Di seguito una sintesi delle principali scadenze di febbraio da segnare in agenda, suddivise per data e tipologia, utile a professionisti, aziende e consulenti per una corretta pianificazione delle attività contabili e tributarie.

1 febbraio 2026
Dichiarazione annuale IVA 2026:
La dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025) va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026

Conguaglio tardivo
Fino al 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l’imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d’imposta per il 2025

9 febbraio 2026
Click Day stranieri
Domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia nel 2026 di stranieri residenti all’estero per lavoro stagionale nel settore del turismo

16 febbraio 2026
Autoliquidazione INAIL
Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026
Pagamento del premio derivante dall’autoliquidazione INAIL 2025/2026 (saldo o importo della prima di quattro rate)

Domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia nel 2026 di stranieri residenti all’estero per lavoro non stagionale

Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione

Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di Versamento

Versamento unificato relativo a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio contributivo operato il mese precedente
  • contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni
  • contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all’ex Enpals
  • contributo mensile pescatori
  • contributi dovuti all’INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 4° trimestre 2025)
  • addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente
  • liquidazione periodica IVA
  • versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2025

18 febbraio 2026
Click Day stranieri
Domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia nel 2026 di stranieri residenti all’estero per lavoro di assistenza familiare

23 febbraio 2026
Ritenute appalti
Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente

25 febbraio 2026
Contributi ENPAIA
Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese

28 febbraio 2026 (slitta a lunedì 2 marzo 2026)
Scade la validità della domanda di assegno unico per il periodo marzo 2025 / febbraio 2026

Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell’autoliquidazione INAIL 2026

Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di dicembre 2025

Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente

Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2026

Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente

Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente

Presentazione della richiesta di applicazione, nel 2027, della norma premiale per la regolazione 2026 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi

Presentazione Autoliquidazione INAIL tramite modello OT23 prestampato, in via telematica attraverso il sito online dell’INAIL

Comunicazione di avvalersi del regime contributivo semplificato (opzione per il regime fiscale forfetario) per il 2026

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff è a vostra disposizione.

Il modello IVA 2026 rappresenta un aggiornamento significativo nella disciplina dichiarativa dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto recepisce una serie di interventi normativi e interpretativi intervenuti nel corso del 2025 e formalizzati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026. Il nuovo modello è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 e mantiene la tradizionale struttura modulare, introducendo tuttavia rilevanti novità che interessano diversi quadri della dichiarazione annuale IVA .

Tra gli aspetti più rilevanti emerge innanzitutto la revisione del quadro VA, che recepisce gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. Tale pronuncia ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dall’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, con particolare riferimento alle società di comodo. Alla luce di questo orientamento, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di compilazione del rigo VA15, prevedendo che esso debba essere semplicemente barrato dalle società che risultano di comodo, in sostituzione del precedente sistema basato sull’indicazione di specifici codici numerici. La nuova impostazione mira a uniformare la compilazione e a riflettere l’eliminazione delle restrizioni precedentemente previste in relazione al credito IVA.

Le modifiche al quadro VA hanno prodotto effetti anche su altri ambiti della dichiarazione. In particolare, nel quadro VX, dedicato alla determinazione dell’IVA da versare o a credito, è stato eliminato il riquadro specificamente riservato all’attestazione delle società operative. Tale eliminazione deriva direttamente dalla nuova modalità di gestione del rigo VA15 e dalla disapplicazione delle limitazioni collegate allo status di società di comodo. Analogamente, nel quadro VW, riservato alla liquidazione IVA di gruppo, è stato soppresso il rigo VW21, che nel modello IVA 2025 era utilizzato per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo.

Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dalle novità introdotte nel quadro VE, relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d’affari. In tale contesto, il rigo VE38 è stato oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione attraverso il cosiddetto “sdoppiamento”. Accanto al campo 1, che continua ad accogliere le operazioni soggette a split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, sono stati introdotti i campi 2 e 3. In questi nuovi campi devono essere indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di trasporto merci e ai servizi di logistica per i quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate della specifica Comunicazione di opzione prevista dalla normativa di riferimento.

La modifica del rigo VE38 si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a disciplinare in modo puntuale le operazioni del settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, ambito per il quale il legislatore ha introdotto specifiche modalità di assolvimento dell’imposta. In coerenza con tale impostazione, il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in due sezioni distinte. La prima sezione è dedicata alla determinazione dell’IVA dovuta dall’acquirente o dal committente in relazione a specifiche fattispecie, riprendendo in larga parte la struttura già prevista nel modello IVA 2025. La seconda sezione, invece, introduce il nuovo rigo VJ30, riservato all’indicazione degli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 59 a 63, della Legge n. 207/2024.

Oltre alle modifiche strutturali dei quadri dichiarativi, il modello IVA 2026 contiene indicazioni rilevanti in merito ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2026. È inoltre prevista la possibilità di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo periodo del 2025 direttamente all’interno della dichiarazione annuale, mediante la compilazione del quadro VP. In tale ipotesi, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026, tenuto conto dello slittamento del termine ordinario in quanto il 28 febbraio cade di sabato.

Nel caso di dati omessi, incompleti o errati, il contribuente può procedere all’invio, all’integrazione o alla correzione delle informazioni mediante la compilazione del quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2026, oppure del quadro VH se la presentazione avviene a partire dal 3 marzo 2026. In assenza di dati da comunicare per i primi tre trimestri del 2025, il quadro VH non deve essere compilato.

Particolare attenzione è dedicata anche all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025. Per importi superiori a 5.000 euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale ed è subordinata all’apposizione del visto di conformità. Per importi fino a 5.000 euro, invece, la compensazione è consentita già a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, di cui al D.Lgs. n. 1/2024, ha inoltre innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per i soggetti che applicano gli ISA e beneficiano dei relativi benefici premiali, in funzione del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Le medesime soglie e condizioni trovano applicazione anche con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA 2025, che deve essere effettuata mediante la presentazione del modello IVA 2026 e la compilazione del quadro VX. Anche in questo caso, il limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia è stato elevato a 70.000 euro, con una graduazione del beneficio legata al punteggio ISA. I soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2024-2025 e 2025-2026 rientrano tra coloro che possono beneficiare di tali agevolazioni.

Il saldo risultante dal modello IVA 2026 deve essere versato entro il 16 marzo 2026, qualora l’importo dovuto superi la soglia minima di 10,33 euro, arrotondata a 10 euro. È prevista la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale, con applicazione di interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima, fino a un massimo di 10 rate, con termine ultimo fissato al 16 dicembre 2026. In alternativa, il contribuente può differire il pagamento al termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni percentuali stabilite dalla normativa vigente .

Ambito Sintesi delle novità Modello IVA 2026
Approvazione del modello Il modello IVA 2026 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 ed è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.
Struttura della dichiarazione Confermata la struttura modulare della dichiarazione IVA annuale, con aggiornamenti mirati su specifici quadri e righi.
Quadro VA Il rigo VA15 deve essere barrato dalle società di comodo, in sostituzione dell’indicazione dei precedenti codici numerici, a seguito della disapplicazione delle limitazioni al credito IVA.
Società di comodo Recepita la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024 che ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dalla Legge n. 724/1994.
Quadro VE Il rigo VE38 è stato sdoppiato: il campo 1 accoglie le operazioni soggette a split payment, mentre i campi 2 e 3 indicano imponibile e imposta delle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica con IVA versata dal committente.
Split payment e logistica Introdotta una separata esposizione delle operazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l’IVA è assolta dal committente previa Comunicazione di opzione.
Quadro VJ Il quadro VJ è ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle operazioni con IVA dovuta dall’acquirente o committente e una riservata al settore trasporti e logistica.
Nuovo rigo VJ30 Inserito il rigo VJ30 per indicare gli acquisti di servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali l’IVA è versata dal committente.
Quadro VX Eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società operative, in coerenza con la nuova gestione delle società di comodo.
Quadro VW Soppresso il rigo VW21, utilizzato nel modello IVA 2025 per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo nella liquidazione IVA di gruppo.
Presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA 2026 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.
Liquidazioni periodiche IVA È possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA dell’ultimo periodo 2025 direttamente nella dichiarazione annuale tramite il quadro VP.
Scadenza anticipata quadro VP In caso di utilizzo del quadro VP, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026.
Compensazione credito IVA La compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro è consentita dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e richiede il visto di conformità.
Soglie ISA Elevata a 70.000 euro la soglia di esonero dal visto di conformità per compensazione e rimborso del credito IVA per i soggetti ISA con adeguato punteggio di affidabilità.
Rimborso credito IVA La richiesta di rimborso del credito IVA 2025 avviene tramite il quadro VX del modello IVA 2026, con applicazione delle nuove soglie di esonero dal visto.
Versamento saldo IVA Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo 2026 se superiore a 10 euro, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate.
Differimento dei versamenti È consentito il differimento del versamento del saldo IVA ai termini delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

 

L’ENEA ha attivato dal 22 gennaio 2026 il nuovo portale bonus fiscali 2026, destinato alla trasmissione delle Comunicazioni relative agli interventi edilizi e di risparmio energetico conclusi nel corso dell’anno.

L’apertura del portale rappresenta l’adempimento operativo necessario per l’invio delle informazioni richieste ai fini delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia di Ecobonus, Bonus casa e Bonus arredo. Attraverso tale piattaforma è possibile compilare e trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio che comporta un miglioramento dell’efficienza energetica o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché agli acquisti di elettrodomestici agevolabili.

L’obbligo di comunicazione all’ENEA riguarda i soggetti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per spese sostenute in relazione a interventi che producono un risparmio energetico. L’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori e risponde a una duplice finalità: da un lato consente la fruizione delle detrazioni previste dalla normativa in materia di efficienza energetica, dall’altro permette il monitoraggio e la valutazione dei risultati energetici conseguiti a livello nazionale.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, l’invio della Comunicazione è considerato, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, un presupposto indispensabile per accedere alla detrazione, mentre per gli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico e per il Bonus arredo l’adempimento, pur restando obbligatorio, non incide sulla spettanza del beneficio fiscale in caso di omissione.

Il portale ENEA 2026 è accessibile tramite autenticazione con SPID o Carta di Identità Elettronica e consente l’invio delle Comunicazioni relative agli interventi ultimati nel 2026, nonché a quelli conclusi nel 2025 per i quali parte delle spese detraibili è stata sostenuta nel 2026. La messa a disposizione del sistema informatico il 22 gennaio ha comportato una disciplina specifica per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 22 gennaio 2026, per i quali il termine di 90 giorni decorre dalla data di attivazione del portale. In tali casi, la scadenza per l’invio della Comunicazione è fissata al 22 aprile 2026.

Gli interventi di risparmio energetico per i quali è richiesto l’invio della Comunicazione comprendono, tra gli altri, la sostituzione di serramenti e infissi, l’installazione di schermature solari, le caldaie a biomassa, la riqualificazione globale dell’edificio, la coibentazione dell’involucro, l’installazione di pompe di calore, di scaldacqua a pompa di calore, di collettori solari, di generatori ibridi, nonché i sistemi di building automation e i microgeneratori.

Le percentuali di detrazione variano in funzione della tipologia di intervento, dell’anno di sostenimento della spesa e della destinazione dell’immobile, distinguendo tra abitazione principale e altri immobili.

Per quanto riguarda gli interventi su parti comuni condominiali, sono previste aliquote maggiorate in presenza di specifiche condizioni, quali l’incidenza della coibentazione su oltre il 25 per cento della superficie disperdente o la combinazione con una riduzione del rischio sismico. Anche in tali ipotesi, la Comunicazione all’ENEA costituisce un passaggio necessario ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi.

Relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, la normativa non individua in modo puntuale le opere soggette all’adempimento. Tuttavia, l’ENEA ha fornito un elenco di riferimento che include interventi sulle strutture edilizie, sugli infissi, sugli impianti tecnologici e sull’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Rientrano inoltre nell’obbligo di comunicazione gli acquisti di elettrodomestici agevolabili, quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, purché collegati a un intervento di recupero edilizio avviato a partire dal 1° gennaio 2025 e con spesa sostenuta nel 2026.

La determinazione della data di fine lavori riveste un ruolo centrale ai fini del calcolo del termine di 90 giorni. Tale data coincide con il collaudo o con l’attestazione di funzionalità dell’impianto, se prevista. In assenza di collaudo, la fine dei lavori può essere documentata attraverso altra attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice o dal tecnico incaricato della compilazione della scheda informativa.

Non è considerata valida un’autocertificazione del contribuente. Nei casi di lavori eseguiti a cavallo di più periodi d’imposta, l’invio della Comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine lavori, indicando le spese complessivamente sostenute, nel rispetto del principio di cassa applicabile alle persone fisiche.

L’ENEA rilascia una conferma dell’avvenuto invio mediante e-mail o attraverso la scheda descrittiva dell’intervento, che riporta il codice CPID, elemento identificativo che attesta il buon esito della trasmissione. In presenza di omissioni, ritardi o errori nella compilazione della Comunicazione, è possibile ricorrere alla remissione in bonis, effettuando l’invio entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile e versando la sanzione prevista.

È inoltre consentita la rettifica dei dati trasmessi entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione nella quale la spesa è portata in detrazione.

Nel documento viene infine richiamata la distinzione tra il portale bonus fiscali e il portale Superbonus, destinato alle asseverazioni tecniche relative agli interventi rientranti nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Quest’ultimo rimane disciplinato da una normativa specifica e separata, con riferimento agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici e alle spese sostenute nel 2026 per le quali è riconosciuta la detrazione maggiorata, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro staff è a disposizione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 371 del 7 gennaio 2026, ha chiarito in modo netto e definitivo la disciplina fiscale applicabile agli anticipi sui bonus corrisposti ai consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia rappresenta un punto di svolta su una questione che aveva generato incertezza e controversie nel settore, aprendo una nuova fase interpretativa per la determinazione del reddito di professionisti e consulenti finanziari.

La Suprema Corte ha affrontato il tema con riferimento alla tassazione dei ricavi e alla determinazione del momento impositivo, richiamando i principi fondamentali del principio di competenza temporale. Tale principio stabilisce che la qualificazione e l’imposizione dei compensi devono tener conto del momento in cui i proventi assumono carattere di definitività e oggettiva determinazione, requisiti necessari affinché una somma possa essere considerata imponibile ai fini fiscali.

L’ordinanza nasce da un ricorso proposto da una consulente finanziaria contro l’Agenzia delle Entrate, la quale, in passato, aveva adottato criteri di tassazione che includevano tra i ricavi di periodo anche gli anticipi riconosciuti in conto bonus non ancora maturati.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che tali anticipi, pur essendo erogati durante il periodo di osservazione previsto dai contratti, non posseggono i requisiti per essere considerati ricavi definitivi. Pertanto, non possono essere inclusi nel reddito imponibile prima del verificarsi degli eventi che ne determinano la definitiva spettanza.

Il punto focale della pronuncia riguarda la distinzione tra anticipi sui bonus e compensi effettivamente maturati. Gli anticipi sono somme versate in corso d’anno, sulla base delle aspettative di maturazione di determinati obiettivi contrattuali, spesso legati alla dimensione del portafoglio clienti o al raggiungimento di target prestazionali.

Tali somme, pur potendo essere contabilizzate come movimentazioni finanziarie, non raggiungono il grado di certezza necessario per essere considerate ricavi tassabili. Questa distinzione è stata ribadita in maniera incisiva dalla Cassazione, che ha chiarito come ciò che rileva ai fini fiscali non sia la mera percezione di una somma, ma la concreta realizzazione del diritto alla percezione.

Il principio di competenza temporale, evocato nella pronuncia, impone che i ricavi siano imputati al periodo d’imposta in cui si manifestano pienamente, secondo i criteri di certezza e determinabilità oggettiva. Nel caso degli anticipi sui bonus, tali criteri si raggiungono solo al termine del periodo di verifica previsto dai contratti, momento in cui si verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e, conseguentemente, se il bonus è realmente maturato. Fino a quel momento, gli importi anticipati devono essere considerati come somme non ancora acquisite e, di conseguenza, non tassabili.

La decisione assume particolare rilevanza in considerazione delle prassi adottate da alcune strutture fiscali e dall’Agenzia delle Entrate, le quali avevano in passato assimilato questi anticipi a ricavi di esercizio, imponendoli nonostante la mancanza di maturazione definitiva.

La pronuncia della Cassazione risolve definitivamente tale contraddizione, stabilendo che una lettura estensiva della normativa tributaria in tal senso non trova fondamento quando gli elementi di certezza non sono soddisfatti.

In questa linea, la Cassazione ha specificato che la semplice erogazione di somme in anticipo rispetto al periodo di competenza non modifica la natura giuridica della provvigione o del bonus. La provvigione integrativa, come definita nei contratti di consulenza, assume rilevanza fiscale soltanto quando gli eventi contrattuali e le condizioni previste si sono effettivamente verificati.

Finché il bonus resta subordinato a condizioni future, gli importi anticipati non possono costituire reddito tassabile.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per questa pronuncia è quello del diritto tributario italiano in materia di determinazione del reddito imponibile, nel quale il principio di competenza temporale svolge un ruolo centrale.

La Corte ha ribadito che la rilevanza fiscale di un componente di reddito non può essere determinata esclusivamente in base alla percezione finanziaria, ma deve tener conto del momento in cui il diritto alla percezione diventa certo e definito. Questo criterio è fondamentale per evitare la tassazione di somme che, pur essendo state percepite, non sono ancora definitivamente acquisite in base alle condizioni contrattuali sottese.

L’ordinanza della Corte di Cassazione disciplina in modo dettagliato e definitivo il trattamento fiscale degli anticipi sui bonus per i consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia richiama il principio di competenza temporale, richiedendo che i proventi siano definitivi e oggettivamente determinati per essere tassati.

Per maggiori informazioni e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Regole di esclusione IRAP e modalità di recupero dei crediti

 La disciplina relativa al trattamento fiscale dei dividendi infra-UE percepiti da specifici soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario subisce una significativa evoluzione normativa a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La nuova regolamentazione stabilisce che i proventi derivanti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che quest’ultimo garantisca un effettivo scambio di informazioni tramite appositi accordi con l’Italia, beneficino di una rilevante esclusione dalla base imponibile. Nello specifico, tali dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare complessivo.

L’applicazione di tale regime di favore è tuttavia subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore. Il primo vincolo riguarda l’entità dell’investimento, in quanto il soggetto percepente deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che effettua la distribuzione degli utili. 4

Oltre alla soglia quantitativa, è previsto un requisito di natura temporale, secondo il quale la partecipazione deve essere stata detenuta in modo ininterrotto per un periodo minimo di almeno un anno.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica del soggetto distributore, la norma richiede che la società estera rivesta una delle forme societarie specificamente previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE. È inoltre necessario che la società che distribuisce gli utili risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale residenza deve essere effettiva e non meramente formale, nel senso che l’ente non deve essere considerato residente al di fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi di eventuali Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi stipulate con Stati terzi.

Un ulteriore elemento fondamentale per l’accesso all’esclusione della base imponibile IRAP riguarda il regime impositivo a cui è sottoposta la società partecipata nel proprio Stato di residenza. Il soggetto distributore deve essere assoggettato a una delle imposte indicate nella citata direttiva europea, senza poter beneficiare di regimi di opzione o di esonero che non risultino limitati dal punto di vista territoriale o temporale.

Per quanto concerne la natura degli strumenti finanziari, la disposizione chiarisce che il beneficio si applica ai dividendi provenienti da titoli e strumenti per i quali è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Oltre alla definizione del regime a regime, la normativa introduce disposizioni di natura transitoria e procedurale per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. Viene infatti riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare un’apposita istanza di rimborso dell’IRAP versata. Tale rimborso è riferito all’eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che hanno contribuito a formare il valore della produzione netta nei periodi precedenti. L’esercizio di questo diritto è però vincolato a una condizione temporale specifica: l’istanza è ammissibile solo se alla data del 1° gennaio 2026 risulti ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

Un aspetto di particolare rilievo tecnico riguarda la gestione finanziaria del credito derivante da tali eccedenze d’imposta. Il legislatore ha previsto una specifica modalità di utilizzo che si inserisce nel quadro delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Viene infatti concessa la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per procedere al versamento di un’altra imposta di recente istituzione.

Si tratta dell’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche, la cui disciplina è integrata nel medesimo impianto normativo della legge di bilancio, creando così un collegamento funzionale tra il recupero delle imposte sui dividendi pregressi e i nuovi oneri straordinari gravanti sul settore bancario.

L’intero impianto dei commi 46-50 delinea quindi un quadro normativo volto ad armonizzare il trattamento dei flussi reddituali infragruppo a livello europeo per i grandi attori del mercato finanziario, limitando l’incidenza dell’IRAP sulla quasi totalità dei proventi esteri qualificati.

La norma agisce sia sul piano della competenza futura, stabilendo una regola di esclusione del 95%, sia sul piano del passato, offrendo strumenti di recupero per le imposte già versate, purché i rapporti tributari non siano ancora esauriti secondo i termini ordinari di decadenza.

Questa ristrutturazione del prelievo fiscale si completa con l’integrazione dei crediti d’imposta nel sistema di assolvimento dei debiti fiscali emergenti dalle nuove tassazioni settoriali previste per l’anno 2026.

Per ulteriori chiarimenti il nostro Staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella di sintesi: Regime dividendi Infra-UE (Legge di Bilancio 2026)

Ambito di Applicazione Dettagli e Requisiti Normativi
Soggetti Interessati Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane.
Decorrenza Regime Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Agevolazione IRAP Esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi.
Requisito Partecipazione Detenzione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale.
Holding Period Possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno.
Requisiti Società Estera Residenza fiscale in UE/SEE (con scambio info); forma giuridica conforme alla Direttiva 2011/96/UE.
Regime Fiscale Estero Soggetta a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero illimitati; indeducibilità della remunerazione per l’emittente.
Recupero Pregressi Istanza di rimborso per eccedenze IRAP (oltre il 5%) per periodi precedenti.
Termini Decadenziali Termine di 48 mesi ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026.
Utilizzo del Credito Possibilità di compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva extra-profitti banche.

 

 

L’assetto normativo della fiscalità del lavoro in Italia subisce una trasformazione rilevante con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, identificata formalmente come legge 199/2025. Tra le misure di maggior impatto per il tessuto produttivo e per i lavoratori dipendenti spicca l’intervento diretto sul regime dei premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa.

Questa disposizione non si limita a prorogare misure esistenti, ma introduce una modifica sostanziale che ridisegna la convenienza economica di tali strumenti per il biennio 2026-2027. L’obiettivo centrale risiede nel rafforzamento del legame tra i risultati economici conseguiti dalle aziende e il trattamento retributivo dei collaboratori, cercando di stimolare la competitività attraverso una leva fiscale estremamente vantaggiosa.

Il fulcro della novità normativa consiste nella riduzione dell’imposta sostitutiva che viene applicata a tali somme. Rispetto al regime ordinario che prevedeva un’aliquota del 5%, il legislatore ha stabilito un abbattimento drastico che porta il prelievo fiscale all’aliquota dell’1%.

L’agevolazione è applicabile entro il limite complessivo di 5mila euro annui per ciascun lavoratore. Qualora le somme erogate eccedano questa soglia, la parte rimanente viene assoggettata alla tassazione ordinaria, perdendo il beneficio dell’imposta sostitutiva agevolata.

