Domicilio digitale degli amministratori: Unioncamere chiarisce, nessuna scadenza fissata dalla legge

Secondo quanto affermato da diverse Camere di commercio italiane, tra cui quelle di Milano, Torino, Bergamo, Lecce e Padova, non è previsto alcun termine sanzionabile entro il 30 giugno 2025 per il deposito del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori delle società iscritte al 1° gennaio 2025. Le Camere di commercio hanno reso nota questa posizione per chiarire le interpretazioni diffuse da organi di stampa e alcune campagne pubblicitarie che indicavano tale data come una scadenza ufficiale.

L’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), articolo 1, comma 860. Tuttavia, nella formulazione della norma non viene indicato alcun termine specifico entro cui adempiere all’obbligo. Inoltre, nessuna sanzione viene espressamente prevista dalla legge nel caso di mancata comunicazione della PEC entro una certa data.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito una prima lettura della disposizione, che lasciava intendere la presenza di un termine, ma tale indicazione non ha fondamento normativo. A questa prima lettura ha fatto seguito una nota ufficiale di Unioncamere del 2 aprile 2025, in cui si richiede un chiarimento da parte del Ministero stesso. La risposta del Ministero è ancora attesa.

Secondo quanto riferito, le Camere di commercio hanno assunto una posizione comune secondo cui non sussistono né il termine del 30 giugno né l’applicabilità di sanzioni, basandosi sulla formulazione letterale della norma e sulla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

L’articolo 2630 del Codice civile prevede infatti che le sanzioni amministrative siano applicabili solo quando un soggetto, obbligato per legge, omette un adempimento nei termini prescritti. In assenza di un termine definito per legge, la sanzione non può essere applicata. Inoltre, l’articolo 1 della legge 689/1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge» che definisca in modo esplicito tempi e modalità della violazione.

Le Camere di commercio sottolineano anche che, ai fini delle notifiche da parte della Pubblica amministrazione o di soggetti privati, l’unico indirizzo PEC valido resta quello della società pubblicato nel Registro delle imprese, come previsto dal 2008. Le PEC degli amministratori, che potranno essere inserite dal 1° gennaio 2025, non sono rilevanti per tali notifiche ufficiali.

La disposizione della Legge di Bilancio introduce dunque un obbligo formale, ma senza l’indicazione di una scadenza né la previsione di una sanzione, come previsto dai criteri normativi per la validità delle sanzioni amministrative. In questo contesto, Unioncamere ha richiesto un chiarimento definitivo da parte degli uffici del Ministero competente, in merito alla corretta applicazione della norma.

Aggiornamento del 25 giugno 2025 – Differimento del termine per il domicilio digitale

Con avviso del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per la comunicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e già iscritte alla data del 1° gennaio 2025. Il provvedimento integra le indicazioni fornite con la precedente comunicazione del 12 marzo, garantendo un’applicazione uniforme delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207/2024.

Per ulteriori chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel gennaio 2025 rappresentano un importante aggiornamento per l’intera categoria dei professionisti.

Queste nuove disposizioni sono il frutto di un lavoro di armonizzazione normativa e semplificazione procedurale, volto a rendere più efficace e agevole l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Rispetto alla versione del 2019, il documento pubblicato con l’Informativa n. 41 del 5 giugno 2025 introduce rilevanti chiarimenti e aggiornamenti su tre aspetti fondamentali: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti.

L’Autovalutazione del Rischio
Regola Tecnica n. 1

Il primo pilastro delle nuove regole riguarda l’autovalutazione del rischio, che resta un obbligo personale e non delegabile per ogni professionista. Tuttavia, viene ammessa la possibilità per gli studi associati e le società tra professionisti (STP) di adottare un modello accentrato, purché siano definite procedure formali coerenti con la struttura organizzativa adottata.

Le novità più rilevanti includono l’introduzione di una funzione antiriciclaggio obbligatoria per gli studi associati e le STP, a meno che ogni professionista non operi in piena autonomia. Inoltre, per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori, è prevista una funzione di revisione indipendente, un meccanismo che rafforza i controlli interni e garantisce maggiore trasparenza.

Il riferimento normativo principale è contenuto negli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, che delineano il quadro per valutare il rischio inerente legato alle attività professionali svolte. Le nuove regole confermano l’impianto del 2019, ma ne aggiornano i parametri e rendono più concreto il processo di valutazione. L’obiettivo è una maggiore responsabilizzazione del professionista nel riconoscere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’Adeguata Verifica della Clientela
Regola Tecnica n. 2

La seconda regola tecnica riguarda la cosiddetta adeguata verifica della clientela, considerata una delle attività più critiche e sensibili in ambito antiriciclaggio. Il nuovo impianto normativo riformula i criteri di valutazione, distinguendo tre tipologie di verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata, in funzione del rischio specifico connesso al cliente e all’operazione.

Vengono introdotti indicatori di rischio aggiornati e schemi di valutazione più strutturati, che permettono al professionista di stabilire con maggiore precisione il livello di approfondimento richiesto. La classificazione delle prestazioni professionali in base al grado di intensità del rischio inerente rappresenta uno degli elementi innovativi più rilevanti.

Si individuano quattro gradi di rischio:

  • Grado 1: non significativo
  • Grado 2: poco significativo
  • Grado 3: abbastanza significativo
  • Grado 4: molto significativo

Le prestazioni che rientrano nel grado 1, come il visto di conformità o la mediazione giudiziale, presentano un rischio residuale. Quelle classificate nel grado 4, come la consulenza in finanza straordinaria, richiedono invece verifiche approfondite e misure rafforzate.

Un ulteriore chiarimento importante riguarda il titolare effettivo: la fotocopia del documento di identità non è più obbligatoria, salvo la presenza di dubbi o incongruenze. Questo snellisce il processo ma impone al professionista maggiore attenzione nella valutazione della veridicità dei dati.

Conservazione della Documentazione
Regola Tecnica n. 3

Il terzo ambito di intervento è quello relativo alla conservazione dei documenti, finalizzato a garantire integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni trattate. Le nuove regole confermano le tre modalità previste: cartacea, informatica e mista, offrendo una maggiore flessibilità operativa.

Devono essere conservati sia i documenti acquisiti durante l’adeguata verifica della clientela, sia le scritture probatorie relative alle operazioni effettuate. In caso di controllo, è fondamentale poter ricostruire dettagli come la data di conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, lo scopo e la natura del rapporto, fino ad arrivare ai dettagli delle operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento).

