L’Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla propria consolidata attività di compliance fiscale con l’emanazione del Provvedimento del 14 maggio 2026, attraverso il quale vengono definite le modalità operative per la messa a disposizione — nei confronti del contribuente e della Guardia di Finanza — delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis. Le anomalie interessate riguardano specificamente quelli indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022, per i quali i dati esposti nel prospetto “Aiuti di Stato” sono risultati non coerenti con la relativa agevolazione fruita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, così come delineato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha introdotto la prassi delle comunicazioni preventive destinate a consentire al contribuente di valutare e, se necessario, correggere la propria posizione prima che si apra una fase di accertamento vero e proprio. In attuazione di questo principio, l’Agenzia predispone ed invia periodicamente, a partire dal 2015, una serie strutturata di comunicazioni aventi ad oggetto le anomalie riscontrate nel corso dell’attività di analisi delle dichiarazioni fiscali presentate.

Il nuovo Provvedimento del 14 maggio 2026 si colloca dunque in piena continuità con questo percorso, estendendo l’attività di controllo ai dati relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 riferite all’annualità d’imposta 2022. Il contribuente che riceve la comunicazione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, instaurando così un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria.

La comunicazione di anomalia relativa alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano Pagamenti Agricoli) contiene una serie di dati identificativi precisi e circostanziati. Vi figurano il codice fiscale, la denominazione ovvero il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta 2022. Sono inoltre riportati la data e il protocollo telematico del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 presentato, nonché i dati specifici degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle predette dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nei registri sopra menzionati.

Sotto il profilo delle modalità di trasmissione, le comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale del contribuente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni digitali tra amministrazione e cittadino. In ogni caso, anche qualora il contribuente non riceva la comunicazione direttamente al proprio domicilio digitale, le stesse risultano sempre consultabili tramite il Cassetto fiscale, accessibile attraverso il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente destinatario della comunicazione di anomalia dispone di diverse strade percorribili, a seconda della natura dell’irregolarità riscontrata. In primo luogo, anche tramite un intermediario abilitato, il contribuente può richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

In secondo luogo, e questa rappresenta la via principale indicata dal Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori e le violazioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni previste. A questo proposito, il Provvedimento precisa che si fa riferimento alle misure sanzionatorie in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il Provvedimento distingue con precisione le diverse situazioni che possono originare l’anomalia, prevedendo per ciascuna uno specifico percorso di regolarizzazione.

Il primo scenario riguarda l’uso improprio del codice “999” associato a un aiuto di Stato o de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, oppure la compilazione errata dei campi del prospetto “Aiuti di Stato”, ossia il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione o Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia costi. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conservando l’accesso al beneficio già fruito. L’aiuto di Stato viene quindi iscritto nei predetti Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Il secondo scenario si riferisce all’utilizzo del codice “999” in connessione con un aiuto di Stato o de minimis concesso da un’altra Amministrazione, ovvero ad un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato.

Il terzo scenario, il più gravoso sotto il profilo delle conseguenze, ricorre quando la mancata registrazione del beneficio non è imputabile all’errata compilazione dei campi del prospetto. In tal caso, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio fruito, maggiorato degli interessi, e a presentare contestualmente una dichiarazione integrativa.

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Il bilancio 2025 segna ufficialmente la conclusione del regime di deroga per la gestione delle perdite emerse nel 2020, (durante la crisi pandemica) e non ancora coperte.

La normativa emergenziale, introdotta originariamente con l’articolo 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), aveva l’obiettivo di mitigare gli effetti devastanti della crisi pandemica sulle strutture patrimoniali delle imprese italiane. Tale intervento legislativo ha permesso alle società di gestire i risultati negativi straordinari derivanti dall’emergenza coronavirus attraverso un meccanismo di sterilizzazione temporanea, sospendendo gli obblighi di riduzione del capitale sociale ordinariamente previsti dal codice civile. La ratio di questa norma risiedeva nella consapevolezza che tali perdite non derivassero da una crisi strutturale della continuità aziendale, ma da un evento esterno di carattere eccezionale e transitorio.
Questo meccanismo di favore, inizialmente concepito per le perdite maturate nel corso del 2020, ha poi visto un’estensione che ha incluso anche i risultati negativi realizzati negli esercizi 2021 e 2022, creando un perimetro temporale di protezione di ampio respiro.

Il fulcro di questa agevolazione risiede nel differimento del termine per l’adozione dei provvedimenti di copertura, il quale è stato spostato all’assemblea incaricata di approvare il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata.

Per quanto concerne le perdite emerse nell’anno 2020, tale termine scade proprio con l’approvazione del documento contabile relativo al 2025, prevista per la primavera del 2026, momento in cui la “sterilizzazione” delle perdite cesserà i suoi effetti obbligando gli amministratori a ripristinare la piena conformità legale. È tuttavia fondamentale distinguere tra le diverse annualità, in quanto il regime di sospensione continuerà a trovare applicazione per le perdite originate nel 2021 e nel 2022, le quali vedranno la loro scadenza naturale rispettivamente con l’approvazione dei bilanci 2026 e 2027.

La fine di questo regime di eccezione impone un’analisi rigorosa della Nota Integrativa, che deve trasformarsi in uno strumento di estrema trasparenza informativa. Il documento non può limitarsi a una mera esposizione numerica, ma deve fornire un quadro chiaro e dettagliato sull’ammontare complessivo delle perdite ancora non coperte, indicando con precisione la data di scadenza della sospensione e la natura delle perdite stesse.

Un elemento di valutazione essenziale richiesto dalla normativa riguarda le prospettive di generazione di utili nei prossimi esercizi, poiché il legislatore e i portatori di interesse necessitano di comprendere se la società sia in grado di riassorbire il deficit patrimoniale attraverso la gestione ordinaria. Inoltre, è obbligatorio evidenziare le eventuali riserve disponibili utilizzabili per la copertura e le implicazioni che tale situazione potrebbe avere sulla continuità aziendale, un aspetto che richiede un monitoraggio costante e una rendicontazione puntuale.

Qualora, al termine del quinquennio di sospensione, le perdite maturate nel 2020 continuino a incidere per oltre un terzo del capitale sociale, l’assemblea dei soci non potrà più esimersi dall’adottare i provvedimenti necessari richiesti dagli articoli 2446 o 2447 del codice civile, procedendo alla ricapitalizzazione o alla riduzione formale del capitale. Per procedere alla copertura delle perdite, la prassi contabile e le norme suggeriscono una precisa gerarchia di utilizzo del patrimonio netto, che vede in prima battuta l’impiego delle riserve disponibili, come quelle statutarie o straordinarie. Solo in seguito si potrà attingere alla riserva legale, ma limitatamente alla quota che eccede il quinto del capitale sociale, e infine si potrà considerare l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta, fermo restando il rispetto dei vincoli specifici che le caratterizzano.

Un caso pratico può aiutare a comprendere la complessità del calcolo e della verifica delle soglie legali in vista del 2025. Si consideri una società, denominata Alfa S.p.A., che al termine del 2019 presentava un capitale sociale di 500.000 euro e riserve per 450.000 euro. Durante il quinquennio successivo, la società ha subito una forte perdita Covid nel 2020 pari a 800.000 euro, seguita da ulteriori risultati negativi nel 2021 e 2022, per poi tornare in utile negli anni 2023, 2024 e 2025. Al momento di chiudere il bilancio 2025, la società si trova a dover gestire un cumulo di perdite pari a un milione di euro, parzialmente compensate da utili portati a nuovo e dal risultato d’esercizio corrente per un totale di 650.000 euro. La perdita residua non coperta risulta quindi essere di 350.000 euro. Effettuando la verifica ai sensi dell’articolo 2446 c.c., emerge che tale perdita supera abbondantemente la soglia di un terzo del capitale sociale, che nel caso specifico si attesta a circa 166.666 euro. Tuttavia, poiché il capitale residuo virtuale è ancora superiore al minimo legale previsto per le S.p.A., la società non ricade nella fattispecie più grave dell’articolo 2447 c.c., pur dovendo comunque intervenire con una delibera assembleare straordinaria.

Esistono diverse opzioni operative che l’assemblea può valutare per regolarizzare la posizione patrimoniale in sede di approvazione del bilancio 2025.

Una prima strada è rappresentata dalla riduzione del capitale per copertura perdite con contestuale ricostituzione dello stesso tramite nuovi conferimenti dei soci. Questa manovra permette di azzerare la voce contabile delle perdite portate a nuovo e riportare il capitale sociale al valore desiderato.

In alternativa, si può optare per l’azzeramento integrale del capitale e una successiva ricostituzione con sovrapprezzo, dove la parte di sovrapprezzo versata dai soci viene immediatamente utilizzata per abbattere l’eventuale residuo della perdita non coperto dalla riduzione del capitale nominale.

Una terza opzione, più snella dal punto di vista procedurale, consiste nei versamenti soci a fondo perduto finalizzati direttamente alla copertura delle perdite, una soluzione che incrementa il patrimonio netto senza passare necessariamente attraverso una modifica formale del valore nominale delle azioni o quote.

L’informativa in Nota Integrativa deve distinguere chiaramente la gestione delle diverse annualità, specificando che per le perdite del 2020 la sospensione è scaduta, rendendo obbligatori gli interventi sopra descritti. Al contempo, per le perdite del 2021 e del 2022, è possibile indicare che opera ancora la sospensione ex lege e che, in base ai budget e alle prospettive reddituali approvate dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene che tali disavanzi possano essere assorbiti entro i termini futuri previsti dalla legge senza necessità di interventi immediati sul capitale. Tale distinzione è fondamentale per fornire ai soci e ai terzi una corretta percezione della solidità futura dell’impresa.

Dal punto di vista fiscale, la gestione di questi interventi presenta profili di particolare rilievo. I versamenti effettuati dai soci per la copertura delle perdite, ai sensi dell’articolo 88 comma 4-bis del TUIR, non costituiscono mai sopravvenienze attive per la società ricevente. Per quanto riguarda i soci, sebbene il versamento non sia deducibile nel caso di persone fisiche, esso contribuisce a incrementare il costo fiscale della partecipazione, anche qualora l’importo versato ecceda il valore del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le perdite fiscali generate nel triennio critico 2020-2022, esse seguono le regole ordinarie che ne permettono il riporto senza limiti temporali, con la possibilità di compensare fino all’80% del reddito imponibile di ogni esercizio futuro, fatta eccezione per le perdite realizzate nei primi tre anni di attività che possono essere utilizzate integralmente.

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 15/E/2025, fornendo un quadro organico e dettagliato delle novità fiscali che interessano i rimborsi spese di trasferta. Le indicazioni contenute nel documento si applicano ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e, per alcuni aspetti specifici, anche al lavoro autonomo. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per recepire e chiarire gli interventi normativi che si sono succeduti tra il 2024 e il 2025, con particolare attenzione alle modalità di esenzione fiscale e al tema cruciale della tracciabilità dei pagamenti.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda l’ampliamento delle ipotesi di esenzione fiscale per le trasferte effettuate nel Comune della sede di lavoro. Fino a questo intervento normativo, il trattamento fiscale dei rimborsi per spostamenti all’interno del territorio comunale presentava alcune zone grigie che potevano generare incertezza interpretativa. Il legislatore ha quindi esteso l’esenzione fiscale ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto effettuate nel Comune della sede di lavoro, a condizione che tali spese siano comprovate e documentate.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento particolarmente importante per quanto riguarda il rimborso chilometrico. Viene infatti precisato che rientra nell’esenzione anche il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore che utilizza il proprio mezzo privato per trasferte all’interno del Comune.

Per beneficiare di questa esenzione, tuttavia, devono essere rispettate alcune condizioni precise. Il calcolo del rimborso deve basarsi sulla percorrenza effettiva e sul tipo di veicolo utilizzato. Il costo chilometrico deve essere determinato secondo le tabelle ACI, che costituiscono il parametro di riferimento ufficiale per questo tipo di rimborsi. Inoltre, la trasferta deve essere adeguatamente documentata, affinché sia possibile verificare l’effettivo svolgimento della stessa e la correttezza del calcolo del rimborso.

Un aspetto centrale della nuova disciplina riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per determinate categorie di spese. I rimborsi relativi alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente non concorrono a formare il reddito del lavoratore soltanto se le spese sono state sostenute utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. Questo requisito non riguarda soltanto l’aspetto fiscale del dipendente, ma rappresenta anche una condizione per la deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa per il datore di lavoro.

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità risponde a esigenze di controllo fiscale e di contrasto all’evasione, allineando la disciplina dei rimborsi spese alle più generali tendenze normative in materia di pagamenti. Tuttavia, il legislatore ha voluto circoscrivere l’ambito di applicazione di questo obbligo. Con il D.L. n. 84/2025, infatti, è stato chiarito che l’obbligo di pagamento tracciabile si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, mentre restano escluse da tale vincolo le trasferte all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che l’obbligo di tracciabilità si applica sia alle trasferte effettuate nel Comune sia a quelle fuori Comune, purché avvengano in Italia. Questo requisito deve essere rispettato a prescindere dal regime di rimborso adottato dal datore di lavoro, che può essere di tipo analitico, forfettario o misto. L’obbligo di tracciabilità si estende anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, includendo quindi i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, gli amministratori e altre figure professionali equiparate.

La circolare dedica particolare attenzione al trattamento fiscale delle spese di viaggio, fornendo chiarimenti che eliminano dubbi interpretativi precedenti. Per quanto riguarda i pedaggi autostradali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, se debitamente documentati, questi non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche qualora siano stati pagati in contanti. Questa disposizione vale sia per le trasferte effettuate nel Comune sia per quelle fuori Comune, rappresentando un’eccezione rispetto all’obbligo generale di tracciabilità.

Un chiarimento altrettanto significativo riguarda le spese di parcheggio. La circolare riconduce queste spese alla categoria delle spese di viaggio e stabilisce che risultano esenti se supportate da documentazione idonea a identificare in modo certo la sosta e il veicolo utilizzato. Anche in questo caso, viene precisato che la tracciabilità del pagamento non è richiesta, in quanto l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili è limitato alle spese di taxi e noleggio con conducente.

Questa distinzione è particolarmente importante dal punto di vista operativo, poiché consente ai lavoratori di ottenere il rimborso di spese che, per loro natura, possono essere sostenute anche in contanti senza che questo comporti conseguenze fiscali negative. La documentazione richiesta deve essere tale da permettere l’identificazione certa della spesa e del suo collegamento con l’attività lavorativa svolta in trasferta.

La circolare chiarisce che non è richiesto il pagamento tracciabile per i titoli di viaggio di trasporto pubblico di linea. Questa categoria comprende i mezzi di trasporto comunemente utilizzati per gli spostamenti, quali autobus, treni, aerei e navi. La possibilità di ottenere il rimborso di queste spese anche quando pagate in contanti rappresenta un elemento di semplificazione importante, considerando che l’acquisto di biglietti per trasporti pubblici avviene spesso attraverso modalità che non prevedono necessariamente l’uso di carte di pagamento.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le spese ulteriori e diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. La normativa prevede che queste spese restano esenti, anche se pagate in contanti e anche se non documentabili, entro limiti giornalieri specifici. Per le trasferte in Italia, il limite di esenzione è fissato a 15,49 euro giornalieri, mentre per le trasferte all’estero il limite sale a 25,82 euro giornalieri, come stabilito dall’articolo 51, comma 5, del TUIR.

Questi limiti forfettari tengono conto delle piccole spese che un lavoratore in trasferta può trovarsi a sostenere e che, per loro natura, potrebbero non essere facilmente documentabili. Si tratta di una previsione che introduce un elemento di flessibilità nel sistema, riconoscendo la difficoltà pratica di conservare e fornire documentazione per ogni minima spesa accessoria sostenuta durante una trasferta.

Un aspetto importante riguarda le modalità attraverso cui il lavoratore può dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili. La circolare individua diverse tipologie di documenti che possono essere utilizzati a questo scopo. Tra questi rientrano la ricevuta di carta di credito o debito, che costituisce la prova più immediata e comune dell’avvenuto pagamento elettronico, la copia del bollettino postale o del Mav per i pagamenti effettuati attraverso questi canali, e l’attestazione di pagamento tramite PagoPa, sistema sempre più diffuso per i pagamenti verso la pubblica amministrazione e non solo.

In via residuale, la circolare ammette la possibilità di utilizzare anche l’estratto conto come prova del pagamento tracciabile. Tuttavia, viene posto un importante limite a questa modalità, legato alla tutela della riservatezza del lavoratore. Il dipendente che si avvale dell’estratto conto per dimostrare l’avvenuto pagamento deve fornire al datore di lavoro soltanto le informazioni strettamente necessarie, oscurando dati ulteriori o non pertinenti.
Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Le società che effettuano operazioni sia imponibili sia esenti si trovano a dover gestire la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili quando si verificano variazioni nell’utilizzo di tali beni o nelle percentuali di detrazione applicabili. Questa problematica assume particolare rilevanza nelle operazioni di scissione societaria, dove il trasferimento di beni ammortizzabili tra società con diverse percentuali di detrazione può generare obblighi specifici di rettifica.

Il meccanismo della rettifica IVA sui beni ammortizzabili trova la sua ratio nella necessità di adeguare la detrazione originariamente operata al momento dell’acquisto alla effettiva destinazione del bene durante il suo ciclo di vita fiscalmente rilevante. La detrazione dell’IVA viene infatti rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella operata nell’anno della loro entrata in funzione.

Per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nei quattro anni successivi alla loro entrata in funzione, periodo comunemente definito di “tutela fiscale”. Il calcolo viene effettuato con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. I fabbricati sono soggetti a un regime particolare, con un periodo di rettifica stabilito in dieci anni, decorrenti dall’anno di acquisto o di ultimazione.

La normativa esclude dalla categoria dei beni ammortizzabili soggetti a rettifica i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 e i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%. Tuttavia, i fabbricati e le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili indipendentemente da questi limiti. Le disposizioni si estendono anche ai beni immateriali previsti dall’art. 103 del TUIR, includendo opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi e formule, marchi d’impresa, diritti di concessione e avviamento iscritto nell’attivo del bilancio.

Quando un soggetto esercita contemporaneamente attività che danno luogo a operazioni con diritto alla detrazione e attività che generano operazioni esenti, la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili è soggetta a rettifica obbligatoria in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, o nove anni per i fabbricati, in caso di variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) superiore a dieci punti.

La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto, o un decimo per i fabbricati, della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Esiste inoltre la facoltà di eseguire la rettifica anche quando la variazione della percentuale di detrazione non supera i dieci punti, a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di questa facoltà.

Quando l’anno di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincide con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica viene eseguita per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva dell’anno di entrata in funzione, anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica della detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano.

Nel contesto delle operazioni straordinarie, quando i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, scissione, cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni sulla rettifica si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata, dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

Nelle operazioni di scissione si verifica una situazione di continuità fiscale ai fini IVA tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. Per le scissioni è specificamente previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Le rettifiche previste per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di trasformazioni devono essere ragguagliate al numero di mesi o trimestri cui si riferisce ciascun modulo dichiarativo in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione. La società beneficiaria deve operare per i beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi o trimestri residui.

Considerando queste disposizioni, nelle ipotesi di operazioni di scissione di società che applicano il pro-rata, si possono profilare almeno tre scenari distinti che richiedono approcci gestionali differenti.

Il primo scenario riguarda il caso in cui la società scissa presenta un pro-rata di detrazione inferiore a quello della società beneficiaria. La società scissa ha detratto l’IVA in misura limitata per effetto di un pro-rata di detrazione ridotto nell’anno di entrata in funzione dei beni ammortizzabili. Con la scissione, questi beni passano alla società beneficiaria che svolge attività con pro-rata di detrazione superiore o con piena detraibilità. La società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando per ciascuno di essi l’anno di acquisto, quello di entrata in funzione se diverso, il pro-rata applicato in quell’anno e il periodo residuo di rettifica. Se la variazione del pro-rata è superiore a dieci punti è obbligata a eseguire la rettifica della detrazione IVA originariamente effettuata. Nel caso in cui si verificano i presupposti per la rettifica, deve calcolare la quota annua di rettifica applicando, nell’anno della scissione, il ragguaglio ai mesi. La rettifica dell’IVA per effetto dell’aumento del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA detraibile in capo alla società beneficiaria, a fronte però di una gestione amministrativa che potrebbe risultare onerosa. L’omessa effettuazione della rettifica a favore comporta la perdita del beneficio economico mentre l’errata rettifica può comportare un rilievo fiscale per dichiarazione infedele.

Il secondo scenario si verifica quando la società scissa esercita la detrazione in modo parziale mentre la società beneficiaria presenta un pro-rata di detrazione pari o vicino allo zero. In questo caso, la società scissa ha detratto l’IVA in misura limitata per effetto di un pro-rata di detrazione ridotto, mentre con la scissione i beni passano alla società beneficiaria che svolge attività esente, con pro-rata di detrazione pari a zero o vicino allo zero. Anche in questo scenario la società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando gli stessi elementi del primo scenario. La rettifica dell’IVA per effetto della diminuzione del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA da versare in capo alla società beneficiaria. L’omessa effettuazione della rettifica IVA o l’errata determinazione dell’IVA da riversare può comportare la violazione di dichiarazione infedele.

Il terzo scenario concerne l’ipotesi in cui la società scissa ha un pro-rata di detrazione pari al 100% mentre la società beneficiaria esercita attività che comportano una limitazione della detrazione. La società scissa ha detratto integralmente l’IVA sugli acquisti, inclusa quella relativa ai beni ammortizzabili, presentando un pro-rata di detrazione pari al 100%. Se, a seguito della scissione, i beni ammortizzabili vengono trasferiti alla società beneficiaria che presenta una detrazione limitata, si verifica un mutamento nella percentuale di detrazione riferibile a quei beni. Analogamente agli scenari precedenti, la società beneficiaria deve individuare i beni ammortizzabili trasferiti verificando tutti gli elementi rilevanti. La rettifica dell’IVA per effetto della diminuzione del pro-rata di detrazione comporta un incremento dell’IVA da versare in capo alla società beneficiaria. Anche in questo caso, l’omessa effettuazione della rettifica IVA o l’errata determinazione dell’IVA da riversare può comportare la violazione di dichiarazione infedele.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni ammortizzabili, il limite temporale della rettifica decorre dalla data di ultimazione degli interventi eseguiti sui beni da parte della società scissa.

In tutti e tre gli scenari descritti, occorre partire dalla considerazione che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa, avuto riguardo, per i beni ammortizzabili diversi dai fabbricati, alla data di entrata in funzione dei beni stessi mentre, per i fabbricati, alla data di acquisto o di ultimazione.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Dallo scorso 15 aprile 2026 è attiva la possibilità di presentare il modello Redditi, dando avvio a un percorso articolato che si protrarrà fino all’autunno inoltrato e coinvolgerà milioni di contribuenti italiani, dalle partite IVA alle imprese, dalle società ai lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio della campagna dichiarativa segue le disposizioni dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998 e riguarda sia la modalità telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati, sia la modalità cartacea presso gli Uffici Postali per coloro che possono avvalersi di questo canale tradizionale.

Dal 15 aprile sono operativi i canali di trasmissione per tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi in versione telematica. Questa categoria comprende principalmente partite IVA, imprese, società e tutti quei contribuenti che non possono avvalersi del modello 730 o che scelgono volontariamente di utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche.

Per quanto riguarda la presentazione in modalità cartacea del modello Redditi Persone Fisiche, il canale analogico degli Uffici Postali rimarrà operativo fino al 30 giugno 2026. Questa scadenza rappresenta un riferimento importante per chi sceglie la modalità di presentazione tradizionale.

La prossima data di rilievo  del calendario fiscale è fissata al 30 aprile 2026, tra circa dieci giorni, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Questo strumento, ormai consolidato da diversi anni, offre ai contribuenti una dichiarazione già compilata sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, semplificando notevolmente l’adempimento fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio del servizio avverrà inizialmente in modalità di sola visualizzazione, permettendo ai contribuenti di prendere visione dei dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, a partire da metà maggio, sarà possibile procedere con la modifica e l’invio della dichiarazione, consentendo di integrare eventuali informazioni mancanti o correggere dati non corretti.

Una novità significativa riguarda il modello Redditi PF in versione precompilata. Per l’anno 2026, i tempi di messa a disposizione si sono allungati rispetto al passato: il differimento della scadenza per la trasmissione delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi, ora fissata al 30 aprile, ha comportato un parallelo rinvio dei termini per l’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, il modello Redditi PF precompilato sarà disponibile online entro il 20 maggio 2026, quindi tra circa un mese.

