Il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 ha dato il via libera al decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione, apportando significative modifiche alle disposizioni in merito alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, sono orientate a favore dei contribuenti, offrendo loro maggiori opzioni per la dilazione del pagamento delle somme dovute.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Secondo il decreto, una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le nuove disposizioni entreranno in vigore. Tuttavia, le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2024 continueranno ad essere regolate dalle disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella sua versione attuale.

La dilazione

L’agente della riscossione potrà concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120mila euro su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026, a 96 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, a 108 per le richieste dal 2029. Se invece il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà – con l’Isee nel caso delle persone fisiche o delle ditte individuali o con i dati contabili (indice di liquidità; rapporto fra debiti e valore della produzione) la dilazione potrà essere di 120 rate per somme oltre 120mila euro, indipendentemente dalla data di presentazione, mentre per le somme fino a 120mila euro, da 85 a 120 rate mensili per le richieste nel 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste dal 2029.

Proroga della dilazione e situazioni eccezionali

La dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Inoltre, in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Nuove disposizioni a partire dal 2025

A partire dal 2025, su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con possibilità di ottenere la dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili per i debiti superiori a 120.000 euro e da 85 a un massimo di 120 rate mensili per i debiti fino a 120.000 euro.

 Valutazione della situazione di obiettiva difficoltà

La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, tiene conto di diversi parametri, come l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e l’indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo per gli altri soggetti. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze stabilirà le modalità di applicazione e documentazione di tali parametri, oltre all’individuazione di particolari eventi che determinano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

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