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Con le ultime disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole e procedure per l’assolvimento dell’imposta, semplificando il processo e migliorando l’efficienza grazie agli strumenti digitali.

L’imposta di bollo è applicabile alle fatture elettroniche che non prevedono IVA e che superano l’importo di €77,47. Ai sensi dell’Art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, è obbligatorio riportare una specifica annotazione normativa per identificare il pagamento dell’imposta.

Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto due elenchi specifici, disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • Elenco A (non modificabile): include le fatture che già riportano l’assolvimento dell’imposta.
  • Elenco B (modificabile): contiene fatture per le quali l’imposta risulta dovuta ma non dichiarata.

Questi elenchi permettono ai contribuenti di verificare la correttezza dell’imposta e, se necessario, apportare modifiche entro termini stabiliti.

L’Agenzia pubblica gli elenchi trimestralmente, rispettando i seguenti termini:

  • Primo trimestre: pubblicazione il 15 aprile, modifica entro il 30 aprile.
  • Secondo trimestre: pubblicazione il 15 luglio, modifica entro il 10 settembre.
  • Terzo trimestre: pubblicazione il 15 ottobre, modifica entro il 31 ottobre.
  • Quarto trimestre: pubblicazione il 15 gennaio, modifica entro il 31 gennaio.

Sulla base degli elenchi aggiornati, l’Agenzia calcola l’imposta di bollo complessivamente dovuta e la comunica al contribuente entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Un’eccezione riguarda il secondo trimestre, per il quale la comunicazione avviene entro il 20 settembre.

Il pagamento dell’imposta di bollo è trimestrale, con le seguenti scadenze:

  • Importi inferiori a €5.000 per i primi due trimestri: pagamento entro il 30 novembre.
  • Importi superiori a €5.000 o relativi al terzo e quarto trimestre: pagamento entro 31 maggio, 30 settembre o 28 febbraio.

Il pagamento può essere effettuato tramite due modalità principali:

Addebito diretto su conto corrente, utilizzando il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate.

Modello F24, con codici tributo specifici istituiti dalla Risoluzione n. 42 del 9 aprile 2019.

 

Gli intermediari fiscali, inoltre, hanno obblighi specifici, tra cui:

  • Informare tempestivamente i contribuenti delle ricevute rilasciate dall’Agenzia.
  • Comunicare gli esiti di eventuali verifiche e rettifiche effettuate.

 

Tra le problematiche più frequenti figurano il ritardato o mancato versamento dell’imposta e la dichiarazione non corretta delle fatture soggette. In caso di irregolarità, l’Agenzia invia una comunicazione telematica dettagliata contenente l’importo dell’imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi.

Il contribuente ha 30 giorni per regolarizzare la situazione, evitando l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Durante questo periodo, può richiedere assistenza tramite il portale CIVIS.

 

FAQ

Quali fatture sono soggette all’imposta di bollo?

Le fatture elettroniche senza IVA e di importo superiore a €77,47 sono soggette all’imposta di bollo.

Come posso verificare se una fattura è correttamente assoggettata al bollo?

Controllando gli elenchi A e B disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le scadenze trimestrali da rispettare?

Ogni trimestre ha scadenze specifiche per la modifica degli elenchi e il pagamento dell’imposta.

Cosa fare in caso di omissione dell’imposta di bollo?

Regolarizzare entro 30 giorni tramite il portale CIVIS, evitando ulteriori sanzioni.

Come si effettua il pagamento dell’imposta di bollo?

Tramite addebito diretto sul conto corrente o con il Modello F24, utilizzando i codici tributo appropriati.

Per eventuale assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Con l’avvento delle nuove tecnologie e l’espansione dell’economia digitale, l’Unione Europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare la gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo bisogno di rinnovamento ha dato origine all’iniziativa ViDA, acronimo di “VAT in the Digital Age” (IVA nell’Era Digitale). ViDA è un progetto ambizioso che mira a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’integrazione delle pratiche fiscali a livello europeo attraverso la digitalizzazione e l’adozione di standard tecnologici avanzati.

ViDA rappresenta una svolta epocale nella gestione dell’IVA a livello europeo, introducendo la digitalizzazione come elemento centrale per migliorare la trasparenza e l’efficienza. L’adozione dell’e-reporting e della fatturazione elettronica non solo ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese, ma contribuirà anche a combattere l’evasione fiscale.

