A decorrere dal 1° ottobre 2024, il possesso della patente a crediti digitale è diventato obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. La definizione di cantiere, ai fini della norma, è particolarmente ampia e include attività che spaziano dalla costruzione al rinnovamento, fino allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprendendo anche scavi e il montaggio di elementi prefabbricati.

È importante sottolineare come l’obbligo si estenda anche a settori non strettamente edili ma che operano in tali contesti, come nel caso degli allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, includendo persino la figura professionale degli archeologi.

Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche esclusioni per determinati soggetti. Non sono tenuti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nel caso di ingegneri, architetti e geometri. Un’esenzione di rilievo riguarda inoltre le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ferma restando per esse la necessità di rispettare gli ordinari obblighi di sicurezza previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le realtà con sede all’estero, la disciplina distingue tra soggetti comunitari ed extra-UE: per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea è ammesso l’uso di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del paese d’origine, mentre per quelle residenti in stati extra-UE è necessario il possesso dei medesimi documenti richiesti agli operatori italiani, a meno di specifici riconoscimenti normativi.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso di precisi requisiti, la cui sussistenza deve essere dichiarata tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nello specifico, il richiedente deve attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e, nei casi previsti dalla normativa, l’adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti e lavoratori. Ulteriori requisiti fondamentali includono il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

È fondamentale notare che non tutti questi elementi sono richiesti indistintamente a ogni categoria; ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti sono esonerati dalla redazione del DVR e dalla nomina del RSPP.

La procedura operativa per la richiesta telematica è stata recentemente rinnovata e richiede l’accesso al Portale dei Servizi dell’INL da parte del legale rappresentante o di un soggetto delegato secondo la legge 12/1979. Il processo inizia con la verifica dell’attestazione del legale rappresentante, inserendo il codice fiscale dell’impresa nel sistema, il quale deve riscontrare la correttezza dei dati presso i registri della camera di commercio.

Una volta inviata la richiesta e superate le verifiche d’ufficio, la patente in formato digitale viene rilasciata generalmente entro 24 ore, riportando i dati identificativi del titolare, il numero del documento, la data di rilascio e il punteggio iniziale.

Il sistema si basa su un meccanismo a punti: la patente viene dotata inizialmente di 30 crediti, ma per operare stabilmente nei cantieri è necessario mantenere una soglia minima di 15 crediti. La dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 100 crediti totali attraverso diverse premialità. Tra queste figurano i crediti legati alla storicità dell’azienda, che possono arrivare a 10 in base alla data di iscrizione alla CCIAA, e i crediti per la condotta virtuosa, che prevedono l’aggiunta di un punto per ogni biennio senza decurtazioni, fino a un massimo di 20.

Ulteriori 40 crediti possono essere ottenuti investendo in attività di formazione aggiuntiva e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

È bene precisare che l’eventuale perdita dei requisiti autocertificati dopo il rilascio non comporta automaticamente la revoca della patente, ma restano ferme le sanzioni relative ai singoli istituti.

Le decurtazioni del punteggio avvengono a seguito di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione, legati a violazioni delle norme sulla sicurezza. Nel caso in cui una singola ispezione rilevi più violazioni, la decurtazione massima non può superare il doppio del punteggio previsto per l’infrazione più grave.

Un’attenzione particolare è rivolta al lavoro nero: l’impiego di lavoratori irregolari comporta una sottrazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, che aumenta di un ulteriore punto in presenza di aggravanti come l’impiego di minori o stranieri clandestini. Dal 2026, tali decurtazioni saranno operative già dalla notifica del verbale unico di accertamento.

Se il punteggio scende al di sotto della soglia critica dei 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare, salvo il completamento delle attività in corso che superino il 30% del valore del contratto. Per tornare in regola è necessario attivare una procedura di recupero gestita da una commissione territoriale composta da esperti dell’INL e dell’INAIL, con il coinvolgimento di ASL e rappresentanti dei lavoratori. La commissione valuta il reintegro dei crediti basandosi sull’effettivo adempimento di obblighi formativi riparatori e sulla realizzazione di nuovi investimenti in sicurezza.

La normativa prevede inoltre casi gravi di sospensione cautelare della patente, attivabili quando nei cantieri si verificano infortuni mortali o che determinano un’inabilità permanente.

Nel caso di decesso del lavoratore, la sospensione fino a 12 mesi è obbligatoria, a meno che non si verifichino rischi gravi per l’incolumità pubblica derivanti dall’interruzione dei lavori. Tale provvedimento richiede che l’evento sia imputabile al datore di lavoro o ai dirigenti almeno per colpa grave, evidenziando un nesso causale diretto tra la condotta e l’infortunio. Avverso la sospensione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro.

Diversa è la revoca, che interviene esclusivamente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate d’ufficio riguardo ai requisiti iniziali per il rilascio. L’Ispettorato valuta la gravità dell’omissione prima di procedere, considerando ad esempio se la mancanza di formazione riguardi tutto il personale o solo figure amministrative non operative in cantiere. In caso di revoca, è necessario attendere almeno 12 mesi prima di poter richiedere un nuovo documento.

Il sistema sanzionatorio è rigoroso: operare senza patente o con meno di 15 crediti espone a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo che il recente Decreto Legge 159/2025 ha innalzato da 6.000 a 12.000 euro.

Il calcolo della sanzione si basa sul singolo contratto sottoscritto dal trasgressore e, in assenza di un valore formalizzato, si applica la soglia minima prevista. Oltre alla sanzione economica, è prevista l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Aspetto Principale Dettagli e Specifiche
Soggetti Obbligati Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (inclusi archeologi e addetti a spettacoli/fiere).
Esclusioni Chi effettua mere forniture, prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e imprese con attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.
Requisiti per il Rilascio Iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC), adempimenti formativi, possesso del DVR, nomina del RSPP e regolarità fiscale (DURF).
Gestione Punteggio Dotazione iniziale di 30 crediti; soglia minima per operare di 15 crediti; massimo raggiungibile 100 crediti.
Incrementi Crediti Storicità dell’azienda (max 10), biennio senza violazioni (max 20), attività e investimenti in sicurezza o formazione aggiuntiva (max 40).
Sanzioni Amministrative 10% del valore dei lavori (minimo 12.000 euro) per chi opera senza patente o sotto i 15 crediti.
Sanzioni Accessorie Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Revoca Interviene in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti verificate durante i controlli d’ufficio.
Sospensione Cautelare Fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali (obbligatoria) o inabilità permanente (discrezionale) per colpa grave

 

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 segna un momento di profonda trasformazione nel panorama della sostenibilità europea, introducendo una fase di consolidamento e revisione che mira a bilanciare le ambizioni del Green Deal con la necessità di garantire la competitività delle imprese.

Questo intervento legislativo non si propone di smantellare il sistema di sostenibilità esistente, ma interviene in modo mirato per correggere alcune criticità operative emerse negli anni precedenti, con un focus particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla complessità applicativa che ha caratterizzato la prima fase di espansione normativa.

Il legislatore europeo ha strutturato questa riforma attraverso la modifica di quattro pilastri centrali della legislazione dell’Unione, intervenendo direttamente sulla revisione legale dei conti, sui bilanci delle imprese, sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di passare da un approccio basato sull’espansione indiscriminata degli obblighi a una fase caratterizzata dalla razionalizzazione e dalla proporzionalità, cercando di rendere la regolamentazione più efficace e meno onerosa per il tessuto produttivo europeo.

Uno degli interventi più incisivi della nuova direttiva riguarda la ridefinizione dell’ambito di applicazione per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

La normativa stabilisce ora che tali obblighi debbano applicarsi prioritariamente alle imprese di dimensioni molto grandi, le quali vengono individuate attraverso il superamento di due criteri cumulativi specifici: il possesso di più di 1.000 dipendenti e il conseguimento di ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.

Questa scelta strategica riduce in modo significativo il numero di realtà aziendali inizialmente coinvolte dal regime di rendicontazione introdotto dalla CSRD, partendo dal presupposto che le imprese di maggiori dimensioni dispongano delle risorse organizzative e dei processi necessari per gestire sistemi di reporting complessi, oltre a generare gli impatti ambientali e sociali più rilevanti.

Di riflesso, la direttiva elimina l’obbligo di rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate, che secondo la disciplina originaria avrebbero dovuto essere progressivamente integrate nel sistema. Sebbene le PMI non siano escluse dal processo di sostenibilità, il loro coinvolgimento viene ora spostato su una base volontaria, supportata dall’adozione di standard semplificati che la Commissione europea si impegna a definire nei prossimi anni. Questa logica di sostenibilità proporzionata intende lasciare alle imprese minori un maggiore spazio di adattamento, concentrando i carichi informativi più gravosi esclusivamente sui grandi attori del mercato.

Un ulteriore elemento di tutela introdotto dalla Direttiva (UE) 2026/470 riguarda la gestione della raccolta dati lungo le catene del valore, un punto che in passato ha generato notevoli criticità operative. Nella pratica quotidiana, le grandi imprese soggette agli obblighi di reporting hanno spesso trasferito parte dei propri oneri informativi sui fornitori, richiedendo una mole eccessiva di dati. La nuova normativa interviene ponendo limiti precisi a questa dinamica, stabilendo che un’impresa non possa richiedere informazioni che superino determinati parametri alle aziende della propria filiera che contano meno di mille dipendenti.

Significativamente, queste ultime acquisiscono il diritto di rifiutare richieste di informazioni che eccedano tali limiti stabiliti. Tale misura è stata concepita per evitare che gli obblighi di sostenibilità producano effetti indiretti sproporzionati sulle piccole imprese, spesso inserite come fornitori in filiere globali ma prive delle strutture necessarie per rispondere a richieste massive di dati.

In parallelo a queste modifiche strutturali, la direttiva impone una revisione profonda degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ovvero gli standard tecnici che definiscono il contenuto delle informazioni da comunicare. La Commissione europea ha il compito di rivedere questi standard entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, agendo con l’obiettivo di semplificarli ed eliminare gli elementi informativi considerati non rilevanti.

La revisione dovrà privilegiare i dati quantitativi rispetto alle descrizioni narrative, distinguendo in modo netto tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative. Un punto centrale di questo processo di revisione è il chiarimento del principio di materialità, volto a rispondere alle critiche sulla eccessiva burocratizzazione del reporting di sostenibilità emesse durante i primi anni di applicazione.

La modernizzazione del sistema passa anche attraverso la progressiva digitalizzazione delle informazioni di sostenibilità. Il legislatore europeo riconosce che la raccolta, l’elaborazione e lo scambio di dati rappresentano uno degli aspetti più onerosi per imprese, investitori e autorità di vigilanza. Per questo motivo, la direttiva prevede che la Commissione europea promuova iniziative per facilitare la condivisione digitale delle informazioni, includendo lo sviluppo di formati di dati digitali armonizzati e strutturati. Saranno inoltre definiti requisiti tecnici minimi per i sistemi informativi aziendali e verranno create infrastrutture europee dedicate a consentire uno scambio sicuro e automatizzato dei dati.

Per quanto concerne la verifica delle informazioni, la Direttiva (UE) 2026/470 introduce modifiche rilevanti al sistema di attestazione delle informazioni di sostenibilità. Sebbene resti confermato l’obbligo di sottoporre le informazioni a verifica da parte di revisori o soggetti indipendenti, la normativa introduce due variazioni temporali e procedurali di rilievo. In primo luogo, l’adozione degli standard europei di verifica con livello di sicurezza limitato viene rinviata al 2027. In secondo luogo, viene eliminato definitivamente l’obbligo di introdurre in futuro un livello di verifica più elevato, definito come reasonable assurance, che avrebbe comportato costi di conformità estremamente elevati per le imprese.

Attraverso queste decisioni, il legislatore cerca di mantenere un equilibrio tra la necessità di affidabilità delle informazioni e il contenimento dei costi per le aziende soggette a controllo.

La riforma investe in modo significativo anche la normativa relativa al dovere di diligenza delle imprese nelle catene globali del valore, applicando anche in questo ambito la logica della proporzionalità. Le soglie dimensionali per l’applicazione di tali obblighi sono state innalzate in modo considerevole, limitando l’applicazione della norma solo alle imprese che raggiungono almeno 1,5 miliardi di euro di fatturato e contano 5.000 dipendenti.

Viene inoltre chiarito che l’identificazione degli impatti negativi nelle catene del valore deve seguire un approccio basato sul rischio. Le imprese sono chiamate a individuare prioritariamente i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi, per poi procedere solo successivamente ad analisi approfondite in tali ambiti specifici.

Ecco una tabella riepilogativa delle principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/470

 

Ambito di Intervento Descrizione e Principali Novità
Data di Entrata in Vigore 18 marzo 2026 (Direttiva del 24 febbraio 2026).
Obiettivi Strategici Semplificazione, proporzionalità e tutela delle PMI; equilibrio tra Green Deal e competitività.
Soglie Rendicontazione ESG Applicabile a imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.
Regime per le PMI Eliminazione dell’obbligo per le PMI quotate; passaggio alla rendicontazione su base volontaria con standard semplificati.
Tutela Catene del Valore Le imprese con meno di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste di dati eccessive dai propri committenti.
Standard ESRS Revisione entro 6 mesi per eliminare elementi non rilevanti e privilegiare dati quantitativi e materialità.
Digitalizzazione Sviluppo di formati digitali armonizzati e infrastrutture europee per lo scambio sicuro dei dati.
Verifica (Assurance) Rinvio al 2027 per gli standard di verifica a sicurezza limitata; eliminato l’obbligo futuro di “reasonable assurance”.
Dovere di Diligenza (CS3D) Nuove soglie: fatturato di almeno 1,5 miliardi di euro e 5.000 dipendenti; approccio basato sul rischio.

Per chiarimenti e assistenza il nostro studio è a vostra disposizione.

L’assetto normativo riguardante gli adempimenti fiscali e i relativi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali ha ricevuto un importante aggiornamento alla data del 6 marzo 2026.

Tale quadro regolamentare definisce con precisione le tempistiche e le modalità per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei diversi modelli dichiarativi, inclusa la Certificazione Unica.

Un principio generale fondamentale che governa queste scadenze prevede che, qualora il termine stabilito cada in un giorno festivo, la scadenza stessa sia automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo. Inoltre, il sistema normativo considera le dichiarazioni come validamente presentate se l’invio avviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza naturale, configurando in questo caso la fattispecie della cosiddetta dichiarazione tardiva.

Per quanto concerne la dichiarazione annuale IVA, l’obbligo di presentazione ricade generalmente su tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, la normativa prevede specifiche casistiche di esonero, che includono i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/72.

Sono parimenti esonerati i contribuenti minimi, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esonerati, gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e i soggetti che operano in regime ex Legge 398/91. Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide invariabilmente con l’anno solare. Il termine ordinario per la presentazione è fissato al 30 aprile, ma tale data viene anticipata al 28 febbraio o al 29 febbraio nel caso in cui il contribuente scelga di includere la LIPE del quarto trimestre direttamente nel Modello IVA annuale.

La disciplina della Certificazione Unica (CU) prevede scadenze differenziate in base alla tipologia di reddito certificato. Per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo. In questo ambito, si precisa che la modalità di consegna al dipendente si intende assolta con l’assolvimento dell’obbligo telematico, pur restando facoltà dell’azienda l’invio di una copia di cortesia. Per quanto riguarda le altre tipologie, a partire dal 2026, le certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali devono essere trasmesse entro il 30 aprile, mentre per i redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata il termine è il 31 ottobre.

Tipologia di Reddito nella Certificazione Unica Termine di Invio Telematico
Redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi (scadenza ordinaria) 16 marzo
Redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali (dal 2026) 30 aprile
Redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata 31 ottobre

In merito al Modello 770, il termine per l’invio telematico è stabilito al 31 ottobre. È importante sottolineare che tale modello non deve essere presentato dai soggetti che provvedono alle comunicazioni mensili, identificati come soggetti con 770 mensilizzato. Per i contribuenti che utilizzano il Modello 730, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il termine ultimo del 30 settembre. Tuttavia, la data effettiva di invio è legata alla data di consegna della dichiarazione da parte del contribuente. Se la consegna avviene entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno. Per le dichiarazioni consegnate tra il  primo giugno e il 20 giugno, il termine è il 29 giugno. Le consegne effettuate dal 21 giugno al 15 luglio comportano un termine di invio al 23 luglio, mentre quelle tra il 16 luglio e il 31 agosto prevedono la trasmissione entro il 15 settembre. Infine, per i documenti consegnati dal primo settembre al 30 settembre, il termine coincide con la chiusura del periodo, ovvero il 30 settembre.

Il Modello REDDITI copre diverse tipologie di contribuenti con una scadenza generalmente fissata al 31 ottobre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Questo termine si applica al Modello REDDITI PF per le persone fisiche, al Modello REDDITI SP per le società di persone, al Modello REDDITI SC per le società di capitali e al Modello REDDITI ENC per gli enti non commerciali. Parallelamente, anche il Modello IRAP segue la medesima scadenza del 31 ottobre, dato che il periodo d’imposta ai fini IRAP corrisponde a quello stabilito per le imposte sui redditi.

Si specifica che le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o arti e professioni non sono tenute alla presentazione del Modello IRAP in quanto non configurabili come soggetti passivi per tale imposta.

Le persone fisiche cosiddette “private”, salvo i casi di esonero totale, possono scegliere di presentare il Modello 730 o il Modello REDDITI PF.

Esiste tuttavia una restrizione per l’utilizzo del Modello 730, il quale è precluso a coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni o redditi di partecipazione.

Per le società di persone e i soggetti equiparati, la dichiarazione deve essere redatta su modelli approvati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il periodo d’imposta non comprende la data del 31 dicembre dell’anno precedente, è necessario utilizzare il modello approvato per l’anno ancora precedente, definito gergalmente modello vecchio. Un esempio chiarificatore è offerto da una SNC cessata il 30 giugno 2025 senza liquidazione: in questo scenario i termini restano quelli ordinari e l’invio dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 (utilizzando il modello vecchio) deve avvenire entro il 31 ottobre 2026.

La gestione delle operazioni straordinarie come liquidazioni o trasformazioni societarie comporta regole specifiche per il calcolo dei termini di presentazione. In tali circostanze, il termine è fissato alla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o alla data dell’operazione. Per il periodo che precede l’operazione straordinaria, deve essere impiegato il modello vecchio, poiché tale frazione temporale solitamente non include la data del 31 dicembre.

La tabella seguente illustra le scadenze per le diverse tipologie di contribuenti in situazioni ordinarie e particolari:

Soggetto e Condizione Termine di Presentazione
Società di Capitali con esercizio solare 31 ottobre dell’anno successivo
REDDITI SC ed IRAP (esercizio non solare) Fine del 10° mese successivo alla chiusura
Operazioni Straordinarie (periodo ante) Fine del 9° mese successivo all’operazione
REDDITI ed IRAP in caso di operazioni straordinarie Fine del 9° mese successivo alla data operazione

Nelle società di capitali, il processo di redazione dei modelli segue logiche analoghe a quelle delle società di persone, con l’approvazione dei modelli entro febbraio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre precedente.
Se consideriamo un’operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali avvenuta il 13 dicembre 2025, la società deve presentare i modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 relativi al periodo ante-trasformazione entro il 30 settembre 2026. Per il periodo post-operazione, la società presenterà i modelli REDDITI 2026 SC e IRAP 2026 entro il termine del 31 ottobre 2026, che essendo sabato nel 2026, slitta al 2 novembre 2026.

Un caso inverso, come la trasformazione di una società di capitali in società di persone avvenuta il 5 luglio 2025, prevede l’invio dei modelli REDDITI 2025 SC e IRAP 2025 per il periodo ante-operazione entro il 30 aprile 2026, ovvero entro la fine del nono mese successivo. Il periodo post-trasformazione richiederà invece la presentazione dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 entro il 2 novembre 2026, a causa della cadenza festiva del termine ordinario del 31 ottobre. Queste disposizioni, derivanti dagli articoli 2 e 5 del DPR 322/98 e dall’articolo 5-bis del DPR 322/98, assicurano una copertura normativa completa per ogni variazione della forma giuridica o della struttura temporale dell’esercizio fiscale.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenza e assistenza operativa.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, il legislatore ha previsto la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo ai pagamenti elettronici.

Questa norma interviene modificando l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, definendo un nuovo scenario operativo per tutte le imprese che certificano i propri incassi attraverso strumenti tecnologici. Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nel mese di febbraio 2026 una specifica Guida operativa intitolata Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT), documento che fornisce i chiarimenti necessari e le modalità pratiche per l’adempimento di tale obbligo.

Il cuore della nuova normativa risiede nella necessità di creare un legame costante tra l’atto del pagamento elettronico e la sua memorizzazione fiscale. Questo collegamento, come precisato dall’amministrazione finanziaria, non deve essere inteso come un’unione di tipo fisico tra i dispositivi, bensì come un collegamento di tipo logico.

Tale connessione si realizza attraverso una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, effettuata mediante un’apposita funzionalità messa a disposizione degli utenti all’interno del portale web Fatture e Corrispettivi. L’obiettivo primario è garantire che ogni transazione effettuata tramite moneta elettronica sia correttamente tracciata e associata al relativo documento commerciale emesso dall’esercente.

Sotto il profilo dei soggetti coinvolti, la normativa si rivolge alla generalità delle imprese che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi. Nello specifico, l’obbligo riguarda chi utilizza un Registratore telematico (RT) oppure la procedura web denominata Documento commerciale on line. A queste modalità di certificazione tradizionale si affiancheranno, secondo le previsioni dell’Agenzia, anche nuove soluzioni software regolate da precedenti provvedimenti, la cui diffusione è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Per quanto concerne invece gli strumenti di pagamento da collegare, la definizione adottata è volutamente ampia per ricomprendere l’intera gamma tecnologica attualmente disponibile sul mercato.

Il termine POS viene infatti utilizzato nella guida operativa per indicare genericamente ogni strumento, sia esso hardware o software, attraverso il quale l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai propri clienti. In questa categoria rientrano innanzitutto i dispositivi fisici tradizionali che consentono il pagamento tramite la lettura della carta, sia essa inserita nel lettore o utilizzata in modalità contactless.

Una novità rilevante riguarda l’inclusione dei cosiddetti SoftPOS, ovvero particolari applicazioni che possono essere installate su dispositivi mobili di uso comune come smartphone o tablet, trasformandoli di fatto in terminali di pagamento in grado di accettare transazioni senza contatto. Oltre a questi, l’obbligo di collegamento si estende alle piattaforme di pagamento online, alle app dedicate e a qualsiasi altra soluzione tecnologica analoga che permetta l’incasso elettronico.

La procedura di comunicazione del collegamento avviene in un ambiente digitale controllato. L’Agenzia delle entrate espone all’interno del portale l’elenco dei POS di cui ogni singolo esercente risulta titolare. Questa lista viene compilata ed aggiornata sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere mensilmente all’amministrazione finanziaria entro la fine del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.
L’esercente, o un suo delegato, deve accedere alla sezione dedicata e procedere con le operazioni di associazione. Il processo richiede di selezionare il Registratore telematico interessato dall’elenco delle matricole attive nel periodo di riferimento e di abbinarlo al relativo strumento di pagamento elettronico. Un dato fondamentale da inserire per completare correttamente l’operazione è l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti, RT e POS, vengono effettivamente utilizzati.

Un aspetto di particolare interesse operativo riguarda la flessibilità dei collegamenti consentiti dal sistema. La normativa prevede infatti che il collegamento possa essere di tipo multiplo, adattandosi così alle diverse esigenze organizzative dei punti vendita. È possibile collegare un singolo POS, sia esso fisico o virtuale, a più Registratori telematici contemporaneamente. Allo stesso modo, un unico Registratore telematico può essere associato a più strumenti di pagamento elettronico. Questa configurazione permette di gestire correttamente situazioni in cui diversi operatori utilizzano più terminali di pagamento che però convergono tutti sulla medesima cassa fiscale per l’emissione dei documenti commerciali.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione, la guida operativa definisce scadenze precise differenziate in base al periodo di utilizzo degli strumenti. Per i POS che risultavano già attivi nel corso del mese di gennaio 2026, la comunicazione del collegamento deve essere effettuata entro un termine di quarantacinque giorni. Questo conto alla rovescia inizierà ufficialmente solo nel momento in cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibile l’apposita funzionalità sul proprio sito, evento che verrà comunicato attraverso un avviso pubblico dedicato. Prima di tale comunicazione ufficiale, nessuna operazione di collegamento può essere tecnicamente eseguita.

Per gli strumenti che invece vengono attivati per la prima volta nei mesi successivi a gennaio 2026, la registrazione del collegamento segue una finestra temporale fissa. In questi casi, la comunicazione deve avvenire obbligatoriamente tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione del dispositivo. Ad esempio, se un nuovo terminale di pagamento viene attivato nel mese di aprile 2026, l’esercente avrà tempo per registrare il relativo collegamento con il Registratore telematico nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 30 giugno dello stesso anno. Una volta effettuata, la comunicazione del collegamento ha valore continuativo e non richiede ulteriori interventi, a meno che non intervengano variazioni o novità rilevanti che rendano necessario un aggiornamento dei dati.

Gli eventi che rendono indispensabile un aggiornamento delle informazioni nel portale dell’Agenzia includono l’associazione di un POS già esistente ad un nuovo Registratore telematico, oppure l’attivazione di un nuovo RT che deve essere collegato a strumenti di pagamento già in uso. Allo stesso modo, è necessario intervenire nel sistema in caso di attivazione di un nuovo terminale di pagamento o qualora si proceda alla dismissione definitiva di uno degli strumenti, sia esso un POS o un dispositivo per la certificazione fiscale.

Esistono tuttavia degli ambiti di esclusione dall’obbligo di collegamento chiaramente definiti. Non sono interessati da queste disposizioni i corrispettivi che vengono certificati attraverso l’utilizzo di distributori automatici, comunemente noti come vending machine. Sono analogamente esclusi i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici. Ulteriori esenzioni riguardano le attività già esonerate in precedenza dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, come avviene per la vendita di tabacchi, di generi di monopolio e per le vendite effettuate a distanza. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di collegamento qualora l’esercente certifichi la totalità dei propri corrispettivi esclusivamente mediante l’emissione di fattura elettronica.

Una casistica specifica riguarda gli esercenti che svolgono attività di tipo misto, ovvero coloro che operano sia in settori soggetti all’obbligo di certificazione con Registratore telematico, sia in ambiti esonerati. Se per entrambe le tipologie di attività viene utilizzato lo stesso terminale di pagamento, l’obbligo di registrare il collegamento tra POS e strumento di certificazione rimane vigente per garantire la corretta tracciabilità delle operazioni soggette. Qualora, invece, l’esercente decida di utilizzare un terminale di pagamento dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati, non è tenuto a effettuare il collegamento. In tale circostanza, è possibile dichiarare l’utilizzo esclusivo dello strumento per operazioni esenti direttamente nella procedura di collegamento. È fondamentale notare che, in questo caso, il terminale non potrà essere utilizzato, nemmeno in via occasionale, per incassare operazioni certificate con documento commerciale. Se l’esercente dovesse decidere di emettere volontariamente un documento commerciale anche per operazioni esonerate, l’obbligo di collegamento del dispositivo di pagamento tornerebbe ad essere mandatorio.

L’adeguamento a queste nuove procedure è presidiato da un sistema sanzionatorio volto a garantire l’effettività dell’integrazione tra i sistemi. La mancata osservanza delle regole di collegamento nel momento dell’emissione del documento commerciale comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Tale sanzione è stabilita in euro 100 per ogni singola trasmissione irregolare. La norma prevede comunque un limite alla cumulabilità delle sanzioni, fissando un tetto massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre di riferimento.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Dettagli dell’Adempimento
Riferimento Normativo Art. 1, comma 74, Legge n. 207/2024 e Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Tipo di Collegamento Logico (non fisico), tramite comunicazione telematica sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Strumenti di Certificazione Registratori Telematici (RT), procedura web “Documento Commerciale on line” e future soluzioni software.
Strumenti di Pagamento (POS) POS fisici, SoftPOS (App su smartphone/tablet), piattaforme online e App di pagamento.
Scadenza (POS attivi a Gennaio 2026) Entro 45 giorni dalla data di attivazione della funzionalità sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Scadenza (POS attivati dopo Gennaio 2026) Tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione.
Sanzioni 100 euro per ogni singola trasmissione irregolare, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.
Esclusioni Principali Vending machine, carburanti, ricariche veicoli elettrici, tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza.
Esonero Totale Esercenti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente tramite fattura elettronica.

 

SCADENZE FISCALI DI MARZO 2026

Lunedì 2 marzo 2026

  • INPS regime contributivo agevolato forfetari ART/COMM: Istanza di adesione o revoca dal 2026 per il regime contributivo agevolato INPS destinato ai contribuenti forfettari che operano nei settori del commercio e dell’artigianato.
  • Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche: Versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse durante il quarto trimestre 2025. L’adempimento riguarda le fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro.
  • Comunicazione LIPE: Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2025. La comunicazione è inclusa nel modello IVA 2026 se presentato entro il 28 febbraio.
  • Dichiarazione retribuzioni INAIL: Presentazione all’INAIL della dichiarazione delle retribuzioni erogate durante l’anno 2025, necessaria per determinare il premio assicurativo dovuto.
  • Versamento tassa annuale libri sociali: Versamento della tassa annuale sui libri sociali dovuta per l’anno 2026. L’importo varia in base alla forma giuridica della società.

 

Lunedì 9 marzo 2026

  • Rottamazione-quater – undicesima rata: Pagamento dell’undicesima rata della rottamazione-quater per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata. Previsti 5 giorni di tolleranza.
  • Riammissione rottamazione-quater – terza rata: Pagamento della terza rata per i contribuenti riammessi alla rottamazione-quater dopo aver perso il beneficio. Previsti 5 giorni di tolleranza.

 

Lunedì 16 marzo 2026

  • Versamento IVA e ritenute: Versamento dell’IVA dovuta per le operazioni del mese di febbraio 2026 e delle ritenute fiscali operate nello stesso mese. Adempimento mensile per tutti i soggetti passivi IVA e sostituti d’imposta.
  • Versamento saldo IVA annuale: Versamento del saldo IVA annuale relativo all’anno 2025, risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2026.
  • Invio modello CU 2026: Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello CU 2026 (Certificazione Unica) anno 2025. In questa data la scadenza riguarda i redditi da lavoro autonomo e provvigioni abituali.
  • Comunicazione dati 730 precompilato: Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati per il 730 precompilato. Riguarda agenzie funebri, asili nido e amministratori di condominio.
  • Comunicazione spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria: I veterinari devono comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese veterinarie sostenute dai contribuenti durante l’anno 2025, detraibili nella dichiarazione dei redditi.

 

Mercoledì 25 marzo 2026

  • Modello INTRA: Presentazione del modello INTRASTAT relativo al mese di febbraio 2026. Obbligatorio per gli operatori che effettuano scambi intracomunitari e superano determinate soglie.
  • Versamento FIRR: Versamento al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) relativo alle provvigioni maturate durante l’anno 2025. Riguarda i concessionari di vendita del settore automotive.

 

Martedì 31 marzo 2026

  • Modello EAS: Presentazione del modello EAS aggiornato per gli enti associativi che hanno subito variazioni nei dati comunicati durante l’anno 2025. Riguarda associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, ecc.
  • Dichiarazione e liquidazione IOSS: Presentazione della dichiarazione e liquidazione relativa al mese di febbraio 2026 per i soggetti che utilizzano lo sportello unico per le importazioni (IOSS) nelle vendite a distanza di beni importati.
  • Tobin Tax – presentazione modello FTT: Presentazione del modello FTT relativo alla Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie. Riguarda specifiche operazioni su strumenti finanziari derivati e azioni.
  • Polizza catastrofale: Sottoscrizione della polizza catastrofale obbligatoria per micro e piccole imprese operanti in specifici settori produttivi. L’assicurazione copre i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
  • Comunicazione completamento Transizione 4.0: Comunicazione di completamento degli investimenti effettuati nell’ambito del Piano Transizione 4.0, necessaria per beneficiare definitivamente dei crediti d’imposta previsti.
  • UNIEMENS: Trasmissione della denuncia contributiva UNIEMENS all’INPS, contenente i dati retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti riferiti al mese precedente.
  • Altri versamenti previdenziali: Versamenti previdenziali obbligatori tra cui contributi ENASARCO per agenti di commercio, contributi FIRR per il settore automotive e altri contributi previdenziali specifici di categoria.

L’assetto normativo delineato per il periodo d’imposta 2026 introduce una serie di disposizioni fiscali di rilievo che modificano il trattamento economico dei lavoratori dipendenti del settore privato, con particolare attenzione alla riduzione del carico tributario su specifiche componenti della retribuzione. Una delle misure centrali riguarda l’istituzione di un’imposta sostitutiva applicabile agli incrementi retributivi contrattuali corrisposti nel corso dell’anno 2026. Tale agevolazione è strettamente vincolata all’attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro che siano stati sottoscritti in un arco temporale compreso tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Il legislatore ha stabilito che questi aumenti siano soggetti a un’aliquota del 5%, a condizione che il reddito da lavoro dipendente complessivo percepito dal contribuente nell’anno solare 2025 non sia risultato superiore alla soglia di 33.000 euro. È importante rilevare che l’ordinamento garantisce al prestatore di lavoro la facoltà di esprimere una rinuncia scritta all’applicazione di tale regime sostitutivo, optando invece per l’assoggettamento degli incrementi alle imposte sui redditi ordinarie.

Parallelamente a quanto previsto per gli aumenti legati ai rinnovi contrattuali, la normativa interviene con modifiche transitorie sulla disciplina dei premi di risultato e delle forme di partecipazione agli utili d’impresa. Per il biennio che comprende le annualità 2026 e 2027, viene stabilita una decisa contrazione dell’onere fiscale attraverso la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, che passa dal precedente 5% al nuovo valore dell’1%.

In concomitanza con questo abbattimento dell’aliquota, si assiste a una revisione verso l’alto del limite annuo dell’imponibile che può essere ammesso al regime tributario agevolato, il quale viene elevato da 3.000 euro lordi alla nuova cifra di 5.000 euro lordi. Per poter beneficiare di tale trattamento di favore, rimane tuttavia fermo il requisito reddituale secondo cui il beneficiario non deve aver percepito, nell’anno precedente a quello di maturazione degli emolumenti, un reddito da lavoro dipendente nel settore privato superiore a 80.000 euro.

Il panorama delle agevolazioni per l’anno 2026 si arricchisce ulteriormente con l’introduzione di un regime fiscale specifico dedicato alle prestazioni lavorative rese in condizioni di particolare disagio o in orari non ordinari. Nello specifico, si prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali con aliquota fissata al 15% per le somme corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità.

Questo regime riguarda esclusivamente le prestazioni riconducibili al lavoro notturno, al lavoro festivo, all’attività prestata durante i giorni di riposo settimanale e alle indennità o altri emolumenti correlati al lavoro a turni. Tale detassazione trova applicazione entro un limite massimo di imponibile pari a 1.500 euro e viene riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno 2025 hanno dichiarato un reddito non superiore a 40.000 euro. È necessario puntualizzare che da questo specifico beneficio resta escluso l’intero ambito delle attività professionali riconducibili al settore turistico alberghiero.

Un ulteriore pilastro della strategia di detassazione riguarda i piani di partecipazione finanziaria rivolti ai dipendenti, per i quali viene confermata l’applicazione di specifiche agevolazioni anche per l’annualità 2026. Nelle aziende che implementano tali piani, i dividendi erogati ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato godono di un regime di favore. Nello specifico, per un importo annuo che non ecceda i 1.500 euro, tali proventi risultano esenti dalle imposte sui redditi per una quota pari al 50% del loro ammontare complessivo.

Infine, la normativa interviene in maniera significativa sugli strumenti di welfare aziendale legati alla ristorazione, modificando le soglie di esenzione relative ai buoni pasto elettronici. Per l’anno 2026, il valore monetario non imponibile di questi titoli di legittimazione, corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, subisce un incremento passando dalla precedente soglia di 8 euro al nuovo limite di 10 euro. T

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Misura Aliquota / Agevolazione Requisito Reddito (anno precedente) Limite Importo Agevolabile
Incrementi retributivi contrattuali 5% (imposta sostitutiva) ≤ 33.000 € Non specificato
Premi di risultato e partecipazione utili 1% (imposta sostitutiva) ≤ 80.000 € 5.000 € lordi
Lavoro notturno, festivo e a turni 15% (imposta sostitutiva) ≤ 40.000 € 1.500 €
Dividendi da partecipazione finanziaria Esenzione del 50% N/D 1.500 € annui
Buoni pasto elettronici Soglia esenzione a 10 € N/D 10 € al giorno


Note aggiuntive

  • Incrementi contrattuali: L’agevolazione si applica agli aumenti derivanti da contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Il lavoratore ha facoltà di rinunciare per iscritto a questo regime.
  • Lavoro notturno e festivo: La misura esclude le attività del settore turistico alberghiero.
  • Premi di risultato: L’aliquota dell’1% è prevista in via transitoria per il biennio 2026-2027.
  • Dividendi: L’esenzione riguarda le azioni attribuite ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) reintroduce l’iperammortamento, sostituendo integralmente i crediti d’imposta previsti dai precedenti programmi Transizione 4.0 e 5.0. La riforma modifica in modo sostanziale le modalità di fruizione del beneficio: non è più prevista la compensazione immediata tramite modello F24, ma un vantaggio fiscale che si realizza progressivamente attraverso una maggiorazione deducibile del costo del bene. Tale maggiorazione si traduce in una variazione in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF

L’obiettivo primario di questa riforma è sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, incentivando l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il calcolo dell’agevolazione si articola su tre scaglioni di investimento decrescenti. La maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scende al 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, e si attesta al 50% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Per un investimento medio di 2 milioni di euro, il valore fiscalmente deducibile può salire fino a 5,6 milioni, generando un risparmio fiscale complessivo che può superare gli 860.000 euro nell’arco del periodo di ammortamento, considerando un’aliquota IRES del 24%. Tale beneficio è però condizionato a un rigido requisito di origine, in quanto i beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

La finestra temporale per l’effettuazione degli investimenti si apre il 1° gennaio 2026 e si chiude il 30 settembre 2028. In questo contesto, è fondamentale la distinzione tra i soggetti ammissibili e quelli esclusi. Possono beneficiare dell’iperammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza o dalla dimensione aziendale. Tuttavia, l’agevolazione è preclusa ai lavoratori autonomi, ai contribuenti in regime forfetario, alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e alle aziende in stato di crisi, liquidazione o sottoposte a sanzioni interdittive. La spettanza del beneficio è inoltre subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

I beni agevolabili sono elencati nei nuovi Allegato IV e Allegato V della legge, che sostituiscono i vecchi elenchi tecnici. L’Allegato IV riguarda i beni materiali, inclusi macchine utensili, robot, sistemi di movimentazione automatizzati e magazzini automatizzati.

Una novità significativa del 2026 è l’inclusione di infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale, come server GPU e cluster ad alte prestazioni, oltre a impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. L’Allegato V comprende invece i beni immateriali, ovvero software, sistemi e applicazioni funzionali alla trasformazione digitale, includendo esplicitamente soluzioni basate su intelligenza artificiale generativa, agentic AI e sistemi per la cybersicurezza. Restano invece esclusi i beni di produttività individuale come smartphone, tablet e computer per ufficio non integrati nei processi produttivi.

Il pilastro tecnico dell’intera disciplina rimane il requisito di interconnessione. Non è sufficiente infatti acquistare il macchinario, ma è necessario dimostrare che esso scambi informazioni in tempo reale con il sistema gestionale aziendale (ERP) o con il sistema di gestione della produzione (MES).

Per essere definito interconnesso, un bene deve essere identificato univocamente tramite un indirizzo IP e deve scambiare dati basati su protocolli standard riconosciuti internazionalmente, come TCP/IP o HTTP. Lo scambio di informazioni non può essere mediato da un operatore umano, ma deve avvenire in modo diretto e automatizzato. Senza il soddisfacimento di questo requisito, l’impresa perde il diritto alla maggiorazione fiscale.

L’accesso al beneficio segue una procedura rigorosa gestita tramite la piattaforma del GSE. Sono previste tre comunicazioni obbligatorie: una comunicazione preventiva per indicare tipologia e importo dell’investimento, una comunicazione di conferma da inviare entro 60 giorni dal pagamento di un acconto minimo del 20% al fornitore, e una comunicazione di completamento finale una volta terminato l’investimento, da inviare comunque entro il 15 novembre 2028. La documentazione a supporto deve includere una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo per investimenti superiori a 300.000 euro. Per importi pari o inferiori a tale soglia, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa.

L’intelligenza artificiale assume un ruolo duplice nel panorama del 2026. Da un lato, come già evidenziato, rientra tra i beni strumentali e immateriali agevolabili, con particolare focus su machine learning e manutenzione predittiva. Dall’altro, gli strumenti di AI possono essere utilizzati dalle aziende per accelerare la preparazione della documentazione tecnica, analizzare le schede dei macchinari per verificarne la conformità agli allegati e simulare scenari finanziari per valutare la convenienza dell’investimento. L’uso dell’AI non esonera però l’impresa dalla necessità di una certificazione professionale, né sostituisce la responsabilità del legale rappresentante.

Un aspetto di grande rilievo operativo riguarda gli investimenti effettuati tramite leasing finanziario. In questo caso, il diritto alla maggiorazione spetta esclusivamente all’utilizzatore. La disciplina chiarisce che la durata del contratto di locazione è irrilevante ai fini dell’accesso al beneficio, che è invece ancorato alla data di consegna del bene. Tuttavia, la deduzione fiscale non segue il piano di ammortamento civilistico o i canoni pagati, ma deve conformarsi alle regole fissate dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, che prevede un periodo minimo di deduzione pari alla metà del periodo di ammortamento tabellare. Se la durata del contratto è inferiore a tale limite, l’impresa dovrà gestire le variazioni fiscali anche dopo la scadenza del leasing.

La strategia di cumulo permette di ottimizzare il beneficio complessivo. L’iperammortamento è pienamente compatibile con la Nuova Sabatini, che finanzia gli interessi sul mutuo o leasing per l’acquisto dei beni, aggiungendo un contributo che può arrivare al 5% dell’investimento.

Per le imprese situate nel Mezzogiorno, è possibile la combinazione con il credito d’imposta ZES Unica, portando la copertura complessiva dell’investimento oltre il 60%. Resta invece esplicitamente vietata la cumulabilità con il vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 per gli stessi beni. È inoltre prevista una disciplina specifica per la sostituzione del bene: se un bene agevolato viene ceduto prima della fine del periodo di fruizione, il beneficio non viene perso a condizione che l’impresa sostituisca il bene con uno nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta.

Infine, per colmare il vuoto lasciato dall’impossibilità per alcune aziende agricole di accedere all’iperammortamento per ragioni di regime fiscale, la normativa introduce il credito d’imposta Agricoltura 4.0.

Questa misura parallela prevede un credito del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi legati all’agricoltura di precisione e alla sensoristica, entro un limite di 1 milione di euro per impresa, utilizzabile esclusivamente in compensazione F24.

Per dettagli, chiarimenti e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli e Condizioni Chiave
Inquadramento Normativo Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199).
Periodo Agevolabile Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Natura del Beneficio Maggiorazione extracontabile del costo fiscale del bene, fruita come variazione in diminuzione ai fini IRES/IRPEF.
Aliquote e Scaglioni 180% (fino a 2,5 mln €); 100% (da 2,5 a 10 mln €); 50% (da 10 a 20 mln €).
Vincolo di Origine Beni prodotti esclusivamente in Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
Requisiti Tecnici I beni devono essere nuovi e interconnessi ai sistemi gestionali o alla rete di fornitura.
Elenchi Beni (Allegati) Allegato IV (beni materiali/hardware) e Allegato V (beni immateriali/software).
Soggetti Ammessi Tutti i titolari di reddito d’impresa (società e ditte) in regime ordinario o semplificato.
Soggetti Esclusi Professionisti, regimi forfettari, agricoltura a base catastale, imprese in liquidazione o sanzionate.
Obblighi verso il GSE Tre comunicazioni telematiche: preventiva, di conferma (con acconto 20%) e di completamento.
Certificazioni Perizia asseverata obbligatoria sopra i 300.000 €; autocertificazione ammessa sotto tale soglia.
Focus Innovazione (IA) Inclusi server GPU, cluster per HPC, software di IA generativa e sistemi di cybersicurezza.
Cumulabilità Compatibile con Nuova Sabatini, ZES Unica e ZLS. Vietato il cumulo con Transizione 4.0.
Misura Agricoltura 4.0 Credito d’imposta del 40% (fino a 1 mln €) per imprese agricole con reddito catastale.

 

L’attuale quadro normativo riguardante i termini di accertamento tributario ha raggiunto una tappa significativa al 31 dicembre 2025, una data che segna la scadenza dei poteri di rettifica ordinari per diverse annualità d’imposta.

La disciplina si articola attraverso un complesso sistema di scadenze differenziate, regolate principalmente dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per quanto concerne le imposte sui redditi e l’IRAP, e dall’articolo 57 del DPR n. 633/72 per l’IVA. In linea generale, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 2016, l’Amministrazione Finanziaria può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, mentre in caso di omessa dichiarazione il termine è esteso fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere inoltrata.

Al termine del 2025, la scadenza ordinaria ha colpito l’annualità 2019, riferita ai modelli Redditi e IVA 2020, ma la presenza di regimi opzionali o situazioni specifiche sposta sensibilmente questi riferimenti temporali verso periodi d’imposta più recenti o più remoti.

Ad esempio, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro, si applica una riduzione di due anni dei termini di accertamento, portando alla scadenza dell’annualità 2021 proprio al 31 dicembre 2025. Allo stesso modo, i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) che hanno avuto accesso al regime premiale beneficiano di una riduzione di un anno, determinando la decadenza per l’annualità 2020 al medesimo termine di fine 2025.

Un elemento di estrema rilevanza che ha influenzato il calcolo delle scadenze è legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica. L’articolo 67 del Decreto Cura Italia ha introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini relativi all’attività di accertamento nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Questo provvedimento ha generato un differimento che sposta il termine finale di decadenza dall’ordinario 31 dicembre al 25 o 26 marzo dell’anno successivo per le annualità fino al 2018.

Tuttavia, l’applicazione di questa proroga è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e di interventi normativi successivi. Il Decreto Rilancio, con l’articolo 157, ha introdotto una disciplina speciale per gli atti i cui termini scadevano nel 2020, prevedendo l’emissione entro la fine di quell’anno e la successiva notifica entro periodi dilatati, come il 28 febbraio 2022, per garantire la continuità dell’azione amministrativa durante la crisi.

Il D.Lgs. n. 81/2025, ha stabilito che a partire dal 2026 il differimento degli 85 giorni non troverà più applicazione per le annualità successive. Di conseguenza, per le dichiarazioni relative all’anno 2019 o per le omissioni riferite al 2017, la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2025, senza ulteriori slittamenti in avanti.

Questo quadro si intreccia con le nuove regole sul contraddittorio informato ed effettivo, previste dallo Statuto del Contribuente, che obbligano l’Ufficio a comunicare uno schema d’atto prima di procedere con l’accertamento definitivo. Se tra il termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni e la scadenza naturale della decadenza intercorrono meno di 120 giorni, il termine di accertamento subisce un posticipo automatico di ulteriori 120 giorni per permettere la corretta valutazione delle controdeduzioni.

L’analisi dei termini non può prescindere dalla disciplina sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari che comportano l’obbligo di denuncia penale. Fino all’anno d’imposta 2015, la scoperta di violazioni penali consentiva il raddoppio dei periodi di accertamento ordinari. Per le annualità dal 2016 in poi, tale automatismo è stato rimosso per effetto della Legge n. 208/2015, uniformando i tempi di controllo indipendentemente dalla rilevanza penale della violazione, fatta salva la naturale estensione dei termini ordinari già prevista dalla riforma del 2016.

Esistono tuttavia meccanismi di riduzione dei termini che fungono da incentivo alla trasparenza fiscale. Oltre al già citato regime ISA, che richiede il raggiungimento di un punteggio di affidabilità pari almeno a 8, la tracciabilità finanziaria gioca un ruolo cruciale. La riduzione di due anni è concessa ai contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica o invio telematico dei corrispettivi e che eseguono e ricevono pagamenti esclusivamente tramite mezzi tracciabili quali bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 2024 è accompagnato da un regime premiale che riduce di un anno il termine di accertamento, con la possibilità di arrivare a due anni qualora si adottino esclusivamente pagamenti tracciati sopra i 500 euro.

Un capitolo di particolare complessità è rappresentato dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e alla relativa sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022 o dal 2019 al 2023. I termini di decadenza per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 subiscono una proroga specifica: gli atti in scadenza al 31 dicembre 2024 sono stati spostati al 31 dicembre 2025. Per chi ha scelto di avvalersi anche della sanatoria collegata, i termini per le annualità oggetto di definizione sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028, a seconda della finestra temporale di adesione. Queste proroghe operano in modo indipendente dall’eventuale fruizione dei regimi premiali ISA, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che per le annualità già decadute al momento dell’adesione, come il 2018 per i soggetti ISA virtuosi, non si verifica alcuna riapertura dei termini.

Sotto il profilo procedurale, è fondamentale distinguere tra il momento della spedizione e quello della ricezione dell’atto impositivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona per l’Amministrazione al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Pertanto, una spedizione effettuata entro il 31 dicembre è considerata tempestiva anche se la ricezione da parte del destinatario avviene nei primi giorni dell’anno successivo. Parallelamente, il contribuente è tutelato dalla disciplina sull’accertamento anticipato, che vieta l’emanazione dell’atto prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di Constatazione (PVC), salvo casi di particolare urgenza che l’Ufficio ha l’onere di provare.

La presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni sposta in avanti i termini di accertamento, ma limitatamente agli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione. Se, ad esempio, nel 2021 viene presentata un’integrativa per un reddito non dichiarato nel 2019, l’Ufficio avrà tempo fino al 31 dicembre 2027 per accertare quella specifica componente reddituale, mentre per il resto della dichiarazione originaria rimarrà valida la scadenza del 31 dicembre 2025. Questo sistema garantisce che la regolarizzazione spontanea del contribuente non riapra indiscriminatamente i termini per l’intera posizione fiscale, ma consenta comunque all’Amministrazione un tempo congruo per controllare i nuovi dati forniti.

Il quadro riepilogativo evidenzia come per l’anno d’imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa e presenza di denuncia penale, il termine finale scada il 31 dicembre 2025, mentre per il 2015 la medesima situazione si protrarrà fino alla fine del 2026.

Per chiarimenti ed eventuale assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’introduzione della nuova definizione agevolata, nota come Rottamazione Quinquies, operata tramite la Legge di Bilancio 2026, rappresenta una misura che permette di intervenire sulla gestione dei carichi pendenti, offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti e ricalcolare gli oneri accessori iscritti a ruolo in un arco temporale molto esteso, coprendo  pendenze maturate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il valore strategico per un’impresa risiede nella possibilità di estinguere i debiti tributari e previdenziali versando esclusivamente la quota capitale, le spese legate alle procedure esecutive e i diritti di notifica, ottenendo il totale stralcio di componenti che spesso appesantiscono il passivo aziendale come le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni civili e l’aggio di riscossione.

La norma circoscrive l’agevolazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali, includendo tributi centrali per l’attività produttiva come l’IRES, l’IVA, l’IRAP e le ritenute. Sul fronte previdenziale, le imprese possono regolarizzare l’omesso versamento dei contributi INPS, a patto che tali carichi non derivino da attività di accertamento ispettivo, rimanendo quindi legati alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive ordinarie.

È necessario prestare particolare attenzione alle limitazioni oggettive: rimangono esclusi dalla sanatoria i carichi derivanti da accertamenti e rettifiche dirette dell’Agenzia delle Entrate, i tributi locali gestiti dai comuni come l’IMU e la TARI, e le sanzioni irrogate dalla Polizia Locale. Quest’ultimo punto è di particolare interesse per le flotte aziendali, in quanto solo le multe stradali irrogate dalle Prefetture possono essere rottamate, limitatamente però allo stralcio degli interessi e dell’aggio, mantenendo fermo l’obbligo di versare la sanzione originaria.

Uno dei vantaggi più incisivi per la continuità operativa aziendale riguarda la protezione immediata del patrimonio. Dalla data di presentazione della domanda di adesione, l’ordinamento prevede l’attivazione di uno scudo protettivo che impedisce all’Agente della Riscossione di avviare nuove azioni esecutive o cautelari. Per un’impresa, questo significa la garanzia che non verranno iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli aziendali o ipoteche sugli immobili strumentali. Di fondamentale importanza è l’effetto sui pignoramenti presso terzi: l’adesione alla procedura blocca l’acquisizione di somme dovute all’azienda da parte di clienti o istituti di credito, a condizione che la procedura esecutiva non sia già giunta al primo incanto con esito positivo. La tempestiva comunicazione della domanda al terzo pignorato permette di rendere nuovamente disponibili le somme precedentemente bloccate sul conto corrente aziendale, garantendo la liquidità necessaria per il pagamento dei fornitori e dei dipendenti.

La Rottamazione Quinquies interviene direttamente sulla regolarità fiscale dell’azienda, parametro indispensabile per operare sul mercato. Durante la pendenza del piano di definizione, l’impresa non è considerata morosa, facilitando il rilascio del DURC e della certificazione di regolarità fiscale. Tale condizione è un requisito essenziale per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e per l’accesso a finanziamenti bancari o agevolati. Inoltre, l’adesione permette di sbloccare eventuali rimborsi d’imposta che l’amministrazione finanziaria potrebbe aver congelato a causa di ruoli pendenti, e consente di superare le verifiche di morosità effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni prima di procedere ai pagamenti in favore dell’azienda.

La flessibilità del piano di rientro è un elemento cardine per la gestione finanziaria di lungo periodo. Il legislatore ha previsto un piano di rateizzazione eccezionalmente lungo, estendibile fino a nove anni attraverso un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Questa struttura permette alle aziende di spalmare il debito senza subire l’impatto di acconti iniziali gravosi, con rate costanti che facilitano la programmazione del budget. Il piano prevede la scadenza della prima rata (o dell’unica soluzione) il 31 luglio 2026, termine entro il quale non sono dovuti interessi. Per le rate successive, a partire dal 1° agosto 2026, si applica un tasso di interesse annuo del 3%, un costo del denaro spesso inferiore rispetto ai tassi medi di mercato per il finanziamento del capitale circolante. Il numero effettivo di rate dipende dall’entità del debito, poiché ciascun versamento non può essere inferiore alla soglia minima di 100 euro.

La procedura di accesso è interamente telematica e richiede un’azione coordinata da parte dei responsabili amministrativi o dei consulenti aziendali entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile richiedere preventivamente un prospetto informativo dettagliato, che elenca tutti i carichi definibili e simula l’importo totale dovuto al netto degli oneri stralciati.

In fase di istanza, l’azienda può decidere se includere l’intera esposizione debitoria o selezionare singoli carichi, costruendo una sanatoria adattata alle proprie disponibilità economiche. Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute, contenente l’esito della richiesta e i moduli di pagamento necessari per dare esecuzione al piano.

Un aspetto di estrema criticità per il management aziendale riguarda il monitoraggio rigoroso delle scadenze, data la rigidità del sistema di decadenza. A differenza di passate edizioni, la Rottamazione Quinquies non prevede alcuna tolleranza per i ritardi di pagamento, eliminando il periodo di grazia di cinque giorni precedentemente concesso.

La decadenza dai benefici scatta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica soluzione o della prima rata, oppure qualora non vengano onorate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano.

Le conseguenze per l’azienda in caso di decadenza sono severe: il debito originario risorge integralmente con il ripristino di tutte le sanzioni e gli interessi eliminati, e le somme già versate vengono acquisite solo come acconti sul debito maggiore. Inoltre, vengono riattivate immediatamente tutte le procedure esecutive e cautelari precedentemente sospese.

L’adozione della misura comporta anche un impatto sui contenziosi in corso. Nella domanda di adesione, l’impresa deve indicare l’esistenza di eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione, assumendo formalmente l’impegno a rinunciarvi. Tali giudizi vengono sospesi dal giudice dietro presentazione della copia della domanda di definizione e si estinguono definitivamente solo con il perfezionamento del pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

Un’ulteriore cautela riguarda le aziende che hanno già attive rateizzazioni ordinarie: la presentazione dell’istanza sospende automaticamente l’obbligo di versamento per i carichi rottamabili fino alla fine di luglio 2026. Tuttavia, se il piano ordinario include carichi non definibili (come tributi locali o accertamenti diretti), l’impresa deve continuare a versare le quote relative a tali somme per evitare la decadenza dalla dilazione ordinaria, richiedendo eventualmente una rimodulazione del piano all’ente creditore.

Restano tuttavia in ogni caso in vigore i piani della precedente Rottamazione-quater per i carichi che risultavano regolarmente pagati alla data del 30 settembre 2025, i quali devono proseguire secondo il calendario originario e non possono essere rifluiti nella nuova misura. L’accuratezza nella verifica preliminare dei ruoli e la disciplina nel rispetto del calendario dei pagamenti bimestrali, che si estenderà fino al 31 maggio 2035, sono le condizioni imprescindibili affinché l’impresa possa beneficiare appieno dello stralcio degli oneri accessori e mantenere la necessaria regolarità operativa.

Per chiarimenti e assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

 

Aspetto Dettaglio della Misura
Ambito Temporale Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Termine Presentazione Domanda Entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Comunicazione Esito (AdER) Entro il 30 giugno 2026 l’Agente invierà l’ammontare dovuto e i moduli di pagamento.
Scadenza Unica Soluzione / 1ª Rata Entro il 31 luglio 2026.
Cosa si Paga Capitale residuo, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Cosa NON si Paga Sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio di riscossione.
Pianificazione Rateale Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), con scadenze a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Importo Minimo Rata Non può essere inferiore a 100 euro.
Tasso di Interesse 3% annuo applicato a partire dal 1° agosto 2026 (dalla seconda rata in poi).
Regole di Decadenza Si decade dal beneficio in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica soluzione, della prima rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive.
Tolleranza Ritardi Nessuna tolleranza: non sono previsti i “5 giorni di grazia” presenti nelle precedenti edizioni.
Principali Inclusioni Imposte da dichiarazioni (IVA, IRES, IRAP), contributi INPS (non da accertamento), multe stradali delle Prefetture (solo per interessi e aggio).
Principali Esclusioni Tributi locali (IMU, TARI), bollo auto, sanzioni Polizia Locale, accertamenti diretti dell’Agenzia delle Entrate, carichi già in regola nella Quater al 30/09/2025.
Effetti Immediati dell’Istanza Attivazione di uno scudo patrimoniale: stop a nuovi pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche; regolarità ai fini del DURC.

L’evoluzione del sistema normativo italiano in materia di politiche attive del lavoro e incentivi all’occupazione ha recentemente recepito significative modifiche tecniche attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione parlamentare per la conversione in legge entro il termine del primo marzo.

Il provvedimento interviene sulla disciplina introdotta originariamente dal decreto Coesione, rimodulando le scadenze e le modalità di accesso alle agevolazioni per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai giovani under 35, alle donne svantaggiate e al personale impiegato nelle aree della Zona Economica Speciale o Zes.

Il quadro tecnico relativo all’occupazione giovanile prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100% per un periodo massimo di 24 mesi. Tale beneficio è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine, di soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati precedentemente con un contratto stabile.

Il limite massimo dell’agevolazione è fissato in 500 euro mensili a livello nazionale, valore che sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni della Zes. L’emendamento ha stabilito uno slittamento dei termini per la fruizione di tali incentivi, portando la scadenza per le assunzioni al 30 aprile 2026.

Una specifica rilevante introdotta nella nuova formulazione riguarda la percentuale di esonero applicabile. Per le assunzioni effettuate entro il nuovo termine di aprile 2026, l’incentivo è stabilito nella misura del 70%. Tuttavia, la norma prevede che l’aliquota possa risalire al 100% nel caso in cui l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Il calcolo di tale incremento si basa sulla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Questo meccanismo di calcolo tecnico serve a garantire che l’agevolazione sia legata a un effettivo ampliamento della base occupazionale dell’impresa.

L’ambito geografico di applicazione degli incentivi per i giovani include i territori della Zes Mezzogiorno, ovvero le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. È inoltre specificato che l’incentivo per l’inserimento lavorativo dei giovani rimane operativo fino al 31 dicembre 2025 anche per le regioni Marche e Umbria.

Per quanto riguarda la Zes Unica Mezzogiorno, il decreto Coesione conferma un esonero totale per 24 mesi fino a un massimo di 650 euro mensili, con la medesima struttura tecnica che prevede uno slittamento della misura al 30 aprile 2026 e la variazione tra il 70% e il 100% della copertura contributiva subordinata alla verifica dell’incremento dell’occupazione.

Parallelamente, la normativa interviene sul sostegno all’occupazione femminile, disponendo una proroga degli incentivi fino al 31 dicembre 2026. Le destinatarie di questa misura sono le donne svantaggiate, categoria definita tecnicamente come lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, oppure da almeno sei mesi se residenti nella Zes unica. La definizione include anche le donne che operano in settori economici o professioni caratterizzati da un’accentuata disparità di genere.
Per queste assunzioni, l’incentivo totale è previsto per una durata di 24 mesi con un massimale di 650 euro al mese.

In ambito di ammortizzatori sociali, l’emendamento al decreto Milleproroghe introduce una disposizione tecnica che estende al 2026 la possibilità di utilizzare il trattamento di mobilità in deroga. Questa misura è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi a tutela dei lavoratori impiegati in un’area di crisi industriale complessa, a condizione che vengano contestualmente applicate misure di politica attiva del lavoro. La norma interviene direttamente sulla programmazione finanziaria per il 2026, permettendo di destinare alla mobilità in deroga parte dei 100 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio, fondi precedentemente destinati solo alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi industriali.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Misura Destinatari Agevolazione Massima Nuova Scadenza Note Tecniche
Incentivo Giovani (Decreto Coesione) Soggetti under 35 mai occupati con contratto a tempo indeterminato. Esonero contributivo 100% (max 500€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Aliquota base fissata al 70%; sale al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
Assunzioni ZES Mezzogiorno Lavoratori nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Esonero totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Valido anche per Marche e Umbria per inserimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Incentivo Donne Svantaggiate Donne senza impiego da 24 mesi (o 6 mesi in ZES) o in settori con forte disparità di genere. Incentivo totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 31 dicembre 2026. La proroga copre l’intero anno 2026 per tutte le assunzioni conformi ai requisiti di svantaggio.
Mobilità in Deroga Lavoratori impiegati in aree di crisi industriale complessa. Trattamento economico per un massimo di 12 mesi. Estesa al 2026. Erogazione condizionata all’applicazione di contestuali misure di politica attiva del lavoro.
Fondi aree di crisi Piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi produttive. Stanziamento di 100 milioni di euro. Esercizio 2026. Fondi utilizzabili sia per la CIGS sia per la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa.

 

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