Per gli studi associati e le STP, è ora consentito un sistema accentrato di conservazione, subordinato all’adozione di procedure interne chiare e ben documentate. Questo sistema centralizzato consente di gestire in modo unitario i dati del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità individuale.

Per chiarimenti ed assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Regola Tecnica Aspetti Chiave Novità 2025
Regola Tecnica n. 1
Autovalutazione del rischio
Valutazione del rischio inerente all’attività svolta dal professionista. – Obbligo personale e non delegabile
– Modello accentrato ammesso per studi associati/STP con procedure formalizzate
– Obbligo di funzione antiriciclaggio per strutture complesse
– Revisione indipendente per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori
Regola Tecnica n. 2
Adeguata verifica della clientela
Verifica dell’identità e del rischio associato al cliente e alla prestazione offerta. – Introduzione di indicatori di rischio aggiornati
– Classificazione delle prestazioni in 4 gradi di rischio (non significativo → molto significativo)
– Estensione casi con misure semplificate
– Non più obbligatoria copia documento titolare effettivo salvo dubbi/incongruenze
Regola Tecnica n. 3
Conservazione dei documenti
Obbligo di conservare in modo sicuro e accessibile la documentazione relativa alle verifiche e alle operazioni effettuate. – Ammessi tutti i formati: cartaceo, digitale, misto
– Obbligo di garantire integrità, leggibilità e reperibilità
– Sistema accentrato per studi associati/STP con procedure interne definite
– Dettagli conservati: incarico, dati cliente, operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento)

 

 

Con la recente circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione dettagliata delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, offrendo un quadro normativo aggiornato e coerente che funge da autentica bussola per imprese, consulenti del lavoro e operatori del diritto.

L’obiettivo dichiarato dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria è quello di assicurare uniformità operativa e chiarezza interpretativa su due strumenti fondamentali nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente: da una parte, le erogazioni legate alla performance lavorativa; dall’altra, l’ampio spettro delle iniziative di welfare aziendale.

La circolare si presenta dunque non solo come un documento tecnico, ma come una vera e propria guida pratica per affrontare correttamente l’applicazione delle agevolazioni fiscali lavoratori e prevenire comportamenti incoerenti.

Partendo dal tema dei premi di produttività, la circolare richiama l’impianto normativo delineato dall’articolo 1, comma 182 della legge n. 208 del 2015, che viene integrato e potenziato dalle disposizioni previste per il triennio 2025-2027. Il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato per tali premi è subordinato a specifiche condizioni soggettive e oggettive, che includono l’appartenenza al settore privato, il possesso di un reddito non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente e la previsione dell’incentivo all’interno di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da organizzazioni sindacali rappresentative.

L’importo massimo oggetto di tassazione agevolata è fissato a 3.000 euro lordi annui, ma può arrivare a 4.000 euro nel caso in cui vi sia un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Un aspetto centrale è rappresentato dalla necessità di dimostrare concretamente il raggiungimento di obiettivi misurabili in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, i cui indicatori devono risultare chiari, verificabili e tracciabili all’interno della contrattazione collettiva di secondo livello.

Nel passaggio al welfare aziendale, la circolare pone l’accento sull’importanza della coerenza tra le misure introdotte e la normativa fiscale di riferimento. Si richiama, a tal proposito, un corpus interpretativo già esistente, rappresentato dalle circolari n. 28/E del 2016, n. 5/E del 2018 e n. 35/E del 2024, alle quali si aggiungono ora gli aggiornamenti del 2025. Viene chiarito, ad esempio, che non è considerata legittima la conversione automatica di compensi monetari in beni o servizi di welfare in assenza di una previsione contrattuale esplicita, anche se resta ammissibile la trasformazione dei premi di produttività in benefit non imponibili, a condizione che sia disciplinata da contratti collettivi conformi alle indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Una novità sostanziale introdotta dalla legge di bilancio 2025 riguarda l’ampliamento della soglia di esenzione fiscale per beni e servizi di welfare destinati a specifiche categorie di lavoratori.

In particolare, l’esenzione è rivolta a chi è stato assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025 e ha trasferito la propria residenza nel Comune del luogo di lavoro. Secondo stime dell’INPS, tale misura interesserà oltre 500.000 lavoratori, contribuendo in modo significativo alla mobilità occupazionale e alla riduzione del mismatch territoriale.

Nel dettaglio delle norme relative ai fringe benefit, la circolare si sofferma sull’articolo 51 del TUIR, approfondendo le lettere f), f-bis) e f-ter), che disciplinano le voci escluse dal reddito imponibile. Per gli anni 2025 e 2026, i dipendenti con figli a carico, secondo l’articolo 12 del TUIR, possono godere di un’esenzione fino a 5.000 euro annui per somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro in relazione a canoni di locazione o interessi su mutui per l’abitazione.

Tale misura, dalla durata biennale, si applica esclusivamente nel biennio successivo all’assunzione e permette di sostenere concretamente le spese abitative delle famiglie, rafforzando l’attrattività occupazionale delle aziende.

Un elemento interessante dal punto di vista fiscale riguarda la non imponibilità di tali somme ai fini IRPEF, pur restando soggette alla contribuzione previdenziale. Questo significa che i rimborsi o le erogazioni per affitti e mutui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e non vanno calcolati ai fini dell’accesso a prestazioni assistenziali o agevolazioni fiscali per il nucleo familiare.

Ai fini documentali, si precisa che le spese devono essere giustificate e coerenti con la finalità abitativa, anche nel caso in cui le ricevute siano intestate a un familiare convivente.

Un ulteriore ambito di applicazione dei benefit è rappresentato dai rimborsi per spese sanitarie o scolastiche, anch’essi sottoposti a regole stringenti in termini di esenzione. Il lavoratore può beneficiare di tali vantaggi solo entro i limiti previsti dalla normativa, e solo se le spese sono tracciabili e coerenti con quanto stabilito nei contratti collettivi o aziendali.

Viene inoltre ribadita l’importanza della distinzione tra benefit generici e benefit mirati, con quest’ultimi che possono essere utilizzati per strutturare soluzioni di welfare più personalizzate e aderenti alle esigenze dei dipendenti.

La legge di bilancio 2025 conferma e proroga le misure introdotte nel 2024 tramite la legge n. 213, che aveva innalzato i limiti di esenzione per i fringe benefit a 1.000 euro per tutti i lavoratori e a 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico.

È stata inoltre estesa la definizione di fringe benefit includendo, tra i beni e servizi agevolabili, anche le somme erogate per il pagamento dell’affitto e dei mutui sulla prima casa. L’inquadramento fiscale resta invariato anche per il triennio 2025-2027, mantenendo quindi la detassazione di tali somme all’interno del sistema retributivo.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

 

Tabella riepilogativa 

Ambito Norma di riferimento Beneficiari Importo/Esenzione Validità temporale Note principali
Premi di produttività Legge 208/2015 art. 1, c. 182 + Legge di bilancio 2025 Lavoratori privati con reddito ≤ 80.000 € Fino a 3.000 € (4.000 € con coinvolgimento paritetico) 2025-2027 Richiede indicatori numerici di incremento e contratti collettivi di 2° livello
Conversione premi in welfare Circolari 28/E 2016, 5/E 2018, 35/E 2024, 4/E 2025 Tutti i dipendenti se previsto da contratto Esenzione completa Permanente Ammissibile se regolata da accordo collettivo, non imponibile
Nuova esenzione welfare Legge di bilancio 2025 Assunti a tempo indeterminato (01/01 – 31/03/2025) con trasferimento residenza Esenzione ampliata su beni e servizi Permanente Stimati oltre 500.000 beneficiari (dati INPS)
Rimborsi canoni e mutui Art. 51 TUIR lett. f), f-bis), f-ter) + Circolare 4/E 2025 Lavoratori con figli fiscalmente a carico Fino a 5.000 € esenti Biennio post-assunzione Esenti IRPEF, soggetti a contributi. Vale anche se spesa intestata a familiare
Fringe Benefit generici Legge 213/2023 + proroga 2025 Tutti i lavoratori / con figli a carico 1.000 € / 2.000 € esenti 2025-2027 Inclusi affitti e mutui prima casa nel beneficio

 

FAQ

  1. Chi può beneficiare della tassazione agevolata sui premi di produttività nel 2025?
    Possono beneficiarne i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nel 2024, se il premio è previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali.
  2. I fringe benefit sono ancora esenti da tassazione nel 2025?
    Sì, la legge di bilancio 2025 proroga le soglie di esenzione fiscale: fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori e 2.000 euro per chi ha figli a carico.
  3. È possibile convertire un premio in beni o servizi di welfare?
    Sì, ma solo se ciò è previsto dal contratto collettivo e nel rispetto delle indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tal caso, la somma è esclusa da tassazione.
  4. Quali spese rientrano nei rimborsi esenti per lavoratori con figli a carico?
    Sono incluse le spese per canoni di locazione o interessi sul mutuo, fino a 5.000 euro annui, nei due anni successivi all’assunzione.
  5. La nuova esenzione per welfare riguarda tutti i dipendenti?
    No, è riservata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025 che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune del luogo di lavoro.

Il Decreto Legislativo n. 13/2024, in vigore dal 2024, ha introdotto il CPB per i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfetario con reddito d’impresa o di lavoro autonomo. L’obiettivo è quello di rafforzare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione finanziaria, garantendo certezza sugli importi da versare e incentivando la compliance.

In parallelo, il secondo decreto correttivo della riforma fiscale – attualmente in via di approvazione – prevede sia il differimento al 30 settembre 2025 del termine di adesione al CPB 2025-2026, sia la soppressione del concordato per i contribuenti forfetari a partire da tale biennio.

Con due distinti provvedimenti del 9 e 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • il nuovo modello di comunicazione dei dati per i soggetti ISA, necessario all’elaborazione della proposta per il biennio 2025-2026;
  • le specifiche tecniche per l’invio dell’adesione e dell’eventuale revoca del CPB.

Queste misure si collocano nell’ambito della strategia delineata dal MEF, che, attraverso il decreto del 28 aprile 2025, ha varato la Nota Metodologica con i criteri per la formulazione delle proposte di concordato.

Uno dei punti di maggiore interesse riguarda il calcolo dell’acconto 2025 per chi ha aderito al CPB 2024-2025. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024, gli acconti devono essere calcolati secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta (VAP) concordati.

Nel caso in cui si utilizzi il metodo storico, è prevista una maggiorazione del 10% o del 3% qualora vi sia una differenza positiva rispetto al periodo precedente, come stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 20. Tuttavia, questo criterio si applica solo al primo anno di ciascun biennio di concordato.

Pertanto, per il 2025, secondo quanto chiarito nella FAQ del 28 maggio 2025, l’acconto va determinato con riferimento all’imposta dovuta per il 2024, senza considerare il reddito concordato per il 2025. In concreto, il valore di riferimento è il rigo RN34 del modello REDDITI 2025 PF. Ne consegue che non si applica alcuna maggiorazione e, di conseguenza, l’acconto risulterà inferiore, ma il saldo sarà più elevato.

Ulteriore precisazione riguarda la Flat Tax incrementale: ai fini del calcolo dell’acconto, non va inclusa la parte di reddito 2024 che ne è stata oggetto. Questo chiarimento evita distorsioni nel calcolo delle imposte, mantenendo coerenza con i principi della normativa vigente.

Per i nuovi aderenti al CPB 2025-2026, il calcolo dell’acconto IRPEF/IRES/IRAP dovrà invece includere la maggiorazione prevista dall’art. 20, che si applicherà in fase di versamento della seconda rata di novembre 2025.

Un altro nodo interpretativo importante riguarda la cessazione del CPB in seguito al cambio del codice attività. In base all’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024, la modifica dell’attività esercitata nel biennio rispetto al periodo precedente può comportare la perdita del regime, salvo che si applichi lo stesso ISA.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, approvata dall’ISTAT, molti contribuenti si sono visti assegnare un nuovo codice attività. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il solo cambio di codice non determina la cessazione automatica del CPB;
  • anche l’applicazione di un diverso ISA derivante da modifiche ATECO non causa l’esclusione, se non corrisponde a un mutamento sostanziale dell’attività svolta.

Il principio guida è quindi quello della continuità economica, che prevale sulla mera variazione formale del codice ATECO.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

 

Tabella riepilogativa dei principali chiarimenti sul CPB 2024-2025
Soggetti coinvolti Contribuenti ISA e forfetari con reddito d’impresa o lavoro autonomo
Periodo di validità Biennio 2024-2025
Calcolo acconto 2025 Metodo storico, basato sull’imposta 2024, senza maggiorazioni
Maggiorazioni applicabili Solo per il primo anno del biennio; non applicabili nel 2025
Trattamento Flat Tax incrementale Reddito soggetto a Flat Tax escluso dal calcolo acconto
Codice attività ATECO 2025 Non causa cessazione se non modifica sostanziale dell’attività
Cambi ISA per aggiornamento ATECO Non causa cessazione se dovuti alla riclassificazione ATECO 2025
Termine adesione CPB 2025-2026 Prorogato al 30 settembre 2025
Soppressione per forfetari Prevista per CPB 2025-2026

 

FAQ

  1. Come si calcola l’acconto IRPEF per chi ha aderito al CPB 2024-2025?

Si utilizza il metodo storico, facendo riferimento all’imposta dovuta per il 2024, senza considerare il reddito concordato per il 2025 e senza applicare maggiorazioni.

  1. La Flat Tax incrementale influisce sul calcolo dell’acconto?
    No, la parte di reddito 2024 soggetta a Flat Tax incrementale non va considerata nel calcolo dell’acconto.
  2. Se cambia il codice ATECO nel 2025, il CPB decade?
    Non necessariamente: il cambio non determina la cessazione se non corrisponde a una variazione sostanziale dell’attività o se continua ad applicarsi lo stesso ISA.
  3. Qual è il termine per aderire al CPB 2025-2026?
    Il termine di adesione è stato differito al 30 settembre 2025.
  4. Chi aderisce per la prima volta al CPB 2025-2026 è soggetto a maggiorazioni?
    Sì, in caso di utilizzo del metodo storico, devono essere applicate le maggiorazioni previste all’art. 20, comma 2, da versare con la seconda rata di novembre.

L’evoluzione normativa in materia di Enti del Terzo Settore (ETS) ha vissuto un momento di svolta con l’introduzione della Legge n. 104/2024, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno. Questa nuova disposizione ha modificato radicalmente il quadro dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio degli ETS, ridefinendo criteri, soglie e obblighi di trasparenza. Il nuovo impianto normativo è stato pensato per riflettere in modo più coerente la realtà operativa degli enti non profit, introducendo una disciplina più attenta alla proporzionalità e alla gestione efficiente delle risorse.

L’obiettivo principale della riforma è duplice: da un lato si intende rafforzare la trasparenza e la coerenza contabile degli enti di dimensioni più strutturate; dall’altro, si cerca di semplificare gli obblighi amministrativi per le organizzazioni di dimensioni minori. L’aggiornamento delle soglie tiene conto delle mutate condizioni operative degli ETS, superando limiti che erano ormai percepiti come troppo stringenti e poco rappresentativi delle effettive capacità economiche.

Uno degli interventi più significativi riguarda l’aumento del limite massimo dei ricavi, proventi o entrate annuali, che passa da 220.000 euro a 300.000 euro. Questo nuovo limite segna il confine oltre il quale gli enti sono obbligati a redigere il bilancio nella sua forma completa. Il cambiamento ha una portata notevole poiché consente agli ETS più piccoli di utilizzare modelli semplificati, risparmiando risorse amministrative e riducendo la complessità della gestione contabile.

La struttura del bilancio degli ETS, come stabilito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), resta fondata su tre componenti essenziali: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione sulla missione. Tali strumenti permettono di fotografare in modo trasparente l’andamento economico e gestionale degli enti, offrendo una rappresentazione chiara e coerente delle attività svolte e delle risorse impiegate.

L’impianto normativo introduce inoltre una distinzione tra ETS con personalità giuridica e ETS senza personalità giuridica, prevedendo differenti obblighi contabili in base alla fascia di entrate annue. Per gli enti senza personalità giuridica, esiste una maggiore flessibilità nella fascia tra 60.001 e 300.000 euro, mentre per quelli con personalità giuridica, l’obbligo del bilancio completo si applica già oltre i 60.000 euro.

Le soglie dimensionali vengono così articolate: per entrate fino a 60.000 euro, è previsto l’uso del rendiconto di cassa super-semplificato; tra 60.001 e 300.000 euro, si può optare tra il modello D e il bilancio completo (salvo personalità giuridica); oltre i 300.000 euro, vige l’obbligo del bilancio completo per tutti gli ETS, a prescindere dalla forma giuridica.

L’applicazione dei nuovi limiti non è immediata e indistinta. Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 6/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la nuova disciplina si applica a partire dal primo bilancio successivo all’anno in corso alla data di entrata in vigore della Legge. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa che i nuovi limiti si applicheranno a partire dal bilancio 2025, da redigere nel 2026. Per gli enti con esercizio non solare, l’applicazione può avvenire già per il bilancio 2024-2025, se quest’ultimo ha avuto inizio dopo il 3 agosto 2024.

La riforma ha importanti ricadute anche sulla governance interna degli ETS, in particolare riguardo alla nomina dell’organo di controllo e dell’eventuale revisore legale. I nuovi limiti dimensionali, infatti, aggiornano automaticamente le soglie previste dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. I nuovi parametri sono: 150.000 euro per il totale attivo dello stato patrimoniale, 300.000 euro per ricavi e proventi e 7 unità per il numero medio di dipendenti. L’obbligo di nomina scatta se, per due esercizi consecutivi, l’ente supera almeno due di questi tre limiti.

Va precisato che anche gli enti che avevano già provveduto alla nomina degli organi di controllo in base ai precedenti criteri sono tenuti a mantenere tali incarichi, a meno che non sussista una giusta causa per la revoca, come previsto dall’art. 2400 del Codice Civile. Questo aspetto assicura l’indipendenza degli organi di controllo e tutela la loro funzione da eventuali pressioni interne derivanti da variazioni di bilancio.

Un’ulteriore novità rilevante introdotta dalla Legge n. 104/2024 riguarda il termine per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In precedenza, il termine era fissato al 30 giugno, indipendentemente dalla data di chiusura dell’esercizio. Ora, invece, il termine è diventato mobile: il deposito deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ad esempio, per un esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, il deposito dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2025.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa – Limiti dimensionali e modelli di bilancio ETS (Legge 104/2024)

Fascia di Entrate Annue ETS senza Personalità Giuridica ETS con Personalità Giuridica
Fino a 60.000 € – Rendiconto di cassa super-semplificato
– Modello D
– Bilancio completo (facoltativo)
– Rendiconto di cassa super-semplificato
– Modello D
– Bilancio completo (facoltativo)
60.001 – 300.000 € – Modello D
– Bilancio completo (opzionale)
Obbligo di bilancio completo
Oltre 300.000 € Obbligo di bilancio completo Obbligo di bilancio completo

FAQ – Nuovi limiti per il bilancio degli ETS

  1. Quali sono i nuovi limiti di ricavi per la redazione del bilancio completo degli ETS?
    La Legge 104/2024 ha innalzato il limite massimo di ricavi, proventi o entrate da 220.000 a 300.000 euro. Superata questa soglia, gli Enti del Terzo Settore devono redigere obbligatoriamente il bilancio in forma completa, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
  2. Gli ETS con entrate inferiori a 60.000 euro devono presentare un bilancio?
    Sì, ma hanno l’opportunità di utilizzare un rendiconto di cassa super-semplificato, più facile da redigere e conforme alla dimensione delle attività svolte. In alternativa, possono comunque scegliere di adottare il modello D o il bilancio completo, se lo ritengono opportuno.
  3. Da quando si applicano i nuovi limiti previsti dalla Legge 104/2024?
    Le nuove soglie si applicano dal primo esercizio finanziario successivo all’anno in corso al 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge. Per gli enti con esercizio solare, i nuovi limiti si applicano a partire dal bilancio 2025, da redigere nel 2026.
  4. Cosa cambia per la nomina dell’organo di controllo negli ETS?
    Con l’aggiornamento dei limiti, l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore legale scatta se l’ETS supera almeno due su tre parametri per due anni consecutivi: attivo patrimoniale oltre 150.000 €, ricavi superiori a 300.000 € e più di 7 dipendenti medi annui.
  5. Entro quanto tempo deve essere depositato il bilancio al RUNTS secondo le nuove regole?
    La nuova scadenza è mobile: il bilancio deve essere depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica sostituisce il termine fisso del 30 giugno e permette una maggiore coerenza tra l’approvazione e la pubblicazione del bilancio.

Il nuovo termine per la trasmissione del 770 mensile è stato ufficialmente prorogato al 30 settembre 2025, posticipando la scadenza originaria del 30 aprile. Questo slittamento riguarda l’introduzione sperimentale del nuovo adempimento previsto dal decreto legislativo 1/2024 e rappresenta una significativa novità per i sostituti d’imposta di piccole dimensioni. La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica il 3 giugno tramite il provvedimento numero 241540/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione di posticipare il termine per la trasmissione del 770 mensile è stata motivata principalmente dalla necessità di consentire un adeguato aggiornamento delle procedure informatiche. L’applicativo fornito dall’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile in un tempo non sufficiente per permettere ai fornitori di software di adattare i propri sistemi, rendendo difficile rispettare la scadenza originaria di aprile. Per garantire una corretta attuazione della misura, la proroga si è resa indispensabile.

La fase sperimentale dell’adempimento riguarda esclusivamente i sostituti d’imposta con non più di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024. Tali soggetti devono corrispondere unicamente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo, e devono effettuare i relativi versamenti attraverso il modello F24 utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Il nuovo 770 mensile rappresenta un’alternativa alla tradizionale dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 1/2024. Il provvedimento ha lo scopo di semplificare gli obblighi dichiarativi mediante una trasmissione mensile più regolare e dettagliata, in linea con la digitalizzazione dei processi fiscali.

Le comunicazioni da inviare entro il 30 settembre devono riguardare i mesi da gennaio ad agosto 2025. Esse includono le ritenute e le trattenute operate, comprese le addizionali regionali e comunali, nonché i crediti maturati e utilizzati in compensazione. Tali elementi sono identificati tramite specifici codici tributo indicati nell’allegato 1 del modello di comunicazione.

Il modello di 770 mensile è strutturato in modo analogo ai quadri ST e SV della dichiarazione 770 ordinaria. Deve riportare, oltre al periodo di riferimento, il codice tributo, eventuali note e gli importi delle ritenute operate e da versare, inclusi gli interessi derivanti da ravvedimento operoso. Questa impostazione favorisce una maggiore chiarezza e coerenza nei dati trasmessi.

La proroga offre un’opportunità strategica per i sostituti d’imposta, i quali avranno più tempo per valutare se adottare il nuovo sistema mensile in via definitiva. Le imprese potranno quindi analizzare con maggiore precisione i vantaggi in termini di semplificazione e controllo della propria posizione fiscale. Il termine del 30 settembre rappresenta una tappa fondamentale di una più ampia riforma fiscale. A seconda dei risultati di questa fase sperimentale, il 770 mensile potrebbe essere esteso a un numero più ampio di soggetti, trasformandosi in uno strumento ordinario della rendicontazione fiscale italiana.

Per chiarimenti ed assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

1. Che cos’è il 770 mensile?
Il 770 mensile è una nuova modalità sperimentale di trasmissione dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta, prevista in alternativa alla dichiarazione annuale. Consente l’invio mensile delle ritenute e delle trattenute operate e versate.

  1. A chi si applica questa novità?
    Attualmente riguarda solo i sostituti d’imposta con un massimo di cinque dipendenti al 31 dicembre 2024, che erogano esclusivamente redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
  2. Perché è stata concessa la proroga al 30 settembre 2025?
    La proroga è stata concessa per permettere ai fornitori di software e alle imprese di adeguarsi alle nuove specifiche tecniche, poiché l’applicativo ufficiale è stato rilasciato in ritardo rispetto alla scadenza originaria.
  3. Quali informazioni devono essere trasmesse nel modello?
    Il modello deve contenere i dati relativi a ritenute, trattenute, addizionali, crediti compensati, periodo di riferimento, codice tributo, eventuali interessi e note.
  4. È previsto che il 770 mensile diventi obbligatorio per tutti?
    Non è ancora certo, ma se la fase sperimentale si concluderà positivamente, è possibile che il 770 mensile venga esteso anche ad altri soggetti giuridici a partire dal 2026.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Nuova Scadenza 30 settembre 2025
Scadenza Originale 30 aprile 2025
Normativa di Riferimento Art. 16 del D.lgs 1/2024
Provvedimento Proroga N. 241540/2025 – Agenzia Entrate (03/06/2025)
Soggetti Interessati Sostituti d’imposta con ≤ 5 dipendenti al 31/12/2024
Tipologia Redditi Lavoro dipendente, assimilato, autonomo
Metodo di Trasmissione Modello F24 tramite Fisconline o Entratel
Periodo di Comunicazione Da gennaio ad agosto 2025
Contenuti Comunicazione Ritenute, trattenute, addizionali, crediti compensati
Struttura del Modello Simile ai quadri ST/SV del 770 annuale
Finalità della Proroga Adeguamento software e formazione interna
Possibile Evoluzione Estensione a tutte le imprese dal 2026
RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
SCADENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE
Giugno 𝟐𝟎𝟐𝟓

Adempimenti Fiscali e Contributivi
  • Lunedì 16 giugno

Versamento IVA e ritenute – Maggio

Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025

 

  • Mercoledì 25 giugno

Mod. INTRA – Maggio

 

  • Lunedì 30 giugno

Versam. saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP

Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta Art. 14, D.Lgs. 192/2024 – 1a rata annuale di 4

Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2024 (no per IMIS)

Versamento somme Liti fiscali pendenti (9a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (10a rata trim. di max 20) Commi 194 e 220, L. 197/2022

Lavoro

  • Martedì 17 giugno

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini: versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

INPS dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata: versamento del contributo del 24% – 26,07% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

Vi ricordiamo che il nostro team è sempre a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza su misura.