Uno degli obiettivi principali di ViDA è la modernizzazione del sistema IVA. La Direttiva 2006/112/CE necessita di modifiche per adattarsi ai nuovi modelli operativi digitali e sfruttare appieno i dati generati dalla digitalizzazione. Inoltre, ViDA mira a ridurre la frode fiscale intracomunitaria, che rappresenta una perdita significativa per il gettito fiscale dell’UE, stimata tra 40 e 60 miliardi di euro nel 2020. Per raggiungere questo obiettivo, ViDA intende armonizzare le politiche fiscali e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture, facilitando l’automazione del processo di comunicazione e riducendo i costi di conformità per le imprese. Le operazioni dovranno essere documentate elettronicamente e trasmesse alle amministrazioni fiscali in tempo reale, migliorando la capacità di controllo e riducendo i costi di conformità.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva ViDA, gli Stati membri potranno introdurre l’obbligo generalizzato di fattura elettronica senza necessità di deroghe o autorizzazioni preventive. L’articolo 1 del nuovo regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2026, si focalizza sulle piattaforme digitali e sulla detrazione IVA, obbligando le piattaforme che facilitano il trasporto passeggeri e gli alloggi a breve termine a riscuotere l’IVA.

Le fatture elettroniche per le transazioni internazionali continueranno a seguire le modalità esistenti fino all’adozione di standard europei unificati come UBL e CII. Questi standard sono destinati a diventare la norma per tutte le transazioni intracomunitarie, migliorando la trasparenza e riducendo i costi di conformità.

Gli standard europei per la fatturazione elettronica (EN 16931) sono stati sviluppati per garantire l’interoperabilità dei dati tra i diversi sistemi nazionali. L’adozione di questi standard faciliterà lo scambio di informazioni tra imprese e autorità fiscali, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la trasparenza.

Una delle modifiche più significative introdotte da ViDA riguarda il termine per l’emissione delle fatture elettroniche in ambito intracomunitario, che sarà ridotto a 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le condizioni di pagamento diventeranno un requisito standard, migliorando la trasparenza e facilitando il monitoraggio dei flussi finanziari.

L’iniziativa ViDA sostituirà l’obbligo di compilare rapporti Intrastat con la comunicazione digitale delle transazioni, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la tempestività dei dati. Questo cambiamento ridurrà gli oneri amministrativi per le aziende, che non dovranno più compilare rapporti periodici in quanto procederanno a inviare le informazioni “in tempo reale”.

ViDA introdurrà il monitoraggio dei flussi finanziari attraverso le fatture elettroniche, permettendo alle autorità fiscali di tracciare i pagamenti associati alle transazioni commerciali, migliorando la trasparenza e riducendo il rischio di evasione fiscale. Le fatture elettroniche intracomunitarie dovranno includere le coordinate bancarie del fornitore, permettendo alle autorità fiscali di tracciare non solo le merci ma anche i flussi finanziari associati alle transazioni.

L’implementazione completa di ViDA è prevista per il 2030, con una fase di transizione che permetterà agli Stati membri di adeguare i propri sistemi entro il 2035. Questo periodo consentirà alle aziende di adattarsi gradualmente alle nuove normative e ai nuovi standard tecnologici.

Il passaggio al sistema ViDA rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’attuale gestione dell’IVA. Le principali differenze includono l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intracomunitarie, la riduzione dei tempi per l’emissione delle fatture e l’inclusione delle condizioni di pagamento come requisito standard.

L’adozione di ViDA comporterà una serie di impatti e benefici per le imprese, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi, una migliore conformità fiscale, maggiore trasparenza, facilitazione delle operazioni internazionali, riduzione dei costi e opportunità di crescita. Le imprese dovranno aggiornare i loro sistemi di fatturazione e gestione delle transazioni per conformarsi ai nuovi standard e requisiti. Questo potrebbe comportare investimenti iniziali in tecnologia e formazione, ma i benefici a lungo termine saranno significativi.

Sebbene in Italia il sistema di fatturazione elettronica sia ormai diffuso e consolidato, quest’obbligo sarà esteso a tutti i Paesi membri della comunità europea entro il 2030, anche per le fatture intracomunitarie tra società di diversi Stati membri.

La fase di transizione prevista fino al 2030 permetterà alle imprese di adattarsi gradualmente ai nuovi requisiti, assicurando un passaggio senza intoppi verso il nuovo sistema. Le sfide associate all’adozione di ViDA saranno superabili grazie all’apporto consulenziale degli studi professionali e dei provider di fatturazione elettronica.

ViDA rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della gestione dell’IVA a livello europeo, offrendo numerosi vantaggi per le imprese e contribuendo a creare un ambiente fiscale più trasparente ed efficiente.

Per domande su questa tematica, per altri approfondimenti, chiarimenti o consulenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

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