Questo spostamento temporale è strettamente collegato alla necessità di garantire la completezza delle informazioni presenti nella dichiarazione precompilata, che deve necessariamente includere anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e occasionale percepiti dai contribuenti durante l’anno d’imposta 2025.

Entro la scadenza del 30 giugno 2026 occorre provvedere al pagamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto per l’anno in corso.

Il sistema fiscale italiano prevede tuttavia una forma di flessibilità attraverso la possibilità di differire il versamento entro il 30° giorno successivo, quindi fino al 30 luglio 2026. Chi sceglie questa opzione dovrà però applicare sulle somme da versare una maggiorazione pari allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Questa maggiorazione rappresenta il costo del differimento e viene calcolata sull’intero importo dovuto.

Il sistema prevede la possibilità di rateizzare il pagamento del saldo e del primo acconto. La rateizzazione può estendersi fino al mese di dicembre, consentendo di dilazionare l’esborso finanziario su un periodo più ampio.

Il calendario delle rate prevede scadenze mensili specifiche. La prima rata coincide naturalmente con il 30 giugno e non comporta alcun interesse aggiuntivo. Le rate successive sono fissate al 16 di ogni mese, a partire da luglio, e su ciascuna di esse vengono applicati interessi crescenti in funzione del tempo trascorso dal termine ordinario di versamento.

Gli interessi applicati sulle rate variano progressivamente: si parte dallo 0,18 per cento per la seconda rata del 16 luglio, per arrivare all’1,83 per cento sulla settima e ultima rata del 16 dicembre. Nel caso in cui il contribuente scelga di differire al 30 luglio il versamento della prima rata, l’intero importo da rateizzare dovrà essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento, e su questo importo maggiorato verranno poi calcolati gli interessi di dilazione delle rate successive.

È fondamentale sottolineare che questa possibilità di rateizzazione non si estende al secondo acconto, che dovrà invece essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026, senza alcuna possibilità di dilazione temporale.

Per quanto riguarda il modello 730/2026, sia in versione precompilata che in modalità ordinaria, la scadenza è fissata al 30 settembre 2026.

Il modello Redditi ha invece una scadenza posticipata al 31 ottobre 2026. Dal momento che questa data cade di sabato, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 2 novembre 2026. Questa scadenza riguarda tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi, incluse le partite IVA, le imprese e le società.

Il sistema fiscale prevede anche una forma di tolleranza per chi non riesce a rispettare le scadenze ordinarie. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza vengono comunque considerate valide, pur essendo soggette all’applicazione delle sanzioni previste per la tardiva trasmissione.

Tabella riepilogativa

Data di Scadenza Adempimento o Evento Fiscale
30 Aprile Termine per l’invio della Certificazione Unica per i lavoratori autonomi
20 Maggio Apertura dell’accesso alla Dichiarazione Precompilata (730 e Redditi PF)
30 Giugno Termine per la presentazione della Dichiarazione Cartacea via posta
30 Giugno Scadenza per il versamento del Saldo 2025 e del Primo Acconto 2026
30 Luglio Ultimo giorno per i versamenti con maggiorazione dello 0,40%
30 Settembre Scadenza per l’invio telematico del Modello 730
2 Novembre Scadenza per l’invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche
30 Novembre Termine per il versamento del Secondo Acconto (non rateizzabile)

Per approfondimenti ed assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione n. 13/E datata 1 aprile 2026, un documento di fondamentale importanza per i professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. Questo provvedimento introduce ufficialmente una specifica causale contributo per l’esecuzione dei versamenti tramite il modello F24, semplificando le procedure relative ai contributi previdenziali, assistenziali, nonché alle sanzioni e agli interessi dovuti all’ente di previdenza.

L’origine di questa innovazione normativa risiede in un percorso legislativo iniziato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, il quale aveva stabilito l’estensione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione anche alla CNPADC. Tale processo ha trovato la sua definitiva attuazione operativa attraverso la convenzione stipulata il 15 ottobre 2025 tra l’Agenzia delle Entrate e la Cassa, mirata a regolare il servizio di riscossione mediante la piattaforma F24.

La novità principale introdotta dal documento è l’istituzione della causale denominata E150, identificata testualmente come Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC.

L’Agenzia specifica che tale causale deve essere inserita esclusivamente nella sezione del modello F24 dedicata agli Altri enti previdenziali e assicurativi, che corrisponde al secondo riquadro della sezione stessa. È fondamentale sottolineare che l’importo deve essere riportato solo in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito versati.

Per una corretta compilazione, il professionista deve prestare particolare attenzione ai vari campi tecnici richiesti. Nel campo dedicato al codice ente deve essere obbligatoriamente indicato il valore 0015, mentre il campo relativo al codice sede deve rimanere vuoto. Un elemento di estrema rilevanza è il codice posizione, il quale non è un dato fisso ma consiste in un codice univoco e personale. Questo codice, composto da un massimo di nove cifre numeriche, viene generato direttamente dalla Cassa per ogni singola scadenza contributiva e viene messo a disposizione dell’iscritto tramite i propri servizi online. Senza questo codice personale, la procedura di versamento non può ritenersi correttamente perfezionata.

Per quanto riguarda i riferimenti temporali, il modello richiede l’indicazione di un arco cronologico preciso. Nel campo del periodo di riferimento iniziale, il contribuente deve inserire il mese di gennaio (01) seguito dall’anno in cui si effettua il versamento. Specularmente, per il periodo finale, occorre indicare il mese di dicembre (12) e nuovamente l’anno di riferimento nel formato MM/AAAA. Questa struttura temporale standardizzata serve a inquadrare il versamento nell’annualità corrente di gestione dei flussi finanziari tra l’Agenzia e l’ente previdenziale.

La risoluzione definisce infine con chiarezza i tempi di attuazione di queste nuove disposizioni. La causale E150 e le relative procedure di compilazione saranno operativamente efficaci a partire dal 4 maggio 2026.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa lo Studio Pallino è  a vostra disposizione.

Entro il 30 aprile 2026 i contribuenti sono chiamati a presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025. Una scadenza che non esaurisce il suo rilievo sul solo fronte dichiarativo, ma che assume un peso determinante anche per l’emissione delle cosiddette note di variazione in diminuzione, disciplinate dall’art. 26, comma 2, del DPR 633/72.

Il collegamento tra la dichiarazione annuale IVA e le note di variazione in diminuzione non è frutto di una prassi interpretativa, ma è radicato direttamente nella norma. L’art. 26, comma 2, del DPR 633/72 rinvia espressamente all’art. 19 dello stesso decreto per disciplinare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”. L’art. 19, a sua volta, stabilisce che tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Su questa base normativa, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2018, ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

La circolare n. 20/2021 ha poi aggiunto un elemento di chiarimento ulteriore: una volta emessa tempestivamente, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica oppure, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno di emissione della nota stessa.

Un aspetto di fondamentale importanza pratica riguarda l’individuazione del cosiddetto dies a quo, ovvero il momento a partire dal quale il presupposto per la variazione in diminuzione si considera verificato. Questo momento non è uniforme per tutte le fattispecie contemplate dall’art. 26 del DPR 633/72, ma varia in funzione della causa che legittima l’emissione della nota di variazione.

Il caso delle procedure concorsuali merita una trattazione distinta, perché la disciplina applicabile dipende dalla data di avvio della procedura stessa. Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, il riferimento è il momento in cui si acquista certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale, come confermato da ultimo dalle risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025. Per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 in poi, invece, è la norma stessa — modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito — a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale”, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72.

Il comma 10-bis dello stesso art. 26 individua puntualmente il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. A titolo esemplificativo, il dies a quo corrisponde alla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale, oppure alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze rilevanti ai fini dell’individuazione del momento dal quale decorre il termine per l’emissione della nota riguardano i casi in cui l’operazione originaria viene meno o si riduce l’imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e situazioni analoghe. In queste ipotesi, il riferimento è la data della sentenza con la quale viene, ad esempio, dichiarata la nullità del contratto in sede giudiziale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2787/2026.

Non tutte le variazioni in diminuzione soggiacciono alla regola del termine della dichiarazione IVA annuale. Esistono fattispecie per le quali vige una disciplina differente. In particolare, il comma 3 dell’art. 26 del DPR 633/72 prevede che, quando la variazione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti oppure da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, la nota di variazione non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Per queste ipotesi, dunque, il termine della dichiarazione IVA annuale per il 2025 non costituisce il riferimento temporale rilevante.

Qualora non sia stato possibile emettere la nota di variazione entro i termini previsti, la normativa contempla due ulteriori strumenti alternativi che il soggetto passivo può utilizzare per recuperare l’imposta assolta, sia pure a determinate condizioni.

Il primo strumento è la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR 322/98. Tuttavia, la percorribilità di questa strada presuppone la presenza di errori od omissioni cui rimediare, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e confermato dalla risposta a interpello n. 58/2026. Non è dunque sufficiente la sola scadenza del termine per l’emissione della nota, essendo necessario che la situazione sia riconducibile a un errore o a un’omissione in senso proprio.

Il secondo strumento è la domanda di restituzione dell’imposta all’Erario, disciplinata dall’art. 30-ter del DPR 633/72. Anche in questo caso, l’accesso allo strumento non è incondizionato: la domanda è ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo”, come indicato dalla stessa circolare n. 20/2021 e ribadito dalla risposta a interpello n. 58/2026.

Su questo secondo istituto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4900/2026, che ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso in un caso in cui il soggetto passivo aveva versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore, quest’ultimo sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale.

La pronuncia costituisce un riferimento rilevante per le situazioni in cui la lunghezza della procedura concorsuale abbia impedito o reso estremamente difficoltoso l’esercizio tempestivo del diritto alla detrazione attraverso l’emissione della nota di variazione.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nel mese di dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una versione aggiornata del modello RAP — sigla che sta per Registrazione di Atto Privato — ampliandone il perimetro operativo e rivedendo le istruzioni di compilazione. L’aggiornamento, pubblicato in data 22 dicembre 2025, segue un percorso evolutivo avviato negli anni precedenti e porta con sé novità rilevanti per tutti i professionisti e le società che si trovano a gestire la distribuzione di proventi ai propri soci.

Per comprendere la portata dell’intervento più recente è opportuno ripercorrere brevemente la storia del modello. Il Provvedimento del 16 dicembre 2022 aveva originariamente approvato il mod. RAP quale strumento dedicato alla registrazione dei contratti di comodato. In seguito, con il Provvedimento del 1° marzo 2023, l’Agenzia aveva ampliato l’ambito applicativo dello stesso strumento, estendendolo alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita. Il passo successivo è arrivato con il Provvedimento del 10 marzo 2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente esteso l’utilizzo del modello per ricomprendere la registrazione dei verbali di distribuzione degli utili societari. L’aggiornamento del dicembre 2025 rappresenta l’ultima tappa di questo percorso, introducendo la possibilità di utilizzare il medesimo modello anche per i verbali di distribuzione delle riserve.

L’aggiornamento ha interessato diversi quadri del modello. In primo luogo, nel Quadro Atto relativo al Contratto preliminare di compravendita, l’Agenzia ha introdotto una nuova casella denominata “Stato, enti pubblici, ecc.”, che si aggiunge ai campi già previsti per la descrizione del bene oggetto del preliminare e per le componenti economiche dell’accordo, quali prezzo, caparra confirmatoria, acconto, caparra penitenziale e clausola penale volontaria.

Le modifiche più sostanziali riguardano tuttavia il Quadro Atto relativo al Verbale di distribuzione utili. In questo contesto, due campi preesistenti sono stati ridenominati per riflettere la nuova estensione applicativa del modello. Il campo già denominato “Totale utile conseguito” è stato rinominato in “Totale utile conseguito/Riserva accantonata”, mentre il campo “Importo utile distribuito ai soci” ha assunto la nuova denominazione di “Importo utili/riserve distribuiti ai soci”. In modo analogo, nel Quadro Soci, il campo “Importo utile percepito” è diventato “Importo utili/riserve percepiti”, uniformando così la terminologia all’interno del modello.

Le istruzioni aggiornate forniscono indicazioni precise sulla corretta valorizzazione dei campi. Per quanto concerne la distribuzione dell’utile d’esercizio, nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo dell’utile d’esercizio conseguito dalla società che approva il bilancio, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo dell’utile d’esercizio effettivamente destinato alla distribuzione.

Per la distribuzione delle riserve, la logica di compilazione segue una struttura analoga ma con oggetto differente. Nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo delle riserve distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo della riserva destinato alla distribuzione ai soci, così come risultante dal verbale oggetto di registrazione.

Il modello va quindi utilizzato non soltanto per la registrazione del verbale di distribuzione dell’utile d’esercizio, ma anche per i verbali aventi a oggetto la distribuzione delle riserve accantonate, risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società.

Nel Quadro Soci devono essere riportati, per ciascun beneficiario della distribuzione, i dati anagrafici completi nonché due specifiche informazioni di natura economica. La prima è la “Quota di partecipazione”, corrispondente alla quota di partecipazione del socio al capitale sociale: a titolo esemplificativo, in caso di partecipazione pari al 20%, nel relativo campo andrà indicato il valore 20,00. La seconda informazione è rappresentata dall’“Importo utili/riserve percepiti”, pari alla quota parte di utile o di riserva effettivamente percepita dal socio in ragione della propria quota di partecipazione.

Un elemento di rilievo contenuto nelle istruzioni aggiornate riguarda la soppressione di una clausola precedentemente presente. Nelle nuove istruzioni non è più presente la specifica che subordinava l’indicazione dei dati dei singoli soci alla loro “menzione” esplicita all’interno del verbale. Ne consegue che l’obbligo di riportare i dati dei soci nel Quadro Soci non dipende più dalla circostanza che gli stessi siano nominativamente citati nel verbale oggetto di registrazione. Le specifiche tecniche del modello precisano inoltre che nel Quadro Soci possono essere presenti al massimo 20 soci.

Ai fini della corretta registrazione del verbale di distribuzione, le istruzioni richiamano alcune indicazioni specifiche per il Quadro Dati generali. Nel campo “Tipologia atto” va indicato il codice “3”. Nel campo “Data dell’atto” va indicata la data di approvazione del verbale di distribuzione, ovvero la data della delibera assembleare di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione degli utili. Nella Sezione “Richiedente” vanno invece inseriti i dati della società che distribuisce gli utili o le riserve.

Il mod. RAP va registrato, in termine fisso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il modello è soggetto ad imposta di registro in misura fissa pari a € 200, nonché ad imposta di bollo nella misura di € 16 per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Il modello va presentato in via telematica. La presentazione avviene mediante l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Al modello vanno allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti: l’atto da registrare — ad esempio il contratto di comodato o il verbale di distribuzione degli utili — gli eventuali documenti allegati all’atto da registrare, quali scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni, e i documenti d’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto, limitatamente ai contratti preliminari e ai contratti di comodato.

La presentazione del modello può essere effettuata anche presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, presentando il modello in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle novità più significative nel panorama fiscale italiano recente, modificando radicalmente le modalità di determinazione del carico fiscale per le società di capitali. L’adesione a questo istituto richiede un’attenta analisi non solo dei benefici in termini di certezza del prelievo, ma anche delle precise modalità operative di compilazione della dichiarazione REDDITI SC, con particolare riferimento ai quadri RF e CP.

Nonostante l’adesione al concordato, per il contribuente permane l’obbligo di determinare il reddito effettivo d’impresa. Tuttavia, la particolarità del CPB risiede nel fatto che la base imponibile per il calcolo delle imposte non è più quella derivante esclusivamente dalle ordinarie variazioni fiscali, ma viene sostituita dal reddito concordato.

In questo contesto, il quadro CP diventa la cabina di regia per la liquidazione delle imposte.

E’ fondamentale distinguere tra le diverse definizioni di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile:

Definizione Riferimento Quadro CP Descrizione Sintetica
Reddito concordato CP1, col. 1 Reddito proposto per l’anno di riferimento.
Reddito ante CPB rettificato CP1, col. 2 Reddito dell’anno precedente rettificato da plusvalenze e sopravvenienze.
Imponibile flat-tax CP1, col. 3 Eccedenza del reddito concordato rispetto a quello rettificato.
Reddito concordato rettificato CP7, col. 5 Importo da riportare nel quadro RF per il calcolo IRES.

 

Uno dei vantaggi principali dell’adesione al CPB è la possibilità di assoggettare la quota incrementale di reddito a una imposta sostitutiva (flat-tax) con aliquote del 10%, 12% o 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente.

Questa quota è costituita dalla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito ante CPB rettificato. Per l’anno 2025-2026, è previsto un limite di applicazione di queste aliquote agevolate fino a un massimo di € 85.000. La parte di reddito che non rientra in questa agevolazione, definita reddito concordato rettificato, viene invece assoggettata all’aliquota IRES ordinaria.

La procedura per la corretta determinazione delle imposte correnti segue un iter logico che parte dal bilancio civilistico per approdare alla liquidazione definitiva.

Il punto di contatto fondamentale tra il regime concordatario e la determinazione del reddito d’impresa si trova nel rigo RF63. In presenza di CPB, la compilazione del quadro RF rimane invariata nella sua struttura (variazioni in aumento e in diminuzione), ma nel rigo RF63 non va più indicato il reddito effettivo, bensì il reddito concordato rettificato desunto dal rigo CP7, col. 5.

Tale valore non può mai essere inferiore alla soglia minima di € 2.000. Una volta riportato questo valore, il calcolo dell’IRES dovuta nel quadro RN prosegue secondo le consuete modalità applicando l’aliquota del 24%.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione contabile delle imposte calcolate sugli importi concordati. Anche se l’IRES e l’IRAP sono determinate su basi “sintetiche” o proposte, la loro contabilizzazione influisce sul risultato di bilancio (utile o perdita ante imposte).

Le imposte correnti (IRES, IRAP e flat-tax) devono essere indicate tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 del quadro RF. Questa indicazione è necessaria in quanto tali imposte sono indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, sebbene in questo specifico regime non influenzino direttamente la formazione del reddito d’impresa concordato, che è già stato definito a monte.

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A decorrere dal 1° ottobre 2024, il possesso della patente a crediti digitale è diventato obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. La definizione di cantiere, ai fini della norma, è particolarmente ampia e include attività che spaziano dalla costruzione al rinnovamento, fino allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprendendo anche scavi e il montaggio di elementi prefabbricati.

