Il trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti rappresenta un argomento di grande importanza per le aziende e i professionisti, vista la frequenza con cui queste spese vengono sostenute nell’ambito delle attività lavorative.

Innanzitutto, la detraibilità dell’IVA collegata alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è subordinata a specifiche condizioni. Queste spese devono essere strettamente inerenti all’attività esercitata e devono essere documentate tramite regolare fattura richiesta all’albergatore o al ristoratore. Tuttavia, esistono casi in cui tale IVA non può essere detratta. Ad esempio, quando queste spese configurano costi di rappresentanza, come nel caso di un rinfresco per l’inaugurazione di una sede aziendale, l’IVA relativa non è detraibile. È importante inoltre precisare che, qualora le prestazioni siano usufruite da un soggetto differente dal titolare della partita IVA, come un dipendente, la fattura deve comunque essere intestata al datore di lavoro, riportando i dati del beneficiario in fattura o in un documento allegato.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, la normativa vigente stabilisce che le spese relative ad alberghi e ristoranti sono generalmente deducibili solo parzialmente, nella misura del 75%, sia per i redditi d’impresa che per quelli derivanti da lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre specifiche casistiche di deducibilità. La limitazione al 75% si applica ad esempio quando le spese per alberghi e ristoranti rappresentano spese di rappresentanza; in questo caso, per le imprese, la quota del 75% va sommata alle altre spese di rappresentanza e il totale deducibile è limitato ad una specifica percentuale dei ricavi caratteristici, variabile a seconda del volume dei ricavi stessi.

Una particolare attenzione va posta alle spese sostenute per trasferte dei soci non amministratori e alle trasferte all’interno del comune della sede aziendale: anche in questi casi la deducibilità è limitata al 75%. Al contrario, non si applica tale limitazione per le spese sostenute per trasferte di dipendenti, collaboratori e amministratori co.co.co. effettuate fuori dal territorio comunale, purché venga rispettato il limite giornaliero stabilito dalla normativa, pari a €180,76 per trasferte nazionali e €258,23 per quelle estere.

Per i lavoratori autonomi, la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione è parzialmente limitata: infatti, solo il 75% di tali costi è deducibile nel limite del 2% dei compensi percepiti. Tale limite si riduce ulteriormente all’1% nel caso in cui le spese siano classificate come spese di rappresentanza.

Un caso specifico riguarda i servizi sostitutivi della mensa, come i buoni pasto o le convenzioni con pubblici esercizi: per queste spese non è prevista alcuna limitazione, risultando quindi interamente deducibili.

Dal 2025 sono state introdotte ulteriori restrizioni per quanto riguarda le spese sostenute dai lavoratori autonomi, specialmente se queste vengono riaddebitate analiticamente ai committenti. In linea generale, tali spese risultano indeducibili, in quanto il relativo rimborso non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, esistono specifiche eccezioni: se le spese non vengono rimborsate entro un anno dalla fatturazione e se l’importo complessivo, comprensivo del compenso, è inferiore o uguale a € 2.500, esse diventano deducibili.

Un altro elemento fondamentale riguarda la tracciabilità delle spese, diventata obbligatoria dal 2025 secondo quanto previsto dagli articoli 54-ter e 95 del TUIR. Infatti, per poter dedurre fiscalmente tali costi, è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti tracciabili.

La deducibilità ai fini reddituali dell’IVA non detratta è un altro aspetto rilevante. Quando si sceglie di non esercitare la detrazione dell’IVA, oppure quando viene richiesto un documento commerciale invece della fattura, la deducibilità si differenzia: nel caso del documento commerciale, l’importo deducibile va dal 75% al 100%, includendo l’IVA non detratta. Diversamente, se si è richiesta la fattura ma non è stata detratta l’IVA per scelta, la deducibilità riguarda esclusivamente l’imponibile, con esclusione della quota IVA non detratta.

Per maggiori dettagli e per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Per rendere più chiari questi concetti, si propongono qui alcune FAQ che approfondiscono le principali domande relative al trattamento fiscale di queste spese:

  1. È sempre necessario richiedere la fattura per detrarre l’IVA relativa alle spese alberghiere e di ristorazione? Sì, la fattura è indispensabile per la detrazione IVA. Se viene richiesto un documento commerciale, l’IVA non sarà detraibile.
  2. Le spese di alberghi e ristoranti per trasferte fuori comune dei dipendenti sono interamente deducibili? Sì, in questo caso le spese sono deducibili al 100%.
  3. Cosa succede se le spese vengono effettuate all’interno del comune aziendale? La deducibilità si riduce al 75% del costo sostenuto.
  4. Sono previste limitazioni per i buoni pasto? No, i buoni pasto e le convenzioni con pubblici esercizi non hanno limitazioni e risultano deducibili integralmente.
  5. Le spese di albergo e ristorazione dei lavoratori autonomi sono completamente deducibili? No, sono deducibili al 75%, entro il limite del 2% dei compensi annui percepiti.

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali casistiche e della relativa deducibilità:

Tipologia spesa Detraibilità IVA Deducibilità costo Obbligo tracciabilità
Dipendente trasferta fuori comune (fattura) 100%
Dipendente trasferta nel comune (fattura) 75% No (consigliata)
Titolare o socio 75% No
Lavoratore autonomo 75% (entro 2% compensi) No
Spese mensa/buoni pasto 100% No

 

Ricordiamo le principali scadenze di Marzo 2025

17 marzo 2025

  1. Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) per persone fisiche titolari di Partita IVA
    • Prosecuzione del versamento rateale del II acconto dovuto.
  2. Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile
    • Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi legali.
  3. Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024
    • Per il versamento del saldo IMU in scadenza 16 dicembre 2024.
  4. Ravvedimento: ritenute e IVA mensile/trimestrale
    • Sanatoria per il mese precedente con sanzione ridotta (1,25% dell’imposta non versata) e interessi.
  5. Ritenute sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo, provvigioni)
    • Obbligo di versamento per chi ha corrisposto compensi con ritenuta (ad esempio 20% per i professionisti).
  6. Tassa annuale su libri sociali e registri
    • Versamento dovuto per bollatura/vidimazione libri sociali e registri.
  7. Trasmissione dati all’Agenzia delle Entrate (ai fini della dichiarazione precompilata):
    • Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico.
    • Spese sanitarie rimborsate.
    • Spese di istruzione universitaria e spese funebri.
    • Spese per abbonamenti ai trasporti pubblici.
    • Interessi passivi su mutui.
    • Contratti e premi assicurativi.
    • Contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari.
    • Erogazioni liberali (ONLUS, APS ecc.).
    • Rette per asili nido.
    • Spese per frequenza scolastica.
  8. Trasmissione CU 2025
    • Sostituti d’imposta inviano le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (non occasionale) all’Agenzia.
  9. Comunicazione interventi su parti comuni di edifici residenziali
    • Comunicazione all’anagrafe tributaria (ristrutturazioni/riqualificazioni).
  10. Esterometro
    • Invio dati delle operazioni transfrontaliere (fatture passive del mese precedente).
  11. Versamento contributi gestione separata INPS
    • Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente.
  12. Versamenti imposta sostitutiva su redditi di natura finanziaria e plusvalenze
    • Intermediari autorizzati (banche, SIM ecc.) versano l’imposta sostitutiva su plusvalenze del secondo mese precedente.
  13. Versamento accise
    • Imposta di produzione e consumo sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
  14. Imposta sugli intrattenimenti
    • Versamento dell’imposta sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
  15. Tobin Tax
    • Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente e compilazione prospetto.

20 marzo 2025

  1. Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
    • Comunicazione del credito (30% delle commissioni addebitate) relativo alle transazioni di febbraio 2025.
  2. Comunicazione telematica prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (GIG economy)
    • Obbligo di comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo, le collaborazioni occasionali (es. riders).
  3. Somministrazione di lavoro – Comunicazioni obbligatorie
    • Segnalazione di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni di lavoratori somministrati (mese precedente).

25 marzo 2025

  1. Contributi ENPAIA (impiegati agricoli)
    • Denuncia retribuzioni corrisposte nel mese precedente e versamento contributi previdenziali.
  2. Intrastat
    • Presentazione elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie (e dati statistici su acquisti/cessioni).

27 marzo 2025

  1. Ravvedimento entro 90 giorni dell’acconto IVA
    • Per l’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre 2024, possibilità di ravvedimento con sanzione ridotta e interessi.

31 marzo 2025

  1. Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Invio modello LAV_US al Ministero del Lavoro per attività usuranti svolte nel 2024.
  2. Tobin Tax – Dichiarazione
    • Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni 2024.
  3. Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
    • Per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
  4. Denuncia UNIEMENS (INPS)
    • Comunicazione dei dati retributivi e contributivi per il mese precedente.
  5. Comunicazione periodica antiriciclaggio
    • Intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, SGR ecc.) trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria.
  6. Libro unico del lavoro (LUL)
    • Compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
  7. Modelli INTRA 12
    • Dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari per enti non soggetti passivi o agricoltori esonerati e relativo versamento.
  8. Presentazione dichiarazione Redditi e IRAP 2024
    • Per società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (esercizio chiuso il 31 maggio 2024).
  9. OSS/IOSS
    • Presentazione dichiarazione IVA e versamento per febbraio 2025 (soggetti aderenti ai regimi speciali UE).
  10. Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo)
    • Possibilità di regolarizzare anni precedenti (2018-2022) con versamento imposta sostitutiva ridotta.
  11. Registrazione contratti di locazione
    • Entro 30 giorni dalla data del contratto (o 60 se stipulato all’estero) e versamento imposta di registro (F24 ELIDE).
  12. Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo)
    • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche per redditi di lavoro autonomo consegnate entro il 16 marzo.
  13. Versamento contributi Enasarco/FIRR
    • Contributi relativi all’indennità di fine rapporto agenti e rappresentanti.
  14. Versamento II acconto IRES e IRAP (soggetti “a cavallo”)
    • Per esercizi sociali con periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025.
  15. Versamento saldo e primo acconto imposte (Redditi 2024 e IRAP 2024) per società con esercizio a cavallo
    • Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differire di 30 giorni con maggiorazione 0,40%.

 

TABELLA RIASSUNTIVA

 

DATA ADEMPIMENTO DESCRIZIONE ESSENZIALE NOTE / SOGGETTI INTERESSATI
17 marzo 2025 Rateizzazione II acconto imposte (Redditi 2024) Versamento rateale del II acconto per persone fisiche titolari di P.IVA Persone fisiche con Partita IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: ritenute e IVA mensile Possibilità di sanare omissioni o versamenti insufficienti entro 90 giorni, con sanzione ridotta e interessi Tutti i contribuenti soggetti a ritenute / IVA
17 marzo 2025 Ravvedimento entro 90 giorni: saldo IMU 2024 Per il versamento del saldo IMU (scad. 16 dicembre 2024) Proprietari di immobili soggetti a IMU
17 marzo 2025 Ravvedimento ritenute e IVA mensile/trimestrale Sanatoria versamenti omessi/insufficienti del mese precedente (sanzione ridotta 1,25%) Sostituti d’imposta, soggetti passivi IVA
17 marzo 2025 Ritenute su redditi di lavoro (dip., autonomo, provvigioni) Versamento delle ritenute (es. 20% per compensi a professionisti) Datori di lavoro, sostituti d’imposta
17 marzo 2025 Tassa annuale bollatura libri sociali e registri Versamento tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri Società di capitali, enti commerciali, ecc.
17 marzo 2025 Trasmissione dati all’Agenzia Entrate (dich. precompilata) Invio telematico di vari dati: spese ristrutturazioni, risparmio energetico, sanitarie rimborsate, universitarie/funebri, abbonamenti trasporti, interessi mutuo, ecc. Soggetti che gestiscono tali dati (amministratori condominio, assicurazioni, banche, università, ecc.)
17 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (redditi di lavoro dipendente/autonomo abituale) I sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi erogati Datori di lavoro, committenti
17 marzo 2025 Comunicazione interventi su parti comuni (ristrutturazioni/riqualificazioni) Trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati sugli interventi in parti comuni di edifici residenziali Amministratori di condominio
17 marzo 2025 Esterometro: operazioni transfrontaliere (passive) Invio dati fatture elettroniche relative a operazioni passive del mese precedente Soggetti passivi IVA con operazioni estere
17 marzo 2025 Versamento contributi gestione separata INPS Per compensi a venditori porta a porta e collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente Committenti obbligati
17 marzo 2025 Versamenti imposta sostitutiva (plusvalenze, risparmio amministrato/gestito) Intermediari autorizzati (banche, SIM) versano l’imposta su plusvalenze realizzate nel secondo mese precedente Banche, SIM, altri intermediari
17 marzo 2025 Versamento accise (prodotti immessi in consumo) Imposta di produzione/consumo su prodotti sottoposti al regime delle accise (mese precedente) Soggetti obbligati in campo accise
17 marzo 2025 Versamento imposta sugli intrattenimenti (apparecchi da divertimento) Riguarda gli apparecchi da intrattenimento riferiti al 2025 Gestori di sale giochi, bar con apparecchi, ecc.
17 marzo 2025 Tobin Tax (imposta sulle transazioni finanziarie) Versamento relativo alle operazioni del mese precedente + compilazione prospetto Operatori finanziari, intermediari, soggetti che effettuano transazioni su strumenti finanziari
20 marzo 2025 Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici Comunicazione del credito (30% delle commissioni) sulle transazioni di febbraio 2025 Esercenti che accettano pagamenti con carta/strumenti tracciabili
20 marzo 2025 Comunicazione prestazioni autonome su piattaforme digitali (GIG economy) Segnalazione delle collaborazioni autonome/occasionali (es. riders) instaurate il mese precedente, entro il 20 del mese successivo Committenti di prestazioni tramite piattaforme (food delivery, ecc.)
20 marzo 2025 Somministrazione di lavoro: comunicazioni obbligatorie Assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni lavoratori somministrati (mese precedente) Agenzie per il lavoro, aziende utilizzatrici
25 marzo 2025 Contributi agricoli ENPAIA Denuncia delle retribuzioni di impiegati agricoli (mese precedente) e versamento contributi Datori di lavoro nel settore agricolo
25 marzo 2025 Intrastat: elenchi riepilogativi mensili Presentazione elenchi cessioni intracomunitarie e dati statistici acquisti/cessioni (mese precedente) Soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari
27 marzo 2025 Ravvedimento acconto IVA entro 90 giorni (acconto scad. 27 dic. 2024) Versamento omesso/insufficiente con sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali Soggetti tenuti all’acconto IVA
31 marzo 2025 Comunicazione annuale lavori usuranti (mod. LAV_US) Invio telematico al Ministero del Lavoro per rilevare attività usuranti svolte nel 2024 Datori di lavoro con personale impegnato in lavori usuranti
31 marzo 2025 Tobin Tax: dichiarazione annuale Dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie 2024 Soggetti interessati alla Tobin Tax
31 marzo 2025 Domanda CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) Per eventi oggettivamente non evitabili del mese precedente, invio domanda all’INPS Aziende che richiedono CIGO
31 marzo 2025 Denuncia UNIEMENS (INPS) Comunicazione dati retributivi e contributivi del mese precedente Datori di lavoro
31 marzo 2025 Comunicazione periodica antiriciclaggio (Intermediari finanziari) Banche, Poste, SIM, SGR, ecc. trasmettono i dati mensili all’Anagrafe Tributaria Intermediari finanziari, operatori qualificati
31 marzo 2025 Libro unico del lavoro (LUL) Compilazione entro fine mese successivo con dati relativi ai lavoratori Datori di lavoro
31 marzo 2025 Modelli INTRA 12 (acquisti intracomunitari di enti non passivi e agricoltori esonerati) Dichiarazione mensile degli acquisti intra del secondo mese precedente + versamento IVA Enti non commerciali e agricoltori esonerati
31 marzo 2025 Dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 (società con esercizio non solare) Società con periodo d’imposta chiuso il 31/05/2024 presentano via telematica Redditi e IRAP 2024 Società di capitali, enti commerciali e non commerciali
31 marzo 2025 OSS/IOSS: dichiarazione e versamento mensile IVA Operatori aderenti al regime IOSS presentano dichiarazione e versano l’IVA dovuta (febbraio 2025) Soggetti che operano in e-commerce e commercio intracomunitario
31 marzo 2025 Ravvedimento speciale (ISA e concordato preventivo biennale) Regolarizzazione anni 2018-2022 per chi ha aderito entro il 31/10/2024, con versamento imposta sostitutiva Contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale
31 marzo 2025 Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro Entro 30 giorni dalla data del contratto (60 se stipulato all’estero), obbligo di registrazione e pagamento imposta (F24 ELIDE) Locatori (persone fisiche o giuridiche)
31 marzo 2025 Trasmissione CU 2025 (lavoro autonomo) Invio all’Agenzia Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo consegnate entro il 16/03 Sostituti d’imposta
31 marzo 2025 Versamento contributi Enasarco/FIRR Versamento contributi al Fondo indennità fine rapporto di agenti e rappresentanti (provvigioni liquidate l’anno precedente) Ditte mandanti, agenti e rappresentanti di commercio
31 marzo 2025 Versamento II acconto IRES e IRAP (esercizi “a cavallo”) Per periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2025 Società di capitali, enti commerciali
31 marzo 2025 Versamento saldo + 1° acconto imposte (Redditi e IRAP 2024) per società con esercizio “a cavallo” Per esercizi 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024; possibilità di differimento di 30 giorni con 0,40% di interesse Società di capitali, enti commerciali

Vi ricordiamo che il nostro team di esperti è a vostra disposizione per chiarimenti e assistenza personalizzata.

Scarica il pdf con lo Scadenzario fiscale di Marzo 2025
SCADENZARIO MARZO 2025

Di seguito lo scadenzario contrattuale relativo a  Marzo 2025

1 Marzo 2025

  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)
    • Assistenza integrativa: Nuova disciplina prestazioni Ebitemp e Formatemp
  • IGIENE AMBIENTALE (K540)
    • C.r.a.: corrisposto l’elemento
  • POMPE FUNEBRI – Aziende municipalizzate (IB17)
    • Elementi di garanzia retributiva: corrisposto l’elemento
  • CALZATURE – Aziende industriali (D121)
    • Elemento di garanzia retributiva: erogazione dell’elemento
  • IGIENE AMBIENTALE – Aziende private e municipalizzate (K545)
    • Elemento di garanzia retributiva: corrisposto l’elemento
  • TRASPORTO A FUNE (I911)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Confcommercio (H011)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • COMMERCIO – SERVIZI – Conflavoro PMI (H02H)
    • Minimi tabellari: erogato l’aumento dei minimi
  • INTERSETTORIALE – CIFA (H03A)
    • Minimi tabellari (settore Commercio): corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Federdistribuzione (H008)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • TERZIARIO – Sistema Impresa (H01N)
    • Minimi tabellari: corrisposto l’aumento dei minimi
  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (V212)
    • Minimi tabellari: nuova disciplina dell’indennità di disponibilità
  • TERZIARIO – Confesercenti (H012)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • GUARDIE AI FUOCHI (IA01)
    • Minimi tabellari: corrisposti gli aumenti
  • COMMERCIO, GRANDE DISTRIBUZIONE E RETAIL MARKETING – FEDERDAT (H03L)
    • Minimi tabellari: corrisposto l’aumento
  • IGIENE AMBIENTALE (K540)
    • Minimi tabellari – Somma perequativa: corrisposto l’elemento
  • METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane (C030)
    • Preavviso: nuovi termini per gli operai
  • DIRIGENTI – Aziende industriali (V012)
    • Una tantum: termine per la corresponsione
  • SERVIZI POSTALI IN APPALTO (K721)
    • Una tantum: corrisposta la seconda tranche
  • TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA – Aziende artigiane (V751)
    • Una tantum: erogata la seconda tranche

3 Marzo 2025

  • Addizionali regionali e comunali: ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento del secondo acconto imposte risultanti da Redditi 2024

17 Marzo 2025
(il 16 cade di domenica, quindi la scadenza è posticipata al 17)

  • Modello 730
    • Invio telematico comunicazione per ricezione dati 730-4
  • Giornalisti – Casagit
    • Denuncia e versamento contributi del mese precedente
  • Giornalisti – INPGI Gestione Separata
    • Denuncia e versamento contributi per le collaborazioni coordinate e continuative
  • INPS – UniEmens / Contributi lavoro dipendente
    • Versamento contributi relativi alle retribuzioni del mese precedente
  • Lavoro in agricoltura
    • Versamento trimestrale contributi operai agricoli
  • Fondo di Tesoreria INPS
    • Versamento TFR maturato nel mese precedente
  • Modello CU
    • Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni (redditi di lavoro dipendente, autonomo, ecc.)
  • Collaborazioni coordinate e continuative
    • Versamento alla Gestione separata INPS dei compensi corrisposti nel mese precedente

20 Marzo 2025

  • Lavoratori autonomi / vendite a domicilio / piattaforme digitali (GIG economy)
    • Comunicazione telematica mensile delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme
  • Somministrazione di lavoro
    • Comunicazione obbligatoria delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni relative al mese precedente

25 Marzo 2025

  • Lavoro in agricoltura – ENPAIA
    • Denuncia delle retribuzioni effettive del mese precedente e versamento dei relativi contributi

31 Marzo 2025

  • Comunicazione annuale lavori usuranti
    • Termine per invio Modello LAV_US (attività usuranti svolte nell’anno 2024)
  • Scadenza di vari CCNL
    • LAPIDEI – Aziende industriali (F041)
    • CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) (H601)
    • MINIERE – Aziende industriali (B282)
    • PELLI E CUOIO – Aziende industriali (D111)
  • Agenti e rappresentanti (ENASARCO/FIRR)
    • Versamento dei contributi FIRR

 

TABELLA RIASSUNTIVA

DATA OGGETTO / ADEMPIMENTO NOTE / RIFERIMENTI
1 Marzo 2025 Contratti nazionali – variazioni o elementi retributivi

– Somministrazione di Lavoro (V212): Assistenza integrativa (Ebitemp e Formatemp) e Minimi tabellari (nuova disciplina indennità di disponibilità).
– Igiene Ambientale (K540): Corresponsione di elemento (C.r.a.) e Minimi tabellari – Somma perequativa.
– Pompe Funebri (IB17): Elementi di garanzia retributiva.
– Calzature (D121): Elemento di garanzia retributiva.
– Igiene Ambientale – Privati/municipalizzate (K545): Elemento di garanzia retributiva.
– Trasporto a Fune (I911): Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Confcommercio (H011): Aumenti minimi tabellari.
– Commercio – Servizi – Conflavoro PMI (H02H): Aumento minimi tabellari.
– Intersettoriale – CIFA (H03A), settore Commercio: Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Federdistribuzione (H008): Aumenti minimi tabellari.
– Terziario – Sistema Impresa (H01N): Aumento minimi tabellari.
– Terziario – Confesercenti (H012): Aumenti minimi tabellari.
– Guardie ai Fuochi (IA01): Aumenti minimi tabellari.
– Commercio, Grande Distribuzione, Retail Marketing – Federdat (H03L): Aumento minimi tabellari.
– Metalmeccanica Artigianato (C030): Nuovi termini di preavviso per operai.
– Dirigenti – Aziende industriali (V012): Termine per corresponsione Una Tantum.
– Servizi Postali in Appalto (K721): Una Tantum, seconda tranche.
– Tessili Moda e Chimica Ceramica – Aziende artigiane (V751): Una Tantum, seconda tranche.

Riepilogo: È la giornata più ricca di scadenze contrattuali, con:
– Versamenti o elementi di garanzia retributiva
– Aumenti dei minimi tabellari
– Assistenza integrativa
– Una Tantum in alcuni settori
– Nuovi termini di preavviso (Metalmeccanica Artig.)
3 Marzo 2025 Addizionali regionali e comunali

– Ravvedimento operoso entro 90 giorni per il mancato versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Redditi 2024 (il termine originario era 2 dicembre 2024).

Indicazioni fiscali: Versamento delle imposte dovute, sanzione ridotta (1,3889%) e interessi legali giorno per giorno.
17 Marzo 2025 (Scadenza posticipata perché il 16/03 cade di domenica)

Modello 730: Invio telematico della comunicazione per ricezione dati 730-4.
Giornalisti:
• Casagit: Denuncia e versamento contributi.
• INPGI Gestione Separata: Denuncia e versamento dei contributi per co.co.co. giornalistiche.
INPS – UniEmens: Versamento contributi lavoro dipendente (retribuzioni del mese precedente).
Agricoltura: Versamento trimestrale contributi operai agricoli.
Fondo di Tesoreria INPS: Versamento TFR maturato nel mese precedente.
Certificazione Unica (CU): Invio telematico all’Agenzia delle Entrate per redditi di lavoro dipendente e autonomo (2024).
Co.co.co. / Collaborazioni: Versamento alla Gestione Separata INPS dei compensi corrisposti nel mese precedente.

Giornata dedicata a adempimenti contributivi e fiscali mensili/trimestrali, oltre alla scadenza di invio della CU all’Agenzia delle Entrate.
20 Marzo 2025 Lavoratori Autonomi / Gig Economy: Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali (entro il 20° giorno del mese successivo).
Somministrazione di lavoro: Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni del mese precedente).
Controllare ambito di applicazione delle comunicazioni (per i lavoratori tramite app o piattaforme digitali e per i somministrati).
25 Marzo 2025 Agricoltura – ENPAIA: Denuncia mensile delle retribuzioni effettive e versamento relativi contributi previdenziali per impiegati agricoli. Adempimento periodico (mensile), con termine fissato al 25 di ogni mese.
31 Marzo 2025 Comunicazione annuale Lavori Usuranti: Invio del modello LAV_US al Ministero del Lavoro, per l’attestazione delle lavorazioni usuranti svolte nell’anno 2024.

Scadenza di vari CCNL:
• Lapidei – Aziende industriali (F041).
• Centri Elaborazione Dati (CED) (H601).
• Miniere – Aziende industriali (B282).
• Pelli e Cuoio – Aziende industriali (D111).

Agenti e rappresentanti: Versamento dei contributi ENASARCO (FIRR).

Lavori Usuranti: fondamentale per l’accesso anticipato alla pensione.
CCNL: fine del periodo di vigenza, possibili rinnovi/aggiornamenti.
ENASARCO/FIRR: scadenza versamento contributi per Agenti/Rappresentanti.

SCARICA IL PDF CON LO SCADENZARIO CONTRATTUALE DI MARZO 2025
Scadenzario Contrattuale Marzo 2025

Vi ricordiamo che il nostro team di esperti è a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza personalizzata.

Speciale LEGGE DI BILANCIO 2025

La disciplina dei congedi parentali in Italia è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025, introducendo importanti miglioramenti nelle tutele riservate ai lavoratori dipendenti. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sull’aumento dell’indennità riconosciuta per i periodi di congedo parentale facoltativo, con un significativo potenziamento delle misure già introdotte negli anni precedenti.

Uno degli interventi più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 riguarda l’innalzamento dell’indennità per il congedo parentale facoltativo a tre mesi retribuiti all’80% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG). In precedenza, questa percentuale era applicabile solo a un mese di congedo, mentre con la nuova normativa il periodo coperto dall’indennità maggiorata si estende.

Questa misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, includendo entrambi i genitori, che possono usufruire del beneficio in alternativa tra loro, ma con la possibilità di fruirne contemporaneamente. Tuttavia, la somma totale dei mesi maggiorati rimane invariata a livello di nucleo familiare, e il congedo deve essere usufruito entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per i periodi di congedo fruiti successivamente al sesto anno di età e fino al dodicesimo anno, rimane in vigore l’indennità standard del 30% della RMG.

Regole per l’Accesso all’Indennità Maggiorata

L’accesso all’indennità all’80% prevede condizioni ben definite. Oltre al requisito della fruizione del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei due genitori è un lavoratore autonomo, l’indennità maggiorata è riconosciuta solo al genitore lavoratore dipendente.

Un altro aspetto fondamentale è la data di conclusione del congedo obbligatorio. La precedente normativa della Legge di Bilancio 2024 aveva già introdotto una prima elevazione dell’indennità, prevedendo un mese all’80% e un secondo mese al 60% per coloro che terminavano il congedo obbligatorio nel corso del 2024. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce invece che, a regime, l’indennità dell’80% venga estesa a tre mesi.

Le modifiche introdotte dalla normativa si sviluppano nel tempo secondo un piano progressivo di ampliamento delle tutele.

Di seguito, una sintesi dell’evoluzione normativa:

Periodo di Termine del Congedo Obbligatorio Mesi con Indennità Maggiorata Percentuale di Indennizzo
Successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 1 mese 80%
Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 2 mesi 80% (solo per il 2024), poi 60%
Dal 1° gennaio 2025 3 mesi 80%

 

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i genitori che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e che avrebbero avuto diritto a un secondo mese di congedo indennizzato al 60%, potranno beneficiare della nuova misura, ricevendo l’80% per entrambi i mesi spettanti. I genitori che concluderanno il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025 avranno invece diritto a tre mesi di congedo parentale retribuito all’80%.

L’indennità maggiorata riguarda tre mesi complessivi per entrambi i genitori lavoratori dipendenti. Questo significa che, indipendentemente da come i mesi vengano suddivisi, non sarà possibile superare il limite di tre mesi per ogni figlio. I genitori possono scegliere di fruire del congedo simultaneamente o in modo alternato, ma i mesi indennizzati all’80% non sono cedibili tra loro.

Inoltre, il congedo parentale totale riconosciuto al nucleo familiare può raggiungere complessivamente i 9 mesi, elevabili a 10 o 11 mesi nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente non superi 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

FAQ

  1. Chi può beneficiare dell’indennità all’80% per il congedo parentale?

L’indennità maggiorata all’80% è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, per un massimo di tre mesi complessivi per entrambi i genitori.

  1. Fino a quando si può usufruire della misura maggiorata?

Il congedo parentale indennizzato all’80% deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il sesto anno dall’ingresso del minore in famiglia.

  1. Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo, è possibile ricevere l’indennità all’80%?

No, in questo caso solo il genitore lavoratore dipendente potrà beneficiare dell’indennità all’80%.

  1. Il congedo indennizzato all’80% può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori?

Sì, entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono fruire contemporaneamente del congedo parentale con indennità all’80%, ma senza superare il limite di tre mesi totali.

  1. Come viene distribuita l’indennità nel caso di più figli?

L’indennità all’80% è riconosciuta per ogni singolo figlio, ma resta vincolata al limite di tre mesi complessivi per ciascun figlio.

  1. Il congedo parentale può essere fruito dopo il sesto anno di vita del bambino?

Sì, ma con un’indennità ridotta al 30% della Retribuzione Media Giornaliera, fino al dodicesimo anno di età del minore.

 

 

Il Provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025, emanato dall’Agenzia delle Entrate, ha introdotto importanti novità in materia di dichiarazione dei sostituti d’imposta, delineando un sistema di trasmissione semplificata dei dati relativi alle ritenute operate.

Questa innovazione, inserita nel contesto del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, mira a snellire le procedure burocratiche per i datori di lavoro e gli altri soggetti tenuti a trattenere e versare imposte per conto di terzi. La semplificazione consiste nell’introduzione di un’alternativa alla consueta presentazione annuale del Modello 770, con l’obiettivo di rendere più agevole la gestione degli adempimenti fiscali.

A partire dal 6 febbraio 2025, i sostituti d’imposta possono avvalersi di questa nuova modalità operativa, che consente di trasmettere i dati in maniera diretta ed esclusiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La procedura si inserisce in un quadro di sperimentazione e riguarda specificamente quei soggetti che, al 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a cinque.

Questa soglia, individuata dal legislatore, riflette la volontà di supportare le realtà di minori dimensioni, riducendo il carico amministrativo che spesso rappresenta un ostacolo alla loro operatività.

Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede che, contestualmente ai versamenti mensili delle ritenute effettuati attraverso il Modello F24, i sostituti d’imposta debbano comunicare una serie di informazioni che in precedenza venivano fornite su base annuale con la presentazione del Modello 770. Tra i dati da trasmettere rientrano le ritenute e trattenute operate nel corso del periodo di riferimento, gli eventuali importi a credito utilizzabili in compensazione ai fini del versamento e altre informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha specificato nel provvedimento di attuazione.

La comunicazione di questi dati è equiparata, sotto il profilo normativo e giuridico, all’inserimento delle stesse informazioni nel Modello 770.

Di conseguenza, l’adesione a questa nuova modalità implica un vincolo per l’intero anno fiscale, con la necessità di adottare questo sistema in maniera continuativa senza la possibilità di tornare alla dichiarazione annuale tradizionale per il medesimo esercizio.

L’ambito di applicazione della procedura semplificata riguarda esclusivamente i sostituti d’imposta che erogano compensi qualificabili come redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché redditi di lavoro autonomo.

Questi soggetti, inoltre, devono essere obbligati per legge ad applicare ritenute alla fonte e devono effettuare il versamento delle suddette ritenute esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero i sistemi Fisconline ed Entratel. Non è consentito l’invio del Modello F24 attraverso il sistema bancario, come il remote banking o l’home banking, a conferma della necessità di un maggiore controllo e di una standardizzazione della trasmissione dei dati.

L’invio dei dati, che accompagna il versamento mensile delle ritenute, deve contenere diverse informazioni specifiche. Tra queste, il codice tributo corrispondente alla ritenuta o trattenuta operata, che viene indicato nel Modello F24 per consentire l’identificazione del tributo versato. Per le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale dell’IRPEF, occorre specificare il codice della Regione o del Comune destinatario dell’imposta.

Un altro elemento essenziale è il periodo di riferimento, che deve essere espresso nel formato mese-anno e che, salvo eccezioni, coincide con il mese in cui è maturato l’obbligo di effettuare la trattenuta o ritenuta. Questo criterio si applica anche nel caso in cui il versamento sia eseguito tramite il ravvedimento operoso.

In alcune situazioni particolari, come nel caso di versamenti effettuati oltre la scadenza o in sede di conguaglio annuale, devono essere utilizzati specifici codici convenzionali per identificare correttamente il periodo di competenza.

Oltre a questi dati, devono essere riportati gli importi delle ritenute e trattenute operate, includendo anche eventuali somme trattenute a titolo di rateazione a carico del contribuente beneficiario dell’assistenza fiscale. Devono inoltre essere indicati gli interessi eventualmente applicati, sia in caso di incapienza della retribuzione sia in caso di correzione di errori di calcolo. Infine, è necessario specificare se il versamento è avvenuto tramite il ravvedimento operoso, barrando l’apposita casella nel modulo telematico.

L’invio del Modello F24 e della relativa comunicazione dei dati aggiuntivi deve avvenire secondo precise scadenze, con decorrenza dal 6 febbraio 2025. Il sostituto d’imposta può procedere direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato ai sensi del DPR n. 322/1998. In ogni caso, l’invio deve avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e seguendo le specifiche tecniche previste dal provvedimento attuativo.

Per le ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, l’invio dei dati aggiuntivi può essere effettuato entro il 30 aprile 2025.

Il calendario delle scadenze stabilisce che i dati relativi a ciascun mese devono essere trasmessi entro il giorno 16 del mese successivo, salvo alcune eccezioni per i mesi estivi e per il periodo di fine anno. Ad esempio, per le ritenute operate nel mese di luglio, il termine di trasmissione è fissato al 20 agosto, mentre per quelle relative a dicembre la scadenza è posticipata al 16 gennaio dell’anno successivo.

Un elemento innovativo di questa semplificazione è l’introduzione del nuovo modello denominato “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”, che deve essere compilato insieme al modello F24. Se per qualsiasi motivo il modello F24 venisse scartato, la comunicazione rimarrebbe comunque valida, ma il versamento dovrà essere eseguito con il modello F24 ordinario, eventualmente ricorrendo al ravvedimento operoso in caso di ritardi.

Nonostante questa innovazione, restano invariati tutti gli altri obblighi a carico dei sostituti d’imposta, comprese le scadenze ordinarie per il versamento delle ritenute e trattenute operate.

Coloro che scelgono di non avvalersi della nuova procedura dovranno continuare a presentare il modello 770 nella sua forma completa per l’intero anno di riferimento. Inoltre, la presentazione del modello 770 tradizionale è considerata una rinuncia implicita alla possibilità di utilizzare il nuovo metodo semplificato.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati resi disponibili il modello di comunicazione e i relativi allegati, oltre alle specifiche tecniche per la trasmissione del flusso telematico.

Il nuovo prospetto delle ritenute e trattenute richiama la struttura dei quadri ST e SV del modello 770, ma in una versione più essenziale. Oltre a contenere il periodo di riferimento, il codice tributo e eventuali annotazioni, riporta l’importo delle ritenute e trattenute operate e quelle ancora da versare, inclusi gli interessi dovuti per il ravvedimento operoso.

Questa semplificazione consente di integrare in un unico flusso sia gli importi delle ritenute operate sia quelli già versati, facilitando la riconciliazione mensile dei debiti del sostituto d’imposta con i relativi pagamenti.

Nella pratica, si prevede che il modello F24 venga arricchito con i dati riportati nel prospetto delle ritenute, corrispondenti al nuovo record N del flusso telematico. In questo modo, l’amministrazione finanziaria potrà verificare in modo più efficiente la corrispondenza tra le ritenute dichiarate e quelle effettivamente versate.

Dato che le istruzioni operative sono state pubblicate successivamente all’inizio dell’anno d’imposta, le comunicazioni relative alle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 potranno essere trasmesse fino al 30 aprile dello stesso anno, senza pregiudicare le scadenze ordinarie previste per i versamenti mediante il modello F24.

Questa nuova modalità rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione degli adempimenti fiscali per i datori di lavoro con strutture di piccole dimensioni, riducendo il carico amministrativo e garantendo al tempo stesso la corretta gestione delle ritenute.

Se applicata correttamente, permetterà una maggiore efficienza nel processo di dichiarazione e pagamento delle imposte, migliorando la trasparenza e facilitando i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un Modello F24 o una comunicazione contenente dati aggiuntivi venga scartato dal sistema telematico, la comunicazione dei dati stessi resta comunque valida e il sostituto d’imposta dovrà procedere con un nuovo versamento utilizzando un separato Modello F24 ordinario, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se necessario.

Un aspetto di particolare importanza riguarda la possibilità di correggere eventuali errori tramite la sostituzione o l’annullamento di una comunicazione già inviata. Se il sostituto d’imposta si accorge di un errore, può annullare completamente la comunicazione trasmessa e il relativo Modello F24, purché quest’ultimo non sia già stato elaborato in via definitiva.

In alternativa, se il versamento effettuato è corretto ma vi sono errori nei dati trasmessi, è possibile procedere con una sostituzione, mantenendo valido il Modello F24 già inviato e correggendo solo le informazioni errate.

La nuova procedura semplificata, introdotta con l’obiettivo di rendere più agile la gestione degli adempimenti tributari per i piccoli datori di lavoro, rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei processi fiscali.

La sua applicazione sperimentale consentirà di valutarne l’efficacia nel ridurre il carico amministrativo e migliorare la trasparenza e la precisione delle dichiarazioni fiscali.

La tabella seguente riassume le principali scadenze:

Mese di riferimento Scadenza invio dati
Gennaio e Febbraio 30/04/2025
Marzo 16/04/2025
Aprile 16/05/2025
Maggio 16/06/2025
Giugno 16/07/2025
Luglio 20/08/2025

 

L’introduzione della dichiarazione semplificata rappresenta un’importante innovazione nel panorama degli adempimenti fiscali per i piccoli datori di lavoro. Il principale vantaggio è l’eliminazione della necessità di presentare il modello 770, semplificando la gestione delle ritenute e riducendo gli oneri burocratici.

Grazie alla trasmissione mensile dei dati, il sistema tributario diventa più trasparente e permette una maggiore sincronizzazione tra i versamenti e la comunicazione delle ritenute.

Per dettagli, chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ – Domande Frequenti

Cosa succede se un sostituto d’imposta non rispetta i requisiti per la dichiarazione semplificata?
Dovrà continuare a presentare il modello 770 annuale secondo le modalità ordinarie.

Posso inviare il modello F24 attraverso il mio home banking?
No, il versamento deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Cosa fare se il modello F24 viene scartato?
In questo caso, il versamento deve essere effettuato con un nuovo modello F24 ordinario, ma la comunicazione delle ritenute rimane valida.

Cosa accade se invio dati errati?
Sarà possibile correggere o annullare la comunicazione seguendo le procedure indicate dall’Agenzia delle Entrate.

Congedo parentale e agevolazioni per la genitorialità

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2025

 

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse misure a sostegno della genitorialità, con particolare attenzione al congedo parentale e agli incentivi per le lavoratrici madri. L’evoluzione normativa ha risposto alla necessità di garantire un migliore equilibrio tra vita lavorativa e familiare, favorendo la partecipazione attiva dei genitori alla crescita dei figli. La più recente manovra finanziaria, in vigore dal 2025, prevede un ulteriore ampliamento, portando a tre i mesi di congedo indennizzati all’80%.

Parallelamente, il Governo ha introdotto misure fiscali per le lavoratrici madri, includendo un esonero contributivo destinato alle donne con almeno due figli. La finalità di queste politiche è duplice: incentivare la natalità e promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro. Tuttavia, le agevolazioni presentano specifici requisiti e condizioni di accesso, che ne determinano l’applicabilità a diverse categorie di lavoratori. L’adozione di queste misure si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a garantire un sistema di welfare più inclusivo e sostenibile.

Le riforme introdotte  vogliono incentivare la fruizione del congedo anche da parte dei padri, contrastando il fenomeno del carico di cura sbilanciato sulle madri. Inoltre, l’adeguamento delle misure italiane alle direttive europee ha portato a una maggiore tutela dei lavoratori genitori, garantendo strumenti più flessibili per la conciliazione tra vita privata e professionale.

Il congedo parentale non deve essere confuso con il congedo di maternità o di paternità obbligatorio, ma si configura come un diritto aggiuntivo volto a prolungare il periodo di assistenza al minore nei primi anni di vita.

Il sistema normativo italiano distingue tra diverse forme di congedo riconosciute ai genitori lavoratori, ciascuna con finalità e modalità di fruizione specifiche. Il congedo di maternità è obbligatorio e spetta alle lavoratrici nei cinque mesi a cavallo del parto, con un’indennità pari all’80% della retribuzione, che in alcuni casi può essere integrata dal datore di lavoro fino al 100%. L’obiettivo è garantire alla madre un adeguato periodo di riposo prima e dopo la nascita del bambino, tutelando al contempo la salute della lavoratrice e del neonato.

Il congedo di paternità obbligatorio, introdotto per promuovere un maggiore coinvolgimento dei padri nella cura dei figli, prevede 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, da usufruire entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Esiste inoltre un congedo di paternità alternativo, applicabile nei casi in cui la madre sia impossibilitata a prendersi cura del neonato, ad esempio per gravi motivi di salute.

Il congedo parentale, invece, è una misura più flessibile, fruibile da entrambi i genitori fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino. Può essere richiesto per un massimo di sei mesi per ciascun genitore, fino a un totale complessivo di dieci mesi. Con la recente riforma, una parte di questo congedo viene retribuita all’80% nei primi tre mesi, mentre la restante quota resta indennizzata al 30%, garantendo così un maggiore equilibrio tra esigenze familiari e impegni professionali.

 

 

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’indennità INPS per il congedo parentale ha subito un rilevante incremento, passando dal 30% all’80% della retribuzione per un periodo di tre mesi. Questa modifica è stata introdotta con l’obiettivo di fornire un maggiore sostegno economico ai genitori nei primi anni di vita del bambino, facilitando così la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Questa misura è riservata ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, e non è trasferibile tra i genitori: ciascuno ha diritto al proprio periodo di congedo con l’indennità maggiorata, senza possibilità di cessione. Per i mesi successivi ai primi tre, l’indennità resta fissata al 30%, secondo la disciplina vigente. L’INPS sarà l’ente incaricato di gestire l’applicazione della norma, fornendo chiarimenti operativi sulle modalità di richiesta e sui requisiti specifici da soddisfare per accedere al beneficio.

Esonero contributivo per le madri lavoratrici

Parallelamente alle misure di sostegno al congedo parentale, il Governo ha introdotto un esonero contributivo rivolto alle lavoratrici madri, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questa misura si applica alle donne con almeno due figli e prevede una riduzione dei contributi previdenziali a loro carico.

L’agevolazione è stata estesa non solo alle lavoratrici dipendenti ma anche alle lavoratrici autonome che percepiscono redditi derivanti da lavoro autonomo, impresa in contabilità ordinaria o semplificata, o partecipazioni societarie, purché non abbiano aderito al regime forfettario. L’obiettivo principale è quello di ridurre il costo del lavoro per le donne con figli, favorendo così la loro permanenza e crescita professionale.

L’esonero è riconosciuto fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 10 anni, mentre dal 2027 sarà riservato esclusivamente alle madri con almeno tre figli e potrà essere fruito fino al compimento del 18° anno di età del più giovane. Tuttavia, la misura non si applica alle lavoratrici che già beneficiano di altri sgravi contributivi previsti dalla Legge di Bilancio 2024 per gli anni 2025 e 2026.

FAQ
Chi può beneficiare del congedo parentale indennizzato all’80%?

L’indennità all’80% per il congedo parentale è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che terminano il congedo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. Ogni genitore può usufruire individualmente di tre mesi indennizzati all’80%, senza possibilità di cessione all’altro. Il beneficio è applicabile fino al sesto anno di vita del bambino, mentre il restante periodo di congedo parentale continua a essere indennizzato al 30%.

Quali sono le differenze tra congedo di maternità, paternità e parentale?

Il congedo di maternità è obbligatorio e garantisce cinque mesi di astensione dal lavoro per le madri prima e dopo il parto, con un’indennità pari all’80% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio dura invece 10 giorni, retribuiti al 100%, ed è fruibile nei primi cinque mesi di vita del bambino. Il congedo parentale è una misura più flessibile, disponibile per entrambi i genitori fino al dodicesimo anno di età del figlio, con una durata massima di sei mesi per ciascun genitore e un’indennità variabile in base alla normativa vigente.

Quali lavoratrici possono usufruire dell’esonero contributivo?

L’agevolazione contributiva è riservata alle lavoratrici madri con almeno due figli. Il beneficio si applica alle lavoratrici dipendenti e, con la nuova normativa, anche alle autonome che percepiscono redditi da lavoro autonomo, d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, o da partecipazioni societarie, purché non abbiano optato per il regime forfettario.

Esistono limiti di reddito per accedere alle agevolazioni?

Sì, la normativa prevede un tetto massimo di reddito pari a 40.000 euro annui per poter beneficiare dell’esonero contributivo. Questo limite si applica sia alle lavoratrici dipendenti che a quelle autonome e sarà oggetto di verifiche da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate per accertarne il rispetto.

Cosa succede se il decreto attuativo del Ministero del Lavoro tarda a essere emanato?

In caso di ritardi nell’emanazione del decreto attuativo, l’applicazione dell’esonero contributivo potrebbe subire uno slittamento, impedendo alle lavoratrici di beneficiare immediatamente della misura. In passato, ritardi simili hanno comportato l’erogazione degli incentivi in via retroattiva, ma l’incertezza potrebbe generare difficoltà operative sia per le aziende che per le lavoratrici. Sarà quindi fondamentale monitorare gli aggiornamenti ufficiali per comprendere i tempi e le modalità di accesso al beneficio.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team è a vostra disposizione.

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative in merito alla procedura di dimissioni per fatti concludenti, disciplinate dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro). Tale nota fornisce un quadro operativo e un modello standard di comunicazione, rivolgendosi principalmente a datori di lavoro e consulenti del lavoro, al fine di uniformare la gestione di tali situazioni.

L’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, come introdotto dalla Legge n. 203/2024, disciplina le dimissioni per fatti concludenti. Questa normativa interviene nei casi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre un determinato periodo.

La procedura di dimissioni per fatti concludenti si applica in presenza di assenza ingiustificata del lavoratore che superi i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al rapporto. In assenza di specifica previsione contrattuale, il termine di riferimento è fissato a 15 giorni. Il superamento di tale limite temporale costituisce il presupposto per l’avvio della procedura da parte del datore di lavoro.

Procedura Prevista

La procedura delineata dalla normativa e specificata dalla nota INL n. 579/2025 prevede i seguenti passaggi:

  1. Comunicazione all’INL: Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL). La comunicazione deve essere trasmessa preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
  2. Contenuto della Comunicazione: La comunicazione all’INL deve contenere le seguenti informazioni:
    • Dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale).
    • Recapiti del lavoratore (indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo email, se disponibili).
    • Data di inizio dell’assenza ingiustificata.
    • Eventuale riferimento al CCNL applicato e alle relative disposizioni in materia di assenza.
    • Ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione del caso.
  3. Verifica da parte dell’INL: L’Ispettorato, una volta ricevuta la comunicazione, ha la facoltà di avviare accertamenti entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Tali accertamenti sono finalizzati a verificare l’effettiva sussistenza dell’assenza e l’eventuale presenza di giustificazioni da parte del lavoratore. Le verifiche possono consistere in:
    • Contatto diretto con il lavoratore per acquisire informazioni sulle motivazioni dell’assenza.
    • Intervista ad altro personale impiegato presso la stessa azienda.
    • Acquisizione di documentazione o informazioni da altri soggetti che possano fornire elementi utili all’accertamento.
  4. Esito della Verifica e Risoluzione del Rapporto:
    • Assenza Ingiustificata: Qualora l’INL accerti l’assenza ingiustificata e il lavoratore non fornisca alcuna giustificazione o non dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore. In questa circostanza, non sono necessarie ulteriori formalità o comunicazioni da parte del datore di lavoro.
    • Giustificazione dell’Assenza: Se, al contrario, il lavoratore fornisce adeguate giustificazioni all’INL, ad esempio presentando certificazione medica per ricovero ospedaliero o documentazione relativa a fatti imputabili al datore di lavoro, la procedura di dimissioni per fatti concludenti non avrà effetto. In tali casi, l’INL può disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro, ripristinando la situazione antecedente all’assenza.

Ruolo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)

La procedura introdotta dalla Legge n. 203/2024 e specificata dalla nota INL n. 579/2025 attribuisce un ruolo centrale all’ITL. Il datore di lavoro non può autonomamente dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di assenza ingiustificata, ma è tenuto a comunicare preventivamente la situazione all’ITL. Tale obbligo di comunicazione preventiva introduce un elemento di garanzia e trasparenza, volto a tutelare entrambe le parti coinvolte.

L’ITL svolge una funzione di verifica e controllo, accertando la reale natura dell’assenza segnalata dal datore di lavoro. Questa attività di controllo previene possibili abusi o licenziamenti arbitrari, assicurando che la procedura si svolga nel rispetto della normativa vigente. L’intervento dell’ITL si configura quindi come una garanzia di equilibrio e correttezza nel processo.

La nota n. 579/2025 introduce un modello standard di comunicazione che i datori di lavoro possono utilizzare per notificare le assenze ingiustificate all’ITL. L’adozione di un modello standardizzato ha l’obiettivo di uniformare le comunicazioni a livello nazionale, semplificando l’adempimento per i datori di lavoro e facilitando l’attività di controllo da parte dell’Ispettorato. Il modello standardizzato dovrebbe contenere i campi informativi precedentemente elencati relativi al lavoratore e all’assenza.

La nuova procedura per le dimissioni per fatti concludenti, con l’intervento dell’INL, mira a fornire un quadro normativo più chiaro e a tutelare i diritti di entrambe le parti del rapporto di lavoro. Per i datori di lavoro, è fondamentale seguire scrupolosamente la procedura descritta, prestando particolare attenzione alla comunicazione all’ITL e alla corretta compilazione del modello standard. La mancata osservanza della procedura potrebbe inficiare la validità della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori, la procedura offre una garanzia di tutela contro possibili abusi, assicurando che la risoluzione del rapporto avvenga solo in presenza di effettiva assenza ingiustificata e dopo le opportune verifiche da parte dell’ITL.

La nota n. 579/2025 dell’INL fornisce importanti chiarimenti operativi in merito alla procedura di dimissioni per fatti concludenti, delineando un percorso preciso che coinvolge attivamente l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’introduzione di un modello standard di comunicazione rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione e l’uniformità nella gestione di queste situazioni. L’osservanza delle indicazioni fornite dalla nota è fondamentale per garantire la correttezza e la validità della procedura, tutelando i diritti di entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Per maggiori chiarimenti o per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

Con l’art. 18 del Collegato lavoro (legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio), si apre una nuova opportunità per i giovani che desiderano approfondire la loro formazione e ottenere qualificazioni professionali.

Cosa prevede l’art. 18 del Collegato lavoro

La legge n. 203/2024 rappresenta un passo importante per l’evoluzione della regolamentazione sul lavoro. Entrata in vigore il 12 gennaio 2024, questa normativa permette a un giovane di intraprendere un secondo percorso di apprendistato dopo aver completato il primo. Tale disposizione risponde alla necessità di offrire una maggiore flessibilità formativa e contrattuale, allineandosi alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Il secondo apprendistato è un’opportunità pensata per coloro che hanno già completato un apprendistato di primo livello. Dopo aver conseguito una qualifica o un diploma professionale, i giovani possono accedere a una nuova tipologia di contratto, che permette loro di acquisire ulteriori competenze tecniche e professionali.

La normativa distingue tre principali tipologie di apprendistato, ognuna delle quali risponde a specifiche esigenze formative e professionali.

Apprendistato di primo livello

L’apprendistato di primo livello è finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali. Si rivolge principalmente a giovani che vogliono combinare formazione e lavoro per ottenere diplomi di istruzione secondaria superiore o certificati di specializzazione tecnica superiore.

Apprendistato professionalizzante

Questa seconda tipologia è pensata per chi desidera ottenere una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Il contratto può essere attivato solo dopo un aggiornamento del piano formativo individuale, per assicurare una formazione mirata alle esigenze aziendali e personali del lavoratore.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, regolamentato dalle regioni e province autonome, è destinato a chi vuole intraprendere percorsi altamente specializzati. Questa forma contrattuale si basa su requisiti specifici, legati ai titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi.

La possibilità di accedere a un secondo apprendistato è riservata a giovani che soddisfano precisi requisiti anagrafici e formativi. Devono aver completato il primo percorso formativo e conseguito un titolo come qualifica professionale, diploma d’istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore.

La normativa stabilisce che la durata complessiva dei due apprendistati non può superare il limite massimo fissato dalla contrattazione collettiva. Questo garantisce un equilibrio tra le esigenze di formazione e quelle del mercato del lavoro, evitando periodi eccessivamente lunghi che potrebbero ostacolare la stabilità contrattuale.

Per passare dal primo al secondo apprendistato è fondamentale aggiornare il piano formativo individuale. Questo documento definisce gli obiettivi e le modalità di formazione del lavoratore, assicurando una transizione efficace tra i due contratti.

Vantaggi del secondo apprendistato per i giovani lavoratori

Il secondo apprendistato offre numerosi vantaggi per i giovani, tra cui:

  • La possibilità di acquisire competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro.
  • Un’integrazione immediata nel mondo del lavoro attraverso contratti mirati.
  • Un riconoscimento formale delle qualificazioni ottenute, utile per la crescita professionale.

Benefici per le imprese che assumono apprendisti

Anche le imprese traggono vantaggio dall’introduzione del secondo apprendistato. In particolare:

  • Possono beneficiare di incentivi economici e contributivi.
  • Hanno l’opportunità di formare lavoratori in base alle proprie esigenze specifiche, migliorando così la competitività aziendale.

Apprendistato di Primo Tipo

Tipologia di Azienda Datori di Lavoro Lavoratori
Aziende fino a 9 dipendenti – Primo anno di apprendistato: 1,5% + Cig (2/3) 5,84% + Cig (1/3)
– Secondo anno: 3% + Cig (2/3)
– Dal terzo anno: 5% + Cig (2/3)
Aziende oltre i 9 dipendenti – Qualunque anno: 11,61% + Cig (2/3) 5,84% + Cig (1/3)

 

Apprendistato di Secondo e Terzo Tipo

Tipologia di Azienda Datori di Lavoro Lavoratori
Aziende fino a 9 dipendenti – Primo anno di apprendistato: 3,11% + Cig (2/3) 5,84% + Cig (1/3)
– Secondo anno: 4,61% + Cig (2/3)
– Dal terzo anno: 11,61% + Cig (2/3)
Aziende oltre i 9 dipendenti – Qualunque anno: 11,61% + Cig (2/3) 5,84% + Cig (1/3)

 

A partire dal 1° gennaio 2022, è previsto il versamento del contributo per finanziare i trattamenti di cassa integrazione salariale, calcolato in base al settore di attività e alla dimensione aziendale del datore di lavoro. Di tale contributo, il 2/3 è a carico del datore di lavoro, mentre il restante 1/3 è a carico dell’apprendista.

I benefici legati alla contribuzione sono riconosciuti per un anno nel caso in cui il rapporto di lavoro venga mantenuto al termine del periodo di apprendistato. Tali agevolazioni non prevedono limiti d’età, a condizione che il datore di lavoro assegni all’apprendista mansioni mirate a una qualificazione o riqualificazione professionale. Gli stessi benefici possono essere applicati anche nei casi di mobilità o disoccupazione connessa a trattamenti di integrazione salariale.

Le regioni e le province autonome svolgono un ruolo importante nella gestione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Sono responsabili della definizione della durata e delle finalità dei percorsi, oltre a stabilire i requisiti d’accesso. Questa autonomia garantisce che i percorsi formativi siano adattati alle specificità del territorio.

La contrattazione collettiva gioca un ruolo fondamentale nel definire le modalità di applicazione del secondo apprendistato. Essa stabilisce i limiti di durata, i livelli retributivi e le specificità dei percorsi formativi, garantendo un equilibrio tra le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori.

Il secondo apprendistato rappresenta un’importante opportunità per ridurre la disoccupazione giovanile e favorire l’inserimento professionale.

FAQ

Qual è l’età massima per accedere al secondo apprendistato?
Generalmente, l’età massima è definita dalla normativa regionale e dalla contrattazione collettiva, ma di solito non supera i 29 anni.

È possibile combinare il secondo apprendistato con altri contratti di lavoro?
Sì, a patto che non ci sia sovrapposizione tra i periodi contrattuali e che siano rispettate le normative vigenti.

Quali settori offrono maggiori opportunità per il secondo apprendistato?
I settori più attivi includono tecnologia, sanità e artigianato.

Quali sono i requisiti per accedere all’apprendistato di alta formazione e ricerca?
Occorre possedere titoli di studio specifici, come diplomi universitari o certificazioni tecniche avanzate.

Cosa succede se il piano formativo individuale non viene aggiornato?
In questo caso, non sarà possibile procedere con la transizione al secondo apprendistato, e il contratto potrebbe essere considerato nullo.

 

Il nostro team di esperti è pronto a offrirvi chiarimenti e consulenze personalizzate.

Con la risposta n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto fondamentale relativo alla gestione dei fringe benefit attraverso carte di debito nominative. Questa interpretazione normativa si inserisce nel più ampio quadro della disciplina dei benefit aziendali, regolata dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), offrendo nuove opportunità di ottimizzazione fiscale per datori di lavoro e dipendenti.

Il piano di welfare aziendale rappresenta uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese per migliorare il benessere dei dipendenti, fornendo loro beni e servizi senza dover corrispondere direttamente somme di denaro. In questo contesto, una società ha presentato un’istanza per introdurre un sistema basato sull’utilizzo di carte di debito nominative, vincolate a specifici fornitori e non monetizzabili. Questa soluzione, offerta da un provider specializzato, garantisce che i fringe benefit siano utilizzati esclusivamente per finalità legate al welfare aziendale, rispettando i limiti di esenzione previsti dalla normativa.

L’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR stabilisce che i fringe benefit assegnati sotto forma di documenti di legittimazione, come voucher cartacei o elettronici, non siano soggetti a tassazione purché rispettino determinati requisiti. La carta di debito, essendo nominativa e utilizzabile solo presso fornitori predeterminati, soddisfa tali condizioni.

I Requisiti del Documento di Legittimazione

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la natura giuridica delle carte di debito in relazione alla disciplina dei documenti di legittimazione, richiamando il decreto del 25 marzo 2016. Secondo questo decreto, i documenti di legittimazione:

  • Non possono essere utilizzati da persone diverse dal titolare;
  • Non sono monetizzabili o cedibili a terzi;
  • Consentono l’acquisto di un solo bene o servizio per intero valore nominale, senza integrazioni da parte del titolare.

Nel caso analizzato, le carte di debito proposte rispettano pienamente queste condizioni, essendo strettamente vincolate a un budget figurativo e prive di opzioni per l’integrazione con somme personali. Inoltre, la natura nominativa delle carte garantisce che solo il dipendente beneficiario possa utilizzarle.

Un aspetto fondamentale riguarda la possibilità di controllo da parte del datore di lavoro, che può verificare in maniera trasparente e tracciabile l’utilizzo delle carte. Questa caratteristica non solo evita abusi, ma assicura anche che i benefit siano spesi in conformità con le finalità stabilite dal piano di welfare.

Limiti di Esenzione

La legge di Bilancio 2024 ha recentemente innalzato i limiti di esenzione per i fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro, a seconda delle circostanze specifiche. Questo aumento rafforza l’attrattività dei piani di welfare aziendale, consentendo alle imprese di offrire ai dipendenti vantaggi significativi senza incidere sul reddito imponibile.

Secondo la risposta dell’Agenzia, entro questi limiti di valore, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 23 del DPR n. 600/1973. Questo rappresenta un vantaggio sia per i datori di lavoro, che possono ottimizzare la gestione fiscale dei benefit, sia per i dipendenti, che usufruiscono interamente del valore nominale del beneficio.

Inoltre, l’innalzamento dei limiti di esenzione ha incentivato molte aziende ad ampliare la gamma di servizi offerti, includendo opzioni che spaziano dall’istruzione ai servizi sanitari, fino alle attività sportive e culturali. Queste scelte permettono una maggiore personalizzazione del welfare aziendale, rendendolo più aderente alle esigenze specifiche dei dipendenti.

Tracciabilità e Controlli Fiscali

Un ulteriore elemento di rilievo è la tracciabilità delle spese. La gestione dei fringe benefit tramite un budget figurativo associato a carte di debito garantisce un controllo rigoroso sull’utilizzo dei fondi, riducendo il rischio di abusi o utilizzi impropri. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che questa modalità di erogazione è conforme ai principi espressi nella circolare n. 28/E del 2016 e nella risposta n. 273 del 2019.

Tuttavia, è importante considerare che eventuali controlli successivi potrebbero portare a una diversa valutazione del profilo fiscale del piano di welfare. Pertanto, è essenziale che le imprese adottino procedure rigorose per garantire la corretta attuazione e documentazione dei benefit erogati.

In particolare, le aziende devono assicurarsi che i fornitori selezionati rispettino i criteri stabiliti dalla normativa e che i dipendenti siano adeguatamente informati sulle modalità di utilizzo delle carte. Questo approccio previene non solo potenziali irregolarità, ma consolida anche il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratori.

Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella personalizzazione e nell’efficienza dei piani di welfare aziendale, promuovendo un approccio più sostenibile e orientato al lungo termine. Inoltre, la possibilità di monitorare e analizzare i dati relativi all’utilizzo dei benefit consente alle imprese di adattare continuamente le proprie offerte, migliorandone l’efficacia e l’impatto complessivo.

Per chiarimenti e assistenza personalizzata sui fringe benefits il nostro studio è a vostra disposizione.

La legge di Bilancio 2024 introduce significative novità in materia di fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Tra i principali cambiamenti spicca l’innalzamento delle soglie esentasse, l’ampliamento delle tipologie di spese rimborsabili e una maggiore attenzione alle esigenze familiari.

I fringe benefit rappresentano compensi in natura o somme di denaro erogate dai datori di lavoro ai propri dipendenti come beneficio accessorio al reddito da lavoro. Questi vantaggi possono includere rimborsi per spese personali, l’utilizzo di beni aziendali o altri incentivi non monetari. Per il 2024, tali benefici vedono un significativo ampliamento delle soglie di esenzione fiscale e delle categorie di spese rimborsabili, rendendoli ancora più utili e versatili per i lavoratori.

 

Nuove Soglie Esentasse per i Fringe Benefit nel 2024

Nel 2024, la legge di Bilancio stabilisce un innalzamento delle soglie di esenzione fiscale. In particolare, tutti i lavoratori dipendenti potranno beneficiare di una soglia di esenzione fino a 1.000 euro, mentre i lavoratori con figli fiscalmente a carico avranno diritto a una soglia elevata a 2.000 euro. Per determinare la fiscalità dei figli a carico, si considerano tali i figli fino a 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 4.000 euro. Per i figli oltre i 24 anni, il reddito complessivo annuo non deve superare i 2.840,51 euro.

Le tipologie di spese che rientrano nell’esenzione fiscale per i fringe benefit sono state ampliate rispetto agli anni precedenti. I rimborsi per le utenze domestiche, come il servizio idrico integrato, l’energia elettrica e il gas naturale, continuano a essere inclusi. Una novità rilevante riguarda l’inclusione delle spese per la prima casa. Per la prima volta, infatti, vengono esentate le somme destinate al rimborso delle spese di affitto e agli interessi sul mutuo della prima casa.

Questi benefici possono essere erogati anche in maniera personalizzata, ossia in base alla situazione specifica del dipendente, offrendo una flessibilità maggiore alle imprese.

Tipologia di spesa Esempi inclusi
Utenze domestiche Servizio idrico, energia elettrica, gas naturale
Prima casa Rimborso affitto, interessi sul mutuo
Benefici personalizzati Su misura per le esigenze del dipendente

 

I lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico possono usufruire di una soglia di esenzione fino a 2.000 euro. Questo beneficio è valido per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, a condizione che nessuno dei due risulti fiscalmente a carico dell’altro. È importante sottolineare che, se un coniuge ha un reddito insufficiente ed è fiscalmente a carico dell’altro, non potrà accedere a tale agevolazione.

Per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sui fringe benefit, è necessario rispettare alcune procedure. Il dipendente deve presentare un’autocertificazione al datore di lavoro dichiarando il diritto al beneficio e indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Il datore di lavoro, a sua volta, deve conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione. Questo materiale, che può essere firmato anche digitalmente, deve essere pronto per eventuali controlli fiscali da parte degli organi competenti.

L’introduzione delle nuove soglie esentasse e delle tipologie di spese rimborsabili rappresenta un vantaggio significativo sia per i lavoratori sia per le imprese. Per i lavoratori, si tratta di un aumento del potere d’acquisto e di un sostegno concreto per le spese familiari e domestiche. La possibilità di includere rimborsi per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della prima casa amplia le opportunità di risparmio. Anche le imprese traggono benefici da questa normativa, migliorando il clima aziendale e offrendo incentivi personalizzati che possono aumentare la soddisfazione dei dipendenti. Inoltre, le somme erogate sotto forma di fringe benefit non concorrono a formare il reddito imponibile, garantendo un risparmio fiscale.

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 rappresentano un passo significativo verso una maggiore equità e flessibilità nella gestione dei fringe benefit. Le nuove soglie esentasse e l’inclusione di spese essenziali come quelle per la prima casa offrono vantaggi tangibili sia per i lavoratori che per le imprese.

Per garantire una corretta applicazione di queste agevolazioni e massimizzare i benefici fiscali, è fondamentale affidarsi a esperti del settore. Lo Studio Pallino Commercialisti offre consulenza personalizzata e assistenza dedicata, accompagnandoti in ogni fase della gestione fiscale.

 

FAQ

Chi può beneficiare della soglia esentasse di 2.000 euro?

I lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico possono beneficiare della soglia di esenzione di 2.000 euro.

Quali spese per la prima casa sono incluse nei fringe benefit esenti?

Le spese per la prima casa che rientrano nell’esenzione fiscale includono i rimborsi per l’affitto e gli interessi sul mutuo relativi alla stessa.

Come viene gestita l’autocertificazione per accedere ai benefici?

Il dipendente deve fornire un’autocertificazione al datore di lavoro, dichiarando il diritto al beneficio e includendo il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Entrambi i genitori possono usufruire dei benefici se lavoratori dipendenti?

Sì, purché entrambi siano lavoratori dipendenti e nessuno dei due risulti fiscalmente a carico dell’altro.

 

error: