Il quadro normativo fiscale relativo alle spese di trasferta è stato recentemente riorganizzato per effetto del Decreto Fiscale (DL n. 84 del 17 giugno 2025).
Tale intervento normativo interviene sulle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, riportando modifiche significative inerenti alla tracciabilità del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in occasione di trasferte o missioni

Nella versione originaria della Legge di Bilancio, era stato previsto un obbligo generalizzato di tracciabilità per il rimborso di tali spese, stabilendo che qualora il pagamento fosse effettuato con modalità tracciabili, l’importo rimborsato non costituisce reddito imponibile per il lavoratore e rappresenta costo deducibile per l’impresa. Al contrario, se il pagamento avveniva in contanti, l’ammontare del rimborso era considerato reddito imponibile per il lavoratore e costo indeducibile per l’impresa . Questa disciplina, con evidente finalità anti evasiva, si rivolgeva in particolare a contrastare eventuali omissioni da parte di chi offriva servizi di trasporto, ristorazione o ospitalità, piuttosto che penalizzare direttamente i soggetti che effettivamente sostenevano tali spese .

Il Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025 interviene proprio per attenuare l’impatto di tale obbligo. Viene esplicitamente stabilito che tale obbligo di tracciabilità si applica solo alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano, mentre le spese sostenute all’estero ne sono escluse. Ciò significa che i pagamenti in contanti effettuati all’estero non influiscono sulla fiscalità né del lavoratore né dell’impresa.

In parallelo, il DL 84/2025 estende l’obbligo di pagamenti tracciabili anche ai lavoratori autonomi e professionisti, allineando la regola già in vigore per i dipendenti. Nei casi di spese sostenute in Italia, i rimborsi (analiticamente documentati) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, qualora non tracciati, contribuiscono alla formazione del reddito del professionista o lavoratore autonomo. In precedenza, tali somme erano considerate irrilevanti fiscalmente se analiticamente documentate e riaddebitate al committente, ma la modifica normativa richiede ora anche il rispetto dell’obbligo di tracciabilità, modificando gli articoli 54, 54‑ter e 54‑septies del TUIR.

L’ambito di applicazione è ancora più ampio, poiché rileva non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti in questione . Il decreto dunque uniforma l’impianto normativo e risponde anche al fine pratico di evitare imposizioni ingiustificate dove la tracciabilità non è materialmente possibile.

Il senso della scelta normativa è chiaro: il legislatore intende promuovere comportamenti coerenti con la lotta all’evasione, ma senza rendere la disciplina di fatto impraticabile in contesti internazionali, dove l’uso di strumenti elettronici non è sempre garantito.

Sul fronte dei chiarimenti interpretativi, è intervenuto anche un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 188/2024), sollevato da un Ministero, per verificare se i rimborsi per trasferte all’estero potessero perdere l’esenzione fiscale se sostenuti in contanti. L’Agenzia ha risposto in modo positivo: l’obbligo di tracciabilità non si applica ai rimborsi spese sostenuti all’estero, confermando che l’esenzione fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 5 del TUIR, resta valida anche senza strumenti tracciabili .

L’intervento chiarificatore ha importanti ripercussioni operative. Le imprese possono continuare a utilizzare modalità di rimborso più flessibili — tra cui forme forfettarie, miste o analitiche — anche quando la tracciabilità non sia disponibile, senza incorrere in penalizzazioni fiscali. Questo avvantaggia particolarmente le imprese che operano all’estero o i lavoratori in destinazioni dove il sistema di pagamenti elettronici è limitato.

Al contempo, però, per le trasferte in Italia, permane l’obbligo di tracciabilità: in caso contrario, il rimborso è considerato reddito e l’onere diventa fiscalmente indeducibile, con conseguenze rilevanti sia per il lavoratore sia per l’impresa .

Questa distinzione tra trasferta nazionale e internazionale impone un adeguamento delle policy aziendali sulle trasferte, che devono indicare chiaramente il diverso trattamento fiscale in base alla destinazione geografica. È fondamentale che il personale sia informato circa le diverse regole operative e che le procedure amministrative supportino una corretta contabilizzazione e documentazione, a seconda che la trasferta avvenga in Italia o all’estero.

Per maggiori chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

Il Decreto-Legge n. 95 del 2025, noto anche come “Decreto Economia” o “Decreto Sviluppo 2025”, è stato emanato dal Governo con l’obiettivo di rafforzare la crescita economica, promuovere lo sviluppo territoriale, sostenere le infrastrutture strategiche e incentivare la coesione sociale attraverso un insieme coordinato di misure. L’iter normativo si è completato con l’approvazione definitiva del disegno di legge A.C. 2551 da parte della Camera dei deputati il 6 agosto 2025, sancendo la conversione in legge del decreto-legge originario del 30 giugno 2025.

Il provvedimento assume la forma di un decreto omnibus, in quanto racchiude interventi in ambiti diversi, tutti riconducibili alla strategia di rilancio del sistema economico-produttivo nazionale.

L’intervento è rivolto a imprese, enti locali, organizzazioni del terzo settore, comunità territoriali e soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire investimenti, innovazione, sostenibilità e inclusione, mediante strumenti finanziari, semplificazioni normative e programmazione multilivello.

Elemento cardine della nuova normativa è l’istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con una dotazione iniziale pari a 10 miliardi di euro. Tale fondo è gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e destinato a finanziare progetti a forte impatto occupazionale, sociale e ambientale.

Le risorse potranno essere impiegate per sostenere interventi di rigenerazione urbana, potenziamento dei servizi pubblici locali, infrastrutture strategiche, sviluppo industriale e inclusione sociale. Il fondo rappresenta il perno finanziario attraverso cui si attueranno le principali misure previste dalla legge.

Per agevolare l’accesso ai fondi, il decreto introduce anche un sistema di semplificazione amministrativa, con la previsione di sportelli digitali unificati, riduzione dei tempi di istruttoria e maggiore trasparenza nei criteri di selezione dei progetti. L’intento è rendere più efficiente il processo di attuazione e coinvolgere in modo attivo sia le amministrazioni pubbliche sia il sistema imprenditoriale e associativo.

Un’altra misura strutturale contenuta nella legge è la definizione dei contratti di sviluppo territoriali, strumenti negoziali pensati per realizzare interventi integrati nei territori mediante il coordinamento tra amministrazioni centrali, enti locali e soggetti privati. Questi contratti saranno promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l’Agenzia per l’Attrazione degli Investimenti, e potranno finanziare iniziative nei settori della manifattura avanzata, logistica, turismo sostenibile, tecnologie digitali e energie rinnovabili. I contratti saranno attivabili anche su iniziativa dei comuni o delle comunità locali, e potranno prevedere il coinvolgimento di finanza pubblica e privata.

Il decreto prevede inoltre l’elaborazione di un Piano Nazionale per la Competitività Industriale, che sarà coordinato dal Comitato interministeriale per la politica industriale. Questo piano ha la funzione di individuare le filiere produttive strategiche da sostenere con risorse dedicate. Tra i settori prioritari sono indicati l’energia, l’automotive, la microelettronica, la farmaceutica e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è consolidare il posizionamento dell’Italia nei comparti ad alta tecnologia e favorire la transizione verso un’economia fondata sull’innovazione e la competitività internazionale.

Particolare attenzione è riservata alla transizione ecologica e digitale. La legge introduce misure che incentivano l’adozione di tecnologie digitali, la decarbonizzazione dei processi produttivi, l’efficienza energetica e lo sviluppo di pratiche industriali sostenibili. Le imprese potranno accedere a voucher per la digitalizzazione, strumenti di finanziamento per la riconversione ecologica e meccanismi di sostegno alla ricerca e sviluppo applicata.

Nel campo del terzo settore, il provvedimento prevede azioni di sostegno specifico a favore di imprese sociali, cooperative e organizzazioni di volontariato, attraverso contributi diretti, finanziamenti agevolati e facilitazioni nell’accesso ai fondi nazionali. Tali misure sono rivolte a progetti che promuovano l’inclusione sociale, il miglioramento della qualità della vita nelle comunità e la creazione di servizi di prossimità. Le risorse dedicate saranno assegnate tramite bandi pubblici, disciplinati dai decreti attuativi in corso di elaborazione.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la legge stabilisce finanziamenti per opere pubbliche strategiche, con riferimento particolare ai corridoi TEN-T europei, alla modernizzazione della rete ferroviaria regionale, allo sviluppo portuale, alla logistica e alla connettività digitale. Gli enti beneficiari potranno accedere a programmi di finanziamento pluriennali, con possibilità di anticipazione delle risorse a fronte della presentazione di progetti esecutivi già validati. Gli interventi sono orientati a migliorare l’accessibilità, la mobilità sostenibile e la competitività logistica dei territori.

Il DL convertito in legge interviene anche sulle aree interne e marginali, attraverso il Programma nazionale per la resilienza delle comunità locali, gestito in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo programma sostiene interventi destinati ai piccoli comuni, alle zone montane e alle comunità in difficoltà demografica, con azioni rivolte alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, al rafforzamento dei servizi essenziali e al rilancio dell’imprenditoria locale.

L’intera attuazione delle misure è sottoposta al coordinamento di una cabina di regia interministeriale, incaricata di monitorare l’avanzamento dei progetti e assicurare la coerenza tra le diverse linee di intervento. Sono previste relazioni periodiche che illustreranno lo stato di utilizzo delle risorse, l’impatto delle misure sui territori e i risultati raggiunti.

Le risorse complessive previste dalla legge ammontano a circa 15 miliardi di euro, suddivise tra il Fondo nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e altri programmi specifici per settori e territori. L’accesso ai fondi sarà disciplinato dai decreti attuativi e dai bandi pubblici che stabiliranno i criteri di ammissibilità, le modalità di candidatura e le priorità di finanziamento.

Per chiarimenti e per consulenza personalizzata il nostro tema di esperti è a vostra disposizione.

 

Conversione in legge Approvata dalla Camera dei deputati il 6 agosto 2025 (Disegno di legge A.C. 2551)
Tipologia normativa Decreto-legge omnibus (multi-settore)
Obiettivo generale Sviluppo economico, coesione sociale, investimenti pubblici e privati, rafforzamento delle infrastrutture
Soggetti destinatari Imprese, enti locali, organizzazioni del terzo settore, comunità territoriali, soggetti pubblici e privati
Fondo principale istituito Fondo nazionale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
Gestione del Fondo Agenzia per la Coesione Territoriale
Dotazione iniziale del Fondo 10 miliardi di euro
Altre risorse complessive previste Totale: circa 15 miliardi di euro (inclusi fondi per settori e programmi specifici)
Strumenti introdotti Contratti di sviluppo territoriali – Piano Nazionale per la Competitività Industriale – Programma per la resilienza delle comunità locali
Settori prioritari Energia, automotive, microelettronica, farmaceutica, intelligenza artificiale
Incentivi previsti Voucher digitalizzazione – Finanziamenti per efficienza energetica – Sostegno alla transizione ecologica
Semplificazioni amministrative Sportelli digitali, procedure unificate, riduzione dei tempi istruttori
Ambiti territoriali strategici Aree interne, piccoli comuni, zone a rischio spopolamento
Cabina di regia Interministeriale – Coordinamento attuativo e monitoraggio nazionale
Bandi pubblici In fase di definizione tramite decreti attuativi – accesso aperto a soggetti pubblici e privati
Obiettivi trasversali Crescita sostenibile, inclusione sociale, innovazione, rilancio industriale, rafforzamento dei servizi essenziali

 

La maxi deduzione costo del lavoro rappresenta una misura di grande rilievo prevista a partire dal 2025, inserita nel quadro della riforma fiscale delineata dalla Legge n. 111/2023. Il principio guida di questa nuova disciplina consiste nel rafforzare il ruolo dei costi per lavoro dipendente ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.

La disposizione mira a incentivare l’occupazione, in particolare quella stabile e giovanile, attraverso una deduzione potenziata rispetto al trattamento attualmente in vigore.

L’obiettivo della nuova deduzione è quello di favorire l’incremento occupazionale mediante una leva fiscale specifica e differenziata. La misura consente di dedurre dal reddito una quota maggiorata del costo del lavoro, in base alla tipologia di lavoratore assunto e alla forma contrattuale.

La logica di fondo è quella di rendere più competitivo il costo del lavoro stabile, premiando soprattutto l’assunzione di giovani under 30 e la contrattualizzazione a tempo indeterminato.

La decorrenza della maxi deduzione è fissata a partire dal 2025, con effetti applicabili già nel 2026 in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Tuttavia, la misura assume carattere strutturale, in quanto prevista come modifica permanente all’impianto normativo esistente.

