimento automatico del TFR mensile viola la natura stessa del TFR, trasformandolo in una componente ordinaria della retribuzione. Se l’anticipo del TFR non rispetta la normativa, assume natura di retribuzione imponibile, alterando la base di calcolo degli oneri previdenziali e generando nuovi obblighi contributivi.

Quando opera il Fondo Tesoreria INPS le somme conferite sono indisponibili, salvo per gli anticipi legittimi. Se viene accertato un anticipo irregolare, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare le somme nel Fondo o nella posizione individuale del lavoratore.

LINL richiede l’adozione di provvedimenti correttivi ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004. Le ispezioni possono portare all’obbligo di regolarizzare la posizione contributiva e al pagamento di sanzioni amministrative.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea l’importanza di distinguere tra anticipi legittimi e illegittimi per tutelare sia i lavoratori sia le aziende.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Con l’inasprimento delle politiche commerciali statunitensi e con l’introduzione dei dazi, le imprese esportatrici verso gli Stati Uniti si trovano oggi di fronte a una sfida importante: contenere i costi senza compromettere la competitività. Esistono diversi strumenti legali e strategie efficaci che permettono alle aziende di ridurre l’impatto delle tariffe doganali.

Una delle soluzioni più efficaci è quella di spostare il “cuore” del prodotto. Non è necessario delocalizzare l’intera produzione per beneficiare di dazi più favorevoli, ma basta dimostrare che la componente essenziale del bene viene realizzata in un Paese con regimi doganali più vantaggiosi. Questa scelta tattica consente alle aziende di accedere a un canale legale che permette di ottenere una classificazione più favorevole per il prodotto, riducendo sensibilmente l’aliquota applicata.
Un altro approccio utile è abbassare legalmente il valore del bene, sfruttando le deducibilità fiscali riconosciute per alcuni costi accessori. Molte spese che concorrono a determinare il prezzo in fattura, ma che non costituiscono realmente il costo del bene, possono essere escluse dalla base imponibile. In pratica, se un prodotto viene venduto a 100 dollari negli USA, grazie a queste deduzioni è possibile ridurre il valore dichiarato in dogana a 80 dollari o anche meno. A quel punto, anche applicando un dazio del 20%, il prezzo finale torna a essere competitivo, riportando semplicemente il costo totale intorno ai 100 dollari iniziali.

La riduzione del valore della fattura può avvenire anche mediante l’ottimizzazione dei contratti di compravendita. In particolare, l’inserimento di una terza parte nella catena produttiva può offrire vantaggi significativi. Se, ad esempio, il contratto di vendita prevede che un intermediario riceva un compenso specifico per la sua attività, questo importo può essere dedotto dal valore complessivo della fattura. In tal modo, si riesce a ridurre ulteriormente l’importo soggetto a tassazione.
Un’opportunità spesso sottovalutata ma molto efficace è rappresentata dai magazzini doganali. Queste strutture si trovano fisicamente all’interno del territorio degli Stati Uniti, ma fiscalmente sono trattate come zone duty free. Finché la merce rimane in deposito in questi magazzini, non viene considerata importata a tutti gli effetti e non è soggetta al pagamento dei dazi. Il versamento delle tariffe doganali avviene solo nel momento in cui la merce viene effettivamente venduta nel mercato americano. Questo consente alle imprese di posticipare l’esborso economico e di gestire meglio la liquidità, evitando di anticipare costi su beni che potrebbero non essere subito immessi sul mercato.

Infine, per quanto più complesse e meno immediate, ci sono anche le vie legali. L’amministrazione Trump ha sfruttato una nuova cornice giuridica che consente di introdurre dazi anche in risposta a emergenze nazionali, come nel caso della crisi degli oppioidi (con riferimento al Fentanyl) o del disavanzo commerciale.
Questo ha permesso di estendere i dazi in modo uniforme a tutti i Paesi, superando i vecchi vincoli che li limitavano solo a determinati Stati o settori. Pur trattandosi di percorsi giuridici intricati e con esiti non garantiti, questa strada resta percorribile per le aziende che vogliono impugnare o negoziare le tariffe imposte, magari all’interno di un contenzioso internazionale o tramite accordi bilaterali.

Per approfondimenti e chiarimenti su questo tema e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra completa disposizione.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dal 1° gennaio sono state introdotte importanti modifiche ai bonus edilizi 2025. Il nuovo impianto normativo ha ridefinito le aliquote di detrazione, distinguendo tra abitazioni principali e immobili secondari, con un progressivo calo delle agevolazioni fiscali previsto per gli anni successivi. Il principio guida della riforma è incentivare gli interventi sull’abitazione principale, penalizzando gradualmente gli altri immobili.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l’aliquota del 50% viene mantenuta solo per il 2025 e soltanto per gli interventi sull’abitazione principale. Già dal 2026, questa percentuale scenderà al 36%, per poi stabilizzarsi al 30% dal 2028. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la detrazione fiscale sarà già nel 2025 pari al 36% e si abbasserà al 30% nei due anni successivi. Il massimale di spesa per tutti resta fissato a 96.000 euro, con una ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.

