Il 27 dicembre 2023 è la data da segnare sul calendario per i soggetti passivi IVA che devono versare l’acconto relativo all’ultimo periodo dell’anno.

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA riguarda i contribuenti che effettuano liquidazioni e versamenti mensili, trimestrali “per natura” e trimestrali “per opzione”.Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che versano un acconto inferiore a 103,29 euro, chi ha cessato l’attività nel 2023, e altri casi specifici come chi opera in regime di esonero o applica regimi speciali.

Per determinare l’importo dell’acconto IVA, il contribuente può scegliere tra tre metodi:

  • Metodo storico: pagamento dell’88% di quanto versato a dicembre 2022 o nell’ultimo trimestre 2022.
  • Metodo previsionale: versamento dell’88% dell’IVA prevista per dicembre 2023 o l’ultimo trimestre 2023.
  • Metodo analitico: pagamento del 100% dell’IVA a debito entro il 20 dicembre 2023.

L’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

In caso di mancato pagamento o versamento tardivo, si applica una sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 15% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. È possibile usufruire del ravvedimento operoso, purché non sia stato notificato l’avviso di accertamento.

Ecco alcune indicazioni dettagliate sul versamento, la compensazione con crediti d’imposta, e i codici tributo da utilizzare:

Versamento: l’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6013 – Versamento acconto per Iva mensile
  • 6035 – Versamento IVA acconto

Compensazione con crediti d’imposta: è possibile compensare l’acconto IVA con crediti d’imposta, utilizzando il modello F24.

Ravvedimento operoso: in caso di mancato pagamento o versamento tardivo, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Lo scomputo dell’acconto IVA avviene in base alla periodicità di liquidazione del contribuente:

Per i contribuenti mensili: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA di gennaio 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per natura”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per opzione”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024, se la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata per l’intero anno 2023. Se invece la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata solo per alcuni mesi del 2023, l’acconto IVA è scomputato dalla liquidazione IVA relativa ai mesi di competenza.

In conclusione, i soggetti passivi IVA devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 27 dicembre 2023 per il versamento dell’acconto IVA.

È importante scegliere il metodo di determinazione dell’acconto IVA più favorevole e verificare la propria situazione per verificare di non rientrare tra gli esonerati.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Proroga per la Rottamazione Quater: Nuove Scadenze e Opportunità per i Contribuenti

Grazie a un emendamento al Decreto Anticipi, presentato il 6 dicembre e approvato il 14 dicembre, i cittadini hanno ora tempo fino al 18 dicembre per effettuare il versamento senza incorrere in sanzioni o interessi di mora. Scopriamo insieme i dettagli di questa proroga e le nuove scadenze che i contribuenti dovranno affrontare.

Le prime due rate della Rottamazione Quater, originariamente scadute il 31 ottobre e il 30 novembre, sono state prorogate e potranno essere pagate senza perdere i benefici della definizione agevolata fino al 18 dicembre 2023. L’emendamento specifica che i versamenti effettuati entro questa data saranno considerati tempestivi, garantendo ai contribuenti alcuni giorni aggiuntivi per adempiere ai loro obblighi senza conseguenze negative.

La proroga è stata resa necessaria a causa del sorprendente numero di adesioni alla Rottamazione Quater, che ha coinvolto circa 3,8 milioni di contribuenti. Questa straordinaria partecipazione ha reso imperativo estendere i termini per garantire a tutti i contribuenti la possibilità di beneficiare della definizione agevolata.

Prossime Scadenze e Tolleranza:

I contribuenti dovranno effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024. La buona notizia è che la norma prevede una tolleranza di 5 giorni, estendendo il termine al 4 marzo 2024 per mantenere la validità del pagamento. Le restanti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

È fondamentale sottolineare che il mancato pagamento o il versamento oltre il termine previsto comporterà la perdita dei benefici della misura agevolativa. Inoltre, i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle cifre complessivamente dovute, mettendo in evidenza l’importanza di rispettare le nuove scadenze per evitare spiacevoli sorprese.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

 

 

 

Risolvere le Liti Fiscali: una Nuova Sanatoria per il 2024

Attraverso il decreto attuativo della delega fiscale, il governo si propone di agevolare la soluzione di tutte le controversie fiscali in sospeso. Nel dettaglio, il Governo ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova sanatoria fiscale per il 2024, come parte del suddetto decreto attuativo presentato al Consiglio dei Ministri. Questa proposta mira a facilitare la definizione delle dispute pendenti con il fisco da parte dei contribuenti.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il governo cerca spesso nuove fonti di entrate, e una strategia comune è concedere agevolazioni a coloro che hanno debiti fiscali in sospeso, allo scopo di incoraggiarli a saldare. Le precedenti iniziative di questo tipo includono varie forme di rottamazione, tra cui l’ultima rottamazione quater in vigore da quest’anno, e la remissione delle cartelle esattoriali.

Il decreto attuativo, già presentato al Consiglio dei ministri, include la proposta di una nuova sanatoria fiscale per il 2024. Tuttavia, per diventare operativa, la proposta deve passare attraverso il processo legislativo e ottenere l’approvazione finale del Parlamento.

La sanatoria proposta prevede oltre alla definizione agevolata e la risoluzione delle dispute fiscali pendenti, consentendo ai contribuenti di saldare i debiti con il fisco a condizioni più vantaggiose, inclusa una significativa riduzione delle somme dovute e delle sanzioni, anche la modernizzazione e digitalizzazione del processo tributario, con l’obiettivo di accelerare i tempi e migliorare la trasparenza attraverso l’uso di udienze da remoto e la posta elettronica certificata (P.E.C.).

La sanatoria proposta prevede anche l’eliminazione della mediazione con le autorità fiscali per le dispute fino a 50.000 euro, sostituendola con una forma di conciliazione preventiva.

Queste misure, secondo le stime, dovrebbero portare alla risoluzione di circa 100.000 dispute pendenti, per un totale di 40 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Affrontare la Inidoneità del Dipendente: Guida per i Datori di Lavoro

Esploriamo le implicazioni della inidoneità di un dipendente alle mansioni, una situazione che può complicare le operazioni aziendali.
Il datore di lavoro, tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria, si trova di fronte alle possibili conseguenze sulla continuazione del rapporto di lavoro. È essenziale distinguere se il giudizio è temporaneo o permanente, valutando la risoluzione dell’inidoneità e l’individuazione di alternative lavorative. Ulteriori considerazioni riguardano il diritto alla retribuzione durante la sospensione dell’attività lavorativa e le azioni che il datore di lavoro dovrebbe intraprendere.

All’interno di un contesto aziendale sempre più attento alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre i dipendenti a visite mediche per valutarne lo stato di salute e confermarne l’idoneità alla specifica mansione assegnata.

Il datore di lavoro si avvale della sorveglianza sanitaria attraverso un medico del lavoro designato in diverse fasi del rapporto di lavoro, incluse le visite “pre assuntive”, “ricorrenti” e “periodiche”. Nel caso di inidoneità sopravvenuta, non imputabile all’azienda, è cruciale considerare le alternative e le conseguenze potenziali sulla relazione tra datore di lavoro e dipendente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate dal medico competente. Se possibile, il lavoratore può essere assegnato a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo la retribuzione corrispondente.
La inidoneità permanente o temporanea richiede valutazioni attente da parte del datore di lavoro. Il dipendente ha il diritto di ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale.

La questione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è complessa. La giurisprudenza suggerisce che la sospensione non retribuita potrebbe essere legittima, specialmente se la inidoneità impedisce al lavoratore di svolgere la propria attività in modo oggettivo.

La decisione finale, se l’inidoneità non può essere risolta e non ci sono altre mansioni disponibili, è un passo cruciale. La recente interpretazione che collega l’inidoneità alla “disabilità” aggiunge un livello di complessità, poiché il datore di lavoro potrebbe dover considerare accomodamenti ragionevoli per integrare il dipendente in un contesto produttivo.
In conclusione, la gestione della inidoneità del dipendente richiede un approccio oculato, specialmente considerando le possibili implicazioni legali e la recente interpretazione della inidoneità come “disabilità”.

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Aiuti Covid: entro il 31 dicembre le imprese devono autocertificare gli importi ricevuti

Con un decreto pubblicato il 21 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha previsto che le imprese che hanno beneficiato di aiuti Covid devono presentare un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023.

L’autocertificazione deve attestare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti oltre i massimali previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

I massimali variano a seconda del periodo di erogazione dell’aiuto:
– 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
– 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Nel caso in cui l’importo degli aiuti ricevuti superi i massimali, l’impresa deve restituire la differenza entro il 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea.

In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo delle somme sarà detratto, senza applicazione di sanzioni, dagli aiuti di Stato ricevuti o concessi successivamente all’impresa.
Con questa misura, il Ministero del Turismo intende verificare il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti Covid e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti.

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Ricordiamo le principali scadenze di Dicembre 2023:

🔸Lunedì 18 Dicembre
Versamento IVA e ritenute – Novembre
Versamento IMU – saldo 2023
Versamento acconto imposta sost. rivalutazione TFR

🔸Mercoledì 20 Dicembre
Versamento 4ª rata Ravv. speciale + Sanatoria istituti definitori

🔸Mercoledì 27 Dicembre
Versamento IVA – acconto 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Manovra di Bilancio 2024: Cuneo Fiscale e Sostegno alle famiglie

Il Ddl di Bilancio 2024 prevede un significativo sostegno alle famiglie come intervento prioritario, mirando a compensare la perdita di potere d’acquisto subita fino a questo momento.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato durante un’audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato che le famiglie continueranno a beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali.
Questa misura è progettata per sostenere i consumi, l’occupazione e la crescita del PIL.

Il Ministro ha delineato una manovra che, sebbene tagli le spese in modo austero, espande le risorse a favore dei lavoratori con redditi medio-bassi. Circa due terzi delle misure sono destinate ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 50 mila euro. La manovra si concentra sulle attuali difficoltà, privilegiando il sostegno alle famiglie, con l’obiettivo di fornire risposte concrete alle esigenze degli individui più vulnerabili in un contesto ancora delicato.

La sostenibilità complessiva della finanza pubblica nel medio lungo periodo è un elemento fondamentale, e la manovra introduce interventi volti a favorirla, contribuendo allo sviluppo crescente e duraturo dell’economia nazionale.
Oltre all’esonero parziale dei contributi previdenziali per le famiglie, sono state implementate ulteriori misure per sostenere la natalità attraverso la leva della decontribuzione per le lavoratrici. La proroga dell’alleggerimento fiscale per i premi di produttività è un ulteriore sostegno ai redditi, mantenendo un’aliquota del 5 per cento anche nel prossimo anno.

La manovra prevede anche il potenziamento degli strumenti di welfare aziendale, con un aumento delle soglie per i beni e servizi forniti in esenzione fiscale ai lavoratori dipendenti. Inoltre, per la prima volta, si ampliano le finalità di utilizzo di tali benefici, includendo il pagamento dei mutui e degli affitti relativi alla prima casa.
Considerando le sfide internazionali, come la crisi ucraina e i nuovi focolai di instabilità nel Medio Oriente, la manovra conferma misure di contrasto ai rincari dei prezzi energetici. Viene destinato un contributo straordinario di 200 milioni per il primo trimestre del 2024 alle famiglie meno abbienti.
La rifinanziata carta “dedicata a te” è confermata per le famiglie con specifiche condizioni reddituali, offrendo supporto all’acquisto di generi di prima necessità, nonché, con soglie specifiche, alle spese per carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Lo Studio Pallino rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza.

Il 30 novembre scade il termine per pagare la seconda rata della rottamazione quater, la misura introdotta dal governo Meloni per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Chi ha aderito alla rottamazione quater deve pagare, entro la scadenza del 30 novembre, il 20% del debito residuo. La rata può essere pagata in una soluzione unica o in 18 rate, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il 30 novembre, i benefici della rottamazione quater saranno persi e il debito residuo dovrà essere saldato con interessi, sanzioni, more e aggio.

Come pagare la seconda rata

La seconda rata della rottamazione quater può essere pagata in diversi modi:
– In banca, agli sportelli bancomat abilitati al servizio Cbill o attraverso l’home banking;
– Alle Poste, dai tabaccai che hanno i circuiti Sisal e Lottomatica;
– Attraverso l’app PagoPa o sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare la rata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è necessario prenotarsi in anticipo.

La seconda rata della rottamazione quater è un appuntamento importante per tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura. Il pagamento entro la scadenza del 30 novembre consente di beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione, quali l’esclusione di interessi, sanzioni, more e aggio. In caso di mancato pagamento, il debito residuo dovrà essere saldato con l’applicazione di tutti i costi accessori.

La riforma fiscale del 2023 rivoluziona la competenza degli uffici per gli accertamenti sulle società e i redditi trasparenti!

La Direzione provinciale, competente per la società, sarà ora la stessa per i soci, eliminando le complessità del litisconsorzio necessario. L’art. 1 del nuovo decreto legislativo, derivante dalla legge delega 111/2023, introduce modifiche cruciali all’art. 31 del DPR 600/73, ridefinendo la competenza in materia di accertamenti. Questa normativa mira a risolvere le problematiche legate a domicili fiscali diversi tra società e soci, semplificando il processo e evitando contenziosi complessi.

In particolare, l’ufficio distrettuale (ora Direzione provinciale) competente sarà determinato dal domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. Nel caso di attività d’impresa associate o aziende coniugali, la competenza sarà assegnata all’ufficio che si occupa dell’accertamento nei confronti della società o del titolare dell’azienda coniugale. Questo nuovo approccio mira a garantire una competenza uniforme, anche in situazioni in cui società e soci hanno domicili fiscali diversi.

L’obiettivo principale è superare le sfide processuali legate al litisconsorzio necessario tra soci e società, assicurando che gli accertamenti relativi ai soci siano gestiti dagli stessi uffici competenti per la società. Questo cambiamento potrebbe semplificare notevolmente il processo, evitando contenziosi complicati e garantendo una maggiore coerenza nelle procedure fiscali.

Infine, questa modifica dovrebbe promuovere la coerenza con l’art. 40 comma 2 del DPR 600/73, che richiede l’adozione di un unico atto per la società e i soci. Con l’introduzione di una competenza unificata, si prevede che gli accertamenti sulla società e sui soci saranno effettuati in modo più rapido e coordinato, eliminando le sfide derivanti da procedure separate e garantendo un’applicazione più uniforme delle normative fiscali.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Il panorama fiscale per chi vende una casa ristrutturata con il Superbonus 110% subirà significative modifiche a partire da gennaio 2024. La vendita di un immobile che ha beneficiato di questa agevolazione comporterà un aumento dell’onere fiscale, soprattutto per coloro che hanno intrapreso ristrutturazioni con l’unico scopo di speculare sul mercato immobiliare.

Le nuove disposizioni della legge di bilancio prevedono che, entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% dovrà affrontare una tassazione del 26% sull’intera plusvalenza ottenuta. Questo nuovo scenario non consentirà più di scontare il costo dei lavori agevolati nel calcolo della plusvalenza.

In breve, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati completati lavori agevolati, come definito dall’articolo 119 del Dl 34/2020, entro un periodo di dieci anni, comporterà una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di questa plusvalenza, le spese sostenute (limitate a quelle agevolate al 110%, che sono oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non verranno considerate se l’intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre avranno un peso del 50% in caso contrario.

È possibile richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza presso il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, questa opzione è valida solo se l’acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni prima, consentendo l’aggiornamento del costo originario in base all’indice Istat.

Al di fuori di questo regime, sono esclusi dalla tassazione aggiuntiva gli immobili ottenuti per eredità, quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari, e quelli interessati da ristrutturazioni diverse dal bonus 110%. Per gli altri immobili, sarà necessario attendere almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori prima di poterli rivendere senza subire ulteriori tassazioni. Per calcolare l’importo aggiuntivo delle tasse, sarà essenziale determinare l’entità della plusvalenza e applicare il 26% su tale cifra. Questa nuova impostazione fiscale richiede una valutazione attenta per coloro che intendono vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%.

Per eventuali domande o consulenza sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% lo Studio Pallino rimane a disposizione.

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