L’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, universalmente noti con l’acronimo ISA, rappresenta un adempimento importante nel sistema tributario italiano, le cui dinamiche subiscono periodici aggiornamenti normativi ed interpretativi da parte dei vertici dell’amministrazione finanziaria.

Con la pubblicazione della Circolare Agenzia Entrate 6.7.2026, n. 4/E e le disposizioni del DM 31.3.2026, l’analisi dettagliata delle fattispecie di esclusione assume una rilevanza fondamentale per la corretta predisposizione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta duemilaventicinque.

La corretta individuazione di tali esimenti non esaurisce i suoi effetti sulla mera compilazione dichiarativa, ma si riflette in modo diretto e vincolante sulle facoltà strategiche del contribuente, precludendo l’accesso al Concordato Preventivo Biennale, comunemente denominato CPB, per il biennio duemilaventisei duemilaventisette, nonché impedendo la fruizione dei benefici associati al regime premiale.

Le fonti normative che delineano rigorosamente l’ambito applicativo di queste disposizioni si fondano sull’Art. 9-bis, DL n. 50/2017, integrato dalle istruzioni generali del modello e dai documenti di prassi, comprese le informative edite da SEAC. Al fine di comprendere compiutamente l’evoluzione del quadro normativo, occorre innanzitutto evidenziare le scelte operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annualità di riferimento. Il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione, azzerando le eccezionali deroghe connesse ai passati periodi emergenziali. Al contempo, il dicastero non ha confermato per il periodo d’imposta duemilaventicinque le specifiche fattispecie di esclusione precedentemente applicabili agli Enti del Terzo settore, alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle imprese sociali, storicamente identificate dai codici otto, nove e dieci. L’eliminazione temporanea di queste cause trova la sua giustificazione tecnica nell’abrogazione della clausola che subordinava l’efficacia delle tutele all’autorizzazione dell’Unione Europea e nella contestuale ridefinizione della decorrenza delle tutele del Decreto Legislativo numero centodiciassette del duemiladiciassette, stabilita a partire dal primo gennaio duemilaventisei. Di conseguenza, queste esimenti verranno reintrodotte esclusivamente a partire dal modello REDDITI 2027.

Sotto il profilo strettamente operativo, la sussistenza di una causa di esclusione deve essere esplicitata all’interno dei quadri impositivi del modello REDDITI 2026. I contribuenti sono tenuti a riportare lo specifico codice numerico assegnato alla propria situazione nella casella dedicata posizionata all’interno del rigo RF1 per i soggetti in contabilità ordinaria, del rigo RG1 per le imprese in contabilità semplificata, oppure del rigo RE1 per gli esercenti arti e professioni. Sebbene la regola generale stabilisca che la presenza di una causa di esclusione esoneri il contribuente dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello ISA, l’ordinamento prevede rigorose deroghe strutturali in cui la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili rimane tassativa.

Tale obbligo di compilazione, finalizzato alla sola acquisizione delle informazioni e attuato sbarrando l’apposita casella nel frontespizio, sussiste per le imprese definite multiattività, per i partecipanti a un Gruppo IVA e per i soggetti che esercitano in forma d’impresa attività professionali protette. Queste ultime includono gli studi di ingegneria identificati dall’indice EK02U, gli studi legali associati all’indice EK04U, i servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro mappati dall’indice EK05U, gli studi di architettura rientranti nell’indice EK18U e i servizi veterinari connessi all’indice EK22U. Altresì, i contribuenti che hanno aderito al regime del CPB per i periodi precedenti mantengono l’obbligo di presentare il modello omettendo i codici di esclusione.

Esaminando analiticamente le singole fattispecie codificate, il codice 1 disciplina l’esclusione per inizio attività nel corso del duemilaventicinque, estendendo la sua efficacia anche ai soggetti che hanno avviato la propria partita IVA in coincidenza con la data del primo gennaio del medesimo anno. L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria chiarisce che la preclusione espressa dal codice 1 può essere invocata esclusivamente nell’annualità d’imposta in cui è stato presentato il modello ministeriale di richiesta della posizione IVA, ovvero i modelli AA7 o AA9. Qualora l’effettivo avvio dei cicli produttivi si collochi in un momento successivo rispetto alla formale costituzione della società o all’apertura della partita IVA, il contribuente non potrà reiterare l’utilizzo del primo codice nel secondo anno, ma dovrà fare ricorso alla distinta causa di esclusione legata al non normale svolgimento delle attività commerciali.

L’impianto interpretativo conferma che l’esclusione per inizio attività opera anche nelle ipotesi configurabili come mera prosecuzione di attività precedentemente esercitate da altri soggetti giuridici.

Questo scenario si realizza tipicamente a seguito del compimento di operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura aziendale, quali l’acquisto d’azienda, l’affitto d’azienda, i processi di trasformazione, le operazioni di fusione, le procedure di scissione, gli atti di successione o donazione d’azienda, nonché l’apporto mediante conferimento d’azienda all’interno di una società di nuova costituzione.

La fattispecie speculare è regolata dal codice 2, che sancisce l’esclusione per cessazione attività avvenuta nel corso del duemilaventicinque, includendo espressamente i casi in cui la chiusura formale sia intervenuta nella giornata del trentuno dicembre duemilaventisette. Sotto il profilo procedurale, i chiarimenti ministeriali specificano che il lasso temporale che precede l’ingresso ufficiale nella fase di liquidazione strutturale si configura pienamente come cessazione dell’attività, determinando l’applicazione dell’esimente e il correlato esonero dalla compilazione del modello analitico.

Il codice 3 delimita l’esclusione parametrata sulle dimensioni economiche del contribuente, fissando una soglia massima basata sull’ammontare ricavi o sull’ammontare compensi superiore a euro cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove. La determinazione di questo sbarramento quantitativo segue le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma subisce una specifica correzione metodologica per taluni indici di affidabilità afferenti al comparto immobiliare e delle costruzioni.

Nello specifico, per gli indici denominati EG40U relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, EG50U riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e finitura degli edifici, EG69U dedicato alle costruzioni generali ed EK23U associato ai servizi di ingegneria integrata, il volume dei ricavi deve essere obbligatoriamente incrementato del valore delle rimanenze finali e ridotto dell’importo delle esistenze iniziali.

Il codice 4 accorpa tutte le situazioni riconducibili a un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni ministeriali forniscono una mappatura dettagliata, sebbene esemplificativa, degli eventi idonei a giustificare l’attribuzione di questo codice. Vi rientrano le imprese poste in stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale.

La norma tutela anche l’imprenditore laddove l’attività non sia iniziata a causa del protrarsi della costruzione dell’impianto produttivo oltre il primo anno per cause estranee alla sua volontà, oppure per il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili, o ancora nel caso in cui la struttura svolga unicamente attività di ricerca propedeutica all’avvio commerciale. Costituisce motivo di non normale svolgimento anche l’interruzione attività estesa all’intero anno solare dovuta alla ristrutturazione dei locali, a condizione che i lavori interessino la totalità degli spazi in cui si sviluppa l’impresa. Parimenti, l’esclusione si attiva se l’imprenditore individuale o la società abbiano concesso in affitto l’unica azienda di proprietà, in caso di sospensione attività comunicata formalmente alla Camera di Commercio, o qualora si verifichi una modifica attività in corso d’anno. Per i lavoratori autonomi, rileva l’interruzione causata da provvedimenti disciplinari che coprano la maggior parte del periodo d’imposta.

Una menzione specifica è riservata agli eventi sismici, i quali generano la non normalità dello svolgimento aziendale al ricorrere di quattro scenari distinti: la presenza di danni ai locali che ne determinino l’inagibilità totale o parziale attestata da controlli tecnici, i danni alle scorte di magazzino tali da provocare una prolungata interruzione del ciclo di produzione, l’impossibilità oggettiva di accedere ai locali aziendali poiché situati in aree soggette a divieto assoluto di accesso per la maggior parte dell’anno successivo al sisma, ed infine la contrazione drammatica o la sospensione attività derivante dal fatto di avere come unico o principale cliente un soggetto economico stabilito nella zona terremotata che abbia a sua volta interrotto le proprie funzioni.

La modifica attività in corso d’anno riceve una trattazione dettagliata poiché la causa di esclusione opera esclusivamente se la nuova professione intrapresa appartiene a un codice attività inserito in un modello ISA differente rispetto a quello applicabile all’attività precedentemente svolta. Questa fattispecie si estende anche all’ipotesi di nuova attività aggiunta in corso d’anno, qualora la nuova linea di business, avviata a anno inoltrato, vada a sostituire la precedente configurandosi come prevalente sotto il profilo del conseguimento dei ricavi complessivi.

Un meccanismo analogo governa la cessazione attività prevalente in corso d’anno. In questa circostanza, l’attività che ha generato la quota maggiore di ricavi viene di fatto sostituita da un’attività secondaria preesistente che garantiva volumi inferiori; affinché si configuri l’esclusione con codice 4, le due attività, quella cessata e quella residua, non devono risultare catalogate all’interno del medesimo indice.

Il quadro delle esimenti prosegue con il codice 5, riservato ai contribuenti che si avvalgono di regimi di determinazione del reddito con criteri forfetari, fattispecie che include anche le associazioni sportive dilettantistiche, escludendole dal campo di applicazione degli indicatori fiscali. Il codice 6 interviene nelle situazioni di asimmetria strutturale definite come classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello. Questo accade ogniqualvolta la natura giuridica del reddito percepito sia incompatibile con la struttura dei quadri contabili predisposti per l’indice di riferimento, come nel caso di un professionista autonomo abbinato a un indice sprovvisto del quadro riservato al lavoro autonomo.

All’interno di questa categoria si collocano le società tra professionisti, identificate con l’acronimo STP. Per queste realtà, che esercitano in forma d’impresa attività tipiche delle professioni protette nei settori di ingegneria, legge, consulenza del lavoro, architettura e veterinaria, è prevista una deroga compilativa. Al fine di consentire all’amministrazione finanziaria la raccolta di dati utili all’elaborazione e alla revisione dei futuri indici, le STP devono comunque presentare il modello compilando le apposite sezioni del personale, il quadro F dei dati d’impresa e il quadro E di revisione.

Il codice 7 disciplina la complessa gestione dei contribuenti multiattività, termine che qualifica i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non catalogate nel medesimo indice di affidabilità. L’esclusione scatta qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle attività secondarie, sommati a quelli derivanti da eventuali attività complementari, ecceda la quota del trenta per cento rispetto al volume totale dei ricavi dichiarati. In presenza di questa specifica condizione, il contribuente è obbligato a valorizzare il codice nel relativo rigo dichiarativo e a trasmettere il modello provvedendo alla compilazione del dettagliato prospetto multiattività per la sola finalità di acquisizione dei dati.

La norma precisa che l’esercizio di specifiche attività ritenute complementari per legge ad alcune attività prevalenti, come nel comparto della ristorazione, dei bar e degli alberghi, non determina l’esclusione, a prescindere dal superamento o meno della soglia del trenta per cento.

Le ultime categorie di esonero riguardano forme societarie specifiche e aggregazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il codice 11 è destinato alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che svolgono la propria attività di natura mutualistica ed economica esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, estendendosi anche alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano unicamente a vantaggio degli utenti stessi.

Il codice 12 circoscrive l’inapplicabilità dell’indice dei trasporti terrestri per i soggetti che esercitano, strutturati in forma di cooperativa, l’attività di trasporto su taxi o di trasporto mediante noleggio di veicoli con conducente. Il codice 13 esenta dall’applicazione degli indicatori le corporazioni di piloti di porto operanti nel settore dei trasporti marittimi e dei servizi connessi.

Infine, il codice 14 sancisce l’esclusione sistematica per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che risultano partecipanti a un Gruppo IVA, imponendo loro l’indicazione del codice e la contestuale compilazione del modello per le finalità di raccolta informativa istituzionale.

Per maggiori chiarimenti assistenza operativa il nostro staff di professionisti è  a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva:

Codice Causa di Esclusione Mod. ISA Specifiche e Vincoli
1 Inizio attività nel 2025. NO Solo anno di richiesta P.IVA (mod. AA7/AA9). Vale anche per operazioni straordinarie (es. fusione, affitto/acquisto azienda).
2 Cessazione attività nel 2025. NO Include il periodo che precede la liquidazione formale.
3 Ricavi/compensi oltre € 5.164.569. NO Per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U, EK23U: ricavi + rimanenze finali – esistenze iniziali.
4 Non normale svolgimento attività. NO Liquidazione , ristrutturazione totale locali , affitto unica azienda , sisma , modifica attività in corso d’anno (con cambio ISA).
5 Criteri forfetari. NO Determinazione forfetaria del reddito (es. associazioni sportive dilettantistiche).
6 Categoria reddituale diversa. NO / SI (*) Reddito incompatibile con i quadri contabili ISA. (*) Obbligo SI per STP (Società tra Professionisti) ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U, EK22U.
7 Multiattività. SI Più attività d’impresa con ISA diversi: ricavi delle secondarie superiori al 30% del totale.
11 Cooperative e Consorzi. NO Se operano esclusivamente a favore delle imprese socie/associate o di utenti soci non imprenditori.
12 Taxi / Noleggio con conducente. NO Cooperative esercenti attività di trasporto su taxi (49.33.10) o NCC (49.33.20) per ISA DG72U.
13 Corporazioni di piloti di porto. NO Relativamente alle attività connesse all’ISA EG77U.
14 Gruppo IVA. SI Soggetti partecipanti a un Gruppo IVA; compilazione solo per acquisizione dati.

 

A partire dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000 trova applicazione il meccanismo del riordino delle detrazioni, disciplinato dall’art. 16-ter, TUIR.

In base a questa disposizione, i soggetti interessati possono beneficiare della detrazione per oneri e spese entro un importo massimo di spesa, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato alla composizione del nucleo familiare. L’importo base è pari a € 14.000 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 ma non superiore a € 100.000, e scende a € 8.000 per chi supera i € 100.000. Il coefficiente applicato corrisponde al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

Per i redditi superiori a € 120.000, l’istituto del riordino si affianca a quello della rimodulazione, disciplinato dall’art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, TUIR, in base al quale le detrazioni spettano in misura decrescente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi completamente in presenza di redditi superiori a € 240.000.

Qualora gli oneri sostenuti dal contribuente risultino superiori all’importo massimo di spesa ammesso in detrazione, diventa necessario individuare quali oneri imputare prioritariamente in sede di dichiarazione, al fine di massimizzare il beneficio fiscale spettante.

Proprio per rispondere a questa esigenza, nel Modello 730/2026 e nelle relative istruzioni alla compilazione sono stati introdotti un sistema automatico di selezione delle spese, la possibilità di gestire il riordino in modo non automatizzato tramite un’apposita casella nel quadro E, e nuovi codici identificativi per distinguere le fattispecie soggette alla nuova disciplina.

Il riordino previsto dall’art. 16-ter, TUIR, trova applicazione sugli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia in base al TUIR sia in base ad altre disposizioni normative. Il comma 4-ter dello stesso articolo esclude tuttavia dal computo dell’importo detraibile alcune categorie di oneri: le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, gli interessi passivi e gli oneri accessori legati a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, e le rate relative a spese per interventi edilizi di cui all’art. 16-bis, TUIR, sostenute fino alla medesima data.

Le specifiche tecniche del Mod. 730/2026 forniscono istruzioni operative puntuali per individuare quali oneri detraibili soggetti al riordino debbano essere imputati prioritariamente. È la stessa Agenzia delle Entrate a gestire automaticamente, nei modelli dichiarativi, una valutazione di convenienza per il contribuente.

Il meccanismo prevede innanzitutto l’aggregazione degli oneri per percentuale di detrazione, seguita dall’imputazione prioritaria di quelli con percentuale maggiore, secondo la sequenza 110%, 100%, 90%, 75%, 65%, 50%, 36%, 35%, 30%, 26% e 19%. A parità di percentuale, viene sempre data priorità all’onere non soggetto al meccanismo della rimodulazione, applicabile ai redditi superiori a € 120.000.

Al contribuente che non intende avvalersi dell’imputazione automatica è riconosciuta la possibilità di individuare autonomamente le spese da agevolare, sempre entro il massimale di spesa spettante e nel rispetto dei limiti specifici previsti per ciascuna detrazione. Per esercitare questa opzione, occorre barrare la nuova casella denominata “Riordino delle detrazioni non automatizzato”, collocata nell’intestazione del quadro E. Una volta barrata questa casella, in sede di liquidazione del modello non verrà applicato il meccanismo automatico, e sarà il contribuente stesso a dover selezionare quali spese computare nel massimale, indicando direttamente nel quadro E gli importi delle diverse spese agevolabili.

Oltre all’introduzione della casella dedicata al riordino non automatizzato, sono stati istituiti nuovi codici identificativi relativi ad alcuni oneri, con particolare riguardo agli interessi passivi sui mutui e ai premi assicurativi, allo scopo di distinguere le fattispecie assoggettate al riordino da quelle escluse.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori sostenuti nel 2025 in relazione a un mutuo ipotecario per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, oppure a prestiti o mutui agrari, sono esclusi dal riordino se la stipula del contratto è avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Nel caso di accollo, subentro o rinegoziazione del mutuo, la data rilevante è quella di stipula del relativo contratto di accollo, subentro o rinegoziazione.

Per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, il rigo E7 del quadro E prevede tre codici da riportare in colonna 1: il codice 7 per i mutui stipulati entro il 31 dicembre 2021, il codice 48 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, entrambi esclusi dal riordino, e il nuovo codice 57 per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025, questi ultimi oggetto di riordino.

Per i mutui ipotecari per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, indicati nei righi da E8 a E10, i codici corrispondenti sono il 10 per i contratti fino al 2021, il 46 per quelli dal 2022 al 2024, e il nuovo 55 per quelli dal 2025. Analogamente, per i prestiti e mutui agrari, sempre nei righi E8-E10, si utilizzano il codice 11 per i contratti fino al 2021, il 47 per il periodo 2022-2024 e il nuovo 56 per i contratti stipulati dal 2025.

La distinzione tra i diversi periodi risponde anche all’esigenza di individuare gli interessi rilevanti ai fini dell’eventuale spettanza del trattamento integrativo, riconosciuto in presenza di redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 per i mutui stipulati fino al 2021.

Anche per i premi di assicurazione sono stati introdotti codici differenziati in base alla data di stipula del contratto. I premi versati nel 2025 in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 non sono considerati ai fini del riordino. Per le assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente, si utilizza il codice 36 per i contratti stipulati entro il 2024 e il nuovo codice 51 per quelli stipulati dal 2025.

Per le assicurazioni contro il rischio morte a tutela delle persone con disabilità grave, i codici sono rispettivamente 38 e 52. Per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana si applicano i codici 39 e 53, mentre per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi, detraibili al 19%, i codici sono 43 e 54.

Infine, per gli “altri oneri” detraibili al 19%, a decorrere dal 2025 sono previsti due codici distinti a seconda che la spesa rientri o meno nel perimetro del riordino: il nuovo codice 98 per gli oneri inclusi nel riordino delle detrazioni, e il codice 99 per quelli non inclusi.

Per ulteriori approfondimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

Come stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 numero 127, il sistema della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei relativi dati rappresentano il fulcro della documentazione delle operazioni economiche nel Paese.

All’interno di questo perimetro normativo, il comma 5-bis del medesimo articolo definisce i tempi e le finalità di conservazione dei file acquisiti, stabilendo che tali documenti siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla conclusione di eventuali giudizi in corso.

Storicamente, l’accesso a questo patrimonio informativo era riservato alla Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria, oltre che all’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e i controlli a fini fiscali. Recentemente, la platea dei soggetti autorizzati è stata estesa anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le sue specifiche attività di vigilanza.

Una delle novità più rilevanti in questo ambito è rappresentata dall’introduzione della lettera b-ter al citato comma 5-bis, operata tramite l’articolo 1, comma 117 della Legge numero 199/2025, nota come Legge di Bilancio 2025. Questa modifica legislativa, entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026, prevede l’inclusione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra gli enti che possono utilizzare i file delle fatture elettroniche per le proprie finalità istituzionali.

L’estensione delle prerogative dell’ente di riscossione risponde alla necessità di disporre di strumenti informativi più completi per l’analisi mirata all’avvio di procedure esecutive, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia dei pignoramenti presso terzi e contrastare il fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione. Il legislatore ha dunque previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agente della riscossione dati specifici che riguardano la capacità finanziaria e i rapporti commerciali dei soggetti debitori.

Per quanto riguarda il contenuto tecnico delle informazioni condivise, il Provvedimento del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative di questo scambio di dati, chiarendo che non viene trasmesso l’intero contenuto analitico delle fatture, bensì i dati aggregati relativi alla somma dei corrispettivi.

Nello specifico, l’Agente della riscossione può consultare i totali delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di un medesimo soggetto. L’arco temporale preso in considerazione per questa aggregazione è limitato ai sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono resi disponibili, garantendo così una visione aggiornata delle transazioni economiche del debitore. Questa focalizzazione temporale permette all’amministrazione di individuare con precisione i flussi finanziari in corso, facilitando l’individuazione di crediti che il debitore vanta verso terzi.

Le informazioni che l’Agenzia delle Entrate trasmette sono circoscritte a quanto strettamente necessario per l’identificazione dei soggetti coinvolti e l’avvio delle azioni di recupero. Tali dati includono il codice fiscale, la partita IVA, il cognome e nome oppure la denominazione o ragione sociale, oltre al domicilio fiscale dei cessionari o dei committenti interessati.

Dal punto di vista operativo, l’implementazione di questo sistema di interscambio informativo è stata strutturata in due fasi distinte per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. Nella prima fase, definita come “as is”, la trasmissione dei dati avviene attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, con l’impiego di file protetti da password che vengono inviate tramite canali di comunicazione separati. Durante questo periodo transitorio, l’accesso alle informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato addetto alle attività di analisi e alla gestione delle procedure esecutive. Per il futuro, è stata programmata una soluzione a regime denominata “to be”, che vedrà l’attivazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra i sistemi informatici delle diverse agenzie fiscali, ottimizzando ulteriormente i tempi di risposta e la gestione dei volumi informativi.

Per garantire la massima chiarezza nell’applicazione della norma, l’amministrazione finanziaria ha fornito definizioni precise per ogni categoria di soggetto coinvolto in questo processo. L’Agente della riscossione è identificato nell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre la categoria dei debitori comprende tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o enti diversi, che presentano carichi affidati o partite di ruolo. Una nota di particolare rilievo riguarda i coobbligati, ovvero coloro che sono tenuti in solido con il debitore principale all’adempimento del debito fiscale e le cui fatture emesse entrano ugualmente nel computo dei dati disponibili per l’ente di riscossione. I terzi pignorabili vengono invece individuati nei cessionari o committenti, anch’essi titolari di partita IVA, verso i quali i debitori o i coobbligati hanno indirizzato le proprie prestazioni professionali o cessioni di beni.

Infine, è fondamentale precisare la natura tecnica dei documenti oggetto di analisi, ovvero le fatture elettroniche. Queste sono definite come documenti informatici strutturati esclusivamente nel formato .xml, i quali vengono trasmessi telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che si occupa del loro recapito al destinatario finale.

L’integrità e la veridicità di questi documenti, garantite dal transito attraverso i sistemi ministeriali, forniscono all’Agente della riscossione una base informativa solida per l’espletamento delle proprie funzioni di recupero crediti. L’intero impianto normativo e procedurale descritto nel Provvedimento 22 maggio 2026 si configura quindi come un aggiornamento degli strumenti a disposizione dello Stato per la gestione dei ruoli e dei carichi pendenti, inserendosi nel più ampio contesto della digitalizzazione dei processi amministrativi e fiscali.

Per maggiori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Di seguito lo scadenziario fiscale e amministrativo per il mese di luglio 2026:
1 Luglio

  • Contratti di locazione: Registrazione dei contratti stipulati o rinnovati a giugno e relativo versamento dell’imposta di registro.

15 Luglio

  • Fatture differite: Emissione e registrazione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese precedente.

16 Luglio

  • IVA mensile: Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di giugno.
  • Ritenute e contributi: Versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL).
  • Imposte sui redditi (non ISA): Versamento della 2ª rata (saldo 2025 e 1° acconto 2026) per i contribuenti non ISA che hanno iniziato la rateizzazione a giugno (maggiorazione interessi dello 0,18%).

20 Luglio

  • Soggetti ISA e forfettari: Termine prorogato dal D.L. 89/2026 per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP e cedolare secca) senza alcuna maggiorazione.

27 Luglio

  • Elenchi Intrastat: Presentazione telematica degli elenchi relativi alle cessioni e acquisti intracomunitari del mese di giugno o del 2° trimestre 2026.

30 Luglio

  • Imposte sui redditi (differimento non ISA): Versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti non ISA che scelgono il differimento entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

31 Luglio

  • IVA TR: Presentazione del modello per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al 2° trimestre 2026.
  • Regimi OSS e IOSS: Trasmissione della dichiarazione e liquidazione dell’imposta per il regime OSS (2° trimestre) e per il regime IOSS (mese di giugno).
  • Rottamazione cartelle: Scadenza dei versamenti legati alla Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies.
  • Bollo auto: Termine per il versamento dell’imposta sul bollo auto.

Dal 1° luglio, le procedure per la destinazione del Tfr subiranno un’importante revisione normativa con l’introduzione definitiva del silenzio assenso, un sistema che prevede la confluenza automatica dei contributi alla previdenza complementare in assenza di una scelta esplicita.

Al centro di questa transizione operativa si collocano i nuovi modelli predisposti da Mefop, società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, i quali hanno l’obiettivo di fornire alle aziende e ai lavoratori i supporti necessari per gestire le scelte previdenziali in modo strutturato. Questi moduli, che attualmente si presentano come una bozza in attesa di una formale adozione da parte del ministero del Lavoro, sono stati elaborati per recepire integralmente le indicazioni contenute nella legge di Bilancio 2026, ricalcando fedelmente l’architettura del nuovo sistema previdenziale.

Il pilastro fondamentale della nuova normativa riguarda la gestione dei lavoratori neo assunti, per i quali è prevista una finestra temporale ridotta a 60 giorni per esprimere la propria volontà in merito alla destinazione del Tfr. Entro questo termine, il lavoratore è chiamato a decidere se mantenere la propria liquidazione in azienda, o presso il fondo di tesoreria dell’Inps, oppure se destinarla alla previdenza complementare. L’elemento di maggiore novità risiede proprio nelle conseguenze dell’eventuale inerzia del dipendente. In caso di mancata comunicazione esplicita entro il limite stabilito, scatterà infatti l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva di riferimento, con la conseguente confluenza della totalità del Tfr maturando verso il fondo pensione.

I modelli elaborati si concentrano sulle due opzioni principali che il lavoratore si trova a fronteggiare al momento dell’assunzione.

La prima possibilità consiste nella destinazione del trattamento di fine rapporto in misura totale o, laddove il contratto collettivo lo consenta, parziale, a una forma di previdenza complementare. In questo scenario, la decorrenza dell’adesione deve essere puntualmente comunicata attraverso un apposito modello allegato.

La seconda opzione prevede invece la scelta esplicita di mantenere il Tfr in azienda o presso il fondo di tesoreria gestito dall’Inps. È importante sottolineare che questa decisione di non aderire alla previdenza complementare è specificata come sempre modificabile in futuro, garantendo al lavoratore la possibilità di rivedere la propria posizione in un secondo momento.

Un’attenzione particolare è rivolta alle conseguenze del silenzio assenso. Qualora il lavoratore non si pronunci, il modulo avverte che non solo l’intero Tfr, ma anche tutta la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore medesimo, calcolata a partire dalla data di assunzione, verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento.

Il modulo prevede inoltre una sezione specifica dedicata ai lavoratori che vengono assunti da un’altra azienda e che possiedono già una storia contributiva. In questo caso, le informazioni necessarie per l’amministrazione del personale includono la dichiarazione di avere già attivato un’iscrizione alla previdenza complementare, con la specificazione del fondo di destinazione per il Tfr e la contribuzione. In alternativa, il dipendente può manifestare la volontà di continuare a mantenere il proprio trattamento di fine rapporto in azienda.

La corretta compilazione di questi moduli dal 1° luglio sarà dunque fondamentale per definire l’assetto previdenziale futuro dei nuovi occupati, garantendo al contempo alle aziende la certezza nei processi di gestione dei flussi del trattamento di fine rapporto e degli oneri contributivi associati.

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Le disposizioni che regolano la determinazione del reddito per gli esercenti arti e professioni hanno subito una profonda trasformazione a seguito della recente Riforma fiscale. Questo intervento normativo ha comportato una ristrutturazione complessiva del previgente impianto dell’articolo 54 del TUIR, il cui contenuto risulta oggi suddiviso in sette distinti articoli, che vanno dal 54 al 54-septies. Tali modifiche legislative entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2024, sebbene alcune specifiche previsioni siano destinate a operare solo dal 2025. In particolare, lo slittamento al 2025 riguarda l’irrilevanza delle spese addebitate analiticamente al committente e i nuovi obblighi legati alla tracciabilità di determinate tipologie di spesa.

Uno degli elementi cardine della nuova disciplina è l’introduzione del principio di onnicomprensività, in forza del quale tutte le somme e i valori riconducibili all’esercizio dell’attività professionale assumono rilevanza come componenti, sia positivi che negativi, nella formazione del reddito. Questo approccio, ampiamente descritto nella Relazione illustrativa al decreto di riforma, allinea parzialmente la tassazione del lavoro autonomo a quella d’impresa, rendendo rilevanti anche le sopravvenienze attive e passive, oltre alle rettifiche di componenti reddituali riferite a precedenti periodi d’imposta.

