Ai sensi degli articoli 2478 bis e 2364 del codice civile italiano, l’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro termini specifici. Per il bilancio 2023, la data limite per l’assemblea nei termini ordinari è il 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31/12/2023, anno bisestile) , una scadenza che sottolinea l’importanza di una preparazione tempestiva.

Per le società a responsabilità limitata (Srl), la convocazione dei soci deve avvenire in genere almeno 8 giorni prima dell’assemblea o nel diverso termine di statuto e  quindi normalmente entro il 20 aprile 2024.

È essenziale notare che la mancata convocazione può essere sanata solo con la dichiarazione di assenso o la presenza (e in tal caso la dichiarazione in adunanza) di tutti i soci e dell’organo amministrativo, nonché ove previsto dell’organo di controllo.

Per le società per azioni (Spa), invece, la convocazione deve essere effettuata normalmente con un preavviso di 15 giorni, quindi entro il 14 aprile 2024.

In ogni caso dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni statutarie.

La Regolarizzazione delle Scorte di Magazzino secondo la Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024, tramite l’articolo 1, commi da 78 a 85, introduce importanti disposizioni riguardanti la regolarizzazione delle scorte di magazzino per i soggetti Oic Adopter. Questa legislazione mira a fornire un quadro chiaro e definito per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle normative fiscali e contabili vigenti.

Secondo la Legge n. 213/2023, i soggetti Oic Adopter hanno la possibilità di regolarizzare le loro esistenze iniziali di magazzino fino al 1° gennaio 2023. Questa regolamentazione prevede due modalità principali per la regolarizzazione:

Eliminazione delle Scorte in Eccesso:

I soggetti possono eliminare le scorte iniziali che risultano essere in eccesso rispetto alle quantità o valori effettivi. In questo caso, è previsto il versamento dell’IVA sull’importo eliminato e di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore eliminato.

Iscrizione delle Scorte Omesse:

I soggetti possono anche iscrivere le scorte iniziali che sono state omesse precedentemente. In questo caso, è previsto solo il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul nuovo valore iscritto, senza alcun versamento a titolo di IVA.

Ambito Soggettivo e Oggettivo

Possono beneficiare di questa misura agevolativa gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), ovvero tutti i soggetti Oic Adopter Le scorte ammissibili per la regolarizzazione sono beni direttamente legati all’attività dell’impresa come merci, materie prime, semilavorati e altri beni mobili utilizzati nella produzione.

Modalità di Regolarizzazione e Termini di Versamento

La procedura di regolarizzazione delle scorte di magazzino deve essere richiesta all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate uguali, la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Aspetti Contabili della Regolarizzazione

Dal punto di vista contabile, eventuali discrepanze tra il valore effettivo delle scorte al 1° gennaio 2023 e quello indicato inizialmente nei registri contabili devono essere registrate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, seguendo le disposizioni del Principio contabile OIC 29 per la correzione degli errori contabili.

La regolarizzazione delle scorte di magazzino prevista dalla Legge di Bilancio 2024 offre ai soggetti Oic Adopter la possibilità di adeguarsi alle normative fiscali e contabili in vigore, fornendo un quadro chiaro e definito per la gestione delle scorte iniziali al 1° gennaio 2023.

Per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Aprile 2024:

Giovedì 4 Aprile 2024

– Opz. cessione credito/sconto fatt. spese 2023+com. amm. cond.

(Provv. Ag. Entrate 21.2.2024)

Martedì 16 Aprile 2024

– Versamento IVA e ritenute – Marzo

Venerdì 26 Aprile 2024

– Mod. INTRA – Marzo e 1° trimestre

Lunedì 29 Aprile 2024

– Versam. bollo scritture contab. 2023 conservate digitalmente

(120 gg dalla chiusura esercizio – art. 6, co. 2, DM 17.6.14)

– Dichiarazione e liquidazione OSS – 1° trimestre

Martedì 30 Aprile 2024

– Mod. IVA TR – 1° trimestre

– Mod. IVA 2024 – anno 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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Nel vasto e intricato mondo delle imposte locali, la Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) rappresenta un tassello fondamentale. Ma finora, la prassi consolidata stabiliva che il ravvedimento dell’adempimento fosse possibile solo entro un preciso arco temporale di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Tuttavia, una svolta sostanziale è giunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Novità: Superare l’Antico Orientamento

L’orientamento consolidato finora sosteneva che oltre i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione IMU fosse considerata omessa e, di conseguenza, non più sanabile. Tuttavia, il MEF ha offerto un chiarimento che ribalta questo paradigma, aprendo la possibilità di ravvedere anche dichiarazioni IMU presentate oltre il fatidico limite temporale. Questo cambiamento non solo scuote le fondamenta delle consuetudini fiscali, ma richiede anche una riconsiderazione da parte dei contribuenti e degli operatori del settore, oltre che un adeguamento da parte degli enti locali.

La Scadenza e le Sue Peculiarità

Secondo quanto stabilito dal comma 769 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Una volta presentata, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati che comportino una variazione dell’imposta dovuta.

Quando è Obbligatoria la Dichiarazione

La presentazione del modello della dichiarazione IMU non è sempre obbligatoria. È richiesta nei casi in cui l’immobile soggetto all’IMU ha beneficiato di riduzioni d’imposta nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, oppure quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario del contribuente.

Un esempio è rappresentato dal caso in cui, nell’anno d’imposta di riferimento della dichiarazione, l’immobile è stato concesso in comodato tra genitori e figli, godendo così dello sconto del 50% previsto per questa casistica. Un altro caso è la trasformazione di un terreno da agricolo a edificabile

Scadenze e Proroghe: Il Labirinto Temporale delle Dichiarazioni IMU

Il delicato equilibrio delle scadenze e delle proroghe nel campo delle dichiarazioni IMU può essere un vero e proprio labirinto. Ad esempio, con riferimento alla Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021), il Decreto Semplificazioni ha prorogato la scadenza dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, mentre il Decreto Milleproroghe ha ulteriormente esteso il termine al 30 giugno 2023. Questo ha portato il 30 giugno 2023 a essere la scadenza ordinaria sia delle Dichiarazione IMU 2023 che della Dichiarazione IMU 2022.

Modalità di Presentazione e Sanzioni

La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune in cui si trovano gli immobili oggetto del tributo, e le modalità possono variare!

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione IMU può comportare sanzioni dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro per le omissioni e dal 50% al 100% per le infedeltà.

Il Ravvedimento Operoso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità di ravvedere la dichiarazione IMU anche oltre i canonici 90 giorni, offrendo un’interpretazione favorevole ai contribuenti. Questo si basa sul fatto che la previsione secondo cui è ravvedibile solo la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è espressamente indicata solo dalla legge sulle dichiarazioni fiscali e non dalla normativa specifica sugli IMU.

Il ravvedimento oltre i 90 giorni rappresenta una possibilità preziosa per regolarizzare la propria posizione fiscale, mentre le modalità di presentazione e le scadenze richiedono una costante attenzione.

Per  una corretta comprensione delle regole e delle opportunità offerte, per chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione.

L’ammortamento dei beni materiali strumentali rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione finanziaria di qualsiasi impresa. Si tratta di un processo contabile e fiscale che mira a distribuire il costo di un bene lungo la sua vita utile, riflettendo così il suo deprezzamento nel tempo. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le disposizioni e le pratiche relative all’ammortamento dei beni materiali, concentrandoci sia sulle normative fiscali che sulla gestione contabile.

Ammortamento Fiscale: Disposizioni Generali

La disciplina fiscale per l’ammortamento dei beni materiali è contenuta nell’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), integrato per le ditte individuali dall’articolo 64, comma 2, TUIR. Questa normativa stabilisce le seguenti regole fondamentali:

  1. Inizio Ammortamento:

Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio in cui il bene entra in funzione, come stabilito dall’articolo 102, comma 1, TUIR.

  1. Quote di Ammortamento:

    Le quote sono deducibili fino a un limite massimo determinato dai coefficienti presenti nella Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, come indicato nell’articolo 102, comma 2, TUIR.
  2. Primo Anno: Nel primo anno, il coefficiente di ammortamento previsto dalla Tabella deve essere ridotto alla metà, come specificato dall’articolo 102, comma 2, TUIR.
  3. Esercizio di Durata Diversa da 12 Mesi:Gli ammortamenti devono essere adeguati alla durata effettiva dell’esercizio, come previsto dall’articolo 110, comma 5, TUIR.

La Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 fornisce i coefficienti di ammortamento suddivisi in Gruppi e Specie di attività, con l’obiettivo di adattarsi alle varie tipologie di beni. Nel caso in cui un bene non rientrasse nelle categorie previste, si possono utilizzare i coefficienti applicabili a beni simili di altre categorie di imprese.

 

Costo dei Beni Ammortizzabili

Il costo dei beni ammortizzabili è calcolato al lordo delle quote di ammortamento dedotte e include anche gli oneri accessori direttamente imputabili al bene, come le spese di trasporto e le imposte. Inoltre, il costo è considerato al netto delle rivalutazioni effettuate secondo specifiche leggi, a condizione che abbiano avuto un effetto fiscale. Se i contributi in conto impianti sono registrati contabilmente con il metodo diretto, il costo è calcolato al netto di tali contributi.

Sistematicità dell’Ammortamento Fiscale

Sebbene il TUIR non imponga esplicitamente l’obbligo di effettuare l’ammortamento fiscale in maniera sistematica, è importante notare che l’Amministrazione Finanziaria può non riconoscere gli ammortamenti non coerenti con i comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti, a meno che non si dimostri di aver seguito corretti principi contabili.

Beni di Costo non Superiore a € 516

Per i beni il cui costo complessivo non supera i € 516, è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto. Tuttavia, questa deduzione integrale trova sempre un limite nel principio di imputazione al Conto Economico.

Immobili delle Imprese Operanti nel Settore del Commercio

Per i fabbricati strumentali utilizzati nel settore del commercio, con entrata in funzione entro la fine dell’anno 2023, il coefficiente massimo di ammortamento è aumentato al 6% per il periodo d’imposta 2023 e i quattro successivi.

Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato precedentemente, l’agevolazione dell’ammortamento si applica specificamente alle attività indicate nella seguente tabella, svolte in via prevalente:

 

| Codice ATECO   | Descrizione dell’Attività                                                       
| 47.11.10       | Ipermercati
| 47.11.20       | Supermercati
| 47.11.30       | Discount di alimentari
| 47.11.40       | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
| 47.11.50       | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
| 47.19.10       | Grandi magazzini
| 47.19.20       | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati in elettronica e altro
| 47.19.90       | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
| 47.21          | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
| 47.22          | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
| 47.23          | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
| 47.24          | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
| 47.25          | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
| 47.26          | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
| 47.29          | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Questo elenco fornisce una panoramica delle attività commerciali che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’ammortamento, offrendo così un incentivo aggiuntivo per determinati settori dell’economia.

Nel mondo aziendale, la corretta gestione dell’ammortamento dei beni materiali riveste un ruolo cruciale per garantire la stabilità finanziaria e fiscale dell’impresa. È fondamentale comprendere appieno le normative vigenti, i principi contabili e le opportunità di agevolazione fiscale disponibili. Adottare una strategia di ammortamento ben strutturata e coerente con le disposizioni legali può consentire all’azienda di ottimizzare le risorse, massimizzare i benefici fiscali e mantenere una corretta rappresentazione del valore dei suoi beni nel bilancio aziendale.

Investire tempo e risorse nella comprensione e nell’implementazione di pratiche di ammortamento efficaci può contribuire in modo significativo al successo a lungo termine dell’impresa.

Consultare un esperto contabile o fiscale può essere un passo importante per garantire la conformità alle normative e massimizzare i vantaggi derivanti dall’ammortamento dei beni materiali.
Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenze ed assistenza personalizzata.

Il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 ha dato il via libera al decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione, apportando significative modifiche alle disposizioni in merito alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, sono orientate a favore dei contribuenti, offrendo loro maggiori opzioni per la dilazione del pagamento delle somme dovute.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Secondo il decreto, una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le nuove disposizioni entreranno in vigore. Tuttavia, le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2024 continueranno ad essere regolate dalle disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella sua versione attuale.

La dilazione

L’agente della riscossione potrà concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120mila euro su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026, a 96 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, a 108 per le richieste dal 2029. Se invece il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà – con l’Isee nel caso delle persone fisiche o delle ditte individuali o con i dati contabili (indice di liquidità; rapporto fra debiti e valore della produzione) la dilazione potrà essere di 120 rate per somme oltre 120mila euro, indipendentemente dalla data di presentazione, mentre per le somme fino a 120mila euro, da 85 a 120 rate mensili per le richieste nel 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste dal 2029.

Proroga della dilazione e situazioni eccezionali

La dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Inoltre, in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Nuove disposizioni a partire dal 2025

A partire dal 2025, su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con possibilità di ottenere la dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili per i debiti superiori a 120.000 euro e da 85 a un massimo di 120 rate mensili per i debiti fino a 120.000 euro.

 Valutazione della situazione di obiettiva difficoltà

La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, tiene conto di diversi parametri, come l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e l’indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo per gli altri soggetti. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze stabilirà le modalità di applicazione e documentazione di tali parametri, oltre all’individuazione di particolari eventi che determinano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama delle pratiche fiscali sta per subire un’altra svolta significativa, poiché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato modifiche sostanziali  riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Con il provvedimento dell’8 marzo 2024, Prot. n. 105669, reso pubblico sull’11 marzo 2024, l’Agenzia ha introdotto innovazioni che influenzeranno il modo in cui aziende e individui gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Una delle modifiche più rilevanti entra in vigore a partire dal 20 marzo 2024, riguarda le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, ci sono alcuni punti chiave da tenere presente:

Adesione all’Accordo di Servizio: Non più Obbligatoria

Prima di questa modifica, l’adesione all’accordo di servizio era un passaggio necessario per poter consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, con il cambiamento introdotto, tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti non titolari di partita IVA, potranno usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza dover sottoscrivere alcun accordo di servizio.

Tempistiche di Disponibilità delle Fatture

Le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Inoltre, sia per gli operatori economici che per i consumatori finali, i “dati fattura” saranno consultabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Estensione del Servizio di Registrazione dell’Indirizzo Telematico

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, originariamente riservato ai soggetti IVA, verrà esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questo ampliamento mira a rendere più accessibili e efficienti le procedure di gestione delle fatture elettroniche per una gamma più ampia di soggetti.

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti riguardo alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo Studio Pallino è a vostra disposizione per fornire assistenza personalizzata.

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
provvedimento-n105669-2024

Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per il sistema tributario italiano. Il primo modulo della riforma fiscale, approvato con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – che i titolari di reddito di lavoro dipendente stanno già sperimentando con le buste paghe di gennaio 2024-  porterà con sé una serie di novità che riguarderanno soprattutto l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Vediamo quali sono le principali modifiche e come si applicheranno ai contribuenti.

La semplificazione delle aliquote Irpef

Una delle misure più attese della riforma fiscale è la semplificazione delle aliquote Irpef, che passeranno da quattro a tre. Questo significa che il reddito imponibile dei contribuenti sarà suddiviso in tre fasce, ciascuna con una percentuale di tassazione diversa. Le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Questa modifica comporterà una riduzione dell’imposta dovuta per i contribuenti che si trovano nella fascia di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano soggetti all’aliquota del 25%. Per esempio, un contribuente con un reddito imponibile di 25.000 euro pagherà nel 2024 un’imposta Irpef di 5.750 euro, contro i 6.250 euro che avrebbe pagato nel 2023.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti

Un’altra novità introdotta dalla riforma fiscale riguarda la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, come quelli dei pensionati e dei collaboratori coordinati e continuativi. La detrazione, che serve a ridurre l’imposta lorda dovuta, sarà aumentata di 75 euro, passando da 1.880 a 1.955 euro. Questo aumento si applicherà solo ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, mentre per quelli con un reddito superiore la detrazione rimarrà invariata.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti determinerà una maggiore no-tax area, ovvero la soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’imposta Irpef. Nel 2024, infatti, i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 8.500 euro non dovranno pagare l’Irpef, mentre nel 2023 la no-tax area era fissata a 8.425 euro.

La revisione delle detrazioni per alcuni oneri

La riforma fiscale prevede anche una revisione delle detrazioni spettanti per alcuni oneri deducibili o detraibili dal reddito imponibile, come le spese mediche, le spese per l’istruzione, gli interessi passivi sui mutui e le erogazioni liberali. Queste detrazioni saranno ridotte del 10% per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e del 20% per quelli con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

L’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE)

Infine, la riforma fiscale abroga l’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE), introdotta nel 2012 con lo scopo di incentivare l’investimento in capitale proprio da parte delle società di capitali e delle imprese individuali. L’ACE consisteva nella deduzione dal reddito imponibile di una quota calcolata applicando una percentuale (detta notional yield) al valore del capitale proprio netto incrementato rispetto all’anno precedente.

L’abrogazione dell’ACE si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2024 e sarà sostituita da una nuova misura di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, che sarà definita con un successivo decreto legislativo.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

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