Dallo scorso 15 aprile 2026 è attiva la possibilità di presentare il modello Redditi, dando avvio a un percorso articolato che si protrarrà fino all’autunno inoltrato e coinvolgerà milioni di contribuenti italiani, dalle partite IVA alle imprese, dalle società ai lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio della campagna dichiarativa segue le disposizioni dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998 e riguarda sia la modalità telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati, sia la modalità cartacea presso gli Uffici Postali per coloro che possono avvalersi di questo canale tradizionale.

Dal 15 aprile sono operativi i canali di trasmissione per tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi in versione telematica. Questa categoria comprende principalmente partite IVA, imprese, società e tutti quei contribuenti che non possono avvalersi del modello 730 o che scelgono volontariamente di utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche.

Per quanto riguarda la presentazione in modalità cartacea del modello Redditi Persone Fisiche, il canale analogico degli Uffici Postali rimarrà operativo fino al 30 giugno 2026. Questa scadenza rappresenta un riferimento importante per chi sceglie la modalità di presentazione tradizionale.

La prossima data di rilievo  del calendario fiscale è fissata al 30 aprile 2026, tra circa dieci giorni, quando l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Questo strumento, ormai consolidato da diversi anni, offre ai contribuenti una dichiarazione già compilata sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, semplificando notevolmente l’adempimento fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

L’avvio del servizio avverrà inizialmente in modalità di sola visualizzazione, permettendo ai contribuenti di prendere visione dei dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, a partire da metà maggio, sarà possibile procedere con la modifica e l’invio della dichiarazione, consentendo di integrare eventuali informazioni mancanti o correggere dati non corretti.

Una novità significativa riguarda il modello Redditi PF in versione precompilata. Per l’anno 2026, i tempi di messa a disposizione si sono allungati rispetto al passato: il differimento della scadenza per la trasmissione delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi, ora fissata al 30 aprile, ha comportato un parallelo rinvio dei termini per l’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, il modello Redditi PF precompilato sarà disponibile online entro il 20 maggio 2026, quindi tra circa un mese.

Questo spostamento temporale è strettamente collegato alla necessità di garantire la completezza delle informazioni presenti nella dichiarazione precompilata, che deve necessariamente includere anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e occasionale percepiti dai contribuenti durante l’anno d’imposta 2025.

Entro la scadenza del 30 giugno 2026 occorre provvedere al pagamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto per l’anno in corso.

Il sistema fiscale italiano prevede tuttavia una forma di flessibilità attraverso la possibilità di differire il versamento entro il 30° giorno successivo, quindi fino al 30 luglio 2026. Chi sceglie questa opzione dovrà però applicare sulle somme da versare una maggiorazione pari allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Questa maggiorazione rappresenta il costo del differimento e viene calcolata sull’intero importo dovuto.

Il sistema prevede la possibilità di rateizzare il pagamento del saldo e del primo acconto. La rateizzazione può estendersi fino al mese di dicembre, consentendo di dilazionare l’esborso finanziario su un periodo più ampio.

Il calendario delle rate prevede scadenze mensili specifiche. La prima rata coincide naturalmente con il 30 giugno e non comporta alcun interesse aggiuntivo. Le rate successive sono fissate al 16 di ogni mese, a partire da luglio, e su ciascuna di esse vengono applicati interessi crescenti in funzione del tempo trascorso dal termine ordinario di versamento.

Gli interessi applicati sulle rate variano progressivamente: si parte dallo 0,18 per cento per la seconda rata del 16 luglio, per arrivare all’1,83 per cento sulla settima e ultima rata del 16 dicembre. Nel caso in cui il contribuente scelga di differire al 30 luglio il versamento della prima rata, l’intero importo da rateizzare dovrà essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento, e su questo importo maggiorato verranno poi calcolati gli interessi di dilazione delle rate successive.

È fondamentale sottolineare che questa possibilità di rateizzazione non si estende al secondo acconto, che dovrà invece essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026, senza alcuna possibilità di dilazione temporale.

Per quanto riguarda il modello 730/2026, sia in versione precompilata che in modalità ordinaria, la scadenza è fissata al 30 settembre 2026.

Il modello Redditi ha invece una scadenza posticipata al 31 ottobre 2026. Dal momento che questa data cade di sabato, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 2 novembre 2026. Questa scadenza riguarda tutti i contribuenti tenuti alla presentazione del modello Redditi, incluse le partite IVA, le imprese e le società.

Il sistema fiscale prevede anche una forma di tolleranza per chi non riesce a rispettare le scadenze ordinarie. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza vengono comunque considerate valide, pur essendo soggette all’applicazione delle sanzioni previste per la tardiva trasmissione.

Tabella riepilogativa

Data di Scadenza Adempimento o Evento Fiscale
30 Aprile Termine per l’invio della Certificazione Unica per i lavoratori autonomi
20 Maggio Apertura dell’accesso alla Dichiarazione Precompilata (730 e Redditi PF)
30 Giugno Termine per la presentazione della Dichiarazione Cartacea via posta
30 Giugno Scadenza per il versamento del Saldo 2025 e del Primo Acconto 2026
30 Luglio Ultimo giorno per i versamenti con maggiorazione dello 0,40%
30 Settembre Scadenza per l’invio telematico del Modello 730
2 Novembre Scadenza per l’invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche
30 Novembre Termine per il versamento del Secondo Acconto (non rateizzabile)

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione n. 13/E datata 1 aprile 2026, un documento di fondamentale importanza per i professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. Questo provvedimento introduce ufficialmente una specifica causale contributo per l’esecuzione dei versamenti tramite il modello F24, semplificando le procedure relative ai contributi previdenziali, assistenziali, nonché alle sanzioni e agli interessi dovuti all’ente di previdenza.

L’origine di questa innovazione normativa risiede in un percorso legislativo iniziato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, il quale aveva stabilito l’estensione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione anche alla CNPADC. Tale processo ha trovato la sua definitiva attuazione operativa attraverso la convenzione stipulata il 15 ottobre 2025 tra l’Agenzia delle Entrate e la Cassa, mirata a regolare il servizio di riscossione mediante la piattaforma F24.

La novità principale introdotta dal documento è l’istituzione della causale denominata E150, identificata testualmente come Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC.

L’Agenzia specifica che tale causale deve essere inserita esclusivamente nella sezione del modello F24 dedicata agli Altri enti previdenziali e assicurativi, che corrisponde al secondo riquadro della sezione stessa. È fondamentale sottolineare che l’importo deve essere riportato solo in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito versati.

Per una corretta compilazione, il professionista deve prestare particolare attenzione ai vari campi tecnici richiesti. Nel campo dedicato al codice ente deve essere obbligatoriamente indicato il valore 0015, mentre il campo relativo al codice sede deve rimanere vuoto. Un elemento di estrema rilevanza è il codice posizione, il quale non è un dato fisso ma consiste in un codice univoco e personale. Questo codice, composto da un massimo di nove cifre numeriche, viene generato direttamente dalla Cassa per ogni singola scadenza contributiva e viene messo a disposizione dell’iscritto tramite i propri servizi online. Senza questo codice personale, la procedura di versamento non può ritenersi correttamente perfezionata.

Per quanto riguarda i riferimenti temporali, il modello richiede l’indicazione di un arco cronologico preciso. Nel campo del periodo di riferimento iniziale, il contribuente deve inserire il mese di gennaio (01) seguito dall’anno in cui si effettua il versamento. Specularmente, per il periodo finale, occorre indicare il mese di dicembre (12) e nuovamente l’anno di riferimento nel formato MM/AAAA. Questa struttura temporale standardizzata serve a inquadrare il versamento nell’annualità corrente di gestione dei flussi finanziari tra l’Agenzia e l’ente previdenziale.

La risoluzione definisce infine con chiarezza i tempi di attuazione di queste nuove disposizioni. La causale E150 e le relative procedure di compilazione saranno operativamente efficaci a partire dal 4 maggio 2026.

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Entro il 30 aprile 2026 i contribuenti sono chiamati a presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025. Una scadenza che non esaurisce il suo rilievo sul solo fronte dichiarativo, ma che assume un peso determinante anche per l’emissione delle cosiddette note di variazione in diminuzione, disciplinate dall’art. 26, comma 2, del DPR 633/72.

Il collegamento tra la dichiarazione annuale IVA e le note di variazione in diminuzione non è frutto di una prassi interpretativa, ma è radicato direttamente nella norma. L’art. 26, comma 2, del DPR 633/72 rinvia espressamente all’art. 19 dello stesso decreto per disciplinare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”. L’art. 19, a sua volta, stabilisce che tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Su questa base normativa, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2018, ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

La circolare n. 20/2021 ha poi aggiunto un elemento di chiarimento ulteriore: una volta emessa tempestivamente, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica oppure, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno di emissione della nota stessa.

Un aspetto di fondamentale importanza pratica riguarda l’individuazione del cosiddetto dies a quo, ovvero il momento a partire dal quale il presupposto per la variazione in diminuzione si considera verificato. Questo momento non è uniforme per tutte le fattispecie contemplate dall’art. 26 del DPR 633/72, ma varia in funzione della causa che legittima l’emissione della nota di variazione.

Il caso delle procedure concorsuali merita una trattazione distinta, perché la disciplina applicabile dipende dalla data di avvio della procedura stessa. Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, il riferimento è il momento in cui si acquista certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale, come confermato da ultimo dalle risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025. Per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 in poi, invece, è la norma stessa — modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito — a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale”, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72.

Il comma 10-bis dello stesso art. 26 individua puntualmente il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. A titolo esemplificativo, il dies a quo corrisponde alla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale, oppure alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze rilevanti ai fini dell’individuazione del momento dal quale decorre il termine per l’emissione della nota riguardano i casi in cui l’operazione originaria viene meno o si riduce l’imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e situazioni analoghe. In queste ipotesi, il riferimento è la data della sentenza con la quale viene, ad esempio, dichiarata la nullità del contratto in sede giudiziale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2787/2026.

Non tutte le variazioni in diminuzione soggiacciono alla regola del termine della dichiarazione IVA annuale. Esistono fattispecie per le quali vige una disciplina differente. In particolare, il comma 3 dell’art. 26 del DPR 633/72 prevede che, quando la variazione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti oppure da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, la nota di variazione non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Per queste ipotesi, dunque, il termine della dichiarazione IVA annuale per il 2025 non costituisce il riferimento temporale rilevante.

Qualora non sia stato possibile emettere la nota di variazione entro i termini previsti, la normativa contempla due ulteriori strumenti alternativi che il soggetto passivo può utilizzare per recuperare l’imposta assolta, sia pure a determinate condizioni.

Il primo strumento è la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR 322/98. Tuttavia, la percorribilità di questa strada presuppone la presenza di errori od omissioni cui rimediare, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e confermato dalla risposta a interpello n. 58/2026. Non è dunque sufficiente la sola scadenza del termine per l’emissione della nota, essendo necessario che la situazione sia riconducibile a un errore o a un’omissione in senso proprio.

Il secondo strumento è la domanda di restituzione dell’imposta all’Erario, disciplinata dall’art. 30-ter del DPR 633/72. Anche in questo caso, l’accesso allo strumento non è incondizionato: la domanda è ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo”, come indicato dalla stessa circolare n. 20/2021 e ribadito dalla risposta a interpello n. 58/2026.

Su questo secondo istituto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4900/2026, che ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso in un caso in cui il soggetto passivo aveva versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore, quest’ultimo sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale.

La pronuncia costituisce un riferimento rilevante per le situazioni in cui la lunghezza della procedura concorsuale abbia impedito o reso estremamente difficoltoso l’esercizio tempestivo del diritto alla detrazione attraverso l’emissione della nota di variazione.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nel mese di dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una versione aggiornata del modello RAP — sigla che sta per Registrazione di Atto Privato — ampliandone il perimetro operativo e rivedendo le istruzioni di compilazione. L’aggiornamento, pubblicato in data 22 dicembre 2025, segue un percorso evolutivo avviato negli anni precedenti e porta con sé novità rilevanti per tutti i professionisti e le società che si trovano a gestire la distribuzione di proventi ai propri soci.

Per comprendere la portata dell’intervento più recente è opportuno ripercorrere brevemente la storia del modello. Il Provvedimento del 16 dicembre 2022 aveva originariamente approvato il mod. RAP quale strumento dedicato alla registrazione dei contratti di comodato. In seguito, con il Provvedimento del 1° marzo 2023, l’Agenzia aveva ampliato l’ambito applicativo dello stesso strumento, estendendolo alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita. Il passo successivo è arrivato con il Provvedimento del 10 marzo 2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente esteso l’utilizzo del modello per ricomprendere la registrazione dei verbali di distribuzione degli utili societari. L’aggiornamento del dicembre 2025 rappresenta l’ultima tappa di questo percorso, introducendo la possibilità di utilizzare il medesimo modello anche per i verbali di distribuzione delle riserve.

L’aggiornamento ha interessato diversi quadri del modello. In primo luogo, nel Quadro Atto relativo al Contratto preliminare di compravendita, l’Agenzia ha introdotto una nuova casella denominata “Stato, enti pubblici, ecc.”, che si aggiunge ai campi già previsti per la descrizione del bene oggetto del preliminare e per le componenti economiche dell’accordo, quali prezzo, caparra confirmatoria, acconto, caparra penitenziale e clausola penale volontaria.

Le modifiche più sostanziali riguardano tuttavia il Quadro Atto relativo al Verbale di distribuzione utili. In questo contesto, due campi preesistenti sono stati ridenominati per riflettere la nuova estensione applicativa del modello. Il campo già denominato “Totale utile conseguito” è stato rinominato in “Totale utile conseguito/Riserva accantonata”, mentre il campo “Importo utile distribuito ai soci” ha assunto la nuova denominazione di “Importo utili/riserve distribuiti ai soci”. In modo analogo, nel Quadro Soci, il campo “Importo utile percepito” è diventato “Importo utili/riserve percepiti”, uniformando così la terminologia all’interno del modello.

Le istruzioni aggiornate forniscono indicazioni precise sulla corretta valorizzazione dei campi. Per quanto concerne la distribuzione dell’utile d’esercizio, nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo dell’utile d’esercizio conseguito dalla società che approva il bilancio, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo dell’utile d’esercizio effettivamente destinato alla distribuzione.

Per la distribuzione delle riserve, la logica di compilazione segue una struttura analoga ma con oggetto differente. Nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo delle riserve distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo della riserva destinato alla distribuzione ai soci, così come risultante dal verbale oggetto di registrazione.

Il modello va quindi utilizzato non soltanto per la registrazione del verbale di distribuzione dell’utile d’esercizio, ma anche per i verbali aventi a oggetto la distribuzione delle riserve accantonate, risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società.

Nel Quadro Soci devono essere riportati, per ciascun beneficiario della distribuzione, i dati anagrafici completi nonché due specifiche informazioni di natura economica. La prima è la “Quota di partecipazione”, corrispondente alla quota di partecipazione del socio al capitale sociale: a titolo esemplificativo, in caso di partecipazione pari al 20%, nel relativo campo andrà indicato il valore 20,00. La seconda informazione è rappresentata dall’“Importo utili/riserve percepiti”, pari alla quota parte di utile o di riserva effettivamente percepita dal socio in ragione della propria quota di partecipazione.

Un elemento di rilievo contenuto nelle istruzioni aggiornate riguarda la soppressione di una clausola precedentemente presente. Nelle nuove istruzioni non è più presente la specifica che subordinava l’indicazione dei dati dei singoli soci alla loro “menzione” esplicita all’interno del verbale. Ne consegue che l’obbligo di riportare i dati dei soci nel Quadro Soci non dipende più dalla circostanza che gli stessi siano nominativamente citati nel verbale oggetto di registrazione. Le specifiche tecniche del modello precisano inoltre che nel Quadro Soci possono essere presenti al massimo 20 soci.

Ai fini della corretta registrazione del verbale di distribuzione, le istruzioni richiamano alcune indicazioni specifiche per il Quadro Dati generali. Nel campo “Tipologia atto” va indicato il codice “3”. Nel campo “Data dell’atto” va indicata la data di approvazione del verbale di distribuzione, ovvero la data della delibera assembleare di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione degli utili. Nella Sezione “Richiedente” vanno invece inseriti i dati della società che distribuisce gli utili o le riserve.

Il mod. RAP va registrato, in termine fisso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il modello è soggetto ad imposta di registro in misura fissa pari a € 200, nonché ad imposta di bollo nella misura di € 16 per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Il modello va presentato in via telematica. La presentazione avviene mediante l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Al modello vanno allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti: l’atto da registrare — ad esempio il contratto di comodato o il verbale di distribuzione degli utili — gli eventuali documenti allegati all’atto da registrare, quali scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni, e i documenti d’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto, limitatamente ai contratti preliminari e ai contratti di comodato.

La presentazione del modello può essere effettuata anche presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, presentando il modello in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare.

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L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle novità più significative nel panorama fiscale italiano recente, modificando radicalmente le modalità di determinazione del carico fiscale per le società di capitali. L’adesione a questo istituto richiede un’attenta analisi non solo dei benefici in termini di certezza del prelievo, ma anche delle precise modalità operative di compilazione della dichiarazione REDDITI SC, con particolare riferimento ai quadri RF e CP.

Nonostante l’adesione al concordato, per il contribuente permane l’obbligo di determinare il reddito effettivo d’impresa. Tuttavia, la particolarità del CPB risiede nel fatto che la base imponibile per il calcolo delle imposte non è più quella derivante esclusivamente dalle ordinarie variazioni fiscali, ma viene sostituita dal reddito concordato.

In questo contesto, il quadro CP diventa la cabina di regia per la liquidazione delle imposte.

E’ fondamentale distinguere tra le diverse definizioni di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile:

Definizione Riferimento Quadro CP Descrizione Sintetica
Reddito concordato CP1, col. 1 Reddito proposto per l’anno di riferimento.
Reddito ante CPB rettificato CP1, col. 2 Reddito dell’anno precedente rettificato da plusvalenze e sopravvenienze.
Imponibile flat-tax CP1, col. 3 Eccedenza del reddito concordato rispetto a quello rettificato.
Reddito concordato rettificato CP7, col. 5 Importo da riportare nel quadro RF per il calcolo IRES.

 

Uno dei vantaggi principali dell’adesione al CPB è la possibilità di assoggettare la quota incrementale di reddito a una imposta sostitutiva (flat-tax) con aliquote del 10%, 12% o 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente.

Questa quota è costituita dalla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito ante CPB rettificato. Per l’anno 2025-2026, è previsto un limite di applicazione di queste aliquote agevolate fino a un massimo di € 85.000. La parte di reddito che non rientra in questa agevolazione, definita reddito concordato rettificato, viene invece assoggettata all’aliquota IRES ordinaria.

La procedura per la corretta determinazione delle imposte correnti segue un iter logico che parte dal bilancio civilistico per approdare alla liquidazione definitiva.

Il punto di contatto fondamentale tra il regime concordatario e la determinazione del reddito d’impresa si trova nel rigo RF63. In presenza di CPB, la compilazione del quadro RF rimane invariata nella sua struttura (variazioni in aumento e in diminuzione), ma nel rigo RF63 non va più indicato il reddito effettivo, bensì il reddito concordato rettificato desunto dal rigo CP7, col. 5.

Tale valore non può mai essere inferiore alla soglia minima di € 2.000. Una volta riportato questo valore, il calcolo dell’IRES dovuta nel quadro RN prosegue secondo le consuete modalità applicando l’aliquota del 24%.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione contabile delle imposte calcolate sugli importi concordati. Anche se l’IRES e l’IRAP sono determinate su basi “sintetiche” o proposte, la loro contabilizzazione influisce sul risultato di bilancio (utile o perdita ante imposte).

Le imposte correnti (IRES, IRAP e flat-tax) devono essere indicate tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 del quadro RF. Questa indicazione è necessaria in quanto tali imposte sono indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, sebbene in questo specifico regime non influenzino direttamente la formazione del reddito d’impresa concordato, che è già stato definito a monte.

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A decorrere dal 1° ottobre 2024, il possesso della patente a crediti digitale è diventato obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. La definizione di cantiere, ai fini della norma, è particolarmente ampia e include attività che spaziano dalla costruzione al rinnovamento, fino allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprendendo anche scavi e il montaggio di elementi prefabbricati.

È importante sottolineare come l’obbligo si estenda anche a settori non strettamente edili ma che operano in tali contesti, come nel caso degli allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, includendo persino la figura professionale degli archeologi.

Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche esclusioni per determinati soggetti. Non sono tenuti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nel caso di ingegneri, architetti e geometri. Un’esenzione di rilievo riguarda inoltre le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ferma restando per esse la necessità di rispettare gli ordinari obblighi di sicurezza previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le realtà con sede all’estero, la disciplina distingue tra soggetti comunitari ed extra-UE: per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea è ammesso l’uso di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del paese d’origine, mentre per quelle residenti in stati extra-UE è necessario il possesso dei medesimi documenti richiesti agli operatori italiani, a meno di specifici riconoscimenti normativi.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso di precisi requisiti, la cui sussistenza deve essere dichiarata tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nello specifico, il richiedente deve attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e, nei casi previsti dalla normativa, l’adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti e lavoratori. Ulteriori requisiti fondamentali includono il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

È fondamentale notare che non tutti questi elementi sono richiesti indistintamente a ogni categoria; ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti sono esonerati dalla redazione del DVR e dalla nomina del RSPP.

