La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una rilevante agevolazione fiscale destinata ai lavoratori neoassunti a tempo indeterminato. Si tratta del bonus affitto per trasferimento, pensato per incentivare la mobilità lavorativa e sostenere economicamente i lavoratori che, per esigenze professionali, si trovano a cambiare città e affrontare i costi di una nuova abitazione. Questa misura si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di stabilizzazione occupazionale e di promozione di un mercato del lavoro dinamico ed efficiente.

Il bonus affitto previsto dalla Legge n. 207/2024 si concretizza in un’esenzione fiscale fino a 5.000 euro annui, per un massimo di due anni, sulle somme che il datore di lavoro eroga o rimborsa al dipendente per coprire i costi di affitto o di manutenzione ordinaria dell’immobile locato.

Questa agevolazione si distingue dai classici fringe benefit per la sua natura mirata e per la possibilità di cumulo con le soglie ordinarie previste per il 2025, fissate a 1.000 euro per i lavoratori senza figli e a 2.000 euro per quelli con figli a carico.

A differenza delle misure generaliste, questo bonus si configura come un’opportunità specificamente pensata per chi inizia un nuovo percorso lavorativo in un luogo diverso da quello di residenza, andando incontro in maniera concreta alle difficoltà logistiche ed economiche legate al trasferimento.

Per poter accedere al beneficio, è necessario rispettare precisi requisiti. Il lavoratore deve essere stato assunto nel corso del 2025 con un contratto a tempo indeterminato e deve aver trasferito la propria residenza in un Comune situato ad almeno 100 km di distanza da quello precedente. Inoltre, nel 2024 deve aver percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

È fondamentale che il dipendente fornisca al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il cambio di residenza e il rispetto del requisito reddituale. Il bonus non è automatico, bensì facoltativo: spetta al datore di lavoro decidere se riconoscerlo ai dipendenti, eventualmente stabilendo criteri di selezione attraverso un regolamento aziendale o piani di welfare dedicati.

Dal punto di vista operativo, il bonus può essere erogato sotto forma di rimborso dietro presentazione di documentazione oppure come contributo anticipato, sempre che sia giustificato da spese reali legate alla locazione dell’immobile o alla sua manutenzione ordinaria.

I documenti necessari includono il contratto di affitto, le ricevute dei pagamenti e la dichiarazione sostitutiva. Tutti questi elementi dovranno essere riportati correttamente nella Certificazione Unica.

Dal punto di vista fiscale, l’agevolazione rappresenta un’ottima opportunità sia per il dipendente che per il datore di lavoro. Le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non sono soggette a contribuzione previdenziale o IRAP. Tuttavia, influiscono sul calcolo dell’ISEE, potenzialmente condizionando l’accesso ad altre prestazioni o agevolazioni pubbliche.

Per garantire una gestione corretta e trasparente del bonus, le imprese dovrebbero dotarsi di procedure interne chiare, definendo modalità di richiesta, tempistiche, documentazione richiesta e criteri di assegnazione. La tracciabilità e la conformità alla normativa fiscale sono aspetti cruciali per evitare contestazioni future da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Analizzando un caso pratico, si può pensare a un giovane lavoratore assunto a tempo indeterminato in una grande città, come Milano, che si trasferisce da una località distante oltre 100 km. Grazie al bonus, il dipendente potrà ricevere fino a 5.000 euro annui per coprire l’affitto, alleggerendo l’impatto economico del trasferimento e migliorando il proprio potere d’acquisto.

Al momento non è prevista una piattaforma dedicata né una modulistica ufficiale, ma è probabile che nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate fornisca istruzioni più dettagliate, comprese FAQ e circolari attuative. Particolare attenzione è posta in merito alla compatibilità del bonus con situazioni di smart working, alla gestione in caso di interruzione anticipata del contratto e alla documentazione probatoria da conservare.

Per maggiori chiarimenti o per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

FAQ

  1. Il bonus affitto 2025 è automatico per tutti i lavoratori neoassunti?

No, il bonus non è automatico. È una misura facoltativa che il datore di lavoro può decidere se applicare, a condizione che il lavoratore soddisfi i requisiti previsti.

  1. È possibile beneficiare del bonus se si lavora in smart working?

Al momento non è stata fornita una risposta ufficiale. Si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità del bonus in caso di lavoro da remoto.

  1. Le spese per trasloco o deposito mobili rientrano nel bonus?

No, il bonus copre solo le spese per affitto e manutenzione ordinaria dell’immobile. Le spese accessorie come traslochi o depositi non sono incluse.

  1. Il bonus affitto influisce sul calcolo dell’ISEE?

Sì, anche se le somme sono esenti da IRPEF, concorrono al calcolo dell’ISEE e potrebbero influenzare l’accesso ad altre agevolazioni.

  1. Cosa succede se il contratto di lavoro viene interrotto prima dei due anni?

In caso di interruzione anticipata del contratto, è possibile che il bonus venga ricalcolato. È necessario attendere indicazioni ufficiali per conoscere le modalità di gestione in questi casi.

 

Giovedì 10 aprile 2025
• COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti mensili) – Presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti al minuto ed agenzie di viaggio, per comunicare i corrispettivi (compresi tra euro 2.000 ed euro 15.000) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell’anno 2024 da parte di turisti appartenenti all’UE (non residenti in Italia) ed extraUE.
• INPS – Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (I trimestre
2025)
• FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE – Versamento dei contributi di previdenza e assistenza
integrativa (I trimestre 2025)

Mercoledì 16 aprile 2025
• 770 MENSILE – Invio telematico (facoltativo) unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute
operate nel mese di marzo
• RITENUTE – Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo,
provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (marzo 2025)
• ADDIZIONALI – Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo
2025)
• IVA – Liquidazione e versamento (mese di marzo 2025)
• IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento imposta mese di marzo 2025
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Versamento contributi mese di marzo 2025: o INPS: lavoratori
dipendenti
o INPS -> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
o INPS -> Gestione ex INPGI: giornalisti professionisti
o Gestione separata INPS committenti

Martedì 22 aprile 2025
• COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti
trimestrali) – Presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti
al minuto ed agenzie di viaggio, per comunicare i corrispettivi (compresi tra euro 2.000 ed euro
15.000) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell’anno 2024 da parte di turisti
appartenenti all’UE (non
residenti in Italia) ed extraUE

• PREVINDAI E PREVINDAPI – Versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (I
trimestre 2025)

Lunedì 28 aprile 2025
• ELENCHI INTRASTAT – Presentazione contribuenti mensili (marzo 2025) e trimestrali (I trimestre
2025)

Mercoledì 30 aprile 2025
• DENUNCIA UNIEMENS – Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS – ex INPDAP –
ex ENPALS – ex DMAG) di marzo 2025
• STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per la
comunicazione dei compensi riscossi nel 2024 da parte delle strutture sanitarie private per
l’attività medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa
• AUTOTRASPORTATORI – Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al I trimestre
2025 per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul
gasolio
• IVA – RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE – Richiesta IVA a credito del I trimestre 2025
• DICHIARAZIONE IVA – Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024
• DICHIARAZIONE OSS/IOSS – Dichiarazione IVA IOSS relativa al mese precedente e dichiarazione IVA
OSS relativa al trimestre precedente
• LIBRO UNICO – Registrazioni relative al mese di marzo 2025
• IMPOSTA DI BOLLO – Termine entro cui:
o effettuare le modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle entrate e relativo alle
fatture del I trimestre;
o versare l’imposta di bollo su scritture contabili conservate digitalmente, tramite Mod. F24
telematico
• 770 MENSILE – Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia Entrate delle ritenute operate nei mesi
di gennaio e febbraio 2025Aumento dei minimi retributivi dal 1° aprile 2025

Scadenziario Contrattuale
A decorrere dal 1° aprile 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti
CCNL:
• CCNL Chimici Farmaceutici (Piccola Industria);
• CCNL Elettrici;
• CCNL Gomma, Plastica (Industria);

• CCNL Gomma, Plastica (Piccola Industria);
• CCNL Lampade e Cinescopi (Industria);
• CCNL Lavanderie e Tintorie (Assosistema);
• CCNL Piloti di elicottero;
• CCNL Vetro;
• CCNL Vetro (Piccola Industria).
Una tantum di aprile 2025
Per il mese di aprile 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:
• CCNL Commercio (Cooperative di Consumo);
• CCNL Commercio (Fino a 50 Dipendenti);
• CCNL Commercio (Oltre 50 Dipendenti);
• CCNL Federcasa;
• CCNL Terziario, Servizi – UNCI/UCICT.

Sono in scadenza nel mese di aprile 2025 i seguenti CCNL:
• CNNL Servizi (ANPIT- CISAL);
• CCNL Turismo (ANPIT- CISAL);
• CCNL Trasporto e Spedizione merci (CONFLAVORO-CONFSAL).

A partire dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche, che apporteranno significative modifiche per imprese e professionisti. Tra le principali novità, emerge l’introduzione del codice TD29, che sarà obbligatorio per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di mancata o irregolare ricezione di una fattura tramite il Sistema di Interscambio. Si tratta di un importante aggiornamento per garantire maggiore trasparenza ed efficienza nel sistema di regolarizzazione delle operazioni IVA.

Le nuove specifiche, annunciate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025, rispondono alla necessità di allineare i processi digitali alle recenti disposizioni fiscali e, in particolare, alla riforma delle sanzioni introdotta con il Decreto Legislativo n. 87/2024. Quest’ultimo ha modificato profondamente il regime sanzionatorio, sia dal punto di vista amministrativo che penale, costringendo le autorità fiscali a rivedere anche gli strumenti operativi legati alla fatturazione elettronica.

Secondo la nuova versione dell’articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 471/1997, i soggetti passivi che acquistano beni o servizi senza ricevere una fattura nei termini di legge o ricevono una fattura non conforme sono soggetti a una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, è possibile evitare la sanzione se l’omissione o l’irregolarità viene comunicata all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni.

La vera novità riguarda però il modo in cui tale comunicazione deve avvenire. La riforma menziona l’utilizzo degli “strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia, lasciando inizialmente spazio a diverse interpretazioni. Questo passaggio è stato oggetto di confronto tra operatori e professionisti, che hanno espresso dubbi su quale fosse lo strumento corretto da utilizzare per adempiere all’obbligo senza incorrere in sanzioni.

Con l’aggiornamento del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto attraverso l’introduzione del codice TD29, specificamente destinato alla comunicazione di irregolarità o omissioni in fase di fatturazione. Questo codice rappresenta dunque il nuovo standard per adempiere in modo conforme all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa riformata.

Il codice TD29 è stato inserito nel tracciato XSD della fattura elettronica ordinaria e semplificata, ampliando la gamma dei codici documento già esistenti. Si tratta di un’autofattura-denuncia che consente al cessionario o committente di segnalare l’anomalia direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, in modo tracciabile e automatizzato.

Questo aggiornamento segna un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente, in vigore fino al 31 agosto 2024, che prevedeva modalità diverse per evitare la sanzione.

In passato, infatti, era necessario presentare un documento in duplice esemplare all’ufficio competente, previa effettuazione del versamento dell’imposta dovuta. L’attuale meccanismo digitalizzato semplifica notevolmente le procedure, rendendole più aderenti all’ecosistema della fatturazione elettronica.

Un aspetto ancora oggetto di confronto riguarda il periodo transitorio. In attesa dell’entrata in vigore del codice TD29, ci si è chiesti se sia legittimo continuare ad utilizzare il codice TD20, utilizzato in precedenza per la regolarizzazione delle fatture nelle operazioni soggette a inversione contabile. L’Agenzia delle Entrate non ha fornito al momento ulteriori indicazioni ufficiali in merito; pertanto, il codice TD20 sembra rimanere l’unico riferimento valido per i casi di regolarizzazione fino al 31 marzo 2025.

Va sottolineato che anche il codice TD20 è stato oggetto di aggiornamento. La sua descrizione ora fa esplicito riferimento all’articolo 6, comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 471/97 e all’articolo 46, comma 5 del Decreto Legge n. 331/93, chiarendo il contesto normativo a cui si applica.

L’introduzione del TD29 non è l’unica novità contenuta nell’aggiornamento delle specifiche tecniche del 31 gennaio. Sono stati apportati numerosi altri cambiamenti al tracciato della fatturazione elettronica, che avranno ripercussioni significative su più fronti. Tra questi spicca la variazione dello schema XSD per includere il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20, derivante dalla direttiva UE n. 2020/285.

Questo aggiornamento consente di gestire correttamente in fattura le operazioni transfrontaliere in regime di esenzione fino al limite consentito.

Inoltre, sono stati aggiornati i codici valore relativi alle fatture per la vendita di gasolio e carburanti, in conformità con la nuova codifica introdotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13. Questo cambiamento vuole garantire coerenza e correttezza nell’identificazione dei prodotti energetici soggetti a particolari regimi di accisa o IVA.

Altri aggiornamenti tecnici hanno riguardato la descrizione di alcuni codici di errore. In particolare, si sono rese necessarie modifiche alle diciture relative agli errori 00471, 00473 e 00475, al fine di migliorare la comprensione delle anomalie da parte degli operatori. Anche i controlli sui codici 00404 e 00409 sono stati rivisti, ridefinendo i criteri di verifica per una maggiore precisione.

Infine, una modifica rilevante riguarda il codice di controllo 00460, con l’eliminazione del limite massimo di 400 euro per l’importo totale delle fatture semplificate emesse in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia. Questa misura allinea la normativa interna alle direttive europee, eliminando una soglia che rappresentava un vincolo per molti operatori di piccole dimensioni.

Per ricevere supporto e consulenza personalizzata, il nostro  team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa delle principali novità introdotte

 

Elemento Descrizione
Codice TD29 Nuovo codice obbligatorio dal 1° aprile 2025 per segnalare omissioni o irregolarità di fatturazione
Riforma sanzioni (D.Lgs. 87/2024) Entra in vigore il 1° settembre 2024, prevede sanzione del 70% con minimo 250€
Comunicazione entro 90 giorni Necessaria per evitare sanzioni, tramite strumenti dell’Agenzia, incluso TD29
Codice TD20 (transitorio) Utilizzabile fino al 31 marzo 2025 in mancanza di indicazioni diverse
Aggiornamento descrizione TD20 Include riferimenti normativi art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 471/97 e art. 46, c.5 D.L. 331/93
Regime RF20 Introdotto per operazioni transfrontaliere esenti, conforme alla direttiva UE 2020/285
Aggiornamenti su carburanti (TA13) Nuovi codici valore per gasolio e carburante secondo Agenzia delle Dogane
Codici di errore aggiornati Modificate le descrizioni di 00471, 00473, 00475
Controlli su errori 00404 e 00409 Revisionati i criteri di verifica
Codice di controllo 00460 Rimosso limite di 400 euro per fatture semplificate in alcuni regimi

FAQ

  1. Cosa significa codice TD29 nelle fatture elettroniche? Il codice TD29 identifica un nuovo tipo di documento introdotto per segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare ricezione di una fattura, in sostituzione delle vecchie modalità cartacee.
  2. Quando entra in vigore il codice TD29? Il codice TD29 sarà obbligatorio dal 1° aprile 2025, come stabilito dalle nuove specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
  3. Si può usare ancora il codice TD20 per regolarizzare le fatture? Fino al 31 marzo 2025, in assenza di indicazioni contrarie, è possibile utilizzare il codice TD20 per la regolarizzazione delle fatture non ricevute o ricevute in modo irregolare.
  4. Come si evitano le sanzioni per mancata fattura? È necessario comunicare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i nuovi strumenti messi a disposizione, tra cui il documento TD29.
  5. Quali altri aggiornamenti sono stati introdotti con le nuove specifiche? Le modifiche includono l’introduzione del regime RF20, aggiornamenti ai codici valore per carburanti, revisione di codici di errore e rimozione del limite di 400 euro per le fatture semplificate in determinati regimi.

 

 

L’obbligo di registrare la PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 207/2024. Riguarda tutti gli amministratori e prevede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di loro.

Queste sono le indicazioni principali fornite dal MIMIT il 12 marzo tramite la nota n. 43836, in merito all’obbligo di registrazione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori delle società, previsto dall’art. 1, comma 860, della Legge n. 207/2024. La norma modifica l’art. 5, comma 1, del DL 179/2012 (convertito in legge), estendendo l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese non solo all’indirizzo PEC della società, ma anche a quello dei singoli amministratori.

Questo obbligo riguarda anche le società costituite prima del 1° gennaio 2025, che avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori.

L’obiettivo di questa nuova disposizione è rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni legali e formali tra le imprese e l’amministrazione pubblica, ma anche tra soggetti privati che hanno legittimo interesse a interagire direttamente con i singoli amministratori. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un intervento strutturale che coinvolge tutte le forme societarie – sia di persone che di capitali – a eccezione della società semplice e delle società di mutuo soccorso. Fanno eccezione le società semplici che esercitano attività agricola, le quali, per la natura commerciale dell’attività, rientrano anch’esse nell’ambito applicativo della norma.

Il cambiamento normativo non si applica solo alle nuove società costituite a partire dal 2025, ma coinvolge anche tutte le imprese già esistenti prima di tale data. Queste ultime avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per regolarizzare la propria posizione, comunicando al Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore in carica. Si sottolinea che l’obbligo riguarda le persone fisiche che esercitano il ruolo di amministratore e non l’organo collegiale in quanto tale, per cui, nel caso di amministrazione pluripersonale, ogni singolo soggetto dovrà avere e comunicare un proprio indirizzo digitale.

Questa impostazione individuale dell’obbligo risponde alla finalità della norma, che è quella di garantire un canale di comunicazione formale, diretto e univoco con ogni amministratore. Non sarà più accettabile, come in passato, utilizzare l’indirizzo PEC della società in sostituzione di quello personale dell’amministratore, nemmeno se quest’ultimo svolge l’incarico per più imprese. In tali casi, infatti, sarà comunque possibile utilizzare un’unica PEC, ma essa dovrà essere intestata all’amministratore stesso, e non alla singola società, e dovrà essere indicata distintamente per ogni realtà societaria nella quale egli ricopre l’incarico.

L’estensione dell’obbligo è ampia e tocca anche i liquidatori di società, siano essi nominati dai soci o designati dal giudice. Non solo: la norma coinvolge anche le reti di imprese dotate di fondo comune e che svolgano attività commerciale rivolta a terzi, le quali, acquisendo soggettività giuridica mediante l’iscrizione al Registro delle Imprese, rientrano nel campo di applicazione della disposizione. Restano invece escluse dal nuovo obbligo i consorzi, anche se dotati di attività esterna, e le società consortili.

Un aspetto di rilievo riguarda il regime fiscale e amministrativo collegato all’iscrizione della PEC degli amministratori. Sebbene la norma parli espressamente di esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria solo per l’iscrizione dell’indirizzo PEC della società, il MIMIT ritiene applicabile tale esenzione anche alle comunicazioni o variazioni degli indirizzi PEC personali degli amministratori. Si tratta di una precisazione importante che alleggerisce il peso amministrativo ed economico dell’adempimento, incentivando le imprese a rispettare i termini previsti.

Dal punto di vista operativo, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC personale dell’amministratore rappresenta un ostacolo alla positiva conclusione dell’iter di iscrizione o aggiornamento presso il Registro delle Imprese. In caso di omissione, la Camera di Commercio competente dovrà sospendere l’istruttoria, assegnando all’impresa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per integrare la documentazione.

Se l’impresa non ottempererà entro il termine stabilito, l’istanza sarà rigettata. Questa procedura ha lo scopo di garantire che tutte le posizioni iscritte siano complete e aggiornate, assicurando l’effettività del nuovo obbligo normativo e la funzionalità del sistema informativo del Registro delle Imprese.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal quadro sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento. La nuova disciplina, come precisato dallo stesso MIMIT, non introduce sanzioni specifiche né consente l’applicazione analogica di altre norme sanzionatorie previste per fattispecie similari. Tuttavia, resta applicabile l’articolo 2630 del Codice Civile, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro per chi, essendo tenuto per legge a comunicazioni o adempimenti verso il Registro delle Imprese, omette di effettuarli nei termini stabiliti. Tale importo può essere ridotto a un terzo se la comunicazione viene comunque effettuata entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

Dal punto di vista tecnico, l’amministratore potrà utilizzare un unico indirizzo PEC per più società, a condizione che la casella sia effettivamente personale e non intestata a una delle società stesse.

Questa possibilità semplifica parzialmente l’adempimento per chi ricopre cariche in più imprese, ma richiede comunque una gestione organizzata e conforme delle comunicazioni con ciascun Registro delle Imprese competente.

Non sarà ammessa, invece, l’indicazione di un indirizzo generico o comune alla società, come accadeva in passato, perché ciò contrasterebbe con la ratio della norma, volta a rendere ogni amministratore direttamente raggiungibile.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per chiarimenti e assistenza personalizzata.

L’entrata in vigore della Legge n. 213/2023 ha introdotto una importante novità per le imprese, introducendo la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Con il successivo Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), il termine iniziale per l’adempimento, fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025, mentre per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine ultimo è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Il Decreto n. 18/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025, ha disciplinato le modalità attuative e operative delle polizze assicurative, definendo i criteri e i parametri specifici per l’adempimento dell’obbligo.

Dal 14 marzo 2025, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese sono obbligate a stipulare una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, con l’eccezione delle aziende agricole.

L’assicurazione deve garantire la copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali, come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile, includendo in particolare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Rientrano nell’obbligo non solo le imprese proprietarie di tali beni, ma anche quelle che li detengono tramite leasing, locazione o comodato.

Sono invece esclusi dall’obbligo gli immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie, così come i beni mobili non strettamente riconducibili alle immobilizzazioni materiali, tra cui mobili, arredi, macchine d’ufficio e automezzi. Le materie prime, i prodotti finiti e il magazzino non rientrano nella copertura obbligatoria, sebbene le imprese possano estendere la polizza per includere questi elementi.

Le polizze devono coprire specifici eventi calamitosi e catastrofali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono considerati parte dello stesso evento calamitoso le successive manifestazioni che avvengono entro 72 ore dalla prima occorrenza. In particolare, per i sismi, il riconoscimento dell’evento è subordinato alla localizzazione da parte della Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La polizza assicurativa è strutturata secondo criteri ben definiti, con obblighi di copertura proporzionati alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di beni da assicurare. Le principali caratteristiche della copertura includono:

  • Premio assicurativo: il costo della polizza dipende dal livello di rischio dell’area geografica in cui si trovano i beni e dalla loro vulnerabilità.
  • Franchigia e scoperto: la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, tranne per le grandi imprese, dove le condizioni sono oggetto di negoziazione.
  • Massimali e limiti di indennizzo: per importi fino a un milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata, mentre per importi superiori a un milione e fino a trenta milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori, il massimale è negoziabile tra le parti.

Le polizze devono inoltre essere proporzionali al rischio, tenendo conto della posizione geografica dell’impresa e delle misure di prevenzione adottate.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta serie ripercussioni per le imprese, in particolare per quanto riguarda l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Le imprese prive di copertura assicurativa non potranno beneficiare di fondi pubblici, compresi quelli destinati agli aiuti in caso di calamità naturali.

Dal 14 marzo 2025 le disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore. I contratti assicurativi già in essere devono essere adeguati entro il primo rinnovo utile.

Per maggiori informazioni, chiarimenti ed assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Normativa di riferimento Legge n. 213/2023, DL n. 202/2024 (Milleproroghe), Decreto n. 18/2025
Obbligo assicurativo Copertura assicurativa obbligatoria per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
Soggetti obbligati Imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole)
Soggetti esclusi Aziende agricole, immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie
Beni coperti Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni
Decorrenza obbligo Dal 14 marzo 2025, adeguamento entro il primo rinnovo utile
Franchigia e scoperto Massimo 15% del danno indennizzabile (negoziabile per grandi imprese)
Massimali e limiti di indennizzo Fino a 1 milione di euro: pari alla somma assicurata; Da 1 a 30 milioni: min. 70% della somma assicurata; Oltre 30 milioni: negoziabile
Sanzioni per inadempienza Esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche

 

FAQ

  1. Quali imprese sono obbligate a stipulare la polizza assicurativa?
    Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, devono stipulare una polizza per coprire i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
  2. Quali beni devono essere coperti dalla polizza?
    L’obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali utilizzati per l’attività d’impresa.
  3. Quali eventi sono coperti dalla polizza?
    Le polizze devono coprire terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
  4. Quando entra in vigore l’obbligo assicurativo?
    L’obbligo è entrato in vigore il 14 marzo 2025, e le polizze già in essere devono essere adeguate entro il primo rinnovo utile.
  5. Ci sono beni esclusi dall’obbligo assicurativo?
    Sì, sono esclusi gli immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie, nonché mobili, arredi, macchine d’ufficio, automezzi e scorte di magazzino.
  6. Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza?
    L’impresa inadempiente rischia l’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in caso di calamità.
  7. Come viene calcolato il premio assicurativo?
    Il costo della polizza è proporzionale al rischio, basato sulla posizione geografica, la vulnerabilità dei beni e le misure di prevenzione adottate.
  8. Sono previste franchigie o scoperti?
    Sì, la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, salvo diverse condizioni per le grandi imprese.
  9. Quali sono i massimali di indennizzo?
    Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, l’indennizzo è pari alla somma assicurata; per somme tra 1 e 30 milioni di euro, almeno il 70%; oltre i 30 milioni, il massimale è negoziabile.
  10. Le imprese possono estendere la copertura a beni non obbligatori?
    Sì, le imprese possono concordare con la compagnia assicurativa un’estensione della polizza per coprire beni non inclusi nell’obbligo normativo.

 

Il Modello EAS è uno strumento indispensabili per gli enti non commerciali che desiderano accedere a specifiche agevolazioni fiscali. Introdotto con il Decreto-Legge n. 185/2008, il modulo permette di dichiarare i requisiti richiesti per l’applicazione del regime agevolato previsto dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, escludendo dall’imposizione fiscale determinati proventi come corrispettivi, quote e contributi associativi.

Per mantenere il diritto a tali agevolazioni, gli enti devono non solo presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione, ma anche aggiornarlo in caso di variazioni significative dei dati precedentemente comunicati. Entro il 31 marzo 2025, gli enti devono quindi inviare una versione aggiornata del modello qualora nel 2024 siano intervenute modifiche rilevanti. Tuttavia, non tutte le variazioni richiedono la ripresentazione del documento, ed è importante distinguere i casi in cui l’aggiornamento è obbligatorio da quelli in cui non lo è.

Il Modello EAS riguarda la generalità degli enti non commerciali associativi, siano essi dotati o meno di personalità giuridica. Sono inclusi tra i soggetti obbligati le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e di promozione sociale, nonché altre organizzazioni che percepiscono entrate derivanti da attività istituzionali non commerciali.

Esistono alcune categorie di enti esonerati dall’obbligo di presentazione, tra cui le associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono esclusivamente attività marginali, le ONLUS e le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381/91.

Un’importante novità introdotta dalla Riforma dello Sport (articolo 6, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 39/2021, modificato dal D.Lgs. n. 120/2023) riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Per queste ultime, dal 5 settembre 2023, l’obbligo di presentare il Modello EAS è stato abrogato se non svolgono attività commerciale.

Il Modello EAS si compone di diverse sezioni in cui vengono riportati i dati anagrafici dell’ente e del suo rappresentante legale, nonché una serie di informazioni economiche e operative necessarie per valutare il rispetto dei requisiti fiscali.

Alcune categorie di enti possono usufruire di una modalità semplificata di compilazione. Tra questi rientrano le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni con personalità giuridica e le associazioni combattentistiche iscritte nell’Albo del Ministero della Difesa. In questi casi, è sufficiente fornire le informazioni richieste nei punti 4, 5, 6, 25 e 26 del modulo, con l’aggiunta del punto 20 per le società sportive e del punto 3 per le associazioni con personalità giuridica.

Se nel corso del 2024 sono intervenute modifiche nei dati comunicati, il Modello EAS deve essere ripresentato entro il 31 marzo 2025. L’aggiornamento deve includere non solo i dati variati, ma anche tutte le informazioni già fornite nella versione precedente.

Esistono situazioni in cui la ripresentazione del Modello EAS non è necessaria. Non è richiesto un nuovo invio nel caso di variazione del numero degli associati, dell’ammontare dei proventi derivanti da attività di sponsorizzazione o pubblicità, della sede legale o dei dati del rappresentante legale, se questi ultimi sono già stati aggiornati tramite i modelli AA5/6 o AA7/10.

Al contrario, la ripresentazione è obbligatoria se si verificano cambiamenti significativi, come l’inizio della percezione di proventi da sponsorizzazioni non dichiarati in precedenza, la modifica della frequenza di incasso di tali proventi, variazioni nell’importo delle erogazioni liberali ricevute, nella media delle entrate dell’ente negli ultimi tre esercizi, nel numero di manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o nell’utilizzo di locali in locazione anziché in comodato.

La mancata presentazione del Modello EAS preclude all’ente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per la presentazione del modello non ha carattere perentorio e che, quindi, la sua trasmissione tardiva consente comunque di accedere ai benefici fiscali, ma solo per le operazioni effettuate successivamente alla data di presentazione.

Per sanare una eventuale omissione, è possibile ricorrere alla cosiddetta “remissione in bonis”, che permette di regolarizzare la propria posizione versando una sanzione di 250 euro tramite il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “8114”. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA utile.

In base a diverse sentenze della giurisprudenza tributaria, l’omessa presentazione del Modello EAS non comporta necessariamente la decadenza dal regime agevolato, in quanto tale sanzione non è espressamente prevista dalla normativa.

Alcune pronunce hanno sottolineato che l’eventuale violazione sarebbe comunque di natura meramente formale, purché non abbia ostacolato l’attività dell’Agenzia delle Entrate o causato danni all’erario.

Per maggiori dettagli e per consulenze personalizzate vi invitiamo a contattare il nostro studio.

FAQ

Chi deve presentare il Modello EAS?
Tutti gli enti non commerciali associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ad eccezione di quelli espressamente esonerati.

Quando deve essere presentato il Modello EAS?
Il primo invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente. In caso di variazioni nei dati, il modello aggiornato deve essere trasmesso entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Cosa succede se il Modello EAS non viene presentato?
L’ente perde il diritto alle agevolazioni fiscali fino alla data di effettiva presentazione del modello. È possibile sanare l’omissione con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro.

Quali variazioni obbligano a ripresentare il Modello EAS?
Modifiche relative alla percezione di proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, alla media delle entrate dell’ente, alle erogazioni liberali ricevute e all’utilizzo di locali in locazione al posto del comodato d’uso.

 

Situazione Necessità di presentare un nuovo Modello EAS
Cambio del numero degli associati No
Modifica dell’importo dei proventi da sponsorizzazione No
Inizio della percezione di proventi pubblicitari prima non dichiarati
Cambio di sede legale No
Assunzione di un amministratore come dipendente
Ottenimento di erogazioni liberali non dichiarate in precedenza No
Locazione dei locali in luogo del precedente utilizzo in comodato

 

Il trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti rappresenta un argomento di grande importanza per le aziende e i professionisti, vista la frequenza con cui queste spese vengono sostenute nell’ambito delle attività lavorative.

Innanzitutto, la detraibilità dell’IVA collegata alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è subordinata a specifiche condizioni. Queste spese devono essere strettamente inerenti all’attività esercitata e devono essere documentate tramite regolare fattura richiesta all’albergatore o al ristoratore. Tuttavia, esistono casi in cui tale IVA non può essere detratta. Ad esempio, quando queste spese configurano costi di rappresentanza, come nel caso di un rinfresco per l’inaugurazione di una sede aziendale, l’IVA relativa non è detraibile. È importante inoltre precisare che, qualora le prestazioni siano usufruite da un soggetto differente dal titolare della partita IVA, come un dipendente, la fattura deve comunque essere intestata al datore di lavoro, riportando i dati del beneficiario in fattura o in un documento allegato.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, la normativa vigente stabilisce che le spese relative ad alberghi e ristoranti sono generalmente deducibili solo parzialmente, nella misura del 75%, sia per i redditi d’impresa che per quelli derivanti da lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre specifiche casistiche di deducibilità. La limitazione al 75% si applica ad esempio quando le spese per alberghi e ristoranti rappresentano spese di rappresentanza; in questo caso, per le imprese, la quota del 75% va sommata alle altre spese di rappresentanza e il totale deducibile è limitato ad una specifica percentuale dei ricavi caratteristici, variabile a seconda del volume dei ricavi stessi.

Una particolare attenzione va posta alle spese sostenute per trasferte dei soci non amministratori e alle trasferte all’interno del comune della sede aziendale: anche in questi casi la deducibilità è limitata al 75%. Al contrario, non si applica tale limitazione per le spese sostenute per trasferte di dipendenti, collaboratori e amministratori co.co.co. effettuate fuori dal territorio comunale, purché venga rispettato il limite giornaliero stabilito dalla normativa, pari a €180,76 per trasferte nazionali e €258,23 per quelle estere.

Per i lavoratori autonomi, la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione è parzialmente limitata: infatti, solo il 75% di tali costi è deducibile nel limite del 2% dei compensi percepiti. Tale limite si riduce ulteriormente all’1% nel caso in cui le spese siano classificate come spese di rappresentanza.

Un caso specifico riguarda i servizi sostitutivi della mensa, come i buoni pasto o le convenzioni con pubblici esercizi: per queste spese non è prevista alcuna limitazione, risultando quindi interamente deducibili.

Dal 2025 sono state introdotte ulteriori restrizioni per quanto riguarda le spese sostenute dai lavoratori autonomi, specialmente se queste vengono riaddebitate analiticamente ai committenti. In linea generale, tali spese risultano indeducibili, in quanto il relativo rimborso non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, esistono specifiche eccezioni: se le spese non vengono rimborsate entro un anno dalla fatturazione e se l’importo complessivo, comprensivo del compenso, è inferiore o uguale a € 2.500, esse diventano deducibili.

Un altro elemento fondamentale riguarda la tracciabilità delle spese, diventata obbligatoria dal 2025 secondo quanto previsto dagli articoli 54-ter e 95 del TUIR. Infatti, per poter dedurre fiscalmente tali costi, è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti tracciabili.

La deducibilità ai fini reddituali dell’IVA non detratta è un altro aspetto rilevante. Quando si sceglie di non esercitare la detrazione dell’IVA, oppure quando viene richiesto un documento commerciale invece della fattura, la deducibilità si differenzia: nel caso del documento commerciale, l’importo deducibile va dal 75% al 100%, includendo l’IVA non detratta. Diversamente, se si è richiesta la fattura ma non è stata detratta l’IVA per scelta, la deducibilità riguarda esclusivamente l’imponibile, con esclusione della quota IVA non detratta.

Per maggiori dettagli e per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Per rendere più chiari questi concetti, si propongono qui alcune FAQ che approfondiscono le principali domande relative al trattamento fiscale di queste spese:

  1. È sempre necessario richiedere la fattura per detrarre l’IVA relativa alle spese alberghiere e di ristorazione? Sì, la fattura è indispensabile per la detrazione IVA. Se viene richiesto un documento commerciale, l’IVA non sarà detraibile.
  2. Le spese di alberghi e ristoranti per trasferte fuori comune dei dipendenti sono interamente deducibili? Sì, in questo caso le spese sono deducibili al 100%.
  3. Cosa succede se le spese vengono effettuate all’interno del comune aziendale? La deducibilità si riduce al 75% del costo sostenuto.
  4. Sono previste limitazioni per i buoni pasto? No, i buoni pasto e le convenzioni con pubblici esercizi non hanno limitazioni e risultano deducibili integralmente.
  5. Le spese di albergo e ristorazione dei lavoratori autonomi sono completamente deducibili? No, sono deducibili al 75%, entro il limite del 2% dei compensi annui percepiti.

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali casistiche e della relativa deducibilità:

Tipologia spesa Detraibilità IVA Deducibilità costo Obbligo tracciabilità
Dipendente trasferta fuori comune (fattura) 100%
Dipendente trasferta nel comune (fattura) 75% No (consigliata)
Titolare o socio 75% No
Lavoratore autonomo 75% (entro 2% compensi) No
Spese mensa/buoni pasto 100% No

 

La gestione delle spese di trasferta rappresenta un aspetto rilevante nell’ambito fiscale e amministrativo per tutte le imprese che prevedono attività fuori sede per dipendenti e collaboratori. Tali spese, infatti, non solo incidono sulla contabilità aziendale, ma sono anche soggette a specifiche normative fiscali relative alla loro deducibilità.

Quando un lavoratore dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo presta temporaneamente la propria attività lavorativa lontano dalla propria sede abituale, l’azienda può scegliere di corrispondere somme a titolo di indennità di trasferta oppure rimborsare le spese sostenute dal lavoratore.

Tre sono i principali sistemi di rimborso riconosciuti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): forfetario, misto e analitico. La scelta del sistema influisce direttamente sul trattamento fiscale delle somme versate al dipendente e sulla loro deducibilità per l’impresa.

Dal 2025, il rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi non di linea (ad esempio taxi o NCC) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se effettuato con metodi di pagamento tracciabili.

Le somme versate a titolo di indennità, invece, possono essere parzialmente o totalmente tassate, essendo considerate un compenso per il disagio subito dal lavoratore durante la trasferta.

Per quanto riguarda le limitazioni specifiche alla deducibilità per l’impresa, il TUIR stabilisce dei limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio quando la trasferta è svolta fuori dal comune della sede abituale di lavoro. In particolare, è previsto un limite massimo di deduzione di € 180,76 al giorno per trasferte effettuate in Italia e di € 258,23 per quelle all’estero, applicabile esclusivamente ai rimborsi analitici (a piè di lista).

Inoltre, nel caso il dipendente utilizzi un veicolo personale o noleggiato specificamente per la trasferta, la deducibilità dei rimborsi chilometrici è ammessa nel limite del costo sostenuto per veicoli con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 CV fiscali se diesel.

Dal 2025 è introdotto l’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio e per i servizi di trasporto pubblico non di linea, affinché queste siano deducibili fiscalmente.

Ai fini documentali, la deducibilità è subordinata alla presenza di una nota spese redatta dal dipendente, accompagnata dai documenti giustificativi originali o comunque validi per comprovare l’effettività della spesa sostenuta durante la trasferta. Tali documenti non devono necessariamente essere intestati al datore di lavoro o al dipendente stesso, purché dimostrino chiaramente il luogo e la data della trasferta.

Nel caso specifico dei rimborsi chilometrici, è richiesta una documentazione dettagliata degli spostamenti effettuati con indicazione dei chilometri percorsi. Non è richiesto che i biglietti di mezzi pubblici siano nominativi per essere validamente documentati.

Le spese sostenute devono necessariamente essere correlate al luogo e al periodo della trasferta per essere considerate valide ai fini della deducibilità. Inoltre, è indispensabile la tracciabilità dei pagamenti relativi a queste spese a partire dal 2025.

Sotto il profilo contabile, le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta compongono la retribuzione lorda e vengono classificate come indennità nella voce B.9.a del bilancio. Diversamente, le spese per vitto, alloggio, viaggi, trasporti e rimborsi chilometrici vengono inserite nella voce B.7, trattandosi di erogazioni effettuate attraverso il dipendente per il pagamento diretto di servizi e non come compensi aggiuntivi.

Infine, l’IVA non volontariamente detratta dalle spese di trasferta non risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Per quanto concerne l’IRAP, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi chilometrici non sono deducibili.

Se avete bisogno di chiarimenti o di assistenza dedicata, il nostro staff qualificato è pronto a fornirvi tutto il supporto necessario.

FAQ

Cosa si intende per rimborso analitico?

Il rimborso analitico, o a piè di lista, avviene quando il dipendente presenta una nota dettagliata delle spese sostenute, accompagnata da documentazione valida.

Quali sono i limiti giornalieri per dedurre spese di trasferta in Italia e all’estero?

I limiti giornalieri per le spese di vitto e alloggio sono rispettivamente € 180,76 per le trasferte nazionali e € 258,23 per quelle all’estero.

È sempre obbligatoria la tracciabilità delle spese?

Dal 2025, sì. Tutte le spese di vitto, alloggio e trasporti devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili per essere deducibili.

Quali documenti occorrono per la deducibilità delle spese?

Occorre una nota spese accompagnata da documenti validi come biglietti di trasporto, ricevute o documenti commerciali, anche non intestati.

 

Tabella Riepilogativa

TIPO SPESA DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEDUCIBILITÀ COSTO PER IMPRESA
Vitto e alloggio Fattura intestata al datore di lavoro 75% nel comune, 100% fuori comune (limite di €180,76/giorno in Italia, €258,23/giorno all’estero per rimborso analitico)
Vitto e alloggio Documento commerciale (non intestato) 75% nel comune, 100% fuori comune
Viaggio e trasporto Biglietto mezzi pubblici, scontrino parcheggio*, ecc. (non intestato) No 100%
Viaggio e trasporto Ricevuta taxi, NCC, ecc. 100%
Spese non documentabili Dettaglio analitico nella nota spese anche in assenza di documenti giustificativi No 100%
Rimborsi chilometrici Foglio viaggi No 100% (entro limite costo percorrenza veicoli max 17 CV fiscali/20 CV fiscali se diesel)


Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta 31.1.2019, n. 5), il parcheggio non è considerato una spesa di viaggio e trasporto.

 

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” rappresenta un incentivo fiscale destinato alle imprese che investono in beni strumentali innovativi con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione digitale. Questo strumento si colloca nell’ambito delle politiche di sviluppo economico e tecnologico, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Con l’introduzione del Decreto Milleproroghe, la normativa è stata aggiornata per ampliare le opportunità di accesso e rendere più flessibili le modalità di fruizione del beneficio.

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stato disciplinato dal Decreto Legge n. 19/2024 e successivamente integrato dalla Legge n. 207/2024. Questi provvedimenti hanno ridefinito le modalità di accesso, prevedendo una revisione delle aliquote e introducendo nuovi parametri di agevolazione per favorire l’adozione di tecnologie avanzate. Rispetto alla precedente normativa del Piano Transizione 4.0, il nuovo quadro normativo prevede criteri più stringenti legati alla riduzione dei consumi energetici, promuovendo al contempo una maggiore digitalizzazione dei processi produttivi.

Chi può beneficiare dell’agevolazione fiscale?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali innovativi. L’agevolazione è riservata a quei progetti che comportano una riduzione dei consumi energetici compresa tra il 3% e il 5%, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica stabiliti dalle politiche europee e nazionali. Le aziende beneficiarie devono dimostrare il rispetto di tali parametri attraverso specifiche certificazioni tecniche.

Per poter usufruire dell’agevolazione, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali che rientrano tra quelli ammissibili dalla normativa. Questi possono comprendere macchinari industriali, software avanzati, sistemi di automazione e tecnologie per la gestione efficiente dell’energia. È fondamentale che l’investimento contribuisca alla riduzione dei consumi energetici e sia conforme alle linee guida definite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

La normativa stabilisce che i progetti finanziabili devono garantire una riduzione minima del consumo energetico. Il limite è fissato al 3% per gli investimenti in singoli beni strumentali e al 5% per progetti di innovazione più ampi. La valutazione dell’effettiva riduzione deve essere certificata da un ente accreditato, che attesta la conformità degli investimenti rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale richiesti.

La recente revisione normativa ha introdotto un’aliquota unica per gli investimenti fino a 10 milioni di euro, semplificando il sistema di accesso al credito d’imposta. L’importo riconosciuto varia in funzione della dimensione dell’investimento e della capacità di riduzione dei consumi energetici. Rispetto alla precedente disciplina, sono stati rimodulati i massimali di spesa agevolabile, rendendo il beneficio più accessibile per le imprese di medie e grandi dimensioni.

Le imprese interessate devono seguire un iter procedurale ben definito. La domanda di accesso al credito d’imposta deve essere presentata attraverso il portale “Transizione 5.0”, gestito dal GSE. Il processo prevede tre comunicazioni obbligatorie: una preventiva per la prenotazione del credito, una di conferma contenente le fatture di acquisto e il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene, e infine una comunicazione di completamento che deve essere inviata entro il 31 dicembre 2025.

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Milleproroghe riguarda la possibilità di ottenere l’agevolazione anche per investimenti effettuati prima della presentazione della domanda, purché realizzati a partire dal 1° gennaio 2024. Questa modifica normativa consente di superare alcune incertezze interpretative e garantisce maggiore flessibilità alle imprese che hanno già avviato progetti di investimento in beni strumentali.

Il GSE svolge un ruolo centrale nella gestione del credito d’imposta, essendo l’ente incaricato della verifica e dell’approvazione delle domande. L’azienda richiedente deve inviare le comunicazioni richieste rispettando i termini previsti, pena la decadenza del beneficio. Nel caso in cui l’investimento sia già stato completato prima della richiesta, è comunque necessario inviare la comunicazione preventiva specificando che il progetto è stato realizzato.

Un aspetto rilevante del “Transizione 5.0” riguarda gli investimenti in impianti fotovoltaici. La normativa prevede specifiche maggiorazioni per le aziende che installano impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Tuttavia, per accedere al beneficio, è necessario rispettare precisi requisiti tecnici e certificare l’effettivo contributo alla riduzione dei consumi energetici aziendali.

Il credito d’imposta non si limita all’acquisto di beni strumentali, ma include anche gli investimenti in formazione. Le imprese possono beneficiare dell’agevolazione per programmi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze in ambito digitale ed energetico. Gli interventi formativi devono essere strutturati e certificati, garantendo l’effettivo miglioramento delle competenze del personale aziendale.

Scadenze e adempimenti burocratici

Per fruire dell’agevolazione, è fondamentale rispettare le tempistiche previste dalla normativa. Gli investimenti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025, mentre la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026. Il mancato rispetto di queste scadenze comporta la perdita del diritto al credito d’imposta.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli
Beneficiari Tutte le imprese che investono in beni strumentali innovativi
Riduzione dei consumi Minimo 3% per singoli beni, 5% per progetti complessivi
Importo massimo agevolabile Fino a 10 milioni di euro
Aliquota del credito Unica per investimenti entro il massimale
Scadenza investimenti 31 dicembre 2025
Scadenza comunicazioni 28 febbraio 2026

 

FAQ

  1. Chi può accedere al credito d’imposta “Transizione 5.0”?
    Tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali innovativi che garantiscono una riduzione dei consumi energetici.
  2. Quali sono le percentuali di riduzione richieste?
    Almeno il 3% per investimenti in singoli beni strumentali e il 5% per progetti di innovazione più ampi.
  3. È possibile richiedere il beneficio per investimenti già effettuati?
    Sì, purché gli investimenti siano stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.
  4. Quali sono le tempistiche per la richiesta?
    La comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.
  5. Gli investimenti in formazione sono agevolabili?
    Sì, se finalizzati all’acquisizione di competenze per la transizione digitale ed energetica.

 

Ricordiamo le principali scadenze di Marzo 2025

17 marzo 2025

  1. Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) per persone fisiche titolari di Partita IVA
    • Prosecuzione del versamento rateale del II acconto dovuto.
  2. Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile
    • Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi legali.
  3. Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024
    • Per il versamento del saldo IMU in scadenza 16 dicembre 2024.
  4. Ravvedimento: ritenute e IVA mensile/trimestrale
    • Sanatoria per il mese precedente con sanzione ridotta (1,25% dell’imposta non versata) e interessi.
  5. Ritenute sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo, provvigioni)
    • Obbligo di versamento per chi ha corrisposto compensi con ritenuta (ad esempio 20% per i professionisti).
  6. Tassa annuale su libri sociali e registri
    • Versamento dovuto per bollatura/vidimazione libri sociali e registri.
  7. Trasmissione dati all’Agenzia delle Entrate (ai fini della dichiarazione precompilata):
    • Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico.
    • Spese sanitarie rimborsate.
    • Spese di istruzione universitaria e spese funebri.
    • Spese per abbonamenti ai trasporti pubblici.
    • Interessi passivi su mutui.
    • Contratti e premi assicurativi.
    • Contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari.
    • Erogazioni liberali (ONLUS, APS ecc.).
    • Rette per asili nido.
    • Spese per frequenza scolastica.
  8. Trasmissione CU 2025
    • Sostituti d’imposta inviano le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (non occasionale) all’Agenzia.
  9. Comunicazione interventi su parti comuni di edifici residenziali
    • Comunicazione all’anagrafe tributaria (ristrutturazioni/riqualificazioni).
  10. Esterometro
    • Invio dati delle operazioni transfrontaliere (fatture passive del mese precedente).
  11. Versamento contributi gestione separata INPS
    • Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente.
  12. Versamenti imposta sostitutiva su redditi di natura finanziaria e plusvalenze
    • Intermediari autorizzati (banche, SIM ecc.) versano l’imposta sostitutiva su plusvalenze del secondo mese precedente.
  13. Versamento accise
    • Imposta di produzione e consumo sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
  14. Imposta sugli intrattenimenti
    • Versamento dell’imposta sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
  15. Tobin Tax
    • Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente e compilazione prospetto.

20 marzo 2025

  1. Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
    • Comunicazione del credito (30% delle commissioni addebitate) relativo alle transazioni di febbraio 2025.
  2. Comunicazione telematica prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (GIG economy)
    • Obbligo di comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo, le collaborazioni occasionali (es. riders).
  3. Somministrazione di lavoro – Comunicazioni obbligatorie
    • Segnalazione di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni di lavoratori somministrati (mese precedente).

25 marzo 2025

  1. Contributi ENPAIA (impiegati agricoli)
    • Denuncia retribuzioni corrisposte nel mese precedente e versamento contributi previdenziali.
  2. Intrastat
    • Presentazione elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie (e dati statistici su acquisti/cessioni).

27 marzo 2025

  1. Ravvedimento entro 90 giorni dell’acconto IVA
    • Per l’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre 2024, possibilità di ravvedimento con sanzione ridotta e interessi.

31 marzo 2025

  1. Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Invio modello LAV_US al Ministero del Lavoro per attività usuranti svolte nel 2024.
  2. Tobin Tax – Dichiarazione
    • Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni 2024.
  3. Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
    • Per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
  4. Denuncia UNIEMENS (INPS)
    • Comunicazione dei dati retributivi e contributivi per il mese precedente.
  5. Comunicazione periodica antiriciclaggio
    • Intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, SGR ecc.) trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria.
  6. Libro unico del lavoro (LUL)
    • Compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
  7. Modelli INTRA 12
    • Dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari per enti non soggetti passivi o agricoltori esonerati e relativo versamento.
  8. Presentazione dichiarazione Redditi e IRAP 2024
    • Per società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (esercizio chiuso il 31 maggio 2024).
  9. OSS/IOSS
    • Presentazione dichiarazione IVA e versamento per febbraio 2025 (soggetti aderenti ai regimi speciali UE).
  10. Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo)
    • Possibilità di regolarizzare anni precedenti (2018-2022) con versamento imposta sostitutiva ridotta.
  11. Registrazione contratti di locazione
    • Entro 30 giorni dalla data del contratto (o 60 se stipulato all’estero) e versamento imposta di registro (F24 ELIDE).
  12. Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo)
    • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche per redditi di lavoro autonomo consegnate entro il 16 marzo.
  13. Versamento contributi Enasarco/FIRR
    • Contributi relativi all’indennità di fine rapporto agenti e rappresentanti.
  14. Versamento II acconto IRES e IRAP (soggetti “a cavallo”)
    • Per esercizi sociali con periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025.
  15. Versamento saldo e primo acconto imposte (Redditi 2024 e IRAP 2024) per società con esercizio a cavallo
    • Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differire di 30 giorni con maggiorazione 0,40%.

 

TABELLA RIASSUNTIVA

 

DATA ADEMPIMENTO DESCRIZIONE ESSENZIALE NOTE / SOGGETTI INTERESSATI
17 marzo 2025 Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) Versamento rateale del II acconto per persone fisiche titolari di P.IVA Persone fisiche con Partita IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi Tutti i contribuenti soggetti a ritenute / IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024 Per il versamento del saldo IMU (scad. 16 dicembre 2024) Proprietari di immobili soggetti a IMU
17 marzo 2025 Ravvedimento ritenute e IVA mensile/trimestrale Sanatoria versamenti omessi/insufficienti del mese precedente (sanzione ridotta 1,25%) Sostituti d’imposta, soggetti passivi IVA
17 marzo 2025 Ritenute su redditi di lavoro (dip., autonomo, provvigioni) Versamento delle ritenute (es. 20% per compensi a professionisti) Datori di lavoro, sostituti d’imposta
17 marzo 2025 Tassa annuale bollatura libri sociali e registri Versamento tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri Società di capitali, enti commerciali, ecc.
17 marzo 2025 Trasmissione dati all’Agenzia Entrate (dich. precompilata) Invio telematico di vari dati: spese ristrutturazioni, risparmio energetico, sanitarie rimborsate, universitarie/funebri, abbonamenti trasporti, interessi mutuo, ecc. Soggetti che gestiscono tali dati (amministratori condominio, assicurazioni, banche, università, ecc.)
17 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (redditi di lavoro dipendente/autonomo abituale) I sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi erogati Datori di lavoro, committenti
17 marzo 2025 Comunicazione interventi su parti comuni (ristrutturazioni/riqualificazioni) Trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati sugli interventi in parti comuni di edifici residenziali Amministratori di condominio
17 marzo 2025 Esterometro: operazioni transfrontaliere (passive) Invio dati fatture elettroniche relative a operazioni passive del mese precedente Soggetti passivi IVA con operazioni estere
17 marzo 2025 Versamento contributi gestione separata INPS Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente Committenti obbligati
17 marzo 2025 Versamenti imposta sostitutiva (plusvalenze, risparmio amministrato/gestito) Intermediari autorizzati (banche, SIM) versano l’imposta su plusvalenze realizzate nel secondo mese precedente Banche, SIM, altri intermediari
17 marzo 2025 Versamento accise (prodotti immessi in consumo) Imposta di produzione/consumo su prodotti sottoposti al regime delle accise (mese precedente) Soggetti obbligati in campo accise
17 marzo 2025 Versamento imposta sugli intrattenimenti (apparecchi da divertimento) Riguarda gli apparecchi da intrattenimento riferiti al 2025 Gestori di sale giochi, bar con apparecchi, ecc.
17 marzo 2025 Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie) Versamento relativo alle operazioni del mese precedente + compilazione prospetto Operatori finanziari, intermediari, soggetti che effettuano transazioni su strumenti finanziari
20 marzo 2025 Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici Comunicazione del credito (30% delle commissioni) sulle transazioni di febbraio 2025 Esercenti che accettano pagamenti con carta/strumenti tracciabili
20 marzo 2025 Comunicazione prestazioni autonome su piattaforme digitali (GIG economy) Segnalazione delle collaborazioni autonome/occasionali (es. riders) instaurate il mese precedente, entro il 20 del mese successivo Committenti di prestazioni tramite piattaforme (food delivery, ecc.)
20 marzo 2025 Somministrazione di lavoro: comunicazioni obbligatorie Assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni lavoratori somministrati (mese precedente) Agenzie per il lavoro, aziende utilizzatrici
25 marzo 2025 Contributi agricoli ENPAIA Denuncia delle retribuzioni di impiegati agricoli (mese precedente) e versamento contributi Datori di lavoro nel settore agricolo
25 marzo 2025 Intrastat: elenchi riepilogativi mensili Presentazione elenchi cessioni intracomunitarie e dati statistici acquisti/cessioni (mese precedente) Soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari
27 marzo 2025 Ravvedimento acconto IVA entro 90 giorni (acconto scad. 27 dic. 2024) Versamento omesso/insufficiente con sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali Soggetti tenuti all’acconto IVA
31 marzo 2025 Comunicazione annuale lavori usuranti (mod. LAV_US) Invio telematico al Ministero del Lavoro per rilevare attività usuranti svolte nel 2024 Datori di lavoro con personale impegnato in lavori usuranti
31 marzo 2025 Tobin Tax: dichiarazione annuale Dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie 2024 Soggetti interessati alla Tobin Tax
31 marzo 2025 Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) Per eventi oggettivamente non evitabili del mese precedente, invio domanda all’INPS Aziende che richiedono CIGO
31 marzo 2025 Denuncia UNIEMENS (INPS) Comunicazione dati retributivi e contributivi del mese precedente Datori di lavoro
31 marzo 2025 Comunicazione periodica antiriciclaggio (Intermediari finanziari) Banche, Poste, SIM, SGR, ecc. trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria Intermediari finanziari, operatori qualificati
31 marzo 2025 Libro unico del lavoro (LUL) Compilazione entro fine mese successivo con dati relativi ai lavoratori Datori di lavoro
31 marzo 2025 Modelli INTRA 12 (acquisti intracomunitari di enti non passivi e agricoltori esonerati) Dichiarazione mensile degli acquisti intra del secondo mese precedente + versamento IVA Enti non commerciali e agricoltori esonerati
31 marzo 2025 Dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 (società con esercizio non solare) Società con periodo d’imposta chiuso il 31/05/2024 presentano via telematica Redditi e IRAP 2024 Società di capitali, enti commerciali e non commerciali
31 marzo 2025 OSS/IOSS: dichiarazione e versamento mensile IVA Operatori aderenti al regime IOSS presentano dichiarazione e versano l’IVA dovuta (febbraio 2025) Soggetti che operano in e-commerce e commercio intracomunitario
31 marzo 2025 Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo biennale) Regolarizzazione anni 2018-2022 per chi ha aderito entro il 31/10/2024, con versamento imposta sostitutiva Contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale
31 marzo 2025 Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro Entro 30 giorni dalla data del contratto (60 se stipulato all’estero), obbligo di registrazione e pagamento imposta (F24 ELIDE) Locatori (persone fisiche o giuridiche)
31 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo) Invio all’Agenzia Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo consegnate entro il 16/03 Sostituti d’imposta
31 marzo 2025 Versamento contributi Enasarco/FIRR Versamento contributi al Fondo indennità fine rapporto di agenti e rappresentanti (provvigioni liquidate l’anno precedente) Ditte mandanti, agenti e rappresentanti di commercio
31 marzo 2025 Versamento II acconto IRES e IRAP (esercizi “a cavallo”) Per periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025 Società di capitali, enti commerciali
31 marzo 2025 Versamento saldo + 1° acconto imposte (Redditi e IRAP 2024) per società con esercizio “a cavallo” Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differimento di 30 giorni con 0,40% di interesse Società di capitali, enti commerciali

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