L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un aggiornamento delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo significative novità normative. A partire dal 1° aprile 2025, entrerà in vigore la nuova versione del sistema, che prevede l’adozione del codice “TD29” per la comunicazione delle fatture omesse o irregolari. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di riforme che mirano a rendere il processo di fatturazione più trasparente ed efficiente, riducendo il rischio di evasione fiscale e semplificando le procedure per i contribuenti. Fino ad oggi, la mancata emissione di una fattura doveva essere comunicata attraverso strumenti meno strutturati, lasciando margini di incertezza interpretativa.

Con l’introduzione del codice TD29, il processo di regolarizzazione sarà standardizzato, eliminando eventuali ambiguità e facilitando il rispetto degli obblighi fiscali da parte delle aziende. Questo aggiornamento si allinea alle recenti modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 87/2024, che disciplina le sanzioni relative alle violazioni fiscali. La nuova disciplina prevede che il cessionario o committente debba comunicare l’omissione entro 90 giorni dalla scadenza dell’emissione della fattura, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie più severe. Il codice TD29 rappresenta quindi un importante strumento per assicurare la corretta gestione delle fatture elettroniche, fornendo un canale ufficiale per la regolarizzazione delle omissioni.

Il codice TD29 è stato introdotto con l’obiettivo di regolamentare in maniera chiara la gestione delle fatture non emesse o irregolari. A differenza dei codici precedentemente utilizzati, il TD29 sarà specificamente destinato alla comunicazione di omissioni, consentendo un controllo più efficace da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il suo utilizzo obbligatorio dal 1° aprile 2025 impone alle aziende una revisione delle procedure interne per garantire la tempestiva segnalazione di eventuali irregolarità. La principale differenza rispetto al codice TD20 risiede nella funzione principale: mentre il TD20 era destinato anche ad altre finalità, il TD29 si concentra esclusivamente sulla comunicazione dell’omessa fatturazione. Questo consente di uniformare le procedure e ridurre la probabilità di errori nella gestione dei documenti fiscali. La normativa stabilisce che il cessionario o committente debba predisporre un file XML contenente il codice TD29 e trasmetterlo tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il file deve includere i dati identificativi del cedente o prestatore per garantire la corretta attribuzione dell’irregolarità. L’adozione di questo sistema consente di eliminare l’obbligo di versare l’imposta da parte del cessionario, come precedentemente previsto, e semplifica il processo di regolarizzazione. L’introduzione del codice TD29 risponde quindi alla necessità di migliorare la gestione delle fatture elettroniche e rafforzare il controllo sulle operazioni commerciali, garantendo maggiore chiarezza e tracciabilità.

Per regolarizzare un’omessa fattura tramite il nuovo codice TD29, il cessionario o committente dovrà seguire una procedura ben definita. Innanzitutto, entro 90 giorni dalla scadenza dell’emissione della fattura, dovrà predisporre un file XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Questo file dovrà contenere le informazioni essenziali, inclusi i dati identificativi del cedente o prestatore. La trasmissione avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che fungerà da canale ufficiale per la comunicazione dell’irregolarità. Un elemento fondamentale da considerare è che il file XML non potrà contenere dati che coincidano con quelli del cessionario, altrimenti verrà scartato dal sistema.

Nonostante l’introduzione del codice TD29, il codice TD20 non verrà completamente dismesso. Esso resterà utilizzabile per particolari casistiche, come le operazioni soggette a inversione contabile e alcuni acquisti intracomunitari. Il TD20 continuerà ad essere valido nei casi previsti dall’art. 46 comma 5 del DL 331/93, per la regolarizzazione di fatture non ricevute entro il termine di due mesi dall’operazione. Inoltre, sarà applicabile nei casi in cui il documento ricevuto riporti un importo inferiore a quello reale. Questa distinzione tra TD20 e TD29 consente di mantenere separate le diverse tipologie di regolarizzazione, garantendo maggiore precisione nei processi di fatturazione.

Fino al 1° aprile 2025, non vi sono indicazioni ufficiali su come comportarsi per regolarizzare un’omessa fattura. Potrebbe essere possibile continuare a utilizzare il codice TD20, ma solo per finalità di comunicazione e non di versamento dell’imposta. Tuttavia, senza una conferma esplicita da parte dell’Agenzia delle Entrate, il rischio di errori interpretativi rimane elevato.

La mancata comunicazione dell’omessa fattura entro i termini previsti comporta una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Con la nuova regolamentazione, la responsabilità del cessionario si limita alla segnalazione dell’irregolarità, senza dover versare l’imposta.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Quando entrerà in vigore il codice TD29? Dal 1° aprile 2025.

Qual è la differenza tra il codice TD29 e TD20? Il TD29 è specifico per l’omissione della fattura, mentre il TD20 resta utilizzabile per altre irregolarità.

Cosa succede se non si comunica l’omessa fattura? Si applica una sanzione del 70% dell’imposta.

Quali dati devono essere inseriti nel file XML? Informazioni sul cedente o prestatore e dettagli dell’operazione.

Il codice TD20 verrà eliminato? No, continuerà ad essere valido per determinate operazioni.

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