L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle novità più significative nel panorama fiscale italiano recente, modificando radicalmente le modalità di determinazione del carico fiscale per le società di capitali. L’adesione a questo istituto richiede un’attenta analisi non solo dei benefici in termini di certezza del prelievo, ma anche delle precise modalità operative di compilazione della dichiarazione REDDITI SC, con particolare riferimento ai quadri RF e CP.

Nonostante l’adesione al concordato, per il contribuente permane l’obbligo di determinare il reddito effettivo d’impresa. Tuttavia, la particolarità del CPB risiede nel fatto che la base imponibile per il calcolo delle imposte non è più quella derivante esclusivamente dalle ordinarie variazioni fiscali, ma viene sostituita dal reddito concordato.

In questo contesto, il quadro CP diventa la cabina di regia per la liquidazione delle imposte.

E’ fondamentale distinguere tra le diverse definizioni di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile:

Definizione Riferimento Quadro CP Descrizione Sintetica
Reddito concordato CP1, col. 1 Reddito proposto per l’anno di riferimento.
Reddito ante CPB rettificato CP1, col. 2 Reddito dell’anno precedente rettificato da plusvalenze e sopravvenienze.
Imponibile flat-tax CP1, col. 3 Eccedenza del reddito concordato rispetto a quello rettificato.
Reddito concordato rettificato CP7, col. 5 Importo da riportare nel quadro RF per il calcolo IRES.

 

Uno dei vantaggi principali dell’adesione al CPB è la possibilità di assoggettare la quota incrementale di reddito a una imposta sostitutiva (flat-tax) con aliquote del 10%, 12% o 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente.

Questa quota è costituita dalla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito ante CPB rettificato. Per l’anno 2025-2026, è previsto un limite di applicazione di queste aliquote agevolate fino a un massimo di € 85.000. La parte di reddito che non rientra in questa agevolazione, definita reddito concordato rettificato, viene invece assoggettata all’aliquota IRES ordinaria.

La procedura per la corretta determinazione delle imposte correnti segue un iter logico che parte dal bilancio civilistico per approdare alla liquidazione definitiva.

Il punto di contatto fondamentale tra il regime concordatario e la determinazione del reddito d’impresa si trova nel rigo RF63. In presenza di CPB, la compilazione del quadro RF rimane invariata nella sua struttura (variazioni in aumento e in diminuzione), ma nel rigo RF63 non va più indicato il reddito effettivo, bensì il reddito concordato rettificato desunto dal rigo CP7, col. 5.

Tale valore non può mai essere inferiore alla soglia minima di € 2.000. Una volta riportato questo valore, il calcolo dell’IRES dovuta nel quadro RN prosegue secondo le consuete modalità applicando l’aliquota del 24%.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione contabile delle imposte calcolate sugli importi concordati. Anche se l’IRES e l’IRAP sono determinate su basi “sintetiche” o proposte, la loro contabilizzazione influisce sul risultato di bilancio (utile o perdita ante imposte).

Le imposte correnti (IRES, IRAP e flat-tax) devono essere indicate tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 del quadro RF. Questa indicazione è necessaria in quanto tali imposte sono indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, sebbene in questo specifico regime non influenzino direttamente la formazione del reddito d’impresa concordato, che è già stato definito a monte.

Per ulteriori dettagli e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, il possesso della patente a crediti digitale è diventato obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. La definizione di cantiere, ai fini della norma, è particolarmente ampia e include attività che spaziano dalla costruzione al rinnovamento, fino allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprendendo anche scavi e il montaggio di elementi prefabbricati.

È importante sottolineare come l’obbligo si estenda anche a settori non strettamente edili ma che operano in tali contesti, come nel caso degli allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, includendo persino la figura professionale degli archeologi.

Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche esclusioni per determinati soggetti. Non sono tenuti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come nel caso di ingegneri, architetti e geometri. Un’esenzione di rilievo riguarda inoltre le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ferma restando per esse la necessità di rispettare gli ordinari obblighi di sicurezza previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le realtà con sede all’estero, la disciplina distingue tra soggetti comunitari ed extra-UE: per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea è ammesso l’uso di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del paese d’origine, mentre per quelle residenti in stati extra-UE è necessario il possesso dei medesimi documenti richiesti agli operatori italiani, a meno di specifici riconoscimenti normativi.

Il rilascio della patente è subordinato al possesso di precisi requisiti, la cui sussistenza deve essere dichiarata tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nello specifico, il richiedente deve attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e, nei casi previsti dalla normativa, l’adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti e lavoratori. Ulteriori requisiti fondamentali includono il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

È fondamentale notare che non tutti questi elementi sono richiesti indistintamente a ogni categoria; ad esempio, i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti sono esonerati dalla redazione del DVR e dalla nomina del RSPP.

La procedura operativa per la richiesta telematica è stata recentemente rinnovata e richiede l’accesso al Portale dei Servizi dell’INL da parte del legale rappresentante o di un soggetto delegato secondo la legge 12/1979. Il processo inizia con la verifica dell’attestazione del legale rappresentante, inserendo il codice fiscale dell’impresa nel sistema, il quale deve riscontrare la correttezza dei dati presso i registri della camera di commercio.

Una volta inviata la richiesta e superate le verifiche d’ufficio, la patente in formato digitale viene rilasciata generalmente entro 24 ore, riportando i dati identificativi del titolare, il numero del documento, la data di rilascio e il punteggio iniziale.

Il sistema si basa su un meccanismo a punti: la patente viene dotata inizialmente di 30 crediti, ma per operare stabilmente nei cantieri è necessario mantenere una soglia minima di 15 crediti. La dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 100 crediti totali attraverso diverse premialità. Tra queste figurano i crediti legati alla storicità dell’azienda, che possono arrivare a 10 in base alla data di iscrizione alla CCIAA, e i crediti per la condotta virtuosa, che prevedono l’aggiunta di un punto per ogni biennio senza decurtazioni, fino a un massimo di 20.

Ulteriori 40 crediti possono essere ottenuti investendo in attività di formazione aggiuntiva e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

È bene precisare che l’eventuale perdita dei requisiti autocertificati dopo il rilascio non comporta automaticamente la revoca della patente, ma restano ferme le sanzioni relative ai singoli istituti.

Le decurtazioni del punteggio avvengono a seguito di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione, legati a violazioni delle norme sulla sicurezza. Nel caso in cui una singola ispezione rilevi più violazioni, la decurtazione massima non può superare il doppio del punteggio previsto per l’infrazione più grave.

Un’attenzione particolare è rivolta al lavoro nero: l’impiego di lavoratori irregolari comporta una sottrazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, che aumenta di un ulteriore punto in presenza di aggravanti come l’impiego di minori o stranieri clandestini. Dal 2026, tali decurtazioni saranno operative già dalla notifica del verbale unico di accertamento.

Se il punteggio scende al di sotto della soglia critica dei 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono più operare, salvo il completamento delle attività in corso che superino il 30% del valore del contratto. Per tornare in regola è necessario attivare una procedura di recupero gestita da una commissione territoriale composta da esperti dell’INL e dell’INAIL, con il coinvolgimento di ASL e rappresentanti dei lavoratori. La commissione valuta il reintegro dei crediti basandosi sull’effettivo adempimento di obblighi formativi riparatori e sulla realizzazione di nuovi investimenti in sicurezza.