È importante sottolineare come l’obbligo si estenda anche a settori non strettamente edili ma che operano in tali contesti, come nel caso degli allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, includendo persino la figura professionale degli archeologi.

Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche esclusioni per determinati soggetti. Non sono tenuti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nel caso di ingegneri, architetti e geometri. Un’esenzione di rilievo riguarda inoltre le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ferma restando per esse la necessità di rispettare gli ordinari obblighi di sicurezza previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le realtà con sede all’estero, la disciplina distingue tra soggetti comunitari ed extra-UE: per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea è ammesso l’uso di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del paese d’origine, mentre per quelle residenti in stati extra-UE è necessario il possesso dei medesimi documenti richiesti agli operatori italiani, a meno di specifici riconoscimenti normativi.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso di precisi requisiti, la cui sussistenza deve essere dichiarata tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nello specifico, il richiedente deve attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e, nei casi previsti dalla normativa, l’adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti e lavoratori. Ulteriori requisiti fondamentali includono il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

È fondamentale notare che non tutti questi elementi sono richiesti indistintamente a ogni categoria; ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti sono esonerati dalla redazione del DVR e dalla nomina del RSPP.

La procedura operativa per la richiesta telematica è stata recentemente rinnovata e richiede l’accesso al Portale dei Servizi dell’INL da parte del legale rappresentante o di un soggetto delegato secondo la legge 12/1979. Il processo inizia con la verifica dell’attestazione del legale rappresentante, inserendo il codice fiscale dell’impresa nel sistema, il quale deve riscontrare la correttezza dei dati presso i registri della camera di commercio.

Una volta inviata la richiesta e superate le verifiche d’ufficio, la patente in formato digitale viene rilasciata generalmente entro 24 ore, riportando i dati identificativi del titolare, il numero del documento, la data di rilascio e il punteggio iniziale.

Il sistema si basa su un meccanismo a punti: la patente viene dotata inizialmente di 30 crediti, ma per operare stabilmente nei cantieri è necessario mantenere una soglia minima di 15 crediti. La dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 100 crediti totali attraverso diverse premialità. Tra queste figurano i crediti legati alla storicità dell’azienda, che possono arrivare a 10 in base alla data di iscrizione alla CCIAA, e i crediti per la condotta virtuosa, che prevedono l’aggiunta di un punto per ogni biennio senza decurtazioni, fino a un massimo di 20.

Ulteriori 40 crediti possono essere ottenuti investendo in attività di formazione aggiuntiva e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

È bene precisare che l’eventuale perdita dei requisiti autocertificati dopo il rilascio non comporta automaticamente la revoca della patente, ma restano ferme le sanzioni relative ai singoli istituti.

Le decurtazioni del punteggio avvengono a seguito di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione, legati a violazioni delle norme sulla sicurezza. Nel caso in cui una singola ispezione rilevi più violazioni, la decurtazione massima non può superare il doppio del punteggio previsto per l’infrazione più grave.

Un’attenzione particolare è rivolta al lavoro nero: l’impiego di lavoratori irregolari comporta una sottrazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, che aumenta di un ulteriore punto in presenza di aggravanti come l’impiego di minori o stranieri clandestini. Dal 2026, tali decurtazioni saranno operative già dalla notifica del verbale unico di accertamento.

Se il punteggio scende al di sotto della soglia critica dei 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare, salvo il completamento delle attività in corso che superino il 30% del valore del contratto. Per tornare in regola è necessario attivare una procedura di recupero gestita da una commissione territoriale composta da esperti dell’INL e dell’INAIL, con il coinvolgimento di ASL e rappresentanti dei lavoratori. La commissione valuta il reintegro dei crediti basandosi sull’effettivo adempimento di obblighi formativi riparatori e sulla realizzazione di nuovi investimenti in sicurezza.

La normativa prevede inoltre casi gravi di sospensione cautelare della patente, attivabili quando nei cantieri si verificano infortuni mortali o che determinano un’inabilità permanente.

Nel caso di decesso del lavoratore, la sospensione fino a 12 mesi è obbligatoria, a meno che non si verifichino rischi gravi per l’incolumità pubblica derivanti dall’interruzione dei lavori. Tale provvedimento richiede che l’evento sia imputabile al datore di lavoro o ai dirigenti almeno per colpa grave, evidenziando un nesso causale diretto tra la condotta e l’infortunio. Avverso la sospensione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro.

Diversa è la revoca, che interviene esclusivamente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate d’ufficio riguardo ai requisiti iniziali per il rilascio. L’Ispettorato valuta la gravità dell’omissione prima di procedere, considerando ad esempio se la mancanza di formazione riguardi tutto il personale o solo figure amministrative non operative in cantiere. In caso di revoca, è necessario attendere almeno 12 mesi prima di poter richiedere un nuovo documento.

Il sistema sanzionatorio è rigoroso: operare senza patente o con meno di 15 crediti espone a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo che il recente Decreto Legge 159/2025 ha innalzato da 6.000 a 12.000 euro.

Il calcolo della sanzione si basa sul singolo contratto sottoscritto dal trasgressore e, in assenza di un valore formalizzato, si applica la soglia minima prevista. Oltre alla sanzione economica, è prevista l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Aspetto Principale Dettagli e Specifiche
Soggetti Obbligati Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (inclusi archeologi e addetti a spettacoli/fiere).
Esclusioni Chi effettua mere forniture, prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e imprese con attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.
Requisiti per il Rilascio Iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC), adempimenti formativi, possesso del DVR, nomina del RSPP e regolarità fiscale (DURF).
Gestione Punteggio Dotazione iniziale di 30 crediti; soglia minima per operare di 15 crediti; massimo raggiungibile 100 crediti.
Incrementi Crediti Storicità dell’azienda (max 10), biennio senza violazioni (max 20), attività e investimenti in sicurezza o formazione aggiuntiva (max 40).
Sanzioni Amministrative 10% del valore dei lavori (minimo 12.000 euro) per chi opera senza patente o sotto i 15 crediti.
Sanzioni Accessorie Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Revoca Interviene in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti verificate durante i controlli d’ufficio.
Sospensione Cautelare Fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali (obbligatoria) o inabilità permanente (discrezionale) per colpa grave

 

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