Le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel gennaio 2025 rappresentano un importante aggiornamento per l’intera categoria dei professionisti.

Queste nuove disposizioni sono il frutto di un lavoro di armonizzazione normativa e semplificazione procedurale, volto a rendere più efficace e agevole l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Rispetto alla versione del 2019, il documento pubblicato con l’Informativa n. 41 del 5 giugno 2025 introduce rilevanti chiarimenti e aggiornamenti su tre aspetti fondamentali: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti.

L’Autovalutazione del Rischio
Regola Tecnica n. 1

Il primo pilastro delle nuove regole riguarda l’autovalutazione del rischio, che resta un obbligo personale e non delegabile per ogni professionista. Tuttavia, viene ammessa la possibilità per gli studi associati e le società tra professionisti (STP) di adottare un modello accentrato, purché siano definite procedure formali coerenti con la struttura organizzativa adottata.

Le novità più rilevanti includono l’introduzione di una funzione antiriciclaggio obbligatoria per gli studi associati e le STP, a meno che ogni professionista non operi in piena autonomia. Inoltre, per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori, è prevista una funzione di revisione indipendente, un meccanismo che rafforza i controlli interni e garantisce maggiore trasparenza.

Il riferimento normativo principale è contenuto negli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, che delineano il quadro per valutare il rischio inerente legato alle attività professionali svolte. Le nuove regole confermano l’impianto del 2019, ma ne aggiornano i parametri e rendono più concreto il processo di valutazione. L’obiettivo è una maggiore responsabilizzazione del professionista nel riconoscere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’Adeguata Verifica della Clientela
Regola Tecnica n. 2

La seconda regola tecnica riguarda la cosiddetta adeguata verifica della clientela, considerata una delle attività più critiche e sensibili in ambito antiriciclaggio. Il nuovo impianto normativo riformula i criteri di valutazione, distinguendo tre tipologie di verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata, in funzione del rischio specifico connesso al cliente e all’operazione.

Vengono introdotti indicatori di rischio aggiornati e schemi di valutazione più strutturati, che permettono al professionista di stabilire con maggiore precisione il livello di approfondimento richiesto. La classificazione delle prestazioni professionali in base al grado di intensità del rischio inerente rappresenta uno degli elementi innovativi più rilevanti.

Si individuano quattro gradi di rischio:

  • Grado 1: non significativo
  • Grado 2: poco significativo
  • Grado 3: abbastanza significativo
  • Grado 4: molto significativo

Le prestazioni che rientrano nel grado 1, come il visto di conformità o la mediazione giudiziale, presentano un rischio residuale. Quelle classificate nel grado 4, come la consulenza in finanza straordinaria, richiedono invece verifiche approfondite e misure rafforzate.

Un ulteriore chiarimento importante riguarda il titolare effettivo: la fotocopia del documento di identità non è più obbligatoria, salvo la presenza di dubbi o incongruenze. Questo snellisce il processo ma impone al professionista maggiore attenzione nella valutazione della veridicità dei dati.

Conservazione della Documentazione
Regola Tecnica n. 3

Il terzo ambito di intervento è quello relativo alla conservazione dei documenti, finalizzato a garantire integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni trattate. Le nuove regole confermano le tre modalità previste: cartacea, informatica e mista, offrendo una maggiore flessibilità operativa.

Devono essere conservati sia i documenti acquisiti durante l’adeguata verifica della clientela, sia le scritture probatorie relative alle operazioni effettuate. In caso di controllo, è fondamentale poter ricostruire dettagli come la data di conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, lo scopo e la natura del rapporto, fino ad arrivare ai dettagli delle operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento).

Per gli studi associati e le STP, è ora consentito un sistema accentrato di conservazione, subordinato all’adozione di procedure interne chiare e ben documentate. Questo sistema centralizzato consente di gestire in modo unitario i dati del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità individuale.

Per chiarimenti ed assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Regola Tecnica Aspetti Chiave Novità 2025
Regola Tecnica n. 1
Autovalutazione del rischio
Valutazione del rischio inerente all’attività svolta dal professionista. – Obbligo personale e non delegabile
– Modello accentrato ammesso per studi associati/STP con procedure formalizzate
– Obbligo di funzione antiriciclaggio per strutture complesse
– Revisione indipendente per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori
Regola Tecnica n. 2
Adeguata verifica della clientela
Verifica dell’identità e del rischio associato al cliente e alla prestazione offerta. – Introduzione di indicatori di rischio aggiornati
– Classificazione delle prestazioni in 4 gradi di rischio (non significativo → molto significativo)
– Estensione casi con misure semplificate
– Non più obbligatoria copia documento titolare effettivo salvo dubbi/incongruenze
Regola Tecnica n. 3
Conservazione dei documenti
Obbligo di conservare in modo sicuro e accessibile la documentazione relativa alle verifiche e alle operazioni effettuate. – Ammessi tutti i formati: cartaceo, digitale, misto
– Obbligo di garantire integrità, leggibilità e reperibilità
– Sistema accentrato per studi associati/STP con procedure interne definite
– Dettagli conservati: incarico, dati cliente, operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento)

 

 

Il nuovo termine per la trasmissione del 770 mensile è stato ufficialmente prorogato al 30 settembre 2025, posticipando la scadenza originaria del 30 aprile. Questo slittamento riguarda l’introduzione sperimentale del nuovo adempimento previsto dal decreto legislativo 1/2024 e rappresenta una significativa novità per i sostituti d’imposta di piccole dimensioni. La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica il 3 giugno tramite il provvedimento numero 241540/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione di posticipare il termine per la trasmissione del 770 mensile è stata motivata principalmente dalla necessità di consentire un adeguato aggiornamento delle procedure informatiche. L’applicativo fornito dall’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile in un tempo non sufficiente per permettere ai fornitori di software di adattare i propri sistemi, rendendo difficile rispettare la scadenza originaria di aprile. Per garantire una corretta attuazione della misura, la proroga si è resa indispensabile.

La fase sperimentale dell’adempimento riguarda esclusivamente i sostituti d’imposta con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024. Tali soggetti devono corrispondere unicamente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, e devono effettuare i relativi versamenti attraverso il modello F24 utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Il nuovo 770 mensile rappresenta un’alternativa alla tradizionale dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 1/2024. Il provvedimento ha lo scopo di semplificare gli obblighi dichiarativi mediante una trasmissione mensile più regolare e dettagliata, in linea con la digitalizzazione dei processi fiscali.

Le comunicazioni da inviare entro il 30 settembre devono riguardare i mesi da gennaio ad agosto 2025. Esse includono le ritenute e le trattenute operate, comprese le addizionali regionali e comunali, nonché i crediti maturati e utilizzati in compensazione. Tali elementi sono identificati tramite specifici codici tributo indicati nell’allegato 1 del modello di comunicazione.

Il modello di 770 mensile è strutturato in modo analogo ai quadri ST e SV della dichiarazione 770 ordinaria. Deve riportare, oltre al periodo di riferimento, il codice tributo, eventuali note e gli importi delle ritenute operate e da versare, inclusi gli interessi derivanti da ravvedimento operoso. Questa impostazione favorisce una maggiore chiarezza e coerenza nei dati trasmessi.

La proroga offre un’opportunità strategica per i sostituti d’imposta, i quali avranno più tempo per valutare se adottare il nuovo sistema mensile in via definitiva. Le imprese potranno quindi analizzare con maggiore precisione i vantaggi in termini di semplificazione e controllo della propria posizione fiscale. Il termine del 30 settembre rappresenta una tappa fondamentale di una più ampia riforma fiscale. A seconda dei risultati di questa fase sperimentale, il 770 mensile potrebbe essere esteso a un numero più ampio di soggetti, trasformandosi in uno strumento ordinario della rendicontazione fiscale italiana.

Per chiarimenti ed assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

1. Che cos’è il 770 mensile?
Il 770 mensile è una nuova modalità sperimentale di trasmissione dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta, prevista in alternativa alla dichiarazione annuale. Consente l’invio mensile delle ritenute e delle trattenute operate e versate.

  1. A chi si applica questa novità?
    Attualmente riguarda solo i sostituti d’imposta con un massimo di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024, che erogano esclusivamente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
  2. Perché è stata concessa la proroga al 30 settembre 2025?
    La proroga è stata concessa per permettere ai fornitori di software e alle imprese di adeguarsi alle nuove specifiche tecniche, poiché l’applicativo ufficiale è stato rilasciato in ritardo rispetto alla scadenza originaria.
  3. Quali informazioni devono essere trasmesse nel modello?
    Il modello deve contenere i dati relativi a ritenute, trattenute, addizionali, crediti compensati, periodo di riferimento, codice tributo, eventuali interessi e note.
  4. È previsto che il 770 mensile diventi obbligatorio per tutti?
    Non è ancora certo, ma se la fase sperimentale si concluderà positivamente, è possibile che il 770 mensile venga esteso anche ad altri soggetti giuridici a partire dal 2026.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Nuova Scadenza 30 settembre 2025
Scadenza Originale 30 aprile 2025
Normativa di Riferimento Art. 16 del D.lgs 1/2024
Provvedimento Proroga N. 241540/2025 – Agenzia Entrate (03/06/2025)
Soggetti Interessati Sostituti d’imposta con ≤ 5 dipendenti al 31/12/2024
Tipologia Redditi Lavoro dipendente, assimilato, autonomo
Metodo di Trasmissione Modello F24 tramite Fisconline o Entratel
Periodo di Comunicazione Da gennaio ad agosto 2025
Contenuti Comunicazione Ritenute, trattenute, addizionali, crediti compensati
Struttura del Modello Simile ai quadri ST/SV del 770 annuale
Finalità della Proroga Adeguamento software e formazione interna
Possibile Evoluzione Estensione a tutte le imprese dal 2026
RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
SCADENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE
Giugno 𝟐𝟎𝟐𝟓

Adempimenti Fiscali e Contributivi
  • Lunedì 16 giugno

Versamento IVA e ritenute – Maggio

Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025

 

  • Mercoledì 25 giugno

Mod. INTRA – Maggio

 

  • Lunedì 30 giugno

Versam. saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP

Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta Art. 14, D.Lgs. 192/2024 – 1a rata annuale di 4

Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2024 (no per IMIS)

Versamento somme Liti fiscali pendenti (9a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (10a rata trim. di max 20) Commi 194 e 220, L. 197/2022

Lavoro

  • Martedì 17 giugno

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini: versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

INPS dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata: versamento del contributo del 24% – 26,07% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

Vi ricordiamo che il nostro team è sempre a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza su misura.

Con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti, il concordato preventivo biennale offre un regime facoltativo che consente di determinare anticipatamente e in maniera concordata con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per due periodi d’imposta consecutivi. L’edizione 2025 del CPB introduce rilevanti novità, sia in termini di modalità di adesione sia per quanto riguarda gli strumenti di trasmissione e gestione della comunicazione.

Il provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, delinea nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e operative per accedere al regime biennale relativo agli anni d’imposta 2025 e 2026. Questo documento recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo correttivo di marzo 2025, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, e rappresenta un passaggio decisivo per una maggiore flessibilità nella gestione delle adesioni.

Una delle principali innovazioni contenute nel provvedimento è la possibilità per il contribuente di scegliere tra due distinte modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale: la prima modalità prevede l’invio congiunto della proposta dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA; la seconda, invece, consente una trasmissione autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2025, separatamente dal resto della documentazione.

La finestra temporale per l’adesione è fissata tra il 31 luglio e il 30 settembre 2025, salvo proroghe ufficiali. La revoca dell’adesione potrà essere comunicata entro gli stessi termini, esclusivamente in forma autonoma. L’aggiornamento normativo ha quindi l’obiettivo di rendere l’adesione al concordato più gestibile per i contribuenti, sfruttando le stesse infrastrutture telematiche della dichiarazione annuale, pur mantenendo separati i termini e i flussi.

Per chi sceglie la modalità congiunta, sarà necessario anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, poiché l’adesione al CPB deve avvenire entro il 30 settembre. In questo caso, il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello Cpb 2025/2026, che include il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap relativi all’anno d’imposta 2024, nonché quelli concordati per il 2025 e il 2026.

In alternativa, chi opta per l’adesione autonoma potrà trasmettere il modello Cpb 2025/2026 congiuntamente al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. La restante documentazione potrà essere inviata entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025. È però fondamentale che i dati indicati nei modelli successivi siano coerenti con quelli trasmessi in precedenza, altrimenti il contribuente rischia la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024.

Per rendere operativa questa opzione autonoma, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Una novità importante è l’introduzione della casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Compilando tale casella con il codice “1 – Adesione”, il contribuente comunica la volontà di aderire al concordato. Il frontespizio dovrà contenere esclusivamente i dati anagrafici, quelli relativi al soggetto firmatario e alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario. Qualsiasi altro campo eventualmente compilato verrà ignorato.

Anche per la revoca del concordato, la stessa casella potrà essere utilizzata indicando il codice “2 – Revoca”. In questo caso, oltre al frontespizio, sarà necessario allegare il modello Cpb 2025/2026 compilato con i soli dati essenziali: codice ISA, codice attività e tipologia di reddito (impresa o lavoro autonomo). È esclusa qualsiasi altra forma di trasmissione. Il rigore di queste modalità è finalizzato a garantire certezza giuridica e uniformità nelle procedure.

Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento di aprile 2025 includono anche modifiche ai controlli di coerenza dei dati trasmessi tramite i modelli ISA. L’obiettivo è evitare incongruenze tra la proposta accettata dal contribuente e le dichiarazioni effettive trasmesse, un elemento fondamentale per la tenuta dell’accordo biennale.

Una delle clausole più importanti introdotte nella disciplina riguarda infatti la coerenza tra i dati utilizzati per l’accettazione della proposta e quelli inseriti successivamente nei modelli Redditi e ISA. Ogni discrepanza può costituire una causa di decadenza. Questo principio è chiaramente sancito dall’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 e rafforza la responsabilità del contribuente nella verifica e nella corretta gestione delle informazioni fiscali.

L’Agenzia ha inoltre previsto specifiche istruzioni per agevolare l’utilizzo del canale telematico già esistente per la dichiarazione dei redditi. Questo approccio mira a semplificare il processo, senza introdurre ulteriori piattaforme o meccanismi separati, e costituisce uno dei principali vantaggi operativi per i contribuenti. La possibilità di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze consente infatti una maggiore flessibilità gestionale, sia per imprese che per professionisti.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e procedurali, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può rivelarsi un’opportunità strategica. La definizione preventiva del carico fiscale, infatti, consente una pianificazione fiscale più efficiente, una gestione del cash flow più lineare e una riduzione dell’incertezza legata a possibili accertamenti futuri. Tuttavia, è altrettanto essenziale una valutazione attenta delle condizioni previste e dei dati da trasmettere, per evitare errori che possano compromettere l’adesione stessa.

Per maggiori chiarimenti e dettagli o per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Descrizione
Cos’è il CPB Regime facoltativo che consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per i periodi d’imposta 2025 e 2026
Provvedimento di riferimento Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – 24 aprile 2025
Normativa collegata Decreto legislativo n. 13/2024 e decreto correttivo del 13 marzo 2025
Modalità di adesione 1. Congiunta: insieme a dichiarazione dei redditi e modelli ISA
2. Autonoma: solo frontespizio Redditi 2025 e modello CPB
Scadenze adesione Dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (salvo proroghe)
Scadenza dichiarazione redditi 2024 31 ottobre 2025
Comunicazione revoca Solo in modalità autonoma, entro il 30 settembre 2025, utilizzando la casella “Comunicazione Cpb” con codice “2 – Revoca”
Modifiche modelli Redditi 2025 Aggiunta la casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione”
Codici da utilizzare “1 – Adesione” per aderire, “2 – Revoca” per annullare l’adesione
Requisiti di coerenza I dati indicati in Cpb devono corrispondere a quelli nei modelli Redditi e ISA. Incoerenze determinano la decadenza dal concordato
Vantaggi del CPB Stabilità fiscale, pianificazione anticipata, riduzione rischio accertamenti, flessibilità nei tempi di invio
Controlli previsti Controlli automatizzati sui dati e sulla coerenza tra documentazione inviata
Ambito applicativo Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA
Obbligatorietà Facoltativo
Documenti richiesti per adesione autonoma Modello Cpb 2025/2026 + frontespizio Redditi 2025 (dati anagrafici e firmatario)

 

FAQ

È obbligatorio aderire al CPB?
No, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa. È una possibilità offerta ai contribuenti che desiderano definire in anticipo il proprio reddito imponibile per due anni.

È possibile modificare i dati trasmessi dopo l’adesione?
No, una volta inviata l’adesione, i dati dichiarati devono rimanere coerenti con quelli successivi. In caso contrario, si rischia la decadenza dal concordato.

Cosa succede se ci sono incoerenze nei dati tra il modello Cpb e i modelli Redditi o ISA?
In caso di discordanza, il contribuente perde il beneficio dell’accordo biennale, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Come avviene il controllo dell’Agenzia?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di coerenza sui dati trasmessi tramite i modelli e può contestare eventuali difformità rispetto alla proposta accettata.

Il concordato comporta obblighi nei confronti dell’Irap?
Sì, il modello Cpb include anche la determinazione della base Irap, che viene fissata per due anni unitamente al reddito.

 

Con la pubblicazione del Decreto Legge 23 aprile 2025, n. 55, il Governo ha introdotto un’importante modifica nel metodo di calcolo degli acconti IRPEF, semplificando un meccanismo che aveva generato non pochi dubbi e complicazioni negli anni precedenti. Questa misura interviene per correggere le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 e nella Legge di Bilancio 2025, in particolare sull’obbligo di ricalcolo basato su criteri ormai superati.

I meccanismi complessi legati all’applicazione delle vecchie aliquote IRPEF del 2023 venivano percepiti come ingiusti, soprattutto da chi non presentava debiti d’imposta significativi. Con il nuovo decreto, invece, il sistema si uniforma alle nuove aliquote IRPEF 2025, riducendo il rischio di versamenti in eccesso o non dovuti.

Il cuore dell’intervento normativo del decreto riguarda l’eliminazione dell’obbligo di ricalcolo degli acconti IRPEF secondo le vecchie regole del 2023, come previsto dal D.Lgs. n. 216/2023. In pratica, il nuovo provvedimento rende inutile applicare alle imposte del 2024 e 2025 le vecchie aliquote, un meccanismo che aveva creato notevoli difficoltà operative e interpretative.

Il decreto legge n. 55/2025 nasce proprio per rispondere alle criticità sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato n. 32 del 25 marzo 2025, che metteva in luce le incongruenze causate dal doppio binario normativo.

Uno dei passaggi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 è la stabilizzazione del sistema a tre aliquote IRPEF, riducendo gli scaglioni da quattro a tre. In particolare, è stata soppressa l’aliquota del 25%, assorbita nella prima aliquota del 23%, semplificando così il calcolo e migliorando la comprensione da parte del contribuente.

Con le nuove aliquote strutturali valide a partire dal 2025, viene meno il presupposto stesso per utilizzare le aliquote del 2023 come base di calcolo per gli acconti: un’operazione tanto tecnicamente articolata quanto priva di fondamento pratico.

Il vecchio sistema introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023, se applicato, avrebbe potuto determinare un acconto IRPEF 2025 anche in assenza di debito d’imposta. Era il caso, per esempio, di molti lavoratori dipendenti e pensionati, che pur presentando un Modello 730 a credito, avrebbero dovuto versare comunque un acconto sulla base del ricalcolo imposto dalle vecchie aliquote.

La contraddizione evidente ha spinto il legislatore ad abbandonare questa via, soprattutto dopo l’aggiornamento delle specifiche tecniche del Modello 730/2025, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 24 aprile 2025.

Come si calcolano gli acconti IRPEF 2025 oggi

La nuova disciplina prevede l’utilizzo dei metodi consueti, storico o previsionale, entrambi riferiti esclusivamente alle aliquote in vigore nel 2025, senza richiamare più quelle del 2023. Il metodo “storico” prende come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente, mentre il metodo “previsionale” consente al contribuente di effettuare una stima sulla base dei redditi attesi.

Un chiarimento importante: non va più utilizzato il rigo 60 “Differenza” del Mod. 730-3, ma esclusivamente il rigo 139 “Importo su cui calcolare l’acconto”, che riflette il nuovo approccio normativo.

L’effetto principale del nuovo assetto normativo è quello di ridurre gli oneri fiscali non dovuti, evitando anticipazioni d’imposta che non trovano corrispondenza nella realtà reddituale del contribuente. In particolare, i soggetti che erano potenzialmente esonerati dalla dichiarazione non si vedranno più costretti a versare un acconto, solo a causa di un ricalcolo imposto da norme obsolete.

Per assistenza personalizzata e chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ

Chi è interessato dalle nuove regole sugli acconti IRPEF 2025?
Tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, inclusi lavoratori dipendenti e pensionati.

Il ricalcolo degli acconti IRPEF è ancora obbligatorio?
No, con il D.L. n. 55/2025 il ricalcolo basato sulle aliquote 2023 è stato abolito.

Cosa succede se non ho debiti IRPEF?
Non sei obbligato a versare alcun acconto, se il tuo Mod. 730 risulta a credito.

Quale metodo posso usare per il calcolo dell’acconto?
Puoi utilizzare il metodo “storico” o “previsionale”, entrambi aggiornati alle aliquote 2025.

Le specifiche tecniche del Modello 730 sono cambiate?
Sì, l’Agenzia delle Entrate le ha aggiornate il 24 aprile 2025 per riflettere il nuovo sistema.

Le aliquote IRPEF sono cambiate definitivamente?
Sì, il sistema a tre aliquote è diventato strutturale a partire dal 2025.

 

Tabella riepilogativa delle modifiche agli acconti IRPEF 2025

Aspetto Pre-riforma (D.Lgs. 216/2023) Post-riforma (D.L. 55/2025)
Metodo di calcolo Ricalcolo con aliquote 2023 Metodo storico/previsionale con aliquote 2025
Obbligo di acconto per crediti Sì, anche se la dichiarazione era a credito No, se non c’è debito d’imposta
Numero di scaglioni IRPEF Quattro Tre
Aliquota soppressa 25% Assorbita nella prima (23%)
Modalità Modello 730 Rigo 60 per differenza Rigo 139 per calcolo acconto
Data aggiornamento tecnico Non disponibile 24 aprile 2025
Equità del sistema Spesso penalizzante per redditi bassi Più equo e coerente con la capacità contributiva

 

Il Bando ISI INAIL 2024-2025 rappresenta una delle iniziative pubbliche più significative per promuovere investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con un fondo complessivo di 600 milioni di euro, l’obiettivo del bando è incentivare le imprese italiane, comprese le micro, piccole e medie imprese, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di attrezzature innovative, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e la bonifica dell’amianto. Il contributo previsto è a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di 130.000 euro per progetto.

Questo strumento, giunto ormai a una consolidata tradizione, viene aggiornato ogni anno dall’INAIL con modifiche sostanziali che rispondono alle esigenze emergenti del mondo del lavoro.

Per l’edizione 2024-2025, sono previste novità importanti, sia in termini di criteri di accesso che di modalità di partecipazione.

Il processo di candidatura è gestito tramite uno sportello telematico e si articola in diverse fasi, culminando nel cosiddetto “click day”, durante il quale le imprese dovranno essere pronte a inviare tempestivamente la propria richiesta per accedere al contributo.

Tra i beneficiari del bando figurano tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, inclusi gli enti del terzo settore per alcuni interventi specifici. Sono tuttavia escluse le imprese che hanno già beneficiato dei bandi ISI 2021, 2022 o 2023, ad eccezione dei casi legati all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse alla violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Bando INAIL suddivide le risorse economiche su base regionale e per assi di finanziamento. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto riferito a una singola unità produttiva e in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Le principali categorie di intervento ammissibili comprendono progetti di riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi certificati, interventi per la bonifica da amianto, e investimenti per imprese del settore agricolo. Quest’ultimo gode di un trattamento specifico, con una maggiorazione del contributo fino all’80% per i giovani agricoltori.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste includono i costi direttamente necessari alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche e accessorie strettamente funzionali e indispensabili. Non sono invece finanziabili le spese per acquisti tramite leasing, l’acquisto di beni usati e altre voci espressamente escluse dal bando. I progetti devono essere nuovi e non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello informatico.

Una volta approvato, il progetto deve essere realizzato entro un anno.

Un’ulteriore opportunità è data dalla possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo nel caso l’importo superi i 30.000 euro, previa presentazione di una fidejussione. Per le micro e piccole imprese, l’anticipazione può arrivare fino al 70% per alcune linee di finanziamento (assi 4 e 5).

Dal punto di vista procedurale, la modalità di assegnazione è competitiva e basata su una prenotazione telematica. Solo le imprese che superano la soglia minima di 130 punti potranno accedere al click day e inviare la domanda definitiva. Una volta chiusa questa fase, l’INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori e successivamente quelli definitivi degli ammessi.

Dal punto di vista normativo, il contributo è concesso in regime de minimis, il che significa che può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che intendano integrare più misure agevolative per massimizzare l’efficacia dell’investimento.

Le scadenze ufficiali hanno visto l’apertura dello sportello informatico il 14 aprile 2025 e la chiusura per la compilazione delle domande il 30 maggio 2025. Le successive fasi tecniche, tra cui la pubblicazione dei codici identificativi e le regole per il click day, sono ancora in via di definizione.

Un aspetto interessante dell’edizione 2024-2025 è l’introduzione di linee di intervento dedicate a specifici codici ATECO, come quelli legati a pesca e acquacoltura, industrie tessili, lavorazione del vetro artistico, fabbricazione di strumenti musicali e dispositivi di protezione.

Per ricevere assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Dettaglio
Fondo complessivo 600 milioni di euro
Contributo Fino al 65% a fondo perduto (80% per agricoltura)
Importo massimo 130.000 euro
Beneficiari Imprese iscritte alla CCIAA, enti del terzo settore
Spese ammissibili Macchinari, bonifica amianto, modelli organizzativi, costi tecnici
Spese escluse Leasing, beni usati, spese non documentate
Anticipazione Fino al 50% (70% per micro e piccole imprese con fidejussione)
Modalità Click Day con soglia di 130 punti
Regime De minimis
Scadenze Apertura 14 aprile 2025, chiusura 30 maggio 2025

 

FAQ:

Cos’è il Bando ISI INAIL? È un’iniziativa pubblica dell’INAIL per finanziare interventi che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può partecipare? Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e alcuni enti del terzo settore.

Quali sono i progetti finanziabili? Adozione di modelli organizzativi, bonifica amianto, acquisto di macchinari innovativi, interventi in agricoltura.

Quali sono i requisiti principali? Progetti non ancora realizzati, assenza di condanne gravi, raggiungimento di almeno 130 punti.

Il contributo è cumulabile? Sì, con altri aiuti pubblici nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è  uno strumento fondamentale  per valutare la condizione economica delle famiglie italiane e determinare l’accesso a numerose prestazioni sociali e agevolazioni. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, è stata introdotta una importante novità: dal 3 aprile 2025 è possibile escludere dal calcolo dell’ISEE determinati strumenti finanziari, tra cui titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), aggiornato per recepire le novità normative, è stato pubblicato ufficialmente il 2 aprile 2025. Da subito, è diventato operativo, consentendo l’invio delle nuove DSU tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o attraverso il portale online dell’INPS mediante procedura precompilata.

La riforma si basa sulla previsione contenuta nella legge 213/2023, articolo 1, commi 183-185. In pratica, introduce la possibilità di escludere determinati strumenti finanziari dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, una misura particolarmente rilevante per chi detiene investimenti garantiti dallo Stato italiano.

Più nel dettaglio, i prodotti finanziari esclusi dal calcolo sono: titoli di Stato come BOT, BTP, CCTeu, buoni fruttiferi postali (anche quelli trasferiti allo Stato) e libretti di risparmio postale. Il tetto massimo di esclusione è di 50.000 euro complessivi per ciascun nucleo familiare, indipendentemente da come siano ripartiti tra i membri del nucleo.

Per facilitare la compilazione della DSU, sono stati individuati appositi codici da indicare nei quadri del modello. Tra questi: Codice 02 per conti deposito titoli e obbligazioni, Codice 03 per conti deposito presso Poste Italiane, Codice 06 per gestione patrimoniale e Codice 07 per certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti presso Poste Italiane.

Secondo i dati forniti dalla Consulta nazionale dei CAF, circa il 40% delle DSU già elaborate nel 2025 includono titoli o strumenti ora escludibili. Ciò significa che più di 2 milioni di famiglie potrebbero beneficiare di un ricalcolo che le renderebbe idonee a ricevere prestazioni più generose, come l’assegno unico universale o vari bonus sociali.

Tuttavia, va segnalato che solo la prima DSU inviata nell’anno è coperta dai fondi INPS, quindi ogni successivo invio sarà a carico del cittadino.

È importante sottolineare che per coloro che non intendono procedere con il ricalcolo, l’ISEE 2025 già presentato rimane valido fino alla fine dell’anno. Tuttavia, chi punta a ottenere un aggiornamento più favorevole dovrà affrettarsi: la maggior parte delle famiglie cerca di completare il ricalcolo entro giugno, così da vedere aggiornato anche l’importo dell’assegno unico a partire da marzo, in base alla retroattività delle nuove disposizioni.

Per maggiori dettagli, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

A partire dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche, che apporteranno significative modifiche per imprese e professionisti. Tra le principali novità, emerge l’introduzione del codice TD29, che sarà obbligatorio per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di mancata o irregolare ricezione di una fattura tramite il Sistema di Interscambio. Si tratta di un importante aggiornamento per garantire maggiore trasparenza ed efficienza nel sistema di regolarizzazione delle operazioni IVA.

Le nuove specifiche, annunciate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025, rispondono alla necessità di allineare i processi digitali alle recenti disposizioni fiscali e, in particolare, alla riforma delle sanzioni introdotta con il Decreto Legislativo n. 87/2024. Quest’ultimo ha modificato profondamente il regime sanzionatorio, sia dal punto di vista amministrativo che penale, costringendo le autorità fiscali a rivedere anche gli strumenti operativi legati alla fatturazione elettronica.

Secondo la nuova versione dell’articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 471/1997, i soggetti passivi che acquistano beni o servizi senza ricevere una fattura nei termini di legge o ricevono una fattura non conforme sono soggetti a una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, è possibile evitare la sanzione se l’omissione o l’irregolarità viene comunicata all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.

La vera novità riguarda però il modo in cui tale comunicazione deve avvenire. La riforma menziona l’utilizzo degli “strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia, lasciando inizialmente spazio a diverse interpretazioni. Questo passaggio è stato oggetto di confronto tra operatori e professionisti, che hanno espresso dubbi su quale fosse lo strumento corretto da utilizzare per adempiere all’obbligo senza incorrere in sanzioni.

Con l’aggiornamento del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto attraverso l’introduzione del codice TD29, specificamente destinato alla comunicazione di irregolarità o omissioni in fase di fatturazione. Questo codice rappresenta dunque il nuovo standard per adempiere in modo conforme all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa riformata.

Il codice TD29 è stato inserito nel tracciato XSD della fattura elettronica ordinaria e semplificata, ampliando la gamma dei codici documento già esistenti. Si tratta di un’autofattura-denuncia che consente al cessionario o committente di segnalare l’anomalia direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, in modo tracciabile e automatizzato.

Questo aggiornamento segna un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente, in vigore fino al 31 agosto 2024, che prevedeva modalità diverse per evitare la sanzione.

In passato, infatti, era necessario presentare un documento in duplice esemplare all’ufficio competente, previa effettuazione del versamento dell’imposta dovuta. L’attuale meccanismo digitalizzato semplifica notevolmente le procedure, rendendole più aderenti all’ecosistema della fatturazione elettronica.

Un aspetto ancora oggetto di confronto riguarda il periodo transitorio. In attesa dell’entrata in vigore del codice TD29, ci si è chiesti se sia legittimo continuare ad utilizzare il codice TD20, utilizzato in precedenza per la regolarizzazione delle fatture nelle operazioni soggette a inversione contabile. L’Agenzia delle Entrate non ha fornito al momento ulteriori indicazioni ufficiali in merito; pertanto, il codice TD20 sembra rimanere l’unico riferimento valido per i casi di regolarizzazione fino al 31 marzo 2025.

Va sottolineato che anche il codice TD20 è stato oggetto di aggiornamento. La sua descrizione ora fa esplicito riferimento all’articolo 6, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 471/97 e all’articolo 46, comma 5 del Decreto Legge n. 331/93, chiarendo il contesto normativo a cui si applica.

L’introduzione del TD29 non è l’unica novità contenuta nell’aggiornamento delle specifiche tecniche del 31 gennaio. Sono stati apportati numerosi altri cambiamenti al tracciato della fatturazione elettronica, che avranno ripercussioni significative su più fronti. Tra questi spicca la variazione dello schema XSD per includere il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20, derivante dalla direttiva UE n. 2020/285.

Questo aggiornamento consente di gestire correttamente in fattura le operazioni transfrontaliere in regime di esenzione fino al limite consentito.

Inoltre, sono stati aggiornati i codici valore relativi alle fatture per la vendita di gasolio e carburanti, in conformità con la nuova codifica introdotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13. Questo cambiamento vuole garantire coerenza e correttezza nell’identificazione dei prodotti energetici soggetti a particolari regimi di accisa o IVA.

Altri aggiornamenti tecnici hanno riguardato la descrizione di alcuni codici di errore. In particolare, si sono rese necessarie modifiche alle diciture relative agli errori 00471, 00473 e 00475, al fine di migliorare la comprensione delle anomalie da parte degli operatori. Anche i controlli sui codici 00404 e 00409 sono stati rivisti, ridefinendo i criteri di verifica per una maggiore precisione.

Infine, una modifica rilevante riguarda il codice di controllo 00460, con l’eliminazione del limite massimo di 400 euro per l’importo totale delle fatture semplificate emesse in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia. Questa misura allinea la normativa interna alle direttive europee, eliminando una soglia che rappresentava un vincolo per molti operatori di piccole dimensioni.

Per ricevere supporto e consulenza personalizzata, il nostro  team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa delle principali novità introdotte

 

Elemento Descrizione
Codice TD29 Nuovo codice obbligatorio dal 1° aprile 2025 per segnalare omissioni o irregolarità di fatturazione
Riforma sanzioni (D.Lgs. 87/2024) Entra in vigore il 1° settembre 2024, prevede sanzione del 70% con minimo 250€
Comunicazione entro 90 giorni Necessaria per evitare sanzioni, tramite strumenti dell’Agenzia, incluso TD29
Codice TD20 (transitorio) Utilizzabile fino al 31 marzo 2025 in mancanza di indicazioni diverse
Aggiornamento descrizione TD20 Include riferimenti normativi art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 471/97 e art. 46, c.5 D.L. 331/93
Regime RF20 Introdotto per operazioni transfrontaliere esenti, conforme alla direttiva UE 2020/285
Aggiornamenti su carburanti (TA13) Nuovi codici valore per gasolio e carburante secondo Agenzia delle Dogane
Codici di errore aggiornati Modificate le descrizioni di 00471, 00473, 00475
Controlli su errori 00404 e 00409 Revisionati i criteri di verifica
Codice di controllo 00460 Rimosso limite di 400 euro per fatture semplificate in alcuni regimi

FAQ

  1. Cosa significa codice TD29 nelle fatture elettroniche? Il codice TD29 identifica un nuovo tipo di documento introdotto per segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare ricezione di una fattura, in sostituzione delle vecchie modalità cartacee.
  2. Quando entra in vigore il codice TD29? Il codice TD29 sarà obbligatorio dal 1° aprile 2025, come stabilito dalle nuove specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
  3. Si può usare ancora il codice TD20 per regolarizzare le fatture? Fino al 31 marzo 2025, in assenza di indicazioni contrarie, è possibile utilizzare il codice TD20 per la regolarizzazione delle fatture non ricevute o ricevute in modo irregolare.
  4. Come si evitano le sanzioni per mancata fattura? È necessario comunicare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i nuovi strumenti messi a disposizione, tra cui il documento TD29.
  5. Quali altri aggiornamenti sono stati introdotti con le nuove specifiche? Le modifiche includono l’introduzione del regime RF20, aggiornamenti ai codici valore per carburanti, revisione di codici di errore e rimozione del limite di 400 euro per le fatture semplificate in determinati regimi.

 

 

La gestione delle spese di trasferta rappresenta un aspetto rilevante nell’ambito fiscale e amministrativo per tutte le imprese che prevedono attività fuori sede per dipendenti e collaboratori. Tali spese, infatti, non solo incidono sulla contabilità aziendale, ma sono anche soggette a specifiche normative fiscali relative alla loro deducibilità.

Quando un lavoratore dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo presta temporaneamente la propria attività lavorativa lontano dalla propria sede abituale, l’azienda può scegliere di corrispondere somme a titolo di indennità di trasferta oppure rimborsare le spese sostenute dal lavoratore.

Tre sono i principali sistemi di rimborso riconosciuti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): forfetario, misto e analitico. La scelta del sistema influisce direttamente sul trattamento fiscale delle somme versate al dipendente e sulla loro deducibilità per l’impresa.

Dal 2025, il rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi non di linea (ad esempio taxi o NCC) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se effettuato con metodi di pagamento tracciabili.

Le somme versate a titolo di indennità, invece, possono essere parzialmente o totalmente tassate, essendo considerate un compenso per il disagio subito dal lavoratore durante la trasferta.

Per quanto riguarda le limitazioni specifiche alla deducibilità per l’impresa, il TUIR stabilisce dei limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio quando la trasferta è svolta fuori dal comune della sede abituale di lavoro. In particolare, è previsto un limite massimo di deduzione di € 180,76 al giorno per trasferte effettuate in Italia e di € 258,23 per quelle all’estero, applicabile esclusivamente ai rimborsi analitici (a piè di lista).

Inoltre, nel caso il dipendente utilizzi un veicolo personale o noleggiato specificamente per la trasferta, la deducibilità dei rimborsi chilometrici è ammessa nel limite del costo sostenuto per veicoli con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 CV fiscali se diesel.

Dal 2025 è introdotto l’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio e per i servizi di trasporto pubblico non di linea, affinché queste siano deducibili fiscalmente.

Ai fini documentali, la deducibilità è subordinata alla presenza di una nota spese redatta dal dipendente, accompagnata dai documenti giustificativi originali o comunque validi per comprovare l’effettività della spesa sostenuta durante la trasferta. Tali documenti non devono necessariamente essere intestati al datore di lavoro o al dipendente stesso, purché dimostrino chiaramente il luogo e la data della trasferta.

Nel caso specifico dei rimborsi chilometrici, è richiesta una documentazione dettagliata degli spostamenti effettuati con indicazione dei chilometri percorsi. Non è richiesto che i biglietti di mezzi pubblici siano nominativi per essere validamente documentati.

Le spese sostenute devono necessariamente essere correlate al luogo e al periodo della trasferta per essere considerate valide ai fini della deducibilità. Inoltre, è indispensabile la tracciabilità dei pagamenti relativi a queste spese a partire dal 2025.

Sotto il profilo contabile, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta compongono la retribuzione lorda e vengono classificate come indennità nella voce B.9.a del bilancio. Diversamente, le spese per vitto, alloggio, viaggi, trasporti e rimborsi chilometrici vengono inserite nella voce B.7, trattandosi di erogazioni effettuate attraverso il dipendente per il pagamento diretto di servizi e non come compensi aggiuntivi.

Infine, l’IVA non volontariamente detratta dalle spese di trasferta non risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Per quanto concerne l’IRAP, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi chilometrici non sono deducibili.

Se avete bisogno di chiarimenti o di assistenza dedicata, il nostro staff qualificato è pronto a fornirvi tutto il supporto necessario.

FAQ

Cosa si intende per rimborso analitico?

Il rimborso analitico, o a piè di lista, avviene quando il dipendente presenta una nota dettagliata delle spese sostenute, accompagnata da documentazione valida.

Quali sono i limiti giornalieri per dedurre spese di trasferta in Italia e all’estero?

I limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio sono rispettivamente € 180,76 per le trasferte nazionali e € 258,23 per quelle all’estero.

È sempre obbligatoria la tracciabilità delle spese?

Dal 2025, sì. Tutte le spese di vitto, alloggio e trasporti devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili per essere deducibili.

Quali documenti occorrono per la deducibilità delle spese?

Occorre una nota spese accompagnata da documenti validi come biglietti di trasporto, ricevute o documenti commerciali, anche non intestati.

 

Tabella Riepilogativa

TIPO SPESA DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEDUCIBILITÀ COSTO PER IMPRESA
Vitto e alloggio Fattura intestata al datore di lavoro 75% nel comune, 100% fuori comune (limite di €180,76/giorno in Italia, €258,23/giorno all’estero per rimborso analitico)
Vitto e alloggio Documento commerciale (non intestato) 75% nel comune, 100% fuori comune
Viaggio e trasporto Biglietto mezzi pubblici, scontrino parcheggio*, ecc. (non intestato) No 100%
Viaggio e trasporto Ricevuta taxi, NCC, ecc. 100%
Spese non documentabili Dettaglio analitico nella nota spese anche in assenza di documenti giustificativi No 100%
Rimborsi chilometrici Foglio viaggi No 100% (entro limite costo percorrenza veicoli max 17 CV fiscali/20 CV fiscali se diesel)


Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta 31.1.2019, n. 5), il parcheggio non è considerato una spesa di viaggio e trasporto.

 

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” rappresenta un incentivo fiscale destinato alle imprese che investono in beni strumentali innovativi con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione digitale. Questo strumento si colloca nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e tecnologico, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Con l’introduzione del Decreto Milleproroghe, la normativa è stata aggiornata per ampliare le opportunità di accesso e rendere più flessibili le modalità di fruizione del beneficio.

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stato disciplinato dal Decreto Legge n. 19/2024 e successivamente integrato dalla Legge n. 207/2024. Questi provvedimenti hanno ridefinito le modalità di accesso, prevedendo una revisione delle aliquote e introducendo nuovi parametri di agevolazione per favorire l’adozione di tecnologie avanzate. Rispetto alla precedente normativa del Piano Transizione 4.0, il nuovo quadro normativo prevede criteri più stringenti legati alla riduzione dei consumi energetici, promuovendo al contempo una maggiore digitalizzazione dei processi produttivi.

Chi può beneficiare dell’agevolazione fiscale?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali innovativi. L’agevolazione è riservata a quei progetti che comportano una riduzione dei consumi energetici compresa tra il 3% e il 5%, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica stabiliti dalle politiche europee e nazionali. Le aziende beneficiarie devono dimostrare il rispetto di tali parametri attraverso specifiche certificazioni tecniche.

Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali che rientrano tra quelli ammissibili dalla normativa. Questi possono comprendere macchinari industriali, software avanzati, sistemi di automazione e tecnologie per la gestione efficiente dell’energia. È fondamentale che l’investimento contribuisca alla riduzione dei consumi energetici e sia conforme alle linee guida definite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

La normativa stabilisce che i progetti finanziabili devono garantire una riduzione minima del consumo energetico. Il limite è fissato al 3% per gli investimenti in singoli beni strumentali e al 5% per progetti di innovazione più ampi. La valutazione dell’effettiva riduzione deve essere certificata da un ente accreditato, che attesta la conformità degli investimenti rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale richiesti.

La recente revisione normativa ha introdotto un’aliquota unica per gli investimenti fino a 10 milioni di euro, semplificando il sistema di accesso al credito d’imposta. L’importo riconosciuto varia in funzione della dimensione dell’investimento e della capacità di riduzione dei consumi energetici. Rispetto alla precedente disciplina, sono stati rimodulati i massimali di spesa agevolabile, rendendo il beneficio più accessibile per le imprese di medie e grandi dimensioni.

Le imprese interessate devono seguire un iter procedurale ben definito. La domanda di accesso al credito d’imposta deve essere presentata attraverso il portale “Transizione 5.0”, gestito dal GSE. Il processo prevede tre comunicazioni obbligatorie: una preventiva per la prenotazione del credito, una di conferma contenente le fatture di acquisto e il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene, e infine una comunicazione di completamento che deve essere inviata entro il 31 dicembre 2025.

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe riguarda la possibilità di ottenere l’agevolazione anche per investimenti effettuati prima della presentazione della domanda, purché realizzati a partire dal 1° gennaio 2024. Questa modifica normativa consente di superare alcune incertezze interpretative e garantisce maggiore flessibilità alle imprese che hanno già avviato progetti di investimento in beni strumentali.

Il GSE svolge un ruolo centrale nella gestione del credito d’imposta, essendo l’ente incaricato della verifica e dell’approvazione delle domande. L’azienda richiedente deve inviare le comunicazioni richieste rispettando i termini previsti, pena la decadenza del beneficio. Nel caso in cui l’investimento sia già stato completato prima della richiesta, è comunque necessario inviare la comunicazione preventiva specificando che il progetto è stato realizzato.

Un aspetto rilevante del “Transizione 5.0” riguarda gli investimenti in impianti fotovoltaici. La normativa prevede specifiche maggiorazioni per le aziende che installano impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Tuttavia, per accedere al beneficio, è necessario rispettare precisi requisiti tecnici e certificare l’effettivo contributo alla riduzione dei consumi energetici aziendali.

Il credito d’imposta non si limita all’acquisto di beni strumentali, ma include anche gli investimenti in formazione. Le imprese possono beneficiare dell’agevolazione per programmi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze in ambito digitale ed energetico. Gli interventi formativi devono essere strutturati e certificati, garantendo l’effettivo miglioramento delle competenze del personale aziendale.

Scadenze e adempimenti burocratici

Per fruire dell’agevolazione, è fondamentale rispettare le tempistiche previste dalla normativa. Gli investimenti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025, mentre la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026. Il mancato rispetto di queste scadenze comporta la perdita del diritto al credito d’imposta.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Beneficiari Tutte le imprese che investono in beni strumentali innovativi
Riduzione dei consumi Minimo 3% per singoli beni, 5% per progetti complessivi
Importo massimo agevolabile Fino a 10 milioni di euro
Aliquota del credito Unica per investimenti entro il massimale
Scadenza investimenti 31 dicembre 2025
Scadenza comunicazioni 28 febbraio 2026

 

FAQ

  1. Chi può accedere al credito d’imposta “Transizione 5.0”?
    Tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali innovativi che garantiscono una riduzione dei consumi energetici.
  2. Quali sono le percentuali di riduzione richieste?
    Almeno il 3% per investimenti in singoli beni strumentali e il 5% per progetti di innovazione più ampi.
  3. È possibile richiedere il beneficio per investimenti già effettuati?
    Sì, purché gli investimenti siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.
  4. Quali sono le tempistiche per la richiesta?
    La comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.
  5. Gli investimenti in formazione sono agevolabili?
    Sì, se finalizzati all’acquisizione di competenze per la transizione digitale ed energetica.

 

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