Nel contesto della conversione in legge del decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento italiano ha approvato un emendamento significativo rivolto ai titolari di partita IVA. La misura prevede la proroga del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, originariamente fissato al 2 dicembre 2024, al 16 gennaio 2025.

Questa proroga si applica esclusivamente ai titolari di partita IVA che, nell’anno precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro, e introduce una maggiore flessibilità nei pagamenti senza però alterare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, né quelli verso l’INAIL.

Le Principali Novità del Provvedimento

Il rinvio al 16 gennaio 2025 interessa unicamente il secondo acconto delle imposte sui redditi, offrendo ai contribuenti due modalità di pagamento:

  • In un’unica soluzione, da effettuare entro il 16 gennaio 2025.
  • In cinque rate mensili di pari importo, con scadenze distribuite tra gennaio e maggio 2025.

A Chi Si Rivolge la Proroga?

La misura è destinata esclusivamente ai contribuenti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Titolari di partita IVA.
  • Ricavi o compensi dichiarati nel 2023 non superiori a 170 mila euro.

È importante sottolineare che la proroga non include:

  • Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • I premi assicurativi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Importante: Per aderire alla proroga, è indispensabile contattare la nostra Alessandra Casciotti esclusivamente entro la giornata odierna.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

A partire dal 1° gennaio 2024, con l’introduzione delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 209/2023, il quadro normativo è stato significativamente aggiornato per adeguarsi alle esigenze di maggiore chiarezza e uniformità. Questa riforma segue quanto previsto dalla Legge Delega n. 111/2023 e mira a migliorare la gestione dei flussi fiscali internazionali.

Le nuove regole stabiliscono criteri aggiornati per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche, tenendo in particolare considerazione la presenza fisica, il domicilio e la residenza nel territorio italiano. Questo approccio multidimensionale consente di rafforzare il controllo sui contribuenti, garantendo una maggiore trasparenza nella tassazione, soprattutto per i soggetti coinvolti in spostamenti transnazionali.

Fino al 31 dicembre 2023, la residenza fiscale in Italia era regolata dall’articolo 2, comma 2, del TUIR, che faceva riferimento a tre criteri alternativi. Una persona fisica si considerava residente se era iscritta all’anagrafe della popolazione residente, se aveva il proprio domicilio in Italia, o se vi risiedeva abitualmente. Questi parametri, mutuati dal Codice Civile, fornivano un quadro di riferimento univoco, ma spesso generavano incertezze interpretative, specialmente nei casi di mobilità internazionale.

Il domicilio, secondo l’articolo 43 del Codice Civile, era definito come il luogo in cui una persona aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. La residenza, invece, indicava il luogo della dimora abituale. Questa distinzione, sebbene teoricamente chiara, si scontrava con situazioni pratiche complesse, come i trasferimenti temporanei o le residenze multiple.

Le nuove regole mirano a superare queste ambiguità, introducendo criteri più specifici e meno soggetti a interpretazioni. In particolare, il Decreto Legislativo n. 209/2023 modifica profondamente il concetto di domicilio, conferendogli un significato più allineato alle pratiche internazionali e introducendo nuove modalità per verificare la presenza fisica di un soggetto sul territorio italiano.

Le Novità

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la residenza fiscale si basa ora su un approccio più articolato, che considera sia elementi oggettivi sia situazioni personali e familiari. La principale novità riguarda l’introduzione del criterio della presenza fisica nel territorio italiano, calcolata anche in base alle frazioni di giorno. Questo criterio offre un metodo più concreto per determinare la residenza fiscale, riducendo le aree di incertezza.

Il domicilio è stato ridefinito come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari, conferendo una maggiore importanza alla dimensione umana rispetto agli interessi economici. Questo cambiamento segna un allontanamento dalla tradizionale concezione civilistica, avvicinandosi invece a standard utilizzati in ambito internazionale e nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Infine, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, che in precedenza aveva carattere di presunzione assoluta, assume ora una natura relativa. Ciò significa che il contribuente può fornire prove contrarie per dimostrare l’assenza di un effettivo radicamento in Italia, ampliando le possibilità di difesa in casi controversi.

 

 

I Quattro Criteri Alternativi di Residenza Fiscale

La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2024, stabilisce che una persona fisica è considerata residente fiscalmente in Italia se soddisfa uno dei quattro criteri alternativi per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia almeno 183 giorni (o 184 in anni bisestili). I criteri sono: residenza, domicilio, presenza fisica e iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.

La residenza, secondo il Codice Civile, continua a indicare il luogo della dimora abituale. Questo criterio rimane essenziale, soprattutto per le persone che vivono stabilmente in Italia, ma offre una definizione più concreta rispetto al passato.

Il domicilio, ridefinito dal nuovo articolo 2, comma 2, del TUIR, privilegia il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del soggetto. Questa novità pone maggiore enfasi sui legami personali, allineandosi alle prassi internazionali e riducendo l’importanza degli interessi economici nel determinare la residenza.

Un aspetto significativo delle nuove regole riguarda i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati a regime fiscale privilegiato. Il comma 2-bis dell’articolo 2, TUIR, non modificato dalla riforma, stabilisce che tali cittadini si considerano residenti in Italia salvo prova contraria. Questo principio si basa sulla presunzione relativa: il contribuente deve dimostrare di aver perso ogni significativo collegamento con l’Italia e di aver stabilito una residenza reale e duratura all’estero.

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera non è più considerata uno Stato a regime fiscale privilegiato, come stabilito dal Decreto MEF del 20 luglio 2023. Questo cambiamento implica che i cittadini trasferitisi in Svizzera potranno beneficiare di un trattamento diverso rispetto agli anni precedenti, purché soddisfino i requisiti di residenza del paese ospitante.

L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) rimane un elemento chiave, ma non sufficiente, per dimostrare la perdita della residenza fiscale in Italia. Gli italiani all’estero devono fornire prove documentali che attestino l’assenza di rapporti significativi con il territorio italiano, come l’uso di proprietà immobiliari o conti bancari.

Esempi Pratici

Per comprendere meglio l’applicazione dei nuovi criteri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito esempi concreti nella Circolare n. 20/2024. Un caso riguarda la presenza fisica frazionata. Una persona che, durante un anno bisestile, trascorre in Italia un totale di 184 giorni, anche non consecutivi, sarà considerata residente fiscale. Questo include soggiorni brevi per vacanze, lavoro o visite familiari.

Un altro esempio riguarda i soggetti che si trasferiscono temporaneamente all’estero ma mantengono legami significativi con l’Italia. Se una persona vive per sei mesi in un altro Stato e torna in Italia per il resto dell’anno, potrebbe comunque essere considerata residente fiscale, a seconda del criterio predominante tra domicilio, residenza o presenza fisica.

Questi esempi dimostrano la complessità delle nuove norme e l’importanza di valutare caso per caso. Il nuovo approccio richiede una documentazione accurata da parte dei contribuenti per dimostrare il soddisfacimento o meno dei criteri di residenza.

Doppie Imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni rappresentano un pilastro fondamentale nel coordinamento della normativa italiana con quella degli altri Stati. Questi accordi internazionali, ispirati al Modello OCSE, prevedono criteri specifici per risolvere conflitti di residenza fiscale. In caso di controversia, le “tie breaker rules” stabiliscono quale Stato abbia diritto a considerare un soggetto residente.

Queste regole seguono un ordine gerarchico: si parte dal criterio dell’abitazione permanente, seguito dal centro degli interessi vitali, dal soggiorno abituale e, infine, dalla nazionalità. Ad esempio, un lavoratore che vive in due Stati diversi durante l’anno sarà considerato residente nel paese in cui ha un’abitazione permanente o dove si concentrano i suoi legami personali e professionali.

In alcune convenzioni, come quelle con Germania, Svizzera e Panama, si applica la clausola dello “split year”, che consente di dividere il periodo d’imposta tra due Stati. Questo approccio è utile per chi trasferisce il domicilio da un paese all’altro durante l’anno fiscale, evitando la doppia tassazione.

 

Smart Working e Residenza Fiscale

L’aumento del lavoro da remoto ha posto nuove sfide nella determinazione della residenza fiscale. Secondo le nuove regole, i lavoratori in smart working che trascorrono la maggior parte dell’anno (183 giorni o più) in Italia sono considerati fiscalmente residenti, indipendentemente dal luogo in cui si trova il datore di lavoro o la sede aziendale.

Questo criterio, basato sulla presenza fisica, risulta particolarmente stringente. Ad esempio, un lavoratore che opera per una società estera ma svolge le sue mansioni da casa in Italia è soggetto alla tassazione sui redditi prodotti a livello globale.

Tuttavia, per i lavoratori che svolgono smart working dall’estero per aziende italiane, la residenza fiscale in Italia potrebbe essere mantenuta se soddisfano uno degli altri criteri, come il domicilio o l’iscrizione all’anagrafe.

 

Regimi Agevolativi per i Trasferimenti in Italia

Il sistema tributario italiano offre diversi regimi agevolativi per incentivare il trasferimento della residenza fiscale nel Paese. Tra questi figurano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri (articolo 24-bis del TUIR) e il regime per i pensionati che si stabiliscono nel Mezzogiorno (articolo 24-ter del TUIR).

Una novità introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 è il regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Questo incentivo mira ad attrarre professionisti dall’estero, offrendo una tassazione ridotta sui redditi prodotti in Italia. Per accedere a questi benefici, il contribuente deve dimostrare di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento.

Dal 2024, l’idoneità per questi regimi sarà valutata secondo i nuovi criteri di residenza fiscale. Per i periodi d’imposta antecedenti, invece, si applicheranno le vecchie regole, basate su domicilio e residenza civilistica.

 

Differenze con il Sistema Precedente

Le modifiche introdotte segnano un’importante evoluzione rispetto alla disciplina precedente. La definizione di domicilio si è spostata dal campo economico a quello personale, ponendo maggiore attenzione alle relazioni familiari e sociali. Questo cambiamento allinea il sistema italiano alle best practice internazionali, riducendo il rischio di contenziosi.

Un’altra differenza cruciale riguarda la presunzione di residenza derivante dall’iscrizione all’anagrafe. Se in passato questo criterio era assoluto, ora è relativo, permettendo al contribuente di fornire prove contrarie per dimostrare l’assenza di un radicamento effettivo.

Infine, il nuovo criterio della presenza fisica offre un parametro oggettivo, rendendo più difficile per i contribuenti eludere la residenza fiscale mediante spostamenti frequenti o temporanei.

 

Strumenti per la Risoluzione dei Conflitti di Residenza

I conflitti di residenza tra Stati possono essere risolti mediante le convenzioni internazionali, che offrono una guida chiara per attribuire la residenza fiscale a uno dei due Paesi. Le tie breaker rules rappresentano uno strumento efficace per evitare la doppia tassazione e garantire un trattamento equo.

Ad esempio, un contribuente con legami personali in Italia e lavorativi in un altro Stato può risolvere il conflitto stabilendo quale dei due paesi rappresenta il centro principale dei suoi interessi vitali. In caso di parità, si utilizzerà il criterio della presenza fisica o, in ultima istanza, quello della nazionalità.

La clausola dello split year offre un ulteriore strumento per i soggetti che trasferiscono il domicilio durante l’anno fiscale. Questa regola, applicata in alcune convenzioni, consente di frazionare il periodo d’imposta, attribuendo i redditi ai rispettivi Stati di residenza.

 

FAQ

  1. Quali sono i criteri principali per determinare la residenza fiscale in Italia dal 2024?
    I quattro criteri sono: residenza, domicilio, presenza fisica e iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
  2. Come si dimostra di non essere residenti fiscali in Italia?
    Occorre fornire documenti che attestino l’assenza di legami significativi con l’Italia, come l’iscrizione all’AIRE e la presenza stabile in un altro Stato.
  3. Quali sono i benefici fiscali per chi trasferisce la residenza in Italia?
    Tra i benefici figurano il regime agevolato per i lavoratori impatriati e l’imposta sostitutiva per i redditi esteri.
  4. Cosa cambia per i lavoratori frontalieri con la nuova normativa?
    La presenza fisica frazionata in Italia potrebbe farli rientrare nei criteri di residenza fiscale italiana, richiedendo l’applicazione delle tie breaker rules.
  5. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni come influenzano la residenza fiscale?
    Questi accordi risolvono i conflitti di residenza, attribuendo la tassazione al Paese di prevalenza in base a criteri come il centro degli interessi vitali.

Per chiarimenti, assistenza e consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un obbligo fiscale che ogni anno coinvolge i datori di lavoro italiani. Con la scadenza per il versamento dell’acconto fissata al 16 dicembre 2024, è importante comprendere tutti gli aspetti normativi e operativi legati a questa imposta.

