L’attuale quadro normativo riguardante i termini di accertamento tributario ha raggiunto una tappa significativa al 31 dicembre 2025, una data che segna la scadenza dei poteri di rettifica ordinari per diverse annualità d’imposta.

La disciplina si articola attraverso un complesso sistema di scadenze differenziate, regolate principalmente dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per quanto concerne le imposte sui redditi e l’IRAP, e dall’articolo 57 del DPR n. 633/72 per l’IVA. In linea generale, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 2016, l’Amministrazione Finanziaria può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, mentre in caso di omessa dichiarazione il termine è esteso fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere inoltrata.

Al termine del 2025, la scadenza ordinaria ha colpito l’annualità 2019, riferita ai modelli Redditi e IVA 2020, ma la presenza di regimi opzionali o situazioni specifiche sposta sensibilmente questi riferimenti temporali verso periodi d’imposta più recenti o più remoti.

Ad esempio, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro, si applica una riduzione di due anni dei termini di accertamento, portando alla scadenza dell’annualità 2021 proprio al 31 dicembre 2025. Allo stesso modo, i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) che hanno avuto accesso al regime premiale beneficiano di una riduzione di un anno, determinando la decadenza per l’annualità 2020 al medesimo termine di fine 2025.

Un elemento di estrema rilevanza che ha influenzato il calcolo delle scadenze è legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica. L’articolo 67 del Decreto Cura Italia ha introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini relativi all’attività di accertamento nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Questo provvedimento ha generato un differimento che sposta il termine finale di decadenza dall’ordinario 31 dicembre al 25 o 26 marzo dell’anno successivo per le annualità fino al 2018.

Tuttavia, l’applicazione di questa proroga è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e di interventi normativi successivi. Il Decreto Rilancio, con l’articolo 157, ha introdotto una disciplina speciale per gli atti i cui termini scadevano nel 2020, prevedendo l’emissione entro la fine di quell’anno e la successiva notifica entro periodi dilatati, come il 28 febbraio 2022, per garantire la continuità dell’azione amministrativa durante la crisi.

Il D.Lgs. n. 81/2025, ha stabilito che a partire dal 2026 il differimento degli 85 giorni non troverà più applicazione per le annualità successive. Di conseguenza, per le dichiarazioni relative all’anno 2019 o per le omissioni riferite al 2017, la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2025, senza ulteriori slittamenti in avanti.

Questo quadro si intreccia con le nuove regole sul contraddittorio informato ed effettivo, previste dallo Statuto del Contribuente, che obbligano l’Ufficio a comunicare uno schema d’atto prima di procedere con l’accertamento definitivo. Se tra il termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni e la scadenza naturale della decadenza intercorrono meno di 120 giorni, il termine di accertamento subisce un posticipo automatico di ulteriori 120 giorni per permettere la corretta valutazione delle controdeduzioni.

L’analisi dei termini non può prescindere dalla disciplina sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari che comportano l’obbligo di denuncia penale. Fino all’anno d’imposta 2015, la scoperta di violazioni penali consentiva il raddoppio dei periodi di accertamento ordinari. Per le annualità dal 2016 in poi, tale automatismo è stato rimosso per effetto della Legge n. 208/2015, uniformando i tempi di controllo indipendentemente dalla rilevanza penale della violazione, fatta salva la naturale estensione dei termini ordinari già prevista dalla riforma del 2016.

Esistono tuttavia meccanismi di riduzione dei termini che fungono da incentivo alla trasparenza fiscale. Oltre al già citato regime ISA, che richiede il raggiungimento di un punteggio di affidabilità pari almeno a 8, la tracciabilità finanziaria gioca un ruolo cruciale. La riduzione di due anni è concessa ai contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica o invio telematico dei corrispettivi e che eseguono e ricevono pagamenti esclusivamente tramite mezzi tracciabili quali bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 2024 è accompagnato da un regime premiale che riduce di un anno il termine di accertamento, con la possibilità di arrivare a due anni qualora si adottino esclusivamente pagamenti tracciati sopra i 500 euro.

Un capitolo di particolare complessità è rappresentato dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e alla relativa sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022 o dal 2019 al 2023. I termini di decadenza per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 subiscono una proroga specifica: gli atti in scadenza al 31 dicembre 2024 sono stati spostati al 31 dicembre 2025. Per chi ha scelto di avvalersi anche della sanatoria collegata, i termini per le annualità oggetto di definizione sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028, a seconda della finestra temporale di adesione. Queste proroghe operano in modo indipendente dall’eventuale fruizione dei regimi premiali ISA, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che per le annualità già decadute al momento dell’adesione, come il 2018 per i soggetti ISA virtuosi, non si verifica alcuna riapertura dei termini.

Sotto il profilo procedurale, è fondamentale distinguere tra il momento della spedizione e quello della ricezione dell’atto impositivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona per l’Amministrazione al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Pertanto, una spedizione effettuata entro il 31 dicembre è considerata tempestiva anche se la ricezione da parte del destinatario avviene nei primi giorni dell’anno successivo. Parallelamente, il contribuente è tutelato dalla disciplina sull’accertamento anticipato, che vieta l’emanazione dell’atto prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di Constatazione (PVC), salvo casi di particolare urgenza che l’Ufficio ha l’onere di provare.

La presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni sposta in avanti i termini di accertamento, ma limitatamente agli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione. Se, ad esempio, nel 2021 viene presentata un’integrativa per un reddito non dichiarato nel 2019, l’Ufficio avrà tempo fino al 31 dicembre 2027 per accertare quella specifica componente reddituale, mentre per il resto della dichiarazione originaria rimarrà valida la scadenza del 31 dicembre 2025. Questo sistema garantisce che la regolarizzazione spontanea del contribuente non riapra indiscriminatamente i termini per l’intera posizione fiscale, ma consenta comunque all’Amministrazione un tempo congruo per controllare i nuovi dati forniti.

Il quadro riepilogativo evidenzia come per l’anno d’imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa e presenza di denuncia penale, il termine finale scada il 31 dicembre 2025, mentre per il 2015 la medesima situazione si protrarrà fino alla fine del 2026.

Per chiarimenti ed eventuale assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’introduzione della nuova definizione agevolata, nota come Rottamazione Quinquies, operata tramite la Legge di Bilancio 2026, rappresenta una misura che permette di intervenire sulla gestione dei carichi pendenti, offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti e ricalcolare gli oneri accessori iscritti a ruolo in un arco temporale molto esteso, coprendo  pendenze maturate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il valore strategico per un’impresa risiede nella possibilità di estinguere i debiti tributari e previdenziali versando esclusivamente la quota capitale, le spese legate alle procedure esecutive e i diritti di notifica, ottenendo il totale stralcio di componenti che spesso appesantiscono il passivo aziendale come le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni civili e l’aggio di riscossione.

