Il Provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025, emanato dall’Agenzia delle Entrate, ha introdotto importanti novità in materia di dichiarazione dei sostituti d’imposta, delineando un sistema di trasmissione semplificata dei dati relativi alle ritenute operate.
Questa innovazione, inserita nel contesto del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, mira a snellire le procedure burocratiche per i datori di lavoro e gli altri soggetti tenuti a trattenere e versare imposte per conto di terzi. La semplificazione consiste nell’introduzione di un’alternativa alla consueta presentazione annuale del Modello 770, con l’obiettivo di rendere più agevole la gestione degli adempimenti fiscali.
A partire dal 6 febbraio 2025, i sostituti d’imposta possono avvalersi di questa nuova modalità operativa, che consente di trasmettere i dati in maniera diretta ed esclusiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La procedura si inserisce in un quadro di sperimentazione e riguarda specificamente quei soggetti che, al 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a cinque.
Questa soglia, individuata dal legislatore, riflette la volontà di supportare le realtà di minori dimensioni, riducendo il carico amministrativo che spesso rappresenta un ostacolo alla loro operatività.
Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede che, contestualmente ai versamenti mensili delle ritenute effettuati attraverso il Modello F24, i sostituti d’imposta debbano comunicare una serie di informazioni che in precedenza venivano fornite su base annuale con la presentazione del Modello 770. Tra i dati da trasmettere rientrano le ritenute e trattenute operate nel corso del periodo di riferimento, gli eventuali importi a credito utilizzabili in compensazione ai fini del versamento e altre informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha specificato nel provvedimento di attuazione.
La comunicazione di questi dati è equiparata, sotto il profilo normativo e giuridico, all’inserimento delle stesse informazioni nel Modello 770.
Di conseguenza, l’adesione a questa nuova modalità implica un vincolo per l’intero anno fiscale, con la necessità di adottare questo sistema in maniera continuativa senza la possibilità di tornare alla dichiarazione annuale tradizionale per il medesimo esercizio.
L’ambito di applicazione della procedura semplificata riguarda esclusivamente i sostituti d’imposta che erogano compensi qualificabili come redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché redditi di lavoro autonomo.
Questi soggetti, inoltre, devono essere obbligati per legge ad applicare ritenute alla fonte e devono effettuare il versamento delle suddette ritenute esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero i sistemi Fisconline ed Entratel. Non è consentito l’invio del Modello F24 attraverso il sistema bancario, come il remote banking o l’home banking, a conferma della necessità di un maggiore controllo e di una standardizzazione della trasmissione dei dati.
L’invio dei dati, che accompagna il versamento mensile delle ritenute, deve contenere diverse informazioni specifiche. Tra queste, il codice tributo corrispondente alla ritenuta o trattenuta operata, che viene indicato nel Modello F24 per consentire l’identificazione del tributo versato. Per le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale dell’IRPEF, occorre specificare il codice della Regione o del Comune destinatario dell’imposta.
Un altro elemento essenziale è il periodo di riferimento, che deve essere espresso nel formato mese-anno e che, salvo eccezioni, coincide con il mese in cui è maturato l’obbligo di effettuare la trattenuta o ritenuta. Questo criterio si applica anche nel caso in cui il versamento sia eseguito tramite il ravvedimento operoso.
In alcune situazioni particolari, come nel caso di versamenti effettuati oltre la scadenza o in sede di conguaglio annuale, devono essere utilizzati specifici codici convenzionali per identificare correttamente il periodo di competenza.
Oltre a questi dati, devono essere riportati gli importi delle ritenute e trattenute operate, includendo anche eventuali somme trattenute a titolo di rateazione a carico del contribuente beneficiario dell’assistenza fiscale. Devono inoltre essere indicati gli interessi eventualmente applicati, sia in caso di incapienza della retribuzione sia in caso di correzione di errori di calcolo. Infine, è necessario specificare se il versamento è avvenuto tramite il ravvedimento operoso, barrando l’apposita casella nel modulo telematico.
L’invio del Modello F24 e della relativa comunicazione dei dati aggiuntivi deve avvenire secondo precise scadenze, con decorrenza dal 6 febbraio 2025. Il sostituto d’imposta può procedere direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato ai sensi del DPR n. 322/1998. In ogni caso, l’invio deve avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e seguendo le specifiche tecniche previste dal provvedimento attuativo.
Per le ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, l’invio dei dati aggiuntivi può essere effettuato entro il 30 aprile 2025.
Il calendario delle scadenze stabilisce che i dati relativi a ciascun mese devono essere trasmessi entro il giorno 16 del mese successivo, salvo alcune eccezioni per i mesi estivi e per il periodo di fine anno. Ad esempio, per le ritenute operate nel mese di luglio, il termine di trasmissione è fissato al 20 agosto, mentre per quelle relative a dicembre la scadenza è posticipata al 16 gennaio dell’anno successivo.
Un elemento innovativo di questa semplificazione è l’introduzione del nuovo modello denominato “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”, che deve essere compilato insieme al modello F24. Se per qualsiasi motivo il modello F24 venisse scartato, la comunicazione rimarrebbe comunque valida, ma il versamento dovrà essere eseguito con il modello F24 ordinario, eventualmente ricorrendo al ravvedimento operoso in caso di ritardi.
Nonostante questa innovazione, restano invariati tutti gli altri obblighi a carico dei sostituti d’imposta, comprese le scadenze ordinarie per il versamento delle ritenute e trattenute operate.
Coloro che scelgono di non avvalersi della nuova procedura dovranno continuare a presentare il modello 770 nella sua forma completa per l’intero anno di riferimento. Inoltre, la presentazione del modello 770 tradizionale è considerata una rinuncia implicita alla possibilità di utilizzare il nuovo metodo semplificato.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati resi disponibili il modello di comunicazione e i relativi allegati, oltre alle specifiche tecniche per la trasmissione del flusso telematico.
Il nuovo prospetto delle ritenute e trattenute richiama la struttura dei quadri ST e SV del modello 770, ma in una versione più essenziale. Oltre a contenere il periodo di riferimento, il codice tributo e eventuali annotazioni, riporta l’importo delle ritenute e trattenute operate e quelle ancora da versare, inclusi gli interessi dovuti per il ravvedimento operoso.
Questa semplificazione consente di integrare in un unico flusso sia gli importi delle ritenute operate sia quelli già versati, facilitando la riconciliazione mensile dei debiti del sostituto d’imposta con i relativi pagamenti.
Nella pratica, si prevede che il modello F24 venga arricchito con i dati riportati nel prospetto delle ritenute, corrispondenti al nuovo record N del flusso telematico. In questo modo, l’amministrazione finanziaria potrà verificare in modo più efficiente la corrispondenza tra le ritenute dichiarate e quelle effettivamente versate.
Dato che le istruzioni operative sono state pubblicate successivamente all’inizio dell’anno d’imposta, le comunicazioni relative alle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 potranno essere trasmesse fino al 30 aprile dello stesso anno, senza pregiudicare le scadenze ordinarie previste per i versamenti mediante il modello F24.
Questa nuova modalità rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione degli adempimenti fiscali per i datori di lavoro con strutture di piccole dimensioni, riducendo il carico amministrativo e garantendo al tempo stesso la corretta gestione delle ritenute.
Se applicata correttamente, permetterà una maggiore efficienza nel processo di dichiarazione e pagamento delle imposte, migliorando la trasparenza e facilitando i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui un Modello F24 o una comunicazione contenente dati aggiuntivi venga scartato dal sistema telematico, la comunicazione dei dati stessi resta comunque valida e il sostituto d’imposta dovrà procedere con un nuovo versamento utilizzando un separato Modello F24 ordinario, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se necessario.
Un aspetto di particolare importanza riguarda la possibilità di correggere eventuali errori tramite la sostituzione o l’annullamento di una comunicazione già inviata. Se il sostituto d’imposta si accorge di un errore, può annullare completamente la comunicazione trasmessa e il relativo Modello F24, purché quest’ultimo non sia già stato elaborato in via definitiva.
In alternativa, se il versamento effettuato è corretto ma vi sono errori nei dati trasmessi, è possibile procedere con una sostituzione, mantenendo valido il Modello F24 già inviato e correggendo solo le informazioni errate.
La nuova procedura semplificata, introdotta con l’obiettivo di rendere più agile la gestione degli adempimenti tributari per i piccoli datori di lavoro, rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei processi fiscali.
La sua applicazione sperimentale consentirà di valutarne l’efficacia nel ridurre il carico amministrativo e migliorare la trasparenza e la precisione delle dichiarazioni fiscali.
La tabella seguente riassume le principali scadenze:
Mese di riferimento |
Scadenza invio dati |
Gennaio e Febbraio |
30/04/2025 |
Marzo |
16/04/2025 |
Aprile |
16/05/2025 |
Maggio |
16/06/2025 |
Giugno |
16/07/2025 |
Luglio |
20/08/2025 |
L’introduzione della dichiarazione semplificata rappresenta un’importante innovazione nel panorama degli adempimenti fiscali per i piccoli datori di lavoro. Il principale vantaggio è l’eliminazione della necessità di presentare il modello 770, semplificando la gestione delle ritenute e riducendo gli oneri burocratici.
Grazie alla trasmissione mensile dei dati, il sistema tributario diventa più trasparente e permette una maggiore sincronizzazione tra i versamenti e la comunicazione delle ritenute.
Per dettagli, chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
FAQ – Domande Frequenti
Cosa succede se un sostituto d’imposta non rispetta i requisiti per la dichiarazione semplificata?
Dovrà continuare a presentare il modello 770 annuale secondo le modalità ordinarie.
Posso inviare il modello F24 attraverso il mio home banking?
No, il versamento deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Cosa fare se il modello F24 viene scartato?
In questo caso, il versamento deve essere effettuato con un nuovo modello F24 ordinario, ma la comunicazione delle ritenute rimane valida.
Cosa accade se invio dati errati?
Sarà possibile correggere o annullare la comunicazione seguendo le procedure indicate dall’Agenzia delle Entrate.