L’intelligenza artificiale, in particolare nelle sue applicazioni più recenti come quella generativa e predittiva, sta rivoluzionando in maniera profonda le modalità con cui le imprese producono, distribuiscono, analizzano i dati e prendono decisioni strategiche. La capacità dell’IA di automatizzare processi, ottimizzare catene produttive, personalizzare servizi e rafforzare i sistemi di cybersecurity la rende una leva essenziale per accrescere la competitività sul mercato globale.

In questo scenario, per le piccole e medie imprese italiane, che costituiscono la colonna portante dell’economia nazionale, adeguarsi a questa trasformazione non rappresenta più una scelta facoltativa, bensì una necessità impellente. Il mancato aggiornamento tecnologico, infatti, comporterebbe un progressivo allargamento del divario competitivo rispetto alle grandi imprese e agli attori internazionali già dotati di strumenti digitali avanzati.

Per rispondere a questa sfida strategica, è stato recentemente presentato al Senato il disegno di legge n. 494, una proposta normativa che intende colmare le lacune esistenti nel sistema italiano per quanto riguarda il supporto all’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle PMI.

Il testo, depositato il 15 maggio 2025, si pone in continuità con precedenti interventi come il Piano Industria 4.0, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’iniziativa Transizione 5.0. Tuttavia, rispetto a questi strumenti, il nuovo disegno di legge concentra l’attenzione specificamente sulle tecnologie basate sull’IA, comprese quelle generative, oggi al centro di una rivoluzione in atto.

Il provvedimento è indirizzato alle PMI con sede operativa in Italia, in particolare quelle operanti in settori considerati strategici per la crescita economica del Paese: industria manifatturiera, logistica, agroalimentare, sanitario e turistico. Per poter accedere alle agevolazioni previste, le imprese dovranno dimostrare di non aver ancora effettuato investimenti significativi in ambito IA o, in alternativa, di voler potenziare l’utilizzo di queste tecnologie nei propri processi. L’obiettivo principale è favorire l’introduzione di soluzioni intelligenti nei meccanismi decisionali e operativi, stimolando così l’innovazione interna, la resilienza e la capacità di competere su scala internazionale.

Il testo del disegno di legge individua con chiarezza le tipologie di interventi ammissibili. Tra questi rientrano l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a consulenze tecniche specializzate, la realizzazione di progetti pilota per testare nuove soluzioni e, non da ultimo, attività formative rivolte al personale. L’approccio è volutamente modulare: si mira a supportare sia le imprese già orientate all’innovazione sia quelle che si accostano per la prima volta a questi strumenti, abbattendo le barriere di ingresso tecnologiche. Inoltre, l’intervento normativo incentiva l’adozione di tecnologie che producano anche benefici ambientali e miglioramenti nell’efficienza energetica, riservando incentivi aggiuntivi ai progetti che presentano un impatto positivo e misurabile in tal senso.

Uno dei cardini dell’iniziativa è rappresentato dalle misure economiche previste. Le imprese potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo fissato a 200.000 euro. A ciò si aggiungono crediti d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Un’ulteriore linea di intervento è costituita dai finanziamenti per la formazione del personale e la consulenza tecnica, che potranno coprire fino a 10.000 euro per impresa. Come già accennato, sono previste anche premialità addizionali fino al 10% per i progetti che apportano migliorie concrete in termini di sostenibilità ambientale o di riduzione dei consumi energetici.

Per garantire un’applicazione omogenea e coerente delle misure, il disegno di legge prevede l’adozione di un decreto interministeriale, che sarà chiamato a definire criteri di accesso, modalità operative, meccanismi di valutazione e sistemi di monitoraggio dei risultati. Le risorse economiche destinate al programma saranno prelevate dal Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, già previsto in precedenti provvedimenti legislativi, con la possibilità di un cofinanziamento proveniente da fondi strutturali europei.

Grazie agli incentivi, le PMI potranno accedere a strumenti digitali all’avanguardia, migliorare l’efficienza interna e incrementare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, il sostegno alla formazione del personale consentirà di valorizzare il capitale umano, accrescendo le competenze digitali trasversali e preparando le imprese ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’economia digitale.

Per maggiori dettagli, per domande e per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ

Quali imprese possono accedere agli incentivi?
Possono accedere le PMI con sede operativa in Italia, attive nei settori manifatturiero, logistico, agroalimentare, sanitario e turistico, che non abbiano già investito significativamente in intelligenza artificiale o che intendano ampliare il proprio utilizzo.

Quali tecnologie sono considerate ammissibili?
Sono ammesse tutte le tecnologie basate su IA, comprese quelle generative e predittive, soluzioni per la cybersecurity, automazione, personalizzazione dei servizi e ottimizzazione dei processi produttivi.

Che tipo di formazione sarà finanziata?
Il disegno di legge prevede contributi per la formazione del personale aziendale, in particolare sulle competenze digitali, l’utilizzo dell’IA nei processi decisionali e le pratiche operative innovative.

Come si richiedono i contributi?
Le modalità verranno definite da un decreto interministeriale, che specificherà i criteri di accesso, le tempistiche e i documenti richiesti.

Quali sono le tempistiche di attuazione del disegno di legge?
Il disegno di legge è stato presentato al Senato a maggio 2025. L’attuazione concreta dipenderà dall’adozione del decreto attuativo e dalla disponibilità dei fondi previsti.

Nel contesto della gestione delle visite fiscali, l’INPS ha introdotto un’importante novità procedurale, comunicata ufficialmente con il messaggio 1505 del 15 maggio 2025. Si tratta di una semplificazione sostanziale delle modalità di richiesta delle visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro, un cambiamento che migliora significativamente l’efficienza operativa delle aziende pubbliche e private, oltre a garantire un controllo più accurato e trasparente delle assenze per malattia.

Questo aggiornamento si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione dell’ente previdenziale, già avviato nel 2023 con il rilascio della nuova versione del Portale per le visite mediche di controllo, come previsto dal messaggio 4710 del 2023. Il portale rappresenta oggi un hub centralizzato per tutte le funzionalità connesse alla richiesta e gestione delle visite fiscali, organizzate secondo tipologia di servizio.

All’interno di questo ecosistema digitale, i datori di lavoro pubblici e privati, o i delegati da essi designati, possono accedere mediante le proprie credenziali al servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico”. Questo modulo operativo consente di effettuare una richiesta visita medica di controllo singola oppure di utilizzare la funzione di invio richieste multiple, selezionabile dal menu “Servizi per la richiesta”. In quest’ultimo caso, è prevista la possibilità di caricare un file XML contenente più richieste in un’unica sessione operativa.

La vera innovazione introdotta nel 2025 riguarda però due nuove funzionalità: “Richiesta da attestati di malattia” e “Verifica richieste da attestati di malattia“. Tali strumenti permettono al datore di lavoro o a un suo delegato di formulare richieste di visite mediche di controllo direttamente dagli attestati di malattia già presenti nella banca dati INPS. Questa evoluzione tecnologica ha l’effetto immediato di ridurre drasticamente i tempi di elaborazione e di migliorare la tracciabilità e il monitoraggio delle richieste.

Per attivare il nuovo processo, il primo passaggio obbligatorio consiste nella trasmissione della dichiarazione di intenti. Questo passaggio si esegue accedendo alla sezione “Richieste da attestati di malattia” e selezionando il profilo del datore di lavoro, indicando contestualmente la posizione del richiedente. Successivamente, il sistema consente la selezione dell’attestato o degli attestati per i quali si intende richiedere la visita fiscale. Per ciascun documento, sono mostrati dati essenziali come il codice fiscale, nome e cognome del lavoratore, il numero PUC, la data di rilascio dell’attestato e la data di fine prognosi.

Una volta identificati gli attestati d’interesse, è necessario confermare la natura giuridica del datore di lavoro (pubblico o privato) e specificare se la richiesta è legata al diritto all’indennità di malattia del lavoratore privato. In questa fase vengono anche inseriti i dettagli relativi alla visita medica di controllo: data desiderata, fascia oraria prevista e ogni altra informazione utile all’esecuzione corretta del controllo.

L’INPS specifica che, qualora la data richiesta per la visita coincida temporalmente con l’intervallo tra la prognosi e la fine del certificato medico, il sistema attribuirà automaticamente come data di fine prognosi quella della richiesta. Il sistema guida quindi il richiedente verso una pagina riepilogativa che elenca tutte le visite inserite in fase di richiesta. Qui vengono visualizzati per ciascuna richiesta il numero PUC, il nome del lavoratore, la data di rilascio dell’attestato, la data di fine prognosi e la data della visita medica richiesta, comprensiva di eventuali modifiche alla reperibilità del dipendente.

A questo punto è possibile confermare la richiesta e trasmetterla digitalmente all’INPS. La piattaforma consente anche di accedere a diverse funzionalità aggiuntive molto utili: si può ad esempio visualizzare nel dettaglio la richiesta, modificare i dati inseriti relativi alla visita medica o cancellare una richiesta già inoltrata. Questo garantisce al datore di lavoro un elevato grado di flessibilità e controllo.

L’ultima fase del processo è rappresentata dalla possibilità di verificare lo stato delle richieste effettuate. Tramite la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”, è infatti possibile controllare quali invii sono stati completati, seguendo i protocolli di acquisizione, e visualizzare anche l’esito di ciascuna richiesta.

Questa trasformazione digitale introdotta dall’INPS risponde in modo puntuale alla necessità di semplificare le procedure burocratiche legate alla gestione delle assenze per malattia, garantendo al tempo stesso trasparenza, tracciabilità e sicurezza nell’interazione tra datori di lavoro e istituto previdenziale. In un contesto in cui la corretta gestione delle visite fiscali riveste un ruolo cruciale per la tutela dei diritti e dei doveri contrattuali, questa innovazione rappresenta un passo importante verso un sistema più efficiente, moderno e accessibile.

Attraverso la centralizzazione delle informazioni e l’automazione di gran parte del processo, si riducono le possibilità di errore umano e si velocizzano i tempi di lavorazione. La scelta dell’INPS di integrare strumenti avanzati e una gestione smart delle richieste è coerente con le esigenze di un mercato del lavoro sempre più digitale e interconnesso.

Con la progressiva adozione di queste nuove funzionalità, è lecito aspettarsi un ulteriore miglioramento dell’efficienza interna delle aziende e della qualità delle interazioni con l’ente pubblico. La semplificazione della procedura di richiesta all’Inps per le visite fiscali rappresenta dunque non solo un cambiamento tecnico, ma anche un significativo progresso culturale e organizzativo per il sistema italiano di tutela del lavoro.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ – Visite Fiscali: Nuova Procedura INPS 2025

  1. Come si richiede una visita fiscale all’INPS nel 2025?
    Nel 2025 la richiesta di visita medica di controllo all’INPS può essere effettuata direttamente dal nuovo Portale istituzionale tramite la funzionalità “Richiesta da attestati di malattia”. Il datore di lavoro o il suo delegato seleziona gli attestati di malattia del lavoratore e invia la richiesta in pochi passaggi, con conferma automatica dei dati principali.
  2. Chi può accedere al Portale INPS per richiedere una visita fiscale?
    Possono accedere i datori di lavoro pubblici e privati o i loro delegati in possesso delle credenziali di accesso INPS. Le richieste si effettuano tramite il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC)”, disponibile sul Portale INPS.
  3. Cosa cambia con la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”?
    Questa nuova funzionalità consente di monitorare l’esito delle richieste inviate. Il datore di lavoro può verificare lo stato della richiesta, visualizzare il protocollo di acquisizione e sapere se la visita è stata recepita e presa in carico dall’INPS.
  4. Quali informazioni servono per inviare una richiesta di visita fiscale?
    Per ciascun attestato, il sistema INPS visualizza codice fiscale, nome, cognome del lavoratore, il numero PUC, la data di rilascio dell’attestato e la data di fine prognosi. È possibile aggiungere dettagli come data desiderata della visita, fascia oraria e variazioni di reperibilità.
  5. È possibile modificare o annullare una richiesta di visita medica già inviata?
    Sì, il nuovo sistema INPS 2025 consente di modificare i dati della visita, visualizzare il dettaglio o eliminare la richiesta prima che venga presa in carico. Questo offre ai datori di lavoro maggiore flessibilità e controllo operativo.

 

Con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti, il concordato preventivo biennale offre un regime facoltativo che consente di determinare anticipatamente e in maniera concordata con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per due periodi d’imposta consecutivi. L’edizione 2025 del CPB introduce rilevanti novità, sia in termini di modalità di adesione sia per quanto riguarda gli strumenti di trasmissione e gestione della comunicazione.

Il provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, delinea nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e operative per accedere al regime biennale relativo agli anni d’imposta 2025 e 2026. Questo documento recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo correttivo di marzo 2025, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, e rappresenta un passaggio decisivo per una maggiore flessibilità nella gestione delle adesioni.

Una delle principali innovazioni contenute nel provvedimento è la possibilità per il contribuente di scegliere tra due distinte modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale: la prima modalità prevede l’invio congiunto della proposta dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA; la seconda, invece, consente una trasmissione autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2025, separatamente dal resto della documentazione.

La finestra temporale per l’adesione è fissata tra il 31 luglio e il 30 settembre 2025, salvo proroghe ufficiali. La revoca dell’adesione potrà essere comunicata entro gli stessi termini, esclusivamente in forma autonoma. L’aggiornamento normativo ha quindi l’obiettivo di rendere l’adesione al concordato più gestibile per i contribuenti, sfruttando le stesse infrastrutture telematiche della dichiarazione annuale, pur mantenendo separati i termini e i flussi.

Per chi sceglie la modalità congiunta, sarà necessario anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, poiché l’adesione al CPB deve avvenire entro il 30 settembre. In questo caso, il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello Cpb 2025/2026, che include il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap relativi all’anno d’imposta 2024, nonché quelli concordati per il 2025 e il 2026.

In alternativa, chi opta per l’adesione autonoma potrà trasmettere il modello Cpb 2025/2026 congiuntamente al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. La restante documentazione potrà essere inviata entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025. È però fondamentale che i dati indicati nei modelli successivi siano coerenti con quelli trasmessi in precedenza, altrimenti il contribuente rischia la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024.

Per rendere operativa questa opzione autonoma, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Una novità importante è l’introduzione della casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Compilando tale casella con il codice “1 – Adesione”, il contribuente comunica la volontà di aderire al concordato. Il frontespizio dovrà contenere esclusivamente i dati anagrafici, quelli relativi al soggetto firmatario e alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario. Qualsiasi altro campo eventualmente compilato verrà ignorato.

Anche per la revoca del concordato, la stessa casella potrà essere utilizzata indicando il codice “2 – Revoca”. In questo caso, oltre al frontespizio, sarà necessario allegare il modello Cpb 2025/2026 compilato con i soli dati essenziali: codice ISA, codice attività e tipologia di reddito (impresa o lavoro autonomo). È esclusa qualsiasi altra forma di trasmissione. Il rigore di queste modalità è finalizzato a garantire certezza giuridica e uniformità nelle procedure.

Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento di aprile 2025 includono anche modifiche ai controlli di coerenza dei dati trasmessi tramite i modelli ISA. L’obiettivo è evitare incongruenze tra la proposta accettata dal contribuente e le dichiarazioni effettive trasmesse, un elemento fondamentale per la tenuta dell’accordo biennale.

Una delle clausole più importanti introdotte nella disciplina riguarda infatti la coerenza tra i dati utilizzati per l’accettazione della proposta e quelli inseriti successivamente nei modelli Redditi e ISA. Ogni discrepanza può costituire una causa di decadenza. Questo principio è chiaramente sancito dall’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 e rafforza la responsabilità del contribuente nella verifica e nella corretta gestione delle informazioni fiscali.

L’Agenzia ha inoltre previsto specifiche istruzioni per agevolare l’utilizzo del canale telematico già esistente per la dichiarazione dei redditi. Questo approccio mira a semplificare il processo, senza introdurre ulteriori piattaforme o meccanismi separati, e costituisce uno dei principali vantaggi operativi per i contribuenti. La possibilità di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze consente infatti una maggiore flessibilità gestionale, sia per imprese che per professionisti.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e procedurali, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può rivelarsi un’opportunità strategica. La definizione preventiva del carico fiscale, infatti, consente una pianificazione fiscale più efficiente, una gestione del cash flow più lineare e una riduzione dell’incertezza legata a possibili accertamenti futuri. Tuttavia, è altrettanto essenziale una valutazione attenta delle condizioni previste e dei dati da trasmettere, per evitare errori che possano compromettere l’adesione stessa.

Per maggiori chiarimenti e dettagli o per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Descrizione
Cos’è il CPB Regime facoltativo che consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per i periodi d’imposta 2025 e 2026
Provvedimento di riferimento Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – 24 aprile 2025
Normativa collegata Decreto legislativo n. 13/2024 e decreto correttivo del 13 marzo 2025
Modalità di adesione 1. Congiunta: insieme a dichiarazione dei redditi e modelli ISA
2. Autonoma: solo frontespizio Redditi 2025 e modello CPB
Scadenze adesione Dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (salvo proroghe)
Scadenza dichiarazione redditi 2024 31 ottobre 2025
Comunicazione revoca Solo in modalità autonoma, entro il 30 settembre 2025, utilizzando la casella “Comunicazione Cpb” con codice “2 – Revoca”
Modifiche modelli Redditi 2025 Aggiunta la casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione”
Codici da utilizzare “1 – Adesione” per aderire, “2 – Revoca” per annullare l’adesione
Requisiti di coerenza I dati indicati in Cpb devono corrispondere a quelli nei modelli Redditi e ISA. Incoerenze determinano la decadenza dal concordato
Vantaggi del CPB Stabilità fiscale, pianificazione anticipata, riduzione rischio accertamenti, flessibilità nei tempi di invio
Controlli previsti Controlli automatizzati sui dati e sulla coerenza tra documentazione inviata
Ambito applicativo Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA
Obbligatorietà Facoltativo
Documenti richiesti per adesione autonoma Modello Cpb 2025/2026 + frontespizio Redditi 2025 (dati anagrafici e firmatario)

 

FAQ

È obbligatorio aderire al CPB?
No, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa. È una possibilità offerta ai contribuenti che desiderano definire in anticipo il proprio reddito imponibile per due anni.

È possibile modificare i dati trasmessi dopo l’adesione?
No, una volta inviata l’adesione, i dati dichiarati devono rimanere coerenti con quelli successivi. In caso contrario, si rischia la decadenza dal concordato.

Cosa succede se ci sono incoerenze nei dati tra il modello Cpb e i modelli Redditi o ISA?
In caso di discordanza, il contribuente perde il beneficio dell’accordo biennale, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Come avviene il controllo dell’Agenzia?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di coerenza sui dati trasmessi tramite i modelli e può contestare eventuali difformità rispetto alla proposta accettata.

Il concordato comporta obblighi nei confronti dell’Irap?
Sì, il modello Cpb include anche la determinazione della base Irap, che viene fissata per due anni unitamente al reddito.

 

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