Con la pubblicazione del Decreto Legge 23 aprile 2025, n. 55, il Governo ha introdotto un’importante modifica nel metodo di calcolo degli acconti IRPEF, semplificando un meccanismo che aveva generato non pochi dubbi e complicazioni negli anni precedenti. Questa misura interviene per correggere le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 e nella Legge di Bilancio 2025, in particolare sull’obbligo di ricalcolo basato su criteri ormai superati.

I meccanismi complessi legati all’applicazione delle vecchie aliquote IRPEF del 2023 venivano percepiti come ingiusti, soprattutto da chi non presentava debiti d’imposta significativi. Con il nuovo decreto, invece, il sistema si uniforma alle nuove aliquote IRPEF 2025, riducendo il rischio di versamenti in eccesso o non dovuti.

Il cuore dell’intervento normativo del decreto riguarda l’eliminazione dell’obbligo di ricalcolo degli acconti IRPEF secondo le vecchie regole del 2023, come previsto dal D.Lgs. n. 216/2023. In pratica, il nuovo provvedimento rende inutile applicare alle imposte del 2024 e 2025 le vecchie aliquote, un meccanismo che aveva creato notevoli difficoltà operative e interpretative.

Il decreto legge n. 55/2025 nasce proprio per rispondere alle criticità sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato n. 32 del 25 marzo 2025, che metteva in luce le incongruenze causate dal doppio binario normativo.

Uno dei passaggi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 è la stabilizzazione del sistema a tre aliquote IRPEF, riducendo gli scaglioni da quattro a tre. In particolare, è stata soppressa l’aliquota del 25%, assorbita nella prima aliquota del 23%, semplificando così il calcolo e migliorando la comprensione da parte del contribuente.

Con le nuove aliquote strutturali valide a partire dal 2025, viene meno il presupposto stesso per utilizzare le aliquote del 2023 come base di calcolo per gli acconti: un’operazione tanto tecnicamente articolata quanto priva di fondamento pratico.

Il vecchio sistema introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023, se applicato, avrebbe potuto determinare un acconto IRPEF 2025 anche in assenza di debito d’imposta. Era il caso, per esempio, di molti lavoratori dipendenti e pensionati, che pur presentando un Modello 730 a credito, avrebbero dovuto versare comunque un acconto sulla base del ricalcolo imposto dalle vecchie aliquote.

La contraddizione evidente ha spinto il legislatore ad abbandonare questa via, soprattutto dopo l’aggiornamento delle specifiche tecniche del Modello 730/2025, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 24 aprile 2025.

Come si calcolano gli acconti IRPEF 2025 oggi

La nuova disciplina prevede l’utilizzo dei metodi consueti, storico o previsionale, entrambi riferiti esclusivamente alle aliquote in vigore nel 2025, senza richiamare più quelle del 2023. Il metodo “storico” prende come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente, mentre il metodo “previsionale” consente al contribuente di effettuare una stima sulla base dei redditi attesi.

Un chiarimento importante: non va più utilizzato il rigo 60 “Differenza” del Mod. 730-3, ma esclusivamente il rigo 139 “Importo su cui calcolare l’acconto”, che riflette il nuovo approccio normativo.

L’effetto principale del nuovo assetto normativo è quello di ridurre gli oneri fiscali non dovuti, evitando anticipazioni d’imposta che non trovano corrispondenza nella realtà reddituale del contribuente. In particolare, i soggetti che erano potenzialmente esonerati dalla dichiarazione non si vedranno più costretti a versare un acconto, solo a causa di un ricalcolo imposto da norme obsolete.

Per assistenza personalizzata e chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ

Chi è interessato dalle nuove regole sugli acconti IRPEF 2025?
Tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, inclusi lavoratori dipendenti e pensionati.

Il ricalcolo degli acconti IRPEF è ancora obbligatorio?
No, con il D.L. n. 55/2025 il ricalcolo basato sulle aliquote 2023 è stato abolito.

Cosa succede se non ho debiti IRPEF?
Non sei obbligato a versare alcun acconto, se il tuo Mod. 730 risulta a credito.

Quale metodo posso usare per il calcolo dell’acconto?
Puoi utilizzare il metodo “storico” o “previsionale”, entrambi aggiornati alle aliquote 2025.

Le specifiche tecniche del Modello 730 sono cambiate?
Sì, l’Agenzia delle Entrate le ha aggiornate il 24 aprile 2025 per riflettere il nuovo sistema.

Le aliquote IRPEF sono cambiate definitivamente?
Sì, il sistema a tre aliquote è diventato strutturale a partire dal 2025.