La nuova disciplina prevede diverse forme di deduzione, differenziate in base alla tipologia di lavoratori e alla natura del contratto. È prevista una deduzione base applicabile a tutto il costo del lavoro dipendente, e deduzioni incrementali per le assunzioni a tempo indeterminato e per i lavoratori sotto i trent’anni di età.

I soggetti beneficiari della maxi deduzione costo del lavoro sono tutti i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che impiegano lavoratori dipendenti. La misura riguarda quindi tanto le imprese individuali quanto le società, senza esclusione di forma giuridica. È inclusa anche la platea dei professionisti, purché si avvalgano di personale dipendente nella propria attività.

Una delle principali novità normative consiste nell’estensione della maxi deduzione anche ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

In pratica, l’ammontare dedotto in base alla nuova disciplina viene considerato rilevante ai fini del calcolo del reddito concordato, contribuendo a una maggiore aderenza alla capacità contributiva reale del contribuente.

Nel contesto del concordato preventivo biennale, il reddito stimato tiene conto anche delle deduzioni legate al costo del lavoro secondo il nuovo meccanismo. Questo significa che il beneficio fiscale derivante dall’assunzione di lavoratori rientra pienamente nel sistema di determinazione automatica del reddito.

I valori rilevanti per il calcolo della maxi deduzione includono l’intero ammontare del costo del lavoro sostenuto, al netto di eventuali contributi o agevolazioni già ottenute. L’importo deducibile è poi modulato secondo le percentuali stabilite in base alla categoria di lavoratore e alla durata del contratto. Questi valori sono automaticamente incorporati nella base dati dell’Agenzia delle Entrate, garantendo trasparenza e coerenza nell’attribuzione del beneficio.

Dal punto di vista contabile, la maxi deduzione costo del lavoro comporta una differenziazione tra reddito effettivo e reddito concordato. Nei modelli dichiarativi, dovranno essere evidenziate separatamente le componenti reddituali assoggettate alla deduzione potenziata, al fine di rendere tracciabile l’operazione ai fini del controllo fiscale.

I modelli dichiarativi verranno adeguati per recepire le nuove regole in materia di deducibilità del costo del lavoro. Saranno introdotti specifici quadri o sezioni per l’indicazione dell’importo dedotto e delle relative motivazioni. In questo modo sarà possibile monitorare l’utilizzo effettivo della misura, anche ai fini delle analisi statistiche dell’amministrazione finanziaria.

La normativa precedente prevedeva una deduzione standardizzata dei costi per lavoro dipendente, senza una specifica premialità in base alla natura dell’assunzione. Con la nuova maxi deduzione costo del lavoro, si introduce un principio di selettività che premia l’occupazione stabile e giovanile, superando l’uniformità del passato.

La misura si colloca in una cornice più ampia di politiche per il lavoro e di incentivi fiscali. Essa può essere integrata con altri strumenti già previsti, come esoneri contributivi, crediti d’imposta per assunzioni e agevolazioni per zone svantaggiate. L’integrazione tra strumenti diversi deve però essere gestita con attenzione, evitando il rischio di cumulo non compatibile.

Per accedere alla maxi deduzione, le imprese devono rispettare specifici obblighi documentali, tra cui la conservazione delle copie dei contratti, delle buste paga e della documentazione attestante la tipologia di lavoratore. Questi documenti saranno soggetti a eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale e di verifica dell’effettività dell’assunzione.

L’attuazione della maxi deduzione costo del lavoro sarà supportata da strumenti digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le procedure saranno automatizzate, con calcolo precompilato e accesso alle informazioni attraverso i canali telematici.

In base alle previsioni normative, l’introduzione della maxi deduzione costo del lavoro dovrebbe generare un effetto positivo sulla creazione di posti di lavoro, soprattutto tra i giovani e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. Il meccanismo fiscale è progettato per ridurre il costo netto del lavoro per il datore, rendendo più sostenibile l’assunzione a lungo termine.

Il legislatore ha previsto strumenti di monitoraggio dell’impatto della nuova misura, mediante l’analisi dei dati dichiarativi e l’evoluzione dell’occupazione. Tali attività saranno coordinate dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il Ministero del Lavoro, con l’obiettivo di verificare l’efficacia della leva fiscale utilizzata.

Per maggiori chiarimenti e per consulenze personalizzate il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Che cos’è la maxi deduzione costo del lavoro?
È una misura fiscale che consente di dedurre in misura maggiorata il costo del lavoro dipendente, a partire dal 2025.

Chi può beneficiare della maxi deduzione?
Tutti i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che impiegano lavoratori dipendenti.

È applicabile anche nel regime di concordato preventivo biennale?
Sì, la deduzione rileva anche ai fini della determinazione del reddito concordato.

Quali lavoratori danno diritto alla deduzione potenziata?
Lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori con meno di 30 anni di età.

Come viene calcolata la deduzione?
In base al costo effettivo del lavoro sostenuto, modulato per tipologia contrattuale e anagrafica.

Sono previsti obblighi documentali?
Sì, è necessario conservare contratti, documentazione retributiva e attestazioni relative ai lavoratori.

1 Agosto
Assistenza fiscale – Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua il rimborso

Incentivo posticipo pensione – Decorre l’esonero contributivo per i lavoratori che hanno maturato la pensione con quota 103 entro gennaio 2025

3 Agosto
Libretto famiglia (slitta a lunedì DOM 4 agosto 2025) Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente

14 AGOSTO – PREPENSIONAMENTO
– Versamento della provvista mensile per i lavoratori cui manchino meno di 7 anni alla pensione.

16 AGOSTO – POSTICIPO DI ADEMPIMENTI DEL 20 AGOSTO
Nota aggiuntiva:
Il 16 agosto cade di sabato. Pertanto, le scadenze del 20 agosto che coincidono con l’adempimento del 16
agosto devono essere anticipate (es. con F24 online il 18 agosto o secondo il calendario bancario operativo).

20 AGOSTO – VERSAMENTI E COMUNICAZIONI
– Contributi ENASARCO: assunzioni/cessazioni marittimi mese precedente.
– Contributi Giornalisti: versamento mensile per contratti di collaborazione.
– Piattaforme Digitali: comunicazione rapporti autonomi mese precedente.
– Versamento imposte e contributi:
– Ritenute da lavoro dipendente.
– Contributi INPS, gestione separata.
– Spettacolo, artigiani, commercianti, pescatori autonomi.
– INAIL, IRPEF regionale, IVA periodica.
– Scadenza delle imposte rateizzate per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte derivanti dal modello Redditi 2025.
– Versamento IVA e ritenute – Luglio
– Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
– Versamento Enasarco su provvigioni maturate 2° trimestre

25 AGOSTO – CONTRIBUTI AGRICOLI
– Presentazione della denuncia contributiva per gli impiegati agricoli (mese precedente).
– Modello INTRA – Luglio

27 AGOSTO – RITENUTE APPALTI
– Trasmissione ricevute versamento ritenute lavoro mese precedente o certificazione regolarita’ fiscale.

