La Legge di Bilancio 2024, approvata dal Parlamento a dicembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 30 dicembre 2023, introduce importanti novità che riguardano il lavoro, la fiscalità, le famiglie e le imprese introduce diverse novità in materia di fisco, lavoro, pensioni, famiglia e sanità.

La legge di bilancio 2024 ha un valore di circa 28 miliardi di euro miliardi di cui oltre la metà destinati, in particolare, a interventi a sostegno dei redditi medio-bassi che beneficeranno del rinnovo del taglio cuneo fiscale e contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro) e dell’accorpamento delle prime due fasce delle aliquote Irpef (23% fino a 28 mila euro).

In favore delle famiglie sono state introdotte misure per le madri lavoratrici, dall’esonero dei contributi previdenziali per le donne con due o più figli al potenziamento del bonus asilo nido. Prevista anche la possibilità per le famiglie numerose di accedere al Fondo garanzia mutui per l’acquisto della prima casa, nonché la detassazione dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

A sostegno delle persone con redditi bassi confermati anche il contributo del bonus sociale elettricità e la carta “Dedicata a te”, mentre sul fronte pensioni sono state prorogate, con alcune rivisitazioni, Quota 103, Ape sociale e Opzione donna.
Per le imprese stanziati 1,3 miliardi per l’agevolazione “più assumi meno paghi” che incentiva a nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne ed ex percettori del reddito di cittadinanza.

Finanziati anche il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, la Nuova Sabatini e i Contratti di sviluppo.

Di seguito una disamina delle singole misure approvate:

WELFARE AZIENDALE (co. 16 E 17)
L’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 48/2023 aveva, per il 2023, aumentato a € 3.000 (anziché il limite normale di € 258,23) la soglia di esenzione per i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (valore dei beni concessi/servizi forniti ai dipendenti/assimilati: auto concesse in uso promiscuo, regali natalizi, buoni spesa/buoni carburante, ecc.) limitatamente ai dipendenti con figli a carico (ex articolo 12, comma 2, TUIR). Ora, tale deroga viene prorogata per il 2024 con le seguenti modifiche:
• € 1.000: per la generalità dei dipendenti/co.co.co. (nel 2023 pari a € 258)
• € 2.000: per i dipendenti/co.co.co. con figli fiscalmente a carico (nel 2023 pari a € 3.000) L’esenzione si estende anche alle somme erogate/rimborsate per il pagamento:
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas (come nel 2023)
• NUOVO – delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il superamento della soglia (somma cumulativa di tutti i benefit fruiti nel 2024) comporta la tassazione dell’intero importo (non trattandosi di una “franchigia”).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ (co. 18)
L’articolo 1, comma 182, Legge n. 208/2015 ha istituito la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 10% (salvo rinuncia del lavoratore):
– ai premi di risultato di importo variabile, legati a incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione
– o alle somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa disciplinate dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale:
• nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro)
• per i lavoratori dipendenti (esclusi i co.co.co.) con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a € 80.000.
Per il 2024 è prevista la riduzione dall’10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile (riduzione analoga prevista anche per il periodo 2023).

PLASTIC TAX E SUGAR TAX – ULTERIORE DIFFERIMENTO (co. 44)
La data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla cosiddetta “plastic tax” e “sugar tax”, istituite dalla legge di bilancio 2020, è nuovamente prorogata al 1º luglio 2024 (anziché al 1º gennaio 2024).

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE IVA PER DETERMINATI BENI (co. 45 e 46)
La Legge di Bilancio 2024 introduce modifiche alle aliquote IVA per la vendita di determinati beni:
a) Prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia: Viene apportata una modifica all’aliquota IVA applicabile a alcuni articoli precedentemente inclusi nella Tabella All-bis del DPR n. 633/72, soggetti a un’aliquota ridotta del 5%. Questi articoli vengono trasferiti alla Tabella AIII, DPR n. 633/72, e comportano le seguenti variazioni:
– Prodotti assorbenti e tamponi per l’igiene femminile, coppette mestruali e latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini (precedentemente soggetti al 5% di IVA) ora rientrano nella Tabella AIII con un’aliquota IVA del 10%.
– Pannolini per bambini e seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (prima soggetti al 5% di IVA) ora sono inclusi nella Tabella AIII con un’aliquota IVA del 22%.
b) Pellet: L’aliquota IVA ridotta al 10% (inizialmente prevista solo per il 2023 dall’art. 1, co. 73, Legge di Bilancio 2023) viene estesa anche alle cessioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Da marzo in poi, si applicherà l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. 52 e 53)
Si propone nuovamente la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori del reddito d’impresa, come disciplinato dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001. I beni interessati comprendono terreni edificabili e/o agricoli, nonché partecipazioni quotate e non quotate, posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del contesto aziendale da persone fisiche, società semplici/studi associati o enti non commerciali.
È prevista un’imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata al 16% del valore di perizia per tutte le diverse categorie di beni. Per quanto riguarda la perizia e il pagamento, entro il 30 giugno 2024 è necessario adempiere ai seguenti obblighi:
– Redazione e asseverazione della perizia di stima;
– Versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali di pari importo (sulle 2ª e 3ª rate, con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026, si applicano interessi al 3% annuo).

Per le partecipazioni quotate, per le quali sono negoziati quote/diritto in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si dovrà considerare il valore normale (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del TUIR) relativo al mese di dicembre 2023.

ESTENSIONE DELLA PEX AI SOGGETTI NON RESIDENTI (co. 59)
In conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale, che ha individuato la normativa nazionale come potenzialmente in contrasto con i principi comunitari sulla “libertà di circolazione dei capitali”, si procede all’estensione della disciplina della participation exemption (“PEX”) anche ai soggetti non residenti. Questa estensione è applicabile a condizione che tali soggetti abbiano la residenza in paesi dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Tale ampliamento è circoscritto alla cessione di partecipazioni “qualificate” detenute in società italiane.
Si rimanda per ulteriori dettagli alla RF-fl 199/2023 (modificata dalla legge di Bilancio 2024 solo per quanto riguarda l’estensione del divieto di PEX nel caso di cessione di quote di società semplici).

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% (co. 63)
Con la modifica dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, relative alle cosiddette “locazioni brevi” (ovvero, locazioni di unità abitative con una durata non superiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa) soggette alla cedolare secca, sono state apportate modifiche sia all’aliquota applicabile che agli adempimenti degli intermediari.

L’aliquota “base” è aumentata: attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 4 del citato Decreto Legge, è stabilito quanto segue:
– l’aliquota ordinaria è aumentata al 26% anziché al 21%
– tuttavia, l’aliquota del 21% continua ad applicarsi “ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un’unità immobiliare indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi”.

Va notato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 595 della legge di bilancio 2021, si presume che la destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta sia di natura imprenditoriale. Tale norma si applica solo nel caso di un numero di unità immobiliari locato con cedolare secca compreso tra 1 e 4.
Inoltre, la scelta dell’aliquota del 21% (presumibilmente indicata in un’apposita casella del quadro LC del modello Redditi PF o del quadro B del modello 730) è a discrezione del contribuente, che può optare per quella relativa al canone di locazione maggiore o, in mancanza di scelta, sarà applicata l’aliquota ordinaria del 26%.

Per quanto riguarda le locazioni brevi, si verifica la seguente casistica in base al numero di unità immobiliari:
– 1 solo appartamento: cedolare al 21% (se richiesta nel modello 730/Redditi PF)
– Da 2 a 4 appartamenti: 1 canone al 21% (su richiesta); gli altri canoni al 26%
– 5 appartamenti o più: esercizio d’impresa, aliquota del 26%

Per altre tipologie di contratti di locazione, la disposizione non ha effetto.
Per gli intermediari immobiliari e gestori di portali telematici, è noto che devono operare una ritenuta del 21% sui canoni/corrispettivi o intervenire nel pagamento. Tale aliquota rimane invariata, ma con la nuova aliquota base del 26%, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto se non viene esercitata l’opzione per la cedolare secca (i canoni sono soggetti all’IRPEF) o se sono destinati alla locazione breve più di un appartamento, con l’integrazione della differenza del 5% in sede di dichiarazione.

Intermediari non residenti: in conformità con la sentenza della Corte UE del 22/12/2022 (causa C-83/21 “Airbnb”), con la sostituzione del comma 5-bis dell’articolo 4 del DL 50/2017 riguardante gli intermediari non residenti, è disposto che essi devono operare la ritenuta del 21%, ma il versamento e la certificazione con il modello 770 delle ritenute operate seguono nuove disposizioni.

FABBRICATI CHE HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS – CESSIONE (co. 64-67)
Come noto, l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) regola l’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati al di fuori del reddito d’impresa. L’articolo 67, comma 1, lettera b, prevede l’esclusione dell’imponibilità per i fabbricati, in alternativa, posseduti per più di 5 anni (nel caso di donazione, la proprietà del donante si somma a quella del donatario), acquisiti per successione, o adibiti ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (inferiore a cinque anni).

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, la nuova lettera b-bis) introdotta nell’articolo 67 del TUIR stabilisce che a partire dai rogiti stipulati dal 1° gennaio 2024, è imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati con detrazione di cui all’articolo 119, Decreto Legge 34/2020, anche per spese sostenute in qualità di condòmino. Si precisa che la detrazione può essere del 110%, del 90% (per le spese sostenute nel 2023) o del 70%/65% (per le spese sostenute nel 2024/2025).
Si esclude dalla nuova disposizione la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale del cedente/dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione (o per la maggior parte del periodo di possesso, nel caso di possesso infradecennale).

La vendita di tali unità immobiliari nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati superbonus genera una plusvalenza imponibile indipendentemente dall’anzianità del possesso dell’immobile, e anche nel caso in cui le spese siano state sostenute da soggetti diversi dal proprietario che hanno usufruito della detrazione fiscale.

La tassazione si applica per il solo fatto di aver eseguito interventi per i quali si è fruito del superbonus, indipendentemente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito/sconto in fattura o per la detrazione in dichiarazione dei redditi. Il calcolo della plusvalenza prevede un criterio peculiare per la determinazione dei costi relativi all’unità ceduta, sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati col superbonus.

Con la modifica dell’articolo 68, comma 1, TUIR, se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni al momento della cessione, non si tengono conto delle spese relative a tali interventi se si è fruito dell’incentivo nella misura del 110%, a meno che siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020. Se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di 5 anni ma entro 10 anni, si tiene conto del 50% delle spese alle stesse condizioni.

Pertanto, le spese sostenute per il superbonus/supersismabonus incrementano il costo per determinare la plusvalenza nei casi in cui il contribuente non ha optato per la cessione/sconto in fattura (ma ha fruito della detrazione, anche del 110%, in dichiarazione dei redditi) o la detrazione (anche se ceduta a terzi) è stata fruita con aliquota inferiore al 110%.

Per gli immobili acquisiti/costruiti oltre 5 anni prima della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come precedentemente determinato, è rivalutato in base alla variazione ISTAT. La plusvalenza di tali cessioni può essere assoggettata, in alternativa all’Imposta sul Reddito delle Persone

Fisiche (IRPEF), all’imposta sostitutiva del 26%, prevista dall’articolo 1, comma 496, legge n. 266/2005, con l’imposta assolta tramite il notaio rogante.

ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI (co. 71)
L’articolo 1, comma 759, lettera g, Legge n. 160/2019 stabilisce l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili “posseduti ed utilizzati” da parte degli enti non commerciali, come definiti dall’articolo 73, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività specificate nell’articolo 7, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo n. 504/92. Tali attività includono quelle di carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo, nonché quelle rivolte all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a fini missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (articolo 16, Legge n. 222/85), con modalità di svolgimento non commerciali come individuate dagli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 200/2012.

Attraverso una norma di interpretazione, si specifica che, ai fini dell’esenzione IMU, gli immobili si considerano “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato d’uso ad altri enti non commerciali funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente (soggetto passivo IMU) e che svolgano esclusivamente le citate attività dell’articolo 7, lettera i, con modalità non commerciali. Inoltre, si considerano “utilizzati” anche in assenza di “esercizio attuale” delle predette attività dell’articolo 7, lettera i, a condizione che l’immobile rimanga strumentale allo svolgimento di tali attività e che l’inutilizzo temporaneo non determini la cessazione definitiva della sua strumentalità.

PROROGA PER LE DELIBERE IMU PER IL 2023 (co. 72 e 73)
Per l’anno 2023, si dispone una deroga ai termini stabiliti nei co. 762 e 767 dell’art. 1, L. 160/2019 riguardanti le delibere comunali relative all’IMU. Le delibere sono considerate tempestive se risultano:
✓ inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30/11/2023 (invece del termine ordinario del 14/10/2023)
✓ pubblicate sul sito del MEF entro il 15/01/2024 (invece del termine ordinario del 28/10/2023).
In caso di variazione delle aliquote/regolamenti pubblicati nei termini “prorogati” che comporti un importo di IMU superiore a quella versata entro il 18/12/2023 (in base alle aliquote/regolamenti del 2022), si deve:
– versare la maggiore IMU entro il 29/02/2024, senza sanzioni e interessi, se la somma è superiore
– ottenere il rimborso del maggiore versamento, seguendo le regole ordinarie, ex co. 164, L. 296/2006, se la somma è inferiore.

CESSIONI A TURISTI EXTRAUE (co. 77)
L’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 stabilisce l’esenzione (o il diritto al rimborso dell’Iva, noto come “tax refund”) per le cessioni di beni a turisti extraUE, a condizione che:
✓ il turista sia un soggetto “privato” domiciliato/residente in paese extraUE
✓ i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il 3° mese successivo a quello della cessione
✓ i beni acquistati siano destinati all’uso personale/familiare
con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a €154,94 (IVA compresa). A partire dal 1/02/2024, tale limite viene ridotto a €70,00.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO (co. 78-84)
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano gli IAS possono procedere:
• per il periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (con esistenze iniziali al 1/01/2023, per le imprese con esercizio “solare”)
■ all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

METODI PER EFFETTUARE L’ADEGUAMENTO: può avvenire a fronte della necessità di:
1) eliminare esistenze iniziali causate da errori “di quantità” o “di valore” (superiori a quelli effettivi)
2) iscrivere esistenze iniziali precedentemente omesse (consentito unicamente per errori “di quantità” dei beni, inferiori a quelle effettive)

VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
L’importo dovuto, comprensivo dell’imposta sostitutiva e dell’Iva, deve essere versato in due rate di pari importo nei seguenti termini:
■ La prima rata (50%): entro la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”).
■ La seconda rata (50%): entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).
Il perfezionamento dell’opzione avviene mediante l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (modello Redditi 2024 per le imprese con esercizio “solare”). L’omesso o carente versamento dell’importo dovuto comporta l’iscrizione a ruolo con l’aggiunta delle relative sanzioni e interessi di mora.

SUPERBONUS E “VARIAZIONE” DELLA RENDITA DEGLI IMMOBILI (co. 86-87)
Nei casi di interventi edilizi che comportano variazioni nella consistenza delle unità immobiliari:
✓ Deve essere presentata la “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” (art. 1, co. 1 e 2, DM n. 701 /94).
✓ Tale dichiarazione permette l’aggiornamento dei dati catastali, inclusa la rendita catastale. Per gli immobili soggetti a interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è stabilito che:
• L’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche, basandosi su liste selettive specifiche per accertare l’adempimento di tale obbligo, anche in relazione agli eventuali impatti sulla rendita catastale dell’immobile.

Qualora la variazione non venga segnalata, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione specifica.

RITENUTA SU BONIFICI “PARLANTI” PER I BONUS EDILIZI (co. 88)
A partire dal 01/03/2024 è stabilito:
➔ L’incremento all’11% (anziché l’8%) della ritenuta che banche/Poste devono applicare al momento dell’accredito dei bonifici “parlanti”relativi a spese per le quali l’ordinante beneficia della detrazione per bonus edilizi.
Nota: La ritenuta deve essere operata sull’importo del bonifico al netto dell’Iva, convenzionalmente fissata al 22%.

AGENTI DI ASSICURAZIONE – RITENUTA ALLA FONTE (co. 89-90)
Con la modifica dell’articolo 25-bis, comma 5 del DPR n. 600/73:
✓ Dall’1/04/2024 viene abrogata l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche/loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
N.B.: Dal 1/04/2024, la ritenuta d’acconto sarà del 23% sulla base imponibile del 50% (o del 20% se l’intermediario è esentato).

IVIE E IVAFE – INCREMENTI (co 91)
Con la modifica dell’articolo 19, DL n. 201/2011, sono previsti gli incrementi delle aliquote a partire dal 2024:
• IVIE: L’aliquota viene incrementata all’1,06% (anziché lo 0,76%) per la generalità dei casi
• IVAFE: Deve essere versata in misura dell’4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari detenuti in paesi/territori con regime fiscale privilegiato secondo il DM 4/05/1999 (vedi elenco nella RF 130/2023).
Nota: I soggetti passivi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E REDDITI DIVERSI (co. 92, lett. a e b)
La legge di bilancio modifica la tassazione degli atti stipulati dal 1/01/2024 riguardanti la costituzione (a titolo oneroso) di diritti reali di godimento ai fini dei redditi.
Le seguenti modifiche sono apportate agli articoli del Tuir:
• Articolo 9, comma 5: L’equiparazione della cessione a titolo oneroso alla costituzione/trasferimenti di diritti reali (beni mobili ed immobili) è limitata al caso in cui le norme non dispongano diversamente.
• Articolo 67, comma 1, lett. h): Per gli immobili, si stabilisce che rientrano tra i redditi diversi:
✓ Non solo quelli derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto (come già in passato)
✓ Ma anche quelli derivanti dalla costituzione di “altri diritti reali di godimento”, comprendendo quindi il diritto di abitazione, di superficie, di servitù prediali e di enfiteusi.

In caso di costituzione a titolo oneroso del diritto da parte del proprietario, si genera un reddito diverso (sempre tassato). Per la cessione del diritto reale da parte del suo titolare, si applica una plusvalenza (articolo 67, lett. b), Tuir), tassata solo se il diritto reale è stato acquisito/donato da meno di 5 anni.

CESSIONE DI METALLI PREZIOSI (co. 92, lett. c)
Con la modifica dell’articolo 68, comma 7, lett. d) del Tuir:
✓ La plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (anziché al precedente 25%) del corrispettivo di cessione.

VEICOLI DA SAN MARINO E DALLA CITTÀ DEL VATICANO (co. 93)
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 relative ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura:
✓ L’acquirente italiano deve allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna, sono estese ai veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI (co. da 94 a 98)
CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL [co 94, lett. a) eco. 96 e 97]
Secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 49-bis, del Decreto Legislativo n. 223/2006 per l’utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite il modello F24, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
La compensazione è consentita a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Le disposizioni attuali includono le seguenti novità:
➔ L’obbligo precedentemente menzionato viene esteso anche alla compensazione dei crediti previdenziali e verso l’INAIL.
➔ Attraverso l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/97, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS, di qualsiasi importo, può essere effettuata solo a partire dai seguenti momenti, a seconda del soggetto interessato:
– Per le generalità dei datori di lavoro non agricoli, dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio telematico dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi (UNIEMENS), o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione.
– Per il lavoratore autonomo iscritto all’IVS, dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod. Redditi PF da cui emerge il credito (quadro RR).
– Per il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS, dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito.
➔ È introdotto un nuovo comma 1-ter, affermando che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può avvenire a condizione che i crediti siano registrati negli archivi dell’Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORI A € 100.000 [co 94, lett. b) e co. 96)

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1/07/2024:
■ Non è permessa la compensazione nel modello F24 di crediti tributari/contributivi in presenza di:
✓ Iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori)
✓ O accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, quando:
– L’importo complessivo è superiore a € 100.000
– Sono scaduti i termini di pagamento, in assenza di provvedimenti di sospensione. Il divieto viene revocato a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

N.B.: In confronto alla disposizione analoga dell’articolo 31 del DL 78/2010 (ruoli superiori a € 1.500), il nuovo divieto:
– Si estende ai crediti tributari di qualsiasi tipo (es: da quadro RU), non solo a quelli “per imposte erariali”
– Va chiarito se è ammessa la compensazione dell’eccedenza del credito rispetto al ruolo e se tra i “provvedimenti” di sospensione rientra la dilazione del ruolo (art. 19, Dpr 602/73) una volta pagata la 1° rata.

CESSAZIONE “POSTUMA” DELLA PARTITA IVA (co. 99)
Il comma 15-bis.2 del Dpr 633/72, introdotto dalla legge di bilancio 2023, ha istituito specifiche misure per contrastare l’apertura delle “partite IVA abusive” (senza effettivo esercizio dell’attività e mancato adempimento fiscale, con specifici rischi):
✓ Ordina la chiusura d’ufficio con contestuale imposizione di una sanzione di € 3.000.
✓ Prescrive l’emissione di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a € 50.000) per un periodo di 3 anni dalla data della richiesta di riapertura della P. IVA.

Ora, questa disciplina viene estesa anche ai casi di:
■ Notifica del Provvedimento che attesta i presupposti per la cessazione automatica della P. IVA
■ Anche nei confronti dei contribuenti che hanno cessato l’attività nei 12 mesi precedenti.

Nota: Anche in questo caso, la P. IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, quale impresa individuale, professionista o rappresentante legale di società o ente (con o senza personalità giuridica) costituiti dopo il Provvedimento di cessazione della P. IVA, solo previa emissione di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, con l’applicazione della sanzione di € 3.000 (articolo 11, comma 7-quater, Dlgs. n. 471/97).

ASSICURAZIONE DELLE IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI (co. da 101 a 111)
Al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese derivanti da calamità naturali, si introduce l’obbligo per le imprese di sottoscrivere apposite polizze assicurative per coprire i danni correlati.
Nello specifico, le imprese con sede legale in Italia, soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese (con esclusione delle imprese agricole, già dotate di un apposito fondo per tali eventi), sono tenute a stipulare contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024. Tali polizze devono coprire i danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato direttamente causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, ecc.

I beni interessati includono quelli elencati nelle voci B-II, n. 1 (terreni e fabbricati), B-II, n. 2 (impianti e macchinari) e B-II, n. 3 (attrezzature industriali e commerciali) dell’articolo 2424.
Le imprese di servizi che possiedono solo macchine d’ufficio/automezzi sono escluse da questa normativa.

Il contratto di assicurazione:
– Può prevedere eventuali franchigie o scoperti non superiori al 10-15% del valore dei beni assicurati.
– Deve applicare premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione possono offrire copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile attraverso diverse imprese.

Sanzioni: Non è prevista una specifica sanzione per le imprese inadempienti. Tuttavia, la Pubblica Amministrazione considererà il mancato rispetto dell’obbligo in caso di concessione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni durante eventi calamitosi e catastrofali. Le sanzioni (da € 100.000 a € 500.000) sono invece previste solo per le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre, anche in caso di rinnovo, con sanzioni irrogate dall’IVASS.

Attuazione: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi assicurativi, comprese le modalità di identificazione degli eventi calamitosi indennizzabili, la determinazione e l’aggiornamento periodico dei premi, l’aggiornamento delle franchigie e altro ancora.

ISCRO A REGIME DAL 2024 (co. da 142 a 155)
A partire dal 2024, viene attuata la piena implementazione dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, conosciuta come “ISCRO”. Questo incentivo è destinato ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che soddisfano determinati requisiti.

ISCROREGOLAMENTAZIONE:
I requisiti comprendono:
– L’assenza di un trattamento pensionistico diretto e l’assenza di altre forme di previdenza obbligatoria.
– L’assenza della qualifica di beneficiario dell’Assegno di Inclusione previsto dal DL n. 48/2023.
– La generazione di un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo percepiti nei due anni precedenti rispetto all’anno antecedente la presentazione della domanda.
– La dichiarazione di un reddito, nell’anno precedente la richiesta, inferiore a € 12.000, annualmente rivalutato rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda.
– La regolarità dei versamenti previdenziali obbligatori.
– La titolarità di una Partita IVA attiva per almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che giustifica l’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La richiesta va presentata tramite istanza telematica all’INPS entro il 31 ottobre di ogni anno. L’erogazione dell’indennità:
– Rappresenta il 25% (su base semestrale) della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno antecedente la richiesta.
– Avviene per sei mensilità.
– Non può superare € 800 mensili, né essere inferiore a € 250 mensili.

Per coprire il relativo onere per i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, a partire dal 2024, è previsto l’aumento dello 0,35% dell’aliquota contributiva, che raggiungerà il 26,07%.

ISEE – ESCLUSIONE TITOLI DI STATO FINO A €. 50.000 (co. da 183 a 184)
Nella determinazione dell’ISEE, si stabilisce l’esclusione:
– Dei titoli di Stato, come definiti dall’art. 3 del DPR n. 398/2003.
– Dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di € 50.000.

BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO – AMPLIAMENTO (co 296 e 297)
È prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del credito d’imposta contemplato dal “Decreto Aiuti-ter” (art. 14, co. 1, lett. a), DL n. 144/2022) riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta (con un limite massimo di € 20 milioni di spesa pubblica).
A beneficiarne sono le imprese che:
– Esercitano l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≤ 7,5 t.
– Sono iscritte nell’Albo Autotrasportatori di beni e/terzi (art. 24-ter, co 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95).
Sul fronte fiscale, viene disapplicato il co. 1-bis dell’art. 14 menzionato; pertanto, il credito d’imposta è disciplinato come segue:

– È utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, con un limite di € 2 milioni annui, ai sensi dell’art. 34, L. n. 388/2000, e di € 250.000 annui, da indicare a quadro RU del modello Redditi (art. 1, co 53, L. 244/2007).
– È soggetto a tassazione ai fini dei redditi/IRAP e incide sul rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (ai sensi degli articoli 61 e 109, co. 5, TUIR).
– Non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi.

MUTUI PRIMA CASA – FONDO DI GARANZIA (co. 7-13)
Il termine, inizialmente fissato al 30/06/2023 e successivamente prorogato al 30/09/2023 e poi al 31/12/2023, per la presentazione delle domande per usufruire dell’incremento fino all’80% della massima misura di garanzia concessa dal Fondo di garanzia “prima casa” (ai sensi dell’art. 1, co. 48, lett. c), L. n. 147/2013), viene ulteriormente prorogato al 31/12/2024.
Questo riguarda i mutui superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (compresi gli oneri accessori) stipulati dai soggetti considerati “categorie prioritarie”, i quali devono soddisfare specifici requisiti di reddito.
Le “categorie prioritarie” includono giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP/enti assimilati, giovani “under 36” con un ISEE non superiore a
€ 40.000.

Dal 2024, i nuclei familiari con almeno 3 figli, in base all’ISEE, godranno di una garanzia massima del 80%, quelli con 4 figli del 85%, e quelli con 5 figli del 90%. L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” da parte degli “under 36” con ISEE non superiore a € 40.000, che prevedeva esenzioni fiscali, non è prorogata.

CANONE RAI 2024 (co. 19)
Esclusivamente per il 2024, il canone RAI per uso privato viene ridotto da € 90 a € 70.

BANCHE E ASSICURAZIONI (co. 49-51)
La deduzione, ai fini IRES e IRAP, della quota del 1% e del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista rispettivamente per il periodo d’imposta al 31/12/2024 e al 31/12/2026, è differita in quote costanti fino al periodo d’imposta al 31/12/2027 e successivo. Vengono anche stabiliti i criteri di determinazione degli acconti.

TAX CREDIT PER IL CINEMA (co. 54)
La disciplina relativa al “tax credit cinema” è oggetto di una revisione completa, coinvolgendo la L. 220/2016 e altri contributi previsti dalla stessa legge.

CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (co. 60-62)
L’Agenzia delle entrate e l’INPS devono garantire la piena interoperabilità delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER” (co 256)
Al fine di continuare a sostenere gli investimenti delle PMI anche nel 2024, è stabilito il rifinanziamento di € 100 milioni per il “Sabatini-ter”.

IMMOBILI DONATI E SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE-STRALCIATA
È importante notare che è stata eliminata dal testo definitivo la disposizione volta ad agevolare la circolazione degli immobili donati, prevista nel DDL approvato dal Consiglio dei ministri e sottoposto all’approvazione del Parlamento. Questa disposizione riguardava la riduzione della donazione senza pregiudizio per terzi, la responsabilità del donatario nei confronti dei legittimari, e la responsabilità del donatario successivo nei confronti dei legittimari, con l’eccezione del pagamento di un corrispettivo.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per eventuali chiarimenti ed assistenza personalizzata.

A partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di assumere lavoratori disabili, come previsto dall’articolo 3 della legge 68/1999, non è più legato al superamento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento di tale limite.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere lavoratori appartenenti a categorie protette, stabilite dall’articolo 1 della legge 68. La quantità obbligatoria varia in base al numero di dipendenti, prevedendo un lavoratore se l’organico va da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori se va da 36 a 50 dipendenti, e il 7% dei lavoratori se sono più di 50 (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi).

L’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato richiede un’attenta valutazione, considerando non solo le dimensioni dell’organico aziendale ma anche le modalità di computo e le specifiche esclusioni di alcuni rapporti di lavoro. Nel caso in cui tutti i 15 lavoratori siano computabili, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dall’obbligo, ossia dal momento in cui viene assunto il quindicesimo lavoratore.
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici adempiono all’obbligo assumendo i lavoratori mediante richiesta nominativa o convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dall’istanza di preselezione delle persone con disabilità in base alle qualifiche concordate. In caso di mancata assunzione entro il termine previsto, il Centro per l’Impiego avvia i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria.

L’invio del prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, è obbligatorio per i datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio. Le informazioni devono riflettere la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente e vanno inviate solo se ci sono cambiamenti rispetto all’ultimo invio.

Per calcolare la base di computo e determinare il numero di soggetti disabili da assumere, vanno considerati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi quelli in smart working. Alcune figure, come dirigenti e apprendisti, sono escluse dal computo.Alcuni settori, come il trasporto aereo, marittimo, terrestre, edilizia e autotrasporto, sono esclusi dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Gli esoneri totali e parziali sono previsti per alcune aziende, a condizione che versino i contributi previsti. Gli esoneri devono essere autocertificati telematicamente tramite la banca dati del collocamento mirato.
I datori di lavoro non soggetti all’obbligo possono stipulare convenzioni con gli uffici competenti per pianificare l’inserimento graduale e programmato di soggetti disabili nell’azienda.

Queste convenzioni stabiliscono tempi e modalità di assunzione, inclusi tirocini, contratti a termine e periodi di prova estesi.

Lo studio Pallino rimane a disposizione per maggiori informazioni e per una consulenza specifica.

L’utilizzo di un’auto aziendale anche per scopi personali comporta delle implicazioni fiscali. Infatti, il valore
dell’utilizzo dell’auto è considerato un reddito in natura, o fringe benefit, che va tassato secondo le regole
previste dalla legge.

Il fringe benefit per le auto aziendali è il valore economico attribuito all’utilizzo dell’auto da parte del
dipendente o del dirigente per scopi diversi da quelli lavoravi. Si tratta di un reddito in natura che va
aggiunto al reddito imponibile del lavoratore e che va tassato secondo le aliquote Irpef.

Il valore del fringe benefit dipende da diversi fattori, tra cui:
• il costo di acquisto o di noleggio dell’auto
• la potenza del motore
• il tipo di alimentazione
• il chilometraggio annuo
• la percentuale di utilizzo personale

Per calcolare il valore del fringe benefit, si può seguire il metodo forfetario o il metodo analitico.

Il metodo forfettario prevede di applicare una percentuale fissa al costo dell’auto, che varia in base alla
potenza del motore e al tipo di alimentazione. Per il 2024, le percentuali sono le seguenti:
• 30% per le auto con potenza fino a 100 kW
• 40% per le auto con potenza superiore a 100 kW
• 15% per le auto elettriche o ibride
• 5% per le auto a idrogeno

Il metodo analitico prevede invece di tenere conto dei cos effettivi sostenuto per l’auto, come il carburante,
l’assicurazione, la manutenzione, il pedaggio, ecc. In questo caso, il valore del fringe benefit è dato dalla
differenza tra i cos totali e quelli relativi all’uso lavoravo.

Per determinare la quota di uso lavoravo, si può usare un criterio presuntivo o un criterio effettivo.
Il criterio presuntivo prevede di considerare come uso lavoravo il 70% del chilometraggio annuo, salvo
prova contraria.
Il criterio effettivo prevede invece di documentare con apposi registri di bordo i chilometri percorsi per
motivi lavoravi e quelli percorsi per motivi personali.

Qual è il metodo più conveniente?
Dipende dalla situazione specifica di ogni lavoratore.
In generale, il metodo forfetario è più semplice e veloce, ma può portare a una sovrastima del valore del
fringe benefit.
Il metodo analitico è più complesso e richiede una maggiore documentazione, ma può permettere di
ridurre il valore del fringe benefit se si dimostra un uso prevalente dell’auto per scopi lavoravi.

Quali sono le novità introdotte dalla legge di bilancio?
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 2023 contiene l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2024, introducendo cambiamenti significavi nel calcolo
del fringe benefit per le auto aziendali:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/22/23A06840/sg;
Le tabelle in esame sono disponibili sul sito internet: www.aci.it nella sezione Servizi/Servizi online/Fringe
benefit;

Le auto aziendali, compresi motocicli, ciclomotori e autocaravan, concesse in uso promiscuo ai dipendenti,
costituiscono un’importante componente della retribuzione ‘in natura’. Questa forma di retribuzione ‘in
natura’ destinata ai dipendenti ha subito variazioni nelle percentuali in base alle emissioni di CO2 dei veicoli.

La tassazione del fringe benefit è ora determinata non solo dalle tabelle ACI, ma anche da percentuali
variabili in base alle emissioni di CO2 del veicolo. Questo cambiamento mira ad incentivare l’acquisto di
veicoli a basso impatto ambientale da parte delle aziende.

In base alle nuove disposizioni, le percentuali di fringe benefit per il 2024 sono le seguenti:
• 25% per veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
• 30% per veicoli con emissioni di CO2 da 61 g/km a 160 g/km;
• 50% per veicoli con emissioni di CO2 da 161 g/km a 190 g/km;
• 60% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190

Per maggiori informazioni sul Fringe Benefit, chiarimenti o assistenza personalizzata il nostro Studio è a
vostra disposizione.

Nel contesto fiscale italiano, i sostituti d’imposta, responsabili di corrispondere provvigioni per servizi di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, sono tenuti, in conformità all’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, a effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti. Questa ritenuta deve avvenire al momento del pagamento della provvigione, con l’obbligo di rivalsa.

Un cambiamento significativo è stato introdotto dagli articoli 5, comma 2-bis, e 2-ter del D.L. 193/2016, riguardante lo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per redditi tassati per competenza. Tale modifica si applica anche alle provvigioni relative ai rapporti di agenzia e rappresentanza, come indicato negli articoli 22, comma 1, lett. c) del Tuir e 25-bis, comma 3 del D.P.R. 600/1973. Secondo queste disposizioni, il percipiente può scegliere tra diverse modalità di gestione delle ritenute subite per gli anni successivi a quello di competenza dei redditi.

Una novità introdotta dal D.L. 193/2016 è la possibilità di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione dell’anno successivo in cui sono state operate (principio di cassa). Prima di questa modifica, questa facoltà era ammessa solo interpretativamente dalla prassi dell’Agenzia delle entrate.

In pratica, per le provvigioni di competenza del periodo d’imposta 2023, le ritenute sulle provvigioni pagate nel 2023 possono essere scomputate dalle imposte sui redditi dell’esercizio 2023 (modello Redditi 2024). Le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2024 possono essere scomputate dalle imposte dell’anno 2023 (modello Redditi 2024) o dell’anno 2024 (modello Redditi 2025), a seconda della data di erogazione. Le ritenute sulle provvigioni versate nel 2024, dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2023, possono essere scomputate dalle imposte dell’anno 2024 (modello Redditi 2025).

È importante sottolineare che questo principio si applica anche alle ritenute su provvigioni relative ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 2-bis e 2-ter, del D.L. 193/2016 all’articolo 25-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973.

Per quanto riguarda gli adempimenti del sostituto di imposta, colui che opera ritenute su provvigioni deve versarle utilizzando il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Inoltre, deve riepilogare i versamenti e le compensazioni nel modello 770.

Le modifiche apportate dal D.L. 193/2016 non hanno risolto completamente il problema del disallineamento temporale tra la certificazione della ritenuta da parte del sostituto di imposta e la presentazione della dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito.

Di conseguenza, il soggetto sostituito (agente, procacciatore, mediatore, ecc.) è responsabile di conservare la documentazione che dimostri di aver subito effettivamente la ritenuta e di tenerne conto nella presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’imputazione per competenza o per cassa della ritenuta stessa.

Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto, l’aliquota generalmente applicata è del 23%, ma può essere ridotta al 4,6% in determinate condizioni. La riduzione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione che attesti il soddisfacimento dei requisiti richiesti. La dichiarazione ha validità fino a revoca o perdita dei requisiti, secondo quanto disposto dall’articolo 27 del D.Lgs. 175/2014, notando che prima delle modifiche apportate da questo decreto, la validità era annuale. Se durante l’anno si verificano variazioni delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta, queste devono essere comunicate al committente entro 15 giorni dall’evento. Infine, se un intermediario inizia l’attività durante l’anno, deve richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dell’accordo corrispondente.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Operatori sanitari: Fatturazione Elettronica per le Prestazioni Sanitarie verso Privati rinviata al 31 Dicembre 2024

Una stretta burocratica coinvolge ora i professionisti operanti a regime forfettario con un reddito inferiore a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questa categoria, estendendo così quanto già previsto per gli altri contribuenti. Attualmente, oltre 2 milioni di partite IVA sono sotto il regime forfettario, e considerando che il 24,9% di esse ha un volume d’affari inferiore a 25.000 euro, si stima che circa mezzo milione di contribuenti saranno coinvolti dalla nuova normativa.

In controtendenza, medici e odontoiatri non vedranno cambiamenti: il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 2024 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rivolte a persone fisiche non soggette a IVA.

Esaminiamo più nel dettaglio le novità. L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto nel 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ora si estenderà a tutti i contribuenti, inclusi coloro che operano sotto il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario.

Tuttavia, il decreto Milleproroghe ha mantenuto l’eccezione per gli operatori sanitari, prorogando il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie per l’intero 2024, preservando così la privacy dei pazienti.

Il presidente della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, aveva precedentemente sollecitato un intervento per prorogare la normativa che vietava la fatturazione elettronica da parte di medici e odontoiatri alle persone fisiche. Questa richiesta è stata accolta, dando il tempo di adeguare la normativa secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i forfettari, a partire dall’anno d’imposta 2024, non sarà più necessario ricevere la Certificazione unica (CU). Le CU relative alle prestazioni del 2023 saranno quindi le ultime per forfettari e contribuenti a regime dei vecchi minimi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Gennaio 2024:

2 GENNAIO
-Comunicazione ad Ag.Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per canone Rai
-Pres. Mod. INTRA 12

16 GENNAIO
-Versamento IVA e ritenute
-Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

22 GENNAIO
-Regime speciale IVA MOSS: Tras. telematica dichiarazione relativa operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta

31 GENNAIO
-IRPEF: Vers. somme non trattenute dai sostituti di imposta pres. 730/2023
-Vers. Superbollo
-Presentazione INTRA 12
-IVA: Liquidazione e versamento dell’Iva mese precedente

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Il Whistleblowing, disciplina introdotta dal decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023, è entrata in una nuova fase, con l’ultima scadenza del 17 dicembre che ha visto un ampliamento significativo della platea dei soggetti obbligati a effettuare segnalazioni. Questa evoluzione coinvolge  ora le imprese che impiegano tra 50 e 249 dipendenti.

La normativa italiana, recependo la direttiva europea numero 1937 del 2019 sulla protezione dei whistleblower che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea, mira a garantire una tutela adeguata per coloro che segnalano illeciti e violazioni sia negli enti pubblici che in quelli privati.

Il decreto legislativo 24 del 2023 è già in vigore dallo scorso 15 luglio per i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato con almeno 250 dipendenti. L’aspetto più significativo è l’estensione degli obblighi di segnalazione a un numero più ampio di soggetti. Tutti i partecipanti dovranno rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità, svolgendo nuove funzioni di segnalazione per contrastare e prevenire violazioni e illeciti.

Whistleblowing: a chi si applica, chi è il segnalante e cosa si può segnalare

A partire dal  17 dicembre 2023, la nuova disciplina del whistleblowing è completamente attiva, con l’obbligo per le imprese di adottare canali interni di segnalazione. Questo obbligo si estenderà anche alle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249.

La disciplina riguarda:

  • Tutti i soggetti pubblici, tra cui amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico e società quotate in house.
  • Soggetti privati con almeno 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno.
  • Soggetti in settori specifici, come servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti, anche se nell’ultimo anno hanno impiegato meno di 50 lavoratori subordinati.
  • Soggetti privati che hanno adottato modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, anche con meno di 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno.

Whistleblowing, 17 dicembre 2023: Chi può fare una segnalazione?

La nuova disciplina specifica chi può essere un segnalante nel whistleblowing, includendo persone che operano in enti pubblici o aziende private con diverse funzioni. Questi possono essere:

  • Dipendenti dell’ente per cui avviene la segnalazione o partner commerciali dell’ente, compresi collaboratori e non solo lavoratori subordinati.
  • Lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti.
  • Volontari o tirocinanti, anche senza retribuzione.
  • Azionisti informati di illeciti o violazioni.
  • Soggetti con funzioni amministrative, direzionali, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza.

Cosa si può segnalare?

Infine, la disciplina del whistleblowing del 24 dicembre 2023 definisce cosa può essere oggetto di segnalazione. Il legislatore prevede segnalazioni di atti, illeciti, comportamenti e omissioni che violano norme nazionali o dell’Unione europea, causando danni all’interesse pubblico o all’integrità dell’ente. Le violazioni possono riguardare norme già violate o potenziali violazioni, purché il segnalante disponga di elementi concreti o fondati sospetti.

Le segnalazioni possono includere comportamenti volti a occultare violazioni e fattispecie legate ai rapporti di lavoro, come violazioni in rapporti già terminati o intervenute durante il periodo di prova o prima dell’inizio di un rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, le informazioni possono essere acquisite nelle fasi di selezione o precontrattuali.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Il 27 dicembre 2023 è la data da segnare sul calendario per i soggetti passivi IVA che devono versare l’acconto relativo all’ultimo periodo dell’anno.

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA riguarda i contribuenti che effettuano liquidazioni e versamenti mensili, trimestrali “per natura” e trimestrali “per opzione”.Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che versano un acconto inferiore a 103,29 euro, chi ha cessato l’attività nel 2023, e altri casi specifici come chi opera in regime di esonero o applica regimi speciali.

Per determinare l’importo dell’acconto IVA, il contribuente può scegliere tra tre metodi:

  • Metodo storico: pagamento dell’88% di quanto versato a dicembre 2022 o nell’ultimo trimestre 2022.
  • Metodo previsionale: versamento dell’88% dell’IVA prevista per dicembre 2023 o l’ultimo trimestre 2023.
  • Metodo analitico: pagamento del 100% dell’IVA a debito entro il 20 dicembre 2023.

L’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

In caso di mancato pagamento o versamento tardivo, si applica una sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 15% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. È possibile usufruire del ravvedimento operoso, purché non sia stato notificato l’avviso di accertamento.

Ecco alcune indicazioni dettagliate sul versamento, la compensazione con crediti d’imposta, e i codici tributo da utilizzare:

Versamento: l’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6013 – Versamento acconto per Iva mensile
  • 6035 – Versamento IVA acconto

Compensazione con crediti d’imposta: è possibile compensare l’acconto IVA con crediti d’imposta, utilizzando il modello F24.

Ravvedimento operoso: in caso di mancato pagamento o versamento tardivo, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Lo scomputo dell’acconto IVA avviene in base alla periodicità di liquidazione del contribuente:

Per i contribuenti mensili: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA di gennaio 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per natura”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per opzione”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024, se la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata per l’intero anno 2023. Se invece la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata solo per alcuni mesi del 2023, l’acconto IVA è scomputato dalla liquidazione IVA relativa ai mesi di competenza.

In conclusione, i soggetti passivi IVA devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 27 dicembre 2023 per il versamento dell’acconto IVA.

È importante scegliere il metodo di determinazione dell’acconto IVA più favorevole e verificare la propria situazione per verificare di non rientrare tra gli esonerati.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Proroga per la Rottamazione Quater: Nuove Scadenze e Opportunità per i Contribuenti

Grazie a un emendamento al Decreto Anticipi, presentato il 6 dicembre e approvato il 14 dicembre, i cittadini hanno ora tempo fino al 18 dicembre per effettuare il versamento senza incorrere in sanzioni o interessi di mora. Scopriamo insieme i dettagli di questa proroga e le nuove scadenze che i contribuenti dovranno affrontare.

Le prime due rate della Rottamazione Quater, originariamente scadute il 31 ottobre e il 30 novembre, sono state prorogate e potranno essere pagate senza perdere i benefici della definizione agevolata fino al 18 dicembre 2023. L’emendamento specifica che i versamenti effettuati entro questa data saranno considerati tempestivi, garantendo ai contribuenti alcuni giorni aggiuntivi per adempiere ai loro obblighi senza conseguenze negative.

La proroga è stata resa necessaria a causa del sorprendente numero di adesioni alla Rottamazione Quater, che ha coinvolto circa 3,8 milioni di contribuenti. Questa straordinaria partecipazione ha reso imperativo estendere i termini per garantire a tutti i contribuenti la possibilità di beneficiare della definizione agevolata.

Prossime Scadenze e Tolleranza:

I contribuenti dovranno effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024. La buona notizia è che la norma prevede una tolleranza di 5 giorni, estendendo il termine al 4 marzo 2024 per mantenere la validità del pagamento. Le restanti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

È fondamentale sottolineare che il mancato pagamento o il versamento oltre il termine previsto comporterà la perdita dei benefici della misura agevolativa. Inoltre, i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle cifre complessivamente dovute, mettendo in evidenza l’importanza di rispettare le nuove scadenze per evitare spiacevoli sorprese.

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Risolvere le Liti Fiscali: una Nuova Sanatoria per il 2024

Attraverso il decreto attuativo della delega fiscale, il governo si propone di agevolare la soluzione di tutte le controversie fiscali in sospeso. Nel dettaglio, il Governo ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova sanatoria fiscale per il 2024, come parte del suddetto decreto attuativo presentato al Consiglio dei Ministri. Questa proposta mira a facilitare la definizione delle dispute pendenti con il fisco da parte dei contribuenti.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il governo cerca spesso nuove fonti di entrate, e una strategia comune è concedere agevolazioni a coloro che hanno debiti fiscali in sospeso, allo scopo di incoraggiarli a saldare. Le precedenti iniziative di questo tipo includono varie forme di rottamazione, tra cui l’ultima rottamazione quater in vigore da quest’anno, e la remissione delle cartelle esattoriali.

Il decreto attuativo, già presentato al Consiglio dei ministri, include la proposta di una nuova sanatoria fiscale per il 2024. Tuttavia, per diventare operativa, la proposta deve passare attraverso il processo legislativo e ottenere l’approvazione finale del Parlamento.

La sanatoria proposta prevede oltre alla definizione agevolata e la risoluzione delle dispute fiscali pendenti, consentendo ai contribuenti di saldare i debiti con il fisco a condizioni più vantaggiose, inclusa una significativa riduzione delle somme dovute e delle sanzioni, anche la modernizzazione e digitalizzazione del processo tributario, con l’obiettivo di accelerare i tempi e migliorare la trasparenza attraverso l’uso di udienze da remoto e la posta elettronica certificata (P.E.C.).

La sanatoria proposta prevede anche l’eliminazione della mediazione con le autorità fiscali per le dispute fino a 50.000 euro, sostituendola con una forma di conciliazione preventiva.

Queste misure, secondo le stime, dovrebbero portare alla risoluzione di circa 100.000 dispute pendenti, per un totale di 40 miliardi di euro.

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