La normativa prevede inoltre casi gravi di sospensione cautelare della patente, attivabili quando nei cantieri si verificano infortuni mortali o che determinano un’inabilità permanente.

Nel caso di decesso del lavoratore, la sospensione fino a 12 mesi è obbligatoria, a meno che non si verifichino rischi gravi per l’incolumità pubblica derivanti dall’interruzione dei lavori. Tale provvedimento richiede che l’evento sia imputabile al datore di lavoro o ai dirigenti almeno per colpa grave, evidenziando un nesso causale diretto tra la condotta e l’infortunio. Avverso la sospensione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro.

Diversa è la revoca, che interviene esclusivamente in caso di dichiarazioni non veritiere accertate d’ufficio riguardo ai requisiti iniziali per il rilascio. L’Ispettorato valuta la gravità dell’omissione prima di procedere, considerando ad esempio se la mancanza di formazione riguardi tutto il personale o solo figure amministrative non operative in cantiere. In caso di revoca, è necessario attendere almeno 12 mesi prima di poter richiedere un nuovo documento.

Il sistema sanzionatorio è rigoroso: operare senza patente o con meno di 15 crediti espone a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo che il recente Decreto Legge 159/2025 ha innalzato da 6.000 a 12.000 euro.

Il calcolo della sanzione si basa sul singolo contratto sottoscritto dal trasgressore e, in assenza di un valore formalizzato, si applica la soglia minima prevista. Oltre alla sanzione economica, è prevista l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Per ulteriori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Aspetto Principale Dettagli e Specifiche
Soggetti Obbligati Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (inclusi archeologi e addetti a spettacoli/fiere).
Esclusioni Chi effettua mere forniture, prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e imprese con attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.
Requisiti per il Rilascio Iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC), adempimenti formativi, possesso del DVR, nomina del RSPP e regolarità fiscale (DURF).
Gestione Punteggio Dotazione iniziale di 30 crediti; soglia minima per operare di 15 crediti; massimo raggiungibile 100 crediti.
Incrementi Crediti Storicità dell’azienda (max 10), biennio senza violazioni (max 20), attività e investimenti in sicurezza o formazione aggiuntiva (max 40).
Sanzioni Amministrative 10% del valore dei lavori (minimo 12.000 euro) per chi opera senza patente o sotto i 15 crediti.
Sanzioni Accessorie Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Revoca Interviene in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti verificate durante i controlli d’ufficio.
Sospensione Cautelare Fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali (obbligatoria) o inabilità permanente (discrezionale) per colpa grave

 

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 segna un momento di profonda trasformazione nel panorama della sostenibilità europea, introducendo una fase di consolidamento e revisione che mira a bilanciare le ambizioni del Green Deal con la necessità di garantire la competitività delle imprese.

Questo intervento legislativo non si propone di smantellare il sistema di sostenibilità esistente, ma interviene in modo mirato per correggere alcune criticità operative emerse negli anni precedenti, con un focus particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla complessità applicativa che ha caratterizzato la prima fase di espansione normativa.

Il legislatore europeo ha strutturato questa riforma attraverso la modifica di quattro pilastri centrali della legislazione dell’Unione, intervenendo direttamente sulla revisione legale dei conti, sui bilanci delle imprese, sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di passare da un approccio basato sull’espansione indiscriminata degli obblighi a una fase caratterizzata dalla razionalizzazione e dalla proporzionalità, cercando di rendere la regolamentazione più efficace e meno onerosa per il tessuto produttivo europeo.

Uno degli interventi più incisivi della nuova direttiva riguarda la ridefinizione dell’ambito di applicazione per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

La normativa stabilisce ora che tali obblighi debbano applicarsi prioritariamente alle imprese di dimensioni molto grandi, le quali vengono individuate attraverso il superamento di due criteri cumulativi specifici: il possesso di più di 1.000 dipendenti e il conseguimento di ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.

Questa scelta strategica riduce in modo significativo il numero di realtà aziendali inizialmente coinvolte dal regime di rendicontazione introdotto dalla CSRD, partendo dal presupposto che le imprese di maggiori dimensioni dispongano delle risorse organizzative e dei processi necessari per gestire sistemi di reporting complessi, oltre a generare gli impatti ambientali e sociali più rilevanti.

Di riflesso, la direttiva elimina l’obbligo di rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate, che secondo la disciplina originaria avrebbero dovuto essere progressivamente integrate nel sistema. Sebbene le PMI non siano escluse dal processo di sostenibilità, il loro coinvolgimento viene ora spostato su una base volontaria, supportata dall’adozione di standard semplificati che la Commissione europea si impegna a definire nei prossimi anni. Questa logica di sostenibilità proporzionata intende lasciare alle imprese minori un maggiore spazio di adattamento, concentrando i carichi informativi più gravosi esclusivamente sui grandi attori del mercato.

Un ulteriore elemento di tutela introdotto dalla Direttiva (UE) 2026/470 riguarda la gestione della raccolta dati lungo le catene del valore, un punto che in passato ha generato notevoli criticità operative. Nella pratica quotidiana, le grandi imprese soggette agli obblighi di reporting hanno spesso trasferito parte dei propri oneri informativi sui fornitori, richiedendo una mole eccessiva di dati. La nuova normativa interviene ponendo limiti precisi a questa dinamica, stabilendo che un’impresa non possa richiedere informazioni che superino determinati parametri alle aziende della propria filiera che contano meno di mille dipendenti.

Significativamente, queste ultime acquisiscono il diritto di rifiutare richieste di informazioni che eccedano tali limiti stabiliti. Tale misura è stata concepita per evitare che gli obblighi di sostenibilità producano effetti indiretti sproporzionati sulle piccole imprese, spesso inserite come fornitori in filiere globali ma prive delle strutture necessarie per rispondere a richieste massive di dati.

In parallelo a queste modifiche strutturali, la direttiva impone una revisione profonda degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ovvero gli standard tecnici che definiscono il contenuto delle informazioni da comunicare. La Commissione europea ha il compito di rivedere questi standard entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, agendo con l’obiettivo di semplificarli ed eliminare gli elementi informativi considerati non rilevanti.

La revisione dovrà privilegiare i dati quantitativi rispetto alle descrizioni narrative, distinguendo in modo netto tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative. Un punto centrale di questo processo di revisione è il chiarimento del principio di materialità, volto a rispondere alle critiche sulla eccessiva burocratizzazione del reporting di sostenibilità emesse durante i primi anni di applicazione.

La modernizzazione del sistema passa anche attraverso la progressiva digitalizzazione delle informazioni di sostenibilità. Il legislatore europeo riconosce che la raccolta, l’elaborazione e lo scambio di dati rappresentano uno degli aspetti più onerosi per imprese, investitori e autorità di vigilanza. Per questo motivo, la direttiva prevede che la Commissione europea promuova iniziative per facilitare la condivisione digitale delle informazioni, includendo lo sviluppo di formati di dati digitali armonizzati e strutturati. Saranno inoltre definiti requisiti tecnici minimi per i sistemi informativi aziendali e verranno create infrastrutture europee dedicate a consentire uno scambio sicuro e automatizzato dei dati.

Per quanto concerne la verifica delle informazioni, la Direttiva (UE) 2026/470 introduce modifiche rilevanti al sistema di attestazione delle informazioni di sostenibilità. Sebbene resti confermato l’obbligo di sottoporre le informazioni a verifica da parte di revisori o soggetti indipendenti, la normativa introduce due variazioni temporali e procedurali di rilievo. In primo luogo, l’adozione degli standard europei di verifica con livello di sicurezza limitato viene rinviata al 2027. In secondo luogo, viene eliminato definitivamente l’obbligo di introdurre in futuro un livello di verifica più elevato, definito come reasonable assurance, che avrebbe comportato costi di conformità estremamente elevati per le imprese.

Attraverso queste decisioni, il legislatore cerca di mantenere un equilibrio tra la necessità di affidabilità delle informazioni e il contenimento dei costi per le aziende soggette a controllo.

La riforma investe in modo significativo anche la normativa relativa al dovere di diligenza delle imprese nelle catene globali del valore, applicando anche in questo ambito la logica della proporzionalità. Le soglie dimensionali per l’applicazione di tali obblighi sono state innalzate in modo considerevole, limitando l’applicazione della norma solo alle imprese che raggiungono almeno 1,5 miliardi di euro di fatturato e contano 5.000 dipendenti.

Viene inoltre chiarito che l’identificazione degli impatti negativi nelle catene del valore deve seguire un approccio basato sul rischio. Le imprese sono chiamate a individuare prioritariamente i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi, per poi procedere solo successivamente ad analisi approfondite in tali ambiti specifici.

Ecco una tabella riepilogativa delle principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/470

 

Ambito di Intervento Descrizione e Principali Novità
Data di Entrata in Vigore 18 marzo 2026 (Direttiva del 24 febbraio 2026).
Obiettivi Strategici Semplificazione, proporzionalità e tutela delle PMI; equilibrio tra Green Deal e competitività.
Soglie Rendicontazione ESG Applicabile a imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro.
Regime per le PMI Eliminazione dell’obbligo per le PMI quotate; passaggio alla rendicontazione su base volontaria con standard semplificati.
Tutela Catene del Valore Le imprese con meno di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste di dati eccessive dai propri committenti.
Standard ESRS Revisione entro 6 mesi per eliminare elementi non rilevanti e privilegiare dati quantitativi e materialità.
Digitalizzazione Sviluppo di formati digitali armonizzati e infrastrutture europee per lo scambio sicuro dei dati.
Verifica (Assurance) Rinvio al 2027 per gli standard di verifica a sicurezza limitata; eliminato l’obbligo futuro di “reasonable assurance”.
Dovere di Diligenza (CS3D) Nuove soglie: fatturato di almeno 1,5 miliardi di euro e 5.000 dipendenti; approccio basato sul rischio.

Per chiarimenti e assistenza il nostro studio è a vostra disposizione.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, il legislatore ha previsto la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo ai pagamenti elettronici.

Questa norma interviene modificando l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, definendo un nuovo scenario operativo per tutte le imprese che certificano i propri incassi attraverso strumenti tecnologici. Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nel mese di febbraio 2026 una specifica Guida operativa intitolata Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT), documento che fornisce i chiarimenti necessari e le modalità pratiche per l’adempimento di tale obbligo.

Il cuore della nuova normativa risiede nella necessità di creare un legame costante tra l’atto del pagamento elettronico e la sua memorizzazione fiscale. Questo collegamento, come precisato dall’amministrazione finanziaria, non deve essere inteso come un’unione di tipo fisico tra i dispositivi, bensì come un collegamento di tipo logico.

Tale connessione si realizza attraverso una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, effettuata mediante un’apposita funzionalità messa a disposizione degli utenti all’interno del portale web Fatture e Corrispettivi. L’obiettivo primario è garantire che ogni transazione effettuata tramite moneta elettronica sia correttamente tracciata e associata al relativo documento commerciale emesso dall’esercente.

Sotto il profilo dei soggetti coinvolti, la normativa si rivolge alla generalità delle imprese che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi. Nello specifico, l’obbligo riguarda chi utilizza un Registratore telematico (RT) oppure la procedura web denominata Documento commerciale on line. A queste modalità di certificazione tradizionale si affiancheranno, secondo le previsioni dell’Agenzia, anche nuove soluzioni software regolate da precedenti provvedimenti, la cui diffusione è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Per quanto concerne invece gli strumenti di pagamento da collegare, la definizione adottata è volutamente ampia per ricomprendere l’intera gamma tecnologica attualmente disponibile sul mercato.

Il termine POS viene infatti utilizzato nella guida operativa per indicare genericamente ogni strumento, sia esso hardware o software, attraverso il quale l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai propri clienti. In questa categoria rientrano innanzitutto i dispositivi fisici tradizionali che consentono il pagamento tramite la lettura della carta, sia essa inserita nel lettore o utilizzata in modalità contactless.

Una novità rilevante riguarda l’inclusione dei cosiddetti SoftPOS, ovvero particolari applicazioni che possono essere installate su dispositivi mobili di uso comune come smartphone o tablet, trasformandoli di fatto in terminali di pagamento in grado di accettare transazioni senza contatto. Oltre a questi, l’obbligo di collegamento si estende alle piattaforme di pagamento online, alle app dedicate e a qualsiasi altra soluzione tecnologica analoga che permetta l’incasso elettronico.

La procedura di comunicazione del collegamento avviene in un ambiente digitale controllato. L’Agenzia delle entrate espone all’interno del portale l’elenco dei POS di cui ogni singolo esercente risulta titolare. Questa lista viene compilata ed aggiornata sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere mensilmente all’amministrazione finanziaria entro la fine del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.
L’esercente, o un suo delegato, deve accedere alla sezione dedicata e procedere con le operazioni di associazione. Il processo richiede di selezionare il Registratore telematico interessato dall’elenco delle matricole attive nel periodo di riferimento e di abbinarlo al relativo strumento di pagamento elettronico. Un dato fondamentale da inserire per completare correttamente l’operazione è l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti, RT e POS, vengono effettivamente utilizzati.

Un aspetto di particolare interesse operativo riguarda la flessibilità dei collegamenti consentiti dal sistema. La normativa prevede infatti che il collegamento possa essere di tipo multiplo, adattandosi così alle diverse esigenze organizzative dei punti vendita. È possibile collegare un singolo POS, sia esso fisico o virtuale, a più Registratori telematici contemporaneamente. Allo stesso modo, un unico Registratore telematico può essere associato a più strumenti di pagamento elettronico. Questa configurazione permette di gestire correttamente situazioni in cui diversi operatori utilizzano più terminali di pagamento che però convergono tutti sulla medesima cassa fiscale per l’emissione dei documenti commerciali.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione, la guida operativa definisce scadenze precise differenziate in base al periodo di utilizzo degli strumenti. Per i POS che risultavano già attivi nel corso del mese di gennaio 2026, la comunicazione del collegamento deve essere effettuata entro un termine di quarantacinque giorni. Questo conto alla rovescia inizierà ufficialmente solo nel momento in cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibile l’apposita funzionalità sul proprio sito, evento che verrà comunicato attraverso un avviso pubblico dedicato. Prima di tale comunicazione ufficiale, nessuna operazione di collegamento può essere tecnicamente eseguita.

Per gli strumenti che invece vengono attivati per la prima volta nei mesi successivi a gennaio 2026, la registrazione del collegamento segue una finestra temporale fissa. In questi casi, la comunicazione deve avvenire obbligatoriamente tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione del dispositivo. Ad esempio, se un nuovo terminale di pagamento viene attivato nel mese di aprile 2026, l’esercente avrà tempo per registrare il relativo collegamento con il Registratore telematico nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 30 giugno dello stesso anno. Una volta effettuata, la comunicazione del collegamento ha valore continuativo e non richiede ulteriori interventi, a meno che non intervengano variazioni o novità rilevanti che rendano necessario un aggiornamento dei dati.

Gli eventi che rendono indispensabile un aggiornamento delle informazioni nel portale dell’Agenzia includono l’associazione di un POS già esistente ad un nuovo Registratore telematico, oppure l’attivazione di un nuovo RT che deve essere collegato a strumenti di pagamento già in uso. Allo stesso modo, è necessario intervenire nel sistema in caso di attivazione di un nuovo terminale di pagamento o qualora si proceda alla dismissione definitiva di uno degli strumenti, sia esso un POS o un dispositivo per la certificazione fiscale.

Esistono tuttavia degli ambiti di esclusione dall’obbligo di collegamento chiaramente definiti. Non sono interessati da queste disposizioni i corrispettivi che vengono certificati attraverso l’utilizzo di distributori automatici, comunemente noti come vending machine. Sono analogamente esclusi i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici. Ulteriori esenzioni riguardano le attività già esonerate in precedenza dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, come avviene per la vendita di tabacchi, di generi di monopolio e per le vendite effettuate a distanza. Inoltre, non sussiste alcun obbligo di collegamento qualora l’esercente certifichi la totalità dei propri corrispettivi esclusivamente mediante l’emissione di fattura elettronica.

Una casistica specifica riguarda gli esercenti che svolgono attività di tipo misto, ovvero coloro che operano sia in settori soggetti all’obbligo di certificazione con Registratore telematico, sia in ambiti esonerati. Se per entrambe le tipologie di attività viene utilizzato lo stesso terminale di pagamento, l’obbligo di registrare il collegamento tra POS e strumento di certificazione rimane vigente per garantire la corretta tracciabilità delle operazioni soggette. Qualora, invece, l’esercente decida di utilizzare un terminale di pagamento dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati, non è tenuto a effettuare il collegamento. In tale circostanza, è possibile dichiarare l’utilizzo esclusivo dello strumento per operazioni esenti direttamente nella procedura di collegamento. È fondamentale notare che, in questo caso, il terminale non potrà essere utilizzato, nemmeno in via occasionale, per incassare operazioni certificate con documento commerciale. Se l’esercente dovesse decidere di emettere volontariamente un documento commerciale anche per operazioni esonerate, l’obbligo di collegamento del dispositivo di pagamento tornerebbe ad essere mandatorio.

L’adeguamento a queste nuove procedure è presidiato da un sistema sanzionatorio volto a garantire l’effettività dell’integrazione tra i sistemi. La mancata osservanza delle regole di collegamento nel momento dell’emissione del documento commerciale comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Tale sanzione è stabilita in euro 100 per ogni singola trasmissione irregolare. La norma prevede comunque un limite alla cumulabilità delle sanzioni, fissando un tetto massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre di riferimento.

Per maggiori dettagli e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Dettagli dell’Adempimento
Riferimento Normativo Art. 1, comma 74, Legge n. 207/2024 e Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Tipo di Collegamento Logico (non fisico), tramite comunicazione telematica sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Strumenti di Certificazione Registratori Telematici (RT), procedura web “Documento Commerciale on line” e future soluzioni software.
Strumenti di Pagamento (POS) POS fisici, SoftPOS (App su smartphone/tablet), piattaforme online e App di pagamento.
Scadenza (POS attivi a Gennaio 2026) Entro 45 giorni dalla data di attivazione della funzionalità sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Scadenza (POS attivati dopo Gennaio 2026) Tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione.
Sanzioni 100 euro per ogni singola trasmissione irregolare, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.
Esclusioni Principali Vending machine, carburanti, ricariche veicoli elettrici, tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza.
Esonero Totale Esercenti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente tramite fattura elettronica.

 

L’attuale quadro normativo riguardante i termini di accertamento tributario ha raggiunto una tappa significativa al 31 dicembre 2025, una data che segna la scadenza dei poteri di rettifica ordinari per diverse annualità d’imposta.

La disciplina si articola attraverso un complesso sistema di scadenze differenziate, regolate principalmente dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per quanto concerne le imposte sui redditi e l’IRAP, e dall’articolo 57 del DPR n. 633/72 per l’IVA. In linea generale, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 2016, l’Amministrazione Finanziaria può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, mentre in caso di omessa dichiarazione il termine è esteso fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere inoltrata.

Al termine del 2025, la scadenza ordinaria ha colpito l’annualità 2019, riferita ai modelli Redditi e IVA 2020, ma la presenza di regimi opzionali o situazioni specifiche sposta sensibilmente questi riferimenti temporali verso periodi d’imposta più recenti o più remoti.

Ad esempio, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro, si applica una riduzione di due anni dei termini di accertamento, portando alla scadenza dell’annualità 2021 proprio al 31 dicembre 2025. Allo stesso modo, i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) che hanno avuto accesso al regime premiale beneficiano di una riduzione di un anno, determinando la decadenza per l’annualità 2020 al medesimo termine di fine 2025.

Un elemento di estrema rilevanza che ha influenzato il calcolo delle scadenze è legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica. L’articolo 67 del Decreto Cura Italia ha introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini relativi all’attività di accertamento nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Questo provvedimento ha generato un differimento che sposta il termine finale di decadenza dall’ordinario 31 dicembre al 25 o 26 marzo dell’anno successivo per le annualità fino al 2018.

Tuttavia, l’applicazione di questa proroga è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e di interventi normativi successivi. Il Decreto Rilancio, con l’articolo 157, ha introdotto una disciplina speciale per gli atti i cui termini scadevano nel 2020, prevedendo l’emissione entro la fine di quell’anno e la successiva notifica entro periodi dilatati, come il 28 febbraio 2022, per garantire la continuità dell’azione amministrativa durante la crisi.

Il D.Lgs. n. 81/2025, ha stabilito che a partire dal 2026 il differimento degli 85 giorni non troverà più applicazione per le annualità successive. Di conseguenza, per le dichiarazioni relative all’anno 2019 o per le omissioni riferite al 2017, la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2025, senza ulteriori slittamenti in avanti.

Questo quadro si intreccia con le nuove regole sul contraddittorio informato ed effettivo, previste dallo Statuto del Contribuente, che obbligano l’Ufficio a comunicare uno schema d’atto prima di procedere con l’accertamento definitivo. Se tra il termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni e la scadenza naturale della decadenza intercorrono meno di 120 giorni, il termine di accertamento subisce un posticipo automatico di ulteriori 120 giorni per permettere la corretta valutazione delle controdeduzioni.

L’analisi dei termini non può prescindere dalla disciplina sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari che comportano l’obbligo di denuncia penale. Fino all’anno d’imposta 2015, la scoperta di violazioni penali consentiva il raddoppio dei periodi di accertamento ordinari. Per le annualità dal 2016 in poi, tale automatismo è stato rimosso per effetto della Legge n. 208/2015, uniformando i tempi di controllo indipendentemente dalla rilevanza penale della violazione, fatta salva la naturale estensione dei termini ordinari già prevista dalla riforma del 2016.

Esistono tuttavia meccanismi di riduzione dei termini che fungono da incentivo alla trasparenza fiscale. Oltre al già citato regime ISA, che richiede il raggiungimento di un punteggio di affidabilità pari almeno a 8, la tracciabilità finanziaria gioca un ruolo cruciale. La riduzione di due anni è concessa ai contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica o invio telematico dei corrispettivi e che eseguono e ricevono pagamenti esclusivamente tramite mezzi tracciabili quali bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 2024 è accompagnato da un regime premiale che riduce di un anno il termine di accertamento, con la possibilità di arrivare a due anni qualora si adottino esclusivamente pagamenti tracciati sopra i 500 euro.

Un capitolo di particolare complessità è rappresentato dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e alla relativa sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022 o dal 2019 al 2023. I termini di decadenza per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 subiscono una proroga specifica: gli atti in scadenza al 31 dicembre 2024 sono stati spostati al 31 dicembre 2025. Per chi ha scelto di avvalersi anche della sanatoria collegata, i termini per le annualità oggetto di definizione sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028, a seconda della finestra temporale di adesione. Queste proroghe operano in modo indipendente dall’eventuale fruizione dei regimi premiali ISA, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che per le annualità già decadute al momento dell’adesione, come il 2018 per i soggetti ISA virtuosi, non si verifica alcuna riapertura dei termini.

Sotto il profilo procedurale, è fondamentale distinguere tra il momento della spedizione e quello della ricezione dell’atto impositivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona per l’Amministrazione al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Pertanto, una spedizione effettuata entro il 31 dicembre è considerata tempestiva anche se la ricezione da parte del destinatario avviene nei primi giorni dell’anno successivo. Parallelamente, il contribuente è tutelato dalla disciplina sull’accertamento anticipato, che vieta l’emanazione dell’atto prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di Constatazione (PVC), salvo casi di particolare urgenza che l’Ufficio ha l’onere di provare.

La presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni sposta in avanti i termini di accertamento, ma limitatamente agli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione. Se, ad esempio, nel 2021 viene presentata un’integrativa per un reddito non dichiarato nel 2019, l’Ufficio avrà tempo fino al 31 dicembre 2027 per accertare quella specifica componente reddituale, mentre per il resto della dichiarazione originaria rimarrà valida la scadenza del 31 dicembre 2025. Questo sistema garantisce che la regolarizzazione spontanea del contribuente non riapra indiscriminatamente i termini per l’intera posizione fiscale, ma consenta comunque all’Amministrazione un tempo congruo per controllare i nuovi dati forniti.

Il quadro riepilogativo evidenzia come per l’anno d’imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa e presenza di denuncia penale, il termine finale scada il 31 dicembre 2025, mentre per il 2015 la medesima situazione si protrarrà fino alla fine del 2026.

Per chiarimenti ed eventuale assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’introduzione della nuova definizione agevolata, nota come Rottamazione Quinquies, operata tramite la Legge di Bilancio 2026, rappresenta una misura che permette di intervenire sulla gestione dei carichi pendenti, offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti e ricalcolare gli oneri accessori iscritti a ruolo in un arco temporale molto esteso, coprendo  pendenze maturate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il valore strategico per un’impresa risiede nella possibilità di estinguere i debiti tributari e previdenziali versando esclusivamente la quota capitale, le spese legate alle procedure esecutive e i diritti di notifica, ottenendo il totale stralcio di componenti che spesso appesantiscono il passivo aziendale come le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni civili e l’aggio di riscossione.

La norma circoscrive l’agevolazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali, includendo tributi centrali per l’attività produttiva come l’IRES, l’IVA, l’IRAP e le ritenute. Sul fronte previdenziale, le imprese possono regolarizzare l’omesso versamento dei contributi INPS, a patto che tali carichi non derivino da attività di accertamento ispettivo, rimanendo quindi legati alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive ordinarie.

È necessario prestare particolare attenzione alle limitazioni oggettive: rimangono esclusi dalla sanatoria i carichi derivanti da accertamenti e rettifiche dirette dell’Agenzia delle Entrate, i tributi locali gestiti dai comuni come l’IMU e la TARI, e le sanzioni irrogate dalla Polizia Locale. Quest’ultimo punto è di particolare interesse per le flotte aziendali, in quanto solo le multe stradali irrogate dalle Prefetture possono essere rottamate, limitatamente però allo stralcio degli interessi e dell’aggio, mantenendo fermo l’obbligo di versare la sanzione originaria.

Uno dei vantaggi più incisivi per la continuità operativa aziendale riguarda la protezione immediata del patrimonio. Dalla data di presentazione della domanda di adesione, l’ordinamento prevede l’attivazione di uno scudo protettivo che impedisce all’Agente della Riscossione di avviare nuove azioni esecutive o cautelari. Per un’impresa, questo significa la garanzia che non verranno iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli aziendali o ipoteche sugli immobili strumentali. Di fondamentale importanza è l’effetto sui pignoramenti presso terzi: l’adesione alla procedura blocca l’acquisizione di somme dovute all’azienda da parte di clienti o istituti di credito, a condizione che la procedura esecutiva non sia già giunta al primo incanto con esito positivo. La tempestiva comunicazione della domanda al terzo pignorato permette di rendere nuovamente disponibili le somme precedentemente bloccate sul conto corrente aziendale, garantendo la liquidità necessaria per il pagamento dei fornitori e dei dipendenti.

La Rottamazione Quinquies interviene direttamente sulla regolarità fiscale dell’azienda, parametro indispensabile per operare sul mercato. Durante la pendenza del piano di definizione, l’impresa non è considerata morosa, facilitando il rilascio del DURC e della certificazione di regolarità fiscale. Tale condizione è un requisito essenziale per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e per l’accesso a finanziamenti bancari o agevolati. Inoltre, l’adesione permette di sbloccare eventuali rimborsi d’imposta che l’amministrazione finanziaria potrebbe aver congelato a causa di ruoli pendenti, e consente di superare le verifiche di morosità effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni prima di procedere ai pagamenti in favore dell’azienda.

La flessibilità del piano di rientro è un elemento cardine per la gestione finanziaria di lungo periodo. Il legislatore ha previsto un piano di rateizzazione eccezionalmente lungo, estendibile fino a nove anni attraverso un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Questa struttura permette alle aziende di spalmare il debito senza subire l’impatto di acconti iniziali gravosi, con rate costanti che facilitano la programmazione del budget. Il piano prevede la scadenza della prima rata (o dell’unica soluzione) il 31 luglio 2026, termine entro il quale non sono dovuti interessi. Per le rate successive, a partire dal 1° agosto 2026, si applica un tasso di interesse annuo del 3%, un costo del denaro spesso inferiore rispetto ai tassi medi di mercato per il finanziamento del capitale circolante. Il numero effettivo di rate dipende dall’entità del debito, poiché ciascun versamento non può essere inferiore alla soglia minima di 100 euro.

La procedura di accesso è interamente telematica e richiede un’azione coordinata da parte dei responsabili amministrativi o dei consulenti aziendali entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile richiedere preventivamente un prospetto informativo dettagliato, che elenca tutti i carichi definibili e simula l’importo totale dovuto al netto degli oneri stralciati.

In fase di istanza, l’azienda può decidere se includere l’intera esposizione debitoria o selezionare singoli carichi, costruendo una sanatoria adattata alle proprie disponibilità economiche. Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute, contenente l’esito della richiesta e i moduli di pagamento necessari per dare esecuzione al piano.

Un aspetto di estrema criticità per il management aziendale riguarda il monitoraggio rigoroso delle scadenze, data la rigidità del sistema di decadenza. A differenza di passate edizioni, la Rottamazione Quinquies non prevede alcuna tolleranza per i ritardi di pagamento, eliminando il periodo di grazia di cinque giorni precedentemente concesso.

La decadenza dai benefici scatta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica soluzione o della prima rata, oppure qualora non vengano onorate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano.

Le conseguenze per l’azienda in caso di decadenza sono severe: il debito originario risorge integralmente con il ripristino di tutte le sanzioni e gli interessi eliminati, e le somme già versate vengono acquisite solo come acconti sul debito maggiore. Inoltre, vengono riattivate immediatamente tutte le procedure esecutive e cautelari precedentemente sospese.

L’adozione della misura comporta anche un impatto sui contenziosi in corso. Nella domanda di adesione, l’impresa deve indicare l’esistenza di eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione, assumendo formalmente l’impegno a rinunciarvi. Tali giudizi vengono sospesi dal giudice dietro presentazione della copia della domanda di definizione e si estinguono definitivamente solo con il perfezionamento del pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

Un’ulteriore cautela riguarda le aziende che hanno già attive rateizzazioni ordinarie: la presentazione dell’istanza sospende automaticamente l’obbligo di versamento per i carichi rottamabili fino alla fine di luglio 2026. Tuttavia, se il piano ordinario include carichi non definibili (come tributi locali o accertamenti diretti), l’impresa deve continuare a versare le quote relative a tali somme per evitare la decadenza dalla dilazione ordinaria, richiedendo eventualmente una rimodulazione del piano all’ente creditore.

Restano tuttavia in ogni caso in vigore i piani della precedente Rottamazione-quater per i carichi che risultavano regolarmente pagati alla data del 30 settembre 2025, i quali devono proseguire secondo il calendario originario e non possono essere rifluiti nella nuova misura. L’accuratezza nella verifica preliminare dei ruoli e la disciplina nel rispetto del calendario dei pagamenti bimestrali, che si estenderà fino al 31 maggio 2035, sono le condizioni imprescindibili affinché l’impresa possa beneficiare appieno dello stralcio degli oneri accessori e mantenere la necessaria regolarità operativa.

Per chiarimenti e assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

 

Aspetto Dettaglio della Misura
Ambito Temporale Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Termine Presentazione Domanda Entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Comunicazione Esito (AdER) Entro il 30 giugno 2026 l’Agente invierà l’ammontare dovuto e i moduli di pagamento.
Scadenza Unica Soluzione / 1ª Rata Entro il 31 luglio 2026.
Cosa si Paga Capitale residuo, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Cosa NON si Paga Sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio di riscossione.
Pianificazione Rateale Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), con scadenze a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Importo Minimo Rata Non può essere inferiore a 100 euro.
Tasso di Interesse 3% annuo applicato a partire dal 1° agosto 2026 (dalla seconda rata in poi).
Regole di Decadenza Si decade dal beneficio in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica soluzione, della prima rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive.
Tolleranza Ritardi Nessuna tolleranza: non sono previsti i “5 giorni di grazia” presenti nelle precedenti edizioni.
Principali Inclusioni Imposte da dichiarazioni (IVA, IRES, IRAP), contributi INPS (non da accertamento), multe stradali delle Prefetture (solo per interessi e aggio).
Principali Esclusioni Tributi locali (IMU, TARI), bollo auto, sanzioni Polizia Locale, accertamenti diretti dell’Agenzia delle Entrate, carichi già in regola nella Quater al 30/09/2025.
Effetti Immediati dell’Istanza Attivazione di uno scudo patrimoniale: stop a nuovi pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche; regolarità ai fini del DURC.

L’evoluzione del sistema normativo italiano in materia di politiche attive del lavoro e incentivi all’occupazione ha recentemente recepito significative modifiche tecniche attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione parlamentare per la conversione in legge entro il termine del primo marzo.

Il provvedimento interviene sulla disciplina introdotta originariamente dal decreto Coesione, rimodulando le scadenze e le modalità di accesso alle agevolazioni per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai giovani under 35, alle donne svantaggiate e al personale impiegato nelle aree della Zona Economica Speciale o Zes.

Il quadro tecnico relativo all’occupazione giovanile prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100% per un periodo massimo di 24 mesi. Tale beneficio è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine, di soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati precedentemente con un contratto stabile.

Il limite massimo dell’agevolazione è fissato in 500 euro mensili a livello nazionale, valore che sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni della Zes. L’emendamento ha stabilito uno slittamento dei termini per la fruizione di tali incentivi, portando la scadenza per le assunzioni al 30 aprile 2026.

Una specifica rilevante introdotta nella nuova formulazione riguarda la percentuale di esonero applicabile. Per le assunzioni effettuate entro il nuovo termine di aprile 2026, l’incentivo è stabilito nella misura del 70%. Tuttavia, la norma prevede che l’aliquota possa risalire al 100% nel caso in cui l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Il calcolo di tale incremento si basa sulla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Questo meccanismo di calcolo tecnico serve a garantire che l’agevolazione sia legata a un effettivo ampliamento della base occupazionale dell’impresa.

L’ambito geografico di applicazione degli incentivi per i giovani include i territori della Zes Mezzogiorno, ovvero le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. È inoltre specificato che l’incentivo per l’inserimento lavorativo dei giovani rimane operativo fino al 31 dicembre 2025 anche per le regioni Marche e Umbria.

Per quanto riguarda la Zes Unica Mezzogiorno, il decreto Coesione conferma un esonero totale per 24 mesi fino a un massimo di 650 euro mensili, con la medesima struttura tecnica che prevede uno slittamento della misura al 30 aprile 2026 e la variazione tra il 70% e il 100% della copertura contributiva subordinata alla verifica dell’incremento dell’occupazione.

Parallelamente, la normativa interviene sul sostegno all’occupazione femminile, disponendo una proroga degli incentivi fino al 31 dicembre 2026. Le destinatarie di questa misura sono le donne svantaggiate, categoria definita tecnicamente come lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, oppure da almeno sei mesi se residenti nella Zes unica. La definizione include anche le donne che operano in settori economici o professioni caratterizzati da un’accentuata disparità di genere.
Per queste assunzioni, l’incentivo totale è previsto per una durata di 24 mesi con un massimale di 650 euro al mese.

In ambito di ammortizzatori sociali, l’emendamento al decreto Milleproroghe introduce una disposizione tecnica che estende al 2026 la possibilità di utilizzare il trattamento di mobilità in deroga. Questa misura è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi a tutela dei lavoratori impiegati in un’area di crisi industriale complessa, a condizione che vengano contestualmente applicate misure di politica attiva del lavoro. La norma interviene direttamente sulla programmazione finanziaria per il 2026, permettendo di destinare alla mobilità in deroga parte dei 100 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio, fondi precedentemente destinati solo alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi industriali.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Misura Destinatari Agevolazione Massima Nuova Scadenza Note Tecniche
Incentivo Giovani (Decreto Coesione) Soggetti under 35 mai occupati con contratto a tempo indeterminato. Esonero contributivo 100% (max 500€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Aliquota base fissata al 70%; sale al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
Assunzioni ZES Mezzogiorno Lavoratori nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Esonero totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Valido anche per Marche e Umbria per inserimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Incentivo Donne Svantaggiate Donne senza impiego da 24 mesi (o 6 mesi in ZES) o in settori con forte disparità di genere. Incentivo totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 31 dicembre 2026. La proroga copre l’intero anno 2026 per tutte le assunzioni conformi ai requisiti di svantaggio.
Mobilità in Deroga Lavoratori impiegati in aree di crisi industriale complessa. Trattamento economico per un massimo di 12 mesi. Estesa al 2026. Erogazione condizionata all’applicazione di contestuali misure di politica attiva del lavoro.
Fondi aree di crisi Piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi produttive. Stanziamento di 100 milioni di euro. Esercizio 2026. Fondi utilizzabili sia per la CIGS sia per la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa.

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto importanti novità riguardanti l’obbligo per i datori di lavoro privati di conferire le quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria INPS.

Questa riforma vuole superare un sistema ormai considerato anacronistico e poco equo, ridefinendo le soglie dimensionali che determinano l’obbligo di versamento.

Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria era legato a una regola che faceva riferimento alla situazione occupazionale delle aziende al 31 dicembre 2006. Per le aziende già esistenti a quella data, eventuali successivi incrementi di organico non facevano scattare l’obbligo se non si era raggiunta la soglia dei 50 addetti in quel momento specifico.

Con la nuova normativa, questa distinzione viene eliminata. Da quest’anno, l’obbligo di trasferire all’INPS le quote di TFR (non destinate alla previdenza complementare) dipenderà esclusivamente dalla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

La riforma prevede una riduzione progressiva della soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo contributivo, secondo una tabella di marcia definita:

  • Biennio 2026-2027: L’obbligo scatta per i datori di lavoro che hanno raggiunto una soglia media di 60 dipendenti nell’anno precedente.
  • Periodo 2028-2031: Si prevede il ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti.
  • Dal 2032 in poi: La soglia si abbasserà definitivamente a 40 dipendenti, estendendo l’obbligo a una platea di imprese molto più vasta.

La verifica del superamento del limite dimensionale deve essere effettuata annualmente. L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga di gennaio dell’anno successivo a quello in cui la soglia è stata raggiunta o superata.

Per le aziende di nuova costituzione (nate dal 2026), l’obbligo inizierà a decorrere dall’anno successivo a quello di costituzione, qualora venga superata la soglia specifica applicabile in quel periodo.
Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

Periodo di Riferimento Soglia Dimensionale (Media Dipendenti) Decorrenza Obbligo Versamento
2026 – 2027 Almeno 60 dipendenti Dal periodo di paga di gennaio (se soglia raggiunta nell’anno precedente)
2028 – 2031 Almeno 50 dipendenti (soglia ordinaria) Anno successivo al raggiungimento del limite
Dal 2032 Almeno 40 dipendenti Obbligo a regime per le aziende sopra la soglia

 

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni operative in merito alla tassazione degli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo in particolare sull’aspetto applicativo del versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24.

Il documento si inserisce nel quadro normativo definito dall’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto una disciplina agevolata per specifici aumenti salariali collegati ai rinnovi contrattuali.

La norma di riferimento stabilisce che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, se derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, siano assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con un’aliquota pari al 5 per cento.

Questo regime fiscale si configura come alternativo alla tassazione ordinaria e trova applicazione diretta in busta paga, attraverso l’intervento del sostituto d’imposta.

Un elemento rilevante chiarito dalla risoluzione riguarda la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore. La legge prevede infatti che l’imposta sostitutiva si applichi automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. In presenza di tale rinuncia, gli incrementi retributivi vengono assoggettati al regime fiscale ordinario, secondo le regole generali previste per il reddito di lavoro dipendente. In assenza di comunicazione scritta, il datore di lavoro applica l’imposta sostitutiva in via automatica.

L’accesso al regime agevolato è subordinato anche al rispetto di un limite reddituale. La risoluzione ribadisce che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Questo requisito costituisce una condizione essenziale e deve essere verificato dal sostituto d’imposta al momento dell’applicazione della tassazione agevolata sugli incrementi retributivi del 2026.

Dal punto di vista operativo, la Risoluzione n. 3/E assume particolare rilievo perché istituisce i codici tributo necessari per il corretto versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24. L’istituzione dei codici rappresenta il passaggio fondamentale per consentire ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall’applicazione della nuova misura.

Il codice tributo principale introdotto è il 1075, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Questo codice è destinato all’utilizzo ordinario da parte dei sostituti d’imposta per il versamento dell’imposta sostitutiva, nei casi non interessati da particolarità territoriali.

La risoluzione dedica infatti specifica attenzione alle regioni a statuto speciale, ossia Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per le quali il sistema di riscossione presenta peculiarità che rendono necessario l’utilizzo di codici tributo dedicati. In questo contesto viene istituito il codice 1609, riferito all’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori regione, sempre da parte del sostituto d’imposta e sempre in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2025.

Per la Sardegna viene istituito il codice tributo 1926, mentre per la Valle d’Aosta il codice 1927. Entrambi sono destinati alle ipotesi in cui l’imposta sostitutiva sia dovuta alla regione di competenza ma venga materialmente versata al di fuori del relativo territorio regionale. Le denominazioni dei codici richiamano in modo esplicito sia la natura dell’imposta sia il riferimento normativo, facilitando l’individuazione del corretto codice da utilizzare in sede di versamento.

Accanto a questi codici, la risoluzione introduce anche il codice tributo 1310, previsto per una fattispecie inversa. Questo codice deve essere utilizzato quando l’imposta sostitutiva è versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, ma risulta dovuta a una regione diversa rispetto a quella in cui avviene il pagamento. Anche in questo caso, il soggetto obbligato al versamento resta il sostituto d’imposta, che opera per conto del lavoratore dipendente.

Non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione tramite crediti fiscali.

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Area Voce Contenuto
Riferimenti normativi Documento Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E
Riferimenti normativi Data 29 gennaio 2026
Riferimenti normativi Norma Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Ambito soggettivo Settore Lavoratori dipendenti del settore privato
Ambito temporale Anno di erogazione Incrementi retributivi corrisposti nel 2026
Ambito temporale Origine incrementi Rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
Requisiti Limite di reddito Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro
Requisiti Rinuncia Possibile solo con rinuncia scritta del lavoratore
Regime fiscale Tipologia Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali
Regime fiscale Aliquota 5%
Versamento Modello Modello F24
Versamento Sezione F24 Erario
Versamento Colonna F24 Importi a debito versati
Codici tributo Ordinario 1075
Codici tributo Sicilia (fuori regione) 1609
Codici tributo Sardegna (fuori regione) 1926
Codici tributo Valle d’Aosta (fuori regione) 1927
Codici tributo Versamento in regioni speciali 1310
Compensazione Utilizzo crediti Non prevista

 

L’iscrizione delle obbligazioni tra le immobilizzazioni finanziarie rappresenta un tema di particolare rilevanza nel sistema tributario italiano, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

L’intervento normativo ha inciso in modo significativo sui criteri di valutazione fiscale degli strumenti finanziari, con un focus specifico sui titoli obbligazionari detenuti dai soggetti IRES, perseguendo l’obiettivo di ridurre le asimmetrie esistenti tra i diversi framework contabili e di ancorare la rilevanza fiscale a criteri maggiormente oggettivi.

Il quadro normativo previgente era caratterizzato dalla presenza di disposizioni speciali riservate ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, disposizioni che consentivano una rilevanza fiscale più ampia delle valutazioni contabili, anche in presenza di oscillazioni di valore non necessariamente correlate a parametri di mercato verificabili.

La Legge di Bilancio 2026, attraverso la modifica degli articoli 94, 101 e 110 del TUIR, ha introdotto una disciplina sostanzialmente unitaria, superando il precedente regime differenziato.

In via generale, la nozione di immobilizzazioni finanziarie è definita dall’articolo 85, comma 3, del TUIR, secondo cui determinate categorie di strumenti finanziari, tra cui obbligazioni e titoli emessi in serie o di massa, assumono tale qualifica esclusivamente se iscritti come immobilizzazioni nel bilancio d’esercizio. Ne consegue che, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, la classificazione civilistica rappresenta il presupposto fondamentale anche ai fini fiscali.

Per le imprese IAS adopter, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga specifica attraverso il comma 3-bis del medesimo articolo 85. In base a tale disposizione, sono considerate immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione, indipendentemente dalla loro formale collocazione in bilancio.

In questo contesto, la distinzione rilevante non è più quella civilistica, bensì la finalità di detenzione dello strumento, con una presunzione fiscale automatica di immobilizzazione per tutti i titoli che non rientrano nel portafoglio “held for trading”.

La nozione di strumenti detenuti per la negoziazione è ulteriormente chiarita dal D.M. 10 gennaio 2018, che rinvia ai criteri contenuti nell’IFRS 9, individuando come tali le attività finanziarie acquisite con l’obiettivo di essere vendute nel breve periodo o inserite in portafogli gestiti con strategie di profitto a breve termine. Tutti gli altri strumenti finanziari, per i soggetti IAS/IFRS, sono quindi attratti nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali.
Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il regime fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari presentava differenze rilevanti tra soggetti OIC e soggetti IAS. Per i primi, il TUIR prevedeva criteri prudenziali stringenti, fondati sul meccanismo del valore minimo fiscalmente rilevante, noto anche come floor fiscale, disciplinato dall’articolo 94, comma 4. Tale meccanismo limitava la deducibilità delle svalutazioni entro soglie determinate sulla base di parametri oggettivi, legati alla natura del titolo e alla sua circolazione sul mercato.

Per i soggetti IAS adopter, invece, l’articolo 110, comma 1-bis, lettera a), del TUIR consentiva la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni immobilizzate imputati a conto economico secondo i criteri IAS/IFRS.

Questo assetto normativo permetteva che variazioni di fair value rilevate contabilmente incidessero immediatamente sulla base imponibile, generando una maggiore volatilità del reddito imponibile e una divergenza strutturale rispetto al trattamento riservato ai soggetti OIC.

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in modo organico su tale sistema, con l’intento dichiarato di armonizzare il trattamento fiscale e di ricondurre la deducibilità delle svalutazioni a criteri verificabili e coerenti con l’andamento del mercato. In particolare, l’articolo 1, comma 130, ha modificato l’articolo 94 del TUIR, circoscrivendo l’applicazione del criterio del valore minimo ai soli titoli obbligazionari non immobilizzati, ossia ai titoli detenuti per la negoziazione, spesso definiti come titoli merce.

Il nuovo impianto normativo esclude espressamente le immobilizzazioni finanziarie destinate a investimenti durevoli dall’ambito applicativo del floor fiscale. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore minimo fiscalmente rilevante è ora determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio.

Per i titoli non quotati, invece, il valore minimo è individuato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desumibile dall’andamento complessivo del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) nel medesimo periodo.

Questa impostazione introduce un criterio uniforme valido per tutti i soggetti IRES, riducendo le asimmetrie che in precedenza caratterizzavano il rapporto tra disciplina OIC e disciplina IAS. Resta invariato, per i soggetti IAS/IFRS, il trattamento delle obbligazioni detenute con finalità di trading, per le quali continua a trovare applicazione la piena rilevanza fiscale delle rettifiche di valore iscritte in bilancio, in considerazione dell’elevato indice di rotazione di tali strumenti.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda l’articolo 101 del TUIR, dedicato alle minusvalenze patrimoniali. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 2, stabilendo che, per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze relative a obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale esclusivamente se imputate a conto economico.

Contestualmente, è stato eliminato dall’articolo 101, comma 2-bis, il riferimento alle obbligazioni e agli altri titoli di debito di cui alla lettera e) dell’articolo 85, comma 1. Per effetto di questa modifica, tali strumenti sono stati esclusi dall’ambito applicativo del regime speciale previsto dall’articolo 110, comma 1-bis, con la conseguenza che le valutazioni di fair value non assumono più rilevanza fiscale automatica per le obbligazioni immobilizzate.

La riforma si completa con l’abrogazione espressa della lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR. Viene così definitivamente soppresso il regime speciale IAS/IFRS che consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni non detenute per la negoziazione.

Rimane invece invariato il trattamento fiscale delle azioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per i quali il costo fiscalmente riconosciuto continua a non includere gli effetti valutativi.

Per ulteriori approfondimenti e per eventuale assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito Disciplina ante Legge di Bilancio 2026 Disciplina post Legge di Bilancio 2026
Impostazione generale Regime differenziato tra soggetti OIC adopter e soggetti IAS/IFRS adopter, con disposizioni speciali per questi ultimi Introduzione di una disciplina fiscale unitaria, fondata su criteri oggettivi e indipendenti dal principio contabile adottato
Qualificazione delle immobilizzazioni finanziarie Per gli OIC adopter rileva la classificazione civilistica; per gli IAS adopter presunzione di immobilizzazione per strumenti non detenuti per la negoziazione Confermata la distinzione, ma con effetti fiscali armonizzati tra OIC e IAS adopter
Titoli obbligazionari non immobilizzati (titoli merce) Applicazione del valore minimo fiscale solo per OIC adopter; IAS adopter esclusi tramite regime speciale Applicazione del valore minimo fiscale a tutti i soggetti IRES, con criteri uniformi
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli quotati Prezzo di mercato di fine esercizio o media dei prezzi degli ultimi due mesi Media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli non quotati Valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR Valore fiscalmente riconosciuto rettificato in base all’andamento del MOT nell’ultimo semestre
Obbligazioni immobilizzate – IAS/IFRS Rilevanza fiscale delle variazioni di fair value imputate a conto economico (art. 110, c. 1-bis, lett. a, TUIR) Esclusione della rilevanza fiscale del fair value; deducibilità solo secondo art. 101 TUIR
Minusvalenze su obbligazioni immobilizzate Deducibili automaticamente per IAS adopter se rilevate a conto economico Deducibili esclusivamente se imputate a conto economico, senza deroghe IAS
Art. 101, comma 2-bis, TUIR Estensione del regime IAS anche alle obbligazioni e titoli di debito Eliminazione del riferimento alle obbligazioni, con allineamento al regime OIC
Art. 110, comma 1-bis, TUIR Presenza di un regime speciale IAS/IFRS per obbligazioni non detenute per la negoziazione Abrogazione del regime speciale per obbligazioni e titoli di debito immobilizzati
Titoli detenuti per trading (IAS/IFRS) Rettifiche di valore fiscalmente rilevanti Regime invariato, con piena rilevanza fiscale delle valutazioni

 

error: