L’incentivo per l’assunzione di giovani under 35
Con la pubblicazione, in data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro del Decreto Interministeriale 66/2025, prende finalmente forma attuativa l’esonero contributivo noto come “Bonus Giovani”, istituito dall’art. 22 del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e convertito, con modificazioni, nella Legge 95/2024. Il provvedimento dà concreta attuazione a una misura che si colloca nel quadro strategico delineato dall’Accordo di Partenariato 2021–2027 e dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di promuovere in modo strutturato l’occupazione stabile giovanile nel settore privato. In particolare, l’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che procedono all’assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori under 35, a condizione che questi ultimi non risultino già titolari di un contratto a tempo indeterminato al momento dell’accesso al beneficio.
Periodo di applicazione e struttura territoriale dell’incentivo
Il decreto specifica che l’arco temporale di riferimento è compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta, dunque, di una finestra ben definita all’interno della quale i rapporti di lavoro stipulati o trasformati potranno beneficiare dell’esonero contributivo. Il beneficio è riservato al solo personale non dirigente, e presenta una struttura modulare a seconda dell’area territoriale di riferimento: se l’assunzione ha luogo nel territorio nazionale, l’importo massimo mensile dell’esonero è fissato in 500 euro per ciascun lavoratore. Tuttavia, qualora il rapporto venga instaurato con sede effettiva di lavoro in una delle regioni incluse nella cosiddetta Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato e può raggiungere i 650 euro mensili. In tale ultimo caso, però, l’incentivo assume natura di aiuto di Stato e, in quanto tale, è stato sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea, concessa in data 31 gennaio 2025.
Prenotazione preventiva nelle ZES e termini perentori
È importante osservare che, proprio per il carattere selettivo dell’intervento ZES, la fruizione del beneficio maggiorato richiede la presentazione della domanda all’INPS in via preventiva rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo prevede che, una volta inoltrata l’istanza tramite procedura telematica, l’Istituto assegni una riserva finanziaria pari all’importo teoricamente spettante e che il datore di lavoro proceda all’assunzione entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la prenotazione delle risorse decade, senza possibilità di proroga. Di contro, per i rapporti di lavoro in ambito nazionale – non rientranti nella disciplina ZES – è ammessa la fruizione dell’incentivo anche per contratti già instaurati, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste.
Requisiti soggettivi e fattispecie escluse
L’ambito soggettivo dell’incentivo è definito con altrettanta chiarezza. Possono accedervi i datori di lavoro privati che assumano lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. È tuttavia ammessa l’applicazione del beneficio anche nei confronti di soggetti già assunti con contratto di apprendistato non proseguito in ordinario rapporto a tempo indeterminato, così come nei confronti di lavoratori per i quali un altro datore di lavoro abbia già beneficiato del medesimo incentivo ma solo in parte. Restano invece esclusi dal campo di applicazione i rapporti di apprendistato ancora in corso e, in modo categorico, il lavoro domestico. Per quanto concerne la versione ZES, ulteriori limiti derivano dal diritto europeo: non possono accedere al beneficio le imprese che si trovano in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014, né quelle che risultino inadempienti a ordini di recupero di aiuti di Stato già disposti dalla Commissione.
Misura economica, durata e limiti comunitari
La misura dell’incentivo è corrispondente a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo mensile – come detto – di 500 o 650 euro, a seconda dell’area territoriale.
La durata dell’esonero è pari a 24 mesi per ciascun lavoratore agevolato e il suo valore non può superare, in ogni caso, il 50% del costo salariale complessivo del lavoratore. Si tratta, dunque, di una misura importante, ma sottoposta a un preciso bilanciamento tra l’effetto di incentivo e la disciplina in materia di aiuti.
Compatibilità e rapporti con altri benefici
Ulteriori condizioni riguardano la cumulabilità. L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento eventualmente previste da altre norme vigenti. Tuttavia, non vi è alcuna incidenza sulla possibilità di cumulare l’incentivo con la maggiorazione del costo deducibile prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, in caso di nuove assunzioni: tale possibilità resta pienamente fruibile, trattandosi di due misure fiscalmente autonome.
Condizioni di regolarità e clausole ostative
Per quanto concerne le condizioni di legittima fruizione, il datore di lavoro dovrà risultare in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, nonché con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di riferimento. Viene inoltre richiesto il rispetto dei principi generali in materia di incentivi contenuti nell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, a partire dall’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, riferiti alla medesima unità produttiva. Inoltre, è previsto che eventuali licenziamenti effettuati nei sei mesi successivi all’assunzione, con le medesime caratteristiche, comportino la revoca del beneficio con recupero integrale degli importi già fruiti.
Schema di sintesi

Procedura operativa: istruzioni INPS
L’INPS ha reso operativo l’incentivo con la circolare 12 maggio 2025, n. 90, che fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti e sulle procedure.
Presentazione della domanda: modulo telematico dal 16 maggio 2025
Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro interessati possono trasmettere esclusivamente online la domanda di accesso al Bonus Giovani tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Il modulo sarà disponibile nella sezione.
Accesso alla procedura telematica
La domanda può essere presentata esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’INPS www.inps.it, accedendo al:
“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”
Sezione: “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”
L’autenticazione al portale richiede l’utilizzo di credenziali SPID, CIE o CNS da parte del datore di lavoro o del consulente delegato.
Contenuto del modulo di istanza
All’interno del modulo telematico, devono essere compilate con attenzione le seguenti sezioni:
– Dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, CF, matricola INPS);
– Dati del lavoratore già assunto/trasformato o da assumere/trasformare;
– Tipologia contrattuale (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
– Retribuzione mensile media prevista, inclusi i ratei di 13ª e 14ª mensilità;
– Aliquota contributiva datoriale applicabile;
– Luogo effettivo di lavoro (Regione e Provincia, specificando sede operativa o unità locale).
Modalità e limiti di presentazione
– Riconosciuto anche per rapporti già in essere (assunzioni o trasformazioni pregresse);
– Esonero massimo: 500 euro mensili per 24 mesi;
– Possibile anche per part-time.
– Ammesso esclusivamente per rapporti da instaurare;
– Esonero massimo: 650 euro mensili, in quanto costituisce aiuto di Stato territoriale;
– È necessario che il rapporto venga instaurato entro 10 giorni dalla prenotazione effettuata da INPS, pena la perdita del beneficio.
Verifica della domanda da parte dell’INPS
Una volta inoltrata l’istanza:
- Se riferita a un’assunzione già avvenuta, l’INPS verifica la comunicazione obbligatoria (C.O.) e comunica esito e importo riconosciuto direttamente nel portale.
- Se si tratta di un’assunzione futura, l’INPS:
o Calcola e prenota le risorse;
o Invia comunicazione via PEC e MyINPS con invito a completare l’assunzione entro 10 giorni;
o Verificato l’invio della C.O., conferma l’accoglimento della domanda.
L’importo comunicato costituisce il tetto massimo dell’esonero fruibile in sede contributiva.
Aspetti critici e responsabilità del datore di lavoro
- I dati presenti nel modulo devono essere perfettamente coerenti con quelli delle comunicazioni Unilav/Unisomm;
- Ogni variazione oraria del rapporto (es. passaggio da part-time a full-time o viceversa) comporta l’obbligo di rivalutazione manuale dell’importo da parte del datore;
- In caso di cumulabilità non ammessa con altri incentivi (es. Decontribuzione Sud, GECO), è necessario restituire eventuali importi già fruiti.
L’incentivo per l’assunzione di donne
Con la pubblicazione della circolare 12 maggio 2025, n. 91, l’INPS ha definito il quadro applicativo e procedurale per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, comunemente noto come “Bonus Donne Decreto Coesione”. Tale misura, articolata e profondamente influenzata dalla cornice normativa unionale, fa seguito al ritiro del primo decreto attuativo, sostituito da un nuovo provvedimento ministeriale che ha riformulato i criteri di accesso e ridefinito la platea delle potenziali beneficiarie.
Tre categorie di lavoratrici ammissibili
Il nuovo decreto attuativo identifica con precisione tre distinte categorie di donne svantaggiate, per le quali l’assunzione a tempo indeterminato dà diritto all’esonero contributivo:
- Donne ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni comprese nella Zona Economica Speciale unica (ZES) per il Mezzogiorno;
- Donne impiegate in professioni o in settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati dal Decreto interministeriale del 30 dicembre 2024.
Tale classificazione è fondamentale, poiché determina non solo i presupposti soggettivi per accedere al beneficio, ma anche i tempi, la durata e le modalità operative per la presentazione della domanda e per la successiva esposizione del beneficio nei flussi contributivi.
COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA PRIVA DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO?
In riferimento alla nozione di “impiego regolarmente retribuito”, per verificare il rispetto della condizione è necessario fare riferimento al D.M. 17.10.2017, secondo cui sono da considerarsi tali
“coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tempistiche di validità e durata degli esoneri
L’Istituto, nell’illustrare il campo di applicazione del beneficio, distingue le fattispecie sulla base della categoria di appartenenza:
- Per le donne prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 24 mesi o per le lavoratrici in settori a forte disparità di genere, l’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, per una durata massima di 24 mesi (12 mesi in caso di donne “svantaggiate” ma non “molto svantaggiate”, secondo la classificazione europea).
- Per le donne residenti nelle Regioni ZES e prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi, la finestra temporale decorre dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025). Tuttavia, l’effettiva fruizione è subordinata alla presentazione preventiva della domanda all’INPS, che deve avvenire prima dell’instaurazione del rapporto. Pertanto, la data di decorrenza effettiva varia in funzione del momento di trasmissione dell’istanza. Anche in questo caso, la durata dell’agevolazione è di 24 mesi.
Condizione dell’incremento occupazionale netto
Elemento essenziale e condizionante per l’accesso al beneficio è il rispetto del requisito dell’incremento netto della base occupazionale, calcolato mensilmente in unità di lavoro annuo (U.L.A.). La nuova assunzione deve infatti comportare un effettivo aumento del numero di lavoratori impiegati rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Tale incremento deve essere mantenuto nel tempo: la sua assenza determina la perdita del beneficio per il singolo mese, mentre il suo ripristino ne riattiva la fruizione, senza possibilità di recuperare le mensilità perse.
Procedura operative: istruzioni INPS
Con l’operatività della circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, è stato ufficialmente attivato il canale per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cd. “Decreto Coesione”), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. L’agevolazione, nota come Bonus Donne, si configura quale incentivo strutturale a favore dell’occupazione femminile in condizioni di svantaggio, mediante la riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.
Requisiti oggettivi e soggettivi
L’esonero è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici che versino in almeno una delle seguenti condizioni:
- Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle Regioni ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno;
- Operanti in professioni o settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente con apposito decreto interministeriale.
Tali condizioni devono sussistere al momento dell’assunzione ovvero al momento della presentazione della domanda per i rapporti non ancora instaurati.
Procedura telematica: accesso e compilazione
- Accesso al “Portale delle Agevolazioni” INPS
A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono accedere all’apposito modulo tramite il sito ufficiale INPS, seguendo il percorso:
www.inps.it → Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) → Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne
L’accesso avviene tramite le credenziali SPID, CNS o CIE del legale rappresentante o di soggetto delegato.
- Compilazione del modulo online
Il modulo telematico, suddiviso in sezioni, richiede l’inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni:
- Dati identificativi del datore di lavoro
- Ragione sociale;
- Codice fiscale e matricola INPS;
- Sede legale e unità operativa di riferimento;
- Referente per la pratica (con recapiti).
- Dati anagrafici della lavoratrice
- Nome, cognome e codice fiscale;
- Data e luogo di nascita;
- Residenza anagrafica (verifica fondamentale per accedere al requisito della ZES);
- Stato occupazionale (da autodichiarazione o verificabile tramite modello C2 storico).
- Caratteristiche del rapporto di lavoro
- Tipologia contrattuale: tempo pieno o part-time; non sono ammesse richieste per rapporti di lavoro precedentemente instuarati a termine e trasformati a tempo indeterminato.
- Percentuale oraria, se applicabile.
- Data di assunzione (effettuata o programmata).
- Settore di inquadramento e qualifica professionale.
- Retribuzione media mensile prevista, comprensiva di ratei di 13ª e 14ª mensilità.
- Dati contributivi
- Aliquota contributiva datoriale applicabile;
- Eventuali riduzioni già in godimento (che escluderebbero la cumulabilità).
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il datore di lavoro è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- La veridicità dei dati inseriti;
- L’assenza di cumuli con altri esoneri per la medesima lavoratrice;
- Il rispetto delle condizioni di legittimità dell’assunzione ai fini dell’agevolazione.
Tempistiche e doppia modalità di riconoscimento
La Circolare distingue due ipotesi operative:
- Rapporti di lavoro già instaurati
In caso di rapporto attivo alla data della domanda, il datore:
- Indica nel modulo la data di assunzione;
- Allega gli estremi della comunicazione obbligatoria (Unilav);
- Riceve contestualmente nel sistema telematico l’esito e l’importo dell’esonero concesso.
Attenzione: i dati inseriti devono coincidere con quanto riportato nella comunicazione obbligatoria d’assunzione.
- Rapporti non ancora avviati
Se l’assunzione è solo programmata:
- Il datore riceve da INPS una comunicazione con prenotazione dell’importo e l’invito a procedere entro 10 giorni;
- Entro tale termine va effettuata l’assunzione e inviata la C.O.;
- Solo dopo l’avvenuto adempimento, INPS procede a formalizzare l’autorizzazione.
Termini perentori
Il mancato rispetto del termine decennale per l’invio della C.O. determina la decadenza della prenotazione. In tal caso, sarà necessaria una nuova istanza, salva la disponibilità dei fondi.
Elementi vincolanti e controlli formali
L’INPS sottolinea che:
- L’importo autorizzato rappresenta il tetto massimo fruibile in sede di denuncia contributiva.
- Le informazioni riportate nella domanda devono coincidere perfettamente con quelle presenti nella C.O. e nei flussi Uniemens.
- In caso di variazioni orarie (es. passaggio part-time/full-time), non è possibile incrementare l’importo autorizzato.
- In caso di riduzioni di orario, il datore dovrà autonomamente rimodulare proporzionalmente l’incentivo, riducendo l’importo inizialmente concesso.
Per maggiori chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra completa disposizione.