La Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo alla revisione del sistema tributario, sulla base di principi e criteri direttivi finalizzati a modificarne e semplificarne l’impianto. Il quadro normativo della riforma è stato completato entro il 29 agosto 2026, a 36 mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

La riforma prevede inoltre la possibilità di adottare, entro il 29 agosto 2028, ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi delle disposizioni già emanate. Un passaggio centrale è rappresentato dal riordino organico della normativa fiscale attraverso la predisposizione di Testi Unici, destinati a raccogliere e coordinare le disposizioni relative ai diversi settori tributari.

Gli otto nuovi Testi Unici entreranno in applicazione dal 1° gennaio 2027, sostituendo la frammentazione normativa attualmente presente con una struttura maggiormente organizzata per materia.

Il percorso di attuazione della riforma ha portato all’approvazione e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di 21 Decreti Legislativi. Il primo, il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, riguarda la fiscalità internazionale, mentre l’ultimo, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, interviene sull’ordinamento della giurisdizione tributaria.

L’articolo 21 della Legge n. 111/2023 prevede il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di Testi Unici, ai quali seguirà la predisposizione di un Codice tributario contenente la disciplina delle singole imposte.

Il riordino deve avvenire attraverso l’individuazione delle norme vigenti e la loro organizzazione per settori omogenei, il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, l’aggiornamento delle norme e l’abrogazione espressa di quelle incompatibili o non più attuali.

Sono stati così predisposti otto Testi Unici, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027. La decorrenza era stata inizialmente prevista per il 1° gennaio 2026, ma è stata successivamente posticipata.

 

 

  1. Il Testo Unico delle sanzioni tributarie

Il Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, previsto dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, riunisce le principali disposizioni relative al sistema sanzionatorio.

Nel nuovo testo confluiscono i principi generali contenuti nel D.Lgs. n. 472/1997, le disposizioni sanzionatorie previste dai D.Lgs. n. 471 e n. 473 del 1997 e le sanzioni penali contenute nel D.Lgs. n. 74/2000.

Sono inoltre raccolte le disposizioni sanzionatorie previste da specifiche leggi d’imposta, comprese quelle relative a registro, imposte ipotecarie e catastali, successioni, donazioni, bollo, concessioni governative e imposta sugli intrattenimenti.

  1. Il Testo Unico dei tributi erariali minori

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 ha introdotto il Testo Unico dei tributi erariali minori, destinato a organizzare le disposizioni relative ai diversi tributi del settore.

Nel testo sono state raccolte le norme sostanziali riguardanti i singoli tributi, insieme alle disposizioni relative agli adempimenti e ai versamenti. L’intervento ha mantenuto, in linea generale, la formulazione delle disposizioni già vigenti, intervenendo soltanto nei casi in cui le modifiche si siano rese necessarie.

Tra le materie interessate rientrano l’imposta sugli intrattenimenti, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, l’imposta sulle transazioni finanziarie, l’imposta sui servizi digitali e le tasse sulle concessioni governative.

  1. Il Testo Unico della giustizia tributaria

Il Testo Unico della giustizia tributaria, introdotto dal D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, raccoglie le principali disposizioni relative all’ordinamento della giurisdizione tributaria e al processo tributario.

Nel testo confluiscono, tra le altre, le disposizioni relative al contenzioso tributario, ai ricorsi e alla rappresentanza del contribuente nel giudizio, all’efficacia delle sentenze nel processo e all’applicazione ed esecuzione delle sanzioni.

Alcune disposizioni sono state trasferite solo parzialmente. In particolare, del D.Lgs. n. 74/2000 e del D.Lgs. n. 472/1997 sono confluiti nel Testo Unico soltanto alcuni articoli, mentre le restanti disposizioni sono state inserite nel Testo Unico delle sanzioni tributarie.

  1. Versamenti e riscossione

Il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, previsto dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, interviene su un settore che comprende le disposizioni relative ai soggetti tenuti ai versamenti e alle diverse modalità di riscossione.

La disciplina riguarda il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta, oltre alla riscossione volontaria, a mezzo ruolo e coattiva.

Nel nuovo Testo Unico è confluito quasi per intero il D.P.R. n. 602/1973, insieme alla parte del D.P.R. n. 600/1973 relativa alle ritenute alla fonte e alle disposizioni del D.Lgs. n. 241/1997 in materia di riscossione. È inoltre presente la disciplina relativa ai limiti alla compensazione prevista dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

  1. Imposta di registro e altri tributi indiretti

Il Testo Unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, introdotto dal D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, interviene su un ambito caratterizzato dalla presenza di fonti normative differenti.

La nuova disciplina riunisce le disposizioni relative all’imposta di registro, all’imposta di bollo, alle imposte ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni e ad altre fattispecie specifiche.

L’obiettivo è coordinare le norme sotto il profilo formale e sostanziale e raccogliere all’interno dello stesso Testo Unico disposizioni provenienti anche da fonti di rango diverso. Sono confluiti, in particolare, il D.P.R. n. 642/1972 sull’imposta di bollo, il D.P.R. n. 131/1986 sull’imposta di registro, il D.P.R. n. 346/1990 sulle successioni e donazioni e il D.Lgs. n. 347/1990 sulle imposte ipotecarie e catastali.

 

  1. Il nuovo Testo Unico dell’IVA

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA, introdotto dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, riordina una disciplina che nel corso degli anni si è sviluppata attraverso fonti normative differenti.

La struttura del nuovo testo comprende la maggior parte della disciplina dell’IVA contenuta nel D.P.R. n. 633/1972, le disposizioni sulla fatturazione elettronica, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, le operazioni intracomunitarie e il regime speciale dei beni usati.

Il riordino interessa quindi non soltanto la disciplina sostanziale dell’imposta, ma anche alcuni degli adempimenti che accompagnano la gestione dell’IVA.

  1. Il Testo Unico delle imposte sui redditi

Particolare rilievo assume il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

Il nuovo testo prende come base il TUIR, raccogliendo e sistematizzando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917/1986 e quelle successive che non erano confluite nel testo originario.

Nel Testo Unico sono comprese la disciplina dell’imposta sui redditi, le detrazioni edilizie, la cedolare secca sugli affitti, le locazioni brevi, il regime forfetario, la disciplina delle società di comodo e la deduzione IMU.

È confluito integralmente il vecchio TUIR, fatta eccezione per il comma 4 dell’articolo 166-bis, trasferito nel Testo Unico delle sanzioni tributarie. Sono inoltre state inserite le disposizioni relative alle detrazioni edilizie, alla cedolare secca, alle locazioni brevi e al regime forfetario.

  1. Adempimenti e accertamento

L’ultimo degli otto Testi Unici è quello relativo agli adempimenti e all’accertamento, introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Anche in questo caso l’intervento nasce dall’esigenza di uniformare una materia regolata da fonti differenti. Il testo comprende, salvo alcune disposizioni, la disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi contenuta nel D.P.R. n. 600/1973 e quella relativa alla liquidazione e riscossione delle imposte prevista dal D.Lgs. n. 462/1997.

Nel nuovo Testo Unico trovano inoltre spazio la disciplina degli ISA, il concordato preventivo biennale, l’accertamento con adesione e la dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito tutte le scadenze fiscali previste per ottobre 2026, con una brevissima descrizione per ciascun adempimento:

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2026

AFFITTI — Registrazione contratti e versamento imposta di registro

Le parti di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per la cedolare secca versano l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2026; il termine di 30 giorni decorre dalla prima tra la data di stipula e quella di decorrenza. Il versamento si effettua con F24 ELIDE.

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2026

DICHIARAZIONE 730/2026 — Richiesta di annullamento o riduzione del secondo acconto

I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale comunicano per iscritto al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o unico acconto IRPEF (e della cedolare secca), oppure di volerlo versare in misura inferiore a quella indicata nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2026. Il termine, fissato dal calendario della precompilata, vale anche quando la dichiarazione è stata predisposta dal sostituto stesso.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026

IVA — Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA emettono e registrano le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre, risultanti da DDT o altro documento idoneo, nonché le fatture per prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione. La fattura deve riportare data e numero dei documenti di riferimento. Per cessioni fra gli stessi soggetti è ammessa un’unica fattura riepilogativa.

IVA — Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato / Registrazione corrispettivi

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco in regime agevolato ex art. 1, L. 398/1991 annotano i corrispettivi e i proventi commerciali del mese precedente nel Registro IVA Minori (D.M. 11/02/1997).

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA REDDITI PF 2026 — Annullamento

Ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi PF (e gli eventuali correttivi collegati) inviato senza F24; per le dichiarazioni trasmesse con F24 il termine è scaduto il 26 giugno. Dopo il 15 ottobre resta possibile presentare un Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026.

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023 / CPB 2025-2026 — Versamento 8ª rata

I soggetti ISA aderenti al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 (art. 12-ter, D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025) che hanno scelto la rateazione con decorrenza dal 15 marzo 2026 versano l’8ª rata (su un massimo di 10) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP per le annualità 2019-2023 oggetto di adesione. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi all’1,6% annuo. In caso di ritardo contenuto entro la scadenza della rata successiva, il piano non decade.

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2026

DICHIARAZIONE DEI REDDITI — Versamento rateale in corso (persone fisiche, società di persone e soggetti IRES)

Il 16 ottobre scade la rata in corso per persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno rateizzato saldo 2025 e primo acconto 2026. Chi ha effettuato il primo versamento entro il 30 giugno versa la 5ª rata con interessi dell’1,17%; chi si è avvalso del differimento al 30 luglio, con maggiorazione dello 0,40%, versa la 4ª rata con interessi dello 0,84%. Stesse scadenze e stessi tassi valgono per IVIE, IVAFE, cedolare secca, imposte sostitutive di forfetari e regime di vantaggio, sostitutiva su plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria, acconto sui redditi a tassazione separata e somme dovute dai creditori pignoratizi.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI — Versamento rateale soggetti ISA con proroga D.L. 89/2026

I contribuenti ISA (inclusi quelli con cause di esclusione), forfetari e minimi che si sono avvalsi della proroga prevista dal D.L. 89/2026 versano la rata in corso delle imposte da Redditi, IRAP e IVA: chi ha effettuato il primo versamento entro il 20 luglio versa la 4ª rata con interessi dello 0,98%; chi lo ha effettuato entro il 20 agosto, con maggiorazione dello 0,80%, versa la 3ª rata con interessi dello 0,63%.

IVA — Versamento rata saldo IVA 2025

Chi ha versato la prima rata del saldo IVA 2025 il 16 marzo versa l’8ª rata, con interesse cumulato del 2,31%. Chi ha differito il saldo al 30 giugno o al 30 luglio segue le rate e i tassi delle imposte da dichiarazione: rispettivamente 5ª rata all’1,17% e 4ª rata allo 0,84%.

MODELLO 770/2026 — Modalità semplificata: invio dati e versamento ritenute

I sostituti d’imposta con non più di 5 dipendenti al 31 dicembre 2025 che hanno optato per la modalità semplificata di presentazione del 770 (art. 16, D.lgs. 1/2024) trasmettono il prospetto dei dati aggiuntivi tramite F24/770 e versano contestualmente le ritenute operate a settembre. La scelta è irrevocabile per l’intero anno d’imposta.

IVA — Liquidazione e versamento mensile (settembre)

I contribuenti IVA mensili versano l’imposta dovuta per settembre (per chi ha affidato la contabilità a terzi, si tratta del secondo mese precedente) tramite F24 telematico. Lo stesso termine si applica ai soggetti che facilitano vendite a distanza di dispositivi elettronici tramite interfacce digitali.

SPLIT PAYMENT — Versamento IVA da scissione dei pagamenti

Gli enti e organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato versano l’IVA da split payment del mese precedente con F24EP o F24 ordinario; con le stesse modalità versano le PA e le società per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali. Dal 1° luglio 2025 le società quotate FTSE MIB sono escluse. Il meccanismo è autorizzato fino al 30 giugno 2029 dalla Decisione UE 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO — Versamento imposta

I soggetti che esercitano con carattere di continuità attività di intrattenimento ex Tariffa D.P.R. 640/1972 versano l’imposta relativa al mese precedente tramite F24 telematico.

TOBIN TAX — Versamento mensile

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento, intermediari non residenti e notai versano l’imposta sulle transazioni finanziarie di settembre tramite F24 telematico. L’adempimento riguarda anche chi opera senza intermediari. Si applicano le aliquote raddoppiate dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, cc. 29-31): 0,2% per le operazioni su mercati regolamentati/MTF, 0,4% per quelle fuori mercato, 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza.

SOSTITUTI D’IMPOSTA — Versamento ritenute settembre

I sostituti d’imposta versano tramite F24 telematico le ritenute operate a settembre su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale e redditi diversi, oltre alle addizionali regionale e comunale trattenute in sede di cessazione del rapporto. Nota 2026: l’addizionale del 10% su bonus e stock options non si applica ai compensi variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione in presenza dei requisiti dell’art. 33, c. 2-ter, D.L. 78/2010, introdotto dalla L. 199/2025; il sostituto ne dà atto nella Certificazione Unica.

LOCAZIONI BREVI — Versamento ritenute settembre

I soggetti che esercitano intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici versano la ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve incassati o pagati a settembre, tramite F24 telematico.

CONDOMINI — Versamento ritenute settembre

I condomini sostituti d’imposta versano le ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati a settembre per appalti di opere o servizi (4%) e sui compensi professionali. Le ritenute del 4% vanno versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui raggiungono complessivamente 500 euro e, in ogni caso, entro il 16 giugno e il 16 dicembre; le ritenute sui compensi professionali seguono invece il termine ordinario.

SOSTITUTI D’IMPOSTA — Versamento imposta sostitutiva su incrementi di produttività

I sostituti d’imposta versano l’imposta sostitutiva IRPEF e le addizionali sulle somme erogate a settembre per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, tramite F24 telematico.

INPS — Versamento contributi lavoro dipendente

I datori di lavoro, agricoli e non agricoli — inclusi ex INPDAP, ENPALS e INPGI — versano all’INPS i contributi previdenziali sulle retribuzioni maturate dai lavoratori dipendenti nel mese di settembre tramite modello F24 unificato.

INPS GESTIONE SEPARATA — Versamento contributi collaboratori

I committenti che a settembre hanno erogato compensi a collaboratori occasionali (se il reddito annuo supera 5.000 euro), venditori porta a porta, co.co.co., assegnisti di ricerca, dottorandi e soci-amministratori con obbligo contributivo versano i contributi tramite F24 telematico. Il contributo è ripartito per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, con versamento integrale a cura del committente.

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2026

Il termine ordinario del 25 ottobre, cadendo di domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo: lunedì 26 ottobre 2026.

INTRASTAT — Presentazione elenchi mensili (settembre) e trimestrali (3° trimestre)

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (INTRA 1-bis e 2-bis) e delle prestazioni di servizi rese/ricevute verso/da soggetti passivi UE (INTRA 1-quater e 2-quater), relativi alle operazioni di settembre 2026 per i soggetti con obbligo mensile e a quelle del 3° trimestre 2026 per i soggetti con obbligo trimestrale. Novità 2026: per effetto della Determinazione direttoriale ADM/Agenzia delle Entrate n. 84415 del 3 febbraio 2026, l’obbligo mensile scatta al superamento, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, di 50.000 euro per cessioni di beni e servizi resi, 2.000.000 euro per acquisti di beni (in luogo dei precedenti 350.000 euro) e 100.000 euro per servizi ricevuti.

DICHIARAZIONE 730/2026 — Presentazione 730 integrativo

Il contribuente presenta a un CAF o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, il modello 730 integrativo per correggere errori che non incidono sull’imposta o la cui correzione determina un maggior credito o un minor debito.

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2026

ENTI NON COMMERCIALI — Versamento recupero ICI 2006-2011

Gli enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione di recupero ICI 2006-2011 versano, tramite F24 o F24 Enti pubblici, le somme dichiarate a titolo di imposta e interessi, oltre alle eventuali sanzioni, a favore dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili.

SABATO 31 OTTOBRE 2026 — PROROGA A LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2026

Il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è domenica e festività di Ognissanti: gli adempimenti fiscali ordinari slittano a lunedì 2 novembre 2026. Restano fissati al 31 ottobre gli adempimenti per i quali la proroga è espressamente esclusa, riportati in chiusura.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 — Presentazione persone fisiche e società di persone

Termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP 2026 (periodo d’imposta 2025) di persone fisiche e società e associazioni ex art. 5 TUIR, direttamente o tramite intermediario abilitato. Entro la stessa data si presentano il Redditi correttivo del 730 e il Redditi aggiuntivo del 730 precompilato (frontespizio e quadri RM sez. IV, RS e RU).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 — Presentazione soggetti IRES

Stesso termine per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che trasmettono Redditi SC e IRAP 2026 entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 — Presentazione eredi

Gli eredi delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 trasmettono in via telematica la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto, con la scheda per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF.

MODELLO 770/2026 — Presentazione della dichiarazione

Termine per la trasmissione telematica del 770/2026, relativo al 2025, da parte di sostituti d’imposta e intermediari. Il modello, approvato con Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, introduce il rigo SX50 per il credito maturato dai datori di lavoro che nel 2025 hanno riconosciuto in busta paga la somma non concorrente al reddito prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i dipendenti con redditi fino a 20.000 euro. Sono esonerati i sostituti con non più di 5 dipendenti che hanno optato per la modalità semplificata F24/770.

CERTIFICAZIONE UNICA 2026 — Invio CU con redditi esenti o non dichiarabili in precompilata

Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027 — Adesione soggetti ISA

I contribuenti che nel 2025 hanno esercitato in via prevalente un’attività soggetta a ISA e intendono aderire al CPB per il biennio 2026-2027 trasmettono la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta. L’adesione avviene con invio congiunto al modello ISA, in allegato al Redditi 2026, oppure con invio autonomo del solo frontespizio del Redditi 2026, indicando il codice 1 nella casella “Comunicazione CPB”. Un’adesione già inviata può essere sostituita con un nuovo invio entro i termini, senza revoca; entro la stessa data si comunica l’eventuale revoca. Dopo la scadenza non è ammessa la remissione in bonis.

REGIME DI TRASPARENZA — Opzione per il triennio 2026-2028

Le società già esistenti esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale nel quadro OP del modello Redditi SC 2026; quelle costituite nel 2026 la comunicano all’Agenzia delle Entrate con apposito invio telematico. L’opzione vincola per tre anni.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI — Versamento IVA intracomunitaria

Gli enti non commerciali ex art. 4, c. 4, D.P.R. 633/72 e i produttori agricoli ex art. 34, c. 6, stesso D.P.R. liquidano e versano l’IVA sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente tramite F24 telematico (F24EP per le PA). L’obbligo riguarda anche gli enti soggetti passivi IVA, limitatamente agli acquisti effettuati nella sfera non commerciale.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI — Presentazione modello INTRA 12

Gli stessi soggetti presentano telematicamente (Fisconline o Entratel) il Modello INTRA 12 con i dati degli acquisti intracomunitari del secondo mese precedente, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE — Trasmissione corrispettivi settembre

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio di settembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione con self-service prepagato.

BOLLO AUTO — Versamento

I proprietari di autoveicoli con potenza superiore a 35 kW con bollo scaduto a settembre 2026, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, effettuano il pagamento tramite pagoBollo/Bollonet ACI, delegazioni ACI, agenzie Sermetra, punti vendita Mooney e Lottomatica, Poste Italiane, home banking, app IO o agenzie di pratiche auto autorizzate.

SUPERBOLLO AUTO — Versamento

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di autovetture con potenza superiore a 185 kW e scadenza bollo a settembre 2026 versano l’addizionale erariale (20,00 euro/kW oltre i 185 kW), ridotta al 60%, 30% e 15% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione; non più dovuta dopo 20 anni. Versamento tramite F24 ELIDE. La compensazione è esclusa.

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022 / CPB 2024-2025 — Versamento 20ª rata

I soggetti ISA aderenti al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (D.L. 113/2024 conv. L. 143/2024) che hanno scelto la rateazione con decorrenza dal 31 marzo 2025 versano la 20ª rata (su un massimo di 24) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP per le annualità 2018-2022. Interessi all’1,6% annuo per le rate in scadenza nel 2026.

ACCISE — Rimborso gasolio autotrazione 3° trimestre 2026

Gli autotrasportatori presentano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale (art. 24-ter, D.lgs. 504/1995) relativa ai consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2026. Novità: dal 1° ottobre 2026 le dichiarazioni con richiesta di credito in compensazione si trasmettono esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I., senza più invio via PEC o cartaceo, e il termine per il silenzio-assenso scende da 60 a 30 giorni; le richieste di rimborso in denaro seguono le modalità già previste. Le imprese non ancora abilitate a E.D.I. devono attivarsi per tempo.

ISCRO — Domanda indennità lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale e rispettano i requisiti reddituali presentano in via telematica, direttamente o tramite patronato, la domanda per l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. L’indennità può essere richiesta una sola volta ogni tre anni.

IVA — Rimborso o compensazione credito trimestrale (Modello IVA TR)

I contribuenti che nel 3° trimestre 2026 hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e intendono chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione presentano telematicamente il Modello IVA TR.

AFFITTI — Registrazione contratti e versamento imposta di registro

Stesso adempimento del 1° ottobre per i contratti di locazione e affitto stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2026, con versamento tramite F24 ELIDE

SABATO 31 OTTOBRE 2026 — ADEMPIMENTI SENZA PROROGA

Per gli adempimenti che seguono la norma esclude lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo: il termine resta fissato a sabato 31 ottobre 2026.

IVA — Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

I soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS) trasmettono tramite il Portale OSS la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (valore intrinseco non superiore a 150 euro) del mese precedente, indicando per ogni Stato membro imponibile, aliquota e imposta dovuta, e versano contestualmente l’imposta risultante.

IVA — Dichiarazione trimestrale OSS e liquidazione

I soggetti che aderiscono al regime One Stop Shop, UE o non UE, presentano tramite il Portale OSS la dichiarazione IVA relativa alle operazioni del 3° trimestre 2026 e versano contestualmente l’imposta dovuta.

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA — Comunicazione trimestrale

I soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi al regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati membri (art. 70-octiesdecies, D.P.R. 633/1972) comunicano in via telematica il valore delle operazioni effettuate nel 3° trimestre 2026 in Italia e in ciascuno degli altri Stati membri. La comunicazione è dovuta anche in assenza di operazioni.

POS — Collegamento con registratore telematico

Per i POS attivati nel mese di agosto 2026, gli esercenti registrano il collegamento con il registratore telematico (o con la procedura “Documento commerciale online”) tramite la funzione “Gestione collegamenti” del portale Fatture e Corrispettivi, disponibile dal 6 al 31 ottobre 2026.

LIBRO UNICO DEL LAVORO — Registrazioni del mese di settembre

I datori di lavoro privati registrano sul LUL i dati relativi al periodo di paga di settembre. Il termine (art. 39, c. 3, D.L. 112/2008) non slitta: la proroga dell’art. 7, c. 1, lett. h), D.L. 70/2011 riguarda i soli adempimenti verso l’Amministrazione finanziaria, mentre l’art. 2963 c.c. sposta i termini che scadono in giorno festivo, non di sabato.

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Il termine normativo per aderire al CPB 2026-2027 è fissato al 31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è domenica, giorno festivo, quindi la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile, cioè lunedì 2 novembre 2026).
L’adesione, tuttavia, non è automatica e richiede una valutazione di convenienza da svolgere caso per caso.

Il CPB consente ai contribuenti interessati di definire preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini fiscali per il biennio 2026-2027. La definizione avviene sulla base dei dati fiscali e degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2025.

In caso di adesione, la tassazione del biennio viene determinata secondo le regole proprie del concordato, prendendo a riferimento il reddito concordato, fatti salvi gli eventi e le ipotesi particolari espressamente previsti dalla normativa.

In linea generale, il CPB 2026-2027 è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA. I contribuenti in regime forfetario sono invece esclusi dal CPB a decorrere dal 2025.

Anche per i soggetti ISA l’accesso resta subordinato alla verifica delle condizioni previste dalla normativa. Tra queste rientrano le cause di esclusione e la posizione relativa a eventuali debiti tributari o contributivi definitivamente accertati.

L’adesione al CPB non è automatica. Prima di decidere è necessario confrontare la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate con l’andamento effettivo e prospettico dell’attività, tenendo conto di più elementi.

Il primo è il reddito proposto per il 2026 e il 2027, da leggere alla luce dell’andamento economico dell’attività nel corso del 2026 e delle previsioni di reddito per entrambi gli anni. Va poi considerato il carico fiscale che deriva dall’adesione, da mettere a confronto con quello della tassazione ordinaria. Rileva inoltre l’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva sulla maggiorazione del reddito concordato rispetto al reddito di riferimento, così come gli effetti fiscali e contributivi dell’adesione.

Non vanno infine trascurate le eventuali cause di esclusione, cessazione o decadenza previste dalla normativa.

Per queste ragioni l’adesione al CPB non risulta necessariamente conveniente per tutti i contribuenti. La decisione dovrebbe essere assunta solo dopo un’analisi specifica della singola posizione.

La scadenza: lunedì 2 novembre 2026

Per il biennio 2026-2027 il termine normativo per aderire alla proposta di concordato è fissato al 31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; come già anticipato il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è festivo, il termine operativo slitta dunque a lunedì 2 novembre 2026.

Entro il medesimo termine può essere comunicata anche l’eventuale revoca di un’adesione già trasmessa.

Per una valutazione attendibile è importante disporre di una situazione contabile 2026 quanto più possibile aggiornata e delle informazioni relative all’andamento prospettico dell’attività. Alcune circostanze possono incidere in modo significativo sui risultati economici del 2026 e del 2027 e vanno quindi tenute presenti.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di incrementi o riduzioni significative del fatturato, dell’acquisizione o della perdita di clienti rilevanti, di nuovi investimenti o dismissioni, di modifiche dell’attività esercitata o dell’apertura e chiusura di sedi e unità operative, di variazioni significative del personale, di operazioni straordinarie e di altri eventi idonei a modificare sensibilmente il reddito atteso.

Poiché i conteggi richiedono tempo, è opportuno che le informazioni necessarie siano raccolte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza.

Il Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 è  uno strumento rivolto ai soggetti ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario. Il termine operativo per aderire è lunedì 2 novembre 2026, ma la convenienza dell’adesione dipende dalla situazione di ciascun contribuente e richiede una valutazione individuale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per assistenza operativa.

La cedolare secca sugli affitti è un regime fiscale opzionale che consente di applicare ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo un’imposta sostitutiva in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. La scelta di questo sistema comporta importanti effetti sotto il profilo fiscale, poiché sostituisce non soltanto l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma anche alcune imposte indirette collegate alla gestione del contratto di locazione.

L’adesione alla cedolare secca permette infatti di evitare l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF determinate sulla base degli scaglioni di reddito, sostituendo inoltre le relative addizionali regionali e comunali IRPEF. Il regime sostitutivo produce effetti anche sulle imposte indirette, in quanto elimina il versamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute normalmente per la registrazione del contratto, per le annualità successive, per le proroghe e per le eventuali risoluzioni anticipate.

L’accesso alla cedolare secca non è tuttavia generalizzato, ma è subordinato al rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

Dal punto di vista soggettivo, il regime è riservato esclusivamente al locatore persona fisica privata che sia proprietario dell’immobile oppure titolare di un diritto reale di godimento, come nel caso dell’usufrutto.

Sono quindi esclusi dall’applicazione della cedolare secca i soggetti che operano nell’ambito di un’attività d’impresa, di arti o professioni. Il divieto riguarda non soltanto le imprese individuali, ma anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche private, come le società di persone, comprese le società semplici, le società di capitali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali.

Una particolare limitazione riguarda le persone fisiche che concedono in locazione più immobili. In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della Legge 178/2020, l’affitto di due o più appartamenti determina una presunzione legale di esercizio di attività d’impresa, impedendo quindi l’accesso al regime della cedolare secca.

Nel caso in cui l’immobile appartenga a più soggetti in regime di comproprietà, ciascun comproprietario può comunque scegliere autonomamente se aderire alla cedolare secca. L’opzione può infatti essere esercitata in modo disgiunto rispetto agli altri contitolari dell’immobile.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la cedolare secca può essere applicata agli immobili ad uso abitativo destinati alla residenza e classificati catastalmente nelle categorie comprese tra A/1 e A/11, con esclusione della categoria A/10, relativa agli uffici e agli studi privati.

L’opzione riguarda anche le pertinenze dell’immobile abitativo, senza limiti numerici, purché siano locate insieme all’abitazione principale. Rientrano quindi nel regime anche eventuali pertinenze come cantine, garage o altre unità accessorie quando vengono concesse contestualmente alla locazione dell’immobile abitativo.

Un’eccezione alla regola generale che limita la cedolare secca agli immobili residenziali ha riguardato gli immobili commerciali. La possibilità di applicare il regime alle locazioni commerciali è stata infatti prevista esclusivamente per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Questa apertura temporanea ha interessato esclusivamente gli immobili classificati nella categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe, con una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le relative pertinenze. La disciplina prevedeva inoltre che il beneficio non fosse applicabile quando, alla data del 15 ottobre 2018, risultava già in corso tra gli stessi soggetti e per il medesimo immobile un contratto di locazione non ancora scaduto successivamente interrotto anticipatamente.

La disciplina della cedolare secca prevede alcune limitazioni legate alla destinazione dell’immobile e alla tipologia del contratto.

Non è possibile applicare il regime sostitutivo agli immobili abitativi concessi in locazione per uso ufficio o uso promiscuo. Un esempio è rappresentato da un appartamento destinato allo svolgimento di un’attività professionale, come uno studio utilizzato da un professionista.

L’opzione non è inoltre ammessa quando l’immobile abitativo viene locato a un soggetto che agisce nell’ambito della propria attività d’impresa o professionale, anche se l’immobile viene successivamente utilizzato per esigenze abitative di dipendenti o collaboratori.

Sono escluse anche le ipotesi di sub-locazione, ad eccezione delle sub-locazioni di durata non superiore a 30 giorni, e le locazioni relative a immobili situati all’estero, poiché tali fattispecie generano redditi diversi e non redditi derivanti dalla locazione immobiliare.

Diversamente, la cedolare secca può essere utilizzata nell’ambito delle locazioni brevi, cioè quei contratti aventi ad oggetto immobili abitativi con durata inferiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo ambito l’opzione può essere esercitata anche dal comodatario o dal sublocatore.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la posizione del conduttore. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il divieto di applicazione della cedolare secca alle locazioni effettuate nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni riguarda anche il soggetto che prende in locazione l’immobile.

Su questo punto si è tuttavia sviluppato un orientamento differente nella giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha infatti espresso una posizione contraria rispetto all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria attraverso diverse pronunce, tra cui le sentenze n. 12395 del 2024, n. 12076 del 2025 e n. 12079 del 2026.

La modalità di calcolo della cedolare secca presenta caratteristiche differenti rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF.

Nel regime ordinario, il reddito derivante dalla locazione viene determinato considerando il 95% del canone di locazione, grazie alla riduzione forfettaria prevista dalla normativa. Nel regime della cedolare secca, invece, la base imponibile coincide con il 100% del canone pattuito.

Su tale importo vengono applicate aliquote differenti in relazione alla tipologia contrattuale. Per i contratti a canone concordato l’imposta sostitutiva è pari al 10%, mentre per i contratti a canone libero viene applicata l’aliquota del 21%.

Per quanto riguarda le locazioni brevi, l’aliquota del 21% si applica al primo immobile scelto dal contribuente, comprese le relative pertinenze. Dal secondo immobile locato dallo stesso soggetto trova invece applicazione l’aliquota del 26%.

La scelta della cedolare secca segue normalmente la durata del contratto di locazione e produce effetti per la relativa annualità contrattuale. Il locatore può comunque modificare la propria scelta nel corso del rapporto, revocando l’opzione oppure aderendo al regime sostitutivo in un momento successivo.

La revoca o l’esercizio dell’opzione devono essere comunicati attraverso il modello RLI. Poiché l’annualità contrattuale può non coincidere con l’anno solare, nella dichiarazione dei redditi può verificarsi che lo stesso immobile sia tassato con la cedolare secca per una parte dell’anno e secondo il regime ordinario IRPEF per il periodo restante.

L’adesione alla cedolare secca comporta una conseguenza importante per il locatore: la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione, compreso l’adeguamento annuale sulla base dell’indice ISTAT. Tale rinuncia rimane valida per tutta la durata dell’opzione.

Per i contratti soggetti a registrazione, la scelta della cedolare secca deve essere effettuata attraverso il modello RLI al momento della registrazione iniziale oppure in occasione delle eventuali proroghe.

La registrazione del contratto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla decorrenza del contratto. Se l’opzione viene esercitata in un’annualità successiva alla prima, il modello RLI deve essere presentato entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità interessata.

Al termine della durata contrattuale di quattro anni, l’opzione deve essere nuovamente rinnovata mediante presentazione del modello RLI.

Il locatore che sceglie la cedolare secca deve inoltre comunicare al conduttore la propria rinuncia agli aggiornamenti del canone mediante raccomandata, entro il termine previsto per la registrazione del contratto o entro 30 giorni dalla decorrenza dell’opzione. Questo adempimento è previsto a pena di decadenza dal regime sostitutivo.

La comunicazione non è necessaria quando il contratto contiene già una specifica clausola che vieta l’aggiornamento del canone oppure nei contratti di durata non superiore a 30 giorni non soggetti all’obbligo di registrazione.

La disciplina della cedolare secca sugli affitti trova il proprio riferimento principale nell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011, oltre che nelle disposizioni del TUIR applicabili dal 2027 e nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 e la Circolare n. 20/E del 4 giugno 2012.

Per domande ed assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale le nuove schede di sintesi sul Concordato preventivo biennale 2026-2027, con informazioni su adesione, punteggio Isa e ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023.

Le nuove schede consentono ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) di verificare le principali informazioni rilevanti ai fini della scelta relativa al Concordato preventivo biennale, mettendo a disposizione dati già presenti nell’Anagrafe tributaria. Tra gli elementi disponibili rientrano gli effetti dell’adesione al Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027, il punteggio Isa risultante dall’ultimo modello presentato, i dati relativi all’attività economica esercitata e le informazioni collegate al possibile ravvedimento speciale per le annualità pregresse.

Le Schede di sintesi sono state predisposte per i contribuenti che applicano gli Isa e che non hanno già una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026. Il documento è articolato in diverse sezioni che raccolgono le informazioni necessarie per avere una visione complessiva degli elementi collegati all’adesione al Cpb.

Nella scheda sono riportati gli effetti dell’adesione al Concordato preventivo biennale per il 2026 e il 2027, insieme ai principali dati dell’attività economica esercitata, ricavati dall’ultima dichiarazione acquisita dall’Amministrazione finanziaria. Viene inoltre indicato il punteggio Isa risultante dall’ultimo modello presentato, l’eventuale adesione al Cpb 2026-2027 e le informazioni relative al ravvedimento delle annualità pregresse.

La presenza di questi dati consente al contribuente di consultare in un unico documento le informazioni fiscali già disponibili presso l’Agenzia delle Entrate e utili per valutare l’adesione alla proposta di concordato.

Una parte specifica della scheda è dedicata al tema dell’affidabilità fiscale. Il documento riporta infatti il punteggio Isa ottenuto sulla base dell’ultimo modello presentato. Qualora il punteggio risulti inferiore a 10, può essere presente anche un’informativa relativa a eventuali incoerenze contabili o strutturali individuate nell’elaborazione del modello Isa.

Nel caso in cui il contribuente abbia invece indicato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, la scheda non riporta alcun punteggio di affidabilità fiscale.

All’interno delle nuove Schede di sintesi sono presenti anche le informazioni relative al ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023. Questa possibilità riguarda i contribuenti che avevano aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025 e che rinnovano l’adesione per il successivo biennio 2026-2027, rispettando i termini previsti.

Per questi soggetti la scheda mette a disposizione gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’eventuale imposta sostitutiva dell’Irap. La sezione dedicata al ravvedimento è predisposta per i contribuenti che, alla data di entrata in vigore dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2026, hanno applicato gli Isa.

Il calcolo del ravvedimento speciale non viene invece riportato nella scheda nei casi in cui non risulti presentato il modello Isa, quando i dati disponibili siano incompleti oppure quando sia stata dichiarata una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa.

Sono previste alcune eccezioni per determinate situazioni. Le informazioni relative al ravvedimento possono infatti essere presenti anche in caso di cause di esclusione collegate all’emergenza Covid-19, al non normale svolgimento dell’attività oppure all’esercizio di più attività d’impresa non riconducibili allo stesso Isa, quando i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Le nuove Schede di sintesi permettono quindi di verificare anche la presenza delle condizioni necessarie per l’eventuale accesso al ravvedimento speciale sulle annualità pregresse, fornendo al contribuente le informazioni relative agli importi e agli elementi utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda l’adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027, il termine previsto è fissato al 31 ottobre, con slittamento al 2 novembre in considerazione dei giorni festivi. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è invece stabilito nell’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Le Schede di sintesi disponibili nel cassetto fiscale costituiscono quindi il documento attraverso cui i contribuenti possono consultare i dati fiscali rilevanti per l’adesione al Cpb 2026-2027 e, nei casi previsti, le informazioni necessarie per il calcolo del ravvedimento speciale relativo alle annualità 2020-2023.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha differito dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cosiddetto Tax Control Framework (TCF), per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025. La modifica è contenuta nell’articolo 17 del decreto, che interviene sull’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2025, sostituendo la precedente scadenza del 30 settembre 2026 con quella del 31 dicembre 2026. Il termine viene quindi prorogato di tre mesi, consentendo ai contribuenti interessati di disporre di un periodo più ampio per ottenere la certificazione del sistema integrato.

Il regime di adempimento collaborativo è finalizzato a instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, attraverso un livello più elevato di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Il sistema si basa su un’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente e comprende anche l’anticipazione del controllo, con l’obiettivo di consentire una valutazione comune delle situazioni che possono generare rischi fiscali. L’adesione al regime è volontaria ed è subordinata al possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Dal punto di vista soggettivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 128/2015, il regime è rivolto ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia che realizzino un determinato volume di affari o di ricavi. Le soglie previste sono pari a 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, a 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 100 milioni di euro a partire dal 2028.

Per poter presentare la domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo, i soggetti interessati devono inoltre disporre di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, comprendente anche la mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Il sistema deve essere inserito nel più ampio contesto del Sistema di governo aziendale e di controllo interno.

L’efficacia del sistema è collegata alla sua capacità di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. Il TCF deve quindi comprendere una strategia fiscale, una precisa definizione di ruoli e responsabilità, procedure, attività di monitoraggio, capacità di adattamento al contesto interno ed esterno, una relazione destinata agli organi di gestione e una mappa dei rischi fiscali.

Sul nuovo quadro normativo è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, che ha fornito puntualizzazioni sul regime di adempimento collaborativo, affrontando l’inquadramento sistematico della disciplina e alcuni quesiti e dubbi relativi alla sua applicazione. Tra gli aspetti esaminati figurano le disposizioni finalizzate a rafforzare l’efficacia del Tax Control Framework e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea più ampia di imprese.

Il TCF viene definito come l’insieme degli strumenti, delle strutture organizzative, delle norme e delle regole aziendali destinati a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali. La finalità del sistema è permettere una conduzione dell’impresa orientata a minimizzare il rischio di operare in violazione delle norme tributarie oppure in contrasto con i principi e le finalità dell’ordinamento.

La disciplina si collega anche alle indicazioni dell’OCSE, contenute nel Report “Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance”. Il possesso di un adeguato sistema di controllo del rischio fiscale costituisce una condizione essenziale per l’ingresso nel regime. L’implementazione del sistema consente all’amministrazione finanziaria di riporre una “justified trust”, cioè una fiducia giustificata, nella capacità dell’impresa di individuare e gestire i propri rischi fiscali e di adempiere in maniera trasparente e corretta alle proprie obbligazioni tributarie.

Prima della riforma, il modello di TCF adottato dalle imprese aderenti al regime poteva essere considerato un “modello aperto”, nel quale i contenuti erano rimessi alle scelte organizzative della società e alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, alla quale il modello veniva sottoposto. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 54237 del 2016 aveva infatti individuato le caratteristiche essenziali del TCF, in conformità alle disposizioni normative e alle raccomandazioni dell’OCSE contenute nel relativo report e nelle linee guida.

La legge delega è successivamente intervenuta introducendo la possibilità di certificare il TCF, fermo restando il mantenimento dei poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate. La certificazione è funzionale a una maggiore standardizzazione del sistema e al rafforzamento degli effetti premiali collegati all’adesione al regime. In particolare, un TCF certificato e accompagnato da una puntuale individuazione, all’interno della Mappa dei rischi fiscali, dei rischi presenti nei processi aziendali costituisce una condizione essenziale per l’esclusione delle sanzioni tributarie penali e amministrative prevista dal decreto delegato.

La disciplina interviene inoltre sulla corretta applicazione degli standard contabili, con l’obiettivo di garantire la solidità del dato sul quale si fonda l’obbligazione tributaria. In questo contesto viene promossa l’adozione di un TCF integrato con gli altri sistemi aziendali di controllo del rischio, così da assicurarne la conformità ai principi contabili adottati dall’impresa.

In attuazione di tali disposizioni, l’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto delegato ha introdotto il comma 1-bis nell’articolo 4, stabilendo per gli operatori che intendono aderire al regime l’obbligo di certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale. La certificazione deve riguardare anche la conformità del sistema ai principi contabili e deve essere rilasciata da professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità e iscritti all’albo degli avvocati oppure dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È previsto inoltre l’obbligo di effettuare la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Il decreto correttivo ha introdotto ulteriori disposizioni per i soggetti esonerati dal rilascio della certificazione perché già ammessi al regime oppure perché hanno presentato l’istanza prima dell’entrata in vigore del decreto delegato. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La disciplina del TCF è collegata anche a specifici effetti premiali. È prevista la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che aderisce al regime e comunica preventivamente i rischi fiscali in maniera tempestiva ed esauriente. Per ottenere l’esimente sanzionatoria, i rischi devono essere comunicati attraverso un interpello abbreviato oppure mediante una comunicazione di rischio contenente gli elementi essenziali previsti per l’interpello abbreviato. Il comportamento successivamente tenuto dal contribuente deve inoltre corrispondere esattamente a quello rappresentato nella comunicazione.

È prevista inoltre l’esclusione della rilevanza penale, ai fini del reato di infedele dichiarazione, delle condotte che siano state oggetto di comunicazione preventiva. La disciplina stabilisce anche una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, relativamente ai periodi d’imposta ai quali si applica il regime, nei confronti dei contribuenti il cui TCF sia stato certificato da professionisti indipendenti.

A questa riduzione può aggiungersi un ulteriore anno di riduzione dei termini di decadenza dell’azione accertatrice nel caso in cui il contribuente rilasci la certificazione tributaria prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 241/1997, definita anche “visto pesante”.

Tra gli effetti premiali collegati all’adesione al regime rientra infine l’estensione dell’esonero dalla prestazione delle garanzie. L’esonero, precedentemente previsto per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, viene esteso anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo IVA presentate dal rappresentante del gruppo, quando almeno uno dei partecipanti abbia aderito al regime di adempimento collaborativo. Il decreto correttivo stabilisce inoltre che non sia dovuta la prestazione della garanzia per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto delegato.

Il termine per la certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale per i soggetti interessati passa quindi dal 30 settembre al 31 dicembre 2026, per effetto della modifica introdotta dal decreto correttivo Omnibus.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Precedente scadenza 30 settembre 2026
Nuova scadenza 31 dicembre 2026
Sistema Tax Control Framework (TCF)
Soggetti interessati Soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025
Requisito del TCF Sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali
Elementi essenziali Strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, monitoraggio, adattabilità, relazione agli organi di gestione e mappa dei rischi fiscali
Certificazione Rilasciata da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 

 

È disponibile la versione definitiva del modulo Tfr3, il documento attraverso il quale i lavoratori possono comunicare la scelta relativa alla destinazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) e all’eventuale adesione alla previdenza complementare. Il modulo riguarda i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, che devono esprimere la propria decisione entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Il documento è stato pubblicato nella sezione della pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro ed è allegato al decreto Lavoro-Finanze del 4 settembre 2026. La pubblicazione della versione definitiva sostituisce la precedente bozza contenuta nelle FAQ dedicate all’adesione alla previdenza complementare.

Con il nuovo provvedimento viene completato il quadro normativo attuativo delle disposizioni introdotte dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026), che ha modificato l’articolo 8 del Decreto legislativo 252/2005, relativo alla destinazione del TFR e all’adesione ai fondi pensione.

Il modulo Tfr3 ha anche la funzione di attestare che il datore di lavoro abbia rispettato gli obblighi informativi nei confronti del dipendente, fornendo le indicazioni sulle diverse possibilità disponibili e sulle conseguenze previste dalla normativa vigente. Attraverso il documento vengono inoltre raccolte le informazioni relative alle precedenti scelte effettuate dai lavoratori non alla prima assunzione, così da consentire alla nuova azienda di gestire correttamente la posizione del dipendente in base alle decisioni già adottate.

Il modello definitivo mantiene sostanzialmente la struttura della versione in bozza diffusa nei mesi precedenti, integrata con le indicazioni fornite dal Ministero attraverso le FAQ. Le precisazioni hanno permesso di chiarire le differenze tra il precedente sistema di adesione tacita, basato sul meccanismo del silenzio-assenso, e la nuova forma di adesione automatica prevista dalla normativa.

La nuova adesione automatica si applica sia ai lavoratori alla prima assunzione sia ai lavoratori non alla prima assunzione e prevede la scelta in favore del fondo pensione negoziale oppure, in assenza di quest’ultimo, del fondo Cometa, con il versamento anche della contribuzione prevista. Attraverso il modulo Tfr3 il lavoratore può definire la modalità di destinazione del TFR, scegliendo il conferimento del 100% del TFR oppure una diversa percentuale stabilita dal contratto collettivo nazionale.

Rispetto alla precedente impostazione, nella sezione dedicata ai lavoratori alla prima assunzione è stato eliminato il riferimento al trasferimento della quota minima del 50% del TFR, poiché tale previsione riguarda esclusivamente i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993.

In caso di adesione automatica, il lavoratore può anche scegliere di non versare il proprio contributo personale, ma questa possibilità è prevista soltanto nel caso in cui la retribuzione annua lorda sia inferiore all’importo dell’assegno sociale INPS. Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di versare la propria quota contributiva.

Il modulo Tfr3 disciplina anche l’adesione esplicita, che consente al lavoratore di scegliere un fondo pensione diverso rispetto al fondo negoziale. In questo caso la scelta deve essere comunicata attraverso lo stesso modulo, indicando la misura del solo TFR da trasferire secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.

Ai lavoratori assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 viene inoltre riservata la possibilità di mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile. Questa opzione comporta l’accantonamento del TFR presso l’azienda oppure il versamento al fondo di tesoreria, qualora il datore di lavoro possieda i requisiti dimensionali previsti.

Il decreto prevede infine la possibilità di compilare il modulo online e di trasmetterlo automaticamente al datore di lavoro. Le modalità operative saranno definite dal Ministero del Lavoro attraverso un successivo decreto direttoriale che stabilirà gli aspetti tecnici della procedura.

Qui disponibile per il download il modulo TFR3
Allegato MODULO_TFR3

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La Manovra di bilancio 2027 inizia a delineare i primi possibili interventi fiscali con un’attenzione particolare a ceto medio, giovani lavoratori e partite IVA. Le misure sono ancora in fase di definizione e dovranno essere individuate le relative coperture economiche, le soglie di applicazione e le modalità operative, ma il quadro delle ipotesi allo studio indica un possibile intervento sulla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro e sulle attività autonome.

Tra gli interventi principali figura la revisione delle aliquote IRPEF, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale sulla fascia di contribuenti appartenente al ceto medio.

L’ipotesi attualmente considerata prevede una riduzione dell’aliquota relativa al secondo scaglione di reddito, con il possibile passaggio dal 35% al 33% e un ampliamento della fascia interessata fino a 60.000 euro di reddito.

La modifica riguarderebbe quindi una platea più ampia rispetto all’attuale configurazione degli scaglioni IRPEF, estendendo il beneficio fiscale a una parte più consistente dei lavoratori dipendenti e degli altri contribuenti soggetti alla tassazione progressiva. La definizione definitiva dell’intervento dipenderà dalle scelte che saranno inserite nella legge di bilancio e dalle risorse disponibili.

Il possibile intervento sull’IRPEF rappresenta uno dei principali capitoli della prossima Manovra. La proposta allo studio prevede una revisione dell’attuale aliquota del 35%, con una riduzione al 33% e l’estensione dello scaglione fino alla soglia dei 60.000 euro di reddito.

L’obiettivo della misura è intervenire sulla tassazione dei redditi medi, modificando il sistema attuale attraverso un alleggerimento dell’imposta per i contribuenti interessati. L’operazione rientra nel percorso di revisione della struttura fiscale già avviato negli anni precedenti con gli interventi sugli scaglioni e sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Restano ancora da definire gli aspetti tecnici della misura, tra cui il numero effettivo dei contribuenti coinvolti, l’impatto sul calcolo dell’imposta e le risorse necessarie per sostenere il taglio dell’aliquota.

Un altro intervento allo studio riguarda i giovani lavoratori e la possibilità di introdurre una forma di tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha indicato l’ipotesi di un meccanismo fiscale destinato a favorire la crescita delle retribuzioni attraverso un trattamento agevolato degli incrementi salariali. La misura prenderebbe come riferimento strumenti di tassazione sostitutiva già utilizzati in alcuni ambiti legati ai rinnovi contrattuali.

Il principio alla base dell’intervento sarebbe quello di applicare un regime fiscale più favorevole alle somme aggiuntive riconosciute ai lavoratori rispetto alla retribuzione ordinaria, con l’obiettivo di incentivare gli aumenti salariali attraverso un sistema di agevolazioni fiscali.

Anche in questo caso, la definizione concreta della misura richiede ancora la stabilizzazione di diversi elementi, tra cui i requisiti per accedere al beneficio, la platea dei destinatari e i limiti economici entro cui applicare la tassazione agevolata.

La Manovra 2027 potrebbe interessare anche il mondo delle partite IVA, attraverso una possibile modifica del limite di accesso al regime forfettario.

L’ipotesi allo studio prevede l’innalzamento della soglia attuale di ricavi e compensi da 85.000 euro a 100.000 euro. La modifica consentirebbe a un numero maggiore di lavoratori autonomi e professionisti di mantenere il regime fiscale agevolato previsto per le attività con determinati livelli di fatturato.

L’attuale limite di 85.000 euro rappresenta infatti il principale parametro economico per l’accesso al regime forfettario, che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito imponibile e un’imposta sostitutiva rispetto al sistema ordinario.

L’eventuale incremento della soglia dovrà però essere coordinato con la normativa europea. La disciplina del regime forfettario è infatti collegata ai limiti previsti a livello comunitario per i regimi fiscali agevolati destinati alle piccole attività economiche.

Le misure attualmente considerate per la Manovra 2027 non rappresentano ancora provvedimenti definitivi.

La fase attuale riguarda la definizione delle principali linee di intervento, mentre restano da stabilire dettagli fondamentali come platee dei beneficiari, soglie economiche, coperture finanziarie e modalità applicative.

 

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con il D.Lgs. n. 10/2026 nell’ambito della Riforma fiscale. Il provvedimento introduce una riorganizzazione organica della normativa IVA, raccogliendo in un unico testo disposizioni precedentemente contenute in diverse fonti normative.

A decorrere da questa data vengono soppresse le disposizioni del DPR n. 633/72, del DL n. 331/93 e di ulteriori norme che trovano ora collocazione nel nuovo Testo Unico IVA. La riorganizzazione non comporta, in linea generale, una modifica della formulazione delle disposizioni vigenti, salvo gli interventi necessari per aggiornare il testo o garantire il coordinamento con le modifiche normative intervenute nel tempo.

Il nuovo Testo Unico IVA è composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e da quattro Tabelle allegate. L’organizzazione degli argomenti segue, in linea di principio, la sequenza della Direttiva n. 2006/112/CE, con l’obiettivo di sistematizzare i diversi temi della disciplina IVA in modo coerente con la normativa comunitaria.

Il testo raccoglie le disposizioni relative ai principali ambiti di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, tra cui i soggetti passivi, la territorialità delle operazioni, le operazioni imponibili, le esenzioni, la detrazione dell’imposta e i regimi speciali.

La scelta di organizzare le disposizioni per settori omogenei comporta anche una diversa collocazione di alcune norme. In particolare, le disposizioni precedentemente contenute nel DPR n. 633/72 in materia di accertamento non sono confluite nel Testo Unico IVA.

Sono invece mantenute nel nuovo testo le disposizioni che riguardano il funzionamento dell’imposta, comprese quelle relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione e al rimborso dell’IVA.

L’entrata in vigore della nuova organizzazione normativa richiederà inoltre l’aggiornamento dei riferimenti utilizzati nella gestione della fatturazione elettronica e della contabilità. Software house, operatori e Agenzia delle Entrate dovranno quindi adeguare dal 2027 codici e codifiche utilizzati nei rispettivi sistemi.

Tra gli aggiornamenti evidenziati nella nuova disciplina rientra quello relativo alla prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea.

L’articolo 45 del Testo Unico IVA, dedicato alle cessioni non imponibili, riprende e aggiorna la precedente disciplina contenuta nell’articolo 8 del DPR n. 633/72. In considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia, viene aggiornato il riferimento alla prova doganale dell’uscita delle merci. Allo stesso tempo viene eliminato il riferimento alla bolla di accompagnamento, documento che non è più richiesto per dimostrare l’avvenuta esportazione.

La prova dell’uscita doganale delle merci coincide con la procedura di certificazione prevista dall’articolo 334 del Regolamento UE n. 2015/2447. In base a tale procedura, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci nei casi previsti dalla normativa europea.

Gli articoli 46 e 47 del Testo Unico IVA raccolgono le disposizioni relative alle regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali.

Le norme precedentemente contenute nell’articolo 1 del DL n. 746/83 e nell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 28/97 vengono quindi trasposte all’interno della nuova disciplina organica.

Con riferimento alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il testo aggiorna i richiami normativi, includendo anche il riferimento alla disposizione precedentemente individuata come lettera b-bis del comma 1 dell’articolo 8 del DPR n. 633/72.

L’articolo 55 recepisce la disciplina relativa alla rivalsa dell’IVA precedentemente contenuta nell’articolo 18 del DPR n. 633/72.

Il testo è stato aggiornato con le modifiche intervenute nel Codice civile in materia di privilegio generale. Oltre al richiamo all’articolo 2752 del Codice civile, già presente nella precedente disciplina, viene introdotto anche il riferimento all’articolo 2751-bis.

Quest’ultima disposizione individua i crediti assistiti da privilegio generale e comprende, con riferimento ai compensi dei professionisti, anche il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza e il credito di rivalsa per l’IVA.

Una parte rilevante del Testo Unico IVA riguarda gli obblighi dei soggetti passivi. Nel Capo V del Titolo XII sono raccolte le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni.

L’articolo 72 costituisce la rifusione della disciplina relativa alla fatturazione delle operazioni, mentre l’articolo 73 riguarda la fatturazione semplificata.

All’interno dello stesso sistema normativo trovano collocazione anche le disposizioni relative all’emissione, alla trasmissione, alla conservazione e all’archiviazione delle fatture nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Testo Unico raccoglie inoltre le norme che prevedono l’indicazione del Codice Identificativo di Gara e del Codice Unico di Progetto nelle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, oltre alle disposizioni sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Sono comprese anche le norme sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica delle fatture, le semplificazioni previste per gli operatori sanitari e la disciplina relativa al tax free shopping attraverso il sistema OTELLO.

Il nuovo testo recepisce inoltre le disposizioni relative alla fatturazione elettronica delle operazioni con la Repubblica di San Marino.

Il Testo Unico IVA raccoglie anche le disposizioni relative alla certificazione dei corrispettivi, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati.

L’articolo 81 disciplina i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, con riferimento al commercio al minuto e alle attività assimilate. Gli articoli successivi raccolgono invece le norme relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Viene inoltre disciplinata la possibilità di utilizzare apposite soluzioni software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, il Testo Unico aggiorna i riferimenti alla disciplina della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, mantenendo le disposizioni che consentono il ricorso a tali strumenti secondo le indicazioni previste dalla normativa di riferimento.

Gli articoli 86, 87 e 88 raccolgono rispettivamente la disciplina relativa al registro delle fatture emesse, al registro dei corrispettivi e al registro degli acquisti.

L’articolo 92 riguarda invece le variazioni dell’imponibile o dell’imposta attraverso l’emissione di note di credito o di debito.

Tra le disposizioni dedicate alle semplificazioni rientra l’articolo 93, relativo ai contribuenti minori. Il testo aggiorna i limiti del volume d’affari, fissandoli a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e a 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Il nuovo Testo Unico IVA comprende quattro Tabelle allegate.

La Tabella A è articolata in quattro parti dedicate ai prodotti agricoli e ittici e ai beni e servizi soggetti alle aliquote IVA del 4%, del 5% e del 10%.

La Tabella B riguarda i prodotti soggetti a specifiche discipline, mentre la Tabella C è dedicata agli spettacoli e alle altre attività. La Tabella D individua invece gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione soggetti alla disciplina prevista per il regime del margine.

Nelle nuove Tabelle vengono inserite anche alcune disposizioni relative all’applicazione dell’imposta in misura ridotta che non erano precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.

Tra queste rientrano disposizioni relative a specifici beni e servizi soggetti alle aliquote del 4%, del 5% e del 10%, oltre alle norme riguardanti determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il nuovo Testo Unico IVA non comprende le disposizioni relative alla disciplina dell’accertamento precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.

Tali norme sono state trasferite nel D.Lgs. n. 141/2026, denominato Nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento, anch’esso previsto in vigore dal 1° gennaio 2027.

Tra le disposizioni trasferite rientrano quelle relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche, alla rettifica delle dichiarazioni e alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base delle dichiarazioni.

Sono inoltre trasferite le norme relative alla liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse, alla notificazione e alla motivazione degli accertamenti, ai termini per l’accertamento e alla solidarietà nel pagamento dell’imposta.

Il Testo Unico IVA è già stato oggetto di alcuni aggiornamenti normativi.

In particolare, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026, denominato Decreto Omnibus, è intervenuto sugli articoli 56 e 88 in relazione alle nuove disposizioni in materia di detrazione dell’IVA a credito.

Un ulteriore aggiornamento riguarda il coordinamento dei riferimenti alle previgenti disposizioni con quelli contenuti nei nuovi Testi Unici.

Dal 1° gennaio 2027 il Testo Unico IVA costituirà quindi il nuovo riferimento normativo organico per le disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, raccogliendo in una struttura coordinata norme precedentemente distribuite tra diversi provvedimenti.

Per ulteriori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

 

La disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 148/2026, nell’ambito del cosiddetto “Decreto Omnibus”.

L’intervento normativo riguarda le modalità di determinazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali, introducendo nuove regole in materia di anzianità del veicolo, accessori e allestimenti.

Le modifiche interessano l’articolo 51 del TUIR e hanno l’obiettivo di aggiornare il sistema di determinazione forfetaria del valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Tra le principali novità rientrano il superamento del riferimento alla data di prima immatricolazione per individuare la disciplina applicabile al momento dell’assegnazione, l’introduzione di una maggiorazione del 50% per i veicoli con maggiore anzianità e una maggiorazione del 5% per specifici accessori o allestimenti non inclusi nelle Tabelle ACI.

Il fringe benefit rappresenta il valore attribuito ai beni o servizi messi a disposizione del dipendente dall’azienda e utilizzabili anche per finalità personali. Nel caso dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede un criterio di determinazione forfetaria del beneficio fiscale.

Il valore imponibile viene calcolato applicando una specifica percentuale all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, determinata sulla base del costo chilometrico indicato nelle Tabelle ACI. Dal valore così ottenuto devono essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.

Nel corso degli anni la percentuale applicabile ha subito diverse modifiche. La nuova disciplina introdotta dal Decreto Omnibus interviene nuovamente sull’articolo 51 del TUIR, con particolare riferimento ai veicoli immatricolati da più di cinque anni e alla gestione fiscale degli optional e degli allestimenti non compresi nei valori delle Tabelle ACI.

La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR riguarda gli autoveicoli indicati dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, oltre ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Il calcolo continua a basarsi sul valore forfetario determinato attraverso le Tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Le percentuali ordinarie restano differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo.

Per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica continua ad applicarsi la percentuale ridotta del 10%, mentre per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale è pari al 20%. Per gli altri veicoli resta invece applicabile la percentuale del 50%.

Una delle principali modifiche introdotte riguarda il venir meno del requisito della “nuova immatricolazione” come elemento determinante per individuare il regime fiscale applicabile. La nuova disciplina considera infatti esclusivamente l’anzianità del veicolo assegnato al dipendente.

Di conseguenza, il criterio convenzionale di tassazione previsto dalla normativa si applica ai veicoli che non superano i cinque anni di anzianità, anche nel caso in cui il mezzo venga successivamente riassegnato a un altro dipendente.

La nuova normativa introduce una maggiorazione del valore del fringe benefit per i veicoli che superano una determinata anzianità.

In particolare, gli importi determinati secondo il metodo forfetario basato sulle Tabelle ACI devono essere incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, con applicazione quindi dal primo giorno dell’anno successivo.

La maggiorazione è collegata esclusivamente all’età del veicolo e si applica anche nel caso di riassegnazione dello stesso mezzo a un diverso lavoratore dipendente.

La modifica comporta quindi un nuovo criterio temporale nella gestione fiscale dei veicoli aziendali: la determinazione del fringe benefit non dipende più soltanto dal momento dell’assegnazione del mezzo, ma anche dall’anzianità maturata dal veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione.

Un ulteriore elemento introdotto dal Decreto Omnibus riguarda la gestione degli accessori e degli allestimenti presenti sul veicolo ma non valorizzati nelle Tabelle ACI.

Quando sono presenti accessori o dotazioni aggiuntive non direttamente acquistati dal lavoratore e non inclusi nei valori forfetari delle Tabelle ACI, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie deve essere incrementato del 5%.

La nuova disposizione precisa inoltre che il valore forfetario deve essere considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente non soltanto per la concessione del veicolo, ma anche per eventuali accessori e allestimenti collegati.

La disciplina relativa agli accessori e agli allestimenti trova applicazione dal 1° gennaio 2026 anche per alcune categorie di veicoli già interessate dalla precedente normativa, fatta salva la validità dei comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle regole transitorie relative ai veicoli ordinati e concessi in uso promiscuo nel periodo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

La normativa mantiene la possibilità di applicare il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, caratterizzato dalle percentuali differenziate sulla base del livello di emissioni di CO2, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.

Tale regime continua quindi ad applicarsi ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

Anche per queste situazioni, dal primo giorno del sesto anno successivo alla prima immatricolazione trova applicazione la maggiorazione del 50% prevista dalla nuova disciplina.

Le nuove regole introdotte dall’articolo 51 del TUIR si applicano inoltre dal 2026 anche ai veicoli concessi ai dipendenti nel corso del 2025 che non rientrano nelle fattispecie escluse dalla disciplina transitoria.

Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 148/2026 ridefiniscono alcuni aspetti fondamentali della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.

Il sistema mantiene il criterio forfetario basato sulle Tabelle ACI e sulle percentuali differenziate in base alla tipologia di alimentazione, ma introduce nuovi parametri legati all’anzianità del mezzo e alla presenza di accessori o allestimenti non inclusi nei valori standard.

Dal 2026, quindi, nella determinazione del fringe benefit sarà necessario considerare non solo il valore convenzionale del veicolo, ma anche l’età del mezzo e le eventuali dotazioni aggiuntive che incidono sul calcolo fiscale del beneficio assegnato al dipendente.

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

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