Ricordiamo le principali scadenze di Luglio 2024

Lunedi 1 luglio

-Versam. imposta sostitutiva rottamazione magazzino (NB Per soggetti ISA e forfetari il termine è differito al 31.7)

-Versam. saldo 2023 e 1° acconto 2024 – mod. REDDITI/IRAP senza maggiorazione dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 13/2024)

-Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2023 (no per IMIS)

-Versamento imposta sostitutiva estromissione immobile (2a rata 40% – Comma 106, L. 197/2022)

-Versam. Ravv. speciale (6a rata trim. di 8), Liti fiscali pendenti (5a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (6a rata trim. di max 20) -Commi 174, 194 e 220, L. 197/2022 -Ravv. speciale anno 2022 (2a rata trim. di 4) – DL 215/23

-Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) rival. terreni e partecip. all’1.1.2024 – Commi 52 e 53, L. 213/2023


Martedì 16 luglio

-Versamento IVA e ritenute – Giugno

 

Giovedi 25 luglio
-Mod. INTRA – Giugno e 2° trimestre

Mercoledì 31 luglio

-Dichiarazione e liquidazione OSS – 2° trimestre

-Versam. imposta sostitutiva rottamazione magazzino + 0,40% (NB Per soggetti ISA e forfetari non è dovuta la maggiorazione)
-Versam.saldo 2023 e 1° acc. 2024 – mod. REDDITI /IRAP + 0,40% ne dello 0,40% (art. 37, D.Lgs. 13/2024)

-Mod. IVA TR – 2° trimestre

-Versamento Rottamazione-quater (5a rata di max 18) – Comma 232, L. 197/2022

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

 

Il concordato preventivo biennale rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Questo strumento offre ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione con l’Amministrazione Finanziaria, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria.

Uno degli aspetti più importanti del concordato preventivo biennale è il calendario degli adempimenti. Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata al 31 ottobre 2024. Questo slittamento di 16 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 15 ottobre permette ai contribuenti di avere più tempo per valutare la proposta e aderire al concordato.

Per gli anni successivi, il termine di adesione sarà il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Questo significa che i contribuenti dovranno essere pronti a fornire tutti i dati necessari e a valutare la proposta dell’Amministrazione Finanziaria entro questa scadenza.

Per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale, è stato rilasciato un nuovo applicativo, evoluzione del software “Il tuo Isa”. Questo strumento consente ai contribuenti di visualizzare la proposta di imponibile da concordare, che rappresenta l’oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco (per i contribuenti forfettari, sarà necessario uno slittamento dei termini, in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il 15 luglio).

Una delle novità più rilevanti riguarda la determinazione dei componenti straordinari del reddito che possono influire sulla base imponibile oggetto di concordato. In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali. Per i redditi di impresa, invece, dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

Questa disposizione permette di considerare solo gli elementi ordinari del reddito, evitando che eventi straordinari possano influenzare negativamente la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. È un passo importante per garantire una maggiore equità e prevedibilità del sistema fiscale.

Il decreto prevede anche nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Oltre a quelle preesistenti, si aggiungono ulteriori tre cause:

  • Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40%: Questa causa di esclusione si applica ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione.
  • Operazioni di fusione, scissione o conferimento: Nel primo anno di applicazione del concordato, i contribuenti che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento saranno esclusi dal concordato.
  • Accesso al regime forfetario: I contribuenti che accedono al regime forfetario nel primo periodo d’imposta del concordato saranno esclusi dall’accordo.

Queste cause di esclusione sono state introdotte per garantire che solo i contribuenti con situazioni fiscali stabili e prevedibili possano aderire al concordato, evitando possibili abusi o incertezze.

Per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale, sono previste delle ipotesi di imposta sostitutiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico. Nello specifico, per il 2024, il decreto prevede:

  • Imposta principale (IRPEF o IRES): Sarà introdotta un’imposta sostitutiva del 15% sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
  • IRAP: La differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%.
  • Regime forfetario: Per i contribuenti in regime forfetario, l’imposta sarà del 12%, o del 4% in caso di nuove attività.

Queste disposizioni mirano a semplificare il calcolo degli acconti e a garantire che i contribuenti possano prevedere con maggiore certezza l’importo delle imposte dovute.

Le nuove regole offrono ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria, tuttavia, l’adesione al concordato richiede un’accurata preparazione e una precisa comprensione delle nuove disposizioni.

È essenziale seguire le nuove regole, utilizzare correttamente gli strumenti disponibili e rispettare le scadenze per evitare sanzioni e ritardi. La consulenza fiscale professionale può rappresentare un valido supporto per affrontare correttamente le nuove normative e garantire una gestione fiscale ottimale.

Per chiarimenti e consulenze su questa e su altre tematiche fiscali lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Nuove Norme per i Sindaci delle Società: La Camera Vota a Favore del Tetto alle Responsabilità Il 30 maggio 2024, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità un disegno di legge che pone un tetto alle responsabilità dei sindaci delle società italiane.
Questo provvedimento, che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva, rappresenta una svolta significativa per il mondo delle libere professioni e delle imprese, particolarmente quelle di medie e piccole dimensioni. Questo articolo esplorerà in dettaglio il contesto, il contenuto e le implicazioni di questa nuova legislazione.

Il quadro normativo precedente
Prima di questo provvedimento, i sindaci delle società erano esposti a una responsabilità illimitata, sia dal punto di vista temporale che economico. Questa situazione ha creato un clima di insicurezza e ha dissuaso molte professionalità qualificate dal ricoprire il ruolo di sindaco, per il timore di incorrere in azioni risarcitorie di notevole entità.

La proposta di legge
Il disegno di legge, identificato come AC 1276 e firmato da Marta Schifone di Fratelli d’Italia, è il frutto di un’intensa interlocuzione con il mondo delle libere professioni e rappresenta una risposta alla necessità di bilanciare meglio le responsabilità dei sindaci con le loro capacità economiche.

Il provvedimento consiste in un unico articolo che sostituisce integralmente l’art. 2407 del codice civile. La nuova formulazione stabilisce che, al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondano nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, suddiviso in scaglioni:
• Compensi fino a 10.000 euro: il risarcimento non può superare quindici volte l’onorario.
• Compensi da 10.000 a 50.000 euro: il risarcimento non può superare dodici volte l’onorario.
• Compensi superiori a 50.000 euro: il risarcimento non può superare dieci volte l’onorario.

Viene inoltre stabilito che l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive entro cinque anni dal deposito della relazione sul bilancio relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno, anziché dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.
Questa riforma è considerata un passo fondamentale per la protezione dei professionisti che operano come sindaci nelle società. Limitando la responsabilità economica, si mira a ridurre il rischio di azioni risarcitorie sproporzionate che possono dissuadere i professionisti dall’assumere tali incarichi. Questo, a sua volta, potrebbe migliorare la qualità del controllo societario, poiché più esperti saranno disposti a ricoprire questi ruoli.

La limitazione della responsabilità dei sindaci in Italia segue un trend già osservato in altri paesi europei, dove sono stati introdotti tetti simili per evitare che i professionisti siano eccessivamente esposti a rischi finanziari e legali. Questo approccio mira a bilanciare la necessità di vigilanza rigorosa con la protezione dei sindaci da responsabilità potenzialmente devastanti.

Con l’introduzione di questi limiti, si prevede che le compagnie assicurative saranno più propense a offrire coperture a costi ragionevoli per i sindaci, rendendo più accessibile l’assicurazione contro le azioni di responsabilità. Inoltre, la certezza giuridica offerta dal termine di prescrizione di cinque anni fornisce una maggiore sicurezza ai professionisti nel lungo periodo.

L’approvazione del tetto alle responsabilità dei sindaci rappresenta un passo avanti significativo per la regolamentazione delle libere professioni in Italia.  La legge attende ora l’approvazione del Senato, con l’auspicio che il processo si concluda prima della pausa estiva, garantendo così maggiore certezza e stabilità per il futuro del sistema economico italiano.

Per assistenza e consulenze personalizzate in materia fiscale e contabile il nostro studio è a vostra completa disposizione.

Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

In vista della prossima scadenza per il versamento della prima rata dell’IMU 2024, prevista per il 17 giugno 2024, è essenziale esaminare le recenti modifiche normative e gli aggiornamenti riguardanti l’Imposta Municipale Propria (IMU):

Esenzione IMU per Immobili Destinati a Finalità Sociali

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto un’interpretazione autentica che estende l’esenzione IMU agli immobili posseduti o utilizzati da enti pubblici e privati, trust non commerciali e organismi di investimento collettivo del risparmio, destinati esclusivamente a scopi assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, didattici, culturali, ricreativi e religiosi, anche se concessi in comodato a soggetti funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente.

Questa esenzione rappresenta un’importante agevolazione per le organizzazioni che operano nel sociale, riducendo il carico fiscale sugli immobili utilizzati per attività non commerciali di rilevante impatto sociale. È fondamentale che gli enti interessati comprendano i requisiti specifici per poter beneficiare di questa esenzione, come la necessità che gli immobili siano strumentali alle attività indicate e che l’assenza di esercizio delle stesse non ne determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Proroga dei Termini per Delibere e Regolamenti IMU

A partire dal 2024, se i termini per l’inserimento delle delibere e regolamenti comunali IMU (14 ottobre) e la loro pubblicazione (28 ottobre) cadono di sabato o domenica, saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Questa modifica normativa mira a garantire che gli adempimenti amministrativi non siano ostacolati dai giorni non lavorativi, facilitando il rispetto delle scadenze da parte dei comuni e degli operatori fiscali.

Esenzione IMU per Immobili Occupati Abusivamente

Dal 1° gennaio 2023, la Legge n. 197/2022 ha previsto l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • L’immobile non deve essere utilizzabile né disponibile.
  • Deve essere stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o invasione di terreni/edifici.
  • Il contribuente deve comunicare al Comune il possesso dei requisiti per l’esenzione.

La comunicazione può essere effettuata direttamente nella dichiarazione IMU, da trasmettere esclusivamente per via telematica. L’esenzione è riconosciuta solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni indicate.

Questa misura introduce una significativa tutela per i proprietari di immobili vittime di occupazioni abusive, esentandoli dall’onere fiscale per i periodi in cui non possono disporre dei propri beni. È importante per i proprietari assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti e completare correttamente la procedura di comunicazione per beneficiare dell’esenzione.

Chiarimenti su Fabbricati Collabenti e Rurali Strumentali

La Risoluzione del 16 novembre 2023 ha precisato che i fabbricati collabenti (categoria F/2) non rientrano tra le aree edificabili e sono esclusi dall’IMU perché privi di rendita. Per i fabbricati rurali strumentali, non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto o IAP, ma è sufficiente il classamento in categoria A/6 o D/10 con relativa annotazione.

Questi chiarimenti sono fondamentali per evitare dispute interpretative e assicurare che i contribuenti possano applicare correttamente le agevolazioni previste. I fabbricati collabenti, spesso trascurati, sono ora chiaramente esclusi dall’IMU, mentre per i fabbricati rurali strumentali viene semplificata la prova della loro ruralità.

Conduzione Associata di Terreni

Il MEF ha chiarito che la conduzione associata di terreni tramite contratti di rete agricoli o di compartecipazione agraria non preclude l’applicazione dell’esenzione IMU, mantenendo il requisito della conduzione diretta del terreno da parte del coltivatore diretto o dello IAP.

Questa precisazione è fondamentale in un contesto agricolo sempre più orientato alla collaborazione e all’aggregazione di risorse. La possibilità di mantenere l’esenzione IMU anche in caso di conduzione associata incentiva le forme collaborative di gestione agricola, che possono portare a significativi benefici economici e operativi.

Coefficienti di Rivalutazione per Fabbricati del Gruppo Catastale D

Il Decreto dell’8 marzo 2024 ha aggiornato i coefficienti di rivalutazione per determinare il valore dei fabbricati del gruppo catastale D per il calcolo dell’IMU e dell’IMPi. Il coefficiente per il 2024 è stato fissato a 1,02.

L’aggiornamento dei coefficienti è un’operazione necessaria per mantenere allineato il valore catastale degli immobili alle fluttuazioni del mercato immobiliare. Un coefficiente aggiornato garantisce una valutazione equa degli immobili, che si riflette in una corretta determinazione della base imponibile per l’IMU.

In conclusione le modifiche normative introdotte nel corso del 2023 e nei primi mesi del 2024 apportano significative innovazioni alla disciplina dell’IMU, con importanti chiarimenti e aggiornamenti che influiscono sulla gestione dell’imposta.

Le novità principali riguardano l’introduzione di nuove esenzioni, la modifica dei termini per le delibere comunali, l’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione e i chiarimenti su specifiche categorie di immobili. Questi cambiamenti riflettono l’evoluzione delle esigenze fiscali e sociali, promuovendo una gestione più equa e trasparente dell’imposta municipale.

L’IMU rappresenta una componente fondamentale del sistema fiscale italiano, influenzando significativamente le finanze locali e le scelte economiche dei proprietari immobiliari. Le recenti modifiche normative riflettono l’evoluzione delle politiche fiscali, mirate a promuovere una gestione più equa e sostenibile dell’imposta.

È essenziale per i contribuenti essere informati, consultando regolarmente le fonti ufficiali e avvalendosi del supporto di esperti fiscali. Solo attraverso una corretta comprensione delle nuove disposizioni è possibile ottimizzare la gestione degli immobili e adempiere efficacemente agli obblighi fiscali.

Per una consulenza dettagliata sull’IMU o su altre tematiche fiscali, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Promemoria Scadenze Fiscali di Giugno
Vi ricordiamo le prossime importanti scadenze fiscali:
Lunedì 17 giugno:
Versamento IVA e ritenute – Maggio
Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2024
 Martedì 25 giugno:
Mod. INTRA – Maggio
Venerdì 28 giugno:
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza.

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha riproposto l’opportunità di affrancamento delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%, confermando così l’aliquota già applicata nel 2023.

Scadenza: 30 giugno 2024

Secondo le nuove disposizioni, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile affrancare le partecipazioni societarie non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024, pagando il 16% del loro valore determinato al 1° gennaio 2024 tramite una perizia da formalizzare entro il 30 giugno 2024. Questo vale sia per partecipazioni qualificate sia non qualificate. Le partecipazioni qualificate, secondo l’art. 67, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o più del 25% del capitale o patrimonio.

Modalità di versamento

Il valore stabilito dalla perizia non può essere incrementato da altri oneri, eccetto i costi per la redazione della perizia stessa. Nel caso in cui l’intero importo dell’imposta sostitutiva o la prima rata venga versata entro il 30 giugno 2024, la rivalutazione sarà considerata completata e il contribuente potrà utilizzare il nuovo valore determinato per calcolare le eventuali plusvalenze. È possibile pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2024, per poter perfezionare la rivalutazione.

Per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze e su come ottimizzare la vostra situazione fiscale, i nostri esperti sono a disposizione per offrire consulenza e supporto in tutte le fasi della rivalutazione delle partecipazioni societarie.

Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.

Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:

  1. Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
  2. Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:

  • Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
  • Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
  • Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
  • Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.

Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

  • In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
  • In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.

Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.

È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.

Procedure e Scadenze

Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:

  1. Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
  2. Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
  3. Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.

Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.

Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Il nuovo decreto legislativo introduce una serie di modifiche fondamentali che intervengono su vari aspetti del sistema sanzionatorio tributario, con l’obiettivo di armonizzare le sanzioni amministrative e penali, rendendole più coerenti e uniformi. Di seguito le principali novità.

Disposizioni Comuni tra Sanzioni Amministrative e Penali

Integrazione tra Fattispecie Sanzionatorie:

Il decreto mira a creare un sistema sanzionatorio più integrato, eliminando le incongruenze tra le diverse tipologie di sanzioni. Questo comporta una maggiore coerenza nel trattamento delle violazioni fiscali, indipendentemente dal fatto che siano di natura amministrativa o penale.

Revisione dei Rapporti tra Processo Penale e Processo Tributario:

Viene introdotta una maggiore armonizzazione tra i procedimenti penali e tributari. Le prove raccolte in un processo potranno essere utilizzate nell’altro, facilitando così una gestione più efficiente e coordinata dei casi di evasione e frode fiscale.

Meccanismi di Compensazione:

Si prevede un sistema di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze. Questo meccanismo permette di ridurre il carico sanzionatorio complessivo in caso di violazioni multiple, migliorando l’equità del sistema.

Riduzione delle Sanzioni:

Viene introdotta una riduzione delle sanzioni, specialmente in presenza di condotte meno gravi. Questo approccio premia i contribuenti che, pur avendo commesso violazioni, non hanno agito con intenzione fraudolenta o reiterata.

Sanzioni Penali

Revisione dei Profili Sanzionatori per Omessi Versamenti Non Reiterati:

Il decreto prevede un inasprimento delle pene per chi omette di versare le ritenute dovute. In particolare, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per importi superiori a 150.000 euro. Questa misura punta a dissuadere le omissioni nei versamenti, rafforzando il deterrente contro tali pratiche.

Sanzioni Amministrative

Proporzionalità delle Sanzioni:

Le sanzioni amministrative verranno ricalibrate per essere più proporzionate rispetto alle condotte contestate. Saranno più severe per i comportamenti fraudolenti, mentre le infrazioni minori vedranno una riduzione delle sanzioni, incentivando una maggiore conformità da parte dei contribuenti.

Disciplina della Recidiva, Cumuli e Continuazioni:

Viene rivista la disciplina riguardante la recidiva e i cumuli, con un’attenzione particolare alla continuità delle infrazioni. Questo assicura che le sanzioni siano adeguate alla gravità e alla frequenza delle violazioni, promuovendo un comportamento fiscale più responsabile.

 

Nuove Disposizioni in Materia di Prove e Giudicato

Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda l’utilizzo delle prove e l’efficacia del giudicato:

Prove: Le sentenze emesse nel processo tributario, una volta divenute irrevocabili, così come gli accertamenti definitivi delle imposte in sede amministrativa, potranno essere utilizzati come prova nel processo penale. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra i due sistemi di giustizia.

Giudicato: Una sentenza irrevocabile di assoluzione in ambito penale, pronunciata per gli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, avrà efficacia di giudicato anche nel processo tributario. Questa disposizione mira a evitare incongruenze e garantire una maggiore coerenza nelle decisioni giudiziarie.

Responsabilità delle Sanzioni Pecuniarie

Il decreto introduce anche novità riguardo alla responsabilità delle sanzioni pecuniarie. Le sanzioni relative al rapporto tributario delle società o enti saranno esclusivamente a carico della società o dell’ente stesso. Tuttavia, nel caso in cui questi soggetti siano costituiti in maniera fittizia o interposti, la sanzione sarà irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.

La revisione del sistema sanzionatorio tributario rappresenta una svolta significativa per il diritto tributario italiano. L’approvazione definitiva del decreto legislativo segna l’inizio di una nuova era caratterizzata da maggiore integrazione, proporzionalità e coerenza tra sanzioni amministrative e penali.

