Nuove agevolazioni per le mamme lavoratrici: ecco cosa prevede la legge di bilancio 2024

La recente legge di bilancio per il 2024 ha introdotto una serie di misure volte a sostenere le mamme che lavorano, con particolare attenzione all’aspetto previdenziale. Tra queste novità, spicca il tanto atteso “Bonus Mamme”, un beneficio che mira a alleviare il carico finanziario delle lavoratrici che hanno figli a carico.

Il “Bonus Mamme” consiste nell’esenzione dal pagamento della contribuzione previdenziale, la quale rappresenta il 9,19% della retribuzione, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, suddivisi su base mensile. Questa agevolazione è destinata alle lavoratrici che hanno almeno tre figli, offrendo loro un importante supporto economico nel lungo periodo.

Una delle novità più significative riguarda il periodo sperimentale del 2024, durante il quale il bonus sarà esteso anche alle mamme con due figli. Questo ampliamento dell’accesso al beneficio è stato accolto positivamente, poiché riconosce l’importanza del ruolo delle madri anche in situazioni familiari leggermente diverse.
È importante sottolineare che il “Bonus Mamme” è esteso a tutte le lavoratrici dipendenti, indipendentemente dal settore di impiego. Ciò include il settore pubblico e privato, nonché le lavoratrici agricole, quelle in somministrazione e in apprendistato, a condizione che abbiano un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, le lavoratrici domestiche non rientrano nei criteri per accedere a questa agevolazione.

La circolare INPS n 11 /2024 ha precisato le istruzioni operative per i datori di lavoro per l’applicazione e la fruizione in Uniemens dell’esonero parziale sulla contribuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente, le mamme che soddisfano i requisiti richiesti vedranno applicata l’esenzione nella busta paga di Febbraio 2024, a partire dal primo mese dell’anno, per cui gennaio sarà recuperato. In caso di nascita del secondo figlio durante l’anno, il bonus sarà erogato dal mese di nascita fino al decimo anno del bambino.

Questo meccanismo assicura un sostegno continuo alle famiglie durante i primi anni di vita dei figli, quando le spese possono essere particolarmente elevate.

Per quanto riguarda gli anni 2025 e 2026, il beneficio sarà assegnato solo a partire dal terzo figlio e si protrarrà fino al diciottesimo anno dell’ultimo figlio. Questo approccio graduale garantisce un sostegno mirato alle famiglie con un numero maggiore di figli, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna situazione.

Per maggiori informazioni, chiarimenti o assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Aiuti Covid: entro il 31 dicembre le imprese devono autocertificare gli importi ricevuti

Con un decreto pubblicato il 21 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha previsto che le imprese che hanno beneficiato di aiuti Covid devono presentare un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023.

L’autocertificazione deve attestare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti oltre i massimali previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

I massimali variano a seconda del periodo di erogazione dell’aiuto:
– 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
– 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Nel caso in cui l’importo degli aiuti ricevuti superi i massimali, l’impresa deve restituire la differenza entro il 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea.

In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo delle somme sarà detratto, senza applicazione di sanzioni, dagli aiuti di Stato ricevuti o concessi successivamente all’impresa.
Con questa misura, il Ministero del Turismo intende verificare il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti Covid e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Il panorama fiscale per chi vende una casa ristrutturata con il Superbonus 110% subirà significative modifiche a partire da gennaio 2024. La vendita di un immobile che ha beneficiato di questa agevolazione comporterà un aumento dell’onere fiscale, soprattutto per coloro che hanno intrapreso ristrutturazioni con l’unico scopo di speculare sul mercato immobiliare.

Le nuove disposizioni della legge di bilancio prevedono che, entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% dovrà affrontare una tassazione del 26% sull’intera plusvalenza ottenuta. Questo nuovo scenario non consentirà più di scontare il costo dei lavori agevolati nel calcolo della plusvalenza.

In breve, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati completati lavori agevolati, come definito dall’articolo 119 del Dl 34/2020, entro un periodo di dieci anni, comporterà una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di questa plusvalenza, le spese sostenute (limitate a quelle agevolate al 110%, che sono oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non verranno considerate se l’intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre avranno un peso del 50% in caso contrario.

È possibile richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza presso il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, questa opzione è valida solo se l’acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni prima, consentendo l’aggiornamento del costo originario in base all’indice Istat.

Al di fuori di questo regime, sono esclusi dalla tassazione aggiuntiva gli immobili ottenuti per eredità, quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari, e quelli interessati da ristrutturazioni diverse dal bonus 110%. Per gli altri immobili, sarà necessario attendere almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori prima di poterli rivendere senza subire ulteriori tassazioni. Per calcolare l’importo aggiuntivo delle tasse, sarà essenziale determinare l’entità della plusvalenza e applicare il 26% su tale cifra. Questa nuova impostazione fiscale richiede una valutazione attenta per coloro che intendono vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%.

Per eventuali domande o consulenza sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% lo Studio Pallino rimane a disposizione.

Agevolazioni Fiscali per Dipendenti con Figli nel 2023

Il Decreto Legge 48/2023 ha stabilito una nuova soglia di fringe benefits per i dipendenti con figli, con un massimo di 3.000 euro esenti da imposte. La Circolare n. 23 del 1 agosto emessa dalle Entrate fornisce ulteriori dettagli su questa agevolazione.

In particolare, la Circolare offre chiarimenti ai datori di lavoro sulla nuova disciplina del welfare aziendale. Questa normativa, introdotta dal “Decreto Lavoro” per il 2023, ha innalzato il limite per l’erogazione di beni e servizi esenti da imposte da 258,23 euro a 3.000 euro. Questa agevolazione si applica a ciascun genitore, purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi, anche se c’è un solo figlio con un reddito inferiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

È importante notare che questa agevolazione è valida solo per il 2023 e si applica anche quando i genitori decidono di assegnare la detrazione per figli a carico al genitore con il reddito più alto tra i due. Inoltre, i dipendenti con figli fiscalmente a carico sono esentati dall’IRPEF e dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività per i benefit fino a 3.000 euro ricevuti dal datore di lavoro, comprese le somme per le utenze domestiche.

Per accedere a questa agevolazione, i lavoratori devono dichiarare al loro datore di lavoro il diritto a beneficiarne, fornendo il codice fiscale dei figli. Non esiste una forma specifica per questa dichiarazione, ma deve essere concordata tra le due parti. È importante comunicare tempestivamente al datore di lavoro se i requisiti per l’agevolazione non sono più soddisfatti, in modo che il beneficio possa essere recuperato nei periodi di paga successivi.

La nuova soglia di 3.000 euro per i fringe benefits è stata confermata dalla conversione in legge del DL 48/2023 ed è applicabile solo ai dipendenti con figli a carico. Si ricorda che questa soglia comprende anche eventuali bonus bollette per le utenze domestiche. La norma prevede un finanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e il 2024, ma la relazione illustrativa della legge prevede un aumento delle risorse necessarie a causa dell’esenzione anche contributiva.

Lo Studio Pallino rimane a disposizione per ogni approfondimento di Vostro interesse.

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