Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal Decreto Legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, rappresenta un nuovo strumento di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, volto a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire la compliance fiscale. Questo istituto permette ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per un biennio, ottenendo in cambio la stabilità fiscale e la certezza di non essere soggetti a ulteriori accertamenti, salvo particolari eccezioni.
Il CPB è rivolto principalmente a due categorie di contribuenti: i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e quelli che aderiscono al regime forfettario. L’istituto si inserisce nel più ampio disegno di riforma della legge delega del 9 agosto 2023 n. 111, finalizzata a incentivare l’adempimento spontaneo e a migliorare la trasparenza del rapporto tra Fisco e contribuente.
Che Cos’è il Concordato Preventivo Biennale?
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un accordo tra contribuente e Fisco che consente di definire anticipatamente il reddito imponibile per i due anni fiscali successivi. Questo istituto ha lo scopo di garantire stabilità e certezza al contribuente, riducendo la possibilità di accertamenti futuri, sempre che vengano rispettate le condizioni previste dall’accordo.
Il CPB si prefigge di:
- Incentivare il rispetto volontario degli obblighi tributari.
- Ridurre la complessità degli adempimenti fiscali.
- Fornire certezza giuridica e fiscale al contribuente per il periodo oggetto dell’accordo.
- Favorire la trasparenza e la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Il contribuente che aderisce al CPB gode di vantaggi significativi, tra cui la stabilità fiscale per il biennio concordato e l’esonero da accertamenti fiscali sulle imposte dirette e sull’IRAP, a meno che non emergano cause di decadenza.
Condizioni per l’Accesso al Concordato Preventivo Biennale
L’accesso al Concordato Preventivo Biennale è riservato a determinate categorie di contribuenti, che devono soddisfare una serie di requisiti stringenti. La circolare n. 18/E elenca chiaramente le condizioni ostative che, se presenti, impediscono l’adesione al CPB. Queste condizioni sono suddivise in tre gruppi principali:
- Assenza di Debiti Tributari o Contributivi Superiori a 5.000 Euro
Una delle principali condizioni per poter accedere al CPB è che il contribuente non abbia debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro. Tuttavia, se il contribuente ha debiti che superano tale soglia, può ancora accedere al CPB purché li estingua prima di accettare la proposta di concordato.
Non vengono inclusi nel calcolo di questa soglia i debiti per i quali sono stati concessi provvedimenti di sospensione o rateizzazione, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sia decaduto dai benefici.
Come Viene Calcolato il Debito?
Il debito rilevante per il CPB è quello derivante da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come:
- Avvisi di accertamento.
- Atti di contestazione e irrogazione di sanzioni.
- Cartelle di pagamento derivanti da controlli automatizzati.
Non rilevano, invece, i debiti ancora soggetti a ricorsi o quelli per i quali siano in corso termini di impugnazione o di pagamento.
- Regolarità delle Dichiarazioni Fiscali
Un’altra condizione fondamentale per l’accesso al CPB è che il contribuente deve aver presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello per cui si intende aderire al concordato.
Questa misura mira a escludere dal CPB i contribuenti che non abbiano rispettato l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni precedenti.
- Assenza di Condanne per Reati Fiscali
Per poter accedere al CPB, il contribuente non deve aver subito una condanna per reati tributari, come quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 (ad esempio, dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture false), né per altri gravi reati come il riciclaggio e l’autoriciclaggio.
Nel caso di sentenze di patteggiamento (art. 444 del Codice di Procedura Penale), il contribuente può accedere al CPB solo se la pena detentiva è inferiore a due anni e non sono state applicate pene accessorie.
Ambito di Applicazione del Concordato Preventivo Biennale
Il CPB si applica esclusivamente al reddito di impresa e al reddito di lavoro autonomo. Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il concordato può includere anche la base imponibile IRAP. Tuttavia, l’IVA non è inclusa nel concordato, e continua a essere regolata dalle normative ordinarie.
Differenze tra Contribuenti ISA e Forfettari
I contribuenti forfettari e quelli soggetti agli ISA hanno regole leggermente diverse per l’applicazione del CPB.
Contribuenti ISA: Per i contribuenti che applicano gli ISA, il concordato riguarda il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP. Sono escluse dal calcolo del reddito le componenti straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazioni, o corrispettivi percepiti dalla cessione di clientela.
Contribuenti Forfettari: Per i forfettari, il concordato è sperimentale e si applica solo per il 2024. A differenza dei contribuenti ISA, il calcolo del reddito per i forfettari è più semplice, in quanto non devono essere considerate plusvalenze, minusvalenze, o altre componenti straordinarie.
Esempio di Calcolo per i Contribuenti ISA
Per i contribuenti soggetti agli ISA, il reddito concordato si basa sul reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Supponiamo che un contribuente abbia un reddito d’impresa di 50.000 euro, esclusi gli utili derivanti da partecipazioni in società o le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali. Questo reddito sarà la base imponibile concordata per il biennio successivo, salvo l’aggiunta di eventuali variazioni per componenti straordinarie.
Modalità e Termini di Adesione al Concordato Preventivo Biennale
L’adesione al CPB è volontaria e avviene attraverso un processo digitale, facilitato da un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo programma consente al contribuente o al suo consulente di visualizzare la proposta di concordato e accettarla.
Termini per l’Adesione
Anno 2024: Per il primo anno di applicazione del CPB, il termine per accettare la proposta è fissato al 31 ottobre 2024.
Anni successivi: A partire dal 2025, il termine sarà il 31 luglio di ogni anno.
Benefici dell’Adesione al Concordato Preventivo Biennale
L’adesione al CPB comporta una serie di vantaggi significativi per i contribuenti:
- Stabilità Fiscale
Una volta accettata la proposta di concordato, il contribuente gode di una stabilità fiscale per il biennio concordato. Durante questo periodo, il Fisco non può effettuare accertamenti sulle imposte dirette e sull’IRAP, a meno che non si verifichino cause di decadenza.
- Benefici Premiali per i Contribuenti ISA
Per i contribuenti che applicano gli ISA, l’adesione al CPB consente di usufruire anche dei benefici premiali previsti dal regime ISA, tra cui:
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni di crediti IVA superiori a 50.000 euro.
- Esclusione dalla disciplina delle società non operative, che prevede pesanti sanzioni per le società considerate “di comodo”.
- Riduzione dei termini per gli accertamenti, che vengono anticipati di un anno, garantendo così un minor rischio di accertamenti a lungo termine.
- Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, come quelli effettuati sulle risultanze dei conti bancari non giustificati.
- Riduzione degli Adempimenti Fiscali
L’adesione al CPB semplifica notevolmente la gestione amministrativa e fiscale per il contribuente, riducendo il numero di adempimenti da svolgere e offrendo maggiore serenità nella gestione fiscale.
- Semplificazione nel Calcolo degli Acconti
Per quanto riguarda il calcolo degli acconti, l’adesione al CPB introduce un metodo semplificato. Gli acconti sono calcolati sulla base dei redditi concordati, con una maggiorazione del 10% per l’IRPEF e del 3% per l’IRAP, evitando così complesse operazioni di stima.
Cause di Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale
Nonostante i numerosi vantaggi, il CPB prevede anche una serie di cause di decadenza che, se si verificano, comportano la perdita dei benefici concordati. Le principali cause di decadenza sono legate a modifiche significative dell’attività economica o a violazioni gravi degli obblighi fiscali.
- Cessazione o Modifica dell’Attività
Se il contribuente cessa o modifica l’attività economica durante il periodo coperto dal concordato, quest’ultimo cessa di avere effetto. Tuttavia, se il contribuente inizia una nuova attività che rientra nello stesso codice attività per cui è stato emesso il concordato, quest’ultimo può continuare ad applicarsi.
Esempio Pratico
Un contribuente che esercita l’attività di commercio all’ingrosso (codice attività 46.32.20) e decide di avviare un’attività di trasporto (codice attività 49.32.10) durante il biennio concordatario vedrà cessare l’efficacia del CPB, in quanto i due codici non rientrano nello stesso settore economico. Se invece l’attività iniziale e quella successiva appartengono allo stesso gruppo di attività, il CPB continuerà ad essere valido.
- Dichiarazione di Ricavi o Compensi Superiori ai Limiti Previsti
Un’altra causa di decadenza dal CPB è il superamento dei limiti di ricavi o compensi concordati. Se il contribuente dichiara ricavi superiori al 50% rispetto al limite concordato, il CPB cessa di avere effetto, e il contribuente sarà soggetto a normali accertamenti fiscali.
- Violazioni Fiscali Gravi
Il CPB cessa di avere effetto anche in caso di violazioni fiscali gravi, come:
- Occultamento di attività rilevanti ai fini fiscali.
- Dichiarazioni mendaci o inesatte nei modelli ISA.
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o omesso versamento delle imposte dovute.
- In caso di decadenza, il contribuente perde i benefici del CPB per entrambi i periodi di imposta coperti dall’accordo.
- Circostanze Eccezionali
Il CPB può cessare di avere effetto anche in presenza di circostanze eccezionali che determinano una riduzione significativa dei redditi o dei ricavi concordati. Tra queste circostanze rientrano eventi come calamità naturali, danni significativi ai beni dell’impresa, o impossibilità di continuare l’attività per cause di forza maggiore.
Rinnovo del Concordato
Il CPB ha una durata biennale, ma può essere rinnovato alla scadenza, sempre che il contribuente continui a rispettare i requisiti di accesso. Se il contribuente decide di rinnovare il concordato, dovrà seguire le stesse modalità previste per la prima adesione.
Effetti della Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale
In caso di decadenza, il contribuente perde tutti i benefici derivanti dall’adesione al CPB, compresi l’esonero dagli accertamenti e la semplificazione degli adempimenti. Inoltre, eventuali accertamenti fiscali possono essere effettuati retroattivamente, e il contribuente sarà tenuto a pagare le imposte sui redditi effettivamente conseguiti.
Ripercussioni Fiscali
Se il contribuente decade dal CPB, sarà obbligato a versare le imposte dovute sui redditi effettivi, nonché eventuali sanzioni e interessi per il mancato rispetto degli obblighi fiscali. Inoltre, la perdita dei benefici premiali può comportare un aumento del rischio di accertamenti futuri.
Differenze Chiave tra Contribuenti ISA e Forfettari
Esistono alcune importanti differenze tra le regole applicabili ai contribuenti ISA e ai forfettari nell’ambito del CPB. Queste differenze si riflettono principalmente nel calcolo del reddito e nella durata del concordato.
Contribuenti ISA: Il CPB si applica al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oltre che alla base imponibile IRAP. Il reddito concordato è calcolato escludendo le componenti straordinarie, come plusvalenze, minusvalenze e utili da partecipazioni. Per i contribuenti ISA, il CPB copre un periodo di due anni.
Contribuenti Forfettari: Il CPB si applica sperimentalmente per il solo anno 2024. Il reddito concordato per i forfettari è determinato in modo forfettario, e non vengono incluse componenti straordinarie come plusvalenze o redditi da partecipazioni.
Per chi rispetta i requisiti, il CPB offre una preziosa opportunità per migliorare la gestione del proprio carico fiscale, garantendo stabilità e semplificazione negli adempimenti futuri!
RISPOSTE A QUESITI (CIRCOLARE N. 18/E )
La circolare fornisce risposte a una serie di domande poste da professionisti e categorie economiche specializzate riguardanti l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Di seguito sono riportate le principali domande e le risposte fornite.
6.1 Esercizio di più attività
Domanda: Nel caso in cui il contribuente eserciti sia un’attività d’impresa che una di lavoro autonomo, entrambe soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), è necessario compilare due distinti modelli di CPB?
Risposta: In base all’articolo 7 del decreto CPB, l’Agenzia delle Entrate formula due distinte proposte di concordato per ciascuna tipologia di reddito (impresa e lavoro autonomo). Il contribuente può decidere se aderire ad entrambe le proposte o solo a una delle due, a seconda delle sue esigenze.
6.2 Cause di esclusione dalla applicazione degli ISA
Domanda: Se un contribuente accetta la proposta del CPB e successivamente si verifica una causa di esclusione dagli ISA, viene escluso anche dal CPB?
Risposta: Le cause di decadenza dal CPB sono definite specificamente dal decreto. L’insorgenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA durante il periodo concordatario non comporta automaticamente la cessazione del CPB. Pertanto, anche in caso di esclusione dagli ISA, il contribuente mantiene l’efficacia del concordato, a meno che non si verifichino altre cause di decadenza.
6.3 Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa
Domanda: Cosa accade se un contribuente passa dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata, quindi da regime di competenza a quello di cassa?
Risposta: Anche in questo caso, il passaggio tra i due regimi contabili non comporta la cessazione del CPB, poiché il decreto non prevede questa specifica fattispecie come causa di decadenza. Quindi, il CPB resta in vigore nonostante il cambio di regime contabile.
6.4 Compilazione dati CPB: le componenti straordinarie
Domanda: Nella compilazione del modello CPB, devono essere prese in considerazione le componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive)?
Risposta: Le istruzioni relative ai righi P04 e P05 del modello CPB indicano che:
Nel rigo P04 va dichiarato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per l’esercizio 2023, escludendo componenti straordinarie come plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, e perdite su crediti. Per il reddito di lavoro autonomo, non si considerano plusvalenze, minusvalenze o i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela.
Nel rigo P05 va indicato il valore della produzione netta ai fini IRAP, escludendo le componenti straordinarie già previste dal decreto CPB.
6.5 Compilazione del modello CPB e della sez. VI del quadro LM persone fisiche
Domanda: La compilazione del modello CPB ISA e della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è obbligatoria solo per coloro che aderiscono al CPB?
Risposta: Sì, la compilazione del modello CPB è obbligatoria esclusivamente per i contribuenti che intendono aderire alla proposta di concordato. Analogamente, la Sezione VI del quadro LM deve essere compilata solo dai soggetti forfettari che vogliono accedere al CPB.
6.6 Cause di esclusione: Cessione di ramo d’azienda
Domanda: La cessione di un ramo d’azienda è considerata causa di esclusione dal CPB?
Risposta: L’articolo 11 del decreto CPB prevede che operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o conferimenti siano considerate cause di esclusione dal CPB. Per coerenza con questa previsione, anche la cessione di un ramo d’azienda è considerata una causa di esclusione dal concordato, poiché altera la capacità reddituale originaria del soggetto.
6.7 Accettazione del concordato: termini per l’adempimento
Domanda: Se un contribuente presenta la dichiarazione per il 2023 senza aderire al CPB, può farlo successivamente presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre?
Risposta: Sì, per il primo anno di applicazione (2024), il termine per aderire al CPB coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero il 31 ottobre 2024. Il contribuente può quindi presentare una dichiarazione correttiva entro tale data per aderire al CPB.
6.8 Soglia per i contribuenti forfetari
Domanda: Un contribuente forfettario che nel 2023 ha superato la soglia di 85.000 euro può aderire alla proposta CPB per i soggetti ISA nel biennio 2024/2025?
Risposta: No, un contribuente forfettario che ha superato la soglia di 85.000 euro nel 2023 non può aderire alla proposta CPB riservata ai soggetti ISA, poiché per l’anno 2023 non ha applicato il regime ISA.
6.9 Contribuenti che presentano il modello ISA per il 2023
Domanda: Un contribuente che esercita due attività non rientranti nello stesso ISA, e che ha dichiarato ricavi superiori al 30% per l’attività non prevalente, può aderire al CPB?
Risposta: No, il contribuente che non ha applicato gli ISA nel 2023, pur avendo presentato il modello, non può aderire alla proposta CPB per i soggetti ISA nel biennio 2024/2025.
6.10 Contribuenti forfetari oltre il plafond
Domanda: Un contribuente forfettario che supera i 100.000 euro di ricavi nel 2024, ma non i 150.000 euro, può optare per l’imposizione sostitutiva sul reddito eccedente?
Risposta: Sì, il contribuente può optare per l’imposizione sostitutiva prevista dall’articolo 31 bis del decreto CPB, anche se ha superato i 100.000 euro di ricavi, purché non ecceda i 150.000 euro.
6.11 Assenza di debiti per le società interessate al CPB
Domanda: Nel caso di una società, la condizione relativa all’assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro deve essere rispettata anche dai soci?
Risposta: No, l’articolo 10 del decreto CPB specifica che la condizione dell’assenza di debiti deve essere rispettata solo dalla società, non dai singoli soci.
6.12 Imposta sostitutiva sul reddito eccedente
Domanda: La parte di reddito eccedente assoggettata a imposta sostitutiva è esclusa dal calcolo delle aliquote progressive per la tassazione del restante reddito ordinario?
Risposta: Sì, come già chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 n. 18, il reddito eccedente assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base di calcolo per la determinazione delle aliquote progressive applicabili al reddito ordinario.
6.13 Acconto per il 2024 con metodo storico – soggetti trasparenti
Domanda: Nel caso di società trasparenti, la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20 del decreto CPB deve essere versata pro quota dai soci?
Risposta: Sì, la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati in caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni trasparenti.
6.14 Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 bis – soggetti trasparenti
Domanda: Nel caso di società trasparenti, l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis deve essere versata pro quota dai soci?
Risposta: Sì, l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.
6.15 Calcolo del differenziale assoggettabile a imposta sostitutiva articolo 20-bis
Domanda: Il differenziale assoggettabile a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 20-bis è calcolato come differenza tra i righi P06 e P04 del modello CPB?
Risposta: Sì, la maggiorazione può essere determinata come differenza tra gli importi dichiarati nei righi P06 (reddito concordato) e P04 (reddito 2023) del modello CPB. Questi valori sono già al netto delle poste straordinarie.
6.16 Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 bis – voto ISA per l’anno 2023
Domanda: Per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, il voto ISA da considerare è quello relativo al 2023?
Risposta: Sì, il punteggio ISA rilevante per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è quello determinato per il 2023.
6.17 Compensazione delle perdite – perdite di periodo
Domanda: Le perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere compensate con il reddito d’impresa concordato?
Risposta: Sì, le perdite d’impresa derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere dedotte dal reddito concordato, a condizione che il reddito assoggettato a imposizione non sia inferiore a 2.000 euro.
6.18 Compensazione delle perdite in presenza di opzione per l’imposta sostitutiva articolo 20-bis
Domanda: La compensazione delle perdite pregresse può essere effettuata sul reddito concordato prima di applicare l’imposta sostitutiva?
Risposta: No, l’imposta sostitutiva si applica sul differenziale tra il reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente. Le perdite pregresse non incidono su questo differenziale.
6.19 Acconto per il 2024 con il metodo previsionale
Domanda: Nel calcolo dell’acconto per il 2024 con il metodo previsionale, si devono considerare le aliquote ordinarie?
Risposta: Sì, nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale si devono utilizzare le aliquote ordinarie per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per maggiori chiarimenti sul concordato preventivo biennale o per eventuale assistenza e consulenza il nostro studio è a vostra disposizione.