Il TFR rappresenta una forma di risparmio obbligatorio accumulato dai datori di lavoro per i dipendenti, da corrispondere al termine del rapporto di lavoro. La rivalutazione del TFR avviene annualmente per adeguare il suo valore all’inflazione. Su questa rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva pari al 17%, gestita direttamente dal datore di lavoro.

Questa imposta si riferisce esclusivamente alla quota finanziaria rivalutata del TFR, non alla quota capitale. Quest’ultima, infatti, viene tassata solo al momento della liquidazione finale o in caso di anticipi concessi per esigenze specifiche, come l’acquisto della prima casa.

 

Rivalutazione TFR: Metodo e Calcolo

La rivalutazione del TFR è determinata secondo una formula che combina un tasso fisso dell’1,5% con il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Questo calcolo consente di mantenere il valore del TFR allineato al costo della vita.

Un elemento chiave è che la rivalutazione non si applica alla quota di TFR maturata nell’anno corrente, ma solo al fondo accumulato al 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di deflazione, la variazione ISTAT viene considerata pari a zero.

L’imposta sostitutiva viene versata in due momenti distinti:

Acconto: entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

Saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento avviene tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo specifici:

  • 1712 per l’acconto.
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono inoltre compensare eventuali crediti fiscali maturati per altre imposte o contributi.

Metodo Storico vs Metodo Previsionale

Per il calcolo dell’acconto, i datori di lavoro possono scegliere tra due metodi:

Metodo storico: si basa sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. È una soluzione stabile e meno rischiosa, ideale in contesti economici prevedibili.

Metodo previsionale: consente di stimare le rivalutazioni dell’anno in corso. Questo approccio offre maggiore flessibilità, ma richiede un’analisi economica accurata per evitare errori che potrebbero portare a sanzioni.

La scelta del metodo più adatto dipende dalle competenze interne e dalla variabilità del contesto economico.

La gestione del TFR varia in base alla dimensione aziendale:

Aziende con almeno 50 dipendenti: il TFR viene trasferito all’INPS, che si occupa della rivalutazione e della gestione.

Aziende con meno di 50 dipendenti: la gestione resta a carico del datore di lavoro, che può decidere se accantonare il TFR internamente o trasferirlo a un fondo pensionistico complementare.

Questa seconda opzione può offrire vantaggi finanziari a breve termine, ma comporta rischi significativi in termini di liquidità.

Novità Normative

Un’importante novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’opzione di calcolo dell’acconto basata sull’incremento presuntivo dell’indice ISTAT di dicembre. Questo approccio offre maggiore flessibilità, consentendo alle aziende di stimare l’acconto in modo più aderente alle condizioni economiche attuali.

Focus sull’Acconto del 16 dicembre 2024

L’acconto rappresenta il 90% dell’imposta sostitutiva totale sulle rivalutazioni maturate. Il metodo previsionale può essere particolarmente utile in periodi di forte volatilità economica, mentre il metodo storico è indicato per contesti più stabili.

Il saldo, da versare entro il 16 febbraio 2025, corrisponde alla differenza tra l’imposta dovuta e l’acconto già versato. In caso di saldo negativo, l’importo può essere utilizzato come credito in compensazione.

Ravvedimento Operoso e Sanzioni

Il mancato rispetto delle scadenze comporta una sanzione del 30% sull’importo dovuto, ma il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente queste penalità. Questo strumento è particolarmente utile per regolarizzare eventuali errori senza conseguenze gravi.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per  consulenza e assistenza personalizzata.

Aumenti delle soglie per la redazione del bilancio: cosa cambia?

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 125/2024, il panorama della redazione dei bilanci aziendali in Italia subisce importanti modifiche. Questo decreto, emanato in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), aggiorna le soglie patrimoniali e di ricavi per il bilancio abbreviato, il bilancio micro-imprese e il bilancio consolidato. L’obiettivo principale è rendere la normativa più aderente all’attuale contesto economico, facilitando le imprese di minori dimensioni e riducendo gli oneri amministrativi.

Il Decreto Legislativo 125/2024 si applica ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2024 in poi, rappresentando un adeguamento alle linee guida europee. Tra i cambiamenti principali figurano l’aumento dei limiti patrimoniali e di ricavi per le società che desiderano adottare una forma di bilancio semplificata. Le nuove disposizioni mirano a offrire maggiore flessibilità alle imprese, preservando al contempo la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni finanziarie.

Bilancio abbreviato

Il bilancio abbreviato, regolato dall’articolo 2435-bis del Codice Civile, consente alle società di redigere un documento semplificato, purché non superino determinati limiti dimensionali. Con il Decreto 125/2024, questi limiti sono stati aggiornati:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 4.400.000 a 5.500.000 euro.
  • Ricavi da vendite e prestazioni: da 8.800.000 a 11.000.000 euro.
  • Dipendenti medi annui: invariato a 50 unità.
Parametro Vecchi Limiti Nuovi Limiti Incremento %
Totale dell’attivo patrimoniale € 4.400.000 € 5.500.000 +25%
Ricavi delle vendite/prestazioni € 8.800.000 € 11.000.000 +25%
Dipendenti medi durante l’anno 50 unità 50 unità Invariato

Queste modifiche ampliano la platea delle imprese che possono adottare questa forma di bilancio, riducendo al contempo gli obblighi di reportistica. Tuttavia, permane l’obbligo di redigere un bilancio ordinario qualora i limiti vengano superati per due esercizi consecutivi.

Micro-imprese

Le micro-imprese beneficiano di limiti dimensionali rivisti, che ne aumentano la possibilità di accedere a semplificazioni contabili. Secondo l’articolo 2435-ter del Codice Civile, i nuovi parametri sono:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 175.000 a 220.000 euro.
  • Ricavi da vendite e prestazioni: da 350.000 a 440.000 euro.
  • Dipendenti medi annui: invariato a 5 unità

 

Parametro Vecchi Limiti Nuovi Limiti Incremento %
Totale dell’attivo patrimoniale € 175.000 € 220.000 +25%
Ricavi delle vendite/prestazioni € 350.000 € 440.000 +25%
Dipendenti medi durante l’anno 5 unità 5 unità Invariato

 

Le micro-imprese possono evitare di redigere il rendiconto finanziario e, in alcuni casi, anche la nota integrativa e la relazione sulla gestione, semplificando così le operazioni di chiusura dell’esercizio.

