L’anno 2024 ha visto alcune modifiche normative rilevanti, introdotte dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, che ha apportato variazioni ai termini di presentazione delle dichiarazioni. Forniamo, con questo articolo, un quadro esaustivo sulle scadenze principali, le novità introdotte e gli obblighi per i contribuenti, con un focus specifico sui modelli più comuni.

Mod. IVA: Termini e Obblighi

Il Modello IVA è uno degli adempimenti fiscali principali per i soggetti passivi IVA, che sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale entro il 30 aprile di ogni anno. Tuttavia, per chi decide di includere la Liquidazione Periodica IVA (LIPE) del quarto trimestre nel Modello IVA, il termine viene anticipato al 28 febbraio o al 29 febbraio negli anni bisestili. Esistono alcune categorie esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA, come i contribuenti minimi, i forfetari, i produttori agricoli esonerati e i soggetti in regime agevolato ai sensi della legge n. 398/1991.

Certificazione Unica (CU): Novità e Termini

La Certificazione Unica (CU) è il documento con cui i sostituti d’imposta attestano i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altri percettori di redditi. Nel 2024, le scadenze per la trasmissione della CU dipendono dalla tipologia di reddito. Per la CU contenente redditi di lavoro dipendente e assimilati, la scadenza ordinaria è fissata al 16 marzo. Dal 2025, per i redditi di lavoro autonomo abituale, la trasmissione dovrà avvenire entro il 31 marzo. Infine, per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, il termine è prorogato al 31 ottobre.

Modello 770: Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta

Il Modello 770 è riservato ai sostituti d’imposta, ovvero quei soggetti che trattengono le imposte dai redditi corrisposti ai lavoratori e le versano direttamente all’erario. Nel 2024, la scadenza per la presentazione del Modello 770 è fissata al 31 ottobre. Questo modello consente al sostituto d’imposta di dichiarare i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti eseguiti, e agli eventuali conguagli effettuati.

Modello 730: Scadenze per i Contribuenti Privati

Il Modello 730 rappresenta la dichiarazione dei redditi più utilizzata dai contribuenti privati, in particolare dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Il termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello 730 all’Agenzia delle Entrate è fissato al 30 settembre. Tuttavia, esistono termini differenziati a seconda del periodo di consegna della dichiarazione al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato. Ad esempio, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno, mentre per quelle consegnate tra il 16 luglio e il 31 agosto, il termine è il 15 settembre.

Modello Redditi PF: Le Persone Fisiche

Le persone fisiche che non rientrano tra i contribuenti esonerati devono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il Modello Redditi PF. La scadenza per la trasmissione telematica del Modello Redditi Persone Fisiche è fissata al 31 ottobre. È importante ricordare che non possono utilizzare il Modello 730 coloro che percepiscono redditi d’impresa, redditi da lavoro autonomo abituale o redditi di partecipazione, per i quali è obbligatoria la presentazione del Modello Redditi PF.

Modello Redditi SP: Società di Persone

Le società di persone, come le società in nome collettivo (SNC) e le società in accomandita semplice (SAS), sono tenute a presentare il Modello Redditi SP e il Modello IRAP entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. In caso di cessazione dell’attività o di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione della società, i termini possono variare, ma in generale è previsto che la dichiarazione venga inviata entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto dell’operazione.

Modello Redditi SC: Società di Capitali

Anche le società di capitali, come le società per azioni (SPA) e le società a responsabilità limitata (SRL), devono presentare il Modello Redditi SC e il Modello IRAP entro il 31 ottobre, in riferimento all’anno solare precedente. Per le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la scadenza per l’invio delle dichiarazioni è stabilita alla fine del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In caso di operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni o trasformazioni, la dichiarazione va presentata entro la fine del nono mese successivo alla data dell’operazione.

Modello IRAP: Le Imprese e i Termini

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è dovuta da diverse categorie di contribuenti, incluse le società di persone, le società di capitali e le cooperative. Tuttavia, dal 2022, le persone fisiche non sono più soggette all’IRAP. Per le società e gli enti, la scadenza per la presentazione del Modello IRAP è fissata al 31 ottobre. Anche in questo caso, per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza è prorogata al decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Operazioni Straordinarie e Termini Speciali

Le operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, liquidazioni o trasformazioni, influenzano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, le dichiarazioni relative al periodo precedente all’operazione devono essere presentate utilizzando il modello “vecchio”, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per il periodo successivo all’operazione, si utilizza invece il modello “nuovo”, con la consueta scadenza fissata al 31 ottobre.

Dichiarazioni Fiscali e Scadenze nei Giorni Festivi

Nel caso in cui la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali cada in un giorno festivo, la stessa viene automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Questo meccanismo di proroga garantisce che i contribuenti non siano penalizzati da eventi al di fuori del loro controllo. Tuttavia, è importante notare che le dichiarazioni inviate entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza sono considerate tardive, ma valide. Le dichiarazioni presentate oltre questo termine sono soggette a sanzioni.

Conseguenze del Ritardo nella Presentazione

Il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni fiscali comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, che possono variare a seconda dell’entità del ritardo e della tipologia di contribuente. Le sanzioni possono essere ridotte se la dichiarazione tardiva viene inviata entro 90 giorni dalla scadenza, ma oltre questo termine si incorre in sanzioni più severe. In alcuni casi, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente al contribuente di sanare la propria posizione pagando una sanzione ridotta e gli interessi dovuti.

La corretta e tempestiva presentazione delle dichiarazioni fiscali è un elemento fondamentale nella gestione delle finanze. Le modifiche normative introdotte nel 2024 rendono ancora più importante la pianificazione fiscale e la consulenza di professionisti qualificati, che possono aiutare a evitare errori e a garantire il rispetto delle scadenze.

 

Dichiarazione Scadenza 2024 Note
Modello IVA 30 aprile Termine anticipato al 28/29 febbraio se si include la LIPE del 4° trimestre nel modello IVA.
Certificazione Unica (CU) – 16 marzo (redditi lavoro dipendente e assimilati)

– 31 marzo (dal 2025, per redditi lavoro autonomo abituale)

– 31 ottobre (redditi esenti/non dichiarabili con precompilata)

Scadenze differenti in base alla tipologia di reddito.
Modello 770 31 ottobre Per i sostituti d’imposta.
Modello 730 30 settembre Termini variabili in base alla data di consegna: – Entro il 31 maggio: scadenza il 15 giugno

– Tra 1 giugno e 20 giugno: scadenza il 29 giugno

Modello Redditi PF 31 ottobre Per persone fisiche non esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
Modello Redditi SP 31 ottobre

 

Per società di persone e soggetti equiparati.

