Entro il 17 marzo 2025, le società di capitali sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Si tratta di un importo dovuto una tantum ogni anno e calcolato in base al capitale sociale detenuto alla data del 1° gennaio 2025. L’importo varia in base al capitale sociale detenuto alla data del 1° gennaio 2025 e deve essere corrisposto tramite il modello F24. L’omesso o ritardato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni, con possibilità di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.

Sono tenute al pagamento della tassa le società per azioni (spa), le società a responsabilità limitata (srl) e le società in accomandita per azioni (sapa). Tale obbligo si applica anche a società in liquidazione ordinaria e a quelle sottoposte a procedure concorsuali, purché sia necessario mantenere i libri sociali vidimati secondo il Codice civile.

Se una società trasferisce la sede in un’altra circoscrizione territoriale dopo aver effettuato il versamento della tassa, non è richiesto un ulteriore pagamento, poiché non è prevista una nuova vidimazione dei libri.

Le società costituite a fine 2024, con primo esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, devono versare la tassa per entrambi gli anni: all’atto della costituzione per il 2024 e entro il 17 marzo 2025 per l’anno in corso.

Non sono tenuti al versamento della tassa:

  • Le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali, tuttavia, devono pagare la tassa di concessione governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine di libro vidimato.
  • I consorzi che non assumono la forma di società consortili.
  • Le società di capitali in liquidazione giudiziaria, poiché il curatore è obbligato a tenere le scritture contabili previste dalla Legge Fallimentare, vidimate dal Giudice Delegato senza costi aggiuntivi.
  • Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, a condizione che lo statuto sia conforme alla Legge n. 289/2002.

L’esonero si basa sull’articolo 13-bis del DPR n. 641/72, che esenta dalle tasse sulle concessioni governative le ONLUS e le società sportive dilettantistiche.

L’importo della tassa annuale è stabilito in base al capitale sociale o al fondo di dotazione risultante al 1° gennaio 2025.

  • Per un capitale sociale fino a 516.456,90 euro, la tassa è di 309,87 euro.
  • Se il capitale supera tale soglia, l’importo è di 516,46 euro.

Le eventuali variazioni di capitale successive al 1° gennaio 2025 non influiscono sulla tassa da pagare per il 2025, ma avranno effetto sull’importo dovuto per l’anno successivo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la sezione “Erario” con:

  • Codice tributo: 7085
  • Anno di riferimento: 2025

Il versamento può essere effettuato con compensazione di eventuali crediti fiscali disponibili.

Le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono eseguire il pagamento utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Per la vidimazione dei libri, è necessario esibire la prova dell’avvenuto pagamento della tassa.

  • Fino al 17 marzo 2025, non può essere richiesto alcun documento attestante il pagamento, poiché il termine per il versamento non è ancora scaduto.
  • Dal 18 marzo 2025, occorre presentare la fotocopia del modello F24.

L’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli successivi sulla regolarità del versamento.

L’omesso o tardivo pagamento della tassa comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/97. Le nuove misure sanzionatorie, introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, sono:

  • Omesso versamento: 25% dell’importo non versato.
  • Ritardo fino a 90 giorni: 12,5% dell’importo non versato.
  • Ritardo fino a 15 giorni: 0,83% per ogni giorno di ritardo.

Le violazioni relative alla tassa del 2024 restano soggette alle misure previgenti, con sanzioni fino al 30%.

Per regolarizzare la violazione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione in base al tempo trascorso dalla scadenza:

Termine di regolarizzazione Sanzione ridotta (violazioni 2025)
Entro 14 giorni 0,0833% – 1,1662%
15-30 giorni 1,25%
31-90 giorni 1,3889%
Entro 1 anno 3,125%
Entro 2 anni 3,5714%
Entro il termine di accertamento 5%

 

La tassa va versata con gli interessi di mora (2% annuo dal 1° gennaio 2025). Se il versamento della tassa è tardivo, la sanzione è calcolata in base ai giorni di ritardo.

Parametro Dettaglio
Scadenza pagamento 17 marzo 2025
Soggetti obbligati Spa, Srl, Sapa
Soggetti esonerati Cooperative, società in liquidazione giudiziaria, società sportive dilettantistiche
Importo dovuto € 309,87 (capitale ≤ € 516.456,90), € 516,46 (capitale > € 516.456,90)
Modalità di pagamento Modello F24 (codice tributo 7085)
Vidimazione libri Richiesta copia F24 dal 18/03/2025
Sanzione omesso pagamento 25% dell’importo dovuto
Sanzione ritardo ≤ 90 gg 12,5% dell’importo dovuto
Ravvedimento entro 1 anno 3,125% dell’importo dovuto

Per chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Chi deve pagare la tassa per la vidimazione dei libri sociali?
Sono obbligate al pagamento le società di capitali (spa, srl, sapa), comprese quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Quali società sono esonerate dal pagamento?
Sono esenti le cooperative, i consorzi non consortili, le società in liquidazione giudiziaria e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Entro quando deve essere effettuato il pagamento?
Il versamento deve essere eseguito entro il 17 marzo 2025.

Qual è l’importo della tassa?
L’importo varia in base al capitale sociale al 1° gennaio 2025:

  • € 309,87 se il capitale è fino a € 516.456,90.
  • € 516,46 se il capitale supera tale soglia.

Cosa succede se la tassa non viene pagata nei termini?
Si applicano sanzioni che vanno dal 12,5% al 25% dell’importo dovuto, con possibilità di riduzione tramite il ravvedimento operoso.

 

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