Dal 30 aprile 2024, entra in vigore una modifica significativa riguardante la competenza degli uffici per le società di persone.

L’articolo 31 comma 3 del DPR 600/73, modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, stabilisce che per i redditi prodotti in forma associata secondo l’art. 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la competenza spetta all’ufficio che effettua l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale. Questo accertamento è parziale e riguarda il reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge.

In passato, questa disposizione era prevista solo per la fase di accertamento con adesione, come indicato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 218/97. Ora, questa regola è stata estesa a tutti gli accertamenti.

Va sottolineato che, a seguito dell’art. 7-bis della Legge 212/2000 introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, un atto emesso da un ufficio non competente potrebbe essere annullabile su eccezione del contribuente. Questo va contro la precedente interpretazione che considerava tale errore come un mero vizio formale (Cass. 11 novembre 2021 n. 33287).

L’intervento del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, accolto favorevolmente da diversi settori, risolve le problematiche procedurali legate al litisconsorzio necessario quando la società ha la sede legale in una provincia diversa dalla residenza di uno o più soci.

Già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 giugno 2008 n. 14815, si è riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società, anche se uno dei litisconsorti non impugna l’atto.

In passato, se più giudici erano coinvolti a causa della diversità dei domicili fiscali, il secondo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a condizione che fosse a conoscenza dell’avvio del processo.

Queste situazioni erano estremamente complicate e difficili da gestire, soprattutto considerando il coinvolgimento di tutte le Direzioni provinciali.

Gli accertamenti sui soci potevano essere notificati mesi dopo rispetto a quelli sulla società, rendendo difficile rispettare il vincolo del litisconsorzio. Ad esempio, se una società aveva sede a Napoli, con soci residenti a Palermo e Sondrio, l’atto emesso sul maggior reddito doveva essere impugnato entro 60 giorni. Tuttavia, se gli atti sui soci venivano notificati mesi dopo, poteva accadere che il processo relativo alla società fosse già stato concluso quando il ricorso dei soci veniva presentato.

Con il futuro cambio normativo le Direzioni provinciali emetteranno gli accertamenti parziali sui redditi attribuiti per trasparenza ai soci residenti in altre province e il processo sarà gestito in modo unitario presso la Corte della sede legale della società.

Per approfondimenti, ulteriori chiarimenti su questo argomento o per assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

La recente dichiarazione di François Villeroy de Galhau, Governatore della Banca di Francia, ha riacceso il dibattito sulla politica monetaria dell’Europa in un contesto economico globale incerto. Con l’annuncio di un possibile taglio dei tassi da parte dell’ECB a giugno, a meno di “forti shock”, si evidenzia una divergenza significativa rispetto alle politiche della Federal Reserve degli Stati Uniti e un approccio proattivo verso la crescente sofferenza economica in Europa.

Il costo elevato del debito e le difficoltà economiche stanno esercitando una pressione notevole sulle imprese e le famiglie europee, rendendo necessario un intervento di sostegno da parte dell’ECB. Questo scenario si riflette anche nel mercato immobiliare, dove i tassi di interesse giocano un ruolo cruciale, in particolare per quanto riguarda i mutui ipotecari.

Negli Stati Uniti, il tasso medio sui mutui ha raggiunto il 7.13%, il più alto da dicembre, con una domanda di mutui che è diminuita del 43% rispetto al suo picco recente e del 16% rispetto ai minimi post-crisi finanziaria globale del 2008. Questo calo della domanda si accompagna a un aumento significativo della rata media di un nuovo mutuo, ora quasi 2.800 dollari al mese, rappresentando circa il 45% del reddito lordo di una famiglia americana media.

La situazione attuale vede un terzo delle case in vendita negli Stati Uniti come nuove costruzioni, un netto contrasto rispetto al 2008, quando solo una casa su venti era di nuova costruzione.

Questi dati non solo evidenziano le sfide che le famiglie devono affrontare nell’accesso alla proprietà immobiliare, ma sottolineano anche l’importanza delle decisioni delle banche centrali nell’influenzare i mercati finanziari e immobiliari. Mentre l’ECB si prepara a tagliare i tassi, sarà fondamentale monitorare l’impatto di tali politiche sulle economie europee e sul benessere dei cittadini, nonché le possibili ripercussioni a livello globale.

La politica monetaria dell’ECB e la sua risposta alla situazione economica attuale saranno determinanti per il futuro del mercato immobiliare e la stabilità finanziaria in Europa.

Gli investitori e gli acquirenti devono essere consapevoli di questi fattori e adattare le proprie strategie di investimento di conseguenza, tenendo conto delle implicazioni della politica monetaria e delle tendenze del mercato immobiliare.

Per meglio comprendere queste dinamiche e per consulenze personalizzate il nostro Studio è a vostra completa disposizione.

La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

NEWS 31 MAGGIO
DEFINIZIONE AGEVOLATA: QUARTA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO
 
La scadenza per il versamento della quarta rata della Definizione agevolata, nota come “Rottamazione-quater”, è il 31 maggio, con un’ulteriore possibilità di pagamento entro il 5 giugno 2024 considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla legge.
 
Le successive rate del 2024 devono essere pagate entro il 31 luglio e il 30 novembre, secondo le scadenze indicate nel piano di pagamento comunicato.

La recente introduzione dell’Entità Patrimoniale di Gruppo (EPG) nel panorama normativo italiano rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione delle transazioni intercorrenti tra società collegate. Tale disposizione, inserita nell’ambito dell’articolo 13 del Codice Tributario (CT), mira a fornire un quadro normativo chiaro e definito per regolare le operazioni commerciali tra imprese appartenenti allo stesso gruppo economico.

L’EPG può essere definita come un’entità dotata di una propria autonomia decisionale, pur facendo parte di un contesto più ampio, ovvero il Gruppo Economico. Questa figura riveste un ruolo cruciale nella gestione e nell’ottimizzazione delle risorse finanziarie all’interno del gruppo, consentendo una più efficace pianificazione fiscale e finanziaria.

Le principali caratteristiche dell’EPG possono essere riassunte nei seguenti punti:

Ammontare dell’Entità Patrimoniale di Gruppo: L’EPG deve possedere un ammontare compreso tra 220.000 e 300.000 euro. Questa soglia mira a garantire che l’entità abbia un peso significativo all’interno del bilancio di gruppo e che le operazioni intercorrenti siano rilevanti dal punto di vista economico.

Oneri per i ricavi intra-gruppo: Le operazioni intragruppo, come vendite, prestiti, forniture di servizi, devono essere documentate e valutate secondo criteri di mercato. In particolare, i ricavi non possono superare i 60.000 euro al fine di non configurare una rilevante sproporzione economica.

ETSImprese e sgravio fiscale: L’EPG può godere del regime fiscale agevolato denominato “ETS Imprese”, che prevede agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo o in formazione del personale. Tale agevolazione è estesa anche alle società controllanti o collegate.

Riserve patrimoniali e accantonamenti: È prevista la possibilità di costituire riserve patrimoniali o accantonamenti in forma di fondo comune di investimento o patrimonio destinato.

Esclusione dall’imposizione: L’EPG è esclusa dall’imposizione dei redditi e dei contributi previdenziali, in quanto non configurabile come impresa autonoma ai fini fiscali.

Partecipazioni detenute e regimi speciali: L’EPG è tenuta a comunicare le partecipazioni detenute e aderire al regime speciale dell’imposta sul reddito delle società (IRS) o alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare (FCI).

Esclusione dall’IVA: L’EPG è esclusa dall’applicazione dell’IVA, in quanto considerata un soggetto non imprenditoriale.

Soggetti passivi IVA: L’EPG è soggetto passivo IVA solo se svolge in modo abituale attività di impresa o di lavoro autonomo.

Esclusione dall’obbligo di registrazione: L’EPG è esclusa dall’obbligo di registrazione al Registro delle Imprese e non è tenuta a compilare il bilancio consolidato.

Altre disposizioni: Altre disposizioni normative riguardano l’obbligo di dichiarazione e comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti, l’adozione di procedure di controllo interno e la conservazione della documentazione contabile.

In conclusione, l’introduzione dell’Entità Patrimoniale di Gruppo rappresenta un importante strumento per le imprese italiane, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie e una migliore pianificazione fiscale. Tuttavia, è fondamentale che le imprese adottino una corretta governance e rispettino scrupolosamente le disposizioni normative per evitare possibili controversie con l’Agenzia delle Entrate e massimizzare i benefici derivanti da questa innovativa figura giuridica.

Per ulteriori informazioni e assistenza personalizzata sulla gestione delle Entità Patrimoniali di Gruppo, lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per consulenze e supporto professionale.

Il Governo ha recentemente annunciato importanti modifiche alle normative fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione. Queste modifiche, contenute in un decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, sono state presentate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante una conferenza stampa. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le varie novità introdotte e il loro impatto sul sistema fiscale italiano.

Tassazione dell’imposta di successione e donazione:

Il decreto legislativo include diverse disposizioni riguardanti l’imposta di successione e donazione. Una delle modifiche principali riguarda l’inclusione delle aliquote e delle franchigie relative a questa imposta nel testo unico sulle successioni e donazioni. Questo aggiornamento tiene conto della più recente giurisprudenza e stabilisce chiaramente le modalità di calcolo dell’imposta in base ai beni ereditati o donati.

Una novità significativa riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum” ai fini delle aliquote e delle franchigie dell’imposta. Questo significa che i beni donati non saranno più considerati parte dell’ammontare soggetto a tassazione per l’imposta di successione e donazione. Inoltre, il decreto chiarisce il trattamento fiscale degli affilianti e degli affiliati, che sono ora considerati parenti in linea retta ai fini di questa imposta.

Imposta di successione e donazione e disciplina dei Trust:

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti i trust e le liberalità d’uso. Innanzitutto, si stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si estende ai trasferimenti derivanti da trust. Tuttavia, le liberalità d’uso sono escluse dall’imposta. Le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal valore dei beni trasferiti e dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Un aspetto importante riguarda il versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento. È anche possibile effettuare il pagamento in via anticipata da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. È importante notare che l’imposta pagata è definitiva e non è soggetta a restituzione.

Dichiarazione di successione precompilata:

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo sistema prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione richiesta per la presentazione della dichiarazione. È obbligatorio presentare la dichiarazione in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione, fatta eccezione per i residenti all’estero.

Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si introduce il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte. Dopo la presentazione della dichiarazione, verrà effettuato un controllo di regolarità ed eventualmente sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione nel termine di due anni, nel caso in cui emerga una maggiore imposta principale.

Imposta di registro:

Il decreto interviene anche per razionalizzare le procedure relative all’imposta di registro. Ad esempio, per gli atti di trasferimento di azienda, si prevede l’applicazione di aliquote diverse a seconda del tipo di beni trasferiti. Nelle divisioni ereditarie, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta di registro, è prevista l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione. Anche per questa imposta è previsto un successivo controllo formale e, in caso di maggiore imposta principale, sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per il ricorso.

Imposta di bollo:

Il decreto introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 entro il termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione. Si prevede inoltre l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e l’esenzione dall’imposta per gli atti ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.

 

In conclusione, il decreto legislativo introduce una serie di modifiche significative alle imposte di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta di bollo. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure fiscali, razionalizzare il sistema e garantire una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti; nonostante ciò, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni di ogni singola situazione fiscale. Per una consulenza personalizzata e per chiarire eventuali dubbi, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

L’esonero contributivo per i dipendenti rappresenta un importante vantaggio fiscale per il 2024, consentendo una riduzione parziale dei contributi previdenziali mensili. Tuttavia, la gestione di questa misura richiede una comprensione approfondita delle regole e delle eccezioni che la circondano. In questo post, esploreremo gli esempi e i casi particolari che i datori di lavoro devono considerare per una corretta gestione in busta paga.

Limiti e Condizioni dell’Esonero

Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo può essere applicato mensilmente ai dipendenti, a condizione che siano rispettati i limiti di importo massimo in base alla retribuzione imponibile. Questi limiti variano a seconda del livello di retribuzione e vengono definiti come segue:

– 7%: Se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.923 euro.

– 6%: Se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra 1.923 euro e 2.692 euro.

Questi parametri forniscono una guida chiara per determinare l’applicabilità dell’esonero in base alla retribuzione dei dipendenti.

Aliquote Contributive e Distinzioni

Nell’applicazione dell’esonero, è fondamentale distinguere tra le diverse aliquote contributive soggette a sgravio. L’esonero si applica esclusivamente alla contribuzione IVS a carico del lavoratore e non all’aliquota di contribuzione alla CIG (0,30%). Tuttavia, è necessario fare attenzione agli apprendisti, il cui regime contributivo presenta caratteristiche particolari che possono influenzare l’applicabilità dell’esonero.

Esclusioni e Eccezioni

L’esonero contributivo non si applica ai ratei di mensilità aggiuntiva né alle tredicesime e quattordicesime mensilità. È importante tenere presente queste eccezioni nella gestione della busta paga per evitare errori e violazioni normative.

Fringe Benefit e Implicazioni sull’Imponibile

I fringe benefit rappresentano un’importante componente della retribuzione dei dipendenti. Tuttavia, se erogati in misura superiore al limite annuo che li rende esenti, possono influenzare il calcolo dell’imponibile contributivo. È fondamentale monitorare attentamente questi benefici per garantire il rispetto dei limiti di esenzione e l’applicazione corretta dell’esonero.

Variazioni del Rapporto di Lavoro e Continuità

Nel corso dell’anno, possono verificarsi variazioni nel rapporto di lavoro dei dipendenti che richiedono una valutazione attenta dell’esonero contributivo. Ad esempio, nel caso di variazioni da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, il massimale mensile di retribuzione imponibile deve essere valutato in base alla complessiva retribuzione imponibile del rapporto di lavoro.

Gestione dei Rapporti Multipli e Denunce Contributive

Quando un dipendente lavora per più datori o ha più rapporti di lavoro presso lo stesso datore, è necessario valutare autonomamente il massimale mensile di retribuzione imponibile per ciascun rapporto. Questa distinzione è fondamentale per garantire un’applicazione corretta dell’esonero contributivo.

La complessità delle regole e delle eccezioni relative all’esonero contributivo richiede una consulenza esperta per assicurare una corretta applicazione e massimizzare i vantaggi per l’azienda e i suoi dipendenti. Lo Studio Pallino Commercialisti è pronto a offrire consulenze e assistenza personalizzata su questo e altri argomenti contabili e fiscali.

Ai sensi degli articoli 2478 bis e 2364 del codice civile italiano, l’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro termini specifici. Per il bilancio 2023, la data limite per l’assemblea nei termini ordinari è il 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31/12/2023, anno bisestile) , una scadenza che sottolinea l’importanza di una preparazione tempestiva.

Per le società a responsabilità limitata (Srl), la convocazione dei soci deve avvenire in genere almeno 8 giorni prima dell’assemblea o nel diverso termine di statuto e  quindi normalmente entro il 20 aprile 2024.

È essenziale notare che la mancata convocazione può essere sanata solo con la dichiarazione di assenso o la presenza (e in tal caso la dichiarazione in adunanza) di tutti i soci e dell’organo amministrativo, nonché ove previsto dell’organo di controllo.

Per le società per azioni (Spa), invece, la convocazione deve essere effettuata normalmente con un preavviso di 15 giorni, quindi entro il 14 aprile 2024.

In ogni caso dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni statutarie.

La Regolarizzazione delle Scorte di Magazzino secondo la Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024, tramite l’articolo 1, commi da 78 a 85, introduce importanti disposizioni riguardanti la regolarizzazione delle scorte di magazzino per i soggetti Oic Adopter. Questa legislazione mira a fornire un quadro chiaro e definito per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle normative fiscali e contabili vigenti.

Secondo la Legge n. 213/2023, i soggetti Oic Adopter hanno la possibilità di regolarizzare le loro esistenze iniziali di magazzino fino al 1° gennaio 2023. Questa regolamentazione prevede due modalità principali per la regolarizzazione:

Eliminazione delle Scorte in Eccesso:

I soggetti possono eliminare le scorte iniziali che risultano essere in eccesso rispetto alle quantità o valori effettivi. In questo caso, è previsto il versamento dell’IVA sull’importo eliminato e di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore eliminato.

Iscrizione delle Scorte Omesse:

I soggetti possono anche iscrivere le scorte iniziali che sono state omesse precedentemente. In questo caso, è previsto solo il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul nuovo valore iscritto, senza alcun versamento a titolo di IVA.

Ambito Soggettivo e Oggettivo

Possono beneficiare di questa misura agevolativa gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), ovvero tutti i soggetti Oic Adopter Le scorte ammissibili per la regolarizzazione sono beni direttamente legati all’attività dell’impresa come merci, materie prime, semilavorati e altri beni mobili utilizzati nella produzione.

Modalità di Regolarizzazione e Termini di Versamento

La procedura di regolarizzazione delle scorte di magazzino deve essere richiesta all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate uguali, la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Aspetti Contabili della Regolarizzazione

Dal punto di vista contabile, eventuali discrepanze tra il valore effettivo delle scorte al 1° gennaio 2023 e quello indicato inizialmente nei registri contabili devono essere registrate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, seguendo le disposizioni del Principio contabile OIC 29 per la correzione degli errori contabili.

La regolarizzazione delle scorte di magazzino prevista dalla Legge di Bilancio 2024 offre ai soggetti Oic Adopter la possibilità di adeguarsi alle normative fiscali e contabili in vigore, fornendo un quadro chiaro e definito per la gestione delle scorte iniziali al 1° gennaio 2023.

Per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Aprile 2024:

Giovedì 4 Aprile 2024

– Opz. cessione credito/sconto fatt. spese 2023+com. amm. cond.

(Provv. Ag. Entrate 21.2.2024)

Martedì 16 Aprile 2024

– Versamento IVA e ritenute – Marzo

Venerdì 26 Aprile 2024

– Mod. INTRA – Marzo e 1° trimestre

Lunedì 29 Aprile 2024

– Versam. bollo scritture contab. 2023 conservate digitalmente

(120 gg dalla chiusura esercizio – art. 6, co. 2, DM 17.6.14)

– Dichiarazione e liquidazione OSS – 1° trimestre

Martedì 30 Aprile 2024

– Mod. IVA TR – 1° trimestre

– Mod. IVA 2024 – anno 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

#scadenzario #fisco #scadenzefiscali

error: