Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per il sistema tributario italiano. Il primo modulo della riforma fiscale, approvato con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – che i titolari di reddito di lavoro dipendente stanno già sperimentando con le buste paghe di gennaio 2024-  porterà con sé una serie di novità che riguarderanno soprattutto l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Vediamo quali sono le principali modifiche e come si applicheranno ai contribuenti.

La semplificazione delle aliquote Irpef

Una delle misure più attese della riforma fiscale è la semplificazione delle aliquote Irpef, che passeranno da quattro a tre. Questo significa che il reddito imponibile dei contribuenti sarà suddiviso in tre fasce, ciascuna con una percentuale di tassazione diversa. Le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Questa modifica comporterà una riduzione dell’imposta dovuta per i contribuenti che si trovano nella fascia di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano soggetti all’aliquota del 25%. Per esempio, un contribuente con un reddito imponibile di 25.000 euro pagherà nel 2024 un’imposta Irpef di 5.750 euro, contro i 6.250 euro che avrebbe pagato nel 2023.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti

Un’altra novità introdotta dalla riforma fiscale riguarda la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, come quelli dei pensionati e dei collaboratori coordinati e continuativi. La detrazione, che serve a ridurre l’imposta lorda dovuta, sarà aumentata di 75 euro, passando da 1.880 a 1.955 euro. Questo aumento si applicherà solo ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, mentre per quelli con un reddito superiore la detrazione rimarrà invariata.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti determinerà una maggiore no-tax area, ovvero la soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’imposta Irpef. Nel 2024, infatti, i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 8.500 euro non dovranno pagare l’Irpef, mentre nel 2023 la no-tax area era fissata a 8.425 euro.

La revisione delle detrazioni per alcuni oneri

La riforma fiscale prevede anche una revisione delle detrazioni spettanti per alcuni oneri deducibili o detraibili dal reddito imponibile, come le spese mediche, le spese per l’istruzione, gli interessi passivi sui mutui e le erogazioni liberali. Queste detrazioni saranno ridotte del 10% per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e del 20% per quelli con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

L’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE)

Infine, la riforma fiscale abroga l’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE), introdotta nel 2012 con lo scopo di incentivare l’investimento in capitale proprio da parte delle società di capitali e delle imprese individuali. L’ACE consisteva nella deduzione dal reddito imponibile di una quota calcolata applicando una percentuale (detta notional yield) al valore del capitale proprio netto incrementato rispetto all’anno precedente.

L’abrogazione dell’ACE si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2024 e sarà sostituita da una nuova misura di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, che sarà definita con un successivo decreto legislativo.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Entro il 18 marzo 2024, termine che quest’anno cade di sabato, è imperativo procedere al versamento del saldo IVA relativo all’anno 2023, come indicato nel modello IVA 2024. La somma dovuta può essere saldata in diverse modalità, offrendo un certo margine di flessibilità ai contribuenti.

In primo luogo, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione, rispettando il termine stabilito. Tuttavia, per coloro che preferiscono diluire il pagamento nel tempo, è consentita la rateizzazione, purché la procedura sia completata entro il 16 dicembre, come previsto dal recente Decreto Semplificazione adempimenti tributari.

Agevolazioni per i Soggetti ISA

È importante sottolineare che il contesto normativo attuale contempla alcune agevolazioni per i soggetti ISA, ovvero coloro che aderiscono al nuovo concordato preventivo biennale. Per essi, è stata estesa la scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 al 31 luglio 2024, consentendo così un’ulteriore dilazione temporale.

Tuttavia, qualora si opti per questa proroga, è necessario tenere presente che sarà applicata una maggiorazione dell’1,60%, dovuta al differimento al 30 giugno 2024. Inoltre, per i contribuenti ISA è prevista la possibilità di rateizzare il saldo IVA in un massimo di 6 rate.

Modalità di Versamento Rateale e Novità Normative

Per quanto riguarda le modalità di versamento rateale, è fondamentale osservare che l’importo dovuto va suddiviso in rate di uguale ammontare, con l’applicazione di interessi mensili dello 0,33% a partire dalla seconda rata. Queste rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 18 marzo 2024, data entro la quale va versata la prima rata.

Va altresì evidenziato che il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre, consentendo così ai contribuenti di rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate anziché 9, come precedentemente previsto.

Differimento del Versamento e Proroga per i Soggetti ISA

Per coloro che desiderano differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, è importante considerare che il saldo IVA 2023 può essere differito fino al 1 luglio 2024, applicando una maggiorazione dell’0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Un’altra informazione importante riguarda la proroga senza maggiorazione concessa ai soggetti ISA per il versamento dell’IRPEF/IRES/IRAP e IVA, che scade l’1 luglio 2024, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 13/2024. Questa proroga permette ai contribuenti ISA di rispettare i termini senza dover affrontare alcuna maggiorazione.

Calcolo della Maggiorazione e Specifiche del Mod. IVA 2024

Infine, è stata precisata la modalità di calcolo della maggiorazione dell’0,40% sul saldo IVA 2023 in caso di differimento al 1 luglio 2024, specificando che questa maggiorazione va applicata sull’importo al netto delle compensazioni, ovvero sottraendo i crediti utilizzati per compensare il debito.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per chiarimenti, domande e assistenza personalizzata.

Con l’inizio del nuovo anno, è arrivato il momento per le imprese e i professionisti autonomi di affrontare la presentazione della Dichiarazione IVA 2024, riguardante l’anno fiscale 2023.

La dichiarazione Iva annuale, in cui è possibile chiedere il rimborso annuale, va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili tutte le informazioni necessarie per completare questo processo in conformità alle normative vigenti.

Un aspetto cruciale della Dichiarazione IVA 2024 è il quadro VQ, progettato per gestire i versamenti periodici omessi. Questo strumento è stato introdotto per permettere il calcolo del credito accumulato a seguito di versamenti di IVA periodica non effettuati spontaneamente o ripresi dopo una sospensione dovuta a eventi eccezionali, relativi agli anni fiscali precedenti a quello oggetto della dichiarazione.

 

Dettagli del Quadro VQ e Utilizzo Pratico

Il quadro VQ è organizzato in diverse colonne, ognuna richiedente specifiche informazioni:

  1. Anno Fiscale:
    indica l’anno d’imposta a cui si riferisce l’IVA periodica non versata.
  2. Differenza tra IVA Dovuta e Versata
    esprime la variazione, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e quella effettivamente versata.
  3. Credito Potenziale:
    rappresenta la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato con il versamento completo dell’IVA periodica e il credito effettivamente liquidato nella dichiarazione annuale.
  4. Versamenti Effettuati a Seguito di Comunicazioni d’Irregolarità o Notifica di Cartelle di Pagamento:
    indica l’importo dell’IVA periodica versata dopo la ricezione di comunicazioni d’irregolarità o notifiche di cartelle di pagamento.
  5. Versamenti Effettuati dopo la Presentazione della Dichiarazione dell’Anno Precedente:
    rappresenta l’importo dell’IVA periodica versata dopo la presentazione della dichiarazione dell’anno fiscale precedente.
  6. Versamenti Effettuati dopo la Notifica di Cartelle di Pagamento:
    indica l’importo dell’IVA periodica versata dopo la notifica di cartelle di pagamento.
  7. Versamenti Effettuati dopo la Ripresa dei Versamenti:
    rappresenta l’importo dell’IVA periodica versata dopo la ripresa dei versamenti successivamente a una sospensione per eventi eccezionali.
  8. Credito Maturato per Effetto dei Versamenti:
    esprime l’ammontare del credito accumulato a seguito dei versamenti indicati nelle colonne precedenti.
  9. Codice Fiscale del Beneficiario dei Versamenti:
    indica il codice fiscale del soggetto a cui si riferiscono i versamenti, se diverso dal dichiarante.
  10. Numero Identificativo del Modulo:
    specifica il numero del primo modulo riferito al soggetto che ha effettuato i versamenti, in caso di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive.
  11. Indicazione della Società Controllante in Caso di Liquidazione dell’IVA di Gruppo:
    va barrato dalla società controllante in presenza di versamenti relativi alla stessa procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

Chiarezza su Omessi Versamenti e Rateazioni

È fondamentale comprendere che, secondo le recenti direttive dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di mancati versamenti dell’IVA a debito, il quadro VL della dichiarazione IVA non tiene conto dei versamenti periodici omessi, ma considera solo l’IVA periodica versata, anche dopo il ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.

In caso di versamenti rateali, è essenziale indicare la parte dell’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione, rispettando il termine ordinario previsto per la presentazione stessa.

La presentazione della Dichiarazione IVA 2024 richiede una comprensione dettagliata delle normative e una gestione accurata delle informazioni contabili. Utilizzando il quadro VQ e le sue specifiche colonne, è possibile fornire all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per il calcolo corretto del credito accumulato a seguito di versamenti omessi o ritardati.

Per garantire la conformità alle normative, una gestione efficace delle imposte, per fornire consulenza e supporto professionale lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo alcune novità entrate in vigore dal 1° febbraio 2024.

La prima novità riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA, ovvero quelli che non sono tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto, ma solo a calcolarla e a comunicarla all’Agenzia delle Entrate. Questi soggetti dovranno indicare, nel blocco “Altri Dati Gestionali” della fattura elettronica, una nuova codifica che permetterà all’Agenzia delle Entrate di predisporre in modo automatico le liquidazioni IVA periodiche, semplificando così gli adempimenti fiscali dei produttori agricoli.

La seconda novità riguarda le fatture non imponibili IVA emesse a favore di un esportatore abituale, ovvero un soggetto che effettua esportazioni di beni o servizi per almeno il 10% del proprio fatturato annuo.

Queste fatture sono esenti da IVA a condizione che siano collegate ad una dichiarazione d’intento, ovvero un documento con cui il cliente si impegna ad esportare i beni o i servizi acquistati. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo controllo per verificare la validità delle dichiarazioni d’intento e scartare le fatture che risultano collegate ad una dichiarazione d’intento invalidata, ad esempio perché revocata, scaduta o falsa.

La terza novità riguarda l’ampliamento dei casi di utilizzo del tipo documento TD28, ovvero il documento commerciale che può essere utilizzato al posto della fattura elettronica per alcune operazioni particolari, come le cessioni di beni usati, le vendite all’esportazione o le prestazioni di servizi turistici.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che il tipo documento TD28 possa essere utilizzato anche per le operazioni effettuate da soggetti non residenti in Italia che non hanno una stabile organizzazione nel nostro Paese, a condizione che siano identificati ai fini IVA in Italia e che emettano il documento commerciale in formato elettronico.

Infine è stata Introdotta la verifica della validità del numero di partita IVA del cessionario/committente.

Nel caso di partita IVA italiana non presente in Anagrafe Tributaria, il file viene scartato con codice errore 00305.

Queste sono le principali novità introdotte dalle specifiche tecniche versione 1.8 per la fatturazione elettronica. Per approfondire gli aspetti tecnici e operativi delle modifiche, per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino  è a vostra disposizione.

La recente manovra fiscale del 2024 ha confermato la proroga del taglio del cuneo fiscale per un ulteriore anno, permettendo ai lavoratori dipendenti di beneficiare di sconti sulle trattenute contributive mensili. Tuttavia, vi è una significativa eccezione: le tredicesime non rientrano nell’agevolazione.

Il comma 15 dell’art. 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che costituisce la legge di bilancio del 2024, stabilisce le misure degli sconti. Si conferma uno sconto del 7% per retribuzioni fino a 1.923 euro mensili e del 6% per quelle superiori ma non oltre i 2.692 euro.

Il finanziamento di questa misura ammonta a 10,7 miliardi di euro, rappresentando la componente più consistente dell’intera manovra. Come negli anni precedenti, è importante sottolineare che il taglio dei contributi non incide sul calcolo delle prestazioni, inclusa la pensione, dei lavoratori.

Il bonus contributivo è stato introdotto nel 2022, con sconti del 0,8% nel primo semestre e del 2% nel secondo, applicati fino a un limite di retribuzione lorda di 2.692 euro mensili. Nel 2023, la legge di bilancio ha introdotto diverse misure e limiti, inclusa un’ulteriore maggiorazione del 4% nel periodo da luglio a dicembre.

Nel 2024, la proroga mantiene le stesse misure e limiti di retribuzione, ma introduce una novità: gli effetti sul rateo di tredicesima. Contrariamente a quanto accaduto per il bonus del 4% nell’anno precedente, la tredicesima mensilità è completamente esclusa dall’agevolazione, così come eventuali mensilità aggiuntive.

L’incentivo si estende a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato. Tuttavia, i lavoratori domestici sono esclusi, poiché già beneficiari di una disciplina agevolata in materia di contribuzione.

La condizione principale per usufruire dell’incentivo è possedere una retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro, ovvero 35.000 euro annui. Il beneficio può essere applicato sia ai lavoratori già assunti al 1° gennaio 2024 che a quelli eventualmente assunti nel corso dell’anno.

Il datore di lavoro non deve soddisfare requisiti specifici, e il bonus contributivo è cumulabile con altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione dovuta. Non essendo un incentivo all’assunzione, non richiede neanche il documento unico di regolarità contributiva (Durc).

La riduzione contributiva del 6% o 7% si applica mensilmente, con la condizione che la retribuzione mensile non superi i limiti prestabiliti. Tuttavia, la tredicesima mensilità è esclusa dall’agevolazione, e la verifica delle soglie retributive deve essere effettuata separatamente per la retribuzione mensile e i ratei di tredicesima.

Nel settore agricolo, il taglio del cuneo fiscale presenta particolarità, poiché il calcolo della contribuzione avviene direttamente tramite il “servizio di tariffazione” dell’Inps. La misura dell’esonero viene determinata in base all’imponibile previdenziale dichiarato mensilmente.

In sintesi, la manovra fiscale del 2024 proroga il taglio del cuneo fiscale, confermando le misure degli sconti, escludendo le tredicesime dall’agevolazione, mentre il beneficio continua a rappresentare un incentivo significativo per i lavoratori dipendenti con retribuzioni contenute.

Il nostro Studio è a vostra disposizione per approfondimenti, chiarimenti ed assistenza personalizzata.

Modifiche nei Termini di Presentazione delle Dichiarazioni Fiscali: Un’Analisi Approfondita

Con l’entrata in vigore dell’art. 11, D.Lgs. 8.1.2024, n. 1 il 2.5.2024, sono state apportate significative modifiche ai termini di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali. Queste nuove disposizioni mirano a razionalizzare e semplificare il processo, offrendo chiarezza e linee guida per i contribuenti.

Scadenze e Adempimenti Generali

Le dichiarazioni fiscali, esclusa la Certificazione Unica (CU), devono essere inviate entro il 90° giorno dalla data di scadenza prevista. È essenziale notare che, in caso di scadenza in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

Dichiarazione Annuale dell’IVA

I soggetti passivi IVA sono generalmente obbligati a presentare la dichiarazione annuale dell’IVA. Tuttavia, sono esentati coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/72, tra cui i contribuenti minimi e forfetari, i produttori agricoli esonerati, e gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda.

Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide sempre con l’anno solare, e la scadenza per la presentazione è fissata al 30.4. Tuttavia, se si intende includere la Liquidazione IVA Periodica (LIPE) del 4° trimestre, il termine è anticipato al 28.2/29.2.

Impatto sulle Persone Fisiche

Le persone fisiche, ad eccezione di coloro esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, hanno l’opzione di presentare il modulo REDDITI PF o il modulo 730. È vietato l’utilizzo del modulo 730 per coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, reddito derivante da arti e professioni o partecipazioni.

Adempimenti per le Società di Persone e Soggetti Equiparati

Le società di persone devono presentare entro il 30.9, con riferimento all’anno solare precedente, il modulo REDDITI SP e il modulo IRAP. Le dichiarazioni vanno redatte utilizzando il modello approvato entro febbraio relativamente al periodo d’imposta al 31.12 dell’anno precedente.

Società di Capitali e Operazioni Straordinarie

Per le società di capitali, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni REDDITI SC e IRAP è fissata entro il 30.9 per l’anno precedente. In caso di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione in società di persone, il termine è entro il 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta.

Società di Capitali con Esercizio Non Coincidente con l’Anno Solare

Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare presentano le dichiarazioni REDDITI SC e IRAP entro il 9° mese dalla chiusura dell’esercizio. Per i periodi d’imposta che scadono dopo il 2.5.2024, si applica un termine di 11 mesi.

Queste nuove disposizioni forniscono un quadro chiaro e dettagliato, contribuendo a semplificare il processo di presentazione delle dichiarazioni fiscali e ad assicurare la conformità normativa da parte dei contribuenti.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per chiarimenti e assistenza personalizzata.

La dichiarazione IVA in rimborso può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2024. La finestra per l’invio della dichiarazione IVA 2024 va dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024. Tuttavia, coloro che intendono evitare la comunicazione della Liquidazione Periodica IVA del 4° trimestre 2023 possono anticipare l’invio al 29 febbraio 2024.

Nel prossimo anno, la Cassazione italiana si troverà di fronte a un aumento potenziale di ricorsi tributari, rendendo inefficace la definizione agevolata introdotta nelle recenti leggi.

Tra il 2019 e il 2023 le tre definizioni agevolate che si sono susseguite – previste dal Dl 118/2018, dalla riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022) e dalla precedente manovra 2023 (legge 197/2022) – hanno prodotto in Cassazione il taglio di circa 11.700 liti fiscali, ben al di sotto degli obiettivi prefissati.

La situazione è ulteriormente complicata dal persistente arretrato di legittimità a quota 42.000 e di merito a quota 257.000 al 31 dicembre 2023, rappresentando circa il 50% del totale dei procedimenti civili pendenti.
La chiusura della finestra per le definizioni agevolate nel 2023 potrebbe aggravare la situazione nel 2024, con una prevista impennata di nuovi ricorsi. La definizione agevolata, concepita per ridurre i procedimenti e accelerare i giudizi, sembra non aver sortito gli effetti sperati, lasciando il sistema giudiziario tributario in uno stato di incertezza.

Inoltre, l’andamento della giustizia tributaria a livello di merito e legittimità rivela una situazione complessa.
Mentre la sezione tributaria della Cassazione potrebbe chiudere il 2023 con 41.894 pendenze arretrate, le Corti di primo e secondo grado hanno registrato una diminuzione dei procedimenti pendenti rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, le sfide persistenti nel sistema giudiziario tributario richiedono una riflessione più approfondita sulle politiche e sulle strategie da adottare per migliorare l’efficienza e la gestione delle controversie fiscali in Italia.

Per approfondimenti o per assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Detrazione IVA e Deduzione Costi: Tutto Quello che Devi Sapere sulle Fatture 2023 Ricevute
quest’Anno

La gestione delle fatture 2023 ricevute nel 2024, inerenti al periodo d’imposta del 2023, richiede un’analisi
approfondita delle normative riguardanti la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi. Questo processo
assume particolare rilevanza per le fatture che coprono l’anno fiscale precedente ma vengono
effettivamente ricevute nell’anno in corso, aggiungendo complessità e dettagli che meritano attenzione.

Le disposizioni normative specifiche per questa situazione sono dettagliate nell’articolo 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica (DPR) n. 633/1972. Tale articolo delinea in modo esaustivo le modalità con cui
sorge il diritto alla detrazione dell’IVA al momento dell’esigibilità, identificata come la data in cui si
concretizza l’operazione.

E’ essenziale considerare le regole specifiche relative alla deducibilità dei costi, a seconda
che l’impresa segua una contabilità semplificata o ordinaria. Riguardo alla detrazione dell’IVA per le fatture
che attraversano l’anno, l’articolo 6 del DPR n. 633/1972 rappresenta il principale riferimento normativo.
L’esigibilità dell’IVA è legata alla data di consegna o spedizione per la vendita di beni e al pagamento o
emissione della fattura per i servizi.

L’articolo 23 fornisce un ulteriore approfondimento nel processo, dichiarando che la detrazione dell’IVA
avviene attraverso l’annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e bollette doganali prima della
liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione. Ciò deve avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Le regole dettagliate per la detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno sono stabilite in base alle
specifiche date di emissione, ricezione e registrazione della fattura, delineando i momenti precisi in cui è
possibile procedere con la detrazione dell’IVA.

Per quanto riguarda le possibili novità introdotte dalla riforma fiscale sulla detrazione dell’IVA per le fatture
a cavallo d’anno, l’articolo 7 della legge delega n. 111/2023 propone la possibilità di esercitare il diritto alla
detrazione con la dichiarazione dell’anno di ricezione della fattura, superando il vincolo temporale
attualmente in vigore.

Infine, per quanto concerne la deduzione dei costi delle fatture 2023 ricevute nel 2024, è fondamentale
considerare le distinzioni tra le partite IVA in contabilità semplificata e ordinaria. Nel caso dei titolari di
partita IVA in contabilità ordinaria, il costo della fattura datata dicembre 2023 ma ricevuta a gennaio 2024
sarà deducibile per competenza nel 2023, con l’applicazione di procedure contabili specifiche. Per la
contabilità semplificata, invece, il costo sarà deducibile nel 2024, senza applicare il criterio della
competenza, aggiungendo ulteriori sfumature a questa complessa dinamica normativa.

Vedremo ora alcuni esempi per chiarire le diverse situazioni, considerando anche il regime fiscale adottato
dal contribuente per la deduzione del costo documentato in fattura.

Fatture a cavallo d’anno: IVA
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione del documento coincide con
la data in cui il Sistema di Interscambio (SdI) consegna il documento al destinatario.
Nel caso di fattura messa a disposizione nella propria area riservata il 17.01.2024, il diritto alla detrazione
del contribuente nasce solo dalla data di presa visione della stessa, quindi a partire dal 17.01.2024. Per le
fatture datate 30.12.2023, inviate a SdI il 02.01.2024 e annotate nei registri Iva con la stessa data, il
contribuente le inserirà nella liquidazione Iva di Gennaio 2024.
Per le fatture datate 30.12.2023, inviate a SdI il 31.12.2023 e ricevute nella stessa data ma annotate nei
registri Iva nel 2024, la detrazione dell’IVA non può avvenire né nel mese di Dicembre né in Gennaio 2024,
in conformità alla normativa sulle fatture a cavallo d’anno. Il contribuente dovrà esercitare il diritto alla
detrazione nell’IVA annuale relativa all’anno 2023.

Fatture a cavallo d’anno: deduzione del costo
Riguardo all’incidenza di tali fatture sull’utile del contribuente, esaminiamo caso per caso considerando il
regime fiscale adottato.
a) Regime di cassa effettivo: l’utile è determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute secondo il
criterio di cassa.
b) Regime di cassa virtuale: la data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione
delle fatture ai fini Iva.
c) Regime ordinario: si applica il criterio di competenza economica, ma non verrà trattato in
quanto non presenta problematiche per le operazioni a cavallo d’anno.

Infine, analizziamo due scenari:
1) Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023:
per il regime fiscale a), il costo è deducibile solo se la fattura è stata saldata entro il 2023; per il regime
fiscale b), la deduzione avviene nel 2023 se la fattura è annotata entro il 31.12.2023.
2) Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024:
per il regime fiscale a), la deduzione segue il criterio dell’effettivo pagamento; per il regime fiscale b), la
fattura ricevuta nel nuovo anno deve essere imputata al 2024.

Ricordiamo che lo Studio pallino è a vostra disposizione per chiarimenti e per assistenza personalizzata.

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