Il concordato preventivo biennale rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Questo strumento offre ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione con l’Amministrazione Finanziaria, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria.

Uno degli aspetti più importanti del concordato preventivo biennale è il calendario degli adempimenti. Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata al 31 ottobre 2024. Questo slittamento di 16 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 15 ottobre permette ai contribuenti di avere più tempo per valutare la proposta e aderire al concordato.

Per gli anni successivi, il termine di adesione sarà il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Questo significa che i contribuenti dovranno essere pronti a fornire tutti i dati necessari e a valutare la proposta dell’Amministrazione Finanziaria entro questa scadenza.

Per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale, è stato rilasciato un nuovo applicativo, evoluzione del software “Il tuo Isa”. Questo strumento consente ai contribuenti di visualizzare la proposta di imponibile da concordare, che rappresenta l’oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco (per i contribuenti forfettari, sarà necessario uno slittamento dei termini, in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il 15 luglio).

Una delle novità più rilevanti riguarda la determinazione dei componenti straordinari del reddito che possono influire sulla base imponibile oggetto di concordato. In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali. Per i redditi di impresa, invece, dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

Questa disposizione permette di considerare solo gli elementi ordinari del reddito, evitando che eventi straordinari possano influenzare negativamente la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. È un passo importante per garantire una maggiore equità e prevedibilità del sistema fiscale.

Il decreto prevede anche nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Oltre a quelle preesistenti, si aggiungono ulteriori tre cause:

  • Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40%: Questa causa di esclusione si applica ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione.
  • Operazioni di fusione, scissione o conferimento: Nel primo anno di applicazione del concordato, i contribuenti che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento saranno esclusi dal concordato.
  • Accesso al regime forfetario: I contribuenti che accedono al regime forfetario nel primo periodo d’imposta del concordato saranno esclusi dall’accordo.

Queste cause di esclusione sono state introdotte per garantire che solo i contribuenti con situazioni fiscali stabili e prevedibili possano aderire al concordato, evitando possibili abusi o incertezze.

Per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale, sono previste delle ipotesi di imposta sostitutiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico. Nello specifico, per il 2024, il decreto prevede:

  • Imposta principale (IRPEF o IRES): Sarà introdotta un’imposta sostitutiva del 15% sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
  • IRAP: La differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%.
  • Regime forfetario: Per i contribuenti in regime forfetario, l’imposta sarà del 12%, o del 4% in caso di nuove attività.

Queste disposizioni mirano a semplificare il calcolo degli acconti e a garantire che i contribuenti possano prevedere con maggiore certezza l’importo delle imposte dovute.

Le nuove regole offrono ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria, tuttavia, l’adesione al concordato richiede un’accurata preparazione e una precisa comprensione delle nuove disposizioni.

È essenziale seguire le nuove regole, utilizzare correttamente gli strumenti disponibili e rispettare le scadenze per evitare sanzioni e ritardi. La consulenza fiscale professionale può rappresentare un valido supporto per affrontare correttamente le nuove normative e garantire una gestione fiscale ottimale.

Per chiarimenti e consulenze su questa e su altre tematiche fiscali lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.

Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:

  1. Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
  2. Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:

  • Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
  • Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
  • Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
  • Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.

Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

  • In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
  • In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.

Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.

È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.

Procedure e Scadenze

Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:

  1. Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
  2. Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
  3. Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.

Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.

Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Il nuovo decreto legislativo introduce una serie di modifiche fondamentali che intervengono su vari aspetti del sistema sanzionatorio tributario, con l’obiettivo di armonizzare le sanzioni amministrative e penali, rendendole più coerenti e uniformi. Di seguito le principali novità.

Disposizioni Comuni tra Sanzioni Amministrative e Penali

Integrazione tra Fattispecie Sanzionatorie:

Il decreto mira a creare un sistema sanzionatorio più integrato, eliminando le incongruenze tra le diverse tipologie di sanzioni. Questo comporta una maggiore coerenza nel trattamento delle violazioni fiscali, indipendentemente dal fatto che siano di natura amministrativa o penale.

Revisione dei Rapporti tra Processo Penale e Processo Tributario:

Viene introdotta una maggiore armonizzazione tra i procedimenti penali e tributari. Le prove raccolte in un processo potranno essere utilizzate nell’altro, facilitando così una gestione più efficiente e coordinata dei casi di evasione e frode fiscale.

