Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con il D.Lgs. n. 10/2026 nell’ambito della Riforma fiscale. Il provvedimento introduce una riorganizzazione organica della normativa IVA, raccogliendo in un unico testo disposizioni precedentemente contenute in diverse fonti normative.

A decorrere da questa data vengono soppresse le disposizioni del DPR n. 633/72, del DL n. 331/93 e di ulteriori norme che trovano ora collocazione nel nuovo Testo Unico IVA. La riorganizzazione non comporta, in linea generale, una modifica della formulazione delle disposizioni vigenti, salvo gli interventi necessari per aggiornare il testo o garantire il coordinamento con le modifiche normative intervenute nel tempo.

Il nuovo Testo Unico IVA è composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e da quattro Tabelle allegate. L’organizzazione degli argomenti segue, in linea di principio, la sequenza della Direttiva n. 2006/112/CE, con l’obiettivo di sistematizzare i diversi temi della disciplina IVA in modo coerente con la normativa comunitaria.

Il testo raccoglie le disposizioni relative ai principali ambiti di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, tra cui i soggetti passivi, la territorialità delle operazioni, le operazioni imponibili, le esenzioni, la detrazione dell’imposta e i regimi speciali.

La scelta di organizzare le disposizioni per settori omogenei comporta anche una diversa collocazione di alcune norme. In particolare, le disposizioni precedentemente contenute nel DPR n. 633/72 in materia di accertamento non sono confluite nel Testo Unico IVA.

Sono invece mantenute nel nuovo testo le disposizioni che riguardano il funzionamento dell’imposta, comprese quelle relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione e al rimborso dell’IVA.

L’entrata in vigore della nuova organizzazione normativa richiederà inoltre l’aggiornamento dei riferimenti utilizzati nella gestione della fatturazione elettronica e della contabilità. Software house, operatori e Agenzia delle Entrate dovranno quindi adeguare dal 2027 codici e codifiche utilizzati nei rispettivi sistemi.

Tra gli aggiornamenti evidenziati nella nuova disciplina rientra quello relativo alla prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea.

L’articolo 45 del Testo Unico IVA, dedicato alle cessioni non imponibili, riprende e aggiorna la precedente disciplina contenuta nell’articolo 8 del DPR n. 633/72. In considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia, viene aggiornato il riferimento alla prova doganale dell’uscita delle merci. Allo stesso tempo viene eliminato il riferimento alla bolla di accompagnamento, documento che non è più richiesto per dimostrare l’avvenuta esportazione.

La prova dell’uscita doganale delle merci coincide con la procedura di certificazione prevista dall’articolo 334 del Regolamento UE n. 2015/2447. In base a tale procedura, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci nei casi previsti dalla normativa europea.

Gli articoli 46 e 47 del Testo Unico IVA raccolgono le disposizioni relative alle regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali.

Le norme precedentemente contenute nell’articolo 1 del DL n. 746/83 e nell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 28/97 vengono quindi trasposte all’interno della nuova disciplina organica.

Con riferimento alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il testo aggiorna i richiami normativi, includendo anche il riferimento alla disposizione precedentemente individuata come lettera b-bis del comma 1 dell’articolo 8 del DPR n. 633/72.

L’articolo 55 recepisce la disciplina relativa alla rivalsa dell’IVA precedentemente contenuta nell’articolo 18 del DPR n. 633/72.

Il testo è stato aggiornato con le modifiche intervenute nel Codice civile in materia di privilegio generale. Oltre al richiamo all’articolo 2752 del Codice civile, già presente nella precedente disciplina, viene introdotto anche il riferimento all’articolo 2751-bis.

Quest’ultima disposizione individua i crediti assistiti da privilegio generale e comprende, con riferimento ai compensi dei professionisti, anche il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza e il credito di rivalsa per l’IVA.

Una parte rilevante del Testo Unico IVA riguarda gli obblighi dei soggetti passivi. Nel Capo V del Titolo XII sono raccolte le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni.

L’articolo 72 costituisce la rifusione della disciplina relativa alla fatturazione delle operazioni, mentre l’articolo 73 riguarda la fatturazione semplificata.

All’interno dello stesso sistema normativo trovano collocazione anche le disposizioni relative all’emissione, alla trasmissione, alla conservazione e all’archiviazione delle fatture nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Testo Unico raccoglie inoltre le norme che prevedono l’indicazione del Codice Identificativo di Gara e del Codice Unico di Progetto nelle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, oltre alle disposizioni sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Sono comprese anche le norme sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica delle fatture, le semplificazioni previste per gli operatori sanitari e la disciplina relativa al tax free shopping attraverso il sistema OTELLO.

Il nuovo testo recepisce inoltre le disposizioni relative alla fatturazione elettronica delle operazioni con la Repubblica di San Marino.

Il Testo Unico IVA raccoglie anche le disposizioni relative alla certificazione dei corrispettivi, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati.

L’articolo 81 disciplina i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, con riferimento al commercio al minuto e alle attività assimilate. Gli articoli successivi raccolgono invece le norme relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Viene inoltre disciplinata la possibilità di utilizzare apposite soluzioni software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, il Testo Unico aggiorna i riferimenti alla disciplina della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, mantenendo le disposizioni che consentono il ricorso a tali strumenti secondo le indicazioni previste dalla normativa di riferimento.

Gli articoli 86, 87 e 88 raccolgono rispettivamente la disciplina relativa al registro delle fatture emesse, al registro dei corrispettivi e al registro degli acquisti.

L’articolo 92 riguarda invece le variazioni dell’imponibile o dell’imposta attraverso l’emissione di note di credito o di debito.

Tra le disposizioni dedicate alle semplificazioni rientra l’articolo 93, relativo ai contribuenti minori. Il testo aggiorna i limiti del volume d’affari, fissandoli a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e a 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Il nuovo Testo Unico IVA comprende quattro Tabelle allegate.

La Tabella A è articolata in quattro parti dedicate ai prodotti agricoli e ittici e ai beni e servizi soggetti alle aliquote IVA del 4%, del 5% e del 10%.

La Tabella B riguarda i prodotti soggetti a specifiche discipline, mentre la Tabella C è dedicata agli spettacoli e alle altre attività. La Tabella D individua invece gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione soggetti alla disciplina prevista per il regime del margine.

Nelle nuove Tabelle vengono inserite anche alcune disposizioni relative all’applicazione dell’imposta in misura ridotta che non erano precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.

Tra queste rientrano disposizioni relative a specifici beni e servizi soggetti alle aliquote del 4%, del 5% e del 10%, oltre alle norme riguardanti determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il nuovo Testo Unico IVA non comprende le disposizioni relative alla disciplina dell’accertamento precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.

Tali norme sono state trasferite nel D.Lgs. n. 141/2026, denominato Nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento, anch’esso previsto in vigore dal 1° gennaio 2027.

Tra le disposizioni trasferite rientrano quelle relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche, alla rettifica delle dichiarazioni e alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base delle dichiarazioni.

Sono inoltre trasferite le norme relative alla liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse, alla notificazione e alla motivazione degli accertamenti, ai termini per l’accertamento e alla solidarietà nel pagamento dell’imposta.

Il Testo Unico IVA è già stato oggetto di alcuni aggiornamenti normativi.

In particolare, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026, denominato Decreto Omnibus, è intervenuto sugli articoli 56 e 88 in relazione alle nuove disposizioni in materia di detrazione dell’IVA a credito.

Un ulteriore aggiornamento riguarda il coordinamento dei riferimenti alle previgenti disposizioni con quelli contenuti nei nuovi Testi Unici.

Dal 1° gennaio 2027 il Testo Unico IVA costituirà quindi il nuovo riferimento normativo organico per le disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, raccogliendo in una struttura coordinata norme precedentemente distribuite tra diversi provvedimenti.

Per ulteriori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

 

La disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 148/2026, nell’ambito del cosiddetto “Decreto Omnibus”.

L’intervento normativo riguarda le modalità di determinazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali, introducendo nuove regole in materia di anzianità del veicolo, accessori e allestimenti.

Le modifiche interessano l’articolo 51 del TUIR e hanno l’obiettivo di aggiornare il sistema di determinazione forfetaria del valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Tra le principali novità rientrano il superamento del riferimento alla data di prima immatricolazione per individuare la disciplina applicabile al momento dell’assegnazione, l’introduzione di una maggiorazione del 50% per i veicoli con maggiore anzianità e una maggiorazione del 5% per specifici accessori o allestimenti non inclusi nelle Tabelle ACI.

Il fringe benefit rappresenta il valore attribuito ai beni o servizi messi a disposizione del dipendente dall’azienda e utilizzabili anche per finalità personali. Nel caso dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede un criterio di determinazione forfetaria del beneficio fiscale.

Il valore imponibile viene calcolato applicando una specifica percentuale all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, determinata sulla base del costo chilometrico indicato nelle Tabelle ACI. Dal valore così ottenuto devono essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.

Nel corso degli anni la percentuale applicabile ha subito diverse modifiche. La nuova disciplina introdotta dal Decreto Omnibus interviene nuovamente sull’articolo 51 del TUIR, con particolare riferimento ai veicoli immatricolati da più di cinque anni e alla gestione fiscale degli optional e degli allestimenti non compresi nei valori delle Tabelle ACI.

La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR riguarda gli autoveicoli indicati dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, oltre ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Il calcolo continua a basarsi sul valore forfetario determinato attraverso le Tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Le percentuali ordinarie restano differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo.

Per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica continua ad applicarsi la percentuale ridotta del 10%, mentre per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale è pari al 20%. Per gli altri veicoli resta invece applicabile la percentuale del 50%.

Una delle principali modifiche introdotte riguarda il venir meno del requisito della “nuova immatricolazione” come elemento determinante per individuare il regime fiscale applicabile. La nuova disciplina considera infatti esclusivamente l’anzianità del veicolo assegnato al dipendente.

Di conseguenza, il criterio convenzionale di tassazione previsto dalla normativa si applica ai veicoli che non superano i cinque anni di anzianità, anche nel caso in cui il mezzo venga successivamente riassegnato a un altro dipendente.

La nuova normativa introduce una maggiorazione del valore del fringe benefit per i veicoli che superano una determinata anzianità.

In particolare, gli importi determinati secondo il metodo forfetario basato sulle Tabelle ACI devono essere incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, con applicazione quindi dal primo giorno dell’anno successivo.

La maggiorazione è collegata esclusivamente all’età del veicolo e si applica anche nel caso di riassegnazione dello stesso mezzo a un diverso lavoratore dipendente.

La modifica comporta quindi un nuovo criterio temporale nella gestione fiscale dei veicoli aziendali: la determinazione del fringe benefit non dipende più soltanto dal momento dell’assegnazione del mezzo, ma anche dall’anzianità maturata dal veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione.

Un ulteriore elemento introdotto dal Decreto Omnibus riguarda la gestione degli accessori e degli allestimenti presenti sul veicolo ma non valorizzati nelle Tabelle ACI.

Quando sono presenti accessori o dotazioni aggiuntive non direttamente acquistati dal lavoratore e non inclusi nei valori forfetari delle Tabelle ACI, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie deve essere incrementato del 5%.

La nuova disposizione precisa inoltre che il valore forfetario deve essere considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente non soltanto per la concessione del veicolo, ma anche per eventuali accessori e allestimenti collegati.

La disciplina relativa agli accessori e agli allestimenti trova applicazione dal 1° gennaio 2026 anche per alcune categorie di veicoli già interessate dalla precedente normativa, fatta salva la validità dei comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle regole transitorie relative ai veicoli ordinati e concessi in uso promiscuo nel periodo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

La normativa mantiene la possibilità di applicare il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, caratterizzato dalle percentuali differenziate sulla base del livello di emissioni di CO2, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.

Tale regime continua quindi ad applicarsi ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

Anche per queste situazioni, dal primo giorno del sesto anno successivo alla prima immatricolazione trova applicazione la maggiorazione del 50% prevista dalla nuova disciplina.

Le nuove regole introdotte dall’articolo 51 del TUIR si applicano inoltre dal 2026 anche ai veicoli concessi ai dipendenti nel corso del 2025 che non rientrano nelle fattispecie escluse dalla disciplina transitoria.

Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 148/2026 ridefiniscono alcuni aspetti fondamentali della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.

Il sistema mantiene il criterio forfetario basato sulle Tabelle ACI e sulle percentuali differenziate in base alla tipologia di alimentazione, ma introduce nuovi parametri legati all’anzianità del mezzo e alla presenza di accessori o allestimenti non inclusi nei valori standard.

Dal 2026, quindi, nella determinazione del fringe benefit sarà necessario considerare non solo il valore convenzionale del veicolo, ma anche l’età del mezzo e le eventuali dotazioni aggiuntive che incidono sul calcolo fiscale del beneficio assegnato al dipendente.

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

Il Decreto Legislativo numero 148 del 2026, noto come Decreto Omnibus, prosegue l’attuazione della Riforma fiscale introducendo disposizioni specifiche per l’avvicinamento dei valori contabili e fiscali.

La prima novità di rilievo, contenuta nell’articolo 5 del decreto, riguarda la revisione delle regole di derivazione del reddito imponibile dall’utile dell’esercizio, consolidando a regime il principio di derivazione rafforzata per determinate categorie reddituali. Tali modifiche integrano e stabilizzano alcune previsioni che erano state temporaneamente introdotte per il solo anno 2026 dalla Legge Finanziaria 199 del 2025.

L’intervento punta a razionalizzare la valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di allineare il trattamento fiscale applicabile sia alle imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC sia ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, a prescindere dal fatto che i titoli siano quotati o meno.

Con riferimento ai titoli non immobilizzati iscritti nell’attivo circolante, la sostituzione dell’articolo 94, comma 4, del TUIR stabilisce che le regole ordinarie di valutazione si applicano esclusivamente alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa che costituiscono attivo circolante. Sotto il profilo operativo, assume pieno rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

Per le imprese OIC e IAS/IFRS, il valore fiscale viene allineato al valore contabile, determinando il superamento del valore fiscale minimo precedentemente previsto, calcolato sulla media aritmetica dei prezzi o sul decremento desunto dall’andamento del Mercato Telematico delle Obbligazioni. Questa nuova disciplina trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero a partire dall’anno 2026 per i soggetti con esercizio solare, ed è stata recepita in termini analoghi nell’articolo 103 del Decreto Legislativo numero 117 del 2026, ossia il Nuovo TUIR che entrerà in vigore dal primo gennaio 2027.

Per quanto concerne i titoli immobilizzati, la modifica dell’articolo 101, comma 2, del TUIR conferma l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94, ma introduce una netta distinzione per le svalutazioni delle obbligazioni. Le svalutazioni e le relative oscillazioni di valore negative di questi titoli rimangono irrilevanti ai fini fiscali, e le minusvalenze obbligazionarie risultano deducibili unicamente se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o a seguito di risarcimento. Di fatto, le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate vengono sterilizzate ai fini del reddito di periodo fino al loro effettivo realizzo, indipendentemente dal fatto che tali variazioni siano transitate dal conto economico o imputate ad altre componenti dell’utile complessivo.

Parallelamente, è soppressa la disposizione dell’articolo 110 del TUIR che impediva la concorrenza al reddito delle plusvalenze iscritte per la quota eccedente le svalutazioni dedotte. Questa disciplina decorre dal periodo d’imposta 2026. Viene tuttavia stabilito un regime transitorio per i soggetti OIC: per i titoli obbligazionari immobilizzati detenuti alla chiusura del periodo d’imposta 2025, le plusvalenze iscritte a partire dal 2026 non concorreranno a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte, continuando ad applicare le vecchie disposizioni. Le medesime regole sono state trasposte negli articoli 110 e 119 del Nuovo TUIR in vigore dal 2027.

Il Decreto Omnibus apporta modifiche significative anche alla disciplina dei piani di stock option, stock grant e phantom stock, sostituendo l’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR. La disposizione, precedentemente limitata alle sole imprese che applicano i principi IAS/IFRS, viene adesso estesa anche alle società che adottano i principi contabili nazionali OIC.

I componenti negativi legati ai pagamenti basati su azioni, imputati a conto economico secondo i corretti criteri contabili, diventano deducibili in due precisi momenti: al momento della consegna dei titoli ai beneficiari, in misura proporzionale alle opzioni esercitate, oppure al momento della definitiva estinzione della passività connessa. La consegna fisica dei titoli segna il trasferimento giuridico della titolarità, escludendo qualsiasi rilevanza della data di assegnazione iniziale o della data di delibera del piano. Viene in questo modo confermata la deroga al principio di derivazione rafforzata per i costi legati ai piani azionari, estendendo l’applicazione di tale deroga alle imprese OIC.

Le novità si applicano alle operazioni deliberate dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore intervento di armonizzazione riguarda i contributi per studi e ricerche erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, disciplinati dall’articolo 108, comma 3, del TUIR. Con la soppressione del rinvio alle norme sulle sopravvenienze attive, viene meno il meccanismo di tassazione per cassa di queste somme, che determinava un disallineamento rispetto ai criteri del bilancio civilistico.

Il regime fiscale applicabile ritorna ad essere quello ordinario basato sulla natura dei contributi, comportando l’assoggettamento a tassazione secondo il principio di competenza economica, in stretta correlazione con l’imputazione contabile e in applicazione del principio di derivazione rafforzata. La nuova tassazione si applica ai contributi conseguiti a partire dal periodo d’imposta 2026.

A tutela della continuità, le regole transitorie prevedono che i contributi che hanno già concorso al reddito secondo la vecchia disciplina di cassa non assumano rilevanza nei periodi d’imposta successivi, mentre i contributi di competenza passata non ancora incassati rileveranno dal 2026 secondo i presupposti della vecchia normativa.

L’articolo 6 del Decreto Omnibus introduce una disciplina organica di carattere straordinario per il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali. Tale opportunità fa riferimento alle fattispecie omogenee disciplinate dal Decreto Legislativo numero 192 del 2024, tese a unificare il trattamento delle divergenze derivanti da eventi particolari, quali la prima applicazione dei principi IAS/IFRS, la variazione dei medesimi criteri internazionali, il passaggio dai principi IAS/IFRS a quelli nazionali, la modifica dei principi nazionali OIC, le variazioni degli obblighi informativi legate alle dimensioni dell’impresa o l’adozione della derivazione rafforzata per le micro-imprese che scelgono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

Sono incluse inoltre le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate tra soggetti sottoposti a regimi contabili o obblighi informativi diversi.

Le imprese interessate hanno la facoltà di allineare i valori degli elementi patrimoniali per le divergenze originatesi in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta successivo, corrispondente all’anno 2025 per i soggetti solari. La procedura si basa sul metodo del riallineamento a saldo globale, calcolato sulla somma algebrica delle divergenze degli elementi patrimoniali interessati. Nel caso in cui la somma determini un saldo positivo, tale importo è assoggettato a tassazione separata applicando l’aliquota ordinaria IRES e IRAP, comprese le eventuali addizionali. Se invece emerge un saldo negativo, l’importo è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è esercitata l’opzione e nei successivi, per un numero di anni pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto della sanatoria e comunque per una durata minima non inferiore a dieci periodi d’imposta.

L’effetto fiscale del riallineamento decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, coincidendo con l’anno 2026 per i soggetti solari, e l’opzione deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le imposte dovute devono essere versate in un’unica soluzione entro il termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte del medesimo esercizio, fissato al 30 giugno 2027 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (S.O. n. 30) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto Omnibus), entra ufficialmente in vigore il quarto provvedimento correttivo della Riforma Fiscale.

Tra gli interventi di maggior impatto operativo si colloca la profonda revisione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2026/2027. Al fine di incrementare l’appetibilità di questo istituto sia per i soggetti già aderenti sia per i nuovi contribuenti, il legislatore ha strutturato un ventaglio di incentivi procedurali e sostanziali. Uno degli strumenti principali è rappresentato dal Ravvedimento Speciale 2020-2023, una misura che offre a chi rinnova l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027 la facoltà di sanare eventuali anomalie o irregolarità commesse nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023. Questa sanatoria si perfeziona attraverso il versamento di una flat tax agevolata, la cui misura viene determinata in maniera proporzionale in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nelle annualità interessate.

Sempre nell’ambito delle misure collegate al concordato, si registra un sensibile innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità, volto a facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta accumulati dai contribuenti. Nello specifico, la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto viene innalzata da 70.000 a 100.000 euro per l’IVA, mentre per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP il limite sale da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP. A questa agevolazione si affianca una significativa riduzione del rischio di accertamento, poiché per i periodi d’imposta oggetto di concordato i termini ordinari di decadenza a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione dei controlli fiscali subiscono una riduzione di due anni. Sul fronte della gestione della liquidità, il decreto conferma l’esclusione di qualsiasi maggiorazione per gli acconti d’imposta determinati con il metodo storico, concedendo inoltre la facoltà di rateizzare le imposte dovute senza l’applicazione di interessi sulla dilazione di pagamento.

Il decreto interviene anche sulle regole che disciplinano l’esclusione e la decadenza dal regime concordatario, ammorbidendone i presupposti. Viene stabilito, infatti, che la pendenza di debiti tributari o contributivi che risultino scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione non rappresenti più un motivo di decadenza automatica dall’accordo concordatario. Inoltre, per favorire la continuità dell’istituto anche in presenza di variazioni nella struttura societaria, l’ingresso di nuovi soci o associati non comporta l’esclusione dal regime a condizione che i nuovi entrati abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente, un reddito individuale non superiore alla soglia di 35.000 euro.

 

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto, il Decreto Omnibus realizza una rilevante semplificazione procedurale ripristinando termini temporali più ampi per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e per la correlata contabilità, segnando un netto superamento dei vincoli ordinari introdotti a partire dal 2017.

Attraverso la modifica diretta dell’Articolo 19 del DPR IVA, il legislatore dispone che il diritto alla detrazione dell’imposta possa essere esercitato fino alla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità del tributo, superando il limite rigido della dichiarazione dell’anno di esigibilità. In perfetta coordinazione con tale principio, viene modificato anche l’Articolo 25 del DPR IVA, posticipando il termine ultimo entro cui il contribuente deve provvedere alla registrazione delle fatture d’acquisto nel registro dedicato, che viene ora fissato al secondo anno successivo a quello di effettiva ricezione del documento d’acquisto.

La riforma fiscale ridisegna in modo incisivo anche il trattamento fiscale dei fringe benefit attribuiti ai dipendenti per l’uso promiscuo delle auto aziendali.

Il meccanismo di calcolo del valore imponibile continua a fare perno sulla tariffa stabilita dall’ACI, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno, ma introduce aliquote e penalizzazioni differenziate per favorire il rinnovamento ecologico delle flotte. Le percentuali base di tassazione restano legate alla tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo un’aliquota estremamente ridotta, pari al 10%, per i veicoli totalmente elettrici contrassegnati dalla sigla BEV. Per le vetture a tecnologia ibrida plug-in, classificate come PHEV, l’aliquota sale al 20%, mentre si attesta al 50% per tutte le altre motorizzazioni, comprese quelle tradizionali a diesel, benzina, GPL, metano e le motorizzazioni a tecnologia ibrida ordinaria.

Al fine di incentivare la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti, il Decreto Omnibus introduce una specifica misura restrittiva comunemente denominata stretta sulle auto vecchie. La disposizione prevede che, a partire dal primo gennaio successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione del mezzo, sul valore imponibile del benefit calcolato si applichi una maggiorazione del 50%. Per chiarire l’operatività di questo correttivo, si può fare riferimento al caso di una vettura alimentata a gasolio che presenti una base imponibile tariffaria ACI di 4.500 euro. Dal sesto anno successivo all’immatricolazione, la base imponibile assoggettata a tassazione subirà un incremento automatico che la porterà a 6.750 euro, indipendentemente dal momento in cui il veicolo sia entrato effettivamente a far parte della flotta dell’impresa. A ciò si aggiunge un’ulteriore disposizione riguardante gli allestimenti personalizzati: la presenza di optional o allestimenti extraserie esclusi dalle tariffe ufficiali dell’ACI determina una maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile, salvo il caso in cui il costo di tali accessori sia stato sostenuto direttamente dal dipendente.

Nell’ambito dei pagamenti al dettaglio e della certificazione dei corrispettivi, l’intervento normativo mira a mitigare il rigore sanzionatorio a carico degli esercenti, introducendo flessibilità e digitalizzazione. La novità di maggior rilievo è la definizione di una soglia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra cassa e POS. Questa franchigia impedisce l’applicazione immediata delle sanzioni amministrative e delle sanzioni accessorie ordinariamente collegate alle incongruenze di quadratura nei registri.

Sul piano tecnologico, viene liberalizzato l’uso di registratori alternativi al Registratore Telematico ordinario, a patto che questi dispositivi garantiscano una trasmissione diretta e priva di intermediari esterni dei dati di vendita all’Agenzia delle Entrate. Parallelamente, si riconosce la piena validità fiscale dello scontrino digitale immateriale, che può sostituire integralmente il formato cartaceo purché sia espressamente richiesto dall’acquirente e risulti pienamente conforme agli standard fiscali vigenti.

Le restanti disposizioni del Decreto Legislativo n. 148/2026 toccano profili finanziari e gestionali di varia natura. Nel Titolo II del provvedimento viene definita la metodologia di calcolo per le plusvalenze e i proventi derivanti dalle operazioni di cessione e compensazione dei crediti d’imposta. Tali proventi devono essere determinati calcolando la differenza tra il corrispettivo pattuito (o il valore nominale di cui si è fruito in compensazione) e il costo d’acquisto sostenuto per l’acquisizione del credito, incrementato degli eventuali oneri accessori direttamente collegabili all’operazione. In aggiunta, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, viene disposta una proroga per la certificazione del Tax Control Framework (TCF), differendo il termine ultimo per l’invio della certificazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale dal 30 settembre al 31 dicembre.

Un’importante limitazione all’uso dei mezzi di pagamento tradizionali viene introdotta per i servizi di riscossione pubblica. Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, viene stabilito lo stop a contanti e assegni presso tutti gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), presso i quali non sarà più possibile effettuare versamenti o ricevere rimborsi attraverso queste modalità di pagamento. Infine, il decreto affronta il tema dei componenti reddituali negativi a efficacia pluriennale, stabilendo una regola precisa a tutela della certezza del diritto e dell’equilibrio dell’attività di controllo.

Per tali componenti, i relativi termini di decadenza per l’accertamento iniziano a decorrere a partire dal primo esercizio di deduzione delle quote del componente pluriennale, evitando asimmetrie temporali nella verifica della legittimità delle deduzioni fiscali.

Per ulteriori approfondimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Novità introdotta dal D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus)
Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026/2027 Introduzione di incentivi per favorire l’adesione e il rinnovo del concordato.
Ravvedimento Speciale 2020-2023 Possibilità di regolarizzare anomalie e irregolarità fiscali relative agli anni 2020-2023 tramite flat tax agevolata.
Esonero visto di conformità crediti IVA Innalzamento della soglia da 70.000 a 100.000 euro.
Esonero visto di conformità imposte dirette e IRAP Incremento del limite da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP.
Riduzione rischio accertamenti CPB Riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento per i periodi oggetto di concordato.
Acconti d’imposta CPB Confermata l’assenza di maggiorazioni sugli acconti calcolati con metodo storico.
Rateizzazione imposte CPB Possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi.
Cause di esclusione CPB La presenza di debiti tributari o contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente non determina più automaticamente la decadenza.
Ingresso nuovi soci nel CPB Nuovi soci o associati ammessi se nell’anno precedente hanno prodotto redditi individuali non superiori a 35.000 euro.
Detrazione IVA acquisti Modifica dell’articolo 19 DPR IVA: il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo all’esigibilità.
Registrazione fatture acquisto IVA Modifica dell’articolo 25 DPR IVA: registrazione possibile fino al secondo anno successivo alla ricezione della fattura.
Fringe benefit auto aziendali Nuove aliquote basate sul tipo di alimentazione del veicolo.
Auto aziendali elettriche BEV Aliquota fringe benefit fissata al 10%.
Auto aziendali ibride plug-in PHEV Aliquota fringe benefit fissata al 20%.
Altre auto aziendali Aliquota fringe benefit fissata al 50% per diesel, benzina, GPL, metano e ibride ordinarie.
Auto aziendali oltre 5 anni Dal sesto anno dalla prima immatricolazione applicazione di una maggiorazione del 50% della base imponibile.
Optional e allestimenti extra ACI Maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile salvo costi sostenuti direttamente dal dipendente.
Disallineamenti cassa-POS Introduzione di una tolleranza del 5% tra incassi elettronici e registrazioni di cassa.
Registratori telematici alternativi Possibilità di utilizzare strumenti diversi dal registratore telematico tradizionale se garantiscono trasmissione diretta dei dati all’Agenzia Entrate.
Scontrino digitale Riconoscimento fiscale del documento commerciale digitale richiesto dal cliente.
Cessione e compensazione crediti d’imposta Definizione del metodo di calcolo delle plusvalenze.
Tax Control Framework (TCF) Proroga del termine per la certificazione dal 30 settembre al 31 dicembre.
Pagamenti presso AdER Dal 1° gennaio 2027 stop a contanti e assegni negli sportelli territoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Componenti reddituali pluriennali I termini di accertamento decorrono dal primo esercizio di deduzione delle quote.

 

Il sistema della riscossione tributaria attraversa in questi giorni una fase particolarmente rilevante per migliaia di contribuenti. Alla data di oggi, 3 agosto 2026, è ancora aperta una finestra decisiva per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies, dopo la scadenza ordinaria fissata per il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

La misura, introdotta dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), rappresenta l’ultima forma di definizione agevolata prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il principale vantaggio della sanatoria consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi ordinariamente dovuti.

La scadenza ordinaria per il versamento della prima rata o dell’unica soluzione era fissata al 31 luglio 2026. Tuttavia, le disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 prevedono un’importante finestra di salvaguardia.

La normativa riconosce infatti una tolleranza di cinque giorni, grazie alla quale i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 sono considerati regolari e tempestivi, senza determinare la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per i contribuenti che, per motivi tecnici, operativi o organizzativi, non siano riusciti a completare il pagamento entro la scadenza del 31 luglio. Entro il 5 agosto è ancora possibile perfezionare il versamento mantenendo integralmente gli effetti della sanatoria.

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione, il rispetto della scadenza, comprensiva del periodo di tolleranza, rappresenta una condizione essenziale.

Il mancato pagamento, un versamento insufficiente oppure un accredito effettuato oltre il 5 agosto 2026 comportano infatti l’inefficacia della definizione agevolata.

In questo caso decadono tutti i benefici previsti dalla Rottamazione-quinquies: il contribuente perde l’abbattimento di sanzioni e interessi e l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere le ordinarie attività di recupero dell’intero debito residuo secondo le regole ordinarie.

Diversa è la disciplina prevista per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale, con un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

Una delle principali novità della Rottamazione-quinquies riguarda proprio il regime della decadenza, meno rigido rispetto alle precedenti definizioni agevolate.

La perdita dei benefici interviene infatti soltanto in presenza del mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal piano di dilazione.

Questa maggiore flessibilità, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare la corretta gestione dei pagamenti, poiché il meccanismo di imputazione delle somme versate può produrre conseguenze rilevanti.

Uno degli aspetti più delicati evidenziati dagli esperti riguarda proprio la contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del piano rateale.

Se il contribuente omette il pagamento della prima rata ma versa regolarmente quelle successive, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) può imputare il pagamento alla rata rimasta insoluta.

Per comprendere meglio il funzionamento del meccanismo, si può ipotizzare un piano composto da tre rate. Se la prima non viene pagata mentre la seconda e la terza vengono versate nei termini, l’ultimo pagamento sarà imputato contabilmente alla prima rata rimasta scoperta. Di conseguenza, risulterà non pagata l’ultima rata del piano.

Questo aspetto assume particolare rilevanza perché la normativa prevede espressamente la decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento dell’ultima rata, equiparandone gli effetti a quelli previsti per il mancato versamento dell’unica soluzione.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’ambito di applicazione della tolleranza di cinque giorni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, questo margine temporale opera esclusivamente per il pagamento dell’unica rata scelta dal contribuente oppure, nel caso della rateazione, per l’ultima rata dell’intero piano.

Per tutte le rate intermedie continua invece a trovare applicazione la disciplina della decadenza collegata al mancato pagamento di due rate complessive.

Parte della dottrina ritiene comunque possibile un’interpretazione secondo cui il contribuente potrebbe versare la prima rata anche oltre il limite dei cinque giorni senza decadere immediatamente dalla definizione agevolata, sfruttando il margine rappresentato dalle due rate non pagate, purché il piano venga successivamente regolarizzato nel rispetto delle altre scadenze previste.

Il calendario dei pagamenti fino al 2035

La Rottamazione-quinquies prevede un piano di pagamento particolarmente esteso, destinato ad accompagnare i contribuenti per quasi un decennio.

Dopo la prima scadenza del 31 luglio 2026, il calendario dell’anno in corso prevede ulteriori versamenti il 30 settembre e il 30 novembre.

Dal 2027 fino al 2034 le rate avranno invece cadenza bimestrale con scadenza il:

  • 31 gennaio;
  • 31 marzo;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

Il piano si concluderà nel 2035, quando saranno dovute le ultime tre rate previste rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio, data che segnerà la conclusione definitiva della definizione agevolata per i contribuenti che avranno scelto la massima dilazione consentita.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

Dal 2027 entra in vigore il nuovo OIC 5, principio contabile che introduce una modifica ai criteri di valutazione applicabili nei bilanci di liquidazione. Il criterio finora adottato prevedeva l’iscrizione delle attività al minore tra costo e valore di realizzo. Con la nuova formulazione, l’OIC 5 introduce la facoltà di iscrivere le attività al loro effettivo valore di realizzo in liquidazione, qualora questo risulti superiore al valore netto contabile iscritto nei libri.

L’applicazione di tale facoltà è subordinata al rispetto di condizioni specifiche, indicate dal principio contabile.

Il valore di realizzo deve risultare significativamente superiore rispetto al valore iscritto in contabilità. È inoltre richiesto che il bene sia vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della valutazione: sono esclusi i beni che richiederebbero interventi, riparazioni o fasi di preparazione prima di poter essere immessi sul mercato.

Il principio richiede altresì la certezza del realizzo. Non è sufficiente una generica probabilità di vendita: è necessario che le iniziative di vendita siano già state avviate e si trovino a uno stadio tale da rendere la cessione pressoché certa in tempi brevi. È richiesto, in particolare, che sia stato individuato un potenziale acquirente e che le trattative si trovino a uno stadio di definizione tale da rendere attendibile e verificabile la stima del valore di realizzo. In assenza di tali presupposti, la valutazione segue i criteri ordinari.

Il principio contabile richiede inoltre l’applicazione sistematica del nuovo criterio: se la società applica l’OIC 5 a un determinato bene, la stessa logica valutativa deve essere estesa a tutti i beni del patrimonio che presentano le medesime caratteristiche di vendibilità e significatività dello scostamento.

Gli incrementi di valore derivanti dall’applicazione del nuovo criterio sono iscritti nel conto economico, alla voce A5 ter, denominata Rivalutazioni della procedura liquidatoria. Tale voce è distinta da quella relativa ai proventi derivanti dall’attività operativa residua.

La rivalutazione prevista dall’OIC 5 ha rilevanza esclusivamente civilistica. L’amministrazione finanziaria non riconosce l’incremento di valore ai fini del calcolo delle imposte correnti. Si determina pertanto un caso di doppio binario, in cui il valore civilistico dell’attività diverge dal costo fiscalmente riconosciuto, la cui gestione è disciplinata dall’articolo 86 del TUIR.

Secondo tale disciplina, la plusvalenza è tassabile nel momento dell’effettivo realizzo, ovvero quando il bene viene ceduto a terzi o destinato a finalità esterne all’impresa. Nell’esercizio in cui la rivalutazione è iscritta a bilancio, alla voce A5 ter, la società opera una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’esercizio in cui il bene viene effettivamente ceduto, si opera invece una variazione in aumento, con cui la plusvalenza maturata viene sottoposta a tassazione.

Distribuzione di acconti ai soci

L’OIC 5 richiama, in materia di patrimonio netto, i principi generali dell’OIC 28, che prevede l’indistribuibilità delle riserve da rivalutazione fino al momento dell’effettivo realizzo.

L’articolo 2491 del codice civile disciplina la distribuzione di acconti da parte dei liquidatori, subordinandola alla condizione che dai bilanci risulti che tale ripartizione non pregiudichi la soddisfazione integrale dei creditori. La norma civilistica fa riferimento alla capienza del patrimonio residuo rispetto alle passività accertate e potenziali.

Il principio contabile richiede, ai fini dell’applicazione dell’OIC 5, la presenza di trattative avanzate e di condizioni di certezza della vendita imminente. Il quadro normativo prevede inoltre un sistema di responsabilità dei liquidatori, che include la possibilità di richiedere ai soci garanzie per la restituzione delle somme distribuite.

Applicazione del principio da parte del liquidatore

L’applicazione dell’OIC 5 richiede una documentazione delle fasi di vendita e un monitoraggio dei flussi finanziari, nel rispetto dei doveri di prudenza e diligenza professionale previsti in capo al liquidatore. L’applicazione del principio comporta il coordinamento tra le regole contabili, le prescrizioni fiscali indicate dal TUIR e i vincoli previsti dal codice civile in materia di distribuzione ai soci.

Il nostro staff è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto necessario in fase applicativa.

La scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è ormai trascorsa, il termine ordinario per la presentazione era fissato al 30 aprile 2026, come stabilito dall’articolo 8 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. Tuttavia, per i soggetti che non hanno ancora provveduto all’invio, si sta concludendo proprio in questi giorni la finestra temporale di tolleranza di novanta giorni, la cui scadenza definitiva è prevista per il 29 luglio, superata la quale la dichiarazione sarà considerata definitivamente omessa.

In presenza di un’omissione, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta, con un importo minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione applicabile oscilla tra 250 e 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Al contrario, se l’invio avviene entro il 29 luglio, la sanzione fissa è di 250 euro, riducibile a un decimo tramite il ravvedimento operoso, fissando l’esborso a 25 euro.

Il calcolo dell’IVA dovuta per la definizione delle sanzioni segue una regola generale che permette di scomputare dall’imposta lorda tutti i versamenti effettuati per il periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso e le imposte detraibili derivanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Per i contribuenti che operano in regimi speciali, quali quelli previsti dagli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del d.p.r. 633/1972, la sanzione del centoventi per cento viene parametrata sull’imposta dovuta nel territorio dello Stato. In questi ambiti, la normativa favorisce l’invio tardivo oltre i novanta giorni se effettuato entro determinati limiti temporali: la sanzione è ridotta al quarantasette per cento se la presentazione avviene entro tre anni, o al venticinque per cento se effettuata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo. La dichiarazione è considerata presentata solo nel momento in cui viene effettivamente acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla procedura di liquidazione automatica disciplinata dall’articolo 54-bis.1 del d.p.r. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate può procedere autonomamente al calcolo del tributo utilizzando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In questo scenario, non viene riconosciuto il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e sono considerati in detrazione esclusivamente i versamenti documentati. La normativa estende il concetto di dichiarazione omessa anche ai modelli presentati entro i termini ma privi dei quadri necessari alla liquidazione, come i quadri VE per le operazioni attive e VF per gli acquisti, se il ritardo nella loro integrazione supera i novanta giorni.

Qualora la liquidazione automatica evidenzi un debito, il contribuente riceve una comunicazione e ha sessanta giorni per fornire chiarimenti o sanare la posizione pagando l’IVA, gli interessi e una sanzione ridotta al quaranta per cento dell’imposta liquidata. Il mancato pagamento porta all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, con la preclusione della possibilità di utilizzare la compensazione con crediti per estinguere il debito.

La regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso entro il 29 luglio 2026 richiede il versamento della sanzione ridotta di 25 euro per il ritardo dichiarativo, a cui deve aggiungersi la regolarizzazione di eventuali omessi versamenti di imposta. Le sanzioni per i versamenti sono ridotte all’1,39 per cento se il ritardo è contenuto nei novanta giorni, o al 3,13 per cento per ritardi superiori, oltre agli interessi legali con maturazione giornaliera. Se il contribuente non agisce spontaneamente, l’Ufficio applica la sanzione intera di 250 euro, riducibile a un terzo se pagata entro sessanta giorni dalla notifica, recuperando l’imposta con una sanzione del venticinque per cento e interessi del quattro per cento annuo.

Esiste inoltre una specifica sanatoria per le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni ma entro i termini di accertamento: se l’invio precede la conoscenza formale di attività ispettive, si applica una sanzione del settantacinque per cento sull’imposta dovuta. Qualora non vi siano imposte da versare e si superino i novanta giorni di ritardo, la sanzione rimane tra 250 e 2.000 euro senza possibilità di ravvedimento, sebbene la dichiarazione resti valida ai fini degli effetti premiali in caso di dati fedeli.

Sotto il profilo dei profili penali, l’omessa dichiarazione IVA acquisisce rilievo quando l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro, potendo comportare la reclusione da due a cinque anni. La normativa precisa che non si configura il reato se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza o se mancano solo la sottoscrizione o la conformità al modello ministeriale. La non punibilità è garantita se il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, viene interamente estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, purché non vi sia stata preventiva conoscenza di accertamenti.

A integrazione di tale quadro, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8979 del 9 aprile 2026, ha ribadito che il principio di neutralità dell’IVA permette di riconoscere la detrazione anche in assenza di dichiarazione annuale se sussistono i requisiti sostanziali e l’effettività delle operazioni, poiché la dichiarazione svolge una funzione prevalentemente illustrativa e riepilogativa.

La correzione di errori avviene tramite la dichiarazione integrativa. Se presentata entro novanta giorni dalla scadenza, essa assume il valore di dichiarazione sostituiva, correggendo le violazioni senza sanzioni per l’irregolarità formale, salvo quelle per l’eventuale omesso versamento. La regolarizzazione entro tale termine consente di ridurre le sanzioni a un nono del minimo. Gli errori non rilevabili tramite i controlli automatizzati, se corretti dopo i novanta giorni, configurano una dichiarazione infedele, soggetta a una sanzione del settanta per cento della maggiore imposta o della differenza di credito. In assenza di ravvedimento, se l’integrazione avviene entro il quinto anno successivo alla presentazione, l’Agenzia applica una sanzione del cinquanta per cento. Se la rettifica è a favore del contribuente e non sono dovute imposte, non si applicano sanzioni, a meno che il risultato finale non evidenzi un maggior credito, caso in cui la sanzione fissa varia da 250 a 2.000 euro.

L’attività dell’intermediario abilitato è soggetta a criteri di responsabilità definiti: la dichiarazione si considera presentata nel giorno della sua trasmissione telematica. Se l’intermediario assume l’impegno prima della scadenza ma trasmette il modello in ritardo, la sanzione per la tardività ricade sul contribuente. Nel caso in cui l’invio avvenga oltre un mese dall’impegno assunto dopo la scadenza, l’intermediario rischia una sanzione autonoma tra 516 e 5.164 euro. Tali violazioni sono ravvedibili con riduzioni a un terzo se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza. Per trasmissioni massive ritardate in un unico file, è possibile ricorrere al cumulo giuridico, calcolando un’unica sanzione aumentata di un quarto. Non sono previste sanzioni se una dichiarazione scartata dal sistema viene reinviata correttamente entro cinque giorni dalla comunicazione dello scarto.

In merito al credito d’imposta, una dichiarazione annuale presentata con ritardo superiore ai novanta giorni, essendo considerata omessa, non costituisce titolo automatico per il riconoscimento dell’eccedenza riportata. Il contribuente deve pertanto presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 600/1973. Il recupero dell’IVA tramite dichiarazione integrativa a favore è possibile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, a condizione che sussistano i presupposti sostanziali dell’operazione e il possesso della fattura. La detrazione è legata alla data di ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, o alla data di presa visione nell’area riservata in caso di mancata consegna telematica. In caso di regolarizzazione di una dichiarazione infedele con utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione proporzionale assorbe quella per l’omesso versamento e per la compensazione indebita, fermo restando l’obbligo di versare il credito utilizzato e i relativi interessi.

Infine, l’invio di una dichiarazione integrativa può impattare sulla determinazione dell’acconto IVA per l’annualità successiva. Se l’integrazione a debito avviene dopo il termine di scadenza dell’acconto, non è irrogabile la sanzione per carente versamento, poiché la congruità del versamento si valuta sulla base della dichiarazione esistente al momento della scadenza. Se invece l’integrazione precede tale termine, il contribuente deve versare la differenza dovuta calcolata sulla base del nuovo modello integrato per evitare sanzioni. Qualora la rettifica riguardi fatture regolarmente registrate ma non incluse nella detrazione originaria, l’integrazione può essere operata senza sanzioni entro i termini di decadenza dell’accertamento.

Il nostro staff è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto necessario in fase applicativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 17 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sulla regolarizzazione degli adempimenti tardivi legati alla Global Minimum Tax (aliquota minima del 15% per i grandi gruppi), intervenendo a ridosso della prima scadenza ufficiale del 30 giugno 2026. La disciplina, inizialmente introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, risulta oggi integrata nel Nuovo Testo Unico.

Il quadro normativo richiede alle imprese l’assolvimento di tre obblighi documentali fondamentali, che costituiscono l’ossatura della conformità fiscale: la Comunicazione rilevante, il Modello di notifica e la specifica Dichiarazione fiscale Global Minimum Tax. Questi adempimenti consentono all’Amministrazione Finanziaria di monitorare il rispetto dell’aliquota minima del 15%. Qualora un contribuente non abbia rispettato la scadenza di fine giugno, si apre lo scenario del ravvedimento operoso, lo strumento che permette di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando di riduzioni sanzionatorie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni legate alla presentazione tardiva di questi documenti rientrano pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, sebbene la disciplina non sia uniforme per tutte le tipologie di atti.

Un aspetto di particolare complessità riguarda il trattamento della Dichiarazione fiscale, disciplinata dall’articolo 53 del decreto di recepimento. Per questo specifico documento, la prassi ministeriale richiama le regole ordinarie del DPR n. 322/1998, introducendo una distinzione fondamentale tra la semplice tardività e l’omissione vera e propria. Vengono considerate dichiarazioni tardive quelle presentate entro un termine massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria, una finestra temporale in cui il contribuente può ancora regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte tramite il ravvedimento. Al contrario, una dichiarazione presentata oltre la soglia dei 90 giorni viene formalmente considerata omessa, determinando l’impossibilità di corrispondere la sanzione in misura ridotta ai sensi della normativa generale sul ravvedimento.

Per agevolare la transizione verso questo nuovo e rigoroso sistema, il legislatore ha previsto un regime transitorio favorevole che copre i primi tre esercizi di applicazione della Global Minimum Tax. Durante questo triennio vige una clausola di salvaguardia che esclude integralmente l’irrogazione di sanzioni amministrative, a condizione che non vengano accertati dall’autorità fiscale comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave. Questa disposizione rappresenta un’importante tutela per i gruppi multinazionali che potrebbero incontrare difficoltà tecniche o operative nelle prime fasi di implementazione, garantendo che errori non intenzionali o lievi ritardi non si traducano in oneri sproporzionati.

Il quadro cambia sensibilmente per quanto concerne la Comunicazione rilevante e il Modello di notifica, entrambi previsti dall’articolo 51 della normativa di settore. Per questi due adempimenti informativi il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma con un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione fiscale, poiché non si applica il rigido vincolo dei 90 giorni per la qualificazione della tardività. Anche in questo caso interviene una specifica disposizione transitoria per il primo triennio, la quale stabilisce che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due obblighi informativi siano automaticamente dimezzate. Tale riduzione si cumula con i benefici del ravvedimento operoso, rendendo la regolarizzazione spontanea di comunicazioni e notifiche particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.

Un elemento di estremo rilievo per la pianificazione fiscale riguarda infine l’efficacia delle scelte effettuate in ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le opzioni esercitate all’interno di una comunicazione rilevante inviata oltre i termini restano pienamente valide ed efficaci. Di conseguenza, anche qualora un gruppo multinazionale presenti la propria comunicazione rilevante dopo la scadenza del 30 giugno 2026, non perderà il diritto di accesso ai regimi semplificati eventualmente scelti.

L’unico effetto del ritardo sarà l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie che, oltre a poter essere oggetto di ravvedimento, risultano comunque dimezzate nel primo triennio di vigenza della norma.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Adempimento Fiscale Termine per Ravvedimento Operoso Qualificazione oltre i termini Regime Sanzionatorio Transitorio (Primo Triennio) Efficacia delle Opzioni eserciate in ritardo
Dichiarazione Fiscale Global Minimum Tax (Art. 53 D.Lgs. 209/2023) Entro 90 giorni dalla scadenza originaria (30 giugno 2026). Oltre i 90 giorni è considerata omessa (nessun ravvedimento ammesso). Clausola di salvaguardia totale: nessuna sanzione amministrativa salvo dolo o colpa grave. Non applicabile (regolata da disciplina ordinaria DPR 322/1998).
Comunicazione Rilevante (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Piena validità ed efficacia delle opzioni e dei regimi semplificati scelti nel modello.
Modello di Notifica (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Non comporta la decadenza da regimi o benefici fiscali.

 

L’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, universalmente noti con l’acronimo ISA, rappresenta un adempimento importante nel sistema tributario italiano, le cui dinamiche subiscono periodici aggiornamenti normativi ed interpretativi da parte dei vertici dell’amministrazione finanziaria.

Con la pubblicazione della Circolare Agenzia Entrate 6.7.2026, n. 4/E e le disposizioni del DM 31.3.2026, l’analisi dettagliata delle fattispecie di esclusione assume una rilevanza fondamentale per la corretta predisposizione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta duemilaventicinque.

La corretta individuazione di tali esimenti non esaurisce i suoi effetti sulla mera compilazione dichiarativa, ma si riflette in modo diretto e vincolante sulle facoltà strategiche del contribuente, precludendo l’accesso al Concordato Preventivo Biennale, comunemente denominato CPB, per il biennio duemilaventisei duemilaventisette, nonché impedendo la fruizione dei benefici associati al regime premiale.

Le fonti normative che delineano rigorosamente l’ambito applicativo di queste disposizioni si fondano sull’Art. 9-bis, DL n. 50/2017, integrato dalle istruzioni generali del modello e dai documenti di prassi, comprese le informative edite da SEAC. Al fine di comprendere compiutamente l’evoluzione del quadro normativo, occorre innanzitutto evidenziare le scelte operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annualità di riferimento. Il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione, azzerando le eccezionali deroghe connesse ai passati periodi emergenziali. Al contempo, il dicastero non ha confermato per il periodo d’imposta duemilaventicinque le specifiche fattispecie di esclusione precedentemente applicabili agli Enti del Terzo settore, alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle imprese sociali, storicamente identificate dai codici otto, nove e dieci. L’eliminazione temporanea di queste cause trova la sua giustificazione tecnica nell’abrogazione della clausola che subordinava l’efficacia delle tutele all’autorizzazione dell’Unione Europea e nella contestuale ridefinizione della decorrenza delle tutele del Decreto Legislativo numero centodiciassette del duemiladiciassette, stabilita a partire dal primo gennaio duemilaventisei. Di conseguenza, queste esimenti verranno reintrodotte esclusivamente a partire dal modello REDDITI 2027.

Sotto il profilo strettamente operativo, la sussistenza di una causa di esclusione deve essere esplicitata all’interno dei quadri impositivi del modello REDDITI 2026. I contribuenti sono tenuti a riportare lo specifico codice numerico assegnato alla propria situazione nella casella dedicata posizionata all’interno del rigo RF1 per i soggetti in contabilità ordinaria, del rigo RG1 per le imprese in contabilità semplificata, oppure del rigo RE1 per gli esercenti arti e professioni. Sebbene la regola generale stabilisca che la presenza di una causa di esclusione esoneri il contribuente dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello ISA, l’ordinamento prevede rigorose deroghe strutturali in cui la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili rimane tassativa.

Tale obbligo di compilazione, finalizzato alla sola acquisizione delle informazioni e attuato sbarrando l’apposita casella nel frontespizio, sussiste per le imprese definite multiattività, per i partecipanti a un Gruppo IVA e per i soggetti che esercitano in forma d’impresa attività professionali protette. Queste ultime includono gli studi di ingegneria identificati dall’indice EK02U, gli studi legali associati all’indice EK04U, i servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro mappati dall’indice EK05U, gli studi di architettura rientranti nell’indice EK18U e i servizi veterinari connessi all’indice EK22U. Altresì, i contribuenti che hanno aderito al regime del CPB per i periodi precedenti mantengono l’obbligo di presentare il modello omettendo i codici di esclusione.

Esaminando analiticamente le singole fattispecie codificate, il codice 1 disciplina l’esclusione per inizio attività nel corso del duemilaventicinque, estendendo la sua efficacia anche ai soggetti che hanno avviato la propria partita IVA in coincidenza con la data del primo gennaio del medesimo anno. L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria chiarisce che la preclusione espressa dal codice 1 può essere invocata esclusivamente nell’annualità d’imposta in cui è stato presentato il modello ministeriale di richiesta della posizione IVA, ovvero i modelli AA7 o AA9. Qualora l’effettivo avvio dei cicli produttivi si collochi in un momento successivo rispetto alla formale costituzione della società o all’apertura della partita IVA, il contribuente non potrà reiterare l’utilizzo del primo codice nel secondo anno, ma dovrà fare ricorso alla distinta causa di esclusione legata al non normale svolgimento delle attività commerciali.

L’impianto interpretativo conferma che l’esclusione per inizio attività opera anche nelle ipotesi configurabili come mera prosecuzione di attività precedentemente esercitate da altri soggetti giuridici.

Questo scenario si realizza tipicamente a seguito del compimento di operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura aziendale, quali l’acquisto d’azienda, l’affitto d’azienda, i processi di trasformazione, le operazioni di fusione, le procedure di scissione, gli atti di successione o donazione d’azienda, nonché l’apporto mediante conferimento d’azienda all’interno di una società di nuova costituzione.

La fattispecie speculare è regolata dal codice 2, che sancisce l’esclusione per cessazione attività avvenuta nel corso del duemilaventicinque, includendo espressamente i casi in cui la chiusura formale sia intervenuta nella giornata del trentuno dicembre duemilaventisette. Sotto il profilo procedurale, i chiarimenti ministeriali specificano che il lasso temporale che precede l’ingresso ufficiale nella fase di liquidazione strutturale si configura pienamente come cessazione dell’attività, determinando l’applicazione dell’esimente e il correlato esonero dalla compilazione del modello analitico.

Il codice 3 delimita l’esclusione parametrata sulle dimensioni economiche del contribuente, fissando una soglia massima basata sull’ammontare ricavi o sull’ammontare compensi superiore a euro cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove. La determinazione di questo sbarramento quantitativo segue le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma subisce una specifica correzione metodologica per taluni indici di affidabilità afferenti al comparto immobiliare e delle costruzioni.

Nello specifico, per gli indici denominati EG40U relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, EG50U riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e finitura degli edifici, EG69U dedicato alle costruzioni generali ed EK23U associato ai servizi di ingegneria integrata, il volume dei ricavi deve essere obbligatoriamente incrementato del valore delle rimanenze finali e ridotto dell’importo delle esistenze iniziali.

Il codice 4 accorpa tutte le situazioni riconducibili a un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni ministeriali forniscono una mappatura dettagliata, sebbene esemplificativa, degli eventi idonei a giustificare l’attribuzione di questo codice. Vi rientrano le imprese poste in stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale.

La norma tutela anche l’imprenditore laddove l’attività non sia iniziata a causa del protrarsi della costruzione dell’impianto produttivo oltre il primo anno per cause estranee alla sua volontà, oppure per il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili, o ancora nel caso in cui la struttura svolga unicamente attività di ricerca propedeutica all’avvio commerciale. Costituisce motivo di non normale svolgimento anche l’interruzione attività estesa all’intero anno solare dovuta alla ristrutturazione dei locali, a condizione che i lavori interessino la totalità degli spazi in cui si sviluppa l’impresa. Parimenti, l’esclusione si attiva se l’imprenditore individuale o la società abbiano concesso in affitto l’unica azienda di proprietà, in caso di sospensione attività comunicata formalmente alla Camera di Commercio, o qualora si verifichi una modifica attività in corso d’anno. Per i lavoratori autonomi, rileva l’interruzione causata da provvedimenti disciplinari che coprano la maggior parte del periodo d’imposta.

Una menzione specifica è riservata agli eventi sismici, i quali generano la non normalità dello svolgimento aziendale al ricorrere di quattro scenari distinti: la presenza di danni ai locali che ne determinino l’inagibilità totale o parziale attestata da controlli tecnici, i danni alle scorte di magazzino tali da provocare una prolungata interruzione del ciclo di produzione, l’impossibilità oggettiva di accedere ai locali aziendali poiché situati in aree soggette a divieto assoluto di accesso per la maggior parte dell’anno successivo al sisma, ed infine la contrazione drammatica o la sospensione attività derivante dal fatto di avere come unico o principale cliente un soggetto economico stabilito nella zona terremotata che abbia a sua volta interrotto le proprie funzioni.

La modifica attività in corso d’anno riceve una trattazione dettagliata poiché la causa di esclusione opera esclusivamente se la nuova professione intrapresa appartiene a un codice attività inserito in un modello ISA differente rispetto a quello applicabile all’attività precedentemente svolta. Questa fattispecie si estende anche all’ipotesi di nuova attività aggiunta in corso d’anno, qualora la nuova linea di business, avviata a anno inoltrato, vada a sostituire la precedente configurandosi come prevalente sotto il profilo del conseguimento dei ricavi complessivi.

Un meccanismo analogo governa la cessazione attività prevalente in corso d’anno. In questa circostanza, l’attività che ha generato la quota maggiore di ricavi viene di fatto sostituita da un’attività secondaria preesistente che garantiva volumi inferiori; affinché si configuri l’esclusione con codice 4, le due attività, quella cessata e quella residua, non devono risultare catalogate all’interno del medesimo indice.

Il quadro delle esimenti prosegue con il codice 5, riservato ai contribuenti che si avvalgono di regimi di determinazione del reddito con criteri forfetari, fattispecie che include anche le associazioni sportive dilettantistiche, escludendole dal campo di applicazione degli indicatori fiscali. Il codice 6 interviene nelle situazioni di asimmetria strutturale definite come classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello. Questo accade ogniqualvolta la natura giuridica del reddito percepito sia incompatibile con la struttura dei quadri contabili predisposti per l’indice di riferimento, come nel caso di un professionista autonomo abbinato a un indice sprovvisto del quadro riservato al lavoro autonomo.

All’interno di questa categoria si collocano le società tra professionisti, identificate con l’acronimo STP. Per queste realtà, che esercitano in forma d’impresa attività tipiche delle professioni protette nei settori di ingegneria, legge, consulenza del lavoro, architettura e veterinaria, è prevista una deroga compilativa. Al fine di consentire all’amministrazione finanziaria la raccolta di dati utili all’elaborazione e alla revisione dei futuri indici, le STP devono comunque presentare il modello compilando le apposite sezioni del personale, il quadro F dei dati d’impresa e il quadro E di revisione.

Il codice 7 disciplina la complessa gestione dei contribuenti multiattività, termine che qualifica i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non catalogate nel medesimo indice di affidabilità. L’esclusione scatta qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle attività secondarie, sommati a quelli derivanti da eventuali attività complementari, ecceda la quota del trenta per cento rispetto al volume totale dei ricavi dichiarati. In presenza di questa specifica condizione, il contribuente è obbligato a valorizzare il codice nel relativo rigo dichiarativo e a trasmettere il modello provvedendo alla compilazione del dettagliato prospetto multiattività per la sola finalità di acquisizione dei dati.

La norma precisa che l’esercizio di specifiche attività ritenute complementari per legge ad alcune attività prevalenti, come nel comparto della ristorazione, dei bar e degli alberghi, non determina l’esclusione, a prescindere dal superamento o meno della soglia del trenta per cento.

Le ultime categorie di esonero riguardano forme societarie specifiche e aggregazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il codice 11 è destinato alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che svolgono la propria attività di natura mutualistica ed economica esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, estendendosi anche alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano unicamente a vantaggio degli utenti stessi.

Il codice 12 circoscrive l’inapplicabilità dell’indice dei trasporti terrestri per i soggetti che esercitano, strutturati in forma di cooperativa, l’attività di trasporto su taxi o di trasporto mediante noleggio di veicoli con conducente. Il codice 13 esenta dall’applicazione degli indicatori le corporazioni di piloti di porto operanti nel settore dei trasporti marittimi e dei servizi connessi.

Infine, il codice 14 sancisce l’esclusione sistematica per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che risultano partecipanti a un Gruppo IVA, imponendo loro l’indicazione del codice e la contestuale compilazione del modello per le finalità di raccolta informativa istituzionale.

Per maggiori chiarimenti assistenza operativa il nostro staff di professionisti è  a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva:

Codice Causa di Esclusione Mod. ISA Specifiche e Vincoli
1 Inizio attività nel 2025. NO Solo anno di richiesta P.IVA (mod. AA7/AA9). Vale anche per operazioni straordinarie (es. fusione, affitto/acquisto azienda).
2 Cessazione attività nel 2025. NO Include il periodo che precede la liquidazione formale.
3 Ricavi/compensi oltre € 5.164.569. NO Per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U, EK23U: ricavi + rimanenze finali – esistenze iniziali.
4 Non normale svolgimento attività. NO Liquidazione , ristrutturazione totale locali , affitto unica azienda , sisma , modifica attività in corso d’anno (con cambio ISA).
5 Criteri forfetari. NO Determinazione forfetaria del reddito (es. associazioni sportive dilettantistiche).
6 Categoria reddituale diversa. NO / SI (*) Reddito incompatibile con i quadri contabili ISA. (*) Obbligo SI per STP (Società tra Professionisti) ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U, EK22U.
7 Multiattività. SI Più attività d’impresa con ISA diversi: ricavi delle secondarie superiori al 30% del totale.
11 Cooperative e Consorzi. NO Se operano esclusivamente a favore delle imprese socie/associate o di utenti soci non imprenditori.
12 Taxi / Noleggio con conducente. NO Cooperative esercenti attività di trasporto su taxi (49.33.10) o NCC (49.33.20) per ISA DG72U.
13 Corporazioni di piloti di porto. NO Relativamente alle attività connesse all’ISA EG77U.
14 Gruppo IVA. SI Soggetti partecipanti a un Gruppo IVA; compilazione solo per acquisizione dati.

 

Come stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 numero 127, il sistema della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei relativi dati rappresentano il fulcro della documentazione delle operazioni economiche nel Paese.

All’interno di questo perimetro normativo, il comma 5-bis del medesimo articolo definisce i tempi e le finalità di conservazione dei file acquisiti, stabilendo che tali documenti siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla conclusione di eventuali giudizi in corso.

Storicamente, l’accesso a questo patrimonio informativo era riservato alla Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria, oltre che all’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e i controlli a fini fiscali. Recentemente, la platea dei soggetti autorizzati è stata estesa anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le sue specifiche attività di vigilanza.

Una delle novità più rilevanti in questo ambito è rappresentata dall’introduzione della lettera b-ter al citato comma 5-bis, operata tramite l’articolo 1, comma 117 della Legge numero 199/2025, nota come Legge di Bilancio 2025. Questa modifica legislativa, entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026, prevede l’inclusione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra gli enti che possono utilizzare i file delle fatture elettroniche per le proprie finalità istituzionali.

L’estensione delle prerogative dell’ente di riscossione risponde alla necessità di disporre di strumenti informativi più completi per l’analisi mirata all’avvio di procedure esecutive, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia dei pignoramenti presso terzi e contrastare il fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione. Il legislatore ha dunque previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agente della riscossione dati specifici che riguardano la capacità finanziaria e i rapporti commerciali dei soggetti debitori.

Per quanto riguarda il contenuto tecnico delle informazioni condivise, il Provvedimento del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative di questo scambio di dati, chiarendo che non viene trasmesso l’intero contenuto analitico delle fatture, bensì i dati aggregati relativi alla somma dei corrispettivi.

Nello specifico, l’Agente della riscossione può consultare i totali delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di un medesimo soggetto. L’arco temporale preso in considerazione per questa aggregazione è limitato ai sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono resi disponibili, garantendo così una visione aggiornata delle transazioni economiche del debitore. Questa focalizzazione temporale permette all’amministrazione di individuare con precisione i flussi finanziari in corso, facilitando l’individuazione di crediti che il debitore vanta verso terzi.

Le informazioni che l’Agenzia delle Entrate trasmette sono circoscritte a quanto strettamente necessario per l’identificazione dei soggetti coinvolti e l’avvio delle azioni di recupero. Tali dati includono il codice fiscale, la partita IVA, il cognome e nome oppure la denominazione o ragione sociale, oltre al domicilio fiscale dei cessionari o dei committenti interessati.

Dal punto di vista operativo, l’implementazione di questo sistema di interscambio informativo è stata strutturata in due fasi distinte per garantire la sicurezza e la continuità del servizio. Nella prima fase, definita come “as is”, la trasmissione dei dati avviene attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, con l’impiego di file protetti da password che vengono inviate tramite canali di comunicazione separati. Durante questo periodo transitorio, l’accesso alle informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato addetto alle attività di analisi e alla gestione delle procedure esecutive. Per il futuro, è stata programmata una soluzione a regime denominata “to be”, che vedrà l’attivazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra i sistemi informatici delle diverse agenzie fiscali, ottimizzando ulteriormente i tempi di risposta e la gestione dei volumi informativi.

Per garantire la massima chiarezza nell’applicazione della norma, l’amministrazione finanziaria ha fornito definizioni precise per ogni categoria di soggetto coinvolto in questo processo. L’Agente della riscossione è identificato nell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre la categoria dei debitori comprende tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o enti diversi, che presentano carichi affidati o partite di ruolo. Una nota di particolare rilievo riguarda i coobbligati, ovvero coloro che sono tenuti in solido con il debitore principale all’adempimento del debito fiscale e le cui fatture emesse entrano ugualmente nel computo dei dati disponibili per l’ente di riscossione. I terzi pignorabili vengono invece individuati nei cessionari o committenti, anch’essi titolari di partita IVA, verso i quali i debitori o i coobbligati hanno indirizzato le proprie prestazioni professionali o cessioni di beni.

Infine, è fondamentale precisare la natura tecnica dei documenti oggetto di analisi, ovvero le fatture elettroniche. Queste sono definite come documenti informatici strutturati esclusivamente nel formato .xml, i quali vengono trasmessi telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che si occupa del loro recapito al destinatario finale.

L’integrità e la veridicità di questi documenti, garantite dal transito attraverso i sistemi ministeriali, forniscono all’Agente della riscossione una base informativa solida per l’espletamento delle proprie funzioni di recupero crediti. L’intero impianto normativo e procedurale descritto nel Provvedimento 22 maggio 2026 si configura quindi come un aggiornamento degli strumenti a disposizione dello Stato per la gestione dei ruoli e dei carichi pendenti, inserendosi nel più ampio contesto della digitalizzazione dei processi amministrativi e fiscali.

Per maggiori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

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