Speciale LEGGE DI BILANCIO 2025
La disciplina dei congedi parentali in Italia è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025, introducendo importanti miglioramenti nelle tutele riservate ai lavoratori dipendenti. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sull’aumento dell’indennità riconosciuta per i periodi di congedo parentale facoltativo, con un significativo potenziamento delle misure già introdotte negli anni precedenti.
Uno degli interventi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 riguarda l’innalzamento dell’indennità per il congedo parentale facoltativo a tre mesi retribuiti all’80% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG). In precedenza, questa percentuale era applicabile solo a un mese di congedo, mentre con la nuova normativa il periodo coperto dall’indennità maggiorata si estende.
Questa misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, includendo entrambi i genitori, che possono usufruire del beneficio in alternativa tra loro, ma con la possibilità di fruirne contemporaneamente. Tuttavia, la somma totale dei mesi maggiorati rimane invariata a livello di nucleo familiare, e il congedo deve essere usufruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per i periodi di congedo fruiti successivamente al sesto anno di età e fino al dodicesimo anno, rimane in vigore l’indennità standard del 30% della RMG.
Regole per l’Accesso all’Indennità Maggiorata
L’accesso all’indennità all’80% prevede condizioni ben definite. Oltre al requisito della fruizione del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei due genitori è un lavoratore autonomo, l’indennità maggiorata è riconosciuta solo al genitore lavoratore dipendente.
Un altro aspetto fondamentale è la data di conclusione del congedo obbligatorio. La precedente normativa della Legge di Bilancio 2024 aveva già introdotto una prima elevazione dell’indennità, prevedendo un mese all’80% e un secondo mese al 60% per coloro che terminavano il congedo obbligatorio nel corso del 2024. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce invece che, a regime, l’indennità dell’80% venga estesa a tre mesi.
Le modifiche introdotte dalla normativa si sviluppano nel tempo secondo un piano progressivo di ampliamento delle tutele.
Di seguito, una sintesi dell’evoluzione normativa:
Periodo di Termine del Congedo Obbligatorio | Mesi con Indennità Maggiorata | Percentuale di Indennizzo |
Successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 | 1 mese | 80% |
Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 | 2 mesi | 80% (solo per il 2024), poi 60% |
Dal 1° gennaio 2025 | 3 mesi | 80% |
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i genitori che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e che avrebbero avuto diritto a un secondo mese di congedo indennizzato al 60%, potranno beneficiare della nuova misura, ricevendo l’80% per entrambi i mesi spettanti. I genitori che concluderanno il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025 avranno invece diritto a tre mesi di congedo parentale retribuito all’80%.
L’indennità maggiorata riguarda tre mesi complessivi per entrambi i genitori lavoratori dipendenti. Questo significa che, indipendentemente da come i mesi vengano suddivisi, non sarà possibile superare il limite di tre mesi per ogni figlio. I genitori possono scegliere di fruire del congedo simultaneamente o in modo alternato, ma i mesi indennizzati all’80% non sono cedibili tra loro.
Inoltre, il congedo parentale totale riconosciuto al nucleo familiare può raggiungere complessivamente i 9 mesi, elevabili a 10 o 11 mesi nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente non superi 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Per ulteriori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.
FAQ
- Chi può beneficiare dell’indennità all’80% per il congedo parentale?
L’indennità maggiorata all’80% è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, per un massimo di tre mesi complessivi per entrambi i genitori.
- Fino a quando si può usufruire della misura maggiorata?
Il congedo parentale indennizzato all’80% deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia.
- Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo, è possibile ricevere l’indennità all’80%?
No, in questo caso solo il genitore lavoratore dipendente potrà beneficiare dell’indennità all’80%.
- Il congedo indennizzato all’80% può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori?
Sì, entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono fruire contemporaneamente del congedo parentale con indennità all’80%, ma senza superare il limite di tre mesi totali.
- Come viene distribuita l’indennità nel caso di più figli?
L’indennità all’80% è riconosciuta per ogni singolo figlio, ma resta vincolata al limite di tre mesi complessivi per ciascun figlio.
- Il congedo parentale può essere fruito dopo il sesto anno di vita del bambino?
Sì, ma con un’indennità ridotta al 30% della Retribuzione Media Giornaliera, fino al dodicesimo anno di età del minore.