L’esonero contributivo per i dipendenti rappresenta un importante vantaggio fiscale per il 2024, consentendo una riduzione parziale dei contributi previdenziali mensili. Tuttavia, la gestione di questa misura richiede una comprensione approfondita delle regole e delle eccezioni che la circondano. In questo post, esploreremo gli esempi e i casi particolari che i datori di lavoro devono considerare per una corretta gestione in busta paga.

Limiti e Condizioni dell’Esonero

Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo può essere applicato mensilmente ai dipendenti, a condizione che siano rispettati i limiti di importo massimo in base alla retribuzione imponibile. Questi limiti variano a seconda del livello di retribuzione e vengono definiti come segue:

– 7%: Se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.923 euro.

– 6%: Se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra 1.923 euro e 2.692 euro.

Questi parametri forniscono una guida chiara per determinare l’applicabilità dell’esonero in base alla retribuzione dei dipendenti.

Aliquote Contributive e Distinzioni

Nell’applicazione dell’esonero, è fondamentale distinguere tra le diverse aliquote contributive soggette a sgravio. L’esonero si applica esclusivamente alla contribuzione IVS a carico del lavoratore e non all’aliquota di contribuzione alla CIG (0,30%). Tuttavia, è necessario fare attenzione agli apprendisti, il cui regime contributivo presenta caratteristiche particolari che possono influenzare l’applicabilità dell’esonero.

Esclusioni e Eccezioni

L’esonero contributivo non si applica ai ratei di mensilità aggiuntiva né alle tredicesime e quattordicesime mensilità. È importante tenere presente queste eccezioni nella gestione della busta paga per evitare errori e violazioni normative.

Fringe Benefit e Implicazioni sull’Imponibile

I fringe benefit rappresentano un’importante componente della retribuzione dei dipendenti. Tuttavia, se erogati in misura superiore al limite annuo che li rende esenti, possono influenzare il calcolo dell’imponibile contributivo. È fondamentale monitorare attentamente questi benefici per garantire il rispetto dei limiti di esenzione e l’applicazione corretta dell’esonero.

Variazioni del Rapporto di Lavoro e Continuità

Nel corso dell’anno, possono verificarsi variazioni nel rapporto di lavoro dei dipendenti che richiedono una valutazione attenta dell’esonero contributivo. Ad esempio, nel caso di variazioni da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, il massimale mensile di retribuzione imponibile deve essere valutato in base alla complessiva retribuzione imponibile del rapporto di lavoro.

Gestione dei Rapporti Multipli e Denunce Contributive

Quando un dipendente lavora per più datori o ha più rapporti di lavoro presso lo stesso datore, è necessario valutare autonomamente il massimale mensile di retribuzione imponibile per ciascun rapporto. Questa distinzione è fondamentale per garantire un’applicazione corretta dell’esonero contributivo.

La complessità delle regole e delle eccezioni relative all’esonero contributivo richiede una consulenza esperta per assicurare una corretta applicazione e massimizzare i vantaggi per l’azienda e i suoi dipendenti. Lo Studio Pallino Commercialisti è pronto a offrire consulenze e assistenza personalizzata su questo e altri argomenti contabili e fiscali.

Tutela della maternità potenziata nel 2024: analisi delle misure introdotte per sostenere le famiglie lavoratrici

La tutela della maternità ha subito un significativo potenziamento a partire da quest’anno. Ora, non recarsi al lavoro per prendersi cura del neonato comporterà una minore perdita di stipendio, grazie alla nuova disposizione che prevede l’indennizzo all’80% della retribuzione per due mesi del congedo parentale anziché al tradizionale 30%. Questa importante novità è stata introdotta dall’articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, inserita nella legge di bilancio del 2024.

La maggiore protezione è riservata soprattutto per il congedo utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino, a scelta tra i genitori (madre o padre). Questa misura è destinata ai lavoratori che terminano il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità o paternità) dopo il 31 dicembre 2023. Si tratta di un passo importante verso una maggiore equità e sostegno alle famiglie lavoratrici.

Il congedo parentale, precedentemente noto come “astensione facoltativa”, è il diritto garantito a ogni genitore dipendente di assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio. Questo diritto può essere esercitato una volta terminato il congedo di maternità per la madre o subito dopo la nascita per il padre, oppure al termine del congedo di paternità.

I congedi di maternità e paternità rappresentano periodi di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di 5 mesi, completamente indennizzati. Questo è un importante sostegno per consentire ai genitori di dedicarsi pienamente alla cura dei propri figli nei primi mesi di vita.

Diversamente, il congedo parentale è parzialmente indennizzato e può essere usufruito fino a quando il figlio compie 12 anni, con specifiche misure, durate e modalità. La flessibilità offerta dalla possibilità di frazionare la fruizione del congedo in modalità mensile, giornaliera o oraria risponde alle diverse esigenze delle famiglie lavoratrici.

La recente riforma del 2024 si inserisce in un percorso di progressivo aumento delle tutele iniziate nel 2022. Questo processo ha visto l’estensione del periodo massimo di congedo parentale indennizzato da 6 a 9 mesi totali e l’ampliamento del periodo di fruizione da 6 a 12 anni di vita del figlio.

Infine, la riforma ha esteso anche il congedo parentale per i genitori single da 10 a 12 mesi, offrendo un sostegno ancora più ampio a coloro che si trovano a gestire da soli le responsabilità genitoriali. Questi cambiamenti rappresentano un passo significativo verso una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare e una maggiore equità nel mondo del lavoro.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per chiarimenti, approfondimenti ed assistenza personalizzata.

A partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di assumere lavoratori disabili, come previsto dall’articolo 3 della legge 68/1999, non è più legato al superamento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento di tale limite.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere lavoratori appartenenti a categorie protette, stabilite dall’articolo 1 della legge 68. La quantità obbligatoria varia in base al numero di dipendenti, prevedendo un lavoratore se l’organico va da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori se va da 36 a 50 dipendenti, e il 7% dei lavoratori se sono più di 50 (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi).

L’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato richiede un’attenta valutazione, considerando non solo le dimensioni dell’organico aziendale ma anche le modalità di computo e le specifiche esclusioni di alcuni rapporti di lavoro. Nel caso in cui tutti i 15 lavoratori siano computabili, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dall’obbligo, ossia dal momento in cui viene assunto il quindicesimo lavoratore.
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici adempiono all’obbligo assumendo i lavoratori mediante richiesta nominativa o convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dall’istanza di preselezione delle persone con disabilità in base alle qualifiche concordate. In caso di mancata assunzione entro il termine previsto, il Centro per l’Impiego avvia i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria.

L’invio del prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, è obbligatorio per i datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio. Le informazioni devono riflettere la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente e vanno inviate solo se ci sono cambiamenti rispetto all’ultimo invio.

Per calcolare la base di computo e determinare il numero di soggetti disabili da assumere, vanno considerati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi quelli in smart working. Alcune figure, come dirigenti e apprendisti, sono escluse dal computo.Alcuni settori, come il trasporto aereo, marittimo, terrestre, edilizia e autotrasporto, sono esclusi dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Gli esoneri totali e parziali sono previsti per alcune aziende, a condizione che versino i contributi previsti. Gli esoneri devono essere autocertificati telematicamente tramite la banca dati del collocamento mirato.
I datori di lavoro non soggetti all’obbligo possono stipulare convenzioni con gli uffici competenti per pianificare l’inserimento graduale e programmato di soggetti disabili nell’azienda.

Queste convenzioni stabiliscono tempi e modalità di assunzione, inclusi tirocini, contratti a termine e periodi di prova estesi.

Lo studio Pallino rimane a disposizione per maggiori informazioni e per una consulenza specifica.

Affrontare la Inidoneità del Dipendente: Guida per i Datori di Lavoro

Esploriamo le implicazioni della inidoneità di un dipendente alle mansioni, una situazione che può complicare le operazioni aziendali.
Il datore di lavoro, tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria, si trova di fronte alle possibili conseguenze sulla continuazione del rapporto di lavoro. È essenziale distinguere se il giudizio è temporaneo o permanente, valutando la risoluzione dell’inidoneità e l’individuazione di alternative lavorative. Ulteriori considerazioni riguardano il diritto alla retribuzione durante la sospensione dell’attività lavorativa e le azioni che il datore di lavoro dovrebbe intraprendere.

All’interno di un contesto aziendale sempre più attento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i dipendenti a visite mediche per valutarne lo stato di salute e confermarne l’idoneità alla specifica mansione assegnata.

Il datore di lavoro si avvale della sorveglianza sanitaria attraverso un medico del lavoro designato in diverse fasi del rapporto di lavoro, incluse le visite “pre assuntive”, “ricorrenti” e “periodiche”. Nel caso di inidoneità sopravvenuta, non imputabile all’azienda, è cruciale considerare le alternative e le conseguenze potenziali sulla relazione tra datore di lavoro e dipendente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate dal medico competente. Se possibile, il lavoratore può essere assegnato a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo la retribuzione corrispondente.
La inidoneità permanente o temporanea richiede valutazioni attente da parte del datore di lavoro. Il dipendente ha il diritto di ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale.

La questione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è complessa. La giurisprudenza suggerisce che la sospensione non retribuita potrebbe essere legittima, specialmente se la inidoneità impedisce al lavoratore di svolgere la propria attività in modo oggettivo.

La decisione finale, se l’inidoneità non può essere risolta e non ci sono altre mansioni disponibili, è un passo cruciale. La recente interpretazione che collega l’inidoneità alla “disabilità” aggiunge un livello di complessità, poiché il datore di lavoro potrebbe dover considerare accomodamenti ragionevoli per integrare il dipendente in un contesto produttivo.
In conclusione, la gestione della inidoneità del dipendente richiede un approccio oculato, specialmente considerando le possibili implicazioni legali e la recente interpretazione della inidoneità come “disabilità”.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

 

Supporto alla formazione e al lavoro: quali sono i vantaggi per chi assume i beneficiari

Le imprese private, le agenzie per l’impiego e gli intermediari dell’occupazione che assumono i beneficiari del supporto alla formazione e all’occupazione possono godere di agevolazioni contributive specifiche. Tuttavia, è importante notare che per avere diritto a tali benefici, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato, tempo determinato o stagionale. Inoltre, l’accesso a tali agevolazioni è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e deve essere conforme alle normative europee riguardanti gli “aiuti de minimis”. Ma come variano questi incentivi in base al tipo di contratto agevolato?

A partire dal 1° settembre è entrata in vigore la piattaforma di supporto alla formazione e all’occupazione, come stabilito dall’articolo 12 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023). Questa misura mira a facilitare il processo di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la partecipazione a programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, assistenza al lavoro e politiche attive per l’occupazione.

Dopo la pubblicazione dei due decreti attuativi sulla Gazzetta Ufficiale il 25 agosto, l’INPS ha rilasciato il 29 agosto 2023 la circolare n. 77, fornendo le prime istruzioni operative per i beneficiari in merito alle modalità di accesso a partire dal 1° settembre 2023, come previsto dal D.L. n. 48/2023.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul suo sito ufficiale che al 15 settembre 2023 sono state ricevute 57.852 domande tramite il nuovo Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Ma come funziona concretamente questa misura? La misura prevede il pagamento di un contributo mensile da parte dell’INPS di 350 euro a fronte della partecipazione del beneficiario a programmi di formazione e progetti di interesse collettivo, per l’intera durata dei programmi stessi, e comunque per un massimo di 12 mesi. Per richiedere il beneficio, il beneficiario deve presentare una domanda online all’INPS, e il percorso di attivazione sarà gestito attraverso il SIISL, con invio automatico delle informazioni ai servizi per l’occupazione competenti.

Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare la sua disponibilità immediata al lavoro e autorizzare esplicitamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per l’impiego e agli enti di formazione.

Inoltre, il richiedente sarà convocato dal servizio per l’occupazione competente per stipulare un patto di servizio personalizzato, nel quale dovrà indicare di aver contattato almeno tre agenzie per l’impiego o intermediari autorizzati come parte del suo percorso di inserimento lavorativo.

È importante notare che i beneficiari di questa misura sono tenuti a rispettare determinati obblighi, come l’adesione ai programmi di formazione e inserimento lavorativo previsti dal patto di servizio personalizzato. Devono anche confermare la loro partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, altrimenti perderanno il beneficio. Inoltre, devono rispettare gli obblighi di formazione stabiliti dall’articolo 1 comma 316 della Legge n. 197/2022 per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Infine, i beneficiari devono comunicare qualsiasi cambiamento nelle loro condizioni o requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dalla modifica, altrimenti perderanno il diritto al beneficio.

Ma quali sono gli incentivi per le assunzioni in questo contesto? Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una guida sugli incentivi il 12 settembre sul suo sito web, in attesa delle specifiche istruzioni dell’INPS. Questa guida fornisce informazioni sugli incentivi relativi ai beneficiari di questa misura e all’assegno di inclusione.

Il Ministero sottolinea che gli incentivi riguardano datori di lavoro privati, agenzie per l’impiego, intermediari dell’occupazione, anche sotto forma di enti del Terzo Settore o percettori.

Per avere diritto a tali incentivi, l’assunzione del beneficiario deve essere a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato, tempo determinato o stagionale, come previsto dalla normativa vigente. La fruizione degli sgravi è subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e al rispetto degli obblighi stabiliti dalla Legge n. 68/1999. Inoltre, la fruizione degli incentivi deve essere conforme alle normative europee sugli “aiuti de minimis”.

Le modalità di richiesta di tali incentivi saranno comunicate dall’INPS in apposita nota di prassi.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, l’incentivo consiste in un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, e un importo massimo di 8.000 euro, riparametrato su base mensile.

Per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, l’incentivo è un’esenzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, e un importo massimo di 4.000 euro, riparametrato su base mensile.

Per le agenzie per l’impiego, è previsto un incentivo massimo di:

  • 400 euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato o a scopo di somministrazione;
  • 200 euro per ogni contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, anche a scopo di somministrazione.

In sintesi, esistono incentivi significativi per le imprese e gli intermediari dell’occupazione che assumono beneficiari del supporto alla formazione e all’occupazione. Questi incentivi variano in base al tipo di contratto e possono contribuire notevolmente a promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale dei beneficiari. Tuttavia, è fondamentale rispettare le normative e gli obblighi stabiliti per garantire la fruizione degli incentivi e il buon funzionamento di questa importante misura di sostegno al lavoro.

Per ulteriori dettagli e assistenza lo Studio Pallino rimane a disposizione.

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