La norma circoscrive l’agevolazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali, includendo tributi centrali per l’attività produttiva come l’IRES, l’IVA, l’IRAP e le ritenute. Sul fronte previdenziale, le imprese possono regolarizzare l’omesso versamento dei contributi INPS, a patto che tali carichi non derivino da attività di accertamento ispettivo, rimanendo quindi legati alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive ordinarie.

È necessario prestare particolare attenzione alle limitazioni oggettive: rimangono esclusi dalla sanatoria i carichi derivanti da accertamenti e rettifiche dirette dell’Agenzia delle Entrate, i tributi locali gestiti dai comuni come l’IMU e la TARI, e le sanzioni irrogate dalla Polizia Locale. Quest’ultimo punto è di particolare interesse per le flotte aziendali, in quanto solo le multe stradali irrogate dalle Prefetture possono essere rottamate, limitatamente però allo stralcio degli interessi e dell’aggio, mantenendo fermo l’obbligo di versare la sanzione originaria.

Uno dei vantaggi più incisivi per la continuità operativa aziendale riguarda la protezione immediata del patrimonio. Dalla data di presentazione della domanda di adesione, l’ordinamento prevede l’attivazione di uno scudo protettivo che impedisce all’Agente della Riscossione di avviare nuove azioni esecutive o cautelari. Per un’impresa, questo significa la garanzia che non verranno iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli aziendali o ipoteche sugli immobili strumentali. Di fondamentale importanza è l’effetto sui pignoramenti presso terzi: l’adesione alla procedura blocca l’acquisizione di somme dovute all’azienda da parte di clienti o istituti di credito, a condizione che la procedura esecutiva non sia già giunta al primo incanto con esito positivo. La tempestiva comunicazione della domanda al terzo pignorato permette di rendere nuovamente disponibili le somme precedentemente bloccate sul conto corrente aziendale, garantendo la liquidità necessaria per il pagamento dei fornitori e dei dipendenti.

La Rottamazione Quinquies interviene direttamente sulla regolarità fiscale dell’azienda, parametro indispensabile per operare sul mercato. Durante la pendenza del piano di definizione, l’impresa non è considerata morosa, facilitando il rilascio del DURC e della certificazione di regolarità fiscale. Tale condizione è un requisito essenziale per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e per l’accesso a finanziamenti bancari o agevolati. Inoltre, l’adesione permette di sbloccare eventuali rimborsi d’imposta che l’amministrazione finanziaria potrebbe aver congelato a causa di ruoli pendenti, e consente di superare le verifiche di morosità effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni prima di procedere ai pagamenti in favore dell’azienda.

La flessibilità del piano di rientro è un elemento cardine per la gestione finanziaria di lungo periodo. Il legislatore ha previsto un piano di rateizzazione eccezionalmente lungo, estendibile fino a nove anni attraverso un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Questa struttura permette alle aziende di spalmare il debito senza subire l’impatto di acconti iniziali gravosi, con rate costanti che facilitano la programmazione del budget. Il piano prevede la scadenza della prima rata (o dell’unica soluzione) il 31 luglio 2026, termine entro il quale non sono dovuti interessi. Per le rate successive, a partire dal 1° agosto 2026, si applica un tasso di interesse annuo del 3%, un costo del denaro spesso inferiore rispetto ai tassi medi di mercato per il finanziamento del capitale circolante. Il numero effettivo di rate dipende dall’entità del debito, poiché ciascun versamento non può essere inferiore alla soglia minima di 100 euro.

La procedura di accesso è interamente telematica e richiede un’azione coordinata da parte dei responsabili amministrativi o dei consulenti aziendali entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile richiedere preventivamente un prospetto informativo dettagliato, che elenca tutti i carichi definibili e simula l’importo totale dovuto al netto degli oneri stralciati.

In fase di istanza, l’azienda può decidere se includere l’intera esposizione debitoria o selezionare singoli carichi, costruendo una sanatoria adattata alle proprie disponibilità economiche. Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute, contenente l’esito della richiesta e i moduli di pagamento necessari per dare esecuzione al piano.

Un aspetto di estrema criticità per il management aziendale riguarda il monitoraggio rigoroso delle scadenze, data la rigidità del sistema di decadenza. A differenza di passate edizioni, la Rottamazione Quinquies non prevede alcuna tolleranza per i ritardi di pagamento, eliminando il periodo di grazia di cinque giorni precedentemente concesso.

La decadenza dai benefici scatta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica soluzione o della prima rata, oppure qualora non vengano onorate due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano.

Le conseguenze per l’azienda in caso di decadenza sono severe: il debito originario risorge integralmente con il ripristino di tutte le sanzioni e gli interessi eliminati, e le somme già versate vengono acquisite solo come acconti sul debito maggiore. Inoltre, vengono riattivate immediatamente tutte le procedure esecutive e cautelari precedentemente sospese.

L’adozione della misura comporta anche un impatto sui contenziosi in corso. Nella domanda di adesione, l’impresa deve indicare l’esistenza di eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione, assumendo formalmente l’impegno a rinunciarvi. Tali giudizi vengono sospesi dal giudice dietro presentazione della copia della domanda di definizione e si estinguono definitivamente solo con il perfezionamento del pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

Un’ulteriore cautela riguarda le aziende che hanno già attive rateizzazioni ordinarie: la presentazione dell’istanza sospende automaticamente l’obbligo di versamento per i carichi rottamabili fino alla fine di luglio 2026. Tuttavia, se il piano ordinario include carichi non definibili (come tributi locali o accertamenti diretti), l’impresa deve continuare a versare le quote relative a tali somme per evitare la decadenza dalla dilazione ordinaria, richiedendo eventualmente una rimodulazione del piano all’ente creditore.

Restano tuttavia in ogni caso in vigore i piani della precedente Rottamazione-quater per i carichi che risultavano regolarmente pagati alla data del 30 settembre 2025, i quali devono proseguire secondo il calendario originario e non possono essere rifluiti nella nuova misura. L’accuratezza nella verifica preliminare dei ruoli e la disciplina nel rispetto del calendario dei pagamenti bimestrali, che si estenderà fino al 31 maggio 2035, sono le condizioni imprescindibili affinché l’impresa possa beneficiare appieno dello stralcio degli oneri accessori e mantenere la necessaria regolarità operativa.

Per chiarimenti e assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

 

Aspetto Dettaglio della Misura
Ambito Temporale Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Termine Presentazione Domanda Entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Comunicazione Esito (AdER) Entro il 30 giugno 2026 l’Agente invierà l’ammontare dovuto e i moduli di pagamento.
Scadenza Unica Soluzione / 1ª Rata Entro il 31 luglio 2026.
Cosa si Paga Capitale residuo, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Cosa NON si Paga Sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio di riscossione.
Pianificazione Rateale Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), con scadenze a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Importo Minimo Rata Non può essere inferiore a 100 euro.
Tasso di Interesse 3% annuo applicato a partire dal 1° agosto 2026 (dalla seconda rata in poi).
Regole di Decadenza Si decade dal beneficio in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica soluzione, della prima rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive.
Tolleranza Ritardi Nessuna tolleranza: non sono previsti i “5 giorni di grazia” presenti nelle precedenti edizioni.
Principali Inclusioni Imposte da dichiarazioni (IVA, IRES, IRAP), contributi INPS (non da accertamento), multe stradali delle Prefetture (solo per interessi e aggio).
Principali Esclusioni Tributi locali (IMU, TARI), bollo auto, sanzioni Polizia Locale, accertamenti diretti dell’Agenzia delle Entrate, carichi già in regola nella Quater al 30/09/2025.
Effetti Immediati dell’Istanza Attivazione di uno scudo patrimoniale: stop a nuovi pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche; regolarità ai fini del DURC.

L’evoluzione del sistema normativo italiano in materia di politiche attive del lavoro e incentivi all’occupazione ha recentemente recepito significative modifiche tecniche attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione parlamentare per la conversione in legge entro il termine del primo marzo.

Il provvedimento interviene sulla disciplina introdotta originariamente dal decreto Coesione, rimodulando le scadenze e le modalità di accesso alle agevolazioni per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai giovani under 35, alle donne svantaggiate e al personale impiegato nelle aree della Zona Economica Speciale o Zes.

Il quadro tecnico relativo all’occupazione giovanile prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100% per un periodo massimo di 24 mesi. Tale beneficio è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine, di soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati precedentemente con un contratto stabile.

Il limite massimo dell’agevolazione è fissato in 500 euro mensili a livello nazionale, valore che sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni della Zes. L’emendamento ha stabilito uno slittamento dei termini per la fruizione di tali incentivi, portando la scadenza per le assunzioni al 30 aprile 2026.

Una specifica rilevante introdotta nella nuova formulazione riguarda la percentuale di esonero applicabile. Per le assunzioni effettuate entro il nuovo termine di aprile 2026, l’incentivo è stabilito nella misura del 70%. Tuttavia, la norma prevede che l’aliquota possa risalire al 100% nel caso in cui l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Il calcolo di tale incremento si basa sulla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Questo meccanismo di calcolo tecnico serve a garantire che l’agevolazione sia legata a un effettivo ampliamento della base occupazionale dell’impresa.

L’ambito geografico di applicazione degli incentivi per i giovani include i territori della Zes Mezzogiorno, ovvero le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. È inoltre specificato che l’incentivo per l’inserimento lavorativo dei giovani rimane operativo fino al 31 dicembre 2025 anche per le regioni Marche e Umbria.

Per quanto riguarda la Zes Unica Mezzogiorno, il decreto Coesione conferma un esonero totale per 24 mesi fino a un massimo di 650 euro mensili, con la medesima struttura tecnica che prevede uno slittamento della misura al 30 aprile 2026 e la variazione tra il 70% e il 100% della copertura contributiva subordinata alla verifica dell’incremento dell’occupazione.

Parallelamente, la normativa interviene sul sostegno all’occupazione femminile, disponendo una proroga degli incentivi fino al 31 dicembre 2026. Le destinatarie di questa misura sono le donne svantaggiate, categoria definita tecnicamente come lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, oppure da almeno sei mesi se residenti nella Zes unica. La definizione include anche le donne che operano in settori economici o professioni caratterizzati da un’accentuata disparità di genere.
Per queste assunzioni, l’incentivo totale è previsto per una durata di 24 mesi con un massimale di 650 euro al mese.

In ambito di ammortizzatori sociali, l’emendamento al decreto Milleproroghe introduce una disposizione tecnica che estende al 2026 la possibilità di utilizzare il trattamento di mobilità in deroga. Questa misura è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi a tutela dei lavoratori impiegati in un’area di crisi industriale complessa, a condizione che vengano contestualmente applicate misure di politica attiva del lavoro. La norma interviene direttamente sulla programmazione finanziaria per il 2026, permettendo di destinare alla mobilità in deroga parte dei 100 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio, fondi precedentemente destinati solo alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi industriali.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Misura Destinatari Agevolazione Massima Nuova Scadenza Note Tecniche
Incentivo Giovani (Decreto Coesione) Soggetti under 35 mai occupati con contratto a tempo indeterminato. Esonero contributivo 100% (max 500€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Aliquota base fissata al 70%; sale al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
Assunzioni ZES Mezzogiorno Lavoratori nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Esonero totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Valido anche per Marche e Umbria per inserimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Incentivo Donne Svantaggiate Donne senza impiego da 24 mesi (o 6 mesi in ZES) o in settori con forte disparità di genere. Incentivo totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 31 dicembre 2026. La proroga copre l’intero anno 2026 per tutte le assunzioni conformi ai requisiti di svantaggio.
Mobilità in Deroga Lavoratori impiegati in aree di crisi industriale complessa. Trattamento economico per un massimo di 12 mesi. Estesa al 2026. Erogazione condizionata all’applicazione di contestuali misure di politica attiva del lavoro.
Fondi aree di crisi Piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi produttive. Stanziamento di 100 milioni di euro. Esercizio 2026. Fondi utilizzabili sia per la CIGS sia per la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa.

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto importanti novità riguardanti l’obbligo per i datori di lavoro privati di conferire le quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria INPS.

Questa riforma vuole superare un sistema ormai considerato anacronistico e poco equo, ridefinendo le soglie dimensionali che determinano l’obbligo di versamento.

Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria era legato a una regola che faceva riferimento alla situazione occupazionale delle aziende al 31 dicembre 2006. Per le aziende già esistenti a quella data, eventuali successivi incrementi di organico non facevano scattare l’obbligo se non si era raggiunta la soglia dei 50 addetti in quel momento specifico.

Con la nuova normativa, questa distinzione viene eliminata. Da quest’anno, l’obbligo di trasferire all’INPS le quote di TFR (non destinate alla previdenza complementare) dipenderà esclusivamente dalla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

La riforma prevede una riduzione progressiva della soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo contributivo, secondo una tabella di marcia definita:

  • Biennio 2026-2027: L’obbligo scatta per i datori di lavoro che hanno raggiunto una soglia media di 60 dipendenti nell’anno precedente.
  • Periodo 2028-2031: Si prevede il ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti.
  • Dal 2032 in poi: La soglia si abbasserà definitivamente a 40 dipendenti, estendendo l’obbligo a una platea di imprese molto più vasta.

La verifica del superamento del limite dimensionale deve essere effettuata annualmente. L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga di gennaio dell’anno successivo a quello in cui la soglia è stata raggiunta o superata.

Per le aziende di nuova costituzione (nate dal 2026), l’obbligo inizierà a decorrere dall’anno successivo a quello di costituzione, qualora venga superata la soglia specifica applicabile in quel periodo.
Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

Periodo di Riferimento Soglia Dimensionale (Media Dipendenti) Decorrenza Obbligo Versamento
2026 – 2027 Almeno 60 dipendenti Dal periodo di paga di gennaio (se soglia raggiunta nell’anno precedente)
2028 – 2031 Almeno 50 dipendenti (soglia ordinaria) Anno successivo al raggiungimento del limite
Dal 2032 Almeno 40 dipendenti Obbligo a regime per le aziende sopra la soglia

 

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni operative in merito alla tassazione degli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo in particolare sull’aspetto applicativo del versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24.

Il documento si inserisce nel quadro normativo definito dall’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto una disciplina agevolata per specifici aumenti salariali collegati ai rinnovi contrattuali.

La norma di riferimento stabilisce che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, se derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, siano assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con un’aliquota pari al 5 per cento.

Questo regime fiscale si configura come alternativo alla tassazione ordinaria e trova applicazione diretta in busta paga, attraverso l’intervento del sostituto d’imposta.

Un elemento rilevante chiarito dalla risoluzione riguarda la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore. La legge prevede infatti che l’imposta sostitutiva si applichi automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. In presenza di tale rinuncia, gli incrementi retributivi vengono assoggettati al regime fiscale ordinario, secondo le regole generali previste per il reddito di lavoro dipendente. In assenza di comunicazione scritta, il datore di lavoro applica l’imposta sostitutiva in via automatica.

L’accesso al regime agevolato è subordinato anche al rispetto di un limite reddituale. La risoluzione ribadisce che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Questo requisito costituisce una condizione essenziale e deve essere verificato dal sostituto d’imposta al momento dell’applicazione della tassazione agevolata sugli incrementi retributivi del 2026.

Dal punto di vista operativo, la Risoluzione n. 3/E assume particolare rilievo perché istituisce i codici tributo necessari per il corretto versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24. L’istituzione dei codici rappresenta il passaggio fondamentale per consentire ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall’applicazione della nuova misura.

Il codice tributo principale introdotto è il 1075, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Questo codice è destinato all’utilizzo ordinario da parte dei sostituti d’imposta per il versamento dell’imposta sostitutiva, nei casi non interessati da particolarità territoriali.

La risoluzione dedica infatti specifica attenzione alle regioni a statuto speciale, ossia Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per le quali il sistema di riscossione presenta peculiarità che rendono necessario l’utilizzo di codici tributo dedicati. In questo contesto viene istituito il codice 1609, riferito all’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori regione, sempre da parte del sostituto d’imposta e sempre in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2025.

Per la Sardegna viene istituito il codice tributo 1926, mentre per la Valle d’Aosta il codice 1927. Entrambi sono destinati alle ipotesi in cui l’imposta sostitutiva sia dovuta alla regione di competenza ma venga materialmente versata al di fuori del relativo territorio regionale. Le denominazioni dei codici richiamano in modo esplicito sia la natura dell’imposta sia il riferimento normativo, facilitando l’individuazione del corretto codice da utilizzare in sede di versamento.

Accanto a questi codici, la risoluzione introduce anche il codice tributo 1310, previsto per una fattispecie inversa. Questo codice deve essere utilizzato quando l’imposta sostitutiva è versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, ma risulta dovuta a una regione diversa rispetto a quella in cui avviene il pagamento. Anche in questo caso, il soggetto obbligato al versamento resta il sostituto d’imposta, che opera per conto del lavoratore dipendente.

Non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione tramite crediti fiscali.

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Area Voce Contenuto
Riferimenti normativi Documento Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E
Riferimenti normativi Data 29 gennaio 2026
Riferimenti normativi Norma Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Ambito soggettivo Settore Lavoratori dipendenti del settore privato
Ambito temporale Anno di erogazione Incrementi retributivi corrisposti nel 2026
Ambito temporale Origine incrementi Rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
Requisiti Limite di reddito Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro
Requisiti Rinuncia Possibile solo con rinuncia scritta del lavoratore
Regime fiscale Tipologia Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali
Regime fiscale Aliquota 5%
Versamento Modello Modello F24
Versamento Sezione F24 Erario
Versamento Colonna F24 Importi a debito versati
Codici tributo Ordinario 1075
Codici tributo Sicilia (fuori regione) 1609
Codici tributo Sardegna (fuori regione) 1926
Codici tributo Valle d’Aosta (fuori regione) 1927
Codici tributo Versamento in regioni speciali 1310
Compensazione Utilizzo crediti Non prevista

 

L’iscrizione delle obbligazioni tra le immobilizzazioni finanziarie rappresenta un tema di particolare rilevanza nel sistema tributario italiano, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

L’intervento normativo ha inciso in modo significativo sui criteri di valutazione fiscale degli strumenti finanziari, con un focus specifico sui titoli obbligazionari detenuti dai soggetti IRES, perseguendo l’obiettivo di ridurre le asimmetrie esistenti tra i diversi framework contabili e di ancorare la rilevanza fiscale a criteri maggiormente oggettivi.

Il quadro normativo previgente era caratterizzato dalla presenza di disposizioni speciali riservate ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, disposizioni che consentivano una rilevanza fiscale più ampia delle valutazioni contabili, anche in presenza di oscillazioni di valore non necessariamente correlate a parametri di mercato verificabili.

La Legge di Bilancio 2026, attraverso la modifica degli articoli 94, 101 e 110 del TUIR, ha introdotto una disciplina sostanzialmente unitaria, superando il precedente regime differenziato.

