Il concordato preventivo biennale rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Questo strumento offre ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione con l’Amministrazione Finanziaria, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria.

Uno degli aspetti più importanti del concordato preventivo biennale è il calendario degli adempimenti. Per il primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata al 31 ottobre 2024. Questo slittamento di 16 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 15 ottobre permette ai contribuenti di avere più tempo per valutare la proposta e aderire al concordato.

Per gli anni successivi, il termine di adesione sarà il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Questo significa che i contribuenti dovranno essere pronti a fornire tutti i dati necessari e a valutare la proposta dell’Amministrazione Finanziaria entro questa scadenza.

Per facilitare l’adesione al concordato preventivo biennale, è stato rilasciato un nuovo applicativo, evoluzione del software “Il tuo Isa”. Questo strumento consente ai contribuenti di visualizzare la proposta di imponibile da concordare, che rappresenta l’oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco (per i contribuenti forfettari, sarà necessario uno slittamento dei termini, in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il 15 luglio).

Una delle novità più rilevanti riguarda la determinazione dei componenti straordinari del reddito che possono influire sulla base imponibile oggetto di concordato. In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali. Per i redditi di impresa, invece, dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

Questa disposizione permette di considerare solo gli elementi ordinari del reddito, evitando che eventi straordinari possano influenzare negativamente la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta. È un passo importante per garantire una maggiore equità e prevedibilità del sistema fiscale.

Il decreto prevede anche nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Oltre a quelle preesistenti, si aggiungono ulteriori tre cause:

  • Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40%: Questa causa di esclusione si applica ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione.
  • Operazioni di fusione, scissione o conferimento: Nel primo anno di applicazione del concordato, i contribuenti che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento saranno esclusi dal concordato.
  • Accesso al regime forfetario: I contribuenti che accedono al regime forfetario nel primo periodo d’imposta del concordato saranno esclusi dall’accordo.

Queste cause di esclusione sono state introdotte per garantire che solo i contribuenti con situazioni fiscali stabili e prevedibili possano aderire al concordato, evitando possibili abusi o incertezze.

Per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale, sono previste delle ipotesi di imposta sostitutiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico. Nello specifico, per il 2024, il decreto prevede:

  • Imposta principale (IRPEF o IRES): Sarà introdotta un’imposta sostitutiva del 15% sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
  • IRAP: La differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%.
  • Regime forfetario: Per i contribuenti in regime forfetario, l’imposta sarà del 12%, o del 4% in caso di nuove attività.

Queste disposizioni mirano a semplificare il calcolo degli acconti e a garantire che i contribuenti possano prevedere con maggiore certezza l’importo delle imposte dovute.

Le nuove regole offrono ai contribuenti la possibilità di concordare anticipatamente il reddito e il valore della produzione, garantendo una maggiore certezza fiscale e semplificando la gestione tributaria, tuttavia, l’adesione al concordato richiede un’accurata preparazione e una precisa comprensione delle nuove disposizioni.

È essenziale seguire le nuove regole, utilizzare correttamente gli strumenti disponibili e rispettare le scadenze per evitare sanzioni e ritardi. La consulenza fiscale professionale può rappresentare un valido supporto per affrontare correttamente le nuove normative e garantire una gestione fiscale ottimale.

Per chiarimenti e consulenze su questa e su altre tematiche fiscali lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

In vista della prossima scadenza per il versamento della prima rata dell’IMU 2024, prevista per il 17 giugno 2024, è essenziale esaminare le recenti modifiche normative e gli aggiornamenti riguardanti l’Imposta Municipale Propria (IMU):

Esenzione IMU per Immobili Destinati a Finalità Sociali

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto un’interpretazione autentica che estende l’esenzione IMU agli immobili posseduti o utilizzati da enti pubblici e privati, trust non commerciali e organismi di investimento collettivo del risparmio, destinati esclusivamente a scopi assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, didattici, culturali, ricreativi e religiosi, anche se concessi in comodato a soggetti funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente.

Questa esenzione rappresenta un’importante agevolazione per le organizzazioni che operano nel sociale, riducendo il carico fiscale sugli immobili utilizzati per attività non commerciali di rilevante impatto sociale. È fondamentale che gli enti interessati comprendano i requisiti specifici per poter beneficiare di questa esenzione, come la necessità che gli immobili siano strumentali alle attività indicate e che l’assenza di esercizio delle stesse non ne determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Proroga dei Termini per Delibere e Regolamenti IMU

A partire dal 2024, se i termini per l’inserimento delle delibere e regolamenti comunali IMU (14 ottobre) e la loro pubblicazione (28 ottobre) cadono di sabato o domenica, saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Questa modifica normativa mira a garantire che gli adempimenti amministrativi non siano ostacolati dai giorni non lavorativi, facilitando il rispetto delle scadenze da parte dei comuni e degli operatori fiscali.

Esenzione IMU per Immobili Occupati Abusivamente

Dal 1° gennaio 2023, la Legge n. 197/2022 ha previsto l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • L’immobile non deve essere utilizzabile né disponibile.
  • Deve essere stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o invasione di terreni/edifici.
  • Il contribuente deve comunicare al Comune il possesso dei requisiti per l’esenzione.

La comunicazione può essere effettuata direttamente nella dichiarazione IMU, da trasmettere esclusivamente per via telematica. L’esenzione è riconosciuta solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni indicate.

Questa misura introduce una significativa tutela per i proprietari di immobili vittime di occupazioni abusive, esentandoli dall’onere fiscale per i periodi in cui non possono disporre dei propri beni. È importante per i proprietari assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti e completare correttamente la procedura di comunicazione per beneficiare dell’esenzione.

Chiarimenti su Fabbricati Collabenti e Rurali Strumentali

La Risoluzione del 16 novembre 2023 ha precisato che i fabbricati collabenti (categoria F/2) non rientrano tra le aree edificabili e sono esclusi dall’IMU perché privi di rendita. Per i fabbricati rurali strumentali, non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto o IAP, ma è sufficiente il classamento in categoria A/6 o D/10 con relativa annotazione.

Questi chiarimenti sono fondamentali per evitare dispute interpretative e assicurare che i contribuenti possano applicare correttamente le agevolazioni previste. I fabbricati collabenti, spesso trascurati, sono ora chiaramente esclusi dall’IMU, mentre per i fabbricati rurali strumentali viene semplificata la prova della loro ruralità.

Conduzione Associata di Terreni

Il MEF ha chiarito che la conduzione associata di terreni tramite contratti di rete agricoli o di compartecipazione agraria non preclude l’applicazione dell’esenzione IMU, mantenendo il requisito della conduzione diretta del terreno da parte del coltivatore diretto o dello IAP.

Questa precisazione è fondamentale in un contesto agricolo sempre più orientato alla collaborazione e all’aggregazione di risorse. La possibilità di mantenere l’esenzione IMU anche in caso di conduzione associata incentiva le forme collaborative di gestione agricola, che possono portare a significativi benefici economici e operativi.

Coefficienti di Rivalutazione per Fabbricati del Gruppo Catastale D

Il Decreto dell’8 marzo 2024 ha aggiornato i coefficienti di rivalutazione per determinare il valore dei fabbricati del gruppo catastale D per il calcolo dell’IMU e dell’IMPi. Il coefficiente per il 2024 è stato fissato a 1,02.

L’aggiornamento dei coefficienti è un’operazione necessaria per mantenere allineato il valore catastale degli immobili alle fluttuazioni del mercato immobiliare. Un coefficiente aggiornato garantisce una valutazione equa degli immobili, che si riflette in una corretta determinazione della base imponibile per l’IMU.

In conclusione le modifiche normative introdotte nel corso del 2023 e nei primi mesi del 2024 apportano significative innovazioni alla disciplina dell’IMU, con importanti chiarimenti e aggiornamenti che influiscono sulla gestione dell’imposta.

Le novità principali riguardano l’introduzione di nuove esenzioni, la modifica dei termini per le delibere comunali, l’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione e i chiarimenti su specifiche categorie di immobili. Questi cambiamenti riflettono l’evoluzione delle esigenze fiscali e sociali, promuovendo una gestione più equa e trasparente dell’imposta municipale.

L’IMU rappresenta una componente fondamentale del sistema fiscale italiano, influenzando significativamente le finanze locali e le scelte economiche dei proprietari immobiliari. Le recenti modifiche normative riflettono l’evoluzione delle politiche fiscali, mirate a promuovere una gestione più equa e sostenibile dell’imposta.

È essenziale per i contribuenti essere informati, consultando regolarmente le fonti ufficiali e avvalendosi del supporto di esperti fiscali. Solo attraverso una corretta comprensione delle nuove disposizioni è possibile ottimizzare la gestione degli immobili e adempiere efficacemente agli obblighi fiscali.

Per una consulenza dettagliata sull’IMU o su altre tematiche fiscali, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Promemoria Scadenze Fiscali di Giugno
Vi ricordiamo le prossime importanti scadenze fiscali:
Lunedì 17 giugno:
Versamento IVA e ritenute – Maggio
Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2024
 Martedì 25 giugno:
Mod. INTRA – Maggio
Venerdì 28 giugno:
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza.

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha riproposto l’opportunità di affrancamento delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%, confermando così l’aliquota già applicata nel 2023.

Scadenza: 30 giugno 2024

Secondo le nuove disposizioni, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile affrancare le partecipazioni societarie non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024, pagando il 16% del loro valore determinato al 1° gennaio 2024 tramite una perizia da formalizzare entro il 30 giugno 2024. Questo vale sia per partecipazioni qualificate sia non qualificate. Le partecipazioni qualificate, secondo l’art. 67, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o più del 25% del capitale o patrimonio.

Modalità di versamento

Il valore stabilito dalla perizia non può essere incrementato da altri oneri, eccetto i costi per la redazione della perizia stessa. Nel caso in cui l’intero importo dell’imposta sostitutiva o la prima rata venga versata entro il 30 giugno 2024, la rivalutazione sarà considerata completata e il contribuente potrà utilizzare il nuovo valore determinato per calcolare le eventuali plusvalenze. È possibile pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2024, per poter perfezionare la rivalutazione.

Per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze e su come ottimizzare la vostra situazione fiscale, i nostri esperti sono a disposizione per offrire consulenza e supporto in tutte le fasi della rivalutazione delle partecipazioni societarie.

Ricordiamo le principali scadenze di Maggio 2024:

16 Maggio – Giovedì
-Versamento IVA e ritenute – Aprile
-Versamento INPS Contributi fissi sul minimale pensionistico
-Versamento IVA – 1° trimestre

20 Maggio – Lunedì
-Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre

27 Maggio – Lunedì
-Mod. INTRA

31 Maggio – Venerdì
-Comunicazione LIPE – 1° trimestre
-Versamento Rottamazione-quater (4a rata di max 18) Comma 232, L. 197/2022
-Ravv. speciale 2021 e preced. – Unica soluz./1a-5a rata trim. di 8
-Ravv. speciale 2022 – Unica soluz./1a rata trim. di 4

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

NEWS 31 MAGGIO
DEFINIZIONE AGEVOLATA: QUARTA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO
 
La scadenza per il versamento della quarta rata della Definizione agevolata, nota come “Rottamazione-quater”, è il 31 maggio, con un’ulteriore possibilità di pagamento entro il 5 giugno 2024 considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla legge.
 
Le successive rate del 2024 devono essere pagate entro il 31 luglio e il 30 novembre, secondo le scadenze indicate nel piano di pagamento comunicato.

Ai sensi degli articoli 2478 bis e 2364 del codice civile italiano, l’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro termini specifici. Per il bilancio 2023, la data limite per l’assemblea nei termini ordinari è il 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31/12/2023, anno bisestile) , una scadenza che sottolinea l’importanza di una preparazione tempestiva.

Per le società a responsabilità limitata (Srl), la convocazione dei soci deve avvenire in genere almeno 8 giorni prima dell’assemblea o nel diverso termine di statuto e  quindi normalmente entro il 20 aprile 2024.

È essenziale notare che la mancata convocazione può essere sanata solo con la dichiarazione di assenso o la presenza (e in tal caso la dichiarazione in adunanza) di tutti i soci e dell’organo amministrativo, nonché ove previsto dell’organo di controllo.

Per le società per azioni (Spa), invece, la convocazione deve essere effettuata normalmente con un preavviso di 15 giorni, quindi entro il 14 aprile 2024.

In ogni caso dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni statutarie.

Ricordiamo le principali scadenze di Aprile 2024:

Giovedì 4 Aprile 2024

– Opz. cessione credito/sconto fatt. spese 2023+com. amm. cond.

(Provv. Ag. Entrate 21.2.2024)

Martedì 16 Aprile 2024

– Versamento IVA e ritenute – Marzo

Venerdì 26 Aprile 2024

– Mod. INTRA – Marzo e 1° trimestre

Lunedì 29 Aprile 2024

– Versam. bollo scritture contab. 2023 conservate digitalmente

(120 gg dalla chiusura esercizio – art. 6, co. 2, DM 17.6.14)

– Dichiarazione e liquidazione OSS – 1° trimestre

Martedì 30 Aprile 2024

– Mod. IVA TR – 1° trimestre

– Mod. IVA 2024 – anno 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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Entro il 18 marzo 2024, termine che quest’anno cade di sabato, è imperativo procedere al versamento del saldo IVA relativo all’anno 2023, come indicato nel modello IVA 2024. La somma dovuta può essere saldata in diverse modalità, offrendo un certo margine di flessibilità ai contribuenti.

In primo luogo, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione, rispettando il termine stabilito. Tuttavia, per coloro che preferiscono diluire il pagamento nel tempo, è consentita la rateizzazione, purché la procedura sia completata entro il 16 dicembre, come previsto dal recente Decreto Semplificazione adempimenti tributari.

Agevolazioni per i Soggetti ISA

È importante sottolineare che il contesto normativo attuale contempla alcune agevolazioni per i soggetti ISA, ovvero coloro che aderiscono al nuovo concordato preventivo biennale. Per essi, è stata estesa la scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 al 31 luglio 2024, consentendo così un’ulteriore dilazione temporale.

Tuttavia, qualora si opti per questa proroga, è necessario tenere presente che sarà applicata una maggiorazione dell’1,60%, dovuta al differimento al 30 giugno 2024. Inoltre, per i contribuenti ISA è prevista la possibilità di rateizzare il saldo IVA in un massimo di 6 rate.

Modalità di Versamento Rateale e Novità Normative

Per quanto riguarda le modalità di versamento rateale, è fondamentale osservare che l’importo dovuto va suddiviso in rate di uguale ammontare, con l’applicazione di interessi mensili dello 0,33% a partire dalla seconda rata. Queste rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 18 marzo 2024, data entro la quale va versata la prima rata.

Va altresì evidenziato che il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre, consentendo così ai contribuenti di rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate anziché 9, come precedentemente previsto.

Differimento del Versamento e Proroga per i Soggetti ISA

Per coloro che desiderano differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, è importante considerare che il saldo IVA 2023 può essere differito fino al 1 luglio 2024, applicando una maggiorazione dell’0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Un’altra informazione importante riguarda la proroga senza maggiorazione concessa ai soggetti ISA per il versamento dell’IRPEF/IRES/IRAP e IVA, che scade l’1 luglio 2024, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 13/2024. Questa proroga permette ai contribuenti ISA di rispettare i termini senza dover affrontare alcuna maggiorazione.

Calcolo della Maggiorazione e Specifiche del Mod. IVA 2024

Infine, è stata precisata la modalità di calcolo della maggiorazione dell’0,40% sul saldo IVA 2023 in caso di differimento al 1 luglio 2024, specificando che questa maggiorazione va applicata sull’importo al netto delle compensazioni, ovvero sottraendo i crediti utilizzati per compensare il debito.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per chiarimenti, domande e assistenza personalizzata.

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