 

Tabella riepilogativa delle modifiche agli acconti IRPEF 2025

Aspetto Pre-riforma (D.Lgs. 216/2023) Post-riforma (D.L. 55/2025)
Metodo di calcolo Ricalcolo con aliquote 2023 Metodo storico/previsionale con aliquote 2025
Obbligo di acconto per crediti Sì, anche se la dichiarazione era a credito No, se non c’è debito d’imposta
Numero di scaglioni IRPEF Quattro Tre
Aliquota soppressa 25% Assorbita nella prima (23%)
Modalità Modello 730 Rigo 60 per differenza Rigo 139 per calcolo acconto
Data aggiornamento tecnico Non disponibile 24 aprile 2025
Equità del sistema Spesso penalizzante per redditi bassi Più equo e coerente con la capacità contributiva

 

RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025
𝗦𝗖𝗔𝗗𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜, 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜
 
𝟏𝟓 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Avvio fase modifica e invio 730 precompilato
 
𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Versamento IVA e ritenute aprile
Versamento INPS fissi e IVA 1° trimestre
IRPEF sostituti d’imposta
Prima rata contributi IVS artigiani e commercianti
 
𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre
 
𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
INTRASTAT Aprile
 
𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
LIPE
Imposta di bollo fatture elettroniche
Rottamazione QUATER
 
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Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata.

Il Bando ISI INAIL 2024-2025 rappresenta una delle iniziative pubbliche più significative per promuovere investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con un fondo complessivo di 600 milioni di euro, l’obiettivo del bando è incentivare le imprese italiane, comprese le micro, piccole e medie imprese, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di attrezzature innovative, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e la bonifica dell’amianto. Il contributo previsto è a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di 130.000 euro per progetto.

Questo strumento, giunto ormai a una consolidata tradizione, viene aggiornato ogni anno dall’INAIL con modifiche sostanziali che rispondono alle esigenze emergenti del mondo del lavoro.

Per l’edizione 2024-2025, sono previste novità importanti, sia in termini di criteri di accesso che di modalità di partecipazione.

Il processo di candidatura è gestito tramite uno sportello telematico e si articola in diverse fasi, culminando nel cosiddetto “click day”, durante il quale le imprese dovranno essere pronte a inviare tempestivamente la propria richiesta per accedere al contributo.

Tra i beneficiari del bando figurano tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, inclusi gli enti del terzo settore per alcuni interventi specifici. Sono tuttavia escluse le imprese che hanno già beneficiato dei bandi ISI 2021, 2022 o 2023, ad eccezione dei casi legati all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse alla violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Bando INAIL suddivide le risorse economiche su base regionale e per assi di finanziamento. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto riferito a una singola unità produttiva e in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Le principali categorie di intervento ammissibili comprendono progetti di riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi certificati, interventi per la bonifica da amianto, e investimenti per imprese del settore agricolo. Quest’ultimo gode di un trattamento specifico, con una maggiorazione del contributo fino all’80% per i giovani agricoltori.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste includono i costi direttamente necessari alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche e accessorie strettamente funzionali e indispensabili. Non sono invece finanziabili le spese per acquisti tramite leasing, l’acquisto di beni usati e altre voci espressamente escluse dal bando. I progetti devono essere nuovi e non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello informatico.

Una volta approvato, il progetto deve essere realizzato entro un anno.

Un’ulteriore opportunità è data dalla possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo nel caso l’importo superi i 30.000 euro, previa presentazione di una fidejussione. Per le micro e piccole imprese, l’anticipazione può arrivare fino al 70% per alcune linee di finanziamento (assi 4 e 5).

Dal punto di vista procedurale, la modalità di assegnazione è competitiva e basata su una prenotazione telematica. Solo le imprese che superano la soglia minima di 130 punti potranno accedere al click day e inviare la domanda definitiva. Una volta chiusa questa fase, l’INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori e successivamente quelli definitivi degli ammessi.

Dal punto di vista normativo, il contributo è concesso in regime de minimis, il che significa che può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che intendano integrare più misure agevolative per massimizzare l’efficacia dell’investimento.

Le scadenze ufficiali hanno visto l’apertura dello sportello informatico il 14 aprile 2025 e la chiusura per la compilazione delle domande il 30 maggio 2025. Le successive fasi tecniche, tra cui la pubblicazione dei codici identificativi e le regole per il click day, sono ancora in via di definizione.

Un aspetto interessante dell’edizione 2024-2025 è l’introduzione di linee di intervento dedicate a specifici codici ATECO, come quelli legati a pesca e acquacoltura, industrie tessili, lavorazione del vetro artistico, fabbricazione di strumenti musicali e dispositivi di protezione.

Per ricevere assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Dettaglio
Fondo complessivo 600 milioni di euro
Contributo Fino al 65% a fondo perduto (80% per agricoltura)
Importo massimo 130.000 euro
Beneficiari Imprese iscritte alla CCIAA, enti del terzo settore
Spese ammissibili Macchinari, bonifica amianto, modelli organizzativi, costi tecnici
Spese escluse Leasing, beni usati, spese non documentate
Anticipazione Fino al 50% (70% per micro e piccole imprese con fidejussione)
Modalità Click Day con soglia di 130 punti
Regime De minimis
Scadenze Apertura 14 aprile 2025, chiusura 30 maggio 2025

 

FAQ:

Cos’è il Bando ISI INAIL? È un’iniziativa pubblica dell’INAIL per finanziare interventi che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può partecipare? Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e alcuni enti del terzo settore.

Quali sono i progetti finanziabili? Adozione di modelli organizzativi, bonifica amianto, acquisto di macchinari innovativi, interventi in agricoltura.

Quali sono i requisiti principali? Progetti non ancora realizzati, assenza di condanne gravi, raggiungimento di almeno 130 punti.

Il contributo è cumulabile? Sì, con altri aiuti pubblici nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

Anticipo del TFR in busta paga: i chiarimenti dell’INL per il 2025

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una componente essenziale della retribuzione differita, pensata per offrire un supporto economico al lavoratore alla conclusione del rapporto di lavoro. Negli anni, sono emerse pratiche che prevedono l’erogazione anticipata del TFR, talvolta direttamente nella busta paga mensile.

Nel 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso nuovi chiarimenti, sottolineando l’importanza di attenersi rigorosamente alla normativa vigente.
Con la nota prot. 616/2025, l’INL ha ribadito i limiti e le condizioni per l’anticipo del TFR nella retribuzione mensile. Salvo il periodo sperimentale disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (1 marzo 2015 – 30 giugno 2018), l’erogazione mensile è consentita solo nei casi previsti dall’articolo 2120 del Codice Civile.
In tutti gli altri casi, l’inserimento sistematico del TFR in busta paga costituisce un’integrazione retributiva illegittima, con conseguenti sanzioni sia per il datore di lavoro sia per quanto riguarda la regolarità contributiva.

Durante il triennio 2015-2018, la Legge 190/2014 ha consentito, in via sperimentale, l’anticipo del TFR su base mensile. Terminato quel periodo, è tornata in vigore la disciplina ordinaria dell’articolo 2120 c.c.

Il Codice Civile stabilisce che il lavoratore può richiedere l’anticipo del TFR solo in presenza di eventi particolari, come l’acquisto della prima casa o spese sanitarie rilevanti. In assenza di tali condizioni, qualsiasi erogazione periodica anticipata è considerata irregolare.

Lanticipo del TFR è consentito solo:

  • Dopo otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • Per spese sanitarie documentate;
  • Per l’acquisto della prima casa;
  • In altri casi eccezionali previsti dai contratti collettivi.

Fuori da questi casi, l’erogazione anticipata è vietata.

Durante il regime sperimentale 2015-2018, i lavoratori potevano scegliere di ricevere il TFR in busta paga mensilmente. Tuttavia, questa modalità aveva carattere temporaneo ed è decaduta.

Oggi, le richieste di anticipo del TFR devono essere motivate e documentate, e riguardare esclusivamente situazioni straordinarie, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalla contrattazione collettiva. Il trasferimento automatico del TFR in busta paga, senza motivazioni valide, configura un’integrazione retributiva soggetta a contributi e imposte, con seri rischi economici per l’azienda.

LINL precisa che la contrattazione collettiva o individuale può disciplinare l’anticipo del TFR, purché rispetti la normativa generale. Non è ammesso l’automatico trasferimento mensile delle quote maturate.  Attraverso la contrattazione si possono prevedere condizioni più favorevoli per ottenere lanticipo del TFR, sempre senza derogare alla legge. Consentire il trasferimento automatico del TFR mensile viola la natura stessa del TFR, trasformandolo in una componente ordinaria della retribuzione. Se l’anticipo del TFR non rispetta la normativa, assume natura di retribuzione imponibile, alterando la base di calcolo degli oneri previdenziali e generando nuovi obblighi contributivi.

Quando opera il Fondo Tesoreria INPS le somme conferite sono indisponibili, salvo per gli anticipi legittimi. Se viene accertato un anticipo irregolare, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare le somme nel Fondo o nella posizione individuale del lavoratore.

LINL richiede l’adozione di provvedimenti correttivi ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004. Le ispezioni possono portare all’obbligo di regolarizzare la posizione contributiva e al pagamento di sanzioni amministrative.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea l’importanza di distinguere tra anticipi legittimi e illegittimi per tutelare sia i lavoratori sia le aziende.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Con l’inasprimento delle politiche commerciali statunitensi e con l’introduzione dei dazi, le imprese esportatrici verso gli Stati Uniti si trovano oggi di fronte a una sfida importante: contenere i costi senza compromettere la competitività. Esistono diversi strumenti legali e strategie efficaci che permettono alle aziende di ridurre l’impatto delle tariffe doganali.

Una delle soluzioni più efficaci è quella di spostare il “cuore” del prodotto. Non è necessario delocalizzare l’intera produzione per beneficiare di dazi più favorevoli, ma basta dimostrare che la componente essenziale del bene viene realizzata in un Paese con regimi doganali più vantaggiosi. Questa scelta tattica consente alle aziende di accedere a un canale legale che permette di ottenere una classificazione più favorevole per il prodotto, riducendo sensibilmente l’aliquota applicata.
Un altro approccio utile è abbassare legalmente il valore del bene, sfruttando le deducibilità fiscali riconosciute per alcuni costi accessori. Molte spese che concorrono a determinare il prezzo in fattura, ma che non costituiscono realmente il costo del bene, possono essere escluse dalla base imponibile. In pratica, se un prodotto viene venduto a 100 dollari negli USA, grazie a queste deduzioni è possibile ridurre il valore dichiarato in dogana a 80 dollari o anche meno. A quel punto, anche applicando un dazio del 20%, il prezzo finale torna a essere competitivo, riportando semplicemente il costo totale intorno ai 100 dollari iniziali.

La riduzione del valore della fattura può avvenire anche mediante l’ottimizzazione dei contratti di compravendita. In particolare, l’inserimento di una terza parte nella catena produttiva può offrire vantaggi significativi. Se, ad esempio, il contratto di vendita prevede che un intermediario riceva un compenso specifico per la sua attività, questo importo può essere dedotto dal valore complessivo della fattura. In tal modo, si riesce a ridurre ulteriormente l’importo soggetto a tassazione.
Un’opportunità spesso sottovalutata ma molto efficace è rappresentata dai magazzini doganali. Queste strutture si trovano fisicamente all’interno del territorio degli Stati Uniti, ma fiscalmente sono trattate come zone duty free. Finché la merce rimane in deposito in questi magazzini, non viene considerata importata a tutti gli effetti e non è soggetta al pagamento dei dazi. Il versamento delle tariffe doganali avviene solo nel momento in cui la merce viene effettivamente venduta nel mercato americano. Questo consente alle imprese di posticipare l’esborso economico e di gestire meglio la liquidità, evitando di anticipare costi su beni che potrebbero non essere subito immessi sul mercato.

Infine, per quanto più complesse e meno immediate, ci sono anche le vie legali. L’amministrazione Trump ha sfruttato una nuova cornice giuridica che consente di introdurre dazi anche in risposta a emergenze nazionali, come nel caso della crisi degli oppioidi (con riferimento al Fentanyl) o del disavanzo commerciale.
Questo ha permesso di estendere i dazi in modo uniforme a tutti i Paesi, superando i vecchi vincoli che li limitavano solo a determinati Stati o settori. Pur trattandosi di percorsi giuridici intricati e con esiti non garantiti, questa strada resta percorribile per le aziende che vogliono impugnare o negoziare le tariffe imposte, magari all’interno di un contenzioso internazionale o tramite accordi bilaterali.

Per approfondimenti e chiarimenti su questo tema e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra completa disposizione.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dal 1° gennaio sono state introdotte importanti modifiche ai bonus edilizi 2025. Il nuovo impianto normativo ha ridefinito le aliquote di detrazione, distinguendo tra abitazioni principali e immobili secondari, con un progressivo calo delle agevolazioni fiscali previsto per gli anni successivi. Il principio guida della riforma è incentivare gli interventi sull’abitazione principale, penalizzando gradualmente gli altri immobili.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l’aliquota del 50% viene mantenuta solo per il 2025 e soltanto per gli interventi sull’abitazione principale. Già dal 2026, questa percentuale scenderà al 36%, per poi stabilizzarsi al 30% dal 2028. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la detrazione fiscale sarà già nel 2025 pari al 36% e si abbasserà al 30% nei due anni successivi. Il massimale di spesa per tutti resta fissato a 96.000 euro, con una ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.

L’Ecobonus segue la medesima struttura: nel 2025 si potrà godere del 50% di detrazione solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale e se il soggetto è titolare di diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Per le altre unità immobiliari, l’aliquota scende al 36%. Dal 2026 al 2027, la detrazione per l’abitazione principale calerà al 36%, mentre per gli altri immobili si ridurrà al 30%. Il limite massimo di spesa resta invariato, ma cambia il valore effettivo detraibile a causa della rimodulazione delle percentuali.

Una delle principali novità riguarda l’esclusione delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In coerenza con la Direttiva europea “Case Green”, non sono più incentivati gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie tradizionali a gas o a condensazione, seppur queste ultime siano più efficienti. Restano invece ammissibili i cosiddetti sistemi ibridi, costituiti da una pompa di calore abbinata a una caldaia a condensazione, purché integrati in un unico sistema controllato da una centralina.

Anche il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti sono stati adeguati alla nuova impostazione. Per gli interventi sull’abitazione principale si prevede una detrazione del 50% per il 2025, che scenderà al 36% nel 2026 e 2027. Per gli altri immobili l’aliquota parte già dal 36% nel 2025 e si riduce al 30% nei due anni seguenti. Anche in questo caso, il limite massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro e la detrazione è suddivisa in dieci quote annuali.

Il Superbonus, dopo le varie riduzioni subite nel biennio precedente, sarà concesso con aliquota al 65% solo per interventi avviati prima del 15 ottobre 2024 o già formalizzati alla stessa data. Sono validi ai fini dell’agevolazione quei lavori per i quali sia stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o, nel caso di interventi più complessi, l’istanza per ottenere il titolo abilitativo. Le spese sostenute nel 2023 potranno essere ancora ripartite in dieci rate.

Per quanto riguarda il bonus mobili, è stata ufficializzata la proroga anche per il 2025. La detrazione è fissata al 50% per un massimo di spesa pari a 5.000 euro. Gli acquisti devono essere finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e riguardare mobili o grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Il bonus barriere architettoniche rimane invariato. Fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile usufruire della detrazione al 75% per interventi volti a rimuovere ostacoli alla mobilità (scale, ascensori, servoscala, rampe). I massimali variano in base alla tipologia di edificio: 50.000 euro per edifici unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati per unità per edifici da 2 a 8 unità, e 30.000 euro per quelli con più di 8 unità. Per interventi sopra i 70.000 euro è obbligatoria l’applicazione di contratti collettivi del settore edile per poter beneficiare dell’incentivo.

Il bonus verde non è stato prorogato. Questo significa che gli interventi di sistemazione a verde degli spazi esterni non saranno più detraibili.

Tra le novità più interessanti del 2025 spicca il nuovo contributo elettrodomestici. Previsto dalla Legge di Bilancio, il contributo è destinato ai consumatori finali che acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica (almeno classe B) prodotti nell’Unione Europea, a condizione che venga smaltito l’elettrodomestico sostituito. Il contributo copre fino al 30% del costo, con un tetto massimo di 100 euro (200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro). Sarà possibile ottenere il bonus solo per un singolo elettrodomestico. Il fondo disponibile è pari a 50 milioni di euro e si attende un decreto attuativo per chiarire criteri e modalità di accesso.

Un’altra importante novità riguarda i limiti alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 75.000 euro. In base al nuovo impianto, chi supera questa soglia potrà beneficiare delle detrazioni solo entro un tetto massimo, calcolato in base al numero di figli a carico. Il limite è di 14.000 euro per redditi fino a 100.000 euro e scende a 8.000 euro oltre questa cifra. Tali massimali possono essere ridotti ulteriormente tramite coefficienti: 0,5 in assenza di figli, 0,7 con un figlio e 0,85 con due figli. Si mantiene invece il tetto pieno con almeno tre figli a carico o un figlio disabile.

Di seguito la tabella riassuntiva e le Faq.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipo di Bonus Aliquota 2025 Aliquota 2026-2027 Massimale di Spesa Note
Ristrutturazioni (abitaz. pr.) 50% 36% 96.000 € Dal 2028: 30% fino a 48.000 €
Ristrutturazioni (altri imm.) 36% 30% 96.000 €
Ecobonus (abitaz. pr.) 50% 36% Variabile Stesse percentuali delle ristrutturaz.
Ecobonus (altri imm.) 36% 30% Variabile
Sismabonus (abitaz. pr.) 50% 36% 96.000 €
Sismabonus (altri imm.) 36% 30% 96.000 €
Superbonus (solo cantieri avv.) 65% Variabile Solo se avviati prima del 15/10/2024
Bonus mobili 50% 5.000 € Arredi ed elettrodomestici legati a ristrutturaz.
Barriere architettoniche 75% 30-50.000 € In base a n° di unità immobiliari
Contributo elettrodomestici fino al 30% 100-200 € Un solo acquisto, classi ≥ B

 

FAQ

  1. Il Superbonus è ancora valido nel 2025?
    Sì, ma solo per interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024. Non è previsto per nuovi lavori iniziati nel 2025.
  2. Posso ottenere più di un bonus per lo stesso immobile?
    Sì, purché i lavori siano distinti e ognuno rientri nei requisiti specifici dei diversi bonus.
  3. Il nuovo contributo per elettrodomestici vale per qualsiasi prodotto?
    No, solo per elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla B e prodotti nell’UE, accompagnati da smaltimento del vecchio.
  4. I limiti per i redditi alti si applicano a tutte le detrazioni?
    Sì, ma con calcolo differenziato in base al numero di figli a carico.
  5. Le caldaie a condensazione rientrano ancora nei bonus?
    No, sono escluse perché alimentate da gas. Restano ammissibili solo i sistemi ibridi combinati con pompe di calore.

 

Lo smart working rappresenta una delle trasformazioni più significative del mondo del lavoro degli ultimi anni, ridefinendo non solo le modalità organizzative delle imprese ma anche gli obblighi normativi a carico dei datori di lavoro.

L’ordinamento italiano ha progressivamente regolato questo istituto, culminando recentemente con importanti novità introdotte dalla Legge 203/2024, meglio nota come Collegato Lavoro. Tra i principali aggiornamenti, spiccano gli obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro relativi all’attivazione, variazione e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Queste disposizioni, entrate pienamente in vigore nel 2025, comportano una serie di adempimenti precisi, sia in termini di contenuto che di tempistiche, che le imprese devono rispettare per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.

L’articolo 14 della Legge 203/2024 ribadisce l’obbligo per le aziende di comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro l’avvio o la cessazione delle prestazioni in modalità agile. Tuttavia, il punto di svolta risiede nella definizione del momento da cui decorrono i termini per effettuare tale comunicazione: non più dalla stipula dell’accordo tra le parti, bensì dalla variazione effettiva della prestazione lavorativa. Questa precisazione assume un valore operativo molto importante, perché impatta direttamente sui processi interni di gestione del personale e sulle responsabilità degli uffici competenti.

In base alla normativa vigente, i datori di lavoro devono trasmettere le informazioni relative ai lavoratori coinvolti, indicando con precisione la data di inizio e quella di cessazione del lavoro agile. La comunicazione va inoltrata attraverso i canali telematici messi a disposizione dal Ministero, entro e non oltre cinque giorni dalla decorrenza dell’evento oggetto della segnalazione. Questo vale sia per l’avvio iniziale dello smart working, sia per eventuali modifiche contrattuali, proroghe o cessazioni anticipate della prestazione.

Questo intervallo temporale si conta a partire dal momento in cui inizia la prestazione in smart working, non dalla data in cui è stato siglato l’accordo tra datore di lavoro e dipendente. Lo stesso principio si applica alle variazioni successive, come proroghe o cessazioni anticipate: la comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dall’effettiva variazione della prestazione.

Tale distinzione tra data dell’accordo e data della variazione rappresenta un cambio di prospettiva non trascurabile per le aziende. Mentre in passato la tendenza era quella di associare la comunicazione alla firma dell’intesa, oggi diventa imprescindibile monitorare con attenzione l’inizio effettivo della prestazione agile.

Per meglio comprendere l’impatto operativo di queste disposizioni, è utile esaminare alcuni esempi concreti. Nella pratica immaginiamo che un accordo per l’attivazione dello smart working venga stipulato il 15 gennaio 2025, ma preveda l’effettiva partenza della modalità agile a partire dal primo febbraio dello stesso anno. In questo caso, la comunicazione al Ministero dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio 2025, e non nei cinque giorni successivi alla firma dell’accordo. Se, successivamente, le parti decidono di prorogare la prestazione in smart working, ad esempio il 28 giugno, sarà necessario inviare una nuova comunicazione entro il 3 luglio. Infine, se lo smart working termina in anticipo rispetto a quanto previsto, ad esempio il 15 maggio, l’obbligo di comunicazione scatterà dal momento in cui avviene la cessazione, e dovrà essere adempiuto entro il 20 maggio.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è  uno strumento fondamentale  per valutare la condizione economica delle famiglie italiane e determinare l’accesso a numerose prestazioni sociali e agevolazioni. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, è stata introdotta una importante novità: dal 3 aprile 2025 è possibile escludere dal calcolo dell’ISEE determinati strumenti finanziari, tra cui titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), aggiornato per recepire le novità normative, è stato pubblicato ufficialmente il 2 aprile 2025. Da subito, è diventato operativo, consentendo l’invio delle nuove DSU tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o attraverso il portale online dell’INPS mediante procedura precompilata.

La riforma si basa sulla previsione contenuta nella legge 213/2023, articolo 1, commi 183-185. In pratica, introduce la possibilità di escludere determinati strumenti finanziari dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, una misura particolarmente rilevante per chi detiene investimenti garantiti dallo Stato italiano.

Più nel dettaglio, i prodotti finanziari esclusi dal calcolo sono: titoli di Stato come BOT, BTP, CCTeu, buoni fruttiferi postali (anche quelli trasferiti allo Stato) e libretti di risparmio postale. Il tetto massimo di esclusione è di 50.000 euro complessivi per ciascun nucleo familiare, indipendentemente da come siano ripartiti tra i membri del nucleo.

Per facilitare la compilazione della DSU, sono stati individuati appositi codici da indicare nei quadri del modello. Tra questi: Codice 02 per conti deposito titoli e obbligazioni, Codice 03 per conti deposito presso Poste Italiane, Codice 06 per gestione patrimoniale e Codice 07 per certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti presso Poste Italiane.

Secondo i dati forniti dalla Consulta nazionale dei CAF, circa il 40% delle DSU già elaborate nel 2025 includono titoli o strumenti ora escludibili. Ciò significa che più di 2 milioni di famiglie potrebbero beneficiare di un ricalcolo che le renderebbe idonee a ricevere prestazioni più generose, come l’assegno unico universale o vari bonus sociali.

Tuttavia, va segnalato che solo la prima DSU inviata nell’anno è coperta dai fondi INPS, quindi ogni successivo invio sarà a carico del cittadino.

È importante sottolineare che per coloro che non intendono procedere con il ricalcolo, l’ISEE 2025 già presentato rimane valido fino alla fine dell’anno. Tuttavia, chi punta a ottenere un aggiornamento più favorevole dovrà affrettarsi: la maggior parte delle famiglie cerca di completare il ricalcolo entro giugno, così da vedere aggiornato anche l’importo dell’assegno unico a partire da marzo, in base alla retroattività delle nuove disposizioni.

Per maggiori dettagli, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una rilevante agevolazione fiscale destinata ai lavoratori neoassunti a tempo indeterminato. Si tratta del bonus affitto per trasferimento, pensato per incentivare la mobilità lavorativa e sostenere economicamente i lavoratori che, per esigenze professionali, si trovano a cambiare città e affrontare i costi di una nuova abitazione. Questa misura si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di stabilizzazione occupazionale e di promozione di un mercato del lavoro dinamico ed efficiente.

Il bonus affitto previsto dalla Legge n. 207/2024 si concretizza in un’esenzione fiscale fino a 5.000 euro annui, per un massimo di due anni, sulle somme che il datore di lavoro eroga o rimborsa al dipendente per coprire i costi di affitto o di manutenzione ordinaria dell’immobile locato.

Questa agevolazione si distingue dai classici fringe benefit per la sua natura mirata e per la possibilità di cumulo con le soglie ordinarie previste per il 2025, fissate a 1.000 euro per i lavoratori senza figli e a 2.000 euro per quelli con figli a carico.

A differenza delle misure generaliste, questo bonus si configura come un’opportunità specificamente pensata per chi inizia un nuovo percorso lavorativo in un luogo diverso da quello di residenza, andando incontro in maniera concreta alle difficoltà logistiche ed economiche legate al trasferimento.

Per poter accedere al beneficio, è necessario rispettare precisi requisiti. Il lavoratore deve essere stato assunto nel corso del 2025 con un contratto a tempo indeterminato e deve aver trasferito la propria residenza in un Comune situato ad almeno 100 km di distanza da quello precedente. Inoltre, nel 2024 deve aver percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

È fondamentale che il dipendente fornisca al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il cambio di residenza e il rispetto del requisito reddituale. Il bonus non è automatico, bensì facoltativo: spetta al datore di lavoro decidere se riconoscerlo ai dipendenti, eventualmente stabilendo criteri di selezione attraverso un regolamento aziendale o piani di welfare dedicati.

Dal punto di vista operativo, il bonus può essere erogato sotto forma di rimborso dietro presentazione di documentazione oppure come contributo anticipato, sempre che sia giustificato da spese reali legate alla locazione dell’immobile o alla sua manutenzione ordinaria.

I documenti necessari includono il contratto di affitto, le ricevute dei pagamenti e la dichiarazione sostitutiva. Tutti questi elementi dovranno essere riportati correttamente nella Certificazione Unica.

Dal punto di vista fiscale, l’agevolazione rappresenta un’ottima opportunità sia per il dipendente che per il datore di lavoro. Le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non sono soggette a contribuzione previdenziale o IRAP. Tuttavia, influiscono sul calcolo dell’ISEE, potenzialmente condizionando l’accesso ad altre prestazioni o agevolazioni pubbliche.

Per garantire una gestione corretta e trasparente del bonus, le imprese dovrebbero dotarsi di procedure interne chiare, definendo modalità di richiesta, tempistiche, documentazione richiesta e criteri di assegnazione. La tracciabilità e la conformità alla normativa fiscale sono aspetti cruciali per evitare contestazioni future da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Analizzando un caso pratico, si può pensare a un giovane lavoratore assunto a tempo indeterminato in una grande città, come Milano, che si trasferisce da una località distante oltre 100 km. Grazie al bonus, il dipendente potrà ricevere fino a 5.000 euro annui per coprire l’affitto, alleggerendo l’impatto economico del trasferimento e migliorando il proprio potere d’acquisto.

Al momento non è prevista una piattaforma dedicata né una modulistica ufficiale, ma è probabile che nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate fornisca istruzioni più dettagliate, comprese FAQ e circolari attuative. Particolare attenzione è posta in merito alla compatibilità del bonus con situazioni di smart working, alla gestione in caso di interruzione anticipata del contratto e alla documentazione probatoria da conservare.

Per maggiori chiarimenti o per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

FAQ

  1. Il bonus affitto 2025 è automatico per tutti i lavoratori neoassunti?

No, il bonus non è automatico. È una misura facoltativa che il datore di lavoro può decidere se applicare, a condizione che il lavoratore soddisfi i requisiti previsti.

  1. È possibile beneficiare del bonus se si lavora in smart working?

Al momento non è stata fornita una risposta ufficiale. Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità del bonus in caso di lavoro da remoto.

  1. Le spese per trasloco o deposito mobili rientrano nel bonus?

No, il bonus copre solo le spese per affitto e manutenzione ordinaria dell’immobile. Le spese accessorie come traslochi o depositi non sono incluse.

  1. Il bonus affitto influisce sul calcolo dell’ISEE?

Sì, anche se le somme sono esenti da IRPEF, concorrono al calcolo dell’ISEE e potrebbero influenzare l’accesso ad altre agevolazioni.

  1. Cosa succede se il contratto di lavoro viene interrotto prima dei due anni?

In caso di interruzione anticipata del contratto, è possibile che il bonus venga ricalcolato. È necessario attendere indicazioni ufficiali per conoscere le modalità di gestione in questi casi.

 

Giovedì 10 aprile 2025
• COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti mensili) – Presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti al minuto ed agenzie di viaggio, per comunicare i corrispettivi (compresi tra euro 2.000 ed euro 15.000) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell’anno 2024 da parte di turisti appartenenti all’UE (non residenti in Italia) ed extraUE.
• INPS – Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (I trimestre
2025)
• FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE – Versamento dei contributi di previdenza e assistenza
integrativa (I trimestre 2025)

Mercoledì 16 aprile 2025
• 770 MENSILE – Invio telematico (facoltativo) unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute
operate nel mese di marzo
• RITENUTE – Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo,
provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (marzo 2025)
• ADDIZIONALI – Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo
2025)
• IVA – Liquidazione e versamento (mese di marzo 2025)
• IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento imposta mese di marzo 2025
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Versamento contributi mese di marzo 2025: o INPS: lavoratori
dipendenti
o INPS -> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
o INPS -> Gestione ex INPGI: giornalisti professionisti
o Gestione separata INPS committenti

Martedì 22 aprile 2025
• COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti
trimestrali) – Presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti
al minuto ed agenzie di viaggio, per comunicare i corrispettivi (compresi tra euro 2.000 ed euro
15.000) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell’anno 2024 da parte di turisti
appartenenti all’UE (non
residenti in Italia) ed extraUE

• PREVINDAI E PREVINDAPI – Versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (I
trimestre 2025)

Lunedì 28 aprile 2025
• ELENCHI INTRASTAT – Presentazione contribuenti mensili (marzo 2025) e trimestrali (I trimestre
2025)

Mercoledì 30 aprile 2025
• DENUNCIA UNIEMENS – Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS – ex INPDAP –
ex ENPALS – ex DMAG) di marzo 2025
• STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per la
comunicazione dei compensi riscossi nel 2024 da parte delle strutture sanitarie private per
l’attività medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa
• AUTOTRASPORTATORI – Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al I trimestre
2025 per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul
gasolio
• IVA – RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE – Richiesta IVA a credito del I trimestre 2025
• DICHIARAZIONE IVA – Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024
• DICHIARAZIONE OSS/IOSS – Dichiarazione IVA IOSS relativa al mese precedente e dichiarazione IVA
OSS relativa al trimestre precedente
• LIBRO UNICO – Registrazioni relative al mese di marzo 2025
• IMPOSTA DI BOLLO – Termine entro cui:
o effettuare le modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle entrate e relativo alle
fatture del I trimestre;
o versare l’imposta di bollo su scritture contabili conservate digitalmente, tramite Mod. F24
telematico
• 770 MENSILE – Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia Entrate delle ritenute operate nei mesi
di gennaio e febbraio 2025Aumento dei minimi retributivi dal 1° aprile 2025

Scadenziario Contrattuale
A decorrere dal 1° aprile 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti
CCNL:
• CCNL Chimici Farmaceutici (Piccola Industria);
• CCNL Elettrici;
• CCNL Gomma, Plastica (Industria);

• CCNL Gomma, Plastica (Piccola Industria);
• CCNL Lampade e Cinescopi (Industria);
• CCNL Lavanderie e Tintorie (Assosistema);
• CCNL Piloti di elicottero;
• CCNL Vetro;
• CCNL Vetro (Piccola Industria).
Una tantum di aprile 2025
Per il mese di aprile 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:
• CCNL Commercio (Cooperative di Consumo);
• CCNL Commercio (Fino a 50 Dipendenti);
• CCNL Commercio (Oltre 50 Dipendenti);
• CCNL Federcasa;
• CCNL Terziario, Servizi – UNCI/UCICT.

Sono in scadenza nel mese di aprile 2025 i seguenti CCNL:
• CNNL Servizi (ANPIT- CISAL);
• CCNL Turismo (ANPIT- CISAL);
• CCNL Trasporto e Spedizione merci (CONFLAVORO-CONFSAL).

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