Il Decreto Legislativo numero 148 del 2026, noto come Decreto Omnibus, prosegue l’attuazione della Riforma fiscale introducendo disposizioni specifiche per l’avvicinamento dei valori contabili e fiscali.

La prima novità di rilievo, contenuta nell’articolo 5 del decreto, riguarda la revisione delle regole di derivazione del reddito imponibile dall’utile dell’esercizio, consolidando a regime il principio di derivazione rafforzata per determinate categorie reddituali. Tali modifiche integrano e stabilizzano alcune previsioni che erano state temporaneamente introdotte per il solo anno 2026 dalla Legge Finanziaria 199 del 2025.

L’intervento punta a razionalizzare la valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di allineare il trattamento fiscale applicabile sia alle imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC sia ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, a prescindere dal fatto che i titoli siano quotati o meno.

Con riferimento ai titoli non immobilizzati iscritti nell’attivo circolante, la sostituzione dell’articolo 94, comma 4, del TUIR stabilisce che le regole ordinarie di valutazione si applicano esclusivamente alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa che costituiscono attivo circolante. Sotto il profilo operativo, assume pieno rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

Per le imprese OIC e IAS/IFRS, il valore fiscale viene allineato al valore contabile, determinando il superamento del valore fiscale minimo precedentemente previsto, calcolato sulla media aritmetica dei prezzi o sul decremento desunto dall’andamento del Mercato Telematico delle Obbligazioni. Questa nuova disciplina trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero a partire dall’anno 2026 per i soggetti con esercizio solare, ed è stata recepita in termini analoghi nell’articolo 103 del Decreto Legislativo numero 117 del 2026, ossia il Nuovo TUIR che entrerà in vigore dal primo gennaio 2027.

Per quanto concerne i titoli immobilizzati, la modifica dell’articolo 101, comma 2, del TUIR conferma l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94, ma introduce una netta distinzione per le svalutazioni delle obbligazioni. Le svalutazioni e le relative oscillazioni di valore negative di questi titoli rimangono irrilevanti ai fini fiscali, e le minusvalenze obbligazionarie risultano deducibili unicamente se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o a seguito di risarcimento. Di fatto, le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate vengono sterilizzate ai fini del reddito di periodo fino al loro effettivo realizzo, indipendentemente dal fatto che tali variazioni siano transitate dal conto economico o imputate ad altre componenti dell’utile complessivo.

Parallelamente, è soppressa la disposizione dell’articolo 110 del TUIR che impediva la concorrenza al reddito delle plusvalenze iscritte per la quota eccedente le svalutazioni dedotte. Questa disciplina decorre dal periodo d’imposta 2026. Viene tuttavia stabilito un regime transitorio per i soggetti OIC: per i titoli obbligazionari immobilizzati detenuti alla chiusura del periodo d’imposta 2025, le plusvalenze iscritte a partire dal 2026 non concorreranno a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte, continuando ad applicare le vecchie disposizioni. Le medesime regole sono state trasposte negli articoli 110 e 119 del Nuovo TUIR in vigore dal 2027.

Il Decreto Omnibus apporta modifiche significative anche alla disciplina dei piani di stock option, stock grant e phantom stock, sostituendo l’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR. La disposizione, precedentemente limitata alle sole imprese che applicano i principi IAS/IFRS, viene adesso estesa anche alle società che adottano i principi contabili nazionali OIC.

I componenti negativi legati ai pagamenti basati su azioni, imputati a conto economico secondo i corretti criteri contabili, diventano deducibili in due precisi momenti: al momento della consegna dei titoli ai beneficiari, in misura proporzionale alle opzioni esercitate, oppure al momento della definitiva estinzione della passività connessa. La consegna fisica dei titoli segna il trasferimento giuridico della titolarità, escludendo qualsiasi rilevanza della data di assegnazione iniziale o della data di delibera del piano. Viene in questo modo confermata la deroga al principio di derivazione rafforzata per i costi legati ai piani azionari, estendendo l’applicazione di tale deroga alle imprese OIC.

Le novità si applicano alle operazioni deliberate dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore intervento di armonizzazione riguarda i contributi per studi e ricerche erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, disciplinati dall’articolo 108, comma 3, del TUIR. Con la soppressione del rinvio alle norme sulle sopravvenienze attive, viene meno il meccanismo di tassazione per cassa di queste somme, che determinava un disallineamento rispetto ai criteri del bilancio civilistico.

Il regime fiscale applicabile ritorna ad essere quello ordinario basato sulla natura dei contributi, comportando l’assoggettamento a tassazione secondo il principio di competenza economica, in stretta correlazione con l’imputazione contabile e in applicazione del principio di derivazione rafforzata. La nuova tassazione si applica ai contributi conseguiti a partire dal periodo d’imposta 2026.

A tutela della continuità, le regole transitorie prevedono che i contributi che hanno già concorso al reddito secondo la vecchia disciplina di cassa non assumano rilevanza nei periodi d’imposta successivi, mentre i contributi di competenza passata non ancora incassati rileveranno dal 2026 secondo i presupposti della vecchia normativa.

L’articolo 6 del Decreto Omnibus introduce una disciplina organica di carattere straordinario per il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali. Tale opportunità fa riferimento alle fattispecie omogenee disciplinate dal Decreto Legislativo numero 192 del 2024, tese a unificare il trattamento delle divergenze derivanti da eventi particolari, quali la prima applicazione dei principi IAS/IFRS, la variazione dei medesimi criteri internazionali, il passaggio dai principi IAS/IFRS a quelli nazionali, la modifica dei principi nazionali OIC, le variazioni degli obblighi informativi legate alle dimensioni dell’impresa o l’adozione della derivazione rafforzata per le micro-imprese che scelgono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

Sono incluse inoltre le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate tra soggetti sottoposti a regimi contabili o obblighi informativi diversi.

Le imprese interessate hanno la facoltà di allineare i valori degli elementi patrimoniali per le divergenze originatesi in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta successivo, corrispondente all’anno 2025 per i soggetti solari. La procedura si basa sul metodo del riallineamento a saldo globale, calcolato sulla somma algebrica delle divergenze degli elementi patrimoniali interessati. Nel caso in cui la somma determini un saldo positivo, tale importo è assoggettato a tassazione separata applicando l’aliquota ordinaria IRES e IRAP, comprese le eventuali addizionali. Se invece emerge un saldo negativo, l’importo è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è esercitata l’opzione e nei successivi, per un numero di anni pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto della sanatoria e comunque per una durata minima non inferiore a dieci periodi d’imposta.

