Il termine normativo per aderire al CPB 2026-2027 è fissato al 31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è domenica, giorno festivo, quindi la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile, cioè lunedì 2 novembre 2026).
L’adesione, tuttavia, non è automatica e richiede una valutazione di convenienza da svolgere caso per caso.

Il CPB consente ai contribuenti interessati di definire preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini fiscali per il biennio 2026-2027. La definizione avviene sulla base dei dati fiscali e degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2025.

In caso di adesione, la tassazione del biennio viene determinata secondo le regole proprie del concordato, prendendo a riferimento il reddito concordato, fatti salvi gli eventi e le ipotesi particolari espressamente previsti dalla normativa.

In linea generale, il CPB 2026-2027 è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo soggetti agli ISA. I contribuenti in regime forfetario sono invece esclusi dal CPB a decorrere dal 2025.

Anche per i soggetti ISA l’accesso resta subordinato alla verifica delle condizioni previste dalla normativa. Tra queste rientrano le cause di esclusione e la posizione relativa a eventuali debiti tributari o contributivi definitivamente accertati.

L’adesione al CPB non è automatica. Prima di decidere è necessario confrontare la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate con l’andamento effettivo e prospettico dell’attività, tenendo conto di più elementi.

Il primo è il reddito proposto per il 2026 e il 2027, da leggere alla luce dell’andamento economico dell’attività nel corso del 2026 e delle previsioni di reddito per entrambi gli anni. Va poi considerato il carico fiscale che deriva dall’adesione, da mettere a confronto con quello della tassazione ordinaria. Rileva inoltre l’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva sulla maggiorazione del reddito concordato rispetto al reddito di riferimento, così come gli effetti fiscali e contributivi dell’adesione.

Non vanno infine trascurate le eventuali cause di esclusione, cessazione o decadenza previste dalla normativa.

Per queste ragioni l’adesione al CPB non risulta necessariamente conveniente per tutti i contribuenti. La decisione dovrebbe essere assunta solo dopo un’analisi specifica della singola posizione.

La scadenza: lunedì 2 novembre 2026

Per il biennio 2026-2027 il termine normativo per aderire alla proposta di concordato è fissato al 31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; come già anticipato il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è festivo, il termine operativo slitta dunque a lunedì 2 novembre 2026.

Entro il medesimo termine può essere comunicata anche l’eventuale revoca di un’adesione già trasmessa.

Per una valutazione attendibile è importante disporre di una situazione contabile 2026 quanto più possibile aggiornata e delle informazioni relative all’andamento prospettico dell’attività. Alcune circostanze possono incidere in modo significativo sui risultati economici del 2026 e del 2027 e vanno quindi tenute presenti.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di incrementi o riduzioni significative del fatturato, dell’acquisizione o della perdita di clienti rilevanti, di nuovi investimenti o dismissioni, di modifiche dell’attività esercitata o dell’apertura e chiusura di sedi e unità operative, di variazioni significative del personale, di operazioni straordinarie e di altri eventi idonei a modificare sensibilmente il reddito atteso.

Poiché i conteggi richiedono tempo, è opportuno che le informazioni necessarie siano raccolte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza.

Il Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 è  uno strumento rivolto ai soggetti ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario. Il termine operativo per aderire è lunedì 2 novembre 2026, ma la convenienza dell’adesione dipende dalla situazione di ciascun contribuente e richiede una valutazione individuale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per assistenza operativa.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale le nuove schede di sintesi sul Concordato preventivo biennale 2026-2027, con informazioni su adesione, punteggio Isa e ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023.

Le nuove schede consentono ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) di verificare le principali informazioni rilevanti ai fini della scelta relativa al Concordato preventivo biennale, mettendo a disposizione dati già presenti nell’Anagrafe tributaria. Tra gli elementi disponibili rientrano gli effetti dell’adesione al Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027, il punteggio Isa risultante dall’ultimo modello presentato, i dati relativi all’attività economica esercitata e le informazioni collegate al possibile ravvedimento speciale per le annualità pregresse.

Le Schede di sintesi sono state predisposte per i contribuenti che applicano gli Isa e che non hanno già una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026. Il documento è articolato in diverse sezioni che raccolgono le informazioni necessarie per avere una visione complessiva degli elementi collegati all’adesione al Cpb.

Nella scheda sono riportati gli effetti dell’adesione al Concordato preventivo biennale per il 2026 e il 2027, insieme ai principali dati dell’attività economica esercitata, ricavati dall’ultima dichiarazione acquisita dall’Amministrazione finanziaria. Viene inoltre indicato il punteggio Isa risultante dall’ultimo modello presentato, l’eventuale adesione al Cpb 2026-2027 e le informazioni relative al ravvedimento delle annualità pregresse.

La presenza di questi dati consente al contribuente di consultare in un unico documento le informazioni fiscali già disponibili presso l’Agenzia delle Entrate e utili per valutare l’adesione alla proposta di concordato.

Una parte specifica della scheda è dedicata al tema dell’affidabilità fiscale. Il documento riporta infatti il punteggio Isa ottenuto sulla base dell’ultimo modello presentato. Qualora il punteggio risulti inferiore a 10, può essere presente anche un’informativa relativa a eventuali incoerenze contabili o strutturali individuate nell’elaborazione del modello Isa.

Nel caso in cui il contribuente abbia invece indicato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, la scheda non riporta alcun punteggio di affidabilità fiscale.

All’interno delle nuove Schede di sintesi sono presenti anche le informazioni relative al ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023. Questa possibilità riguarda i contribuenti che avevano aderito al Concordato preventivo biennale 2024-2025 e che rinnovano l’adesione per il successivo biennio 2026-2027, rispettando i termini previsti.

Per questi soggetti la scheda mette a disposizione gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’eventuale imposta sostitutiva dell’Irap. La sezione dedicata al ravvedimento è predisposta per i contribuenti che, alla data di entrata in vigore dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2026, hanno applicato gli Isa.

Il calcolo del ravvedimento speciale non viene invece riportato nella scheda nei casi in cui non risulti presentato il modello Isa, quando i dati disponibili siano incompleti oppure quando sia stata dichiarata una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa.

Sono previste alcune eccezioni per determinate situazioni. Le informazioni relative al ravvedimento possono infatti essere presenti anche in caso di cause di esclusione collegate all’emergenza Covid-19, al non normale svolgimento dell’attività oppure all’esercizio di più attività d’impresa non riconducibili allo stesso Isa, quando i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Le nuove Schede di sintesi permettono quindi di verificare anche la presenza delle condizioni necessarie per l’eventuale accesso al ravvedimento speciale sulle annualità pregresse, fornendo al contribuente le informazioni relative agli importi e agli elementi utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda l’adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027, il termine previsto è fissato al 31 ottobre, con slittamento al 2 novembre in considerazione dei giorni festivi. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è invece stabilito nell’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Le Schede di sintesi disponibili nel cassetto fiscale costituiscono quindi il documento attraverso cui i contribuenti possono consultare i dati fiscali rilevanti per l’adesione al Cpb 2026-2027 e, nei casi previsti, le informazioni necessarie per il calcolo del ravvedimento speciale relativo alle annualità 2020-2023.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha differito dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cosiddetto Tax Control Framework (TCF), per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025. La modifica è contenuta nell’articolo 17 del decreto, che interviene sull’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2025, sostituendo la precedente scadenza del 30 settembre 2026 con quella del 31 dicembre 2026. Il termine viene quindi prorogato di tre mesi, consentendo ai contribuenti interessati di disporre di un periodo più ampio per ottenere la certificazione del sistema integrato.

Il regime di adempimento collaborativo è finalizzato a instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, attraverso un livello più elevato di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Il sistema si basa su un’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente e comprende anche l’anticipazione del controllo, con l’obiettivo di consentire una valutazione comune delle situazioni che possono generare rischi fiscali. L’adesione al regime è volontaria ed è subordinata al possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Dal punto di vista soggettivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 128/2015, il regime è rivolto ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia che realizzino un determinato volume di affari o di ricavi. Le soglie previste sono pari a 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, a 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 100 milioni di euro a partire dal 2028.

Per poter presentare la domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo, i soggetti interessati devono inoltre disporre di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, comprendente anche la mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Il sistema deve essere inserito nel più ampio contesto del Sistema di governo aziendale e di controllo interno.

L’efficacia del sistema è collegata alla sua capacità di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. Il TCF deve quindi comprendere una strategia fiscale, una precisa definizione di ruoli e responsabilità, procedure, attività di monitoraggio, capacità di adattamento al contesto interno ed esterno, una relazione destinata agli organi di gestione e una mappa dei rischi fiscali.

Sul nuovo quadro normativo è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, che ha fornito puntualizzazioni sul regime di adempimento collaborativo, affrontando l’inquadramento sistematico della disciplina e alcuni quesiti e dubbi relativi alla sua applicazione. Tra gli aspetti esaminati figurano le disposizioni finalizzate a rafforzare l’efficacia del Tax Control Framework e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea più ampia di imprese.

Il TCF viene definito come l’insieme degli strumenti, delle strutture organizzative, delle norme e delle regole aziendali destinati a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali. La finalità del sistema è permettere una conduzione dell’impresa orientata a minimizzare il rischio di operare in violazione delle norme tributarie oppure in contrasto con i principi e le finalità dell’ordinamento.

La disciplina si collega anche alle indicazioni dell’OCSE, contenute nel Report “Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance”. Il possesso di un adeguato sistema di controllo del rischio fiscale costituisce una condizione essenziale per l’ingresso nel regime. L’implementazione del sistema consente all’amministrazione finanziaria di riporre una “justified trust”, cioè una fiducia giustificata, nella capacità dell’impresa di individuare e gestire i propri rischi fiscali e di adempiere in maniera trasparente e corretta alle proprie obbligazioni tributarie.

Prima della riforma, il modello di TCF adottato dalle imprese aderenti al regime poteva essere considerato un “modello aperto”, nel quale i contenuti erano rimessi alle scelte organizzative della società e alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, alla quale il modello veniva sottoposto. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 54237 del 2016 aveva infatti individuato le caratteristiche essenziali del TCF, in conformità alle disposizioni normative e alle raccomandazioni dell’OCSE contenute nel relativo report e nelle linee guida.

La legge delega è successivamente intervenuta introducendo la possibilità di certificare il TCF, fermo restando il mantenimento dei poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate. La certificazione è funzionale a una maggiore standardizzazione del sistema e al rafforzamento degli effetti premiali collegati all’adesione al regime. In particolare, un TCF certificato e accompagnato da una puntuale individuazione, all’interno della Mappa dei rischi fiscali, dei rischi presenti nei processi aziendali costituisce una condizione essenziale per l’esclusione delle sanzioni tributarie penali e amministrative prevista dal decreto delegato.

La disciplina interviene inoltre sulla corretta applicazione degli standard contabili, con l’obiettivo di garantire la solidità del dato sul quale si fonda l’obbligazione tributaria. In questo contesto viene promossa l’adozione di un TCF integrato con gli altri sistemi aziendali di controllo del rischio, così da assicurarne la conformità ai principi contabili adottati dall’impresa.

In attuazione di tali disposizioni, l’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto delegato ha introdotto il comma 1-bis nell’articolo 4, stabilendo per gli operatori che intendono aderire al regime l’obbligo di certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale. La certificazione deve riguardare anche la conformità del sistema ai principi contabili e deve essere rilasciata da professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità e iscritti all’albo degli avvocati oppure dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È previsto inoltre l’obbligo di effettuare la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Il decreto correttivo ha introdotto ulteriori disposizioni per i soggetti esonerati dal rilascio della certificazione perché già ammessi al regime oppure perché hanno presentato l’istanza prima dell’entrata in vigore del decreto delegato. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La disciplina del TCF è collegata anche a specifici effetti premiali. È prevista la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che aderisce al regime e comunica preventivamente i rischi fiscali in maniera tempestiva ed esauriente. Per ottenere l’esimente sanzionatoria, i rischi devono essere comunicati attraverso un interpello abbreviato oppure mediante una comunicazione di rischio contenente gli elementi essenziali previsti per l’interpello abbreviato. Il comportamento successivamente tenuto dal contribuente deve inoltre corrispondere esattamente a quello rappresentato nella comunicazione.

È prevista inoltre l’esclusione della rilevanza penale, ai fini del reato di infedele dichiarazione, delle condotte che siano state oggetto di comunicazione preventiva. La disciplina stabilisce anche una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, relativamente ai periodi d’imposta ai quali si applica il regime, nei confronti dei contribuenti il cui TCF sia stato certificato da professionisti indipendenti.

A questa riduzione può aggiungersi un ulteriore anno di riduzione dei termini di decadenza dell’azione accertatrice nel caso in cui il contribuente rilasci la certificazione tributaria prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 241/1997, definita anche “visto pesante”.

Tra gli effetti premiali collegati all’adesione al regime rientra infine l’estensione dell’esonero dalla prestazione delle garanzie. L’esonero, precedentemente previsto per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, viene esteso anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo IVA presentate dal rappresentante del gruppo, quando almeno uno dei partecipanti abbia aderito al regime di adempimento collaborativo. Il decreto correttivo stabilisce inoltre che non sia dovuta la prestazione della garanzia per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto delegato.

Il termine per la certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale per i soggetti interessati passa quindi dal 30 settembre al 31 dicembre 2026, per effetto della modifica introdotta dal decreto correttivo Omnibus.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Precedente scadenza 30 settembre 2026
Nuova scadenza 31 dicembre 2026
Sistema Tax Control Framework (TCF)
Soggetti interessati Soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025
Requisito del TCF Sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali
Elementi essenziali Strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, monitoraggio, adattabilità, relazione agli organi di gestione e mappa dei rischi fiscali
Certificazione Rilasciata da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 

 

È disponibile la versione definitiva del modulo Tfr3, il documento attraverso il quale i lavoratori possono comunicare la scelta relativa alla destinazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) e all’eventuale adesione alla previdenza complementare. Il modulo riguarda i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, che devono esprimere la propria decisione entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Il documento è stato pubblicato nella sezione della pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro ed è allegato al decreto Lavoro-Finanze del 4 settembre 2026. La pubblicazione della versione definitiva sostituisce la precedente bozza contenuta nelle FAQ dedicate all’adesione alla previdenza complementare.

Con il nuovo provvedimento viene completato il quadro normativo attuativo delle disposizioni introdotte dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026), che ha modificato l’articolo 8 del Decreto legislativo 252/2005, relativo alla destinazione del TFR e all’adesione ai fondi pensione.

Il modulo Tfr3 ha anche la funzione di attestare che il datore di lavoro abbia rispettato gli obblighi informativi nei confronti del dipendente, fornendo le indicazioni sulle diverse possibilità disponibili e sulle conseguenze previste dalla normativa vigente. Attraverso il documento vengono inoltre raccolte le informazioni relative alle precedenti scelte effettuate dai lavoratori non alla prima assunzione, così da consentire alla nuova azienda di gestire correttamente la posizione del dipendente in base alle decisioni già adottate.

Il modello definitivo mantiene sostanzialmente la struttura della versione in bozza diffusa nei mesi precedenti, integrata con le indicazioni fornite dal Ministero attraverso le FAQ. Le precisazioni hanno permesso di chiarire le differenze tra il precedente sistema di adesione tacita, basato sul meccanismo del silenzio-assenso, e la nuova forma di adesione automatica prevista dalla normativa.

La nuova adesione automatica si applica sia ai lavoratori alla prima assunzione sia ai lavoratori non alla prima assunzione e prevede la scelta in favore del fondo pensione negoziale oppure, in assenza di quest’ultimo, del fondo Cometa, con il versamento anche della contribuzione prevista. Attraverso il modulo Tfr3 il lavoratore può definire la modalità di destinazione del TFR, scegliendo il conferimento del 100% del TFR oppure una diversa percentuale stabilita dal contratto collettivo nazionale.

Rispetto alla precedente impostazione, nella sezione dedicata ai lavoratori alla prima assunzione è stato eliminato il riferimento al trasferimento della quota minima del 50% del TFR, poiché tale previsione riguarda esclusivamente i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993.

In caso di adesione automatica, il lavoratore può anche scegliere di non versare il proprio contributo personale, ma questa possibilità è prevista soltanto nel caso in cui la retribuzione annua lorda sia inferiore all’importo dell’assegno sociale INPS. Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di versare la propria quota contributiva.

Il modulo Tfr3 disciplina anche l’adesione esplicita, che consente al lavoratore di scegliere un fondo pensione diverso rispetto al fondo negoziale. In questo caso la scelta deve essere comunicata attraverso lo stesso modulo, indicando la misura del solo TFR da trasferire secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.

Ai lavoratori assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 viene inoltre riservata la possibilità di mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile. Questa opzione comporta l’accantonamento del TFR presso l’azienda oppure il versamento al fondo di tesoreria, qualora il datore di lavoro possieda i requisiti dimensionali previsti.

Il decreto prevede infine la possibilità di compilare il modulo online e di trasmetterlo automaticamente al datore di lavoro. Le modalità operative saranno definite dal Ministero del Lavoro attraverso un successivo decreto direttoriale che stabilirà gli aspetti tecnici della procedura.

Qui disponibile per il download il modulo TFR3
Allegato MODULO_TFR3

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro studio è  a vostra disposizione.

La Manovra di bilancio 2027 inizia a delineare i primi possibili interventi fiscali con un’attenzione particolare a ceto medio, giovani lavoratori e partite IVA. Le misure sono ancora in fase di definizione e dovranno essere individuate le relative coperture economiche, le soglie di applicazione e le modalità operative, ma il quadro delle ipotesi allo studio indica un possibile intervento sulla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro e sulle attività autonome.

Tra gli interventi principali figura la revisione delle aliquote IRPEF, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale sulla fascia di contribuenti appartenente al ceto medio.

L’ipotesi attualmente considerata prevede una riduzione dell’aliquota relativa al secondo scaglione di reddito, con il possibile passaggio dal 35% al 33% e un ampliamento della fascia interessata fino a 60.000 euro di reddito.

La modifica riguarderebbe quindi una platea più ampia rispetto all’attuale configurazione degli scaglioni IRPEF, estendendo il beneficio fiscale a una parte più consistente dei lavoratori dipendenti e degli altri contribuenti soggetti alla tassazione progressiva. La definizione definitiva dell’intervento dipenderà dalle scelte che saranno inserite nella legge di bilancio e dalle risorse disponibili.

Il possibile intervento sull’IRPEF rappresenta uno dei principali capitoli della prossima Manovra. La proposta allo studio prevede una revisione dell’attuale aliquota del 35%, con una riduzione al 33% e l’estensione dello scaglione fino alla soglia dei 60.000 euro di reddito.

L’obiettivo della misura è intervenire sulla tassazione dei redditi medi, modificando il sistema attuale attraverso un alleggerimento dell’imposta per i contribuenti interessati. L’operazione rientra nel percorso di revisione della struttura fiscale già avviato negli anni precedenti con gli interventi sugli scaglioni e sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Restano ancora da definire gli aspetti tecnici della misura, tra cui il numero effettivo dei contribuenti coinvolti, l’impatto sul calcolo dell’imposta e le risorse necessarie per sostenere il taglio dell’aliquota.

Un altro intervento allo studio riguarda i giovani lavoratori e la possibilità di introdurre una forma di tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha indicato l’ipotesi di un meccanismo fiscale destinato a favorire la crescita delle retribuzioni attraverso un trattamento agevolato degli incrementi salariali. La misura prenderebbe come riferimento strumenti di tassazione sostitutiva già utilizzati in alcuni ambiti legati ai rinnovi contrattuali.

Il principio alla base dell’intervento sarebbe quello di applicare un regime fiscale più favorevole alle somme aggiuntive riconosciute ai lavoratori rispetto alla retribuzione ordinaria, con l’obiettivo di incentivare gli aumenti salariali attraverso un sistema di agevolazioni fiscali.

Anche in questo caso, la definizione concreta della misura richiede ancora la stabilizzazione di diversi elementi, tra cui i requisiti per accedere al beneficio, la platea dei destinatari e i limiti economici entro cui applicare la tassazione agevolata.

La Manovra 2027 potrebbe interessare anche il mondo delle partite IVA, attraverso una possibile modifica del limite di accesso al regime forfettario.

L’ipotesi allo studio prevede l’innalzamento della soglia attuale di ricavi e compensi da 85.000 euro a 100.000 euro. La modifica consentirebbe a un numero maggiore di lavoratori autonomi e professionisti di mantenere il regime fiscale agevolato previsto per le attività con determinati livelli di fatturato.

L’attuale limite di 85.000 euro rappresenta infatti il principale parametro economico per l’accesso al regime forfettario, che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito imponibile e un’imposta sostitutiva rispetto al sistema ordinario.

L’eventuale incremento della soglia dovrà però essere coordinato con la normativa europea. La disciplina del regime forfettario è infatti collegata ai limiti previsti a livello comunitario per i regimi fiscali agevolati destinati alle piccole attività economiche.

Le misure attualmente considerate per la Manovra 2027 non rappresentano ancora provvedimenti definitivi.

La fase attuale riguarda la definizione delle principali linee di intervento, mentre restano da stabilire dettagli fondamentali come platee dei beneficiari, soglie economiche, coperture finanziarie e modalità applicative.

 

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con il D.Lgs. n. 10/2026 nell’ambito della Riforma fiscale. Il provvedimento introduce una riorganizzazione organica della normativa IVA, raccogliendo in un unico testo disposizioni precedentemente contenute in diverse fonti normative.

A decorrere da questa data vengono soppresse le disposizioni del DPR n. 633/72, del DL n. 331/93 e di ulteriori norme che trovano ora collocazione nel nuovo Testo Unico IVA. La riorganizzazione non comporta, in linea generale, una modifica della formulazione delle disposizioni vigenti, salvo gli interventi necessari per aggiornare il testo o garantire il coordinamento con le modifiche normative intervenute nel tempo.

Il nuovo Testo Unico IVA è composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e da quattro Tabelle allegate. L’organizzazione degli argomenti segue, in linea di principio, la sequenza della Direttiva n. 2006/112/CE, con l’obiettivo di sistematizzare i diversi temi della disciplina IVA in modo coerente con la normativa comunitaria.

Il testo raccoglie le disposizioni relative ai principali ambiti di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, tra cui i soggetti passivi, la territorialità delle operazioni, le operazioni imponibili, le esenzioni, la detrazione dell’imposta e i regimi speciali.

La scelta di organizzare le disposizioni per settori omogenei comporta anche una diversa collocazione di alcune norme. In particolare, le disposizioni precedentemente contenute nel DPR n. 633/72 in materia di accertamento non sono confluite nel Testo Unico IVA.

Sono invece mantenute nel nuovo testo le disposizioni che riguardano il funzionamento dell’imposta, comprese quelle relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione e al rimborso dell’IVA.

L’entrata in vigore della nuova organizzazione normativa richiederà inoltre l’aggiornamento dei riferimenti utilizzati nella gestione della fatturazione elettronica e della contabilità. Software house, operatori e Agenzia delle Entrate dovranno quindi adeguare dal 2027 codici e codifiche utilizzati nei rispettivi sistemi.

Tra gli aggiornamenti evidenziati nella nuova disciplina rientra quello relativo alla prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea.

L’articolo 45 del Testo Unico IVA, dedicato alle cessioni non imponibili, riprende e aggiorna la precedente disciplina contenuta nell’articolo 8 del DPR n. 633/72. In considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia, viene aggiornato il riferimento alla prova doganale dell’uscita delle merci. Allo stesso tempo viene eliminato il riferimento alla bolla di accompagnamento, documento che non è più richiesto per dimostrare l’avvenuta esportazione.

La prova dell’uscita doganale delle merci coincide con la procedura di certificazione prevista dall’articolo 334 del Regolamento UE n. 2015/2447. In base a tale procedura, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci nei casi previsti dalla normativa europea.

Gli articoli 46 e 47 del Testo Unico IVA raccolgono le disposizioni relative alle regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali.

Le norme precedentemente contenute nell’articolo 1 del DL n. 746/83 e nell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 28/97 vengono quindi trasposte all’interno della nuova disciplina organica.

Con riferimento alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il testo aggiorna i richiami normativi, includendo anche il riferimento alla disposizione precedentemente individuata come lettera b-bis del comma 1 dell’articolo 8 del DPR n. 633/72.

L’articolo 55 recepisce la disciplina relativa alla rivalsa dell’IVA precedentemente contenuta nell’articolo 18 del DPR n. 633/72.

Il testo è stato aggiornato con le modifiche intervenute nel Codice civile in materia di privilegio generale. Oltre al richiamo all’articolo 2752 del Codice civile, già presente nella precedente disciplina, viene introdotto anche il riferimento all’articolo 2751-bis.

Quest’ultima disposizione individua i crediti assistiti da privilegio generale e comprende, con riferimento ai compensi dei professionisti, anche il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza e il credito di rivalsa per l’IVA.

Una parte rilevante del Testo Unico IVA riguarda gli obblighi dei soggetti passivi. Nel Capo V del Titolo XII sono raccolte le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni.

L’articolo 72 costituisce la rifusione della disciplina relativa alla fatturazione delle operazioni, mentre l’articolo 73 riguarda la fatturazione semplificata.

All’interno dello stesso sistema normativo trovano collocazione anche le disposizioni relative all’emissione, alla trasmissione, alla conservazione e all’archiviazione delle fatture nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Testo Unico raccoglie inoltre le norme che prevedono l’indicazione del Codice Identificativo di Gara e del Codice Unico di Progetto nelle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, oltre alle disposizioni sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Sono comprese anche le norme sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica delle fatture, le semplificazioni previste per gli operatori sanitari e la disciplina relativa al tax free shopping attraverso il sistema OTELLO.

Il nuovo testo recepisce inoltre le disposizioni relative alla fatturazione elettronica delle operazioni con la Repubblica di San Marino.

Il Testo Unico IVA raccoglie anche le disposizioni relative alla certificazione dei corrispettivi, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati.

L’articolo 81 disciplina i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, con riferimento al commercio al minuto e alle attività assimilate. Gli articoli successivi raccolgono invece le norme relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Viene inoltre disciplinata la possibilità di utilizzare apposite soluzioni software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, il Testo Unico aggiorna i riferimenti alla disciplina della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, mantenendo le disposizioni che consentono il ricorso a tali strumenti secondo le indicazioni previste dalla normativa di riferimento.

Gli articoli 86, 87 e 88 raccolgono rispettivamente la disciplina relativa al registro delle fatture emesse, al registro dei corrispettivi e al registro degli acquisti.

L’articolo 92 riguarda invece le variazioni dell’imponibile o dell’imposta attraverso l’emissione di note di credito o di debito.

Tra le disposizioni dedicate alle semplificazioni rientra l’articolo 93, relativo ai contribuenti minori. Il testo aggiorna i limiti del volume d’affari, fissandoli a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e a 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Il nuovo Testo Unico IVA comprende quattro Tabelle allegate.

La Tabella A è articolata in quattro parti dedicate ai prodotti agricoli e ittici e ai beni e servizi soggetti alle aliquote IVA del 4%, del 5% e del 10%.

La Tabella B riguarda i prodotti soggetti a specifiche discipline, mentre la Tabella C è dedicata agli spettacoli e alle altre attività. La Tabella D individua invece gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione soggetti alla disciplina prevista per il regime del margine.

Nelle nuove Tabelle vengono inserite anche alcune disposizioni relative all’applicazione dell’imposta in misura ridotta che non erano precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.

Tra queste rientrano disposizioni relative a specifici beni e servizi soggetti alle aliquote del 4%, del 5% e del 10%, oltre alle norme riguardanti determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il nuovo Testo Unico IVA non comprende le disposizioni relative alla disciplina dell’accertamento precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.

Tali norme sono state trasferite nel D.Lgs. n. 141/2026, denominato Nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento, anch’esso previsto in vigore dal 1° gennaio 2027.

Tra le disposizioni trasferite rientrano quelle relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche, alla rettifica delle dichiarazioni e alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base delle dichiarazioni.

Sono inoltre trasferite le norme relative alla liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse, alla notificazione e alla motivazione degli accertamenti, ai termini per l’accertamento e alla solidarietà nel pagamento dell’imposta.

Il Testo Unico IVA è già stato oggetto di alcuni aggiornamenti normativi.

In particolare, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026, denominato Decreto Omnibus, è intervenuto sugli articoli 56 e 88 in relazione alle nuove disposizioni in materia di detrazione dell’IVA a credito.

Un ulteriore aggiornamento riguarda il coordinamento dei riferimenti alle previgenti disposizioni con quelli contenuti nei nuovi Testi Unici.

Dal 1° gennaio 2027 il Testo Unico IVA costituirà quindi il nuovo riferimento normativo organico per le disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, raccogliendo in una struttura coordinata norme precedentemente distribuite tra diversi provvedimenti.

Per ulteriori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

 

La disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 148/2026, nell’ambito del cosiddetto “Decreto Omnibus”.

L’intervento normativo riguarda le modalità di determinazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali, introducendo nuove regole in materia di anzianità del veicolo, accessori e allestimenti.

Le modifiche interessano l’articolo 51 del TUIR e hanno l’obiettivo di aggiornare il sistema di determinazione forfetaria del valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Tra le principali novità rientrano il superamento del riferimento alla data di prima immatricolazione per individuare la disciplina applicabile al momento dell’assegnazione, l’introduzione di una maggiorazione del 50% per i veicoli con maggiore anzianità e una maggiorazione del 5% per specifici accessori o allestimenti non inclusi nelle Tabelle ACI.

Il fringe benefit rappresenta il valore attribuito ai beni o servizi messi a disposizione del dipendente dall’azienda e utilizzabili anche per finalità personali. Nel caso dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede un criterio di determinazione forfetaria del beneficio fiscale.

Il valore imponibile viene calcolato applicando una specifica percentuale all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, determinata sulla base del costo chilometrico indicato nelle Tabelle ACI. Dal valore così ottenuto devono essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.

Nel corso degli anni la percentuale applicabile ha subito diverse modifiche. La nuova disciplina introdotta dal Decreto Omnibus interviene nuovamente sull’articolo 51 del TUIR, con particolare riferimento ai veicoli immatricolati da più di cinque anni e alla gestione fiscale degli optional e degli allestimenti non compresi nei valori delle Tabelle ACI.

La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR riguarda gli autoveicoli indicati dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, oltre ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Il calcolo continua a basarsi sul valore forfetario determinato attraverso le Tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Le percentuali ordinarie restano differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo.

Per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica continua ad applicarsi la percentuale ridotta del 10%, mentre per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale è pari al 20%. Per gli altri veicoli resta invece applicabile la percentuale del 50%.

Una delle principali modifiche introdotte riguarda il venir meno del requisito della “nuova immatricolazione” come elemento determinante per individuare il regime fiscale applicabile. La nuova disciplina considera infatti esclusivamente l’anzianità del veicolo assegnato al dipendente.

Di conseguenza, il criterio convenzionale di tassazione previsto dalla normativa si applica ai veicoli che non superano i cinque anni di anzianità, anche nel caso in cui il mezzo venga successivamente riassegnato a un altro dipendente.

La nuova normativa introduce una maggiorazione del valore del fringe benefit per i veicoli che superano una determinata anzianità.

In particolare, gli importi determinati secondo il metodo forfetario basato sulle Tabelle ACI devono essere incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, con applicazione quindi dal primo giorno dell’anno successivo.

La maggiorazione è collegata esclusivamente all’età del veicolo e si applica anche nel caso di riassegnazione dello stesso mezzo a un diverso lavoratore dipendente.

La modifica comporta quindi un nuovo criterio temporale nella gestione fiscale dei veicoli aziendali: la determinazione del fringe benefit non dipende più soltanto dal momento dell’assegnazione del mezzo, ma anche dall’anzianità maturata dal veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione.

Un ulteriore elemento introdotto dal Decreto Omnibus riguarda la gestione degli accessori e degli allestimenti presenti sul veicolo ma non valorizzati nelle Tabelle ACI.

Quando sono presenti accessori o dotazioni aggiuntive non direttamente acquistati dal lavoratore e non inclusi nei valori forfetari delle Tabelle ACI, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie deve essere incrementato del 5%.

La nuova disposizione precisa inoltre che il valore forfetario deve essere considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente non soltanto per la concessione del veicolo, ma anche per eventuali accessori e allestimenti collegati.

La disciplina relativa agli accessori e agli allestimenti trova applicazione dal 1° gennaio 2026 anche per alcune categorie di veicoli già interessate dalla precedente normativa, fatta salva la validità dei comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle regole transitorie relative ai veicoli ordinati e concessi in uso promiscuo nel periodo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

La normativa mantiene la possibilità di applicare il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, caratterizzato dalle percentuali differenziate sulla base del livello di emissioni di CO2, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.

Tale regime continua quindi ad applicarsi ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

Anche per queste situazioni, dal primo giorno del sesto anno successivo alla prima immatricolazione trova applicazione la maggiorazione del 50% prevista dalla nuova disciplina.

Le nuove regole introdotte dall’articolo 51 del TUIR si applicano inoltre dal 2026 anche ai veicoli concessi ai dipendenti nel corso del 2025 che non rientrano nelle fattispecie escluse dalla disciplina transitoria.

Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 148/2026 ridefiniscono alcuni aspetti fondamentali della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.

Il sistema mantiene il criterio forfetario basato sulle Tabelle ACI e sulle percentuali differenziate in base alla tipologia di alimentazione, ma introduce nuovi parametri legati all’anzianità del mezzo e alla presenza di accessori o allestimenti non inclusi nei valori standard.

Dal 2026, quindi, nella determinazione del fringe benefit sarà necessario considerare non solo il valore convenzionale del veicolo, ma anche l’età del mezzo e le eventuali dotazioni aggiuntive che incidono sul calcolo fiscale del beneficio assegnato al dipendente.

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

Il Decreto Legislativo numero 148 del 2026, noto come Decreto Omnibus, prosegue l’attuazione della Riforma fiscale introducendo disposizioni specifiche per l’avvicinamento dei valori contabili e fiscali.

La prima novità di rilievo, contenuta nell’articolo 5 del decreto, riguarda la revisione delle regole di derivazione del reddito imponibile dall’utile dell’esercizio, consolidando a regime il principio di derivazione rafforzata per determinate categorie reddituali. Tali modifiche integrano e stabilizzano alcune previsioni che erano state temporaneamente introdotte per il solo anno 2026 dalla Legge Finanziaria 199 del 2025.

L’intervento punta a razionalizzare la valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di allineare il trattamento fiscale applicabile sia alle imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC sia ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, a prescindere dal fatto che i titoli siano quotati o meno.

Con riferimento ai titoli non immobilizzati iscritti nell’attivo circolante, la sostituzione dell’articolo 94, comma 4, del TUIR stabilisce che le regole ordinarie di valutazione si applicano esclusivamente alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa che costituiscono attivo circolante. Sotto il profilo operativo, assume pieno rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

Per le imprese OIC e IAS/IFRS, il valore fiscale viene allineato al valore contabile, determinando il superamento del valore fiscale minimo precedentemente previsto, calcolato sulla media aritmetica dei prezzi o sul decremento desunto dall’andamento del Mercato Telematico delle Obbligazioni. Questa nuova disciplina trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero a partire dall’anno 2026 per i soggetti con esercizio solare, ed è stata recepita in termini analoghi nell’articolo 103 del Decreto Legislativo numero 117 del 2026, ossia il Nuovo TUIR che entrerà in vigore dal primo gennaio 2027.

Per quanto concerne i titoli immobilizzati, la modifica dell’articolo 101, comma 2, del TUIR conferma l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94, ma introduce una netta distinzione per le svalutazioni delle obbligazioni. Le svalutazioni e le relative oscillazioni di valore negative di questi titoli rimangono irrilevanti ai fini fiscali, e le minusvalenze obbligazionarie risultano deducibili unicamente se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o a seguito di risarcimento. Di fatto, le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate vengono sterilizzate ai fini del reddito di periodo fino al loro effettivo realizzo, indipendentemente dal fatto che tali variazioni siano transitate dal conto economico o imputate ad altre componenti dell’utile complessivo.

Parallelamente, è soppressa la disposizione dell’articolo 110 del TUIR che impediva la concorrenza al reddito delle plusvalenze iscritte per la quota eccedente le svalutazioni dedotte. Questa disciplina decorre dal periodo d’imposta 2026. Viene tuttavia stabilito un regime transitorio per i soggetti OIC: per i titoli obbligazionari immobilizzati detenuti alla chiusura del periodo d’imposta 2025, le plusvalenze iscritte a partire dal 2026 non concorreranno a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte, continuando ad applicare le vecchie disposizioni. Le medesime regole sono state trasposte negli articoli 110 e 119 del Nuovo TUIR in vigore dal 2027.

Il Decreto Omnibus apporta modifiche significative anche alla disciplina dei piani di stock option, stock grant e phantom stock, sostituendo l’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR. La disposizione, precedentemente limitata alle sole imprese che applicano i principi IAS/IFRS, viene adesso estesa anche alle società che adottano i principi contabili nazionali OIC.

I componenti negativi legati ai pagamenti basati su azioni, imputati a conto economico secondo i corretti criteri contabili, diventano deducibili in due precisi momenti: al momento della consegna dei titoli ai beneficiari, in misura proporzionale alle opzioni esercitate, oppure al momento della definitiva estinzione della passività connessa. La consegna fisica dei titoli segna il trasferimento giuridico della titolarità, escludendo qualsiasi rilevanza della data di assegnazione iniziale o della data di delibera del piano. Viene in questo modo confermata la deroga al principio di derivazione rafforzata per i costi legati ai piani azionari, estendendo l’applicazione di tale deroga alle imprese OIC.

Le novità si applicano alle operazioni deliberate dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore intervento di armonizzazione riguarda i contributi per studi e ricerche erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, disciplinati dall’articolo 108, comma 3, del TUIR. Con la soppressione del rinvio alle norme sulle sopravvenienze attive, viene meno il meccanismo di tassazione per cassa di queste somme, che determinava un disallineamento rispetto ai criteri del bilancio civilistico.

Il regime fiscale applicabile ritorna ad essere quello ordinario basato sulla natura dei contributi, comportando l’assoggettamento a tassazione secondo il principio di competenza economica, in stretta correlazione con l’imputazione contabile e in applicazione del principio di derivazione rafforzata. La nuova tassazione si applica ai contributi conseguiti a partire dal periodo d’imposta 2026.

A tutela della continuità, le regole transitorie prevedono che i contributi che hanno già concorso al reddito secondo la vecchia disciplina di cassa non assumano rilevanza nei periodi d’imposta successivi, mentre i contributi di competenza passata non ancora incassati rileveranno dal 2026 secondo i presupposti della vecchia normativa.

L’articolo 6 del Decreto Omnibus introduce una disciplina organica di carattere straordinario per il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali. Tale opportunità fa riferimento alle fattispecie omogenee disciplinate dal Decreto Legislativo numero 192 del 2024, tese a unificare il trattamento delle divergenze derivanti da eventi particolari, quali la prima applicazione dei principi IAS/IFRS, la variazione dei medesimi criteri internazionali, il passaggio dai principi IAS/IFRS a quelli nazionali, la modifica dei principi nazionali OIC, le variazioni degli obblighi informativi legate alle dimensioni dell’impresa o l’adozione della derivazione rafforzata per le micro-imprese che scelgono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

Sono incluse inoltre le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate tra soggetti sottoposti a regimi contabili o obblighi informativi diversi.

Le imprese interessate hanno la facoltà di allineare i valori degli elementi patrimoniali per le divergenze originatesi in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta successivo, corrispondente all’anno 2025 per i soggetti solari. La procedura si basa sul metodo del riallineamento a saldo globale, calcolato sulla somma algebrica delle divergenze degli elementi patrimoniali interessati. Nel caso in cui la somma determini un saldo positivo, tale importo è assoggettato a tassazione separata applicando l’aliquota ordinaria IRES e IRAP, comprese le eventuali addizionali. Se invece emerge un saldo negativo, l’importo è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è esercitata l’opzione e nei successivi, per un numero di anni pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto della sanatoria e comunque per una durata minima non inferiore a dieci periodi d’imposta.

L’effetto fiscale del riallineamento decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, coincidendo con l’anno 2026 per i soggetti solari, e l’opzione deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le imposte dovute devono essere versate in un’unica soluzione entro il termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte del medesimo esercizio, fissato al 30 giugno 2027 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (S.O. n. 30) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto Omnibus), entra ufficialmente in vigore il quarto provvedimento correttivo della Riforma Fiscale.

Tra gli interventi di maggior impatto operativo si colloca la profonda revisione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2026/2027. Al fine di incrementare l’appetibilità di questo istituto sia per i soggetti già aderenti sia per i nuovi contribuenti, il legislatore ha strutturato un ventaglio di incentivi procedurali e sostanziali. Uno degli strumenti principali è rappresentato dal Ravvedimento Speciale 2020-2023, una misura che offre a chi rinnova l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027 la facoltà di sanare eventuali anomalie o irregolarità commesse nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023. Questa sanatoria si perfeziona attraverso il versamento di una flat tax agevolata, la cui misura viene determinata in maniera proporzionale in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nelle annualità interessate.

Sempre nell’ambito delle misure collegate al concordato, si registra un sensibile innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità, volto a facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta accumulati dai contribuenti. Nello specifico, la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto viene innalzata da 70.000 a 100.000 euro per l’IVA, mentre per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP il limite sale da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP. A questa agevolazione si affianca una significativa riduzione del rischio di accertamento, poiché per i periodi d’imposta oggetto di concordato i termini ordinari di decadenza a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione dei controlli fiscali subiscono una riduzione di due anni. Sul fronte della gestione della liquidità, il decreto conferma l’esclusione di qualsiasi maggiorazione per gli acconti d’imposta determinati con il metodo storico, concedendo inoltre la facoltà di rateizzare le imposte dovute senza l’applicazione di interessi sulla dilazione di pagamento.

Il decreto interviene anche sulle regole che disciplinano l’esclusione e la decadenza dal regime concordatario, ammorbidendone i presupposti. Viene stabilito, infatti, che la pendenza di debiti tributari o contributivi che risultino scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione non rappresenti più un motivo di decadenza automatica dall’accordo concordatario. Inoltre, per favorire la continuità dell’istituto anche in presenza di variazioni nella struttura societaria, l’ingresso di nuovi soci o associati non comporta l’esclusione dal regime a condizione che i nuovi entrati abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente, un reddito individuale non superiore alla soglia di 35.000 euro.

 

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto, il Decreto Omnibus realizza una rilevante semplificazione procedurale ripristinando termini temporali più ampi per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e per la correlata contabilità, segnando un netto superamento dei vincoli ordinari introdotti a partire dal 2017.

Attraverso la modifica diretta dell’Articolo 19 del DPR IVA, il legislatore dispone che il diritto alla detrazione dell’imposta possa essere esercitato fino alla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità del tributo, superando il limite rigido della dichiarazione dell’anno di esigibilità. In perfetta coordinazione con tale principio, viene modificato anche l’Articolo 25 del DPR IVA, posticipando il termine ultimo entro cui il contribuente deve provvedere alla registrazione delle fatture d’acquisto nel registro dedicato, che viene ora fissato al secondo anno successivo a quello di effettiva ricezione del documento d’acquisto.

La riforma fiscale ridisegna in modo incisivo anche il trattamento fiscale dei fringe benefit attribuiti ai dipendenti per l’uso promiscuo delle auto aziendali.

Il meccanismo di calcolo del valore imponibile continua a fare perno sulla tariffa stabilita dall’ACI, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno, ma introduce aliquote e penalizzazioni differenziate per favorire il rinnovamento ecologico delle flotte. Le percentuali base di tassazione restano legate alla tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo un’aliquota estremamente ridotta, pari al 10%, per i veicoli totalmente elettrici contrassegnati dalla sigla BEV. Per le vetture a tecnologia ibrida plug-in, classificate come PHEV, l’aliquota sale al 20%, mentre si attesta al 50% per tutte le altre motorizzazioni, comprese quelle tradizionali a diesel, benzina, GPL, metano e le motorizzazioni a tecnologia ibrida ordinaria.

Al fine di incentivare la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti, il Decreto Omnibus introduce una specifica misura restrittiva comunemente denominata stretta sulle auto vecchie. La disposizione prevede che, a partire dal primo gennaio successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione del mezzo, sul valore imponibile del benefit calcolato si applichi una maggiorazione del 50%. Per chiarire l’operatività di questo correttivo, si può fare riferimento al caso di una vettura alimentata a gasolio che presenti una base imponibile tariffaria ACI di 4.500 euro. Dal sesto anno successivo all’immatricolazione, la base imponibile assoggettata a tassazione subirà un incremento automatico che la porterà a 6.750 euro, indipendentemente dal momento in cui il veicolo sia entrato effettivamente a far parte della flotta dell’impresa. A ciò si aggiunge un’ulteriore disposizione riguardante gli allestimenti personalizzati: la presenza di optional o allestimenti extraserie esclusi dalle tariffe ufficiali dell’ACI determina una maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile, salvo il caso in cui il costo di tali accessori sia stato sostenuto direttamente dal dipendente.

Nell’ambito dei pagamenti al dettaglio e della certificazione dei corrispettivi, l’intervento normativo mira a mitigare il rigore sanzionatorio a carico degli esercenti, introducendo flessibilità e digitalizzazione. La novità di maggior rilievo è la definizione di una soglia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra cassa e POS. Questa franchigia impedisce l’applicazione immediata delle sanzioni amministrative e delle sanzioni accessorie ordinariamente collegate alle incongruenze di quadratura nei registri.

Sul piano tecnologico, viene liberalizzato l’uso di registratori alternativi al Registratore Telematico ordinario, a patto che questi dispositivi garantiscano una trasmissione diretta e priva di intermediari esterni dei dati di vendita all’Agenzia delle Entrate. Parallelamente, si riconosce la piena validità fiscale dello scontrino digitale immateriale, che può sostituire integralmente il formato cartaceo purché sia espressamente richiesto dall’acquirente e risulti pienamente conforme agli standard fiscali vigenti.

Le restanti disposizioni del Decreto Legislativo n. 148/2026 toccano profili finanziari e gestionali di varia natura. Nel Titolo II del provvedimento viene definita la metodologia di calcolo per le plusvalenze e i proventi derivanti dalle operazioni di cessione e compensazione dei crediti d’imposta. Tali proventi devono essere determinati calcolando la differenza tra il corrispettivo pattuito (o il valore nominale di cui si è fruito in compensazione) e il costo d’acquisto sostenuto per l’acquisizione del credito, incrementato degli eventuali oneri accessori direttamente collegabili all’operazione. In aggiunta, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, viene disposta una proroga per la certificazione del Tax Control Framework (TCF), differendo il termine ultimo per l’invio della certificazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale dal 30 settembre al 31 dicembre.

Un’importante limitazione all’uso dei mezzi di pagamento tradizionali viene introdotta per i servizi di riscossione pubblica. Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, viene stabilito lo stop a contanti e assegni presso tutti gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), presso i quali non sarà più possibile effettuare versamenti o ricevere rimborsi attraverso queste modalità di pagamento. Infine, il decreto affronta il tema dei componenti reddituali negativi a efficacia pluriennale, stabilendo una regola precisa a tutela della certezza del diritto e dell’equilibrio dell’attività di controllo.

Per tali componenti, i relativi termini di decadenza per l’accertamento iniziano a decorrere a partire dal primo esercizio di deduzione delle quote del componente pluriennale, evitando asimmetrie temporali nella verifica della legittimità delle deduzioni fiscali.

Per ulteriori approfondimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Novità introdotta dal D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus)
Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026/2027 Introduzione di incentivi per favorire l’adesione e il rinnovo del concordato.
Ravvedimento Speciale 2020-2023 Possibilità di regolarizzare anomalie e irregolarità fiscali relative agli anni 2020-2023 tramite flat tax agevolata.
Esonero visto di conformità crediti IVA Innalzamento della soglia da 70.000 a 100.000 euro.
Esonero visto di conformità imposte dirette e IRAP Incremento del limite da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP.
Riduzione rischio accertamenti CPB Riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento per i periodi oggetto di concordato.
Acconti d’imposta CPB Confermata l’assenza di maggiorazioni sugli acconti calcolati con metodo storico.
Rateizzazione imposte CPB Possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi.
Cause di esclusione CPB La presenza di debiti tributari o contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente non determina più automaticamente la decadenza.
Ingresso nuovi soci nel CPB Nuovi soci o associati ammessi se nell’anno precedente hanno prodotto redditi individuali non superiori a 35.000 euro.
Detrazione IVA acquisti Modifica dell’articolo 19 DPR IVA: il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo all’esigibilità.
Registrazione fatture acquisto IVA Modifica dell’articolo 25 DPR IVA: registrazione possibile fino al secondo anno successivo alla ricezione della fattura.
Fringe benefit auto aziendali Nuove aliquote basate sul tipo di alimentazione del veicolo.
Auto aziendali elettriche BEV Aliquota fringe benefit fissata al 10%.
Auto aziendali ibride plug-in PHEV Aliquota fringe benefit fissata al 20%.
Altre auto aziendali Aliquota fringe benefit fissata al 50% per diesel, benzina, GPL, metano e ibride ordinarie.
Auto aziendali oltre 5 anni Dal sesto anno dalla prima immatricolazione applicazione di una maggiorazione del 50% della base imponibile.
Optional e allestimenti extra ACI Maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile salvo costi sostenuti direttamente dal dipendente.
Disallineamenti cassa-POS Introduzione di una tolleranza del 5% tra incassi elettronici e registrazioni di cassa.
Registratori telematici alternativi Possibilità di utilizzare strumenti diversi dal registratore telematico tradizionale se garantiscono trasmissione diretta dei dati all’Agenzia Entrate.
Scontrino digitale Riconoscimento fiscale del documento commerciale digitale richiesto dal cliente.
Cessione e compensazione crediti d’imposta Definizione del metodo di calcolo delle plusvalenze.
Tax Control Framework (TCF) Proroga del termine per la certificazione dal 30 settembre al 31 dicembre.
Pagamenti presso AdER Dal 1° gennaio 2027 stop a contanti e assegni negli sportelli territoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Componenti reddituali pluriennali I termini di accertamento decorrono dal primo esercizio di deduzione delle quote.

 

Il sistema della riscossione tributaria attraversa in questi giorni una fase particolarmente rilevante per migliaia di contribuenti. Alla data di oggi, 3 agosto 2026, è ancora aperta una finestra decisiva per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies, dopo la scadenza ordinaria fissata per il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

La misura, introdotta dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), rappresenta l’ultima forma di definizione agevolata prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il principale vantaggio della sanatoria consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi ordinariamente dovuti.

La scadenza ordinaria per il versamento della prima rata o dell’unica soluzione era fissata al 31 luglio 2026. Tuttavia, le disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 prevedono un’importante finestra di salvaguardia.

La normativa riconosce infatti una tolleranza di cinque giorni, grazie alla quale i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 sono considerati regolari e tempestivi, senza determinare la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per i contribuenti che, per motivi tecnici, operativi o organizzativi, non siano riusciti a completare il pagamento entro la scadenza del 31 luglio. Entro il 5 agosto è ancora possibile perfezionare il versamento mantenendo integralmente gli effetti della sanatoria.

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione, il rispetto della scadenza, comprensiva del periodo di tolleranza, rappresenta una condizione essenziale.

Il mancato pagamento, un versamento insufficiente oppure un accredito effettuato oltre il 5 agosto 2026 comportano infatti l’inefficacia della definizione agevolata.

In questo caso decadono tutti i benefici previsti dalla Rottamazione-quinquies: il contribuente perde l’abbattimento di sanzioni e interessi e l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere le ordinarie attività di recupero dell’intero debito residuo secondo le regole ordinarie.

Diversa è la disciplina prevista per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale, con un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

Una delle principali novità della Rottamazione-quinquies riguarda proprio il regime della decadenza, meno rigido rispetto alle precedenti definizioni agevolate.

La perdita dei benefici interviene infatti soltanto in presenza del mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal piano di dilazione.

Questa maggiore flessibilità, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare la corretta gestione dei pagamenti, poiché il meccanismo di imputazione delle somme versate può produrre conseguenze rilevanti.

Uno degli aspetti più delicati evidenziati dagli esperti riguarda proprio la contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del piano rateale.

Se il contribuente omette il pagamento della prima rata ma versa regolarmente quelle successive, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) può imputare il pagamento alla rata rimasta insoluta.

Per comprendere meglio il funzionamento del meccanismo, si può ipotizzare un piano composto da tre rate. Se la prima non viene pagata mentre la seconda e la terza vengono versate nei termini, l’ultimo pagamento sarà imputato contabilmente alla prima rata rimasta scoperta. Di conseguenza, risulterà non pagata l’ultima rata del piano.

Questo aspetto assume particolare rilevanza perché la normativa prevede espressamente la decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento dell’ultima rata, equiparandone gli effetti a quelli previsti per il mancato versamento dell’unica soluzione.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’ambito di applicazione della tolleranza di cinque giorni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, questo margine temporale opera esclusivamente per il pagamento dell’unica rata scelta dal contribuente oppure, nel caso della rateazione, per l’ultima rata dell’intero piano.

Per tutte le rate intermedie continua invece a trovare applicazione la disciplina della decadenza collegata al mancato pagamento di due rate complessive.

Parte della dottrina ritiene comunque possibile un’interpretazione secondo cui il contribuente potrebbe versare la prima rata anche oltre il limite dei cinque giorni senza decadere immediatamente dalla definizione agevolata, sfruttando il margine rappresentato dalle due rate non pagate, purché il piano venga successivamente regolarizzato nel rispetto delle altre scadenze previste.

Il calendario dei pagamenti fino al 2035

La Rottamazione-quinquies prevede un piano di pagamento particolarmente esteso, destinato ad accompagnare i contribuenti per quasi un decennio.

Dopo la prima scadenza del 31 luglio 2026, il calendario dell’anno in corso prevede ulteriori versamenti il 30 settembre e il 30 novembre.

Dal 2027 fino al 2034 le rate avranno invece cadenza bimestrale con scadenza il:

  • 31 gennaio;
  • 31 marzo;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

Il piano si concluderà nel 2035, quando saranno dovute le ultime tre rate previste rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio, data che segnerà la conclusione definitiva della definizione agevolata per i contribuenti che avranno scelto la massima dilazione consentita.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

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