L’Ecobonus segue la medesima struttura: nel 2025 si potrà godere del 50% di detrazione solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale e se il soggetto è titolare di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Per le altre unità immobiliari, l’aliquota scende al 36%. Dal 2026 al 2027, la detrazione per l’abitazione principale calerà al 36%, mentre per gli altri immobili si ridurrà al 30%. Il limite massimo di spesa resta invariato, ma cambia il valore effettivo detraibile a causa della rimodulazione delle percentuali.

Una delle principali novità riguarda l’esclusione delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In coerenza con la Direttiva europea “Case Green”, non sono più incentivati gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie tradizionali a gas o a condensazione, seppur queste ultime siano più efficienti. Restano invece ammissibili i cosiddetti sistemi ibridi, costituiti da una pompa di calore abbinata a una caldaia a condensazione, purché integrati in un unico sistema controllato da una centralina.

Anche il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti sono stati adeguati alla nuova impostazione. Per gli interventi sull’abitazione principale si prevede una detrazione del 50% per il 2025, che scenderà al 36% nel 2026 e 2027. Per gli altri immobili l’aliquota parte già dal 36% nel 2025 e si riduce al 30% nei due anni seguenti. Anche in questo caso, il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro e la detrazione è suddivisa in dieci quote annuali.

Il Superbonus, dopo le varie riduzioni subite nel biennio precedente, sarà concesso con aliquota al 65% solo per interventi avviati prima del 15 ottobre 2024 o già formalizzati alla stessa data. Sono validi ai fini dell’agevolazione quei lavori per i quali sia stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, nel caso di interventi più complessi, l’istanza per ottenere il titolo abilitativo. Le spese sostenute nel 2023 potranno essere ancora ripartite in dieci rate.

Per quanto riguarda il bonus mobili, è stata ufficializzata la proroga anche per il 2025. La detrazione è fissata al 50% per un massimo di spesa pari a 5.000 euro. Gli acquisti devono essere finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e riguardare mobili o grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Il bonus barriere architettoniche rimane invariato. Fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile usufruire della detrazione al 75% per interventi volti a rimuovere ostacoli alla mobilità (scale, ascensori, servoscala, rampe). I massimali variano in base alla tipologia di edificio: 50.000 euro per edifici unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati per unità per edifici da 2 a 8 unità, e 30.000 euro per quelli con più di 8 unità. Per interventi sopra i 70.000 euro è obbligatoria l’applicazione di contratti collettivi del settore edile per poter beneficiare dell’incentivo.

Il bonus verde non è stato prorogato. Questo significa che gli interventi di sistemazione a verde degli spazi esterni non saranno più detraibili.

Tra le novità più interessanti del 2025 spicca il nuovo contributo elettrodomestici. Previsto dalla Legge di Bilancio, il contributo è destinato ai consumatori finali che acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica (almeno classe B) prodotti nell’Unione Europea, a condizione che venga smaltito l’elettrodomestico sostituito. Il contributo copre fino al 30% del costo, con un tetto massimo di 100 euro (200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro). Sarà possibile ottenere il bonus solo per un singolo elettrodomestico. Il fondo disponibile è pari a 50 milioni di euro e si attende un decreto attuativo per chiarire criteri e modalità di accesso.

Un’altra importante novità riguarda i limiti alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 75.000 euro. In base al nuovo impianto, chi supera questa soglia potrà beneficiare delle detrazioni solo entro un tetto massimo, calcolato in base al numero di figli a carico. Il limite è di 14.000 euro per redditi fino a 100.000 euro e scende a 8.000 euro oltre questa cifra. Tali massimali possono essere ridotti ulteriormente tramite coefficienti: 0,5 in assenza di figli, 0,7 con un figlio e 0,85 con due figli. Si mantiene invece il tetto pieno con almeno tre figli a carico o un figlio disabile.

Di seguito la tabella riassuntiva e le Faq.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipo di Bonus Aliquota 2025 Aliquota 2026-2027 Massimale di Spesa Note
Ristrutturazioni (abitaz. pr.) 50% 36% 96.000 € Dal 2028: 30% fino a 48.000 €
Ristrutturazioni (altri imm.) 36% 30% 96.000 €
Ecobonus (abitaz. pr.) 50% 36% Variabile Stesse percentuali delle ristrutturaz.
Ecobonus (altri imm.) 36% 30% Variabile
Sismabonus (abitaz. pr.) 50% 36% 96.000 €
Sismabonus (altri imm.) 36% 30% 96.000 €
Superbonus (solo cantieri avv.) 65% Variabile Solo se avviati prima del 15/10/2024
Bonus mobili 50% 5.000 € Arredi ed elettrodomestici legati a ristrutturaz.
Barriere architettoniche 75% 30-50.000 € In base a n° di unità immobiliari
Contributo elettrodomestici fino al 30% 100-200 € Un solo acquisto, classi ≥ B

 

FAQ

  1. Il Superbonus è ancora valido nel 2025?
    Sì, ma solo per interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024. Non è previsto per nuovi lavori iniziati nel 2025.
  2. Posso ottenere più di un bonus per lo stesso immobile?
    Sì, purché i lavori siano distinti e ognuno rientri nei requisiti specifici dei diversi bonus.
  3. Il nuovo contributo per elettrodomestici vale per qualsiasi prodotto?
    No, solo per elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla B e prodotti nell’UE, accompagnati da smaltimento del vecchio.
  4. I limiti per i redditi alti si applicano a tutte le detrazioni?
    Sì, ma con calcolo differenziato in base al numero di figli a carico.
  5. Le caldaie a condensazione rientrano ancora nei bonus?
    No, sono escluse perché alimentate da gas. Restano ammissibili solo i sistemi ibridi combinati con pompe di calore.

 

Lo smart working rappresenta una delle trasformazioni più significative del mondo del lavoro degli ultimi anni, ridefinendo non solo le modalità organizzative delle imprese ma anche gli obblighi normativi a carico dei datori di lavoro.

L’ordinamento italiano ha progressivamente regolato questo istituto, culminando recentemente con importanti novità introdotte dalla Legge 203/2024, meglio nota come Collegato Lavoro. Tra i principali aggiornamenti, spiccano gli obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro relativi all’attivazione, variazione e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Queste disposizioni, entrate pienamente in vigore nel 2025, comportano una serie di adempimenti precisi, sia in termini di contenuto che di tempistiche, che le imprese devono rispettare per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.

L’articolo 14 della Legge 203/2024 ribadisce l’obbligo per le aziende di comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro l’avvio o la cessazione delle prestazioni in modalità agile. Tuttavia, il punto di svolta risiede nella definizione del momento da cui decorrono i termini per effettuare tale comunicazione: non più dalla stipula dell’accordo tra le parti, bensì dalla variazione effettiva della prestazione lavorativa. Questa precisazione assume un valore operativo molto importante, perché impatta direttamente sui processi interni di gestione del personale e sulle responsabilità degli uffici competenti.

In base alla normativa vigente, i datori di lavoro devono trasmettere le informazioni relative ai lavoratori coinvolti, indicando con precisione la data di inizio e quella di cessazione del lavoro agile. La comunicazione va inoltrata attraverso i canali telematici messi a disposizione dal Ministero, entro e non oltre cinque giorni dalla decorrenza dell’evento oggetto della segnalazione. Questo vale sia per l’avvio iniziale dello smart working, sia per eventuali modifiche contrattuali, proroghe o cessazioni anticipate della prestazione.

Questo intervallo temporale si conta a partire dal momento in cui inizia la prestazione in smart working, non dalla data in cui è stato siglato l’accordo tra datore di lavoro e dipendente. Lo stesso principio si applica alle variazioni successive, come proroghe o cessazioni anticipate: la comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dall’effettiva variazione della prestazione.

Tale distinzione tra data dell’accordo e data della variazione rappresenta un cambio di prospettiva non trascurabile per le aziende. Mentre in passato la tendenza era quella di associare la comunicazione alla firma dell’intesa, oggi diventa imprescindibile monitorare con attenzione l’inizio effettivo della prestazione agile.

Per meglio comprendere l’impatto operativo di queste disposizioni, è utile esaminare alcuni esempi concreti. Nella pratica immaginiamo che un accordo per l’attivazione dello smart working venga stipulato il 15 gennaio 2025, ma preveda l’effettiva partenza della modalità agile a partire dal primo febbraio dello stesso anno. In questo caso, la comunicazione al Ministero dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio 2025, e non nei cinque giorni successivi alla firma dell’accordo. Se, successivamente, le parti decidono di prorogare la prestazione in smart working, ad esempio il 28 giugno, sarà necessario inviare una nuova comunicazione entro il 3 luglio. Infine, se lo smart working termina in anticipo rispetto a quanto previsto, ad esempio il 15 maggio, l’obbligo di comunicazione scatterà dal momento in cui avviene la cessazione, e dovrà essere adempiuto entro il 20 maggio.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

error: