Aiuti Covid: entro il 31 dicembre le imprese devono autocertificare gli importi ricevuti

Con un decreto pubblicato il 21 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha previsto che le imprese che hanno beneficiato di aiuti Covid devono presentare un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023.

L’autocertificazione deve attestare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti oltre i massimali previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

I massimali variano a seconda del periodo di erogazione dell’aiuto:
– 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
– 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Nel caso in cui l’importo degli aiuti ricevuti superi i massimali, l’impresa deve restituire la differenza entro il 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea.

In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo delle somme sarà detratto, senza applicazione di sanzioni, dagli aiuti di Stato ricevuti o concessi successivamente all’impresa.
Con questa misura, il Ministero del Turismo intende verificare il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti Covid e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Dicembre 2023:

🔸Lunedì 18 Dicembre
Versamento IVA e ritenute – Novembre
Versamento IMU – saldo 2023
Versamento acconto imposta sost. rivalutazione TFR

🔸Mercoledì 20 Dicembre
Versamento 4ª rata Ravv. speciale + Sanatoria istituti definitori

🔸Mercoledì 27 Dicembre
Versamento IVA – acconto 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Manovra di Bilancio 2024: Cuneo Fiscale e Sostegno alle famiglie

Il Ddl di Bilancio 2024 prevede un significativo sostegno alle famiglie come intervento prioritario, mirando a compensare la perdita di potere d’acquisto subita fino a questo momento.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato durante un’audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato che le famiglie continueranno a beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali.
Questa misura è progettata per sostenere i consumi, l’occupazione e la crescita del PIL.

Il Ministro ha delineato una manovra che, sebbene tagli le spese in modo austero, espande le risorse a favore dei lavoratori con redditi medio-bassi. Circa due terzi delle misure sono destinate ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 50 mila euro. La manovra si concentra sulle attuali difficoltà, privilegiando il sostegno alle famiglie, con l’obiettivo di fornire risposte concrete alle esigenze degli individui più vulnerabili in un contesto ancora delicato.

La sostenibilità complessiva della finanza pubblica nel medio lungo periodo è un elemento fondamentale, e la manovra introduce interventi volti a favorirla, contribuendo allo sviluppo crescente e duraturo dell’economia nazionale.
Oltre all’esonero parziale dei contributi previdenziali per le famiglie, sono state implementate ulteriori misure per sostenere la natalità attraverso la leva della decontribuzione per le lavoratrici. La proroga dell’alleggerimento fiscale per i premi di produttività è un ulteriore sostegno ai redditi, mantenendo un’aliquota del 5 per cento anche nel prossimo anno.

La manovra prevede anche il potenziamento degli strumenti di welfare aziendale, con un aumento delle soglie per i beni e servizi forniti in esenzione fiscale ai lavoratori dipendenti. Inoltre, per la prima volta, si ampliano le finalità di utilizzo di tali benefici, includendo il pagamento dei mutui e degli affitti relativi alla prima casa.
Considerando le sfide internazionali, come la crisi ucraina e i nuovi focolai di instabilità nel Medio Oriente, la manovra conferma misure di contrasto ai rincari dei prezzi energetici. Viene destinato un contributo straordinario di 200 milioni per il primo trimestre del 2024 alle famiglie meno abbienti.
La rifinanziata carta “dedicata a te” è confermata per le famiglie con specifiche condizioni reddituali, offrendo supporto all’acquisto di generi di prima necessità, nonché, con soglie specifiche, alle spese per carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Lo Studio Pallino rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza.

Il 30 novembre scade il termine per pagare la seconda rata della rottamazione quater, la misura introdotta dal governo Meloni per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Chi ha aderito alla rottamazione quater deve pagare, entro la scadenza del 30 novembre, il 20% del debito residuo. La rata può essere pagata in una soluzione unica o in 18 rate, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il 30 novembre, i benefici della rottamazione quater saranno persi e il debito residuo dovrà essere saldato con interessi, sanzioni, more e aggio.

Come pagare la seconda rata

La seconda rata della rottamazione quater può essere pagata in diversi modi:
– In banca, agli sportelli bancomat abilitati al servizio Cbill o attraverso l’home banking;
– Alle Poste, dai tabaccai che hanno i circuiti Sisal e Lottomatica;
– Attraverso l’app PagoPa o sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare la rata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è necessario prenotarsi in anticipo.

La seconda rata della rottamazione quater è un appuntamento importante per tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura. Il pagamento entro la scadenza del 30 novembre consente di beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione, quali l’esclusione di interessi, sanzioni, more e aggio. In caso di mancato pagamento, il debito residuo dovrà essere saldato con l’applicazione di tutti i costi accessori.

La riforma fiscale del 2023 rivoluziona la competenza degli uffici per gli accertamenti sulle società e i redditi trasparenti!

La Direzione provinciale, competente per la società, sarà ora la stessa per i soci, eliminando le complessità del litisconsorzio necessario. L’art. 1 del nuovo decreto legislativo, derivante dalla legge delega 111/2023, introduce modifiche cruciali all’art. 31 del DPR 600/73, ridefinendo la competenza in materia di accertamenti. Questa normativa mira a risolvere le problematiche legate a domicili fiscali diversi tra società e soci, semplificando il processo e evitando contenziosi complessi.

In particolare, l’ufficio distrettuale (ora Direzione provinciale) competente sarà determinato dal domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. Nel caso di attività d’impresa associate o aziende coniugali, la competenza sarà assegnata all’ufficio che si occupa dell’accertamento nei confronti della società o del titolare dell’azienda coniugale. Questo nuovo approccio mira a garantire una competenza uniforme, anche in situazioni in cui società e soci hanno domicili fiscali diversi.

L’obiettivo principale è superare le sfide processuali legate al litisconsorzio necessario tra soci e società, assicurando che gli accertamenti relativi ai soci siano gestiti dagli stessi uffici competenti per la società. Questo cambiamento potrebbe semplificare notevolmente il processo, evitando contenziosi complicati e garantendo una maggiore coerenza nelle procedure fiscali.

Infine, questa modifica dovrebbe promuovere la coerenza con l’art. 40 comma 2 del DPR 600/73, che richiede l’adozione di un unico atto per la società e i soci. Con l’introduzione di una competenza unificata, si prevede che gli accertamenti sulla società e sui soci saranno effettuati in modo più rapido e coordinato, eliminando le sfide derivanti da procedure separate e garantendo un’applicazione più uniforme delle normative fiscali.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Il panorama fiscale per chi vende una casa ristrutturata con il Superbonus 110% subirà significative modifiche a partire da gennaio 2024. La vendita di un immobile che ha beneficiato di questa agevolazione comporterà un aumento dell’onere fiscale, soprattutto per coloro che hanno intrapreso ristrutturazioni con l’unico scopo di speculare sul mercato immobiliare.

Le nuove disposizioni della legge di bilancio prevedono che, entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% dovrà affrontare una tassazione del 26% sull’intera plusvalenza ottenuta. Questo nuovo scenario non consentirà più di scontare il costo dei lavori agevolati nel calcolo della plusvalenza.

In breve, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati completati lavori agevolati, come definito dall’articolo 119 del Dl 34/2020, entro un periodo di dieci anni, comporterà una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di questa plusvalenza, le spese sostenute (limitate a quelle agevolate al 110%, che sono oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non verranno considerate se l’intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre avranno un peso del 50% in caso contrario.

È possibile richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza presso il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, questa opzione è valida solo se l’acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni prima, consentendo l’aggiornamento del costo originario in base all’indice Istat.

Al di fuori di questo regime, sono esclusi dalla tassazione aggiuntiva gli immobili ottenuti per eredità, quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari, e quelli interessati da ristrutturazioni diverse dal bonus 110%. Per gli altri immobili, sarà necessario attendere almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori prima di poterli rivendere senza subire ulteriori tassazioni. Per calcolare l’importo aggiuntivo delle tasse, sarà essenziale determinare l’entità della plusvalenza e applicare il 26% su tale cifra. Questa nuova impostazione fiscale richiede una valutazione attenta per coloro che intendono vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%.

Per eventuali domande o consulenza sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% lo Studio Pallino rimane a disposizione.

Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

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Chiarimenti Fiscali: La Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Coacervo Successorio e Donativo

Nel contesto delle leggi sulle successioni e donazioni, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023, fornendo chiarimenti cruciali sul trattamento fiscale del coacervo “successorio” e “donativo”. Questa circolare, in linea con la giurisprudenza, offre una guida dettagliata su come questi concetti debbano essere interpretati ai fini fiscali.

Coacervo Successorio: Un Concetto Ormai Obsoleto?

Secondo la nuova circolare, l’istituto del coacervo successorio, una volta un pilastro nell’imposta di successione, è stato dichiarato non più attuale. Questo significa che non può essere utilizzato per determinare aliquote o calcolare franchigie, seguendo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

La Corte Suprema, con pronunce come la n. 22738/2020, ha affermato che “intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990”. Questo orientamento è stato ribadito in ulteriori sentenze, consolidando il fatto che il coacervo “successorio” non è più parte integrante del sistema fiscale attuale per le imposte di successione.

Coacervo Donativo: Limiti Temporali da Considerare

Per quanto riguarda il coacervo “donativo”, la circolare chiarisce che questo concetto rimane in vigore per l’imposta di donazione. Tuttavia, le donazioni fatte tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 sono escluse da questa normativa. Questo periodo coincide con il periodo in cui la legge sull’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata, come confermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 9617/2021 e n. 5690/2023.

In conclusione, la Circolare n. 29 del 19 ottobre rappresenta un passo avanti fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione delle leggi sulle successioni e donazioni. Queste nuove direttive offrono chiarezza e coerenza, garantendo che i contribuenti abbiano un quadro comprensibile e affidabile per affrontare questioni fiscali complesse.

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Misure Fiscali 2024: Partite IVA Italiane, Novità sui Pagamenti Rateali

Nel caotico panorama fiscale italiano, una luce di speranza si è fatta strada per oltre il 90% delle partite IVA del paese. Circa 3,5 milioni di contribuenti italiani potrebbero essere sulla strada giusta per pagare le loro imposte in modo più agevole grazie a una nuova disposizione introdotta dal D.L. fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale”, collegato alla legge di bilancio 2024.

Pagamenti Rateali per le Partite IVA: Cosa Cambia?

La novità più significativa riguarda il secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA nel 2023. Secondo questa proposta, i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori alla soglia di 170.000 euro avranno la possibilità di suddividere il pagamento del secondo acconto in cinque rate mensili. Questo cambiamento potrebbe alleviare notevolmente il peso finanziario per molti autonomi e professionisti.

Le Specifiche della Nuova Normativa

Chi Sono i Beneficiari?

Questa agevolazione è riservata alle persone fisiche con partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro nel corso del 2022.

Cosa Può Essere Rateizzato?

La rateazione riguarda esclusivamente le imposte dirette, mentre i contributi rimangono esclusi da questa possibilità.

Periodo di Validità:

Questa disposizione si applicherà specificamente all’anno fiscale 2023.

Tassi d’Interesse per la Rateazione:

Le tariffe di interesse saranno quelle previste dalla legge, garantendo una soluzione finanziariamente vantaggiosa per i contribuenti.

In pratica, anziché affrontare l’onere di un pagamento unico entro la scadenza del 30 novembre, i contribuenti potranno dilazionare il pagamento delle imposte in diverse rate mensili da gennaio a giugno 2024.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa proposta non è ancora una certezza. Fa parte della bozza della Manovra 2024, ma dobbiamo aspettare ulteriori sviluppi dopo l’iter legislativo con le opposizioni prima che diventi una realtà tangibile per gli autonomi italiani.

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Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

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