La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha riproposto l’opportunità di affrancamento delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%, confermando così l’aliquota già applicata nel 2023.
Scadenza: 30 giugno 2024
Secondo le nuove disposizioni, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile affrancare le partecipazioni societarie non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024, pagando il 16% del loro valore determinato al 1° gennaio 2024 tramite una perizia da formalizzare entro il 30 giugno 2024. Questo vale sia per partecipazioni qualificate sia non qualificate. Le partecipazioni qualificate, secondo l’art. 67, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o più del 25% del capitale o patrimonio.
Modalità di versamento
Il valore stabilito dalla perizia non può essere incrementato da altri oneri, eccetto i costi per la redazione della perizia stessa. Nel caso in cui l’intero importo dell’imposta sostitutiva o la prima rata venga versata entro il 30 giugno 2024, la rivalutazione sarà considerata completata e il contribuente potrà utilizzare il nuovo valore determinato per calcolare le eventuali plusvalenze. È possibile pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2024, per poter perfezionare la rivalutazione.
Per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze e su come ottimizzare la vostra situazione fiscale, i nostri esperti sono a disposizione per offrire consulenza e supporto in tutte le fasi della rivalutazione delle partecipazioni societarie.
Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.
Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:
- Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
- Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:
- Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
- Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
- Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
- Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.
Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.
- In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
- In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.
Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.
È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.
Procedure e Scadenze
Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:
- Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
- Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
- Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.
È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.
Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.
Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.
Il nuovo decreto legislativo introduce una serie di modifiche fondamentali che intervengono su vari aspetti del sistema sanzionatorio tributario, con l’obiettivo di armonizzare le sanzioni amministrative e penali, rendendole più coerenti e uniformi. Di seguito le principali novità.
Disposizioni Comuni tra Sanzioni Amministrative e Penali
Integrazione tra Fattispecie Sanzionatorie:
Il decreto mira a creare un sistema sanzionatorio più integrato, eliminando le incongruenze tra le diverse tipologie di sanzioni. Questo comporta una maggiore coerenza nel trattamento delle violazioni fiscali, indipendentemente dal fatto che siano di natura amministrativa o penale.
Revisione dei Rapporti tra Processo Penale e Processo Tributario:
Viene introdotta una maggiore armonizzazione tra i procedimenti penali e tributari. Le prove raccolte in un processo potranno essere utilizzate nell’altro, facilitando così una gestione più efficiente e coordinata dei casi di evasione e frode fiscale.
Meccanismi di Compensazione:
Si prevede un sistema di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze. Questo meccanismo permette di ridurre il carico sanzionatorio complessivo in caso di violazioni multiple, migliorando l’equità del sistema.
Riduzione delle Sanzioni:
Viene introdotta una riduzione delle sanzioni, specialmente in presenza di condotte meno gravi. Questo approccio premia i contribuenti che, pur avendo commesso violazioni, non hanno agito con intenzione fraudolenta o reiterata.
Sanzioni Penali
Revisione dei Profili Sanzionatori per Omessi Versamenti Non Reiterati:
Il decreto prevede un inasprimento delle pene per chi omette di versare le ritenute dovute. In particolare, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per importi superiori a 150.000 euro. Questa misura punta a dissuadere le omissioni nei versamenti, rafforzando il deterrente contro tali pratiche.
Sanzioni Amministrative
Proporzionalità delle Sanzioni:
Le sanzioni amministrative verranno ricalibrate per essere più proporzionate rispetto alle condotte contestate. Saranno più severe per i comportamenti fraudolenti, mentre le infrazioni minori vedranno una riduzione delle sanzioni, incentivando una maggiore conformità da parte dei contribuenti.
Disciplina della Recidiva, Cumuli e Continuazioni:
Viene rivista la disciplina riguardante la recidiva e i cumuli, con un’attenzione particolare alla continuità delle infrazioni. Questo assicura che le sanzioni siano adeguate alla gravità e alla frequenza delle violazioni, promuovendo un comportamento fiscale più responsabile.
Nuove Disposizioni in Materia di Prove e Giudicato
Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda l’utilizzo delle prove e l’efficacia del giudicato:
Prove: Le sentenze emesse nel processo tributario, una volta divenute irrevocabili, così come gli accertamenti definitivi delle imposte in sede amministrativa, potranno essere utilizzati come prova nel processo penale. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra i due sistemi di giustizia.
Giudicato: Una sentenza irrevocabile di assoluzione in ambito penale, pronunciata per gli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, avrà efficacia di giudicato anche nel processo tributario. Questa disposizione mira a evitare incongruenze e garantire una maggiore coerenza nelle decisioni giudiziarie.
Responsabilità delle Sanzioni Pecuniarie
Il decreto introduce anche novità riguardo alla responsabilità delle sanzioni pecuniarie. Le sanzioni relative al rapporto tributario delle società o enti saranno esclusivamente a carico della società o dell’ente stesso. Tuttavia, nel caso in cui questi soggetti siano costituiti in maniera fittizia o interposti, la sanzione sarà irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.
La revisione del sistema sanzionatorio tributario rappresenta una svolta significativa per il diritto tributario italiano. L’approvazione definitiva del decreto legislativo segna l’inizio di una nuova era caratterizzata da maggiore integrazione, proporzionalità e coerenza tra sanzioni amministrative e penali.
Per una consulenza dettagliata e assistenza personalizzata sulla nuova normativa, per assistervi nell’adeguamento alle nuove disposizioni fiscali i nostri esperti sono a vostra disposizione.
Con il Comunicato stampa n.84 del 24 Maggio 2024 vengono approvati una serie di provvedimenti volti a riformare e migliorare diversi settori nel panorama economico e sociale italiano, ecco i dettagli:
Semplificazione edilizia e urbanistica:
– Obiettivi: Il decreto legge, proposto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, mira a semplificare le norme edilizie e urbanistiche per rispondere al crescente fabbisogno abitativo e ridurre il consumo del suolo.
– Misure principali: Include l’ampliamento degli interventi di edilizia libera, la semplificazione del riconoscimento dello stato legittimo degli immobili, agevolazioni per i cambi di destinazione d’uso senza opere, e modifiche alle tolleranze costruttive.
– Normative specifiche: Semplificazione della sanatoria per le parziali difformità edilizie, mantenimento delle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid-19, e disposizioni per le amministrazioni pubbliche in materia edilizia.
Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio dell’anno scolastico, università e ricerca:
– Obiettivi: Il decreto legge, proposto da vari ministri, introduce misure per migliorare la gestione dello sport, supportare gli alunni con disabilità, garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico e migliorare l’istruzione universitaria.
– Sport: Introduce regole per il funzionamento degli organismi sportivi e istituisce una commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive.
– Sostegno didattico: Misure per l’integrazione degli studenti stranieri e per rafforzare il supporto agli alunni con disabilità, inclusi nuovi percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno.
– Mobilità dei dirigenti scolastici: Introduzione di un nuovo modello di valutazione basato su parametri di merito e regolazione della mobilità dei dirigenti scolastici.
Legge di delegazione europea 2024:
– Obiettivi: Adeguare l’ordinamento interno alle direttive e regolamenti dell’Unione Europea.
– Misure principali: Delega al governo per recepire 20 direttive e attuare 13 regolamenti europei, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, protezione dei lavoratori contro l’amianto, e tutela penale dell’ambiente.
– Regolamenti specifici: Adeguamento delle normative interne per la produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per la tutela dei prodotti artigianali e industriali.
Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali:
– Obiettivi: Incrementare gli standard di sicurezza delle infrastrutture per il trasporto pubblico.
– Misure principali: Ampliamento delle competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture (ANSFISA), introduzione di corsi di formazione, ispezioni ordinarie, e installazione di sistemi automatici di monitoraggio della sicurezza.
– Finanziamenti e personale: Incremento delle dotazioni organiche dell’Agenzia e introduzione di nuove fonti di entrata.
Revisione del sistema sanzionatorio tributario:
– Obiettivi: Riformare il sistema sanzionatorio in ambito tributario per renderlo più equo ed efficace.
– Misure principali: Revisione delle sanzioni previste per violazioni fiscali, con l’obiettivo di migliorare la conformità fiscale e ridurre l’evasione.
Quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:
– Obiettivi: Migliorare l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF gestite dallo Stato.
– Misure principali: Aggiunta di interventi per il recupero dalle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche, miglioramento delle procedure amministrative per l’utilizzo dei fondi, e l’uso di piattaforme informatiche per la presentazione delle domande.
Disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare:
– Obiettivi: Ridefinire gli assetti fondamentali delle strutture dirigenziali del Ministero della Difesa.
– Misure principali: Incremento del personale degli uffici di diretta collaborazione, definizione dei compiti e delle responsabilità del Direttore per la politica di difesa, e adeguamento dell’organizzazione del Ministero.
Leggi regionali:
– Obiettivi: Valutare e approvare le leggi delle regioni e delle province autonome.
– Misure principali: Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare diverse leggi regionali, che spaziano dal sostegno agli enti del terzo settore, alle variazioni di bilancio, alla promozione della legalità e alla prevenzione degli incendi boschivi.
Il prossimo giovedì approfondiremo il punto relativo sistema sanzionatorio tributario.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento cruciale per determinare il livello di affidabilità dei contribuenti e per l’accesso a specifici benefici premiali.
Con il provvedimento del 23 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha delineato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con l’obiettivo di riconoscere tali benefici. Questo aggiornamento è avvenuto nell’ambito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, che ha apportato significative novità all’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.
Il regime premiale previsto dal D.L. n. 50/2017, aggiornato dalle recenti modifiche, mira a incentivare i contribuenti virtuosi con una serie di agevolazioni.
Questi benefici includono l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA, l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.
Tuttavia, per accedere a tali vantaggi, i contribuenti devono soddisfare specifici criteri basati sui punteggi ISA ottenuti.
Per il periodo d’imposta 2023, i contribuenti possono accedere ai benefici in due modalità principali. Nella prima modalità, per ottenere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui, è necessario un punteggio ISA di almeno 9.
Questo beneficio si applica anche alla compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 50.000 euro annui. L’accesso a questi benefici è concesso anche a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo di almeno 9, calcolato come media dei livelli ottenuti nei periodi d’imposta 2022 e 2023.
Nella seconda modalità, i contribuenti con un punteggio ISA compreso tra 8 e 9 possono beneficiare di un esonero per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui. Per le imposte dirette e l’IRAP, il limite è di 20.000 euro annui.
Anche in questo caso, il beneficio è esteso ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo di almeno 8,5, calcolato come media dei punteggi ottenuti nei periodi d’imposta 2022 e 2023.
Il regime premiale include ulteriori esoneri e riduzioni. Per esempio, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative richiede un punteggio ISA di almeno 9. Per evitare gli accertamenti basati su presunzioni semplici, è necessario un punteggio di almeno 8,5.
La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento è garantita ai contribuenti con un punteggio di almeno 8. Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo richiede un punteggio di almeno 9 e che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.
Per accedere a questi benefici, è essenziale che i contribuenti applichino gli ISA per tutte le categorie reddituali di cui fanno parte, sia per i redditi d’impresa sia per quelli di lavoro autonomo. Inoltre, se un contribuente applica due diversi ISA, il punteggio di ciascuno deve essere pari o superiore al minimo stabilito per l’accesso ai benefici.
In sintesi, il provvedimento del 23 aprile 2024 introduce criteri chiari e strutturati per l’accesso al regime premiale degli ISA, promuovendo la trasparenza e l’affidabilità fiscale tra i contribuenti. Questo sistema premiale non solo incentiva il rispetto delle norme fiscali, ma premia anche i comportamenti virtuosi, facilitando un rapporto di fiducia tra l’amministrazione fiscale e i contribuenti.
Per una consulenza dettagliata sui nuovi criteri di accesso ai benefici premiali ISA 2024 o su altre tematiche fiscali, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che un locatore privato può optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati con imprese o lavoratori autonomi, a condizione che l’immobile mantenga la destinazione d’uso abitativo. Questa decisione rappresenta una svolta significativa rispetto all’interpretazione tradizionale dell’Agenzia delle Entrate e ha importanti implicazioni per il mercato delle locazioni immobiliari in Italia.
Il Quadro Normativo della Cedolare Secca
La cedolare secca è un regime fiscale alternativo alla tassazione ordinaria dei redditi da locazione, regolamentato dall’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011. Tale regime consente ai locatori di tassare i canoni di locazione con un’aliquota fissa, sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione.
Il testo normativo specifica che la cedolare secca si applica ai canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente. Tuttavia, esclude esplicitamente le locazioni effettuate “nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”.
La Posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E del 2011, ha interpretato questa esclusione in modo restrittivo, sostenendo che la cedolare secca non possa essere applicata se il conduttore è un’impresa o un professionista, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile. Questa posizione è stata ribadita nella Risoluzione 50/E del 2019, creando un’interpretazione che limitava significativamente le possibilità di applicazione della cedolare secca.
La Giurisprudenza di Merito
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata contestata in diverse sentenze. Alcune Commissioni Tributarie hanno sostenuto che la qualificazione del conduttore non fosse rilevante per l’applicazione della cedolare secca, purché l’uso dell’immobile fosse abitativo. Tra le pronunce favorevoli alla non rilevanza della qualifica del conduttore vi sono:
– CTP Reggio Emilia (4 novembre 2014, n. 470/3/14): Ha ritenuto applicabile la cedolare secca anche per la locazione a un’impresa che concede l’uso dell’immobile ai propri dipendenti.
– CTP Milano (17 aprile 2015, n. 3529/25/15): Ha stabilito che la norma richiede solo che il locatore sia una persona fisica e non prevede restrizioni relative al conduttore.
– CTR Lazio (12 aprile 2022, n. 1723/10/22): Ha chiarito che l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca riguarda il locatore e non il conduttore.
Tuttavia, altre sentenze hanno sostenuto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:
– CTR Toscana (21 aprile 2022, n. 590/6/22): Ha escluso la cedolare secca per contratti stipulati con imprese che utilizzano l’immobile per i propri dipendenti.
– CGT II Lazio (8 marzo 2023, n. 1223/14/23): Ha confermato l’esclusione della cedolare secca per qualsiasi locazione effettuata nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contrastanti sulla questione. Alcune sentenze, come quelle della CTP di Reggio Emilia (n. 470/3/14) e della CTR Lazio (n. 1723/10/22), hanno sostenuto che la qualifica del conduttore fosse irrilevante per l’applicazione della cedolare secca, concentrandosi esclusivamente sulla figura del locatore e sull’uso abitativo dell’immobile.
Altre decisioni, invece, come quella della CTR Toscana (n. 590/6/22) e della CGT II Lazio (n. 1223/14/23), hanno confermato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, escludendo l’applicazione della cedolare secca in caso di conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.
La Sentenza della Corte di Cassazione
Con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 12395, la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che l’esclusione dalla cedolare secca deve essere riferita unicamente al locatore e non al conduttore. I giudici hanno affermato che la norma mira a facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo, un’esigenza che può sorgere anche nell’ambito delle attività imprenditoriali o professionali.
La Corte ha così accolto il ricorso di un locatore privato contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione stipulato con una società per l’alloggio dei propri dipendenti. La sentenza ribadisce che, finché l’uso dell’immobile resta abitativo, la condizione soggettiva del conduttore è irrilevante.
Applicazione Pratica
Per i contratti di locazione in essere, la cedolare secca può essere applicata per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro annuale. Per i nuovi contratti, l’opzione può essere inserita nel contratto stesso o comunicata al conduttore tramite raccomandata A/R.
Tuttavia, l’applicativo RLI dell’Agenzia delle Entrate non consente attualmente di applicare la cedolare secca in questi casi. Pertanto, è auspicabile un intervento dell’Agenzia per aggiornare il software e allineare la pratica amministrativa alla recente giurisprudenza.
Le Implicazioni della Sentenza
Questa sentenza apre nuove opportunità per i locatori privati, che ora possono applicare la cedolare secca anche nei contratti di locazione con imprese o lavoratori autonomi, a patto che l’immobile sia destinato ad uso abitativo. Tuttavia, rimane necessaria un’azione da parte dell’Agenzia delle Entrate per aggiornare il software di gestione RLI e allineare la prassi amministrativa alla nuova interpretazione giurisprudenziale.
La decisione della Corte di Cassazione rappresenta una svolta significativa nel panorama delle locazioni immobiliari, ampliando l’applicabilità della cedolare secca e potenzialmente incentivando una maggiore offerta di immobili ad uso abitativo. Questo cambiamento richiede un adeguamento delle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate per garantire una corretta e agevole applicazione del regime fiscale semplificato.
In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale avere al proprio fianco professionisti competenti che possano offrire assistenza qualificata e risposte chiare a quesiti complessi.
Per chiunque necessiti di chiarimenti o desideri assistenza personalizzata riguardo all’applicazione della cedolare secca per immobili locati ad imprese, così come per altre tematiche fiscali e contabili, lo Studio Pallino è a disposizione con la sua esperienza e professionalità. Il nostro team di esperti è pronto a supportarvi, offrendo consulenze su misura per soddisfare ogni esigenza specifica e garantire la massima conformità e ottimizzazione fiscale.
La Legge di Bilancio 2024, rappresentata dalla Legge n. 213/2023, ha introdotto modifiche significative in materia di compensazione dei crediti tramite il Modello F24. A partire dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non potranno più compensare alcun tipo di credito, sia erariale che contributivo, fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate.
Le Modifiche del Decreto Legge n. 39/2024
Il successivo Decreto Legge n. 39/2024, noto come Decreto Agevolazioni Fiscali, ha ridotto l’applicabilità di questo divieto.
Nello specifico, sono esclusi dal divieto:
- Le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- I crediti di natura previdenziale e assicurativa, come quelli INPS e INAIL, che possono essere sempre compensati.
Il Decreto n. 39/2024 riconosce inoltre la coesistenza del nuovo divieto con quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del Decreto Legge n. 78/2010, che vieta la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti su ruoli definitivi superiori a 1.500 euro.
Limite di 100.000 Euro e Divieto di Compensazione
L’art. 1, comma 94 della Legge n. 213/2023, ha introdotto un nuovo comma (49-quinquies) nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, stabilendo che i contribuenti con debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non possono compensare crediti tributari e contributivi tramite il Modello F24. Questo divieto è attivo fino alla completa risoluzione delle violazioni contestate.
Il Decreto n. 39/2024 ha apportato due modifiche sostanziali al comma 49-quinquies:
- Il divieto non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione non decaduti.
2. Il divieto non si applica ai crediti di natura previdenziale ed assicurativa.
Coesistenza dei Limiti di 100.000 e 1.500 Euro
La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 non ha abrogato le precedenti disposizioni dell’art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza:
– Per debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e fino a 100.000 euro, si applica l’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
– Per debiti superiori a 100.000 euro, si applica il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.
Le due normative presentano similitudini, entrambe vietano la compensazione di crediti erariali. Tuttavia, il D.L. n. 78/2010 permette la compensazione per l’importo eccedente il debito, mentre il D.L. n. 223/2006, come modificato, non consente compensazioni per crediti eccedenti 100.000 euro.
Le nuove regole sulle compensazioni nel Modello F24 introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni Fiscali 2024 rappresentano un cambiamento significativo per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo.
Per una comprensione approfondita e per ricevere assistenza personalizzata, il nostro studio rimane a vostra disposizione.
Riferimenti Normativi
– Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39
– Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, ha approvato il decreto legge n° 60 del 07/05/2024 ( pubblicato in Gazzetta ufficiale n: 105 del 07/05/2024 ), che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, c.d. decreto COESIONE LAVORO.
Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno ed introduce il bonus giovani, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, il bonus ZES per il sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno.
Tutte le misure presentano alcune caratteristiche comuni:
- Non sono nuove nel nostro ordinamento in quanto sembrano (almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate) essere quasi la “fotocopia” di quelle scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017;
- Non sono strutturali, ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
- La piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
Assunzione dei giovani “under 35”
Si riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il prossimo 1° luglio ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi e consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo.
Nella c.d. Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.
Il comma 8 dell’art. 22, parla di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: l’unica eccezione riguarda, senza alcuna deduzione, la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (dall’art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 216, attraverso il quale si dispone, per il 2025, un abbattimento dell’IRPEF e dell’IRES, pari al 120% o al 130% per le categorie svantaggiate indicate in un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, ove viene preso in considerazione il costo del lavoro in aumento rispetto all’anno precedente in virtù delle nuove assunzioni ).
Assunzione di donne svantaggiate
Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate.
Esso presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012:
- Non è strutturale, ma a tempo;
- Il beneficio, non è cumulabile con altri incentivi, ad eccezione di quello previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 213/2023;
- L’assunzione deve essere a tempo indeterminato (si parla di occupazione stabile), mentre la legge n. 92/2912 prevede incentivi anche in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi;
- La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
Lo sgravio contributivo previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, sulla quota a carico dei datori di lavoro è pari al 100% con un tetto mensile massimo fissato a 650 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo massimo di riconoscimento dell’agevolazione è di 24 mesi. Lo sgravio comprende anche i premi ed i contributi assicurativi INAIL.
Lo sgravio riguarda:
- Donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
- Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023.
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.
Le misure per il lavoro autonomo
Il decreto contiene anche incentivi per l’autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.
Nello specifico, all’art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani denominate, rispettivamente,
- Autoimpiego centro-nord Italia e
- Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.
In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:
- a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
- b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
- c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come
definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
- f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:
- erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
- tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
- interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi
Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, cd. Bonus Befana:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.
Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei già menzionati requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.
Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.Per una consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.
Il recente Decreto Legislativo di revisione di Irpef e Ires ha introdotto una nuova e interessante opportunità per le imprese: l’affrancamento, con pagamento rateale, delle riserve in sospensione d’imposta.
Era dalla L. 311/2004, art. 1 commi 473-478, che non si presentava una simile opportunità, che dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta (non è richiamata alcuna disciplina specifica) esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Questa misura, che riprende e amplia quanto già previsto dalla Legge 311/2004, offre notevoli vantaggi ai contribuenti, semplificando la gestione contabile e permettendo di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo dilazionato e conveniente!
Cosa prevede la norma
La norma riguarda le imprese che, al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024, presentano nel proprio bilancio saldi attivi di rivalutazione non affrancati e riserve in sospensione d’imposta. L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% calcolata sull’importo netto delle riserve come risultante dal bilancio.
L’Agenzia delle Entrate, recependo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (a partire dall’ordinanza 18 aprile 2018 n. 9509) ha convenuto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva debba essere calcolata sull’importo netto della stessa, come risultante dal bilancio (circ. 1° marzo 2022 n. 6, Parte I,§ 4.7).
Tale imposta può essere versata in quattro rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Vantaggi per i contribuenti
Il pagamento rateizzato senza interessi consente alle imprese di dilazionare il versamento dell’imposta sostitutiva senza sostenere interessi e dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi (ma presumibilmente, come in passato in una situazione analoga è stato affermato dalla circ. 13 febbraio 2006 n. 6 § 6.3, il pagamento potrà essere anticipato).
La dilazione potrebbe essere un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta dell’affrancamento, considerando che nella maggior parte dei casi l’opportunità di eliminare il regime di sospensione con il pagamento di un imposta sostitutiva del 10% si era già presentata. L’affrancamento elimina, inoltre, le riserve in sospensione d’imposta dal bilancio, semplificando la gestione contabile e la redazione della dichiarazione dei redditi.
L’aliquota agevolata del 10% può risultare conveniente rispetto all’imposizione ordinaria che sarebbe applicata in caso di distribuzione delle riserve.
Come funziona l’affrancamento
L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che deve contenere i dati e gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva.
Il pagamento delle rate dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro le scadenze ordinarie previste per il versamento delle imposte sui redditi. Le disposizioni attuative relative all’affrancamento saranno definite con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.
L’introduzione dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta rappresenta un’importante novità per le imprese, offrendo loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo agevolato e dilazionato nel tempo.
È importante sottolineare che la norma è ancora in fase di definizione e potrebbe subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione.
Per una consulenza e assistenza personalizzata sulla convenienza dell’affrancamento per la propria specifica situazione, lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.
