Modifiche nei Termini di Presentazione delle Dichiarazioni Fiscali: Un’Analisi Approfondita

Con l’entrata in vigore dell’art. 11, D.Lgs. 8.1.2024, n. 1 il 2.5.2024, sono state apportate significative modifiche ai termini di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali. Queste nuove disposizioni mirano a razionalizzare e semplificare il processo, offrendo chiarezza e linee guida per i contribuenti.

Scadenze e Adempimenti Generali

Le dichiarazioni fiscali, esclusa la Certificazione Unica (CU), devono essere inviate entro il 90° giorno dalla data di scadenza prevista. È essenziale notare che, in caso di scadenza in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

Dichiarazione Annuale dell’IVA

I soggetti passivi IVA sono generalmente obbligati a presentare la dichiarazione annuale dell’IVA. Tuttavia, sono esentati coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/72, tra cui i contribuenti minimi e forfetari, i produttori agricoli esonerati, e gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda.

Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide sempre con l’anno solare, e la scadenza per la presentazione è fissata al 30.4. Tuttavia, se si intende includere la Liquidazione IVA Periodica (LIPE) del 4° trimestre, il termine è anticipato al 28.2/29.2.

Impatto sulle Persone Fisiche

Le persone fisiche, ad eccezione di coloro esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, hanno l’opzione di presentare il modulo REDDITI PF o il modulo 730. È vietato l’utilizzo del modulo 730 per coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, reddito derivante da arti e professioni o partecipazioni.

Adempimenti per le Società di Persone e Soggetti Equiparati

Le società di persone devono presentare entro il 30.9, con riferimento all’anno solare precedente, il modulo REDDITI SP e il modulo IRAP. Le dichiarazioni vanno redatte utilizzando il modello approvato entro febbraio relativamente al periodo d’imposta al 31.12 dell’anno precedente.

Società di Capitali e Operazioni Straordinarie

Per le società di capitali, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni REDDITI SC e IRAP è fissata entro il 30.9 per l’anno precedente. In caso di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione in società di persone, il termine è entro il 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta.

Società di Capitali con Esercizio Non Coincidente con l’Anno Solare

Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare presentano le dichiarazioni REDDITI SC e IRAP entro il 9° mese dalla chiusura dell’esercizio. Per i periodi d’imposta che scadono dopo il 2.5.2024, si applica un termine di 11 mesi.

Queste nuove disposizioni forniscono un quadro chiaro e dettagliato, contribuendo a semplificare il processo di presentazione delle dichiarazioni fiscali e ad assicurare la conformità normativa da parte dei contribuenti.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per chiarimenti e assistenza personalizzata.

La dichiarazione IVA in rimborso può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2024. La finestra per l’invio della dichiarazione IVA 2024 va dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024. Tuttavia, coloro che intendono evitare la comunicazione della Liquidazione Periodica IVA del 4° trimestre 2023 possono anticipare l’invio al 29 febbraio 2024.

Operatori sanitari: Fatturazione Elettronica per le Prestazioni Sanitarie verso Privati rinviata al 31 Dicembre 2024

Una stretta burocratica coinvolge ora i professionisti operanti a regime forfettario con un reddito inferiore a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questa categoria, estendendo così quanto già previsto per gli altri contribuenti. Attualmente, oltre 2 milioni di partite IVA sono sotto il regime forfettario, e considerando che il 24,9% di esse ha un volume d’affari inferiore a 25.000 euro, si stima che circa mezzo milione di contribuenti saranno coinvolti dalla nuova normativa.

In controtendenza, medici e odontoiatri non vedranno cambiamenti: il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 2024 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rivolte a persone fisiche non soggette a IVA.

Esaminiamo più nel dettaglio le novità. L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto nel 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ora si estenderà a tutti i contribuenti, inclusi coloro che operano sotto il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario.

Tuttavia, il decreto Milleproroghe ha mantenuto l’eccezione per gli operatori sanitari, prorogando il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie per l’intero 2024, preservando così la privacy dei pazienti.

Il presidente della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, aveva precedentemente sollecitato un intervento per prorogare la normativa che vietava la fatturazione elettronica da parte di medici e odontoiatri alle persone fisiche. Questa richiesta è stata accolta, dando il tempo di adeguare la normativa secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i forfettari, a partire dall’anno d’imposta 2024, non sarà più necessario ricevere la Certificazione unica (CU). Le CU relative alle prestazioni del 2023 saranno quindi le ultime per forfettari e contribuenti a regime dei vecchi minimi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Gennaio 2024:

2 GENNAIO
-Comunicazione ad Ag.Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per canone Rai
-Pres. Mod. INTRA 12

16 GENNAIO
-Versamento IVA e ritenute
-Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

22 GENNAIO
-Regime speciale IVA MOSS: Tras. telematica dichiarazione relativa operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta

31 GENNAIO
-IRPEF: Vers. somme non trattenute dai sostituti di imposta pres. 730/2023
-Vers. Superbollo
-Presentazione INTRA 12
-IVA: Liquidazione e versamento dell’Iva mese precedente

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Affrontare la Inidoneità del Dipendente: Guida per i Datori di Lavoro

Esploriamo le implicazioni della inidoneità di un dipendente alle mansioni, una situazione che può complicare le operazioni aziendali.
Il datore di lavoro, tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria, si trova di fronte alle possibili conseguenze sulla continuazione del rapporto di lavoro. È essenziale distinguere se il giudizio è temporaneo o permanente, valutando la risoluzione dell’inidoneità e l’individuazione di alternative lavorative. Ulteriori considerazioni riguardano il diritto alla retribuzione durante la sospensione dell’attività lavorativa e le azioni che il datore di lavoro dovrebbe intraprendere.

All’interno di un contesto aziendale sempre più attento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i dipendenti a visite mediche per valutarne lo stato di salute e confermarne l’idoneità alla specifica mansione assegnata.

Il datore di lavoro si avvale della sorveglianza sanitaria attraverso un medico del lavoro designato in diverse fasi del rapporto di lavoro, incluse le visite “pre assuntive”, “ricorrenti” e “periodiche”. Nel caso di inidoneità sopravvenuta, non imputabile all’azienda, è cruciale considerare le alternative e le conseguenze potenziali sulla relazione tra datore di lavoro e dipendente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate dal medico competente. Se possibile, il lavoratore può essere assegnato a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo la retribuzione corrispondente.
La inidoneità permanente o temporanea richiede valutazioni attente da parte del datore di lavoro. Il dipendente ha il diritto di ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale.

La questione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è complessa. La giurisprudenza suggerisce che la sospensione non retribuita potrebbe essere legittima, specialmente se la inidoneità impedisce al lavoratore di svolgere la propria attività in modo oggettivo.

La decisione finale, se l’inidoneità non può essere risolta e non ci sono altre mansioni disponibili, è un passo cruciale. La recente interpretazione che collega l’inidoneità alla “disabilità” aggiunge un livello di complessità, poiché il datore di lavoro potrebbe dover considerare accomodamenti ragionevoli per integrare il dipendente in un contesto produttivo.
In conclusione, la gestione della inidoneità del dipendente richiede un approccio oculato, specialmente considerando le possibili implicazioni legali e la recente interpretazione della inidoneità come “disabilità”.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

 

Ricordiamo le principali scadenze di Dicembre 2023:

🔸Lunedì 18 Dicembre
Versamento IVA e ritenute – Novembre
Versamento IMU – saldo 2023
Versamento acconto imposta sost. rivalutazione TFR

🔸Mercoledì 20 Dicembre
Versamento 4ª rata Ravv. speciale + Sanatoria istituti definitori

🔸Mercoledì 27 Dicembre
Versamento IVA – acconto 2023

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Il 30 novembre scade il termine per pagare la seconda rata della rottamazione quater, la misura introdotta dal governo Meloni per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Chi ha aderito alla rottamazione quater deve pagare, entro la scadenza del 30 novembre, il 20% del debito residuo. La rata può essere pagata in una soluzione unica o in 18 rate, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il 30 novembre, i benefici della rottamazione quater saranno persi e il debito residuo dovrà essere saldato con interessi, sanzioni, more e aggio.

Come pagare la seconda rata

La seconda rata della rottamazione quater può essere pagata in diversi modi:
– In banca, agli sportelli bancomat abilitati al servizio Cbill o attraverso l’home banking;
– Alle Poste, dai tabaccai che hanno i circuiti Sisal e Lottomatica;
– Attraverso l’app PagoPa o sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare la rata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è necessario prenotarsi in anticipo.

La seconda rata della rottamazione quater è un appuntamento importante per tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura. Il pagamento entro la scadenza del 30 novembre consente di beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione, quali l’esclusione di interessi, sanzioni, more e aggio. In caso di mancato pagamento, il debito residuo dovrà essere saldato con l’applicazione di tutti i costi accessori.

Il panorama fiscale per chi vende una casa ristrutturata con il Superbonus 110% subirà significative modifiche a partire da gennaio 2024. La vendita di un immobile che ha beneficiato di questa agevolazione comporterà un aumento dell’onere fiscale, soprattutto per coloro che hanno intrapreso ristrutturazioni con l’unico scopo di speculare sul mercato immobiliare.

Le nuove disposizioni della legge di bilancio prevedono che, entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% dovrà affrontare una tassazione del 26% sull’intera plusvalenza ottenuta. Questo nuovo scenario non consentirà più di scontare il costo dei lavori agevolati nel calcolo della plusvalenza.

In breve, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati completati lavori agevolati, come definito dall’articolo 119 del Dl 34/2020, entro un periodo di dieci anni, comporterà una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di questa plusvalenza, le spese sostenute (limitate a quelle agevolate al 110%, che sono oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non verranno considerate se l’intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre avranno un peso del 50% in caso contrario.

È possibile richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza presso il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, questa opzione è valida solo se l’acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni prima, consentendo l’aggiornamento del costo originario in base all’indice Istat.

Al di fuori di questo regime, sono esclusi dalla tassazione aggiuntiva gli immobili ottenuti per eredità, quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari, e quelli interessati da ristrutturazioni diverse dal bonus 110%. Per gli altri immobili, sarà necessario attendere almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori prima di poterli rivendere senza subire ulteriori tassazioni. Per calcolare l’importo aggiuntivo delle tasse, sarà essenziale determinare l’entità della plusvalenza e applicare il 26% su tale cifra. Questa nuova impostazione fiscale richiede una valutazione attenta per coloro che intendono vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%.

Per eventuali domande o consulenza sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% lo Studio Pallino rimane a disposizione.

Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

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Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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