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Con il Comunicato stampa n.84 del 24 Maggio 2024 vengono approvati una serie di provvedimenti volti a riformare e migliorare diversi settori nel panorama economico e sociale italiano, ecco i dettagli:

Semplificazione edilizia e urbanistica:
– Obiettivi: Il decreto legge, proposto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, mira a semplificare le norme edilizie e urbanistiche per rispondere al crescente fabbisogno abitativo e ridurre il consumo del suolo.
– Misure principali: Include l’ampliamento degli interventi di edilizia libera, la semplificazione del riconoscimento dello stato legittimo degli immobili, agevolazioni per i cambi di destinazione d’uso senza opere, e modifiche alle tolleranze costruttive.
– Normative specifiche: Semplificazione della sanatoria per le parziali difformità edilizie, mantenimento delle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid-19, e disposizioni per le amministrazioni pubbliche in materia edilizia.

Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio dell’anno scolastico, università e ricerca:
– Obiettivi: Il decreto legge, proposto da vari ministri, introduce misure per migliorare la gestione dello sport, supportare gli alunni con disabilità, garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico e migliorare l’istruzione universitaria.
– Sport: Introduce regole per il funzionamento degli organismi sportivi e istituisce una commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive.
– Sostegno didattico: Misure per l’integrazione degli studenti stranieri e per rafforzare il supporto agli alunni con disabilità, inclusi nuovi percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno.
– Mobilità dei dirigenti scolastici: Introduzione di un nuovo modello di valutazione basato su parametri di merito e regolazione della mobilità dei dirigenti scolastici.

Legge di delegazione europea 2024:
– Obiettivi: Adeguare l’ordinamento interno alle direttive e regolamenti dell’Unione Europea.
– Misure principali: Delega al governo per recepire 20 direttive e attuare 13 regolamenti europei, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, protezione dei lavoratori contro l’amianto, e tutela penale dell’ambiente.
– Regolamenti specifici: Adeguamento delle normative interne per la produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per la tutela dei prodotti artigianali e industriali.

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali:
– Obiettivi: Incrementare gli standard di sicurezza delle infrastrutture per il trasporto pubblico.
– Misure principali: Ampliamento delle competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture (ANSFISA), introduzione di corsi di formazione, ispezioni ordinarie, e installazione di sistemi automatici di monitoraggio della sicurezza.
– Finanziamenti e personale: Incremento delle dotazioni organiche dell’Agenzia e introduzione di nuove fonti di entrata.

Revisione del sistema sanzionatorio tributario:
– Obiettivi: Riformare il sistema sanzionatorio in ambito tributario per renderlo più equo ed efficace.
– Misure principali: Revisione delle sanzioni previste per violazioni fiscali, con l’obiettivo di migliorare la conformità fiscale e ridurre l’evasione.

Quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:
– Obiettivi: Migliorare l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF gestite dallo Stato.
– Misure principali: Aggiunta di interventi per il recupero dalle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche, miglioramento delle procedure amministrative per l’utilizzo dei fondi, e l’uso di piattaforme informatiche per la presentazione delle domande.

Disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare:
– Obiettivi: Ridefinire gli assetti fondamentali delle strutture dirigenziali del Ministero della Difesa.
– Misure principali: Incremento del personale degli uffici di diretta collaborazione, definizione dei compiti e delle responsabilità del Direttore per la politica di difesa, e adeguamento dell’organizzazione del Ministero.

Leggi regionali:
– Obiettivi: Valutare e approvare le leggi delle regioni e delle province autonome.
– Misure principali: Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare diverse leggi regionali, che spaziano dal sostegno agli enti del terzo settore, alle variazioni di bilancio, alla promozione della legalità e alla prevenzione degli incendi boschivi.

Il prossimo giovedì approfondiremo il punto relativo sistema sanzionatorio tributario.

 

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