L’Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla propria consolidata attività di compliance fiscale con l’emanazione del Provvedimento del 14 maggio 2026, attraverso il quale vengono definite le modalità operative per la messa a disposizione — nei confronti del contribuente e della Guardia di Finanza — delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis. Le anomalie interessate riguardano specificamente quelli indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022, per i quali i dati esposti nel prospetto “Aiuti di Stato” sono risultati non coerenti con la relativa agevolazione fruita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, così come delineato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha introdotto la prassi delle comunicazioni preventive destinate a consentire al contribuente di valutare e, se necessario, correggere la propria posizione prima che si apra una fase di accertamento vero e proprio. In attuazione di questo principio, l’Agenzia predispone ed invia periodicamente, a partire dal 2015, una serie strutturata di comunicazioni aventi ad oggetto le anomalie riscontrate nel corso dell’attività di analisi delle dichiarazioni fiscali presentate.

Il nuovo Provvedimento del 14 maggio 2026 si colloca dunque in piena continuità con questo percorso, estendendo l’attività di controllo ai dati relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 riferite all’annualità d’imposta 2022. Il contribuente che riceve la comunicazione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, instaurando così un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria.

La comunicazione di anomalia relativa alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano Pagamenti Agricoli) contiene una serie di dati identificativi precisi e circostanziati. Vi figurano il codice fiscale, la denominazione ovvero il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta 2022. Sono inoltre riportati la data e il protocollo telematico del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 presentato, nonché i dati specifici degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle predette dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nei registri sopra menzionati.

Sotto il profilo delle modalità di trasmissione, le comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale del contribuente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni digitali tra amministrazione e cittadino. In ogni caso, anche qualora il contribuente non riceva la comunicazione direttamente al proprio domicilio digitale, le stesse risultano sempre consultabili tramite il Cassetto fiscale, accessibile attraverso il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente destinatario della comunicazione di anomalia dispone di diverse strade percorribili, a seconda della natura dell’irregolarità riscontrata. In primo luogo, anche tramite un intermediario abilitato, il contribuente può richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

In secondo luogo, e questa rappresenta la via principale indicata dal Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori e le violazioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni previste. A questo proposito, il Provvedimento precisa che si fa riferimento alle misure sanzionatorie in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il Provvedimento distingue con precisione le diverse situazioni che possono originare l’anomalia, prevedendo per ciascuna uno specifico percorso di regolarizzazione.

Il primo scenario riguarda l’uso improprio del codice “999” associato a un aiuto di Stato o de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, oppure la compilazione errata dei campi del prospetto “Aiuti di Stato”, ossia il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione o Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia costi. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conservando l’accesso al beneficio già fruito. L’aiuto di Stato viene quindi iscritto nei predetti Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Il secondo scenario si riferisce all’utilizzo del codice “999” in connessione con un aiuto di Stato o de minimis concesso da un’altra Amministrazione, ovvero ad un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato.

Il terzo scenario, il più gravoso sotto il profilo delle conseguenze, ricorre quando la mancata registrazione del beneficio non è imputabile all’errata compilazione dei campi del prospetto. In tal caso, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio fruito, maggiorato degli interessi, e a presentare contestualmente una dichiarazione integrativa.

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Il bilancio 2025 segna ufficialmente la conclusione del regime di deroga per la gestione delle perdite emerse nel 2020, (durante la crisi pandemica) e non ancora coperte.

La normativa emergenziale, introdotta originariamente con l’articolo 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), aveva l’obiettivo di mitigare gli effetti devastanti della crisi pandemica sulle strutture patrimoniali delle imprese italiane. Tale intervento legislativo ha permesso alle società di gestire i risultati negativi straordinari derivanti dall’emergenza coronavirus attraverso un meccanismo di sterilizzazione temporanea, sospendendo gli obblighi di riduzione del capitale sociale ordinariamente previsti dal codice civile. La ratio di questa norma risiedeva nella consapevolezza che tali perdite non derivassero da una crisi strutturale della continuità aziendale, ma da un evento esterno di carattere eccezionale e transitorio.
Questo meccanismo di favore, inizialmente concepito per le perdite maturate nel corso del 2020, ha poi visto un’estensione che ha incluso anche i risultati negativi realizzati negli esercizi 2021 e 2022, creando un perimetro temporale di protezione di ampio respiro.

Il fulcro di questa agevolazione risiede nel differimento del termine per l’adozione dei provvedimenti di copertura, il quale è stato spostato all’assemblea incaricata di approvare il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata.

Per quanto concerne le perdite emerse nell’anno 2020, tale termine scade proprio con l’approvazione del documento contabile relativo al 2025, prevista per la primavera del 2026, momento in cui la “sterilizzazione” delle perdite cesserà i suoi effetti obbligando gli amministratori a ripristinare la piena conformità legale. È tuttavia fondamentale distinguere tra le diverse annualità, in quanto il regime di sospensione continuerà a trovare applicazione per le perdite originate nel 2021 e nel 2022, le quali vedranno la loro scadenza naturale rispettivamente con l’approvazione dei bilanci 2026 e 2027.

La fine di questo regime di eccezione impone un’analisi rigorosa della Nota Integrativa, che deve trasformarsi in uno strumento di estrema trasparenza informativa. Il documento non può limitarsi a una mera esposizione numerica, ma deve fornire un quadro chiaro e dettagliato sull’ammontare complessivo delle perdite ancora non coperte, indicando con precisione la data di scadenza della sospensione e la natura delle perdite stesse.

Un elemento di valutazione essenziale richiesto dalla normativa riguarda le prospettive di generazione di utili nei prossimi esercizi, poiché il legislatore e i portatori di interesse necessitano di comprendere se la società sia in grado di riassorbire il deficit patrimoniale attraverso la gestione ordinaria. Inoltre, è obbligatorio evidenziare le eventuali riserve disponibili utilizzabili per la copertura e le implicazioni che tale situazione potrebbe avere sulla continuità aziendale, un aspetto che richiede un monitoraggio costante e una rendicontazione puntuale.

Qualora, al termine del quinquennio di sospensione, le perdite maturate nel 2020 continuino a incidere per oltre un terzo del capitale sociale, l’assemblea dei soci non potrà più esimersi dall’adottare i provvedimenti necessari richiesti dagli articoli 2446 o 2447 del codice civile, procedendo alla ricapitalizzazione o alla riduzione formale del capitale. Per procedere alla copertura delle perdite, la prassi contabile e le norme suggeriscono una precisa gerarchia di utilizzo del patrimonio netto, che vede in prima battuta l’impiego delle riserve disponibili, come quelle statutarie o straordinarie. Solo in seguito si potrà attingere alla riserva legale, ma limitatamente alla quota che eccede il quinto del capitale sociale, e infine si potrà considerare l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta, fermo restando il rispetto dei vincoli specifici che le caratterizzano.

Un caso pratico può aiutare a comprendere la complessità del calcolo e della verifica delle soglie legali in vista del 2025. Si consideri una società, denominata Alfa S.p.A., che al termine del 2019 presentava un capitale sociale di 500.000 euro e riserve per 450.000 euro. Durante il quinquennio successivo, la società ha subito una forte perdita Covid nel 2020 pari a 800.000 euro, seguita da ulteriori risultati negativi nel 2021 e 2022, per poi tornare in utile negli anni 2023, 2024 e 2025. Al momento di chiudere il bilancio 2025, la società si trova a dover gestire un cumulo di perdite pari a un milione di euro, parzialmente compensate da utili portati a nuovo e dal risultato d’esercizio corrente per un totale di 650.000 euro. La perdita residua non coperta risulta quindi essere di 350.000 euro. Effettuando la verifica ai sensi dell’articolo 2446 c.c., emerge che tale perdita supera abbondantemente la soglia di un terzo del capitale sociale, che nel caso specifico si attesta a circa 166.666 euro. Tuttavia, poiché il capitale residuo virtuale è ancora superiore al minimo legale previsto per le S.p.A., la società non ricade nella fattispecie più grave dell’articolo 2447 c.c., pur dovendo comunque intervenire con una delibera assembleare straordinaria.

Esistono diverse opzioni operative che l’assemblea può valutare per regolarizzare la posizione patrimoniale in sede di approvazione del bilancio 2025.

Una prima strada è rappresentata dalla riduzione del capitale per copertura perdite con contestuale ricostituzione dello stesso tramite nuovi conferimenti dei soci. Questa manovra permette di azzerare la voce contabile delle perdite portate a nuovo e riportare il capitale sociale al valore desiderato.

In alternativa, si può optare per l’azzeramento integrale del capitale e una successiva ricostituzione con sovrapprezzo, dove la parte di sovrapprezzo versata dai soci viene immediatamente utilizzata per abbattere l’eventuale residuo della perdita non coperto dalla riduzione del capitale nominale.

Una terza opzione, più snella dal punto di vista procedurale, consiste nei versamenti soci a fondo perduto finalizzati direttamente alla copertura delle perdite, una soluzione che incrementa il patrimonio netto senza passare necessariamente attraverso una modifica formale del valore nominale delle azioni o quote.

L’informativa in Nota Integrativa deve distinguere chiaramente la gestione delle diverse annualità, specificando che per le perdite del 2020 la sospensione è scaduta, rendendo obbligatori gli interventi sopra descritti. Al contempo, per le perdite del 2021 e del 2022, è possibile indicare che opera ancora la sospensione ex lege e che, in base ai budget e alle prospettive reddituali approvate dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene che tali disavanzi possano essere assorbiti entro i termini futuri previsti dalla legge senza necessità di interventi immediati sul capitale. Tale distinzione è fondamentale per fornire ai soci e ai terzi una corretta percezione della solidità futura dell’impresa.

Dal punto di vista fiscale, la gestione di questi interventi presenta profili di particolare rilievo. I versamenti effettuati dai soci per la copertura delle perdite, ai sensi dell’articolo 88 comma 4-bis del TUIR, non costituiscono mai sopravvenienze attive per la società ricevente. Per quanto riguarda i soci, sebbene il versamento non sia deducibile nel caso di persone fisiche, esso contribuisce a incrementare il costo fiscale della partecipazione, anche qualora l’importo versato ecceda il valore del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le perdite fiscali generate nel triennio critico 2020-2022, esse seguono le regole ordinarie che ne permettono il riporto senza limiti temporali, con la possibilità di compensare fino all’80% del reddito imponibile di ogni esercizio futuro, fatta eccezione per le perdite realizzate nei primi tre anni di attività che possono essere utilizzate integralmente.

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 15/E/2025, fornendo un quadro organico e dettagliato delle novità fiscali che interessano i rimborsi spese di trasferta. Le indicazioni contenute nel documento si applicano ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e, per alcuni aspetti specifici, anche al lavoro autonomo. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per recepire e chiarire gli interventi normativi che si sono succeduti tra il 2024 e il 2025, con particolare attenzione alle modalità di esenzione fiscale e al tema cruciale della tracciabilità dei pagamenti.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda l’ampliamento delle ipotesi di esenzione fiscale per le trasferte effettuate nel Comune della sede di lavoro. Fino a questo intervento normativo, il trattamento fiscale dei rimborsi per spostamenti all’interno del territorio comunale presentava alcune zone grigie che potevano generare incertezza interpretativa. Il legislatore ha quindi esteso l’esenzione fiscale ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto effettuate nel Comune della sede di lavoro, a condizione che tali spese siano comprovate e documentate.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento particolarmente importante per quanto riguarda il rimborso chilometrico. Viene infatti precisato che rientra nell’esenzione anche il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore che utilizza il proprio mezzo privato per trasferte all’interno del Comune.

Per beneficiare di questa esenzione, tuttavia, devono essere rispettate alcune condizioni precise. Il calcolo del rimborso deve basarsi sulla percorrenza effettiva e sul tipo di veicolo utilizzato. Il costo chilometrico deve essere determinato secondo le tabelle ACI, che costituiscono il parametro di riferimento ufficiale per questo tipo di rimborsi. Inoltre, la trasferta deve essere adeguatamente documentata, affinché sia possibile verificare l’effettivo svolgimento della stessa e la correttezza del calcolo del rimborso.

Un aspetto centrale della nuova disciplina riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per determinate categorie di spese. I rimborsi relativi alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente non concorrono a formare il reddito del lavoratore soltanto se le spese sono state sostenute utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. Questo requisito non riguarda soltanto l’aspetto fiscale del dipendente, ma rappresenta anche una condizione per la deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa per il datore di lavoro.

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità risponde a esigenze di controllo fiscale e di contrasto all’evasione, allineando la disciplina dei rimborsi spese alle più generali tendenze normative in materia di pagamenti. Tuttavia, il legislatore ha voluto circoscrivere l’ambito di applicazione di questo obbligo. Con il D.L. n. 84/2025, infatti, è stato chiarito che l’obbligo di pagamento tracciabile si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, mentre restano escluse da tale vincolo le trasferte all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che l’obbligo di tracciabilità si applica sia alle trasferte effettuate nel Comune sia a quelle fuori Comune, purché avvengano in Italia. Questo requisito deve essere rispettato a prescindere dal regime di rimborso adottato dal datore di lavoro, che può essere di tipo analitico, forfettario o misto. L’obbligo di tracciabilità si estende anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, includendo quindi i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, gli amministratori e altre figure professionali equiparate.

La circolare dedica particolare attenzione al trattamento fiscale delle spese di viaggio, fornendo chiarimenti che eliminano dubbi interpretativi precedenti. Per quanto riguarda i pedaggi autostradali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, se debitamente documentati, questi non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche qualora siano stati pagati in contanti. Questa disposizione vale sia per le trasferte effettuate nel Comune sia per quelle fuori Comune, rappresentando un’eccezione rispetto all’obbligo generale di tracciabilità.

Un chiarimento altrettanto significativo riguarda le spese di parcheggio. La circolare riconduce queste spese alla categoria delle spese di viaggio e stabilisce che risultano esenti se supportate da documentazione idonea a identificare in modo certo la sosta e il veicolo utilizzato. Anche in questo caso, viene precisato che la tracciabilità del pagamento non è richiesta, in quanto l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili è limitato alle spese di taxi e noleggio con conducente.

Questa distinzione è particolarmente importante dal punto di vista operativo, poiché consente ai lavoratori di ottenere il rimborso di spese che, per loro natura, possono essere sostenute anche in contanti senza che questo comporti conseguenze fiscali negative. La documentazione richiesta deve essere tale da permettere l’identificazione certa della spesa e del suo collegamento con l’attività lavorativa svolta in trasferta.

La circolare chiarisce che non è richiesto il pagamento tracciabile per i titoli di viaggio di trasporto pubblico di linea. Questa categoria comprende i mezzi di trasporto comunemente utilizzati per gli spostamenti, quali autobus, treni, aerei e navi. La possibilità di ottenere il rimborso di queste spese anche quando pagate in contanti rappresenta un elemento di semplificazione importante, considerando che l’acquisto di biglietti per trasporti pubblici avviene spesso attraverso modalità che non prevedono necessariamente l’uso di carte di pagamento.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le spese ulteriori e diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. La normativa prevede che queste spese restano esenti, anche se pagate in contanti e anche se non documentabili, entro limiti giornalieri specifici. Per le trasferte in Italia, il limite di esenzione è fissato a 15,49 euro giornalieri, mentre per le trasferte all’estero il limite sale a 25,82 euro giornalieri, come stabilito dall’articolo 51, comma 5, del TUIR.

Questi limiti forfettari tengono conto delle piccole spese che un lavoratore in trasferta può trovarsi a sostenere e che, per loro natura, potrebbero non essere facilmente documentabili. Si tratta di una previsione che introduce un elemento di flessibilità nel sistema, riconoscendo la difficoltà pratica di conservare e fornire documentazione per ogni minima spesa accessoria sostenuta durante una trasferta.

Un aspetto importante riguarda le modalità attraverso cui il lavoratore può dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili. La circolare individua diverse tipologie di documenti che possono essere utilizzati a questo scopo. Tra questi rientrano la ricevuta di carta di credito o debito, che costituisce la prova più immediata e comune dell’avvenuto pagamento elettronico, la copia del bollettino postale o del Mav per i pagamenti effettuati attraverso questi canali, e l’attestazione di pagamento tramite PagoPa, sistema sempre più diffuso per i pagamenti verso la pubblica amministrazione e non solo.

In via residuale, la circolare ammette la possibilità di utilizzare anche l’estratto conto come prova del pagamento tracciabile. Tuttavia, viene posto un importante limite a questa modalità, legato alla tutela della riservatezza del lavoratore. Il dipendente che si avvale dell’estratto conto per dimostrare l’avvenuto pagamento deve fornire al datore di lavoro soltanto le informazioni strettamente necessarie, oscurando dati ulteriori o non pertinenti.
Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Scadenzario maggio 2026

4 maggio 2026
– Registrazione contratti di locazione: termine ultimo per la registrazione dei contratti di locazione e affitto stipulati il 1° aprile 2026, o rinnovati tacitamente dalla stessa data, nel caso in cui non sia stata scelta l’opzione per la cedolare secca.
– Imposta di registro: versamento della relativa imposta di registro per i contratti sopra citati.

15 maggio 2026
– IVA – Fatturazione differita: emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti le operazioni effettuate nel mese di aprile 2026. È consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa per operazioni tra i medesimi soggetti avvenute nello stesso mese.

18 maggio 2026
– Versamenti IVA: liquidazione e versamento dell’IVA mensile (relativa ad aprile) e dell’IVA trimestrale per i soggetti interessati (1° trimestre 2026).
– Ritenute alla fonte: versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati.
– Contributi INPS: versamento dei contributi previdenziali per il lavoro dipendente, dei contributi alla Gestione separata per i collaboratori e dei contributi fissi.
– Altre ritenute e imposte: versamento dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, delle ritenute sulle locazioni brevi e dell’IVA derivante dal meccanismo dello split payment.

20 maggio 2026
– Contributi ENASARCO: i datori di lavoro preponenti devono versare i contributi ENASARCO relativi alle provvigioni maturate o liquidate agli agenti e rappresentanti nel primo trimestre del 2026.

25 maggio 2026
– Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi riepilogativi mensili (Mod. INTRA) delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di aprile 2026.

31 maggio 2026
– IOSS: dichiarazione e liquidazione dell’IVA relativa al regime IOSS (Import One Stop Shop) per il mese di aprile 2026

Il decreto-legge varato dal Governo il 28 aprile 2026, convenzionalmente denominato decreto Primo Maggio, introduce una riforma organica del mercato del lavoro che ha l’intento di stabilizzare e codificare il concetto di salario giusto. L’impianto normativo non si limita a una singola disposizione, ma costruisce un sistema volto a tutelare la dignità dei lavoratori, contrastare la precarizzazione e attuare le direttive europee in materia di salari minimi e trasparenza retributiva. Il legislatore ha scelto di non introdurre un salario minimo legale fissato per legge, preferendo invece rafforzare la contrattazione collettiva come strumento cardine per determinare la corretta remunerazione, garantendo così l’applicazione dell’articolo 36 della Costituzione sul diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Il pilastro fondamentale di questa riforma è l’identificazione del salario giusto con il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questa scelta legislativa eleva a norma di legge un orientamento già consolidato nella giurisprudenza, che da tempo utilizza il CCNL leader come parametro di riferimento per valutare la conformità della paga ai requisiti costituzionali. Il decreto trasforma quindi una presunzione relativa di adeguatezza in uno standard minimo inderogabile di riferimento per l’intero sistema.

Per individuare correttamente il contratto di riferimento, il decreto stabilisce che si debba tenere conto di diversi fattori, tra cui il settore produttivo, la categoria di riferimento, l’attività prevalente del datore di lavoro e la sua natura giuridica.

Una delle innovazioni più incisive riguarda il contrasto al dumping contrattuale, ovvero la concorrenza sleale basata sull’applicazione di contratti che prevedono trattamenti economici al ribasso. L’articolo 8 stabilisce infatti che i trattamenti economici previsti da contratti sottoscritti da organizzazioni non comparativamente più rappresentative non possono essere inferiori a quelli stabiliti dal contratto leader di settore.

Questo meccanismo impone di fatto un limite invalicabile verso il basso, obbligando tutti i datori di lavoro a rispettare gli standard fissati dalla contrattazione più rappresentativa, pur salvaguardando formalmente la libertà negoziale.

Il legislatore interviene anche per coprire i settori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva. In questi casi, il trattamento economico non può essere inferiore a quello del CCNL leader il cui ambito di applicazione risulti maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata.

L’efficacia del sistema del salario giusto è inoltre garantita da un meccanismo di condizionalità legato agli incentivi all’occupazione. L’accesso a benefici come il Bonus Donne, il Bonus Giovani e il Bonus ZES è subordinato al fatto che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi determinati dalla contrattazione leader.

La nozione di rappresentatività comparativa diventa il perno centrale per la selezione dei soggetti qualificati a determinare il salario giusto. Tale valutazione non è generica ma si basa su indici qualitativi e quantitativi precisi, quali la consistenza numerica degli associati, la diffusione territoriale e la partecipazione attiva alla stipulazione dei contratti e alla risoluzione delle vertenze.

Parallelamente, il decreto istituisce un’imponente architettura di monitoraggio per garantire l’effettività delle nuove norme. Diventa obbligatorio indicare il codice unico alfanumerico del CCNL applicato sia nel contratto individuale che nella busta paga. Tale strumento è fondamentale per la tracciabilità e permette l’interoperabilità delle banche dati tra Ministero del Lavoro, INPS, INL e CNEL. L’incrocio di queste informazioni consente di individuare tempestivamente eventuali scostamenti retributivi e di programmare un’attività di vigilanza mirata, superando le difficoltà legate al controllo affidato esclusivamente alle controversie individuali.

Il ruolo del CNEL viene sensibilmente potenziato attraverso la modifica della sua legge istitutiva. L’ente ha ora il compito di gestire un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali e di elaborare, insieme al Ministero del Lavoro, un Rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni. Questo documento, trasmesso al Parlamento, deve contenere analisi dettagliate sui livelli retributivi e sulla copertura contrattuale, integrando i dati provenienti da diversi istituti di statistica come ISTAT, INPS e INAPP.

Per proteggere il potere d’acquisto dei lavoratori dall’erosione causata dai ritardi nei rinnovi dei contratti, il decreto introduce misure specifiche per contrastare la vacanza contrattuale. Viene stabilito che gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi debbano decorrere dalla data di scadenza del contratto precedente, assicurando continuità economica.
Inoltre, qualora un contratto non venga rinnovato entro dodici mesi dalla sua scadenza, scatta un meccanismo di adeguamento provvisorio automatico delle retribuzioni, pari al 30% della variazione dell’indice IPCA. Questa sorta di indennità rafforzata funge da incentivo per le parti sociali a concludere le trattative in tempi ragionevoli, con l’unica deroga prevista per i settori a elevata stagionalità. Viene inoltre posto un limite temporale alla riscossione del contributo di assistenza contrattuale per disincentivare ulteriormente il protrarsi dei ritardi.

Oltre alla disciplina salariale, il decreto include interventi significativi in altri ambiti del lavoro.
Per l’anno 2026 sono previsti tre distinti bonus contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato: il Bonus Donne per lavoratrici svantaggiate, il Bonus Giovani per under 35 e il Bonus ZES per le piccole imprese nelle regioni della ZES Unica che assumono disoccupati di lungo periodo. Sono inoltre previsti incentivi specifici per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.

Un intero capo del decreto è dedicato al lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo norme per i rider e altri prestatori d’opera digitali. Viene stabilita una presunzione di subordinazione in presenza di indici di etero-organizzazione e sono introdotti nuovi obblighi di trasparenza sugli algoritmi utilizzati dalle piattaforme. Viene inoltre definita una fattispecie specifica per contrastare il cosiddetto caporalato digitale, ovvero l’intermediazione illecita e lo sfruttamento realizzati attraverso strumenti digitali.

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Il meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto alla previdenza complementare rappresenta una procedura normativa finalizzata alla gestione del salario differito dei lavoratori dipendenti. La riforma prevede l’apertura di una finestra temporale di sei mesi entro la quale il dipendente deve esercitare una scelta esplicita circa la destinazione delle quote di TFR maturate. In assenza di una manifestazione di volontà contraria entro i termini stabiliti, scatta l’automatismo che prevede il trasferimento delle somme ai fondi pensione.

L’architettura della norma stabilisce una gerarchia precisa per la destinazione del TFR in caso di adesione tacita. Le risorse vengono convogliate prioritariamente verso i fondi pensione negoziali previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi aziendali.

Qualora siano presenti più forme pensionistiche collettive, la scelta cade su quella individuata tramite accordo tra le parti sociali o, in mancanza di questo, sul fondo che raccoglie il maggior numero di adesioni tra i dipendenti dell’azienda. In via residuale, se non è possibile individuare una forma pensionistica collettiva di riferimento, le quote vengono destinate a un’apposita forma pensionistica istituita presso l’INPS.

Per i lavoratori che scelgono di non aderire alla previdenza complementare, la normativa prevede l’obbligo di comunicare formalmente la decisione al datore di lavoro entro il semestre di riferimento. In questo caso, le somme rimangono accantonate presso l’azienda o vengono trasferite al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda delle dimensioni dell’organico aziendale (soglia dei 50 dipendenti).

La scelta di mantenere il TFR in azienda comporta una rivalutazione annuale della somma basata su un coefficiente fisso dell’1,5% maggiorato del 75% dell’indice di inflazione ISTAT.

Il regime fiscale applicato alle somme conferite ai fondi pensione differisce da quello previsto per il TFR liquidato in azienda. I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro annui.

Al momento dell’erogazione della prestazione, le somme accumulate sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota che varia tra il 15% e il 9%, in funzione della durata della partecipazione al fondo. Il TFR mantenuto in azienda è invece soggetto a tassazione separata, calcolata sulla base dell’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni di attività lavorativa.

L’accesso alle somme conferite ai fondi pensione è disciplinato da normative specifiche circa le anticipazioni e i riscatti. Il lavoratore può richiedere un’anticipazione della posizione maturata per coprire spese sanitarie documentate in qualsiasi momento, per l’acquisto della prima casa dopo otto anni di partecipazione al fondo, o per ulteriori esigenze personali entro limiti percentuali definiti.

Al termine della carriera lavorativa, la prestazione viene erogata sotto forma di rendita pensionistica, con la possibilità di richiedere la liquidazione in capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato.

Per le imprese, il conferimento del TFR alla previdenza complementare comporta l’obbligo di versare mensilmente le quote maturate ai soggetti gestori esterni. Questo processo modifica la struttura del passivo di bilancio, poiché l’accantonamento non rimane nella disponibilità finanziaria del datore di lavoro.

Il legislatore ha introdotto misure di compensazione per le aziende, tra cui la deducibilità dal reddito d’impresa di una percentuale del TFR destinato ai fondi e l’esonero dal versamento di una quota dei contributi dovuti al fondo di garanzia dell’INPS.

La vigilanza sulla corretta attuazione del semestre di silenzio-assenso e sulla gestione delle risorse finanziarie è affidata alla COVIP. L’autorità monitora il rispetto degli obblighi informativi da parte dei datori di lavoro e la trasparenza dei costi di gestione delle forme pensionistiche. Le aziende sono tenute a fornire ai dipendenti la documentazione necessaria per compiere una scelta informata, comprensiva della scheda sintetica del fondo di riferimento e dei moduli per l’espressione della volontà.

Il trasferimento del TFR ai fondi pensione comporta anche l’acquisizione, da parte del lavoratore, del diritto al contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, a condizione che il dipendente versi a sua volta una quota minima di contribuzione volontaria.

Questa opzione non è disponibile per i lavoratori che scelgono di mantenere il trattamento di fine rapporto in forma di liquidazione aziendale tradizionale.

La gestione delle quote di TFR nel contesto del silenzio-assenso richiede un coordinamento tra le scadenze previste per i nuovi assunti e quelle fissate dalle finestre temporali straordinarie introdotte dal Governo per il 2025 e il 2026.

Per i neo-assunti, il semestre per la scelta decorre dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, mentre per la platea dei lavoratori già in forza, la decorrenza è fissata dalle disposizioni attuative della riforma.

Le somme accantonate nei fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari secondo diversi comparti (garantito, obbligazionario, bilanciato o azionario), scelti dal lavoratore o assegnati automaticamente nel comparto a più basso rischio in caso di adesione tacita.

La posizione individuale è soggetta alla variazione del valore dei titoli in portafoglio, a differenza del TFR in azienda il cui valore nominale è garantito dalla legge e dai coefficienti di rivalutazione monetaria.

Per ulteriori approfondimenti il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Ambito di Riferimento Dettaglio Tecnico e Operativo
Meccanismo di Adesione Silenzio-Assenso: In assenza di esplicita negazione entro 6 mesi, il TFR è destinato alla previdenza complementare.
Finestra Temporale 6 Mesi: Periodo concesso al lavoratore per comunicare formalmente la scelta di mantenere il TFR in azienda.
Destinazione Automatica 1. Fondi pensione negoziali (settoriali); 2. Fondi aziendali; 3. Fondo pensione residuale istituito presso l’INPS.
Rivalutazione TFR in Azienda Tasso fisso dell’1,5% + 75% dell’indice di inflazione ISTAT.
Tassazione Agevolata Fondi Aliquota sostitutiva tra il 15% e il 9% (riduzione basata sugli anni di partecipazione).
Tassazione TFR in Azienda Tassazione Separata: Calcolata sull’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro.
Deducibilità Fiscale Contributi deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 € annui.
Fondo di Tesoreria INPS Obbligatorio per aziende con oltre 50 dipendenti che scelgono di non aderire alla previdenza integrativa.
Anticipazioni e Riscatti Consentiti per spese sanitarie, acquisto prima casa (dopo 8 anni) o motivi personali (entro limiti percentuali).
Misure Compensative Imprese Deducibilità d’impresa e riduzione degli oneri verso il Fondo di Garanzia INPS per compensare la perdita di liquidità.
Organo di Vigilanza COVIP: Monitoraggio su trasparenza, costi di gestione e corretta informazione ai lavoratori.
Contributo Datoriale Accessibile solo in caso di adesione ai fondi e previo versamento della quota minima del lavoratore.

 

Le società che effettuano operazioni sia imponibili sia esenti si trovano a dover gestire la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili quando si verificano variazioni nell’utilizzo di tali beni o nelle percentuali di detrazione applicabili. Questa problematica assume particolare rilevanza nelle operazioni di scissione societaria, dove il trasferimento di beni ammortizzabili tra società con diverse percentuali di detrazione può generare obblighi specifici di rettifica.

Il meccanismo della rettifica IVA sui beni ammortizzabili trova la sua ratio nella necessità di adeguare la detrazione originariamente operata al momento dell’acquisto alla effettiva destinazione del bene durante il suo ciclo di vita fiscalmente rilevante. La detrazione dell’IVA viene infatti rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella operata nell’anno della loro entrata in funzione.

Per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nei quattro anni successivi alla loro entrata in funzione, periodo comunemente definito di “tutela fiscale”. Il calcolo viene effettuato con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. I fabbricati sono soggetti a un regime particolare, con un periodo di rettifica stabilito in dieci anni, decorrenti dall’anno di acquisto o di ultimazione.

La normativa esclude dalla categoria dei beni ammortizzabili soggetti a rettifica i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 e i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. Tuttavia, i fabbricati e le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili indipendentemente da questi limiti. Le disposizioni si estendono anche ai beni immateriali previsti dall’art. 103 del TUIR, includendo opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi e formule, marchi d’impresa, diritti di concessione e avviamento iscritto nell’attivo del bilancio.

Quando un soggetto esercita contemporaneamente attività che danno luogo a operazioni con diritto alla detrazione e attività che generano operazioni esenti, la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili è soggetta a rettifica obbligatoria in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, o nove anni per i fabbricati, in caso di variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) superiore a dieci punti.

La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto, o un decimo per i fabbricati, della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Esiste inoltre la facoltà di eseguire la rettifica anche quando la variazione della percentuale di detrazione non supera i dieci punti, a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di questa facoltà.

Quando l’anno di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincide con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica viene eseguita per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva dell’anno di entrata in funzione, anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica della detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano.

Nel contesto delle operazioni straordinarie, quando i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, scissione, cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni sulla rettifica si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata, dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

Nelle operazioni di scissione si verifica una situazione di continuità fiscale ai fini IVA tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. Per le scissioni è specificamente previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Le rettifiche previste per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di trasformazioni devono essere ragguagliate al numero di mesi o trimestri cui si riferisce ciascun modulo dichiarativo in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione. La società beneficiaria deve operare per i beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi o trimestri residui.

Considerando queste disposizioni, nelle ipotesi di operazioni di scissione di società che applicano il pro-rata, si possono profilare almeno tre scenari distinti che richiedono approcci gestionali differenti.

Il primo scenario riguarda il caso in cui la società scissa presenta un pro-rata di detrazione inferiore a quello della società beneficiaria. La società scissa ha detratto l’IVA in misura limitata per effetto di un pro-rata di detrazione ridotto nell’anno di entrata in funzione dei beni ammortizzabili. Con la scissione, questi beni passano alla società beneficiaria che svolge attività con pro-rata di detrazione superiore o con piena detraibilità. La società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando per ciascuno di essi l’anno di acquisto, quello di entrata in funzione se diverso, il pro-rata applicato in quell’anno e il periodo residuo di rettifica. Se la variazione del pro-rata è superiore a dieci punti è obbligata a eseguire la rettifica della detrazione IVA originariamente effettuata. Nel caso in cui si verificano i presupposti per la rettifica, deve calcolare la quota annua di rettifica applicando, nell’anno della scissione, il ragguaglio ai mesi. La rettifica dell’IVA per effetto dell’aumento del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA detraibile in capo alla società beneficiaria, a fronte però di una gestione amministrativa che potrebbe risultare onerosa. L’omessa effettuazione della rettifica a favore comporta la perdita del beneficio economico mentre l’errata rettifica può comportare un rilievo fiscale per dichiarazione infedele.

Il secondo scenario si verifica quando la società scissa esercita la detrazione in modo parziale mentre la società beneficiaria presenta un pro-rata di detrazione pari o vicino allo zero. In questo caso, la società scissa ha detratto l’IVA in misura limitata per effetto di un pro-rata di detrazione ridotto, mentre con la scissione i beni passano alla società beneficiaria che svolge attività esente, con pro-rata di detrazione pari a zero o vicino allo zero. Anche in questo scenario la società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando gli stessi elementi del primo scenario. La rettifica dell’IVA per effetto della diminuzione del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA da versare in capo alla società beneficiaria. L’omessa effettuazione della rettifica IVA o l’errata determinazione dell’IVA da riversare può comportare la violazione di dichiarazione infedele.

Il terzo scenario concerne l’ipotesi in cui la società scissa ha un pro-rata di detrazione pari al 100% mentre la società beneficiaria esercita attività che comportano una limitazione della detrazione. La società scissa ha detratto integralmente l’IVA sugli acquisti, inclusa quella relativa ai beni ammortizzabili, presentando un pro-rata di detrazione pari al 100%. Se, a seguito della scissione, i beni ammortizzabili vengono trasferiti alla società beneficiaria che presenta una detrazione limitata, si verifica un mutamento nella percentuale di detrazione riferibile a quei beni. Analogamente agli scenari precedenti, la società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando tutti gli elementi rilevanti. La rettifica dell’IVA per effetto della diminuzione del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA da versare in capo alla società beneficiaria. Anche in questo caso, l’omessa effettuazione della rettifica IVA o l’errata determinazione dell’IVA da riversare può comportare la violazione di dichiarazione infedele.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni ammortizzabili, il limite temporale della rettifica decorre dalla data di ultimazione degli interventi eseguiti sui beni da parte della società scissa.

In tutti e tre gli scenari descritti, occorre partire dalla considerazione che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa, avuto riguardo, per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati, alla data di entrata in funzione dei beni stessi mentre, per i fabbricati, alla data di acquisto o di ultimazione.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Il regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili a uso abitativo rappresenta una materia in continua evoluzione che richiede particolare attenzione da parte dei contribuenti.

I contratti di locazione breve devono avere una durata non superiore a 30 giorni per rientrare nel regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge numero 50 del 2017.

Gli immobili oggetto del contratto devono essere ad uso abitativo e situati in Italia, mentre i contratti devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa.

Il regime si applica ai contratti di locazione, ai contratti di sublocazione e ai contratti di concessione in godimento a titolo oneroso stipulati dal soggetto comodatario. Il contratto può essere stipulato direttamente tra il contribuente, che sia proprietario, titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario, e il conduttore, oppure tramite soggetti intermediari.

La cedolare secca rappresenta l’opzione fiscale più vantaggiosa per i redditi da locazioni brevi. L’aliquota applicabile è del 21% per un immobile individuato dal contribuente nel Modello 730/2026, mentre sale al 26% per il secondo, terzo e quarto immobile destinato alla locazione breve. Questa differenziazione delle aliquote mira a incentivare un uso moderato di questo strumento, evitando che singoli contribuenti monopolizzino il mercato delle locazioni turistiche.

Il legislatore ha previsto un limite numerico importante per distinguere l’attività occasionale da quella imprenditoriale. I contribuenti non possono destinare alla locazione breve più di quattro appartamenti fino al periodo di imposta 2025, altrimenti l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale ed è necessario presentare il Modello REDDITI anziché il Modello 730. La Legge di Bilancio 2026 ha però ridotto questa soglia: dal periodo d’imposta 2026 sarà sufficiente destinare alla locazione breve più di due immobili affinché l’attività si intenda svolta in forma imprenditoriale.

Il contratto di locazione breve può includere, unitamente alla messa a disposizione dell’unità abitativa, altre attività strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo. La Circolare numero 24 del 2017 ha chiarito che rientrano in questa categoria la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata.

I servizi non connessi all’utilizzo dell’immobile, quali la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, escludono invece l’applicazione del regime delle locazioni brevi.

Il Codice Identificativo Nazionale rappresenta una novità amministrativa di grande rilevanza. I titolari degli immobili destinati alle locazioni brevi sono tenuti a richiedere ed esporre il CIN, assegnato con procedura automatizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Questi codici confluiscono nella Banca Dati Strutture Ricettive.

Il Ministero del Turismo ha previsto l’obbligatorietà di tale adempimento a decorrere dal primo gennaio 2025, rendendo così obbligatoria l’indicazione del Codice Identificativo Nazionale nei modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2025.

La Legge numero 207 del 2024 ha stabilito l’obbligo di indicare il CIN nelle dichiarazioni fiscali, sia nel Modello 730 che nel Modello REDDITI, nonché nella Certificazione Unica. Questa disposizione garantisce maggiore trasparenza e controllo sul mercato delle locazioni brevi, permettendo all’amministrazione finanziaria di monitorare efficacemente il fenomeno.

I contribuenti possono scegliere tra due regimi di tassazione per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve: la tassazione ordinaria o la cedolare secca, previo esercizio dell’opzione. Il dichiarante può optare per l’applicazione della cedolare secca direttamente nel Modello 730, dato che i contratti di durata non superiore ai 30 giorni non sono soggetti all’obbligo di registrazione. Qualora vengano stipulati più contratti di locazione tra le stesse parti di durata complessiva superiore a 30 giorni, l’opzione può essere esercitata solo in sede di registrazione del contratto, che in questo caso diventa obbligatoria.

Gli intermediari che intervengono nella sottoscrizione dei contratti di locazione breve, come Airbnb e Booking, hanno obblighi specifici. Questi soggetti, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, sono tenuti all’applicazione, in qualità di sostituti d’imposta, di una ritenuta a titolo di acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario.

L’eventuale importo residuo, derivante dall’applicazione dell’aliquota del 26% sugli immobili successivi al primo, al netto delle ritenute subite al 21%, dovrà essere liquidato nel Modello 730/2026.

La compilazione della dichiarazione dei redditi richiede particolare attenzione alla tipologia di reddito prodotto. I contratti di locazione breve generano redditi fondiari se stipulati dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, e in questo caso vanno indicati nel quadro B del Modello 730/2026 in base al principio di competenza. Producono invece redditi diversi se stipulati da sublocatore o comodatario, e vanno indicati nel quadro D del Modello 730/2026 in base al principio di cassa.

Per chiarimenti e assistenza operative il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Requisiti e limiti

Elemento Regola
Durata massima 30 giorni per singolo contratto
Immobile Uso abitativo in Italia
Soggetti ammessi Persone fisiche fuori attività d’impresa
Limite immobili fino al 2025 Max 4 — oltre si presume attività imprenditoriale
Limite immobili dal 2026 Max 2 — oltre si presume attività imprenditoriale
Codice CIN Obbligatorio dal 1° gennaio 2025 — va indicato in dichiarazione

 

 

Aliquote cedolare secca

Immobile Aliquota
1° immobile (a scelta del contribuente) 21%
2°, 3°, 4° immobile 26%
Ritenuta operata dagli intermediari (Airbnb, Booking…) 21% a titolo di acconto

Quadro di compilazione nel 730/2026

Soggetto Quadro Principio contabile
Proprietario / titolare diritto reale Quadro B Competenza
Sublocatore / comodatario Quadro D Cassa
Ritenute da intermediari Quadro F – Rigo F8 Da CU 2026, punto 20

Servizi ammessi e servizi esclusi

Categoria Esempi
Ammessi Biancheria, pulizia, utenze, wi-fi, aria condizionata
Esclusi Colazione, pasti, auto a noleggio, guide turistiche — escludono il regime

Note operative

Situazione Cosa fare
Contratti tra stesse parti > 30 gg complessivi Registrazione obbligatoria; opzione cedolare secca solo in sede di registrazione
Pertinenza locata con l’abitazione Intero canone imputato all’abitazione; pertinenza indicata senza canone
Anno riportato in CU 2026 casella 4 = 2026 Ritenute da dichiarare nel 730/2027, non nel 730/2026
Più di 4 immobili (fino al 2025) / più di 2 (dal 2026) Obbligo di presentare il Modello REDDITI, non il 730

 

 

 

Dallo scorso 15 aprile 2026 è attiva la possibilità di presentare il modello Redditi, dando avvio a un percorso articolato che si protrarrà fino all’autunno inoltrato e coinvolgerà milioni di contribuenti italiani, dalle partite IVA alle imprese, dalle società ai lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio della campagna dichiarativa segue le disposizioni dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998 e riguarda sia la modalità telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati, sia la modalità cartacea presso gli Uffici Postali per coloro che possono avvalersi di questo canale tradizionale.

Dal 15 aprile sono operativi i canali di trasmissione per tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi in versione telematica. Questa categoria comprende principalmente partite IVA, imprese, società e tutti quei contribuenti che non possono avvalersi del modello 730 o che scelgono volontariamente di utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche.

Per quanto riguarda la presentazione in modalità cartacea del modello Redditi Persone Fisiche, il canale analogico degli Uffici Postali rimarrà operativo fino al 30 giugno 2026. Questa scadenza rappresenta un riferimento importante per chi sceglie la modalità di presentazione tradizionale.

La prossima data di rilievo  del calendario fiscale è fissata al 30 aprile 2026, tra circa dieci giorni, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Questo strumento, ormai consolidato da diversi anni, offre ai contribuenti una dichiarazione già compilata sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, semplificando notevolmente l’adempimento fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio del servizio avverrà inizialmente in modalità di sola visualizzazione, permettendo ai contribuenti di prendere visione dei dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, a partire da metà maggio, sarà possibile procedere con la modifica e l’invio della dichiarazione, consentendo di integrare eventuali informazioni mancanti o correggere dati non corretti.

Una novità significativa riguarda il modello Redditi PF in versione precompilata. Per l’anno 2026, i tempi di messa a disposizione si sono allungati rispetto al passato: il differimento della scadenza per la trasmissione delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi, ora fissata al 30 aprile, ha comportato un parallelo rinvio dei termini per l’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, il modello Redditi PF precompilato sarà disponibile online entro il 20 maggio 2026, quindi tra circa un mese.

Questo spostamento temporale è strettamente collegato alla necessità di garantire la completezza delle informazioni presenti nella dichiarazione precompilata, che deve necessariamente includere anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e occasionale percepiti dai contribuenti durante l’anno d’imposta 2025.

Entro la scadenza del 30 giugno 2026 occorre provvedere al pagamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto per l’anno in corso.

Il sistema fiscale italiano prevede tuttavia una forma di flessibilità attraverso la possibilità di differire il versamento entro il 30° giorno successivo, quindi fino al 30 luglio 2026. Chi sceglie questa opzione dovrà però applicare sulle somme da versare una maggiorazione pari allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Questa maggiorazione rappresenta il costo del differimento e viene calcolata sull’intero importo dovuto.

Il sistema prevede la possibilità di rateizzare il pagamento del saldo e del primo acconto. La rateizzazione può estendersi fino al mese di dicembre, consentendo di dilazionare l’esborso finanziario su un periodo più ampio.

Il calendario delle rate prevede scadenze mensili specifiche. La prima rata coincide naturalmente con il 30 giugno e non comporta alcun interesse aggiuntivo. Le rate successive sono fissate al 16 di ogni mese, a partire da luglio, e su ciascuna di esse vengono applicati interessi crescenti in funzione del tempo trascorso dal termine ordinario di versamento.

Gli interessi applicati sulle rate variano progressivamente: si parte dallo 0,18 per cento per la seconda rata del 16 luglio, per arrivare all’1,83 per cento sulla settima e ultima rata del 16 dicembre. Nel caso in cui il contribuente scelga di differire al 30 luglio il versamento della prima rata, l’intero importo da rateizzare dovrà essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento, e su questo importo maggiorato verranno poi calcolati gli interessi di dilazione delle rate successive.

È fondamentale sottolineare che questa possibilità di rateizzazione non si estende al secondo acconto, che dovrà invece essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026, senza alcuna possibilità di dilazione temporale.

Per quanto riguarda il modello 730/2026, sia in versione precompilata che in modalità ordinaria, la scadenza è fissata al 30 settembre 2026.

Il modello Redditi ha invece una scadenza posticipata al 31 ottobre 2026. Dal momento che questa data cade di sabato, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 2 novembre 2026. Questa scadenza riguarda tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi, incluse le partite IVA, le imprese e le società.

Il sistema fiscale prevede anche una forma di tolleranza per chi non riesce a rispettare le scadenze ordinarie. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza vengono comunque considerate valide, pur essendo soggette all’applicazione delle sanzioni previste per la tardiva trasmissione.

Tabella riepilogativa

Data di Scadenza Adempimento o Evento Fiscale
30 Aprile Termine per l’invio della Certificazione Unica per i lavoratori autonomi
20 Maggio Apertura dell’accesso alla Dichiarazione Precompilata (730 e Redditi PF)
30 Giugno Termine per la presentazione della Dichiarazione Cartacea via posta
30 Giugno Scadenza per il versamento del Saldo 2025 e del Primo Acconto 2026
30 Luglio Ultimo giorno per i versamenti con maggiorazione dello 0,40%
30 Settembre Scadenza per l’invio telematico del Modello 730
2 Novembre Scadenza per l’invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche
30 Novembre Termine per il versamento del Secondo Acconto (non rateizzabile)

Per approfondimenti ed assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione n. 13/E datata 1 aprile 2026, un documento di fondamentale importanza per i professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. Questo provvedimento introduce ufficialmente una specifica causale contributo per l’esecuzione dei versamenti tramite il modello F24, semplificando le procedure relative ai contributi previdenziali, assistenziali, nonché alle sanzioni e agli interessi dovuti all’ente di previdenza.

L’origine di questa innovazione normativa risiede in un percorso legislativo iniziato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, il quale aveva stabilito l’estensione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione anche alla CNPADC. Tale processo ha trovato la sua definitiva attuazione operativa attraverso la convenzione stipulata il 15 ottobre 2025 tra l’Agenzia delle Entrate e la Cassa, mirata a regolare il servizio di riscossione mediante la piattaforma F24.

La novità principale introdotta dal documento è l’istituzione della causale denominata E150, identificata testualmente come Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC.

L’Agenzia specifica che tale causale deve essere inserita esclusivamente nella sezione del modello F24 dedicata agli Altri enti previdenziali e assicurativi, che corrisponde al secondo riquadro della sezione stessa. È fondamentale sottolineare che l’importo deve essere riportato solo in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito versati.

Per una corretta compilazione, il professionista deve prestare particolare attenzione ai vari campi tecnici richiesti. Nel campo dedicato al codice ente deve essere obbligatoriamente indicato il valore 0015, mentre il campo relativo al codice sede deve rimanere vuoto. Un elemento di estrema rilevanza è il codice posizione, il quale non è un dato fisso ma consiste in un codice univoco e personale. Questo codice, composto da un massimo di nove cifre numeriche, viene generato direttamente dalla Cassa per ogni singola scadenza contributiva e viene messo a disposizione dell’iscritto tramite i propri servizi online. Senza questo codice personale, la procedura di versamento non può ritenersi correttamente perfezionata.

Per quanto riguarda i riferimenti temporali, il modello richiede l’indicazione di un arco cronologico preciso. Nel campo del periodo di riferimento iniziale, il contribuente deve inserire il mese di gennaio (01) seguito dall’anno in cui si effettua il versamento. Specularmente, per il periodo finale, occorre indicare il mese di dicembre (12) e nuovamente l’anno di riferimento nel formato MM/AAAA. Questa struttura temporale standardizzata serve a inquadrare il versamento nell’annualità corrente di gestione dei flussi finanziari tra l’Agenzia e l’ente previdenziale.

La risoluzione definisce infine con chiarezza i tempi di attuazione di queste nuove disposizioni. La causale E150 e le relative procedure di compilazione saranno operativamente efficaci a partire dal 4 maggio 2026.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa lo Studio Pallino è  a vostra disposizione.

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