La comunicazione alle casse di previdenza professionali rappresenta un adempimento obbligatorio per gli esercenti arti e professioni iscritti negli Albi o Collegi professionali. Questo obbligo di dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari è disciplinato dai regolamenti specifici di ciascuna cassa previdenziale professionale. Le modalità operative, tuttavia, variano considerevolmente da una categoria all’altra, rendendo fondamentale una corretta informazione per evitare errori nelle procedure di calcolo e versamento.

Gli iscritti alle varie casse devono infatti rispettare modalità ben definite per quanto riguarda la tipologia e l’entità della contribuzione. In generale, sono previste tre categorie di contributi: integrativo, soggettivo e maternità, anche se alcune professioni, come medici, odontoiatri e notai, seguono modalità diverse rispetto a questa tripartizione.

Per ciò che riguarda il contributo integrativo, la maggior parte delle casse previdenziali impone ai professionisti di applicare una percentuale sul volume d’affari IVA, che può essere del 2%, 4% o 5%. Tale contributo viene poi addebitato direttamente al cliente e chiaramente evidenziato nella fattura elettronica attraverso il tag denominato “DatiCassaPrevidenziale”. Tale tag identifica chiaramente il tipo di cassa previdenziale, l’aliquota applicata e l’importo del contributo stesso. Ad esempio, per i dottori commercialisti iscritti alla cassa identificata dal codice TC02, l’aliquota del contributo integrativo è del 4%.

Il contributo soggettivo, invece, viene calcolato sulla base del reddito professionale del professionista. Molte casse stabiliscono un contributo minimo obbligatorio fino ad una certa soglia di reddito, e un massimale oltre il quale non sono più dovuti ulteriori versamenti. In aggiunta, alcune casse permettono anche il versamento di contributi maggiorati per aumentare la futura pensione. Sono previste, inoltre, alcune forme di agevolazione, come esenzioni o riduzioni di aliquota per i nuovi iscritti o per situazioni particolari.

Un dettaglio importante riguarda il trattamento del bollo in fattura. Secondo una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, confermata anche dalla Cassa Forense con delibera del 13 aprile 2024, l’importo del bollo addebitato in fattura costituisce compenso e concorre quindi alla base imponibile per il calcolo dei contributi.

La dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari rappresenta un passaggio molto importante. Questa operazione avviene tramite compilazione e trasmissione telematica di modelli specifici, disponibili nell’area riservata dei siti delle varie casse. Nel compilare il modello, il professionista deve fornire informazioni anagrafiche, il volume d’affari al netto del contributo integrativo e il reddito professionale prodotto sia in forma individuale, sia in forma associata o derivante da partecipazioni.

Ogni cassa professionale prevede scadenze precise per la trasmissione dei modelli e per il pagamento dei contributi. Ad esempio, gli avvocati iscritti alla Cassa Forense (codice TC01) hanno la scadenza del modello il 30 settembre con versamento in due rate entro il 30 settembre e il 31 dicembre. I dottori commercialisti (TC02) devono presentare la documentazione entro il 1° dicembre e versare entro il 22 dicembre, eventualmente in forma rateizzata. Analogamente, ciascuna categoria professionale ha modalità specifiche relative a scadenze, aliquote contributive e massimali.

È necessario sottolineare che le modalità di calcolo e le scadenze possono variare significativamente in base alla professione. A titolo di esempio, per i geometri (TC03) il contributo soggettivo ammonta al 18% fino a un volume d’affari di 182.100 euro, oltre il quale scende al 3,5%. I veterinari (TC11) versano invece il contributo integrativo più basso, pari al 2%, mentre i periti industriali (TC17) versano il contributo integrativo più elevato, al 5%.

È infine importante ricordare che per alcune categorie specifiche di professionisti, come notai, farmacisti, biologi e iscritti a casse pluricategoriali (chimici, fisici, agronomi e forestali, geologi), la disciplina previdenziale può discostarsi ulteriormente da quella descritta.

Per maggiori chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Che cos’è il contributo integrativo?
Il contributo integrativo è una percentuale applicata sul volume d’affari IVA del professionista, addebitata al cliente e indicata in fattura.

Come si calcola il contributo soggettivo?
Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale con aliquote variabili in base a soglie e massimali definiti dalle singole casse.

Quando deve essere presentata la dichiarazione alle casse previdenziali?
La dichiarazione deve essere trasmessa entro scadenze specifiche, differenti per ciascuna cassa previdenziale.

Quali modalità di pagamento sono previste dalle casse?
Le modalità variano e possono includere F24, PagoPA, MAV, bonifico o addebito diretto su conto corrente.

Il bollo in fattura rientra nella base imponibile?
Sì, secondo l’Agenzia delle Entrate e la Cassa Forense, il bollo rientra nella base imponibile per i contributi.

Esistono agevolazioni per neo-iscritti?
Sì, molte casse prevedono riduzioni o esenzioni per nuovi iscritti o in situazioni particolari.

 

Categoria Professionale Codice Tipo Cassa Modello Dichiarativo Scadenza Modello Contributo Integrativo Contributo Soggettivo Massimale Soggettivo Scadenze di Versamento Modalità di Pagamento
Avvocati TC01 Modello 5 30/09/2025 4% fino a 121.900: 15%, oltre: 3% 30/09 e 31/12/2025 F24, PagoPA
Dottori Commercialisti TC02 Modello A 01/12/2025 4% fino a 206.800: 12% 206.800 22/12/2025 e rate successive fino al 30/09/2026 PagoPA, MAV, Addebito SDD
Ragionieri TC06 Modello A/19 31/07/2025 4% fino a 122.371,22: 15%-25%, supplementare: 0,75% 122.371,22 16/12/2025 F24, PagoPA, Bonifico
Geometri TC03 Dichiarazione reddituale 30/09/2025 5% fino a 182.100: 18%, oltre: 3,5% 182.100 da 30/09 al 27/02/2026 PagoPA, Addebito SDD, F24 Accise
Ingegneri e Architetti TC04 Dich/2024 31/10/2025 4% fino a 142.650: 14,5%-24%, facoltativo fino a 145.550: 1%-8,5% 142.650 31/12/2025 e rate nel 2026 F24, PagoPA
Consulenti del Lavoro TC08 Modello 17 30/09/2025 4% fino a 116.161: 12% 116.161 30/09 – 16/12/2025 F24, PagoPA
Medici e Odontoiatri TC09 Modello D 31/07/2025 Quota A fisso, Quota B fino a 140.000: 19,5%, oltre: 1% dal 30/04 al 30/06/2026 PagoPA, Addebito SDD
Veterinari TC11 Modello 1 30/11/2025 2% fino a 108.550: 17,5%, oltre: 3% 108.550 dal 28/02 al 31/07/2026 PagoPA
Giornalisti TC14 Redditi Online 30/09/2025 4% fino a 119.650: 12% 119.650 31/10 – 31/12/2025 F24 Accise, Bonifico
Periti Industriali TC17 Modello EPPI03 30/09/2025 5% fino a 119.650: 18%-35% 119.650 30/09/2025 F24, PagoPA, Bonifico
Psicologi TC21 Comunicazione Redditi 01/10/2025 2% fino a 119.650: 10%-30% 119.650 entro 02/03/2026 F24, PagoPA, Bonifico

Il 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso importante riguardante alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Tali comunicazioni, inviate a partire dalla fine di giugno 2025, presentano un’anomalia: manca infatti la prima pagina. Questa pagina iniziale è fondamentale perché contiene tutte le spiegazioni necessarie circa la natura dell’atto e le istruzioni sui passaggi da seguire per i destinatari.

L’assenza di questa sezione potrebbe causare difficoltà nell’interpretazione e nella gestione delle comunicazioni da parte dei contribuenti interessati.

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate fa seguito a quanto segnalato da SOGEI S.p.a., la società che gestisce i servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria. SOGEI ha comunicato che, a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni riguardanti i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF 2023 – anno d’imposta 2022) risultano incomplete, poiché non includono la pagina introduttiva con tutte le informazioni esplicative.

La natura dell’anomalia interessa, in particolare, le lettere che dovevano essere recapitate ai contribuenti dalla fine di giugno 2025 in poi.

Di fronte a questa situazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni prive della prima pagina non devono essere considerate valide. I destinatari che ricevono tali atti sono invitati a cestinare le comunicazioni anomale, in quanto non contengono tutte le informazioni previste dalla procedura standard.

In questo modo, si evita che i contribuenti intraprendano iniziative basate su atti incompleti o privi delle necessarie istruzioni operative.

L’avviso specifica inoltre che, per rimediare all’accaduto, l’Agenzia delle Entrate provvederà, nel mese di settembre, a inviare nuovamente gli atti relativi ai controlli formali.

Le nuove comunicazioni conterranno tutte le informazioni corrette e complete, comprese le spiegazioni sulla natura dell’atto e le indicazioni sui passi da seguire da parte dei destinatari.

Per maggiori dettagli il nostro Studio è a vostra disposizione.

La Certificazione Unica rappresenta uno degli strumenti più importanti per la trasparenza fiscale e per la corretta dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori autonomi. Dal 2026, grazie alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 81/2025, cambiano profondamente le tempistiche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, offrendo ai sostituti d’imposta e ai professionisti nuove opportunità di gestione più razionale e meno frenetica delle scadenze annuali.

Le modifiche alle scadenze della Certificazione Unica trovano origine nel nuovo Decreto correttivo fiscale approvato nel giugno 2025. La norma va a incidere direttamente sull’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998, recependo le esigenze di molti operatori del settore che, negli anni, avevano manifestato la necessità di un calendario più flessibile e razionale.

Prima dell’introduzione di questa novità, le tempistiche per la trasmissione della Certificazione Unica variavano in base alla natura del reddito corrisposto, imponendo scadenze differenziate e spesso molto ravvicinate tra loro. Il legislatore, ascoltando la voce dei professionisti, ha deciso di intervenire per garantire maggiore ordine e prevedibilità. In questo modo, chi si occupa della trasmissione telematica dei dati potrà gestire le scadenze con tempi più distesi e senza il rischio di sovrapposizioni.

Il cuore della riforma riguarda tutte le Certificazioni Uniche relative ai redditi da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, oltre alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

A partire dal 2026, la trasmissione di queste Certificazioni Uniche dovrà avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Si tratta di un significativo spostamento in avanti rispetto alle scadenze precedenti e rappresenta una svolta epocale per chi lavora nel mondo della consulenza fiscale e amministrativa.

Tuttavia, è importante ricordare che questa nuova scadenza interessa soltanto le CU relative a redditi da lavoro autonomo abituale e alle provvigioni non occasionali. Per le altre tipologie di reddito – come il lavoro autonomo occasionale, i compensi per diritti d’autore, le locazioni brevi e le ritenute operate dai condomini (quando il percettore è un imprenditore individuale) – il termine per la trasmissione resterà fissato al 16 marzo.

Il cambiamento delle tempistiche incide in modo particolare su chi esercita un’attività di lavoro autonomo in forma abituale o riceve provvigioni per rapporti di collaborazione continuativi. Per queste categorie, la Certificazione Unica rappresenta uno degli strumenti fondamentali per attestare i redditi percepiti, e una trasmissione tempestiva consente di mantenere allineati i dati tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

La nuova data del 30 aprile offre ai professionisti e ai sostituti d’imposta il vantaggio di un intervallo più ampio tra la chiusura dell’anno fiscale e l’adempimento dichiarativo, riducendo i rischi di errori e consentendo una raccolta documentale più accurata. Gli agenti di commercio, i mediatori e i rappresentanti potranno così affrontare l’invio telematico con una gestione più serena, senza la pressione delle scadenze immediate che caratterizzavano gli anni precedenti.

 

Le scadenze a confronto: 2025 vs 2026

Nel 2025, per le Certificazioni Uniche relative ai redditi 2024, il termine di trasmissione resta fissato al 31 marzo per i redditi da lavoro autonomo abituale, mentre per le provvigioni per prestazioni non occasionali la scadenza rimane il 16 marzo. A partire dal 2026, invece, tutte le CU relative a queste due tipologie di redditi dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile, unificando così il termine e rendendo il processo più semplice da gestire.

Il nuovo calendario delle scadenze, dunque, prevede:

  • 16 marzo per le Certificazioni Uniche riguardanti il lavoro dipendente, assimilato, lavoro autonomo occasionale, diritti d’autore e locazioni brevi.
  • 30 aprile per la Certificazione Unica riferita al lavoro autonomo abituale e alle provvigioni non occasionali.
  • 31 ottobre per tutte le CU che includono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata (ad esempio TFR, dati previdenziali o provvigioni erogate a società).

Va sottolineato che resta invariato l’obbligo di consegna della Certificazione Unica al contribuente, che continua ad essere fissato al 16 marzo.

Per ulteriori chiarimenti e per consulenze personalizzate lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione.

FAQ

Qual è la principale novità sulla trasmissione della Certificazione Unica per lavoratori autonomi dal 2026?
Dal 2026, la trasmissione della Certificazione Unica relativa a redditi da lavoro autonomo abituale e alle provvigioni non occasionali dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme. Si tratta di una proroga rispetto alle scadenze precedenti, voluta dal Decreto Legislativo n. 81/2025.

Le scadenze cambiano anche per il lavoro autonomo occasionale?
No, la scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica relativa al lavoro autonomo occasionale rimane fissata al 16 marzo, così come per i compensi da diritti d’autore, redditi da locazioni brevi e altre categorie specifiche.

Cosa succede per le Certificazioni Uniche con soli redditi esenti o non dichiarabili in precompilata?
Per le Certificazioni Uniche che includono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello precompilato, la trasmissione dovrà avvenire entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Resta invariato l’obbligo di consegna della CU al contribuente?
Sì, l’obbligo di consegnare la Certificazione Unica al contribuente resta fissato al 16 marzo, indipendentemente dalla nuova scadenza per la trasmissione telematica.

Chi è tenuto a rispettare la nuova scadenza del 30 aprile?
La nuova scadenza del 30 aprile riguarda i sostituti d’imposta che devono trasmettere la Certificazione Unica per redditi da lavoro autonomo abituale o per provvigioni da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

Cosa rischia chi non rispetta la nuova scadenza?
Il mancato rispetto della scadenza può comportare sanzioni amministrative per il sostituto d’imposta, oltre a complicazioni nella regolarità della posizione fiscale del lavoratore autonomo.

La nuova scadenza riguarda anche le società?
No, le nuove regole si applicano esclusivamente alle persone fisiche. Le Certificazioni Uniche per provvigioni erogate a società continueranno a seguire la scadenza del 31 ottobre.

Il mese di luglio 2025 si presenta particolarmente intenso sotto il profilo fiscale e contributivo. Le aziende, i professionisti e i contribuenti devono prestare attenzione a numerose scadenze, tra versamenti IVA, contributi INPS, adempimenti dichiarativi e rateizzazioni. In questo articolo riepiloghiamo tutte le principali scadenze del mese, fornendo indicazioni chiare per una corretta gestione degli obblighi fiscali.

10 Luglio

Contributi lavoratori domestici
Scade il termine per il pagamento dei contributi INPS relativi al secondo trimestre 2025 per i lavoratori domestici.

16 Luglio

IVA mensile
Versamento dell’IVA a debito relativa al mese di giugno tramite modello F24, codice tributo 6006.

Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno su compensi a professionisti, provvigioni e retribuzioni di lavoro dipendente.

Contributi INPS dipendenti
Pagamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti riferite al mese di giugno.

Contributi Gestione Separata INPS
Pagamento dei contributi da parte dei committenti sui compensi erogati nel mese di giugno.

Redditi 2025
Scadenza della seconda rata per chi ha optato per la rateizzazione del saldo imposte derivanti dal modello Redditi 2025.

21 Luglio

Redditi e IRAP 2025 – ISA
Scadenza del versamento della prima rata del saldo Redditi e IRAP 2025 per i contribuenti non titolari di partita IVA per i quali sono stati elaborati gli ISA.

Diritto Annuale Camere di Commercio
Versamento del diritto camerale 2025 tramite modello F24 (codice tributo 3850). La scadenza segue quella del modello Redditi.

25 Luglio

INTRASTAT
Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali relativi alle cessioni e acquisti intracomunitari di giugno o del secondo trimestre.

Contributi ENPAIA
Le aziende agricole devono confermare le retribuzioni di maggio e versare i contributi previdenziali per gli impiegati agricoli tramite il portale Enpaia.

Entro il 30 Luglio

Deposito bilancio 2024
Termine ultimo per il deposito presso la CCIAA dei bilanci approvati entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31/12/2024.

Saldo 2024 e acconto 2025
Versamento del saldo 2024 e primo acconto 2025 delle imposte derivanti dai modelli Redditi/IRAP, con maggiorazione dello 0,40%.

31 Luglio

Rimborso IVA trimestrale
Scadenza per la richiesta del rimborso dell’IVA a credito del secondo trimestre 2025.