La procedura operativa per la richiesta telematica è stata recentemente rinnovata e richiede l’accesso al Portale dei Servizi dell’INL da parte del legale rappresentante o di un soggetto delegato secondo la legge 12/1979. Il processo inizia con la verifica dell’attestazione del legale rappresentante, inserendo il codice fiscale dell’impresa nel sistema, il quale deve riscontrare la correttezza dei dati presso i registri della camera di commercio.

Una volta inviata la richiesta e superate le verifiche d’ufficio, la patente in formato digitale viene rilasciata generalmente entro 24 ore, riportando i dati identificativi del titolare, il numero del documento, la data di rilascio e il punteggio iniziale.

Il sistema si basa su un meccanismo a punti: la patente viene dotata inizialmente di 30 crediti, ma per operare stabilmente nei cantieri è necessario mantenere una soglia minima di 15 crediti. La dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 100 crediti totali attraverso diverse premialità. Tra queste figurano i crediti legati alla storicità dell’azienda, che possono arrivare a 10 in base alla data di iscrizione alla CCIAA, e i crediti per la condotta virtuosa, che prevedono l’aggiunta di un punto per ogni biennio senza decurtazioni, fino a un massimo di 20.

Ulteriori 40 crediti possono essere ottenuti investendo in attività di formazione aggiuntiva e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

È bene precisare che l’eventuale perdita dei requisiti autocertificati dopo il rilascio non comporta automaticamente la revoca della patente, ma restano ferme le sanzioni relative ai singoli istituti.

Le decurtazioni del punteggio avvengono a seguito di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione, legati a violazioni delle norme sulla sicurezza. Nel caso in cui una singola ispezione rilevi più violazioni, la decurtazione massima non può superare il doppio del punteggio previsto per l’infrazione più grave.

Un’attenzione particolare è rivolta al lavoro nero: l’impiego di lavoratori irregolari comporta una sottrazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, che aumenta di un ulteriore punto in presenza di aggravanti come l’impiego di minori o stranieri clandestini. Dal 2026, tali decurtazioni saranno operative già dalla notifica del verbale unico di accertamento.

Se il punteggio scende al di sotto della soglia critica dei 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare, salvo il completamento delle attività in corso che superino il 30% del valore del contratto. Per tornare in regola è necessario attivare una procedura di recupero gestita da una commissione territoriale composta da esperti dell’INL e dell’INAIL, con il coinvolgimento di ASL e rappresentanti dei lavoratori. La commissione valuta il reintegro dei crediti basandosi sull’effettivo adempimento di obblighi formativi riparatori e sulla realizzazione di nuovi investimenti in sicurezza.

La normativa prevede inoltre casi gravi di sospensione cautelare della patente, attivabili quando nei cantieri si verificano infortuni mortali o che determinano un’inabilità permanente.

Nel caso di decesso del lavoratore, la sospensione fino a 12 mesi è obbligatoria, a meno che non si verifichino rischi gravi per l’incolumità pubblica derivanti dall’interruzione dei lavori. Tale provvedimento richiede che l’evento sia imputabile al datore di lavoro o ai dirigenti almeno per colpa grave, evidenziando un nesso causale diretto tra la condotta e l’infortunio. Avverso la sospensione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro.

Diversa è la revoca, che interviene esclusivamente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate d’ufficio riguardo ai requisiti iniziali per il rilascio. L’Ispettorato valuta la gravità dell’omissione prima di procedere, considerando ad esempio se la mancanza di formazione riguardi tutto il personale o solo figure amministrative non operative in cantiere. In caso di revoca, è necessario attendere almeno 12 mesi prima di poter richiedere un nuovo documento.

Il sistema sanzionatorio è rigoroso: operare senza patente o con meno di 15 crediti espone a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo che il recente Decreto Legge 159/2025 ha innalzato da 6.000 a 12.000 euro.

Il calcolo della sanzione si basa sul singolo contratto sottoscritto dal trasgressore e, in assenza di un valore formalizzato, si applica la soglia minima prevista. Oltre alla sanzione economica, è prevista l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

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Tabella riepilogativa

Aspetto Principale Dettagli e Specifiche
Soggetti Obbligati Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (inclusi archeologi e addetti a spettacoli/fiere).
Esclusioni Chi effettua mere forniture, prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e imprese con attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.
Requisiti per il Rilascio Iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC), adempimenti formativi, possesso del DVR, nomina del RSPP e regolarità fiscale (DURF).
Gestione Punteggio Dotazione iniziale di 30 crediti; soglia minima per operare di 15 crediti; massimo raggiungibile 100 crediti.
Incrementi Crediti Storicità dell’azienda (max 10), biennio senza violazioni (max 20), attività e investimenti in sicurezza o formazione aggiuntiva (max 40).
Sanzioni Amministrative 10% del valore dei lavori (minimo 12.000 euro) per chi opera senza patente o sotto i 15 crediti.
Sanzioni Accessorie Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Revoca Interviene in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti verificate durante i controlli d’ufficio.
Sospensione Cautelare Fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali (obbligatoria) o inabilità permanente (discrezionale) per colpa grave

 

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 segna un momento di profonda trasformazione nel panorama della sostenibilità europea, introducendo una fase di consolidamento e revisione che mira a bilanciare le ambizioni del Green Deal con la necessità di garantire la competitività delle imprese.

Questo intervento legislativo non si propone di smantellare il sistema di sostenibilità esistente, ma interviene in modo mirato per correggere alcune criticità operative emerse negli anni precedenti, con un focus particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla complessità applicativa che ha caratterizzato la prima fase di espansione normativa.

Il legislatore europeo ha strutturato questa riforma attraverso la modifica di quattro pilastri centrali della legislazione dell’Unione, intervenendo direttamente sulla revisione legale dei conti, sui bilanci delle imprese, sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di passare da un approccio basato sull’espansione indiscriminata degli obblighi a una fase caratterizzata dalla razionalizzazione e dalla proporzionalità, cercando di rendere la regolamentazione più efficace e meno onerosa per il tessuto produttivo europeo.

Uno degli interventi più incisivi della nuova direttiva riguarda la ridefinizione dell’ambito di applicazione per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

La normativa stabilisce ora che tali obblighi debbano applicarsi prioritariamente alle imprese di dimensioni molto grandi, le quali vengono individuate attraverso il superamento di due criteri cumulativi specifici: il possesso di più di 1.000 dipendenti e il conseguimento di ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.

Questa scelta strategica riduce in modo significativo il numero di realtà aziendali inizialmente coinvolte dal regime di rendicontazione introdotto dalla CSRD, partendo dal presupposto che le imprese di maggiori dimensioni dispongano delle risorse organizzative e dei processi necessari per gestire sistemi di reporting complessi, oltre a generare gli impatti ambientali e sociali più rilevanti.

