Nuove agevolazioni per le mamme lavoratrici: ecco cosa prevede la legge di bilancio 2024

La recente legge di bilancio per il 2024 ha introdotto una serie di misure volte a sostenere le mamme che lavorano, con particolare attenzione all’aspetto previdenziale. Tra queste novità, spicca il tanto atteso “Bonus Mamme”, un beneficio che mira a alleviare il carico finanziario delle lavoratrici che hanno figli a carico.

Il “Bonus Mamme” consiste nell’esenzione dal pagamento della contribuzione previdenziale, la quale rappresenta il 9,19% della retribuzione, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, suddivisi su base mensile. Questa agevolazione è destinata alle lavoratrici che hanno almeno tre figli, offrendo loro un importante supporto economico nel lungo periodo.

Una delle novità più significative riguarda il periodo sperimentale del 2024, durante il quale il bonus sarà esteso anche alle mamme con due figli. Questo ampliamento dell’accesso al beneficio è stato accolto positivamente, poiché riconosce l’importanza del ruolo delle madri anche in situazioni familiari leggermente diverse.
È importante sottolineare che il “Bonus Mamme” è esteso a tutte le lavoratrici dipendenti, indipendentemente dal settore di impiego. Ciò include il settore pubblico e privato, nonché le lavoratrici agricole, quelle in somministrazione e in apprendistato, a condizione che abbiano un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, le lavoratrici domestiche non rientrano nei criteri per accedere a questa agevolazione.

La circolare INPS n 11 /2024 ha precisato le istruzioni operative per i datori di lavoro per l’applicazione e la fruizione in Uniemens dell’esonero parziale sulla contribuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente, le mamme che soddisfano i requisiti richiesti vedranno applicata l’esenzione nella busta paga di Febbraio 2024, a partire dal primo mese dell’anno, per cui gennaio sarà recuperato. In caso di nascita del secondo figlio durante l’anno, il bonus sarà erogato dal mese di nascita fino al decimo anno del bambino.

Questo meccanismo assicura un sostegno continuo alle famiglie durante i primi anni di vita dei figli, quando le spese possono essere particolarmente elevate.

Per quanto riguarda gli anni 2025 e 2026, il beneficio sarà assegnato solo a partire dal terzo figlio e si protrarrà fino al diciottesimo anno dell’ultimo figlio. Questo approccio graduale garantisce un sostegno mirato alle famiglie con un numero maggiore di figli, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna situazione.

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Tutela della maternità potenziata nel 2024: analisi delle misure introdotte per sostenere le famiglie lavoratrici

La tutela della maternità ha subito un significativo potenziamento a partire da quest’anno. Ora, non recarsi al lavoro per prendersi cura del neonato comporterà una minore perdita di stipendio, grazie alla nuova disposizione che prevede l’indennizzo all’80% della retribuzione per due mesi del congedo parentale anziché al tradizionale 30%. Questa importante novità è stata introdotta dall’articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, inserita nella legge di bilancio del 2024.

La maggiore protezione è riservata soprattutto per il congedo utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino, a scelta tra i genitori (madre o padre). Questa misura è destinata ai lavoratori che terminano il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità o paternità) dopo il 31 dicembre 2023. Si tratta di un passo importante verso una maggiore equità e sostegno alle famiglie lavoratrici.

Il congedo parentale, precedentemente noto come “astensione facoltativa”, è il diritto garantito a ogni genitore dipendente di assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio. Questo diritto può essere esercitato una volta terminato il congedo di maternità per la madre o subito dopo la nascita per il padre, oppure al termine del congedo di paternità.

I congedi di maternità e paternità rappresentano periodi di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di 5 mesi, completamente indennizzati. Questo è un importante sostegno per consentire ai genitori di dedicarsi pienamente alla cura dei propri figli nei primi mesi di vita.

Diversamente, il congedo parentale è parzialmente indennizzato e può essere usufruito fino a quando il figlio compie 12 anni, con specifiche misure, durate e modalità. La flessibilità offerta dalla possibilità di frazionare la fruizione del congedo in modalità mensile, giornaliera o oraria risponde alle diverse esigenze delle famiglie lavoratrici.

La recente riforma del 2024 si inserisce in un percorso di progressivo aumento delle tutele iniziate nel 2022. Questo processo ha visto l’estensione del periodo massimo di congedo parentale indennizzato da 6 a 9 mesi totali e l’ampliamento del periodo di fruizione da 6 a 12 anni di vita del figlio.

Infine, la riforma ha esteso anche il congedo parentale per i genitori single da 10 a 12 mesi, offrendo un sostegno ancora più ampio a coloro che si trovano a gestire da soli le responsabilità genitoriali. Questi cambiamenti rappresentano un passo significativo verso una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare e una maggiore equità nel mondo del lavoro.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per chiarimenti, approfondimenti ed assistenza personalizzata.

La recente manovra fiscale del 2024 ha confermato la proroga del taglio del cuneo fiscale per un ulteriore anno, permettendo ai lavoratori dipendenti di beneficiare di sconti sulle trattenute contributive mensili. Tuttavia, vi è una significativa eccezione: le tredicesime non rientrano nell’agevolazione.

Il comma 15 dell’art. 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che costituisce la legge di bilancio del 2024, stabilisce le misure degli sconti. Si conferma uno sconto del 7% per retribuzioni fino a 1.923 euro mensili e del 6% per quelle superiori ma non oltre i 2.692 euro.

Il finanziamento di questa misura ammonta a 10,7 miliardi di euro, rappresentando la componente più consistente dell’intera manovra. Come negli anni precedenti, è importante sottolineare che il taglio dei contributi non incide sul calcolo delle prestazioni, inclusa la pensione, dei lavoratori.

Il bonus contributivo è stato introdotto nel 2022, con sconti del 0,8% nel primo semestre e del 2% nel secondo, applicati fino a un limite di retribuzione lorda di 2.692 euro mensili. Nel 2023, la legge di bilancio ha introdotto diverse misure e limiti, inclusa un’ulteriore maggiorazione del 4% nel periodo da luglio a dicembre.

Nel 2024, la proroga mantiene le stesse misure e limiti di retribuzione, ma introduce una novità: gli effetti sul rateo di tredicesima. Contrariamente a quanto accaduto per il bonus del 4% nell’anno precedente, la tredicesima mensilità è completamente esclusa dall’agevolazione, così come eventuali mensilità aggiuntive.

L’incentivo si estende a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato. Tuttavia, i lavoratori domestici sono esclusi, poiché già beneficiari di una disciplina agevolata in materia di contribuzione.

La condizione principale per usufruire dell’incentivo è possedere una retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro, ovvero 35.000 euro annui. Il beneficio può essere applicato sia ai lavoratori già assunti al 1° gennaio 2024 che a quelli eventualmente assunti nel corso dell’anno.

Il datore di lavoro non deve soddisfare requisiti specifici, e il bonus contributivo è cumulabile con altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione dovuta. Non essendo un incentivo all’assunzione, non richiede neanche il documento unico di regolarità contributiva (Durc).

La riduzione contributiva del 6% o 7% si applica mensilmente, con la condizione che la retribuzione mensile non superi i limiti prestabiliti. Tuttavia, la tredicesima mensilità è esclusa dall’agevolazione, e la verifica delle soglie retributive deve essere effettuata separatamente per la retribuzione mensile e i ratei di tredicesima.

Nel settore agricolo, il taglio del cuneo fiscale presenta particolarità, poiché il calcolo della contribuzione avviene direttamente tramite il “servizio di tariffazione” dell’Inps. La misura dell’esonero viene determinata in base all’imponibile previdenziale dichiarato mensilmente.

In sintesi, la manovra fiscale del 2024 proroga il taglio del cuneo fiscale, confermando le misure degli sconti, escludendo le tredicesime dall’agevolazione, mentre il beneficio continua a rappresentare un incentivo significativo per i lavoratori dipendenti con retribuzioni contenute.

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Modifiche nei Termini di Presentazione delle Dichiarazioni Fiscali: Un’Analisi Approfondita

Con l’entrata in vigore dell’art. 11, D.Lgs. 8.1.2024, n. 1 il 2.5.2024, sono state apportate significative modifiche ai termini di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali. Queste nuove disposizioni mirano a razionalizzare e semplificare il processo, offrendo chiarezza e linee guida per i contribuenti.

Scadenze e Adempimenti Generali

Le dichiarazioni fiscali, esclusa la Certificazione Unica (CU), devono essere inviate entro il 90° giorno dalla data di scadenza prevista. È essenziale notare che, in caso di scadenza in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

Dichiarazione Annuale dell’IVA

I soggetti passivi IVA sono generalmente obbligati a presentare la dichiarazione annuale dell’IVA. Tuttavia, sono esentati coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/72, tra cui i contribuenti minimi e forfetari, i produttori agricoli esonerati, e gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda.

Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide sempre con l’anno solare, e la scadenza per la presentazione è fissata al 30.4. Tuttavia, se si intende includere la Liquidazione IVA Periodica (LIPE) del 4° trimestre, il termine è anticipato al 28.2/29.2.

Impatto sulle Persone Fisiche

Le persone fisiche, ad eccezione di coloro esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, hanno l’opzione di presentare il modulo REDDITI PF o il modulo 730. È vietato l’utilizzo del modulo 730 per coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, reddito derivante da arti e professioni o partecipazioni.

Adempimenti per le Società di Persone e Soggetti Equiparati

Le società di persone devono presentare entro il 30.9, con riferimento all’anno solare precedente, il modulo REDDITI SP e il modulo IRAP. Le dichiarazioni vanno redatte utilizzando il modello approvato entro febbraio relativamente al periodo d’imposta al 31.12 dell’anno precedente.

Società di Capitali e Operazioni Straordinarie

Per le società di capitali, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni REDDITI SC e IRAP è fissata entro il 30.9 per l’anno precedente. In caso di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione in società di persone, il termine è entro il 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta.

Società di Capitali con Esercizio Non Coincidente con l’Anno Solare

Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare presentano le dichiarazioni REDDITI SC e IRAP entro il 9° mese dalla chiusura dell’esercizio. Per i periodi d’imposta che scadono dopo il 2.5.2024, si applica un termine di 11 mesi.

Queste nuove disposizioni forniscono un quadro chiaro e dettagliato, contribuendo a semplificare il processo di presentazione delle dichiarazioni fiscali e ad assicurare la conformità normativa da parte dei contribuenti.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per chiarimenti e assistenza personalizzata.

La dichiarazione IVA in rimborso può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2024. La finestra per l’invio della dichiarazione IVA 2024 va dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024. Tuttavia, coloro che intendono evitare la comunicazione della Liquidazione Periodica IVA del 4° trimestre 2023 possono anticipare l’invio al 29 febbraio 2024.

Ricordiamo le principali scadenze di Febbraio 2024:

Venerdì 16 Febbraio
Versamento IVA e ritenute – Gennaio
Versamento INPS fissi e IVA 4° trim. 2023 (trimestrali speciali)
Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Versamento premio INAIL – regolazione 2023 e rata 2024Martedì 20 Febbraio
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 4° trim. 2023Lunedì 26 Febbraio
Mod. INTRA – GennaioMercoledì 28 Febbraio
INPS regime contributivo agevolato per forfetari ART/COMM – Istanza adesione o revoca dal 2024
Versamento Rottamazione-quater (3a rata di max 18) Comma 232, L. 197/2022

Giovedì 29 Febbraio
Versamento imposta di bollo su FE – 4° trimestre 2023
Comunicazione LIPE – 4° trimestre 2023 Gi 29 (Può essere inclusa nel mod. IVA 2024)
Dichiarazione retribuzioni INAIL – anno 2023

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Nel prossimo anno, la Cassazione italiana si troverà di fronte a un aumento potenziale di ricorsi tributari, rendendo inefficace la definizione agevolata introdotta nelle recenti leggi.

Tra il 2019 e il 2023 le tre definizioni agevolate che si sono susseguite – previste dal Dl 118/2018, dalla riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022) e dalla precedente manovra 2023 (legge 197/2022) – hanno prodotto in Cassazione il taglio di circa 11.700 liti fiscali, ben al di sotto degli obiettivi prefissati.

La situazione è ulteriormente complicata dal persistente arretrato di legittimità a quota 42.000 e di merito a quota 257.000 al 31 dicembre 2023, rappresentando circa il 50% del totale dei procedimenti civili pendenti.
La chiusura della finestra per le definizioni agevolate nel 2023 potrebbe aggravare la situazione nel 2024, con una prevista impennata di nuovi ricorsi. La definizione agevolata, concepita per ridurre i procedimenti e accelerare i giudizi, sembra non aver sortito gli effetti sperati, lasciando il sistema giudiziario tributario in uno stato di incertezza.

Inoltre, l’andamento della giustizia tributaria a livello di merito e legittimità rivela una situazione complessa.
Mentre la sezione tributaria della Cassazione potrebbe chiudere il 2023 con 41.894 pendenze arretrate, le Corti di primo e secondo grado hanno registrato una diminuzione dei procedimenti pendenti rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, le sfide persistenti nel sistema giudiziario tributario richiedono una riflessione più approfondita sulle politiche e sulle strategie da adottare per migliorare l’efficienza e la gestione delle controversie fiscali in Italia.

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Detrazione IVA e Deduzione Costi: Tutto Quello che Devi Sapere sulle Fatture 2023 Ricevute
quest’Anno

La gestione delle fatture 2023 ricevute nel 2024, inerenti al periodo d’imposta del 2023, richiede un’analisi
approfondita delle normative riguardanti la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi. Questo processo
assume particolare rilevanza per le fatture che coprono l’anno fiscale precedente ma vengono
effettivamente ricevute nell’anno in corso, aggiungendo complessità e dettagli che meritano attenzione.

Le disposizioni normative specifiche per questa situazione sono dettagliate nell’articolo 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica (DPR) n. 633/1972. Tale articolo delinea in modo esaustivo le modalità con cui
sorge il diritto alla detrazione dell’IVA al momento dell’esigibilità, identificata come la data in cui si
concretizza l’operazione.

E’ essenziale considerare le regole specifiche relative alla deducibilità dei costi, a seconda
che l’impresa segua una contabilità semplificata o ordinaria. Riguardo alla detrazione dell’IVA per le fatture
che attraversano l’anno, l’articolo 6 del DPR n. 633/1972 rappresenta il principale riferimento normativo.
L’esigibilità dell’IVA è legata alla data di consegna o spedizione per la vendita di beni e al pagamento o
emissione della fattura per i servizi.

L’articolo 23 fornisce un ulteriore approfondimento nel processo, dichiarando che la detrazione dell’IVA
avviene attraverso l’annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e bollette doganali prima della
liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione. Ciò deve avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Le regole dettagliate per la detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno sono stabilite in base alle
specifiche date di emissione, ricezione e registrazione della fattura, delineando i momenti precisi in cui è
possibile procedere con la detrazione dell’IVA.

Per quanto riguarda le possibili novità introdotte dalla riforma fiscale sulla detrazione dell’IVA per le fatture
a cavallo d’anno, l’articolo 7 della legge delega n. 111/2023 propone la possibilità di esercitare il diritto alla
detrazione con la dichiarazione dell’anno di ricezione della fattura, superando il vincolo temporale
attualmente in vigore.

Infine, per quanto concerne la deduzione dei costi delle fatture 2023 ricevute nel 2024, è fondamentale
considerare le distinzioni tra le partite IVA in contabilità semplificata e ordinaria. Nel caso dei titolari di
partita IVA in contabilità ordinaria, il costo della fattura datata dicembre 2023 ma ricevuta a gennaio 2024
sarà deducibile per competenza nel 2023, con l’applicazione di procedure contabili specifiche. Per la
contabilità semplificata, invece, il costo sarà deducibile nel 2024, senza applicare il criterio della
competenza, aggiungendo ulteriori sfumature a questa complessa dinamica normativa.

Vedremo ora alcuni esempi per chiarire le diverse situazioni, considerando anche il regime fiscale adottato
dal contribuente per la deduzione del costo documentato in fattura.

Fatture a cavallo d’anno: IVA
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione del documento coincide con
la data in cui il Sistema di Interscambio (SdI) consegna il documento al destinatario.
Nel caso di fattura messa a disposizione nella propria area riservata il 17.01.2024, il diritto alla detrazione
del contribuente nasce solo dalla data di presa visione della stessa, quindi a partire dal 17.01.2024. Per le
fatture datate 30.12.2023, inviate a SdI il 02.01.2024 e annotate nei registri Iva con la stessa data, il
contribuente le inserirà nella liquidazione Iva di Gennaio 2024.
Per le fatture datate 30.12.2023, inviate a SdI il 31.12.2023 e ricevute nella stessa data ma annotate nei
registri Iva nel 2024, la detrazione dell’IVA non può avvenire né nel mese di Dicembre né in Gennaio 2024,
in conformità alla normativa sulle fatture a cavallo d’anno. Il contribuente dovrà esercitare il diritto alla
detrazione nell’IVA annuale relativa all’anno 2023.

Fatture a cavallo d’anno: deduzione del costo
Riguardo all’incidenza di tali fatture sull’utile del contribuente, esaminiamo caso per caso considerando il
regime fiscale adottato.
a) Regime di cassa effettivo: l’utile è determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute secondo il
criterio di cassa.
b) Regime di cassa virtuale: la data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione
delle fatture ai fini Iva.
c) Regime ordinario: si applica il criterio di competenza economica, ma non verrà trattato in
quanto non presenta problematiche per le operazioni a cavallo d’anno.

Infine, analizziamo due scenari:
1) Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023:
per il regime fiscale a), il costo è deducibile solo se la fattura è stata saldata entro il 2023; per il regime
fiscale b), la deduzione avviene nel 2023 se la fattura è annotata entro il 31.12.2023.
2) Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024:
per il regime fiscale a), la deduzione segue il criterio dell’effettivo pagamento; per il regime fiscale b), la
fattura ricevuta nel nuovo anno deve essere imputata al 2024.

Ricordiamo che lo Studio pallino è a vostra disposizione per chiarimenti e per assistenza personalizzata.

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare la contabilità semplificata nel corso del 2024, a condizione che i ricavi generati nel 2023 non superino i seguenti limiti: € 500.000 per coloro che operano nel settore delle prestazioni di servizi e € 800.000 per coloro che svolgono altre attività. Nel caso in cui tali limiti non vengano superati, la contabilità semplificata diventa il regime standard; tuttavia, è possibile optare per la contabilità ordinaria tramite una specifica opzione triennale. Tali limiti, basati sul fatturato del 2023, influenzano anche la possibilità di effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale nel 2024.

