Di seguito una panoramica sintetica e aggiornata delle principali scadenze del mese di agosto 2026

20 Agosto 2026

  • Imposte Dirette (Rateazioni): Versamento della rata successiva del saldo 2025 e del primo acconto 2026 per IRPEF, IRES e IRAP. Nello specifico, si tratta della 2ª rata per chi ha effettuato il primo versamento il 20 luglio, oppure della 3ª rata per chi ha iniziato il 30 giugno.
  • IVA e Ritenute: Versamento dell’IVA e delle ritenute relative al mese di luglio.
  • IVA Trimestrale: Versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre per i contribuenti trimestrali.
  • Saldo IVA Annuale: Versamento dell’eventuale rata del saldo IVA relativo all’anno precedente.
  • Contributi INPS: Versamento dei contributi INPS fissi relativi al 2° trimestre.
  • Enasarco: Versamento dei contributi Enasarco sulle provvigioni maturate nel 2° trimestre.

25 Agosto 2026

  • Modello INTRA: Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (Mod. INTRA) relativi al mese di luglio.

31 Agosto 2026

  • Regime IOSS: Presentazione della dichiarazione e contestuale liquidazione dell’IVA relativa al regime IOSS (Import One Stop Shop) per il mese di luglio.

Il sistema della riscossione tributaria attraversa in questi giorni una fase particolarmente rilevante per migliaia di contribuenti. Alla data di oggi, 3 agosto 2026, è ancora aperta una finestra decisiva per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies, dopo la scadenza ordinaria fissata per il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

La misura, introdotta dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), rappresenta l’ultima forma di definizione agevolata prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il principale vantaggio della sanatoria consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi ordinariamente dovuti.

La scadenza ordinaria per il versamento della prima rata o dell’unica soluzione era fissata al 31 luglio 2026. Tuttavia, le disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 prevedono un’importante finestra di salvaguardia.

La normativa riconosce infatti una tolleranza di cinque giorni, grazie alla quale i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 sono considerati regolari e tempestivi, senza determinare la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per i contribuenti che, per motivi tecnici, operativi o organizzativi, non siano riusciti a completare il pagamento entro la scadenza del 31 luglio. Entro il 5 agosto è ancora possibile perfezionare il versamento mantenendo integralmente gli effetti della sanatoria.

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione, il rispetto della scadenza, comprensiva del periodo di tolleranza, rappresenta una condizione essenziale.

Il mancato pagamento, un versamento insufficiente oppure un accredito effettuato oltre il 5 agosto 2026 comportano infatti l’inefficacia della definizione agevolata.

In questo caso decadono tutti i benefici previsti dalla Rottamazione-quinquies: il contribuente perde l’abbattimento di sanzioni e interessi e l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere le ordinarie attività di recupero dell’intero debito residuo secondo le regole ordinarie.

Diversa è la disciplina prevista per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale, con un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

Una delle principali novità della Rottamazione-quinquies riguarda proprio il regime della decadenza, meno rigido rispetto alle precedenti definizioni agevolate.

La perdita dei benefici interviene infatti soltanto in presenza del mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal piano di dilazione.

Questa maggiore flessibilità, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare la corretta gestione dei pagamenti, poiché il meccanismo di imputazione delle somme versate può produrre conseguenze rilevanti.

Uno degli aspetti più delicati evidenziati dagli esperti riguarda proprio la contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del piano rateale.

Se il contribuente omette il pagamento della prima rata ma versa regolarmente quelle successive, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) può imputare il pagamento alla rata rimasta insoluta.

Per comprendere meglio il funzionamento del meccanismo, si può ipotizzare un piano composto da tre rate. Se la prima non viene pagata mentre la seconda e la terza vengono versate nei termini, l’ultimo pagamento sarà imputato contabilmente alla prima rata rimasta scoperta. Di conseguenza, risulterà non pagata l’ultima rata del piano.

Questo aspetto assume particolare rilevanza perché la normativa prevede espressamente la decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento dell’ultima rata, equiparandone gli effetti a quelli previsti per il mancato versamento dell’unica soluzione.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’ambito di applicazione della tolleranza di cinque giorni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, questo margine temporale opera esclusivamente per il pagamento dell’unica rata scelta dal contribuente oppure, nel caso della rateazione, per l’ultima rata dell’intero piano.

Per tutte le rate intermedie continua invece a trovare applicazione la disciplina della decadenza collegata al mancato pagamento di due rate complessive.

Parte della dottrina ritiene comunque possibile un’interpretazione secondo cui il contribuente potrebbe versare la prima rata anche oltre il limite dei cinque giorni senza decadere immediatamente dalla definizione agevolata, sfruttando il margine rappresentato dalle due rate non pagate, purché il piano venga successivamente regolarizzato nel rispetto delle altre scadenze previste.

Il calendario dei pagamenti fino al 2035

La Rottamazione-quinquies prevede un piano di pagamento particolarmente esteso, destinato ad accompagnare i contribuenti per quasi un decennio.

Dopo la prima scadenza del 31 luglio 2026, il calendario dell’anno in corso prevede ulteriori versamenti il 30 settembre e il 30 novembre.

Dal 2027 fino al 2034 le rate avranno invece cadenza bimestrale con scadenza il:

  • 31 gennaio;
  • 31 marzo;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

Il piano si concluderà nel 2035, quando saranno dovute le ultime tre rate previste rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio, data che segnerà la conclusione definitiva della definizione agevolata per i contribuenti che avranno scelto la massima dilazione consentita.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

Dal 2027 entra in vigore il nuovo OIC 5, principio contabile che introduce una modifica ai criteri di valutazione applicabili nei bilanci di liquidazione. Il criterio finora adottato prevedeva l’iscrizione delle attività al minore tra costo e valore di realizzo. Con la nuova formulazione, l’OIC 5 introduce la facoltà di iscrivere le attività al loro effettivo valore di realizzo in liquidazione, qualora questo risulti superiore al valore netto contabile iscritto nei libri.

L’applicazione di tale facoltà è subordinata al rispetto di condizioni specifiche, indicate dal principio contabile.

Il valore di realizzo deve risultare significativamente superiore rispetto al valore iscritto in contabilità. È inoltre richiesto che il bene sia vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della valutazione: sono esclusi i beni che richiederebbero interventi, riparazioni o fasi di preparazione prima di poter essere immessi sul mercato.

Il principio richiede altresì la certezza del realizzo. Non è sufficiente una generica probabilità di vendita: è necessario che le iniziative di vendita siano già state avviate e si trovino a uno stadio tale da rendere la cessione pressoché certa in tempi brevi. È richiesto, in particolare, che sia stato individuato un potenziale acquirente e che le trattative si trovino a uno stadio di definizione tale da rendere attendibile e verificabile la stima del valore di realizzo. In assenza di tali presupposti, la valutazione segue i criteri ordinari.

Il principio contabile richiede inoltre l’applicazione sistematica del nuovo criterio: se la società applica l’OIC 5 a un determinato bene, la stessa logica valutativa deve essere estesa a tutti i beni del patrimonio che presentano le medesime caratteristiche di vendibilità e significatività dello scostamento.

Gli incrementi di valore derivanti dall’applicazione del nuovo criterio sono iscritti nel conto economico, alla voce A5 ter, denominata Rivalutazioni della procedura liquidatoria. Tale voce è distinta da quella relativa ai proventi derivanti dall’attività operativa residua.

La rivalutazione prevista dall’OIC 5 ha rilevanza esclusivamente civilistica. L’amministrazione finanziaria non riconosce l’incremento di valore ai fini del calcolo delle imposte correnti. Si determina pertanto un caso di doppio binario, in cui il valore civilistico dell’attività diverge dal costo fiscalmente riconosciuto, la cui gestione è disciplinata dall’articolo 86 del TUIR.

Secondo tale disciplina, la plusvalenza è tassabile nel momento dell’effettivo realizzo, ovvero quando il bene viene ceduto a terzi o destinato a finalità esterne all’impresa. Nell’esercizio in cui la rivalutazione è iscritta a bilancio, alla voce A5 ter, la società opera una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’esercizio in cui il bene viene effettivamente ceduto, si opera invece una variazione in aumento, con cui la plusvalenza maturata viene sottoposta a tassazione.

Distribuzione di acconti ai soci

L’OIC 5 richiama, in materia di patrimonio netto, i principi generali dell’OIC 28, che prevede l’indistribuibilità delle riserve da rivalutazione fino al momento dell’effettivo realizzo.

L’articolo 2491 del codice civile disciplina la distribuzione di acconti da parte dei liquidatori, subordinandola alla condizione che dai bilanci risulti che tale ripartizione non pregiudichi la soddisfazione integrale dei creditori. La norma civilistica fa riferimento alla capienza del patrimonio residuo rispetto alle passività accertate e potenziali.

Il principio contabile richiede, ai fini dell’applicazione dell’OIC 5, la presenza di trattative avanzate e di condizioni di certezza della vendita imminente. Il quadro normativo prevede inoltre un sistema di responsabilità dei liquidatori, che include la possibilità di richiedere ai soci garanzie per la restituzione delle somme distribuite.

Applicazione del principio da parte del liquidatore

L’applicazione dell’OIC 5 richiede una documentazione delle fasi di vendita e un monitoraggio dei flussi finanziari, nel rispetto dei doveri di prudenza e diligenza professionale previsti in capo al liquidatore. L’applicazione del principio comporta il coordinamento tra le regole contabili, le prescrizioni fiscali indicate dal TUIR e i vincoli previsti dal codice civile in materia di distribuzione ai soci.

Il nostro staff è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto necessario in fase applicativa.

I crediti relativi ai contributi INPS che emergono dalla dichiarazione dei redditi presentano una natura analoga ai crediti d’imposta per quanto concerne la loro utilizzabilità in compensazione tramite il modello F24.
Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione operativa rispetto alla gestione delle imposte ordinarie poiché, mentre un credito d’imposta relativo all’anno X0 può essere compensato fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno X1 e l’eventuale eccedenza può rigenerarsi nella dichiarazione successiva come credito dell’anno X1, per la contribuzione previdenziale vigono regole parzialmente differenti.

Il credito previdenziale può essere utilizzato entro il termine della dichiarazione successiva, fissato generalmente al 31 ottobre dell’anno X2 per un credito originatosi nell’anno X0, ma una volta decorso tale termine non è più ammessa la compensazione diretta tramite modello F24. In tale evenienza, il contribuente è tenuto a gestire il credito residuo avvalendosi esclusivamente delle specifiche procedure on line messe a disposizione sul sito istituzionale dell’INPS.

Per quanto concerne la categoria dei soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, la maturazione del credito può derivare, ad esempio, dall’effettuazione di versamenti in acconto superiori rispetto al contributo dovuto sul reddito effettivamente conseguito. Nel Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, tale posizione deve essere dettagliata all’interno del Quadro RR, Sezione I, dove vengono riepilogati i contributi previdenziali dovuti sulla base del reddito minimale e del reddito eccedente il minimale. In questa sede, il credito da utilizzare in compensazione viene indicato in sezioni specifiche, come il rigo RR2, colonna 30 per l’ammontare totale e colonna 33 per la quota destinata alla compensazione.

Se un contribuente matura un credito INPS relativo all’anno 2024 pari a 2.300 euro e ne utilizza in F24 solo una parte, ad esempio 2.000 euro entro il termine del 2 novembre 2026, la quota residua di 300 euro non potrà più essere esposta come compensabile nel modello di pagamento unificato per l’anno successivo.

La corretta compilazione del Modello Redditi 2026 per l’anno d’imposta 2025 prevede che le somme a credito utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione siano riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR. Qualora permanga un residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto già compensato, tale importo deve essere indicato nelle colonne 22 e 36 del rigo RR. Tale residuo non è più utilizzabile liberamente in F24 ma deve essere necessariamente oggetto di una specifica domanda di rimborso oppure di una istanza di compensazione contributiva, definita anche come autoconguaglio. È opportuno precisare che tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta antecedenti al 2024 non devono essere esposte nella dichiarazione corrente, ma seguono esclusivamente la via della domanda telematica di rimborso o compensazione.

La medesima logica di utilizzo e scadenza dei crediti si applica ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Anche in questo caso, se un lavoratore autonomo matura un credito contributivo per effetto di maggiori acconti versati rispetto al dovuto, tale importo deve essere monitorato con attenzione nel Quadro RR, Sezione II. Prendendo come riferimento un credito maturato nel 2024 e indicato nel Modello Redditi 2025 al rigo RR8, il suo utilizzo in F24 è vincolato alla finestra temporale che si chiude con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Qualora una parte del credito, ad esempio 300 euro su un totale di 1.300 euro, rimanga inutilizzata entro il termine del Modello Redditi 2026, il contribuente deve procedere alla compilazione del rigo RR12, utilizzando le colonne da 6 a 8 per gestire la transizione del credito dell’anno precedente. Nello specifico, la colonna 6 accoglie il credito dell’anno precedente, la colonna 7 la quota per cui si richiede il rimborso e la colonna 8 la quota da far valere in compensazione contributiva.

L’INPS ha fornito precise indicazioni operative attraverso la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ribadendo che il periodo nel quale è utilizzabile il credito di un determinato anno in compensazione nel modello F24 si estende dall’anno di maturazione fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Oltrepassata questa soglia temporale, l’interazione con il credito residuo si sposta dal modello dichiarativo al sito internet dell’INPS.

In sintesi, la struttura del Quadro RR del modello Persone Fisiche funge da strumento di controllo per il flusso dei crediti, distinguendo tra il contributo a debito e il contributo a credito sia sul minimale che sull’eccedenza. Le sezioni del quadro prevedono campi specifici per il riepilogo crediti, come il rigo RR4, e per i contributi dovuti da diverse tipologie di iscritti, inclusi i lavoratori autonomi nel settore dello sport disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2021.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

La scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è ormai trascorsa, il termine ordinario per la presentazione era fissato al 30 aprile 2026, come stabilito dall’articolo 8 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. Tuttavia, per i soggetti che non hanno ancora provveduto all’invio, si sta concludendo proprio in questi giorni la finestra temporale di tolleranza di novanta giorni, la cui scadenza definitiva è prevista per il 29 luglio, superata la quale la dichiarazione sarà considerata definitivamente omessa.

In presenza di un’omissione, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta, con un importo minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione applicabile oscilla tra 250 e 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Al contrario, se l’invio avviene entro il 29 luglio, la sanzione fissa è di 250 euro, riducibile a un decimo tramite il ravvedimento operoso, fissando l’esborso a 25 euro.

Il calcolo dell’IVA dovuta per la definizione delle sanzioni segue una regola generale che permette di scomputare dall’imposta lorda tutti i versamenti effettuati per il periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso e le imposte detraibili derivanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Per i contribuenti che operano in regimi speciali, quali quelli previsti dagli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del d.p.r. 633/1972, la sanzione del centoventi per cento viene parametrata sull’imposta dovuta nel territorio dello Stato. In questi ambiti, la normativa favorisce l’invio tardivo oltre i novanta giorni se effettuato entro determinati limiti temporali: la sanzione è ridotta al quarantasette per cento se la presentazione avviene entro tre anni, o al venticinque per cento se effettuata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo. La dichiarazione è considerata presentata solo nel momento in cui viene effettivamente acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla procedura di liquidazione automatica disciplinata dall’articolo 54-bis.1 del d.p.r. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate può procedere autonomamente al calcolo del tributo utilizzando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In questo scenario, non viene riconosciuto il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e sono considerati in detrazione esclusivamente i versamenti documentati. La normativa estende il concetto di dichiarazione omessa anche ai modelli presentati entro i termini ma privi dei quadri necessari alla liquidazione, come i quadri VE per le operazioni attive e VF per gli acquisti, se il ritardo nella loro integrazione supera i novanta giorni.

Qualora la liquidazione automatica evidenzi un debito, il contribuente riceve una comunicazione e ha sessanta giorni per fornire chiarimenti o sanare la posizione pagando l’IVA, gli interessi e una sanzione ridotta al quaranta per cento dell’imposta liquidata. Il mancato pagamento porta all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, con la preclusione della possibilità di utilizzare la compensazione con crediti per estinguere il debito.

La regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso entro il 29 luglio 2026 richiede il versamento della sanzione ridotta di 25 euro per il ritardo dichiarativo, a cui deve aggiungersi la regolarizzazione di eventuali omessi versamenti di imposta. Le sanzioni per i versamenti sono ridotte all’1,39 per cento se il ritardo è contenuto nei novanta giorni, o al 3,13 per cento per ritardi superiori, oltre agli interessi legali con maturazione giornaliera. Se il contribuente non agisce spontaneamente, l’Ufficio applica la sanzione intera di 250 euro, riducibile a un terzo se pagata entro sessanta giorni dalla notifica, recuperando l’imposta con una sanzione del venticinque per cento e interessi del quattro per cento annuo.

Esiste inoltre una specifica sanatoria per le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni ma entro i termini di accertamento: se l’invio precede la conoscenza formale di attività ispettive, si applica una sanzione del settantacinque per cento sull’imposta dovuta. Qualora non vi siano imposte da versare e si superino i novanta giorni di ritardo, la sanzione rimane tra 250 e 2.000 euro senza possibilità di ravvedimento, sebbene la dichiarazione resti valida ai fini degli effetti premiali in caso di dati fedeli.

Sotto il profilo dei profili penali, l’omessa dichiarazione IVA acquisisce rilievo quando l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro, potendo comportare la reclusione da due a cinque anni. La normativa precisa che non si configura il reato se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza o se mancano solo la sottoscrizione o la conformità al modello ministeriale. La non punibilità è garantita se il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, viene interamente estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, purché non vi sia stata preventiva conoscenza di accertamenti.

A integrazione di tale quadro, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8979 del 9 aprile 2026, ha ribadito che il principio di neutralità dell’IVA permette di riconoscere la detrazione anche in assenza di dichiarazione annuale se sussistono i requisiti sostanziali e l’effettività delle operazioni, poiché la dichiarazione svolge una funzione prevalentemente illustrativa e riepilogativa.

La correzione di errori avviene tramite la dichiarazione integrativa. Se presentata entro novanta giorni dalla scadenza, essa assume il valore di dichiarazione sostituiva, correggendo le violazioni senza sanzioni per l’irregolarità formale, salvo quelle per l’eventuale omesso versamento. La regolarizzazione entro tale termine consente di ridurre le sanzioni a un nono del minimo. Gli errori non rilevabili tramite i controlli automatizzati, se corretti dopo i novanta giorni, configurano una dichiarazione infedele, soggetta a una sanzione del settanta per cento della maggiore imposta o della differenza di credito. In assenza di ravvedimento, se l’integrazione avviene entro il quinto anno successivo alla presentazione, l’Agenzia applica una sanzione del cinquanta per cento. Se la rettifica è a favore del contribuente e non sono dovute imposte, non si applicano sanzioni, a meno che il risultato finale non evidenzi un maggior credito, caso in cui la sanzione fissa varia da 250 a 2.000 euro.

L’attività dell’intermediario abilitato è soggetta a criteri di responsabilità definiti: la dichiarazione si considera presentata nel giorno della sua trasmissione telematica. Se l’intermediario assume l’impegno prima della scadenza ma trasmette il modello in ritardo, la sanzione per la tardività ricade sul contribuente. Nel caso in cui l’invio avvenga oltre un mese dall’impegno assunto dopo la scadenza, l’intermediario rischia una sanzione autonoma tra 516 e 5.164 euro. Tali violazioni sono ravvedibili con riduzioni a un terzo se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza. Per trasmissioni massive ritardate in un unico file, è possibile ricorrere al cumulo giuridico, calcolando un’unica sanzione aumentata di un quarto. Non sono previste sanzioni se una dichiarazione scartata dal sistema viene reinviata correttamente entro cinque giorni dalla comunicazione dello scarto.

In merito al credito d’imposta, una dichiarazione annuale presentata con ritardo superiore ai novanta giorni, essendo considerata omessa, non costituisce titolo automatico per il riconoscimento dell’eccedenza riportata. Il contribuente deve pertanto presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 600/1973. Il recupero dell’IVA tramite dichiarazione integrativa a favore è possibile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, a condizione che sussistano i presupposti sostanziali dell’operazione e il possesso della fattura. La detrazione è legata alla data di ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, o alla data di presa visione nell’area riservata in caso di mancata consegna telematica. In caso di regolarizzazione di una dichiarazione infedele con utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione proporzionale assorbe quella per l’omesso versamento e per la compensazione indebita, fermo restando l’obbligo di versare il credito utilizzato e i relativi interessi.

Infine, l’invio di una dichiarazione integrativa può impattare sulla determinazione dell’acconto IVA per l’annualità successiva. Se l’integrazione a debito avviene dopo il termine di scadenza dell’acconto, non è irrogabile la sanzione per carente versamento, poiché la congruità del versamento si valuta sulla base della dichiarazione esistente al momento della scadenza. Se invece l’integrazione precede tale termine, il contribuente deve versare la differenza dovuta calcolata sulla base del nuovo modello integrato per evitare sanzioni. Qualora la rettifica riguardi fatture regolarmente registrate ma non incluse nella detrazione originaria, l’integrazione può essere operata senza sanzioni entro i termini di decadenza dell’accertamento.

Il nostro staff è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto necessario in fase applicativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 17 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sulla regolarizzazione degli adempimenti tardivi legati alla Global Minimum Tax (aliquota minima del 15% per i grandi gruppi), intervenendo a ridosso della prima scadenza ufficiale del 30 giugno 2026. La disciplina, inizialmente introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, risulta oggi integrata nel Nuovo Testo Unico.

Il quadro normativo richiede alle imprese l’assolvimento di tre obblighi documentali fondamentali, che costituiscono l’ossatura della conformità fiscale: la Comunicazione rilevante, il Modello di notifica e la specifica Dichiarazione fiscale Global Minimum Tax. Questi adempimenti consentono all’Amministrazione Finanziaria di monitorare il rispetto dell’aliquota minima del 15%. Qualora un contribuente non abbia rispettato la scadenza di fine giugno, si apre lo scenario del ravvedimento operoso, lo strumento che permette di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando di riduzioni sanzionatorie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni legate alla presentazione tardiva di questi documenti rientrano pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, sebbene la disciplina non sia uniforme per tutte le tipologie di atti.

Un aspetto di particolare complessità riguarda il trattamento della Dichiarazione fiscale, disciplinata dall’articolo 53 del decreto di recepimento. Per questo specifico documento, la prassi ministeriale richiama le regole ordinarie del DPR n. 322/1998, introducendo una distinzione fondamentale tra la semplice tardività e l’omissione vera e propria. Vengono considerate dichiarazioni tardive quelle presentate entro un termine massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria, una finestra temporale in cui il contribuente può ancora regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte tramite il ravvedimento. Al contrario, una dichiarazione presentata oltre la soglia dei 90 giorni viene formalmente considerata omessa, determinando l’impossibilità di corrispondere la sanzione in misura ridotta ai sensi della normativa generale sul ravvedimento.

Per agevolare la transizione verso questo nuovo e rigoroso sistema, il legislatore ha previsto un regime transitorio favorevole che copre i primi tre esercizi di applicazione della Global Minimum Tax. Durante questo triennio vige una clausola di salvaguardia che esclude integralmente l’irrogazione di sanzioni amministrative, a condizione che non vengano accertati dall’autorità fiscale comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave. Questa disposizione rappresenta un’importante tutela per i gruppi multinazionali che potrebbero incontrare difficoltà tecniche o operative nelle prime fasi di implementazione, garantendo che errori non intenzionali o lievi ritardi non si traducano in oneri sproporzionati.

Il quadro cambia sensibilmente per quanto concerne la Comunicazione rilevante e il Modello di notifica, entrambi previsti dall’articolo 51 della normativa di settore. Per questi due adempimenti informativi il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma con un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione fiscale, poiché non si applica il rigido vincolo dei 90 giorni per la qualificazione della tardività. Anche in questo caso interviene una specifica disposizione transitoria per il primo triennio, la quale stabilisce che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due obblighi informativi siano automaticamente dimezzate. Tale riduzione si cumula con i benefici del ravvedimento operoso, rendendo la regolarizzazione spontanea di comunicazioni e notifiche particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.

Un elemento di estremo rilievo per la pianificazione fiscale riguarda infine l’efficacia delle scelte effettuate in ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le opzioni esercitate all’interno di una comunicazione rilevante inviata oltre i termini restano pienamente valide ed efficaci. Di conseguenza, anche qualora un gruppo multinazionale presenti la propria comunicazione rilevante dopo la scadenza del 30 giugno 2026, non perderà il diritto di accesso ai regimi semplificati eventualmente scelti.

L’unico effetto del ritardo sarà l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie che, oltre a poter essere oggetto di ravvedimento, risultano comunque dimezzate nel primo triennio di vigenza della norma.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Adempimento Fiscale Termine per Ravvedimento Operoso Qualificazione oltre i termini Regime Sanzionatorio Transitorio (Primo Triennio) Efficacia delle Opzioni eserciate in ritardo
Dichiarazione Fiscale Global Minimum Tax (Art. 53 D.Lgs. 209/2023) Entro 90 giorni dalla scadenza originaria (30 giugno 2026). Oltre i 90 giorni è considerata omessa (nessun ravvedimento ammesso). Clausola di salvaguardia totale: nessuna sanzione amministrativa salvo dolo o colpa grave. Non applicabile (regolata da disciplina ordinaria DPR 322/1998).
Comunicazione Rilevante (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Piena validità ed efficacia delle opzioni e dei regimi semplificati scelti nel modello.
Modello di Notifica (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Non comporta la decadenza da regimi o benefici fiscali.

 

L’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, universalmente noti con l’acronimo ISA, rappresenta un adempimento importante nel sistema tributario italiano, le cui dinamiche subiscono periodici aggiornamenti normativi ed interpretativi da parte dei vertici dell’amministrazione finanziaria.

Con la pubblicazione della Circolare Agenzia Entrate 6.7.2026, n. 4/E e le disposizioni del DM 31.3.2026, l’analisi dettagliata delle fattispecie di esclusione assume una rilevanza fondamentale per la corretta predisposizione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta duemilaventicinque.

La corretta individuazione di tali esimenti non esaurisce i suoi effetti sulla mera compilazione dichiarativa, ma si riflette in modo diretto e vincolante sulle facoltà strategiche del contribuente, precludendo l’accesso al Concordato Preventivo Biennale, comunemente denominato CPB, per il biennio duemilaventisei duemilaventisette, nonché impedendo la fruizione dei benefici associati al regime premiale.

Le fonti normative che delineano rigorosamente l’ambito applicativo di queste disposizioni si fondano sull’Art. 9-bis, DL n. 50/2017, integrato dalle istruzioni generali del modello e dai documenti di prassi, comprese le informative edite da SEAC. Al fine di comprendere compiutamente l’evoluzione del quadro normativo, occorre innanzitutto evidenziare le scelte operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annualità di riferimento. Il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione, azzerando le eccezionali deroghe connesse ai passati periodi emergenziali. Al contempo, il dicastero non ha confermato per il periodo d’imposta duemilaventicinque le specifiche fattispecie di esclusione precedentemente applicabili agli Enti del Terzo settore, alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle imprese sociali, storicamente identificate dai codici otto, nove e dieci. L’eliminazione temporanea di queste cause trova la sua giustificazione tecnica nell’abrogazione della clausola che subordinava l’efficacia delle tutele all’autorizzazione dell’Unione Europea e nella contestuale ridefinizione della decorrenza delle tutele del Decreto Legislativo numero centodiciassette del duemiladiciassette, stabilita a partire dal primo gennaio duemilaventisei. Di conseguenza, queste esimenti verranno reintrodotte esclusivamente a partire dal modello REDDITI 2027.

Sotto il profilo strettamente operativo, la sussistenza di una causa di esclusione deve essere esplicitata all’interno dei quadri impositivi del modello REDDITI 2026. I contribuenti sono tenuti a riportare lo specifico codice numerico assegnato alla propria situazione nella casella dedicata posizionata all’interno del rigo RF1 per i soggetti in contabilità ordinaria, del rigo RG1 per le imprese in contabilità semplificata, oppure del rigo RE1 per gli esercenti arti e professioni. Sebbene la regola generale stabilisca che la presenza di una causa di esclusione esoneri il contribuente dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello ISA, l’ordinamento prevede rigorose deroghe strutturali in cui la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili rimane tassativa.

Tale obbligo di compilazione, finalizzato alla sola acquisizione delle informazioni e attuato sbarrando l’apposita casella nel frontespizio, sussiste per le imprese definite multiattività, per i partecipanti a un Gruppo IVA e per i soggetti che esercitano in forma d’impresa attività professionali protette. Queste ultime includono gli studi di ingegneria identificati dall’indice EK02U, gli studi legali associati all’indice EK04U, i servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro mappati dall’indice EK05U, gli studi di architettura rientranti nell’indice EK18U e i servizi veterinari connessi all’indice EK22U. Altresì, i contribuenti che hanno aderito al regime del CPB per i periodi precedenti mantengono l’obbligo di presentare il modello omettendo i codici di esclusione.

Esaminando analiticamente le singole fattispecie codificate, il codice 1 disciplina l’esclusione per inizio attività nel corso del duemilaventicinque, estendendo la sua efficacia anche ai soggetti che hanno avviato la propria partita IVA in coincidenza con la data del primo gennaio del medesimo anno. L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria chiarisce che la preclusione espressa dal codice 1 può essere invocata esclusivamente nell’annualità d’imposta in cui è stato presentato il modello ministeriale di richiesta della posizione IVA, ovvero i modelli AA7 o AA9. Qualora l’effettivo avvio dei cicli produttivi si collochi in un momento successivo rispetto alla formale costituzione della società o all’apertura della partita IVA, il contribuente non potrà reiterare l’utilizzo del primo codice nel secondo anno, ma dovrà fare ricorso alla distinta causa di esclusione legata al non normale svolgimento delle attività commerciali.

L’impianto interpretativo conferma che l’esclusione per inizio attività opera anche nelle ipotesi configurabili come mera prosecuzione di attività precedentemente esercitate da altri soggetti giuridici.

Questo scenario si realizza tipicamente a seguito del compimento di operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura aziendale, quali l’acquisto d’azienda, l’affitto d’azienda, i processi di trasformazione, le operazioni di fusione, le procedure di scissione, gli atti di successione o donazione d’azienda, nonché l’apporto mediante conferimento d’azienda all’interno di una società di nuova costituzione.

La fattispecie speculare è regolata dal codice 2, che sancisce l’esclusione per cessazione attività avvenuta nel corso del duemilaventicinque, includendo espressamente i casi in cui la chiusura formale sia intervenuta nella giornata del trentuno dicembre duemilaventisette. Sotto il profilo procedurale, i chiarimenti ministeriali specificano che il lasso temporale che precede l’ingresso ufficiale nella fase di liquidazione strutturale si configura pienamente come cessazione dell’attività, determinando l’applicazione dell’esimente e il correlato esonero dalla compilazione del modello analitico.

Il codice 3 delimita l’esclusione parametrata sulle dimensioni economiche del contribuente, fissando una soglia massima basata sull’ammontare ricavi o sull’ammontare compensi superiore a euro cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove. La determinazione di questo sbarramento quantitativo segue le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma subisce una specifica correzione metodologica per taluni indici di affidabilità afferenti al comparto immobiliare e delle costruzioni.

Nello specifico, per gli indici denominati EG40U relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, EG50U riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e finitura degli edifici, EG69U dedicato alle costruzioni generali ed EK23U associato ai servizi di ingegneria integrata, il volume dei ricavi deve essere obbligatoriamente incrementato del valore delle rimanenze finali e ridotto dell’importo delle esistenze iniziali.

Il codice 4 accorpa tutte le situazioni riconducibili a un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni ministeriali forniscono una mappatura dettagliata, sebbene esemplificativa, degli eventi idonei a giustificare l’attribuzione di questo codice. Vi rientrano le imprese poste in stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale.

La norma tutela anche l’imprenditore laddove l’attività non sia iniziata a causa del protrarsi della costruzione dell’impianto produttivo oltre il primo anno per cause estranee alla sua volontà, oppure per il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili, o ancora nel caso in cui la struttura svolga unicamente attività di ricerca propedeutica all’avvio commerciale. Costituisce motivo di non normale svolgimento anche l’interruzione attività estesa all’intero anno solare dovuta alla ristrutturazione dei locali, a condizione che i lavori interessino la totalità degli spazi in cui si sviluppa l’impresa. Parimenti, l’esclusione si attiva se l’imprenditore individuale o la società abbiano concesso in affitto l’unica azienda di proprietà, in caso di sospensione attività comunicata formalmente alla Camera di Commercio, o qualora si verifichi una modifica attività in corso d’anno. Per i lavoratori autonomi, rileva l’interruzione causata da provvedimenti disciplinari che coprano la maggior parte del periodo d’imposta.

Una menzione specifica è riservata agli eventi sismici, i quali generano la non normalità dello svolgimento aziendale al ricorrere di quattro scenari distinti: la presenza di danni ai locali che ne determinino l’inagibilità totale o parziale attestata da controlli tecnici, i danni alle scorte di magazzino tali da provocare una prolungata interruzione del ciclo di produzione, l’impossibilità oggettiva di accedere ai locali aziendali poiché situati in aree soggette a divieto assoluto di accesso per la maggior parte dell’anno successivo al sisma, ed infine la contrazione drammatica o la sospensione attività derivante dal fatto di avere come unico o principale cliente un soggetto economico stabilito nella zona terremotata che abbia a sua volta interrotto le proprie funzioni.

La modifica attività in corso d’anno riceve una trattazione dettagliata poiché la causa di esclusione opera esclusivamente se la nuova professione intrapresa appartiene a un codice attività inserito in un modello ISA differente rispetto a quello applicabile all’attività precedentemente svolta. Questa fattispecie si estende anche all’ipotesi di nuova attività aggiunta in corso d’anno, qualora la nuova linea di business, avviata a anno inoltrato, vada a sostituire la precedente configurandosi come prevalente sotto il profilo del conseguimento dei ricavi complessivi.

Un meccanismo analogo governa la cessazione attività prevalente in corso d’anno. In questa circostanza, l’attività che ha generato la quota maggiore di ricavi viene di fatto sostituita da un’attività secondaria preesistente che garantiva volumi inferiori; affinché si configuri l’esclusione con codice 4, le due attività, quella cessata e quella residua, non devono risultare catalogate all’interno del medesimo indice.

Il quadro delle esimenti prosegue con il codice 5, riservato ai contribuenti che si avvalgono di regimi di determinazione del reddito con criteri forfetari, fattispecie che include anche le associazioni sportive dilettantistiche, escludendole dal campo di applicazione degli indicatori fiscali. Il codice 6 interviene nelle situazioni di asimmetria strutturale definite come classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello. Questo accade ogniqualvolta la natura giuridica del reddito percepito sia incompatibile con la struttura dei quadri contabili predisposti per l’indice di riferimento, come nel caso di un professionista autonomo abbinato a un indice sprovvisto del quadro riservato al lavoro autonomo.

All’interno di questa categoria si collocano le società tra professionisti, identificate con l’acronimo STP. Per queste realtà, che esercitano in forma d’impresa attività tipiche delle professioni protette nei settori di ingegneria, legge, consulenza del lavoro, architettura e veterinaria, è prevista una deroga compilativa. Al fine di consentire all’amministrazione finanziaria la raccolta di dati utili all’elaborazione e alla revisione dei futuri indici, le STP devono comunque presentare il modello compilando le apposite sezioni del personale, il quadro F dei dati d’impresa e il quadro E di revisione.

Il codice 7 disciplina la complessa gestione dei contribuenti multiattività, termine che qualifica i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non catalogate nel medesimo indice di affidabilità. L’esclusione scatta qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle attività secondarie, sommati a quelli derivanti da eventuali attività complementari, ecceda la quota del trenta per cento rispetto al volume totale dei ricavi dichiarati. In presenza di questa specifica condizione, il contribuente è obbligato a valorizzare il codice nel relativo rigo dichiarativo e a trasmettere il modello provvedendo alla compilazione del dettagliato prospetto multiattività per la sola finalità di acquisizione dei dati.

La norma precisa che l’esercizio di specifiche attività ritenute complementari per legge ad alcune attività prevalenti, come nel comparto della ristorazione, dei bar e degli alberghi, non determina l’esclusione, a prescindere dal superamento o meno della soglia del trenta per cento.

Le ultime categorie di esonero riguardano forme societarie specifiche e aggregazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il codice 11 è destinato alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che svolgono la propria attività di natura mutualistica ed economica esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, estendendosi anche alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano unicamente a vantaggio degli utenti stessi.

Il codice 12 circoscrive l’inapplicabilità dell’indice dei trasporti terrestri per i soggetti che esercitano, strutturati in forma di cooperativa, l’attività di trasporto su taxi o di trasporto mediante noleggio di veicoli con conducente. Il codice 13 esenta dall’applicazione degli indicatori le corporazioni di piloti di porto operanti nel settore dei trasporti marittimi e dei servizi connessi.

Infine, il codice 14 sancisce l’esclusione sistematica per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che risultano partecipanti a un Gruppo IVA, imponendo loro l’indicazione del codice e la contestuale compilazione del modello per le finalità di raccolta informativa istituzionale.

Per maggiori chiarimenti assistenza operativa il nostro staff di professionisti è  a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva:

Codice Causa di Esclusione Mod. ISA Specifiche e Vincoli
1 Inizio attività nel 2025. NO Solo anno di richiesta P.IVA (mod. AA7/AA9). Vale anche per operazioni straordinarie (es. fusione, affitto/acquisto azienda).
2 Cessazione attività nel 2025. NO Include il periodo che precede la liquidazione formale.
3 Ricavi/compensi oltre € 5.164.569. NO Per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U, EK23U: ricavi + rimanenze finali – esistenze iniziali.
4 Non normale svolgimento attività. NO Liquidazione , ristrutturazione totale locali , affitto unica azienda , sisma , modifica attività in corso d’anno (con cambio ISA).
5 Criteri forfetari. NO Determinazione forfetaria del reddito (es. associazioni sportive dilettantistiche).
6 Categoria reddituale diversa. NO / SI (*) Reddito incompatibile con i quadri contabili ISA. (*) Obbligo SI per STP (Società tra Professionisti) ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U, EK22U.
7 Multiattività. SI Più attività d’impresa con ISA diversi: ricavi delle secondarie superiori al 30% del totale.
11 Cooperative e Consorzi. NO Se operano esclusivamente a favore delle imprese socie/associate o di utenti soci non imprenditori.
12 Taxi / Noleggio con conducente. NO Cooperative esercenti attività di trasporto su taxi (49.33.10) o NCC (49.33.20) per ISA DG72U.
13 Corporazioni di piloti di porto. NO Relativamente alle attività connesse all’ISA EG77U.
14 Gruppo IVA. SI Soggetti partecipanti a un Gruppo IVA; compilazione solo per acquisizione dati.

 

A partire dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000 trova applicazione il meccanismo del riordino delle detrazioni, disciplinato dall’art. 16-ter, TUIR.

In base a questa disposizione, i soggetti interessati possono beneficiare della detrazione per oneri e spese entro un importo massimo di spesa, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato alla composizione del nucleo familiare. L’importo base è pari a € 14.000 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 ma non superiore a € 100.000, e scende a € 8.000 per chi supera i € 100.000. Il coefficiente applicato corrisponde al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

Per i redditi superiori a € 120.000, l’istituto del riordino si affianca a quello della rimodulazione, disciplinato dall’art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR, in base al quale le detrazioni spettano in misura decrescente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi completamente in presenza di redditi superiori a € 240.000.

Qualora gli oneri sostenuti dal contribuente risultino superiori all’importo massimo di spesa ammesso in detrazione, diventa necessario individuare quali oneri imputare prioritariamente in sede di dichiarazione, al fine di massimizzare il beneficio fiscale spettante.

Proprio per rispondere a questa esigenza, nel Modello 730/2026 e nelle relative istruzioni alla compilazione sono stati introdotti un sistema automatico di selezione delle spese, la possibilità di gestire il riordino in modo non automatizzato tramite un’apposita casella nel quadro E, e nuovi codici identificativi per distinguere le fattispecie soggette alla nuova disciplina.

Il riordino previsto dall’art. 16-ter, TUIR, trova applicazione sugli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia in base al TUIR sia in base ad altre disposizioni normative. Il comma 4-ter dello stesso articolo esclude tuttavia dal computo dell’importo detraibile alcune categorie di oneri: le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, gli interessi passivi e gli oneri accessori legati a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, e le rate relative a spese per interventi edilizi di cui all’art. 16-bis, TUIR, sostenute fino alla medesima data.

Le specifiche tecniche del Mod. 730/2026 forniscono istruzioni operative puntuali per individuare quali oneri detraibili soggetti al riordino debbano essere imputati prioritariamente. È la stessa Agenzia delle Entrate a gestire automaticamente, nei modelli dichiarativi, una valutazione di convenienza per il contribuente.

Il meccanismo prevede innanzitutto l’aggregazione degli oneri per percentuale di detrazione, seguita dall’imputazione prioritaria di quelli con percentuale maggiore, secondo la sequenza 110%, 100%, 90%, 75%, 65%, 50%, 36%, 35%, 30%, 26% e 19%. A parità di percentuale, viene sempre data priorità all’onere non soggetto al meccanismo della rimodulazione, applicabile ai redditi superiori a € 120.000.

Al contribuente che non intende avvalersi dell’imputazione automatica è riconosciuta la possibilità di individuare autonomamente le spese da agevolare, sempre entro il massimale di spesa spettante e nel rispetto dei limiti specifici previsti per ciascuna detrazione. Per esercitare questa opzione, occorre barrare la nuova casella denominata “Riordino delle detrazioni non automatizzato”, collocata nell’intestazione del quadro E. Una volta barrata questa casella, in sede di liquidazione del modello non verrà applicato il meccanismo automatico, e sarà il contribuente stesso a dover selezionare quali spese computare nel massimale, indicando direttamente nel quadro E gli importi delle diverse spese agevolabili.

Oltre all’introduzione della casella dedicata al riordino non automatizzato, sono stati istituiti nuovi codici identificativi relativi ad alcuni oneri, con particolare riguardo agli interessi passivi sui mutui e ai premi assicurativi, allo scopo di distinguere le fattispecie assoggettate al riordino da quelle escluse.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori sostenuti nel 2025 in relazione a un mutuo ipotecario per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, oppure a prestiti o mutui agrari, sono esclusi dal riordino se la stipula del contratto è avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Nel caso di accollo, subentro o rinegoziazione del mutuo, la data rilevante è quella di stipula del relativo contratto di accollo, subentro o rinegoziazione.

Per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, il rigo E7 del quadro E prevede tre codici da riportare in colonna 1: il codice 7 per i mutui stipulati entro il 31 dicembre 2021, il codice 48 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, entrambi esclusi dal riordino, e il nuovo codice 57 per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025, questi ultimi oggetto di riordino.

Per i mutui ipotecari per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, indicati nei righi da E8 a E10, i codici corrispondenti sono il 10 per i contratti fino al 2021, il 46 per quelli dal 2022 al 2024, e il nuovo 55 per quelli dal 2025. Analogamente, per i prestiti e mutui agrari, sempre nei righi E8-E10, si utilizzano il codice 11 per i contratti fino al 2021, il 47 per il periodo 2022-2024 e il nuovo 56 per i contratti stipulati dal 2025.

La distinzione tra i diversi periodi risponde anche all’esigenza di individuare gli interessi rilevanti ai fini dell’eventuale spettanza del trattamento integrativo, riconosciuto in presenza di redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 per i mutui stipulati fino al 2021.

Anche per i premi di assicurazione sono stati introdotti codici differenziati in base alla data di stipula del contratto. I premi versati nel 2025 in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 non sono considerati ai fini del riordino. Per le assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente, si utilizza il codice 36 per i contratti stipulati entro il 2024 e il nuovo codice 51 per quelli stipulati dal 2025.

Per le assicurazioni contro il rischio morte a tutela delle persone con disabilità grave, i codici sono rispettivamente 38 e 52. Per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana si applicano i codici 39 e 53, mentre per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi, detraibili al 19%, i codici sono 43 e 54.

Infine, per gli “altri oneri” detraibili al 19%, a decorrere dal 2025 sono previsti due codici distinti a seconda che la spesa rientri o meno nel perimetro del riordino: il nuovo codice 98 per gli oneri inclusi nel riordino delle detrazioni, e il codice 99 per quelli non inclusi.

Per ulteriori approfondimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

Come stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 numero 127, il sistema della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei relativi dati rappresentano il fulcro della documentazione delle operazioni economiche nel Paese.

All’interno di questo perimetro normativo, il comma 5-bis del medesimo articolo definisce i tempi e le finalità di conservazione dei file acquisiti, stabilendo che tali documenti siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla conclusione di eventuali giudizi in corso.

Storicamente, l’accesso a questo patrimonio informativo era riservato alla Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria, oltre che all’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e i controlli a fini fiscali. Recentemente, la platea dei soggetti autorizzati è stata estesa anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le sue specifiche attività di vigilanza.

Una delle novità più rilevanti in questo ambito è rappresentata dall’introduzione della lettera b-ter al citato comma 5-bis, operata tramite l’articolo 1, comma 117 della Legge numero 199/2025, nota come Legge di Bilancio 2025. Questa modifica legislativa, entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026, prevede l’inclusione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra gli enti che possono utilizzare i file delle fatture elettroniche per le proprie finalità istituzionali.

L’estensione delle prerogative dell’ente di riscossione risponde alla necessità di disporre di strumenti informativi più completi per l’analisi mirata all’avvio di procedure esecutive, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia dei pignoramenti presso terzi e contrastare il fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione. Il legislatore ha dunque previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agente della riscossione dati specifici che riguardano la capacità finanziaria e i rapporti commerciali dei soggetti debitori.

Per quanto riguarda il contenuto tecnico delle informazioni condivise, il Provvedimento del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative di questo scambio di dati, chiarendo che non viene trasmesso l’intero contenuto analitico delle fatture, bensì i dati aggregati relativi alla somma dei corrispettivi.

Nello specifico, l’Agente della riscossione può consultare i totali delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di un medesimo soggetto. L’arco temporale preso in considerazione per questa aggregazione è limitato ai sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono resi disponibili, garantendo così una visione aggiornata delle transazioni economiche del debitore. Questa focalizzazione temporale permette all’amministrazione di individuare con precisione i flussi finanziari in corso, facilitando l’individuazione di crediti che il debitore vanta verso terzi.

Le informazioni che l’Agenzia delle Entrate trasmette sono circoscritte a quanto strettamente necessario per l’identificazione dei soggetti coinvolti e l’avvio delle azioni di recupero. Tali dati includono il codice fiscale, la partita IVA, il cognome e nome oppure la denominazione o ragione sociale, oltre al domicilio fiscale dei cessionari o dei committenti interessati.

Dal punto di vista operativo, l’implementazione di questo sistema di interscambio informativo è stata strutturata in due fasi distinte per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. Nella prima fase, definita come “as is”, la trasmissione dei dati avviene attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, con l’impiego di file protetti da password che vengono inviate tramite canali di comunicazione separati. Durante questo periodo transitorio, l’accesso alle informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato addetto alle attività di analisi e alla gestione delle procedure esecutive. Per il futuro, è stata programmata una soluzione a regime denominata “to be”, che vedrà l’attivazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra i sistemi informatici delle diverse agenzie fiscali, ottimizzando ulteriormente i tempi di risposta e la gestione dei volumi informativi.

Per garantire la massima chiarezza nell’applicazione della norma, l’amministrazione finanziaria ha fornito definizioni precise per ogni categoria di soggetto coinvolto in questo processo. L’Agente della riscossione è identificato nell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre la categoria dei debitori comprende tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o enti diversi, che presentano carichi affidati o partite di ruolo. Una nota di particolare rilievo riguarda i coobbligati, ovvero coloro che sono tenuti in solido con il debitore principale all’adempimento del debito fiscale e le cui fatture emesse entrano ugualmente nel computo dei dati disponibili per l’ente di riscossione. I terzi pignorabili vengono invece individuati nei cessionari o committenti, anch’essi titolari di partita IVA, verso i quali i debitori o i coobbligati hanno indirizzato le proprie prestazioni professionali o cessioni di beni.

Infine, è fondamentale precisare la natura tecnica dei documenti oggetto di analisi, ovvero le fatture elettroniche. Queste sono definite come documenti informatici strutturati esclusivamente nel formato .xml, i quali vengono trasmessi telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che si occupa del loro recapito al destinatario finale.

L’integrità e la veridicità di questi documenti, garantite dal transito attraverso i sistemi ministeriali, forniscono all’Agente della riscossione una base informativa solida per l’espletamento delle proprie funzioni di recupero crediti. L’intero impianto normativo e procedurale descritto nel Provvedimento 22 maggio 2026 si configura quindi come un aggiornamento degli strumenti a disposizione dello Stato per la gestione dei ruoli e dei carichi pendenti, inserendosi nel più ampio contesto della digitalizzazione dei processi amministrativi e fiscali.

Per maggiori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Di seguito lo scadenziario fiscale e amministrativo per il mese di luglio 2026:
1 Luglio

  • Contratti di locazione: Registrazione dei contratti stipulati o rinnovati a giugno e relativo versamento dell’imposta di registro.

15 Luglio

  • Fatture differite: Emissione e registrazione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese precedente.

16 Luglio

  • IVA mensile: Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di giugno.
  • Ritenute e contributi: Versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL).
  • Imposte sui redditi (non ISA): Versamento della 2ª rata (saldo 2025 e 1° acconto 2026) per i contribuenti non ISA che hanno iniziato la rateizzazione a giugno (maggiorazione interessi dello 0,18%).

20 Luglio

  • Soggetti ISA e forfettari: Termine prorogato dal D.L. 89/2026 per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP e cedolare secca) senza alcuna maggiorazione.

27 Luglio

  • Elenchi Intrastat: Presentazione telematica degli elenchi relativi alle cessioni e acquisti intracomunitari del mese di giugno o del 2° trimestre 2026.

30 Luglio

  • Imposte sui redditi (differimento non ISA): Versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti non ISA che scelgono il differimento entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

31 Luglio

  • IVA TR: Presentazione del modello per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al 2° trimestre 2026.
  • Regimi OSS e IOSS: Trasmissione della dichiarazione e liquidazione dell’imposta per il regime OSS (2° trimestre) e per il regime IOSS (mese di giugno).
  • Rottamazione cartelle: Scadenza dei versamenti legati alla Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies.
  • Bollo auto: Termine per il versamento dell’imposta sul bollo auto.
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