Ricordiamo le principali scadenze di Gennaio 2024:

2 GENNAIO
-Comunicazione ad Ag.Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per canone Rai
-Pres. Mod. INTRA 12

16 GENNAIO
-Versamento IVA e ritenute
-Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

22 GENNAIO
-Regime speciale IVA MOSS: Tras. telematica dichiarazione relativa operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta

31 GENNAIO
-IRPEF: Vers. somme non trattenute dai sostituti di imposta pres. 730/2023
-Vers. Superbollo
-Presentazione INTRA 12
-IVA: Liquidazione e versamento dell’Iva mese precedente

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Affrontare la Inidoneità del Dipendente: Guida per i Datori di Lavoro

Esploriamo le implicazioni della inidoneità di un dipendente alle mansioni, una situazione che può complicare le operazioni aziendali.
Il datore di lavoro, tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria, si trova di fronte alle possibili conseguenze sulla continuazione del rapporto di lavoro. È essenziale distinguere se il giudizio è temporaneo o permanente, valutando la risoluzione dell’inidoneità e l’individuazione di alternative lavorative. Ulteriori considerazioni riguardano il diritto alla retribuzione durante la sospensione dell’attività lavorativa e le azioni che il datore di lavoro dovrebbe intraprendere.

All’interno di un contesto aziendale sempre più attento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i dipendenti a visite mediche per valutarne lo stato di salute e confermarne l’idoneità alla specifica mansione assegnata.

Il datore di lavoro si avvale della sorveglianza sanitaria attraverso un medico del lavoro designato in diverse fasi del rapporto di lavoro, incluse le visite “pre assuntive”, “ricorrenti” e “periodiche”. Nel caso di inidoneità sopravvenuta, non imputabile all’azienda, è cruciale considerare le alternative e le conseguenze potenziali sulla relazione tra datore di lavoro e dipendente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate dal medico competente. Se possibile, il lavoratore può essere assegnato a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo la retribuzione corrispondente.
La inidoneità permanente o temporanea richiede valutazioni attente da parte del datore di lavoro. Il dipendente ha il diritto di ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale.

La questione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è complessa. La giurisprudenza suggerisce che la sospensione non retribuita potrebbe essere legittima, specialmente se la inidoneità impedisce al lavoratore di svolgere la propria attività in modo oggettivo.

La decisione finale, se l’inidoneità non può essere risolta e non ci sono altre mansioni disponibili, è un passo cruciale. La recente interpretazione che collega l’inidoneità alla “disabilità” aggiunge un livello di complessità, poiché il datore di lavoro potrebbe dover considerare accomodamenti ragionevoli per integrare il dipendente in un contesto produttivo.
In conclusione, la gestione della inidoneità del dipendente richiede un approccio oculato, specialmente considerando le possibili implicazioni legali e la recente interpretazione della inidoneità come “disabilità”.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

 

Ricordiamo le principali scadenze di Dicembre 2023:

🔸Lunedì 18 Dicembre
Versamento IVA e ritenute – Novembre
Versamento IMU – saldo 2023
Versamento acconto imposta sost. rivalutazione TFR

🔸Mercoledì 20 Dicembre
Versamento 4ª rata Ravv. speciale + Sanatoria istituti definitori

🔸Mercoledì 27 Dicembre
Versamento IVA – acconto 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
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Il 30 novembre scade il termine per pagare la seconda rata della rottamazione quater, la misura introdotta dal governo Meloni per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Chi ha aderito alla rottamazione quater deve pagare, entro la scadenza del 30 novembre, il 20% del debito residuo. La rata può essere pagata in una soluzione unica o in 18 rate, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il 30 novembre, i benefici della rottamazione quater saranno persi e il debito residuo dovrà essere saldato con interessi, sanzioni, more e aggio.

Come pagare la seconda rata

La seconda rata della rottamazione quater può essere pagata in diversi modi:
– In banca, agli sportelli bancomat abilitati al servizio Cbill o attraverso l’home banking;
– Alle Poste, dai tabaccai che hanno i circuiti Sisal e Lottomatica;
– Attraverso l’app PagoPa o sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare la rata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è necessario prenotarsi in anticipo.

La seconda rata della rottamazione quater è un appuntamento importante per tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura. Il pagamento entro la scadenza del 30 novembre consente di beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione, quali l’esclusione di interessi, sanzioni, more e aggio. In caso di mancato pagamento, il debito residuo dovrà essere saldato con l’applicazione di tutti i costi accessori.

Il panorama fiscale per chi vende una casa ristrutturata con il Superbonus 110% subirà significative modifiche a partire da gennaio 2024. La vendita di un immobile che ha beneficiato di questa agevolazione comporterà un aumento dell’onere fiscale, soprattutto per coloro che hanno intrapreso ristrutturazioni con l’unico scopo di speculare sul mercato immobiliare.

Le nuove disposizioni della legge di bilancio prevedono che, entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% dovrà affrontare una tassazione del 26% sull’intera plusvalenza ottenuta. Questo nuovo scenario non consentirà più di scontare il costo dei lavori agevolati nel calcolo della plusvalenza.

In breve, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati completati lavori agevolati, come definito dall’articolo 119 del Dl 34/2020, entro un periodo di dieci anni, comporterà una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di questa plusvalenza, le spese sostenute (limitate a quelle agevolate al 110%, che sono oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non verranno considerate se l’intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre avranno un peso del 50% in caso contrario.

È possibile richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza presso il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, questa opzione è valida solo se l’acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni prima, consentendo l’aggiornamento del costo originario in base all’indice Istat.

Al di fuori di questo regime, sono esclusi dalla tassazione aggiuntiva gli immobili ottenuti per eredità, quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari, e quelli interessati da ristrutturazioni diverse dal bonus 110%. Per gli altri immobili, sarà necessario attendere almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori prima di poterli rivendere senza subire ulteriori tassazioni. Per calcolare l’importo aggiuntivo delle tasse, sarà essenziale determinare l’entità della plusvalenza e applicare il 26% su tale cifra. Questa nuova impostazione fiscale richiede una valutazione attenta per coloro che intendono vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%.

Per eventuali domande o consulenza sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% lo Studio Pallino rimane a disposizione.

Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

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🔵Ricordiamo le principali scadenze di Novembre 2023:

🔸Mercoledì 15 Novembre
-Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) rival. terreni e partecip. all’1.1.2023 – Comma 108, L. 197/2022
– Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2022 e all’1.1.2021

🔸Giovedì 16 Novembre
– Versamento IVA e ritenute – Ottobre
– Versamento INPS fissi e IVA – 3° trimestre

🔸Lunedì 20 Novembre
-Versamento Enasarco su provvigioni maturate 3° trimestre

🔸Lunedì 27 Novembre
-Mod. INTRA – Ottobre

🔸Giovedì 30 Novembre
-Mod. REDDITI 2023 e IRAP 2023 – anno 2022
-Comunicazione LIPE – 3° trimestre
-Versamento 2° acconto 2023 o unica soluz. – REDDITI/IRAP
-Versamento imposta di bollo su FE 3° trimestre Incluso bollo 1° e 2° trim se importi < € 5.000
-Versamento imposta sostitutiva assegnazione trasformaz. 2a rata 40%
-Versamento imposta sostitutiva estromissione immobile 1a rata 60% – Comma 106, L. 197/2022 (2a rata 30.6.24)

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Trasparenza e Conformita Legale
La Nostra Assistenza Professionale per la Comunicazione del Titolare Effettivo, nuovo adempimento obbligatorio

Un nuovo obbligo normativo è sul radar di tutte le imprese italiane: le società di capitali, gli enti con personalità giuridica e i trust devono comunicare i loro titolari effettivi attraverso una procedura telematica dedicata. Questa comunicazione è resa obbligatoria dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 29 settembre 2023.

Ma cosa significa questo per le aziende e come possono agire per ottemperare a questo requisito legale?

Chi è il Titolare Effettivo e Come Comunicare i Dati?
Il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica o ne risulta beneficiaria. Le imprese dotate di personalità giuridica, come le SRL, le SPA, le società in accomandita per azioni, le cooperative, le fondazioni, le associazioni e i trust, devono procedere con la comunicazione tramite la piattaforma DIRE.
Entro l’11 dicembre 2023 occorre che i soggetti obbligati comunichino al Registro delle Imprese il titolare effettivo, cioè la persona fisica (una o più) che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Soggetti Obbligati: Cosa Devono Fare?
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023.
Mentre le imprese e le persone giuridiche private costituite dopo il 10 ottobre 2023 devono comunicare il titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di variazioni dei dati del titolare effettivo già registrati nel Registro Imprese.

Come Inviare la Comunicazione?
La pratica dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante della società mediante un dispositivo di firma  digitale, e presentata da un intermediario abilitato ai servizi telematici della Camera di Commercio, pertanto è necessario essere in possesso di firma digitale, e di un indirizzo PEC.

Siamo Qui per Aiutarvi!
Siamo qui per supportarvi in ogni passaggio di questo processo. Abbiamo una vasta esperienza nell’aiutare le aziende a conformarsi alle nuove normative, garantendo che ogni procedura sia seguita con precisione e tempestività.

Contattateci oggi stesso per ricevere assistenza personalizzata e garantire la conformità della vostra azienda!

Nuove Linee Guida per il Credito d’Imposta R&S: Registro dei Certificatori e Procedura

Anticipazione delle Linee Guida del Dpcm

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha svelato anticipazioni cruciali riguardo alle nuove linee guida per il riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Questo comunicato presenta le informazioni principali e le novità introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Certificazione Preventiva e Albo dei Certificatori

Una delle innovazioni principali riguarda l’introduzione di una procedura di certificazione preventiva, prevista dal Decreto Semplificazioni, che attesta la qualificazione degli investimenti e delle attività di innovazione tecnologica delle imprese.

Procedura della certificazione

La certificazione può essere richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta purché non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy indicando il soggetto certificatore incaricato per l’esperimento delle attività e la dichiarazione di accettazione dell’incarico

Contenuto delle Certificazioni

Le certificazioni dovranno contenere le caratteristiche di adeguatezza delle capacità dell’impresa e una descrizione analitica dei progetti, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. Le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  2. La descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
  3. Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  4. La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. Tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta ai sensi del comma 207 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy provvederà, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.

Per ulteriori dettagli e assistenza lo Studio Pallino rimane a disposizione.

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