Nel contesto normativo italiano è stato introdotto, con la Legge di Bilancio 2024, un nuovo obbligo rivolto alle imprese: la stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali. La misura, contenuta nell’articolo 1, commi da 101 a 111 della Legge n. 213/2023, è stata successivamente disciplinata nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 (DM 18/2025), che ha definito modalità, tempistiche e soggetti interessati.
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse le imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Sono invece escluse dall’obbligo le imprese operanti nel settore agricolo, come espressamente previsto dalla normativa.
Il provvedimento impone la copertura assicurativa dei beni materiali strumentali all’attività d’impresa. Nello specifico, devono essere assicurati: fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati direttamente nello svolgimento dell’attività produttiva, commerciale o di servizi dell’impresa. Restano invece esclusi dall’obbligo alcuni beni specifici, tra cui: beni in costruzione, immobili privi di regolarità urbanistica, scorte di magazzino, merci, mobili d’ufficio, autoveicoli iscritti al PRA e ogni altro bene mobile non considerato strumentale.
La copertura deve essere estesa a una serie di eventi naturali ritenuti potenzialmente distruttivi. In base a quanto definito dalla legge e dal decreto attuativo, le calamità naturali per cui è richiesta obbligatoriamente l’assicurazione comprendono: terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni. Tali eventi sono stati individuati come tra i principali responsabili di danni materiali al patrimonio aziendale in diverse aree del Paese.
L’applicazione dell’obbligo è stata strutturata secondo un criterio dimensionale. La normativa stabilisce che l’obbligo decorre da date diverse a seconda della classe dimensionale dell’impresa, identificata in base al numero di dipendenti e ad altri parametri economici previsti dalla normativa europea.
Nello specifico:
- Le grandi imprese, ovvero quelle con almeno 250 dipendenti, sono già soggette all’obbligo a partire dal 2025.
- Le medie imprese, cioè quelle che hanno tra 50 e 249 dipendenti, sono tenute alla stipula della polizza a partire dal 1° ottobre 2025.
- Le piccole e micro imprese, con meno di 50 dipendenti, devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo fissato dalla normativa anche per i settori della pesca e dell’acquacoltura.
In assenza della copertura assicurativa richiesta, non sono previste sanzioni amministrative o pecuniarie dirette. Tuttavia, la normativa introduce una forma di sanzione interdittiva, limitando l’accesso a una serie di benefici pubblici. Le imprese che non risultino in regola con l’obbligo assicurativo non potranno accedere a contributi, finanziamenti agevolati, incentivi o sovvenzioni di qualsiasi tipo, erogati da amministrazioni centrali o locali. Inoltre, l’impresa non potrà accedere alla garanzia statale su finanziamenti, come ad esempio quella fornita dal Fondo di garanzia per le PMI, attualmente uno degli strumenti più utilizzati per agevolare l’accesso al credito da parte del tessuto imprenditoriale.
L’obbligo assicurativo costituisce quindi una condizione necessaria per partecipare a programmi pubblici, bandi, agevolazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a fondi destinati alla ricerca, all’innovazione tecnologica, alla transizione ecologica, alla riqualificazione energetica, allo sviluppo delle startup, alla salvaguardia dell’occupazione e ad altri strumenti pubblici di sostegno all’economia.
Dal punto di vista contabile e fiscale, la normativa prevede che i premi assicurativi versati dalle imprese per adempiere all’obbligo siano deducibili dal reddito imponibile, sia ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sia dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La deducibilità segue le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con le relative aliquote vigenti.
La determinazione del valore da assicurare deve essere effettuata in base al cosiddetto “valore a nuovo”, ovvero il costo necessario per ricostruire o rimpiazzare il bene assicurato in condizioni equivalenti a quelle originarie. In alcuni casi, per la stima del valore potrà essere richiesta una perizia tecnica, redatta da professionisti abilitati.
La norma consente alle imprese di stipulare polizze collettive, purché esse rispettino i requisiti minimi imposti dal decreto attuativo. È possibile, ad esempio, che associazioni di categoria o consorzi possano promuovere soluzioni assicurative comuni, con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle coperture e di contenere i costi unitari per le imprese aderenti.
Il premio assicurativo è determinato in funzione del valore dei beni assicurati e del livello di rischio associato all’ubicazione degli stessi. In zone classificate a elevato rischio sismico o idrogeologico, il premio potrà risultare superiore rispetto ad aree con minore esposizione a eventi catastrofali. A questo proposito, la normativa non prevede meccanismi di calmierazione del premio, né contributi pubblici per la copertura dei costi delle polizze.
L’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali strumentali. Pertanto, per ottenere una copertura assicurativa completa dei beni aziendali, le imprese possono scegliere di stipulare polizze integrative facoltative, che includano, ad esempio, le merci in magazzino, le scorte, i beni mobili, o i danni indiretti da interruzione dell’attività.
L’attestazione della regolarità assicurativa sarà richiesta dalle amministrazioni pubbliche al momento della domanda per l’accesso a incentivi o agevolazioni. La polizza dovrà essere attiva e valida alla data di presentazione della domanda, e coprire i beni strumentali dell’impresa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Tutte le imprese soggette all’obbligo devono quindi provvedere alla stipula della polizza assicurativa entro i termini stabiliti, sulla base della propria classificazione dimensionale. Il mancato adempimento determina l’esclusione automatica dalle misure pubbliche, senza possibilità di deroga o sanatoria successiva.
Il quadro normativo delineato richiede un’attenta valutazione da parte delle imprese circa i beni da assicurare, i termini di scadenza, le condizioni contrattuali delle polizze disponibili sul mercato e le modalità di attestazione del rispetto dell’obbligo. Per facilitare il processo, molte imprese possono avvalersi del supporto di intermediari assicurativi, consulenti o associazioni di categoria che offrono assistenza nella scelta delle soluzioni assicurative più idonee.
Per dettagli, chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.
Tabella riassuntiva
| Dettaglio | |
| Norma di riferimento | Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 101-111) |
| Decreto attuativo | DM 30 gennaio 2025, n. 18/2025 |
| Soggetti obbligati | Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole) |
| Beni da assicurare | Fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature strumentali |
| Beni esclusi | Immobili abusivi, beni in costruzione, merci, scorte, mobili, veicoli PRA |
| Eventi coperti | Terremoti, alluvioni, frane, esondazioni |
| Scadenze per l’obbligo | Grandi imprese: 2025 Medie imprese: 1/10/2025 Micro e piccole: 31/12/2025 |
| Sanzioni | Nessuna sanzione economica; esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche |
| Effetti dell’inadempienza | Inaccessibilità a incentivi, finanziamenti agevolati, PNRR, Fondo PMI |
| Deduzione fiscale | Premi deducibili ai fini IRES e IRAP |
| Valore da assicurare | Valore a nuovo dei beni |
| Polizze collettive | Ammesse, se conformi ai requisiti di legge |
| Coperture integrative | Facoltative per merci, scorte, danni indiretti, ecc. |
