Dopo un’attenta analisi della Circolare n. 20/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dell’articolo 27, comma 2, del DLgs n. 141/2024, emergono alcune importanti considerazioni:

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata esplicitamente inclusa tra i diritti di confine. Questo aggiornamento, chiarito ulteriormente all’articolo 28, comma 2, del DLgs n. 141/2024, specifica che, anche per l’IVA applicata alle operazioni di importazione, valgono le norme unionali in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

In buona sostanza il Legislatore ha trasformato la natura dell’IVA all’importazione, qualificandola non più come “tributo interno”, ma come “diritto di confine”.

Questa modifica comporta rilevanti implicazioni per il rappresentante doganale indiretto, ossia l’intermediario che opera in nome proprio ma per conto dell’importatore, con il compito di presentare dichiarazioni doganali e rappresentare il cliente presso le autorità doganali.

In passato, quando l’IVA all’importazione era considerata un “tributo interno”, il rappresentante doganale indiretto era responsabile unicamente per l’obbligazione doganale, non anche per l’IVA. Essendo privo del diritto alla detrazione dell’IVA, riservato esclusivamente al proprietario delle merci, il rappresentante doganale non poteva essere considerato corresponsabile in solido con l’importatore per il pagamento dell’imposta non versata. Pertanto, la solidarietà passiva non trovava applicazione nell’accertamento e nella riscossione dell’IVA.

Con la nuova qualificazione dell’IVA all’importazione come “diritto di confine”, i soggetti obbligati al pagamento dei relativi diritti includeranno non solo i dichiaranti, ma anche i rappresentanti doganali che operano in regime di rappresentanza indiretta.

La Circolare chiarisce inoltre che l’IVA non assume la natura di diritto di confine nei seguenti casi:

  • Immissione in libera pratica di merci senza il pagamento dell’IVA, quando le merci sono destinate alla successiva immissione in consumo in un altro Stato membro dell’Unione Europea (regime 42).
  • Immissione in libera pratica di merci senza il pagamento dell’IVA, con successivo vincolo delle merci a un regime di deposito diverso dal deposito doganale, come nel caso delle merci introdotte in un deposito IVA (regime 45).

In conclusione, l’IVA sarà considerata un diritto di confine esclusivamente nei casi di irregolare introduzione in consumo in Italia, quando non venga dimostrata l’immissione in consumo in un altro Stato membro, non risultino prove dell’uscita dal territorio italiano, o le merci non siano correttamente registrate nella contabilità di un deposito IVA.

Aumenti delle soglie per la redazione del bilancio: cosa cambia?

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 125/2024, il panorama della redazione dei bilanci aziendali in Italia subisce importanti modifiche. Questo decreto, emanato in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), aggiorna le soglie patrimoniali e di ricavi per il bilancio abbreviato, il bilancio micro-imprese e il bilancio consolidato. L’obiettivo principale è rendere la normativa più aderente all’attuale contesto economico, facilitando le imprese di minori dimensioni e riducendo gli oneri amministrativi.

Il Decreto Legislativo 125/2024 si applica ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2024 in poi, rappresentando un adeguamento alle linee guida europee. Tra i cambiamenti principali figurano l’aumento dei limiti patrimoniali e di ricavi per le società che desiderano adottare una forma di bilancio semplificata. Le nuove disposizioni mirano a offrire maggiore flessibilità alle imprese, preservando al contempo la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni finanziarie.

Bilancio abbreviato

Il bilancio abbreviato, regolato dall’articolo 2435-bis del Codice Civile, consente alle società di redigere un documento semplificato, purché non superino determinati limiti dimensionali. Con il Decreto 125/2024, questi limiti sono stati aggiornati:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 4.400.000 a 5.500.000 euro.
  • Ricavi da vendite e prestazioni: da 8.800.000 a 11.000.000 euro.
  • Dipendenti medi annui: invariato a 50 unità.
Parametro Vecchi Limiti Nuovi Limiti Incremento %
Totale dell’attivo patrimoniale € 4.400.000 € 5.500.000 +25%
Ricavi delle vendite/prestazioni € 8.800.000 € 11.000.000 +25%
Dipendenti medi durante l’anno 50 unità 50 unità Invariato

Queste modifiche ampliano la platea delle imprese che possono adottare questa forma di bilancio, riducendo al contempo gli obblighi di reportistica. Tuttavia, permane l’obbligo di redigere un bilancio ordinario qualora i limiti vengano superati per due esercizi consecutivi.

Micro-imprese

Le micro-imprese beneficiano di limiti dimensionali rivisti, che ne aumentano la possibilità di accedere a semplificazioni contabili. Secondo l’articolo 2435-ter del Codice Civile, i nuovi parametri sono:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 175.000 a 220.000 euro.
  • Ricavi da vendite e prestazioni: da 350.000 a 440.000 euro.
  • Dipendenti medi annui: invariato a 5 unità

 

Parametro Vecchi Limiti Nuovi Limiti Incremento %
Totale dell’attivo patrimoniale € 175.000 € 220.000 +25%
Ricavi delle vendite/prestazioni € 350.000 € 440.000 +25%
Dipendenti medi durante l’anno 5 unità 5 unità Invariato

 

Le micro-imprese possono evitare di redigere il rendiconto finanziario e, in alcuni casi, anche la nota integrativa e la relazione sulla gestione, semplificando così le operazioni di chiusura dell’esercizio.

Bilancio consolidato

Le modifiche riguardano anche il bilancio consolidato, che interessa le società controllanti e le loro controllate. I nuovi limiti fissati dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 127/91 sono:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 20.000.000 a 25.000.000 euro.
  • Ricavi da vendite e prestazioni: da 40.000.000 a 50.000.000 euro.
  • Dipendenti medi annui: invariato a 250 unità.
Parametro Vecchi Limiti Nuovi Limiti Incremento %
Totale dell’attivo patrimoniale € 20.000.000 € 25.000.000 +25%
Ricavi delle vendite/prestazioni € 40.000.000 € 50.000.000 +25%
Dipendenti medi durante l’anno 250 unità 250 unità Invariato

 

In caso di utilizzo del criterio di verifica su base aggregata, i limiti sono maggiorati del 20%, portando i nuovi valori a 30.000.000 per l’attivo e 60.000.000 per i ricavi.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

La CSRD introduce l’obbligo per le imprese di rendicontare l’impatto delle loro attività su questioni di sostenibilità. Questo cambiamento integra la redazione del bilancio con informazioni non finanziarie, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità sociale. L’obbligo di conformità riguarda le imprese di maggiori dimensioni, ma potrebbe estendersi progressivamente.

Le nuove soglie rappresentano un’opportunità per molte imprese, che potranno accedere a regimi di reportistica meno onerosi. Le micro-imprese e le PMI beneficiano di una riduzione degli obblighi, con un impatto positivo sui costi di gestione e sul tempo dedicato alle attività amministrative.
La redazione di bilanci semplificati, come il bilancio abbreviato e quello delle micro-imprese, richiede comunque l’osservanza di criteri contabili specifici. Differenze rilevanti si riscontrano rispetto ai bilanci ordinari, in particolare nella struttura dello Stato patrimoniale e nella compilazione della nota integrativa.
Le imprese sono chiamate a conformarsi alle nuove disposizioni, pena possibili sanzioni. La normativa italiana si allinea così alle direttive europee, rafforzando il quadro normativo in tema di trasparenza e gestione finanziaria. Le soglie stabilite dal Decreto 125/2024 potrebbero essere soggette a ulteriori modifiche, in linea con l’evoluzione delle direttive europee e delle condizioni economiche.

Per consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Il Governo italiano ha approvato un nuovo decreto che estende il Bonus Natale da 100 euro a un numero più ampio di lavoratori. Destinato a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari che rispettano determinati requisiti, questo incentivo si aggiunge alla tredicesima e mira a offrire un sollievo finanziario durante il periodo natalizio. A seguito dell’approvazione del provvedimento, il numero di beneficiari dovrebbe raddoppiare, includendo nuove categorie di famiglie precedentemente escluse.

Il Bonus Natale è un contributo economico pensato per i lavoratori dipendenti, erogato come integrazione alla tredicesima mensilità. Nasce con l’obiettivo di sostenere i redditi più bassi, soprattutto per quei nuclei familiari che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità. L’attuale estensione della platea di beneficiari è stata attuata attraverso il cosiddetto Decreto Omnibus, convertito in legge il 7 ottobre 2024. Questo provvedimento ha ampliato il numero di famiglie aventi diritto, estendendo l’incentivo anche ad alcuni gruppi precedentemente esclusi.

Cosa cambia con il nuovo decreto approvato l’11 novembre 2024

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 novembre 2024 prevede un significativo ampliamento del Bonus Natale. In particolare, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato che il Governo ha trovato le risorse per raddoppiare la platea dei beneficiari, includendo famiglie monogenitoriali e altre categorie di lavoratori che precedentemente non potevano accedere al beneficio. La misura è stata approvata anche su proposta dell’opposizione, che chiedeva un’estensione del sostegno economico a favore delle famiglie in difficoltà.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda l’inclusione di nuove categorie di nuclei familiari. Tra queste figurano le famiglie monogenitoriali, che secondo la normativa comprendono quei lavoratori che risultano essere l’unico genitore per motivi specifici, come il decesso del coniuge o l’assenza di riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Altre categorie di lavoratori precedentemente escluse potrebbero includere genitori single, anche se con ex-coniuge, purché il reddito complessivo rientri nei parametri stabiliti.

Per poter richiedere il Bonus Natale, i lavoratori devono rispettare alcuni requisiti economici. In particolare, il reddito complessivo annuo non deve superare i 28.000 euro. Il decreto include anche i redditi percepiti attraverso cedolare secca e regime forfettario, ampliando così la possibilità di accesso al bonus a categorie con diverse tipologie di reddito. Inoltre, il bonus è disponibile solo per quei lavoratori il cui reddito imponibile permette di essere “capienti”, ossia con un’imposta lorda superiore alle detrazioni fiscali.

Per accedere al Bonus, i lavoratori devono soddisfare alcune condizioni familiari. È necessario che abbiano un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. Il termine “a carico” si riferisce a quei familiari con reddito inferiore a una determinata soglia annuale, pari a 2.840,51 euro, aumentato a 4.000 euro per figli sotto i 24 anni. I lavoratori con nucleo monogenitoriale sono considerati idonei, purché l’altro genitore sia assente per specifiche cause legali, come il decesso o la mancata dichiarazione del figlio.

La richiesta per il Bonus Natale può essere effettuata direttamente dai lavoratori, tramite il proprio datore di lavoro. I dipendenti pubblici devono inoltrare la richiesta tramite la piattaforma NoiPA entro il 22 novembre 2024, seguendo le istruzioni previste nel portale per completare la procedura self-service. La modalità di richiesta varia leggermente a seconda del settore di impiego, ma il bonus sarà accreditato insieme alla tredicesima per tutti coloro che risulteranno idonei.

L’importo del Bonus Natale è fissato a 100 euro e non è soggetto a tassazione IRPEF, il che permette ai lavoratori di ricevere l’intero importo senza decurtazioni fiscali. L’erogazione del bonus avverrà in concomitanza con la tredicesima mensilità, offrendo così un supporto aggiuntivo in vista delle festività natalizie. Questo contributo è disponibile anche per coloro che lavorano part-time, senza riduzioni in base all’orario di lavoro.

Il nuovo decreto stabilisce anche che i lavoratori della scuola, inclusi i supplenti brevi e saltuari, possano accedere al Bonus Natale. La misura è prevista per i lavoratori a tempo determinato che rispondano ai requisiti di reddito e familiari indicati.

Successivamente all’erogazione del Bonus, il sostituto d’imposta effettuerà le verifiche necessarie per confermare l’idoneità del beneficiario. In caso di erogazione non spettante, l’importo verrà recuperato tramite conguaglio. Nel caso in cui il lavoratore abbia ricevuto il bonus in modo indebito, dovrà restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi per il 2024, che verrà presentata nel 2025.

Se emergono errori nella determinazione dell’importo del Bonus, è prevista la possibilità di ricalcolo. I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus, pur avendone diritto, potranno richiederlo nella dichiarazione dei redditi. Eventuali importi non spettanti dovranno essere restituiti tramite lo stesso conguaglio fiscale. Questa procedura permette di garantire che solo i lavoratori idonei ricevano l’incentivo.

Per assicurare il corretto utilizzo delle risorse, il Governo ha previsto una serie di controlli fiscali sul Bonus. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, avranno il compito di verificare l’idoneità dei beneficiari prima di effettuare l’erogazione. I lavoratori devono inoltre dichiarare la propria situazione familiare ed economica per ricevere l’incentivo.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori chiarimenti sul Bonus, in particolare per quanto riguarda i requisiti specifici delle nuove categorie incluse. Il testo definitivo del decreto potrebbe contenere informazioni aggiuntive e dettagli sulle modalità di accesso per i lavoratori dipendenti. Il Governo ha già indicato che saranno prese in considerazione eventuali correzioni e ampliamenti per i futuri decreti relativi al 2025.

Lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione per consulenza ed assistenza personalizzata.

 

Nel recente decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte importanti modifiche che interessano il concordato preventivo biennale. Questo aggiornamento normativo prevede una riapertura dei termini per l’adesione al concordato fino al 12 dicembre 2024, rivolto ai contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre ma non sono ancora in regola con l’opzione di adesione per il biennio fiscale 2024-2025. Insieme a questa riapertura, il decreto include alcune correzioni tecniche e l’allargamento dei beneficiari di specifiche misure di supporto, tra cui il cosiddetto “bonus Natale.”

Il concordato preventivo biennale, inizialmente previsto con scadenza al 31 ottobre, viene ora esteso fino al 12 dicembre per consentire a un numero maggiore di contribuenti di aderire. Tale riapertura è particolarmente rilevante per quei contribuenti che, pur avendo già dichiarato i redditi entro la scadenza di ottobre, non avevano ancora completato l’opzione per l’adesione al concordato per i prossimi due anni. Il decreto mira quindi a offrire una maggiore flessibilità temporale, facilitando l’accesso al regime per chi è in possesso dei requisiti richiesti.

Emendamenti al Decreto Legge Fiscale: Correzioni sulle Procedure del Concordato Biennale

Contestualmente alla riapertura dei termini, sono stati proposti emendamenti correttivi dai relatori del decreto fiscale – Paola Ambrogio, Dario Damiani ed Elena Testor – con l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti tecnici e operativi del concordato preventivo biennale. Gli emendamenti si concentrano su due aree principali:

Uno dei punti chiave degli emendamenti riguarda la compagine sociale, che è oggetto di revisione per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale da parte delle aziende, soprattutto di quelle con strutture societarie articolate. Questa misura permette una gestione semplificata delle adesioni per le società che rispondono a specifici requisiti, garantendo al contempo il rispetto dei criteri fiscali imposti dal regime concordato.

Introduzione della Sanatoria per le Annualità Pregresse

Il secondo emendamento prevede una sanatoria speciale per le annualità pregresse rivolta ai contribuenti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale. Tale sanatoria, denominata “ravvedimento super speciale,” consente di regolarizzare eventuali discrepanze fiscali relative agli anni precedenti, evitando il rischio di contenziosi e semplificando la posizione fiscale di coloro che scelgono di aderire al concordato. Questo provvedimento contribuisce a garantire la conformità alle norme in vigore per tutti i contribuenti interessati.

Il concordato preventivo biennale è uno strumento di pianificazione fiscale che permette ai contribuenti di calcolare anticipatamente le imposte per il biennio 2024-2025. Questo approccio consente di ridurre l’incertezza fiscale e di pianificare con precisione gli obblighi contributivi, rappresentando un vantaggio sia per i contribuenti privati che per le imprese. La possibilità di accedere al concordato offre quindi un’opportunità per chi è interessato a programmare il proprio carico fiscale in maniera più efficace e a lungo termine.

 

Per aderire al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare una serie di requisiti e procedure specifiche entro il termine del 12 dicembre. Di seguito i passaggi principali per accedere a questa misura:

 

  • Presentazione della Dichiarazione dei Redditi: Il contribuente deve aver completato e presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 31 ottobre.
  • Presentazione della Domanda di Adesione: La domanda di adesione deve essere presentata entro il nuovo termine del 12 dicembre, seguendo le indicazioni previste dalle autorità fiscali.
  • Conformità con il Regime Fiscale: I contribuenti che optano per il concordato preventivo devono essere in regola con le dichiarazioni pregresse oppure, se necessario, avvalersi della sanatoria speciale per le annualità passate.

Questi passaggi sono essenziali per poter accedere ai vantaggi offerti dal concordato preventivo biennale e per rispettare le disposizioni del nuovo decreto legge.

 

L’obiettivo del concordato preventivo biennale è di favorire la conformità fiscale a lungo termine, permettendo ai contribuenti di pianificare anticipatamente i propri obblighi fiscali e ridurre l’incertezza legata alle variazioni dell’imposizione.

Le correzioni e gli emendamenti inseriti nel decreto garantiscono che il concordato sia applicabile in modo più efficiente e che le aziende possano accedere al regime con meno complessità operativa.

La riapertura dei termini e gli aggiornamenti normativi mirano a offrire ai contribuenti una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di:

  • Pianificare con precisione il carico fiscale per il biennio in questione, con un beneficio in termini di chiarezza e stabilità delle imposte.
  • Ridurre l’incertezza fiscale, grazie a un calcolo preventivo delle imposte, permettendo una gestione più serena e programmata degli obblighi fiscali.
  • Sanare eventuali discrepanze passate attraverso il ravvedimento super speciale, con una regolarizzazione rapida delle annualità pregresse per chi aderisce al concordato biennale.

Ricordiamo che lo Studio Pallino è a vostra disposizione per assistenza e consulenza personalizzata.

Ravvedimento speciale entro il 31 Marzo 2025 per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale

Il D.L. n. 113/2024 (decreto Omnibus) ha introdotto un ravvedimento in favore dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
In particolare, l’art. 2-quater del decreto, introdotto in sede di conversione, consente ai soggetti che entro il 31 ottobre hanno aderito al patto con il Fisco, di sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni dal 2018 al 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è lo strumento ideato per i contribuenti che permetterà, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni ma sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, coerentemente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria ed i redditi dichiarati, per questi soggetti che hanno aderito al CPB c’è l’ulteriore possibilità di regolarizzare le pendenze fiscali avvalendosi del ravvedimento speciale.

La scadenza chiave per il ravvedimento è il 31 marzo 2025, data entro cui sarà necessario adempiere alle modalità di pagamento stabilite, evitando l’applicazione di sanzioni più severe e beneficiando di una tassazione sostitutiva agevolata. L’obiettivo principale è quello di permettere ai contribuenti di mettersi in regola in modo più semplice e meno oneroso rispetto a una normale procedura di accertamento fiscale.

L’adesione al ravvedimento speciale, una volta perfezionata, impedisce che l’Agenzia delle Entrate possa procedere, per i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha optato per l’applicazione del ravvedimento, a rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n. 600/1973 (accertamento analitico e per presunzioni) e l’IVA ai sensi dell’art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 (accertamento per presunzioni). Tuttavia, i contribuenti perderanno tale beneficio in caso di intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale, di mancato versamento delle somme dovute, ovvero di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero di notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Per esercitare l’opzione di ravvedimento speciale, i contribuenti devono utilizzare il modello F24, che è il modello standard per il versamento delle imposte in Italia. È fondamentale compilare correttamente il campo “Anno di riferimento” per specificare l’anno fiscale relativo all’imposta. La Risoluzione n.50/2024 ha istituito codici tributo appositi per agevolare il processo di pagamento, semplificando l’identificazione delle voci di imposta.

I contribuenti possono scegliere se pagare in una soluzione unica o optare per la rateizzazione. In caso di rateizzazione, è possibile dilazionare il pagamento fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con l’aggiunta di interessi calcolati al tasso legale.
Ogni rata deve essere versata puntualmente secondo il calendario stabilito dall’Agenzia delle Entrate. In caso di ritardo nel pagamento di una rata, il beneficio della rateazione non decade se il versamento viene effettuato entro la data di scadenza della rata successiva. Tuttavia, se il contribuente non riesce a rispettare questi termini, potrebbe perdere i benefici derivanti dal ravvedimento speciale.
Condizione essenziale per il Calcolo è il fatto che il contribuente abbia effettivamente applicato gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per l’anno cui intende applicare la misura, poiché è proprio sull’esito ISA della singola annualità che si sviluppano i conteggi da effettuarsi al fine di determinare le somme dovute.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva deve essere determinata secondo criteri specifici, considerando i redditi dichiarati e le addizionali regionali. Questo calcolo tiene conto dei dati già presenti nelle dichiarazioni fiscali del contribuente, i quali devono essere veritieri e accurati.

Specifiche per le Diverse Categorie di Contribuenti
Le modalità di adesione al ravvedimento speciale del CPB possono variare in base alla categoria del contribuente.

Ad esempio:
Contribuenti con reddito d’impresa e lavoro autonomo: Devono applicare l’opzione di ravvedimento per entrambe le categorie di reddito.
Soggetti con condizioni di attività non normale: Se l’attività è stata dichiarata “non normale” in base agli ISA, il contribuente può comunque accedere al ravvedimento.
Associazioni e società: I rappresentanti legali devono assicurarsi che ciascuna imposta sostitutiva sia versata correttamente per conto dell’associazione o dei singoli soci.

Il diritto al ravvedimento speciale può decadere in alcune situazioni. Tra queste, l’eventuale notifica di verbali di constatazione, o di atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che sanciscono l’esistenza di un credito inesistente. In tali casi, il contribuente può essere escluso dal ravvedimento e soggetto a sanzioni ulteriori. È quindi essenziale che il contribuente non sia destinatario di accertamenti pendenti o irregolarità al momento dell’adesione.

La Risoluzione ADE n. 50/2024 e i Codici Tributo
La Risoluzione n. 50/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di codici tributo, che facilitano i pagamenti per i contribuenti aderenti al CPB. Questi codici devono essere inseriti nel modello F24 per garantire che i pagamenti siano correttamente identificati.

Per i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale e desiderano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal ravvedimento speciale, affidarsi a uno studio professionale è fondamentale!
Lo Studio Pallino Commercialisti, con anni di esperienza in consulenza fiscale e normativa, è al vostro fianco per guidarvi passo dopo passo, dalla verifica della documentazione alla compilazione corretta del modello F24, garantendo il rispetto di tutte le scadenze e la massima tutela.

FAQs
Qual è la scadenza finale per l’opzione di ravvedimento?
La scadenza per esercitare l’opzione di ravvedimento speciale è il 31 marzo 2025.
È possibile rateizzare il pagamento delle imposte sostitutive?
Sì, il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 24 rate mensili, con interessi al tasso legale.
Cosa accade in caso di ritardo nel pagamento di una rata?
Un ritardo, se compensato entro la scadenza della rata successiva, non comporta la perdita del
beneficio della rateazione.
Quali documenti sono necessari per esercitare il ravvedimento?
È richiesto il modello F24 compilato con i codici tributo specifici, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Novembre è un mese di importanti scadenze fiscali che richiedono attenzione e puntualità. Affrontare questi adempimenti in modo accurato è essenziale per garantire la conformità alle normative.

Di seguito le principali scadenze del mese di Novembre 2024:

18 NOVEMBRE LUNEDI’
• Vers. IVA e ritenute Ottobre
•Vers. INPS fìssi e IVA – 3°Trim

20 NOVEMBRE MERCOLEDì
• Vers. ENASARCO su provvigioni maturate 3° trim

25 NOVEMBRE LUNEDI’
• Mod.INTRA – Ottobre

30 NOVEMBRE SABATO

AFFRANCAMENTO VALORI
posseduti al 01/01/2024 -Vers. rata imp. sostitutiva e redazione perizia

Lo Studio Pallino offre un supporto professionale per chi desidera gestire al meglio le proprie esigenze fiscali, fornendo un’assistenza su misura. Per maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata, siamo a vostra completa disposizione.

Con la proposta di Legge di Bilancio 2025, l’affrancamento dei valori acquisisce una stabilità attesa da lungo tempo, con benefici per persone fisiche e società semplici, esclusi però i titolari di reddito d’impresa. La nuova normativa punta a consolidare la possibilità di rivalutare il valore di terreni e partecipazioni alla data del 1° gennaio di ciascun anno, rendendo più fluido il processo e garantendo ai contribuenti chiarezza su termini e modalità di applicazione.

L’affrancamento permette ai proprietari di terreni edificabili, agricoli e partecipazioni in società di rivedere il valore dei loro asset in base a perizie giurate, pagando un’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato: un processo che può rivelarsi strategico per chi desidera vendere a breve termine, riducendo le plusvalenze tassabili.

Tavola riassuntiva dei beneficiari e dei requisiti per l’affrancamento:

 

Categoria Beneficiari

Principali

Tassazione

Sostitutiva

Scadenza Requisiti
Partecipazioni Persone fisiche e

società semplici

16% 30 novembre Perizia giurata
Terreni agricoli Proprietari terreni

agricoli

16% 30 novembre Perizia giurata
Terreni

edificabili

Proprietari terreni

edificabili

16% 30 novembre Perizia giurata

 

La stabilizzazione annuale dell’imposta permette di programmare questa rivalutazione come parte della gestione fiscale strategica, evitando le proroghe a cui si ricorreva negli anni precedenti. Questa soluzione contribuisce a una visione a lungo termine sia per i privati che per i piccoli investitori, specialmente alla luce delle recenti modifiche introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’imposta sostitutiva del 16% è una misura fiscale chiave che consente di ridurre o azzerare le future plusvalenze al momento della vendita. Essa si applica sul valore della perizia, per la quale sono abilitati vari professionisti in base alla categoria dell’asset. Le perizie devono essere sottoposte entro il 30 novembre e la tassazione può essere rateizzata in tre rate, facilitando la gestione finanziaria per i contribuenti. Gli interessi annuali del 3% si applicano dalla seconda rata.

Per le partecipazioni in società, il valore periziato si riferisce all’intero patrimonio e la perizia deve essere conservata e disponibile per eventuali richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa agevolazione rappresenta una risposta mirata alle esigenze di gestione e pianificazione patrimoniale per numerosi contribuenti.

Per orientarsi tra le normative e cogliere appieno i benefici fiscali della rivalutazione, è fondamentale affidarsi a professionisti del settore fiscale e tributario. Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per supportare chi desidera ottenere una consulenza qualificata, sia per la perizia necessaria sia per la pianificazione del pagamento rateizzato.

Il nostro Studio offre consulenze personalizzate per chi intende avvalersi della stabilizzazione prevista dal nuovo testo di legge.

 

FAQs

 

Quali sono i principali beneficiari dell’Affrancamento dei valori?

Persone fisiche, società semplici e non residenti, esclusi i titolari di reddito d’impresa.

Come viene calcolata l’imposta sostitutiva?

L’imposta sostitutiva è del 16% sul valore periziato di partecipazioni e terreni.

Quando è necessario presentare la perizia?

La perizia giurata deve essere consegnata entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno fiscale in corso.

Posso rateizzare l’imposta sostitutiva?