 

Modello Redditi SC 31 ottobre (per esercizio solare)

Fine del 10° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (per esercizio non coincidente con anno solare)

Per società di capitali (SPA, SRL) con differenze tra esercizio solare e non solare.
Modello IRAP 31 ottobre Anche per società di persone e capitali; esonero per le persone fisiche dal 2022.

 

Operazioni straordinarie (SP e SC) Fine del 9° mese successivo alla data dell’operazione Termine speciale per operazioni come liquidazioni, trasformazioni, fusioni, ecc.
Giorni festivi Proroga automatica al primo giorno feriale successivo Se la scadenza cade in un giorno festivo.

 

Per ulteriori informazioni o assistenza il nostro team di esperti sarà felice di offrire consulenza ed assistenza personalizzata.

L’affrancamento dei valori è uno strumento fiscale importante che consente ai contribuenti di rideterminare il valore di acquisto di tali beni, riducendo o annullando le plusvalenze generate al momento della cessione. Questa agevolazione, disciplinata per la prima volta dalla Legge 448/2001, è stata riproposta e prorogata più volte, confermandosi come una misura cruciale per facilitare la gestione fiscale delle operazioni di trasferimento di partecipazioni e terreni, soprattutto in ambito aziendale.

Per il 2024, la Legge di Bilancio ha confermato nuovamente la possibilità di affrancamento, mantenendo un’imposta sostitutiva del 16%, sia per partecipazioni negoziate che non negoziate, e terreni edificabili e agricoli. A tale regime si affianca una proroga recentemente annunciata con il Decreto Omnibus, che estende il termine per la rideterminazione del valore e il versamento dell’imposta sostitutiva al 30 novembre 2024.

La Legge di Bilancio 2024, approvata il 30 dicembre 2023, conferma l’opportunità di affrancare le partecipazioni societarie e i terreni, sia edificabili che agricoli, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore di perizia. Questa misura mira a ridurre l’imposizione fiscale derivante dalle plusvalenze generate dalla cessione di tali beni. Il contribuente potrà scegliere se pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con una maggiorazione del 3% annuo a partire dalla seconda rata.

Le disposizioni normative attuali, riprese dalla Legge 448/2001, non introducono modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti, confermando il quadro legislativo che è già stato consolidato nel tempo. Tuttavia, le scadenze e le modalità di versamento vengono modificate con la proroga del Decreto Omnibus, che posticipa i termini al 30 novembre 2024.

Partecipazioni Soggette all’Affrancamento

L’affrancamento si applica a diverse tipologie di partecipazioni societarie. In particolare, sono rilevanti:

Le partecipazioni qualificate, che rappresentano una percentuale di diritti di voto superiore al 20% in assemblea ordinaria o una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.

Le partecipazioni non qualificate, che non raggiungono le percentuali sopra descritte.

Questa distinzione è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile, soprattutto in termini di aliquote e detrazioni. L’affrancamento si applica a partecipazioni sia quotate che non quotate, rendendo la misura particolarmente utile per una vasta gamma di investitori e contribuenti.

Requisiti per Beneficiare dell’Affrancamento

Non tutti i soggetti possono beneficiare di questa agevolazione fiscale. Secondo la normativa vigente, possono procedere all’affrancamento:

Persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa.

Società semplici e associazioni equiparate.

Enti non commerciali, limitatamente alle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività commerciale.

Soggetti non residenti in Italia, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Sono invece esclusi i soggetti che detengono partecipazioni nell’ambito dell’attività d’impresa. Questo vincolo permette di delimitare chiaramente il perimetro d’azione dell’affrancamento e garantire che tale misura sia utilizzata correttamente per finalità non strettamente imprenditoriali.

Procedura di Rideterminazione del Valore

Per usufruire dell’affrancamento, il contribuente deve seguire una procedura specifica, che include la redazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato. Il valore delle partecipazioni o dei terreni deve essere determinato alla data del 1° gennaio 2024, e la perizia deve essere asseverata entro il 30 novembre 2024. Questo passaggio è essenziale per fissare il valore sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva.

Il contribuente deve poi versare l’imposta sostitutiva del 16%, potendo scegliere se pagare in un’unica soluzione o rateizzare il versamento in tre rate annuali. Il pagamento della prima rata, o dell’importo totale, deve avvenire entro il 30 novembre 2024. Le eventuali rate successive devono essere pagate entro il 30 novembre 2025 e 30 novembre 2026, con l’aggiunta di un interesse annuo del 3%.

La Perizia di Stima per le Partecipazioni Non Negoziate

La perizia giurata, necessaria per partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, deve essere redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono abilitati anche professionisti come ingegneri, agronomi e geometri.

La perizia certifica il valore delle partecipazioni o dei terreni alla data del 1° gennaio 2024 e rappresenta il documento essenziale per definire l’importo dell’imposta sostitutiva da versare. Nonostante il costo della perizia possa rappresentare un onere aggiuntivo per il contribuente, questo costo è deducibile fiscalmente, migliorando la convenienza della procedura.

Proroga al 30 Novembre 2024

Una delle novità più rilevanti per il 2024 riguarda la proroga dei termini. Inizialmente, la scadenza per la presentazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva era fissata al 30 giugno 2024. Tuttavia, il Decreto Omnibus del 7 agosto 2024 ha esteso il termine fino al 30 novembre 2024, offrendo ai contribuenti un ulteriore margine di tempo per organizzare la procedura.

La proroga agevola in particolar modo le imprese familiari e le piccole e medie imprese, facilitando operazioni di riorganizzazione aziendale e passaggio generazionale, senza l’urgenza di chiudere le operazioni entro il primo semestre dell’anno.

La Rateizzazione dell’Imposta Sostitutiva

Per coloro che non intendono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, è possibile rateizzare l’importo in tre rate annuali. La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 2024, mentre le successive due rate dovranno essere versate entro il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. È previsto un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.

Questo meccanismo di rateizzazione rende più agevole l’affrancamento anche per quei soggetti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria per coprire l’intero ammontare dell’imposta.

 

Affrancamento e Passaggio Generazionale nelle PMI

Un aspetto particolarmente rilevante dell’affrancamento è il suo ruolo nel facilitare il passaggio generazionale nelle imprese familiari italiane, uno dei pilastri del sistema imprenditoriale nazionale. Grazie alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, l’affrancamento riduce l’imposizione fiscale sulle plusvalenze, rendendo meno oneroso il trasferimento di quote aziendali da una generazione all’altra.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per le PMI che devono affrontare il ricambio generazionale e che possono sfruttare l’affrancamento per riorganizzare la propria struttura societaria senza subire penalizzazioni fiscali eccessive.

Vendita di Partecipazioni Rivalutate a Prezzi Inferiori alla Perizia

Una delle questioni più frequenti riguarda la possibilità di vendere le partecipazioni a un prezzo inferiore rispetto al valore determinato dalla perizia. In questi casi, la normativa permette comunque di mantenere i benefici dell’affrancamento, senza che sia necessario rivedere il valore delle partecipazioni o procedere a una nuova perizia. La cessione a un prezzo inferiore non invalida dunque l’affrancamento, purché la vendita avvenga in conformità con le regole previste dalla normativa fiscale.

Aspetti Fiscali Legati alla Successione e Donazione di Partecipazioni

In caso di successione mortis causa o di donazione di partecipazioni, le conseguenze fiscali variano sensibilmente. In caso di donazione, il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, mantenendo gli eventuali benefici dell’affrancamento effettuato in precedenza. Tuttavia, in caso di successione, l’erede non eredita il valore affrancato, ma deve determinare il valore delle partecipazioni secondo le regole ordinarie, basate sul valore contabile dichiarato nella successione.

La Rinuncia all’Affrancamento: Possibilità di Rimborso?

Se un contribuente decide di rinunciare all’affrancamento dopo aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, non ha diritto al rimborso di quanto pagato. La procedura di affrancamento, una volta avviata, è infatti considerata irrevocabile, e il contribuente è comunque obbligato a completare il pagamento delle rate successive, se previste.

Alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno tuttavia aperto a una possibile revisione di questa rigidità, ma la linea prevalente conferma l’impossibilità di ottenere il rimborso delle somme già versate.

L’Affrancamento Come Strumento di Ottimizzazione Fiscale

L’affrancamento rappresenta uno strumento di grande efficacia per ottimizzare la gestione fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni e terreni. Tuttavia, non sempre conviene procedere all’affrancamento. È importante valutare attentamente se la rideterminazione del valore sia più conveniente rispetto al regime ordinario di tassazione delle plusvalenze, soprattutto in caso di partecipazioni rivalutate con aliquote molto basse in passato.

Penalità e Sanzioni per l’Omessa Dichiarazione

La mancata indicazione dei dati relativi all’affrancamento nella dichiarazione dei redditi costituisce una violazione formale, punibile con sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2.065 euro. Tuttavia, l’omessa dichiarazione non inficia gli effetti dell’affrancamento stesso, purché l’imposta sostitutiva sia stata correttamente versata.

 

Con la proroga dei termini al 30 novembre 2024, i contribuenti hanno più tempo per organizzare la perizia e procedere con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, è fondamentale rispettare tutte le scadenze e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi per evitare penalizzazioni.

Per ottenere assistenza professionale e personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

FAQ

Chi può beneficiare dell’affrancamento dei valori nel 2024?
Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Quali sono le scadenze per l’affrancamento nel 2024?
La scadenza per la presentazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 novembre 2024.

Cosa succede se non si paga una rata dell’imposta sostitutiva?
Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici dell’affrancamento, ma non dà diritto al rimborso delle somme già versate.

Posso vendere una partecipazione rivalutata a un prezzo inferiore a quello della perizia?
Sì, ma la cessione non genererà plusvalenze tassabili.

Cosa accade in caso di successione o donazione di partecipazioni rivalutate?
Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, ma in caso di successione mortis causa l’erede non eredita il valore affrancato.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 87 del 2024, parte della riforma fiscale approvata dal legislatore, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una profonda revisione.

A partire dal 1° settembre 2024, le nuove sanzioni applicabili si propongono di rendere il regime più proporzionato e meno gravoso, pur mantenendo una rigida applicazione della normativa in caso di infrazioni.

La base giuridica delle nuove sanzioni tributarie è contenuta principalmente nel D.Lgs. n. 471/1997 e nel D.Lgs. n. 472/1997, entrambi modificati dal Decreto Legislativo n. 87/2024. Questi decreti, in origine concepiti per disciplinare il sistema sanzionatorio in ambito tributario, sono stati aggiornati per allinearsi ai principi della riforma fiscale. Tra le novità principali vi è la riduzione delle sanzioni applicabili per numerose violazioni, tra cui l’omessa, tardiva o infedele dichiarazione, l’omesso versamento di imposte e l’errata detrazione IVA.

La Logica della Riforma e i Principi Applicati

Le nuove disposizioni seguono i principi di proporzionalità e offensività. L’intento del legislatore è stato quello di adottare un approccio più bilanciato, limitando l’imposizione di sanzioni a violazioni che abbiano un impatto concreto sulle azioni di controllo. Di conseguenza, le violazioni meramente formali, che non creano pregiudizio per il fisco, non saranno più punibili. Un altro principio cardine è l’esclusione del cosiddetto “favor rei”, il che significa che le nuove sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, creando così un sistema a doppio binario: una normativa per le violazioni antecedenti a tale data e una per quelle successive.

Sanzioni per Dichiarazioni Omessa, Tardiva o Infedele

Uno degli ambiti di maggiore impatto della riforma riguarda le sanzioni per la dichiarazione omessa, tardiva o infedele. La dichiarazione omessa, in particolare, comporta ora una sanzione minima pari al 120% delle imposte dovute, con una soglia minima di 250 euro, un importo che resta invariato rispetto al precedente regime.

Dichiarazione Omessa

Nel caso di dichiarazione omessa, presentata entro il termine della dichiarazione per l’anno successivo, la sanzione, che precedentemente variava dal 60% al 120% delle imposte dovute, è stata completamente eliminata per le violazioni successive al 1° settembre 2024. Per le dichiarazioni omesse presentate oltre i 90 giorni, ma comunque entro il termine dell’accertamento, la sanzione si attesta ora al 75% delle imposte dovute.

Dichiarazione Infedele

La dichiarazione infedele, ovvero la presentazione di una dichiarazione con errori significativi o omissioni, è stata anch’essa oggetto di revisione. Le sanzioni sono state ridotte dal precedente intervallo compreso tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta, al 70%. Tuttavia, per i casi più gravi, come l’utilizzo di documentazione falsa o artifici fraudolenti, le sanzioni possono raggiungere fino al 140% dell’imposta dovuta.

Sanzioni Relative ai Versamenti di Imposte Omessi o Ritardati

Un altro cambiamento significativo riguarda i versamenti omessi o ritardati. In precedenza, la sanzione per omessi versamenti era pari al 30% dell’importo non versato. Dal 1° settembre 2024, tale sanzione scenderà al 25%. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione sarà ridotta al 12,5%, una misura che mira a incentivare i contribuenti a regolarizzare la loro posizione in tempi brevi.

Crediti d’Imposta Inesistenti o Non Spettanti

L’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti rappresenta una delle violazioni più gravi secondo il nuovo regime sanzionatorio. La sanzione ordinaria per tali violazioni, che in precedenza era pari al 30%, è stata ora ridotta al 25%. Tuttavia, in caso di utilizzo fraudolento di crediti inesistenti, ad esempio mediante l’uso di documentazione falsa, la sanzione può variare dal 105% al 140% dell’importo del credito stesso.

Sanzioni per Violazioni Relative all’IVA

Le sanzioni per violazioni IVA, come l’omessa o infedele dichiarazione, sono state oggetto di un’importante revisione. In caso di dichiarazione omessa, la sanzione minima resta pari al 120% dell’imposta dovuta. Tuttavia, la dichiarazione infedele, qualora l’errore sia inferiore al 3% dell’IVA dichiarata e comunque non superi i 30.000 euro, vedrà una sanzione ridotta al 46,67%, con l’intento di proporzionare meglio le sanzioni alle violazioni minori.

Violazioni nella Documentazione e Registrazione delle Operazioni Imponibili

Un aspetto cruciale del nuovo regime riguarda le sanzioni per la mancata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili. La sanzione minima è stata ridotta dal 90% al 70% dell’IVA non documentata o registrata, con una soglia minima di 300 euro. Anche qui si cerca di ridurre l’impatto sanzionatorio per le violazioni meno gravi, pur mantenendo un sistema di controllo rigoroso.

Violazioni Relative alla Trasmissione dei Corrispettivi e Altre Violazioni Minori

La mancata trasmissione o la trasmissione incompleta dei corrispettivi giornalieri è ora soggetta a una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Questa riduzione rispetto al passato è stata introdotta per rendere il sistema meno penalizzante, soprattutto per le piccole imprese che potrebbero incorrere in errori tecnici o ritardi di lieve entità.

Le Novità Sanzionatorie per le Operazioni Internazionali

Anche le operazioni internazionali, come le esportazioni e le cessioni intra-UE, sono oggetto delle nuove disposizioni. Le sanzioni per la mancata corretta applicazione dell’IVA in tali casi sono state ridotte al 50% dell’imposta dovuta, mentre in precedenza potevano raggiungere il 100% o più. Questo si inserisce in un contesto di semplificazione del regime sanzionatorio per agevolare le operazioni internazionali.

Il Cumulo Giuridico delle Sanzioni

Un’importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 è l’applicazione del cumulo giuridico per tutte le violazioni della stessa indole commesse con più azioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di violazioni formali o sostanziali. Questo principio consente di applicare una sanzione unica per tutte le violazioni rilevate, riducendo così l’entità complessiva delle pene.

 L’Applicazione del Ravvedimento Operoso

Le nuove disposizioni favoriscono un utilizzo più ampio del ravvedimento operoso, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione prima che siano avviati procedimenti amministrativi o ispezioni. Grazie alle nuove regole, il ravvedimento consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo edittale, rendendo così più conveniente la regolarizzazione volontaria.

Responsabilità delle Società ed Enti

Per quanto riguarda le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, il nuovo regime prevede che le sanzioni siano imputate direttamente alla società o all’ente, limitando la responsabilità personale degli amministratori. Tuttavia, resta ferma la responsabilità solidale prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Modalità di Pagamento e Rateizzazione delle Sanzioni

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di rateizzare le sanzioni in caso di definizione della controversia. I contribuenti possono scegliere di pagare le sanzioni in un massimo di 8 rate trimestrali, o fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro, con l’aggiunta di interessi sulle rate successive alla prima.

 

Per affrontare in modo efficace queste nuove disposizioni normative e garantire la piena conformità, è consigliabile rivolgersi a esperti del settore.
Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per fornire consulenza e assistenza personalizzata.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 29 aprile 2024, avvenuta il 10 settembre 2024, segna l’entrata in vigore ufficiale delle modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2023. Questo decreto rappresenta l’ultimo tassello di un processo di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, finalizzato ad adeguarli alla congiuntura economica registrata lo scorso anno e a introdurre nuove regole per gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale.

Tra le novità più rilevanti vi sono l’introduzione di misure di ciclo settoriale, la modifica delle note tecniche e metodologiche e l’aggiornamento delle regole relative alla territorialità. Questi cambiamenti sono stati progettati per rendere gli ISA uno strumento ancora più preciso e aderente alla realtà economica dei contribuenti, tenendo conto delle specificità dei diversi settori e territori.

L’aggiornamento degli ISA comporta anche un adeguamento del software “Il tuo ISA 2024 CPB” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo strumento è fondamentale per i contribuenti, in quanto consente di calcolare correttamente il proprio punteggio ISA, elemento fondamentale  per la dichiarazione dei redditi e per determinare eventuali benefici fiscali.

Implicazioni per i Contribuenti: Nuovi Calcoli e Scadenze

La revisione degli ISA ha un impatto diretto sui contribuenti che sono soggetti a questi indici. In particolare, coloro che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi senza tener conto delle nuove regole potrebbero trovarsi nella necessità di effettuare un nuovo calcolo del punteggio ISA. Questo ricalcolo potrebbe influenzare le imposte già versate a titolo di acconto e saldo, rendendo necessario un adeguamento degli importi.

Il punteggio ISA non è solo un indicatore dell’affidabilità fiscale del contribuente, ma è anche determinante per l’accesso a misure come il concordato preventivo biennale. Un punteggio errato o non aggiornato potrebbe precludere l’accesso a tali benefici, con conseguenze finanziarie significative per il contribuente.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata al 31 ottobre 2024. Tuttavia, vista la pubblicazione tardiva del decreto, ci si interroga sulla possibilità di una proroga. L’Associazione Nazionale Commercialisti, attraverso il suo presidente Marco Cuchel, ha sollevato la questione, evidenziando il mancato rispetto delle tempistiche previste dallo Statuto del Contribuente.

 

Il Rispetto dello Statuto del Contribuente e le Tempistiche Normative

Lo Statuto del Contribuente, sancito dalla Legge n. 212/2000, rappresenta un pilastro fondamentale nel rapporto tra fisco e contribuenti. L’articolo 6, comma 3, stabilisce che i modelli di dichiarazione, le istruzioni per la compilazione e i servizi telematici devono essere messi a disposizione almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l’adempimento.

La pubblicazione tardiva del Decreto del MEF e l’aggiornamento degli strumenti necessari per il calcolo degli ISA non rispettano questa tempistica, creando una situazione di incertezza e difficoltà per i contribuenti e i professionisti che li assistono. La mancanza di un adeguato preavviso rende complessa la corretta applicazione delle nuove regole entro le scadenze previste, sollevando dubbi sulla legittimità dell’obbligo di adeguamento retroattivo.

Marco Cuchel ha sottolineato come l’introduzione di norme con effetti retroattivi rappresenti una violazione delle disposizioni dello Statuto del Contribuente, mettendo in evidenza la necessità di una proroga delle scadenze per consentire ai contribuenti di adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni.

ISA: Uno Strumento Chiave per l’Affidabilità Fiscale

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale sono strumenti che valutano l’affidabilità fiscale dei contribuenti attraverso un punteggio che varia da 1 a 10. Questo punteggio viene calcolato sulla base dei dati economici, contabili e strutturali comunicati dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modelli appositi.

Un punteggio elevato non solo attesta una maggiore affidabilità fiscale, ma consente anche l’accesso a benefici premiali, come l’esclusione da alcune tipologie di accertamento o la riduzione dei termini di prescrizione. Gli ISA sono quindi fondamentali per i contribuenti che desiderano mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con l’amministrazione fiscale.

La corretta applicazione degli ISA richiede una comprensione approfondita dei modelli di business (MoB) utilizzati per classificare le imprese e degli indicatori elementari di affidabilità e anomalia che compongono il punteggio finale. Questi indicatori valutano la coerenza dei dati contabili e l’eventuale presenza di anomalie o incongruenze rispetto ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

La comprensione approfondita delle nuove regole, l’adeguamento tempestivo delle procedure e la consulenza con professionisti esperti diventano elementi essenziali per garantire la conformità fiscale e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sistema degli ISA.

Per consulenze ed approfondimenti circa le modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per il Periodo d’Imposta 2023 il nostro staff è a vostra completa disposizione.

Le operazioni interne al Gruppo IVA rappresentano un tema di grande rilevanza nel panorama fiscale europeo. Recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (UE) si è espressa sulla questione dell’imponibilità dei servizi resi a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA, escludendoli dall’applicazione dell’imposta.

Cos’è un Gruppo IVA?

Un Gruppo IVA è un insieme di soggetti giuridici che, pur mantenendo la propria autonomia legale, sono considerati un’unica entità ai fini dell’IVA. Questa struttura permette ai membri del gruppo di beneficiare di semplificazioni amministrative e di evitare la doppia imposizione sulle transazioni interne. Tuttavia, la formazione di un Gruppo IVA comporta anche sfide e svantaggi, come la complessità nella gestione della detraibilità dell’IVA e l’adeguamento alle normative nazionali e comunitarie.

L’11 luglio 2024, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla causa C-184/23, stabilendo che i servizi resi a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA non sono soggetti a imposta, anche se l’IVA assolta dal destinatario non può essere detratta.

Questa sentenza è fondamentale poiché fornisce chiarezza sulla rilevanza ai fini dell’IVA delle operazioni interne al Gruppo, un tema che ha visto opinioni divergenti tra gli Avvocati generali della Corte.

Posizioni Divergenti degli Avvocati Generali

Gli Avvocati generali della Corte UE hanno espresso opinioni diverse riguardo all’imponibilità delle operazioni infragruppo. Da un lato, un primo orientamento sostiene che tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, considerandole operazioni infragruppo. Questa posizione è stata sostenuta nelle cause C-85/11 (Commissione/Irlanda), C-480/10 (Commissione/Svezia) e C-108/14 e C-109/14 (Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt).

Dall’altro lato, un orientamento opposto ritiene che le operazioni interne tra i membri del Gruppo IVA debbano essere imponibili.

La Corte ha dovuto quindi bilanciare queste posizioni divergenti per giungere a una decisione definitiva.

La sentenza della Corte di Giustizia UE ha effetti immediati per i Gruppi IVA, escludendo dall’imposta le operazioni interne. Questo significa che i servizi resi all’interno di un Gruppo IVA non saranno più soggetti all’IVA, indipendentemente dalla detraibilità dell’imposta per il destinatario. Le imprese dovranno quindi rivedere le loro pratiche fiscali e adattarsi a questa nuova normativa, che porta con sé sia vantaggi che sfide.

Per beneficiare dell’esclusione dall’IVA, le operazioni devono soddisfare determinati requisiti. In particolare, devono essere effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA e devono essere a titolo oneroso. Ad esempio, se una società del gruppo fornisce servizi di consulenza a un’altra società dello stesso gruppo, questi servizi non saranno soggetti a IVA. Tuttavia, è importantissimo che tutte le condizioni previste dalla normativa siano rispettate per evitare sanzioni e contestazioni da parte delle autorità fiscali.

Differenze tra Stati Membri

Gli Stati membri dell’UE adottano approcci diversi nella regolamentazione delle operazioni infragruppo. Ad esempio, in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche indicazioni sull’applicazione delle esclusioni per i Gruppi IVA. Altri paesi, come la Germania e la Francia, hanno normative leggermente diverse che riflettono le loro specificità fiscali. È essenziale che le imprese multinazionali siano consapevoli di queste differenze e si adeguino di conseguenza per garantire la conformità in ogni giurisdizione.

Detraibilità dell’IVA

La detraibilità dell’IVA è un concetto fondamentale nella gestione fiscale delle imprese. La sentenza della Corte di Giustizia UE specifica che, anche se le operazioni interne al Gruppo IVA sono escluse dall’imposta, l’IVA assolta dal destinatario non può essere detratta. Questo implica che le imprese devono prestare particolare attenzione alla gestione della detraibilità per evitare impatti negativi sul cash flow e sulla pianificazione fiscale.

La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle operazioni interne ai Gruppi IVA. Escludendo queste operazioni dall’imposta, la Corte ha fornito chiarezza su un tema controverso e ha introdotto nuove sfide per le imprese.

Per adattarsi alla nuova normativa, le imprese dovranno rivedere le loro procedure interne e assicurarsi di rispettare tutte le condizioni previste e tenere conto delle diverse normative nazionali per assicurarsi di essere conformi in ogni giurisdizione in cui operano.

È consigliabile consultare esperti fiscali per valutare l’impatto della sentenza e implementare strategie che ottimizzino la gestione dell’IVA.
Il nostri esperti sono a disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio, per consulenze e per assistenza personalizzata.

 

FAQ

  1. Cos’è un Gruppo IVA? Un Gruppo IVA è un insieme di soggetti giuridici che vengono considerati come un’unica entità ai fini dell’IVA, beneficiando di semplificazioni amministrative e riduzione della doppia imposizione.
  2. Quali sono le implicazioni della sentenza della Corte di Giustizia UE? La sentenza esclude dall’imposta le operazioni interne ai Gruppi IVA, influenzando la gestione fiscale delle imprese e la detraibilità dell’IVA.
  3. Come si applicano le esclusioni dall’IVA? Le esclusioni si applicano alle operazioni a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA, a condizione che tutte le normative siano rispettate.
  4. Quali sono le differenze tra gli Stati membri nella regolamentazione delle operazioni infragruppo? Gli Stati membri adottano approcci diversi; le imprese devono adeguarsi alle specifiche normative nazionali per garantire la conformità.
  5. Qual è l’impatto della sentenza sulla detraibilità dell’IVA? Anche se le operazioni interne sono escluse dall’imposta, l’IVA assolta dal destinatario non può essere detratta, influenzando il cash flow e la pianificazione fiscale delle imprese.

 

Con l’approvazione definitiva del Decreto Riscossione da parte del Consiglio dei Ministri il 3 luglio, il panorama della rateizzazione delle cartelle esattoriali in Italia è destinato a cambiare significativamente a partire dal 2025.

Queste modifiche sono progettate per offrire maggiore flessibilità ai contribuenti e per allineare le procedure di riscossione alle attuali esigenze economiche del Paese.

Il Decreto Riscossione nasce dalla necessità di modernizzare e rendere più flessibili le modalità di pagamento delle cartelle esattoriali, rispondendo così alle richieste di cittadini e imprese che si trovano in difficoltà economiche. L’obiettivo principale è di offrire un sistema di rateizzazione più accessibile e sostenibile nel tempo, riducendo il carico fiscale immediato e distribuendolo su un arco temporale più ampio.

Attualmente, i contribuenti possono richiedere un piano di rateizzazione ordinario che consente di suddividere il pagamento in un massimo di 72 rate mensili. In alternativa, esiste la possibilità di accedere a un piano straordinario, che richiede una documentazione dettagliata delle difficoltà economiche, e permette di dilazionare i pagamenti fino a 120 rate, ossia 10 anni.

A partire dal 2025, il DL Riscossione introdurrà nuove modalità di rateizzazione che consentiranno di suddividere i pagamenti in periodi progressivamente più lunghi.

Inizialmente, sarà possibile optare per un piano di 84 rate mensili. Questo rappresenta un miglioramento rispetto al piano ordinario attuale, poiché offre due anni aggiuntivi per saldare il debito.

Rateizzazione Semplificata

La rateizzazione semplificata prevista dal DL Riscossione permette ai contribuenti di accedere a piani di pagamento più lunghi senza dover fornire una documentazione dettagliata delle proprie difficoltà economiche, purché l’importo da rateizzare sia inferiore a 120.000 euro. Dal 2027, il numero delle rate aumenterà ulteriormente a 96 mensili, e dal 2029 sarà possibile richiedere fino a 108 rate.

Rateizzazione Estesa

Per chi si trova in situazioni economiche particolarmente difficili e può dimostrarlo tramite documentazione adeguata, la nuova normativa consente di accedere a piani di rateizzazione ancora più estesi. In questo caso, il numero di rate potrà partire da 85, 96 o 108 mensili, a seconda dell’anno di richiesta, arrivando fino a un massimo di 120 rate, equivalenti a 10 anni di pagamento.

I criteri di accesso alle nuove rateizzazioni prevedono che i contribuenti con debiti inferiori a 120.000 euro possano richiedere le rateizzazioni semplificate senza necessità di documentare dettagliatamente le proprie difficoltà economiche.

Per importi superiori, invece, sarà necessaria una documentazione più dettagliata che dimostri lo stato di difficoltà economica.

Il Decreto Riscossione stabilisce che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) continuerà a essere il principale strumento per valutare le condizioni economiche dei richiedenti. Per le imprese, invece, sarà considerato l’indice di liquidità. Questi parametri saranno definiti più precisamente da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che indicherà anche gli eventi particolari che potranno giustificare una temporanea situazione di difficoltà economica.

Dal 2025, i contribuenti potranno optare per un piano di pagamento suddiviso in 84 rate mensili. Questo piano sarà ulteriormente esteso negli anni successivi: dal 2027, saranno disponibili piani di 96 rate mensili e dal 2029, piani di 108 rate. Questi cambiamenti graduali permetteranno di adeguare le modalità di pagamento alle esigenze economiche di un numero sempre maggiore di contribuenti.

Il decreto individua anche particolari eventi che possono far scattare una situazione di difficoltà obiettiva, permettendo ai contribuenti di accedere a piani di rateizzazione più vantaggiosi. Tra questi, si considerano fattori come calamità naturali, crisi aziendali o altri eventi eccezionali che impattano significativamente sulla capacità di pagamento del contribuente.

Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle persone fisiche e sulle ditte individuali, offrendo loro maggiore flessibilità e tempi più lunghi per adempiere ai propri obblighi fiscali. Questo è particolarmente importante in un contesto economico in cui molte famiglie e piccoli imprenditori si trovano in difficoltà finanziarie.

I nuovi parametri di valutazione per l’accesso ai piani di rateizzazione tengono conto della situazione economica reale dei contribuenti, utilizzando indicatori come l’ISEE per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese. Questo approccio mira a garantire che le agevolazioni siano concesse a chi ne ha realmente bisogno.

Rispetto alle normative precedenti, il DL Riscossione rappresenta un passo avanti significativo, introducendo maggiore flessibilità e tempi di pagamento più lunghi. Questo cambiamento è destinato a rendere più gestibili gli oneri fiscali per un numero maggiore di contribuenti, riducendo il rischio di insolvenze e contribuendo alla stabilità economica.

Benefici per i Contribuenti

I benefici per i contribuenti sono evidenti: tempi di pagamento più lunghi, maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione e criteri di accesso semplificati per importi inferiori a 120.000 euro. Queste misure sono progettate per offrire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche, facilitando il rispetto degli obblighi fiscali.

Nonostante i numerosi vantaggi, potrebbero emergere alcune criticità. Ad esempio, l’allungamento dei tempi di pagamento potrebbe portare a un incremento degli interessi dovuti. Inoltre, la necessità di documentare dettagliatamente le difficoltà economiche per accedere ai piani di rateizzazione più estesi potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni contribuenti.

Il DL Riscossione rappresenta una riforma significativa del sistema di rateizzazione delle cartelle esattoriali in Italia. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 2025, offrono maggiore flessibilità e tempi di pagamento più lunghi, rispondendo alle esigenze di cittadini e imprese in difficoltà economiche.

Per ulteriori chiarimenti e una consulenza personalizzata sulla nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali e le novità introdotte dal Decreto Riscossione, non esitare a contattarci: i nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a comprendere al meglio le nuove disposizioni e per fornirti supporto nella gestione dei tuoi obblighi fiscali.

 

FAQs

  1. Quali sono le principali novità del DL Riscossione? Le principali novità includono l’introduzione di piani di pagamento più lunghi e flessibili, accessibili a partire dal 2025.
  2. Come posso accedere alla rateizzazione semplificata? I contribuenti con debiti inferiori a 120.000 euro possono accedere alla rateizzazione semplificata senza necessità di documentare dettagliatamente le proprie difficoltà economiche.
  3. Quali documenti sono necessari per la rateizzazione estesa? Per la rateizzazione estesa, è necessaria una documentazione che dimostri le difficoltà economiche, come l’ISEE per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese.
  4. Quali sono i nuovi piani di pagamento introdotti dal 2025? Dal 2025 sarà possibile optare per un piano di pagamento di 84 rate mensili, che aumenterà a 96 rate dal 2027 e a 108 rate dal 2029.
  5. Quali sono i benefici principali delle nuove disposizioni? I principali benefici includono tempi di pagamento più lunghi, maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione e criteri di accesso semplificati per importi inferiori a 120.000 euro.

Con l’avvento delle nuove tecnologie e l’espansione dell’economia digitale, l’Unione Europea ha riconosciuto la necessità di modernizzare la gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo bisogno di rinnovamento ha dato origine all’iniziativa ViDA, acronimo di “VAT in the Digital Age” (IVA nell’Era Digitale). ViDA è un progetto ambizioso che mira a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’integrazione delle pratiche fiscali a livello europeo attraverso la digitalizzazione e l’adozione di standard tecnologici avanzati.

ViDA rappresenta una svolta epocale nella gestione dell’IVA a livello europeo, introducendo la digitalizzazione come elemento centrale per migliorare la trasparenza e l’efficienza. L’adozione dell’e-reporting e della fatturazione elettronica non solo ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese, ma contribuirà anche a combattere l’evasione fiscale.

Uno degli obiettivi principali di ViDA è la modernizzazione del sistema IVA. La Direttiva 2006/112/CE necessita di modifiche per adattarsi ai nuovi modelli operativi digitali e sfruttare appieno i dati generati dalla digitalizzazione. Inoltre, ViDA mira a ridurre la frode fiscale intracomunitaria, che rappresenta una perdita significativa per il gettito fiscale dell’UE, stimata tra 40 e 60 miliardi di euro nel 2020. Per raggiungere questo obiettivo, ViDA intende armonizzare le politiche fiscali e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture, facilitando l’automazione del processo di comunicazione e riducendo i costi di conformità per le imprese. Le operazioni dovranno essere documentate elettronicamente e trasmesse alle amministrazioni fiscali in tempo reale, migliorando la capacità di controllo e riducendo i costi di conformità.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva ViDA, gli Stati membri potranno introdurre l’obbligo generalizzato di fattura elettronica senza necessità di deroghe o autorizzazioni preventive. L’articolo 1 del nuovo regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2026, si focalizza sulle piattaforme digitali e sulla detrazione IVA, obbligando le piattaforme che facilitano il trasporto passeggeri e gli alloggi a breve termine a riscuotere l’IVA.

Le fatture elettroniche per le transazioni internazionali continueranno a seguire le modalità esistenti fino all’adozione di standard europei unificati come UBL e CII. Questi standard sono destinati a diventare la norma per tutte le transazioni intracomunitarie, migliorando la trasparenza e riducendo i costi di conformità.

Gli standard europei per la fatturazione elettronica (EN 16931) sono stati sviluppati per garantire l’interoperabilità dei dati tra i diversi sistemi nazionali. L’adozione di questi standard faciliterà lo scambio di informazioni tra imprese e autorità fiscali, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la trasparenza.

Una delle modifiche più significative introdotte da ViDA riguarda il termine per l’emissione delle fatture elettroniche in ambito intracomunitario, che sarà ridotto a 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le condizioni di pagamento diventeranno un requisito standard, migliorando la trasparenza e facilitando il monitoraggio dei flussi finanziari.

L’iniziativa ViDA sostituirà l’obbligo di compilare rapporti Intrastat con la comunicazione digitale delle transazioni, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la tempestività dei dati. Questo cambiamento ridurrà gli oneri amministrativi per le aziende, che non dovranno più compilare rapporti periodici in quanto procederanno a inviare le informazioni “in tempo reale”.

ViDA introdurrà il monitoraggio dei flussi finanziari attraverso le fatture elettroniche, permettendo alle autorità fiscali di tracciare i pagamenti associati alle transazioni commerciali, migliorando la trasparenza e riducendo il rischio di evasione fiscale. Le fatture elettroniche intracomunitarie dovranno includere le coordinate bancarie del fornitore, permettendo alle autorità fiscali di tracciare non solo le merci ma anche i flussi finanziari associati alle transazioni.

L’implementazione completa di ViDA è prevista per il 2030, con una fase di transizione che permetterà agli Stati membri di adeguare i propri sistemi entro il 2035. Questo periodo consentirà alle aziende di adattarsi gradualmente alle nuove normative e ai nuovi standard tecnologici.

Il passaggio al sistema ViDA rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’attuale gestione dell’IVA. Le principali differenze includono l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intracomunitarie, la riduzione dei tempi per l’emissione delle fatture e l’inclusione delle condizioni di pagamento come requisito standard.

L’adozione di ViDA comporterà una serie di impatti e benefici per le imprese, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi, una migliore conformità fiscale, maggiore trasparenza, facilitazione delle operazioni internazionali, riduzione dei costi e opportunità di crescita. Le imprese dovranno aggiornare i loro sistemi di fatturazione e gestione delle transazioni per conformarsi ai nuovi standard e requisiti. Questo potrebbe comportare investimenti iniziali in tecnologia e formazione, ma i benefici a lungo termine saranno significativi.

Sebbene in Italia il sistema di fatturazione elettronica sia ormai diffuso e consolidato, quest’obbligo sarà esteso a tutti i Paesi membri della comunità europea entro il 2030, anche per le fatture intracomunitarie tra società di diversi Stati membri.

La fase di transizione prevista fino al 2030 permetterà alle imprese di adattarsi gradualmente ai nuovi requisiti, assicurando un passaggio senza intoppi verso il nuovo sistema. Le sfide associate all’adozione di ViDA saranno superabili grazie all’apporto consulenziale degli studi professionali e dei provider di fatturazione elettronica.

ViDA rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione della gestione dell’IVA a livello europeo, offrendo numerosi vantaggi per le imprese e contribuendo a creare un ambiente fiscale più trasparente ed efficiente.

Per domande su questa tematica, per altri approfondimenti, chiarimenti o consulenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Luglio 2024

Lunedi 1 luglio

-Versam. imposta sostitutiva rottamazione magazzino (NB Per soggetti ISA e forfetari il termine è differito al 31.7)

-Versam. saldo 2023 e 1° acconto 2024 – mod. REDDITI/IRAP senza maggiorazione dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 13/2024)

-Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2023 (no per IMIS)

-Versamento imposta sostitutiva estromissione immobile (2a rata 40% – Comma 106, L. 197/2022)

-Versam. Ravv. speciale (6a rata trim. di 8), Liti fiscali pendenti (5a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (6a rata trim. di max 20) -Commi 174, 194 e 220, L. 197/2022 -Ravv. speciale anno 2022 (2a rata trim. di 4) – DL 215/23

-Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) rival. terreni e partecip. all’1.1.2024 – Commi 52 e 53, L. 213/2023


Martedì 16 luglio

-Versamento IVA e ritenute – Giugno

 

Giovedi 25 luglio
-Mod. INTRA – Giugno e 2° trimestre

Mercoledì 31 luglio

-Dichiarazione e liquidazione OSS – 2° trimestre

-Versam. imposta sostitutiva rottamazione magazzino + 0,40% (NB Per soggetti ISA e forfetari non è dovuta la maggiorazione)
-Versam.saldo 2023 e 1° acc. 2024 – mod. REDDITI /IRAP + 0,40% ne dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 13/2024)

-Mod. IVA TR – 2° trimestre

-Versamento Rottamazione-quater (5a rata di max 18) – Comma 232, L. 197/2022

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

 

Il concordato preventivo biennale rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Questo strumento offre ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione con l’Amministrazione Finanziaria, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria.

Uno degli aspetti più importanti del concordato preventivo biennale è il calendario degli adempimenti. Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata al 31 ottobre 2024. Questo slittamento di 16 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 15 ottobre permette ai contribuenti di avere più tempo per valutare la proposta e aderire al concordato.

Per gli anni successivi, il termine di adesione sarà il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Questo significa che i contribuenti dovranno essere pronti a fornire tutti i dati necessari e a valutare la proposta dell’Amministrazione Finanziaria entro questa scadenza.

Per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale, è stato rilasciato un nuovo applicativo, evoluzione del software “Il tuo Isa”. Questo strumento consente ai contribuenti di visualizzare la proposta di imponibile da concordare, che rappresenta l’oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco (per i contribuenti forfettari, sarà necessario uno slittamento dei termini, in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il 15 luglio).

Una delle novità più rilevanti riguarda la determinazione dei componenti straordinari del reddito che possono influire sulla base imponibile oggetto di concordato. In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali. Per i redditi di impresa, invece, dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

Questa disposizione permette di considerare solo gli elementi ordinari del reddito, evitando che eventi straordinari possano influenzare negativamente la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. È un passo importante per garantire una maggiore equità e prevedibilità del sistema fiscale.

Il decreto prevede anche nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Oltre a quelle preesistenti, si aggiungono ulteriori tre cause:

  • Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40%: Questa causa di esclusione si applica ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione.
  • Operazioni di fusione, scissione o conferimento: Nel primo anno di applicazione del concordato, i contribuenti che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento saranno esclusi dal concordato.
  • Accesso al regime forfetario: I contribuenti che accedono al regime forfetario nel primo periodo d’imposta del concordato saranno esclusi dall’accordo.

Queste cause di esclusione sono state introdotte per garantire che solo i contribuenti con situazioni fiscali stabili e prevedibili possano aderire al concordato, evitando possibili abusi o incertezze.

Per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale, sono previste delle ipotesi di imposta sostitutiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico. Nello specifico, per il 2024, il decreto prevede:

  • Imposta principale (IRPEF o IRES): Sarà introdotta un’imposta sostitutiva del 15% sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
  • IRAP: La differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%.
  • Regime forfetario: Per i contribuenti in regime forfetario, l’imposta sarà del 12%, o del 4% in caso di nuove attività.

Queste disposizioni mirano a semplificare il calcolo degli acconti e a garantire che i contribuenti possano prevedere con maggiore certezza l’importo delle imposte dovute.

Le nuove regole offrono ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria, tuttavia, l’adesione al concordato richiede un’accurata preparazione e una precisa comprensione delle nuove disposizioni.

È essenziale seguire le nuove regole, utilizzare correttamente gli strumenti disponibili e rispettare le scadenze per evitare sanzioni e ritardi. La consulenza fiscale professionale può rappresentare un valido supporto per affrontare correttamente le nuove normative e garantire una gestione fiscale ottimale.

Per chiarimenti e consulenze su questa e su altre tematiche fiscali lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

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