Di riflesso, la direttiva elimina l’obbligo di rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate, che secondo la disciplina originaria avrebbero dovuto essere progressivamente integrate nel sistema. Sebbene le PMI non siano escluse dal processo di sostenibilità, il loro coinvolgimento viene ora spostato su una base volontaria, supportata dall’adozione di standard semplificati che la Commissione europea si impegna a definire nei prossimi anni. Questa logica di sostenibilità proporzionata intende lasciare alle imprese minori un maggiore spazio di adattamento, concentrando i carichi informativi più gravosi esclusivamente sui grandi attori del mercato.

Un ulteriore elemento di tutela introdotto dalla Direttiva (UE) 2026/470 riguarda la gestione della raccolta dati lungo le catene del valore, un punto che in passato ha generato notevoli criticità operative. Nella pratica quotidiana, le grandi imprese soggette agli obblighi di reporting hanno spesso trasferito parte dei propri oneri informativi sui fornitori, richiedendo una mole eccessiva di dati. La nuova normativa interviene ponendo limiti precisi a questa dinamica, stabilendo che un’impresa non possa richiedere informazioni che superino determinati parametri alle aziende della propria filiera che contano meno di mille dipendenti.

Significativamente, queste ultime acquisiscono il diritto di rifiutare richieste di informazioni che eccedano tali limiti stabiliti. Tale misura è stata concepita per evitare che gli obblighi di sostenibilità producano effetti indiretti sproporzionati sulle piccole imprese, spesso inserite come fornitori in filiere globali ma prive delle strutture necessarie per rispondere a richieste massive di dati.

In parallelo a queste modifiche strutturali, la direttiva impone una revisione profonda degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ovvero gli standard tecnici che definiscono il contenuto delle informazioni da comunicare. La Commissione europea ha il compito di rivedere questi standard entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, agendo con l’obiettivo di semplificarli ed eliminare gli elementi informativi considerati non rilevanti.

La revisione dovrà privilegiare i dati quantitativi rispetto alle descrizioni narrative, distinguendo in modo netto tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative. Un punto centrale di questo processo di revisione è il chiarimento del principio di materialità, volto a rispondere alle critiche sulla eccessiva burocratizzazione del reporting di sostenibilità emesse durante i primi anni di applicazione.

La modernizzazione del sistema passa anche attraverso la progressiva digitalizzazione delle informazioni di sostenibilità. Il legislatore europeo riconosce che la raccolta, l’elaborazione e lo scambio di dati rappresentano uno degli aspetti più onerosi per imprese, investitori e autorità di vigilanza. Per questo motivo, la direttiva prevede che la Commissione europea promuova iniziative per facilitare la condivisione digitale delle informazioni, includendo lo sviluppo di formati di dati digitali armonizzati e strutturati. Saranno inoltre definiti requisiti tecnici minimi per i sistemi informativi aziendali e verranno create infrastrutture europee dedicate a consentire uno scambio sicuro e automatizzato dei dati.

Per quanto concerne la verifica delle informazioni, la Direttiva (UE) 2026/470 introduce modifiche rilevanti al sistema di attestazione delle informazioni di sostenibilità. Sebbene resti confermato l’obbligo di sottoporre le informazioni a verifica da parte di revisori o soggetti indipendenti, la normativa introduce due variazioni temporali e procedurali di rilievo. In primo luogo, l’adozione degli standard europei di verifica con livello di sicurezza limitato viene rinviata al 2027. In secondo luogo, viene eliminato definitivamente l’obbligo di introdurre in futuro un livello di verifica più elevato, definito come reasonable assurance, che avrebbe comportato costi di conformità estremamente elevati per le imprese.

Attraverso queste decisioni, il legislatore cerca di mantenere un equilibrio tra la necessità di affidabilità delle informazioni e il contenimento dei costi per le aziende soggette a controllo.

La riforma investe in modo significativo anche la normativa relativa al dovere di diligenza delle imprese nelle catene globali del valore, applicando anche in questo ambito la logica della proporzionalità. Le soglie dimensionali per l’applicazione di tali obblighi sono state innalzate in modo considerevole, limitando l’applicazione della norma solo alle imprese che raggiungono almeno 1,5 miliardi di euro di fatturato e contano 5.000 dipendenti.

Viene inoltre chiarito che l’identificazione degli impatti negativi nelle catene del valore deve seguire un approccio basato sul rischio. Le imprese sono chiamate a individuare prioritariamente i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi, per poi procedere solo successivamente ad analisi approfondite in tali ambiti specifici.

Ecco una tabella riepilogativa delle principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/470

 

Ambito di Intervento Descrizione e Principali Novità
Data di Entrata in Vigore 18 marzo 2026 (Direttiva del 24 febbraio 2026).
Obiettivi Strategici Semplificazione, proporzionalità e tutela delle PMI; equilibrio tra Green Deal e competitività.
Soglie Rendicontazione ESG Applicabile a imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.
Regime per le PMI Eliminazione dell’obbligo per le PMI quotate; passaggio alla rendicontazione su base volontaria con standard semplificati.
Tutela Catene del Valore Le imprese con meno di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste di dati eccessive dai propri committenti.
Standard ESRS Revisione entro 6 mesi per eliminare elementi non rilevanti e privilegiare dati quantitativi e materialità.
Digitalizzazione Sviluppo di formati digitali armonizzati e infrastrutture europee per lo scambio sicuro dei dati.
Verifica (Assurance) Rinvio al 2027 per gli standard di verifica a sicurezza limitata; eliminato l’obbligo futuro di “reasonable assurance”.
Dovere di Diligenza (CS3D) Nuove soglie: fatturato di almeno 1,5 miliardi di euro e 5.000 dipendenti; approccio basato sul rischio.

Per chiarimenti e assistenza il nostro studio è a vostra disposizione.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, il legislatore ha previsto la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo ai pagamenti elettronici.

Questa norma interviene modificando l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, definendo un nuovo scenario operativo per tutte le imprese che certificano i propri incassi attraverso strumenti tecnologici. Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nel mese di febbraio 2026 una specifica Guida operativa intitolata Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT), documento che fornisce i chiarimenti necessari e le modalità pratiche per l’adempimento di tale obbligo.

Il cuore della nuova normativa risiede nella necessità di creare un legame costante tra l’atto del pagamento elettronico e la sua memorizzazione fiscale. Questo collegamento, come precisato dall’amministrazione finanziaria, non deve essere inteso come un’unione di tipo fisico tra i dispositivi, bensì come un collegamento di tipo logico.

Tale connessione si realizza attraverso una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, effettuata mediante un’apposita funzionalità messa a disposizione degli utenti all’interno del portale web Fatture e Corrispettivi. L’obiettivo primario è garantire che ogni transazione effettuata tramite moneta elettronica sia correttamente tracciata e associata al relativo documento commerciale emesso dall’esercente.

Sotto il profilo dei soggetti coinvolti, la normativa si rivolge alla generalità delle imprese che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi. Nello specifico, l’obbligo riguarda chi utilizza un Registratore telematico (RT) oppure la procedura web denominata Documento commerciale on line. A queste modalità di certificazione tradizionale si affiancheranno, secondo le previsioni dell’Agenzia, anche nuove soluzioni software regolate da precedenti provvedimenti, la cui diffusione è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Per quanto concerne invece gli strumenti di pagamento da collegare, la definizione adottata è volutamente ampia per ricomprendere l’intera gamma tecnologica attualmente disponibile sul mercato.

Il termine POS viene infatti utilizzato nella guida operativa per indicare genericamente ogni strumento, sia esso hardware o software, attraverso il quale l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai propri clienti. In questa categoria rientrano innanzitutto i dispositivi fisici tradizionali che consentono il pagamento tramite la lettura della carta, sia essa inserita nel lettore o utilizzata in modalità contactless.

Una novità rilevante riguarda l’inclusione dei cosiddetti SoftPOS, ovvero particolari applicazioni che possono essere installate su dispositivi mobili di uso comune come smartphone o tablet, trasformandoli di fatto in terminali di pagamento in grado di accettare transazioni senza contatto. Oltre a questi, l’obbligo di collegamento si estende alle piattaforme di pagamento online, alle app dedicate e a qualsiasi altra soluzione tecnologica analoga che permetta l’incasso elettronico.

La procedura di comunicazione del collegamento avviene in un ambiente digitale controllato. L’Agenzia delle entrate espone all’interno del portale l’elenco dei POS di cui ogni singolo esercente risulta titolare. Questa lista viene compilata ed aggiornata sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere mensilmente all’amministrazione finanziaria entro la fine del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.
L’esercente, o un suo delegato, deve accedere alla sezione dedicata e procedere con le operazioni di associazione. Il processo richiede di selezionare il Registratore telematico interessato dall’elenco delle matricole attive nel periodo di riferimento e di abbinarlo al relativo strumento di pagamento elettronico. Un dato fondamentale da inserire per completare correttamente l’operazione è l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti, RT e POS, vengono effettivamente utilizzati.

Un aspetto di particolare interesse operativo riguarda la flessibilità dei collegamenti consentiti dal sistema. La normativa prevede infatti che il collegamento possa essere di tipo multiplo, adattandosi così alle diverse esigenze organizzative dei punti vendita. È possibile collegare un singolo POS, sia esso fisico o virtuale, a più Registratori telematici contemporaneamente. Allo stesso modo, un unico Registratore telematico può essere associato a più strumenti di pagamento elettronico. Questa configurazione permette di gestire correttamente situazioni in cui diversi operatori utilizzano più terminali di pagamento che però convergono tutti sulla medesima cassa fiscale per l’emissione dei documenti commerciali.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione, la guida operativa definisce scadenze precise differenziate in base al periodo di utilizzo degli strumenti. Per i POS che risultavano già attivi nel corso del mese di gennaio 2026, la comunicazione del collegamento deve essere effettuata entro un termine di quarantacinque giorni. Questo conto alla rovescia inizierà ufficialmente solo nel momento in cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibile l’apposita funzionalità sul proprio sito, evento che verrà comunicato attraverso un avviso pubblico dedicato. Prima di tale comunicazione ufficiale, nessuna operazione di collegamento può essere tecnicamente eseguita.

Per gli strumenti che invece vengono attivati per la prima volta nei mesi successivi a gennaio 2026, la registrazione del collegamento segue una finestra temporale fissa. In questi casi, la comunicazione deve avvenire obbligatoriamente tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione del dispositivo. Ad esempio, se un nuovo terminale di pagamento viene attivato nel mese di aprile 2026, l’esercente avrà tempo per registrare il relativo collegamento con il Registratore telematico nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 30 giugno dello stesso anno. Una volta effettuata, la comunicazione del collegamento ha valore continuativo e non richiede ulteriori interventi, a meno che non intervengano variazioni o novità rilevanti che rendano necessario un aggiornamento dei dati.

Gli eventi che rendono indispensabile un aggiornamento delle informazioni nel portale dell’Agenzia includono l’associazione di un POS già esistente ad un nuovo Registratore telematico, oppure l’attivazione di un nuovo RT che deve essere collegato a strumenti di pagamento già in uso. Allo stesso modo, è necessario intervenire nel sistema in caso di attivazione di un nuovo terminale di pagamento o qualora si proceda alla dismissione definitiva di uno degli strumenti, sia esso un POS o un dispositivo per la certificazione fiscale.

Esistono tuttavia degli ambiti di esclusione dall’obbligo di collegamento chiaramente definiti. Non sono interessati da queste disposizioni i corrispettivi che vengono certificati attraverso l’utilizzo di distributori automatici, comunemente noti come vending machine. Sono analogamente esclusi i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici. Ulteriori esenzioni riguardano le attività già esonerate in precedenza dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, come avviene per la vendita di tabacchi, di generi di monopolio e per le vendite effettuate a distanza. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di collegamento qualora l’esercente certifichi la totalità dei propri corrispettivi esclusivamente mediante l’emissione di fattura elettronica.

Una casistica specifica riguarda gli esercenti che svolgono attività di tipo misto, ovvero coloro che operano sia in settori soggetti all’obbligo di certificazione con Registratore telematico, sia in ambiti esonerati. Se per entrambe le tipologie di attività viene utilizzato lo stesso terminale di pagamento, l’obbligo di registrare il collegamento tra POS e strumento di certificazione rimane vigente per garantire la corretta tracciabilità delle operazioni soggette. Qualora, invece, l’esercente decida di utilizzare un terminale di pagamento dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati, non è tenuto a effettuare il collegamento. In tale circostanza, è possibile dichiarare l’utilizzo esclusivo dello strumento per operazioni esenti direttamente nella procedura di collegamento. È fondamentale notare che, in questo caso, il terminale non potrà essere utilizzato, nemmeno in via occasionale, per incassare operazioni certificate con documento commerciale. Se l’esercente dovesse decidere di emettere volontariamente un documento commerciale anche per operazioni esonerate, l’obbligo di collegamento del dispositivo di pagamento tornerebbe ad essere mandatorio.

L’adeguamento a queste nuove procedure è presidiato da un sistema sanzionatorio volto a garantire l’effettività dell’integrazione tra i sistemi. La mancata osservanza delle regole di collegamento nel momento dell’emissione del documento commerciale comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Tale sanzione è stabilita in euro 100 per ogni singola trasmissione irregolare. La norma prevede comunque un limite alla cumulabilità delle sanzioni, fissando un tetto massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre di riferimento.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Dettagli dell’Adempimento
Riferimento Normativo Art. 1, comma 74, Legge n. 207/2024 e Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Tipo di Collegamento Logico (non fisico), tramite comunicazione telematica sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Strumenti di Certificazione Registratori Telematici (RT), procedura web “Documento Commerciale on line” e future soluzioni software.
Strumenti di Pagamento (POS) POS fisici, SoftPOS (App su smartphone/tablet), piattaforme online e App di pagamento.
Scadenza (POS attivi a Gennaio 2026) Entro 45 giorni dalla data di attivazione della funzionalità sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Scadenza (POS attivati dopo Gennaio 2026) Tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione.
Sanzioni 100 euro per ogni singola trasmissione irregolare, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.
Esclusioni Principali Vending machine, carburanti, ricariche veicoli elettrici, tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza.
Esonero Totale Esercenti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente tramite fattura elettronica.

 

L’attuale quadro normativo riguardante i termini di accertamento tributario ha raggiunto una tappa significativa al 31 dicembre 2025, una data che segna la scadenza dei poteri di rettifica ordinari per diverse annualità d’imposta.

La disciplina si articola attraverso un complesso sistema di scadenze differenziate, regolate principalmente dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per quanto concerne le imposte sui redditi e l’IRAP, e dall’articolo 57 del DPR n. 633/72 per l’IVA. In linea generale, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 2016, l’Amministrazione Finanziaria può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, mentre in caso di omessa dichiarazione il termine è esteso fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere inoltrata.

Al termine del 2025, la scadenza ordinaria ha colpito l’annualità 2019, riferita ai modelli Redditi e IVA 2020, ma la presenza di regimi opzionali o situazioni specifiche sposta sensibilmente questi riferimenti temporali verso periodi d’imposta più recenti o più remoti.

Ad esempio, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro, si applica una riduzione di due anni dei termini di accertamento, portando alla scadenza dell’annualità 2021 proprio al 31 dicembre 2025. Allo stesso modo, i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) che hanno avuto accesso al regime premiale beneficiano di una riduzione di un anno, determinando la decadenza per l’annualità 2020 al medesimo termine di fine 2025.

Un elemento di estrema rilevanza che ha influenzato il calcolo delle scadenze è legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica. L’articolo 67 del Decreto Cura Italia ha introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini relativi all’attività di accertamento nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Questo provvedimento ha generato un differimento che sposta il termine finale di decadenza dall’ordinario 31 dicembre al 25 o 26 marzo dell’anno successivo per le annualità fino al 2018.

Tuttavia, l’applicazione di questa proroga è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e di interventi normativi successivi. Il Decreto Rilancio, con l’articolo 157, ha introdotto una disciplina speciale per gli atti i cui termini scadevano nel 2020, prevedendo l’emissione entro la fine di quell’anno e la successiva notifica entro periodi dilatati, come il 28 febbraio 2022, per garantire la continuità dell’azione amministrativa durante la crisi.

Il D.Lgs. n. 81/2025, ha stabilito che a partire dal 2026 il differimento degli 85 giorni non troverà più applicazione per le annualità successive. Di conseguenza, per le dichiarazioni relative all’anno 2019 o per le omissioni riferite al 2017, la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2025, senza ulteriori slittamenti in avanti.

Questo quadro si intreccia con le nuove regole sul contraddittorio informato ed effettivo, previste dallo Statuto del Contribuente, che obbligano l’Ufficio a comunicare uno schema d’atto prima di procedere con l’accertamento definitivo. Se tra il termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni e la scadenza naturale della decadenza intercorrono meno di 120 giorni, il termine di accertamento subisce un posticipo automatico di ulteriori 120 giorni per permettere la corretta valutazione delle controdeduzioni.

L’analisi dei termini non può prescindere dalla disciplina sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari che comportano l’obbligo di denuncia penale. Fino all’anno d’imposta 2015, la scoperta di violazioni penali consentiva il raddoppio dei periodi di accertamento ordinari. Per le annualità dal 2016 in poi, tale automatismo è stato rimosso per effetto della Legge n. 208/2015, uniformando i tempi di controllo indipendentemente dalla rilevanza penale della violazione, fatta salva la naturale estensione dei termini ordinari già prevista dalla riforma del 2016.

Esistono tuttavia meccanismi di riduzione dei termini che fungono da incentivo alla trasparenza fiscale. Oltre al già citato regime ISA, che richiede il raggiungimento di un punteggio di affidabilità pari almeno a 8, la tracciabilità finanziaria gioca un ruolo cruciale. La riduzione di due anni è concessa ai contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica o invio telematico dei corrispettivi e che eseguono e ricevono pagamenti esclusivamente tramite mezzi tracciabili quali bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 2024 è accompagnato da un regime premiale che riduce di un anno il termine di accertamento, con la possibilità di arrivare a due anni qualora si adottino esclusivamente pagamenti tracciati sopra i 500 euro.

Un capitolo di particolare complessità è rappresentato dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e alla relativa sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022 o dal 2019 al 2023. I termini di decadenza per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 subiscono una proroga specifica: gli atti in scadenza al 31 dicembre 2024 sono stati spostati al 31 dicembre 2025. Per chi ha scelto di avvalersi anche della sanatoria collegata, i termini per le annualità oggetto di definizione sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028, a seconda della finestra temporale di adesione. Queste proroghe operano in modo indipendente dall’eventuale fruizione dei regimi premiali ISA, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che per le annualità già decadute al momento dell’adesione, come il 2018 per i soggetti ISA virtuosi, non si verifica alcuna riapertura dei termini.

Sotto il profilo procedurale, è fondamentale distinguere tra il momento della spedizione e quello della ricezione dell’atto impositivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona per l’Amministrazione al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Pertanto, una spedizione effettuata entro il 31 dicembre è considerata tempestiva anche se la ricezione da parte del destinatario avviene nei primi giorni dell’anno successivo. Parallelamente, il contribuente è tutelato dalla disciplina sull’accertamento anticipato, che vieta l’emanazione dell’atto prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di Constatazione (PVC), salvo casi di particolare urgenza che l’Ufficio ha l’onere di provare.

La presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni sposta in avanti i termini di accertamento, ma limitatamente agli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione. Se, ad esempio, nel 2021 viene presentata un’integrativa per un reddito non dichiarato nel 2019, l’Ufficio avrà tempo fino al 31 dicembre 2027 per accertare quella specifica componente reddituale, mentre per il resto della dichiarazione originaria rimarrà valida la scadenza del 31 dicembre 2025. Questo sistema garantisce che la regolarizzazione spontanea del contribuente non riapra indiscriminatamente i termini per l’intera posizione fiscale, ma consenta comunque all’Amministrazione un tempo congruo per controllare i nuovi dati forniti.

Il quadro riepilogativo evidenzia come per l’anno d’imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa e presenza di denuncia penale, il termine finale scada il 31 dicembre 2025, mentre per il 2015 la medesima situazione si protrarrà fino alla fine del 2026.

Per chiarimenti ed eventuale assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’introduzione della nuova definizione agevolata, nota come Rottamazione Quinquies, operata tramite la Legge di Bilancio 2026, rappresenta una misura che permette di intervenire sulla gestione dei carichi pendenti, offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti e ricalcolare gli oneri accessori iscritti a ruolo in un arco temporale molto esteso, coprendo  pendenze maturate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il valore strategico per un’impresa risiede nella possibilità di estinguere i debiti tributari e previdenziali versando esclusivamente la quota capitale, le spese legate alle procedure esecutive e i diritti di notifica, ottenendo il totale stralcio di componenti che spesso appesantiscono il passivo aziendale come le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni civili e l’aggio di riscossione.

La norma circoscrive l’agevolazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali, includendo tributi centrali per l’attività produttiva come l’IRES, l’IVA, l’IRAP e le ritenute. Sul fronte previdenziale, le imprese possono regolarizzare l’omesso versamento dei contributi INPS, a patto che tali carichi non derivino da attività di accertamento ispettivo, rimanendo quindi legati alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive ordinarie.

È necessario prestare particolare attenzione alle limitazioni oggettive: rimangono esclusi dalla sanatoria i carichi derivanti da accertamenti e rettifiche dirette dell’Agenzia delle Entrate, i tributi locali gestiti dai comuni come l’IMU e la TARI, e le sanzioni irrogate dalla Polizia Locale. Quest’ultimo punto è di particolare interesse per le flotte aziendali, in quanto solo le multe stradali irrogate dalle Prefetture possono essere rottamate, limitatamente però allo stralcio degli interessi e dell’aggio, mantenendo fermo l’obbligo di versare la sanzione originaria.

Uno dei vantaggi più incisivi per la continuità operativa aziendale riguarda la protezione immediata del patrimonio. Dalla data di presentazione della domanda di adesione, l’ordinamento prevede l’attivazione di uno scudo protettivo che impedisce all’Agente della Riscossione di avviare nuove azioni esecutive o cautelari. Per un’impresa, questo significa la garanzia che non verranno iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli aziendali o ipoteche sugli immobili strumentali. Di fondamentale importanza è l’effetto sui pignoramenti presso terzi: l’adesione alla procedura blocca l’acquisizione di somme dovute all’azienda da parte di clienti o istituti di credito, a condizione che la procedura esecutiva non sia già giunta al primo incanto con esito positivo. La tempestiva comunicazione della domanda al terzo pignorato permette di rendere nuovamente disponibili le somme precedentemente bloccate sul conto corrente aziendale, garantendo la liquidità necessaria per il pagamento dei fornitori e dei dipendenti.

La Rottamazione Quinquies interviene direttamente sulla regolarità fiscale dell’azienda, parametro indispensabile per operare sul mercato. Durante la pendenza del piano di definizione, l’impresa non è considerata morosa, facilitando il rilascio del DURC e della certificazione di regolarità fiscale. Tale condizione è un requisito essenziale per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e per l’accesso a finanziamenti bancari o agevolati. Inoltre, l’adesione permette di sbloccare eventuali rimborsi d’imposta che l’amministrazione finanziaria potrebbe aver congelato a causa di ruoli pendenti, e consente di superare le verifiche di morosità effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni prima di procedere ai pagamenti in favore dell’azienda.

La flessibilità del piano di rientro è un elemento cardine per la gestione finanziaria di lungo periodo. Il legislatore ha previsto un piano di rateizzazione eccezionalmente lungo, estendibile fino a nove anni attraverso un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Questa struttura permette alle aziende di spalmare il debito senza subire l’impatto di acconti iniziali gravosi, con rate costanti che facilitano la programmazione del budget. Il piano prevede la scadenza della prima rata (o dell’unica soluzione) il 31 luglio 2026, termine entro il quale non sono dovuti interessi. Per le rate successive, a partire dal 1° agosto 2026, si applica un tasso di interesse annuo del 3%, un costo del denaro spesso inferiore rispetto ai tassi medi di mercato per il finanziamento del capitale circolante. Il numero effettivo di rate dipende dall’entità del debito, poiché ciascun versamento non può essere inferiore alla soglia minima di 100 euro.

La procedura di accesso è interamente telematica e richiede un’azione coordinata da parte dei responsabili amministrativi o dei consulenti aziendali entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile richiedere preventivamente un prospetto informativo dettagliato, che elenca tutti i carichi definibili e simula l’importo totale dovuto al netto degli oneri stralciati.

In fase di istanza, l’azienda può decidere se includere l’intera esposizione debitoria o selezionare singoli carichi, costruendo una sanatoria adattata alle proprie disponibilità economiche. Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute, contenente l’esito della richiesta e i moduli di pagamento necessari per dare esecuzione al piano.

Un aspetto di estrema criticità per il management aziendale riguarda il monitoraggio rigoroso delle scadenze, data la rigidità del sistema di decadenza. A differenza di passate edizioni, la Rottamazione Quinquies non prevede alcuna tolleranza per i ritardi di pagamento, eliminando il periodo di grazia di cinque giorni precedentemente concesso.

La decadenza dai benefici scatta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica soluzione o della prima rata, oppure qualora non vengano onorate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano.

Le conseguenze per l’azienda in caso di decadenza sono severe: il debito originario risorge integralmente con il ripristino di tutte le sanzioni e gli interessi eliminati, e le somme già versate vengono acquisite solo come acconti sul debito maggiore. Inoltre, vengono riattivate immediatamente tutte le procedure esecutive e cautelari precedentemente sospese.

L’adozione della misura comporta anche un impatto sui contenziosi in corso. Nella domanda di adesione, l’impresa deve indicare l’esistenza di eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione, assumendo formalmente l’impegno a rinunciarvi. Tali giudizi vengono sospesi dal giudice dietro presentazione della copia della domanda di definizione e si estinguono definitivamente solo con il perfezionamento del pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

Un’ulteriore cautela riguarda le aziende che hanno già attive rateizzazioni ordinarie: la presentazione dell’istanza sospende automaticamente l’obbligo di versamento per i carichi rottamabili fino alla fine di luglio 2026. Tuttavia, se il piano ordinario include carichi non definibili (come tributi locali o accertamenti diretti), l’impresa deve continuare a versare le quote relative a tali somme per evitare la decadenza dalla dilazione ordinaria, richiedendo eventualmente una rimodulazione del piano all’ente creditore.

Restano tuttavia in ogni caso in vigore i piani della precedente Rottamazione-quater per i carichi che risultavano regolarmente pagati alla data del 30 settembre 2025, i quali devono proseguire secondo il calendario originario e non possono essere rifluiti nella nuova misura. L’accuratezza nella verifica preliminare dei ruoli e la disciplina nel rispetto del calendario dei pagamenti bimestrali, che si estenderà fino al 31 maggio 2035, sono le condizioni imprescindibili affinché l’impresa possa beneficiare appieno dello stralcio degli oneri accessori e mantenere la necessaria regolarità operativa.

Per chiarimenti e assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

 

Aspetto Dettaglio della Misura
Ambito Temporale Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Termine Presentazione Domanda Entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Comunicazione Esito (AdER) Entro il 30 giugno 2026 l’Agente invierà l’ammontare dovuto e i moduli di pagamento.
Scadenza Unica Soluzione / 1ª Rata Entro il 31 luglio 2026.
Cosa si Paga Capitale residuo, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Cosa NON si Paga Sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio di riscossione.
Pianificazione Rateale Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), con scadenze a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Importo Minimo Rata Non può essere inferiore a 100 euro.
Tasso di Interesse 3% annuo applicato a partire dal 1° agosto 2026 (dalla seconda rata in poi).
Regole di Decadenza Si decade dal beneficio in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica soluzione, della prima rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive.
Tolleranza Ritardi Nessuna tolleranza: non sono previsti i “5 giorni di grazia” presenti nelle precedenti edizioni.
Principali Inclusioni Imposte da dichiarazioni (IVA, IRES, IRAP), contributi INPS (non da accertamento), multe stradali delle Prefetture (solo per interessi e aggio).
Principali Esclusioni Tributi locali (IMU, TARI), bollo auto, sanzioni Polizia Locale, accertamenti diretti dell’Agenzia delle Entrate, carichi già in regola nella Quater al 30/09/2025.
Effetti Immediati dell’Istanza Attivazione di uno scudo patrimoniale: stop a nuovi pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche; regolarità ai fini del DURC.
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