Il trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti rappresenta un argomento di grande importanza per le aziende e i professionisti, vista la frequenza con cui queste spese vengono sostenute nell’ambito delle attività lavorative.

Innanzitutto, la detraibilità dell’IVA collegata alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è subordinata a specifiche condizioni. Queste spese devono essere strettamente inerenti all’attività esercitata e devono essere documentate tramite regolare fattura richiesta all’albergatore o al ristoratore. Tuttavia, esistono casi in cui tale IVA non può essere detratta. Ad esempio, quando queste spese configurano costi di rappresentanza, come nel caso di un rinfresco per l’inaugurazione di una sede aziendale, l’IVA relativa non è detraibile. È importante inoltre precisare che, qualora le prestazioni siano usufruite da un soggetto differente dal titolare della partita IVA, come un dipendente, la fattura deve comunque essere intestata al datore di lavoro, riportando i dati del beneficiario in fattura o in un documento allegato.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, la normativa vigente stabilisce che le spese relative ad alberghi e ristoranti sono generalmente deducibili solo parzialmente, nella misura del 75%, sia per i redditi d’impresa che per quelli derivanti da lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre specifiche casistiche di deducibilità. La limitazione al 75% si applica ad esempio quando le spese per alberghi e ristoranti rappresentano spese di rappresentanza; in questo caso, per le imprese, la quota del 75% va sommata alle altre spese di rappresentanza e il totale deducibile è limitato ad una specifica percentuale dei ricavi caratteristici, variabile a seconda del volume dei ricavi stessi.

Una particolare attenzione va posta alle spese sostenute per trasferte dei soci non amministratori e alle trasferte all’interno del comune della sede aziendale: anche in questi casi la deducibilità è limitata al 75%. Al contrario, non si applica tale limitazione per le spese sostenute per trasferte di dipendenti, collaboratori e amministratori co.co.co. effettuate fuori dal territorio comunale, purché venga rispettato il limite giornaliero stabilito dalla normativa, pari a €180,76 per trasferte nazionali e €258,23 per quelle estere.

Per i lavoratori autonomi, la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione è parzialmente limitata: infatti, solo il 75% di tali costi è deducibile nel limite del 2% dei compensi percepiti. Tale limite si riduce ulteriormente all’1% nel caso in cui le spese siano classificate come spese di rappresentanza.

Un caso specifico riguarda i servizi sostitutivi della mensa, come i buoni pasto o le convenzioni con pubblici esercizi: per queste spese non è prevista alcuna limitazione, risultando quindi interamente deducibili.

Dal 2025 sono state introdotte ulteriori restrizioni per quanto riguarda le spese sostenute dai lavoratori autonomi, specialmente se queste vengono riaddebitate analiticamente ai committenti. In linea generale, tali spese risultano indeducibili, in quanto il relativo rimborso non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, esistono specifiche eccezioni: se le spese non vengono rimborsate entro un anno dalla fatturazione e se l’importo complessivo, comprensivo del compenso, è inferiore o uguale a € 2.500, esse diventano deducibili.

Un altro elemento fondamentale riguarda la tracciabilità delle spese, diventata obbligatoria dal 2025 secondo quanto previsto dagli articoli 54-ter e 95 del TUIR. Infatti, per poter dedurre fiscalmente tali costi, è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti tracciabili.

La deducibilità ai fini reddituali dell’IVA non detratta è un altro aspetto rilevante. Quando si sceglie di non esercitare la detrazione dell’IVA, oppure quando viene richiesto un documento commerciale invece della fattura, la deducibilità si differenzia: nel caso del documento commerciale, l’importo deducibile va dal 75% al 100%, includendo l’IVA non detratta. Diversamente, se si è richiesta la fattura ma non è stata detratta l’IVA per scelta, la deducibilità riguarda esclusivamente l’imponibile, con esclusione della quota IVA non detratta.

Per maggiori dettagli e per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Per rendere più chiari questi concetti, si propongono qui alcune FAQ che approfondiscono le principali domande relative al trattamento fiscale di queste spese:

  1. È sempre necessario richiedere la fattura per detrarre l’IVA relativa alle spese alberghiere e di ristorazione? Sì, la fattura è indispensabile per la detrazione IVA. Se viene richiesto un documento commerciale, l’IVA non sarà detraibile.
  2. Le spese di alberghi e ristoranti per trasferte fuori comune dei dipendenti sono interamente deducibili? Sì, in questo caso le spese sono deducibili al 100%.
  3. Cosa succede se le spese vengono effettuate all’interno del comune aziendale? La deducibilità si riduce al 75% del costo sostenuto.
  4. Sono previste limitazioni per i buoni pasto? No, i buoni pasto e le convenzioni con pubblici esercizi non hanno limitazioni e risultano deducibili integralmente.
  5. Le spese di albergo e ristorazione dei lavoratori autonomi sono completamente deducibili? No, sono deducibili al 75%, entro il limite del 2% dei compensi annui percepiti.

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali casistiche e della relativa deducibilità:

Tipologia spesa Detraibilità IVA Deducibilità costo Obbligo tracciabilità
Dipendente trasferta fuori comune (fattura) 100%
Dipendente trasferta nel comune (fattura) 75% No (consigliata)
Titolare o socio 75% No
Lavoratore autonomo 75% (entro 2% compensi) No
Spese mensa/buoni pasto 100% No

 

La gestione delle spese di trasferta rappresenta un aspetto rilevante nell’ambito fiscale e amministrativo per tutte le imprese che prevedono attività fuori sede per dipendenti e collaboratori. Tali spese, infatti, non solo incidono sulla contabilità aziendale, ma sono anche soggette a specifiche normative fiscali relative alla loro deducibilità.

Quando un lavoratore dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo presta temporaneamente la propria attività lavorativa lontano dalla propria sede abituale, l’azienda può scegliere di corrispondere somme a titolo di indennità di trasferta oppure rimborsare le spese sostenute dal lavoratore.

Tre sono i principali sistemi di rimborso riconosciuti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): forfetario, misto e analitico. La scelta del sistema influisce direttamente sul trattamento fiscale delle somme versate al dipendente e sulla loro deducibilità per l’impresa.

Dal 2025, il rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi non di linea (ad esempio taxi o NCC) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se effettuato con metodi di pagamento tracciabili.

Le somme versate a titolo di indennità, invece, possono essere parzialmente o totalmente tassate, essendo considerate un compenso per il disagio subito dal lavoratore durante la trasferta.

Per quanto riguarda le limitazioni specifiche alla deducibilità per l’impresa, il TUIR stabilisce dei limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio quando la trasferta è svolta fuori dal comune della sede abituale di lavoro. In particolare, è previsto un limite massimo di deduzione di € 180,76 al giorno per trasferte effettuate in Italia e di € 258,23 per quelle all’estero, applicabile esclusivamente ai rimborsi analitici (a piè di lista).

Inoltre, nel caso il dipendente utilizzi un veicolo personale o noleggiato specificamente per la trasferta, la deducibilità dei rimborsi chilometrici è ammessa nel limite del costo sostenuto per veicoli con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 CV fiscali se diesel.

Dal 2025 è introdotto l’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio e per i servizi di trasporto pubblico non di linea, affinché queste siano deducibili fiscalmente.

Ai fini documentali, la deducibilità è subordinata alla presenza di una nota spese redatta dal dipendente, accompagnata dai documenti giustificativi originali o comunque validi per comprovare l’effettività della spesa sostenuta durante la trasferta. Tali documenti non devono necessariamente essere intestati al datore di lavoro o al dipendente stesso, purché dimostrino chiaramente il luogo e la data della trasferta.

Nel caso specifico dei rimborsi chilometrici, è richiesta una documentazione dettagliata degli spostamenti effettuati con indicazione dei chilometri percorsi. Non è richiesto che i biglietti di mezzi pubblici siano nominativi per essere validamente documentati.

Le spese sostenute devono necessariamente essere correlate al luogo e al periodo della trasferta per essere considerate valide ai fini della deducibilità. Inoltre, è indispensabile la tracciabilità dei pagamenti relativi a queste spese a partire dal 2025.

Sotto il profilo contabile, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta compongono la retribuzione lorda e vengono classificate come indennità nella voce B.9.a del bilancio. Diversamente, le spese per vitto, alloggio, viaggi, trasporti e rimborsi chilometrici vengono inserite nella voce B.7, trattandosi di erogazioni effettuate attraverso il dipendente per il pagamento diretto di servizi e non come compensi aggiuntivi.

Infine, l’IVA non volontariamente detratta dalle spese di trasferta non risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Per quanto concerne l’IRAP, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi chilometrici non sono deducibili.

Se avete bisogno di chiarimenti o di assistenza dedicata, il nostro staff qualificato è pronto a fornirvi tutto il supporto necessario.

FAQ

Cosa si intende per rimborso analitico?

Il rimborso analitico, o a piè di lista, avviene quando il dipendente presenta una nota dettagliata delle spese sostenute, accompagnata da documentazione valida.

Quali sono i limiti giornalieri per dedurre spese di trasferta in Italia e all’estero?

I limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio sono rispettivamente € 180,76 per le trasferte nazionali e € 258,23 per quelle all’estero.

È sempre obbligatoria la tracciabilità delle spese?

Dal 2025, sì. Tutte le spese di vitto, alloggio e trasporti devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili per essere deducibili.

Quali documenti occorrono per la deducibilità delle spese?

Occorre una nota spese accompagnata da documenti validi come biglietti di trasporto, ricevute o documenti commerciali, anche non intestati.

 

Tabella Riepilogativa

TIPO SPESA DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEDUCIBILITÀ COSTO PER IMPRESA
Vitto e alloggio Fattura intestata al datore di lavoro 75% nel comune, 100% fuori comune (limite di €180,76/giorno in Italia, €258,23/giorno all’estero per rimborso analitico)
Vitto e alloggio Documento commerciale (non intestato) 75% nel comune, 100% fuori comune
Viaggio e trasporto Biglietto mezzi pubblici, scontrino parcheggio*, ecc. (non intestato) No 100%
Viaggio e trasporto Ricevuta taxi, NCC, ecc. 100%
Spese non documentabili Dettaglio analitico nella nota spese anche in assenza di documenti giustificativi No 100%
Rimborsi chilometrici Foglio viaggi No 100% (entro limite costo percorrenza veicoli max 17 CV fiscali/20 CV fiscali se diesel)


Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta 31.1.2019, n. 5), il parcheggio non è considerato una spesa di viaggio e trasporto.

 

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” rappresenta un incentivo fiscale destinato alle imprese che investono in beni strumentali innovativi con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione digitale. Questo strumento si colloca nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e tecnologico, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Con l’introduzione del Decreto Milleproroghe, la normativa è stata aggiornata per ampliare le opportunità di accesso e rendere più flessibili le modalità di fruizione del beneficio.

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stato disciplinato dal Decreto Legge n. 19/2024 e successivamente integrato dalla Legge n. 207/2024. Questi provvedimenti hanno ridefinito le modalità di accesso, prevedendo una revisione delle aliquote e introducendo nuovi parametri di agevolazione per favorire l’adozione di tecnologie avanzate. Rispetto alla precedente normativa del Piano Transizione 4.0, il nuovo quadro normativo prevede criteri più stringenti legati alla riduzione dei consumi energetici, promuovendo al contempo una maggiore digitalizzazione dei processi produttivi.

Chi può beneficiare dell’agevolazione fiscale?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali innovativi. L’agevolazione è riservata a quei progetti che comportano una riduzione dei consumi energetici compresa tra il 3% e il 5%, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica stabiliti dalle politiche europee e nazionali. Le aziende beneficiarie devono dimostrare il rispetto di tali parametri attraverso specifiche certificazioni tecniche.

Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali che rientrano tra quelli ammissibili dalla normativa. Questi possono comprendere macchinari industriali, software avanzati, sistemi di automazione e tecnologie per la gestione efficiente dell’energia. È fondamentale che l’investimento contribuisca alla riduzione dei consumi energetici e sia conforme alle linee guida definite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

La normativa stabilisce che i progetti finanziabili devono garantire una riduzione minima del consumo energetico. Il limite è fissato al 3% per gli investimenti in singoli beni strumentali e al 5% per progetti di innovazione più ampi. La valutazione dell’effettiva riduzione deve essere certificata da un ente accreditato, che attesta la conformità degli investimenti rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale richiesti.

La recente revisione normativa ha introdotto un’aliquota unica per gli investimenti fino a 10 milioni di euro, semplificando il sistema di accesso al credito d’imposta. L’importo riconosciuto varia in funzione della dimensione dell’investimento e della capacità di riduzione dei consumi energetici. Rispetto alla precedente disciplina, sono stati rimodulati i massimali di spesa agevolabile, rendendo il beneficio più accessibile per le imprese di medie e grandi dimensioni.

Le imprese interessate devono seguire un iter procedurale ben definito. La domanda di accesso al credito d’imposta deve essere presentata attraverso il portale “Transizione 5.0”, gestito dal GSE. Il processo prevede tre comunicazioni obbligatorie: una preventiva per la prenotazione del credito, una di conferma contenente le fatture di acquisto e il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene, e infine una comunicazione di completamento che deve essere inviata entro il 31 dicembre 2025.

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe riguarda la possibilità di ottenere l’agevolazione anche per investimenti effettuati prima della presentazione della domanda, purché realizzati a partire dal 1° gennaio 2024. Questa modifica normativa consente di superare alcune incertezze interpretative e garantisce maggiore flessibilità alle imprese che hanno già avviato progetti di investimento in beni strumentali.

Il GSE svolge un ruolo centrale nella gestione del credito d’imposta, essendo l’ente incaricato della verifica e dell’approvazione delle domande. L’azienda richiedente deve inviare le comunicazioni richieste rispettando i termini previsti, pena la decadenza del beneficio. Nel caso in cui l’investimento sia già stato completato prima della richiesta, è comunque necessario inviare la comunicazione preventiva specificando che il progetto è stato realizzato.

Un aspetto rilevante del “Transizione 5.0” riguarda gli investimenti in impianti fotovoltaici. La normativa prevede specifiche maggiorazioni per le aziende che installano impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Tuttavia, per accedere al beneficio, è necessario rispettare precisi requisiti tecnici e certificare l’effettivo contributo alla riduzione dei consumi energetici aziendali.

Il credito d’imposta non si limita all’acquisto di beni strumentali, ma include anche gli investimenti in formazione. Le imprese possono beneficiare dell’agevolazione per programmi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze in ambito digitale ed energetico. Gli interventi formativi devono essere strutturati e certificati, garantendo l’effettivo miglioramento delle competenze del personale aziendale.

Scadenze e adempimenti burocratici

Per fruire dell’agevolazione, è fondamentale rispettare le tempistiche previste dalla normativa. Gli investimenti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025, mentre la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026. Il mancato rispetto di queste scadenze comporta la perdita del diritto al credito d’imposta.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Beneficiari Tutte le imprese che investono in beni strumentali innovativi
Riduzione dei consumi Minimo 3% per singoli beni, 5% per progetti complessivi
Importo massimo agevolabile Fino a 10 milioni di euro
Aliquota del credito Unica per investimenti entro il massimale
Scadenza investimenti 31 dicembre 2025
Scadenza comunicazioni 28 febbraio 2026

 

FAQ

  1. Chi può accedere al credito d’imposta “Transizione 5.0”?
    Tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali innovativi che garantiscono una riduzione dei consumi energetici.
  2. Quali sono le percentuali di riduzione richieste?
    Almeno il 3% per investimenti in singoli beni strumentali e il 5% per progetti di innovazione più ampi.
  3. È possibile richiedere il beneficio per investimenti già effettuati?
    Sì, purché gli investimenti siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.
  4. Quali sono le tempistiche per la richiesta?
    La comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.
  5. Gli investimenti in formazione sono agevolabili?
    Sì, se finalizzati all’acquisizione di competenze per la transizione digitale ed energetica.

 

Ricordiamo le principali scadenze di Marzo 2025

17 marzo 2025

  1. Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) per persone fisiche titolari di Partita IVA
    • Prosecuzione del versamento rateale del II acconto dovuto.
  2. Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile
    • Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi legali.
  3. Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024
    • Per il versamento del saldo IMU in scadenza 16 dicembre 2024.
  4. Ravvedimento: ritenute e IVA mensile/trimestrale
    • Sanatoria per il mese precedente con sanzione ridotta (1,25% dell’imposta non versata) e interessi.
  5. Ritenute sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo, provvigioni)
    • Obbligo di versamento per chi ha corrisposto compensi con ritenuta (ad esempio 20% per i professionisti).
  6. Tassa annuale su libri sociali e registri
    • Versamento dovuto per bollatura/vidimazione libri sociali e registri.
  7. Trasmissione dati all’Agenzia delle Entrate (ai fini della dichiarazione precompilata):
    • Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico.
    • Spese sanitarie rimborsate.
    • Spese di istruzione universitaria e spese funebri.
    • Spese per abbonamenti ai trasporti pubblici.
    • Interessi passivi su mutui.
    • Contratti e premi assicurativi.
    • Contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari.
    • Erogazioni liberali (ONLUS, APS ecc.).
    • Rette per asili nido.
    • Spese per frequenza scolastica.
  8. Trasmissione CU 2025
    • Sostituti d’imposta inviano le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (non occasionale) all’Agenzia.
  9. Comunicazione interventi su parti comuni di edifici residenziali
    • Comunicazione all’anagrafe tributaria (ristrutturazioni/riqualificazioni).
  10. Esterometro
    • Invio dati delle operazioni transfrontaliere (fatture passive del mese precedente).
  11. Versamento contributi gestione separata INPS
    • Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente.
  12. Versamenti imposta sostitutiva su redditi di natura finanziaria e plusvalenze
    • Intermediari autorizzati (banche, SIM ecc.) versano l’imposta sostitutiva su plusvalenze del secondo mese precedente.
  13. Versamento accise
    • Imposta di produzione e consumo sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
  14. Imposta sugli intrattenimenti
    • Versamento dell’imposta sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
  15. Tobin Tax
    • Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente e compilazione prospetto.

20 marzo 2025

  1. Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
    • Comunicazione del credito (30% delle commissioni addebitate) relativo alle transazioni di febbraio 2025.
  2. Comunicazione telematica prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (GIG economy)
    • Obbligo di comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo, le collaborazioni occasionali (es. riders).
  3. Somministrazione di lavoro – Comunicazioni obbligatorie
    • Segnalazione di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni di lavoratori somministrati (mese precedente).

25 marzo 2025

  1. Contributi ENPAIA (impiegati agricoli)
    • Denuncia retribuzioni corrisposte nel mese precedente e versamento contributi previdenziali.
  2. Intrastat
    • Presentazione elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie (e dati statistici su acquisti/cessioni).

27 marzo 2025

  1. Ravvedimento entro 90 giorni dell’acconto IVA
    • Per l’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre 2024, possibilità di ravvedimento con sanzione ridotta e interessi.

31 marzo 2025

  1. Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Invio modello LAV_US al Ministero del Lavoro per attività usuranti svolte nel 2024.
  2. Tobin Tax – Dichiarazione
    • Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni 2024.
  3. Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
    • Per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
  4. Denuncia UNIEMENS (INPS)
    • Comunicazione dei dati retributivi e contributivi per il mese precedente.
  5. Comunicazione periodica antiriciclaggio
    • Intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, SGR ecc.) trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria.
  6. Libro unico del lavoro (LUL)
    • Compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
  7. Modelli INTRA 12
    • Dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari per enti non soggetti passivi o agricoltori esonerati e relativo versamento.
  8. Presentazione dichiarazione Redditi e IRAP 2024
    • Per società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (esercizio chiuso il 31 maggio 2024).
  9. OSS/IOSS
    • Presentazione dichiarazione IVA e versamento per febbraio 2025 (soggetti aderenti ai regimi speciali UE).
  10. Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo)
    • Possibilità di regolarizzare anni precedenti (2018-2022) con versamento imposta sostitutiva ridotta.
  11. Registrazione contratti di locazione
    • Entro 30 giorni dalla data del contratto (o 60 se stipulato all’estero) e versamento imposta di registro (F24 ELIDE).
  12. Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo)
    • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche per redditi di lavoro autonomo consegnate entro il 16 marzo.
  13. Versamento contributi Enasarco/FIRR
    • Contributi relativi all’indennità di fine rapporto agenti e rappresentanti.
  14. Versamento II acconto IRES e IRAP (soggetti “a cavallo”)
    • Per esercizi sociali con periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025.
  15. Versamento saldo e primo acconto imposte (Redditi 2024 e IRAP 2024) per società con esercizio a cavallo
    • Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differire di 30 giorni con maggiorazione 0,40%.

 

TABELLA RIASSUNTIVA

 

DATA ADEMPIMENTO DESCRIZIONE ESSENZIALE NOTE / SOGGETTI INTERESSATI
17 marzo 2025 Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) Versamento rateale del II acconto per persone fisiche titolari di P.IVA Persone fisiche con Partita IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi Tutti i contribuenti soggetti a ritenute / IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024 Per il versamento del saldo IMU (scad. 16 dicembre 2024) Proprietari di immobili soggetti a IMU
17 marzo 2025 Ravvedimento ritenute e IVA mensile/trimestrale Sanatoria versamenti omessi/insufficienti del mese precedente (sanzione ridotta 1,25%) Sostituti d’imposta, soggetti passivi IVA
17 marzo 2025 Ritenute su redditi di lavoro (dip., autonomo, provvigioni) Versamento delle ritenute (es. 20% per compensi a professionisti) Datori di lavoro, sostituti d’imposta
17 marzo 2025 Tassa annuale bollatura libri sociali e registri Versamento tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri Società di capitali, enti commerciali, ecc.
17 marzo 2025 Trasmissione dati all’Agenzia Entrate (dich. precompilata) Invio telematico di vari dati: spese ristrutturazioni, risparmio energetico, sanitarie rimborsate, universitarie/funebri, abbonamenti trasporti, interessi mutuo, ecc. Soggetti che gestiscono tali dati (amministratori condominio, assicurazioni, banche, università, ecc.)
17 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (redditi di lavoro dipendente/autonomo abituale) I sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi erogati Datori di lavoro, committenti
17 marzo 2025 Comunicazione interventi su parti comuni (ristrutturazioni/riqualificazioni) Trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati sugli interventi in parti comuni di edifici residenziali Amministratori di condominio
17 marzo 2025 Esterometro: operazioni transfrontaliere (passive) Invio dati fatture elettroniche relative a operazioni passive del mese precedente Soggetti passivi IVA con operazioni estere
17 marzo 2025 Versamento contributi gestione separata INPS Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente Committenti obbligati
17 marzo 2025 Versamenti imposta sostitutiva (plusvalenze, risparmio amministrato/gestito) Intermediari autorizzati (banche, SIM) versano l’imposta su plusvalenze realizzate nel secondo mese precedente Banche, SIM, altri intermediari
17 marzo 2025 Versamento accise (prodotti immessi in consumo) Imposta di produzione/consumo su prodotti sottoposti al regime delle accise (mese precedente) Soggetti obbligati in campo accise
17 marzo 2025 Versamento imposta sugli intrattenimenti (apparecchi da divertimento) Riguarda gli apparecchi da intrattenimento riferiti al 2025 Gestori di sale giochi, bar con apparecchi, ecc.
17 marzo 2025 Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie) Versamento relativo alle operazioni del mese precedente + compilazione prospetto Operatori finanziari, intermediari, soggetti che effettuano transazioni su strumenti finanziari
20 marzo 2025 Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici Comunicazione del credito (30% delle commissioni) sulle transazioni di febbraio 2025 Esercenti che accettano pagamenti con carta/strumenti tracciabili
20 marzo 2025 Comunicazione prestazioni autonome su piattaforme digitali (GIG economy) Segnalazione delle collaborazioni autonome/occasionali (es. riders) instaurate il mese precedente, entro il 20 del mese successivo Committenti di prestazioni tramite piattaforme (food delivery, ecc.)
20 marzo 2025 Somministrazione di lavoro: comunicazioni obbligatorie Assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni lavoratori somministrati (mese precedente) Agenzie per il lavoro, aziende utilizzatrici
25 marzo 2025 Contributi agricoli ENPAIA Denuncia delle retribuzioni di impiegati agricoli (mese precedente) e versamento contributi Datori di lavoro nel settore agricolo
25 marzo 2025 Intrastat: elenchi riepilogativi mensili Presentazione elenchi cessioni intracomunitarie e dati statistici acquisti/cessioni (mese precedente) Soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari
27 marzo 2025 Ravvedimento acconto IVA entro 90 giorni (acconto scad. 27 dic. 2024) Versamento omesso/insufficiente con sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali Soggetti tenuti all’acconto IVA
31 marzo 2025 Comunicazione annuale lavori usuranti (mod. LAV_US) Invio telematico al Ministero del Lavoro per rilevare attività usuranti svolte nel 2024 Datori di lavoro con personale impegnato in lavori usuranti
31 marzo 2025 Tobin Tax: dichiarazione annuale Dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie 2024 Soggetti interessati alla Tobin Tax
31 marzo 2025 Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) Per eventi oggettivamente non evitabili del mese precedente, invio domanda all’INPS Aziende che richiedono CIGO
31 marzo 2025 Denuncia UNIEMENS (INPS) Comunicazione dati retributivi e contributivi del mese precedente Datori di lavoro
31 marzo 2025 Comunicazione periodica antiriciclaggio (Intermediari finanziari) Banche, Poste, SIM, SGR, ecc. trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria Intermediari finanziari, operatori qualificati
31 marzo 2025 Libro unico del lavoro (LUL) Compilazione entro fine mese successivo con dati relativi ai lavoratori Datori di lavoro
31 marzo 2025 Modelli INTRA 12 (acquisti intracomunitari di enti non passivi e agricoltori esonerati) Dichiarazione mensile degli acquisti intra del secondo mese precedente + versamento IVA Enti non commerciali e agricoltori esonerati
31 marzo 2025 Dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 (società con esercizio non solare) Società con periodo d’imposta chiuso il 31/05/2024 presentano via telematica Redditi e IRAP 2024 Società di capitali, enti commerciali e non commerciali
31 marzo 2025 OSS/IOSS: dichiarazione e versamento mensile IVA Operatori aderenti al regime IOSS presentano dichiarazione e versano l’IVA dovuta (febbraio 2025) Soggetti che operano in e-commerce e commercio intracomunitario
31 marzo 2025 Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo biennale) Regolarizzazione anni 2018-2022 per chi ha aderito entro il 31/10/2024, con versamento imposta sostitutiva Contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale
31 marzo 2025 Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro Entro 30 giorni dalla data del contratto (60 se stipulato all’estero), obbligo di registrazione e pagamento imposta (F24 ELIDE) Locatori (persone fisiche o giuridiche)
31 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo) Invio all’Agenzia Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo consegnate entro il 16/03 Sostituti d’imposta
31 marzo 2025 Versamento contributi Enasarco/FIRR Versamento contributi al Fondo indennità fine rapporto di agenti e rappresentanti (provvigioni liquidate l’anno precedente) Ditte mandanti, agenti e rappresentanti di commercio
31 marzo 2025 Versamento II acconto IRES e IRAP (esercizi “a cavallo”) Per periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025 Società di capitali, enti commerciali
31 marzo 2025 Versamento saldo + 1° acconto imposte (Redditi e IRAP 2024) per società con esercizio “a cavallo” Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differimento di 30 giorni con 0,40% di interesse Società di capitali, enti commerciali

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SCADENZARIO MARZO 2025

Di seguito lo scadenzario contrattuale relativo a  Marzo 2025

1 Marzo 2025

  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)
    • Assistenza integrativa: Nuova disciplina prestazioni Ebitemp e Formatemp
  • IGIENE AMBIENTALE (K540)
    • C.r.a.: corrisposto l’elemento
  • POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate (IB17)
    • Elementi di garanzia retributiva: corrisposto l’elemento
  • CALZATURE – Aziende industriali (D121)
    • Elemento di garanzia retributiva: erogazione dell’elemento
  • IGIENE AMBIENTALE – Aziende private e municipalizzate (K545)
    • Elemento di garanzia retributiva: corrisposto l’elemento
  • TRASPORTO A FUNE (I911)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Confcommercio (H011)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI (H02H)
    • Minimi tabellari: erogato l’aumento dei minimi
  • INTERSETTORIALE – CIFA (H03A)
    • Minimi tabellari (settore Commercio): corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Federdistribuzione (H008)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Sistema Impresa (H01N)
    • Minimi tabellari: corrisposto l’aumento dei minimi
  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)
    • Minimi tabellari: nuova disciplina dell’indennità di disponibilità
  • TERZIARIO – Confesercenti (H012)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • GUARDIE AI FUOCHI (IA01)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • COMMERCIO, GRANDE DISTRIBUZIONE E RETAIL MARKETING – FEDERDAT (H03L)
    • Minimi tabellari: corrisposto l’aumento
  • IGIENE AMBIENTALE (K540)
    • Minimi tabellari – Somma perequativa: corrisposto l’elemento
  • METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane (C030)
    • Preavviso: nuovi termini per gli operai
  • DIRIGENTI – Aziende industriali (V012)
    • Una tantum: termine per la corresponsione
  • SERVIZI POSTALI IN APPALTO (K721)
    • Una tantum: corrisposta la seconda tranche
  • TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane (V751)
    • Una tantum: erogata la seconda tranche

3 Marzo 2025

  • Addizionali regionali e comunali: ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento del secondo acconto imposte risultanti da Redditi 2024

17 Marzo 2025
(il 16 cade di domenica, quindi la scadenza è posticipata al 17)

  • Modello 730
    • Invio telematico comunicazione per ricezione dati 730-4
  • Giornalisti – Casagit
    • Denuncia e versamento contributi del mese precedente
  • Giornalisti – INPGI Gestione Separata
    • Denuncia e versamento contributi per le collaborazioni coordinate e continuative
  • INPS – UniEmens / Contributi lavoro dipendente
    • Versamento contributi relativi alle retribuzioni del mese precedente
  • Lavoro in agricoltura
    • Versamento trimestrale contributi operai agricoli
  • Fondo di Tesoreria INPS
    • Versamento TFR maturato nel mese precedente
  • Modello CU
    • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni (redditi di lavoro dipendente, autonomo, ecc.)
  • Collaborazioni coordinate e continuative
    • Versamento alla Gestione separata INPS dei compensi corrisposti nel mese precedente

20 Marzo 2025

  • Lavoratori autonomi / vendite a domicilio / piattaforme digitali (GIG economy)
    • Comunicazione telematica mensile delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme
  • Somministrazione di lavoro
    • Comunicazione obbligatoria delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni relative al mese precedente

25 Marzo 2025

  • Lavoro in agricoltura – ENPAIA
    • Denuncia delle retribuzioni effettive del mese precedente e versamento dei relativi contributi

31 Marzo 2025

  • Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Termine per invio Modello LAV_US (attività usuranti svolte nell’anno 2024)
  • Scadenza di vari CCNL
    • LAPIDEI – Aziende industriali (F041)
    • CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) (H601)
    • MINIERE – Aziende industriali (B282)
    • PELLI E CUOIO – Aziende industriali (D111)
  • Agenti e rappresentanti (ENASARCO/FIRR)
    • Versamento dei contributi FIRR

 

TABELLA RIASSUNTIVA

DATA OGGETTO / ADEMPIMENTO NOTE / RIFERIMENTI
1 Marzo 2025 Contratti nazionali – variazioni o elementi retributivi

– Somministrazione di Lavoro (V212): Assistenza integrativa (Ebitemp e Formatemp) e Minimi tabellari (nuova disciplina indennità di disponibilità).
– Igiene Ambientale (K540): Corresponsione di elemento (C.r.a.) e Minimi tabellari – Somma perequativa.
– Pompe Funebri (IB17): Elementi di garanzia retributiva.
– Calzature (D121): Elemento di garanzia retributiva.
– Igiene Ambientale – Privati/municipalizzate (K545): Elemento di garanzia retributiva.
– Trasporto a Fune (I911): Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Confcommercio (H011): Aumenti minimi tabellari.
– Commercio – Servizi – Conflavoro PMI (H02H): Aumento minimi tabellari.
– Intersettoriale – CIFA (H03A), settore Commercio: Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Federdistribuzione (H008): Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Sistema Impresa (H01N): Aumento minimi tabellari.
– Terziario – Confesercenti (H012): Aumenti minimi tabellari.
– Guardie ai Fuochi (IA01): Aumenti minimi tabellari.
– Commercio, Grande Distribuzione, Retail Marketing – Federdat (H03L): Aumento minimi tabellari.
– Metalmeccanica Artigianato (C030): Nuovi termini di preavviso per operai.
– Dirigenti – Aziende industriali (V012): Termine per corresponsione Una Tantum.
– Servizi Postali in Appalto (K721): Una Tantum, seconda tranche.
– Tessili Moda e Chimica Ceramica – Aziende artigiane (V751): Una Tantum, seconda tranche.

Riepilogo: È la giornata più ricca di scadenze contrattuali, con:
– Versamenti o elementi di garanzia retributiva
– Aumenti dei minimi tabellari
– Assistenza integrativa
– Una Tantum in alcuni settori
– Nuovi termini di preavviso (Metalmeccanica Artig.)
3 Marzo 2025 Addizionali regionali e comunali

– Ravvedimento operoso entro 90 giorni per il mancato versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Redditi 2024 (il termine originario era 2 dicembre 2024).

Indicazioni fiscali: Versamento delle imposte dovute, sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali giorno per giorno.
17 Marzo 2025 (Scadenza posticipata perché il 16/03 cade di domenica)

Modello 730: Invio telematico della comunicazione per ricezione dati 730-4.
Giornalisti:
• Casagit: Denuncia e versamento contributi.
• INPGI Gestione Separata: Denuncia e versamento dei contributi per co.co.co. giornalistiche.
INPS – UniEmens: Versamento contributi lavoro dipendente (retribuzioni del mese precedente).
Agricoltura: Versamento trimestrale contributi operai agricoli.
Fondo di Tesoreria INPS: Versamento TFR maturato nel mese precedente.
Certificazione Unica (CU): Invio telematico all’Agenzia delle Entrate per redditi di lavoro dipendente e autonomo (2024).
Co.co.co. / Collaborazioni: Versamento alla Gestione Separata INPS dei compensi corrisposti nel mese precedente.

Giornata dedicata a adempimenti contributivi e fiscali mensili/trimestrali, oltre alla scadenza di invio della CU all’Agenzia delle Entrate.
20 Marzo 2025 Lavoratori Autonomi / Gig Economy: Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (entro il 20° giorno del mese successivo).
Somministrazione di lavoro: Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni del mese precedente).
Controllare ambito di applicazione delle comunicazioni (per i lavoratori tramite app o piattaforme digitali e per i somministrati).
25 Marzo 2025 Agricoltura – ENPAIA: Denuncia mensile delle retribuzioni effettive e versamento relativi contributi previdenziali per impiegati agricoli. Adempimento periodico (mensile), con termine fissato al 25 di ogni mese.
31 Marzo 2025 Comunicazione annuale Lavori Usuranti: Invio del modello LAV_US al Ministero del Lavoro, per l’attestazione delle lavorazioni usuranti svolte nell’anno 2024.

Scadenza di vari CCNL:
• Lapidei – Aziende industriali (F041).
• Centri Elaborazione Dati (CED) (H601).
• Miniere – Aziende industriali (B282).
• Pelli e Cuoio – Aziende industriali (D111).

Agenti e rappresentanti: Versamento dei contributi ENASARCO (FIRR).

Lavori Usuranti: fondamentale per l’accesso anticipato alla pensione.
CCNL: fine del periodo di vigenza, possibili rinnovi/aggiornamenti.
ENASARCO/FIRR: scadenza versamento contributi per Agenti/Rappresentanti.

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Scadenzario Contrattuale Marzo 2025

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Entro il 17 marzo 2025, le società di capitali sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Si tratta di un importo dovuto una tantum ogni anno e calcolato in base al capitale sociale detenuto alla data del 1° gennaio 2025. L’importo varia in base al capitale sociale detenuto alla data del 1° gennaio 2025 e deve essere corrisposto tramite il modello F24. L’omesso o ritardato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni, con possibilità di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.

Sono tenute al pagamento della tassa le società per azioni (spa), le società a responsabilità limitata (srl) e le società in accomandita per azioni (sapa). Tale obbligo si applica anche a società in liquidazione ordinaria e a quelle sottoposte a procedure concorsuali, purché sia necessario mantenere i libri sociali vidimati secondo il Codice civile.

Se una società trasferisce la sede in un’altra circoscrizione territoriale dopo aver effettuato il versamento della tassa, non è richiesto un ulteriore pagamento, poiché non è prevista una nuova vidimazione dei libri.

Le società costituite a fine 2024, con primo esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, devono versare la tassa per entrambi gli anni: all’atto della costituzione per il 2024 e entro il 17 marzo 2025 per l’anno in corso.

Non sono tenuti al versamento della tassa:

  • Le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali, tuttavia, devono pagare la tassa di concessione governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine di libro vidimato.
  • I consorzi che non assumono la forma di società consortili.
  • Le società di capitali in liquidazione giudiziaria, poiché il curatore è obbligato a tenere le scritture contabili previste dalla Legge Fallimentare, vidimate dal Giudice Delegato senza costi aggiuntivi.
  • Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, a condizione che lo statuto sia conforme alla Legge n. 289/2002.

L’esonero si basa sull’articolo 13-bis del DPR n. 641/72, che esenta dalle tasse sulle concessioni governative le ONLUS e le società sportive dilettantistiche.

L’importo della tassa annuale è stabilito in base al capitale sociale o al fondo di dotazione risultante al 1° gennaio 2025.

  • Per un capitale sociale fino a 516.456,90 euro, la tassa è di 309,87 euro.
  • Se il capitale supera tale soglia, l’importo è di 516,46 euro.

Le eventuali variazioni di capitale successive al 1° gennaio 2025 non influiscono sulla tassa da pagare per il 2025, ma avranno effetto sull’importo dovuto per l’anno successivo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la sezione “Erario” con:

  • Codice tributo: 7085
  • Anno di riferimento: 2025

Il versamento può essere effettuato con compensazione di eventuali crediti fiscali disponibili.

Le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono eseguire il pagamento utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Per la vidimazione dei libri, è necessario esibire la prova dell’avvenuto pagamento della tassa.

  • Fino al 17 marzo 2025, non può essere richiesto alcun documento attestante il pagamento, poiché il termine per il versamento non è ancora scaduto.
  • Dal 18 marzo 2025, occorre presentare la fotocopia del modello F24.

L’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli successivi sulla regolarità del versamento.

L’omesso o tardivo pagamento della tassa comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/97. Le nuove misure sanzionatorie, introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, sono:

  • Omesso versamento: 25% dell’importo non versato.
  • Ritardo fino a 90 giorni: 12,5% dell’importo non versato.
  • Ritardo fino a 15 giorni: 0,83% per ogni giorno di ritardo.

Le violazioni relative alla tassa del 2024 restano soggette alle misure previgenti, con sanzioni fino al 30%.

Per regolarizzare la violazione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione in base al tempo trascorso dalla scadenza:

Termine di regolarizzazione Sanzione ridotta (violazioni 2025)
Entro 14 giorni 0,0833% – 1,1662%
15-30 giorni 1,25%
31-90 giorni 1,3889%
Entro 1 anno 3,125%
Entro 2 anni 3,5714%
Entro il termine di accertamento 5%

 

La tassa va versata con gli interessi di mora (2% annuo dal 1° gennaio 2025). Se il versamento della tassa è tardivo, la sanzione è calcolata in base ai giorni di ritardo.

Parametro Dettaglio
Scadenza pagamento 17 marzo 2025
Soggetti obbligati Spa, Srl, Sapa
Soggetti esonerati Cooperative, società in liquidazione giudiziaria, società sportive dilettantistiche
Importo dovuto € 309,87 (capitale ≤ € 516.456,90), € 516,46 (capitale > € 516.456,90)
Modalità di pagamento Modello F24 (codice tributo 7085)
Vidimazione libri Richiesta copia F24 dal 18/03/2025
Sanzione omesso pagamento 25% dell’importo dovuto
Sanzione ritardo ≤ 90 gg 12,5% dell’importo dovuto
Ravvedimento entro 1 anno 3,125% dell’importo dovuto

Per chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Chi deve pagare la tassa per la vidimazione dei libri sociali?
Sono obbligate al pagamento le società di capitali (spa, srl, sapa), comprese quelle in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Quali società sono esonerate dal pagamento?
Sono esenti le cooperative, i consorzi non consortili, le società in liquidazione giudiziaria e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Entro quando deve essere effettuato il pagamento?
Il versamento deve essere eseguito entro il 17 marzo 2025.

Qual è l’importo della tassa?
L’importo varia in base al capitale sociale al 1° gennaio 2025:

  • € 309,87 se il capitale è fino a € 516.456,90.
  • € 516,46 se il capitale supera tale soglia.

Cosa succede se la tassa non viene pagata nei termini?
Si applicano sanzioni che vanno dal 12,5% al 25% dell’importo dovuto, con possibilità di riduzione tramite il ravvedimento operoso.

 

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’ISTAT per adeguarsi alle direttive europee in materia di classificazione delle attività economiche (NACE Rev. 2.1). Questa revisione si inserisce nel contesto dell’aggiornamento periodico volto a garantire una maggiore coerenza con le attività economiche emergenti e a facilitare il lavoro degli enti amministrativi e fiscali che utilizzano la classificazione ATECO per la raccolta e la gestione dei dati. Sebbene la nuova classificazione sia ufficialmente in vigore dall’inizio del 2025, la sua implementazione nelle procedure amministrative e fiscali è prevista a partire dal 1° aprile 2025.

L’aggiornamento della classificazione ha portato a diverse modifiche significative. Il numero totale dei codici ATECO è aumentato, passando da 3.217 a 3.257, grazie all’introduzione di nuovi codici e alla revisione di quelli esistenti. In particolare, il numero di sezioni è salito da 21 a 22, mentre le classi sono aumentate da 615 a 651. Sono state aggiunte nuove sottocategorie, che ora ammontano a 1.290, rispetto alle 1.241 della precedente versione ATECO 2022. Al contrario, il numero di divisioni è sceso da 88 a 87, mentre le categorie sono rimaste invariate a quota 920.

La tabella di raccordo tra ATECO 2022 e ATECO 2025, pubblicata dall’ISTAT, permette di individuare le corrispondenze tra i codici delle due versioni della classificazione. Ogni codice della nuova classificazione è associato a uno o più codici della versione precedente, facilitando così l’adeguamento da parte di imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche. In alcuni casi, per attività complesse o rare, la tabella potrebbe non riuscire a individuare una corrispondenza esatta, richiedendo un’analisi specifica da parte degli operatori.

L’adozione della nuova classificazione comporta diversi adempimenti amministrativi. Le Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025, aggiorneranno automaticamente i codici ATECO delle imprese iscritte, comunicando loro l’avvenuta modifica. Durante un periodo transitorio, la visura camerale riporterà sia il codice ATECO 2022 sia quello aggiornato al 2025. Per quanto riguarda gli obblighi fiscali, i soggetti IVA devono utilizzare la nuova classificazione per gli atti e le dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate, salvo diverse istruzioni specifiche nei modelli fiscali. Tuttavia, non è richiesta una comunicazione di variazione dati per aggiornare il codice ATECO, salvo nei casi in cui l’impresa desideri segnalare un codice che meglio rappresenta l’attività svolta.

Dal punto di vista metodologico, la struttura della classificazione ATECO 2025 mantiene la stessa organizzazione gerarchica della precedente versione. I livelli di dettaglio vanno dal più aggregato al più disaggregato, con l’obiettivo di garantire un’elevata specificità nella classificazione delle attività economiche. Le principali modifiche riguardano l’introduzione di 1.070 nuovi codici, l’eliminazione di 970 codici esistenti e la modifica delle descrizioni di 1.428 codici.

La tabella di raccordo tra ATECO 2022 e ATECO 2025 è stata strutturata in modo bidirezionale, consentendo di individuare le corrispondenze in entrambi i sensi. Essa include indicatori di copertura che segnalano se un codice è stato integralmente o parzialmente coperto dalla nuova classificazione.

La tabella di raccordo ATECO 2022 – ATECO 2025 è allegata e scaricabile in calce all’articolo.

Per qualsiasi chiarimento o assistenza personalizzata, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

FAQ

  1. Cos’è la classificazione ATECO 2025?

La classificazione ATECO 2025 è il sistema aggiornato dall’ISTAT per la catalogazione delle attività economiche in Italia, basato sulle direttive europee NACE Rev. 2.1.

  1. Quando entra in vigore la nuova classificazione?

La nuova classificazione è ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, ma sarà adottata nei processi amministrativi e fiscali a partire dal 1° aprile 2025.

  1. Quali sono le principali modifiche introdotte?

ATECO 2025 ha aumentato il numero di sezioni, classi e sottocategorie, introducendo nuovi codici e modificando le descrizioni di quelli esistenti.

  1. Le imprese devono comunicare la variazione del codice ATECO?

No, la variazione avviene automaticamente presso le Camere di Commercio, che informeranno le imprese dell’aggiornamento.

Qui sotto il link al PDF 
TABELLA DI RACCORDO ISTAT

Speciale LEGGE DI BILANCIO 2025

La disciplina dei congedi parentali in Italia è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025, introducendo importanti miglioramenti nelle tutele riservate ai lavoratori dipendenti. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sull’aumento dell’indennità riconosciuta per i periodi di congedo parentale facoltativo, con un significativo potenziamento delle misure già introdotte negli anni precedenti.

Uno degli interventi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 riguarda l’innalzamento dell’indennità per il congedo parentale facoltativo a tre mesi retribuiti all’80% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG). In precedenza, questa percentuale era applicabile solo a un mese di congedo, mentre con la nuova normativa il periodo coperto dall’indennità maggiorata si estende.

Questa misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, includendo entrambi i genitori, che possono usufruire del beneficio in alternativa tra loro, ma con la possibilità di fruirne contemporaneamente. Tuttavia, la somma totale dei mesi maggiorati rimane invariata a livello di nucleo familiare, e il congedo deve essere usufruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per i periodi di congedo fruiti successivamente al sesto anno di età e fino al dodicesimo anno, rimane in vigore l’indennità standard del 30% della RMG.

Regole per l’Accesso all’Indennità Maggiorata

L’accesso all’indennità all’80% prevede condizioni ben definite. Oltre al requisito della fruizione del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei due genitori è un lavoratore autonomo, l’indennità maggiorata è riconosciuta solo al genitore lavoratore dipendente.

Un altro aspetto fondamentale è la data di conclusione del congedo obbligatorio. La precedente normativa della Legge di Bilancio 2024 aveva già introdotto una prima elevazione dell’indennità, prevedendo un mese all’80% e un secondo mese al 60% per coloro che terminavano il congedo obbligatorio nel corso del 2024. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce invece che, a regime, l’indennità dell’80% venga estesa a tre mesi.

Le modifiche introdotte dalla normativa si sviluppano nel tempo secondo un piano progressivo di ampliamento delle tutele.

Di seguito, una sintesi dell’evoluzione normativa:

Periodo di Termine del Congedo Obbligatorio Mesi con Indennità Maggiorata Percentuale di Indennizzo
Successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 1 mese 80%
Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 2 mesi 80% (solo per il 2024), poi 60%
Dal 1° gennaio 2025 3 mesi 80%

 

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i genitori che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e che avrebbero avuto diritto a un secondo mese di congedo indennizzato al 60%, potranno beneficiare della nuova misura, ricevendo l’80% per entrambi i mesi spettanti. I genitori che concluderanno il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025 avranno invece diritto a tre mesi di congedo parentale retribuito all’80%.

L’indennità maggiorata riguarda tre mesi complessivi per entrambi i genitori lavoratori dipendenti. Questo significa che, indipendentemente da come i mesi vengano suddivisi, non sarà possibile superare il limite di tre mesi per ogni figlio. I genitori possono scegliere di fruire del congedo simultaneamente o in modo alternato, ma i mesi indennizzati all’80% non sono cedibili tra loro.

Inoltre, il congedo parentale totale riconosciuto al nucleo familiare può raggiungere complessivamente i 9 mesi, elevabili a 10 o 11 mesi nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente non superi 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

FAQ

  1. Chi può beneficiare dell’indennità all’80% per il congedo parentale?

L’indennità maggiorata all’80% è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, per un massimo di tre mesi complessivi per entrambi i genitori.

  1. Fino a quando si può usufruire della misura maggiorata?

Il congedo parentale indennizzato all’80% deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia.

  1. Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo, è possibile ricevere l’indennità all’80%?

No, in questo caso solo il genitore lavoratore dipendente potrà beneficiare dell’indennità all’80%.

  1. Il congedo indennizzato all’80% può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori?

Sì, entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono fruire contemporaneamente del congedo parentale con indennità all’80%, ma senza superare il limite di tre mesi totali.

  1. Come viene distribuita l’indennità nel caso di più figli?

L’indennità all’80% è riconosciuta per ogni singolo figlio, ma resta vincolata al limite di tre mesi complessivi per ciascun figlio.

  1. Il congedo parentale può essere fruito dopo il sesto anno di vita del bambino?

Sì, ma con un’indennità ridotta al 30% della Retribuzione Media Giornaliera, fino al dodicesimo anno di età del minore.

 

 

Nel 2025, il sistema fiscale italiano subirà una rilevante modifica con l’abolizione dell’esonero IVS del 6%-7%, che in precedenza aveva ridotto i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, incrementandone il reddito netto. Per mitigare l’impatto di questa revoca, il governo ha introdotto nuove misure fiscali volte ad alleggerire il carico tributario sui lavoratori e a promuovere una maggiore equità nel sistema fiscale.

Le due principali agevolazioni previste per il 2025 sono:

  1. Somma integrativa, destinata ai lavoratori con reddito complessivo annuo fino a 20.000€.
  2. Ulteriore detrazione d’imposta, per chi ha un reddito complessivo annuo tra 20.000€ e 40.000€.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio entrambe le misure, fornendo esempi pratici e tabelle riepilogative per chiarire ogni dubbio.

La somma integrativa è un contributo economico aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori dipendenti che rientrano in specifiche fasce di reddito.

Per beneficiare della somma integrativa nel 2025, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • Essere lavoratore dipendente
  • Avere un reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000€
  • L’importo è calcolato in base al reddito da lavoro dipendente (RLD).

L’ammontare della somma integrativa è determinato in base a una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente (RLD).

Reddito da lavoro dipendente (RLD) % Somma integrativa spettante
RLD ≤ 8.500€ 7,1%
8.500€ < RLD ≤ 15.000€ 5,3%
15.000€ < RLD ≤ 20.000€ 4,8%

Supponiamo che un lavoratore abbia un reddito da lavoro dipendente di 14.000€. La somma integrativa spettante sarà:

🔹 14.000€ × 5,3% = 742€

Questo importo verrà riconosciuto automaticamente in busta paga.

La seconda misura di riduzione del cuneo fiscale per il 2025 è l’ulteriore detrazione d’imposta. Questa agevolazione riguarda i lavoratori con un reddito complessivo annuo compreso tra 20.000€ e 40.000€.

L’ammontare della detrazione dipende dal livello di reddito complessivo annuo (RC) secondo lo schema seguente:

Reddito complessivo annuo (RC) Detrazione annua
20.000€ < RC ≤ 32.000€ 1.000€
32.000€ < RC < 40.000€ 1.000 × (40.000 – RC)
RC ≥ 40.000€ 0€

 

 

  1. Un lavoratore con un reddito complessivo di 28.000€ riceverà una detrazione di:
    🔹 1.000€
  2. Un lavoratore con un reddito complessivo di 35.000€ riceverà una detrazione di:
    🔹 1.000 × (40.000 – 35.000) = 5.000€

Questa detrazione viene applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro senza necessità di richiesta.

Il reddito complessivo annuo (RC) è il parametro fondamentale per determinare l’accesso alle misure di riduzione del cuneo fiscale. Ecco alcuni aspetti importanti:

  • Rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati
  • Non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
  • Il riconoscimento delle agevolazioni avviene in automatico, senza necessità di richiesta.

Se un lavoratore ritiene di non aver diritto all’agevolazione, può richiederne la non applicazione.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ – Domande frequenti

  1. Chi può beneficiare della somma integrativa?

Tutti i lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000€.

  1. La detrazione d’imposta si applica automaticamente?

Sì, viene riconosciuta in automatico dal datore di lavoro.

  1. Il reddito della casa principale conta per il calcolo del RC?

No, il reddito della casa principale e delle sue pertinenze non viene considerato.

  1. Cosa succede se il mio reddito supera i 40.000€?

Se il reddito complessivo supera i 40.000€, non si ha diritto alla detrazione d’imposta.

 

La recente approvazione del Decreto Milleproroghe 2025 segna un’importante svolta per chi, pur avendo aderito alla rottamazione quater, è decaduto dal beneficio a causa del mancato pagamento delle rate previste entro il 31 dicembre 2024. Grazie a un emendamento inserito nel decreto, questi contribuenti potranno richiedere una nuova ammissione alla definizione agevolata, ma per farlo dovranno presentare una domanda entro la scadenza tassativa del 30 aprile 2025.

Questa misura si configura come una seconda opportunità per quei contribuenti che, per diverse ragioni, non sono riusciti a rispettare gli impegni di pagamento. L’agevolazione permetterà loro di evitare il ripristino delle normali sanzioni e degli interessi di mora, offrendo la possibilità di sanare la propria posizione fiscale senza subire l’aggravio di ulteriori costi. Tuttavia, per accedere a questa possibilità, sarà fondamentale comprendere i dettagli normativi e le modalità operative previste dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’inserimento dell’articolo 3-bis all’interno del Decreto Milleproroghe 2025 ha creato le basi giuridiche per la riapertura della rottamazione quater, una misura che, sin dalla sua introduzione, ha rappresentato un’opportunità di regolarizzazione per migliaia di contribuenti italiani. Tuttavia, in molti casi, gli stessi soggetti che avevano aderito inizialmente si sono trovati in difficoltà nel rispettare le scadenze stabilite.

Per comprendere l’importanza di questa riapertura, è necessario ripercorrere brevemente la storia della rottamazione quater. Si tratta di un meccanismo che consente di saldare i debiti fiscali e contributivi eliminando sanzioni e interessi di mora, con la possibilità di effettuare il pagamento in forma rateizzata. Tuttavia, la rigidità delle scadenze ha portato numerosi contribuenti a decadere dal beneficio, ritrovandosi nuovamente esposti alle tradizionali misure di riscossione, che prevedono l’applicazione di sanzioni e interessi elevati.

La decisione di riaprire i termini per i decaduti si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a garantire maggiore flessibilità ai contribuenti in difficoltà, riconoscendo il peso che la crisi economica e gli eventi straordinari degli ultimi anni hanno avuto sulla capacità di far fronte agli impegni fiscali.

Chi Potrà Beneficiare della Riapertura

La nuova finestra di adesione alla rottamazione quater si rivolge esclusivamente a quei contribuenti che, pur avendo inizialmente aderito alla definizione agevolata, sono decaduti a seguito del mancato, tardivo o insufficiente versamento delle rate entro la scadenza del 31 dicembre 2024. Questo significa che non sarà possibile usufruire di questa possibilità per chi non aveva mai fatto richiesta di adesione in precedenza o per chi ha accumulato nuovi debiti non compresi nella precedente rottamazione.

La norma si pone come obiettivo principale quello di offrire un’ultima chance a chi, per motivi economici o contingenti, ha perso il diritto alla definizione agevolata, consentendo loro di riprendere il percorso interrotto senza perdere i benefici previsti dalla misura originaria.

Va sottolineato, tuttavia, che questa non è una riapertura generalizzata della rottamazione quater, ma una misura mirata esclusivamente ai soggetti decaduti, i quali dovranno ripresentare una domanda per essere riammessi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà un ruolo centrale nella gestione di questa riapertura. Entro venti giorni dalla pubblicazione definitiva della legge, l’ente metterà a disposizione dei contribuenti la modulistica necessaria per presentare la domanda di riammissione.

Per completare correttamente la procedura, il contribuente dovrà indicare i propri dati anagrafici, specificare quali cartelle esattoriali rientrano nella richiesta e scegliere la modalità di pagamento preferita, che potrà essere in un’unica soluzione o tramite un piano rateale.

L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2025, e solo dopo la sua accettazione verrà comunicato il nuovo piano di pagamento, che prevederà una prima scadenza fissata al 31 luglio 2025.

Coloro che verranno riammessi dovranno attenersi a un nuovo calendario di pagamenti, che prevede una prima scadenza al 31 luglio 2025, data entro la quale sarà possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione o avviare un pagamento rateale.

Per chi sceglierà la rateizzazione, il piano si articolerà su un massimo di dieci rate, distribuite tra il 2025 e il 2027. La seconda rata sarà dovuta entro il 30 novembre 2025, mentre per gli anni successivi sono previste quattro scadenze annuali: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

Un elemento importante da considerare è l’applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° novembre 2023, che andrà ad aggiungersi agli importi rateizzati.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà ai contribuenti riammessi tutti i dettagli relativi agli importi esatti e alle singole scadenze, con una comunicazione ufficiale che verrà trasmessa entro il 30 giugno 2025.

Cosa Succede in Caso di Mancato Pagamento

Non rispettare il nuovo piano di pagamenti comporterà la perdita definitiva del beneficio della rottamazione quater. In caso di ulteriori ritardi o omissioni nei versamenti, il contribuente tornerà automaticamente al regime ordinario di riscossione, con l’applicazione di sanzioni e interessi di mora senza possibilità di ulteriori riaperture o proroghe.

Chi invece aveva già rispettato tutte le scadenze precedenti, dovrà comunque completare il pagamento delle rate rimanenti, con una scadenza fondamentale fissata al 28 febbraio 2025 per il versamento della settima rata prevista per i contribuenti già in regola.

Per una consulenza personalizzata sulla riapertura della rottamazione quater e su altre questioni fiscali, il team di esperti dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

 

FAQ

  1. Chi può accedere alla riapertura della rottamazione quater?

La riapertura è riservata esclusivamente ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione quater originaria, ma che sono decaduti a causa del mancato pagamento di una o più rate entro il 31 dicembre 2024.

  1. Qual è la scadenza per presentare la domanda?

Il termine ultimo per presentare la richiesta di riammissione è fissato al 30 aprile 2025. Oltre questa data non sarà più possibile aderire alla definizione agevolata.

  1. Come si presenta la domanda di riammissione?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà entro 20 giorni dall’approvazione definitiva della legge la modulistica necessaria per l’invio della richiesta. Il contribuente dovrà compilare il modulo con i propri dati, indicare le cartelle per cui richiede la riammissione e scegliere la modalità di pagamento.

  1. È possibile pagare in un’unica soluzione?

Sì, chi lo desidera potrà versare l’intero importo dovuto entro la prima scadenza fissata al 31 luglio 2025.

  1. È prevista la possibilità di rateizzazione?

Sì, il piano di pagamento prevede un massimo di 10 rate, con la prima da versare entro il 31 luglio 2025 e la seconda entro il 30 novembre 2025. Dal 2026 al 2027 sono previste quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

  1. Ci sono interessi da pagare sulle somme rateizzate?

Sì, sulle somme rateizzate si applica un interesse del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° novembre 2023.

  1. Cosa succede se non si rispettano le scadenze di pagamento?

Il contribuente che non versa le rate secondo il nuovo piano di pagamento decadrà definitivamente dalla definizione agevolata e tornerà al regime ordinario di riscossione, con il ripristino di sanzioni e interessi ordinari.

  1. Chi ha già pagato regolarmente le rate precedenti deve fare qualcosa?

No, per chi è in regola con i versamenti non è necessario presentare alcuna domanda. Tuttavia, per chi ha scelto il pagamento rateale, rimane invariata la scadenza del 28 febbraio 2025 per il versamento della settima rata.

  1. Quando saranno comunicati gli importi esatti da versare?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti ammessi alla riapertura entro il 30 giugno 2025 gli importi esatti delle somme dovute e delle singole rate.

Scadenze Principali per la Rottamazione Quater 2025

Evento Data
Pubblicazione modulistica AdER Entro 20 giorni dall’approvazione della legge
Scadenza presentazione domanda 30 aprile 2025
Comunicazione importi da versare 30 giugno 2025
Scadenza prima rata o saldo unico 31 luglio 2025
Scadenza seconda rata 30 novembre 2025
Rate annuali successive 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (dal 2026 al 2027)

 

Piano di Pagamento Rateizzato

Anno Scadenze di Pagamento Note
2025 31 luglio, 30 novembre Prima e seconda rata
2026 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre Quattro rate annuali
2027 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre Ultime quattro rate

 

Confronto tra Rottamazione e Regime Ordinario

Parametro Rottamazione Quater Regime Ordinario
Applicazione sanzioni e interessi No (sanzioni e interessi di mora eliminati) Sì (applicati su ogni cartella esattoriale)
Possibilità di rateizzazione Sì, fino a 10 rate Sì, ma con tassi più alti
Scadenza per la domanda 30 aprile 2025 Non applicabile
Tasso di interesse su rate 2% annuo (dal 1° novembre 2023) Variabile, generalmente superiore
Conseguenze mancato pagamento Decadenza definitiva e ritorno al regime ordinario Riscossione forzata e pignoramenti

 

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