All’interno di questo perimetro normativo, viene confermata la rilevanza fiscale dei corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela, comunemente definita come portafoglio clienti. Tale operazione è assoggettata all’IVA e all’imposta di registro in misura fissa; dal punto di vista delle imposte sui redditi, qualora il pagamento avvenga in forma rateale, i proventi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo secondo la tassazione ordinaria nell’anno in cui vengono effettivamente incassati.

Nonostante l’introduzione dell’onnicomprensività, il criterio generale per l’imputazione a periodo rimane il principio di cassa, che prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi nel momento della loro manifestazione monetaria. Tuttavia, l’ordinamento conferma alcune deroghe basate sul principio di competenza, applicabili specificamente alle quote di ammortamento, ai canoni di leasing e alle quote destinate al trattamento di fine rapporto (TFR).

Una deroga significativa al principio di cassa riguarda i compensi percepiti nell’anno successivo a quello in cui il cliente ha effettuato il pagamento: in questo caso, il compenso deve essere imputato al periodo d’imposta in cui sorge l’obbligo per il cliente di effettuare la ritenuta d’acconto. Tale disposizione non trova applicazione qualora il compenso non sia soggetto a ritenuta, come avviene solitamente nei rapporti con i clienti privati. A titolo esemplificativo, se una società paga una fattura a un professionista a fine dicembre di un anno, operando la relativa ritenuta, ma il professionista visualizza l’accredito bancario solo nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo, il compenso deve comunque concorrere alla formazione del reddito del primo anno.

La normativa individua inoltre specifici elementi che restano esclusi dalla formazione del reddito. Tra questi figurano il contributo integrativo addebitato in fattura al committente e, a partire dal 2025, i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico che siano stati addebitati in modo analitico al cliente. Tuttavia, il rimborso chilometrico addebitato dal professionista e commisurato ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita continua a concorrere alla formazione del reddito, poiché non può essere qualificato come rimborso analitico di spesa. Restano irrilevanti anche i rimborsi per spese sostenute in nome e per conto del cliente, classificate come fuori campo IVA, e il riaddebito delle spese per l’uso comune degli immobili o per i servizi connessi. Simmetricamente, tali spese oggetto di riaddebito risultano indeducibili per il professionista che le riaddebita, a meno che il cliente non ometta il rimborso. Gli interessi attivi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’ambito dell’attività, come ad esempio gli interessi sui conti correnti, non rientrano nel reddito di lavoro autonomo, essendo classificati come redditi di capitale.

Per quanto riguarda la gestione dei beni strumentali, la disciplina dettata dall’articolo 54-bis e dall’articolo 54-quater conferma la rilevanza delle plusvalenze patrimoniali, per le quali non è prevista alcuna facoltà di rateizzazione. Viene introdotta la rilevanza reddituale della cessione del contratto di leasing, seguendo le medesime regole previste per il reddito d’impresa. Sul fronte delle minusvalenze, il legislatore ha confermato l’irrilevanza di quelle derivanti da operazioni di autoconsumo. Per i beni mobili strumentali, con l’esclusione degli immobili e degli oggetti d’arte o antiquariato, la deduzione avviene attraverso quote annuali di ammortamento determinate applicando i coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. Una novità di rilievo è l’obbligo di ridurre alla metà la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene. Resta valida la possibilità di dedurre integralmente nell’anno di acquisto i beni mobili il cui costo unitario non superi la soglia di 516 euro.

I canoni di leasing per i beni mobili sono deducibili per competenza, a condizione che venga rispettata una durata minima del contratto, fissata in non meno di quattro anni per i veicoli e nella metà del periodo di ammortamento per le altre tipologie di beni. Per i veicoli a motore, la deducibilità delle spese è confermata nella misura del 20%, con il limite di un solo veicolo per ciascun professionista e un tetto di spesa massimo pari a 18.076 euro per le autovetture. Le spese telefoniche, invece, godono di una deducibilità fissata all’80%.

La gestione degli immobili strumentali è disciplinata dall’articolo 54-quinquies e presenta restrizioni specifiche, in quanto gli ammortamenti relativi ai fabbricati non sono generalmente deducibili, fatti salvi quelli acquistati nel triennio 2007-2009. I canoni di leasing legati agli immobili strumentali possono essere dedotti solo se il contratto ha una durata non inferiore a dodici anni; inoltre, è previsto l’obbligo normativo di procedere allo scorporo del valore del terreno riferito alla quota capitale dei canoni. Per quanto concerne le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, la deduzione è ripartita nell’anno di sostenimento e nei cinque anni successivi. Al contrario, le spese di manutenzione ordinaria seguono rigorosamente il principio di cassa e sono integralmente deducibili nell’anno in cui vengono pagate. Qualora gli immobili siano utilizzati in modo promiscuo, ovvero sia per fini professionali che personali, tutte le predette spese sono deducibili nella misura forfettaria del 50%; per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente, è ammessa la deduzione del 50% della rendita catastale.

Infine, l’articolo 54-septies disciplina altre categorie di costi che presentano regole di deducibilità specifiche. Rientrano in questo ambito le spese per alberghi e ristoranti, le spese di rappresentanza, i costi legati alla formazione e all’aggiornamento professionale, nonché le prestazioni di lavoro e le trasferte dei dipendenti. Tali componenti, unitamente alla disciplina per i beni e gli elementi immateriali introdotta dall’articolo 54-sexies, completano il nuovo quadro normativo sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

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Il decreto FER X definitivo, sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 18 giugno 2026, stabilisce in modo dettagliato il quadro di sostegno per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili per l’arco temporale compreso tra il 2026 e il 2030.

Questo provvedimento introduce un sistema di incentivazione strutturato che si pone l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di una nuova capacità rinnovabile superiore a 27 GW, concentrandosi in particolar modo sui settori del fotovoltaico e dell’eolico. Tali comparti sono identificati come tecnologie pilastro per il conseguimento dei traguardi fissati dal PNIEC al 2030. La normativa recepisce le più recenti indicazioni europee relative alla resilienza industriale, alla sicurezza energetica e alla sostenibilità delle filiere produttive. Attraverso l’attuazione del D.Lgs. n. 199/2021, il decreto disciplina i meccanismi di supporto per impianti che presentano costi di generazione ormai prossimi alla competitività di mercato, segnando un passaggio dai sistemi tradizionali verso strumenti maggiormente orientati alle dinamiche di mercato.

Oltre alla produzione energetica, il decreto promuove benefici ambientali supplementari, come la riqualificazione edilizia attraverso la rimozione dell’amianto o dell’eternit in favore dell’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

Il sistema di accesso agli incentivi è basato sulla distinzione dimensionale degli impianti, identificando una soglia di sbarramento nella potenza di 1 MW. Per gli impianti di piccola taglia, ovvero quelli con potenza inferiore o uguale a 1 MW, è previsto l’accesso diretto al meccanismo incentivante, ferma restando la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm), che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente. Al contrario, gli impianti che superano la soglia di 1 MW devono partecipare a specifiche procedure competitive organizzate e gestite dal GSE.

Per garantire che le risorse siano allocate a progetti effettivamente realizzabili e non speculativi, il decreto impone requisiti economico-finanziari molto rigorosi per tutti i partecipanti. Gli operatori devono dimostrare la propria solidità finanziaria tramite dichiarazioni bancarie o attraverso livelli minimi di capitalizzazione calcolati in base all’entità dell’investimento. Nello specifico, è richiesta una capitalizzazione pari al dieci per cento per investimenti fino a cento milioni di euro, che scende al cinque per cento per la quota tra cento e duecento milioni e al due per cento per la parte eccedente i duecento milioni di euro.

Per quanto concerne la definizione dei prezzi di aggiudicazione per gli impianti fino a 1 MW, il compito è affidato all’ARERA, la quale deve stabilire valori che garantiscano una remunerazione adeguata dei costi di investimento e di esercizio. Questi valori possono essere aggiornati periodicamente dal GSE sulla base dell’andamento dei mercati e dell’evoluzione tecnologica, assicurando flessibilità al sistema senza necessità di nuovi interventi normativi.

L’obiettivo primario di questo meccanismo di fissazione dei prezzi è prevenire fenomeni di sovracompensazione che graverebbero sul sistema elettrico. Per gli impianti superiori a 1 MW, le aste competitive del GSE prevedono una fase di qualificazione, una manifestazione di interesse e la presentazione di garanzie economiche. La maggior parte della capacità incentivabile sarà assegnata proprio tramite queste procedure concorrenziali, in linea con la disciplina europea sugli aiuti di Stato che mira a individuare il livello minimo di sostegno necessario.

Un elemento di forte innovazione all’interno del decreto è il recepimento del regolamento europeo noto come Net-Zero Industry Act. Le procedure competitive non valuteranno solo l’offerta economica, ma integreranno criteri legati alla cybersicurezza, alla sostenibilità e alla provenienza dei componenti utilizzati negli impianti. Gli incentivi agiscono quindi come leva di politica industriale, mirando a ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi e a rafforzare la capacità produttiva dell’Unione Europea nelle tecnologie per la transizione energetica.

Una quota delle procedure sarà specificamente riservata agli impianti che soddisfano tali requisiti di resilienza e sicurezza informatica. In questo modo, il sistema mira a favorire lo sviluppo di un ecosistema produttivo europeo più solido e meno vulnerabile alle dinamiche geopolitiche extra-UE.

La programmazione della nuova capacità incentivabile entro il 2030 ammonta complessivamente a 27,15 GW. La ripartizione dei contingenti vede una netta prevalenza dell’eolico con 16,5 GW, seguito dal fotovoltaico con 10 GW. Quote residue sono destinate all’idroelettrico per 0,63 GW e agli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione per 0,02 GW. Questa pianificazione strategica considera vari fattori, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture di rete, la domanda elettrica prevista e la disponibilità di sistemi di accumulo, adattandosi alle reali necessità del mercato energetico nazionale. Le graduatorie stilate dal GSE premieranno i progetti situati in aree idonee o zone di accelerazione, con l’intento di ridurre i tempi autorizzativi e concentrare gli investimenti in territori compatibili.

Il decreto introduce inoltre rigide misure per assicurare l’effettiva realizzazione degli impianti aggiudicatari, stabilendo termini massimi per l’entrata in esercizio e prevedendo sanzioni in caso di inadempienza. Per contrastare l’accaparramento delle capacità incentivabili, sono previste penali economiche che possono raggiungere il venti per cento del costo standard dell’investimento, oltre alla restituzione di eventuali benefici percepiti indebitamente. L’entrata in esercizio dell’impianto segna l’inizio del rapporto incentivante, subordinato a verifiche documentali rigorose condotte dal GSE per accertare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma. Per gli impianti di grandi dimensioni, sono previsti meccanismi di accelerazione delle valutazioni per superare le criticità burocratiche che hanno rallentato gli investimenti nel passato.

Dal punto di vista della gestione dei ricavi, l’innovazione principale è costituita dai contratti per differenza bidirezionali (CfD). In base a questo modello, se il prezzo di mercato dell’energia è inferiore al prezzo di aggiudicazione, il produttore riceve la differenza; se invece il prezzo di mercato è superiore, il produttore deve restituire l’eccedenza al sistema.

Infine il decreto introduce tutele contro il cosiddetto rischio volume, compensando le mancate produzioni derivanti da limitazioni imposte dai gestori di rete per ragioni di sicurezza o congestione.

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Il ritorno dell’iperammortamento nel panorama legislativo italiano, sancito dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), segna un momento di profonda discontinuità rispetto al recente passato caratterizzato dai crediti d’imposta per la transizione 4.0 e 5.0. Questa misura, attesa con grande interesse dal mondo produttivo, vuole  incentivare la trasformazione digitale delle imprese, facendo riferimento agli Allegati IV e V, e a sostenere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, l’architettura di questo incentivo si presenta oggi molto più complessa rispetto alle versioni del 2016 e 2017, evolvendo verso quella che viene definita una vera e propria burocrazia digitale gestita centralmente dalla piattaforma del GSE.

Il beneficio fiscale si concretizza in una deduzione extracontabile articolata su tre specifici scaglioni di investimento annui, pensati per premiare in modo più incisivo i progetti di dimensioni contenute pur mantenendo un supporto significativo per i grandi piani industriali.

Nel dettaglio, le imprese possono beneficiare di una maggiorazione del 180% per gli investimenti fino a un valore di 2,5 milioni di euro, una quota che scende al 100% per la fascia compresa tra i 2,5 e i 10 milioni di euro, per poi attestarsi al 50% per gli investimenti che superano i 10 milioni e arrivano fino al tetto massimo di 20 milioni di euro.

La piena operatività della misura ha dovuto attendere la pubblicazione di due specifici decreti attuativi del Ministero delle imprese e del made in Italy, rispettivamente datati 7 maggio e 10 giugno 2026, entrambi apparsi ufficialmente l’11 giugno 2026.

Questo ritardo rispetto alla scadenza originaria del 31 gennaio 2026 ha generato un periodo di incertezza operativa per le imprese che avevano già pianificato o avviato i propri investimenti all’inizio dell’anno. Il nuovo modello di accesso al beneficio non è infatti automatico, ma richiede il superamento di un rigoroso iter procedurale composto da ben cinque diverse comunicazioni telematiche e due fondamentali pilastri certificativi.

Il primo passaggio fondamentale è rappresentato dalla comunicazione preventiva, necessaria per la prenotazione delle risorse stanziate. Tale comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite il portale del GSE, la cui operatività è iniziata a mezzogiorno del 12 giugno 2026, e deve contenere i dati dell’impresa, la tipologia dell’investimento e l’importo che si prevede di spendere. Una volta ottenuto l’esito positivo della prenotazione, l’impresa dispone di un arco temporale di 60 giorni per inviare la comunicazione di conferma, un passaggio critico in cui deve essere dimostrato l’effettivo avvio dell’investimento attraverso il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del costo totale, indicando con precisione gli estremi delle fatture.

Nel caso di contratti di leasing, questo requisito si considera soddisfatto con la firma del contratto e l’emissione dell’ordine d’acquisto da parte del concedente.

Una volta completato l’investimento e avvenuta l’interconnessione dei beni, l’impresa è tenuta a inviare la comunicazione di completamento, che deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica e contabile. Il termine ultimo per questo adempimento è fissato al 15 novembre 2028, rispettando i criteri di ultimazione previsti dall’articolo 109 del TUIR. Il sistema prevede poi un monitoraggio costante che obbliga l’azienda a trasmettere, entro il 20 gennaio di ogni anno, un riepilogo degli investimenti effettuati e una previsione del loro utilizzo, seguito poi, entro il 30 giugno, da una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e le quote di iperammortamento effettivamente imputate nel bilancio di ciascun esercizio.

