Con la circolare numero 56 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime e dettagliate indicazioni operative riguardanti il cosiddetto Bonus ZES 2026, una misura introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Questo provvedimento, inserito nel più ampio contesto delle disposizioni urgenti per il salario giusto e il contrasto al caporalato digitale, vuole sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, nota come ZES unica, attraverso un significativo esonero contributivo per i datori di lavoro privati. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di ridurre sensibilmente i divari che ancora separano le regioni del sud dal resto del Paese, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato di categorie di lavoratori che incontrano maggiori difficoltà nel reingresso nel mercato del lavoro.

L’ambito geografico di applicazione del Bonus ZES 2026 è circoscritto alle regioni che compongono la ZES unica, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Per poter beneficiare dell’agevolazione, è condizione imprescindibile che la prestazione lavorativa venga effettivamente svolta presso una sede o un’unità produttiva ubicata in uno di questi territori. Tale requisito geografico deve essere verificato con estrema attenzione: qualora il lavoratore venisse successivamente trasferito presso una sede situata al di fuori delle regioni sopra elencate, il diritto all’esonero verrebbe meno a partire dal mese di paga successivo al trasferimento. È interessante notare come la norma non ponga vincoli sulla residenza del lavoratore o sulla sede legale del datore di lavoro, focalizzandosi esclusivamente sul luogo fisico in cui l’attività professionale viene esercitata.

Un elemento di forte selezione della platea dei beneficiari riguarda la dimensione del datore di lavoro. L’incentivo è infatti riservato ai datori di lavoro privati che, nel mese in cui procedono all’assunzione, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti. Questo limite dimensionale deve essere calcolato al netto dei nuovi lavoratori per i quali si intende richiedere l’agevolazione, permettendo così anche alle piccole realtà imprenditoriali di espandersi senza perdere il diritto al bonus. La circolare specifica inoltre che il requisito dei dieci dipendenti deve sussistere solo al momento dell’assunzione incentivata; eventuali variazioni successive nel numero del personale, sia in aumento che in diminuzione, non influiranno sulla spettanza dell’esonero già autorizzato. Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, inclusi quelli operanti nel settore agricolo, mentre resta tassativamente esclusa la pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne i lavoratori la cui assunzione può dare diritto al bonus, la normativa pone due paletti molto chiari legati all’età e alla condizione occupazionale precedente. Il soggetto assunto deve aver compiuto trentacinque anni di età alla data dell’assunzione e deve risultare disoccupato da almeno ventiquattro mesi. La condizione di disoccupazione di lunga durata deve essere attestata mediante la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa resa presso i sistemi informativi delle politiche del lavoro. Una deroga importante è prevista per i lavoratori che, pur non essendo disoccupati da ventiquattro mesi al momento della nuova assunzione, siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente dell’esonero. In questo caso, il nuovo datore di lavoro può subentrare nella fruizione dell’agevolazione residua, a patto che l’assunzione avvenga sempre all’interno della finestra temporale coperta dal bonus e che vengano rispettati i limiti del massimale già autorizzato.

La tipologia contrattuale incentivabile è esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per personale non dirigenziale. Restano pertanto esclusi dal perimetro del Bonus ZES 2026 i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, data la natura discontinua di queste ultime prestazioni. È inoltre fondamentale sottolineare che l’esonero non può essere riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già esistente tra le parti. Tuttavia, la misura trova applicazione anche nei casi di rapporto di lavoro part-time, purché il massimale dell’esonero venga proporzionalmente ridotto, e nei rapporti instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Anche la somministrazione di lavoro è ammessa, ma in questo scenario il requisito dimensionale dei dieci dipendenti deve essere verificato in capo all’utilizzatore e la sede di lavoro deve trovarsi all’interno della ZES unica.

L’entità economica del Bonus ZES 2026 è di assoluto rilievo, consistendo in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’unica esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il limite massimo di importo fruibile è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunta. Qualora il rapporto di lavoro inizi o termini nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo una quota giornaliera di circa 20,96 euro. Nonostante lo sgravio contributivo, l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche rimane ferma, garantendo così la futura tutela previdenziale del lavoratore senza alcuna penalizzazione. È opportuno ricordare che il periodo di godimento del beneficio può essere sospeso solo in casi eccezionali, come l’assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento del periodo residuo.

La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto di rigorose condizioni di regolarità e legalità. Innanzitutto, il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e non deve aver commesso violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un altro requisito fondamentale è l’applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, a partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche sono tenuti a pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa, la cosiddetta vacancy, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sebbene l’obbligatorietà di tale adempimento sia vincolata alla pubblicazione di un futuro decreto attuativo.

Oltre ai requisiti generali, esistono condizioni specifiche legate alla stabilità occupazionale. Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione. Allo stesso modo, non è consentito procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, né di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità, nei sei mesi successivi all’assunzione. La violazione di questo divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero integrale di quanto già fruito dall’INPS. Sono tuttavia fatti salvi i licenziamenti per giusta causa, per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto, che non costituiscono ostacolo al mantenimento del beneficio.

Un pilastro centrale del Bonus ZES 2026 è il principio dell’incremento occupazionale netto. L’assunzione deve determinare un effettivo aumento del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) previsto dalla normativa comunitaria. Il calcolo deve essere effettuato considerando l’intera organizzazione del datore di lavoro, incluse le società controllate o collegate. Se l’incremento viene meno in un determinato mese, il beneficio viene sospeso per quel periodo di calendario, per poi poter essere ripristinato nei mesi successivi qualora la soglia occupazionale venga nuovamente raggiunta. È importante notare che il venir meno dell’incremento dovuto a dimissioni volontarie, invalidità o pensionamento per limiti d’età non fa perdere il diritto all’agevolazione.

La circolare chiarisce inoltre il delicato tema della cumulabilità. Il Bonus ZES 2026 non è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, come ad esempio la Decontribuzione Sud, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o per i percettori di NASpI. Resta invece ferma la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Essendo configurato come un aiuto di Stato, l’agevolazione deve rispettare i parametri del regolamento (UE) n. 651/2014 e l’INPS provvederà alla registrazione dell’importo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Per accedere alla misura, i datori di lavoro devono seguire una procedura telematica specifica tramite il Portale delle Agevolazioni sul sito dell’Istituto. La domanda può essere inoltrata sia per assunzioni già effettuate che per rapporti ancora da instaurare. Nel modulo di istanza devono essere indicati i dati dell’impresa, il numero di dipendenti, i dettagli del lavoratore, lo status di disoccupato, la tipologia contrattuale e la retribuzione media mensile comprensiva di tredicesima e quattordicesima. Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS verifica la disponibilità dei fondi stanziati (che ammontano a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028) e, in caso di esito positivo, comunica l’accoglimento della domanda. I termini per l’invio della comunicazione obbligatoria dopo la prenotazione dell’incentivo sono perentori: il datore di lavoro ha solo 10 giorni per instaurare il rapporto di lavoro, pena la perdita della risorsa accantonata.

Per approfondimenti e per assistenza operativa il nostra team di professionisti è a vostra disposizione.

Il quadro normativo delineato dall’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, introduce una misura significativa per favorire l’occupazione giovanile stabile, denominata Bonus Giovani 2026.

Tale provvedimento stabilisce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026,. Questa agevolazione è rivolta a giovani di età inferiore ai trentacinque anni che al momento dell’assunzione si trovino in una condizione di svantaggio o grande svantaggio occupazionale,. L’incentivo è strutturato per durare un periodo massimo di ventiquattro mesi, fatte salve alcune specifiche categorie per le quali la durata è ridotta, e mira a sostenere in modo particolare lo sviluppo delle aree incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, nota come ZES unica.

L’ambito di applicazione dei benefici riguarda la totalità dei datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura di imprenditore, includendo espressamente anche il settore agricolo. Sono invece categoricamente escluse le pubbliche Amministrazioni come identificate dall’elencazione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per quanto concerne i lavoratori destinatari, la normativa distingue diverse casistiche basate sul grado di svantaggio. Possono accedere all’esonero i soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che risultino privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure da almeno dodici mesi qualora appartengano a categorie protette come i soggetti che vivono soli con persone a carico o coloro che operano in settori con elevata disparità uomo-donna,,. Una ulteriore estensione del beneficio riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni o coloro che sono senza impiego da almeno sei mesi, per i quali l’esonero è riconosciuto per un periodo più breve pari a dodici mesi.

Sotto il profilo economico, la misura dell’agevolazione è fissata ordinariamente nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Tuttavia, al fine di ridurre i divari territoriali, per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni della ZES unica, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il massimale mensile viene elevato a 650 euro,. È importante sottolineare che tali soglie devono essere riproporzionate in caso di rapporti di lavoro che iniziano o terminano nel corso del mese, utilizzando parametri giornalieri fissati rispettivamente a 16,12 euro per la soglia standard e 20,96 euro per quella maggiorata,. In presenza di contratti a tempo parziale, i massimali devono essere ulteriormente ridotti in proporzione all’orario di lavoro pattuito. Restano comunque esclusi dall’esonero i contributi non previdenziali, quelli di solidarietà e i versamenti destinati ai Fondi di solidarietà bilaterali o al finanziamento della formazione continua.

La tipologia contrattuale incentivabile è esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inclusi i rapporti instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. La normativa include anche le assunzioni a scopo di somministrazione, mentre esclude espressamente i contratti di lavoro domestico, l’apprendistato e le prestazioni di lavoro occasionale,. Viene specificato inoltre che il lavoro intermittente o a chiamata non rientra tra le forme incentivate, poiché strutturalmente concepito per attività discontinue e soggetto alla discrezionalità del datore di lavoro,. Qualora un lavoratore già oggetto di incentivo venga riassunto da un nuovo datore di lavoro entro il termine del 2026, quest’ultimo potrà fruire dell’agevolazione per il periodo residuo spettante.

La spettanza del beneficio è condizionata al rispetto di rigorosi requisiti generali e specifici. In primo luogo, il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità contributiva verificata tramite il DURC, non deve aver violato le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,. Inoltre, l’assunzione deve rispettare i principi generali in materia di incentivi, non costituendo l’attuazione di un obbligo preesistente e non violando eventuali diritti di precedenza di altri lavoratori licenziati o cessati,. Un onere aggiuntivo, seppur subordinato all’adozione di un decreto attuativo, prevede la pubblicazione della posizione lavorativa vacante sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Un elemento cardine per il riconoscimento dell’esonero è la sussistenza dell’incremento occupazionale netto. Tale incremento deve essere calcolato confrontando il numero di lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti, utilizzando il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Nella determinazione di questa media devono essere computati anche i lavoratori delle società controllate o collegate facenti capo allo stesso soggetto. La norma precisa che il calcolo deve essere effettuato al netto delle diminuzioni della base occupazionale, ma non si considera mancante l’incremento se la vacanza del posto deriva da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità o licenziamento per giusta causa,. Il venir meno dell’incremento occupazionale in un determinato mese comporta la perdita del beneficio per quel solo periodo, con possibilità di ripristino nei mesi successivi.

Sotto il profilo dei licenziamenti, la disciplina è particolarmente severa per evitare usi distorsivi della misura. I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva,. Allo stesso modo, è fatto divieto di procedere a tali licenziamenti nei sei mesi successivi all’assunzione, pena la revoca dell’esonero e il recupero integrale di quanto già fruito,. Non sono invece considerati ostativi i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto. In caso di revoca dell’incentivo al primo datore di lavoro per violazione di queste norme, il periodo di fruizione già goduto viene comunque computato nel calcolo del residuo spettante a un eventuale datore di lavoro successivo.

Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, l’articolo 2 stabilisce il principio della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, citando come esempio la cosiddetta Decontribuzione Sud. L’incentivo non è inoltre cumulabile con i benefici per l’assunzione di lavoratori disabili o di percettori di NASpI,. Esistono tuttavia delle eccezioni: il Bonus Giovani 2026 è infatti compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e con l’esonero per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere,. È ammessa anche la cumulabilità con le riduzioni contributive a carico del lavoratore, come quella prevista per le lavoratrici madri.

L’accesso alla misura avviene esclusivamente tramite una domanda telematica da inoltrare all’INPS attraverso il portale delle agevolazioni,. Il modulo di istanza deve contenere i dati dell’impresa, del lavoratore, la classe di svantaggio e la retribuzione media mensile prevista,. L’Istituto, ricevuta la domanda, verifica la disponibilità delle risorse e la correttezza dei requisiti, consultando anche il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per il rispetto della clausola Deggendorf relativa agli aiuti illegali non rimborsati,. Se la domanda è relativa a un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e concede al datore di lavoro un termine perentorio di dieci giorni per procedere all’instaurazione del rapporto e all’invio della comunicazione obbligatoria Unilav.

Infine, il monitoraggio della spesa è un elemento essenziale per la gestione del Bonus Giovani 2026. La normativa ha stanziato fondi specifici per il triennio, pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. L’INPS monitora costantemente questi limiti e, qualora si prospetti il raggiungimento del tetto massimo di spesa, non procederà all’accoglimento di ulteriori domande, dandone comunicazione ai ministeri competenti,. L’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile è quello quantificato dalle procedure telematiche e non può essere aumentato nemmeno in caso di successive variazioni in aumento dell’orario di lavoro per i rapporti part-time. Al contrario, è dovere del datore di lavoro riparametrare l’importo in caso di riduzione dell’orario lavorativo rispetto a quanto inizialmente autorizzato.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale assistenza operativa.

Categoria Lavoratore Condizione di Svantaggio Durata Massima Esonero Importo Massimo Mensile (Euro) Regioni Applicabili Requisito Incremento Occupazionale Costi Salariali Massimi Ammissibili (Inferred)
Molto svantaggiato Privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi 24 mesi 500,00 Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Molto svantaggiato Privo di impiego da 12 mesi + senza diploma ISCED 3 / genitore solo / settori disparità / minoranza etnica 24 mesi 500,00 Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Svantaggiato Appartenente alle categorie Reg. UE 651/2014 (es. privo di impiego da 6 mesi o età 15-24 anni) 12 mesi 500,00 Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Molto svantaggiato (ZES unica) Privo di impiego da 24 mesi o da 12 mesi + categorie specifiche in sede Mezzogiorno 24 mesi 650,00 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)
Svantaggiato (ZES unica) Appartenente alle categorie Reg. UE 651/2014 in sede Mezzogiorno 12 mesi 650,00 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014)

 

L’ENEA ha attivato dal 22 gennaio 2026 il nuovo portale bonus fiscali 2026, destinato alla trasmissione delle Comunicazioni relative agli interventi edilizi e di risparmio energetico conclusi nel corso dell’anno.

L’apertura del portale rappresenta l’adempimento operativo necessario per l’invio delle informazioni richieste ai fini delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia di Ecobonus, Bonus casa e Bonus arredo. Attraverso tale piattaforma è possibile compilare e trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio che comporta un miglioramento dell’efficienza energetica o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché agli acquisti di elettrodomestici agevolabili.

L’obbligo di comunicazione all’ENEA riguarda i soggetti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per spese sostenute in relazione a interventi che producono un risparmio energetico. L’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori e risponde a una duplice finalità: da un lato consente la fruizione delle detrazioni previste dalla normativa in materia di efficienza energetica, dall’altro permette il monitoraggio e la valutazione dei risultati energetici conseguiti a livello nazionale.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, l’invio della Comunicazione è considerato, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, un presupposto indispensabile per accedere alla detrazione, mentre per gli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico e per il Bonus arredo l’adempimento, pur restando obbligatorio, non incide sulla spettanza del beneficio fiscale in caso di omissione.

Il portale ENEA 2026 è accessibile tramite autenticazione con SPID o Carta di Identità Elettronica e consente l’invio delle Comunicazioni relative agli interventi ultimati nel 2026, nonché a quelli conclusi nel 2025 per i quali parte delle spese detraibili è stata sostenuta nel 2026. La messa a disposizione del sistema informatico il 22 gennaio ha comportato una disciplina specifica per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 22 gennaio 2026, per i quali il termine di 90 giorni decorre dalla data di attivazione del portale. In tali casi, la scadenza per l’invio della Comunicazione è fissata al 22 aprile 2026.

Gli interventi di risparmio energetico per i quali è richiesto l’invio della Comunicazione comprendono, tra gli altri, la sostituzione di serramenti e infissi, l’installazione di schermature solari, le caldaie a biomassa, la riqualificazione globale dell’edificio, la coibentazione dell’involucro, l’installazione di pompe di calore, di scaldacqua a pompa di calore, di collettori solari, di generatori ibridi, nonché i sistemi di building automation e i microgeneratori.

Le percentuali di detrazione variano in funzione della tipologia di intervento, dell’anno di sostenimento della spesa e della destinazione dell’immobile, distinguendo tra abitazione principale e altri immobili.

Per quanto riguarda gli interventi su parti comuni condominiali, sono previste aliquote maggiorate in presenza di specifiche condizioni, quali l’incidenza della coibentazione su oltre il 25 per cento della superficie disperdente o la combinazione con una riduzione del rischio sismico. Anche in tali ipotesi, la Comunicazione all’ENEA costituisce un passaggio necessario ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi.

Relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, la normativa non individua in modo puntuale le opere soggette all’adempimento. Tuttavia, l’ENEA ha fornito un elenco di riferimento che include interventi sulle strutture edilizie, sugli infissi, sugli impianti tecnologici e sull’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Rientrano inoltre nell’obbligo di comunicazione gli acquisti di elettrodomestici agevolabili, quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, purché collegati a un intervento di recupero edilizio avviato a partire dal 1° gennaio 2025 e con spesa sostenuta nel 2026.

La determinazione della data di fine lavori riveste un ruolo centrale ai fini del calcolo del termine di 90 giorni. Tale data coincide con il collaudo o con l’attestazione di funzionalità dell’impianto, se prevista. In assenza di collaudo, la fine dei lavori può essere documentata attraverso altra attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice o dal tecnico incaricato della compilazione della scheda informativa.

Non è considerata valida un’autocertificazione del contribuente. Nei casi di lavori eseguiti a cavallo di più periodi d’imposta, l’invio della Comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine lavori, indicando le spese complessivamente sostenute, nel rispetto del principio di cassa applicabile alle persone fisiche.

L’ENEA rilascia una conferma dell’avvenuto invio mediante e-mail o attraverso la scheda descrittiva dell’intervento, che riporta il codice CPID, elemento identificativo che attesta il buon esito della trasmissione. In presenza di omissioni, ritardi o errori nella compilazione della Comunicazione, è possibile ricorrere alla remissione in bonis, effettuando l’invio entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile e versando la sanzione prevista.

È inoltre consentita la rettifica dei dati trasmessi entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione nella quale la spesa è portata in detrazione.

Nel documento viene infine richiamata la distinzione tra il portale bonus fiscali e il portale Superbonus, destinato alle asseverazioni tecniche relative agli interventi rientranti nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Quest’ultimo rimane disciplinato da una normativa specifica e separata, con riferimento agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici e alle spese sostenute nel 2026 per le quali è riconosciuta la detrazione maggiorata, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro staff è a disposizione.

Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce un’estensione significativa fino al 2026 di un pacchetto di incentivi occupazionali volto a sostenere l’inserimento lavorativo e l’autoimpiego, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani under 35, alle donne, all’occupazione nel Mezzogiorno e allo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori strategici. Le misure, coordinate dal Ministero del Lavoro, puntano a rafforzare la crescita dell’occupazione stabile, promuovendo al contempo innovazione e transizione digitale ed ecologica.

Uno dei principali interventi riguarda l’estensione dell’incentivo per l’autoimpiego nei settori strategici, inizialmente previsto con scadenza al 1° luglio 2024. Il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2026. Questa misura si rivolge ai disoccupati con meno di 35 anni, offrendo un importante strumento di supporto per chi desidera avviare una nuova attività nei settori considerati strategici, come lo sviluppo tecnologico e la transizione ecologica e digitale. Per tali soggetti è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per una durata massima di tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2028. Tale esonero riguarda i contributi a carico del datore di lavoro privato, escludendo premi e contributi dovuti all’INAIL, con un limite mensile di 800 euro per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Un secondo intervento prorogato fino al 31 dicembre 2026 riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne a tempo indeterminato o stabilizzano un rapporto di lavoro già in essere. In questo caso l’incentivo prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, sempre con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a un massimo di 500 euro mensili per ciascuna lavoratrice. La durata dell’incentivo è fissata a 24 mesi. Questo strumento si inserisce in una più ampia strategia di promozione dell’occupazione femminile, considerata tra le priorità del governo in ottica di riduzione del divario di genere nel mercato del lavoro.

Particolarmente rilevante anche la terza misura prorogata, che si rivolge ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2026, assumano lavoratrici svantaggiate. In questo caso, viene confermato il totale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, entro un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. La durata massima del beneficio è, anche in questo caso, pari a 24 mesi. La misura, prorogata di un anno rispetto alla precedente scadenza, è pensata per favorire il reinserimento lavorativo di donne che si trovano in condizioni di svantaggio occupazionale, contribuendo a contrastare fenomeni di esclusione e precarietà lavorativa.

Un ulteriore provvedimento previsto dal pacchetto riguarda il Mezzogiorno, con l’intento di sostenere in modo mirato l’occupazione stabile in un’area storicamente caratterizzata da alti tassi di disoccupazione. I datori di lavoro privati che, a partire dal 1° settembre 2024, assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso una sede operativa localizzata all’interno della Zes unica per il Mezzogiorno, potranno beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, e per una durata di 24 mesi. La scadenza per usufruire di questo incentivo è stata prorogata al 31 dicembre 2026, con un’estensione di un anno rispetto a quanto originariamente previsto.

Le misure rientrano in un quadro strategico più ampio volto a rafforzare la stabilità contrattuale e a ridurre il divario territoriale nel mercato del lavoro italiano, con particolare attenzione al Sud e alle fasce giovanili e femminili. L’obiettivo delle proroghe è duplice: da un lato, stimolare la domanda di lavoro stabile da parte delle imprese; dall’altro, incentivare l’autoimprenditorialità come strumento di crescita economica, innovazione e creazione di valore sul territorio.

Gli esoneri contributivi rappresentano un meccanismo economico di grande impatto per le imprese che decidono di assumere personale a tempo indeterminato in determinati contesti o categorie sociali. L’agevolazione comporta infatti una riduzione significativa del costo del lavoro per le imprese, incentivando contratti più stabili e scoraggiando il ricorso a forme contrattuali più precarie. In parallelo, le politiche di sostegno all’imprenditorialità giovanile nei settori strategici si inseriscono nel solco della transizione tecnologica e ambientale, promuovendo un cambiamento strutturale dell’economia italiana in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e digitalizzazione.

L’attenzione del legislatore è rivolta anche alla semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi, per garantire maggiore efficacia e ridurre i tempi di attuazione delle misure. In questo senso, il Decreto Milleproroghe prevede la possibilità di avvalersi di piattaforme digitali per la presentazione delle domande e per il monitoraggio dei risultati, favorendo la trasparenza e il controllo dell’efficacia degli strumenti attivati.

Tutte le misure descritte trovano fondamento giuridico in specifici provvedimenti legislativi già esistenti, e la loro proroga al 2026 rappresenta un consolidamento delle politiche già in essere. La loro estensione temporale conferma la volontà del Governo di proseguire lungo una traiettoria di sostegno strutturale all’occupazione, in un contesto economico ancora segnato da incertezze globali e da dinamiche occupazionali in evoluzione. Particolare rilievo assume la flessibilità normativa introdotta con le proroghe, che permette ai datori di lavoro di pianificare le assunzioni con maggiore certezza e stabilità nel medio termine.

È evidente che l’intero pacchetto si muove all’interno di un disegno coerente di politiche attive del lavoro, finalizzate alla promozione dell’occupazione stabile, alla valorizzazione del capitale umano giovanile e femminile, e alla riduzione delle disparità regionali. I settori strategici individuati dal Ministero del Lavoro, inoltre, assumono una centralità crescente nelle politiche industriali italiane, essendo ritenuti motore di crescita e innovazione anche in relazione alle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il complesso di incentivi delineato rappresenta, pertanto, una leva fondamentale per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale, non solo in termini economici ma anche sociali, attraverso la promozione di inclusione, coesione e sostenibilità. Tuttavia, il pieno successo delle misure dipenderà dalla loro attuazione concreta, dal grado di accessibilità per le imprese e dalla capacità di generare impatti occupazionali misurabili sul medio-lungo periodo.

Per consulenze personalizzate e  assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

 

Tabella Riassuntiva – Incentivi Occupazione Prorogati fino al 2026

Misura Destinatari Periodo di applicazione Durata Incentivo Tipo di contratto richiesto Incentivo previsto Limiti mensili
Autoimpiego settori strategici Disoccupati under 35 Fino al 31 dicembre 2026 (attività avviata entro questa data) 3 anni (fino al 31 dicembre 2028) Non applicabile (autoimpiego) Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL)
Assunzione giovani under 35 Lavoratori under 35 assunti a tempo indeterminato 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026 36 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 800 €/mese
Assunzione donne Donne assunte o stabilizzate 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato o stabilizzazione Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 500 €/mese
Assunzione donne svantaggiate Lavoratrici svantaggiate 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 650 €/mese
Assunzioni nella ZES Mezzogiorno Lavoratori non dirigenti assunti nella ZES 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 650 €/mese

L’articolo 48 del DDL Bilancio 2026 introduce per il 2026 una nuova misura volta a incentivare l’assunzione di donne madri da parte dei datori di lavoro privati, attraverso un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali — una agevolazione pensata in modo mirato a sostegno della genitorialità e dell’occupazione femminile.

In base a quanto previsto dal provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro che assume una donna madre di almeno tre figli, tutti minorenni (ovvero con età inferiore a 18 anni), e che sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà beneficiare di tale esonero contributivo totale. L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui, con calcolo su base mensile, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

La norma si inserisce in un quadro di interventi con finalità sia occupazionali sia sociali: l’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso e la permanenza delle madri numerose nel mercato del lavoro, valorizzando la maternità come risorsa e contribuendo a una reale conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per quanto riguarda la durata dell’esonero, il comma 2 dell’articolo 48 stabilisce tempi diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero si applica per 12 mesi. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio sale a 18 mesi, conteggiati a partire dalla data iniziale di assunzione. Infine, se l’assunzione si concretizza già con un contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi.

Vi sono però precise esclusioni e limiti all’applicazione dell’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti instaurati in regime di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

È comunque compatibile con agevolazioni fiscali aggiuntive, come la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista da altre disposizioni legislative.

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del testo normativo è il limite annuale di spesa previsto per l’intervento: per il 2026 lo stanziamento è fissato in 5,7 milioni di euro; per gli anni successivi, l’importo cresce progressivamente (18,3 milioni per il 2027, 24,7 per il 2028, fino a stabilizzarsi intorno ai 28–29 milioni annui a partire dal 2034). L’INPS ha il compito di monitorare la spesa e di bloccare l’accesso al beneficio qualora il limite di spesa venga raggiunto.

Destinatarie Donne con almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi
Tipologia agevolazione Esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore
Importo massimo annuale 8.000 euro
Esclusioni INAIL, rapporti di lavoro domestico, apprendistato
Durata in caso di contratto a tempo determinato 12 mesi
Durata se trasformato in contratto indeterminato 18 mesi (dal momento dell’assunzione iniziale)
Durata in caso di contratto a tempo indeterminato 24 mesi
Compatibilità Non cumulabile con altri esoneri contributivi; compatibile con incentivi fiscali
Controllo e limiti di spesa Gestione INPS; limite 5,7 mln (2026), in crescita fino a 28 mln dal 2034

Per maggiori chiarimenti e assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

L’INPS ha reso nota, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, la disciplina del nuovo contributo denominato “Bonus mamme 2025”, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Decreto‑legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118. Si tratta di un contributo mensile pari a 40 euro destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che sostituisce in via temporanea – per l’anno 2025 – l’esonero contributivo inizialmente previsto e rinviato al 2026.

Il beneficio è riservato a coloro che rispettano determinati requisiti familiari, occupazionali e reddituali. In primo luogo, in termini familiari, il bonus spetta in caso di madri con due figli se il figlio più giovane non ha compiuto 10 anni, oppure in caso di madri con tre o più figli se il figlio più giovane non ha compiuto 18 anni. Tuttavia, nel caso di madri con tre o più figli, se sono titolari di contratto a tempo indeterminato, il beneficio non è riconosciuto perché per quelle lavoratrici è previsto l’esonero contributivo per la quota a loro carico già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024.

Sul fronte del rapporto di lavoro, il contributo si rivolge alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato (escluso il lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’INPS precisa che il reddito annuo da lavoro non deve superare i 40.000 euro. Questo significa che la lavoratrice deve risultare attiva e avere un reddito da lavoro – sia da lavoro dipendente che autonomo – entro tale soglia per poter beneficiare del contributo.

In termini di importo e durata, il bonus ammonta a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese in cui sussiste l’attività lavorativa nel corso del 2025. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione: per le domande già istruite, l’erogazione è fissata per dicembre 2025; per le domande non liquidate entro tale data, l’INPS provvederà entro febbraio 2026. L’importo massimo spettante per anno è dunque pari a 480 euro (12 mensilità × 40 euro). La somma è esente da tassazione e non rileva ai fini dell’ISEE.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all’INPS. Le modalità operative sono descritte dal messaggio del 31 ottobre 2025, n. 3289. Il termine ordinario per la presentazione, così come indicato, è stato prorogato al 9 dicembre 2025, poiché la scadenza originaria cadeva di domenica (7 dicembre) e l’8 dicembre è giorno festivo; per le lavoratrici che maturano il requisito successivamente (entro il 31 dicembre 2025) la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Le modalità di trasmissione includono il servizio online accessibile dal sito INPS (tramite SPID, CIE o CNS), oppure tramite il Contact Center o i patronati. Dopo l’invio della domanda è possibile verificare lo stato della lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

Va evidenziato che il bonus è condizionato all’effettiva attività lavorativa nel mese di riferimento: nel caso di sospensione o cessazione del rapporto, l’importo viene proporzionato ai mesi effettivi in cui il requisito è stato soddisfatto. Inoltre, la misura è temporanea e riguarda l’anno 2025: infatti, appare come sostituzione momentanea dell’esonero contributivo che entrerà in vigore nel 2026. Le lavoratrici interessate devono quindi prestare attenzione al fatto che per l’anno corrente viene applicato questo contributo e che eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro, per esempio da tempo determinato ad indeterminato, possono incidere sul diritto al beneficio (in particolare nel caso di madri con tre o più figli).

La misura rappresenta un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici con più figli, a condizione che rispettino i requisiti sopra indicati. Le componenti fondamentali sono dunque il numero di figli e la loro età, il tipo di rapporto di lavoro e la soglia reddituale. Il periodo di riferimento è l’anno 2025 e la domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti per poter beneficiare dell’erogazione già nel mese di dicembre oppure al più tardi entro febbraio 2026.

Per informazioni e assistenza operativa i nostri esperti sono a vostra disposizione.

La pubblicazione del nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Gazzetta Ufficiale rappresenta un’importante svolta per i giovani che desiderano mettersi in proprio. L’Italia, in linea con le politiche europee di stimolo all’occupazione e all’innovazione, ha introdotto un pacchetto di incentivi per giovani imprenditori pensato per favorire l’autoimprenditorialità giovanile nei settori più promettenti del mercato attuale: il digitale, l’ecologia e le nuove tecnologie.

Nel contesto economico post-pandemico, la crescita dell’occupazione giovanile e l’apertura a nuove imprese innovative si confermano priorità strategiche del Governo. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2025 offre un sostegno concreto a chi decide di scommettere su se stesso, promuovendo una cultura imprenditoriale moderna, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

L’obiettivo primario della misura è duplice: da un lato sostenere l’occupazione giovanile attraverso l’autoimpiego e l’imprenditoria innovativa, dall’altro stimolare lo sviluppo di settori considerati fondamentali per la transizione ecologica, digitale e tecnologica dell’economia italiana. Con questo strumento, lo Stato punta ad accompagnare i giovani verso percorsi di crescita autonoma e allo stesso tempo a rafforzare il tessuto produttivo nazionale in una fase di forte evoluzione.

Ora si attende esclusivamente la pubblicazione della circolare INPS, che fornirà le indicazioni definitive per l’invio delle domande e l’accesso alle risorse.

Possono accedere al bonus giovani imprenditori i cittadini italiani di età inferiore ai 35 anni che decidano di avviare una nuova attività economica in uno dei settori strategici individuati dall’articolo 2 del decreto. I settori inclusi spaziano dalle tecnologie avanzate all’energia rinnovabile, dalla manifattura innovativa al digitale, dalla mobilità sostenibile ai servizi di welfare, tracciando un quadro preciso di ciò che lo Stato considera prioritario per il futuro.

Per poter usufruire dell’agevolazione, è fondamentale che l’attività imprenditoriale sia avviata in un periodo ben preciso: tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta di una finestra temporale limitata, ma sufficiente a permettere a molti giovani di elaborare e lanciare un progetto imprenditoriale sostenibile.

È importante ricordare che il bonus per giovani imprenditori è accessibile esclusivamente per le attività nuove, avviate ex novo e coerenti con le finalità del decreto.

L’incentivo complessivo può raggiungere un massimo di 1.300 euro al mese per un periodo fino a tre anni, attraverso due distinti strumenti: un esonero contributivo e un contributo economico esentasse. Questi due elementi possono coesistere, generando un impatto economico rilevante per l’imprenditore, sia in termini di risparmio che di liquidità.

Il primo dei due incentivi è il più rilevante in termini di valore. Si tratta dell’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata dal giovane imprenditore. Tale agevolazione contributiva ha un tetto massimo di 800 euro al mese per ciascun lavoratore e può essere riconosciuta per una durata complessiva di 36 mesi, non oltre il 31 dicembre 2028.

Affinché l’esonero INPS possa essere richiesto, le assunzioni devono riguardare altri giovani under 35, anch’essi disoccupati, e devono essere a tempo indeterminato. Restano escluse dal beneficio le forme contrattuali atipiche o a termine, così come le assunzioni con contratto di apprendistato o nel lavoro domestico, ambiti per i quali il legislatore ha deciso di non estendere l’incentivo.

Un aspetto importante da sottolineare è che, pur trattandosi di un esonero contributivo totale, restano dovuti i contributi INAIL (quelli per la sicurezza sul lavoro) e non cambia l’aliquota di riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. In questo modo, l’agevolazione non incide negativamente sui futuri diritti previdenziali del lavoratore assunto.

Il secondo strumento previsto è il riconoscimento di un contributo esentasse pari a 500 euro mensili, erogato direttamente all’imprenditore che abbia avviato un’attività nei settori previsti dal decreto. Anche questa agevolazione ha una durata massima di tre anni, sempre nel limite temporale del 31 dicembre 2028. Il vantaggio di questo contributo diretto è che può essere ottenuto a prescindere dalle assunzioni effettuate, rappresentando così un incentivo liquido immediato per sostenere le prime fasi del progetto.

Per richiedere sia l’esonero contributivo INPS che il contributo mensile da 500 euro, sarà necessario presentare domanda all’INPS secondo le modalità che saranno presto rese note. Attualmente, infatti, manca solo la circolare operativa da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che dettaglierà i modelli, i documenti richiesti, i canali di presentazione e le tempistiche. La pubblicazione della circolare è attesa a brevissimo e rappresenta l’ultimo tassello necessario per rendere pienamente fruibile il bonus per giovani imprenditori.

Le imprese costituite da giovani potranno così beneficiare, in un quadro normativo ormai definito, di un sostegno concreto sia in fase di avviamento che di crescita. Il risparmio sui contributi rappresenta un forte incentivo all’assunzione, mentre il contributo diretto di 500 euro al mese offre un supporto economico per far fronte alle prime spese operative. Il mix tra incentivi all’occupazione e sostegno al reddito imprenditoriale è stato pensato per agire su più fronti contemporaneamente.

Il bonus giovani imprenditori 2025 costituisce una misura ambiziosa e strutturata, capace di fornire strumenti reali per la creazione di impresa giovanile. Con l’attivazione completa del meccanismo prevista nei prossimi mesi, sarà fondamentale diffondere correttamente le informazioni e accompagnare i potenziali beneficiari nella fase di presentazione delle domande.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Voce Dettagli
Normativa di riferimento Art. 21 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024) + Decreto Ministeriale 3 aprile 2025
Pubblicazione in Gazzetta 21 maggio 2025
Età massima beneficiari Under 35
Periodo di avvio attività Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025
Durata massima del beneficio 36 mesi (fino al 31 dicembre 2028)
Importo massimo mensile complessivo 1.300 euro
Componenti dell’incentivo 1. Esonero contributivo INPS (max 800 euro/mese) 2. Contributo esentasse (500 euro/mese)
Tipologia contratti agevolabili Assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati under 35
Contratti esclusi Lavoro domestico e apprendistato
Settori ammessi Settori strategici per innovazione, transizione digitale ed ecologica (vedi elenco decreto)
Come si presenta domanda All’INPS, con modalità definite dalla prossima circolare operativa
Contributi esclusi dall’esonero INAIL e quota per prestazioni pensionistiche
Tipo di impresa Nuove attività avviate ex novo da giovani imprenditori o imprenditrici
Finalità del bonus Promuovere autoimprenditorialità, occupazione giovanile e sviluppo settori innovativi

 

FAQ – Bonus Giovani Imprenditori 2025

Chi può richiedere il bonus giovani imprenditori da 1.300 euro al mese?
Possono richiederlo tutti i giovani con meno di 35 anni che avviano una nuova attività imprenditoriale in uno dei settori strategici indicati dal decreto Coesione. È necessario che l’impresa sia costituita tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Quali sono i settori strategici ammessi al bonus per giovani imprenditori?
I settori strategici comprendono quelli legati all’innovazione tecnologica, alla transizione digitale, alla sostenibilità ambientale, all’energia rinnovabile, alla mobilità sostenibile e ad altri ambiti prioritari per lo sviluppo del Paese. L’elenco dettagliato è incluso nell’articolo 2 del decreto attuativo.

Il bonus giovani imprenditori è cumulabile con altri incentivi?
Sì, salvo esplicite incompatibilità, il bonus fino a 1.300 euro può essere cumulato con altri incentivi pubblici, purché non si superino i limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato e siano rispettate le regole di cumulabilità previste da INPS.

È obbligatorio assumere personale per ottenere il contributo?
No, l’assunzione non è obbligatoria per accedere al contributo esentasse da 500 euro al mese. Tuttavia, per beneficiare dell’esonero contributivo INPS da 800 euro mensili, è necessario effettuare assunzioni a tempo indeterminato di altri giovani under 35.

L’incentivo per l’assunzione di giovani under 35

Con la pubblicazione, in data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro del Decreto Interministeriale 66/2025, prende finalmente forma attuativa l’esonero contributivo noto come “Bonus Giovani”, istituito dall’art. 22 del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e convertito, con modificazioni, nella Legge 95/2024. Il provvedimento dà concreta attuazione a una misura che si colloca nel quadro strategico delineato dall’Accordo di Partenariato 2021–2027 e dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di promuovere in modo strutturato l’occupazione stabile giovanile nel settore privato. In particolare, l’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che procedono all’assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori under 35, a condizione che questi ultimi non risultino già titolari di un contratto a tempo indeterminato al momento dell’accesso al beneficio.

Periodo di applicazione e struttura territoriale dell’incentivo

Il decreto specifica che l’arco temporale di riferimento è compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta, dunque, di una finestra ben definita all’interno della quale i rapporti di lavoro stipulati o trasformati potranno beneficiare dell’esonero contributivo. Il beneficio è riservato al solo personale non dirigente, e presenta una struttura modulare a seconda dell’area territoriale di riferimento: se l’assunzione ha luogo nel territorio nazionale, l’importo massimo mensile dell’esonero è fissato in 500 euro per ciascun lavoratore. Tuttavia, qualora il rapporto venga instaurato con sede effettiva di lavoro in una delle regioni incluse nella cosiddetta Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato e può raggiungere i 650 euro mensili. In tale ultimo caso, però, l’incentivo assume natura di aiuto di Stato e, in quanto tale, è stato sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea, concessa in data 31 gennaio 2025.

Prenotazione preventiva nelle ZES e termini perentori

È importante osservare che, proprio per il carattere selettivo dell’intervento ZES, la fruizione del beneficio maggiorato richiede la presentazione della domanda all’INPS in via preventiva rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo prevede che, una volta inoltrata l’istanza tramite procedura telematica, l’Istituto assegni una riserva finanziaria pari all’importo teoricamente spettante e che il datore di lavoro proceda all’assunzione entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la prenotazione delle risorse decade, senza possibilità di proroga. Di contro, per i rapporti di lavoro in ambito nazionale – non rientranti nella disciplina ZES – è ammessa la fruizione dell’incentivo anche per contratti già instaurati, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste.

Requisiti soggettivi e fattispecie escluse

L’ambito soggettivo dell’incentivo è definito con altrettanta chiarezza. Possono accedervi i datori di lavoro privati che assumano lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. È tuttavia ammessa l’applicazione del beneficio anche nei confronti di soggetti già assunti con contratto di apprendistato non proseguito in ordinario rapporto a tempo indeterminato, così come nei confronti di lavoratori per i quali un altro datore di lavoro abbia già beneficiato del medesimo incentivo ma solo in parte. Restano invece esclusi dal campo di applicazione i rapporti di apprendistato ancora in corso e, in modo categorico, il lavoro domestico. Per quanto concerne la versione ZES, ulteriori limiti derivano dal diritto europeo: non possono accedere al beneficio le imprese che si trovano in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014, né quelle che risultino inadempienti a ordini di recupero di aiuti di Stato già disposti dalla Commissione.

Misura economica, durata e limiti comunitari

La misura dell’incentivo è corrispondente a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo mensile – come detto – di 500 o 650 euro, a seconda dell’area territoriale.

La durata dell’esonero è pari a 24 mesi per ciascun lavoratore agevolato e il suo valore non può superare, in ogni caso, il 50% del costo salariale complessivo del lavoratore. Si tratta, dunque, di una misura importante, ma sottoposta a un preciso bilanciamento tra l’effetto di incentivo e la disciplina in materia di aiuti.

Compatibilità e rapporti con altri benefici

Ulteriori condizioni riguardano la cumulabilità. L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento eventualmente previste da altre norme vigenti. Tuttavia, non vi è alcuna incidenza sulla possibilità di cumulare l’incentivo con la maggiorazione del costo deducibile prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, in caso di nuove assunzioni: tale possibilità resta pienamente fruibile, trattandosi di due misure fiscalmente autonome.

Condizioni di regolarità e clausole ostative

Per quanto concerne le condizioni di legittima fruizione, il datore di lavoro dovrà risultare in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, nonché con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di riferimento. Viene inoltre richiesto il rispetto dei principi generali in materia di incentivi contenuti nell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, a partire dall’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, riferiti alla medesima unità produttiva. Inoltre, è previsto che eventuali licenziamenti effettuati nei sei mesi successivi all’assunzione, con le medesime caratteristiche, comportino la revoca del beneficio con recupero integrale degli importi già fruiti.

Schema di sintesi

Procedura operativa: istruzioni INPS

L’INPS ha reso operativo l’incentivo con la circolare 12 maggio 2025, n. 90, che fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti e sulle procedure.

Presentazione della domanda: modulo telematico dal 16 maggio 2025

Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro interessati possono trasmettere esclusivamente online la domanda di accesso al Bonus Giovani tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Il modulo sarà disponibile nella sezione.

Accesso alla procedura telematica

La domanda può essere presentata esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’INPS www.inps.it, accedendo al:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”

Sezione: “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”

L’autenticazione al portale richiede l’utilizzo di credenziali SPID, CIE o CNS da parte del datore di lavoro o del consulente delegato.

Contenuto del modulo di istanza

All’interno del modulo telematico, devono essere compilate con attenzione le seguenti sezioni:

– Dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, CF, matricola INPS);

– Dati del lavoratore già assunto/trasformato o da assumere/trasformare;

– Tipologia contrattuale (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);

– Retribuzione mensile media prevista, inclusi i ratei di 13ª e 14ª mensilità;

– Aliquota contributiva datoriale applicabile;

– Luogo effettivo di lavoro (Regione e Provincia, specificando sede operativa o unità locale).

Modalità e limiti di presentazione

  • Bonus nazionale

– Riconosciuto anche per rapporti già in essere (assunzioni o trasformazioni pregresse);

– Esonero massimo: 500 euro mensili per 24 mesi;

– Possibile anche per part-time.

  • Bonus ZES

– Ammesso esclusivamente per rapporti da instaurare;

– Esonero massimo: 650 euro mensili, in quanto costituisce aiuto di Stato territoriale;

– È necessario che il rapporto venga instaurato entro 10 giorni dalla prenotazione effettuata da INPS, pena la perdita del beneficio.

Verifica della domanda da parte dell’INPS

Una volta inoltrata l’istanza:

  • Se riferita a un’assunzione già avvenuta, l’INPS verifica la comunicazione obbligatoria (C.O.) e comunica esito e importo riconosciuto direttamente nel portale.
  • Se si tratta di un’assunzione futura, l’INPS:

o Calcola e prenota le risorse;

o Invia comunicazione via PEC e MyINPS con invito a completare l’assunzione entro 10 giorni;

o Verificato l’invio della C.O., conferma l’accoglimento della domanda.

L’importo comunicato costituisce il tetto massimo dell’esonero fruibile in sede contributiva.

Aspetti critici e responsabilità del datore di lavoro

  • I dati presenti nel modulo devono essere perfettamente coerenti con quelli delle comunicazioni Unilav/Unisomm;
  • Ogni variazione oraria del rapporto (es. passaggio da part-time a full-time o viceversa) comporta l’obbligo di rivalutazione manuale dell’importo da parte del datore;
  • In caso di cumulabilità non ammessa con altri incentivi (es. Decontribuzione Sud, GECO), è necessario restituire eventuali importi già fruiti.

L’incentivo per l’assunzione di donne

Con la pubblicazione della circolare 12 maggio 2025, n. 91, l’INPS ha definito il quadro applicativo e procedurale per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, comunemente noto come “Bonus Donne Decreto Coesione”. Tale misura, articolata e profondamente influenzata dalla cornice normativa unionale, fa seguito al ritiro del primo decreto attuativo, sostituito da un nuovo provvedimento ministeriale che ha riformulato i criteri di accesso e ridefinito la platea delle potenziali beneficiarie.

Tre categorie di lavoratrici ammissibili

Il nuovo decreto attuativo identifica con precisione tre distinte categorie di donne svantaggiate, per le quali l’assunzione a tempo indeterminato dà diritto all’esonero contributivo:

  1. Donne ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  2. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni comprese nella Zona Economica Speciale unica (ZES) per il Mezzogiorno;
  3. Donne impiegate in professioni o in settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati dal Decreto interministeriale del 30 dicembre 2024.

Tale classificazione è fondamentale, poiché determina non solo i presupposti soggettivi per accedere al beneficio, ma anche i tempi, la durata e le modalità operative per la presentazione della domanda e per la successiva esposizione del beneficio nei flussi contributivi.

COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA PRIVA DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO?

In riferimento alla nozione di “impiego regolarmente retribuito”, per verificare il rispetto della condizione è necessario fare riferimento al D.M. 17.10.2017, secondo cui sono da considerarsi tali

“coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Tempistiche di validità e durata degli esoneri

L’Istituto, nell’illustrare il campo di applicazione del beneficio, distingue le fattispecie sulla base della categoria di appartenenza:

  • Per le donne prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 24 mesi o per le lavoratrici in settori a forte disparità di genere, l’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, per una durata massima di 24 mesi (12 mesi in caso di donne “svantaggiate” ma non “molto svantaggiate”, secondo la classificazione europea).
  • Per le donne residenti nelle Regioni ZES e prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi, la finestra temporale decorre dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025). Tuttavia, l’effettiva fruizione è subordinata alla presentazione preventiva della domanda all’INPS, che deve avvenire prima dell’instaurazione del rapporto. Pertanto, la data di decorrenza effettiva varia in funzione del momento di trasmissione dell’istanza. Anche in questo caso, la durata dell’agevolazione è di 24 mesi.

Condizione dell’incremento occupazionale netto

Elemento essenziale e condizionante per l’accesso al beneficio è il rispetto del requisito dell’incremento netto della base occupazionale, calcolato mensilmente in unità di lavoro annuo (U.L.A.). La nuova assunzione deve infatti comportare un effettivo aumento del numero di lavoratori impiegati rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Tale incremento deve essere mantenuto nel tempo: la sua assenza determina la perdita del beneficio per il singolo mese, mentre il suo ripristino ne riattiva la fruizione, senza possibilità di recuperare le mensilità perse.

Procedura operative: istruzioni INPS

Con l’operatività della circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, è stato ufficialmente attivato il canale per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cd. “Decreto Coesione”), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. L’agevolazione, nota come Bonus Donne, si configura quale incentivo strutturale a favore dell’occupazione femminile in condizioni di svantaggio, mediante la riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.

Requisiti oggettivi e soggettivi

L’esonero è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  2. Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle Regioni ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno;
  3. Operanti in professioni o settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente con apposito decreto interministeriale.

Tali condizioni devono sussistere al momento dell’assunzione ovvero al momento della presentazione della domanda per i rapporti non ancora instaurati.

Procedura telematica: accesso e compilazione

  1. Accesso al “Portale delle Agevolazioni” INPS

A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono accedere all’apposito modulo tramite il sito ufficiale INPS, seguendo il percorso:

www.inps.it → Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) → Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne

L’accesso avviene tramite le credenziali SPID, CNS o CIE del legale rappresentante o di soggetto delegato.

  1. Compilazione del modulo online

Il modulo telematico, suddiviso in sezioni, richiede l’inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni:

  1. Dati identificativi del datore di lavoro
  • Ragione sociale;
  • Codice fiscale e matricola INPS;
  • Sede legale e unità operativa di riferimento;
  • Referente per la pratica (con recapiti).
  1. Dati anagrafici della lavoratrice
  • Nome, cognome e codice fiscale;
  • Data e luogo di nascita;
  • Residenza anagrafica (verifica fondamentale per accedere al requisito della ZES);
  • Stato occupazionale (da autodichiarazione o verificabile tramite modello C2 storico).
  1. Caratteristiche del rapporto di lavoro
  • Tipologia contrattuale: tempo pieno o part-time; non sono ammesse richieste per rapporti di lavoro precedentemente instuarati a termine e trasformati a tempo indeterminato.
  • Percentuale oraria, se applicabile.
  • Data di assunzione (effettuata o programmata).
  • Settore di inquadramento e qualifica professionale.
  • Retribuzione media mensile prevista, comprensiva di ratei di 13ª e 14ª mensilità.
  1. Dati contributivi
  • Aliquota contributiva datoriale applicabile;
  • Eventuali riduzioni già in godimento (che escluderebbero la cumulabilità).
  1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il datore di lavoro è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

  • La veridicità dei dati inseriti;
  • L’assenza di cumuli con altri esoneri per la medesima lavoratrice;
  • Il rispetto delle condizioni di legittimità dell’assunzione ai fini dell’agevolazione.

Tempistiche e doppia modalità di riconoscimento

La Circolare distingue due ipotesi operative:

  1. Rapporti di lavoro già instaurati

In caso di rapporto attivo alla data della domanda, il datore:

  • Indica nel modulo la data di assunzione;
  • Allega gli estremi della comunicazione obbligatoria (Unilav);
  • Riceve contestualmente nel sistema telematico l’esito e l’importo dell’esonero concesso.

Attenzione: i dati inseriti devono coincidere con quanto riportato nella comunicazione obbligatoria d’assunzione.

  1. Rapporti non ancora avviati

Se l’assunzione è solo programmata:

  • Il datore riceve da INPS una comunicazione con prenotazione dell’importo e l’invito a procedere entro 10 giorni;
  • Entro tale termine va effettuata l’assunzione e inviata la C.O.;
  • Solo dopo l’avvenuto adempimento, INPS procede a formalizzare l’autorizzazione.

Termini perentori

Il mancato rispetto del termine decennale per l’invio della C.O. determina la decadenza della prenotazione. In tal caso, sarà necessaria una nuova istanza, salva la disponibilità dei fondi.

Elementi vincolanti e controlli formali

L’INPS sottolinea che:

  • L’importo autorizzato rappresenta il tetto massimo fruibile in sede di denuncia contributiva.
  • Le informazioni riportate nella domanda devono coincidere perfettamente con quelle presenti nella C.O. e nei flussi Uniemens.
  • In caso di variazioni orarie (es. passaggio part-time/full-time), non è possibile incrementare l’importo autorizzato.
  • In caso di riduzioni di orario, il datore dovrà autonomamente rimodulare proporzionalmente l’incentivo, riducendo l’importo inizialmente concesso.

Per maggiori chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra completa disposizione.

Il Bando ISI INAIL 2024-2025 rappresenta una delle iniziative pubbliche più significative per promuovere investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con un fondo complessivo di 600 milioni di euro, l’obiettivo del bando è incentivare le imprese italiane, comprese le micro, piccole e medie imprese, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di attrezzature innovative, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e la bonifica dell’amianto. Il contributo previsto è a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di 130.000 euro per progetto.

Questo strumento, giunto ormai a una consolidata tradizione, viene aggiornato ogni anno dall’INAIL con modifiche sostanziali che rispondono alle esigenze emergenti del mondo del lavoro.

Per l’edizione 2024-2025, sono previste novità importanti, sia in termini di criteri di accesso che di modalità di partecipazione.

Il processo di candidatura è gestito tramite uno sportello telematico e si articola in diverse fasi, culminando nel cosiddetto “click day”, durante il quale le imprese dovranno essere pronte a inviare tempestivamente la propria richiesta per accedere al contributo.

Tra i beneficiari del bando figurano tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, inclusi gli enti del terzo settore per alcuni interventi specifici. Sono tuttavia escluse le imprese che hanno già beneficiato dei bandi ISI 2021, 2022 o 2023, ad eccezione dei casi legati all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse alla violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Bando INAIL suddivide le risorse economiche su base regionale e per assi di finanziamento. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto riferito a una singola unità produttiva e in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Le principali categorie di intervento ammissibili comprendono progetti di riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi certificati, interventi per la bonifica da amianto, e investimenti per imprese del settore agricolo. Quest’ultimo gode di un trattamento specifico, con una maggiorazione del contributo fino all’80% per i giovani agricoltori.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste includono i costi direttamente necessari alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche e accessorie strettamente funzionali e indispensabili. Non sono invece finanziabili le spese per acquisti tramite leasing, l’acquisto di beni usati e altre voci espressamente escluse dal bando. I progetti devono essere nuovi e non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello informatico.

Una volta approvato, il progetto deve essere realizzato entro un anno.

Un’ulteriore opportunità è data dalla possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo nel caso l’importo superi i 30.000 euro, previa presentazione di una fidejussione. Per le micro e piccole imprese, l’anticipazione può arrivare fino al 70% per alcune linee di finanziamento (assi 4 e 5).

Dal punto di vista procedurale, la modalità di assegnazione è competitiva e basata su una prenotazione telematica. Solo le imprese che superano la soglia minima di 130 punti potranno accedere al click day e inviare la domanda definitiva. Una volta chiusa questa fase, l’INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori e successivamente quelli definitivi degli ammessi.

Dal punto di vista normativo, il contributo è concesso in regime de minimis, il che significa che può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che intendano integrare più misure agevolative per massimizzare l’efficacia dell’investimento.

Le scadenze ufficiali hanno visto l’apertura dello sportello informatico il 14 aprile 2025 e la chiusura per la compilazione delle domande il 30 maggio 2025. Le successive fasi tecniche, tra cui la pubblicazione dei codici identificativi e le regole per il click day, sono ancora in via di definizione.

Un aspetto interessante dell’edizione 2024-2025 è l’introduzione di linee di intervento dedicate a specifici codici ATECO, come quelli legati a pesca e acquacoltura, industrie tessili, lavorazione del vetro artistico, fabbricazione di strumenti musicali e dispositivi di protezione.

Per ricevere assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Dettaglio
Fondo complessivo 600 milioni di euro
Contributo Fino al 65% a fondo perduto (80% per agricoltura)
Importo massimo 130.000 euro
Beneficiari Imprese iscritte alla CCIAA, enti del terzo settore
Spese ammissibili Macchinari, bonifica amianto, modelli organizzativi, costi tecnici
Spese escluse Leasing, beni usati, spese non documentate
Anticipazione Fino al 50% (70% per micro e piccole imprese con fidejussione)
Modalità Click Day con soglia di 130 punti
Regime De minimis
Scadenze Apertura 14 aprile 2025, chiusura 30 maggio 2025

 

FAQ:

Cos’è il Bando ISI INAIL? È un’iniziativa pubblica dell’INAIL per finanziare interventi che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può partecipare? Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e alcuni enti del terzo settore.

Quali sono i progetti finanziabili? Adozione di modelli organizzativi, bonifica amianto, acquisto di macchinari innovativi, interventi in agricoltura.

Quali sono i requisiti principali? Progetti non ancora realizzati, assenza di condanne gravi, raggiungimento di almeno 130 punti.

Il contributo è cumulabile? Sì, con altri aiuti pubblici nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dal 1° gennaio sono state introdotte importanti modifiche ai bonus edilizi 2025. Il nuovo impianto normativo ha ridefinito le aliquote di detrazione, distinguendo tra abitazioni principali e immobili secondari, con un progressivo calo delle agevolazioni fiscali previsto per gli anni successivi. Il principio guida della riforma è incentivare gli interventi sull’abitazione principale, penalizzando gradualmente gli altri immobili.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l’aliquota del 50% viene mantenuta solo per il 2025 e soltanto per gli interventi sull’abitazione principale. Già dal 2026, questa percentuale scenderà al 36%, per poi stabilizzarsi al 30% dal 2028. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la detrazione fiscale sarà già nel 2025 pari al 36% e si abbasserà al 30% nei due anni successivi. Il massimale di spesa per tutti resta fissato a 96.000 euro, con una ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.

L’Ecobonus segue la medesima struttura: nel 2025 si potrà godere del 50% di detrazione solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale e se il soggetto è titolare di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Per le altre unità immobiliari, l’aliquota scende al 36%. Dal 2026 al 2027, la detrazione per l’abitazione principale calerà al 36%, mentre per gli altri immobili si ridurrà al 30%. Il limite massimo di spesa resta invariato, ma cambia il valore effettivo detraibile a causa della rimodulazione delle percentuali.

Una delle principali novità riguarda l’esclusione delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In coerenza con la Direttiva europea “Case Green”, non sono più incentivati gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie tradizionali a gas o a condensazione, seppur queste ultime siano più efficienti. Restano invece ammissibili i cosiddetti sistemi ibridi, costituiti da una pompa di calore abbinata a una caldaia a condensazione, purché integrati in un unico sistema controllato da una centralina.

Anche il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti sono stati adeguati alla nuova impostazione. Per gli interventi sull’abitazione principale si prevede una detrazione del 50% per il 2025, che scenderà al 36% nel 2026 e 2027. Per gli altri immobili l’aliquota parte già dal 36% nel 2025 e si riduce al 30% nei due anni seguenti. Anche in questo caso, il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro e la detrazione è suddivisa in dieci quote annuali.

Il Superbonus, dopo le varie riduzioni subite nel biennio precedente, sarà concesso con aliquota al 65% solo per interventi avviati prima del 15 ottobre 2024 o già formalizzati alla stessa data. Sono validi ai fini dell’agevolazione quei lavori per i quali sia stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, nel caso di interventi più complessi, l’istanza per ottenere il titolo abilitativo. Le spese sostenute nel 2023 potranno essere ancora ripartite in dieci rate.

Per quanto riguarda il bonus mobili, è stata ufficializzata la proroga anche per il 2025. La detrazione è fissata al 50% per un massimo di spesa pari a 5.000 euro. Gli acquisti devono essere finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e riguardare mobili o grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Il bonus barriere architettoniche rimane invariato. Fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile usufruire della detrazione al 75% per interventi volti a rimuovere ostacoli alla mobilità (scale, ascensori, servoscala, rampe). I massimali variano in base alla tipologia di edificio: 50.000 euro per edifici unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati per unità per edifici da 2 a 8 unità, e 30.000 euro per quelli con più di 8 unità. Per interventi sopra i 70.000 euro è obbligatoria l’applicazione di contratti collettivi del settore edile per poter beneficiare dell’incentivo.

Il bonus verde non è stato prorogato. Questo significa che gli interventi di sistemazione a verde degli spazi esterni non saranno più detraibili.

Tra le novità più interessanti del 2025 spicca il nuovo contributo elettrodomestici. Previsto dalla Legge di Bilancio, il contributo è destinato ai consumatori finali che acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica (almeno classe B) prodotti nell’Unione Europea, a condizione che venga smaltito l’elettrodomestico sostituito. Il contributo copre fino al 30% del costo, con un tetto massimo di 100 euro (200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro). Sarà possibile ottenere il bonus solo per un singolo elettrodomestico. Il fondo disponibile è pari a 50 milioni di euro e si attende un decreto attuativo per chiarire criteri e modalità di accesso.

Un’altra importante novità riguarda i limiti alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 75.000 euro. In base al nuovo impianto, chi supera questa soglia potrà beneficiare delle detrazioni solo entro un tetto massimo, calcolato in base al numero di figli a carico. Il limite è di 14.000 euro per redditi fino a 100.000 euro e scende a 8.000 euro oltre questa cifra. Tali massimali possono essere ridotti ulteriormente tramite coefficienti: 0,5 in assenza di figli, 0,7 con un figlio e 0,85 con due figli. Si mantiene invece il tetto pieno con almeno tre figli a carico o un figlio disabile.

Di seguito la tabella riassuntiva e le Faq.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipo di Bonus Aliquota 2025 Aliquota 2026-2027 Massimale di Spesa Note
Ristrutturazioni (abitaz. pr.) 50% 36% 96.000 € Dal 2028: 30% fino a 48.000 €
Ristrutturazioni (altri imm.) 36% 30% 96.000 €
Ecobonus (abitaz. pr.) 50% 36% Variabile Stesse percentuali delle ristrutturaz.
Ecobonus (altri imm.) 36% 30% Variabile
Sismabonus (abitaz. pr.) 50% 36% 96.000 €
Sismabonus (altri imm.) 36% 30% 96.000 €
Superbonus (solo cantieri avv.) 65% Variabile Solo se avviati prima del 15/10/2024
Bonus mobili 50% 5.000 € Arredi ed elettrodomestici legati a ristrutturaz.
Barriere architettoniche 75% 30-50.000 € In base a n° di unità immobiliari
Contributo elettrodomestici fino al 30% 100-200 € Un solo acquisto, classi ≥ B

 

FAQ

  1. Il Superbonus è ancora valido nel 2025?
    Sì, ma solo per interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024. Non è previsto per nuovi lavori iniziati nel 2025.
  2. Posso ottenere più di un bonus per lo stesso immobile?
    Sì, purché i lavori siano distinti e ognuno rientri nei requisiti specifici dei diversi bonus.
  3. Il nuovo contributo per elettrodomestici vale per qualsiasi prodotto?
    No, solo per elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla B e prodotti nell’UE, accompagnati da smaltimento del vecchio.
  4. I limiti per i redditi alti si applicano a tutte le detrazioni?
    Sì, ma con calcolo differenziato in base al numero di figli a carico.
  5. Le caldaie a condensazione rientrano ancora nei bonus?
    No, sono escluse perché alimentate da gas. Restano ammissibili solo i sistemi ibridi combinati con pompe di calore.

 

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