Con le ultime disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole e procedure per l’assolvimento dell’imposta, semplificando il processo e migliorando l’efficienza grazie agli strumenti digitali.
L’imposta di bollo è applicabile alle fatture elettroniche che non prevedono IVA e che superano l’importo di €77,47. Ai sensi dell’Art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, è obbligatorio riportare una specifica annotazione normativa per identificare il pagamento dell’imposta.
Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto due elenchi specifici, disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi”:
- Elenco A (non modificabile): include le fatture che già riportano l’assolvimento dell’imposta.
- Elenco B (modificabile): contiene fatture per le quali l’imposta risulta dovuta ma non dichiarata.
Questi elenchi permettono ai contribuenti di verificare la correttezza dell’imposta e, se necessario, apportare modifiche entro termini stabiliti.
L’Agenzia pubblica gli elenchi trimestralmente, rispettando i seguenti termini:
- Primo trimestre: pubblicazione il 15 aprile, modifica entro il 30 aprile.
- Secondo trimestre: pubblicazione il 15 luglio, modifica entro il 10 settembre.
- Terzo trimestre: pubblicazione il 15 ottobre, modifica entro il 31 ottobre.
- Quarto trimestre: pubblicazione il 15 gennaio, modifica entro il 31 gennaio.
Sulla base degli elenchi aggiornati, l’Agenzia calcola l’imposta di bollo complessivamente dovuta e la comunica al contribuente entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Un’eccezione riguarda il secondo trimestre, per il quale la comunicazione avviene entro il 20 settembre.
Il pagamento dell’imposta di bollo è trimestrale, con le seguenti scadenze:
- Importi inferiori a €5.000 per i primi due trimestri: pagamento entro il 30 novembre.
- Importi superiori a €5.000 o relativi al terzo e quarto trimestre: pagamento entro 31 maggio, 30 settembre o 28 febbraio.
Il pagamento può essere effettuato tramite due modalità principali:
Addebito diretto su conto corrente, utilizzando il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.
Modello F24, con codici tributo specifici istituiti dalla Risoluzione n. 42 del 9 aprile 2019.
Gli intermediari fiscali, inoltre, hanno obblighi specifici, tra cui:
- Informare tempestivamente i contribuenti delle ricevute rilasciate dall’Agenzia.
- Comunicare gli esiti di eventuali verifiche e rettifiche effettuate.
Tra le problematiche più frequenti figurano il ritardato o mancato versamento dell’imposta e la dichiarazione non corretta delle fatture soggette. In caso di irregolarità, l’Agenzia invia una comunicazione telematica dettagliata contenente l’importo dell’imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi.
Il contribuente ha 30 giorni per regolarizzare la situazione, evitando l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Durante questo periodo, può richiedere assistenza tramite il portale CIVIS.
FAQ
Quali fatture sono soggette all’imposta di bollo?
Le fatture elettroniche senza IVA e di importo superiore a €77,47 sono soggette all’imposta di bollo.
Come posso verificare se una fattura è correttamente assoggettata al bollo?
Controllando gli elenchi A e B disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le scadenze trimestrali da rispettare?
Ogni trimestre ha scadenze specifiche per la modifica degli elenchi e il pagamento dell’imposta.
Cosa fare in caso di omissione dell’imposta di bollo?
Regolarizzare entro 30 giorni tramite il portale CIVIS, evitando ulteriori sanzioni.
Come si effettua il pagamento dell’imposta di bollo?
Tramite addebito diretto sul conto corrente o con il Modello F24, utilizzando i codici tributo appropriati.
Per eventuale assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.