31 AGOSTO – PROROGHE AL 1 SETTEMBRE
(Slittamento automatico per scadenze domenicali)
– CASSA INTEGRAZIONE:
– Invio dati saldo integrazione salariale di giugno 2025.
– Termine domande CIGO per eventi inevitabili del mese precedente.
– ASSISTENZA DIRIGENTI:
– Versamento FASI – 3 trimestre 2025.
– DENUNCIA CONTRIBUTIVA:
– Invio flusso dati retribuzione-contribuzione del mese precedente.
– LIBRO UNICO DEL LAVORO:
– Stampa o consegna riferita al mese precedente.

Per maggiori dettagli e chiarimenti il nostro studio è a vostra disposizione.

Data Scadenza/Funzione Descrizione dettagliata
1 Agosto Assistenza fiscale Trattenuta delle somme dovute per le imposte (seconda rata) o rimborso.
1 Agosto Incentivo posticipo pensione Avvio dell’esonero contributivo per lavoratori con quota 103 entro gennaio 2025.
3 Agosto Libretto famiglia Comunicazione dati prestazioni lavoro occasionale del mese precedente. Slitta a lunedì 4 agosto.
14 Agosto Prepensionamento Versamento trattamento mensile per lavoratori a massimo 7 anni dalla pensione.
20 Agosto Contributi Enasarco Comunicazione assunzioni e cessazioni marittimi mese precedente.
20 Agosto Contributi giornalisti Versamento contributi mensili per giornalisti con contratto di collaborazione.
20 Agosto Piattaforme digitali Comunicazione rapporti autonomi instaurati tramite piattaforma mese precedente.
20 Agosto Versamento imposte e contributi Versamento unificato per: ritenute lavoro dipendente, contributi INPS, gestione separata, imprese spettacolo, artigiani, commercianti, pescatori autonomi, INAIL, IRPEF regionale, IVA periodica.
Scadenza delle imposte rateizzate per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte derivanti dal modello Redditi 2025.
Versamento IVA e ritenute – Luglio
Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 2° trimestre
25 Agosto Contributi agricoli: Presentazione denuncia contributiva impiegati agricoli mese precedente.

Modello INTRA – Luglio

27 Agosto Ritenute appalti Trasmissione ricevute versamento ritenute lavoro mese precedente o certificato regolarità fiscale.
31 Agosto Cassa integrazione Invio dati pagamento/saldo integrazione salariale giugno 2025. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Cassa integrazione Termine domande CIGO per eventi inevitabili mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Contributi assistenza dirigenti Versamento contributi FASI 3° trimestre 2025 azienda-dirigenti. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Denuncia contributiva Invio flusso dati retribuzione-contribuzione mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Libro unico lavoro Stampa o consegna Libro unico lavoro mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.

Il panorama legislativo italiano si arricchisce di un’importante novità con l’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge 1430.

Questa misura, denominata “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare”, segna un passo significativo verso una maggiore tutela e supporto per una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabile.

La nuova legge ha lo scopo di fornire strumenti più adeguati per gestire le esigenze legate alla salute senza compromettere la stabilità lavorativa, offrendo un quadro normativo più solido e attento alle specifiche necessità di chi convive con patologie gravi.

Il fulcro di questa iniziativa legislativa risiede nell’introduzione di specifiche previsioni che modulano l’accesso a congedi e permessi, oltre a semplificare alcune procedure burocratiche. Queste disposizioni sono state pensate per alleggerire il carico sui lavoratori e sulle loro famiglie, permettendo una gestione più serena e sostenibile delle cure e dei controlli medici. La discussione e l’approvazione in Senato sottolineano l’importanza attribuita a temi come l’inclusione lavorativa e il diritto alla salute, elementi cardine di una società che si impegna a tutelare i suoi cittadini più fragili.

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal DDL 1430 riguarda il congedo non retribuito. I lavoratori e le lavoratrici, sia nel settore pubblico che in quello privato, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, avranno la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito che potrà estendersi fino a 24 mesi. Questa durata, ben superiore ai precedenti 180 giorni previsti dal periodo di comporto, può essere fruita in maniera continuativa o frazionata, offrendo così una maggiore flessibilità. L’obiettivo primario di questa misura è garantire la conservazione del posto di lavoro per il dipendente, fornendo una rete di sicurezza in momenti di particolare necessità legati alla gestione della malattia.

È importante sottolineare che, durante tale periodo di congedo, non è prevista alcuna retribuzione e al lavoratore è fatto divieto di svolgere altre attività lavorative. Inoltre, il congedo in questione non concorre al computo dell’anzianità o ai fini pensionistici, sebbene sia offerta la possibilità di riscattarlo mediante il versamento di contributi volontari. Questa previsione rappresenta un bilanciamento tra la necessità di tutelare il posto di lavoro e il mantenimento di un equilibrio nel sistema previdenziale.

Altro aspetto innovativo e di grande impatto sociale è il diritto di precedenza per l’accesso allo smart working. Una volta terminato il periodo di congedo, i lavoratori e le lavoratrici rientranti nella categoria dei beneficiari del DDL 1430 avranno la priorità nell’ottenere l’accesso a modalità di lavoro agile, purché tale modalità sia compatibile con le mansioni richieste dalla loro posizione lavorativa. Questa disposizione riflette una crescente consapevolezza del ruolo che il lavoro flessibile può giocare nel supportare la continuità lavorativa per persone con esigenze di salute particolari, promuovendo un ambiente lavorativo più inclusivo e adattabile alle diverse condizioni personali.

Il riconoscimento di questa priorità si inserisce in un contesto normativo in evoluzione che vede lo smart working non solo come strumento di ottimizzazione delle risorse, ma anche come leva per il benessere dei lavoratori.