L’effetto fiscale del riallineamento decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, coincidendo con l’anno 2026 per i soggetti solari, e l’opzione deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le imposte dovute devono essere versate in un’unica soluzione entro il termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte del medesimo esercizio, fissato al 30 giugno 2027 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

 

Di seguito tutte le scadenze fiscali previste per settembre 2026, con una brevissima descrizione per ciascun adempimento:

15 Settembre 2026

  • Fatturazione differita: Termine per l’emissione del documento elettronico riepilogativo relativo alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2026.
  • Modello 730/2026 (Prospetto di liquidazione): Consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) da parte del sostituto d’imposta (per chi ha presentato il 730 tra il 16 luglio e il 31 agosto).
  • Esterometro (Operazioni transfrontaliere): Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni passive ricevute da soggetti esteri (non stabiliti in Italia) nel mese di agosto 2026.

16 Settembre 2026

  • IVA Mensile: Versamento dell’IVA relativa alle operazioni di agosto 2026 per i contribuenti con liquidazione mensile (Modello F24, codice tributo 6008).
  • Ritenute alla fonte: Versamento delle ritenute operate nel mese di agosto 2026 da parte dei sostituti d’imposta.
  • Contributi previdenziali INPS: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i propri dipendenti.
  • Rata Saldo IVA 2025: Versamento della 7ª rata del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno 2025 (codice tributo 6099 per l’imposta e 1668 per gli interessi).
  • Tobin Tax: Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie se il trasferimento della proprietà di azioni, strumenti partecipativi o derivati è avvenuto nel mese di agosto 2026.
  • Rateizzazione Imposte da Modello Redditi 2026: Versamento della rata in scadenza per chi ha scelto di rateizzare il saldo e il primo acconto di IRPEF, IRES e IRAP (es. 4ª rata per i contribuenti non-ISA o 3ª rata a seconda del calendario di rateazione).

20 Settembre 2026

  • Agevolazioni Associazioni No Profit: Termine ultimo per l’invio telematico della richiesta di inserimento tra i beneficiari di agevolazioni fiscali (esenzione Ires, esclusione dalla qualifica di sostituto d’imposta per gli incaricati e deducibilità delle donazioni ricevute) per le associazioni no profit collegate a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale.

25 Settembre 2026

  • Modelli Intrastat (Mod. INTRA): Invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati ad agosto 2026 da parte dei soggetti con obbligo mensile.

30 Settembre 2026

  • Invio Modello 730/2026: Scadenza ultima per la presentazione e l’invio telematico del modello 730/2026 (relativo all’anno d’imposta 2025), direttamente all’Agenzia delle Entrate, al sostituto d’imposta, a un CAF o a un professionista abilitato.
  • Concordato Preventivo Biennale (CPB): Termine per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027.
  • Comunicazione LIPE (2° Trimestre): Trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre del 2026.
  • Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche: Versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2026 (e del 1° trimestre se l’importo non superava i 5.000 euro e non è stato ancora versato).
  • Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolata: Termine ultimo per avvalersi dell’assegnazione/cessione di beni ai soci o per la trasformazione in società semplice, con obbligo di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%).
  • Costituzione Gruppo IVA: Presentazione della dichiarazione (Modello AGI/1) per la costituzione di un unico soggetto passivo (Gruppo IVA) o per la revoca, con effetto a partire dal 1° gennaio 2027.
  • Dichiarazione e Liquidazione IOSS: Adempimento relativo alla dichiarazione e liquidazione mensile del regime IVA speciale IOSS per le vendite a distanza di beni importati, riferito ad agosto 2026.
  • Distributori di Carburante: Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di carburante erogato nel mese.

    Lo Studio Pallino rimane a vostra completa disposizione per affiancarvi nella corretta gestione degli adempimenti. Non esitate a contattare i nostri uffici per qualsiasi dubbio o approfondimento.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (S.O. n. 30) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto Omnibus), entra ufficialmente in vigore il quarto provvedimento correttivo della Riforma Fiscale.

Tra gli interventi di maggior impatto operativo si colloca la profonda revisione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2026/2027. Al fine di incrementare l’appetibilità di questo istituto sia per i soggetti già aderenti sia per i nuovi contribuenti, il legislatore ha strutturato un ventaglio di incentivi procedurali e sostanziali. Uno degli strumenti principali è rappresentato dal Ravvedimento Speciale 2020-2023, una misura che offre a chi rinnova l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027 la facoltà di sanare eventuali anomalie o irregolarità commesse nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023. Questa sanatoria si perfeziona attraverso il versamento di una flat tax agevolata, la cui misura viene determinata in maniera proporzionale in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nelle annualità interessate.

Sempre nell’ambito delle misure collegate al concordato, si registra un sensibile innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità, volto a facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta accumulati dai contribuenti. Nello specifico, la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto viene innalzata da 70.000 a 100.000 euro per l’IVA, mentre per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP il limite sale da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP. A questa agevolazione si affianca una significativa riduzione del rischio di accertamento, poiché per i periodi d’imposta oggetto di concordato i termini ordinari di decadenza a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione dei controlli fiscali subiscono una riduzione di due anni. Sul fronte della gestione della liquidità, il decreto conferma l’esclusione di qualsiasi maggiorazione per gli acconti d’imposta determinati con il metodo storico, concedendo inoltre la facoltà di rateizzare le imposte dovute senza l’applicazione di interessi sulla dilazione di pagamento.

Il decreto interviene anche sulle regole che disciplinano l’esclusione e la decadenza dal regime concordatario, ammorbidendone i presupposti. Viene stabilito, infatti, che la pendenza di debiti tributari o contributivi che risultino scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione non rappresenti più un motivo di decadenza automatica dall’accordo concordatario. Inoltre, per favorire la continuità dell’istituto anche in presenza di variazioni nella struttura societaria, l’ingresso di nuovi soci o associati non comporta l’esclusione dal regime a condizione che i nuovi entrati abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente, un reddito individuale non superiore alla soglia di 35.000 euro.

 

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto, il Decreto Omnibus realizza una rilevante semplificazione procedurale ripristinando termini temporali più ampi per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e per la correlata contabilità, segnando un netto superamento dei vincoli ordinari introdotti a partire dal 2017.

Attraverso la modifica diretta dell’Articolo 19 del DPR IVA, il legislatore dispone che il diritto alla detrazione dell’imposta possa essere esercitato fino alla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità del tributo, superando il limite rigido della dichiarazione dell’anno di esigibilità. In perfetta coordinazione con tale principio, viene modificato anche l’Articolo 25 del DPR IVA, posticipando il termine ultimo entro cui il contribuente deve provvedere alla registrazione delle fatture d’acquisto nel registro dedicato, che viene ora fissato al secondo anno successivo a quello di effettiva ricezione del documento d’acquisto.

La riforma fiscale ridisegna in modo incisivo anche il trattamento fiscale dei fringe benefit attribuiti ai dipendenti per l’uso promiscuo delle auto aziendali.

Il meccanismo di calcolo del valore imponibile continua a fare perno sulla tariffa stabilita dall’ACI, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno, ma introduce aliquote e penalizzazioni differenziate per favorire il rinnovamento ecologico delle flotte. Le percentuali base di tassazione restano legate alla tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo un’aliquota estremamente ridotta, pari al 10%, per i veicoli totalmente elettrici contrassegnati dalla sigla BEV. Per le vetture a tecnologia ibrida plug-in, classificate come PHEV, l’aliquota sale al 20%, mentre si attesta al 50% per tutte le altre motorizzazioni, comprese quelle tradizionali a diesel, benzina, GPL, metano e le motorizzazioni a tecnologia ibrida ordinaria.

Al fine di incentivare la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti, il Decreto Omnibus introduce una specifica misura restrittiva comunemente denominata stretta sulle auto vecchie. La disposizione prevede che, a partire dal primo gennaio successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione del mezzo, sul valore imponibile del benefit calcolato si applichi una maggiorazione del 50%. Per chiarire l’operatività di questo correttivo, si può fare riferimento al caso di una vettura alimentata a gasolio che presenti una base imponibile tariffaria ACI di 4.500 euro. Dal sesto anno successivo all’immatricolazione, la base imponibile assoggettata a tassazione subirà un incremento automatico che la porterà a 6.750 euro, indipendentemente dal momento in cui il veicolo sia entrato effettivamente a far parte della flotta dell’impresa. A ciò si aggiunge un’ulteriore disposizione riguardante gli allestimenti personalizzati: la presenza di optional o allestimenti extraserie esclusi dalle tariffe ufficiali dell’ACI determina una maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile, salvo il caso in cui il costo di tali accessori sia stato sostenuto direttamente dal dipendente.

Nell’ambito dei pagamenti al dettaglio e della certificazione dei corrispettivi, l’intervento normativo mira a mitigare il rigore sanzionatorio a carico degli esercenti, introducendo flessibilità e digitalizzazione. La novità di maggior rilievo è la definizione di una soglia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra cassa e POS. Questa franchigia impedisce l’applicazione immediata delle sanzioni amministrative e delle sanzioni accessorie ordinariamente collegate alle incongruenze di quadratura nei registri.

Sul piano tecnologico, viene liberalizzato l’uso di registratori alternativi al Registratore Telematico ordinario, a patto che questi dispositivi garantiscano una trasmissione diretta e priva di intermediari esterni dei dati di vendita all’Agenzia delle Entrate. Parallelamente, si riconosce la piena validità fiscale dello scontrino digitale immateriale, che può sostituire integralmente il formato cartaceo purché sia espressamente richiesto dall’acquirente e risulti pienamente conforme agli standard fiscali vigenti.

Le restanti disposizioni del Decreto Legislativo n. 148/2026 toccano profili finanziari e gestionali di varia natura. Nel Titolo II del provvedimento viene definita la metodologia di calcolo per le plusvalenze e i proventi derivanti dalle operazioni di cessione e compensazione dei crediti d’imposta. Tali proventi devono essere determinati calcolando la differenza tra il corrispettivo pattuito (o il valore nominale di cui si è fruito in compensazione) e il costo d’acquisto sostenuto per l’acquisizione del credito, incrementato degli eventuali oneri accessori direttamente collegabili all’operazione. In aggiunta, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, viene disposta una proroga per la certificazione del Tax Control Framework (TCF), differendo il termine ultimo per l’invio della certificazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale dal 30 settembre al 31 dicembre.

Un’importante limitazione all’uso dei mezzi di pagamento tradizionali viene introdotta per i servizi di riscossione pubblica. Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, viene stabilito lo stop a contanti e assegni presso tutti gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), presso i quali non sarà più possibile effettuare versamenti o ricevere rimborsi attraverso queste modalità di pagamento. Infine, il decreto affronta il tema dei componenti reddituali negativi a efficacia pluriennale, stabilendo una regola precisa a tutela della certezza del diritto e dell’equilibrio dell’attività di controllo.

Per tali componenti, i relativi termini di decadenza per l’accertamento iniziano a decorrere a partire dal primo esercizio di deduzione delle quote del componente pluriennale, evitando asimmetrie temporali nella verifica della legittimità delle deduzioni fiscali.

Per ulteriori approfondimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Novità introdotta dal D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus)
Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026/2027 Introduzione di incentivi per favorire l’adesione e il rinnovo del concordato.
Ravvedimento Speciale 2020-2023 Possibilità di regolarizzare anomalie e irregolarità fiscali relative agli anni 2020-2023 tramite flat tax agevolata.
Esonero visto di conformità crediti IVA Innalzamento della soglia da 70.000 a 100.000 euro.
Esonero visto di conformità imposte dirette e IRAP Incremento del limite da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP.
Riduzione rischio accertamenti CPB Riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento per i periodi oggetto di concordato.
Acconti d’imposta CPB Confermata l’assenza di maggiorazioni sugli acconti calcolati con metodo storico.
Rateizzazione imposte CPB Possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi.
Cause di esclusione CPB La presenza di debiti tributari o contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente non determina più automaticamente la decadenza.
Ingresso nuovi soci nel CPB Nuovi soci o associati ammessi se nell’anno precedente hanno prodotto redditi individuali non superiori a 35.000 euro.
Detrazione IVA acquisti Modifica dell’articolo 19 DPR IVA: il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo all’esigibilità.
Registrazione fatture acquisto IVA Modifica dell’articolo 25 DPR IVA: registrazione possibile fino al secondo anno successivo alla ricezione della fattura.
Fringe benefit auto aziendali Nuove aliquote basate sul tipo di alimentazione del veicolo.
Auto aziendali elettriche BEV Aliquota fringe benefit fissata al 10%.
Auto aziendali ibride plug-in PHEV Aliquota fringe benefit fissata al 20%.
Altre auto aziendali Aliquota fringe benefit fissata al 50% per diesel, benzina, GPL, metano e ibride ordinarie.
Auto aziendali oltre 5 anni Dal sesto anno dalla prima immatricolazione applicazione di una maggiorazione del 50% della base imponibile.
Optional e allestimenti extra ACI Maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile salvo costi sostenuti direttamente dal dipendente.
Disallineamenti cassa-POS Introduzione di una tolleranza del 5% tra incassi elettronici e registrazioni di cassa.
Registratori telematici alternativi Possibilità di utilizzare strumenti diversi dal registratore telematico tradizionale se garantiscono trasmissione diretta dei dati all’Agenzia Entrate.
Scontrino digitale Riconoscimento fiscale del documento commerciale digitale richiesto dal cliente.
Cessione e compensazione crediti d’imposta Definizione del metodo di calcolo delle plusvalenze.
Tax Control Framework (TCF) Proroga del termine per la certificazione dal 30 settembre al 31 dicembre.
Pagamenti presso AdER Dal 1° gennaio 2027 stop a contanti e assegni negli sportelli territoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Componenti reddituali pluriennali I termini di accertamento decorrono dal primo esercizio di deduzione delle quote.

 

Il diritto alle ferie annuali retribuite è sancito dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione, che lo qualifica come un diritto irrinunciabile del lavoratore. Tale disposizione impedisce al dipendente di rinunciare preventivamente alle ferie e, in caso di mancata fruizione per cause imputabili al datore di lavoro, garantisce il diritto a un’indennità sostitutiva.

Dal punto di vista civilistico, l’articolo 2109 del Codice Civile attribuisce all’imprenditore la facoltà di stabilire il periodo di godimento, contemperando le esigenze aziendali con gli interessi del lavoratore. Il periodo feriale deve essere comunicato preventivamente e la sua durata è definita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Nel dettaglio della normativa ordinaria, l’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 66 del 2003 individua un periodo minimo annuale di quattro settimane, articolate in due settimane da fruire nell’anno di maturazione, anche continuativamente se richiesto, e due settimane da godere entro i diciotto mesi successivi.

La gestione del rientro dei lavoratori dal periodo feriale estivo può talvolta presentare elementi di problematicità per il datore di lavoro, nell’eventualità in cui alcuni dipendenti non si presentino nel giorno stabilito senza comunicazioni o giustificazioni. Questa condotta, riconducibile all’assenteismo, impone una valutazione attenta sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello disciplinare, poiché la normativa, pur tutelando il diritto alle ferie, non legittima alcuna autodeterminazione del periodo di assenza.

Quando il dipendente non si presenta in servizio alla data programmata e omette di comunicare una motivazione, si configura un inadempimento contrattuale, qualificabile come assenza ingiustificata, fattispecie disciplinata dalla quasi totalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L’assenza ingiustificata costituisce un comportamento idoneo a legittimare l’attivazione del procedimento disciplinare in conformità con quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dalle specifiche previsioni del contratto collettivo nazionale applicato.

L’attivazione del procedimento disciplinare deve seguire le regole stabilite dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dalle previsioni del contratto collettivo nazionale applicato. La contestazione dell’addebito deve essere tempestiva, per evitare eccezioni sulla tardività, specifica nell’indicare il giorno del mancato rientro e l’assenza di comunicazioni, e notificata tramite un mezzo idoneo che ne garantisca l’effettiva ricezione. I contratti collettivi prevedono generalmente una scala di sanzioni disciplinari applicabili che comprende il richiamo verbale, l’ammonizione scritta, la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad arrivare al licenziamento disciplinare nei casi più gravi o di comportamento reiterato. La valutazione circa l’applicazione della sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione, all’eventuale presenza di recidive e all’impatto organizzativo che l’assenza stessa ha determinato sull’attività aziendale.

Uno scenario differente si configura qualora l’assenza ingiustificata dopo il periodo di ferie concesso si protragga per una durata superiore a quindici giorni di calendario, potendo dare luogo alle dimissioni per fatti concludenti, note anche come dimissioni di fatto. Questa nuova disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024, attraverso la legge numero 203 del 2024.

Si tratta di una specifica procedura, facoltativa e alternativa rispetto al tradizionale iter disciplinare, riconosciuta a favore del datore di lavoro che si trova a gestire un’assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo di tempo previsto dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore a quindici giorni di calendario, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare numero 6 del 2025.

La procedura deve essere avviata presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Qualora l’iter si concluda con esito positivo, esso comporta la risoluzione del rapporto per dimissioni del lavoratore, considerate valide ed efficaci anche se non formalizzate tramite comunicazione telematica al Ministero del Lavoro. Dal punto di vista previdenziale ed economico, questa risoluzione determina per il lavoratore il mancato accesso alla NASpI, mentre per il datore di lavoro comporta l’esonero dall’obbligo di versamento del ticket NASpI, a cui l’azienda sarebbe invece soggetta qualora decidesse di procedere ad un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.

L’applicazione delle dimissioni per fatti concludenti richiede il coordinamento tra le disposizioni di legge e la contrattazione collettiva. Come specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare numero 6 del 2025, nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato preveda un termine di assenza ingiustificata diverso rispetto a quello legale di quindici giorni, si applica il termine contrattuale se esso è superiore, in quanto l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge.

Se invece il contratto collettivo prevede un termine inferiore, dovrà farsi riferimento al termine legale di quindici giorni. Va rammentato che diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, anche di durata inferiore ai quindici giorni, conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo attivando la procedura prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Questa procedura di risoluzione disciplinare è del tutto alternativa rispetto a quella delle dimissioni per fatti concludenti.

Un’ipotesi distinta rispetto all’assenza ingiustificata si verifica quando il mancato rientro sia determinato da una malattia insorta durante la fruizione delle ferie. La normativa e la prassi amministrativa stabiliscono che la malattia può comportare la sospensione del periodo feriale, ma solo a condizione che la patologia risulti incompatibile con la finalità primaria delle ferie, ovvero il recupero psicofisico del lavoratore.

La sospensione decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dello stato di malattia. Per rendere efficace tale sospensione, il lavoratore deve avvisare tempestivamente l’azienda secondo le modalità previste dal contratto collettivo applicato, comunicare il numero di protocollo del certificato medico e rendersi reperibile all’indirizzo indicato per eventuali controlli sanitari. Il datore di lavoro ha la facoltà di contestare la sospensione delle ferie qualora la patologia non comprometta concretamente la possibilità di godere del riposo. La valutazione circa l’incompatibilità non può essere astratta, ma deve essere condotta su base concreta, considerando la reale natura dell’infermità.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Di seguito una panoramica sintetica e aggiornata delle principali scadenze del mese di agosto 2026

20 Agosto 2026

  • Imposte Dirette (Rateazioni): Versamento della rata successiva del saldo 2025 e del primo acconto 2026 per IRPEF, IRES e IRAP. Nello specifico, si tratta della 2ª rata per chi ha effettuato il primo versamento il 20 luglio, oppure della 3ª rata per chi ha iniziato il 30 giugno.
  • IVA e Ritenute: Versamento dell’IVA e delle ritenute relative al mese di luglio.
  • IVA Trimestrale: Versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre per i contribuenti trimestrali.
  • Saldo IVA Annuale: Versamento dell’eventuale rata del saldo IVA relativo all’anno precedente.
  • Contributi INPS: Versamento dei contributi INPS fissi relativi al 2° trimestre.
  • Enasarco: Versamento dei contributi Enasarco sulle provvigioni maturate nel 2° trimestre.

25 Agosto 2026

  • Modello INTRA: Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (Mod. INTRA) relativi al mese di luglio.

31 Agosto 2026

  • Regime IOSS: Presentazione della dichiarazione e contestuale liquidazione dell’IVA relativa al regime IOSS (Import One Stop Shop) per il mese di luglio.

Il sistema della riscossione tributaria attraversa in questi giorni una fase particolarmente rilevante per migliaia di contribuenti. Alla data di oggi, 3 agosto 2026, è ancora aperta una finestra decisiva per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies, dopo la scadenza ordinaria fissata per il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

La misura, introdotta dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), rappresenta l’ultima forma di definizione agevolata prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il principale vantaggio della sanatoria consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi ordinariamente dovuti.

La scadenza ordinaria per il versamento della prima rata o dell’unica soluzione era fissata al 31 luglio 2026. Tuttavia, le disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 prevedono un’importante finestra di salvaguardia.

La normativa riconosce infatti una tolleranza di cinque giorni, grazie alla quale i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 sono considerati regolari e tempestivi, senza determinare la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per i contribuenti che, per motivi tecnici, operativi o organizzativi, non siano riusciti a completare il pagamento entro la scadenza del 31 luglio. Entro il 5 agosto è ancora possibile perfezionare il versamento mantenendo integralmente gli effetti della sanatoria.

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione, il rispetto della scadenza, comprensiva del periodo di tolleranza, rappresenta una condizione essenziale.

Il mancato pagamento, un versamento insufficiente oppure un accredito effettuato oltre il 5 agosto 2026 comportano infatti l’inefficacia della definizione agevolata.

In questo caso decadono tutti i benefici previsti dalla Rottamazione-quinquies: il contribuente perde l’abbattimento di sanzioni e interessi e l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere le ordinarie attività di recupero dell’intero debito residuo secondo le regole ordinarie.

Diversa è la disciplina prevista per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale, con un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

Una delle principali novità della Rottamazione-quinquies riguarda proprio il regime della decadenza, meno rigido rispetto alle precedenti definizioni agevolate.

La perdita dei benefici interviene infatti soltanto in presenza del mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal piano di dilazione.

Questa maggiore flessibilità, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare la corretta gestione dei pagamenti, poiché il meccanismo di imputazione delle somme versate può produrre conseguenze rilevanti.

Uno degli aspetti più delicati evidenziati dagli esperti riguarda proprio la contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del piano rateale.

Se il contribuente omette il pagamento della prima rata ma versa regolarmente quelle successive, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) può imputare il pagamento alla rata rimasta insoluta.

Per comprendere meglio il funzionamento del meccanismo, si può ipotizzare un piano composto da tre rate. Se la prima non viene pagata mentre la seconda e la terza vengono versate nei termini, l’ultimo pagamento sarà imputato contabilmente alla prima rata rimasta scoperta. Di conseguenza, risulterà non pagata l’ultima rata del piano.

Questo aspetto assume particolare rilevanza perché la normativa prevede espressamente la decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento dell’ultima rata, equiparandone gli effetti a quelli previsti per il mancato versamento dell’unica soluzione.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’ambito di applicazione della tolleranza di cinque giorni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, questo margine temporale opera esclusivamente per il pagamento dell’unica rata scelta dal contribuente oppure, nel caso della rateazione, per l’ultima rata dell’intero piano.

Per tutte le rate intermedie continua invece a trovare applicazione la disciplina della decadenza collegata al mancato pagamento di due rate complessive.

Parte della dottrina ritiene comunque possibile un’interpretazione secondo cui il contribuente potrebbe versare la prima rata anche oltre il limite dei cinque giorni senza decadere immediatamente dalla definizione agevolata, sfruttando il margine rappresentato dalle due rate non pagate, purché il piano venga successivamente regolarizzato nel rispetto delle altre scadenze previste.

Il calendario dei pagamenti fino al 2035

La Rottamazione-quinquies prevede un piano di pagamento particolarmente esteso, destinato ad accompagnare i contribuenti per quasi un decennio.

Dopo la prima scadenza del 31 luglio 2026, il calendario dell’anno in corso prevede ulteriori versamenti il 30 settembre e il 30 novembre.

Dal 2027 fino al 2034 le rate avranno invece cadenza bimestrale con scadenza il:

  • 31 gennaio;
  • 31 marzo;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

Il piano si concluderà nel 2035, quando saranno dovute le ultime tre rate previste rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio, data che segnerà la conclusione definitiva della definizione agevolata per i contribuenti che avranno scelto la massima dilazione consentita.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

Dal 2027 entra in vigore il nuovo OIC 5, principio contabile che introduce una modifica ai criteri di valutazione applicabili nei bilanci di liquidazione. Il criterio finora adottato prevedeva l’iscrizione delle attività al minore tra costo e valore di realizzo. Con la nuova formulazione, l’OIC 5 introduce la facoltà di iscrivere le attività al loro effettivo valore di realizzo in liquidazione, qualora questo risulti superiore al valore netto contabile iscritto nei libri.

L’applicazione di tale facoltà è subordinata al rispetto di condizioni specifiche, indicate dal principio contabile.

Il valore di realizzo deve risultare significativamente superiore rispetto al valore iscritto in contabilità. È inoltre richiesto che il bene sia vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della valutazione: sono esclusi i beni che richiederebbero interventi, riparazioni o fasi di preparazione prima di poter essere immessi sul mercato.

Il principio richiede altresì la certezza del realizzo. Non è sufficiente una generica probabilità di vendita: è necessario che le iniziative di vendita siano già state avviate e si trovino a uno stadio tale da rendere la cessione pressoché certa in tempi brevi. È richiesto, in particolare, che sia stato individuato un potenziale acquirente e che le trattative si trovino a uno stadio di definizione tale da rendere attendibile e verificabile la stima del valore di realizzo. In assenza di tali presupposti, la valutazione segue i criteri ordinari.

Il principio contabile richiede inoltre l’applicazione sistematica del nuovo criterio: se la società applica l’OIC 5 a un determinato bene, la stessa logica valutativa deve essere estesa a tutti i beni del patrimonio che presentano le medesime caratteristiche di vendibilità e significatività dello scostamento.

Gli incrementi di valore derivanti dall’applicazione del nuovo criterio sono iscritti nel conto economico, alla voce A5 ter, denominata Rivalutazioni della procedura liquidatoria. Tale voce è distinta da quella relativa ai proventi derivanti dall’attività operativa residua.

La rivalutazione prevista dall’OIC 5 ha rilevanza esclusivamente civilistica. L’amministrazione finanziaria non riconosce l’incremento di valore ai fini del calcolo delle imposte correnti. Si determina pertanto un caso di doppio binario, in cui il valore civilistico dell’attività diverge dal costo fiscalmente riconosciuto, la cui gestione è disciplinata dall’articolo 86 del TUIR.

Secondo tale disciplina, la plusvalenza è tassabile nel momento dell’effettivo realizzo, ovvero quando il bene viene ceduto a terzi o destinato a finalità esterne all’impresa. Nell’esercizio in cui la rivalutazione è iscritta a bilancio, alla voce A5 ter, la società opera una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’esercizio in cui il bene viene effettivamente ceduto, si opera invece una variazione in aumento, con cui la plusvalenza maturata viene sottoposta a tassazione.

Distribuzione di acconti ai soci

L’OIC 5 richiama, in materia di patrimonio netto, i principi generali dell’OIC 28, che prevede l’indistribuibilità delle riserve da rivalutazione fino al momento dell’effettivo realizzo.

L’articolo 2491 del codice civile disciplina la distribuzione di acconti da parte dei liquidatori, subordinandola alla condizione che dai bilanci risulti che tale ripartizione non pregiudichi la soddisfazione integrale dei creditori. La norma civilistica fa riferimento alla capienza del patrimonio residuo rispetto alle passività accertate e potenziali.

Il principio contabile richiede, ai fini dell’applicazione dell’OIC 5, la presenza di trattative avanzate e di condizioni di certezza della vendita imminente. Il quadro normativo prevede inoltre un sistema di responsabilità dei liquidatori, che include la possibilità di richiedere ai soci garanzie per la restituzione delle somme distribuite.

Applicazione del principio da parte del liquidatore

L’applicazione dell’OIC 5 richiede una documentazione delle fasi di vendita e un monitoraggio dei flussi finanziari, nel rispetto dei doveri di prudenza e diligenza professionale previsti in capo al liquidatore. L’applicazione del principio comporta il coordinamento tra le regole contabili, le prescrizioni fiscali indicate dal TUIR e i vincoli previsti dal codice civile in materia di distribuzione ai soci.

Il nostro staff è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto necessario in fase applicativa.

I crediti relativi ai contributi INPS che emergono dalla dichiarazione dei redditi presentano una natura analoga ai crediti d’imposta per quanto concerne la loro utilizzabilità in compensazione tramite il modello F24.
Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione operativa rispetto alla gestione delle imposte ordinarie poiché, mentre un credito d’imposta relativo all’anno X0 può essere compensato fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno X1 e l’eventuale eccedenza può rigenerarsi nella dichiarazione successiva come credito dell’anno X1, per la contribuzione previdenziale vigono regole parzialmente differenti.

Il credito previdenziale può essere utilizzato entro il termine della dichiarazione successiva, fissato generalmente al 31 ottobre dell’anno X2 per un credito originatosi nell’anno X0, ma una volta decorso tale termine non è più ammessa la compensazione diretta tramite modello F24. In tale evenienza, il contribuente è tenuto a gestire il credito residuo avvalendosi esclusivamente delle specifiche procedure on line messe a disposizione sul sito istituzionale dell’INPS.

Per quanto concerne la categoria dei soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, la maturazione del credito può derivare, ad esempio, dall’effettuazione di versamenti in acconto superiori rispetto al contributo dovuto sul reddito effettivamente conseguito. Nel Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, tale posizione deve essere dettagliata all’interno del Quadro RR, Sezione I, dove vengono riepilogati i contributi previdenziali dovuti sulla base del reddito minimale e del reddito eccedente il minimale. In questa sede, il credito da utilizzare in compensazione viene indicato in sezioni specifiche, come il rigo RR2, colonna 30 per l’ammontare totale e colonna 33 per la quota destinata alla compensazione.

Se un contribuente matura un credito INPS relativo all’anno 2024 pari a 2.300 euro e ne utilizza in F24 solo una parte, ad esempio 2.000 euro entro il termine del 2 novembre 2026, la quota residua di 300 euro non potrà più essere esposta come compensabile nel modello di pagamento unificato per l’anno successivo.

La corretta compilazione del Modello Redditi 2026 per l’anno d’imposta 2025 prevede che le somme a credito utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione siano riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR. Qualora permanga un residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto già compensato, tale importo deve essere indicato nelle colonne 22 e 36 del rigo RR. Tale residuo non è più utilizzabile liberamente in F24 ma deve essere necessariamente oggetto di una specifica domanda di rimborso oppure di una istanza di compensazione contributiva, definita anche come autoconguaglio. È opportuno precisare che tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta antecedenti al 2024 non devono essere esposte nella dichiarazione corrente, ma seguono esclusivamente la via della domanda telematica di rimborso o compensazione.

La medesima logica di utilizzo e scadenza dei crediti si applica ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Anche in questo caso, se un lavoratore autonomo matura un credito contributivo per effetto di maggiori acconti versati rispetto al dovuto, tale importo deve essere monitorato con attenzione nel Quadro RR, Sezione II. Prendendo come riferimento un credito maturato nel 2024 e indicato nel Modello Redditi 2025 al rigo RR8, il suo utilizzo in F24 è vincolato alla finestra temporale che si chiude con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Qualora una parte del credito, ad esempio 300 euro su un totale di 1.300 euro, rimanga inutilizzata entro il termine del Modello Redditi 2026, il contribuente deve procedere alla compilazione del rigo RR12, utilizzando le colonne da 6 a 8 per gestire la transizione del credito dell’anno precedente. Nello specifico, la colonna 6 accoglie il credito dell’anno precedente, la colonna 7 la quota per cui si richiede il rimborso e la colonna 8 la quota da far valere in compensazione contributiva.

L’INPS ha fornito precise indicazioni operative attraverso la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ribadendo che il periodo nel quale è utilizzabile il credito di un determinato anno in compensazione nel modello F24 si estende dall’anno di maturazione fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Oltrepassata questa soglia temporale, l’interazione con il credito residuo si sposta dal modello dichiarativo al sito internet dell’INPS.

In sintesi, la struttura del Quadro RR del modello Persone Fisiche funge da strumento di controllo per il flusso dei crediti, distinguendo tra il contributo a debito e il contributo a credito sia sul minimale che sull’eccedenza. Le sezioni del quadro prevedono campi specifici per il riepilogo crediti, come il rigo RR4, e per i contributi dovuti da diverse tipologie di iscritti, inclusi i lavoratori autonomi nel settore dello sport disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2021.

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La scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è ormai trascorsa, il termine ordinario per la presentazione era fissato al 30 aprile 2026, come stabilito dall’articolo 8 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. Tuttavia, per i soggetti che non hanno ancora provveduto all’invio, si sta concludendo proprio in questi giorni la finestra temporale di tolleranza di novanta giorni, la cui scadenza definitiva è prevista per il 29 luglio, superata la quale la dichiarazione sarà considerata definitivamente omessa.

In presenza di un’omissione, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta, con un importo minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione applicabile oscilla tra 250 e 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Al contrario, se l’invio avviene entro il 29 luglio, la sanzione fissa è di 250 euro, riducibile a un decimo tramite il ravvedimento operoso, fissando l’esborso a 25 euro.

Il calcolo dell’IVA dovuta per la definizione delle sanzioni segue una regola generale che permette di scomputare dall’imposta lorda tutti i versamenti effettuati per il periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso e le imposte detraibili derivanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Per i contribuenti che operano in regimi speciali, quali quelli previsti dagli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del d.p.r. 633/1972, la sanzione del centoventi per cento viene parametrata sull’imposta dovuta nel territorio dello Stato. In questi ambiti, la normativa favorisce l’invio tardivo oltre i novanta giorni se effettuato entro determinati limiti temporali: la sanzione è ridotta al quarantasette per cento se la presentazione avviene entro tre anni, o al venticinque per cento se effettuata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo. La dichiarazione è considerata presentata solo nel momento in cui viene effettivamente acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla procedura di liquidazione automatica disciplinata dall’articolo 54-bis.1 del d.p.r. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate può procedere autonomamente al calcolo del tributo utilizzando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In questo scenario, non viene riconosciuto il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e sono considerati in detrazione esclusivamente i versamenti documentati. La normativa estende il concetto di dichiarazione omessa anche ai modelli presentati entro i termini ma privi dei quadri necessari alla liquidazione, come i quadri VE per le operazioni attive e VF per gli acquisti, se il ritardo nella loro integrazione supera i novanta giorni.

Qualora la liquidazione automatica evidenzi un debito, il contribuente riceve una comunicazione e ha sessanta giorni per fornire chiarimenti o sanare la posizione pagando l’IVA, gli interessi e una sanzione ridotta al quaranta per cento dell’imposta liquidata. Il mancato pagamento porta all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, con la preclusione della possibilità di utilizzare la compensazione con crediti per estinguere il debito.

La regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso entro il 29 luglio 2026 richiede il versamento della sanzione ridotta di 25 euro per il ritardo dichiarativo, a cui deve aggiungersi la regolarizzazione di eventuali omessi versamenti di imposta. Le sanzioni per i versamenti sono ridotte all’1,39 per cento se il ritardo è contenuto nei novanta giorni, o al 3,13 per cento per ritardi superiori, oltre agli interessi legali con maturazione giornaliera. Se il contribuente non agisce spontaneamente, l’Ufficio applica la sanzione intera di 250 euro, riducibile a un terzo se pagata entro sessanta giorni dalla notifica, recuperando l’imposta con una sanzione del venticinque per cento e interessi del quattro per cento annuo.

Esiste inoltre una specifica sanatoria per le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni ma entro i termini di accertamento: se l’invio precede la conoscenza formale di attività ispettive, si applica una sanzione del settantacinque per cento sull’imposta dovuta. Qualora non vi siano imposte da versare e si superino i novanta giorni di ritardo, la sanzione rimane tra 250 e 2.000 euro senza possibilità di ravvedimento, sebbene la dichiarazione resti valida ai fini degli effetti premiali in caso di dati fedeli.

Sotto il profilo dei profili penali, l’omessa dichiarazione IVA acquisisce rilievo quando l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro, potendo comportare la reclusione da due a cinque anni. La normativa precisa che non si configura il reato se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza o se mancano solo la sottoscrizione o la conformità al modello ministeriale. La non punibilità è garantita se il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, viene interamente estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, purché non vi sia stata preventiva conoscenza di accertamenti.

A integrazione di tale quadro, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8979 del 9 aprile 2026, ha ribadito che il principio di neutralità dell’IVA permette di riconoscere la detrazione anche in assenza di dichiarazione annuale se sussistono i requisiti sostanziali e l’effettività delle operazioni, poiché la dichiarazione svolge una funzione prevalentemente illustrativa e riepilogativa.

La correzione di errori avviene tramite la dichiarazione integrativa. Se presentata entro novanta giorni dalla scadenza, essa assume il valore di dichiarazione sostituiva, correggendo le violazioni senza sanzioni per l’irregolarità formale, salvo quelle per l’eventuale omesso versamento. La regolarizzazione entro tale termine consente di ridurre le sanzioni a un nono del minimo. Gli errori non rilevabili tramite i controlli automatizzati, se corretti dopo i novanta giorni, configurano una dichiarazione infedele, soggetta a una sanzione del settanta per cento della maggiore imposta o della differenza di credito. In assenza di ravvedimento, se l’integrazione avviene entro il quinto anno successivo alla presentazione, l’Agenzia applica una sanzione del cinquanta per cento. Se la rettifica è a favore del contribuente e non sono dovute imposte, non si applicano sanzioni, a meno che il risultato finale non evidenzi un maggior credito, caso in cui la sanzione fissa varia da 250 a 2.000 euro.

L’attività dell’intermediario abilitato è soggetta a criteri di responsabilità definiti: la dichiarazione si considera presentata nel giorno della sua trasmissione telematica. Se l’intermediario assume l’impegno prima della scadenza ma trasmette il modello in ritardo, la sanzione per la tardività ricade sul contribuente. Nel caso in cui l’invio avvenga oltre un mese dall’impegno assunto dopo la scadenza, l’intermediario rischia una sanzione autonoma tra 516 e 5.164 euro. Tali violazioni sono ravvedibili con riduzioni a un terzo se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza. Per trasmissioni massive ritardate in un unico file, è possibile ricorrere al cumulo giuridico, calcolando un’unica sanzione aumentata di un quarto. Non sono previste sanzioni se una dichiarazione scartata dal sistema viene reinviata correttamente entro cinque giorni dalla comunicazione dello scarto.

In merito al credito d’imposta, una dichiarazione annuale presentata con ritardo superiore ai novanta giorni, essendo considerata omessa, non costituisce titolo automatico per il riconoscimento dell’eccedenza riportata. Il contribuente deve pertanto presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 600/1973. Il recupero dell’IVA tramite dichiarazione integrativa a favore è possibile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, a condizione che sussistano i presupposti sostanziali dell’operazione e il possesso della fattura. La detrazione è legata alla data di ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, o alla data di presa visione nell’area riservata in caso di mancata consegna telematica. In caso di regolarizzazione di una dichiarazione infedele con utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione proporzionale assorbe quella per l’omesso versamento e per la compensazione indebita, fermo restando l’obbligo di versare il credito utilizzato e i relativi interessi.

Infine, l’invio di una dichiarazione integrativa può impattare sulla determinazione dell’acconto IVA per l’annualità successiva. Se l’integrazione a debito avviene dopo il termine di scadenza dell’acconto, non è irrogabile la sanzione per carente versamento, poiché la congruità del versamento si valuta sulla base della dichiarazione esistente al momento della scadenza. Se invece l’integrazione precede tale termine, il contribuente deve versare la differenza dovuta calcolata sulla base del nuovo modello integrato per evitare sanzioni. Qualora la rettifica riguardi fatture regolarmente registrate ma non incluse nella detrazione originaria, l’integrazione può essere operata senza sanzioni entro i termini di decadenza dell’accertamento.

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L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 17 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sulla regolarizzazione degli adempimenti tardivi legati alla Global Minimum Tax (aliquota minima del 15% per i grandi gruppi), intervenendo a ridosso della prima scadenza ufficiale del 30 giugno 2026. La disciplina, inizialmente introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, risulta oggi integrata nel Nuovo Testo Unico.

Il quadro normativo richiede alle imprese l’assolvimento di tre obblighi documentali fondamentali, che costituiscono l’ossatura della conformità fiscale: la Comunicazione rilevante, il Modello di notifica e la specifica Dichiarazione fiscale Global Minimum Tax. Questi adempimenti consentono all’Amministrazione Finanziaria di monitorare il rispetto dell’aliquota minima del 15%. Qualora un contribuente non abbia rispettato la scadenza di fine giugno, si apre lo scenario del ravvedimento operoso, lo strumento che permette di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando di riduzioni sanzionatorie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni legate alla presentazione tardiva di questi documenti rientrano pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, sebbene la disciplina non sia uniforme per tutte le tipologie di atti.

Un aspetto di particolare complessità riguarda il trattamento della Dichiarazione fiscale, disciplinata dall’articolo 53 del decreto di recepimento. Per questo specifico documento, la prassi ministeriale richiama le regole ordinarie del DPR n. 322/1998, introducendo una distinzione fondamentale tra la semplice tardività e l’omissione vera e propria. Vengono considerate dichiarazioni tardive quelle presentate entro un termine massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria, una finestra temporale in cui il contribuente può ancora regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte tramite il ravvedimento. Al contrario, una dichiarazione presentata oltre la soglia dei 90 giorni viene formalmente considerata omessa, determinando l’impossibilità di corrispondere la sanzione in misura ridotta ai sensi della normativa generale sul ravvedimento.

Per agevolare la transizione verso questo nuovo e rigoroso sistema, il legislatore ha previsto un regime transitorio favorevole che copre i primi tre esercizi di applicazione della Global Minimum Tax. Durante questo triennio vige una clausola di salvaguardia che esclude integralmente l’irrogazione di sanzioni amministrative, a condizione che non vengano accertati dall’autorità fiscale comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave. Questa disposizione rappresenta un’importante tutela per i gruppi multinazionali che potrebbero incontrare difficoltà tecniche o operative nelle prime fasi di implementazione, garantendo che errori non intenzionali o lievi ritardi non si traducano in oneri sproporzionati.

Il quadro cambia sensibilmente per quanto concerne la Comunicazione rilevante e il Modello di notifica, entrambi previsti dall’articolo 51 della normativa di settore. Per questi due adempimenti informativi il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma con un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione fiscale, poiché non si applica il rigido vincolo dei 90 giorni per la qualificazione della tardività. Anche in questo caso interviene una specifica disposizione transitoria per il primo triennio, la quale stabilisce che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due obblighi informativi siano automaticamente dimezzate. Tale riduzione si cumula con i benefici del ravvedimento operoso, rendendo la regolarizzazione spontanea di comunicazioni e notifiche particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.

Un elemento di estremo rilievo per la pianificazione fiscale riguarda infine l’efficacia delle scelte effettuate in ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le opzioni esercitate all’interno di una comunicazione rilevante inviata oltre i termini restano pienamente valide ed efficaci. Di conseguenza, anche qualora un gruppo multinazionale presenti la propria comunicazione rilevante dopo la scadenza del 30 giugno 2026, non perderà il diritto di accesso ai regimi semplificati eventualmente scelti.

L’unico effetto del ritardo sarà l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie che, oltre a poter essere oggetto di ravvedimento, risultano comunque dimezzate nel primo triennio di vigenza della norma.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Adempimento Fiscale Termine per Ravvedimento Operoso Qualificazione oltre i termini Regime Sanzionatorio Transitorio (Primo Triennio) Efficacia delle Opzioni eserciate in ritardo
Dichiarazione Fiscale Global Minimum Tax (Art. 53 D.Lgs. 209/2023) Entro 90 giorni dalla scadenza originaria (30 giugno 2026). Oltre i 90 giorni è considerata omessa (nessun ravvedimento ammesso). Clausola di salvaguardia totale: nessuna sanzione amministrativa salvo dolo o colpa grave. Non applicabile (regolata da disciplina ordinaria DPR 322/1998).
Comunicazione Rilevante (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Piena validità ed efficacia delle opzioni e dei regimi semplificati scelti nel modello.
Modello di Notifica (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. Non comporta la decadenza da regimi o benefici fiscali.

 

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