Meccanismi di Compensazione:

Si prevede un sistema di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze. Questo meccanismo permette di ridurre il carico sanzionatorio complessivo in caso di violazioni multiple, migliorando l’equità del sistema.

Riduzione delle Sanzioni:

Viene introdotta una riduzione delle sanzioni, specialmente in presenza di condotte meno gravi. Questo approccio premia i contribuenti che, pur avendo commesso violazioni, non hanno agito con intenzione fraudolenta o reiterata.

Sanzioni Penali

Revisione dei Profili Sanzionatori per Omessi Versamenti Non Reiterati:

Il decreto prevede un inasprimento delle pene per chi omette di versare le ritenute dovute. In particolare, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per importi superiori a 150.000 euro. Questa misura punta a dissuadere le omissioni nei versamenti, rafforzando il deterrente contro tali pratiche.

Sanzioni Amministrative

Proporzionalità delle Sanzioni:

Le sanzioni amministrative verranno ricalibrate per essere più proporzionate rispetto alle condotte contestate. Saranno più severe per i comportamenti fraudolenti, mentre le infrazioni minori vedranno una riduzione delle sanzioni, incentivando una maggiore conformità da parte dei contribuenti.

Disciplina della Recidiva, Cumuli e Continuazioni:

Viene rivista la disciplina riguardante la recidiva e i cumuli, con un’attenzione particolare alla continuità delle infrazioni. Questo assicura che le sanzioni siano adeguate alla gravità e alla frequenza delle violazioni, promuovendo un comportamento fiscale più responsabile.

 

Nuove Disposizioni in Materia di Prove e Giudicato

Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda l’utilizzo delle prove e l’efficacia del giudicato:

Prove: Le sentenze emesse nel processo tributario, una volta divenute irrevocabili, così come gli accertamenti definitivi delle imposte in sede amministrativa, potranno essere utilizzati come prova nel processo penale. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra i due sistemi di giustizia.

Giudicato: Una sentenza irrevocabile di assoluzione in ambito penale, pronunciata per gli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, avrà efficacia di giudicato anche nel processo tributario. Questa disposizione mira a evitare incongruenze e garantire una maggiore coerenza nelle decisioni giudiziarie.

Responsabilità delle Sanzioni Pecuniarie

Il decreto introduce anche novità riguardo alla responsabilità delle sanzioni pecuniarie. Le sanzioni relative al rapporto tributario delle società o enti saranno esclusivamente a carico della società o dell’ente stesso. Tuttavia, nel caso in cui questi soggetti siano costituiti in maniera fittizia o interposti, la sanzione sarà irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.

La revisione del sistema sanzionatorio tributario rappresenta una svolta significativa per il diritto tributario italiano. L’approvazione definitiva del decreto legislativo segna l’inizio di una nuova era caratterizzata da maggiore integrazione, proporzionalità e coerenza tra sanzioni amministrative e penali.

Per una consulenza dettagliata e assistenza personalizzata sulla nuova normativa, per assistervi nell’adeguamento alle nuove disposizioni fiscali  i nostri esperti sono a vostra disposizione.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento cruciale per determinare il livello di affidabilità dei contribuenti e per l’accesso a specifici benefici premiali.

Con il provvedimento del 23 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha delineato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di riconoscere tali benefici. Questo aggiornamento è avvenuto nell’ambito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, che ha apportato significative novità all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Il regime premiale previsto dal D.L. n. 50/2017, aggiornato dalle recenti modifiche, mira a incentivare i contribuenti virtuosi con una serie di agevolazioni.

Questi benefici includono l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA, l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

Tuttavia, per accedere a tali vantaggi, i contribuenti devono soddisfare specifici criteri basati sui punteggi ISA ottenuti.

Per il periodo d’imposta 2023, i contribuenti possono accedere ai benefici in due modalità principali. Nella prima modalità, per ottenere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui, è necessario un punteggio ISA di almeno 9.
Questo beneficio si applica anche alla compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 50.000 euro annui. L’accesso a questi benefici è concesso anche a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo di almeno 9, calcolato come media dei livelli ottenuti nei periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda modalità, i contribuenti con un punteggio ISA compreso tra 8 e 9 possono beneficiare di un esonero per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui. Per le imposte dirette e l’IRAP, il limite è di 20.000 euro annui.
Anche in questo caso, il beneficio è esteso ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo di almeno 8,5, calcolato come media dei punteggi ottenuti nei periodi d’imposta 2022 e 2023.

Il regime premiale include ulteriori esoneri e riduzioni. Per esempio, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative richiede un punteggio ISA di almeno 9. Per evitare gli accertamenti basati su presunzioni semplici, è necessario un punteggio di almeno 8,5.
La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è garantita ai contribuenti con un punteggio di almeno 8. Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo richiede un punteggio di almeno 9 e che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Per accedere a questi benefici, è essenziale che i contribuenti applichino gli ISA per tutte le categorie reddituali di cui fanno parte, sia per i redditi d’impresa sia per quelli di lavoro autonomo. Inoltre, se un contribuente applica due diversi ISA, il punteggio di ciascuno deve essere pari o superiore al minimo stabilito per l’accesso ai benefici.

In sintesi, il provvedimento del 23 aprile 2024 introduce criteri chiari e strutturati per l’accesso al regime premiale degli ISA, promuovendo la trasparenza e l’affidabilità fiscale tra i contribuenti. Questo sistema premiale non solo incentiva il rispetto delle norme fiscali, ma premia anche i comportamenti virtuosi, facilitando un rapporto di fiducia tra l’amministrazione fiscale e i contribuenti.

Per una consulenza dettagliata sui nuovi criteri di accesso ai benefici premiali ISA 2024 o su altre tematiche fiscali, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che un locatore privato può optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati con imprese o lavoratori autonomi, a condizione che l’immobile mantenga la destinazione d’uso abitativo. Questa decisione rappresenta una svolta significativa rispetto all’interpretazione tradizionale dell’Agenzia delle Entrate e ha importanti implicazioni per il mercato delle locazioni immobiliari in Italia.

Il Quadro Normativo della Cedolare Secca

La cedolare secca è un regime fiscale alternativo alla tassazione ordinaria dei redditi da locazione, regolamentato dall’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011. Tale regime consente ai locatori di tassare i canoni di locazione con un’aliquota fissa, sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione.

Il testo normativo specifica che la cedolare secca si applica ai canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente. Tuttavia, esclude esplicitamente le locazioni effettuate “nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”.

La Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E del 2011, ha interpretato questa esclusione in modo restrittivo, sostenendo che la cedolare secca non possa essere applicata se il conduttore è un’impresa o un professionista, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile. Questa posizione è stata ribadita nella Risoluzione 50/E del 2019, creando un’interpretazione che limitava significativamente le possibilità di applicazione della cedolare secca.

La Giurisprudenza di Merito
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata contestata in diverse sentenze. Alcune Commissioni Tributarie hanno sostenuto che la qualificazione del conduttore non fosse rilevante per l’applicazione della cedolare secca, purché l’uso dell’immobile fosse abitativo. Tra le pronunce favorevoli alla non rilevanza della qualifica del conduttore vi sono:

– CTP Reggio Emilia (4 novembre 2014, n. 470/3/14): Ha ritenuto applicabile la cedolare secca anche per la locazione a un’impresa che concede l’uso dell’immobile ai propri dipendenti.

– CTP Milano (17 aprile 2015, n. 3529/25/15): Ha stabilito che la norma richiede solo che il locatore sia una persona fisica e non prevede restrizioni relative al conduttore.

– CTR Lazio (12 aprile 2022, n. 1723/10/22): Ha chiarito che l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca riguarda il locatore e non il conduttore.

Tuttavia, altre sentenze hanno sostenuto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:

– CTR Toscana (21 aprile 2022, n. 590/6/22): Ha escluso la cedolare secca per contratti stipulati con imprese che utilizzano l’immobile per i propri dipendenti.

– CGT II Lazio (8 marzo 2023, n. 1223/14/23): Ha confermato l’esclusione della cedolare secca per qualsiasi locazione effettuata nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contrastanti sulla questione. Alcune sentenze, come quelle della CTP di Reggio Emilia (n. 470/3/14) e della CTR Lazio (n. 1723/10/22), hanno sostenuto che la qualifica del conduttore fosse irrilevante per l’applicazione della cedolare secca, concentrandosi esclusivamente sulla figura del locatore e sull’uso abitativo dell’immobile.

Altre decisioni, invece, come quella della CTR Toscana (n. 590/6/22) e della CGT II Lazio (n. 1223/14/23), hanno confermato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, escludendo l’applicazione della cedolare secca in caso di conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 12395, la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che l’esclusione dalla cedolare secca deve essere riferita unicamente al locatore e non al conduttore. I giudici hanno affermato che la norma mira a facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo, un’esigenza che può sorgere anche nell’ambito delle attività imprenditoriali o professionali.

La Corte ha così accolto il ricorso di un locatore privato contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione stipulato con una società per l’alloggio dei propri dipendenti. La sentenza ribadisce che, finché l’uso dell’immobile resta abitativo, la condizione soggettiva del conduttore è irrilevante.

Applicazione Pratica

Per i contratti di locazione in essere, la cedolare secca può essere applicata per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro annuale. Per i nuovi contratti, l’opzione può essere inserita nel contratto stesso o comunicata al conduttore tramite raccomandata A/R.

Tuttavia, l’applicativo RLI dell’Agenzia delle Entrate non consente attualmente di applicare la cedolare secca in questi casi. Pertanto, è auspicabile un intervento dell’Agenzia per aggiornare il software e allineare la pratica amministrativa alla recente giurisprudenza.

Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza apre nuove opportunità per i locatori privati, che ora possono applicare la cedolare secca anche nei contratti di locazione con imprese o lavoratori autonomi, a patto che l’immobile sia destinato ad uso abitativo. Tuttavia, rimane necessaria un’azione da parte dell’Agenzia delle Entrate per aggiornare il software di gestione RLI e allineare la prassi amministrativa alla nuova interpretazione giurisprudenziale.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta una svolta significativa nel panorama delle locazioni immobiliari, ampliando l’applicabilità della cedolare secca e potenzialmente incentivando una maggiore offerta di immobili ad uso abitativo. Questo cambiamento richiede un adeguamento delle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate per garantire una corretta e agevole applicazione del regime fiscale semplificato.

In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale avere al proprio fianco professionisti competenti che possano offrire assistenza qualificata e risposte chiare a quesiti complessi.

Per chiunque necessiti di chiarimenti o desideri assistenza personalizzata riguardo all’applicazione della cedolare secca per immobili locati ad imprese, così come per altre tematiche fiscali e contabili, lo Studio Pallino è a disposizione con la sua esperienza e professionalità. Il nostro team di esperti è pronto a supportarvi, offrendo consulenze su misura per soddisfare ogni esigenza specifica e garantire la massima conformità e ottimizzazione fiscale.

La Legge di Bilancio 2024, rappresentata dalla Legge n. 213/2023, ha introdotto modifiche significative in materia di compensazione dei crediti tramite il Modello F24. A partire dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non potranno più compensare alcun tipo di credito, sia erariale che contributivo, fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate.

Le Modifiche del Decreto Legge n. 39/2024
Il successivo Decreto Legge n. 39/2024, noto come Decreto Agevolazioni Fiscali, ha ridotto l’applicabilità di questo divieto.

Nello specifico, sono esclusi dal divieto:

  1. Le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  2. I crediti di natura previdenziale e assicurativa, come quelli INPS e INAIL, che possono essere sempre compensati.

Il Decreto n. 39/2024 riconosce inoltre la coesistenza del nuovo divieto con quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del Decreto Legge n. 78/2010, che vieta la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti su ruoli definitivi superiori a 1.500 euro.

Limite di 100.000 Euro e Divieto di Compensazione

L’art. 1, comma 94 della Legge n. 213/2023, ha introdotto un nuovo comma (49-quinquies) nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, stabilendo che i contribuenti con debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non possono compensare crediti tributari e contributivi tramite il Modello F24. Questo divieto è attivo fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate.

Il Decreto n. 39/2024 ha apportato due modifiche sostanziali al comma 49-quinquies:

  1. Il divieto non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione non decaduti.
    2. Il divieto non si applica ai crediti di natura previdenziale ed assicurativa.

Coesistenza dei Limiti di 100.000 e 1.500 Euro

La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 non ha abrogato le precedenti disposizioni dell’art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza:

– Per debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e fino a 100.000 euro, si applica l’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

– Per debiti superiori a 100.000 euro, si applica il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.

Le due normative presentano similitudini, entrambe vietano la compensazione di crediti erariali. Tuttavia, il D.L. n. 78/2010 permette la compensazione per l’importo eccedente il debito, mentre il D.L. n. 223/2006, come modificato, non consente compensazioni per crediti eccedenti 100.000 euro.

Le nuove regole sulle compensazioni nel Modello F24 introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni Fiscali 2024 rappresentano un cambiamento significativo per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo.

Per una comprensione approfondita e per ricevere assistenza personalizzata, il nostro studio rimane a vostra disposizione.

Riferimenti Normativi

– Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39
– Legge 30 dicembre 2023, n. 213

 

La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

NEWS 31 MAGGIO
DEFINIZIONE AGEVOLATA: QUARTA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO
 
La scadenza per il versamento della quarta rata della Definizione agevolata, nota come “Rottamazione-quater”, è il 31 maggio, con un’ulteriore possibilità di pagamento entro il 5 giugno 2024 considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla legge.
 
Le successive rate del 2024 devono essere pagate entro il 31 luglio e il 30 novembre, secondo le scadenze indicate nel piano di pagamento comunicato.

Il Governo ha recentemente annunciato importanti modifiche alle normative fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione. Queste modifiche, contenute in un decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, sono state presentate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante una conferenza stampa. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le varie novità introdotte e il loro impatto sul sistema fiscale italiano.

Tassazione dell’imposta di successione e donazione:

Il decreto legislativo include diverse disposizioni riguardanti l’imposta di successione e donazione. Una delle modifiche principali riguarda l’inclusione delle aliquote e delle franchigie relative a questa imposta nel testo unico sulle successioni e donazioni. Questo aggiornamento tiene conto della più recente giurisprudenza e stabilisce chiaramente le modalità di calcolo dell’imposta in base ai beni ereditati o donati.

Una novità significativa riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum” ai fini delle aliquote e delle franchigie dell’imposta. Questo significa che i beni donati non saranno più considerati parte dell’ammontare soggetto a tassazione per l’imposta di successione e donazione. Inoltre, il decreto chiarisce il trattamento fiscale degli affilianti e degli affiliati, che sono ora considerati parenti in linea retta ai fini di questa imposta.

Imposta di successione e donazione e disciplina dei Trust:

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti i trust e le liberalità d’uso. Innanzitutto, si stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si estende ai trasferimenti derivanti da trust. Tuttavia, le liberalità d’uso sono escluse dall’imposta. Le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal valore dei beni trasferiti e dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Un aspetto importante riguarda il versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento. È anche possibile effettuare il pagamento in via anticipata da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. È importante notare che l’imposta pagata è definitiva e non è soggetta a restituzione.

Dichiarazione di successione precompilata:

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo sistema prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione richiesta per la presentazione della dichiarazione. È obbligatorio presentare la dichiarazione in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione, fatta eccezione per i residenti all’estero.

Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si introduce il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte. Dopo la presentazione della dichiarazione, verrà effettuato un controllo di regolarità ed eventualmente sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione nel termine di due anni, nel caso in cui emerga una maggiore imposta principale.

Imposta di registro:

Il decreto interviene anche per razionalizzare le procedure relative all’imposta di registro. Ad esempio, per gli atti di trasferimento di azienda, si prevede l’applicazione di aliquote diverse a seconda del tipo di beni trasferiti. Nelle divisioni ereditarie, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta di registro, è prevista l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione. Anche per questa imposta è previsto un successivo controllo formale e, in caso di maggiore imposta principale, sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per il ricorso.

Imposta di bollo:

Il decreto introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 entro il termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione. Si prevede inoltre l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e l’esenzione dall’imposta per gli atti ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.

 

In conclusione, il decreto legislativo introduce una serie di modifiche significative alle imposte di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta di bollo. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure fiscali, razionalizzare il sistema e garantire una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti; nonostante ciò, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni di ogni singola situazione fiscale. Per una consulenza personalizzata e per chiarire eventuali dubbi, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

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