Il Modello EAS è uno strumento indispensabili per gli enti non commerciali che desiderano accedere a specifiche agevolazioni fiscali. Introdotto con il Decreto-Legge n. 185/2008, il modulo permette di dichiarare i requisiti richiesti per l’applicazione del regime agevolato previsto dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, escludendo dall’imposizione fiscale determinati proventi come corrispettivi, quote e contributi associativi.

Per mantenere il diritto a tali agevolazioni, gli enti devono non solo presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione, ma anche aggiornarlo in caso di variazioni significative dei dati precedentemente comunicati. Entro il 31 marzo 2025, gli enti devono quindi inviare una versione aggiornata del modello qualora nel 2024 siano intervenute modifiche rilevanti. Tuttavia, non tutte le variazioni richiedono la ripresentazione del documento, ed è importante distinguere i casi in cui l’aggiornamento è obbligatorio da quelli in cui non lo è.

Il Modello EAS riguarda la generalità degli enti non commerciali associativi, siano essi dotati o meno di personalità giuridica. Sono inclusi tra i soggetti obbligati le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e di promozione sociale, nonché altre organizzazioni che percepiscono entrate derivanti da attività istituzionali non commerciali.

Esistono alcune categorie di enti esonerati dall’obbligo di presentazione, tra cui le associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono esclusivamente attività marginali, le ONLUS e le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381/91.

Un’importante novità introdotta dalla Riforma dello Sport (articolo 6, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 39/2021, modificato dal D.Lgs. n. 120/2023) riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Per queste ultime, dal 5 settembre 2023, l’obbligo di presentare il Modello EAS è stato abrogato se non svolgono attività commerciale.

Il Modello EAS si compone di diverse sezioni in cui vengono riportati i dati anagrafici dell’ente e del suo rappresentante legale, nonché una serie di informazioni economiche e operative necessarie per valutare il rispetto dei requisiti fiscali.

Alcune categorie di enti possono usufruire di una modalità semplificata di compilazione. Tra questi rientrano le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni con personalità giuridica e le associazioni combattentistiche iscritte nell’Albo del Ministero della Difesa. In questi casi, è sufficiente fornire le informazioni richieste nei punti 4, 5, 6, 25 e 26 del modulo, con l’aggiunta del punto 20 per le società sportive e del punto 3 per le associazioni con personalità giuridica.

Se nel corso del 2024 sono intervenute modifiche nei dati comunicati, il Modello EAS deve essere ripresentato entro il 31 marzo 2025. L’aggiornamento deve includere non solo i dati variati, ma anche tutte le informazioni già fornite nella versione precedente.

Esistono situazioni in cui la ripresentazione del Modello EAS non è necessaria. Non è richiesto un nuovo invio nel caso di variazione del numero degli associati, dell’ammontare dei proventi derivanti da attività di sponsorizzazione o pubblicità, della sede legale o dei dati del rappresentante legale, se questi ultimi sono già stati aggiornati tramite i modelli AA5/6 o AA7/10.

Al contrario, la ripresentazione è obbligatoria se si verificano cambiamenti significativi, come l’inizio della percezione di proventi da sponsorizzazioni non dichiarati in precedenza, la modifica della frequenza di incasso di tali proventi, variazioni nell’importo delle erogazioni liberali ricevute, nella media delle entrate dell’ente negli ultimi tre esercizi, nel numero di manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o nell’utilizzo di locali in locazione anziché in comodato.

La mancata presentazione del Modello EAS preclude all’ente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per la presentazione del modello non ha carattere perentorio e che, quindi, la sua trasmissione tardiva consente comunque di accedere ai benefici fiscali, ma solo per le operazioni effettuate successivamente alla data di presentazione.

Per sanare una eventuale omissione, è possibile ricorrere alla cosiddetta “remissione in bonis”, che permette di regolarizzare la propria posizione versando una sanzione di 250 euro tramite il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “8114”. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA utile.

In base a diverse sentenze della giurisprudenza tributaria, l’omessa presentazione del Modello EAS non comporta necessariamente la decadenza dal regime agevolato, in quanto tale sanzione non è espressamente prevista dalla normativa.

Alcune pronunce hanno sottolineato che l’eventuale violazione sarebbe comunque di natura meramente formale, purché non abbia ostacolato l’attività dell’Agenzia delle Entrate o causato danni all’erario.

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FAQ

Chi deve presentare il Modello EAS?
Tutti gli enti non commerciali associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ad eccezione di quelli espressamente esonerati.

Quando deve essere presentato il Modello EAS?
Il primo invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente. In caso di variazioni nei dati, il modello aggiornato deve essere trasmesso entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Cosa succede se il Modello EAS non viene presentato?
L’ente perde il diritto alle agevolazioni fiscali fino alla data di effettiva presentazione del modello. È possibile sanare l’omissione con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro.

Quali variazioni obbligano a ripresentare il Modello EAS?
Modifiche relative alla percezione di proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, alla media delle entrate dell’ente, alle erogazioni liberali ricevute e all’utilizzo di locali in locazione al posto del comodato d’uso.

 

Situazione Necessità di presentare un nuovo Modello EAS
Cambio del numero degli associati No
Modifica dell’importo dei proventi da sponsorizzazione No
Inizio della percezione di proventi pubblicitari prima non dichiarati
Cambio di sede legale No
Assunzione di un amministratore come dipendente
Ottenimento di erogazioni liberali non dichiarate in precedenza No
Locazione dei locali in luogo del precedente utilizzo in comodato

 

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