In via generale, la nozione di immobilizzazioni finanziarie è definita dall’articolo 85, comma 3, del TUIR, secondo cui determinate categorie di strumenti finanziari, tra cui obbligazioni e titoli emessi in serie o di massa, assumono tale qualifica esclusivamente se iscritti come immobilizzazioni nel bilancio d’esercizio. Ne consegue che, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, la classificazione civilistica rappresenta il presupposto fondamentale anche ai fini fiscali.

Per le imprese IAS adopter, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga specifica attraverso il comma 3-bis del medesimo articolo 85. In base a tale disposizione, sono considerate immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione, indipendentemente dalla loro formale collocazione in bilancio.

In questo contesto, la distinzione rilevante non è più quella civilistica, bensì la finalità di detenzione dello strumento, con una presunzione fiscale automatica di immobilizzazione per tutti i titoli che non rientrano nel portafoglio “held for trading”.

La nozione di strumenti detenuti per la negoziazione è ulteriormente chiarita dal D.M. 10 gennaio 2018, che rinvia ai criteri contenuti nell’IFRS 9, individuando come tali le attività finanziarie acquisite con l’obiettivo di essere vendute nel breve periodo o inserite in portafogli gestiti con strategie di profitto a breve termine. Tutti gli altri strumenti finanziari, per i soggetti IAS/IFRS, sono quindi attratti nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali.
Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il regime fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari presentava differenze rilevanti tra soggetti OIC e soggetti IAS. Per i primi, il TUIR prevedeva criteri prudenziali stringenti, fondati sul meccanismo del valore minimo fiscalmente rilevante, noto anche come floor fiscale, disciplinato dall’articolo 94, comma 4. Tale meccanismo limitava la deducibilità delle svalutazioni entro soglie determinate sulla base di parametri oggettivi, legati alla natura del titolo e alla sua circolazione sul mercato.

Per i soggetti IAS adopter, invece, l’articolo 110, comma 1-bis, lettera a), del TUIR consentiva la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni immobilizzate imputati a conto economico secondo i criteri IAS/IFRS.

Questo assetto normativo permetteva che variazioni di fair value rilevate contabilmente incidessero immediatamente sulla base imponibile, generando una maggiore volatilità del reddito imponibile e una divergenza strutturale rispetto al trattamento riservato ai soggetti OIC.

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in modo organico su tale sistema, con l’intento dichiarato di armonizzare il trattamento fiscale e di ricondurre la deducibilità delle svalutazioni a criteri verificabili e coerenti con l’andamento del mercato. In particolare, l’articolo 1, comma 130, ha modificato l’articolo 94 del TUIR, circoscrivendo l’applicazione del criterio del valore minimo ai soli titoli obbligazionari non immobilizzati, ossia ai titoli detenuti per la negoziazione, spesso definiti come titoli merce.

Il nuovo impianto normativo esclude espressamente le immobilizzazioni finanziarie destinate a investimenti durevoli dall’ambito applicativo del floor fiscale. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore minimo fiscalmente rilevante è ora determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio.

Per i titoli non quotati, invece, il valore minimo è individuato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desumibile dall’andamento complessivo del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) nel medesimo periodo.

Questa impostazione introduce un criterio uniforme valido per tutti i soggetti IRES, riducendo le asimmetrie che in precedenza caratterizzavano il rapporto tra disciplina OIC e disciplina IAS. Resta invariato, per i soggetti IAS/IFRS, il trattamento delle obbligazioni detenute con finalità di trading, per le quali continua a trovare applicazione la piena rilevanza fiscale delle rettifiche di valore iscritte in bilancio, in considerazione dell’elevato indice di rotazione di tali strumenti.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda l’articolo 101 del TUIR, dedicato alle minusvalenze patrimoniali. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 2, stabilendo che, per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze relative a obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale esclusivamente se imputate a conto economico.

Contestualmente, è stato eliminato dall’articolo 101, comma 2-bis, il riferimento alle obbligazioni e agli altri titoli di debito di cui alla lettera e) dell’articolo 85, comma 1. Per effetto di questa modifica, tali strumenti sono stati esclusi dall’ambito applicativo del regime speciale previsto dall’articolo 110, comma 1-bis, con la conseguenza che le valutazioni di fair value non assumono più rilevanza fiscale automatica per le obbligazioni immobilizzate.

La riforma si completa con l’abrogazione espressa della lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR. Viene così definitivamente soppresso il regime speciale IAS/IFRS che consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni non detenute per la negoziazione.

Rimane invece invariato il trattamento fiscale delle azioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per i quali il costo fiscalmente riconosciuto continua a non includere gli effetti valutativi.

Per ulteriori approfondimenti e per eventuale assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito Disciplina ante Legge di Bilancio 2026 Disciplina post Legge di Bilancio 2026
Impostazione generale Regime differenziato tra soggetti OIC adopter e soggetti IAS/IFRS adopter, con disposizioni speciali per questi ultimi Introduzione di una disciplina fiscale unitaria, fondata su criteri oggettivi e indipendenti dal principio contabile adottato
Qualificazione delle immobilizzazioni finanziarie Per gli OIC adopter rileva la classificazione civilistica; per gli IAS adopter presunzione di immobilizzazione per strumenti non detenuti per la negoziazione Confermata la distinzione, ma con effetti fiscali armonizzati tra OIC e IAS adopter
Titoli obbligazionari non immobilizzati (titoli merce) Applicazione del valore minimo fiscale solo per OIC adopter; IAS adopter esclusi tramite regime speciale Applicazione del valore minimo fiscale a tutti i soggetti IRES, con criteri uniformi
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli quotati Prezzo di mercato di fine esercizio o media dei prezzi degli ultimi due mesi Media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli non quotati Valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR Valore fiscalmente riconosciuto rettificato in base all’andamento del MOT nell’ultimo semestre
Obbligazioni immobilizzate – IAS/IFRS Rilevanza fiscale delle variazioni di fair value imputate a conto economico (art. 110, c. 1-bis, lett. a, TUIR) Esclusione della rilevanza fiscale del fair value; deducibilità solo secondo art. 101 TUIR
Minusvalenze su obbligazioni immobilizzate Deducibili automaticamente per IAS adopter se rilevate a conto economico Deducibili esclusivamente se imputate a conto economico, senza deroghe IAS
Art. 101, comma 2-bis, TUIR Estensione del regime IAS anche alle obbligazioni e titoli di debito Eliminazione del riferimento alle obbligazioni, con allineamento al regime OIC
Art. 110, comma 1-bis, TUIR Presenza di un regime speciale IAS/IFRS per obbligazioni non detenute per la negoziazione Abrogazione del regime speciale per obbligazioni e titoli di debito immobilizzati
Titoli detenuti per trading (IAS/IFRS) Rettifiche di valore fiscalmente rilevanti Regime invariato, con piena rilevanza fiscale delle valutazioni

 

Il modello IVA 2026 rappresenta un aggiornamento significativo nella disciplina dichiarativa dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto recepisce una serie di interventi normativi e interpretativi intervenuti nel corso del 2025 e formalizzati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026. Il nuovo modello è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 e mantiene la tradizionale struttura modulare, introducendo tuttavia rilevanti novità che interessano diversi quadri della dichiarazione annuale IVA .

Tra gli aspetti più rilevanti emerge innanzitutto la revisione del quadro VA, che recepisce gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. Tale pronuncia ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dall’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, con particolare riferimento alle società di comodo. Alla luce di questo orientamento, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di compilazione del rigo VA15, prevedendo che esso debba essere semplicemente barrato dalle società che risultano di comodo, in sostituzione del precedente sistema basato sull’indicazione di specifici codici numerici. La nuova impostazione mira a uniformare la compilazione e a riflettere l’eliminazione delle restrizioni precedentemente previste in relazione al credito IVA.

Le modifiche al quadro VA hanno prodotto effetti anche su altri ambiti della dichiarazione. In particolare, nel quadro VX, dedicato alla determinazione dell’IVA da versare o a credito, è stato eliminato il riquadro specificamente riservato all’attestazione delle società operative. Tale eliminazione deriva direttamente dalla nuova modalità di gestione del rigo VA15 e dalla disapplicazione delle limitazioni collegate allo status di società di comodo. Analogamente, nel quadro VW, riservato alla liquidazione IVA di gruppo, è stato soppresso il rigo VW21, che nel modello IVA 2025 era utilizzato per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo.

Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dalle novità introdotte nel quadro VE, relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d’affari. In tale contesto, il rigo VE38 è stato oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione attraverso il cosiddetto “sdoppiamento”. Accanto al campo 1, che continua ad accogliere le operazioni soggette a split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, sono stati introdotti i campi 2 e 3. In questi nuovi campi devono essere indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di trasporto merci e ai servizi di logistica per i quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate della specifica Comunicazione di opzione prevista dalla normativa di riferimento.

La modifica del rigo VE38 si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a disciplinare in modo puntuale le operazioni del settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, ambito per il quale il legislatore ha introdotto specifiche modalità di assolvimento dell’imposta. In coerenza con tale impostazione, il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in due sezioni distinte. La prima sezione è dedicata alla determinazione dell’IVA dovuta dall’acquirente o dal committente in relazione a specifiche fattispecie, riprendendo in larga parte la struttura già prevista nel modello IVA 2025. La seconda sezione, invece, introduce il nuovo rigo VJ30, riservato all’indicazione degli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 59 a 63, della Legge n. 207/2024.

Oltre alle modifiche strutturali dei quadri dichiarativi, il modello IVA 2026 contiene indicazioni rilevanti in merito ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2026. È inoltre prevista la possibilità di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo periodo del 2025 direttamente all’interno della dichiarazione annuale, mediante la compilazione del quadro VP. In tale ipotesi, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026, tenuto conto dello slittamento del termine ordinario in quanto il 28 febbraio cade di sabato.

Nel caso di dati omessi, incompleti o errati, il contribuente può procedere all’invio, all’integrazione o alla correzione delle informazioni mediante la compilazione del quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2026, oppure del quadro VH se la presentazione avviene a partire dal 3 marzo 2026. In assenza di dati da comunicare per i primi tre trimestri del 2025, il quadro VH non deve essere compilato.

Particolare attenzione è dedicata anche all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025. Per importi superiori a 5.000 euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale ed è subordinata all’apposizione del visto di conformità. Per importi fino a 5.000 euro, invece, la compensazione è consentita già a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, di cui al D.Lgs. n. 1/2024, ha inoltre innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per i soggetti che applicano gli ISA e beneficiano dei relativi benefici premiali, in funzione del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Le medesime soglie e condizioni trovano applicazione anche con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA 2025, che deve essere effettuata mediante la presentazione del modello IVA 2026 e la compilazione del quadro VX. Anche in questo caso, il limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia è stato elevato a 70.000 euro, con una graduazione del beneficio legata al punteggio ISA. I soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2024-2025 e 2025-2026 rientrano tra coloro che possono beneficiare di tali agevolazioni.

Il saldo risultante dal modello IVA 2026 deve essere versato entro il 16 marzo 2026, qualora l’importo dovuto superi la soglia minima di 10,33 euro, arrotondata a 10 euro. È prevista la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale, con applicazione di interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima, fino a un massimo di 10 rate, con termine ultimo fissato al 16 dicembre 2026. In alternativa, il contribuente può differire il pagamento al termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni percentuali stabilite dalla normativa vigente .

Ambito Sintesi delle novità Modello IVA 2026
Approvazione del modello Il modello IVA 2026 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 ed è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.
Struttura della dichiarazione Confermata la struttura modulare della dichiarazione IVA annuale, con aggiornamenti mirati su specifici quadri e righi.
Quadro VA Il rigo VA15 deve essere barrato dalle società di comodo, in sostituzione dell’indicazione dei precedenti codici numerici, a seguito della disapplicazione delle limitazioni al credito IVA.
Società di comodo Recepita la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024 che ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dalla Legge n. 724/1994.
Quadro VE Il rigo VE38 è stato sdoppiato: il campo 1 accoglie le operazioni soggette a split payment, mentre i campi 2 e 3 indicano imponibile e imposta delle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica con IVA versata dal committente.
Split payment e logistica Introdotta una separata esposizione delle operazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l’IVA è assolta dal committente previa Comunicazione di opzione.
Quadro VJ Il quadro VJ è ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle operazioni con IVA dovuta dall’acquirente o committente e una riservata al settore trasporti e logistica.
Nuovo rigo VJ30 Inserito il rigo VJ30 per indicare gli acquisti di servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali l’IVA è versata dal committente.
Quadro VX Eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società operative, in coerenza con la nuova gestione delle società di comodo.
Quadro VW Soppresso il rigo VW21, utilizzato nel modello IVA 2025 per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo nella liquidazione IVA di gruppo.
Presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA 2026 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.
Liquidazioni periodiche IVA È possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA dell’ultimo periodo 2025 direttamente nella dichiarazione annuale tramite il quadro VP.
Scadenza anticipata quadro VP In caso di utilizzo del quadro VP, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026.
Compensazione credito IVA La compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro è consentita dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e richiede il visto di conformità.
Soglie ISA Elevata a 70.000 euro la soglia di esonero dal visto di conformità per compensazione e rimborso del credito IVA per i soggetti ISA con adeguato punteggio di affidabilità.
Rimborso credito IVA La richiesta di rimborso del credito IVA 2025 avviene tramite il quadro VX del modello IVA 2026, con applicazione delle nuove soglie di esonero dal visto.
Versamento saldo IVA Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo 2026 se superiore a 10 euro, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate.
Differimento dei versamenti È consentito il differimento del versamento del saldo IVA ai termini delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 371 del 7 gennaio 2026, ha chiarito in modo netto e definitivo la disciplina fiscale applicabile agli anticipi sui bonus corrisposti ai consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia rappresenta un punto di svolta su una questione che aveva generato incertezza e controversie nel settore, aprendo una nuova fase interpretativa per la determinazione del reddito di professionisti e consulenti finanziari.

La Suprema Corte ha affrontato il tema con riferimento alla tassazione dei ricavi e alla determinazione del momento impositivo, richiamando i principi fondamentali del principio di competenza temporale. Tale principio stabilisce che la qualificazione e l’imposizione dei compensi devono tener conto del momento in cui i proventi assumono carattere di definitività e oggettiva determinazione, requisiti necessari affinché una somma possa essere considerata imponibile ai fini fiscali.

L’ordinanza nasce da un ricorso proposto da una consulente finanziaria contro l’Agenzia delle Entrate, la quale, in passato, aveva adottato criteri di tassazione che includevano tra i ricavi di periodo anche gli anticipi riconosciuti in conto bonus non ancora maturati.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che tali anticipi, pur essendo erogati durante il periodo di osservazione previsto dai contratti, non posseggono i requisiti per essere considerati ricavi definitivi. Pertanto, non possono essere inclusi nel reddito imponibile prima del verificarsi degli eventi che ne determinano la definitiva spettanza.

Il punto focale della pronuncia riguarda la distinzione tra anticipi sui bonus e compensi effettivamente maturati. Gli anticipi sono somme versate in corso d’anno, sulla base delle aspettative di maturazione di determinati obiettivi contrattuali, spesso legati alla dimensione del portafoglio clienti o al raggiungimento di target prestazionali.

Tali somme, pur potendo essere contabilizzate come movimentazioni finanziarie, non raggiungono il grado di certezza necessario per essere considerate ricavi tassabili. Questa distinzione è stata ribadita in maniera incisiva dalla Cassazione, che ha chiarito come ciò che rileva ai fini fiscali non sia la mera percezione di una somma, ma la concreta realizzazione del diritto alla percezione.

Il principio di competenza temporale, evocato nella pronuncia, impone che i ricavi siano imputati al periodo d’imposta in cui si manifestano pienamente, secondo i criteri di certezza e determinabilità oggettiva. Nel caso degli anticipi sui bonus, tali criteri si raggiungono solo al termine del periodo di verifica previsto dai contratti, momento in cui si verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e, conseguentemente, se il bonus è realmente maturato. Fino a quel momento, gli importi anticipati devono essere considerati come somme non ancora acquisite e, di conseguenza, non tassabili.

La decisione assume particolare rilevanza in considerazione delle prassi adottate da alcune strutture fiscali e dall’Agenzia delle Entrate, le quali avevano in passato assimilato questi anticipi a ricavi di esercizio, imponendoli nonostante la mancanza di maturazione definitiva.

La pronuncia della Cassazione risolve definitivamente tale contraddizione, stabilendo che una lettura estensiva della normativa tributaria in tal senso non trova fondamento quando gli elementi di certezza non sono soddisfatti.

In questa linea, la Cassazione ha specificato che la semplice erogazione di somme in anticipo rispetto al periodo di competenza non modifica la natura giuridica della provvigione o del bonus. La provvigione integrativa, come definita nei contratti di consulenza, assume rilevanza fiscale soltanto quando gli eventi contrattuali e le condizioni previste si sono effettivamente verificati.

Finché il bonus resta subordinato a condizioni future, gli importi anticipati non possono costituire reddito tassabile.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per questa pronuncia è quello del diritto tributario italiano in materia di determinazione del reddito imponibile, nel quale il principio di competenza temporale svolge un ruolo centrale.

La Corte ha ribadito che la rilevanza fiscale di un componente di reddito non può essere determinata esclusivamente in base alla percezione finanziaria, ma deve tener conto del momento in cui il diritto alla percezione diventa certo e definito. Questo criterio è fondamentale per evitare la tassazione di somme che, pur essendo state percepite, non sono ancora definitivamente acquisite in base alle condizioni contrattuali sottese.

L’ordinanza della Corte di Cassazione disciplina in modo dettagliato e definitivo il trattamento fiscale degli anticipi sui bonus per i consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia richiama il principio di competenza temporale, richiedendo che i proventi siano definitivi e oggettivamente determinati per essere tassati.

Per maggiori informazioni e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Regole di esclusione IRAP e modalità di recupero dei crediti

 La disciplina relativa al trattamento fiscale dei dividendi infra-UE percepiti da specifici soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario subisce una significativa evoluzione normativa a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La nuova regolamentazione stabilisce che i proventi derivanti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che quest’ultimo garantisca un effettivo scambio di informazioni tramite appositi accordi con l’Italia, beneficino di una rilevante esclusione dalla base imponibile. Nello specifico, tali dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare complessivo.

L’applicazione di tale regime di favore è tuttavia subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore. Il primo vincolo riguarda l’entità dell’investimento, in quanto il soggetto percepente deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che effettua la distribuzione degli utili. 4

Oltre alla soglia quantitativa, è previsto un requisito di natura temporale, secondo il quale la partecipazione deve essere stata detenuta in modo ininterrotto per un periodo minimo di almeno un anno.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica del soggetto distributore, la norma richiede che la società estera rivesta una delle forme societarie specificamente previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE. È inoltre necessario che la società che distribuisce gli utili risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale residenza deve essere effettiva e non meramente formale, nel senso che l’ente non deve essere considerato residente al di fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi di eventuali Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi stipulate con Stati terzi.

Un ulteriore elemento fondamentale per l’accesso all’esclusione della base imponibile IRAP riguarda il regime impositivo a cui è sottoposta la società partecipata nel proprio Stato di residenza. Il soggetto distributore deve essere assoggettato a una delle imposte indicate nella citata direttiva europea, senza poter beneficiare di regimi di opzione o di esonero che non risultino limitati dal punto di vista territoriale o temporale.

Per quanto concerne la natura degli strumenti finanziari, la disposizione chiarisce che il beneficio si applica ai dividendi provenienti da titoli e strumenti per i quali è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Oltre alla definizione del regime a regime, la normativa introduce disposizioni di natura transitoria e procedurale per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. Viene infatti riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare un’apposita istanza di rimborso dell’IRAP versata. Tale rimborso è riferito all’eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che hanno contribuito a formare il valore della produzione netta nei periodi precedenti. L’esercizio di questo diritto è però vincolato a una condizione temporale specifica: l’istanza è ammissibile solo se alla data del 1° gennaio 2026 risulti ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

Un aspetto di particolare rilievo tecnico riguarda la gestione finanziaria del credito derivante da tali eccedenze d’imposta. Il legislatore ha previsto una specifica modalità di utilizzo che si inserisce nel quadro delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Viene infatti concessa la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per procedere al versamento di un’altra imposta di recente istituzione.

Si tratta dell’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche, la cui disciplina è integrata nel medesimo impianto normativo della legge di bilancio, creando così un collegamento funzionale tra il recupero delle imposte sui dividendi pregressi e i nuovi oneri straordinari gravanti sul settore bancario.

L’intero impianto dei commi 46-50 delinea quindi un quadro normativo volto ad armonizzare il trattamento dei flussi reddituali infragruppo a livello europeo per i grandi attori del mercato finanziario, limitando l’incidenza dell’IRAP sulla quasi totalità dei proventi esteri qualificati.

La norma agisce sia sul piano della competenza futura, stabilendo una regola di esclusione del 95%, sia sul piano del passato, offrendo strumenti di recupero per le imposte già versate, purché i rapporti tributari non siano ancora esauriti secondo i termini ordinari di decadenza.

Questa ristrutturazione del prelievo fiscale si completa con l’integrazione dei crediti d’imposta nel sistema di assolvimento dei debiti fiscali emergenti dalle nuove tassazioni settoriali previste per l’anno 2026.

Per ulteriori chiarimenti il nostro Staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella di sintesi: Regime dividendi Infra-UE (Legge di Bilancio 2026)

Ambito di Applicazione Dettagli e Requisiti Normativi
Soggetti Interessati Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane.
Decorrenza Regime Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Agevolazione IRAP Esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi.
Requisito Partecipazione Detenzione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale.
Holding Period Possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno.
Requisiti Società Estera Residenza fiscale in UE/SEE (con scambio info); forma giuridica conforme alla Direttiva 2011/96/UE.
Regime Fiscale Estero Soggetta a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero illimitati; indeducibilità della remunerazione per l’emittente.
Recupero Pregressi Istanza di rimborso per eccedenze IRAP (oltre il 5%) per periodi precedenti.
Termini Decadenziali Termine di 48 mesi ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026.
Utilizzo del Credito Possibilità di compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva extra-profitti banche.

 

 

L’assetto normativo della fiscalità del lavoro in Italia subisce una trasformazione rilevante con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, identificata formalmente come legge 199/2025. Tra le misure di maggior impatto per il tessuto produttivo e per i lavoratori dipendenti spicca l’intervento diretto sul regime dei premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa.

Questa disposizione non si limita a prorogare misure esistenti, ma introduce una modifica sostanziale che ridisegna la convenienza economica di tali strumenti per il biennio 2026-2027. L’obiettivo centrale risiede nel rafforzamento del legame tra i risultati economici conseguiti dalle aziende e il trattamento retributivo dei collaboratori, cercando di stimolare la competitività attraverso una leva fiscale estremamente vantaggiosa.

Il fulcro della novità normativa consiste nella riduzione dell’imposta sostitutiva che viene applicata a tali somme. Rispetto al regime ordinario che prevedeva un’aliquota del 5%, il legislatore ha stabilito un abbattimento drastico che porta il prelievo fiscale all’aliquota dell’1%.

L’agevolazione è applicabile entro il limite complessivo di 5mila euro annui per ciascun lavoratore. Qualora le somme erogate eccedano questa soglia, la parte rimanente viene assoggettata alla tassazione ordinaria, perdendo il beneficio dell’imposta sostitutiva agevolata.

Il beneficio è riservato esclusivamente al settore privato e trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente il cui importo non sia stato superiore a 80mila euro nell’anno precedente a quello di percezione del premio.
In questo contesto, è importante sottolineare che la platea dei beneficiari include anche i dipendenti degli enti pubblici economici, in quanto tali soggetti non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche secondo i criteri del decreto legislativo 165/2001. La corretta verifica del limite reddituale è un onere fondamentale: nel caso in cui il sostituto d’imposta attuale sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore è tenuto a produrre un’attestazione scritta che confermi il rispetto del tetto degli 80mila euro.

Dal punto di vista oggettivo, i premi devono essere necessariamente collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Questi parametri non possono essere discrezionali, ma devono essere oggettivamente definiti all’interno di contratti collettivi aziendali o territoriali. Tali accordi devono rispettare fedelmente le regole stabilite dal decreto ministeriale del 25 marzo 2016.

Un elemento di garanzia sociale inserito nella norma prevede che, nel calcolo degli incrementi di produttività necessari per l’erogazione del premio, debba essere computato anche il periodo trascorso dalla lavoratrice in congedo di maternità obbligatorio, evitando così che l’astensione dal lavoro per ragioni biologiche e legali penalizzi l’accesso all’agevolazione.

Infine, la portata della riforma si estende anche al trattamento dei dividendi derivanti da azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione dei premi di produzione. La legge 199/2025 estende infatti al 2026 una specifica esenzione: i dividendi corrisposti ai lavoratori su tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, sempre nel limite di 1.500 euro annui.

Confronto Regime Premi di Risultato

Caratteristica Regime Ordinario (L. 208/2015) Novità Manovra 2026 (Biennio 2026-2027)
Aliquota Imposta Sostitutiva 5% 1%
Limite Premio Agevolabile Generalmente 3.000 euro 5.000 euro
Requisito Reddito Dipendente Fino a 80.000 euro (anno precedente) Confermato a 80.000 euro
Ambito di Applicazione Settore Privato ed Enti Pubblici Economici Confermato Settore Privato ed Enti Pubblici Economici
Condizioni Oggettive Incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione Invariate (necessari accordi collettivi depositati)
Trattamento Dividendi Azionari Disciplina generale Esenzione 50% IRPEF fino a 1.500 euro

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

error: