Anticipo del TFR in busta paga: i chiarimenti dell’INL per il 2025

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una componente essenziale della retribuzione differita, pensata per offrire un supporto economico al lavoratore alla conclusione del rapporto di lavoro. Negli anni, sono emerse pratiche che prevedono l’erogazione anticipata del TFR, talvolta direttamente nella busta paga mensile.

Nel 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso nuovi chiarimenti, sottolineando l’importanza di attenersi rigorosamente alla normativa vigente.
Con la nota prot. 616/2025, l’INL ha ribadito i limiti e le condizioni per l’anticipo del TFR nella retribuzione mensile. Salvo il periodo sperimentale disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (1 marzo 2015 – 30 giugno 2018), l’erogazione mensile è consentita solo nei casi previsti dall’articolo 2120 del Codice Civile.
In tutti gli altri casi, l’inserimento sistematico del TFR in busta paga costituisce un’integrazione retributiva illegittima, con conseguenti sanzioni sia per il datore di lavoro sia per quanto riguarda la regolarità contributiva.

Durante il triennio 2015-2018, la Legge 190/2014 ha consentito, in via sperimentale, l’anticipo del TFR su base mensile. Terminato quel periodo, è tornata in vigore la disciplina ordinaria dell’articolo 2120 c.c.

Il Codice Civile stabilisce che il lavoratore può richiedere l’anticipo del TFR solo in presenza di eventi particolari, come l’acquisto della prima casa o spese sanitarie rilevanti. In assenza di tali condizioni, qualsiasi erogazione periodica anticipata è considerata irregolare.

Lanticipo del TFR è consentito solo:

  • Dopo otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • Per spese sanitarie documentate;
  • Per l’acquisto della prima casa;
  • In altri casi eccezionali previsti dai contratti collettivi.

Fuori da questi casi, l’erogazione anticipata è vietata.

Durante il regime sperimentale 2015-2018, i lavoratori potevano scegliere di ricevere il TFR in busta paga mensilmente. Tuttavia, questa modalità aveva carattere temporaneo ed è decaduta.

Oggi, le richieste di anticipo del TFR devono essere motivate e documentate, e riguardare esclusivamente situazioni straordinarie, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalla contrattazione collettiva. Il trasferimento automatico del TFR in busta paga, senza motivazioni valide, configura un’integrazione retributiva soggetta a contributi e imposte, con seri rischi economici per l’azienda.

LINL precisa che la contrattazione collettiva o individuale può disciplinare l’anticipo del TFR, purché rispetti la normativa generale. Non è ammesso l’automatico trasferimento mensile delle quote maturate.  Attraverso la contrattazione si possono prevedere condizioni più favorevoli per ottenere lanticipo del TFR, sempre senza derogare alla legge. Consentire il trasferimento automatico del TFR mensile viola la natura stessa del TFR, trasformandolo in una componente ordinaria della retribuzione. Se l’anticipo del TFR non rispetta la normativa, assume natura di retribuzione imponibile, alterando la base di calcolo degli oneri previdenziali e generando nuovi obblighi contributivi.

Quando opera il Fondo Tesoreria INPS le somme conferite sono indisponibili, salvo per gli anticipi legittimi. Se viene accertato un anticipo irregolare, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare le somme nel Fondo o nella posizione individuale del lavoratore.

LINL richiede l’adozione di provvedimenti correttivi ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004. Le ispezioni possono portare all’obbligo di regolarizzare la posizione contributiva e al pagamento di sanzioni amministrative.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea l’importanza di distinguere tra anticipi legittimi e illegittimi per tutelare sia i lavoratori sia le aziende.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

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