Un aspetto di particolare severità della disciplina 2026 riguarda l’irrigidimento dei requisiti documentali rispetto al passato. È infatti venuta meno la possibilità di ricorrere all’autocertificazione del legale rappresentante per gli investimenti di valore inferiore ai 300.000 euro; oggi, ogni singolo investimento richiede obbligatoriamente una perizia tecnica asseverata rilasciata da professionisti iscritti agli albi, quali ingegneri o periti industriali, o da enti di certificazione accreditati. Questa perizia ha il compito di attestare sia il possesso dei requisiti 4.0 sia l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Parallelamente, tutte le imprese sono obbligate a dotarsi di una certificazione contabile per attestare l’effettivo sostenimento delle spese, documento che deve essere redatto dal revisore legale dei conti laddove tale figura sia già presente nell’organigramma aziendale.

La questione più complessa che ha tenuto in sospeso molti piani industriali riguarda gli investimenti avviati tra il 1° gennaio 2026 e l’11 giugno 2026, ovvero prima che la piattaforma GSE fosse attiva per la ricezione delle comunicazioni preventive. Il dubbio centrale riguardava la possibilità di perdere l’agevolazione nel caso in cui fossero già stati emessi ordini o versati acconti prima dell’invio della comunicazione che, in teoria, dovrebbe essere prodromica all’impegno giuridico. Un’analisi attenta del decreto ministeriale del 7 maggio 2026 sembra tuttavia fornire una soluzione rassicurante a questa criticità, stabilendo che la data di effettuazione dell’investimento coincida con la consegna o spedizione per i beni mobili o con il trasferimento della proprietà.

Questa precisazione normativa rende di fatto irrilevante il momento dell’ordine d’acquisto o del versamento dell’acconto iniziale rispetto alla possibilità di accedere al beneficio.

Per approfondimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Caratteristiche e Scadenze
Aliquote Maggiorazione 180% (fino a 2,5 mln)
Comunicazioni GSE Preventiva (prenotazione), Conferma (acconto 20% entro 60 gg), Completamento
Monitoraggio Annuo Riepilogo investimenti (20 gennaio) e Comunicazione integrativa (30 giugno)
Documenti Tecnici Perizia asseverata obbligatoria per ogni importo (abolita autocertificazione)
Documenti Contabili Certificazione contabile obbligatoria rilasciata da revisore legale
Orizzonte Temporale Investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
Termine Invio Finale Entro il 15 novembre 2028 (previa interconnessione)

 

Note
Il risparmio IRES effettivo può toccare il 43,2% per il primo scaglione.

  • Gli investimenti avviati prima dell’11 giugno 2026 sono ammissibili tramite comunicazione “ora per allora”.
  • La data dell’investimento è determinata dalla consegna/spedizione, non dall’ordine

L’ordinamento giuslavoristico italiano ha varato una riforma di sistema con l’entrata in vigore, avvenuta lo scorso 7 giugno 2026, del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96. Tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/970 e introduce un complesso di norme finalizzate alla trasparenza retributiva e al contrasto del divario retributivo di genere.

Dalla data di efficacia del decreto, la trasparenza pre-assunzione è diventata un requisito imprescindibile nella gestione delle fasi di reclutamento. I datori di lavoro sono ora tenuti a inserire negli annunci di ricerca del personale indicazioni precise riguardanti la retribuzione iniziale o, in alternativa, una fascia retributiva definita che non presenti un’ampiezza eccessiva. Tali annunci devono inoltre specificare chiaramente il CCNL applicato alla posizione offerta. In parallelo, le procedure di selezione devono essere improntate a criteri neutrali rispetto al genere, garantendo che la valutazione dei candidati non sia influenzata da fattori discriminatori. Un punto di particolare rilievo, già pienamente vigente, riguarda il divieto assoluto per il datore di lavoro di rivolgere ai candidati domande sulla loro retribuzione in corso o pregressa. Questo divieto di indagare la cosiddetta pay history opera anche quando la selezione è affidata a soggetti terzi; per tale motivo, risulta necessario l’aggiornamento dei contratti con le società di selezione mediante l’inserimento di obblighi di conformità e specifiche clausole di manleva.

L’estensione del divieto relativo alla storia retributiva comprende non solo lo stipendio base, ma anche tutte le informazioni che consentirebbero di ricostruire in via indiretta il compenso del candidato, come ad esempio l’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso. Sotto il profilo prudenziale, si ritiene opportuno estendere tale cautela anche agli incentivi che il candidato perderebbe cambiando impiego, quali l’equity non maturata o i bonus differiti. L’offerta economica deve quindi essere formulata esclusivamente sulla base della fascia prevista per il ruolo e delle qualifiche individuali. Resta ferma la possibilità per l’azienda di tenere conto delle informazioni fornite spontaneamente dal candidato circa i propri incentivi correnti al fine di concordare un buy‑out, purché tale riconoscimento sia adeguatamente documentato come non derivante da una sollecitazione aziendale.

Un altro ambito di intervento immediato riguarda la trasparenza dei criteri retributivi e di progressione economica. I datori di lavoro hanno l’obbligo di rendere accessibili ai dipendenti i parametri utilizzati per determinare i livelli di compenso e i percorsi di avanzamento economico. Per le aziende che applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, questo obbligo si intende assolto attraverso il rinvio al CCNL e agli eventuali accordi di secondo livello.

L’adempimento formale deve essere veicolato preferibilmente tramite l’integrazione dell’informativa ex D.Lgs. 152/1997. Una deroga parziale è prevista per i datori di lavoro con un organico inferiore ai 50 dipendenti, i quali sono esentati dall’obbligo di rendere disponibili i criteri relativi alla progressione economica, pur rimanendo soggetti all’obbligo di trasparenza sui criteri di determinazione della retribuzione base.

Dall’entrata in vigore della norma, è operativo il diritto di informazione dei lavoratori, i quali possono richiedere per iscritto i livelli retributivi medi ripartiti per sesso. Tale richiesta può essere effettuata con cadenza annuale, direttamente o tramite rappresentanti sindacali, e deve riguardare la categoria di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro è tenuto a fornire una risposta entro un termine di due mesi. In alternativa alla gestione delle singole istanze, le aziende possono scegliere di rendere i dati proattivamente disponibili, ad esempio tramite un portale intranet. La definizione di livello retributivo ai fini di questa norma include tutte le componenti fisse e continuative, escludendo invece i trattamenti individuali non strutturali, definiti come importi attribuiti in modo personale, discrezionale o temporaneo, e gli emolumenti non diffusi in modo generalizzato nella categoria di riferimento.

Sulla composizione del livello retributivo medio si sono delineate due prospettive interpretative: una lettura restrittiva, che esclude i superminimi individuali in linea con la relazione al decreto e con la presunzione di parità, e una lettura estensiva, orientata ai principi della direttiva europea, che li include. Allo stato attuale e in attesa di ulteriori chiarimenti amministrativi, l’orientamento prudenziale suggerisce di adottare l’interpretazione restrittiva, ritenuta più coerente con il dato testuale del legislatore nazionale. La distinzione fondamentale tra stesso lavoro e lavoro di pari valore poggia sulla riconducibilità a mansioni identiche nel primo caso, e su una valutazione ponderata di competenze, responsabilità e condizioni operative nel secondo. Le aziende possono integrare la classificazione dei contratti collettivi con sistemi propri, a condizione che siano basati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, opportunamente formalizzati.

È inoltre diventato un obbligo annuale per il datore di lavoro informare i dipendenti circa l’esistenza di questo diritto e le sue modalità di esercizio, avendo cura di conservare la prova dell’avvenuta comunicazione. Un cambiamento radicale investe anche la riservatezza: il decreto stabilisce infatti che non può essere impedito ai lavoratori di comunicare la propria retribuzione. Di conseguenza, le clausole di segretezza retributiva eventualmente presenti nei contratti sono ora considerate invalide e devono essere rimosse dai modelli contrattuali aziendali.

Mentre le norme sopra citate sono già efficaci, il decreto prevede un calendario scaglionato per il reporting sul gender pay gap, un obbligo che riguarda i datori con almeno 100 dipendenti. I termini per la prima comunicazione all’organismo di monitoraggio sono differenziati in base alla dimensione aziendale. Per i datori con almeno 250 dipendenti, la prima scadenza è fissata al 7 giugno 2027, con periodicità annuale. Per la fascia tra 150 e 249 dipendenti, il termine è lo stesso, il 7 giugno 2027, ma con cadenza triennale. Infine, i datori con un organico compreso tra 100 e 149 dipendenti dovranno effettuare la prima comunicazione entro il 7 giugno 2031, con frequenza triennale. Le specifiche tecniche per la trasmissione di tali flussi saranno definite da successivi decreti ministeriali entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento principale.

Per approfondimenti il nostro staff di esperti è a vostra disposizione.

Tabella Riepilogativa: Scadenze e Obblighi

Ambito di Applicazione Scadenza/Periodicità Obbligo Principale Riferimento Source
Tutti i datori di lavoro Immediato (07/06/2026) Trasparenza annunci, divieto pay history (diretta/indiretta) e clausole di manleva. Sezione: Trasparenza pre-assunzione
Tutti i datori di lavoro Immediato (07/06/2026) Accessibilità criteri retributivi; deroga progressione economica per <50 dip. Sezione: Trasparenza dei criteri retributivi
Tutti i datori di lavoro Immediato (07/06/2026) Informativa annuale ai dipendenti e riscontro a richieste su livelli medi. Sezione: Diritto di informazione
Datori ≥ 250 dipendenti Entro 07/06/2027 (Annuale) Reporting sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap). Sezione: Obblighi differiti
Datori 150–249 dipendenti Entro 07/06/2027 (Triennale) Reporting sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap). Sezione: Obblighi differiti
Datori 100–149 dipendenti Entro 07/06/2031 (Triennale) Reporting sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap). Sezione: Obblighi differiti

L’evoluzione del sistema di remunerazione incentivante in Italia ha segnato un importante punto di svolta con i recenti interventi normativi volti a potenziare il legame tra la redditività d’impresa e il benessere del lavoratore.

Al centro di questo cambiamento si colloca la gestione dei premi di produttività e la loro integrazione con i sistemi di welfare aziendale, una sinergia che oggi beneficia di uno scudo fiscale significativamente più ampio rispetto al passato. La possibilità per le aziende di premiare il merito attraverso somme di denaro o servizi di utilità sociale trova un nuovo orizzonte applicativo grazie all’innalzamento delle soglie di esenzione, che raggiungono ora il tetto massimo di cinquemila euro.

Questa trasformazione non rappresenta soltanto un vantaggio economico immediato per il dipendente, ma offre alle direzioni delle risorse umane uno strumento estremamente chiaro e potente per valorizzare la contrattazione di secondo livello, orientando la cultura aziendale verso il raggiungimento di obiettivi condivisi e misurabili.

Per comprendere appieno la portata di questa innovazione, è necessario analizzare il quadro della tassazione agevolata sui premi di risultato che caratterizza il settore privato. Storicamente, i lavoratori che percepiscono incentivi legati a specifici traguardi industriali o commerciali godono di una corsia fiscale preferenziale rispetto alla tassazione ordinaria. Invece di subire l’applicazione delle aliquote Irpef a scaglioni, che includono anche le addizionali regionali e comunali, tali somme sono soggette a un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. Tuttavia, l’accesso a questo regime di favore non è indiscriminato, poiché la normativa richiede che le somme erogate abbiano un ammontare intrinsecamente variabile.

Tale variabilità deve essere ancorata a documentati incrementi di parametri gestionali fondamentali, tra cui la produttività manifatturiera, l’efficienza dei servizi interni, la redditività complessiva e i margini di guadagno, o ancora il livello di innovazione tecnologica e la qualità del prodotto finale. La verifica di questi risultati deve avvenire sulla base di criteri precisi e dettagliati, definiti all’interno dei contratti collettivi.

Oltre ai requisiti oggettivi legati alla performance aziendale, esistono rigorosi requisiti soggettivi che delimitano il perimetro dei beneficiari.

La disciplina rimane infatti circoscritta a quei lavoratori dipendenti che, nell’anno solare precedente, abbiano conseguito un reddito da lavoro non superiore alla soglia di ottantamila euro. All’interno di questa cornice si inseriscono le novità biennali introdotte dalla legge di bilancio, specificamente la manovra 199/2025, che ha operato una ristrutturazione profonda per il biennio 2026-2027. Il legislatore ha agito su due fronti per alleggerire il cuneo fiscale: da una parte ha ridotto drasticamente l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla quota monetaria, portandola dal precedente dieci per cento a un simbolico uno per cento, e dall’altra ha ampliato la capienza massima del premio ammesso alla detassazione, elevandola da tremila a cinquemila euro.

Parallelamente a questo incentivo monetario, resta confermata la facoltà per il dipendente di scegliere la conversione del premio in fringe benefit o in servizi di utilità sociale, rinunciando alla moneta in favore di vantaggi assistenziali o formativi.

Proprio l’innalzamento del massimale a cinquemila euro ha sollevato inizialmente dubbi interpretativi tra gli operatori del settore, incerti se tale limite si applicasse anche nell’ipotesi di trasformazione del premio in servizi di welfare. La questione riguardava l’eventuale permanenza del vecchio sbarramento di tremila euro per la modalità non monetaria, creando un potenziale disallineamento tra le diverse opzioni di fruizione.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione 22/E, ha recentemente fornito il chiarimento definitivo basandosi su una lettura logico-sistematica delle norme vigenti. Il fisco ha stabilito che il nuovo massimale di cinquemila euro si estende integralmente anche alla conversione in benefit, senza alcuna svalutazione del plafond. Esiste dunque un binario unico per la detassazione, valido indipendentemente dal fatto che il dipendente scelga di incassare il premio in contanti o di utilizzarlo per accedere a servizi assistenziali, garantendo così una perfetta simmetria tra le due modalità.

Tuttavia, la fruizione pratica del premio convertito in welfare richiede una distinzione accurata tra le diverse tipologie di beni e servizi richiesti tramite le piattaforme aziendali, poiché ciascuna categoria segue regole specifiche previste dall’ordinamento. Se il lavoratore decide di convertire il proprio incentivo in strumenti come buoni spesa o tessere carburante, l’operazione ricade sotto l’ombrello dei fringe benefit. In questo particolare scenario, è fondamentale monitorare il tetto di esenzione generale, che attualmente è fissato a mille euro, elevabile a duemila euro esclusivamente per i dipendenti che hanno figli a carico. Qualora queste soglie vengano superate, la parte eccedente potrebbe non godere della stessa protezione fiscale totale applicata ad altre forme di welfare.

Un discorso radicalmente diverso riguarda invece la conversione del premio in servizi di utilità sociale più ampi, come il rimborso delle rette scolastiche, l’acquisto di libri di testo o le spese sostenute per l’asilo nido dei figli. In questi casi, la barriera tipica dei fringe benefit svanisce completamente. Per tali spese, l’unico vero limite all’esenzione totale dal prelievo erariale e contributivo è rappresentato dall’importo massimo del premio stesso, ovvero i cinquemila euro previsti dalla nuova normativa. Questo meccanismo consente al lavoratore di azzerare completamente il carico fiscale sull’intera somma, ottimizzando al massimo i benefici derivanti dalla contrattazione aziendale e garantendo un supporto tangibile alle necessità familiari.

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