La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che un locatore privato può optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati con imprese o lavoratori autonomi, a condizione che l’immobile mantenga la destinazione d’uso abitativo. Questa decisione rappresenta una svolta significativa rispetto all’interpretazione tradizionale dell’Agenzia delle Entrate e ha importanti implicazioni per il mercato delle locazioni immobiliari in Italia.

Il Quadro Normativo della Cedolare Secca

La cedolare secca è un regime fiscale alternativo alla tassazione ordinaria dei redditi da locazione, regolamentato dall’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011. Tale regime consente ai locatori di tassare i canoni di locazione con un’aliquota fissa, sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione.

Il testo normativo specifica che la cedolare secca si applica ai canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente. Tuttavia, esclude esplicitamente le locazioni effettuate “nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”.

La Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E del 2011, ha interpretato questa esclusione in modo restrittivo, sostenendo che la cedolare secca non possa essere applicata se il conduttore è un’impresa o un professionista, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile. Questa posizione è stata ribadita nella Risoluzione 50/E del 2019, creando un’interpretazione che limitava significativamente le possibilità di applicazione della cedolare secca.

La Giurisprudenza di Merito
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata contestata in diverse sentenze. Alcune Commissioni Tributarie hanno sostenuto che la qualificazione del conduttore non fosse rilevante per l’applicazione della cedolare secca, purché l’uso dell’immobile fosse abitativo. Tra le pronunce favorevoli alla non rilevanza della qualifica del conduttore vi sono:

– CTP Reggio Emilia (4 novembre 2014, n. 470/3/14): Ha ritenuto applicabile la cedolare secca anche per la locazione a un’impresa che concede l’uso dell’immobile ai propri dipendenti.

– CTP Milano (17 aprile 2015, n. 3529/25/15): Ha stabilito che la norma richiede solo che il locatore sia una persona fisica e non prevede restrizioni relative al conduttore.

– CTR Lazio (12 aprile 2022, n. 1723/10/22): Ha chiarito che l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca riguarda il locatore e non il conduttore.

Tuttavia, altre sentenze hanno sostenuto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:

– CTR Toscana (21 aprile 2022, n. 590/6/22): Ha escluso la cedolare secca per contratti stipulati con imprese che utilizzano l’immobile per i propri dipendenti.

– CGT II Lazio (8 marzo 2023, n. 1223/14/23): Ha confermato l’esclusione della cedolare secca per qualsiasi locazione effettuata nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contrastanti sulla questione. Alcune sentenze, come quelle della CTP di Reggio Emilia (n. 470/3/14) e della CTR Lazio (n. 1723/10/22), hanno sostenuto che la qualifica del conduttore fosse irrilevante per l’applicazione della cedolare secca, concentrandosi esclusivamente sulla figura del locatore e sull’uso abitativo dell’immobile.

Altre decisioni, invece, come quella della CTR Toscana (n. 590/6/22) e della CGT II Lazio (n. 1223/14/23), hanno confermato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, escludendo l’applicazione della cedolare secca in caso di conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 12395, la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che l’esclusione dalla cedolare secca deve essere riferita unicamente al locatore e non al conduttore. I giudici hanno affermato che la norma mira a facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo, un’esigenza che può sorgere anche nell’ambito delle attività imprenditoriali o professionali.

La Corte ha così accolto il ricorso di un locatore privato contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione stipulato con una società per l’alloggio dei propri dipendenti. La sentenza ribadisce che, finché l’uso dell’immobile resta abitativo, la condizione soggettiva del conduttore è irrilevante.

Applicazione Pratica

Per i contratti di locazione in essere, la cedolare secca può essere applicata per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro annuale. Per i nuovi contratti, l’opzione può essere inserita nel contratto stesso o comunicata al conduttore tramite raccomandata A/R.

Tuttavia, l’applicativo RLI dell’Agenzia delle Entrate non consente attualmente di applicare la cedolare secca in questi casi. Pertanto, è auspicabile un intervento dell’Agenzia per aggiornare il software e allineare la pratica amministrativa alla recente giurisprudenza.

Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza apre nuove opportunità per i locatori privati, che ora possono applicare la cedolare secca anche nei contratti di locazione con imprese o lavoratori autonomi, a patto che l’immobile sia destinato ad uso abitativo. Tuttavia, rimane necessaria un’azione da parte dell’Agenzia delle Entrate per aggiornare il software di gestione RLI e allineare la prassi amministrativa alla nuova interpretazione giurisprudenziale.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta una svolta significativa nel panorama delle locazioni immobiliari, ampliando l’applicabilità della cedolare secca e potenzialmente incentivando una maggiore offerta di immobili ad uso abitativo. Questo cambiamento richiede un adeguamento delle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate per garantire una corretta e agevole applicazione del regime fiscale semplificato.

In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale avere al proprio fianco professionisti competenti che possano offrire assistenza qualificata e risposte chiare a quesiti complessi.

Per chiunque necessiti di chiarimenti o desideri assistenza personalizzata riguardo all’applicazione della cedolare secca per immobili locati ad imprese, così come per altre tematiche fiscali e contabili, lo Studio Pallino è a disposizione con la sua esperienza e professionalità. Il nostro team di esperti è pronto a supportarvi, offrendo consulenze su misura per soddisfare ogni esigenza specifica e garantire la massima conformità e ottimizzazione fiscale.

La Legge di Bilancio 2024, rappresentata dalla Legge n. 213/2023, ha introdotto modifiche significative in materia di compensazione dei crediti tramite il Modello F24. A partire dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non potranno più compensare alcun tipo di credito, sia erariale che contributivo, fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate.

Le Modifiche del Decreto Legge n. 39/2024
Il successivo Decreto Legge n. 39/2024, noto come Decreto Agevolazioni Fiscali, ha ridotto l’applicabilità di questo divieto.

Nello specifico, sono esclusi dal divieto:

  1. Le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  2. I crediti di natura previdenziale e assicurativa, come quelli INPS e INAIL, che possono essere sempre compensati.

Il Decreto n. 39/2024 riconosce inoltre la coesistenza del nuovo divieto con quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del Decreto Legge n. 78/2010, che vieta la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti su ruoli definitivi superiori a 1.500 euro.

Limite di 100.000 Euro e Divieto di Compensazione

L’art. 1, comma 94 della Legge n. 213/2023, ha introdotto un nuovo comma (49-quinquies) nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, stabilendo che i contribuenti con debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non possono compensare crediti tributari e contributivi tramite il Modello F24. Questo divieto è attivo fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate.

Il Decreto n. 39/2024 ha apportato due modifiche sostanziali al comma 49-quinquies:

  1. Il divieto non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione non decaduti.
    2. Il divieto non si applica ai crediti di natura previdenziale ed assicurativa.

Coesistenza dei Limiti di 100.000 e 1.500 Euro

La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 non ha abrogato le precedenti disposizioni dell’art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza:

– Per debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e fino a 100.000 euro, si applica l’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

– Per debiti superiori a 100.000 euro, si applica il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.

Le due normative presentano similitudini, entrambe vietano la compensazione di crediti erariali. Tuttavia, il D.L. n. 78/2010 permette la compensazione per l’importo eccedente il debito, mentre il D.L. n. 223/2006, come modificato, non consente compensazioni per crediti eccedenti 100.000 euro.

Le nuove regole sulle compensazioni nel Modello F24 introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni Fiscali 2024 rappresentano un cambiamento significativo per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo.

Per una comprensione approfondita e per ricevere assistenza personalizzata, il nostro studio rimane a vostra disposizione.

Riferimenti Normativi

– Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39
– Legge 30 dicembre 2023, n. 213

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, ha approvato il decreto legge n° 60 del 07/05/2024 ( pubblicato in Gazzetta ufficiale n: 105 del 07/05/2024 ), che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, c.d. decreto COESIONE LAVORO.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno ed introduce il bonus giovani, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, il bonus ZES per il sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno.

Tutte le misure presentano alcune caratteristiche comuni:

  1. Non sono nuove nel nostro ordinamento in quanto sembrano (almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate) essere quasi la “fotocopia” di quelle scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017;
  2. Non sono strutturali, ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
  3. La piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Assunzione dei giovani “under 35”

Si riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il prossimo 1° luglio  ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi e consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo.

Nella c.d. Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.

Il comma 8 dell’art. 22, parla di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: l’unica eccezione riguarda, senza alcuna deduzione, la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (dall’art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 216, attraverso il quale si dispone, per il 2025, un abbattimento dell’IRPEF e dell’IRES, pari al 120% o al 130% per le categorie svantaggiate indicate in un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, ove viene preso in considerazione il costo del lavoro in aumento rispetto all’anno precedente in virtù delle nuove assunzioni ).

 

Assunzione di donne svantaggiate

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate.

Esso presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012:

  1. Non è strutturale, ma a tempo;
  2. Il beneficio, non è cumulabile con altri incentivi, ad eccezione di quello previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 213/2023;
  3. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato (si parla di occupazione stabile), mentre la legge n. 92/2912 prevede incentivi anche in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi;
  4. La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Lo sgravio contributivo previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, sulla quota a carico dei datori di lavoro è pari al 100% con un tetto mensile massimo fissato a 650 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo massimo di riconoscimento dell’agevolazione è di 24 mesi. Lo sgravio comprende anche i premi ed i contributi assicurativi INAIL.

Lo sgravio riguarda:

  1. Donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
  2. Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023.
  3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

 

Le misure per il lavoro autonomo

Il decreto contiene anche incentivi per l’autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

Nello specifico, all’art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente,

  1. Autoimpiego centro-nord Italia e
  2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:

  1. a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
  2. b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
  3. c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come

definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

  1. d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  2. e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
  3. f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:

  1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
  2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
  3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

 

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, cd. Bonus Befana:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.

Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei già menzionati requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.

 

Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.Per una consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

Il recente Decreto Legislativo di revisione di Irpef e Ires ha introdotto una nuova e interessante opportunità per le imprese: l’affrancamento, con pagamento rateale, delle riserve in sospensione d’imposta.
Era dalla L. 311/2004, art. 1 commi 473-478, che non si presentava una simile opportunità, che dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta (non è richiamata alcuna disciplina specifica) esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Questa misura, che riprende e amplia quanto già previsto dalla Legge 311/2004, offre notevoli vantaggi ai contribuenti, semplificando la gestione contabile e permettendo di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo dilazionato e conveniente!

Cosa prevede la norma
La norma riguarda le imprese che, al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024, presentano nel proprio bilancio saldi attivi di rivalutazione non affrancati e riserve in sospensione d’imposta. L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% calcolata sull’importo netto delle riserve come risultante dal bilancio.

L’Agenzia delle Entrate, recependo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (a partire dall’ordinanza 18 aprile 2018 n. 9509) ha convenuto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva debba essere calcolata sull’importo netto della stessa, come risultante dal bilancio (circ. 1° marzo 2022 n. 6, Parte I,§ 4.7).

Tale imposta può essere versata in quattro rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Vantaggi per i contribuenti
Il pagamento rateizzato senza interessi consente alle imprese di dilazionare il versamento dell’imposta sostitutiva senza sostenere interessi e dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi (ma presumibilmente, come in passato in una situazione analoga è stato affermato dalla circ. 13 febbraio 2006 n. 6 § 6.3, il pagamento potrà essere anticipato).

La dilazione potrebbe essere un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta dell’affrancamento, considerando che nella maggior parte dei casi l’opportunità di eliminare il regime di sospensione con il pagamento di un imposta sostitutiva del 10% si era già presentata. L’affrancamento elimina, inoltre, le riserve in sospensione d’imposta dal bilancio, semplificando la gestione contabile e la redazione della dichiarazione dei redditi.

L’aliquota agevolata del 10% può risultare conveniente rispetto all’imposizione ordinaria che sarebbe applicata in caso di distribuzione delle riserve.

Come funziona l’affrancamento
L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che deve contenere i dati e gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Il pagamento delle rate dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro le scadenze ordinarie previste per il versamento delle imposte sui redditi. Le disposizioni attuative relative all’affrancamento saranno definite con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.

L’introduzione dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta rappresenta un’importante novità per le imprese, offrendo loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo agevolato e dilazionato nel tempo.

È importante sottolineare che la norma è ancora in fase di definizione e potrebbe subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione.
Per una consulenza e assistenza personalizzata sulla convenienza dell’affrancamento per la propria specifica situazione, lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

Ricordiamo le principali scadenze di Maggio 2024:

16 Maggio – Giovedì
-Versamento IVA e ritenute – Aprile
-Versamento INPS Contributi fissi sul minimale pensionistico
-Versamento IVA – 1° trimestre

20 Maggio – Lunedì
-Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre

27 Maggio – Lunedì
-Mod. INTRA

31 Maggio – Venerdì
-Comunicazione LIPE – 1° trimestre
-Versamento Rottamazione-quater (4a rata di max 18) Comma 232, L. 197/2022
-Ravv. speciale 2021 e preced. – Unica soluz./1a-5a rata trim. di 8
-Ravv. speciale 2022 – Unica soluz./1a rata trim. di 4

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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Le recenti modifiche legislative in Italia hanno introdotto importanti novità nella tassazione delle successioni, donazioni e trust. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri ha come obiettivi principali la semplificazione, la certezza del diritto e la razionalizzazione delle imposte indirette, escludendo l’IVA. Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata, che mira a semplificare gli adempimenti per eredi e professionisti, obbligando la presentazione telematica della dichiarazione. Questo cambiamento elimina la necessità di fornire alcuni dati precedentemente richiesti, come gli estratti catastali per gli immobili e il certificato dei pubblici registri per navi e aeromobili.

In termini di aliquote e franchigie, il decreto stabilisce un’imposta variabile tra il 4% e l’8%, con franchigie che vanno da 100.000 euro a 1,5 milioni di euro. Questo sistema di tassazione sembra favorire le famiglie tradizionali rispetto alle unioni civili, una scelta che ha suscitato discussioni e potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti per comprendere appieno le implicazioni. Per quanto riguarda gli immobili, questi sono inclusi nel calcolo dell’imponibile, il che potrebbe avere un impatto significativo sulle passività fiscali in caso di successione o donazione.

Il decreto legislativo introduce anche regole specifiche per la territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Se il disponente del trust è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Invece, se il disponente non è residente in Italia, l’imposta sarà applicata solo sui beni e diritti presenti nel territorio italiano.

Per i trust testamentari, è prevista la possibilità di versare il tributo in modo volontario e anticipato, sia al momento del conferimento dei beni sia all’apertura della successione. Questo permette una maggiore flessibilità e pianificazione fiscale per i disponenti. Inoltre, il decreto prevede la liquidazione e il versamento dell’imposta direttamente dal contribuente, senza attendere l’azione dell’Agenzia delle Entrate.

Le aliquote dell’imposta di successione ora variano in base al grado di parentela: per i parenti in linea diretta, come figli e coniugi, l’aliquota è del 4%, mentre per i fratelli e le sorelle è del 6%. Per gli altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota applicata è dell’8%, e per i soggetti estranei alla parentela, l’aliquota è del 10%. Le franchigie sono state adeguate a 1 milione di euro per i discendenti diretti e i coniugi, 200.000 euro per fratelli e sorelle, e 100.000 euro per gli altri parenti fino al quarto grado. Per i soggetti non imparentati, non sono previste franchigie.

Per quanto riguarda l’imposta catastale e ipotecaria, queste sono state fissate al 2% per l’imposta ipotecaria e all’1% per l’imposta catastale, indipendentemente dal grado di parentela. Tuttavia, per la “prima casa” non locata e non adibita ad attività commerciali, le imposte sono ridotte a un importo fisso di 200 euro ciascuna.

Queste novità rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale italiano, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema tributario.
È importante sottolineare che, nonostante la presentazione delle informazioni relative alle nuove aliquote e franchigie dell’imposta di successione e delle tasse accessorie, queste rappresentano solo una sintesi delle normative attuali.

Lo Studio Pallino Commercialisti  è a disposizione per una comprensione approfondita e personalizzata delle dinamiche in materia di tassazione sulle successioni e per fornirvi una consulenza dettagliata, tenendo conto delle specificità del caso individuale e delle ultime disposizioni legislative. Questo passaggio è fondamentale per assicurarsi di adempiere  tutti gli obblighi legali, evitando possibili sanzioni o complicazioni future!

La recente riforma fiscale italiana ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), un’importante misura volta a semplificare gli adempimenti fiscali per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi.

Il CPB consente ai contribuenti di stabilire in anticipo, per un periodo di due anni, le basi imponibili relative alle imposte sui redditi e all’IRAP, sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate. Questa proposta si basa sull’analisi dei dati storici del contribuente e proiezioni economiche al fine di ridurre gli oneri dichiarativi e promuovere la compliance fiscale.

I criteri di accesso al CPB includono la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’assenza di debiti fiscali significativi e di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio. Inoltre, viene valutata l’affidabilità fiscale del contribuente, che può influenzare la formulazione della proposta concordataria.

L’aggiornamento al 24 aprile 2024 ha confermato che il CPB sarà applicabile per i periodi d’imposta 2024 e 2025, e i contribuenti hanno tempo fino al 15 ottobre per aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate. Questa iniziativa fa parte di un più ampio sforzo di riforma fiscale che mira a modernizzare il sistema tributario italiano, rendendolo più equo, trasparente e favorevole alla crescita economica.

Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, consente alle imprese e ai professionisti di minori dimensioni di concordare preventivamente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su questo reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

Secondo le disposizioni del decreto, l’Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito caratteristico che il contribuente può accettare o meno. Tale proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo:

-i soggetti che applicano gli ISA, (ex art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96);

-i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

La disciplina è differenziata per i soggetti ISA e per i forfetari, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti.

Il concordato non ha effetti ai fini dell’IVA, i cui adempimenti formali e di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti. Tuttavia, il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, con la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.

La proposta del fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali e dei dati relativi al 2023. La proposta di reddito concordato è generata direttamente dal software di calcolo ISA per i soggetti ISA e dal software integrato nel modulo REDDITI per i forfetari, secondo le specifiche diramate dall’Agenzia delle Entrate.

L’accettazione della proposta da parte del contribuente avviene entro il 15 ottobre 2024, barrando un’apposita casella nel modulo ISA per i soggetti ISA e nel modulo REDDITI PF per i forfetari.

Per meglio comprendere le dinamiche del concordato preventivo biennale e  per assistenza personalizzata  lo Studio Pallino rimane a disposizione.

Dal 30 aprile 2024, entra in vigore una modifica significativa riguardante la competenza degli uffici per le società di persone.

L’articolo 31 comma 3 del DPR 600/73, modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, stabilisce che per i redditi prodotti in forma associata secondo l’art. 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la competenza spetta all’ufficio che effettua l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale. Questo accertamento è parziale e riguarda il reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge.

In passato, questa disposizione era prevista solo per la fase di accertamento con adesione, come indicato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 218/97. Ora, questa regola è stata estesa a tutti gli accertamenti.

Va sottolineato che, a seguito dell’art. 7-bis della Legge 212/2000 introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, un atto emesso da un ufficio non competente potrebbe essere annullabile su eccezione del contribuente. Questo va contro la precedente interpretazione che considerava tale errore come un mero vizio formale (Cass. 11 novembre 2021 n. 33287).

L’intervento del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, accolto favorevolmente da diversi settori, risolve le problematiche procedurali legate al litisconsorzio necessario quando la società ha la sede legale in una provincia diversa dalla residenza di uno o più soci.

Già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 giugno 2008 n. 14815, si è riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società, anche se uno dei litisconsorti non impugna l’atto.

In passato, se più giudici erano coinvolti a causa della diversità dei domicili fiscali, il secondo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a condizione che fosse a conoscenza dell’avvio del processo.

Queste situazioni erano estremamente complicate e difficili da gestire, soprattutto considerando il coinvolgimento di tutte le Direzioni provinciali.

Gli accertamenti sui soci potevano essere notificati mesi dopo rispetto a quelli sulla società, rendendo difficile rispettare il vincolo del litisconsorzio. Ad esempio, se una società aveva sede a Napoli, con soci residenti a Palermo e Sondrio, l’atto emesso sul maggior reddito doveva essere impugnato entro 60 giorni. Tuttavia, se gli atti sui soci venivano notificati mesi dopo, poteva accadere che il processo relativo alla società fosse già stato concluso quando il ricorso dei soci veniva presentato.

Con il futuro cambio normativo le Direzioni provinciali emetteranno gli accertamenti parziali sui redditi attribuiti per trasparenza ai soci residenti in altre province e il processo sarà gestito in modo unitario presso la Corte della sede legale della società.

Per approfondimenti, ulteriori chiarimenti su questo argomento o per assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

La recente dichiarazione di François Villeroy de Galhau, Governatore della Banca di Francia, ha riacceso il dibattito sulla politica monetaria dell’Europa in un contesto economico globale incerto. Con l’annuncio di un possibile taglio dei tassi da parte dell’ECB a giugno, a meno di “forti shock”, si evidenzia una divergenza significativa rispetto alle politiche della Federal Reserve degli Stati Uniti e un approccio proattivo verso la crescente sofferenza economica in Europa.

Il costo elevato del debito e le difficoltà economiche stanno esercitando una pressione notevole sulle imprese e le famiglie europee, rendendo necessario un intervento di sostegno da parte dell’ECB. Questo scenario si riflette anche nel mercato immobiliare, dove i tassi di interesse giocano un ruolo cruciale, in particolare per quanto riguarda i mutui ipotecari.

Negli Stati Uniti, il tasso medio sui mutui ha raggiunto il 7.13%, il più alto da dicembre, con una domanda di mutui che è diminuita del 43% rispetto al suo picco recente e del 16% rispetto ai minimi post-crisi finanziaria globale del 2008. Questo calo della domanda si accompagna a un aumento significativo della rata media di un nuovo mutuo, ora quasi 2.800 dollari al mese, rappresentando circa il 45% del reddito lordo di una famiglia americana media.

La situazione attuale vede un terzo delle case in vendita negli Stati Uniti come nuove costruzioni, un netto contrasto rispetto al 2008, quando solo una casa su venti era di nuova costruzione.

Questi dati non solo evidenziano le sfide che le famiglie devono affrontare nell’accesso alla proprietà immobiliare, ma sottolineano anche l’importanza delle decisioni delle banche centrali nell’influenzare i mercati finanziari e immobiliari. Mentre l’ECB si prepara a tagliare i tassi, sarà fondamentale monitorare l’impatto di tali politiche sulle economie europee e sul benessere dei cittadini, nonché le possibili ripercussioni a livello globale.

La politica monetaria dell’ECB e la sua risposta alla situazione economica attuale saranno determinanti per il futuro del mercato immobiliare e la stabilità finanziaria in Europa.

Gli investitori e gli acquirenti devono essere consapevoli di questi fattori e adattare le proprie strategie di investimento di conseguenza, tenendo conto delle implicazioni della politica monetaria e delle tendenze del mercato immobiliare.

Per meglio comprendere queste dinamiche e per consulenze personalizzate il nostro Studio è a vostra completa disposizione.

La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

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