Entro il 30 aprile 2026 i contribuenti sono chiamati a presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025. Una scadenza che non esaurisce il suo rilievo sul solo fronte dichiarativo, ma che assume un peso determinante anche per l’emissione delle cosiddette note di variazione in diminuzione, disciplinate dall’art. 26, comma 2, del DPR 633/72.

Il collegamento tra la dichiarazione annuale IVA e le note di variazione in diminuzione non è frutto di una prassi interpretativa, ma è radicato direttamente nella norma. L’art. 26, comma 2, del DPR 633/72 rinvia espressamente all’art. 19 dello stesso decreto per disciplinare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”. L’art. 19, a sua volta, stabilisce che tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Su questa base normativa, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2018, ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

La circolare n. 20/2021 ha poi aggiunto un elemento di chiarimento ulteriore: una volta emessa tempestivamente, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica oppure, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno di emissione della nota stessa.

Un aspetto di fondamentale importanza pratica riguarda l’individuazione del cosiddetto dies a quo, ovvero il momento a partire dal quale il presupposto per la variazione in diminuzione si considera verificato. Questo momento non è uniforme per tutte le fattispecie contemplate dall’art. 26 del DPR 633/72, ma varia in funzione della causa che legittima l’emissione della nota di variazione.

Il caso delle procedure concorsuali merita una trattazione distinta, perché la disciplina applicabile dipende dalla data di avvio della procedura stessa. Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, il riferimento è il momento in cui si acquista certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale, come confermato da ultimo dalle risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025. Per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 in poi, invece, è la norma stessa — modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito — a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale”, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72.

Il comma 10-bis dello stesso art. 26 individua puntualmente il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. A titolo esemplificativo, il dies a quo corrisponde alla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale, oppure alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Altre circostanze rilevanti ai fini dell’individuazione del momento dal quale decorre il termine per l’emissione della nota riguardano i casi in cui l’operazione originaria viene meno o si riduce l’imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e situazioni analoghe. In queste ipotesi, il riferimento è la data della sentenza con la quale viene, ad esempio, dichiarata la nullità del contratto in sede giudiziale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2787/2026.

Non tutte le variazioni in diminuzione soggiacciono alla regola del termine della dichiarazione IVA annuale. Esistono fattispecie per le quali vige una disciplina differente. In particolare, il comma 3 dell’art. 26 del DPR 633/72 prevede che, quando la variazione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti oppure da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, la nota di variazione non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Per queste ipotesi, dunque, il termine della dichiarazione IVA annuale per il 2025 non costituisce il riferimento temporale rilevante.

Qualora non sia stato possibile emettere la nota di variazione entro i termini previsti, la normativa contempla due ulteriori strumenti alternativi che il soggetto passivo può utilizzare per recuperare l’imposta assolta, sia pure a determinate condizioni.

Il primo strumento è la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR 322/98. Tuttavia, la percorribilità di questa strada presuppone la presenza di errori od omissioni cui rimediare, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e confermato dalla risposta a interpello n. 58/2026. Non è dunque sufficiente la sola scadenza del termine per l’emissione della nota, essendo necessario che la situazione sia riconducibile a un errore o a un’omissione in senso proprio.

Il secondo strumento è la domanda di restituzione dell’imposta all’Erario, disciplinata dall’art. 30-ter del DPR 633/72. Anche in questo caso, l’accesso allo strumento non è incondizionato: la domanda è ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo”, come indicato dalla stessa circolare n. 20/2021 e ribadito dalla risposta a interpello n. 58/2026.

Su questo secondo istituto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4900/2026, che ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso in un caso in cui il soggetto passivo aveva versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore, quest’ultimo sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale.

La pronuncia costituisce un riferimento rilevante per le situazioni in cui la lunghezza della procedura concorsuale abbia impedito o reso estremamente difficoltoso l’esercizio tempestivo del diritto alla detrazione attraverso l’emissione della nota di variazione.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nel mese di dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una versione aggiornata del modello RAP — sigla che sta per Registrazione di Atto Privato — ampliandone il perimetro operativo e rivedendo le istruzioni di compilazione. L’aggiornamento, pubblicato in data 22 dicembre 2025, segue un percorso evolutivo avviato negli anni precedenti e porta con sé novità rilevanti per tutti i professionisti e le società che si trovano a gestire la distribuzione di proventi ai propri soci.

Per comprendere la portata dell’intervento più recente è opportuno ripercorrere brevemente la storia del modello. Il Provvedimento del 16 dicembre 2022 aveva originariamente approvato il mod. RAP quale strumento dedicato alla registrazione dei contratti di comodato. In seguito, con il Provvedimento del 1° marzo 2023, l’Agenzia aveva ampliato l’ambito applicativo dello stesso strumento, estendendolo alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita. Il passo successivo è arrivato con il Provvedimento del 10 marzo 2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente esteso l’utilizzo del modello per ricomprendere la registrazione dei verbali di distribuzione degli utili societari. L’aggiornamento del dicembre 2025 rappresenta l’ultima tappa di questo percorso, introducendo la possibilità di utilizzare il medesimo modello anche per i verbali di distribuzione delle riserve.

L’aggiornamento ha interessato diversi quadri del modello. In primo luogo, nel Quadro Atto relativo al Contratto preliminare di compravendita, l’Agenzia ha introdotto una nuova casella denominata “Stato, enti pubblici, ecc.”, che si aggiunge ai campi già previsti per la descrizione del bene oggetto del preliminare e per le componenti economiche dell’accordo, quali prezzo, caparra confirmatoria, acconto, caparra penitenziale e clausola penale volontaria.

Le modifiche più sostanziali riguardano tuttavia il Quadro Atto relativo al Verbale di distribuzione utili. In questo contesto, due campi preesistenti sono stati ridenominati per riflettere la nuova estensione applicativa del modello. Il campo già denominato “Totale utile conseguito” è stato rinominato in “Totale utile conseguito/Riserva accantonata”, mentre il campo “Importo utile distribuito ai soci” ha assunto la nuova denominazione di “Importo utili/riserve distribuiti ai soci”. In modo analogo, nel Quadro Soci, il campo “Importo utile percepito” è diventato “Importo utili/riserve percepiti”, uniformando così la terminologia all’interno del modello.

Le istruzioni aggiornate forniscono indicazioni precise sulla corretta valorizzazione dei campi. Per quanto concerne la distribuzione dell’utile d’esercizio, nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo dell’utile d’esercizio conseguito dalla società che approva il bilancio, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo dell’utile d’esercizio effettivamente destinato alla distribuzione.

Per la distribuzione delle riserve, la logica di compilazione segue una struttura analoga ma con oggetto differente. Nel campo “Totale utile conseguito/Riserva accantonata” va riportato l’importo delle riserve distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società, mentre nel campo “Importo utili/riserve distribuiti ai soci” va indicato l’importo della riserva destinato alla distribuzione ai soci, così come risultante dal verbale oggetto di registrazione.

Il modello va quindi utilizzato non soltanto per la registrazione del verbale di distribuzione dell’utile d’esercizio, ma anche per i verbali aventi a oggetto la distribuzione delle riserve accantonate, risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla società.

Nel Quadro Soci devono essere riportati, per ciascun beneficiario della distribuzione, i dati anagrafici completi nonché due specifiche informazioni di natura economica. La prima è la “Quota di partecipazione”, corrispondente alla quota di partecipazione del socio al capitale sociale: a titolo esemplificativo, in caso di partecipazione pari al 20%, nel relativo campo andrà indicato il valore 20,00. La seconda informazione è rappresentata dall’“Importo utili/riserve percepiti”, pari alla quota parte di utile o di riserva effettivamente percepita dal socio in ragione della propria quota di partecipazione.

Un elemento di rilievo contenuto nelle istruzioni aggiornate riguarda la soppressione di una clausola precedentemente presente. Nelle nuove istruzioni non è più presente la specifica che subordinava l’indicazione dei dati dei singoli soci alla loro “menzione” esplicita all’interno del verbale. Ne consegue che l’obbligo di riportare i dati dei soci nel Quadro Soci non dipende più dalla circostanza che gli stessi siano nominativamente citati nel verbale oggetto di registrazione. Le specifiche tecniche del modello precisano inoltre che nel Quadro Soci possono essere presenti al massimo 20 soci.

Ai fini della corretta registrazione del verbale di distribuzione, le istruzioni richiamano alcune indicazioni specifiche per il Quadro Dati generali. Nel campo “Tipologia atto” va indicato il codice “3”. Nel campo “Data dell’atto” va indicata la data di approvazione del verbale di distribuzione, ovvero la data della delibera assembleare di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione degli utili. Nella Sezione “Richiedente” vanno invece inseriti i dati della società che distribuisce gli utili o le riserve.

Il mod. RAP va registrato, in termine fisso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il modello è soggetto ad imposta di registro in misura fissa pari a € 200, nonché ad imposta di bollo nella misura di € 16 per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Il modello va presentato in via telematica. La presentazione avviene mediante l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Al modello vanno allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti: l’atto da registrare — ad esempio il contratto di comodato o il verbale di distribuzione degli utili — gli eventuali documenti allegati all’atto da registrare, quali scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni, e i documenti d’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto, limitatamente ai contratti preliminari e ai contratti di comodato.

La presentazione del modello può essere effettuata anche presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, presentando il modello in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Scadenzario Aprile 2026

Mercoledì 1 Aprile

  • Credito d’imposta pubblicità: Termine ultimo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (prenotazione del beneficio).

Venerdì 10 Aprile

  • Lavoratori domestici: Versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre per colf e badanti.

Giovedì 16 Aprile

  • Versamenti periodici IVA: Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di marzo 2026.
  • Ritenute alla fonte: Versamento delle ritenute Irpef operate dai sostituti d’imposta nel mese precedente.
  • Contributi INPS: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS.

Lunedì 20 Aprile

  • Adeguamento POS e Registratori Telematici: Termine per l’adeguamento dei dispositivi e la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate per garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Lunedì 27 Aprile

  • Elenchi Intrastat: Invio telematico degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo (mensili) e nel primo trimestre 2026 (trimestrali).

Mercoledì 29 Aprile

  • Bollo documenti digitali: Versamento dell’imposta di bollo sulle scritture contabili del 2025 conservate in modalità digitale.

Giovedì 30 Aprile

  • Dichiarazione Annuale IVA: Termine per l’invio telematico della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025.
  • Certificazione Unica (CU): Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2026 relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
  • Rottamazione Quinquies: Termine ultimo per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
  • 730 Precompilato: Data di avvio della stagione dichiarativa con la messa a disposizione del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Modello IVA TR: Presentazione del modello per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2026.
  • Regimi OSS e IOSS: Dichiarazione e liquidazione dell’IVA per i regimi OSS (1° trimestre) e IOSS (mese di marzo)

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Il quadro normativo italiano si arricchisce di un nuovo e significativo tassello con l’entrata in vigore, fissata per il 7 aprile 2026, della legge 11 marzo 2026, n. 34, meglio nota come legge annuale per le PMI. Questo provvedimento, che ha completato il suo iter parlamentare dopo l’approvazione definitiva del Senato avvenuta il 4 marzo 2026 a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.

Uno degli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella riforma riguarda il cosiddetto part-time incentivato per accompagnamento alla pensione, disciplinato dall’Articolo 6 come una misura sperimentale per il biennio 2026-2027. Questa opportunità è specificamente rivolta alle imprese fino a 50 dipendenti e coinvolge i lavoratori a tempo pieno e indeterminato che matureranno i requisiti pensionistici entro la data limite del 1° gennaio 2028.

La norma prevede la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%. A fronte di questa contrazione dell’attività lavorativa, il legislatore ha previsto consistenti benefici contributivi per il datore di lavoro, tra cui spicca un esonero totale dei contributi IVS fino a un massimo di 3.000 euro annui. Per tutelare la posizione previdenziale del lavoratore, è prevista l’erogazione di una integrazione contributiva e di una contribuzione figurativa specifiche, atte a evitare qualsiasi tipo di penalizzazione sull’assegno pensionistico finale. Tuttavia, l’accesso a tali incentivi è strettamente subordinato alla assunzione contestuale di un nuovo lavoratore con un’età inferiore ai 35 anni, da inquadrare con un contratto a tempo pieno e indeterminato, favorendo così il ricambio generazionale. Il monitoraggio delle istanze e il rispetto dei limiti di spesa prefissati sono affidati direttamente all’INPS.

Parallelamente alle misure sul lavoro dipendente, la Legge PMI 2026 introduce all’Articolo 10, comma 3, importanti semplificazioni per il settore agricolo relative alle procedure di iscrizione e variazione anagrafica. Grazie a questa disposizione, i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi del settore possono ora procedere all’iscrizione diretta INPS e comunicare eventuali variazioni senza l’obbligo di passare per la comunicazione unica al Registro delle imprese. Rimane confermato l’obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio. Per rendere operativa questa nuova modalità di interazione con l’ente previdenziale, l’INPS è chiamato a definire le procedure operative di dettaglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta un altro tassello fondamentale del provvedimento, con particolare attenzione alla semplificazione per le realtà di minori dimensioni. L’Articolo 10, apportando modifiche al D.Lgs. 81/2008, stabilisce che l’INAIL debba elaborare, entro un termine di 120 giorni, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) specificamente pensati per le micro, piccole e medie imprese. Questo processo di elaborazione vedrà il coinvolgimento attivo delle parti sociali e prevede un supporto operativo diretto alle aziende. In combinato disposto con queste semplificazioni, la legge agisce per rafforzare gli obblighi formativi, rendendo la formazione obbligatoria anche durante i periodi in cui il lavoratore usufruisce di forme di integrazione salariale con riduzione o sospensione dell’attività. Viene inoltre dato ampio spazio all’addestramento pratico, che potrà avvalersi di tecnologie di simulazione e ambienti virtuali, garantendo al contempo la tracciabilità delle attività svolte. Un aspetto sanzionatorio rilevante è introdotto dalla previsione secondo cui la mancata partecipazione ingiustificata ai corsi di formazione può avere ripercussioni dirette sul diritto all’integrazione salariale del lavoratore.

La normativa affronta con precisione anche l’evoluzione delle modalità di lavoro flessibile attraverso l’Articolo 11, che introduce nuovi obblighi di sicurezza e sanzioni nell’ambito dello smart working. Il datore di lavoro è ora tenuto ad assolvere gli obblighi di protezione attraverso la consegna, con cadenza annuale, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa svolta in modalità agile. Il testo legislativo chiarisce che l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza, inclusi i riferimenti specifici ai videoterminali, è considerata sufficiente e applicabile anche a questa categoria di lavoratori. Per garantire l’effettività di tali disposizioni, è stata introdotta una sanzione penale specifica in caso di omissione dell’informativa, che può tradursi, a seconda della gravità, nell’arresto o nell’ammenda.

Infine, l’Articolo 12 della legge introduce novità significative riguardanti le verifiche delle attrezzature, modificando le procedure per le verifiche periodiche esistenti. L’elenco delle attrezzature soggette a controllo viene esteso per includere esplicitamente le piattaforme mobili elevabili, con un focus particolare anche su quelle impiegate in ambito agricolo. La disciplina prevede che la verifica debba essere effettuata con una cadenza di ogni 3 anni. La procedura standard stabilisce che la prima verifica sia di competenza dell’INAIL, che deve effettuarla entro un termine di 45 giorni dalla richiesta, mentre i controlli successivi possono essere affidati a soggetti abilitati privati. Un ulteriore adempimento a carico delle imprese riguarda l’obbligo di conservazione dei verbali delle verifiche effettuate, che devono essere messi prontamente a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.

Tutte le disposizioni diventeranno pienamente operative a partire dal 7 aprile 2026, termine entro il quale le imprese e gli enti coinvolti dovranno adeguarsi ai nuovi dettami legislativi e alle procedure operative che verranno emanate dai soggetti competenti come l’INPS e l’INAIL.

Per assistenza operativa lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa:

Ambito / Articolo Descrizione e Obiettivi Principali Dettagli Operativi e Requisiti Chiave
Entrata in Vigore La legge entra pienamente in vigore il 7 aprile 2026. Pubblicata nella G.U. n. 68 del 23 marzo 2026.
Part-time Incentivato (Art. 6) Misura sperimentale (2026-2027) per l’accompagnamento alla pensione. Rivolto a imprese fino a 50 dipendenti; riduzione orario del 25-50%; esonero contributi IVS fino a 3.000 €/anno; obbligo di assunzione di un under 35 a tempo pieno.
Semplificazioni Agricoltura (Art. 10, comma 3) Semplificazione delle procedure di iscrizione e variazione per il settore agricolo. Possibilità di iscrizione diretta all’INPS senza passare per la comunicazione unica al Registro Imprese; resta l’obbligo verso la Camera di Commercio.
Sicurezza e MOG (Art. 10) Introduzione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) semplificati per micro, piccole e medie imprese. L’INAIL elaborerà i modelli entro 120 giorni; la formazione è obbligatoria anche durante l’integrazione salariale; sanzioni per mancata partecipazione ai corsi.
Smart Working (Art. 11) Rafforzamento degli obblighi di sicurezza e introduzione di sanzioni per il lavoro agile. Obbligo di informativa scritta annuale sui rischi; applicazione norme salute e sicurezza (inclusi videoterminali); prevista sanzione penale (arresto o ammenda) per omissioni.
Verifiche Attrezzature (Art. 12) Nuove regole per la verifica periodica delle piattaforme mobili elevabili. Verifica obbligatoria ogni 3 anni; prima verifica a cura INAIL entro 45 giorni; obbligo di conservazione dei verbali per ispezioni

L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle novità più significative nel panorama fiscale italiano recente, modificando radicalmente le modalità di determinazione del carico fiscale per le società di capitali. L’adesione a questo istituto richiede un’attenta analisi non solo dei benefici in termini di certezza del prelievo, ma anche delle precise modalità operative di compilazione della dichiarazione REDDITI SC, con particolare riferimento ai quadri RF e CP.

Nonostante l’adesione al concordato, per il contribuente permane l’obbligo di determinare il reddito effettivo d’impresa. Tuttavia, la particolarità del CPB risiede nel fatto che la base imponibile per il calcolo delle imposte non è più quella derivante esclusivamente dalle ordinarie variazioni fiscali, ma viene sostituita dal reddito concordato.

In questo contesto, il quadro CP diventa la cabina di regia per la liquidazione delle imposte.

E’ fondamentale distinguere tra le diverse definizioni di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile:

Definizione Riferimento Quadro CP Descrizione Sintetica
Reddito concordato CP1, col. 1 Reddito proposto per l’anno di riferimento.
Reddito ante CPB rettificato CP1, col. 2 Reddito dell’anno precedente rettificato da plusvalenze e sopravvenienze.
Imponibile flat-tax CP1, col. 3 Eccedenza del reddito concordato rispetto a quello rettificato.
Reddito concordato rettificato CP7, col. 5 Importo da riportare nel quadro RF per il calcolo IRES.

 

Uno dei vantaggi principali dell’adesione al CPB è la possibilità di assoggettare la quota incrementale di reddito a una imposta sostitutiva (flat-tax) con aliquote del 10%, 12% o 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente.

Questa quota è costituita dalla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito ante CPB rettificato. Per l’anno 2025-2026, è previsto un limite di applicazione di queste aliquote agevolate fino a un massimo di € 85.000. La parte di reddito che non rientra in questa agevolazione, definita reddito concordato rettificato, viene invece assoggettata all’aliquota IRES ordinaria.

La procedura per la corretta determinazione delle imposte correnti segue un iter logico che parte dal bilancio civilistico per approdare alla liquidazione definitiva.

Il punto di contatto fondamentale tra il regime concordatario e la determinazione del reddito d’impresa si trova nel rigo RF63. In presenza di CPB, la compilazione del quadro RF rimane invariata nella sua struttura (variazioni in aumento e in diminuzione), ma nel rigo RF63 non va più indicato il reddito effettivo, bensì il reddito concordato rettificato desunto dal rigo CP7, col. 5.

Tale valore non può mai essere inferiore alla soglia minima di € 2.000. Una volta riportato questo valore, il calcolo dell’IRES dovuta nel quadro RN prosegue secondo le consuete modalità applicando l’aliquota del 24%.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione contabile delle imposte calcolate sugli importi concordati. Anche se l’IRES e l’IRAP sono determinate su basi “sintetiche” o proposte, la loro contabilizzazione influisce sul risultato di bilancio (utile o perdita ante imposte).

Le imposte correnti (IRES, IRAP e flat-tax) devono essere indicate tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 del quadro RF. Questa indicazione è necessaria in quanto tali imposte sono indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, sebbene in questo specifico regime non influenzino direttamente la formazione del reddito d’impresa concordato, che è già stato definito a monte.

Per ulteriori dettagli e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Il quadro normativo italiano relativo alle agevolazioni per le assunzioni sta vivendo una fase di significativa trasformazione. Il legislatore ha infatti predisposto diversi esoneri contributivi che si applicano anche ai casi di contratto di lavoro a tempo determinato, introducendo novità di rilievo che entreranno pienamente in vigore a partire dal primo gennaio 2026. Queste misure non rappresentano soltanto un supporto finanziario per i datori di lavoro privati, ma agiscono come un vero e proprio motore di politica sociale, facilitando l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di soggetti che si trovano in condizioni di potenziale fragilità o svantaggio.

Una delle innovazioni più importanti riguarda le lavoratrici madri. A partire dal primo gennaio 2026, è previsto un incentivo sostanziale per i datori di lavoro privati, con la sola esclusione del comparto domestico, che scelgano di assumere madri di almeno tre figli. La norma specifica che il figlio più piccolo deve avere un’età inferiore ai diciotto anni e che la lavoratrice deve risultare priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In questa circostanza, l’agevolazione si configura come un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con un limite massimo fissato a 8.000 euro all’anno. Tale cifra viene riparametrata e applicata su base mensile e, per quanto concerne i contratti a termine, l’esonero ha una durata massima di dodici mesi, fermo restando che rimangono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Allo stesso modo, il sistema di incentivi continua a porre grande attenzione ai lavoratori con un’età anagrafica più avanzata. Per l’annualità 2026, viene confermata l’agevolazione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori over 50 che siano disoccupati da oltre dodici mesi. I datori di lavoro privati possono avvalersi di un duplice beneficio che comprende la riduzione dei contributi a carico dell’azienda e dei premi o contributi INAIL nella misura del 50%. Questa specifica misura ha una durata massima di dodici mesi, includendo nel calcolo temporale anche le eventuali proroghe del contratto, offrendo così una flessibilità che risponde sia alle necessità produttive delle imprese sia alla ricerca di stabilità del lavoratore.

Un ulteriore cardine della strategia per l’occupazione riguarda le donne in condizioni di svantaggio. La normativa in vigore stabilisce uno sgravio del 50% sui contributi previdenziali e sui premi assicurativi per una durata massima di dodici mesi per le assunzioni a termine di donne che incontrano particolari ostacoli nel trovare un impiego. La misura trova applicazione per chi è priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, indipendentemente dalla residenza, oppure da almeno sei mesi se residente in aree svantaggiate identificate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. L’agevolazione è inoltre estesa alle donne che lavorano in settori economici segnati da una marcata disparità di genere, a patto che manchi un impiego regolare da almeno sei mesi.

L’attenzione del legislatore verso il contrasto alla violenza di genere è evidente nelle agevolazioni introdotte per il triennio 2024-2026. Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato donne vittime di violenza, che siano disoccupate e residenti nel territorio italiano, è previsto un esonero totale dei contributi a proprio carico. Tale beneficio, dal quale restano esclusi i premi INAIL, osserva un massimale di 8.000 euro annui, che corrispondono a circa 666,66 euro su base mensile. La durata massima dell’esonero è stabilita in dodici mesi e comprende anche le eventuali proroghe del contratto, fornendo un aiuto concreto al percorso di indipendenza di queste lavoratrici.

Il tema dell’inclusione trova un’ulteriore declinazione nelle disposizioni dedicate ai detenuti e internati. In questo specifico ambito, le cooperative sociali e le aziende pubbliche o private che assumono soggetti ristretti, anche se ammessi al lavoro esterno, possono usufruire di uno sgravio estremamente rilevante, pari al 95% dell’aliquota contributiva complessiva dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. L’accesso a questo beneficio richiede la stipula di una convenzione con l’amministrazione penitenziaria. La riduzione è valida per tutta la durata del rapporto di lavoro finché permane la condizione di detenzione o internamento, ed è applicabile anche alle assunzioni di ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari effettuate dalle cooperative sociali.

Il sostegno ai beneficiari di misure per il contrasto alla povertà, quali l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), costituisce un altro elemento fondamentale del sistema incentivante. Per l’assunzione a termine di questi soggetti, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero contributivo del 50% a proprio carico, con un tetto annuo di 4.000 euro, ovvero 333,33 euro mensili. Anche per questa categoria, la durata massima del beneficio è di dodici mesi, mentre i contributi e i premi INAIL devono essere versati integralmente secondo le aliquote ordinarie.

Infine, una norma di particolare rilievo per le imprese di dimensioni minori riguarda la sostituzione di dipendenti in congedo. I datori di lavoro privati con meno di venti dipendenti che effettuano assunzioni a termine per sostituire personale in congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio, possono godere di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a proprio carico. Tale agevolazione permane fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente sostituito, o per un anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. È importante notare che la legge di Bilancio 2026 ha esteso l’applicazione dell’incentivo anche alla fase di affiancamento che segue il rientro della lavoratrice o del lavoratore, rendendo più agevole la gestione del personale per l’organizzazione aziendale.

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Di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza le principali agevolazioni per le assunzioni a tempo determinato.

Categoria Lavoratore Requisiti Principali Misura dell’Incentivo Durata Massima Note Ulteriori
Lavoratrici Madri (dal 2026) Almeno 3 figli (minore 18 anni) e prive di impiego da 6 mesi Esonero 100% contributi ditta (max 8.000€ annui) 12 mesi per i contratti a termine Esclusi premi e contributi INAIL
Over 50 Età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi Riduzione 50% contributi ditta e premi/contributi INAIL 12 mesi Il calcolo include le eventuali proroghe contrattuali
Donne Svantaggiate Prive di impiego da 24 mesi (ovunque) o 6 mesi (aree svantaggiate/settori disparità) Riduzione 50% contributi ditta e premi INAIL. 12 mesi Applicazione della Legge Fornero
Vittime di Violenza Donne disoccupate e residenti in Italia (triennio 2024-2026) Esonero 100% contributi ditta (max 8.000€ annui) 12 mesi Esclusi premi INAIL; incluse le proroghe
Detenuti e Internati Soggetti in detenzione o ammessi al lavoro esterno Sgravio 95% dell’aliquota complessiva (ditta e lavoratore) Durata del rapporto/detenzione Necessaria apposita convenzione con l’amministrazione
Beneficiari ADI e SFL Percettori di Assegno di inclusione o Supporto formazione e lavoro. Esonero 50% contributi ditta (max 4.000€ annui). 12 mesi I premi INAIL restano interamente dovuti.
Sostituzione Congedo Datori con meno di 20 dipendenti che sostituiscono personale in congedo Riduzione 50% contributi ditta e premi INAIL Fino a 1 anno di età del figlio Esteso al periodo di affiancamento post-rientro

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, il possesso della patente a crediti digitale è diventato obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. La definizione di cantiere, ai fini della norma, è particolarmente ampia e include attività che spaziano dalla costruzione al rinnovamento, fino allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprendendo anche scavi e il montaggio di elementi prefabbricati.

È importante sottolineare come l’obbligo si estenda anche a settori non strettamente edili ma che operano in tali contesti, come nel caso degli allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, includendo persino la figura professionale degli archeologi.

Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche esclusioni per determinati soggetti. Non sono tenuti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nel caso di ingegneri, architetti e geometri. Un’esenzione di rilievo riguarda inoltre le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ferma restando per esse la necessità di rispettare gli ordinari obblighi di sicurezza previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le realtà con sede all’estero, la disciplina distingue tra soggetti comunitari ed extra-UE: per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea è ammesso l’uso di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del paese d’origine, mentre per quelle residenti in stati extra-UE è necessario il possesso dei medesimi documenti richiesti agli operatori italiani, a meno di specifici riconoscimenti normativi.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso di precisi requisiti, la cui sussistenza deve essere dichiarata tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nello specifico, il richiedente deve attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e, nei casi previsti dalla normativa, l’adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti e lavoratori. Ulteriori requisiti fondamentali includono il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

È fondamentale notare che non tutti questi elementi sono richiesti indistintamente a ogni categoria; ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti sono esonerati dalla redazione del DVR e dalla nomina del RSPP.

La procedura operativa per la richiesta telematica è stata recentemente rinnovata e richiede l’accesso al Portale dei Servizi dell’INL da parte del legale rappresentante o di un soggetto delegato secondo la legge 12/1979. Il processo inizia con la verifica dell’attestazione del legale rappresentante, inserendo il codice fiscale dell’impresa nel sistema, il quale deve riscontrare la correttezza dei dati presso i registri della camera di commercio.

Una volta inviata la richiesta e superate le verifiche d’ufficio, la patente in formato digitale viene rilasciata generalmente entro 24 ore, riportando i dati identificativi del titolare, il numero del documento, la data di rilascio e il punteggio iniziale.

Il sistema si basa su un meccanismo a punti: la patente viene dotata inizialmente di 30 crediti, ma per operare stabilmente nei cantieri è necessario mantenere una soglia minima di 15 crediti. La dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 100 crediti totali attraverso diverse premialità. Tra queste figurano i crediti legati alla storicità dell’azienda, che possono arrivare a 10 in base alla data di iscrizione alla CCIAA, e i crediti per la condotta virtuosa, che prevedono l’aggiunta di un punto per ogni biennio senza decurtazioni, fino a un massimo di 20.

Ulteriori 40 crediti possono essere ottenuti investendo in attività di formazione aggiuntiva e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

È bene precisare che l’eventuale perdita dei requisiti autocertificati dopo il rilascio non comporta automaticamente la revoca della patente, ma restano ferme le sanzioni relative ai singoli istituti.

Le decurtazioni del punteggio avvengono a seguito di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione, legati a violazioni delle norme sulla sicurezza. Nel caso in cui una singola ispezione rilevi più violazioni, la decurtazione massima non può superare il doppio del punteggio previsto per l’infrazione più grave.

Un’attenzione particolare è rivolta al lavoro nero: l’impiego di lavoratori irregolari comporta una sottrazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, che aumenta di un ulteriore punto in presenza di aggravanti come l’impiego di minori o stranieri clandestini. Dal 2026, tali decurtazioni saranno operative già dalla notifica del verbale unico di accertamento.

Se il punteggio scende al di sotto della soglia critica dei 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare, salvo il completamento delle attività in corso che superino il 30% del valore del contratto. Per tornare in regola è necessario attivare una procedura di recupero gestita da una commissione territoriale composta da esperti dell’INL e dell’INAIL, con il coinvolgimento di ASL e rappresentanti dei lavoratori. La commissione valuta il reintegro dei crediti basandosi sull’effettivo adempimento di obblighi formativi riparatori e sulla realizzazione di nuovi investimenti in sicurezza.

La normativa prevede inoltre casi gravi di sospensione cautelare della patente, attivabili quando nei cantieri si verificano infortuni mortali o che determinano un’inabilità permanente.

Nel caso di decesso del lavoratore, la sospensione fino a 12 mesi è obbligatoria, a meno che non si verifichino rischi gravi per l’incolumità pubblica derivanti dall’interruzione dei lavori. Tale provvedimento richiede che l’evento sia imputabile al datore di lavoro o ai dirigenti almeno per colpa grave, evidenziando un nesso causale diretto tra la condotta e l’infortunio. Avverso la sospensione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro.

Diversa è la revoca, che interviene esclusivamente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate d’ufficio riguardo ai requisiti iniziali per il rilascio. L’Ispettorato valuta la gravità dell’omissione prima di procedere, considerando ad esempio se la mancanza di formazione riguardi tutto il personale o solo figure amministrative non operative in cantiere. In caso di revoca, è necessario attendere almeno 12 mesi prima di poter richiedere un nuovo documento.

Il sistema sanzionatorio è rigoroso: operare senza patente o con meno di 15 crediti espone a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo che il recente Decreto Legge 159/2025 ha innalzato da 6.000 a 12.000 euro.

Il calcolo della sanzione si basa sul singolo contratto sottoscritto dal trasgressore e, in assenza di un valore formalizzato, si applica la soglia minima prevista. Oltre alla sanzione economica, è prevista l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Aspetto Principale Dettagli e Specifiche
Soggetti Obbligati Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (inclusi archeologi e addetti a spettacoli/fiere).
Esclusioni Chi effettua mere forniture, prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e imprese con attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.
Requisiti per il Rilascio Iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC), adempimenti formativi, possesso del DVR, nomina del RSPP e regolarità fiscale (DURF).
Gestione Punteggio Dotazione iniziale di 30 crediti; soglia minima per operare di 15 crediti; massimo raggiungibile 100 crediti.
Incrementi Crediti Storicità dell’azienda (max 10), biennio senza violazioni (max 20), attività e investimenti in sicurezza o formazione aggiuntiva (max 40).
Sanzioni Amministrative 10% del valore dei lavori (minimo 12.000 euro) per chi opera senza patente o sotto i 15 crediti.
Sanzioni Accessorie Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Revoca Interviene in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti verificate durante i controlli d’ufficio.
Sospensione Cautelare Fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali (obbligatoria) o inabilità permanente (discrezionale) per colpa grave

 

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 segna un momento di profonda trasformazione nel panorama della sostenibilità europea, introducendo una fase di consolidamento e revisione che mira a bilanciare le ambizioni del Green Deal con la necessità di garantire la competitività delle imprese.

Questo intervento legislativo non si propone di smantellare il sistema di sostenibilità esistente, ma interviene in modo mirato per correggere alcune criticità operative emerse negli anni precedenti, con un focus particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla complessità applicativa che ha caratterizzato la prima fase di espansione normativa.

Il legislatore europeo ha strutturato questa riforma attraverso la modifica di quattro pilastri centrali della legislazione dell’Unione, intervenendo direttamente sulla revisione legale dei conti, sui bilanci delle imprese, sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di passare da un approccio basato sull’espansione indiscriminata degli obblighi a una fase caratterizzata dalla razionalizzazione e dalla proporzionalità, cercando di rendere la regolamentazione più efficace e meno onerosa per il tessuto produttivo europeo.

Uno degli interventi più incisivi della nuova direttiva riguarda la ridefinizione dell’ambito di applicazione per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

La normativa stabilisce ora che tali obblighi debbano applicarsi prioritariamente alle imprese di dimensioni molto grandi, le quali vengono individuate attraverso il superamento di due criteri cumulativi specifici: il possesso di più di 1.000 dipendenti e il conseguimento di ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.

Questa scelta strategica riduce in modo significativo il numero di realtà aziendali inizialmente coinvolte dal regime di rendicontazione introdotto dalla CSRD, partendo dal presupposto che le imprese di maggiori dimensioni dispongano delle risorse organizzative e dei processi necessari per gestire sistemi di reporting complessi, oltre a generare gli impatti ambientali e sociali più rilevanti.

Di riflesso, la direttiva elimina l’obbligo di rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate, che secondo la disciplina originaria avrebbero dovuto essere progressivamente integrate nel sistema. Sebbene le PMI non siano escluse dal processo di sostenibilità, il loro coinvolgimento viene ora spostato su una base volontaria, supportata dall’adozione di standard semplificati che la Commissione europea si impegna a definire nei prossimi anni. Questa logica di sostenibilità proporzionata intende lasciare alle imprese minori un maggiore spazio di adattamento, concentrando i carichi informativi più gravosi esclusivamente sui grandi attori del mercato.

Un ulteriore elemento di tutela introdotto dalla Direttiva (UE) 2026/470 riguarda la gestione della raccolta dati lungo le catene del valore, un punto che in passato ha generato notevoli criticità operative. Nella pratica quotidiana, le grandi imprese soggette agli obblighi di reporting hanno spesso trasferito parte dei propri oneri informativi sui fornitori, richiedendo una mole eccessiva di dati. La nuova normativa interviene ponendo limiti precisi a questa dinamica, stabilendo che un’impresa non possa richiedere informazioni che superino determinati parametri alle aziende della propria filiera che contano meno di mille dipendenti.

Significativamente, queste ultime acquisiscono il diritto di rifiutare richieste di informazioni che eccedano tali limiti stabiliti. Tale misura è stata concepita per evitare che gli obblighi di sostenibilità producano effetti indiretti sproporzionati sulle piccole imprese, spesso inserite come fornitori in filiere globali ma prive delle strutture necessarie per rispondere a richieste massive di dati.

In parallelo a queste modifiche strutturali, la direttiva impone una revisione profonda degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ovvero gli standard tecnici che definiscono il contenuto delle informazioni da comunicare. La Commissione europea ha il compito di rivedere questi standard entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, agendo con l’obiettivo di semplificarli ed eliminare gli elementi informativi considerati non rilevanti.

La revisione dovrà privilegiare i dati quantitativi rispetto alle descrizioni narrative, distinguendo in modo netto tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative. Un punto centrale di questo processo di revisione è il chiarimento del principio di materialità, volto a rispondere alle critiche sulla eccessiva burocratizzazione del reporting di sostenibilità emesse durante i primi anni di applicazione.

La modernizzazione del sistema passa anche attraverso la progressiva digitalizzazione delle informazioni di sostenibilità. Il legislatore europeo riconosce che la raccolta, l’elaborazione e lo scambio di dati rappresentano uno degli aspetti più onerosi per imprese, investitori e autorità di vigilanza. Per questo motivo, la direttiva prevede che la Commissione europea promuova iniziative per facilitare la condivisione digitale delle informazioni, includendo lo sviluppo di formati di dati digitali armonizzati e strutturati. Saranno inoltre definiti requisiti tecnici minimi per i sistemi informativi aziendali e verranno create infrastrutture europee dedicate a consentire uno scambio sicuro e automatizzato dei dati.

Per quanto concerne la verifica delle informazioni, la Direttiva (UE) 2026/470 introduce modifiche rilevanti al sistema di attestazione delle informazioni di sostenibilità. Sebbene resti confermato l’obbligo di sottoporre le informazioni a verifica da parte di revisori o soggetti indipendenti, la normativa introduce due variazioni temporali e procedurali di rilievo. In primo luogo, l’adozione degli standard europei di verifica con livello di sicurezza limitato viene rinviata al 2027. In secondo luogo, viene eliminato definitivamente l’obbligo di introdurre in futuro un livello di verifica più elevato, definito come reasonable assurance, che avrebbe comportato costi di conformità estremamente elevati per le imprese.

Attraverso queste decisioni, il legislatore cerca di mantenere un equilibrio tra la necessità di affidabilità delle informazioni e il contenimento dei costi per le aziende soggette a controllo.

La riforma investe in modo significativo anche la normativa relativa al dovere di diligenza delle imprese nelle catene globali del valore, applicando anche in questo ambito la logica della proporzionalità. Le soglie dimensionali per l’applicazione di tali obblighi sono state innalzate in modo considerevole, limitando l’applicazione della norma solo alle imprese che raggiungono almeno 1,5 miliardi di euro di fatturato e contano 5.000 dipendenti.

Viene inoltre chiarito che l’identificazione degli impatti negativi nelle catene del valore deve seguire un approccio basato sul rischio. Le imprese sono chiamate a individuare prioritariamente i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi, per poi procedere solo successivamente ad analisi approfondite in tali ambiti specifici.

Ecco una tabella riepilogativa delle principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/470

 

Ambito di Intervento Descrizione e Principali Novità
Data di Entrata in Vigore 18 marzo 2026 (Direttiva del 24 febbraio 2026).
Obiettivi Strategici Semplificazione, proporzionalità e tutela delle PMI; equilibrio tra Green Deal e competitività.
Soglie Rendicontazione ESG Applicabile a imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.
Regime per le PMI Eliminazione dell’obbligo per le PMI quotate; passaggio alla rendicontazione su base volontaria con standard semplificati.
Tutela Catene del Valore Le imprese con meno di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste di dati eccessive dai propri committenti.
Standard ESRS Revisione entro 6 mesi per eliminare elementi non rilevanti e privilegiare dati quantitativi e materialità.
Digitalizzazione Sviluppo di formati digitali armonizzati e infrastrutture europee per lo scambio sicuro dei dati.
Verifica (Assurance) Rinvio al 2027 per gli standard di verifica a sicurezza limitata; eliminato l’obbligo futuro di “reasonable assurance”.
Dovere di Diligenza (CS3D) Nuove soglie: fatturato di almeno 1,5 miliardi di euro e 5.000 dipendenti; approccio basato sul rischio.

Per chiarimenti e assistenza il nostro studio è a vostra disposizione.

L’assetto normativo riguardante gli adempimenti fiscali e i relativi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali ha ricevuto un importante aggiornamento alla data del 6 marzo 2026.

Tale quadro regolamentare definisce con precisione le tempistiche e le modalità per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei diversi modelli dichiarativi, inclusa la Certificazione Unica.

Un principio generale fondamentale che governa queste scadenze prevede che, qualora il termine stabilito cada in un giorno festivo, la scadenza stessa sia automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo. Inoltre, il sistema normativo considera le dichiarazioni come validamente presentate se l’invio avviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza naturale, configurando in questo caso la fattispecie della cosiddetta dichiarazione tardiva.

Per quanto concerne la dichiarazione annuale IVA, l’obbligo di presentazione ricade generalmente su tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, la normativa prevede specifiche casistiche di esonero, che includono i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/72.

Sono parimenti esonerati i contribuenti minimi, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esonerati, gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e i soggetti che operano in regime ex Legge 398/91. Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide invariabilmente con l’anno solare. Il termine ordinario per la presentazione è fissato al 30 aprile, ma tale data viene anticipata al 28 febbraio o al 29 febbraio nel caso in cui il contribuente scelga di includere la LIPE del quarto trimestre direttamente nel Modello IVA annuale.

La disciplina della Certificazione Unica (CU) prevede scadenze differenziate in base alla tipologia di reddito certificato. Per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo. In questo ambito, si precisa che la modalità di consegna al dipendente si intende assolta con l’assolvimento dell’obbligo telematico, pur restando facoltà dell’azienda l’invio di una copia di cortesia. Per quanto riguarda le altre tipologie, a partire dal 2026, le certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali devono essere trasmesse entro il 30 aprile, mentre per i redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata il termine è il 31 ottobre.

Tipologia di Reddito nella Certificazione Unica Termine di Invio Telematico
Redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi (scadenza ordinaria) 16 marzo
Redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali (dal 2026) 30 aprile
Redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata 31 ottobre

In merito al Modello 770, il termine per l’invio telematico è stabilito al 31 ottobre. È importante sottolineare che tale modello non deve essere presentato dai soggetti che provvedono alle comunicazioni mensili, identificati come soggetti con 770 mensilizzato. Per i contribuenti che utilizzano il Modello 730, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il termine ultimo del 30 settembre. Tuttavia, la data effettiva di invio è legata alla data di consegna della dichiarazione da parte del contribuente. Se la consegna avviene entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno. Per le dichiarazioni consegnate tra il  primo giugno e il 20 giugno, il termine è il 29 giugno. Le consegne effettuate dal 21 giugno al 15 luglio comportano un termine di invio al 23 luglio, mentre quelle tra il 16 luglio e il 31 agosto prevedono la trasmissione entro il 15 settembre. Infine, per i documenti consegnati dal primo settembre al 30 settembre, il termine coincide con la chiusura del periodo, ovvero il 30 settembre.

Il Modello REDDITI copre diverse tipologie di contribuenti con una scadenza generalmente fissata al 31 ottobre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Questo termine si applica al Modello REDDITI PF per le persone fisiche, al Modello REDDITI SP per le società di persone, al Modello REDDITI SC per le società di capitali e al Modello REDDITI ENC per gli enti non commerciali. Parallelamente, anche il Modello IRAP segue la medesima scadenza del 31 ottobre, dato che il periodo d’imposta ai fini IRAP corrisponde a quello stabilito per le imposte sui redditi.

Si specifica che le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o arti e professioni non sono tenute alla presentazione del Modello IRAP in quanto non configurabili come soggetti passivi per tale imposta.

Le persone fisiche cosiddette “private”, salvo i casi di esonero totale, possono scegliere di presentare il Modello 730 o il Modello REDDITI PF.

Esiste tuttavia una restrizione per l’utilizzo del Modello 730, il quale è precluso a coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni o redditi di partecipazione.

Per le società di persone e i soggetti equiparati, la dichiarazione deve essere redatta su modelli approvati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il periodo d’imposta non comprende la data del 31 dicembre dell’anno precedente, è necessario utilizzare il modello approvato per l’anno ancora precedente, definito gergalmente modello vecchio. Un esempio chiarificatore è offerto da una SNC cessata il 30 giugno 2025 senza liquidazione: in questo scenario i termini restano quelli ordinari e l’invio dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 (utilizzando il modello vecchio) deve avvenire entro il 31 ottobre 2026.

La gestione delle operazioni straordinarie come liquidazioni o trasformazioni societarie comporta regole specifiche per il calcolo dei termini di presentazione. In tali circostanze, il termine è fissato alla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o alla data dell’operazione. Per il periodo che precede l’operazione straordinaria, deve essere impiegato il modello vecchio, poiché tale frazione temporale solitamente non include la data del 31 dicembre.

La tabella seguente illustra le scadenze per le diverse tipologie di contribuenti in situazioni ordinarie e particolari:

Soggetto e Condizione Termine di Presentazione
Società di Capitali con esercizio solare 31 ottobre dell’anno successivo
REDDITI SC ed IRAP (esercizio non solare) Fine del 10° mese successivo alla chiusura
Operazioni Straordinarie (periodo ante) Fine del 9° mese successivo all’operazione
REDDITI ed IRAP in caso di operazioni straordinarie Fine del 9° mese successivo alla data operazione

Nelle società di capitali, il processo di redazione dei modelli segue logiche analoghe a quelle delle società di persone, con l’approvazione dei modelli entro febbraio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre precedente.
Se consideriamo un’operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali avvenuta il 13 dicembre 2025, la società deve presentare i modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 relativi al periodo ante-trasformazione entro il 30 settembre 2026. Per il periodo post-operazione, la società presenterà i modelli REDDITI 2026 SC e IRAP 2026 entro il termine del 31 ottobre 2026, che essendo sabato nel 2026, slitta al 2 novembre 2026.

Un caso inverso, come la trasformazione di una società di capitali in società di persone avvenuta il 5 luglio 2025, prevede l’invio dei modelli REDDITI 2025 SC e IRAP 2025 per il periodo ante-operazione entro il 30 aprile 2026, ovvero entro la fine del nono mese successivo. Il periodo post-trasformazione richiederà invece la presentazione dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 entro il 2 novembre 2026, a causa della cadenza festiva del termine ordinario del 31 ottobre. Queste disposizioni, derivanti dagli articoli 2 e 5 del DPR 322/98 e dall’articolo 5-bis del DPR 322/98, assicurano una copertura normativa completa per ogni variazione della forma giuridica o della struttura temporale dell’esercizio fiscale.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenza e assistenza operativa.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, il legislatore ha previsto la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo ai pagamenti elettronici.

Questa norma interviene modificando l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, definendo un nuovo scenario operativo per tutte le imprese che certificano i propri incassi attraverso strumenti tecnologici. Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nel mese di febbraio 2026 una specifica Guida operativa intitolata Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT), documento che fornisce i chiarimenti necessari e le modalità pratiche per l’adempimento di tale obbligo.

Il cuore della nuova normativa risiede nella necessità di creare un legame costante tra l’atto del pagamento elettronico e la sua memorizzazione fiscale. Questo collegamento, come precisato dall’amministrazione finanziaria, non deve essere inteso come un’unione di tipo fisico tra i dispositivi, bensì come un collegamento di tipo logico.

Tale connessione si realizza attraverso una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, effettuata mediante un’apposita funzionalità messa a disposizione degli utenti all’interno del portale web Fatture e Corrispettivi. L’obiettivo primario è garantire che ogni transazione effettuata tramite moneta elettronica sia correttamente tracciata e associata al relativo documento commerciale emesso dall’esercente.

Sotto il profilo dei soggetti coinvolti, la normativa si rivolge alla generalità delle imprese che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi. Nello specifico, l’obbligo riguarda chi utilizza un Registratore telematico (RT) oppure la procedura web denominata Documento commerciale on line. A queste modalità di certificazione tradizionale si affiancheranno, secondo le previsioni dell’Agenzia, anche nuove soluzioni software regolate da precedenti provvedimenti, la cui diffusione è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Per quanto concerne invece gli strumenti di pagamento da collegare, la definizione adottata è volutamente ampia per ricomprendere l’intera gamma tecnologica attualmente disponibile sul mercato.

Il termine POS viene infatti utilizzato nella guida operativa per indicare genericamente ogni strumento, sia esso hardware o software, attraverso il quale l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai propri clienti. In questa categoria rientrano innanzitutto i dispositivi fisici tradizionali che consentono il pagamento tramite la lettura della carta, sia essa inserita nel lettore o utilizzata in modalità contactless.

Una novità rilevante riguarda l’inclusione dei cosiddetti SoftPOS, ovvero particolari applicazioni che possono essere installate su dispositivi mobili di uso comune come smartphone o tablet, trasformandoli di fatto in terminali di pagamento in grado di accettare transazioni senza contatto. Oltre a questi, l’obbligo di collegamento si estende alle piattaforme di pagamento online, alle app dedicate e a qualsiasi altra soluzione tecnologica analoga che permetta l’incasso elettronico.

La procedura di comunicazione del collegamento avviene in un ambiente digitale controllato. L’Agenzia delle entrate espone all’interno del portale l’elenco dei POS di cui ogni singolo esercente risulta titolare. Questa lista viene compilata ed aggiornata sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere mensilmente all’amministrazione finanziaria entro la fine del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.
L’esercente, o un suo delegato, deve accedere alla sezione dedicata e procedere con le operazioni di associazione. Il processo richiede di selezionare il Registratore telematico interessato dall’elenco delle matricole attive nel periodo di riferimento e di abbinarlo al relativo strumento di pagamento elettronico. Un dato fondamentale da inserire per completare correttamente l’operazione è l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti, RT e POS, vengono effettivamente utilizzati.

Un aspetto di particolare interesse operativo riguarda la flessibilità dei collegamenti consentiti dal sistema. La normativa prevede infatti che il collegamento possa essere di tipo multiplo, adattandosi così alle diverse esigenze organizzative dei punti vendita. È possibile collegare un singolo POS, sia esso fisico o virtuale, a più Registratori telematici contemporaneamente. Allo stesso modo, un unico Registratore telematico può essere associato a più strumenti di pagamento elettronico. Questa configurazione permette di gestire correttamente situazioni in cui diversi operatori utilizzano più terminali di pagamento che però convergono tutti sulla medesima cassa fiscale per l’emissione dei documenti commerciali.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione, la guida operativa definisce scadenze precise differenziate in base al periodo di utilizzo degli strumenti. Per i POS che risultavano già attivi nel corso del mese di gennaio 2026, la comunicazione del collegamento deve essere effettuata entro un termine di quarantacinque giorni. Questo conto alla rovescia inizierà ufficialmente solo nel momento in cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibile l’apposita funzionalità sul proprio sito, evento che verrà comunicato attraverso un avviso pubblico dedicato. Prima di tale comunicazione ufficiale, nessuna operazione di collegamento può essere tecnicamente eseguita.

Per gli strumenti che invece vengono attivati per la prima volta nei mesi successivi a gennaio 2026, la registrazione del collegamento segue una finestra temporale fissa. In questi casi, la comunicazione deve avvenire obbligatoriamente tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione del dispositivo. Ad esempio, se un nuovo terminale di pagamento viene attivato nel mese di aprile 2026, l’esercente avrà tempo per registrare il relativo collegamento con il Registratore telematico nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 30 giugno dello stesso anno. Una volta effettuata, la comunicazione del collegamento ha valore continuativo e non richiede ulteriori interventi, a meno che non intervengano variazioni o novità rilevanti che rendano necessario un aggiornamento dei dati.

Gli eventi che rendono indispensabile un aggiornamento delle informazioni nel portale dell’Agenzia includono l’associazione di un POS già esistente ad un nuovo Registratore telematico, oppure l’attivazione di un nuovo RT che deve essere collegato a strumenti di pagamento già in uso. Allo stesso modo, è necessario intervenire nel sistema in caso di attivazione di un nuovo terminale di pagamento o qualora si proceda alla dismissione definitiva di uno degli strumenti, sia esso un POS o un dispositivo per la certificazione fiscale.

Esistono tuttavia degli ambiti di esclusione dall’obbligo di collegamento chiaramente definiti. Non sono interessati da queste disposizioni i corrispettivi che vengono certificati attraverso l’utilizzo di distributori automatici, comunemente noti come vending machine. Sono analogamente esclusi i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici. Ulteriori esenzioni riguardano le attività già esonerate in precedenza dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, come avviene per la vendita di tabacchi, di generi di monopolio e per le vendite effettuate a distanza. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di collegamento qualora l’esercente certifichi la totalità dei propri corrispettivi esclusivamente mediante l’emissione di fattura elettronica.

Una casistica specifica riguarda gli esercenti che svolgono attività di tipo misto, ovvero coloro che operano sia in settori soggetti all’obbligo di certificazione con Registratore telematico, sia in ambiti esonerati. Se per entrambe le tipologie di attività viene utilizzato lo stesso terminale di pagamento, l’obbligo di registrare il collegamento tra POS e strumento di certificazione rimane vigente per garantire la corretta tracciabilità delle operazioni soggette. Qualora, invece, l’esercente decida di utilizzare un terminale di pagamento dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati, non è tenuto a effettuare il collegamento. In tale circostanza, è possibile dichiarare l’utilizzo esclusivo dello strumento per operazioni esenti direttamente nella procedura di collegamento. È fondamentale notare che, in questo caso, il terminale non potrà essere utilizzato, nemmeno in via occasionale, per incassare operazioni certificate con documento commerciale. Se l’esercente dovesse decidere di emettere volontariamente un documento commerciale anche per operazioni esonerate, l’obbligo di collegamento del dispositivo di pagamento tornerebbe ad essere mandatorio.

L’adeguamento a queste nuove procedure è presidiato da un sistema sanzionatorio volto a garantire l’effettività dell’integrazione tra i sistemi. La mancata osservanza delle regole di collegamento nel momento dell’emissione del documento commerciale comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Tale sanzione è stabilita in euro 100 per ogni singola trasmissione irregolare. La norma prevede comunque un limite alla cumulabilità delle sanzioni, fissando un tetto massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre di riferimento.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Dettagli dell’Adempimento
Riferimento Normativo Art. 1, comma 74, Legge n. 207/2024 e Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Tipo di Collegamento Logico (non fisico), tramite comunicazione telematica sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Strumenti di Certificazione Registratori Telematici (RT), procedura web “Documento Commerciale on line” e future soluzioni software.
Strumenti di Pagamento (POS) POS fisici, SoftPOS (App su smartphone/tablet), piattaforme online e App di pagamento.
Scadenza (POS attivi a Gennaio 2026) Entro 45 giorni dalla data di attivazione della funzionalità sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Scadenza (POS attivati dopo Gennaio 2026) Tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione.
Sanzioni 100 euro per ogni singola trasmissione irregolare, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.
Esclusioni Principali Vending machine, carburanti, ricariche veicoli elettrici, tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza.
Esonero Totale Esercenti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente tramite fattura elettronica.

 

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