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali devono scegliere tra due regimi contabili: la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata. Le società di capitali (srl, spa, ecc.) sono obbligate a utilizzare la contabilità ordinaria, indipendentemente dall’importo dei ricavi dell’anno precedente.

Per il 2024, la contabilità semplificata, come definita dall’art. 18 del DPR n. 600/73, è ammessa solo se i ricavi dell’anno precedente non superano un limite specifico, differenziato in base al tipo di attività. La scelta tra contabilità ordinaria e semplificata dipende dal superamento o meno dei limiti di ricavi nel 2023, considerando il regime contabile adottato in quell’anno.

Esempi illustrativi includono la possibilità per un’impresa individuale che ha mantenuto la contabilità semplificata “per cassa” nel 2023, con ricavi di € 480.000, di continuare con la contabilità semplificata nel 2024. Al contrario, una società di persone che ha superato il limite di ricavi nel 2023 deve passare alla contabilità ordinaria nel 2024.

Nel caso di attività multiple, la scelta della contabilità semplificata dipende dai limiti di ricavi raggiunti in ciascuna attività. La contabilità semplificata è possibile solo per le attività miste se l’attività prevalente rispetta i limiti.

I contribuenti che soddisfano i limiti di ricavi nel 2023 possono optare per la contabilità ordinaria nel 2024, vincolando tale opzione per almeno 3 anni e comunicandola tramite il modulo IVA 2025. L’opzione per il metodo “da bilancio” per l’IRAP comporta la tenuta della contabilità ordinaria per almeno 3 anni e influisce sulla possibilità di passare alla contabilità semplificata.

Per le liquidazioni IVA trimestrali del 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono optare per tale regime se il volume d’affari dell’anno precedente non supera i limiti stabiliti. Tale scelta comporta un aumento degli interessi del 1%.

Operazioni straordinarie e trasformazioni soggettive influenzano la periodicità delle liquidazioni IVA dell’anno successivo, tenendo conto del volume d’affari totale dell’anno in cui avviene l’operazione.

Infine, sono forniti esempi dettagliati per la scelta della contabilità e delle liquidazioni IVA in base ai ricavi e al volume d’affari, considerando anche l’opzione IRAP e l’opzione per la contabilità ordinaria. Nel caso dei lavoratori autonomi, la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata (incassi/pagamenti) è indipendente dall’ammontare dei compensi, e sono forniti esempi specifici. Si noti che tutte le opzioni e le scelte sono soggette a vincoli temporali specifici, come indicato dalla normativa vigente.

Il nostro Studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e assistenza personalizzata.

La Legge di Bilancio 2024, approvata dal Parlamento a dicembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 30 dicembre 2023, introduce importanti novità che riguardano il lavoro, la fiscalità, le famiglie e le imprese introduce diverse novità in materia di fisco, lavoro, pensioni, famiglia e sanità.

La legge di bilancio 2024 ha un valore di circa 28 miliardi di euro miliardi di cui oltre la metà destinati, in particolare, a interventi a sostegno dei redditi medio-bassi che beneficeranno del rinnovo del taglio cuneo fiscale e contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro) e dell’accorpamento delle prime due fasce delle aliquote Irpef (23% fino a 28 mila euro).

In favore delle famiglie sono state introdotte misure per le madri lavoratrici, dall’esonero dei contributi previdenziali per le donne con due o più figli al potenziamento del bonus asilo nido. Prevista anche la possibilità per le famiglie numerose di accedere al Fondo garanzia mutui per l’acquisto della prima casa, nonché la detassazione dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

A sostegno delle persone con redditi bassi confermati anche il contributo del bonus sociale elettricità e la carta “Dedicata a te”, mentre sul fronte pensioni sono state prorogate, con alcune rivisitazioni, Quota 103, Ape sociale e Opzione donna.
Per le imprese stanziati 1,3 miliardi per l’agevolazione “più assumi meno paghi” che incentiva a nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne ed ex percettori del reddito di cittadinanza.

Finanziati anche il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, la Nuova Sabatini e i Contratti di sviluppo.

Di seguito una disamina delle singole misure approvate:

WELFARE AZIENDALE (co. 16 E 17)
L’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 48/2023 aveva, per il 2023, aumentato a € 3.000 (anziché il limite normale di € 258,23) la soglia di esenzione per i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (valore dei beni concessi/servizi forniti ai dipendenti/assimilati: auto concesse in uso promiscuo, regali natalizi, buoni spesa/buoni carburante, ecc.) limitatamente ai dipendenti con figli a carico (ex articolo 12, comma 2, TUIR). Ora, tale deroga viene prorogata per il 2024 con le seguenti modifiche:
• € 1.000: per la generalità dei dipendenti/co.co.co. (nel 2023 pari a € 258)
• € 2.000: per i dipendenti/co.co.co. con figli fiscalmente a carico (nel 2023 pari a € 3.000) L’esenzione si estende anche alle somme erogate/rimborsate per il pagamento:
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas (come nel 2023)
• NUOVO – delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il superamento della soglia (somma cumulativa di tutti i benefit fruiti nel 2024) comporta la tassazione dell’intero importo (non trattandosi di una “franchigia”).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ (co. 18)
L’articolo 1, comma 182, Legge n. 208/2015 ha istituito la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 10% (salvo rinuncia del lavoratore):
– ai premi di risultato di importo variabile, legati a incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione
– o alle somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa disciplinate dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale:
• nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro)
• per i lavoratori dipendenti (esclusi i co.co.co.) con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a € 80.000.
Per il 2024 è prevista la riduzione dall’10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile (riduzione analoga prevista anche per il periodo 2023).

PLASTIC TAX E SUGAR TAX – ULTERIORE DIFFERIMENTO (co. 44)
La data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla cosiddetta “plastic tax” e “sugar tax”, istituite dalla legge di bilancio 2020, è nuovamente prorogata al 1º luglio 2024 (anziché al 1º gennaio 2024).

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE IVA PER DETERMINATI BENI (co. 45 e 46)
La Legge di Bilancio 2024 introduce modifiche alle aliquote IVA per la vendita di determinati beni:
a) Prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia: Viene apportata una modifica all’aliquota IVA applicabile a alcuni articoli precedentemente inclusi nella Tabella All-bis del DPR n. 633/72, soggetti a un’aliquota ridotta del 5%. Questi articoli vengono trasferiti alla Tabella AIII, DPR n. 633/72, e comportano le seguenti variazioni:
– Prodotti assorbenti e tamponi per l’igiene femminile, coppette mestruali e latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini (precedentemente soggetti al 5% di IVA) ora rientrano nella Tabella AIII con un’aliquota IVA del 10%.
– Pannolini per bambini e seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (prima soggetti al 5% di IVA) ora sono inclusi nella Tabella AIII con un’aliquota IVA del 22%.
b) Pellet: L’aliquota IVA ridotta al 10% (inizialmente prevista solo per il 2023 dall’art. 1, co. 73, Legge di Bilancio 2023) viene estesa anche alle cessioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Da marzo in poi, si applicherà l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. 52 e 53)
Si propone nuovamente la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori del reddito d’impresa, come disciplinato dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001. I beni interessati comprendono terreni edificabili e/o agricoli, nonché partecipazioni quotate e non quotate, posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del contesto aziendale da persone fisiche, società semplici/studi associati o enti non commerciali.
È prevista un’imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata al 16% del valore di perizia per tutte le diverse categorie di beni. Per quanto riguarda la perizia e il pagamento, entro il 30 giugno 2024 è necessario adempiere ai seguenti obblighi:
– Redazione e asseverazione della perizia di stima;
– Versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali di pari importo (sulle 2ª e 3ª rate, con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026, si applicano interessi al 3% annuo).

Per le partecipazioni quotate, per le quali sono negoziati quote/diritto in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si dovrà considerare il valore normale (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del TUIR) relativo al mese di dicembre 2023.

ESTENSIONE DELLA PEX AI SOGGETTI NON RESIDENTI (co. 59)
In conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale, che ha individuato la normativa nazionale come potenzialmente in contrasto con i principi comunitari sulla “libertà di circolazione dei capitali”, si procede all’estensione della disciplina della participation exemption (“PEX”) anche ai soggetti non residenti. Questa estensione è applicabile a condizione che tali soggetti abbiano la residenza in paesi dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Tale ampliamento è circoscritto alla cessione di partecipazioni “qualificate” detenute in società italiane.
Si rimanda per ulteriori dettagli alla RF-fl 199/2023 (modificata dalla legge di Bilancio 2024 solo per quanto riguarda l’estensione del divieto di PEX nel caso di cessione di quote di società semplici).

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% (co. 63)
Con la modifica dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, relative alle cosiddette “locazioni brevi” (ovvero, locazioni di unità abitative con una durata non superiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa) soggette alla cedolare secca, sono state apportate modifiche sia all’aliquota applicabile che agli adempimenti degli intermediari.

L’aliquota “base” è aumentata: attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 4 del citato Decreto Legge, è stabilito quanto segue:
– l’aliquota ordinaria è aumentata al 26% anziché al 21%
– tuttavia, l’aliquota del 21% continua ad applicarsi “ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un’unità immobiliare indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi”.

Va notato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 595 della legge di bilancio 2021, si presume che la destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta sia di natura imprenditoriale. Tale norma si applica solo nel caso di un numero di unità immobiliari locato con cedolare secca compreso tra 1 e 4.
Inoltre, la scelta dell’aliquota del 21% (presumibilmente indicata in un’apposita casella del quadro LC del modello Redditi PF o del quadro B del modello 730) è a discrezione del contribuente, che può optare per quella relativa al canone di locazione maggiore o, in mancanza di scelta, sarà applicata l’aliquota ordinaria del 26%.

Per quanto riguarda le locazioni brevi, si verifica la seguente casistica in base al numero di unità immobiliari:
– 1 solo appartamento: cedolare al 21% (se richiesta nel modello 730/Redditi PF)
– Da 2 a 4 appartamenti: 1 canone al 21% (su richiesta); gli altri canoni al 26%
– 5 appartamenti o più: esercizio d’impresa, aliquota del 26%

Per altre tipologie di contratti di locazione, la disposizione non ha effetto.
Per gli intermediari immobiliari e gestori di portali telematici, è noto che devono operare una ritenuta del 21% sui canoni/corrispettivi o intervenire nel pagamento. Tale aliquota rimane invariata, ma con la nuova aliquota base del 26%, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto se non viene esercitata l’opzione per la cedolare secca (i canoni sono soggetti all’IRPEF) o se sono destinati alla locazione breve più di un appartamento, con l’integrazione della differenza del 5% in sede di dichiarazione.

Intermediari non residenti: in conformità con la sentenza della Corte UE del 22/12/2022 (causa C-83/21 “Airbnb”), con la sostituzione del comma 5-bis dell’articolo 4 del DL 50/2017 riguardante gli intermediari non residenti, è disposto che essi devono operare la ritenuta del 21%, ma il versamento e la certificazione con il modello 770 delle ritenute operate seguono nuove disposizioni.

FABBRICATI CHE HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS – CESSIONE (co. 64-67)
Come noto, l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) regola l’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati al di fuori del reddito d’impresa. L’articolo 67, comma 1, lettera b, prevede l’esclusione dell’imponibilità per i fabbricati, in alternativa, posseduti per più di 5 anni (nel caso di donazione, la proprietà del donante si somma a quella del donatario), acquisiti per successione, o adibiti ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (inferiore a cinque anni).

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, la nuova lettera b-bis) introdotta nell’articolo 67 del TUIR stabilisce che a partire dai rogiti stipulati dal 1° gennaio 2024, è imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati con detrazione di cui all’articolo 119, Decreto Legge 34/2020, anche per spese sostenute in qualità di condòmino. Si precisa che la detrazione può essere del 110%, del 90% (per le spese sostenute nel 2023) o del 70%/65% (per le spese sostenute nel 2024/2025).
Si esclude dalla nuova disposizione la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale del cedente/dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione (o per la maggior parte del periodo di possesso, nel caso di possesso infradecennale).

La vendita di tali unità immobiliari nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati superbonus genera una plusvalenza imponibile indipendentemente dall’anzianità del possesso dell’immobile, e anche nel caso in cui le spese siano state sostenute da soggetti diversi dal proprietario che hanno usufruito della detrazione fiscale.

La tassazione si applica per il solo fatto di aver eseguito interventi per i quali si è fruito del superbonus, indipendentemente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito/sconto in fattura o per la detrazione in dichiarazione dei redditi. Il calcolo della plusvalenza prevede un criterio peculiare per la determinazione dei costi relativi all’unità ceduta, sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati col superbonus.

