Il panorama delle pratiche fiscali sta per subire un’altra svolta significativa, poiché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato modifiche sostanziali  riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Con il provvedimento dell’8 marzo 2024, Prot. n. 105669, reso pubblico sull’11 marzo 2024, l’Agenzia ha introdotto innovazioni che influenzeranno il modo in cui aziende e individui gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Una delle modifiche più rilevanti entra in vigore a partire dal 20 marzo 2024, riguarda le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, ci sono alcuni punti chiave da tenere presente:

Adesione all’Accordo di Servizio: Non più Obbligatoria

Prima di questa modifica, l’adesione all’accordo di servizio era un passaggio necessario per poter consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, con il cambiamento introdotto, tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti non titolari di partita IVA, potranno usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza dover sottoscrivere alcun accordo di servizio.

Tempistiche di Disponibilità delle Fatture

Le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Inoltre, sia per gli operatori economici che per i consumatori finali, i “dati fattura” saranno consultabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Estensione del Servizio di Registrazione dell’Indirizzo Telematico

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, originariamente riservato ai soggetti IVA, verrà esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questo ampliamento mira a rendere più accessibili e efficienti le procedure di gestione delle fatture elettroniche per una gamma più ampia di soggetti.

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti riguardo alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo Studio Pallino è a vostra disposizione per fornire assistenza personalizzata.

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
provvedimento-n105669-2024

Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per il sistema tributario italiano. Il primo modulo della riforma fiscale, approvato con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – che i titolari di reddito di lavoro dipendente stanno già sperimentando con le buste paghe di gennaio 2024-  porterà con sé una serie di novità che riguarderanno soprattutto l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Vediamo quali sono le principali modifiche e come si applicheranno ai contribuenti.

La semplificazione delle aliquote Irpef

Una delle misure più attese della riforma fiscale è la semplificazione delle aliquote Irpef, che passeranno da quattro a tre. Questo significa che il reddito imponibile dei contribuenti sarà suddiviso in tre fasce, ciascuna con una percentuale di tassazione diversa. Le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Questa modifica comporterà una riduzione dell’imposta dovuta per i contribuenti che si trovano nella fascia di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano soggetti all’aliquota del 25%. Per esempio, un contribuente con un reddito imponibile di 25.000 euro pagherà nel 2024 un’imposta Irpef di 5.750 euro, contro i 6.250 euro che avrebbe pagato nel 2023.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti

Un’altra novità introdotta dalla riforma fiscale riguarda la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, come quelli dei pensionati e dei collaboratori coordinati e continuativi. La detrazione, che serve a ridurre l’imposta lorda dovuta, sarà aumentata di 75 euro, passando da 1.880 a 1.955 euro. Questo aumento si applicherà solo ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, mentre per quelli con un reddito superiore la detrazione rimarrà invariata.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti determinerà una maggiore no-tax area, ovvero la soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’imposta Irpef. Nel 2024, infatti, i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 8.500 euro non dovranno pagare l’Irpef, mentre nel 2023 la no-tax area era fissata a 8.425 euro.

La revisione delle detrazioni per alcuni oneri

La riforma fiscale prevede anche una revisione delle detrazioni spettanti per alcuni oneri deducibili o detraibili dal reddito imponibile, come le spese mediche, le spese per l’istruzione, gli interessi passivi sui mutui e le erogazioni liberali. Queste detrazioni saranno ridotte del 10% per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e del 20% per quelli con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

L’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE)

Infine, la riforma fiscale abroga l’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE), introdotta nel 2012 con lo scopo di incentivare l’investimento in capitale proprio da parte delle società di capitali e delle imprese individuali. L’ACE consisteva nella deduzione dal reddito imponibile di una quota calcolata applicando una percentuale (detta notional yield) al valore del capitale proprio netto incrementato rispetto all’anno precedente.

L’abrogazione dell’ACE si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2024 e sarà sostituita da una nuova misura di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, che sarà definita con un successivo decreto legislativo.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Una notizia importante nel panorama delle pratiche condominiali e delle detrazioni fiscali riguarda il recente annuncio relativo alle scadenze per la comunicazione dei dati al Fisco. Questo slittamento delle scadenze, che concede oltre due settimane aggiuntive, si rivela un sollievo per gli amministratori di condominio e per i contribuenti coinvolti.

In particolare, la nuova scadenza riguarda due aspetti cruciali:

Comunicazione dei dati sugli interventi condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno ora più tempo per trasmettere al Fisco le informazioni relative agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. La scadenza, originariamente fissata al 16 marzo 2024, è stata spostata al 4 aprile 2024. Questo prolungamento offre loro la possibilità di organizzare meglio la documentazione e di assolvere agli obblighi fiscali in modo più accurato.

Opzioni relative ai bonus edilizi:

Allo stesso modo, i contribuenti hanno più tempo per valutare e comunicare le proprie opzioni riguardanti le spese sostenute nel 2023 per i bonus edilizi. La nuova scadenza per la comunicazione delle opzioni, che include lo sconto o la prima cessione del credito, è stata spostata al 4 aprile 2024. Questo riguarda anche le rate residue non ancora utilizzate delle detrazioni relative agli anni 2020, 2021 e 2022.

Questo prolungamento delle scadenze è stato reso possibile grazie a due provvedimenti distinti:

-Provvedimento per gli interventi condominiali: questo provvedimento ha stabilito la proroga della scadenza per la comunicazione dei dati sugli interventi condominiali. È importante notare che questa proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024. Inoltre, il provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio dei dati nel caso in cui tutti i condòmini optino per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo dovuto.

-Provvedimento per le opzioni dei bonus edilizi: Un secondo provvedimento ha esteso la scadenza per la comunicazione delle opzioni relative ai bonus edilizi. Questo include la scelta per lo sconto o la prima cessione del credito per le spese sostenute nel 2023, così come per le rate residue non utilizzate delle detrazioni relative agli anni precedenti.

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo alcune novità entrate in vigore dal 1° febbraio 2024.

La prima novità riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA, ovvero quelli che non sono tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto, ma solo a calcolarla e a comunicarla all’Agenzia delle Entrate. Questi soggetti dovranno indicare, nel blocco “Altri Dati Gestionali” della fattura elettronica, una nuova codifica che permetterà all’Agenzia delle Entrate di predisporre in modo automatico le liquidazioni IVA periodiche, semplificando così gli adempimenti fiscali dei produttori agricoli.

La seconda novità riguarda le fatture non imponibili IVA emesse a favore di un esportatore abituale, ovvero un soggetto che effettua esportazioni di beni o servizi per almeno il 10% del proprio fatturato annuo.

Queste fatture sono esenti da IVA a condizione che siano collegate ad una dichiarazione d’intento, ovvero un documento con cui il cliente si impegna ad esportare i beni o i servizi acquistati. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo controllo per verificare la validità delle dichiarazioni d’intento e scartare le fatture che risultano collegate ad una dichiarazione d’intento invalidata, ad esempio perché revocata, scaduta o falsa.

La terza novità riguarda l’ampliamento dei casi di utilizzo del tipo documento TD28, ovvero il documento commerciale che può essere utilizzato al posto della fattura elettronica per alcune operazioni particolari, come le cessioni di beni usati, le vendite all’esportazione o le prestazioni di servizi turistici.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che il tipo documento TD28 possa essere utilizzato anche per le operazioni effettuate da soggetti non residenti in Italia che non hanno una stabile organizzazione nel nostro Paese, a condizione che siano identificati ai fini IVA in Italia e che emettano il documento commerciale in formato elettronico.

Infine è stata Introdotta la verifica della validità del numero di partita IVA del cessionario/committente.

Nel caso di partita IVA italiana non presente in Anagrafe Tributaria, il file viene scartato con codice errore 00305.

Queste sono le principali novità introdotte dalle specifiche tecniche versione 1.8 per la fatturazione elettronica. Per approfondire gli aspetti tecnici e operativi delle modifiche, per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino  è a vostra disposizione.

Modifiche nei Termini di Presentazione delle Dichiarazioni Fiscali: Un’Analisi Approfondita

Con l’entrata in vigore dell’art. 11, D.Lgs. 8.1.2024, n. 1 il 2.5.2024, sono state apportate significative modifiche ai termini di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali. Queste nuove disposizioni mirano a razionalizzare e semplificare il processo, offrendo chiarezza e linee guida per i contribuenti.

Scadenze e Adempimenti Generali

Le dichiarazioni fiscali, esclusa la Certificazione Unica (CU), devono essere inviate entro il 90° giorno dalla data di scadenza prevista. È essenziale notare che, in caso di scadenza in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

Dichiarazione Annuale dell’IVA

I soggetti passivi IVA sono generalmente obbligati a presentare la dichiarazione annuale dell’IVA. Tuttavia, sono esentati coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/72, tra cui i contribuenti minimi e forfetari, i produttori agricoli esonerati, e gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda.

Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide sempre con l’anno solare, e la scadenza per la presentazione è fissata al 30.4. Tuttavia, se si intende includere la Liquidazione IVA Periodica (LIPE) del 4° trimestre, il termine è anticipato al 28.2/29.2.

Impatto sulle Persone Fisiche

Le persone fisiche, ad eccezione di coloro esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, hanno l’opzione di presentare il modulo REDDITI PF o il modulo 730. È vietato l’utilizzo del modulo 730 per coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, reddito derivante da arti e professioni o partecipazioni.

Adempimenti per le Società di Persone e Soggetti Equiparati

Le società di persone devono presentare entro il 30.9, con riferimento all’anno solare precedente, il modulo REDDITI SP e il modulo IRAP. Le dichiarazioni vanno redatte utilizzando il modello approvato entro febbraio relativamente al periodo d’imposta al 31.12 dell’anno precedente.

Società di Capitali e Operazioni Straordinarie

Per le società di capitali, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni REDDITI SC e IRAP è fissata entro il 30.9 per l’anno precedente. In caso di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione in società di persone, il termine è entro il 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta.

Società di Capitali con Esercizio Non Coincidente con l’Anno Solare

Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare presentano le dichiarazioni REDDITI SC e IRAP entro il 9° mese dalla chiusura dell’esercizio. Per i periodi d’imposta che scadono dopo il 2.5.2024, si applica un termine di 11 mesi.

Queste nuove disposizioni forniscono un quadro chiaro e dettagliato, contribuendo a semplificare il processo di presentazione delle dichiarazioni fiscali e ad assicurare la conformità normativa da parte dei contribuenti.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per chiarimenti e assistenza personalizzata.

La dichiarazione IVA in rimborso può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2024. La finestra per l’invio della dichiarazione IVA 2024 va dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024. Tuttavia, coloro che intendono evitare la comunicazione della Liquidazione Periodica IVA del 4° trimestre 2023 possono anticipare l’invio al 29 febbraio 2024.

Operatori sanitari: Fatturazione Elettronica per le Prestazioni Sanitarie verso Privati rinviata al 31 Dicembre 2024

Una stretta burocratica coinvolge ora i professionisti operanti a regime forfettario con un reddito inferiore a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questa categoria, estendendo così quanto già previsto per gli altri contribuenti. Attualmente, oltre 2 milioni di partite IVA sono sotto il regime forfettario, e considerando che il 24,9% di esse ha un volume d’affari inferiore a 25.000 euro, si stima che circa mezzo milione di contribuenti saranno coinvolti dalla nuova normativa.

In controtendenza, medici e odontoiatri non vedranno cambiamenti: il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 2024 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rivolte a persone fisiche non soggette a IVA.

Esaminiamo più nel dettaglio le novità. L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto nel 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ora si estenderà a tutti i contribuenti, inclusi coloro che operano sotto il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario.

Tuttavia, il decreto Milleproroghe ha mantenuto l’eccezione per gli operatori sanitari, prorogando il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie per l’intero 2024, preservando così la privacy dei pazienti.

Il presidente della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, aveva precedentemente sollecitato un intervento per prorogare la normativa che vietava la fatturazione elettronica da parte di medici e odontoiatri alle persone fisiche. Questa richiesta è stata accolta, dando il tempo di adeguare la normativa secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i forfettari, a partire dall’anno d’imposta 2024, non sarà più necessario ricevere la Certificazione unica (CU). Le CU relative alle prestazioni del 2023 saranno quindi le ultime per forfettari e contribuenti a regime dei vecchi minimi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Gennaio 2024:

2 GENNAIO
-Comunicazione ad Ag.Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per canone Rai
-Pres. Mod. INTRA 12

16 GENNAIO
-Versamento IVA e ritenute
-Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

22 GENNAIO
-Regime speciale IVA MOSS: Tras. telematica dichiarazione relativa operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta

31 GENNAIO
-IRPEF: Vers. somme non trattenute dai sostituti di imposta pres. 730/2023
-Vers. Superbollo
-Presentazione INTRA 12
-IVA: Liquidazione e versamento dell’Iva mese precedente

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
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Affrontare la Inidoneità del Dipendente: Guida per i Datori di Lavoro

Esploriamo le implicazioni della inidoneità di un dipendente alle mansioni, una situazione che può complicare le operazioni aziendali.
Il datore di lavoro, tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria, si trova di fronte alle possibili conseguenze sulla continuazione del rapporto di lavoro. È essenziale distinguere se il giudizio è temporaneo o permanente, valutando la risoluzione dell’inidoneità e l’individuazione di alternative lavorative. Ulteriori considerazioni riguardano il diritto alla retribuzione durante la sospensione dell’attività lavorativa e le azioni che il datore di lavoro dovrebbe intraprendere.

All’interno di un contesto aziendale sempre più attento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i dipendenti a visite mediche per valutarne lo stato di salute e confermarne l’idoneità alla specifica mansione assegnata.

Il datore di lavoro si avvale della sorveglianza sanitaria attraverso un medico del lavoro designato in diverse fasi del rapporto di lavoro, incluse le visite “pre assuntive”, “ricorrenti” e “periodiche”. Nel caso di inidoneità sopravvenuta, non imputabile all’azienda, è cruciale considerare le alternative e le conseguenze potenziali sulla relazione tra datore di lavoro e dipendente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate dal medico competente. Se possibile, il lavoratore può essere assegnato a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo la retribuzione corrispondente.
La inidoneità permanente o temporanea richiede valutazioni attente da parte del datore di lavoro. Il dipendente ha il diritto di ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale.

La questione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è complessa. La giurisprudenza suggerisce che la sospensione non retribuita potrebbe essere legittima, specialmente se la inidoneità impedisce al lavoratore di svolgere la propria attività in modo oggettivo.

La decisione finale, se l’inidoneità non può essere risolta e non ci sono altre mansioni disponibili, è un passo cruciale. La recente interpretazione che collega l’inidoneità alla “disabilità” aggiunge un livello di complessità, poiché il datore di lavoro potrebbe dover considerare accomodamenti ragionevoli per integrare il dipendente in un contesto produttivo.
In conclusione, la gestione della inidoneità del dipendente richiede un approccio oculato, specialmente considerando le possibili implicazioni legali e la recente interpretazione della inidoneità come “disabilità”.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

 

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