Come stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 numero 127, il sistema della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei relativi dati rappresentano il fulcro della documentazione delle operazioni economiche nel Paese.

All’interno di questo perimetro normativo, il comma 5-bis del medesimo articolo definisce i tempi e le finalità di conservazione dei file acquisiti, stabilendo che tali documenti siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla conclusione di eventuali giudizi in corso.

Storicamente, l’accesso a questo patrimonio informativo era riservato alla Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria, oltre che all’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e i controlli a fini fiscali. Recentemente, la platea dei soggetti autorizzati è stata estesa anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le sue specifiche attività di vigilanza.

Una delle novità più rilevanti in questo ambito è rappresentata dall’introduzione della lettera b-ter al citato comma 5-bis, operata tramite l’articolo 1, comma 117 della Legge numero 199/2025, nota come Legge di Bilancio 2025. Questa modifica legislativa, entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026, prevede l’inclusione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra gli enti che possono utilizzare i file delle fatture elettroniche per le proprie finalità istituzionali.

L’estensione delle prerogative dell’ente di riscossione risponde alla necessità di disporre di strumenti informativi più completi per l’analisi mirata all’avvio di procedure esecutive, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia dei pignoramenti presso terzi e contrastare il fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione. Il legislatore ha dunque previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agente della riscossione dati specifici che riguardano la capacità finanziaria e i rapporti commerciali dei soggetti debitori.

Per quanto riguarda il contenuto tecnico delle informazioni condivise, il Provvedimento del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative di questo scambio di dati, chiarendo che non viene trasmesso l’intero contenuto analitico delle fatture, bensì i dati aggregati relativi alla somma dei corrispettivi.

Nello specifico, l’Agente della riscossione può consultare i totali delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di un medesimo soggetto. L’arco temporale preso in considerazione per questa aggregazione è limitato ai sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono resi disponibili, garantendo così una visione aggiornata delle transazioni economiche del debitore. Questa focalizzazione temporale permette all’amministrazione di individuare con precisione i flussi finanziari in corso, facilitando l’individuazione di crediti che il debitore vanta verso terzi.

Le informazioni che l’Agenzia delle Entrate trasmette sono circoscritte a quanto strettamente necessario per l’identificazione dei soggetti coinvolti e l’avvio delle azioni di recupero. Tali dati includono il codice fiscale, la partita IVA, il cognome e nome oppure la denominazione o ragione sociale, oltre al domicilio fiscale dei cessionari o dei committenti interessati.

Dal punto di vista operativo, l’implementazione di questo sistema di interscambio informativo è stata strutturata in due fasi distinte per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. Nella prima fase, definita come “as is”, la trasmissione dei dati avviene attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, con l’impiego di file protetti da password che vengono inviate tramite canali di comunicazione separati. Durante questo periodo transitorio, l’accesso alle informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato addetto alle attività di analisi e alla gestione delle procedure esecutive. Per il futuro, è stata programmata una soluzione a regime denominata “to be”, che vedrà l’attivazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra i sistemi informatici delle diverse agenzie fiscali, ottimizzando ulteriormente i tempi di risposta e la gestione dei volumi informativi.

Per garantire la massima chiarezza nell’applicazione della norma, l’amministrazione finanziaria ha fornito definizioni precise per ogni categoria di soggetto coinvolto in questo processo. L’Agente della riscossione è identificato nell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre la categoria dei debitori comprende tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o enti diversi, che presentano carichi affidati o partite di ruolo. Una nota di particolare rilievo riguarda i coobbligati, ovvero coloro che sono tenuti in solido con il debitore principale all’adempimento del debito fiscale e le cui fatture emesse entrano ugualmente nel computo dei dati disponibili per l’ente di riscossione. I terzi pignorabili vengono invece individuati nei cessionari o committenti, anch’essi titolari di partita IVA, verso i quali i debitori o i coobbligati hanno indirizzato le proprie prestazioni professionali o cessioni di beni.

Infine, è fondamentale precisare la natura tecnica dei documenti oggetto di analisi, ovvero le fatture elettroniche. Queste sono definite come documenti informatici strutturati esclusivamente nel formato .xml, i quali vengono trasmessi telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che si occupa del loro recapito al destinatario finale.

L’integrità e la veridicità di questi documenti, garantite dal transito attraverso i sistemi ministeriali, forniscono all’Agente della riscossione una base informativa solida per l’espletamento delle proprie funzioni di recupero crediti. L’intero impianto normativo e procedurale descritto nel Provvedimento 22 maggio 2026 si configura quindi come un aggiornamento degli strumenti a disposizione dello Stato per la gestione dei ruoli e dei carichi pendenti, inserendosi nel più ampio contesto della digitalizzazione dei processi amministrativi e fiscali.

Per maggiori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Il decreto FER X definitivo, sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 18 giugno 2026, stabilisce in modo dettagliato il quadro di sostegno per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili per l’arco temporale compreso tra il 2026 e il 2030.

Questo provvedimento introduce un sistema di incentivazione strutturato che si pone l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di una nuova capacità rinnovabile superiore a 27 GW, concentrandosi in particolar modo sui settori del fotovoltaico e dell’eolico. Tali comparti sono identificati come tecnologie pilastro per il conseguimento dei traguardi fissati dal PNIEC al 2030. La normativa recepisce le più recenti indicazioni europee relative alla resilienza industriale, alla sicurezza energetica e alla sostenibilità delle filiere produttive. Attraverso l’attuazione del D.Lgs. n. 199/2021, il decreto disciplina i meccanismi di supporto per impianti che presentano costi di generazione ormai prossimi alla competitività di mercato, segnando un passaggio dai sistemi tradizionali verso strumenti maggiormente orientati alle dinamiche di mercato.

Oltre alla produzione energetica, il decreto promuove benefici ambientali supplementari, come la riqualificazione edilizia attraverso la rimozione dell’amianto o dell’eternit in favore dell’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

Il sistema di accesso agli incentivi è basato sulla distinzione dimensionale degli impianti, identificando una soglia di sbarramento nella potenza di 1 MW. Per gli impianti di piccola taglia, ovvero quelli con potenza inferiore o uguale a 1 MW, è previsto l’accesso diretto al meccanismo incentivante, ferma restando la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm), che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente. Al contrario, gli impianti che superano la soglia di 1 MW devono partecipare a specifiche procedure competitive organizzate e gestite dal GSE.

Per garantire che le risorse siano allocate a progetti effettivamente realizzabili e non speculativi, il decreto impone requisiti economico-finanziari molto rigorosi per tutti i partecipanti. Gli operatori devono dimostrare la propria solidità finanziaria tramite dichiarazioni bancarie o attraverso livelli minimi di capitalizzazione calcolati in base all’entità dell’investimento. Nello specifico, è richiesta una capitalizzazione pari al dieci per cento per investimenti fino a cento milioni di euro, che scende al cinque per cento per la quota tra cento e duecento milioni e al due per cento per la parte eccedente i duecento milioni di euro.

Per quanto concerne la definizione dei prezzi di aggiudicazione per gli impianti fino a 1 MW, il compito è affidato all’ARERA, la quale deve stabilire valori che garantiscano una remunerazione adeguata dei costi di investimento e di esercizio. Questi valori possono essere aggiornati periodicamente dal GSE sulla base dell’andamento dei mercati e dell’evoluzione tecnologica, assicurando flessibilità al sistema senza necessità di nuovi interventi normativi.

L’obiettivo primario di questo meccanismo di fissazione dei prezzi è prevenire fenomeni di sovracompensazione che graverebbero sul sistema elettrico. Per gli impianti superiori a 1 MW, le aste competitive del GSE prevedono una fase di qualificazione, una manifestazione di interesse e la presentazione di garanzie economiche. La maggior parte della capacità incentivabile sarà assegnata proprio tramite queste procedure concorrenziali, in linea con la disciplina europea sugli aiuti di Stato che mira a individuare il livello minimo di sostegno necessario.

Un elemento di forte innovazione all’interno del decreto è il recepimento del regolamento europeo noto come Net-Zero Industry Act. Le procedure competitive non valuteranno solo l’offerta economica, ma integreranno criteri legati alla cybersicurezza, alla sostenibilità e alla provenienza dei componenti utilizzati negli impianti. Gli incentivi agiscono quindi come leva di politica industriale, mirando a ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi e a rafforzare la capacità produttiva dell’Unione Europea nelle tecnologie per la transizione energetica.

Una quota delle procedure sarà specificamente riservata agli impianti che soddisfano tali requisiti di resilienza e sicurezza informatica. In questo modo, il sistema mira a favorire lo sviluppo di un ecosistema produttivo europeo più solido e meno vulnerabile alle dinamiche geopolitiche extra-UE.

La programmazione della nuova capacità incentivabile entro il 2030 ammonta complessivamente a 27,15 GW. La ripartizione dei contingenti vede una netta prevalenza dell’eolico con 16,5 GW, seguito dal fotovoltaico con 10 GW. Quote residue sono destinate all’idroelettrico per 0,63 GW e agli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione per 0,02 GW. Questa pianificazione strategica considera vari fattori, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture di rete, la domanda elettrica prevista e la disponibilità di sistemi di accumulo, adattandosi alle reali necessità del mercato energetico nazionale. Le graduatorie stilate dal GSE premieranno i progetti situati in aree idonee o zone di accelerazione, con l’intento di ridurre i tempi autorizzativi e concentrare gli investimenti in territori compatibili.

Il decreto introduce inoltre rigide misure per assicurare l’effettiva realizzazione degli impianti aggiudicatari, stabilendo termini massimi per l’entrata in esercizio e prevedendo sanzioni in caso di inadempienza. Per contrastare l’accaparramento delle capacità incentivabili, sono previste penali economiche che possono raggiungere il venti per cento del costo standard dell’investimento, oltre alla restituzione di eventuali benefici percepiti indebitamente. L’entrata in esercizio dell’impianto segna l’inizio del rapporto incentivante, subordinato a verifiche documentali rigorose condotte dal GSE per accertare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma. Per gli impianti di grandi dimensioni, sono previsti meccanismi di accelerazione delle valutazioni per superare le criticità burocratiche che hanno rallentato gli investimenti nel passato.

Dal punto di vista della gestione dei ricavi, l’innovazione principale è costituita dai contratti per differenza bidirezionali (CfD). In base a questo modello, se il prezzo di mercato dell’energia è inferiore al prezzo di aggiudicazione, il produttore riceve la differenza; se invece il prezzo di mercato è superiore, il produttore deve restituire l’eccedenza al sistema.

Infine il decreto introduce tutele contro il cosiddetto rischio volume, compensando le mancate produzioni derivanti da limitazioni imposte dai gestori di rete per ragioni di sicurezza o congestione.

Per maggiori chiarimenti ed eventuale assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Il ritorno dell’iperammortamento nel panorama legislativo italiano, sancito dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), segna un momento di profonda discontinuità rispetto al recente passato caratterizzato dai crediti d’imposta per la transizione 4.0 e 5.0. Questa misura, attesa con grande interesse dal mondo produttivo, vuole  incentivare la trasformazione digitale delle imprese, facendo riferimento agli Allegati IV e V, e a sostenere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, l’architettura di questo incentivo si presenta oggi molto più complessa rispetto alle versioni del 2016 e 2017, evolvendo verso quella che viene definita una vera e propria burocrazia digitale gestita centralmente dalla piattaforma del GSE.

Il beneficio fiscale si concretizza in una deduzione extracontabile articolata su tre specifici scaglioni di investimento annui, pensati per premiare in modo più incisivo i progetti di dimensioni contenute pur mantenendo un supporto significativo per i grandi piani industriali.

Nel dettaglio, le imprese possono beneficiare di una maggiorazione del 180% per gli investimenti fino a un valore di 2,5 milioni di euro, una quota che scende al 100% per la fascia compresa tra i 2,5 e i 10 milioni di euro, per poi attestarsi al 50% per gli investimenti che superano i 10 milioni e arrivano fino al tetto massimo di 20 milioni di euro.

La piena operatività della misura ha dovuto attendere la pubblicazione di due specifici decreti attuativi del Ministero delle imprese e del made in Italy, rispettivamente datati 7 maggio e 10 giugno 2026, entrambi apparsi ufficialmente l’11 giugno 2026.

Questo ritardo rispetto alla scadenza originaria del 31 gennaio 2026 ha generato un periodo di incertezza operativa per le imprese che avevano già pianificato o avviato i propri investimenti all’inizio dell’anno. Il nuovo modello di accesso al beneficio non è infatti automatico, ma richiede il superamento di un rigoroso iter procedurale composto da ben cinque diverse comunicazioni telematiche e due fondamentali pilastri certificativi.

Il primo passaggio fondamentale è rappresentato dalla comunicazione preventiva, necessaria per la prenotazione delle risorse stanziate. Tale comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite il portale del GSE, la cui operatività è iniziata a mezzogiorno del 12 giugno 2026, e deve contenere i dati dell’impresa, la tipologia dell’investimento e l’importo che si prevede di spendere. Una volta ottenuto l’esito positivo della prenotazione, l’impresa dispone di un arco temporale di 60 giorni per inviare la comunicazione di conferma, un passaggio critico in cui deve essere dimostrato l’effettivo avvio dell’investimento attraverso il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del costo totale, indicando con precisione gli estremi delle fatture.

Nel caso di contratti di leasing, questo requisito si considera soddisfatto con la firma del contratto e l’emissione dell’ordine d’acquisto da parte del concedente.

Una volta completato l’investimento e avvenuta l’interconnessione dei beni, l’impresa è tenuta a inviare la comunicazione di completamento, che deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica e contabile. Il termine ultimo per questo adempimento è fissato al 15 novembre 2028, rispettando i criteri di ultimazione previsti dall’articolo 109 del TUIR. Il sistema prevede poi un monitoraggio costante che obbliga l’azienda a trasmettere, entro il 20 gennaio di ogni anno, un riepilogo degli investimenti effettuati e una previsione del loro utilizzo, seguito poi, entro il 30 giugno, da una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e le quote di iperammortamento effettivamente imputate nel bilancio di ciascun esercizio.

Un aspetto di particolare severità della disciplina 2026 riguarda l’irrigidimento dei requisiti documentali rispetto al passato. È infatti venuta meno la possibilità di ricorrere all’autocertificazione del legale rappresentante per gli investimenti di valore inferiore ai 300.000 euro; oggi, ogni singolo investimento richiede obbligatoriamente una perizia tecnica asseverata rilasciata da professionisti iscritti agli albi, quali ingegneri o periti industriali, o da enti di certificazione accreditati. Questa perizia ha il compito di attestare sia il possesso dei requisiti 4.0 sia l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Parallelamente, tutte le imprese sono obbligate a dotarsi di una certificazione contabile per attestare l’effettivo sostenimento delle spese, documento che deve essere redatto dal revisore legale dei conti laddove tale figura sia già presente nell’organigramma aziendale.

La questione più complessa che ha tenuto in sospeso molti piani industriali riguarda gli investimenti avviati tra il 1° gennaio 2026 e l’11 giugno 2026, ovvero prima che la piattaforma GSE fosse attiva per la ricezione delle comunicazioni preventive. Il dubbio centrale riguardava la possibilità di perdere l’agevolazione nel caso in cui fossero già stati emessi ordini o versati acconti prima dell’invio della comunicazione che, in teoria, dovrebbe essere prodromica all’impegno giuridico. Un’analisi attenta del decreto ministeriale del 7 maggio 2026 sembra tuttavia fornire una soluzione rassicurante a questa criticità, stabilendo che la data di effettuazione dell’investimento coincida con la consegna o spedizione per i beni mobili o con il trasferimento della proprietà.

Questa precisazione normativa rende di fatto irrilevante il momento dell’ordine d’acquisto o del versamento dell’acconto iniziale rispetto alla possibilità di accedere al beneficio.

Per approfondimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Caratteristiche e Scadenze
Aliquote Maggiorazione 180% (fino a 2,5 mln)
Comunicazioni GSE Preventiva (prenotazione), Conferma (acconto 20% entro 60 gg), Completamento
Monitoraggio Annuo Riepilogo investimenti (20 gennaio) e Comunicazione integrativa (30 giugno)
Documenti Tecnici Perizia asseverata obbligatoria per ogni importo (abolita autocertificazione)
Documenti Contabili Certificazione contabile obbligatoria rilasciata da revisore legale
Orizzonte Temporale Investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
Termine Invio Finale Entro il 15 novembre 2028 (previa interconnessione)

 

Note
Il risparmio IRES effettivo può toccare il 43,2% per il primo scaglione.

  • Gli investimenti avviati prima dell’11 giugno 2026 sono ammissibili tramite comunicazione “ora per allora”.
  • La data dell’investimento è determinata dalla consegna/spedizione, non dall’ordine

L’ordinamento giuslavoristico italiano ha varato una riforma di sistema con l’entrata in vigore, avvenuta lo scorso 7 giugno 2026, del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96. Tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/970 e introduce un complesso di norme finalizzate alla trasparenza retributiva e al contrasto del divario retributivo di genere.

Dalla data di efficacia del decreto, la trasparenza pre-assunzione è diventata un requisito imprescindibile nella gestione delle fasi di reclutamento. I datori di lavoro sono ora tenuti a inserire negli annunci di ricerca del personale indicazioni precise riguardanti la retribuzione iniziale o, in alternativa, una fascia retributiva definita che non presenti un’ampiezza eccessiva. Tali annunci devono inoltre specificare chiaramente il CCNL applicato alla posizione offerta. In parallelo, le procedure di selezione devono essere improntate a criteri neutrali rispetto al genere, garantendo che la valutazione dei candidati non sia influenzata da fattori discriminatori. Un punto di particolare rilievo, già pienamente vigente, riguarda il divieto assoluto per il datore di lavoro di rivolgere ai candidati domande sulla loro retribuzione in corso o pregressa. Questo divieto di indagare la cosiddetta pay history opera anche quando la selezione è affidata a soggetti terzi; per tale motivo, risulta necessario l’aggiornamento dei contratti con le società di selezione mediante l’inserimento di obblighi di conformità e specifiche clausole di manleva.

L’estensione del divieto relativo alla storia retributiva comprende non solo lo stipendio base, ma anche tutte le informazioni che consentirebbero di ricostruire in via indiretta il compenso del candidato, come ad esempio l’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso. Sotto il profilo prudenziale, si ritiene opportuno estendere tale cautela anche agli incentivi che il candidato perderebbe cambiando impiego, quali l’equity non maturata o i bonus differiti. L’offerta economica deve quindi essere formulata esclusivamente sulla base della fascia prevista per il ruolo e delle qualifiche individuali. Resta ferma la possibilità per l’azienda di tenere conto delle informazioni fornite spontaneamente dal candidato circa i propri incentivi correnti al fine di concordare un buy‑out, purché tale riconoscimento sia adeguatamente documentato come non derivante da una sollecitazione aziendale.

Un altro ambito di intervento immediato riguarda la trasparenza dei criteri retributivi e di progressione economica. I datori di lavoro hanno l’obbligo di rendere accessibili ai dipendenti i parametri utilizzati per determinare i livelli di compenso e i percorsi di avanzamento economico. Per le aziende che applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, questo obbligo si intende assolto attraverso il rinvio al CCNL e agli eventuali accordi di secondo livello.

L’adempimento formale deve essere veicolato preferibilmente tramite l’integrazione dell’informativa ex D.Lgs. 152/1997. Una deroga parziale è prevista per i datori di lavoro con un organico inferiore ai 50 dipendenti, i quali sono esentati dall’obbligo di rendere disponibili i criteri relativi alla progressione economica, pur rimanendo soggetti all’obbligo di trasparenza sui criteri di determinazione della retribuzione base.

Dall’entrata in vigore della norma, è operativo il diritto di informazione dei lavoratori, i quali possono richiedere per iscritto i livelli retributivi medi ripartiti per sesso. Tale richiesta può essere effettuata con cadenza annuale, direttamente o tramite rappresentanti sindacali, e deve riguardare la categoria di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro è tenuto a fornire una risposta entro un termine di due mesi. In alternativa alla gestione delle singole istanze, le aziende possono scegliere di rendere i dati proattivamente disponibili, ad esempio tramite un portale intranet. La definizione di livello retributivo ai fini di questa norma include tutte le componenti fisse e continuative, escludendo invece i trattamenti individuali non strutturali, definiti come importi attribuiti in modo personale, discrezionale o temporaneo, e gli emolumenti non diffusi in modo generalizzato nella categoria di riferimento.

Sulla composizione del livello retributivo medio si sono delineate due prospettive interpretative: una lettura restrittiva, che esclude i superminimi individuali in linea con la relazione al decreto e con la presunzione di parità, e una lettura estensiva, orientata ai principi della direttiva europea, che li include. Allo stato attuale e in attesa di ulteriori chiarimenti amministrativi, l’orientamento prudenziale suggerisce di adottare l’interpretazione restrittiva, ritenuta più coerente con il dato testuale del legislatore nazionale. La distinzione fondamentale tra stesso lavoro e lavoro di pari valore poggia sulla riconducibilità a mansioni identiche nel primo caso, e su una valutazione ponderata di competenze, responsabilità e condizioni operative nel secondo. Le aziende possono integrare la classificazione dei contratti collettivi con sistemi propri, a condizione che siano basati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, opportunamente formalizzati.

È inoltre diventato un obbligo annuale per il datore di lavoro informare i dipendenti circa l’esistenza di questo diritto e le sue modalità di esercizio, avendo cura di conservare la prova dell’avvenuta comunicazione. Un cambiamento radicale investe anche la riservatezza: il decreto stabilisce infatti che non può essere impedito ai lavoratori di comunicare la propria retribuzione. Di conseguenza, le clausole di segretezza retributiva eventualmente presenti nei contratti sono ora considerate invalide e devono essere rimosse dai modelli contrattuali aziendali.

Mentre le norme sopra citate sono già efficaci, il decreto prevede un calendario scaglionato per il reporting sul gender pay gap, un obbligo che riguarda i datori con almeno 100 dipendenti. I termini per la prima comunicazione all’organismo di monitoraggio sono differenziati in base alla dimensione aziendale. Per i datori con almeno 250 dipendenti, la prima scadenza è fissata al 7 giugno 2027, con periodicità annuale. Per la fascia tra 150 e 249 dipendenti, il termine è lo stesso, il 7 giugno 2027, ma con cadenza triennale. Infine, i datori con un organico compreso tra 100 e 149 dipendenti dovranno effettuare la prima comunicazione entro il 7 giugno 2031, con frequenza triennale. Le specifiche tecniche per la trasmissione di tali flussi saranno definite da successivi decreti ministeriali entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento principale.

Per approfondimenti il nostro staff di esperti è a vostra disposizione.

Tabella Riepilogativa: Scadenze e Obblighi

Ambito di Applicazione Scadenza/Periodicità Obbligo Principale Riferimento Source
Tutti i datori di lavoro Immediato (07/06/2026) Trasparenza annunci, divieto pay history (diretta/indiretta) e clausole di manleva. Sezione: Trasparenza pre-assunzione
Tutti i datori di lavoro Immediato (07/06/2026) Accessibilità criteri retributivi; deroga progressione economica per <50 dip. Sezione: Trasparenza dei criteri retributivi
Tutti i datori di lavoro Immediato (07/06/2026) Informativa annuale ai dipendenti e riscontro a richieste su livelli medi. Sezione: Diritto di informazione
Datori ≥ 250 dipendenti Entro 07/06/2027 (Annuale) Reporting sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap). Sezione: Obblighi differiti
Datori 150–249 dipendenti Entro 07/06/2027 (Triennale) Reporting sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap). Sezione: Obblighi differiti
Datori 100–149 dipendenti Entro 07/06/2031 (Triennale) Reporting sul divario retributivo di genere (Gender Pay Gap). Sezione: Obblighi differiti

L’evoluzione del sistema di remunerazione incentivante in Italia ha segnato un importante punto di svolta con i recenti interventi normativi volti a potenziare il legame tra la redditività d’impresa e il benessere del lavoratore.

Al centro di questo cambiamento si colloca la gestione dei premi di produttività e la loro integrazione con i sistemi di welfare aziendale, una sinergia che oggi beneficia di uno scudo fiscale significativamente più ampio rispetto al passato. La possibilità per le aziende di premiare il merito attraverso somme di denaro o servizi di utilità sociale trova un nuovo orizzonte applicativo grazie all’innalzamento delle soglie di esenzione, che raggiungono ora il tetto massimo di cinquemila euro.

Questa trasformazione non rappresenta soltanto un vantaggio economico immediato per il dipendente, ma offre alle direzioni delle risorse umane uno strumento estremamente chiaro e potente per valorizzare la contrattazione di secondo livello, orientando la cultura aziendale verso il raggiungimento di obiettivi condivisi e misurabili.

Per comprendere appieno la portata di questa innovazione, è necessario analizzare il quadro della tassazione agevolata sui premi di risultato che caratterizza il settore privato. Storicamente, i lavoratori che percepiscono incentivi legati a specifici traguardi industriali o commerciali godono di una corsia fiscale preferenziale rispetto alla tassazione ordinaria. Invece di subire l’applicazione delle aliquote Irpef a scaglioni, che includono anche le addizionali regionali e comunali, tali somme sono soggette a un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. Tuttavia, l’accesso a questo regime di favore non è indiscriminato, poiché la normativa richiede che le somme erogate abbiano un ammontare intrinsecamente variabile.

Tale variabilità deve essere ancorata a documentati incrementi di parametri gestionali fondamentali, tra cui la produttività manifatturiera, l’efficienza dei servizi interni, la redditività complessiva e i margini di guadagno, o ancora il livello di innovazione tecnologica e la qualità del prodotto finale. La verifica di questi risultati deve avvenire sulla base di criteri precisi e dettagliati, definiti all’interno dei contratti collettivi.

Oltre ai requisiti oggettivi legati alla performance aziendale, esistono rigorosi requisiti soggettivi che delimitano il perimetro dei beneficiari.

La disciplina rimane infatti circoscritta a quei lavoratori dipendenti che, nell’anno solare precedente, abbiano conseguito un reddito da lavoro non superiore alla soglia di ottantamila euro. All’interno di questa cornice si inseriscono le novità biennali introdotte dalla legge di bilancio, specificamente la manovra 199/2025, che ha operato una ristrutturazione profonda per il biennio 2026-2027. Il legislatore ha agito su due fronti per alleggerire il cuneo fiscale: da una parte ha ridotto drasticamente l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla quota monetaria, portandola dal precedente dieci per cento a un simbolico uno per cento, e dall’altra ha ampliato la capienza massima del premio ammesso alla detassazione, elevandola da tremila a cinquemila euro.

Parallelamente a questo incentivo monetario, resta confermata la facoltà per il dipendente di scegliere la conversione del premio in fringe benefit o in servizi di utilità sociale, rinunciando alla moneta in favore di vantaggi assistenziali o formativi.

Proprio l’innalzamento del massimale a cinquemila euro ha sollevato inizialmente dubbi interpretativi tra gli operatori del settore, incerti se tale limite si applicasse anche nell’ipotesi di trasformazione del premio in servizi di welfare. La questione riguardava l’eventuale permanenza del vecchio sbarramento di tremila euro per la modalità non monetaria, creando un potenziale disallineamento tra le diverse opzioni di fruizione.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione 22/E, ha recentemente fornito il chiarimento definitivo basandosi su una lettura logico-sistematica delle norme vigenti. Il fisco ha stabilito che il nuovo massimale di cinquemila euro si estende integralmente anche alla conversione in benefit, senza alcuna svalutazione del plafond. Esiste dunque un binario unico per la detassazione, valido indipendentemente dal fatto che il dipendente scelga di incassare il premio in contanti o di utilizzarlo per accedere a servizi assistenziali, garantendo così una perfetta simmetria tra le due modalità.

Tuttavia, la fruizione pratica del premio convertito in welfare richiede una distinzione accurata tra le diverse tipologie di beni e servizi richiesti tramite le piattaforme aziendali, poiché ciascuna categoria segue regole specifiche previste dall’ordinamento. Se il lavoratore decide di convertire il proprio incentivo in strumenti come buoni spesa o tessere carburante, l’operazione ricade sotto l’ombrello dei fringe benefit. In questo particolare scenario, è fondamentale monitorare il tetto di esenzione generale, che attualmente è fissato a mille euro, elevabile a duemila euro esclusivamente per i dipendenti che hanno figli a carico. Qualora queste soglie vengano superate, la parte eccedente potrebbe non godere della stessa protezione fiscale totale applicata ad altre forme di welfare.

Un discorso radicalmente diverso riguarda invece la conversione del premio in servizi di utilità sociale più ampi, come il rimborso delle rette scolastiche, l’acquisto di libri di testo o le spese sostenute per l’asilo nido dei figli. In questi casi, la barriera tipica dei fringe benefit svanisce completamente. Per tali spese, l’unico vero limite all’esenzione totale dal prelievo erariale e contributivo è rappresentato dall’importo massimo del premio stesso, ovvero i cinquemila euro previsti dalla nuova normativa. Questo meccanismo consente al lavoratore di azzerare completamente il carico fiscale sull’intera somma, ottimizzando al massimo i benefici derivanti dalla contrattazione aziendale e garantendo un supporto tangibile alle necessità familiari.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Il mondo del non profit italiano sta attraversando una fase di profonda evoluzione digitale e normativa, un percorso che vuole rendere il comparto sempre più solido, riconoscibile e, soprattutto, trasparente. Al centro di questa trasformazione troviamo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, meglio conosciuto con l’acronimo RUNTS, che rappresenta ormai la bussola per ogni ente che voglia operare con pieni diritti e doveri nel panorama sociale del nostro Paese. Recentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 ha introdotto aggiornamenti di fondamentale importanza, recependo le novità della Legge n. 104 del 2024 e modificando in modo significativo il precedente decreto del 2020 che regolamentava le procedure di iscrizione e deposito degli atti.
Queste nuove disposizioni non sono semplici tecnicismi burocratici, ma rispondono a una necessità concreta emersa nei primi anni di attuazione della riforma: quella di semplificare l’accesso e la gestione delle procedure informatiche per migliaia di realtà che, pur avendo una straordinaria anima sociale, hanno spesso riscontrato difficoltà nel confrontarsi con piattaforme telematiche talvolta percepite come ostiche.

Il principio cardine che muove queste innovazioni è la trasparenza, un concetto che permea l’intera riforma del Terzo settore e che impone obblighi di informazione rigorosi verso i terzi e verso l’intera collettività. Attraverso il registro pubblico, chiunque può infatti consultare i dati anagrafici di un ente, le sue attività, i titolari delle cariche sociali o estrarre documenti fondamentali come lo statuto, l’atto costitutivo e i bilanci. Tuttavia, per far sì che questa vetrina sia realmente utile, è indispensabile che le informazioni contenute siano costantemente aggiornate e veritiere. Proprio per facilitare questo costante dialogo tra gli enti e la pubblica amministrazione, il nuovo decreto ha finalmente istituzionalizzato la figura del delegato. Si tratta di un’apertura attesa da tempo, che permette al rappresentante legale di farsi affiancare o sostituire da un soggetto terzo nella gestione delle pratiche telematiche.

Fino ad oggi, la responsabilità di presentare la domanda di iscrizione o di procedere agli aggiornamenti ricadeva quasi esclusivamente sulla figura del legale rappresentante o, in casi limitati, sugli amministratori o su professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti. Con il nuovo assetto normativo, il conferimento della delega può essere rivolto a una persona individuata dall’ente, senza che quest’ultima debba necessariamente possedere particolari requisiti o abilitazioni professionali specifiche. Questa scelta legislativa riconosce implicitamente il valore delle reti di supporto e dei collaboratori interni o esterni che spesso già supportano operativamente le associazioni. È importante però distinguere tra le due tipologie di delega previste, poiché esse comportano diversi gradi di responsabilità e operatività sulla piattaforma.

La prima tipologia è quella che riguarda esclusivamente la compilazione dell’istanza. In questo scenario, il delegato agisce come un supporto tecnico che inserisce i dati nel sistema, ma la firma finale e la responsabilità ultima sulla veridicità di quanto dichiarato restano in capo al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa a cui aderisce. La seconda opzione è invece la delega completa, che estende il potere del delegato anche alla sottoscrizione e all’invio telematico della pratica. In questo caso, il soggetto incaricato assume una posizione di rilievo, facendosi carico della responsabilità legale per la veridicità delle attestazioni fornite e per la conformità dei documenti digitali rispetto agli originali cartacei. Per garantire la massima correttezza, il sistema informatico genera automaticamente un modello di delega che deve essere inserito tra gli allegati dell’istanza stessa. Bisogna prestare molta attenzione a questo passaggio, poiché le dichiarazioni rese all’interno del portale RUNTS sono soggette alle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nonostante questa generale apertura alla semplificazione, il legislatore ha mantenuto un approccio più cauto per quanto riguarda i gruppi comunali di protezione civile. Per queste realtà, caratterizzate da un legame intrinseco e fortissimo con l’ente locale di appartenenza e regolate dal Codice della Protezione Civile, la possibilità di delega è subordinata alle direttive specifiche dell’autorità politica competente. Alcune regioni, come la Puglia e la Lombardia, hanno già espresso orientamenti restrittivi o indicazioni specifiche che limitano questa facoltà, sottolineando come la natura particolare di questi enti richieda procedure di iscrizione e gestione che seguono binari parzialmente diversi rispetto agli altri Enti del Terzo Settore.

Sempre nell’ottica di alleggerire il carico documentale, il D.M. n. 2/2026 ha introdotto un’altra novità molto apprezzata: la rimozione dell’obbligo di depositare le copie dei verbali contenenti la delibera di approvazione per quanto riguarda gli ultimi due bilanci precedenti l’iscrizione. Questo snellimento procedurale permette di concentrarsi maggiormente sulla sostanza dei dati economici e sociali, pur mantenendo fermi i termini per i depositi ordinari. A tal proposito, è fondamentale ricordare che i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi e, dove previsto, il bilancio sociale devono essere caricati sulla piattaforma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. A questi documenti vanno allegate anche le relazioni dell’organo di controllo e dei revisori, se istituiti, e per le fondazioni è richiesta la copia della delibera di approvazione.

Un’altra novità del nuovo decreto riguarda l’aggiornamento annuale dei dati, un obbligo che prima era limitato principalmente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e che ora viene esteso a tutti gli enti iscritti. Entro il 30 giugno di ogni anno, ogni realtà deve comunicare le eventuali variazioni avvenute rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente in merito a informazioni vitali per la trasparenza sociale. Tra queste figurano il numero dei soci o associati con diritto di voto, la consistenza del personale dipendente o parasubordinato e, dato di estrema rilevanza, il numero dei volontari iscritti nel registro o aderenti di cui l’ente si avvale. Questa ricognizione annuale permette allo Stato e ai cittadini di avere una fotografia fedele dell’impatto occupazionale e della partecipazione civile che il Terzo settore genera quotidianamente.

Oltre a questo appuntamento annuale, esistono delle modifiche che richiedono una comunicazione tempestiva, da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. La lista è lunga e tocca ogni aspetto della vita associativa: dal cambio della denominazione o della sede legale alla variazione della partita IVA, fino all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ai contatti telefonici. Devono essere comunicate entro lo stesso termine anche le modifiche che riguardano la forma giuridica, le attività di interesse generale esercitate e le generalità del nuovo legale rappresentante o dei titolari di cariche sociali, specificando poteri, limitazioni e data della nomina. È altrettanto cruciale depositare gli atti che sanciscono trasformazioni, fusioni, scissioni o lo scioglimento dell’ente, così come le variazioni che portano alla perdita della natura non commerciale o il riacquisto della stessa.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai casi di affiliazione a una rete associativa. Con le recenti modifiche, è diventato obbligatorio depositare l’attestazione di adesione rilasciata dal legale rappresentante della rete sia in fase di iscrizione che durante gli aggiornamenti. Se un ente è affiliato a più reti, dovrà produrre un’attestazione per ognuna di esse. Infine, la norma non dimentica le imprese sociali, per le quali resta confermato il rinvio alle modalità di deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 2018.

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Tabella Sintetica Adempimenti e Deleghe RUNTS (D.M. 2/2026)

Scadenza / Note
Delega “Sola Compilazione” Compilazione tecnica dell’istanza. Sottoscrizione e responsabilità (dati dichiarati) restano in capo al Legale Rappresentante.
Delega “Completa” Compilazione, sottoscrizione e invio istanza. Responsabilità penale (ex artt. 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000) per veridicità e conformità in capo al delegatoEsclusa per Gruppi comunali Protezione Civile (es. Puglia, Lombardia).
Deposito Bilancio d’Esercizio Bilancio, rendiconti raccolte fondi, bilancio sociale e relazioni organi controllo/revisione. Entro 180 giorni dalla chiusura esercizio. Per le Fondazioni: obbligatorio deposito copia verbale di approvazione.
Aggiornamento Annuale Dati Variazione numero soci, lavoratori e volontari (riferiti al 31/12 precedente). Entro 30 giugno. Obbligo esteso a tutti gli ETS (precedentemente solo ODV/APS); solo in caso di modifiche.
Variazioni Statutarie e Anagrafiche Dati atto costitutivo/statuto e anagrafica (Sede, PEC, cariche, attività, P.IVA, forma giuridica). Entro 30 giorni dall’evento. Perdita natura non commerciale: 30 giorni da approvazione bilancio periodo d’imposta di riferimento.
Attestazione Adesione Reti Deposito attestazione affiliazione a reti associative o altri ETS. In fase di iscrizione o aggiornamento. Obbligatorio allegare attestazione distinta per ogni ente di affiliazione.

La normativa italiana riconosce un ruolo sempre più centrale alla trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, imponendo specifici obblighi informativi ai soggetti beneficiari di sovvenzioni e aiuti di Stato.

In questo contesto, la Legge numero 124 del 4 agosto 2017 rappresenta il punto fondamentale che disciplina la pubblicità delle erogazioni pubbliche, imponendo alle imprese un adempimento annuale che richiede estrema attenzione sia nelle tempistiche sia nelle modalità di esecuzione. Per l’anno in corso, la scadenza da evidenziare è quella del 30 giugno 2026, termine entro il quale le aziende devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa durante il corso dell’anno 2025.

L’obbligo di trasparenza non riguarda indistintamente ogni sussidio, ma scatta nel momento in cui l’importo complessivo delle erogazioni ricevute nel periodo di riferimento risulta superiore alla soglia di 10.000 euro. È fondamentale sottolineare che questo limite non deve essere inteso per ogni singolo contributo, ma va calcolato sommando tutte le somme percepite nel corso dell’anno solare precedente. Qualora tale soglia venga superata, l’impresa è tenuta a rendere pubblici i dati relativi ai soggetti erogatori, agli importi incassati e alle causali dei versamenti, seguendo percorsi comunicativi differenti a seconda della natura giuridica e della struttura organizzativa dell’attività stessa.

Per quanto riguarda le modalità operative di pubblicazione, la normativa distingue chiaramente tra le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e le realtà di dimensioni minori. Le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario devono normalmente inserire l’informativa dettagliata all’interno della Nota Integrativa al bilancio, garantendo così che i dati siano parte integrante della documentazione contabile ufficiale consultabile dai terzi. Questa procedura assicura una trasparenza diretta e immediata per tutte le società di capitali che superano determinati parametri dimensionali. In tale ambito, lo Studio Pallino, nella redazione del bilancio delle Srl e delle Spa, escluse le microimprese, provvede a inserire il relativo paragrafo sin dal 2023.

Diversa è invece la procedura prevista per le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa in forma estesa  e comunque non seguite da chi vi scrive, una categoria che comprende molte società a responsabilità limitata in forma abbreviata, le microimprese, le imprese individuali e le società di persone. In questi casi, la pubblicazione deve obbligatoriamente avvenire sul sito internet aziendale. Qualora l’impresa non disponga di un proprio sito web, il legislatore ammette la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso la pubblicazione delle informazioni sul portale digitale dell’associazione di categoria a cui l’impresa appartiene, come ad esempio Fedimprese, Confcommercio, CNA, Confartigianato o realtà analoghe. Questa opzione garantisce anche alle realtà più piccole o meno digitalizzate uno strumento efficace per rispettare i dettami della Legge 124/2017 senza dover necessariamente sostenere i costi di gestione di una piattaforma web proprietaria.

Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda il coordinamento tra gli obblighi di pubblicità aziendale e il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, noto anche con l’acronimo RNA. Molti dei contributi erogati risultano infatti già inseriti e visibili all’interno di questo registro pubblico. La normativa prevede che, in tali circostanze, l’obbligo informativo a carico dell’impresa possa considerarsi assolto anche mediante un semplice rinvio al Registro, a condizione che gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente e correttamente registrati all’interno della piattaforma ministeriale. Tale meccanismo di rinvio semplifica notevolmente l’onere burocratico per l’imprenditore, a patto che venga effettuata una verifica preventiva sulla completezza dei dati presenti nel portale RNA.

Oltre all’atto formale della pubblicazione, è di vitale importanza che le imprese curino con estrema precisione la conservazione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese. In caso di controlli da parte delle autorità competenti, l’impresa deve essere in grado di esibire la visura tratta dal Registro Nazionale Aiuti di Stato e i relativi provvedimenti di concessione che attestano il diritto a percepire il beneficio. Allo stesso modo, devono essere conservate con cura le quietanze e le contabili bancarie che provano l’effettivo incasso delle somme, oltre a una copia della pagina web pubblicata che attesti l’avvenuto adempimento pubblicitario nei termini di legge.

L’inosservanza di tali obblighi comporta conseguenze severe, specialmente a seguito delle novità introdotte a partire dal primo gennaio 2023, data dalla quale il regime sanzionatorio è diventato pienamente operativo e più rigoroso. In caso di omissione della pubblicazione entro i termini stabiliti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con la fissazione di un importo minimo non derogabile di 2.000 euro. È fondamentale comprendere che il pagamento della sanzione non estingue l’obbligo originario; l’impresa resta comunque tenuta a regolarizzare la propria posizione pubblicando i dati mancanti. Qualora l’azienda non provveda alla regolarizzazione entro i termini prescritti, la normativa prevede un’ulteriore e ben più pesante conseguenza: la richiesta di rimborso integrale delle somme ricevute.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla propria consolidata attività di compliance fiscale con l’emanazione del Provvedimento del 14 maggio 2026, attraverso il quale vengono definite le modalità operative per la messa a disposizione — nei confronti del contribuente e della Guardia di Finanza — delle informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis. Le anomalie interessate riguardano specificamente quelli indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022, per i quali i dati esposti nel prospetto “Aiuti di Stato” sono risultati non coerenti con la relativa agevolazione fruita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, così come delineato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che ha introdotto la prassi delle comunicazioni preventive destinate a consentire al contribuente di valutare e, se necessario, correggere la propria posizione prima che si apra una fase di accertamento vero e proprio. In attuazione di questo principio, l’Agenzia predispone ed invia periodicamente, a partire dal 2015, una serie strutturata di comunicazioni aventi ad oggetto le anomalie riscontrate nel corso dell’attività di analisi delle dichiarazioni fiscali presentate.

Il nuovo Provvedimento del 14 maggio 2026 si colloca dunque in piena continuità con questo percorso, estendendo l’attività di controllo ai dati relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 riferite all’annualità d’imposta 2022. Il contribuente che riceve la comunicazione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, instaurando così un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria.

La comunicazione di anomalia relativa alla mancata registrazione nei registri RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano Pagamenti Agricoli) contiene una serie di dati identificativi precisi e circostanziati. Vi figurano il codice fiscale, la denominazione ovvero il cognome e nome del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta 2022. Sono inoltre riportati la data e il protocollo telematico del modello REDDITI / IRAP / 770 2023 presentato, nonché i dati specifici degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle predette dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nei registri sopra menzionati.

Sotto il profilo delle modalità di trasmissione, le comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale del contribuente, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di comunicazioni digitali tra amministrazione e cittadino. In ogni caso, anche qualora il contribuente non riceva la comunicazione direttamente al proprio domicilio digitale, le stesse risultano sempre consultabili tramite il Cassetto fiscale, accessibile attraverso il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente destinatario della comunicazione di anomalia dispone di diverse strade percorribili, a seconda della natura dell’irregolarità riscontrata. In primo luogo, anche tramite un intermediario abilitato, il contribuente può richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni oppure comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

In secondo luogo, e questa rappresenta la via principale indicata dal Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare gli errori e le violazioni tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione delle sanzioni previste. A questo proposito, il Provvedimento precisa che si fa riferimento alle misure sanzionatorie in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il Provvedimento distingue con precisione le diverse situazioni che possono originare l’anomalia, prevedendo per ciascuna uno specifico percorso di regolarizzazione.

Il primo scenario riguarda l’uso improprio del codice “999” associato a un aiuto di Stato o de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, oppure la compilazione errata dei campi del prospetto “Aiuti di Stato”, ossia il Codice attività ATECO, il Settore, il Codice Regione o Codice Comune, la Dimensione impresa e la Tipologia costi. In questa ipotesi, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conservando l’accesso al beneficio già fruito. L’aiuto di Stato viene quindi iscritto nei predetti Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Il secondo scenario si riferisce all’utilizzo del codice “999” in connessione con un aiuto di Stato o de minimis concesso da un’altra Amministrazione, ovvero ad un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato.

Il terzo scenario, il più gravoso sotto il profilo delle conseguenze, ricorre quando la mancata registrazione del beneficio non è imputabile all’errata compilazione dei campi del prospetto. In tal caso, il contribuente è tenuto a restituire il beneficio fruito, maggiorato degli interessi, e a presentare contestualmente una dichiarazione integrativa.

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Il bilancio 2025 segna ufficialmente la conclusione del regime di deroga per la gestione delle perdite emerse nel 2020, (durante la crisi pandemica) e non ancora coperte.

La normativa emergenziale, introdotta originariamente con l’articolo 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), aveva l’obiettivo di mitigare gli effetti devastanti della crisi pandemica sulle strutture patrimoniali delle imprese italiane. Tale intervento legislativo ha permesso alle società di gestire i risultati negativi straordinari derivanti dall’emergenza coronavirus attraverso un meccanismo di sterilizzazione temporanea, sospendendo gli obblighi di riduzione del capitale sociale ordinariamente previsti dal codice civile. La ratio di questa norma risiedeva nella consapevolezza che tali perdite non derivassero da una crisi strutturale della continuità aziendale, ma da un evento esterno di carattere eccezionale e transitorio.
Questo meccanismo di favore, inizialmente concepito per le perdite maturate nel corso del 2020, ha poi visto un’estensione che ha incluso anche i risultati negativi realizzati negli esercizi 2021 e 2022, creando un perimetro temporale di protezione di ampio respiro.

Il fulcro di questa agevolazione risiede nel differimento del termine per l’adozione dei provvedimenti di copertura, il quale è stato spostato all’assemblea incaricata di approvare il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata.

Per quanto concerne le perdite emerse nell’anno 2020, tale termine scade proprio con l’approvazione del documento contabile relativo al 2025, prevista per la primavera del 2026, momento in cui la “sterilizzazione” delle perdite cesserà i suoi effetti obbligando gli amministratori a ripristinare la piena conformità legale. È tuttavia fondamentale distinguere tra le diverse annualità, in quanto il regime di sospensione continuerà a trovare applicazione per le perdite originate nel 2021 e nel 2022, le quali vedranno la loro scadenza naturale rispettivamente con l’approvazione dei bilanci 2026 e 2027.

La fine di questo regime di eccezione impone un’analisi rigorosa della Nota Integrativa, che deve trasformarsi in uno strumento di estrema trasparenza informativa. Il documento non può limitarsi a una mera esposizione numerica, ma deve fornire un quadro chiaro e dettagliato sull’ammontare complessivo delle perdite ancora non coperte, indicando con precisione la data di scadenza della sospensione e la natura delle perdite stesse.

Un elemento di valutazione essenziale richiesto dalla normativa riguarda le prospettive di generazione di utili nei prossimi esercizi, poiché il legislatore e i portatori di interesse necessitano di comprendere se la società sia in grado di riassorbire il deficit patrimoniale attraverso la gestione ordinaria. Inoltre, è obbligatorio evidenziare le eventuali riserve disponibili utilizzabili per la copertura e le implicazioni che tale situazione potrebbe avere sulla continuità aziendale, un aspetto che richiede un monitoraggio costante e una rendicontazione puntuale.

Qualora, al termine del quinquennio di sospensione, le perdite maturate nel 2020 continuino a incidere per oltre un terzo del capitale sociale, l’assemblea dei soci non potrà più esimersi dall’adottare i provvedimenti necessari richiesti dagli articoli 2446 o 2447 del codice civile, procedendo alla ricapitalizzazione o alla riduzione formale del capitale. Per procedere alla copertura delle perdite, la prassi contabile e le norme suggeriscono una precisa gerarchia di utilizzo del patrimonio netto, che vede in prima battuta l’impiego delle riserve disponibili, come quelle statutarie o straordinarie. Solo in seguito si potrà attingere alla riserva legale, ma limitatamente alla quota che eccede il quinto del capitale sociale, e infine si potrà considerare l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta, fermo restando il rispetto dei vincoli specifici che le caratterizzano.

Un caso pratico può aiutare a comprendere la complessità del calcolo e della verifica delle soglie legali in vista del 2025. Si consideri una società, denominata Alfa S.p.A., che al termine del 2019 presentava un capitale sociale di 500.000 euro e riserve per 450.000 euro. Durante il quinquennio successivo, la società ha subito una forte perdita Covid nel 2020 pari a 800.000 euro, seguita da ulteriori risultati negativi nel 2021 e 2022, per poi tornare in utile negli anni 2023, 2024 e 2025. Al momento di chiudere il bilancio 2025, la società si trova a dover gestire un cumulo di perdite pari a un milione di euro, parzialmente compensate da utili portati a nuovo e dal risultato d’esercizio corrente per un totale di 650.000 euro. La perdita residua non coperta risulta quindi essere di 350.000 euro. Effettuando la verifica ai sensi dell’articolo 2446 c.c., emerge che tale perdita supera abbondantemente la soglia di un terzo del capitale sociale, che nel caso specifico si attesta a circa 166.666 euro. Tuttavia, poiché il capitale residuo virtuale è ancora superiore al minimo legale previsto per le S.p.A., la società non ricade nella fattispecie più grave dell’articolo 2447 c.c., pur dovendo comunque intervenire con una delibera assembleare straordinaria.

Esistono diverse opzioni operative che l’assemblea può valutare per regolarizzare la posizione patrimoniale in sede di approvazione del bilancio 2025.

Una prima strada è rappresentata dalla riduzione del capitale per copertura perdite con contestuale ricostituzione dello stesso tramite nuovi conferimenti dei soci. Questa manovra permette di azzerare la voce contabile delle perdite portate a nuovo e riportare il capitale sociale al valore desiderato.

In alternativa, si può optare per l’azzeramento integrale del capitale e una successiva ricostituzione con sovrapprezzo, dove la parte di sovrapprezzo versata dai soci viene immediatamente utilizzata per abbattere l’eventuale residuo della perdita non coperto dalla riduzione del capitale nominale.

Una terza opzione, più snella dal punto di vista procedurale, consiste nei versamenti soci a fondo perduto finalizzati direttamente alla copertura delle perdite, una soluzione che incrementa il patrimonio netto senza passare necessariamente attraverso una modifica formale del valore nominale delle azioni o quote.

L’informativa in Nota Integrativa deve distinguere chiaramente la gestione delle diverse annualità, specificando che per le perdite del 2020 la sospensione è scaduta, rendendo obbligatori gli interventi sopra descritti. Al contempo, per le perdite del 2021 e del 2022, è possibile indicare che opera ancora la sospensione ex lege e che, in base ai budget e alle prospettive reddituali approvate dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene che tali disavanzi possano essere assorbiti entro i termini futuri previsti dalla legge senza necessità di interventi immediati sul capitale. Tale distinzione è fondamentale per fornire ai soci e ai terzi una corretta percezione della solidità futura dell’impresa.

Dal punto di vista fiscale, la gestione di questi interventi presenta profili di particolare rilievo. I versamenti effettuati dai soci per la copertura delle perdite, ai sensi dell’articolo 88 comma 4-bis del TUIR, non costituiscono mai sopravvenienze attive per la società ricevente. Per quanto riguarda i soci, sebbene il versamento non sia deducibile nel caso di persone fisiche, esso contribuisce a incrementare il costo fiscale della partecipazione, anche qualora l’importo versato ecceda il valore del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le perdite fiscali generate nel triennio critico 2020-2022, esse seguono le regole ordinarie che ne permettono il riporto senza limiti temporali, con la possibilità di compensare fino all’80% del reddito imponibile di ogni esercizio futuro, fatta eccezione per le perdite realizzate nei primi tre anni di attività che possono essere utilizzate integralmente.

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 15/E/2025, fornendo un quadro organico e dettagliato delle novità fiscali che interessano i rimborsi spese di trasferta. Le indicazioni contenute nel documento si applicano ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e, per alcuni aspetti specifici, anche al lavoro autonomo. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per recepire e chiarire gli interventi normativi che si sono succeduti tra il 2024 e il 2025, con particolare attenzione alle modalità di esenzione fiscale e al tema cruciale della tracciabilità dei pagamenti.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda l’ampliamento delle ipotesi di esenzione fiscale per le trasferte effettuate nel Comune della sede di lavoro. Fino a questo intervento normativo, il trattamento fiscale dei rimborsi per spostamenti all’interno del territorio comunale presentava alcune zone grigie che potevano generare incertezza interpretativa. Il legislatore ha quindi esteso l’esenzione fiscale ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto effettuate nel Comune della sede di lavoro, a condizione che tali spese siano comprovate e documentate.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento particolarmente importante per quanto riguarda il rimborso chilometrico. Viene infatti precisato che rientra nell’esenzione anche il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore che utilizza il proprio mezzo privato per trasferte all’interno del Comune.

Per beneficiare di questa esenzione, tuttavia, devono essere rispettate alcune condizioni precise. Il calcolo del rimborso deve basarsi sulla percorrenza effettiva e sul tipo di veicolo utilizzato. Il costo chilometrico deve essere determinato secondo le tabelle ACI, che costituiscono il parametro di riferimento ufficiale per questo tipo di rimborsi. Inoltre, la trasferta deve essere adeguatamente documentata, affinché sia possibile verificare l’effettivo svolgimento della stessa e la correttezza del calcolo del rimborso.

Un aspetto centrale della nuova disciplina riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per determinate categorie di spese. I rimborsi relativi alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente non concorrono a formare il reddito del lavoratore soltanto se le spese sono state sostenute utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. Questo requisito non riguarda soltanto l’aspetto fiscale del dipendente, ma rappresenta anche una condizione per la deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa per il datore di lavoro.

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità risponde a esigenze di controllo fiscale e di contrasto all’evasione, allineando la disciplina dei rimborsi spese alle più generali tendenze normative in materia di pagamenti. Tuttavia, il legislatore ha voluto circoscrivere l’ambito di applicazione di questo obbligo. Con il D.L. n. 84/2025, infatti, è stato chiarito che l’obbligo di pagamento tracciabile si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, mentre restano escluse da tale vincolo le trasferte all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che l’obbligo di tracciabilità si applica sia alle trasferte effettuate nel Comune sia a quelle fuori Comune, purché avvengano in Italia. Questo requisito deve essere rispettato a prescindere dal regime di rimborso adottato dal datore di lavoro, che può essere di tipo analitico, forfettario o misto. L’obbligo di tracciabilità si estende anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, includendo quindi i collaboratori coordinati e continuativi, gli stagisti, gli amministratori e altre figure professionali equiparate.

La circolare dedica particolare attenzione al trattamento fiscale delle spese di viaggio, fornendo chiarimenti che eliminano dubbi interpretativi precedenti. Per quanto riguarda i pedaggi autostradali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, se debitamente documentati, questi non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche qualora siano stati pagati in contanti. Questa disposizione vale sia per le trasferte effettuate nel Comune sia per quelle fuori Comune, rappresentando un’eccezione rispetto all’obbligo generale di tracciabilità.

Un chiarimento altrettanto significativo riguarda le spese di parcheggio. La circolare riconduce queste spese alla categoria delle spese di viaggio e stabilisce che risultano esenti se supportate da documentazione idonea a identificare in modo certo la sosta e il veicolo utilizzato. Anche in questo caso, viene precisato che la tracciabilità del pagamento non è richiesta, in quanto l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili è limitato alle spese di taxi e noleggio con conducente.

Questa distinzione è particolarmente importante dal punto di vista operativo, poiché consente ai lavoratori di ottenere il rimborso di spese che, per loro natura, possono essere sostenute anche in contanti senza che questo comporti conseguenze fiscali negative. La documentazione richiesta deve essere tale da permettere l’identificazione certa della spesa e del suo collegamento con l’attività lavorativa svolta in trasferta.

La circolare chiarisce che non è richiesto il pagamento tracciabile per i titoli di viaggio di trasporto pubblico di linea. Questa categoria comprende i mezzi di trasporto comunemente utilizzati per gli spostamenti, quali autobus, treni, aerei e navi. La possibilità di ottenere il rimborso di queste spese anche quando pagate in contanti rappresenta un elemento di semplificazione importante, considerando che l’acquisto di biglietti per trasporti pubblici avviene spesso attraverso modalità che non prevedono necessariamente l’uso di carte di pagamento.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le spese ulteriori e diverse da quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. La normativa prevede che queste spese restano esenti, anche se pagate in contanti e anche se non documentabili, entro limiti giornalieri specifici. Per le trasferte in Italia, il limite di esenzione è fissato a 15,49 euro giornalieri, mentre per le trasferte all’estero il limite sale a 25,82 euro giornalieri, come stabilito dall’articolo 51, comma 5, del TUIR.

Questi limiti forfettari tengono conto delle piccole spese che un lavoratore in trasferta può trovarsi a sostenere e che, per loro natura, potrebbero non essere facilmente documentabili. Si tratta di una previsione che introduce un elemento di flessibilità nel sistema, riconoscendo la difficoltà pratica di conservare e fornire documentazione per ogni minima spesa accessoria sostenuta durante una trasferta.

Un aspetto importante riguarda le modalità attraverso cui il lavoratore può dimostrare di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili. La circolare individua diverse tipologie di documenti che possono essere utilizzati a questo scopo. Tra questi rientrano la ricevuta di carta di credito o debito, che costituisce la prova più immediata e comune dell’avvenuto pagamento elettronico, la copia del bollettino postale o del Mav per i pagamenti effettuati attraverso questi canali, e l’attestazione di pagamento tramite PagoPa, sistema sempre più diffuso per i pagamenti verso la pubblica amministrazione e non solo.

In via residuale, la circolare ammette la possibilità di utilizzare anche l’estratto conto come prova del pagamento tracciabile. Tuttavia, viene posto un importante limite a questa modalità, legato alla tutela della riservatezza del lavoratore. Il dipendente che si avvale dell’estratto conto per dimostrare l’avvenuto pagamento deve fornire al datore di lavoro soltanto le informazioni strettamente necessarie, oscurando dati ulteriori o non pertinenti.
Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

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