Bilancio consolidato

Le modifiche riguardano anche il bilancio consolidato, che interessa le società controllanti e le loro controllate. I nuovi limiti fissati dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 127/91 sono:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 20.000.000 a 25.000.000 euro.
  • Ricavi da vendite e prestazioni: da 40.000.000 a 50.000.000 euro.
  • Dipendenti medi annui: invariato a 250 unità.
Parametro Vecchi Limiti Nuovi Limiti Incremento %
Totale dell’attivo patrimoniale € 20.000.000 € 25.000.000 +25%
Ricavi delle vendite/prestazioni € 40.000.000 € 50.000.000 +25%
Dipendenti medi durante l’anno 250 unità 250 unità Invariato

 

In caso di utilizzo del criterio di verifica su base aggregata, i limiti sono maggiorati del 20%, portando i nuovi valori a 30.000.000 per l’attivo e 60.000.000 per i ricavi.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

La CSRD introduce l’obbligo per le imprese di rendicontare l’impatto delle loro attività su questioni di sostenibilità. Questo cambiamento integra la redazione del bilancio con informazioni non finanziarie, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità sociale. L’obbligo di conformità riguarda le imprese di maggiori dimensioni, ma potrebbe estendersi progressivamente.

Le nuove soglie rappresentano un’opportunità per molte imprese, che potranno accedere a regimi di reportistica meno onerosi. Le micro-imprese e le PMI beneficiano di una riduzione degli obblighi, con un impatto positivo sui costi di gestione e sul tempo dedicato alle attività amministrative.
La redazione di bilanci semplificati, come il bilancio abbreviato e quello delle micro-imprese, richiede comunque l’osservanza di criteri contabili specifici. Differenze rilevanti si riscontrano rispetto ai bilanci ordinari, in particolare nella struttura dello Stato patrimoniale e nella compilazione della nota integrativa.
Le imprese sono chiamate a conformarsi alle nuove disposizioni, pena possibili sanzioni. La normativa italiana si allinea così alle direttive europee, rafforzando il quadro normativo in tema di trasparenza e gestione finanziaria. Le soglie stabilite dal Decreto 125/2024 potrebbero essere soggette a ulteriori modifiche, in linea con l’evoluzione delle direttive europee e delle condizioni economiche.

Per consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Nel recente decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte importanti modifiche che interessano il concordato preventivo biennale. Questo aggiornamento normativo prevede una riapertura dei termini per l’adesione al concordato fino al 12 dicembre 2024, rivolto ai contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre ma non sono ancora in regola con l’opzione di adesione per il biennio fiscale 2024-2025. Insieme a questa riapertura, il decreto include alcune correzioni tecniche e l’allargamento dei beneficiari di specifiche misure di supporto, tra cui il cosiddetto “bonus Natale.”

Il concordato preventivo biennale, inizialmente previsto con scadenza al 31 ottobre, viene ora esteso fino al 12 dicembre per consentire a un numero maggiore di contribuenti di aderire. Tale riapertura è particolarmente rilevante per quei contribuenti che, pur avendo già dichiarato i redditi entro la scadenza di ottobre, non avevano ancora completato l’opzione per l’adesione al concordato per i prossimi due anni. Il decreto mira quindi a offrire una maggiore flessibilità temporale, facilitando l’accesso al regime per chi è in possesso dei requisiti richiesti.

Emendamenti al Decreto Legge Fiscale: Correzioni sulle Procedure del Concordato Biennale

Contestualmente alla riapertura dei termini, sono stati proposti emendamenti correttivi dai relatori del decreto fiscale – Paola Ambrogio, Dario Damiani ed Elena Testor – con l’obiettivo di migliorare alcuni aspetti tecnici e operativi del concordato preventivo biennale. Gli emendamenti si concentrano su due aree principali:

Uno dei punti chiave degli emendamenti riguarda la compagine sociale, che è oggetto di revisione per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale da parte delle aziende, soprattutto di quelle con strutture societarie articolate. Questa misura permette una gestione semplificata delle adesioni per le società che rispondono a specifici requisiti, garantendo al contempo il rispetto dei criteri fiscali imposti dal regime concordato.

Introduzione della Sanatoria per le Annualità Pregresse

Il secondo emendamento prevede una sanatoria speciale per le annualità pregresse rivolta ai contribuenti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale. Tale sanatoria, denominata “ravvedimento super speciale,” consente di regolarizzare eventuali discrepanze fiscali relative agli anni precedenti, evitando il rischio di contenziosi e semplificando la posizione fiscale di coloro che scelgono di aderire al concordato. Questo provvedimento contribuisce a garantire la conformità alle norme in vigore per tutti i contribuenti interessati.

Il concordato preventivo biennale è uno strumento di pianificazione fiscale che permette ai contribuenti di calcolare anticipatamente le imposte per il biennio 2024-2025. Questo approccio consente di ridurre l’incertezza fiscale e di pianificare con precisione gli obblighi contributivi, rappresentando un vantaggio sia per i contribuenti privati che per le imprese. La possibilità di accedere al concordato offre quindi un’opportunità per chi è interessato a programmare il proprio carico fiscale in maniera più efficace e a lungo termine.

 

Per aderire al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare una serie di requisiti e procedure specifiche entro il termine del 12 dicembre. Di seguito i passaggi principali per accedere a questa misura:

 

  • Presentazione della Dichiarazione dei Redditi: Il contribuente deve aver completato e presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 31 ottobre.
  • Presentazione della Domanda di Adesione: La domanda di adesione deve essere presentata entro il nuovo termine del 12 dicembre, seguendo le indicazioni previste dalle autorità fiscali.
  • Conformità con il Regime Fiscale: I contribuenti che optano per il concordato preventivo devono essere in regola con le dichiarazioni pregresse oppure, se necessario, avvalersi della sanatoria speciale per le annualità passate.

Questi passaggi sono essenziali per poter accedere ai vantaggi offerti dal concordato preventivo biennale e per rispettare le disposizioni del nuovo decreto legge.

 

L’obiettivo del concordato preventivo biennale è di favorire la conformità fiscale a lungo termine, permettendo ai contribuenti di pianificare anticipatamente i propri obblighi fiscali e ridurre l’incertezza legata alle variazioni dell’imposizione.

Le correzioni e gli emendamenti inseriti nel decreto garantiscono che il concordato sia applicabile in modo più efficiente e che le aziende possano accedere al regime con meno complessità operativa.

La riapertura dei termini e gli aggiornamenti normativi mirano a offrire ai contribuenti una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di:

  • Pianificare con precisione il carico fiscale per il biennio in questione, con un beneficio in termini di chiarezza e stabilità delle imposte.
  • Ridurre l’incertezza fiscale, grazie a un calcolo preventivo delle imposte, permettendo una gestione più serena e programmata degli obblighi fiscali.
  • Sanare eventuali discrepanze passate attraverso il ravvedimento super speciale, con una regolarizzazione rapida delle annualità pregresse per chi aderisce al concordato biennale.

Ricordiamo che lo Studio Pallino è a vostra disposizione per assistenza e consulenza personalizzata.

Novembre è un mese di importanti scadenze fiscali che richiedono attenzione e puntualità. Affrontare questi adempimenti in modo accurato è essenziale per garantire la conformità alle normative.

Di seguito le principali scadenze del mese di Novembre 2024:

18 NOVEMBRE LUNEDI’
• Vers. IVA e ritenute Ottobre
•Vers. INPS fìssi e IVA – 3°Trim

20 NOVEMBRE MERCOLEDì
• Vers. ENASARCO su provvigioni maturate 3° trim

25 NOVEMBRE LUNEDI’
• Mod.INTRA – Ottobre

30 NOVEMBRE SABATO

AFFRANCAMENTO VALORI
posseduti al 01/01/2024 -Vers. rata imp. sostitutiva e redazione perizia

Lo Studio Pallino offre un supporto professionale per chi desidera gestire al meglio le proprie esigenze fiscali, fornendo un’assistenza su misura. Per maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata, siamo a vostra completa disposizione.

Ottobre è un mese di importanti scadenze fiscali che richiedono attenzione e puntualità. Affrontare questi adempimenti in modo accurato è essenziale per garantire la conformità alle normative.

Di seguito le principali scadenze del mese di Ottobre 2024:


Mercoledì 16 Ottobre

-Versamento IVA e ritenute Settembre

Venerdì 25 Ottobre
-Mod. INTRA – Settembre e 3° trimestre

Giovedì 31 Ottobre
-Mod. REDDITI 2024 e IRAP 2024 – anno 2023 (Termine modificato da art. 2, D.Lgs. 108/24)
-Mod. IVA TR – 3° trimestre
-Mod. 770/2024 – anno 2023 + CU 2024 per compensi no 730
-Dichiarazione e liquidazione OSS – 3° trimestre
-Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi da parte degli intermediari professionisti abilitati (Si ricorda che il nostro Studio è intermediario abilitato)

Lo Studio Pallino offre un supporto professionale per chi desidera gestire al meglio le proprie esigenze fiscali, fornendo un’assistenza su misura. Per maggiori informazioni o per un incontro personalizzato, siamo a vostra completa disposizione.

L’anno 2024 ha visto alcune modifiche normative rilevanti, introdotte dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, che ha apportato variazioni ai termini di presentazione delle dichiarazioni. Forniamo, con questo articolo, un quadro esaustivo sulle scadenze principali, le novità introdotte e gli obblighi per i contribuenti, con un focus specifico sui modelli più comuni.

Mod. IVA: Termini e Obblighi

Il Modello IVA è uno degli adempimenti fiscali principali per i soggetti passivi IVA, che sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale entro il 30 aprile di ogni anno. Tuttavia, per chi decide di includere la Liquidazione Periodica IVA (LIPE) del quarto trimestre nel Modello IVA, il termine viene anticipato al 28 febbraio o al 29 febbraio negli anni bisestili. Esistono alcune categorie esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA, come i contribuenti minimi, i forfetari, i produttori agricoli esonerati e i soggetti in regime agevolato ai sensi della legge n. 398/1991.

Certificazione Unica (CU): Novità e Termini

La Certificazione Unica (CU) è il documento con cui i sostituti d’imposta attestano i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altri percettori di redditi. Nel 2024, le scadenze per la trasmissione della CU dipendono dalla tipologia di reddito. Per la CU contenente redditi di lavoro dipendente e assimilati, la scadenza ordinaria è fissata al 16 marzo. Dal 2025, per i redditi di lavoro autonomo abituale, la trasmissione dovrà avvenire entro il 31 marzo. Infine, per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, il termine è prorogato al 31 ottobre.

Modello 770: Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta

Il Modello 770 è riservato ai sostituti d’imposta, ovvero quei soggetti che trattengono le imposte dai redditi corrisposti ai lavoratori e le versano direttamente all’erario. Nel 2024, la scadenza per la presentazione del Modello 770 è fissata al 31 ottobre. Questo modello consente al sostituto d’imposta di dichiarare i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti eseguiti, e agli eventuali conguagli effettuati.

Modello 730: Scadenze per i Contribuenti Privati

Il Modello 730 rappresenta la dichiarazione dei redditi più utilizzata dai contribuenti privati, in particolare dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Il termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello 730 all’Agenzia delle Entrate è fissato al 30 settembre. Tuttavia, esistono termini differenziati a seconda del periodo di consegna della dichiarazione al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato. Ad esempio, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno, mentre per quelle consegnate tra il 16 luglio e il 31 agosto, il termine è il 15 settembre.

Modello Redditi PF: Le Persone Fisiche

Le persone fisiche che non rientrano tra i contribuenti esonerati devono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il Modello Redditi PF. La scadenza per la trasmissione telematica del Modello Redditi Persone Fisiche è fissata al 31 ottobre. È importante ricordare che non possono utilizzare il Modello 730 coloro che percepiscono redditi d’impresa, redditi da lavoro autonomo abituale o redditi di partecipazione, per i quali è obbligatoria la presentazione del Modello Redditi PF.

Modello Redditi SP: Società di Persone

Le società di persone, come le società in nome collettivo (SNC) e le società in accomandita semplice (SAS), sono tenute a presentare il Modello Redditi SP e il Modello IRAP entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. In caso di cessazione dell’attività o di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione della società, i termini possono variare, ma in generale è previsto che la dichiarazione venga inviata entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto dell’operazione.

Modello Redditi SC: Società di Capitali

Anche le società di capitali, come le società per azioni (SPA) e le società a responsabilità limitata (SRL), devono presentare il Modello Redditi SC e il Modello IRAP entro il 31 ottobre, in riferimento all’anno solare precedente. Per le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la scadenza per l’invio delle dichiarazioni è stabilita alla fine del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In caso di operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni o trasformazioni, la dichiarazione va presentata entro la fine del nono mese successivo alla data dell’operazione.

Modello IRAP: Le Imprese e i Termini

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è dovuta da diverse categorie di contribuenti, incluse le società di persone, le società di capitali e le cooperative. Tuttavia, dal 2022, le persone fisiche non sono più soggette all’IRAP. Per le società e gli enti, la scadenza per la presentazione del Modello IRAP è fissata al 31 ottobre. Anche in questo caso, per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza è prorogata al decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Operazioni Straordinarie e Termini Speciali

Le operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, liquidazioni o trasformazioni, influenzano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, le dichiarazioni relative al periodo precedente all’operazione devono essere presentate utilizzando il modello “vecchio”, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per il periodo successivo all’operazione, si utilizza invece il modello “nuovo”, con la consueta scadenza fissata al 31 ottobre.