Sì, l’imposta può essere rateizzata in tre rate annuali, con un interesse del 3% dalla seconda rata.

Quali sono i vantaggi dell’affrancamento?

Consente di ridurre o azzerare la plusvalenza tassabile al momento della vendita.

La bozza della Legge di Bilancio 2025 prevede importanti aggiornamenti per il credito d’imposta ZES Unica, un’agevolazione fiscale rivolta alle imprese attive nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Sud Italia. Con un fondo destinato di 1,6 miliardi di euro, l’iniziativa punta a promuovere investimenti e crescita economica in aree strategiche, offrendo un incentivo a chi desidera investire in progetti qualificati in regioni come Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

La Legge di Bilancio introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nelle ZES Uniche del Sud. Queste aree godono di un regime fiscale agevolato, pensato per stimolare la competitività e l’attrattiva economica delle regioni. Il credito d’imposta coprirà le spese ammissibili tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, con l’obiettivo di incentivare progetti di sviluppo e modernizzazione.

Il credito d’imposta si applica alle spese ammissibili sostenute entro il periodo indicato, con una previsione di monitoraggio specifico per garantire la corretta applicazione e l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati. Le aziende dovranno inviare una comunicazione dettagliata all’Agenzia delle Entrate, dichiarando le spese previste e sostenute, attraverso una fase di trasmissione che avrà luogo dal 31 marzo al 30 maggio 2025.

L’invio della documentazione rappresenta un requisito essenziale per ottenere il credito d’imposta. I passaggi principali includono:

Prima Comunicazione: Da inviare entro il 30 maggio 2025, indicando le spese ammissibili.

Comunicazione Integrativa: Da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, con la conferma delle spese effettivamente sostenute e la documentazione contabile che attesti l’avvenuta realizzazione dell’investimento.

Questa procedura di monitoraggio è fondamentale per mantenere la trasparenza e garantire l’effettiva distribuzione dei fondi secondo criteri precisi.

L’importo massimo del credito d’imposta fruibile sarà determinato in proporzione ai fondi disponibili, considerando l’ammontare totale delle domande pervenute. La ripartizione è suddivisa tra le categorie di imprese stabilite dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale, includendo:

Il credito d’imposta per le ZES Uniche rispetta limiti di spesa che saranno definiti annualmente e in base alle risorse disponibili. Tuttavia, il credito è cumulabile con aiuti di stato e aiuti de minimis in specifici casi, garantendo maggiore flessibilità agli operatori economici che vogliono potenziare la loro competitività nelle ZES.

Gli investimenti devono rispettare una serie di requisiti per risultare ammissibili. Tra questi, la produzione e conservazione della documentazione contabile relativa ai costi sostenuti è essenziale. Le fatture elettroniche dovranno essere accompagnate da una certificazione che ne attesti la validità, secondo quanto previsto dal decreto del 17 maggio 2024.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per offrire consulenza e assistenza personalizzata.

FAQ

Cos’è il credito d’imposta ZES Unica?

È un incentivo fiscale per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali del Sud Italia, pensato per favorire lo sviluppo economico regionale.

Quali regioni beneficiano del credito ZES?

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo sono le regioni ammissibili.

Quali sono le spese ammissibili?

Le spese di investimento realizzate tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, documentate e conformi ai criteri stabiliti dalla normativa.

Quando presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

Dal 31 marzo al 30 maggio 2025, con una comunicazione integrativa prevista tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

Sì, è cumulabile con alcuni aiuti di Stato e aiuti de minimis secondo quanto previsto dalla legge.

Nel 2025, il sistema dei fringe benefit subirà alcune importanti modifiche introdotte dal Disegno di Legge di Bilancio. Questo articolo affronterà i cambiamenti più rilevanti, con particolare attenzione al tetto di non tassabilità per lavoratori dipendenti e genitori, e gli incentivi per i nuovi assunti che trasferiscono la residenza.

Cosa Sono i Fringe Benefit?

I fringe benefit sono compensi in natura che un datore di lavoro offre ai dipendenti sotto forma di beni o servizi, aggiuntivi rispetto allo stipendio. Sono una componente della retribuzione che, entro determinati limiti stabiliti dalla normativa, non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore, risultando quindi esenti da tassazione.

Tetto di Non Tassabilità

Tradizionalmente, la soglia di non tassabilità per i fringe benefit è fissata a 258,23 euro. Tuttavia, per il 2024, questo limite è stato incrementato a:

  • 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede la proroga di questi limiti per il triennio 2025-2027.

Novità per i Lavoratori Fuori Sede

Un’importante novità riguarda i nuovi assunti che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 chilometri per motivi lavorativi. Per questi lavoratori, la soglia di non tassabilità potrebbe essere ulteriormente aumentata. Si tratta di un incentivo rivolto a incoraggiare la mobilità lavorativa, offrendo un vantaggio fiscale significativo a coloro che accettano di trasferirsi.

Vantaggi per Dipendenti e Datori di Lavoro

I fringe benefit non solo sono vantaggiosi per i dipendenti, che ricevono un compenso aggiuntivo esente da imposte, ma offrono anche benefici fiscali per il datore di lavoro, in quanto le somme sono deducibili dal reddito d’impresa. Vi sono tuttavia delle eccezioni per alcune tipologie di benefit, come le auto aziendali e i prestiti ai dipendenti, che sono regolati da criteri specifici.

Fringe Benefit e Famiglie

Un altro aspetto da considerare riguarda i fringe benefit per i genitori. Secondo le recenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare dell’agevolazione anche i lavoratori dipendenti con figli a carico, inclusi i figli adottivi e quelli nati fuori dal matrimonio. I genitori possono usufruire del bonus fino a 2.000 euro, purché il reddito dei figli non superi determinate soglie:

  • 2.840,51 euro per i figli sopra i 24 anni;
  • 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Auto Aziendali e Altri Benefit

I fringe benefit includono una vasta gamma di servizi, tra cui le auto aziendali. Le regole variano a seconda della data di stipula del contratto. Per i contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020, la tassazione dipende dalle emissioni di CO2 del veicolo, secondo la seguente scala:

  • 25% se le emissioni sono inferiori o uguali a 60 g/km;
  • 30% se le emissioni sono comprese tra 60 e 160 g/km;
  • 50% per emissioni tra 160 e 190 g/km;
  • 60% per emissioni superiori a 190 g/km.

Anche i buoni pasto, le polizze sanitarie e i fabbricati concessi ai dipendenti rientrano tra i fringe benefit.

Come Richiedere i Fringe Benefit

Per ottenere il bonus, il lavoratore deve presentare una dichiarazione all’azienda in cui attesti la presenza di figli a carico, includendo il codice fiscale dei figli. È importante che la documentazione sia accurata e conservata per eventuali controlli futuri.

Tabella Riassuntiva: Limiti e Agevolazioni Fringe Benefit

Anno Limite Generale Limite per Genitori con Figli Incentivi per Lavoratori Fuori Sede
2023 258,23 euro 3.000 euro Nessuno
2024 1.000 euro 2.000 euro Previsto innalzamento per residenza oltre 100 km
2025-2027 1.000 euro 2.000 euro Maggiorazione per trasferimenti oltre 100 km

FAQ

  1. Cosa sono i fringe benefit?
    I fringe benefit sono compensi in natura concessi dal datore di lavoro sotto forma di beni o servizi, esenti da imposte entro specifici limiti.
  2. Quali sono i limiti di non tassabilità per il 2024?
    Il limite è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti e 2.000 euro per i genitori con figli a carico.
  3. Chi può beneficiare dell’aumento per trasferimenti di residenza?
    I nuovi assunti che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 chilometri possono beneficiare di un ulteriore innalzamento del tetto di non tassabilità.
  4. Come si richiedono i fringe benefit per i figli a carico?
    Il lavoratore deve presentare una dichiarazione al datore di lavoro, includendo il codice fiscale dei figli a carico.
  5. Quali fringe benefit sono inclusi oltre alle somme in denaro?
    Oltre alle somme, rientrano auto aziendali, buoni pasto, polizze sanitarie, e bollette per acqua, luce e gas.

Per una consulenza personalizzata e un’assistenza completa nella gestione dei fringe benefit e delle agevolazioni fiscali il nostro team di esperti è a tua disposizione per offrirti soluzioni su misura.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal Decreto Legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, rappresenta un nuovo strumento di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, volto a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire la compliance fiscale. Questo istituto permette ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per un biennio, ottenendo in cambio la stabilità fiscale e la certezza di non essere soggetti a ulteriori accertamenti, salvo particolari eccezioni.

Il CPB è rivolto principalmente a due categorie di contribuenti: i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e quelli che aderiscono al regime forfettario. L’istituto si inserisce nel più ampio disegno di riforma della legge delega del 9 agosto 2023 n. 111, finalizzata a incentivare l’adempimento spontaneo e a migliorare la trasparenza del rapporto tra Fisco e contribuente.

Che Cos’è il Concordato Preventivo Biennale?

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un accordo tra contribuente e Fisco che consente di definire anticipatamente il reddito imponibile per i due anni fiscali successivi. Questo istituto ha lo scopo di garantire stabilità e certezza al contribuente, riducendo la possibilità di accertamenti futuri, sempre che vengano rispettate le condizioni previste dall’accordo.

Il CPB si prefigge di:

  • Incentivare il rispetto volontario degli obblighi tributari.
  • Ridurre la complessità degli adempimenti fiscali.
  • Fornire certezza giuridica e fiscale al contribuente per il periodo oggetto dell’accordo.
  • Favorire la trasparenza e la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che aderisce al CPB gode di vantaggi significativi, tra cui la stabilità fiscale per il biennio concordato e l’esonero da accertamenti fiscali sulle imposte dirette e sull’IRAP, a meno che non emergano cause di decadenza.

Condizioni per l’Accesso al Concordato Preventivo Biennale

L’accesso al Concordato Preventivo Biennale è riservato a determinate categorie di contribuenti, che devono soddisfare una serie di requisiti stringenti. La circolare n. 18/E elenca chiaramente le condizioni ostative che, se presenti, impediscono l’adesione al CPB. Queste condizioni sono suddivise in tre gruppi principali:

  1. Assenza di Debiti Tributari o Contributivi Superiori a 5.000 Euro

Una delle principali condizioni per poter accedere al CPB è che il contribuente non abbia debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro. Tuttavia, se il contribuente ha debiti che superano tale soglia, può ancora accedere al CPB purché li estingua prima di accettare la proposta di concordato.

 

Non vengono inclusi nel calcolo di questa soglia i debiti per i quali sono stati concessi provvedimenti di sospensione o rateizzazione, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sia decaduto dai benefici.

 

Come Viene Calcolato il Debito?

Il debito rilevante per il CPB è quello derivante da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come:

  • Avvisi di accertamento.
  • Atti di contestazione e irrogazione di sanzioni.
  • Cartelle di pagamento derivanti da controlli automatizzati.

Non rilevano, invece, i debiti ancora soggetti a ricorsi o quelli per i quali siano in corso termini di impugnazione o di pagamento.

 

  1. Regolarità delle Dichiarazioni Fiscali

Un’altra condizione fondamentale per l’accesso al CPB è che il contribuente deve aver presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello per cui si intende aderire al concordato.

Questa misura mira a escludere dal CPB i contribuenti che non abbiano rispettato l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni precedenti.

 

  1. Assenza di Condanne per Reati Fiscali

Per poter accedere al CPB, il contribuente non deve aver subito una condanna per reati tributari, come quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 (ad esempio, dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture false), né per altri gravi reati come il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

Nel caso di sentenze di patteggiamento (art. 444 del Codice di Procedura Penale), il contribuente può accedere al CPB solo se la pena detentiva è inferiore a due anni e non sono state applicate pene accessorie.

Ambito di Applicazione del Concordato Preventivo Biennale

Il CPB si applica esclusivamente al reddito di impresa e al reddito di lavoro autonomo. Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il concordato può includere anche la base imponibile IRAP. Tuttavia, l’IVA non è inclusa nel concordato, e continua a essere regolata dalle normative ordinarie.

Differenze tra Contribuenti ISA e Forfettari

I contribuenti forfettari e quelli soggetti agli ISA hanno regole leggermente diverse per l’applicazione del CPB.

Contribuenti ISA: Per i contribuenti che applicano gli ISA, il concordato riguarda il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP. Sono escluse dal calcolo del reddito le componenti straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazioni, o corrispettivi percepiti dalla cessione di clientela.

Contribuenti Forfettari: Per i forfettari, il concordato è sperimentale e si applica solo per il 2024. A differenza dei contribuenti ISA, il calcolo del reddito per i forfettari è più semplice, in quanto non devono essere considerate plusvalenze, minusvalenze, o altre componenti straordinarie.

 

Esempio di Calcolo per i Contribuenti ISA

Per i contribuenti soggetti agli ISA, il reddito concordato si basa sul reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Supponiamo che un contribuente abbia un reddito d’impresa di 50.000 euro, esclusi gli utili derivanti da partecipazioni in società o le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali. Questo reddito sarà la base imponibile concordata per il biennio successivo, salvo l’aggiunta di eventuali variazioni per componenti straordinarie.

 

Modalità e Termini di Adesione al Concordato Preventivo Biennale

L’adesione al CPB è volontaria e avviene attraverso un processo digitale, facilitato da un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo programma consente al contribuente o al suo consulente di visualizzare la proposta di concordato e accettarla.

 

Termini per l’Adesione

Anno 2024: Per il primo anno di applicazione del CPB, il termine per accettare la proposta è fissato al 31 ottobre 2024.

Anni successivi: A partire dal 2025, il termine sarà il 31 luglio di ogni anno.

Benefici dell’Adesione al Concordato Preventivo Biennale

L’adesione al CPB comporta una serie di vantaggi significativi per i contribuenti:

  1. Stabilità Fiscale

Una volta accettata la proposta di concordato, il contribuente gode di una stabilità fiscale per il biennio concordato. Durante questo periodo, il Fisco non può effettuare accertamenti sulle imposte dirette e sull’IRAP, a meno che non si verifichino cause di decadenza.

  1. Benefici Premiali per i Contribuenti ISA

Per i contribuenti che applicano gli ISA, l’adesione al CPB consente di usufruire anche dei benefici premiali previsti dal regime ISA, tra cui:

  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni di crediti IVA superiori a 50.000 euro.
  • Esclusione dalla disciplina delle società non operative, che prevede pesanti sanzioni per le società considerate “di comodo”.
  • Riduzione dei termini per gli accertamenti, che vengono anticipati di un anno, garantendo così un minor rischio di accertamenti a lungo termine.
  • Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, come quelli effettuati sulle risultanze dei conti bancari non giustificati.
  1. Riduzione degli Adempimenti Fiscali

L’adesione al CPB semplifica notevolmente la gestione amministrativa e fiscale per il contribuente, riducendo il numero di adempimenti da svolgere e offrendo maggiore serenità nella gestione fiscale.

  1. Semplificazione nel Calcolo degli Acconti

Per quanto riguarda il calcolo degli acconti, l’adesione al CPB introduce un metodo semplificato. Gli acconti sono calcolati sulla base dei redditi concordati, con una maggiorazione del 10% per l’IRPEF e del 3% per l’IRAP, evitando così complesse operazioni di stima.

Cause di Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

Nonostante i numerosi vantaggi, il CPB prevede anche una serie di cause di decadenza che, se si verificano, comportano la perdita dei benefici concordati. Le principali cause di decadenza sono legate a modifiche significative dell’attività economica o a violazioni gravi degli obblighi fiscali.

  1. Cessazione o Modifica dell’Attività

Se il contribuente cessa o modifica l’attività economica durante il periodo coperto dal concordato, quest’ultimo cessa di avere effetto. Tuttavia, se il contribuente inizia una nuova attività che rientra nello stesso codice attività per cui è stato emesso il concordato, quest’ultimo può continuare ad applicarsi.

Esempio Pratico

Un contribuente che esercita l’attività di commercio all’ingrosso (codice attività 46.32.20) e decide di avviare un’attività di trasporto (codice attività 49.32.10) durante il biennio concordatario vedrà cessare l’efficacia del CPB, in quanto i due codici non rientrano nello stesso settore economico. Se invece l’attività iniziale e quella successiva appartengono allo stesso gruppo di attività, il CPB continuerà ad essere valido.

  1. Dichiarazione di Ricavi o Compensi Superiori ai Limiti Previsti

Un’altra causa di decadenza dal CPB è il superamento dei limiti di ricavi o compensi concordati. Se il contribuente dichiara ricavi superiori al 50% rispetto al limite concordato, il CPB cessa di avere effetto, e il contribuente sarà soggetto a normali accertamenti fiscali.

  1. Violazioni Fiscali Gravi

Il CPB cessa di avere effetto anche in caso di violazioni fiscali gravi, come:

  • Occultamento di attività rilevanti ai fini fiscali.
  • Dichiarazioni mendaci o inesatte nei modelli ISA.
  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o omesso versamento delle imposte dovute.
  • In caso di decadenza, il contribuente perde i benefici del CPB per entrambi i periodi di imposta coperti dall’accordo.
  1. Circostanze Eccezionali

Il CPB può cessare di avere effetto anche in presenza di circostanze eccezionali che determinano una riduzione significativa dei redditi o dei ricavi concordati. Tra queste circostanze rientrano eventi come calamità naturali, danni significativi ai beni dell’impresa, o impossibilità di continuare l’attività per cause di forza maggiore.

 

Rinnovo del Concordato

Il CPB ha una durata biennale, ma può essere rinnovato alla scadenza, sempre che il contribuente continui a rispettare i requisiti di accesso. Se il contribuente decide di rinnovare il concordato, dovrà seguire le stesse modalità previste per la prima adesione.

Effetti della Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

In caso di decadenza, il contribuente perde tutti i benefici derivanti dall’adesione al CPB, compresi l’esonero dagli accertamenti e la semplificazione degli adempimenti. Inoltre, eventuali accertamenti fiscali possono essere effettuati retroattivamente, e il contribuente sarà tenuto a pagare le imposte sui redditi effettivamente conseguiti.

Ripercussioni Fiscali

Se il contribuente decade dal CPB, sarà obbligato a versare le imposte dovute sui redditi effettivi, nonché eventuali sanzioni e interessi per il mancato rispetto degli obblighi fiscali. Inoltre, la perdita dei benefici premiali può comportare un aumento del rischio di accertamenti futuri.

Differenze Chiave tra Contribuenti ISA e Forfettari

Esistono alcune importanti differenze tra le regole applicabili ai contribuenti ISA e ai forfettari nell’ambito del CPB. Queste differenze si riflettono principalmente nel calcolo del reddito e nella durata del concordato.

Contribuenti ISA: Il CPB si applica al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oltre che alla base imponibile IRAP. Il reddito concordato è calcolato escludendo le componenti straordinarie, come plusvalenze, minusvalenze e utili da partecipazioni. Per i contribuenti ISA, il CPB copre un periodo di due anni.

Contribuenti Forfettari: Il CPB si applica sperimentalmente per il solo anno 2024. Il reddito concordato per i forfettari è determinato in modo forfettario, e non vengono incluse componenti straordinarie come plusvalenze o redditi da partecipazioni.

Per chi rispetta i requisiti, il CPB offre una preziosa opportunità per migliorare la gestione del proprio carico fiscale, garantendo stabilità e semplificazione negli adempimenti futuri!

RISPOSTE A QUESITI (CIRCOLARE N. 18/E )

La circolare fornisce risposte a una serie di domande poste da professionisti e categorie economiche specializzate riguardanti l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Di seguito sono riportate le principali domande e le risposte fornite.

6.1 Esercizio di più attività

Domanda: Nel caso in cui il contribuente eserciti sia un’attività d’impresa che una di lavoro autonomo, entrambe soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), è necessario compilare due distinti modelli di CPB?

Risposta: In base all’articolo 7 del decreto CPB, l’Agenzia delle Entrate formula due distinte proposte di concordato per ciascuna tipologia di reddito (impresa e lavoro autonomo). Il contribuente può decidere se aderire ad entrambe le proposte o solo a una delle due, a seconda delle sue esigenze.

 

6.2 Cause di esclusione dalla applicazione degli ISA

Domanda: Se un contribuente accetta la proposta del CPB e successivamente si verifica una causa di esclusione dagli ISA, viene escluso anche dal CPB?

Risposta: Le cause di decadenza dal CPB sono definite specificamente dal decreto. L’insorgenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA durante il periodo concordatario non comporta automaticamente la cessazione del CPB. Pertanto, anche in caso di esclusione dagli ISA, il contribuente mantiene l’efficacia del concordato, a meno che non si verifichino altre cause di decadenza.

6.3 Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa

Domanda: Cosa accade se un contribuente passa dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata, quindi da regime di competenza a quello di cassa?

Risposta: Anche in questo caso, il passaggio tra i due regimi contabili non comporta la cessazione del CPB, poiché il decreto non prevede questa specifica fattispecie come causa di decadenza. Quindi, il CPB resta in vigore nonostante il cambio di regime contabile.

6.4 Compilazione dati CPB: le componenti straordinarie

Domanda: Nella compilazione del modello CPB, devono essere prese in considerazione le componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive)?

Risposta: Le istruzioni relative ai righi P04 e P05 del modello CPB indicano che:

Nel rigo P04 va dichiarato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per l’esercizio 2023, escludendo componenti straordinarie come plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, e perdite su crediti. Per il reddito di lavoro autonomo, non si considerano plusvalenze, minusvalenze o i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela.

Nel rigo P05 va indicato il valore della produzione netta ai fini IRAP, escludendo le componenti straordinarie già previste dal decreto CPB.

6.5 Compilazione del modello CPB e della sez. VI del quadro LM persone fisiche

Domanda: La compilazione del modello CPB ISA e della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è obbligatoria solo per coloro che aderiscono al CPB?

Risposta: Sì, la compilazione del modello CPB è obbligatoria esclusivamente per i contribuenti che intendono aderire alla proposta di concordato. Analogamente, la Sezione VI del quadro LM deve essere compilata solo dai soggetti forfettari che vogliono accedere al CPB.

6.6 Cause di esclusione: Cessione di ramo d’azienda

Domanda: La cessione di un ramo d’azienda è considerata causa di esclusione dal CPB?

Risposta: L’articolo 11 del decreto CPB prevede che operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o conferimenti siano considerate cause di esclusione dal CPB. Per coerenza con questa previsione, anche la cessione di un ramo d’azienda è considerata una causa di esclusione dal concordato, poiché altera la capacità reddituale originaria del soggetto.

 

6.7 Accettazione del concordato: termini per l’adempimento

Domanda: Se un contribuente presenta la dichiarazione per il 2023 senza aderire al CPB, può farlo successivamente presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre?

Risposta: Sì, per il primo anno di applicazione (2024), il termine per aderire al CPB coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero il 31 ottobre 2024. Il contribuente può quindi presentare una dichiarazione correttiva entro tale data per aderire al CPB.

6.8 Soglia per i contribuenti forfetari

Domanda: Un contribuente forfettario che nel 2023 ha superato la soglia di 85.000 euro può aderire alla proposta CPB per i soggetti ISA nel biennio 2024/2025?

Risposta: No, un contribuente forfettario che ha superato la soglia di 85.000 euro nel 2023 non può aderire alla proposta CPB riservata ai soggetti ISA, poiché per l’anno 2023 non ha applicato il regime ISA.

6.9 Contribuenti che presentano il modello ISA per il 2023

Domanda: Un contribuente che esercita due attività non rientranti nello stesso ISA, e che ha dichiarato ricavi superiori al 30% per l’attività non prevalente, può aderire al CPB?

Risposta: No, il contribuente che non ha applicato gli ISA nel 2023, pur avendo presentato il modello, non può aderire alla proposta CPB per i soggetti ISA nel biennio 2024/2025.

6.10 Contribuenti forfetari oltre il plafond

Domanda: Un contribuente forfettario che supera i 100.000 euro di ricavi nel 2024, ma non i 150.000 euro, può optare per l’imposizione sostitutiva sul reddito eccedente?

Risposta: Sì, il contribuente può optare per l’imposizione sostitutiva prevista dall’articolo 31 bis del decreto CPB, anche se ha superato i 100.000 euro di ricavi, purché non ecceda i 150.000 euro.

6.11 Assenza di debiti per le società interessate al CPB

Domanda: Nel caso di una società, la condizione relativa all’assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro deve essere rispettata anche dai soci?

Risposta: No, l’articolo 10 del decreto CPB specifica che la condizione dell’assenza di debiti deve essere rispettata solo dalla società, non dai singoli soci.

6.12 Imposta sostitutiva sul reddito eccedente

Domanda: La parte di reddito eccedente assoggettata a imposta sostitutiva è esclusa dal calcolo delle aliquote progressive per la tassazione del restante reddito ordinario?

Risposta: Sì, come già chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 n. 18, il reddito eccedente assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base di calcolo per la determinazione delle aliquote progressive applicabili al reddito ordinario.

6.13 Acconto per il 2024 con metodo storico – soggetti trasparenti

Domanda: Nel caso di società trasparenti, la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20 del decreto CPB deve essere versata pro quota dai soci?

Risposta: Sì, la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati in caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni trasparenti.

6.14 Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 bis – soggetti trasparenti

Domanda: Nel caso di società trasparenti, l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis deve essere versata pro quota dai soci?

Risposta: Sì, l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

6.15 Calcolo del differenziale assoggettabile a imposta sostitutiva articolo 20-bis

Domanda: Il differenziale assoggettabile a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 20-bis è calcolato come differenza tra i righi P06 e P04 del modello CPB?

Risposta: Sì, la maggiorazione può essere determinata come differenza tra gli importi dichiarati nei righi P06 (reddito concordato) e P04 (reddito 2023) del modello CPB. Questi valori sono già al netto delle poste straordinarie.

6.16 Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 bis – voto ISA per l’anno 2023

Domanda: Per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, il voto ISA da considerare è quello relativo al 2023?

Risposta: Sì, il punteggio ISA rilevante per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è quello determinato per il 2023.

6.17 Compensazione delle perdite – perdite di periodo

Domanda: Le perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere compensate con il reddito d’impresa concordato?

Risposta: Sì, le perdite d’impresa derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere dedotte dal reddito concordato, a condizione che il reddito assoggettato a imposizione non sia inferiore a 2.000 euro.

6.18 Compensazione delle perdite in presenza di opzione per l’imposta sostitutiva articolo 20-bis

Domanda: La compensazione delle perdite pregresse può essere effettuata sul reddito concordato prima di applicare l’imposta sostitutiva?

Risposta: No, l’imposta sostitutiva si applica sul differenziale tra il reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente. Le perdite pregresse non incidono su questo differenziale.

6.19 Acconto per il 2024 con il metodo previsionale

Domanda: Nel calcolo dell’acconto per il 2024 con il metodo previsionale, si devono considerare le aliquote ordinarie?

Risposta: Sì, nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale si devono utilizzare le aliquote ordinarie per la determinazione delle imposte sui redditi.

Per maggiori chiarimenti sul concordato preventivo biennale o per eventuale assistenza e consulenza il nostro studio è a vostra disposizione.

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