Per quel che concerne i lavoratori autonomi è stata confermata e inquadrata la possibilità di sospendere l’attività per un periodo massimo di 300 giorni all’anno. Questa previsione, già in parte contemplata dalla legge 81/2017 per chi svolge incarichi continuativi, viene qui rafforzata e resa più specifica per i casi legati a malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La capacità di interrompere temporaneamente l’attività senza perdere la propria posizione è fondamentale per chi non gode delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione delle proprie condizioni di salute e della propria attività professionale.

Un’ulteriore agevolazione riguarda i permessi retribuiti per esami, terapie e visite mediche. Le attuali 8 ore di permessi retribuiti disponibili per queste finalità vengono incrementate di ulteriori 10 ore. Questo significa che i lavoratori e le lavoratrici interessati avranno a disposizione un monte ore maggiore per adempiere alle necessità mediche, riducendo lo stress e le difficoltà logistiche legate alla gestione degli appuntamenti sanitari. L’aumento dei permessi retribuiti è una misura concreta che incide direttamente sulla qualità della vita dei lavoratori, permettendo loro di affrontare le cure necessarie senza dover sacrificare la retribuzione o accumulare assenze ingiustificate.

Infine, il DDL 1430 introduce una semplificazione delle procedure di certificazione delle condizioni cliniche. La documentazione delle patologie e delle necessità mediche potrà essere presentata non solo attraverso i certificati rilasciati dai medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ma anche tramite quelli emessi dal medico di base. La validità di tali certificazioni potrà essere verificata anche attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per consulenza il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

FAQ
Chi sono i principali beneficiari delle nuove disposizioni del DDL 1430? I principali beneficiari sono i lavoratori e le lavoratrici affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, comprese quelle rare.

Quanto dura il congedo non retribuito e quali sono le condizioni principali per accedervi? Il congedo non retribuito può durare fino a 24 mesi (continuativi o frazionati) per dipendenti (pubblici o privati) con invalidità pari o superiore al 74%. Non è retribuito e non permette altre attività lavorative, ma garantisce la conservazione del posto di lavoro.

È prevista una priorità per lo smart working al termine del congedo? Sì, i beneficiari del DDL 1430 hanno diritto di precedenza nell’accesso allo smart working una volta terminato il congedo, purché sia compatibile con le loro mansioni.

Quante ore aggiuntive di permessi retribuiti sono state introdotte per le cure mediche? Sono state aggiunte ulteriori 10 ore ai permessi retribuiti già previsti per esami, terapie e visite mediche.

Come viene semplificata la certificazione delle condizioni cliniche per accedere ai benefici? Le condizioni cliniche possono essere documentate con certificati del medico di base o di specialisti del SSN, e la validità può essere verificata anche tramite tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico.

La comunicazione alle casse di previdenza professionali rappresenta un adempimento obbligatorio per gli esercenti arti e professioni iscritti negli Albi o Collegi professionali. Questo obbligo di dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari è disciplinato dai regolamenti specifici di ciascuna cassa previdenziale professionale. Le modalità operative, tuttavia, variano considerevolmente da una categoria all’altra, rendendo fondamentale una corretta informazione per evitare errori nelle procedure di calcolo e versamento.

Gli iscritti alle varie casse devono infatti rispettare modalità ben definite per quanto riguarda la tipologia e l’entità della contribuzione. In generale, sono previste tre categorie di contributi: integrativo, soggettivo e maternità, anche se alcune professioni, come medici, odontoiatri e notai, seguono modalità diverse rispetto a questa tripartizione.

Per ciò che riguarda il contributo integrativo, la maggior parte delle casse previdenziali impone ai professionisti di applicare una percentuale sul volume d’affari IVA, che può essere del 2%, 4% o 5%. Tale contributo viene poi addebitato direttamente al cliente e chiaramente evidenziato nella fattura elettronica attraverso il tag denominato “DatiCassaPrevidenziale”. Tale tag identifica chiaramente il tipo di cassa previdenziale, l’aliquota applicata e l’importo del contributo stesso. Ad esempio, per i dottori commercialisti iscritti alla cassa identificata dal codice TC02, l’aliquota del contributo integrativo è del 4%.

Il contributo soggettivo, invece, viene calcolato sulla base del reddito professionale del professionista. Molte casse stabiliscono un contributo minimo obbligatorio fino ad una certa soglia di reddito, e un massimale oltre il quale non sono più dovuti ulteriori versamenti. In aggiunta, alcune casse permettono anche il versamento di contributi maggiorati per aumentare la futura pensione. Sono previste, inoltre, alcune forme di agevolazione, come esenzioni o riduzioni di aliquota per i nuovi iscritti o per situazioni particolari.

Un dettaglio importante riguarda il trattamento del bollo in fattura. Secondo una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, confermata anche dalla Cassa Forense con delibera del 13 aprile 2024, l’importo del bollo addebitato in fattura costituisce compenso e concorre quindi alla base imponibile per il calcolo dei contributi.

La dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari rappresenta un passaggio molto importante. Questa operazione avviene tramite compilazione e trasmissione telematica di modelli specifici, disponibili nell’area riservata dei siti delle varie casse. Nel compilare il modello, il professionista deve fornire informazioni anagrafiche, il volume d’affari al netto del contributo integrativo e il reddito professionale prodotto sia in forma individuale, sia in forma associata o derivante da partecipazioni.

Ogni cassa professionale prevede scadenze precise per la trasmissione dei modelli e per il pagamento dei contributi. Ad esempio, gli avvocati iscritti alla Cassa Forense (codice TC01) hanno la scadenza del modello il 30 settembre con versamento in due rate entro il 30 settembre e il 31 dicembre. I dottori commercialisti (TC02) devono presentare la documentazione entro il 1° dicembre e versare entro il 22 dicembre, eventualmente in forma rateizzata. Analogamente, ciascuna categoria professionale ha modalità specifiche relative a scadenze, aliquote contributive e massimali.

È necessario sottolineare che le modalità di calcolo e le scadenze possono variare significativamente in base alla professione. A titolo di esempio, per i geometri (TC03) il contributo soggettivo ammonta al 18% fino a un volume d’affari di 182.100 euro, oltre il quale scende al 3,5%. I veterinari (TC11) versano invece il contributo integrativo più basso, pari al 2%, mentre i periti industriali (TC17) versano il contributo integrativo più elevato, al 5%.

È infine importante ricordare che per alcune categorie specifiche di professionisti, come notai, farmacisti, biologi e iscritti a casse pluricategoriali (chimici, fisici, agronomi e forestali, geologi), la disciplina previdenziale può discostarsi ulteriormente da quella descritta.

Per maggiori chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Che cos’è il contributo integrativo?
Il contributo integrativo è una percentuale applicata sul volume d’affari IVA del professionista, addebitata al cliente e indicata in fattura.

Come si calcola il contributo soggettivo?
Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale con aliquote variabili in base a soglie e massimali definiti dalle singole casse.

Quando deve essere presentata la dichiarazione alle casse previdenziali?
La dichiarazione deve essere trasmessa entro scadenze specifiche, differenti per ciascuna cassa previdenziale.

Quali modalità di pagamento sono previste dalle casse?
Le modalità variano e possono includere F24, PagoPA, MAV, bonifico o addebito diretto su conto corrente.

Il bollo in fattura rientra nella base imponibile?
Sì, secondo l’Agenzia delle Entrate e la Cassa Forense, il bollo rientra nella base imponibile per i contributi.

Esistono agevolazioni per neo-iscritti?
Sì, molte casse prevedono riduzioni o esenzioni per nuovi iscritti o in situazioni particolari.

 

Categoria Professionale Codice Tipo Cassa Modello Dichiarativo Scadenza Modello Contributo Integrativo Contributo Soggettivo Massimale Soggettivo Scadenze di Versamento Modalità di Pagamento
Avvocati TC01 Modello 5 30/09/2025 4% fino a 121.900: 15%, oltre: 3% 30/09 e 31/12/2025 F24, PagoPA
Dottori Commercialisti TC02 Modello A 01/12/2025 4% fino a 206.800: 12% 206.800 22/12/2025 e rate successive fino al 30/09/2026 PagoPA, MAV, Addebito SDD
Ragionieri TC06 Modello A/19 31/07/2025 4% fino a 122.371,22: 15%-25%, supplementare: 0,75% 122.371,22 16/12/2025 F24, PagoPA, Bonifico
Geometri TC03 Dichiarazione reddituale 30/09/2025 5% fino a 182.100: 18%, oltre: 3,5% 182.100 da 30/09 al 27/02/2026 PagoPA, Addebito SDD, F24 Accise
Ingegneri e Architetti TC04 Dich/2024 31/10/2025 4% fino a 142.650: 14,5%-24%, facoltativo fino a 145.550: 1%-8,5% 142.650 31/12/2025 e rate nel 2026 F24, PagoPA
Consulenti del Lavoro TC08 Modello 17 30/09/2025 4% fino a 116.161: 12% 116.161 30/09 – 16/12/2025 F24, PagoPA
Medici e Odontoiatri TC09 Modello D 31/07/2025 Quota A fisso, Quota B fino a 140.000: 19,5%, oltre: 1% dal 30/04 al 30/06/2026 PagoPA, Addebito SDD
Veterinari TC11 Modello 1 30/11/2025 2% fino a 108.550: 17,5%, oltre: 3% 108.550 dal 28/02 al 31/07/2026 PagoPA
Giornalisti TC14 Redditi Online 30/09/2025 4% fino a 119.650: 12% 119.650 31/10 – 31/12/2025 F24 Accise, Bonifico
Periti Industriali TC17 Modello EPPI03 30/09/2025 5% fino a 119.650: 18%-35% 119.650 30/09/2025 F24, PagoPA, Bonifico
Psicologi TC21 Comunicazione Redditi 01/10/2025 2% fino a 119.650: 10%-30% 119.650 entro 02/03/2026 F24, PagoPA, Bonifico

Il 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso importante riguardante alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Tali comunicazioni, inviate a partire dalla fine di giugno 2025, presentano un’anomalia: manca infatti la prima pagina. Questa pagina iniziale è fondamentale perché contiene tutte le spiegazioni necessarie circa la natura dell’atto e le istruzioni sui passaggi da seguire per i destinatari.

L’assenza di questa sezione potrebbe causare difficoltà nell’interpretazione e nella gestione delle comunicazioni da parte dei contribuenti interessati.

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate fa seguito a quanto segnalato da SOGEI S.p.a., la società che gestisce i servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria. SOGEI ha comunicato che, a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni riguardanti i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF 2023 – anno d’imposta 2022) risultano incomplete, poiché non includono la pagina introduttiva con tutte le informazioni esplicative.

La natura dell’anomalia interessa, in particolare, le lettere che dovevano essere recapitate ai contribuenti dalla fine di giugno 2025 in poi.

Di fronte a questa situazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni prive della prima pagina non devono essere considerate valide. I destinatari che ricevono tali atti sono invitati a cestinare le comunicazioni anomale, in quanto non contengono tutte le informazioni previste dalla procedura standard.

In questo modo, si evita che i contribuenti intraprendano iniziative basate su atti incompleti o privi delle necessarie istruzioni operative.

L’avviso specifica inoltre che, per rimediare all’accaduto, l’Agenzia delle Entrate provvederà, nel mese di settembre, a inviare nuovamente gli atti relativi ai controlli formali.

Le nuove comunicazioni conterranno tutte le informazioni corrette e complete, comprese le spiegazioni sulla natura dell’atto e le indicazioni sui passi da seguire da parte dei destinatari.

Per maggiori dettagli il nostro Studio è a vostra disposizione.

Dal 1° luglio 2025 le società quotate FTSE MIB non applicano più lo split payment: cosa cambia per Iva e fatturazione.

Questa novità, in vigore dal mese corrente, nasce dall’attuazione di una direttiva europea che modifica radicalmente le modalità di applicazione dell’imposta, e trova attuazione nell’articolo 10 del D.L. n. 84/2025, che ha soppresso la lettera d) dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr n. 633/1972.

Il nuovo quadro normativo segue le indicazioni della Decisione di esecuzione 2023/1552 del Consiglio dell’Unione europea, che aveva autorizzato la proroga dello split payment per tutti i soggetti interessati fino al 30 giugno 2026, ma aveva previsto specificamente l’esclusione delle società quotate FTSE MIB dal meccanismo a partire dal 1° luglio 2025.

Nel dettaglio, il sistema dello split payment ha previsto che, nelle operazioni con le Pubbliche Amministrazioni, con società controllate e con determinati altri enti, sia il committente o cessionario – invece del fornitore – a versare direttamente l’imposta all’Erario.

Fino al 30 giugno 2025, anche le società quotate nel FTSE MIB rientravano tra i destinatari di questo regime speciale, ma dal 1° luglio, per effetto dell’abrogazione della lettera d) sopra citata, tali società sono definitivamente escluse dal perimetro dello split payment.

Per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2025 nei confronti di società quotate FTSE MIB, il versamento dell’Iva torna a essere di competenza del fornitore, secondo il regime ordinario di rivalsa. Le società fornitrici e i professionisti dovranno quindi emettere fattura ordinaria, incassare l’Iva e successivamente versarla secondo le normali scadenze previste dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso le proprie FAQ pubblicate a fine giugno, ha precisato che la data di emissione della fattura elettronica rappresenta l’elemento determinante per individuare il regime applicabile: tutte le fatture con data di emissione fino al 30 giugno 2025 restano soggette allo split payment, mentre per quelle con data successiva al 1° luglio 2025 si applicherà il regime ordinario. In altre parole, il meccanismo di scissione dei pagamenti si considera superato solo per le operazioni fatturate dal 1° luglio in avanti.

Un’ulteriore attenzione riguarda le diverse tipologie di fatturazione. Nel caso delle fatture immediate, che possono essere emesse entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fa fede la data riportata in fattura: se la data è anteriore o pari al 30 giugno, si applica ancora lo split payment, indipendentemente dal giorno di trasmissione al Sistema di Interscambio. Per le fatture differite, che possono essere emesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata, la data di riferimento è sempre quella riportata nel documento elettronico.

Dal punto di vista strettamente normativo, a partire dal 1° luglio 2025 la lettera d) dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr n. 633/1972 risulta abrogata. Pertanto, l’obbligo di scissione dei pagamenti resta valido solo per gli altri soggetti individuati dalla norma, come enti pubblici, fondazioni e società controllate, ai quali continua ad applicarsi lo split payment secondo le regole in vigore.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Con l’entrata in vigore del recente DL Fiscale, sono state apportate alcune importanti modifiche alle modalità applicative del cosiddetto meccanismo di Reverse Charge (inversione contabile), con particolare attenzione ai settori della logistica e degli appalti.

Il Reverse Charge è un particolare metodo di liquidazione dell’IVA che prevede il trasferimento dell’obbligo tributario dal cedente al cessionario del bene o servizio. Normalmente, infatti, l’imposta sul valore aggiunto viene assolta dal soggetto che emette la fattura, mentre con il Reverse Charge tale onere si trasferisce all’acquirente, che dovrà integrarla e registrarla nelle proprie scritture contabili.

L’introduzione del Reverse Charge è avvenuta inizialmente per contrastare fenomeni di evasione fiscale. Questa tecnica consente all’amministrazione fiscale di ridurre potenziali frodi o evasioni IVA dovute all’emissione di fatture per operazioni inesistenti o comunque irregolari.

Il recente DL Fiscale ha apportato significative modifiche riguardo all’applicazione del Reverse Charge, soprattutto in relazione ai contratti di subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e ai servizi resi nel settore della logistica.

In particolare, il provvedimento chiarisce le situazioni specifiche nelle quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile, indicando in modo dettagliato le tipologie contrattuali e i settori coinvolti.

Il decreto fiscale interviene in maniera specifica sul settore degli APPALTI, stabilendo con precisione che il Reverse Charge debba essere applicato a tutte le prestazioni di servizi rese da imprese subappaltatrici che impiegano prevalentemente manodopera presso i locali del committente. Quindi, l’appaltatore che riceve la fattura dal subappaltatore non vedrà applicata l’IVA, ma dovrà integrarla e liquidarla autonomamente.

L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di contrastare fenomeni illeciti che spesso avvengono proprio nel delicato settore degli appalti, caratterizzato da frequenti situazioni di subappalto e impiego massiccio di lavoratori.

Un settore interessato dalle novità introdotte dal DL Fiscale è quello della LOGISTICA, specialmente riguardo ai servizi di movimentazione delle merci, di carico e scarico, gestione dei magazzini e operazioni analoghe.

La normativa recentemente introdotta ha chiarito, infatti, che l’applicazione del Reverse Charge si estende esplicitamente ai servizi di logistica caratterizzati da una prevalente componente lavorativa, forniti presso le strutture operative del committente. Tale precisazione normativa è importante perché definisce chiaramente il perimetro applicativo del Reverse Charge in un ambito dove spesso potevano nascere dubbi interpretativi.

Secondo quanto previsto dal DL Fiscale, l’impresa appaltatrice o committente che riceve la fattura senza IVA, perché soggetta al Reverse Charge, ha il compito di integrare tale documento contabile con l’indicazione dell’imposta dovuta, registrando l’operazione sia nel registro acquisti che in quello delle vendite. In questo modo, l’IVA viene assolta dal soggetto che riceve il servizio e non da quello che lo fornisce.

L’impresa che invece emette la fattura (il subappaltatore o prestatore del servizio) dovrà obbligatoriamente riportare in fattura l’annotazione “operazione soggetta al Reverse Charge ex articolo 17 DPR 633/72”, specificando quindi chiaramente la natura dell’operazione.

Si tratta di adempimenti tecnici specifici che richiedono molta attenzione da parte delle imprese coinvolte, per non incorrere in errori o omissioni che potrebbero comportare conseguenze fiscali negative.

La decorrenza delle novità introdotte dal DL Fiscale è stabilita chiaramente nella normativa stessa. Le disposizioni entrano immediatamente in vigore e si applicano ai nuovi contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della normativa.

Per quanto riguarda invece i contratti già in corso al momento della pubblicazione della normativa, il decreto specifica dettagliatamente se e quando tali disposizioni si applicano, fornendo così criteri chiari di riferimento per imprese e professionisti.

Le aziende coinvolte sono tenute ad adeguare le proprie procedure amministrative e contabili tempestivamente, assicurando così la piena conformità alle nuove disposizioni normative.

Il legislatore prevede specifiche sanzioni per coloro che non applicano correttamente le nuove regole sul Reverse Charge, al fine di incentivare una corretta applicazione della normativa e prevenire possibili fenomeni evasivi.

Per ulteriori dettagli, chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

1. Cos’è precisamente il Reverse Charge?
Il Reverse Charge è un meccanismo di inversione contabile attraverso cui l’obbligo di versamento dell’IVA passa dal cedente/prestatore del servizio al cessionario/committente. In altre parole, l’IVA non è addebitata nella fattura emessa dal fornitore, ma deve essere integrata e versata direttamente dall’acquirente.

  1. Quali settori sono coinvolti dalle novità introdotte dal DL Fiscale sul Reverse Charge?
    Le novità introdotte dal recente DL Fiscale riguardano principalmente il settore della logistica e degli appalti, con particolare riferimento ai servizi caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera eseguiti presso i locali del committente.
  2. Come deve essere compilata correttamente una fattura soggetta al Reverse Charge?
    Nella fattura emessa da un soggetto che applica il Reverse Charge, non deve essere indicata l’IVA, ma è necessario inserire una dicitura esplicita come: “Operazione soggetta al Reverse Charge ex articolo 17 DPR 633/72”.
  3. Quali sono gli adempimenti a carico del committente o acquirente che riceve una fattura soggetta a Reverse Charge?
    L’impresa che riceve una fattura soggetta a Reverse Charge ha l’obbligo di integrarla con l’indicazione dell’IVA dovuta, registrandola contemporaneamente sia nel registro delle fatture di acquisto sia nel registro vendite.
  4. Ci sono sanzioni specifiche per chi non applica correttamente il Reverse Charge?
    Sì, sono previste specifiche sanzioni amministrative per chi viola le disposizioni relative al Reverse Charge. Queste sanzioni sono dettagliate chiaramente nella normativa fiscale e possono essere rilevanti economicamente.
  5. Il Reverse Charge si applica sempre ai contratti di subappalto nel settore della logistica?
    Il Reverse Charge si applica specificamente ai servizi di subappalto che prevedano prevalentemente l’impiego di manodopera, purché eseguiti presso le strutture operative del committente. È importante valutare attentamente caso per caso.

Il Decreto Legge Fiscale recentemente emanato ha introdotto alcune importanti novità relativamente alla cessione delle quote delle Società tra Professionisti (STP), con specifiche disposizioni che coinvolgono direttamente i professionisti.

Le Società tra Professionisti (STP) sono società costituite ai sensi della Legge 183/2011, disciplinate dalla normativa specifica, che consente a diversi professionisti di esercitare in forma societaria attività regolamentate e protette, iscritti agli Ordini professionali di appartenenza.

Questo tipo di società consente dunque ai professionisti di operare sotto forma societaria, garantendo loro la possibilità di cedere o trasferire quote societarie secondo le regole previste dalla legge e dai regolamenti collegati.

Il recente DL Fiscale, nel quadro di interventi normativi mirati a definire con maggiore precisione alcune procedure fiscali e tributarie, ha introdotto novità importanti in relazione alla cessione delle quote delle STP. Le modifiche riguardano principalmente i criteri e le modalità attraverso cui può essere operata la cessione delle quote da parte dei soci, con particolare attenzione agli aspetti procedurali e agli obblighi dichiarativi.

In particolare, il decreto chiarisce che l’operazione di cessione delle quote di STP deve essere comunicata tempestivamente al competente Ordine Professionale, specificando in modo chiaro l’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione, il numero di quote cedute, nonché le eventuali modifiche nella composizione societaria che risultano dall’operazione stessa.

Tale obbligo è stato introdotto per garantire trasparenza e consentire ai singoli Ordini di avere una chiara rappresentazione della struttura societaria e delle relative modifiche intervenute nel tempo.

I soci, siano essi professionisti singoli o società di capitali, che procedono con la cessione delle quote delle Società tra Professionisti devono attenersi a precisi obblighi dichiarativi, come previsto dal decreto stesso. In particolare, è previsto l’obbligo di dichiarare in modo dettagliato la transazione e il valore delle quote cedute ai fini fiscali, rispettando così gli obblighi di natura tributaria.

Le disposizioni introdotte dal DL Fiscale si applicano indistintamente a tutte le STP già costituite, indipendentemente dal tipo di attività professionale svolta e dalle dimensioni della società stessa.

La normativa descritta risulta dunque applicabile in modo generalizzato e uniforme su tutto il territorio nazionale, a partire dall’entrata in vigore del decreto, rendendo pertanto obbligatoria l’applicazione delle nuove regole a tutte le operazioni di cessione quote successive alla data di decorrenza dello stesso.

Le novità introdotte nel quadro normativo delle STP hanno come conseguenza diretta una maggiore attenzione ai profili amministrativi e fiscali relativi alle operazioni societarie, con il risultato di aumentare la trasparenza verso gli organismi di vigilanza professionale e fiscale. I soci, quindi, devono prestare particolare attenzione alla tempestività e precisione delle comunicazioni obbligatorie e delle dichiarazioni fiscali relative alla cessione delle quote societarie.

La nuova normativa vuole rendere più chiara e uniforme la procedura da seguire per la cessione delle quote, sottolineando l’importanza della corretta gestione dei passaggi societari attraverso un puntuale rispetto delle regole dettate dal decreto.

Tali disposizioni assumono pertanto rilevanza significativa nella gestione quotidiana delle STP, determinando un preciso iter amministrativo e fiscale che deve essere seguito ogni volta che i soci intendano trasferire o acquisire quote societarie.

Il Decreto Legge Fiscale indica chiaramente anche quali siano le conseguenze in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni previste per la cessione delle quote.

Nello specifico, eventuali omissioni o ritardi nelle comunicazioni obbligatorie agli Ordini di appartenenza o nelle dichiarazioni fiscali inerenti le operazioni societarie potrebbero determinare responsabilità per i soci coinvolti.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Ambito di applicazione Tutte le STP indipendentemente dalla dimensione e dal tipo di attività professionale esercitata
Comunicazione obbligatoria agli Ordini professionali Obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni operazione di cessione quote con dettagli precisi (identità dei soci, numero e valore quote cedute)
Obblighi dichiarativi fiscali Obbligo per i soci cedenti di dichiarare il valore e i dettagli della transazione ai fini tributari
Tempistiche di applicazione Immediate: tutte le cessioni successive alla data di entrata in vigore del decreto
Conseguenze in caso di inadempimento Responsabilità specifiche per soci che omettono o ritardano comunicazioni e dichiarazioni previste dal DL

FAQ

Quali sono gli obblighi introdotti dal DL Fiscale per i soci STP?

Il decreto obbliga a comunicare tempestivamente ogni cessione di quote al competente Ordine professionale e a fornire puntualmente le dichiarazioni fiscali relative alla transazione effettuata.

Le regole sono applicabili a tutte le STP?

Sì, la normativa si applica indistintamente a tutte le STP costituite e operative, indipendentemente dall’attività esercitata o dalle dimensioni della società.

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle nuove disposizioni?

Eventuali inadempimenti agli obblighi di comunicazione e dichiarativi previsti dal decreto comportano specifiche responsabilità per i soci coinvolti.

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