UNI-EMENS
Invio telematico della dichiarazione Uni-Emens riferita al mese di giugno.

Imposta registro contratti di locazione
Scadenza del versamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo) per i contratti di locazione iniziati il 1° luglio e non soggetti a cedolare secca.

Rottamazione-quater
Scadenza della nona rata (di massimo 18) oppure della prima rata per i riammessi alla definizione agevolata (Art. 3-bis, DL 202/2023), tramite modello F24.


Tabella riepilogativa scadenze luglio 2025

Data Adempimento
10 Luglio Contributi INPS lavoratori domestici – 2° trimestre
16 Luglio IVA mensile (giugno), ritenute, INPS dipendenti, Gestione Separata, Redditi
21 Luglio Redditi/IRAP soggetti ISA, diritto camerale
25 Luglio INTRASTAT, contributi ENPAIA
30 Luglio Deposito bilancio 2024, saldo 2024 + acconto 2025
31 Luglio Rimborso IVA Q2, UNI-EMENS, imposta registro, Rottamazione-quater

Per maggiori dettagli e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel gennaio 2025 rappresentano un importante aggiornamento per l’intera categoria dei professionisti.

Queste nuove disposizioni sono il frutto di un lavoro di armonizzazione normativa e semplificazione procedurale, volto a rendere più efficace e agevole l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Rispetto alla versione del 2019, il documento pubblicato con l’Informativa n. 41 del 5 giugno 2025 introduce rilevanti chiarimenti e aggiornamenti su tre aspetti fondamentali: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti.

L’Autovalutazione del Rischio
Regola Tecnica n. 1

Il primo pilastro delle nuove regole riguarda l’autovalutazione del rischio, che resta un obbligo personale e non delegabile per ogni professionista. Tuttavia, viene ammessa la possibilità per gli studi associati e le società tra professionisti (STP) di adottare un modello accentrato, purché siano definite procedure formali coerenti con la struttura organizzativa adottata.

Le novità più rilevanti includono l’introduzione di una funzione antiriciclaggio obbligatoria per gli studi associati e le STP, a meno che ogni professionista non operi in piena autonomia. Inoltre, per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori, è prevista una funzione di revisione indipendente, un meccanismo che rafforza i controlli interni e garantisce maggiore trasparenza.

Il riferimento normativo principale è contenuto negli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, che delineano il quadro per valutare il rischio inerente legato alle attività professionali svolte. Le nuove regole confermano l’impianto del 2019, ma ne aggiornano i parametri e rendono più concreto il processo di valutazione. L’obiettivo è una maggiore responsabilizzazione del professionista nel riconoscere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’Adeguata Verifica della Clientela
Regola Tecnica n. 2

La seconda regola tecnica riguarda la cosiddetta adeguata verifica della clientela, considerata una delle attività più critiche e sensibili in ambito antiriciclaggio. Il nuovo impianto normativo riformula i criteri di valutazione, distinguendo tre tipologie di verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata, in funzione del rischio specifico connesso al cliente e all’operazione.

Vengono introdotti indicatori di rischio aggiornati e schemi di valutazione più strutturati, che permettono al professionista di stabilire con maggiore precisione il livello di approfondimento richiesto. La classificazione delle prestazioni professionali in base al grado di intensità del rischio inerente rappresenta uno degli elementi innovativi più rilevanti.

Si individuano quattro gradi di rischio:

  • Grado 1: non significativo
  • Grado 2: poco significativo
  • Grado 3: abbastanza significativo
  • Grado 4: molto significativo

Le prestazioni che rientrano nel grado 1, come il visto di conformità o la mediazione giudiziale, presentano un rischio residuale. Quelle classificate nel grado 4, come la consulenza in finanza straordinaria, richiedono invece verifiche approfondite e misure rafforzate.

Un ulteriore chiarimento importante riguarda il titolare effettivo: la fotocopia del documento di identità non è più obbligatoria, salvo la presenza di dubbi o incongruenze. Questo snellisce il processo ma impone al professionista maggiore attenzione nella valutazione della veridicità dei dati.

Conservazione della Documentazione
Regola Tecnica n. 3

Il terzo ambito di intervento è quello relativo alla conservazione dei documenti, finalizzato a garantire integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni trattate. Le nuove regole confermano le tre modalità previste: cartacea, informatica e mista, offrendo una maggiore flessibilità operativa.

Devono essere conservati sia i documenti acquisiti durante l’adeguata verifica della clientela, sia le scritture probatorie relative alle operazioni effettuate. In caso di controllo, è fondamentale poter ricostruire dettagli come la data di conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, lo scopo e la natura del rapporto, fino ad arrivare ai dettagli delle operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento).

Per gli studi associati e le STP, è ora consentito un sistema accentrato di conservazione, subordinato all’adozione di procedure interne chiare e ben documentate. Questo sistema centralizzato consente di gestire in modo unitario i dati del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità individuale.

Per chiarimenti ed assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Regola Tecnica Aspetti Chiave Novità 2025
Regola Tecnica n. 1
Autovalutazione del rischio
Valutazione del rischio inerente all’attività svolta dal professionista. – Obbligo personale e non delegabile
– Modello accentrato ammesso per studi associati/STP con procedure formalizzate
– Obbligo di funzione antiriciclaggio per strutture complesse
– Revisione indipendente per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori
Regola Tecnica n. 2
Adeguata verifica della clientela
Verifica dell’identità e del rischio associato al cliente e alla prestazione offerta. – Introduzione di indicatori di rischio aggiornati
– Classificazione delle prestazioni in 4 gradi di rischio (non significativo → molto significativo)
– Estensione casi con misure semplificate
– Non più obbligatoria copia documento titolare effettivo salvo dubbi/incongruenze
Regola Tecnica n. 3
Conservazione dei documenti
Obbligo di conservare in modo sicuro e accessibile la documentazione relativa alle verifiche e alle operazioni effettuate. – Ammessi tutti i formati: cartaceo, digitale, misto
– Obbligo di garantire integrità, leggibilità e reperibilità
– Sistema accentrato per studi associati/STP con procedure interne definite
– Dettagli conservati: incarico, dati cliente, operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento)

 

 

Il nuovo termine per la trasmissione del 770 mensile è stato ufficialmente prorogato al 30 settembre 2025, posticipando la scadenza originaria del 30 aprile. Questo slittamento riguarda l’introduzione sperimentale del nuovo adempimento previsto dal decreto legislativo 1/2024 e rappresenta una significativa novità per i sostituti d’imposta di piccole dimensioni. La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica il 3 giugno tramite il provvedimento numero 241540/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione di posticipare il termine per la trasmissione del 770 mensile è stata motivata principalmente dalla necessità di consentire un adeguato aggiornamento delle procedure informatiche. L’applicativo fornito dall’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile in un tempo non sufficiente per permettere ai fornitori di software di adattare i propri sistemi, rendendo difficile rispettare la scadenza originaria di aprile. Per garantire una corretta attuazione della misura, la proroga si è resa indispensabile.

La fase sperimentale dell’adempimento riguarda esclusivamente i sostituti d’imposta con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024. Tali soggetti devono corrispondere unicamente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, e devono effettuare i relativi versamenti attraverso il modello F24 utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Il nuovo 770 mensile rappresenta un’alternativa alla tradizionale dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 1/2024. Il provvedimento ha lo scopo di semplificare gli obblighi dichiarativi mediante una trasmissione mensile più regolare e dettagliata, in linea con la digitalizzazione dei processi fiscali.

Le comunicazioni da inviare entro il 30 settembre devono riguardare i mesi da gennaio ad agosto 2025. Esse includono le ritenute e le trattenute operate, comprese le addizionali regionali e comunali, nonché i crediti maturati e utilizzati in compensazione. Tali elementi sono identificati tramite specifici codici tributo indicati nell’allegato 1 del modello di comunicazione.

Il modello di 770 mensile è strutturato in modo analogo ai quadri ST e SV della dichiarazione 770 ordinaria. Deve riportare, oltre al periodo di riferimento, il codice tributo, eventuali note e gli importi delle ritenute operate e da versare, inclusi gli interessi derivanti da ravvedimento operoso. Questa impostazione favorisce una maggiore chiarezza e coerenza nei dati trasmessi.

La proroga offre un’opportunità strategica per i sostituti d’imposta, i quali avranno più tempo per valutare se adottare il nuovo sistema mensile in via definitiva. Le imprese potranno quindi analizzare con maggiore precisione i vantaggi in termini di semplificazione e controllo della propria posizione fiscale. Il termine del 30 settembre rappresenta una tappa fondamentale di una più ampia riforma fiscale. A seconda dei risultati di questa fase sperimentale, il 770 mensile potrebbe essere esteso a un numero più ampio di soggetti, trasformandosi in uno strumento ordinario della rendicontazione fiscale italiana.

Per chiarimenti ed assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

1. Che cos’è il 770 mensile?
Il 770 mensile è una nuova modalità sperimentale di trasmissione dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta, prevista in alternativa alla dichiarazione annuale. Consente l’invio mensile delle ritenute e delle trattenute operate e versate.

  1. A chi si applica questa novità?
    Attualmente riguarda solo i sostituti d’imposta con un massimo di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024, che erogano esclusivamente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
  2. Perché è stata concessa la proroga al 30 settembre 2025?
    La proroga è stata concessa per permettere ai fornitori di software e alle imprese di adeguarsi alle nuove specifiche tecniche, poiché l’applicativo ufficiale è stato rilasciato in ritardo rispetto alla scadenza originaria.
  3. Quali informazioni devono essere trasmesse nel modello?
    Il modello deve contenere i dati relativi a ritenute, trattenute, addizionali, crediti compensati, periodo di riferimento, codice tributo, eventuali interessi e note.
  4. È previsto che il 770 mensile diventi obbligatorio per tutti?
    Non è ancora certo, ma se la fase sperimentale si concluderà positivamente, è possibile che il 770 mensile venga esteso anche ad altri soggetti giuridici a partire dal 2026.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Nuova Scadenza 30 settembre 2025
Scadenza Originale 30 aprile 2025
Normativa di Riferimento Art. 16 del D.lgs 1/2024
Provvedimento Proroga N. 241540/2025 – Agenzia Entrate (03/06/2025)
Soggetti Interessati Sostituti d’imposta con ≤ 5 dipendenti al 31/12/2024
Tipologia Redditi Lavoro dipendente, assimilato, autonomo
Metodo di Trasmissione Modello F24 tramite Fisconline o Entratel
Periodo di Comunicazione Da gennaio ad agosto 2025
Contenuti Comunicazione Ritenute, trattenute, addizionali, crediti compensati
Struttura del Modello Simile ai quadri ST/SV del 770 annuale
Finalità della Proroga Adeguamento software e formazione interna
Possibile Evoluzione Estensione a tutte le imprese dal 2026
RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
SCADENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE
Giugno 𝟐𝟎𝟐𝟓

Adempimenti Fiscali e Contributivi
  • Lunedì 16 giugno

Versamento IVA e ritenute – Maggio

Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025

 

  • Mercoledì 25 giugno

Mod. INTRA – Maggio

 

  • Lunedì 30 giugno

Versam. saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP

Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta Art. 14, D.Lgs. 192/2024 – 1a rata annuale di 4

Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2024 (no per IMIS)

Versamento somme Liti fiscali pendenti (9a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (10a rata trim. di max 20) Commi 194 e 220, L. 197/2022

Lavoro

  • Martedì 17 giugno

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini: versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

INPS dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata: versamento del contributo del 24% – 26,07% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

Vi ricordiamo che il nostro team è sempre a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza su misura.

Con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti, il concordato preventivo biennale offre un regime facoltativo che consente di determinare anticipatamente e in maniera concordata con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per due periodi d’imposta consecutivi. L’edizione 2025 del CPB introduce rilevanti novità, sia in termini di modalità di adesione sia per quanto riguarda gli strumenti di trasmissione e gestione della comunicazione.

Il provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, delinea nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e operative per accedere al regime biennale relativo agli anni d’imposta 2025 e 2026. Questo documento recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo correttivo di marzo 2025, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, e rappresenta un passaggio decisivo per una maggiore flessibilità nella gestione delle adesioni.

Una delle principali innovazioni contenute nel provvedimento è la possibilità per il contribuente di scegliere tra due distinte modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale: la prima modalità prevede l’invio congiunto della proposta dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA; la seconda, invece, consente una trasmissione autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2025, separatamente dal resto della documentazione.

La finestra temporale per l’adesione è fissata tra il 31 luglio e il 30 settembre 2025, salvo proroghe ufficiali. La revoca dell’adesione potrà essere comunicata entro gli stessi termini, esclusivamente in forma autonoma. L’aggiornamento normativo ha quindi l’obiettivo di rendere l’adesione al concordato più gestibile per i contribuenti, sfruttando le stesse infrastrutture telematiche della dichiarazione annuale, pur mantenendo separati i termini e i flussi.

Per chi sceglie la modalità congiunta, sarà necessario anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, poiché l’adesione al CPB deve avvenire entro il 30 settembre. In questo caso, il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello Cpb 2025/2026, che include il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap relativi all’anno d’imposta 2024, nonché quelli concordati per il 2025 e il 2026.

In alternativa, chi opta per l’adesione autonoma potrà trasmettere il modello Cpb 2025/2026 congiuntamente al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. La restante documentazione potrà essere inviata entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025. È però fondamentale che i dati indicati nei modelli successivi siano coerenti con quelli trasmessi in precedenza, altrimenti il contribuente rischia la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024.

Per rendere operativa questa opzione autonoma, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Una novità importante è l’introduzione della casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Compilando tale casella con il codice “1 – Adesione”, il contribuente comunica la volontà di aderire al concordato. Il frontespizio dovrà contenere esclusivamente i dati anagrafici, quelli relativi al soggetto firmatario e alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario. Qualsiasi altro campo eventualmente compilato verrà ignorato.

Anche per la revoca del concordato, la stessa casella potrà essere utilizzata indicando il codice “2 – Revoca”. In questo caso, oltre al frontespizio, sarà necessario allegare il modello Cpb 2025/2026 compilato con i soli dati essenziali: codice ISA, codice attività e tipologia di reddito (impresa o lavoro autonomo). È esclusa qualsiasi altra forma di trasmissione. Il rigore di queste modalità è finalizzato a garantire certezza giuridica e uniformità nelle procedure.

Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento di aprile 2025 includono anche modifiche ai controlli di coerenza dei dati trasmessi tramite i modelli ISA. L’obiettivo è evitare incongruenze tra la proposta accettata dal contribuente e le dichiarazioni effettive trasmesse, un elemento fondamentale per la tenuta dell’accordo biennale.

Una delle clausole più importanti introdotte nella disciplina riguarda infatti la coerenza tra i dati utilizzati per l’accettazione della proposta e quelli inseriti successivamente nei modelli Redditi e ISA. Ogni discrepanza può costituire una causa di decadenza. Questo principio è chiaramente sancito dall’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 e rafforza la responsabilità del contribuente nella verifica e nella corretta gestione delle informazioni fiscali.

L’Agenzia ha inoltre previsto specifiche istruzioni per agevolare l’utilizzo del canale telematico già esistente per la dichiarazione dei redditi. Questo approccio mira a semplificare il processo, senza introdurre ulteriori piattaforme o meccanismi separati, e costituisce uno dei principali vantaggi operativi per i contribuenti. La possibilità di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze consente infatti una maggiore flessibilità gestionale, sia per imprese che per professionisti.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e procedurali, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può rivelarsi un’opportunità strategica. La definizione preventiva del carico fiscale, infatti, consente una pianificazione fiscale più efficiente, una gestione del cash flow più lineare e una riduzione dell’incertezza legata a possibili accertamenti futuri. Tuttavia, è altrettanto essenziale una valutazione attenta delle condizioni previste e dei dati da trasmettere, per evitare errori che possano compromettere l’adesione stessa.

Per maggiori chiarimenti e dettagli o per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Descrizione
Cos’è il CPB Regime facoltativo che consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per i periodi d’imposta 2025 e 2026
Provvedimento di riferimento Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – 24 aprile 2025
Normativa collegata Decreto legislativo n. 13/2024 e decreto correttivo del 13 marzo 2025
Modalità di adesione 1. Congiunta: insieme a dichiarazione dei redditi e modelli ISA
2. Autonoma: solo frontespizio Redditi 2025 e modello CPB
Scadenze adesione Dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (salvo proroghe)
Scadenza dichiarazione redditi 2024 31 ottobre 2025
Comunicazione revoca Solo in modalità autonoma, entro il 30 settembre 2025, utilizzando la casella “Comunicazione Cpb” con codice “2 – Revoca”
Modifiche modelli Redditi 2025 Aggiunta la casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione”
Codici da utilizzare “1 – Adesione” per aderire, “2 – Revoca” per annullare l’adesione
Requisiti di coerenza I dati indicati in Cpb devono corrispondere a quelli nei modelli Redditi e ISA. Incoerenze determinano la decadenza dal concordato
Vantaggi del CPB Stabilità fiscale, pianificazione anticipata, riduzione rischio accertamenti, flessibilità nei tempi di invio
Controlli previsti Controlli automatizzati sui dati e sulla coerenza tra documentazione inviata
Ambito applicativo Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA
Obbligatorietà Facoltativo
Documenti richiesti per adesione autonoma Modello Cpb 2025/2026 + frontespizio Redditi 2025 (dati anagrafici e firmatario)

 

FAQ

È obbligatorio aderire al CPB?
No, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa. È una possibilità offerta ai contribuenti che desiderano definire in anticipo il proprio reddito imponibile per due anni.

È possibile modificare i dati trasmessi dopo l’adesione?
No, una volta inviata l’adesione, i dati dichiarati devono rimanere coerenti con quelli successivi. In caso contrario, si rischia la decadenza dal concordato.

Cosa succede se ci sono incoerenze nei dati tra il modello Cpb e i modelli Redditi o ISA?
In caso di discordanza, il contribuente perde il beneficio dell’accordo biennale, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Come avviene il controllo dell’Agenzia?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di coerenza sui dati trasmessi tramite i modelli e può contestare eventuali difformità rispetto alla proposta accettata.

Il concordato comporta obblighi nei confronti dell’Irap?
Sì, il modello Cpb include anche la determinazione della base Irap, che viene fissata per due anni unitamente al reddito.

 

Con la pubblicazione del Decreto Legge 23 aprile 2025, n. 55, il Governo ha introdotto un’importante modifica nel metodo di calcolo degli acconti IRPEF, semplificando un meccanismo che aveva generato non pochi dubbi e complicazioni negli anni precedenti. Questa misura interviene per correggere le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 e nella Legge di Bilancio 2025, in particolare sull’obbligo di ricalcolo basato su criteri ormai superati.

I meccanismi complessi legati all’applicazione delle vecchie aliquote IRPEF del 2023 venivano percepiti come ingiusti, soprattutto da chi non presentava debiti d’imposta significativi. Con il nuovo decreto, invece, il sistema si uniforma alle nuove aliquote IRPEF 2025, riducendo il rischio di versamenti in eccesso o non dovuti.

Il cuore dell’intervento normativo del decreto riguarda l’eliminazione dell’obbligo di ricalcolo degli acconti IRPEF secondo le vecchie regole del 2023, come previsto dal D.Lgs. n. 216/2023. In pratica, il nuovo provvedimento rende inutile applicare alle imposte del 2024 e 2025 le vecchie aliquote, un meccanismo che aveva creato notevoli difficoltà operative e interpretative.

Il decreto legge n. 55/2025 nasce proprio per rispondere alle criticità sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato n. 32 del 25 marzo 2025, che metteva in luce le incongruenze causate dal doppio binario normativo.

Uno dei passaggi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 è la stabilizzazione del sistema a tre aliquote IRPEF, riducendo gli scaglioni da quattro a tre. In particolare, è stata soppressa l’aliquota del 25%, assorbita nella prima aliquota del 23%, semplificando così il calcolo e migliorando la comprensione da parte del contribuente.

Con le nuove aliquote strutturali valide a partire dal 2025, viene meno il presupposto stesso per utilizzare le aliquote del 2023 come base di calcolo per gli acconti: un’operazione tanto tecnicamente articolata quanto priva di fondamento pratico.

Il vecchio sistema introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023, se applicato, avrebbe potuto determinare un acconto IRPEF 2025 anche in assenza di debito d’imposta. Era il caso, per esempio, di molti lavoratori dipendenti e pensionati, che pur presentando un Modello 730 a credito, avrebbero dovuto versare comunque un acconto sulla base del ricalcolo imposto dalle vecchie aliquote.

La contraddizione evidente ha spinto il legislatore ad abbandonare questa via, soprattutto dopo l’aggiornamento delle specifiche tecniche del Modello 730/2025, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 24 aprile 2025.

Come si calcolano gli acconti IRPEF 2025 oggi

La nuova disciplina prevede l’utilizzo dei metodi consueti, storico o previsionale, entrambi riferiti esclusivamente alle aliquote in vigore nel 2025, senza richiamare più quelle del 2023. Il metodo “storico” prende come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente, mentre il metodo “previsionale” consente al contribuente di effettuare una stima sulla base dei redditi attesi.

Un chiarimento importante: non va più utilizzato il rigo 60 “Differenza” del Mod. 730-3, ma esclusivamente il rigo 139 “Importo su cui calcolare l’acconto”, che riflette il nuovo approccio normativo.

L’effetto principale del nuovo assetto normativo è quello di ridurre gli oneri fiscali non dovuti, evitando anticipazioni d’imposta che non trovano corrispondenza nella realtà reddituale del contribuente. In particolare, i soggetti che erano potenzialmente esonerati dalla dichiarazione non si vedranno più costretti a versare un acconto, solo a causa di un ricalcolo imposto da norme obsolete.

Per assistenza personalizzata e chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ

Chi è interessato dalle nuove regole sugli acconti IRPEF 2025?
Tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, inclusi lavoratori dipendenti e pensionati.

Il ricalcolo degli acconti IRPEF è ancora obbligatorio?
No, con il D.L. n. 55/2025 il ricalcolo basato sulle aliquote 2023 è stato abolito.

Cosa succede se non ho debiti IRPEF?
Non sei obbligato a versare alcun acconto, se il tuo Mod. 730 risulta a credito.

Quale metodo posso usare per il calcolo dell’acconto?
Puoi utilizzare il metodo “storico” o “previsionale”, entrambi aggiornati alle aliquote 2025.

Le specifiche tecniche del Modello 730 sono cambiate?
Sì, l’Agenzia delle Entrate le ha aggiornate il 24 aprile 2025 per riflettere il nuovo sistema.

Le aliquote IRPEF sono cambiate definitivamente?
Sì, il sistema a tre aliquote è diventato strutturale a partire dal 2025.

 

Tabella riepilogativa delle modifiche agli acconti IRPEF 2025

Aspetto Pre-riforma (D.Lgs. 216/2023) Post-riforma (D.L. 55/2025)
Metodo di calcolo Ricalcolo con aliquote 2023 Metodo storico/previsionale con aliquote 2025
Obbligo di acconto per crediti Sì, anche se la dichiarazione era a credito No, se non c’è debito d’imposta
Numero di scaglioni IRPEF Quattro Tre
Aliquota soppressa 25% Assorbita nella prima (23%)
Modalità Modello 730 Rigo 60 per differenza Rigo 139 per calcolo acconto
Data aggiornamento tecnico Non disponibile 24 aprile 2025
Equità del sistema Spesso penalizzante per redditi bassi Più equo e coerente con la capacità contributiva

 

Il Bando ISI INAIL 2024-2025 rappresenta una delle iniziative pubbliche più significative per promuovere investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con un fondo complessivo di 600 milioni di euro, l’obiettivo del bando è incentivare le imprese italiane, comprese le micro, piccole e medie imprese, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di attrezzature innovative, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e la bonifica dell’amianto. Il contributo previsto è a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di 130.000 euro per progetto.

Questo strumento, giunto ormai a una consolidata tradizione, viene aggiornato ogni anno dall’INAIL con modifiche sostanziali che rispondono alle esigenze emergenti del mondo del lavoro.

Per l’edizione 2024-2025, sono previste novità importanti, sia in termini di criteri di accesso che di modalità di partecipazione.

Il processo di candidatura è gestito tramite uno sportello telematico e si articola in diverse fasi, culminando nel cosiddetto “click day”, durante il quale le imprese dovranno essere pronte a inviare tempestivamente la propria richiesta per accedere al contributo.

Tra i beneficiari del bando figurano tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, inclusi gli enti del terzo settore per alcuni interventi specifici. Sono tuttavia escluse le imprese che hanno già beneficiato dei bandi ISI 2021, 2022 o 2023, ad eccezione dei casi legati all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse alla violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Bando INAIL suddivide le risorse economiche su base regionale e per assi di finanziamento. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto riferito a una singola unità produttiva e in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Le principali categorie di intervento ammissibili comprendono progetti di riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi certificati, interventi per la bonifica da amianto, e investimenti per imprese del settore agricolo. Quest’ultimo gode di un trattamento specifico, con una maggiorazione del contributo fino all’80% per i giovani agricoltori.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste includono i costi direttamente necessari alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche e accessorie strettamente funzionali e indispensabili. Non sono invece finanziabili le spese per acquisti tramite leasing, l’acquisto di beni usati e altre voci espressamente escluse dal bando. I progetti devono essere nuovi e non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello informatico.

Una volta approvato, il progetto deve essere realizzato entro un anno.

Un’ulteriore opportunità è data dalla possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo nel caso l’importo superi i 30.000 euro, previa presentazione di una fidejussione. Per le micro e piccole imprese, l’anticipazione può arrivare fino al 70% per alcune linee di finanziamento (assi 4 e 5).

Dal punto di vista procedurale, la modalità di assegnazione è competitiva e basata su una prenotazione telematica. Solo le imprese che superano la soglia minima di 130 punti potranno accedere al click day e inviare la domanda definitiva. Una volta chiusa questa fase, l’INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori e successivamente quelli definitivi degli ammessi.

Dal punto di vista normativo, il contributo è concesso in regime de minimis, il che significa che può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che intendano integrare più misure agevolative per massimizzare l’efficacia dell’investimento.

Le scadenze ufficiali hanno visto l’apertura dello sportello informatico il 14 aprile 2025 e la chiusura per la compilazione delle domande il 30 maggio 2025. Le successive fasi tecniche, tra cui la pubblicazione dei codici identificativi e le regole per il click day, sono ancora in via di definizione.

Un aspetto interessante dell’edizione 2024-2025 è l’introduzione di linee di intervento dedicate a specifici codici ATECO, come quelli legati a pesca e acquacoltura, industrie tessili, lavorazione del vetro artistico, fabbricazione di strumenti musicali e dispositivi di protezione.

Per ricevere assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Dettaglio
Fondo complessivo 600 milioni di euro
Contributo Fino al 65% a fondo perduto (80% per agricoltura)
Importo massimo 130.000 euro
Beneficiari Imprese iscritte alla CCIAA, enti del terzo settore
Spese ammissibili Macchinari, bonifica amianto, modelli organizzativi, costi tecnici
Spese escluse Leasing, beni usati, spese non documentate
Anticipazione Fino al 50% (70% per micro e piccole imprese con fidejussione)
Modalità Click Day con soglia di 130 punti
Regime De minimis
Scadenze Apertura 14 aprile 2025, chiusura 30 maggio 2025

 

FAQ:

Cos’è il Bando ISI INAIL? È un’iniziativa pubblica dell’INAIL per finanziare interventi che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può partecipare? Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e alcuni enti del terzo settore.

Quali sono i progetti finanziabili? Adozione di modelli organizzativi, bonifica amianto, acquisto di macchinari innovativi, interventi in agricoltura.

Quali sono i requisiti principali? Progetti non ancora realizzati, assenza di condanne gravi, raggiungimento di almeno 130 punti.

Il contributo è cumulabile? Sì, con altri aiuti pubblici nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

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