Dichiarazioni Fiscali e Scadenze nei Giorni Festivi

Nel caso in cui la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali cada in un giorno festivo, la stessa viene automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Questo meccanismo di proroga garantisce che i contribuenti non siano penalizzati da eventi al di fuori del loro controllo. Tuttavia, è importante notare che le dichiarazioni inviate entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza sono considerate tardive, ma valide. Le dichiarazioni presentate oltre questo termine sono soggette a sanzioni.

Conseguenze del Ritardo nella Presentazione

Il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni fiscali comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, che possono variare a seconda dell’entità del ritardo e della tipologia di contribuente. Le sanzioni possono essere ridotte se la dichiarazione tardiva viene inviata entro 90 giorni dalla scadenza, ma oltre questo termine si incorre in sanzioni più severe. In alcuni casi, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente al contribuente di sanare la propria posizione pagando una sanzione ridotta e gli interessi dovuti.

La corretta e tempestiva presentazione delle dichiarazioni fiscali è un elemento fondamentale nella gestione delle finanze. Le modifiche normative introdotte nel 2024 rendono ancora più importante la pianificazione fiscale e la consulenza di professionisti qualificati, che possono aiutare a evitare errori e a garantire il rispetto delle scadenze.

 

Dichiarazione Scadenza 2024 Note
Modello IVA 30 aprile Termine anticipato al 28/29 febbraio se si include la LIPE del 4° trimestre nel modello IVA.
Certificazione Unica (CU) – 16 marzo (redditi lavoro dipendente e assimilati)

– 31 marzo (dal 2025, per redditi lavoro autonomo abituale)

– 31 ottobre (redditi esenti/non dichiarabili con precompilata)

Scadenze differenti in base alla tipologia di reddito.
Modello 770 31 ottobre Per i sostituti d’imposta.
Modello 730 30 settembre Termini variabili in base alla data di consegna: – Entro il 31 maggio: scadenza il 15 giugno

– Tra 1 giugno e 20 giugno: scadenza il 29 giugno

Modello Redditi PF 31 ottobre Per persone fisiche non esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
Modello Redditi SP 31 ottobre

 

Per società di persone e soggetti equiparati.

 

Modello Redditi SC 31 ottobre (per esercizio solare)

Fine del 10° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (per esercizio non coincidente con anno solare)

Per società di capitali (SPA, SRL) con differenze tra esercizio solare e non solare.
Modello IRAP 31 ottobre Anche per società di persone e capitali; esonero per le persone fisiche dal 2022.

 

Operazioni straordinarie (SP e SC) Fine del 9° mese successivo alla data dell’operazione Termine speciale per operazioni come liquidazioni, trasformazioni, fusioni, ecc.
Giorni festivi Proroga automatica al primo giorno feriale successivo Se la scadenza cade in un giorno festivo.

 

Per ulteriori informazioni o assistenza il nostro team di esperti sarà felice di offrire consulenza ed assistenza personalizzata.

L’affrancamento dei valori è uno strumento fiscale importante che consente ai contribuenti di rideterminare il valore di acquisto di tali beni, riducendo o annullando le plusvalenze generate al momento della cessione. Questa agevolazione, disciplinata per la prima volta dalla Legge 448/2001, è stata riproposta e prorogata più volte, confermandosi come una misura cruciale per facilitare la gestione fiscale delle operazioni di trasferimento di partecipazioni e terreni, soprattutto in ambito aziendale.

Per il 2024, la Legge di Bilancio ha confermato nuovamente la possibilità di affrancamento, mantenendo un’imposta sostitutiva del 16%, sia per partecipazioni negoziate che non negoziate, e terreni edificabili e agricoli. A tale regime si affianca una proroga recentemente annunciata con il Decreto Omnibus, che estende il termine per la rideterminazione del valore e il versamento dell’imposta sostitutiva al 30 novembre 2024.

La Legge di Bilancio 2024, approvata il 30 dicembre 2023, conferma l’opportunità di affrancare le partecipazioni societarie e i terreni, sia edificabili che agricoli, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore di perizia. Questa misura mira a ridurre l’imposizione fiscale derivante dalle plusvalenze generate dalla cessione di tali beni. Il contribuente potrà scegliere se pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con una maggiorazione del 3% annuo a partire dalla seconda rata.

Le disposizioni normative attuali, riprese dalla Legge 448/2001, non introducono modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti, confermando il quadro legislativo che è già stato consolidato nel tempo. Tuttavia, le scadenze e le modalità di versamento vengono modificate con la proroga del Decreto Omnibus, che posticipa i termini al 30 novembre 2024.

Partecipazioni Soggette all’Affrancamento

L’affrancamento si applica a diverse tipologie di partecipazioni societarie. In particolare, sono rilevanti:

Le partecipazioni qualificate, che rappresentano una percentuale di diritti di voto superiore al 20% in assemblea ordinaria o una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.

Le partecipazioni non qualificate, che non raggiungono le percentuali sopra descritte.

Questa distinzione è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile, soprattutto in termini di aliquote e detrazioni. L’affrancamento si applica a partecipazioni sia quotate che non quotate, rendendo la misura particolarmente utile per una vasta gamma di investitori e contribuenti.

Requisiti per Beneficiare dell’Affrancamento

Non tutti i soggetti possono beneficiare di questa agevolazione fiscale. Secondo la normativa vigente, possono procedere all’affrancamento:

Persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa.

Società semplici e associazioni equiparate.

Enti non commerciali, limitatamente alle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività commerciale.

Soggetti non residenti in Italia, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Sono invece esclusi i soggetti che detengono partecipazioni nell’ambito dell’attività d’impresa. Questo vincolo permette di delimitare chiaramente il perimetro d’azione dell’affrancamento e garantire che tale misura sia utilizzata correttamente per finalità non strettamente imprenditoriali.

Procedura di Rideterminazione del Valore

Per usufruire dell’affrancamento, il contribuente deve seguire una procedura specifica, che include la redazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato. Il valore delle partecipazioni o dei terreni deve essere determinato alla data del 1° gennaio 2024, e la perizia deve essere asseverata entro il 30 novembre 2024. Questo passaggio è essenziale per fissare il valore sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva.

Il contribuente deve poi versare l’imposta sostitutiva del 16%, potendo scegliere se pagare in un’unica soluzione o rateizzare il versamento in tre rate annuali. Il pagamento della prima rata, o dell’importo totale, deve avvenire entro il 30 novembre 2024. Le eventuali rate successive devono essere pagate entro il 30 novembre 2025 e 30 novembre 2026, con l’aggiunta di un interesse annuo del 3%.

La Perizia di Stima per le Partecipazioni Non Negoziate

La perizia giurata, necessaria per partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, deve essere redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono abilitati anche professionisti come ingegneri, agronomi e geometri.

La perizia certifica il valore delle partecipazioni o dei terreni alla data del 1° gennaio 2024 e rappresenta il documento essenziale per definire l’importo dell’imposta sostitutiva da versare. Nonostante il costo della perizia possa rappresentare un onere aggiuntivo per il contribuente, questo costo è deducibile fiscalmente, migliorando la convenienza della procedura.

Proroga al 30 Novembre 2024

Una delle novità più rilevanti per il 2024 riguarda la proroga dei termini. Inizialmente, la scadenza per la presentazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva era fissata al 30 giugno 2024. Tuttavia, il Decreto Omnibus del 7 agosto 2024 ha esteso il termine fino al 30 novembre 2024, offrendo ai contribuenti un ulteriore margine di tempo per organizzare la procedura.

La proroga agevola in particolar modo le imprese familiari e le piccole e medie imprese, facilitando operazioni di riorganizzazione aziendale e passaggio generazionale, senza l’urgenza di chiudere le operazioni entro il primo semestre dell’anno.

La Rateizzazione dell’Imposta Sostitutiva

Per coloro che non intendono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, è possibile rateizzare l’importo in tre rate annuali. La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 2024, mentre le successive due rate dovranno essere versate entro il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. È previsto un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.

Questo meccanismo di rateizzazione rende più agevole l’affrancamento anche per quei soggetti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria per coprire l’intero ammontare dell’imposta.

 

Affrancamento e Passaggio Generazionale nelle PMI

Un aspetto particolarmente rilevante dell’affrancamento è il suo ruolo nel facilitare il passaggio generazionale nelle imprese familiari italiane, uno dei pilastri del sistema imprenditoriale nazionale. Grazie alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, l’affrancamento riduce l’imposizione fiscale sulle plusvalenze, rendendo meno oneroso il trasferimento di quote aziendali da una generazione all’altra.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per le PMI che devono affrontare il ricambio generazionale e che possono sfruttare l’affrancamento per riorganizzare la propria struttura societaria senza subire penalizzazioni fiscali eccessive.

Vendita di Partecipazioni Rivalutate a Prezzi Inferiori alla Perizia

Una delle questioni più frequenti riguarda la possibilità di vendere le partecipazioni a un prezzo inferiore rispetto al valore determinato dalla perizia. In questi casi, la normativa permette comunque di mantenere i benefici dell’affrancamento, senza che sia necessario rivedere il valore delle partecipazioni o procedere a una nuova perizia. La cessione a un prezzo inferiore non invalida dunque l’affrancamento, purché la vendita avvenga in conformità con le regole previste dalla normativa fiscale.

Aspetti Fiscali Legati alla Successione e Donazione di Partecipazioni

In caso di successione mortis causa o di donazione di partecipazioni, le conseguenze fiscali variano sensibilmente. In caso di donazione, il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, mantenendo gli eventuali benefici dell’affrancamento effettuato in precedenza. Tuttavia, in caso di successione, l’erede non eredita il valore affrancato, ma deve determinare il valore delle partecipazioni secondo le regole ordinarie, basate sul valore contabile dichiarato nella successione.

La Rinuncia all’Affrancamento: Possibilità di Rimborso?

Se un contribuente decide di rinunciare all’affrancamento dopo aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, non ha diritto al rimborso di quanto pagato. La procedura di affrancamento, una volta avviata, è infatti considerata irrevocabile, e il contribuente è comunque obbligato a completare il pagamento delle rate successive, se previste.

Alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno tuttavia aperto a una possibile revisione di questa rigidità, ma la linea prevalente conferma l’impossibilità di ottenere il rimborso delle somme già versate.

L’Affrancamento Come Strumento di Ottimizzazione Fiscale

L’affrancamento rappresenta uno strumento di grande efficacia per ottimizzare la gestione fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni e terreni. Tuttavia, non sempre conviene procedere all’affrancamento. È importante valutare attentamente se la rideterminazione del valore sia più conveniente rispetto al regime ordinario di tassazione delle plusvalenze, soprattutto in caso di partecipazioni rivalutate con aliquote molto basse in passato.

Penalità e Sanzioni per l’Omessa Dichiarazione

La mancata indicazione dei dati relativi all’affrancamento nella dichiarazione dei redditi costituisce una violazione formale, punibile con sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2.065 euro. Tuttavia, l’omessa dichiarazione non inficia gli effetti dell’affrancamento stesso, purché l’imposta sostitutiva sia stata correttamente versata.

 

Con la proroga dei termini al 30 novembre 2024, i contribuenti hanno più tempo per organizzare la perizia e procedere con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, è fondamentale rispettare tutte le scadenze e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi per evitare penalizzazioni.

Per ottenere assistenza professionale e personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

FAQ

Chi può beneficiare dell’affrancamento dei valori nel 2024?
Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Quali sono le scadenze per l’affrancamento nel 2024?
La scadenza per la presentazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 novembre 2024.

Cosa succede se non si paga una rata dell’imposta sostitutiva?
Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici dell’affrancamento, ma non dà diritto al rimborso delle somme già versate.

Posso vendere una partecipazione rivalutata a un prezzo inferiore a quello della perizia?
Sì, ma la cessione non genererà plusvalenze tassabili.

Cosa accade in caso di successione o donazione di partecipazioni rivalutate?
Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, ma in caso di successione mortis causa l’erede non eredita il valore affrancato.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 87 del 2024, parte della riforma fiscale approvata dal legislatore, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una profonda revisione.

A partire dal 1° settembre 2024, le nuove sanzioni applicabili si propongono di rendere il regime più proporzionato e meno gravoso, pur mantenendo una rigida applicazione della normativa in caso di infrazioni.

La base giuridica delle nuove sanzioni tributarie è contenuta principalmente nel D.Lgs. n. 471/1997 e nel D.Lgs. n. 472/1997, entrambi modificati dal Decreto Legislativo n. 87/2024. Questi decreti, in origine concepiti per disciplinare il sistema sanzionatorio in ambito tributario, sono stati aggiornati per allinearsi ai principi della riforma fiscale. Tra le novità principali vi è la riduzione delle sanzioni applicabili per numerose violazioni, tra cui l’omessa, tardiva o infedele dichiarazione, l’omesso versamento di imposte e l’errata detrazione IVA.

La Logica della Riforma e i Principi Applicati

Le nuove disposizioni seguono i principi di proporzionalità e offensività. L’intento del legislatore è stato quello di adottare un approccio più bilanciato, limitando l’imposizione di sanzioni a violazioni che abbiano un impatto concreto sulle azioni di controllo. Di conseguenza, le violazioni meramente formali, che non creano pregiudizio per il fisco, non saranno più punibili. Un altro principio cardine è l’esclusione del cosiddetto “favor rei”, il che significa che le nuove sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, creando così un sistema a doppio binario: una normativa per le violazioni antecedenti a tale data e una per quelle successive.

Sanzioni per Dichiarazioni Omessa, Tardiva o Infedele

Uno degli ambiti di maggiore impatto della riforma riguarda le sanzioni per la dichiarazione omessa, tardiva o infedele. La dichiarazione omessa, in particolare, comporta ora una sanzione minima pari al 120% delle imposte dovute, con una soglia minima di 250 euro, un importo che resta invariato rispetto al precedente regime.

Dichiarazione Omessa

Nel caso di dichiarazione omessa, presentata entro il termine della dichiarazione per l’anno successivo, la sanzione, che precedentemente variava dal 60% al 120% delle imposte dovute, è stata completamente eliminata per le violazioni successive al 1° settembre 2024. Per le dichiarazioni omesse presentate oltre i 90 giorni, ma comunque entro il termine dell’accertamento, la sanzione si attesta ora al 75% delle imposte dovute.

Dichiarazione Infedele

La dichiarazione infedele, ovvero la presentazione di una dichiarazione con errori significativi o omissioni, è stata anch’essa oggetto di revisione. Le sanzioni sono state ridotte dal precedente intervallo compreso tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta, al 70%. Tuttavia, per i casi più gravi, come l’utilizzo di documentazione falsa o artifici fraudolenti, le sanzioni possono raggiungere fino al 140% dell’imposta dovuta.

Sanzioni Relative ai Versamenti di Imposte Omessi o Ritardati

Un altro cambiamento significativo riguarda i versamenti omessi o ritardati. In precedenza, la sanzione per omessi versamenti era pari al 30% dell’importo non versato. Dal 1° settembre 2024, tale sanzione scenderà al 25%. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione sarà ridotta al 12,5%, una misura che mira a incentivare i contribuenti a regolarizzare la loro posizione in tempi brevi.

Crediti d’Imposta Inesistenti o Non Spettanti

L’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti rappresenta una delle violazioni più gravi secondo il nuovo regime sanzionatorio. La sanzione ordinaria per tali violazioni, che in precedenza era pari al 30%, è stata ora ridotta al 25%. Tuttavia, in caso di utilizzo fraudolento di crediti inesistenti, ad esempio mediante l’uso di documentazione falsa, la sanzione può variare dal 105% al 140% dell’importo del credito stesso.

Sanzioni per Violazioni Relative all’IVA

Le sanzioni per violazioni IVA, come l’omessa o infedele dichiarazione, sono state oggetto di un’importante revisione. In caso di dichiarazione omessa, la sanzione minima resta pari al 120% dell’imposta dovuta. Tuttavia, la dichiarazione infedele, qualora l’errore sia inferiore al 3% dell’IVA dichiarata e comunque non superi i 30.000 euro, vedrà una sanzione ridotta al 46,67%, con l’intento di proporzionare meglio le sanzioni alle violazioni minori.

Violazioni nella Documentazione e Registrazione delle Operazioni Imponibili

Un aspetto cruciale del nuovo regime riguarda le sanzioni per la mancata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili. La sanzione minima è stata ridotta dal 90% al 70% dell’IVA non documentata o registrata, con una soglia minima di 300 euro. Anche qui si cerca di ridurre l’impatto sanzionatorio per le violazioni meno gravi, pur mantenendo un sistema di controllo rigoroso.

Violazioni Relative alla Trasmissione dei Corrispettivi e Altre Violazioni Minori

La mancata trasmissione o la trasmissione incompleta dei corrispettivi giornalieri è ora soggetta a una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Questa riduzione rispetto al passato è stata introdotta per rendere il sistema meno penalizzante, soprattutto per le piccole imprese che potrebbero incorrere in errori tecnici o ritardi di lieve entità.

Le Novità Sanzionatorie per le Operazioni Internazionali

Anche le operazioni internazionali, come le esportazioni e le cessioni intra-UE, sono oggetto delle nuove disposizioni. Le sanzioni per la mancata corretta applicazione dell’IVA in tali casi sono state ridotte al 50% dell’imposta dovuta, mentre in precedenza potevano raggiungere il 100% o più. Questo si inserisce in un contesto di semplificazione del regime sanzionatorio per agevolare le operazioni internazionali.

Il Cumulo Giuridico delle Sanzioni

Un’importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 è l’applicazione del cumulo giuridico per tutte le violazioni della stessa indole commesse con più azioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di violazioni formali o sostanziali. Questo principio consente di applicare una sanzione unica per tutte le violazioni rilevate, riducendo così l’entità complessiva delle pene.

 L’Applicazione del Ravvedimento Operoso

Le nuove disposizioni favoriscono un utilizzo più ampio del ravvedimento operoso, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione prima che siano avviati procedimenti amministrativi o ispezioni. Grazie alle nuove regole, il ravvedimento consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo edittale, rendendo così più conveniente la regolarizzazione volontaria.

Responsabilità delle Società ed Enti

Per quanto riguarda le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, il nuovo regime prevede che le sanzioni siano imputate direttamente alla società o all’ente, limitando la responsabilità personale degli amministratori. Tuttavia, resta ferma la responsabilità solidale prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Modalità di Pagamento e Rateizzazione delle Sanzioni

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di rateizzare le sanzioni in caso di definizione della controversia. I contribuenti possono scegliere di pagare le sanzioni in un massimo di 8 rate trimestrali, o fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro, con l’aggiunta di interessi sulle rate successive alla prima.

 

Per affrontare in modo efficace queste nuove disposizioni normative e garantire la piena conformità, è consigliabile rivolgersi a esperti del settore.
Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per fornire consulenza e assistenza personalizzata.

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