Il beneficio è riservato esclusivamente al settore privato e trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente il cui importo non sia stato superiore a 80mila euro nell’anno precedente a quello di percezione del premio.
In questo contesto, è importante sottolineare che la platea dei beneficiari include anche i dipendenti degli enti pubblici economici, in quanto tali soggetti non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche secondo i criteri del decreto legislativo 165/2001. La corretta verifica del limite reddituale è un onere fondamentale: nel caso in cui il sostituto d’imposta attuale sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore è tenuto a produrre un’attestazione scritta che confermi il rispetto del tetto degli 80mila euro.

Dal punto di vista oggettivo, i premi devono essere necessariamente collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Questi parametri non possono essere discrezionali, ma devono essere oggettivamente definiti all’interno di contratti collettivi aziendali o territoriali. Tali accordi devono rispettare fedelmente le regole stabilite dal decreto ministeriale del 25 marzo 2016.

Un elemento di garanzia sociale inserito nella norma prevede che, nel calcolo degli incrementi di produttività necessari per l’erogazione del premio, debba essere computato anche il periodo trascorso dalla lavoratrice in congedo di maternità obbligatorio, evitando così che l’astensione dal lavoro per ragioni biologiche e legali penalizzi l’accesso all’agevolazione.

Infine, la portata della riforma si estende anche al trattamento dei dividendi derivanti da azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione dei premi di produzione. La legge 199/2025 estende infatti al 2026 una specifica esenzione: i dividendi corrisposti ai lavoratori su tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, sempre nel limite di 1.500 euro annui.

Confronto Regime Premi di Risultato

Caratteristica Regime Ordinario (L. 208/2015) Novità Manovra 2026 (Biennio 2026-2027)
Aliquota Imposta Sostitutiva 5% 1%
Limite Premio Agevolabile Generalmente 3.000 euro 5.000 euro
Requisito Reddito Dipendente Fino a 80.000 euro (anno precedente) Confermato a 80.000 euro
Ambito di Applicazione Settore Privato ed Enti Pubblici Economici Confermato Settore Privato ed Enti Pubblici Economici
Condizioni Oggettive Incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione Invariate (necessari accordi collettivi depositati)
Trattamento Dividendi Azionari Disciplina generale Esenzione 50% IRPEF fino a 1.500 euro

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nell’ambito delle numerose novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il legislatore ha inteso riproporre due istituti di fondamentale importanza per la riorganizzazione patrimoniale delle imprese e delle società: l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e l’estromissione dei beni dal patrimonio delle imprese individuali. Queste misure, configurate come un regime fiscale temporaneo, offrono ai contribuenti l’opportunità di estromettere determinati asset dal regime d’impresa beneficiando di condizioni fiscali di favore rispetto alle procedure ordinarie.

La normativa disciplina in modo puntuale l’ambito soggettivo di applicazione, stabilendo requisiti stringenti per i soci beneficiari. Il regime di favore, infatti, è riservato ai soci che risultino iscritti nel libro dei soci, laddove tale registro sia prescritto, alla data del 30 settembre 2025. Tuttavia, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia per includere anche coloro che, pur non essendo iscritti a tale data, provvedano all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Condizione imprescindibile per tale estensione è che la titolarità della partecipazione sia comprovata da un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Sotto il profilo oggettivo, le operazioni agevolabili riguardano le società commerciali che procedono all’assegnazione o alla cessione di beni ai propri soci. È fondamentale sottolineare che l’agevolazione non copre l’intero patrimonio aziendale, ma è circoscritta esclusivamente ai beni immobili o mobili registrati che non siano utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività. La norma fissa un termine perentorio per il perfezionamento degli atti di assegnazione o cessione agevolata, individuato nel 30 settembre 2026. Entro questa data, le società interessate devono completare il trasferimento giuridico dei beni per poter accedere al regime sostitutivo previsto dalla legge!

Il vantaggio fiscale risiede nella modalità di determinazione e liquidazione delle imposte dovute sull’operazione. In luogo delle aliquote ordinarie, le società commerciali sono tenute a versare un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’aliquota di tale imposta è fissata generalmente nella misura dell’8%. Tuttavia, il legislatore ha previsto un inasprimento dell’aliquota per le cosiddette società di comodo o non operative: nel caso in cui la società non superi il test di operatività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 10,5%.

Il perimetro applicativo della norma non si limita alle sole operazioni di assegnazione o cessione, ma contempla anche le operazioni straordinarie di trasformazione societaria. Il medesimo regime agevolato, infatti, è applicabile alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che optano per la trasformazione in società semplici. Anche in questo caso, la condizione temporale impone che la trasformazione si perfezioni entro il termine del 30 settembre 2026.

Un ulteriore aspetto tecnico di rilievo riguarda il trattamento delle riserve contabili. Nel contesto di queste operazioni, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva specifica, con aliquota del 13%, sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci. La medesima imposizione colpisce le riserve delle società che decidono di trasformarsi.

Le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sono state strutturate per garantire una certa flessibilità finanziaria alle imprese. Il pagamento non deve avvenire in un’unica soluzione, ma è ripartito in due rate. La prima rata, di importo più consistente pari al 60% del totale dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2026. La seconda rata, a saldo del restante 40%, deve essere corrisposta entro il 30 novembre 2026.

Parallelamente alla disciplina per le società, la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la riedizione dell’estromissione dei beni per le imprese individuali. Questa misura si rivolge agli imprenditori individuali che intendono escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali. È importante notare che l’agevolazione riguarda specificamente gli immobili che, per loro natura o destinazione, non sono produttivi di reddito fondiario. Per poter accedere a questa opportunità, l’imprenditore deve possedere i beni in questione alla data del 31 ottobre 2025.

A differenza della disciplina societaria, l’estromissione per le ditte individuali prevede una finestra temporale di esercizio dell’opzione differente e più ristretta. L’operazione di esclusione dei beni dal patrimonio d’impresa deve essere posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. Il rispetto di questo intervallo è fondamentale per la validità dell’opzione fiscale. Inoltre, la norma stabilisce una regola di retroattività degli effetti: indipendentemente dalla data in cui viene formalizzata l’estromissione nel corso della finestra temporale indicata, gli effetti dell’operazione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Anche per gli imprenditori individuali è previsto un piano di versamento rateale dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione. Il calendario dei pagamenti differisce tuttavia da quello previsto per le società. I versamenti devono essere effettuati in due tranches: la prima rata scade il 30 novembre 2026, mentre la seconda rata, per la parte rimanente, deve essere versata entro il 30 giugno 2027. Questa tempistica differenziata tiene conto delle specificità gestionali delle ditte individuali e allinea gli adempimenti fiscali con le scadenze tipiche del versamento delle imposte sui redditi.

Per maggiore chiarezza alleghiamo una tabella di sintesi

Tabella di Sintesi: Assegnazione agevolata ed estromissione 2026

Caratteristica / Aspetto Assegnazione/Cessione Agevolata ai Soci Estromissione Beni Imprese Individuali
Soggetti Beneficiari Società commerciali e società di gestione beni (in caso di trasformazione) Imprese individuali
Beni Oggetto dell’Agevolazione Beni immobili o mobili registrati non strumentali Beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario
Requisito Temporale (Status) Soci iscritti al 30 settembre 2025 (o entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge se con titolo anteriore al 01/10/2025) Beni posseduti alla data del 31 ottobre 2025
Finestra Temporale Operazione Atto di assegnazione, cessione o trasformazione da stipulare entro il 30 settembre 2026 Operazione di estromissione da porre in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026
Decorrenza Effetti Dalla data dell’atto. Retroattiva al 1° gennaio 2026
Aliquote Imposta Sostitutiva 8%: Aliquota ordinaria
10,5%: Società non operative (di comodo)
13%: Riserve in sospensione d’imposta annullate
Applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per l’estromissione (riproposizione del regime precedente)
Scadenze Versamenti 1ª Rata (60%): entro il 30 settembre 2026.

2ª Rata (40%): entro il 30 novembre 2026

1ª Rata: entro il 30 novembre 2026.

2ª Rata (saldo): entro il 30 giugno 2027

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Nel mese di gennaio 2026 sono numerosi gli adempimenti fiscali e contributivi da rispettare. Di seguito una sintesi delle principali scadenze da segnare in agenda, suddivise per data e tipologia, utile a professionisti, aziende e consulenti per una corretta pianificazione delle attività contabili e tributarie.

10 GENNAIO – Scadenza effettiva lunedì 12 Gennaio

Contributi Colf: Termine per pagare i contributi relativi al quarto trimestre 2025.

16 GENNAIO

IVA – Liquidazione periodica – Soggetti mensili

Versamento dell’IVA a debito da parte dei contribuenti Iva mensili.

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente

INPS – Contributi personale dipendente

Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese

INPS – Contributi Gestione Separata

Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese.

Modello 770 semplificato

invio dei dati aggiuntivi e versamento delle ritenute;

Locazioni Brevi

versamento della ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi delle locazioni brevi.

 

25 GENNAIO – Scadenza effettiva lunedì 26 Gennaio

INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente.

 

31 GENNAIO – Scadenza effettiva lunedì 2 Febbraio

Sistema Tessera Sanitaria

Termine per l’invio dei dati dell’intero anno 2025 al Sistema Tessera Sanitaria

UNIEMENS

Termine per l’invio telematico della dichiarazione Uniemens relativi al mese precedente.

Rinnovo Contratti di locazione – Imposta di registro

Termine per il versamento dell’imposta di registro – pari al 2% del canone annuo – relativa ai contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese.

Agenti di commercio

Termine per l’invio da parte delle ditte mandanti a ciascun agente/rappresentante di commercio del conto delle provvigioni maturate nel corso del quarto trimestre dell’anno precedente.

Contributo annuale revisori legali

Termine per versare 57,00 al MEF (come nel 2025  esclusivamente tramite PagoPA.

Canone RAI

Termine di presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV.

Lavoratori Somministrati

Comunicazione dei lavoratori somministrati per contratti conclusi nel 2025;

Disabili

Invio del prospetto informativo sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

CIGO

Invio delle domande di Cassa Integrazione (CIGO) per eventi non evitabili del mese precedente;

Rottamazione quinquies

sarà poi possibile aderire alla rottamazione quinquies; l’ente di riscossione renderà disponibile la modulistica per l’invio delle domande, secondo quanto si apprende, entro il 31 gennaio 2026

Scadenze Minimi retributivi: Abbigliamento (industria); Alimentari (industria); Dirigenti commercio; Dirigenti cooperative; Dirigenti credito; Dirigenti industria; Edili (artigianato); Grafici editoriali (piccola industria); Pelli e cuoio (piccola industria); Pulizia (artigianato); Tessili (industria); Trasporto e spedizione merci (artigianato).

Per assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

Con la Manovra di Bilancio 2026, il Governo italiano introduce un pacchetto articolato di misure economiche che si propone di supportare il tessuto produttivo nazionale, con particolare attenzione alle imprese orientate all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo territoriale. Gli interventi spaziano dagli incentivi fiscali ai contributi per investimenti industriali, fino ad arrivare a riforme sul lavoro e sulla previdenza.

È una manovra che ridisegna parte del sistema di sostegno alle imprese, puntando a stimolare investimenti tecnologici, promuovere la transizione energetica e rafforzare la competitività del Mezzogiorno.

Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’introduzione di un nuovo meccanismo di super-ammortamento che prende il posto dei precedenti crediti d’imposta del piano Industria 4.0 e Transizione 5.0. Questo nuovo sistema prevede maggiorazioni fiscali tra il 50% e il 180% sugli investimenti in beni materiali e immateriali riconducibili alla digitalizzazione e all’automazione. Qualora tali investimenti contribuiscano anche a migliorare l’efficienza energetica, la maggiorazione sale fino al 220%, configurando così un incentivo concreto verso la sostenibilità.

Inoltre, la manovra introduce misure dedicate a settori specifici: per le imprese ad alta intensità energetica, viene riproposto un incentivo in chiave 5.0, mentre l’agricoltura 4.0 beneficia di un credito d’imposta ad hoc, così come il comparto della pesca e acquacoltura, che riceve un contributo fino al 40% su un tetto massimo di un milione di euro.

Questi strumenti mirano a favorire la modernizzazione di settori tradizionalmente meno digitalizzati, estendendo i benefici della transizione anche alle aree più periferiche del sistema economico.

Un altro tassello cruciale della manovra riguarda le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare quelle nel Mezzogiorno. I crediti d’imposta sono rifinanziati fino al 2028, fornendo un importante orizzonte di certezza per gli investitori.

Contestualmente, si confermano anche le agevolazioni per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), rafforzando il legame tra sviluppo infrastrutturale e insediamenti industriali. Questo pacchetto territoriale ha il chiaro obiettivo di ridurre il divario economico tra nord e sud, favorendo investimenti duraturi nelle aree a minor densità produttiva.

Sul fronte della liquidità, una delle novità più apprezzate dalle imprese è l’eliminazione della stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, inizialmente prevista. Ciò significa che le aziende potranno continuare ad utilizzare le compensazioni tramite modello F24 per i contributi INPS e INAIL, mantenendo così una leva importante per la gestione della tesoreria.

Rilevante anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, uno dei principali strumenti di accesso agevolato al credito per l’acquisto di beni strumentali, che ha dimostrato negli anni un forte impatto soprattutto sulle PMI manifatturiere.

Alla stessa maniera, vengono potenziati i Contratti di Sviluppo, destinati a grandi investimenti industriali, che possono favorire progetti integrati ad alto valore aggiunto, soprattutto in settori strategici come la meccanica avanzata, l’automotive, la chimica e le biotecnologie.

Dal punto di vista fiscale, si segnalano alcune modifiche importanti. La Tobin Tax – imposta sulle transazioni finanziarie – viene raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%, con un impatto diretto sugli operatori finanziari e potenzialmente anche sugli investitori istituzionali.
Di contro, viene rinviata per tutto il 2026 l’entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax, misure da tempo contestate dal mondo industriale per i possibili effetti negativi sulla produzione e sui consumi.

Sul versante contributivo, la manovra introduce un anticipo significativo per il contributo assicurativo, fissando un acconto dell’85% a partire dal 16 novembre di ogni anno. Una misura che punta a garantire maggiori entrate allo Stato, ma che potrebbe richiedere un’attenta pianificazione da parte delle imprese per evitare tensioni sulla liquidità.

Capitolo a parte merita il lavoro e la previdenza. A partire dal 1° luglio 2026, l’adesione alla previdenza complementare diventerà automatica per tutti i neoassunti, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni. Questo intervento vuole rafforzare il secondo pilastro previdenziale, promuovendo una cultura del risparmio pensionistico sin dall’ingresso nel mondo del lavoro.

A ciò si aggiunge l’estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS: dal 2026 per le aziende con almeno 50 dipendenti, e dal 2032 per quelle con almeno 40. Si tratta di una misura che centralizza la gestione del trattamento di fine rapporto, con possibili impatti sia sulla liquidità aziendale che sulla gestione finanziaria.

Infine, tra gli altri interventi previsti dalla manovra, emergono due voci significative. La prima è il rifinanziamento della Transizione 4.0, con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro, che sarà il cuore pulsante della politica industriale legata all’innovazione e alla sostenibilità. La seconda è l’investimento di 780 milioni di euro per il Ponte sullo Stretto, distribuiti tra il 2032 e il 2033, a conferma dell’intenzione di realizzare grandi opere infrastrutturali per migliorare la mobilità e l’interconnessione tra le regioni del Sud.

Completano il quadro gli incentivi per il Piano Casa e le misure per l’efficientamento energetico, che si inseriscono in un più ampio disegno di rilancio del settore edilizio, già motore della crescita negli ultimi anni grazie ai bonus fiscali.

Nel nostro blog, approfondiremo nei prossimi articoli le principali novità introdotte dalla Manovra 2026, offrendo analisi dettagliate e letture strategiche per comprendere al meglio l’impatto delle nuove misure.

Per assistenza operativa e chiarimenti il nostro staff è a vostra disposizione.

Manovra di Bilancio 2026 – Tabella Riassuntiva per le Imprese

Area di Intervento Misura Descrizione / Impatto
Investimenti Super-ammortamento fino al 220% Maggiorazioni dal 50% al 180% per beni 4.0; fino al 220% con risparmio energetico.
Settori specifici Crediti d’imposta 5.0, Agricoltura, Pesca Incentivi per energivore, agricoltura 4.0 e pesca/acquacoltura fino al 40%.
Mezzogiorno ZES prorogate fino al 2028 Agevolazioni per investimenti nelle Zone Economiche Speciali e ZLS.
Liquidità Compensazioni confermate Nessuna stretta su compensazioni tramite F24 per INPS/INAIL.
Finanza d’impresa Nuova Sabatini e Contratti di sviluppo Rifinanziamento per acquisto beni strumentali e grandi investimenti.
Fisco Rinvio Plastic/Sugar Tax, Tobin Tax raddoppiata Tassazione plastica e zucchero rinviata; Tobin Tax dallo 0,2% allo 0,4%.
Lavoro e Previdenza Previdenza complementare e TFR Adesione automatica alla previdenza; TFR al Fondo INPS da 2026 (aziende ≥50 dip.).
Altri interventi Transizione 4.0 e opere pubbliche 1,3 mld per innovazione e 780 mln per Ponte sullo Stretto (2032–33).

 

Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce un’estensione significativa fino al 2026 di un pacchetto di incentivi occupazionali volto a sostenere l’inserimento lavorativo e l’autoimpiego, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani under 35, alle donne, all’occupazione nel Mezzogiorno e allo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori strategici. Le misure, coordinate dal Ministero del Lavoro, puntano a rafforzare la crescita dell’occupazione stabile, promuovendo al contempo innovazione e transizione digitale ed ecologica.

Uno dei principali interventi riguarda l’estensione dell’incentivo per l’autoimpiego nei settori strategici, inizialmente previsto con scadenza al 1° luglio 2024. Il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2026. Questa misura si rivolge ai disoccupati con meno di 35 anni, offrendo un importante strumento di supporto per chi desidera avviare una nuova attività nei settori considerati strategici, come lo sviluppo tecnologico e la transizione ecologica e digitale. Per tali soggetti è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per una durata massima di tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2028. Tale esonero riguarda i contributi a carico del datore di lavoro privato, escludendo premi e contributi dovuti all’INAIL, con un limite mensile di 800 euro per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Un secondo intervento prorogato fino al 31 dicembre 2026 riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne a tempo indeterminato o stabilizzano un rapporto di lavoro già in essere. In questo caso l’incentivo prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, sempre con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a un massimo di 500 euro mensili per ciascuna lavoratrice. La durata dell’incentivo è fissata a 24 mesi. Questo strumento si inserisce in una più ampia strategia di promozione dell’occupazione femminile, considerata tra le priorità del governo in ottica di riduzione del divario di genere nel mercato del lavoro.

Particolarmente rilevante anche la terza misura prorogata, che si rivolge ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2026, assumano lavoratrici svantaggiate. In questo caso, viene confermato il totale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, entro un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. La durata massima del beneficio è, anche in questo caso, pari a 24 mesi. La misura, prorogata di un anno rispetto alla precedente scadenza, è pensata per favorire il reinserimento lavorativo di donne che si trovano in condizioni di svantaggio occupazionale, contribuendo a contrastare fenomeni di esclusione e precarietà lavorativa.

Un ulteriore provvedimento previsto dal pacchetto riguarda il Mezzogiorno, con l’intento di sostenere in modo mirato l’occupazione stabile in un’area storicamente caratterizzata da alti tassi di disoccupazione. I datori di lavoro privati che, a partire dal 1° settembre 2024, assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso una sede operativa localizzata all’interno della Zes unica per il Mezzogiorno, potranno beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, e per una durata di 24 mesi. La scadenza per usufruire di questo incentivo è stata prorogata al 31 dicembre 2026, con un’estensione di un anno rispetto a quanto originariamente previsto.

Le misure rientrano in un quadro strategico più ampio volto a rafforzare la stabilità contrattuale e a ridurre il divario territoriale nel mercato del lavoro italiano, con particolare attenzione al Sud e alle fasce giovanili e femminili. L’obiettivo delle proroghe è duplice: da un lato, stimolare la domanda di lavoro stabile da parte delle imprese; dall’altro, incentivare l’autoimprenditorialità come strumento di crescita economica, innovazione e creazione di valore sul territorio.

Gli esoneri contributivi rappresentano un meccanismo economico di grande impatto per le imprese che decidono di assumere personale a tempo indeterminato in determinati contesti o categorie sociali. L’agevolazione comporta infatti una riduzione significativa del costo del lavoro per le imprese, incentivando contratti più stabili e scoraggiando il ricorso a forme contrattuali più precarie. In parallelo, le politiche di sostegno all’imprenditorialità giovanile nei settori strategici si inseriscono nel solco della transizione tecnologica e ambientale, promuovendo un cambiamento strutturale dell’economia italiana in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e digitalizzazione.

L’attenzione del legislatore è rivolta anche alla semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi, per garantire maggiore efficacia e ridurre i tempi di attuazione delle misure. In questo senso, il Decreto Milleproroghe prevede la possibilità di avvalersi di piattaforme digitali per la presentazione delle domande e per il monitoraggio dei risultati, favorendo la trasparenza e il controllo dell’efficacia degli strumenti attivati.

Tutte le misure descritte trovano fondamento giuridico in specifici provvedimenti legislativi già esistenti, e la loro proroga al 2026 rappresenta un consolidamento delle politiche già in essere. La loro estensione temporale conferma la volontà del Governo di proseguire lungo una traiettoria di sostegno strutturale all’occupazione, in un contesto economico ancora segnato da incertezze globali e da dinamiche occupazionali in evoluzione. Particolare rilievo assume la flessibilità normativa introdotta con le proroghe, che permette ai datori di lavoro di pianificare le assunzioni con maggiore certezza e stabilità nel medio termine.

È evidente che l’intero pacchetto si muove all’interno di un disegno coerente di politiche attive del lavoro, finalizzate alla promozione dell’occupazione stabile, alla valorizzazione del capitale umano giovanile e femminile, e alla riduzione delle disparità regionali. I settori strategici individuati dal Ministero del Lavoro, inoltre, assumono una centralità crescente nelle politiche industriali italiane, essendo ritenuti motore di crescita e innovazione anche in relazione alle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il complesso di incentivi delineato rappresenta, pertanto, una leva fondamentale per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale, non solo in termini economici ma anche sociali, attraverso la promozione di inclusione, coesione e sostenibilità. Tuttavia, il pieno successo delle misure dipenderà dalla loro attuazione concreta, dal grado di accessibilità per le imprese e dalla capacità di generare impatti occupazionali misurabili sul medio-lungo periodo.

Per consulenze personalizzate e  assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

 

Tabella Riassuntiva – Incentivi Occupazione Prorogati fino al 2026

Misura Destinatari Periodo di applicazione Durata Incentivo Tipo di contratto richiesto Incentivo previsto Limiti mensili
Autoimpiego settori strategici Disoccupati under 35 Fino al 31 dicembre 2026 (attività avviata entro questa data) 3 anni (fino al 31 dicembre 2028) Non applicabile (autoimpiego) Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL)
Assunzione giovani under 35 Lavoratori under 35 assunti a tempo indeterminato 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026 36 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 800 €/mese
Assunzione donne Donne assunte o stabilizzate 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato o stabilizzazione Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 500 €/mese
Assunzione donne svantaggiate Lavoratrici svantaggiate 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 650 €/mese
Assunzioni nella ZES Mezzogiorno Lavoratori non dirigenti assunti nella ZES 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 650 €/mese
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