Con la modifica dell’articolo 68, comma 1, TUIR, se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni al momento della cessione, non si tengono conto delle spese relative a tali interventi se si è fruito dell’incentivo nella misura del 110%, a meno che siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020. Se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di 5 anni ma entro 10 anni, si tiene conto del 50% delle spese alle stesse condizioni.

Pertanto, le spese sostenute per il superbonus/supersismabonus incrementano il costo per determinare la plusvalenza nei casi in cui il contribuente non ha optato per la cessione/sconto in fattura (ma ha fruito della detrazione, anche del 110%, in dichiarazione dei redditi) o la detrazione (anche se ceduta a terzi) è stata fruita con aliquota inferiore al 110%.

Per gli immobili acquisiti/costruiti oltre 5 anni prima della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come precedentemente determinato, è rivalutato in base alla variazione ISTAT. La plusvalenza di tali cessioni può essere assoggettata, in alternativa all’Imposta sul Reddito delle Persone

Fisiche (IRPEF), all’imposta sostitutiva del 26%, prevista dall’articolo 1, comma 496, legge n. 266/2005, con l’imposta assolta tramite il notaio rogante.

ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI (co. 71)
L’articolo 1, comma 759, lettera g, Legge n. 160/2019 stabilisce l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili “posseduti ed utilizzati” da parte degli enti non commerciali, come definiti dall’articolo 73, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività specificate nell’articolo 7, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo n. 504/92. Tali attività includono quelle di carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo, nonché quelle rivolte all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a fini missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (articolo 16, Legge n. 222/85), con modalità di svolgimento non commerciali come individuate dagli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 200/2012.

Attraverso una norma di interpretazione, si specifica che, ai fini dell’esenzione IMU, gli immobili si considerano “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato d’uso ad altri enti non commerciali funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente (soggetto passivo IMU) e che svolgano esclusivamente le citate attività dell’articolo 7, lettera i, con modalità non commerciali. Inoltre, si considerano “utilizzati” anche in assenza di “esercizio attuale” delle predette attività dell’articolo 7, lettera i, a condizione che l’immobile rimanga strumentale allo svolgimento di tali attività e che l’inutilizzo temporaneo non determini la cessazione definitiva della sua strumentalità.

PROROGA PER LE DELIBERE IMU PER IL 2023 (co. 72 e 73)
Per l’anno 2023, si dispone una deroga ai termini stabiliti nei co. 762 e 767 dell’art. 1, L. 160/2019 riguardanti le delibere comunali relative all’IMU. Le delibere sono considerate tempestive se risultano:
✓ inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30/11/2023 (invece del termine ordinario del 14/10/2023)
✓ pubblicate sul sito del MEF entro il 15/01/2024 (invece del termine ordinario del 28/10/2023).
In caso di variazione delle aliquote/regolamenti pubblicati nei termini “prorogati” che comporti un importo di IMU superiore a quella versata entro il 18/12/2023 (in base alle aliquote/regolamenti del 2022), si deve:
– versare la maggiore IMU entro il 29/02/2024, senza sanzioni e interessi, se la somma è superiore
– ottenere il rimborso del maggiore versamento, seguendo le regole ordinarie, ex co. 164, L. 296/2006, se la somma è inferiore.

CESSIONI A TURISTI EXTRAUE (co. 77)
L’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 stabilisce l’esenzione (o il diritto al rimborso dell’Iva, noto come “tax refund”) per le cessioni di beni a turisti extraUE, a condizione che:
✓ il turista sia un soggetto “privato” domiciliato/residente in paese extraUE
✓ i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il 3° mese successivo a quello della cessione
✓ i beni acquistati siano destinati all’uso personale/familiare
con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a €154,94 (IVA compresa). A partire dal 1/02/2024, tale limite viene ridotto a €70,00.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO (co. 78-84)
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano gli IAS possono procedere:
• per il periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (con esistenze iniziali al 1/01/2023, per le imprese con esercizio “solare”)
■ all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

METODI PER EFFETTUARE L’ADEGUAMENTO: può avvenire a fronte della necessità di:
1) eliminare esistenze iniziali causate da errori “di quantità” o “di valore” (superiori a quelli effettivi)
2) iscrivere esistenze iniziali precedentemente omesse (consentito unicamente per errori “di quantità” dei beni, inferiori a quelle effettive)

VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
L’importo dovuto, comprensivo dell’imposta sostitutiva e dell’Iva, deve essere versato in due rate di pari importo nei seguenti termini:
■ La prima rata (50%): entro la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”).
■ La seconda rata (50%): entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).
Il perfezionamento dell’opzione avviene mediante l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (modello Redditi 2024 per le imprese con esercizio “solare”). L’omesso o carente versamento dell’importo dovuto comporta l’iscrizione a ruolo con l’aggiunta delle relative sanzioni e interessi di mora.

SUPERBONUS E “VARIAZIONE” DELLA RENDITA DEGLI IMMOBILI (co. 86-87)
Nei casi di interventi edilizi che comportano variazioni nella consistenza delle unità immobiliari:
✓ Deve essere presentata la “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” (art. 1, co. 1 e 2, DM n. 701 /94).
✓ Tale dichiarazione permette l’aggiornamento dei dati catastali, inclusa la rendita catastale. Per gli immobili soggetti a interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è stabilito che:
• L’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche, basandosi su liste selettive specifiche per accertare l’adempimento di tale obbligo, anche in relazione agli eventuali impatti sulla rendita catastale dell’immobile.

Qualora la variazione non venga segnalata, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione specifica.

RITENUTA SU BONIFICI “PARLANTI” PER I BONUS EDILIZI (co. 88)
A partire dal 01/03/2024 è stabilito:
➔ L’incremento all’11% (anziché l’8%) della ritenuta che banche/Poste devono applicare al momento dell’accredito dei bonifici “parlanti”relativi a spese per le quali l’ordinante beneficia della detrazione per bonus edilizi.
Nota: La ritenuta deve essere operata sull’importo del bonifico al netto dell’Iva, convenzionalmente fissata al 22%.

AGENTI DI ASSICURAZIONE – RITENUTA ALLA FONTE (co. 89-90)
Con la modifica dell’articolo 25-bis, comma 5 del DPR n. 600/73:
✓ Dall’1/04/2024 viene abrogata l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche/loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
N.B.: Dal 1/04/2024, la ritenuta d’acconto sarà del 23% sulla base imponibile del 50% (o del 20% se l’intermediario è esentato).

IVIE E IVAFE – INCREMENTI (co 91)
Con la modifica dell’articolo 19, DL n. 201/2011, sono previsti gli incrementi delle aliquote a partire dal 2024:
• IVIE: L’aliquota viene incrementata all’1,06% (anziché lo 0,76%) per la generalità dei casi
• IVAFE: Deve essere versata in misura dell’4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari detenuti in paesi/territori con regime fiscale privilegiato secondo il DM 4/05/1999 (vedi elenco nella RF 130/2023).
Nota: I soggetti passivi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E REDDITI DIVERSI (co. 92, lett. a e b)
La legge di bilancio modifica la tassazione degli atti stipulati dal 1/01/2024 riguardanti la costituzione (a titolo oneroso) di diritti reali di godimento ai fini dei redditi.
Le seguenti modifiche sono apportate agli articoli del Tuir:
• Articolo 9, comma 5: L’equiparazione della cessione a titolo oneroso alla costituzione/trasferimenti di diritti reali (beni mobili ed immobili) è limitata al caso in cui le norme non dispongano diversamente.
• Articolo 67, comma 1, lett. h): Per gli immobili, si stabilisce che rientrano tra i redditi diversi:
✓ Non solo quelli derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto (come già in passato)
✓ Ma anche quelli derivanti dalla costituzione di “altri diritti reali di godimento”, comprendendo quindi il diritto di abitazione, di superficie, di servitù prediali e di enfiteusi.

In caso di costituzione a titolo oneroso del diritto da parte del proprietario, si genera un reddito diverso (sempre tassato). Per la cessione del diritto reale da parte del suo titolare, si applica una plusvalenza (articolo 67, lett. b), Tuir), tassata solo se il diritto reale è stato acquisito/donato da meno di 5 anni.

CESSIONE DI METALLI PREZIOSI (co. 92, lett. c)
Con la modifica dell’articolo 68, comma 7, lett. d) del Tuir:
✓ La plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (anziché al precedente 25%) del corrispettivo di cessione.

VEICOLI DA SAN MARINO E DALLA CITTÀ DEL VATICANO (co. 93)
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 relative ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura:
✓ L’acquirente italiano deve allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna, sono estese ai veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI (co. da 94 a 98)
CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL [co 94, lett. a) eco. 96 e 97]
Secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 49-bis, del Decreto Legislativo n. 223/2006 per l’utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite il modello F24, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
La compensazione è consentita a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Le disposizioni attuali includono le seguenti novità:
➔ L’obbligo precedentemente menzionato viene esteso anche alla compensazione dei crediti previdenziali e verso l’INAIL.
➔ Attraverso l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/97, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS, di qualsiasi importo, può essere effettuata solo a partire dai seguenti momenti, a seconda del soggetto interessato:
– Per le generalità dei datori di lavoro non agricoli, dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio telematico dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi (UNIEMENS), o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione.
– Per il lavoratore autonomo iscritto all’IVS, dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod. Redditi PF da cui emerge il credito (quadro RR).
– Per il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS, dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito.
➔ È introdotto un nuovo comma 1-ter, affermando che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può avvenire a condizione che i crediti siano registrati negli archivi dell’Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORI A € 100.000 [co 94, lett. b) e co. 96)

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1/07/2024:
■ Non è permessa la compensazione nel modello F24 di crediti tributari/contributivi in presenza di:
✓ Iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori)
✓ O accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, quando:
– L’importo complessivo è superiore a € 100.000
– Sono scaduti i termini di pagamento, in assenza di provvedimenti di sospensione. Il divieto viene revocato a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

N.B.: In confronto alla disposizione analoga dell’articolo 31 del DL 78/2010 (ruoli superiori a € 1.500), il nuovo divieto:
– Si estende ai crediti tributari di qualsiasi tipo (es: da quadro RU), non solo a quelli “per imposte erariali”
– Va chiarito se è ammessa la compensazione dell’eccedenza del credito rispetto al ruolo e se tra i “provvedimenti” di sospensione rientra la dilazione del ruolo (art. 19, Dpr 602/73) una volta pagata la 1° rata.

CESSAZIONE “POSTUMA” DELLA PARTITA IVA (co. 99)
Il comma 15-bis.2 del Dpr 633/72, introdotto dalla legge di bilancio 2023, ha istituito specifiche misure per contrastare l’apertura delle “partite IVA abusive” (senza effettivo esercizio dell’attività e mancato adempimento fiscale, con specifici rischi):
✓ Ordina la chiusura d’ufficio con contestuale imposizione di una sanzione di € 3.000.
✓ Prescrive l’emissione di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a € 50.000) per un periodo di 3 anni dalla data della richiesta di riapertura della P. IVA.

Ora, questa disciplina viene estesa anche ai casi di:
■ Notifica del Provvedimento che attesta i presupposti per la cessazione automatica della P. IVA
■ Anche nei confronti dei contribuenti che hanno cessato l’attività nei 12 mesi precedenti.

Nota: Anche in questo caso, la P. IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, quale impresa individuale, professionista o rappresentante legale di società o ente (con o senza personalità giuridica) costituiti dopo il Provvedimento di cessazione della P. IVA, solo previa emissione di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, con l’applicazione della sanzione di € 3.000 (articolo 11, comma 7-quater, Dlgs. n. 471/97).

ASSICURAZIONE DELLE IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI (co. da 101 a 111)
Al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese derivanti da calamità naturali, si introduce l’obbligo per le imprese di sottoscrivere apposite polizze assicurative per coprire i danni correlati.
Nello specifico, le imprese con sede legale in Italia, soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese (con esclusione delle imprese agricole, già dotate di un apposito fondo per tali eventi), sono tenute a stipulare contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024. Tali polizze devono coprire i danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato direttamente causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, ecc.

I beni interessati includono quelli elencati nelle voci B-II, n. 1 (terreni e fabbricati), B-II, n. 2 (impianti e macchinari) e B-II, n. 3 (attrezzature industriali e commerciali) dell’articolo 2424.
Le imprese di servizi che possiedono solo macchine d’ufficio/automezzi sono escluse da questa normativa.

Il contratto di assicurazione:
– Può prevedere eventuali franchigie o scoperti non superiori al 10-15% del valore dei beni assicurati.
– Deve applicare premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione possono offrire copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile attraverso diverse imprese.

Sanzioni: Non è prevista una specifica sanzione per le imprese inadempienti. Tuttavia, la Pubblica Amministrazione considererà il mancato rispetto dell’obbligo in caso di concessione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni durante eventi calamitosi e catastrofali. Le sanzioni (da € 100.000 a € 500.000) sono invece previste solo per le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre, anche in caso di rinnovo, con sanzioni irrogate dall’IVASS.

Attuazione: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi assicurativi, comprese le modalità di identificazione degli eventi calamitosi indennizzabili, la determinazione e l’aggiornamento periodico dei premi, l’aggiornamento delle franchigie e altro ancora.

ISCRO A REGIME DAL 2024 (co. da 142 a 155)
A partire dal 2024, viene attuata la piena implementazione dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, conosciuta come “ISCRO”. Questo incentivo è destinato ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che soddisfano determinati requisiti.

ISCROREGOLAMENTAZIONE:
I requisiti comprendono:
– L’assenza di un trattamento pensionistico diretto e l’assenza di altre forme di previdenza obbligatoria.
– L’assenza della qualifica di beneficiario dell’Assegno di Inclusione previsto dal DL n. 48/2023.
– La generazione di un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo percepiti nei due anni precedenti rispetto all’anno antecedente la presentazione della domanda.
– La dichiarazione di un reddito, nell’anno precedente la richiesta, inferiore a € 12.000, annualmente rivalutato rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda.
– La regolarità dei versamenti previdenziali obbligatori.
– La titolarità di una Partita IVA attiva per almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che giustifica l’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La richiesta va presentata tramite istanza telematica all’INPS entro il 31 ottobre di ogni anno. L’erogazione dell’indennità:
– Rappresenta il 25% (su base semestrale) della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno antecedente la richiesta.
– Avviene per sei mensilità.
– Non può superare € 800 mensili, né essere inferiore a € 250 mensili.

Per coprire il relativo onere per i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, a partire dal 2024, è previsto l’aumento dello 0,35% dell’aliquota contributiva, che raggiungerà il 26,07%.

ISEE – ESCLUSIONE TITOLI DI STATO FINO A €. 50.000 (co. da 183 a 184)
Nella determinazione dell’ISEE, si stabilisce l’esclusione:
– Dei titoli di Stato, come definiti dall’art. 3 del DPR n. 398/2003.
– Dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di € 50.000.

BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO – AMPLIAMENTO (co 296 e 297)
È prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del credito d’imposta contemplato dal “Decreto Aiuti-ter” (art. 14, co. 1, lett. a), DL n. 144/2022) riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta (con un limite massimo di € 20 milioni di spesa pubblica).
A beneficiarne sono le imprese che:
– Esercitano l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≤ 7,5 t.
– Sono iscritte nell’Albo Autotrasportatori di beni e/terzi (art. 24-ter, co 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95).
Sul fronte fiscale, viene disapplicato il co. 1-bis dell’art. 14 menzionato; pertanto, il credito d’imposta è disciplinato come segue:

– È utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, con un limite di € 2 milioni annui, ai sensi dell’art. 34, L. n. 388/2000, e di € 250.000 annui, da indicare a quadro RU del modello Redditi (art. 1, co 53, L. 244/2007).
– È soggetto a tassazione ai fini dei redditi/IRAP e incide sul rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (ai sensi degli articoli 61 e 109, co. 5, TUIR).
– Non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi.

MUTUI PRIMA CASA – FONDO DI GARANZIA (co. 7-13)
Il termine, inizialmente fissato al 30/06/2023 e successivamente prorogato al 30/09/2023 e poi al 31/12/2023, per la presentazione delle domande per usufruire dell’incremento fino all’80% della massima misura di garanzia concessa dal Fondo di garanzia “prima casa” (ai sensi dell’art. 1, co. 48, lett. c), L. n. 147/2013), viene ulteriormente prorogato al 31/12/2024.
Questo riguarda i mutui superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (compresi gli oneri accessori) stipulati dai soggetti considerati “categorie prioritarie”, i quali devono soddisfare specifici requisiti di reddito.
Le “categorie prioritarie” includono giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP/enti assimilati, giovani “under 36” con un ISEE non superiore a
€ 40.000.

Dal 2024, i nuclei familiari con almeno 3 figli, in base all’ISEE, godranno di una garanzia massima del 80%, quelli con 4 figli del 85%, e quelli con 5 figli del 90%. L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” da parte degli “under 36” con ISEE non superiore a € 40.000, che prevedeva esenzioni fiscali, non è prorogata.

CANONE RAI 2024 (co. 19)
Esclusivamente per il 2024, il canone RAI per uso privato viene ridotto da € 90 a € 70.

BANCHE E ASSICURAZIONI (co. 49-51)
La deduzione, ai fini IRES e IRAP, della quota del 1% e del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista rispettivamente per il periodo d’imposta al 31/12/2024 e al 31/12/2026, è differita in quote costanti fino al periodo d’imposta al 31/12/2027 e successivo. Vengono anche stabiliti i criteri di determinazione degli acconti.

TAX CREDIT PER IL CINEMA (co. 54)
La disciplina relativa al “tax credit cinema” è oggetto di una revisione completa, coinvolgendo la L. 220/2016 e altri contributi previsti dalla stessa legge.

CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (co. 60-62)
L’Agenzia delle entrate e l’INPS devono garantire la piena interoperabilità delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER” (co 256)
Al fine di continuare a sostenere gli investimenti delle PMI anche nel 2024, è stabilito il rifinanziamento di € 100 milioni per il “Sabatini-ter”.

IMMOBILI DONATI E SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE-STRALCIATA
È importante notare che è stata eliminata dal testo definitivo la disposizione volta ad agevolare la circolazione degli immobili donati, prevista nel DDL approvato dal Consiglio dei ministri e sottoposto all’approvazione del Parlamento. Questa disposizione riguardava la riduzione della donazione senza pregiudizio per terzi, la responsabilità del donatario nei confronti dei legittimari, e la responsabilità del donatario successivo nei confronti dei legittimari, con l’eccezione del pagamento di un corrispettivo.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per eventuali chiarimenti ed assistenza personalizzata.

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