Nel mese di novembre 2025 sono previste numerose scadenze fiscali e contributive che interessano imprese, professionisti e lavoratori. Di seguito una panoramica dettagliata, organizzata per data, con i principali adempimenti da rispettare.

10 novembre 2025 – Assistenza Fiscale

I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025 devono inviare le dichiarazioni ed effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte entro il 10 novembre.

17 novembre 2025 – Denuncia e versamento contributi Casagit

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti devono provvedere al versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 – Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma.
Sono inoltre tenuti a trasmettere il Modello DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio, utilizzando la propria casella di posta certificata, del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

17 novembre 2025 – Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

17 novembre 2025 – Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore a:

  • 500.000,00 euro (imprese che prestano servizi e professionisti);
  • 800.000,00 euro (altri soggetti).
    Il versamento dell’IVA dovuta per ottobre (o per settembre in caso di contabilità affidata a terzi) o per il terzo trimestre 2025 va effettuato entro il 17 novembre tramite modello F24 esclusivamente online.
    Novità: si applica il reverse charge per i servizi logistici e di trasporto, con codice tributo dedicato.

17 novembre 2025 – Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

I contribuenti possono rateizzare le somme dovute per saldo e primo acconto di imposte sui redditi e IRAP. Il versamento deve concludersi entro il 16 dicembre. Le rate mensili sono da versare entro il 16 di ciascun mese, con interessi del 4% annuo calcolati con metodo commerciale e 0,33% forfettario sulle rate successive.

17 novembre 2025 – Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta devono versare entro il 17 novembre le ritenute operate nel mese di ottobre su compensi da lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e altri redditi.
Chi opta per il modello semplificato deve comunicare anche le ritenute operate, i crediti utilizzati in compensazione e gli ulteriori dati indicati dall’Agenzia delle Entrate.

17 novembre 2025 – Versamento IV rata premio Inail

I datori di lavoro che hanno scelto il pagamento rateale del premio Inail devono versare la quarta rata. Il pagamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite F24, direttamente o con intermediari.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione terreni (1.1.2023)

Contribuenti che hanno rivalutato il valore dei terreni edificabili o agricoli posseduti al 1° gennaio 2023 devono versare la terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva entro questa data.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione partecipazioni (1.1.2023)

Contribuenti che hanno rivalutato il valore di partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023 versano la terza rata dell’imposta sostitutiva.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione criptovalute

Coloro che hanno rideterminato il valore delle criptovalute possedute al 1° gennaio 2023 con imposta sostitutiva devono effettuare il terzo e ultimo versamento.

20 novembre 2025 – Comunicazione digitale GIG economy

I committenti di prestazioni autonome occasionali svolte tramite piattaforme digitali devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro questa data. La comunicazione avviene tramite il modello “Uni-Piattaforme” sul Portale Servizi Lavoro del Ministero.

25 novembre 2025 – Contributi Enpaia: denuncia e versamento

Le aziende agricole devono confermare le retribuzioni erogate a ottobre nel portale Enpaia e versare i relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

25 novembre 2025 – Elenchi riepilogativi Intrastat mensili

I soggetti obbligati mensilmente devono presentare in via telematica gli elenchi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuati nel mese di ottobre.

30 novembre 2025 – Domanda CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro nei settori industria ed edilizia possono presentare all’INPS, tramite portale, domanda di Cassa Integrazione per eventi straordinari avvenuti nel mese precedente. La domanda deve riportare causa, durata, nominativi e ore richieste.

30 novembre 2025 – Compilazione LUL

Entro questa data i datori di lavoro devono compilare il Libro Unico del Lavoro per ottobre, indicando distintamente in busta paga l’imponibile per ferie non godute.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie politiche di sostegno al tessuto imprenditoriale locale, ha lanciato un nuovo intervento economico dedicato alle microimprese con sede operativa nei comuni che rientrano nei criteri delle “Aree Interne”. Questa iniziativa, in linea con la strategia nazionale per la valorizzazione di territori marginali e a rischio spopolamento, si propone di rafforzare la capacità competitiva e di rilancio delle piccole realtà economiche, ritenute essenziali per la coesione sociale ed economica di queste zone.

Il bando regionale prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle microimprese, con l’obiettivo di sostenere investimenti materiali e immateriali funzionali al rilancio e alla continuità dell’attività. I fondi stanziati derivano da risorse europee, nazionali e regionali, nell’ambito della Programmazione Unitaria 2021-2027, in particolare attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

L’iniziativa si rivolge a microimprese che esercitano la propria attività in uno dei settori economici ammessi, tra cui rientrano commercio, artigianato, turismo, servizi alla persona, cultura e attività ricreative. È necessario che le imprese abbiano una sede operativa attiva e registrata in uno dei Comuni individuati come parte delle “Aree Interne” della Lombardia. L’elenco dei Comuni ammissibili è disponibile negli allegati tecnici del bando stesso.

Per essere ammesse, le microimprese devono risultare iscritte e attive al Registro delle Imprese e non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in procedura concorsuale. Devono inoltre essere in regola con gli obblighi contributivi e normativi, inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tracciabilità finanziaria.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa ammonta a 40.000 euro, con una copertura fino al 90% delle spese ammissibili. L’investimento minimo richiesto per partecipare al bando è pari a 5.000 euro. Le spese devono essere direttamente funzionali all’attività economica e realizzate entro un termine stabilito nel bando. Sono ammissibili, tra le altre, le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature, opere murarie strettamente collegate all’investimento, l’adozione di soluzioni digitali, l’efficientamento energetico e l’adeguamento dei locali.

La presentazione della domanda deve avvenire attraverso la piattaforma telematica Bandi Online di Regione Lombardia. È previsto un sistema di valutazione a sportello, il che significa che le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese devono quindi prestare particolare attenzione alla documentazione da allegare, che include il piano d’investimento dettagliato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la visura camerale aggiornata e ogni altro documento richiesto.

Il bando rientra nella più ampia strategia di sostegno alla ripresa economica post-pandemica e alla promozione dell’innovazione e digitalizzazione del tessuto imprenditoriale. Attraverso queste misure, Regione Lombardia intende contrastare il declino socio-economico delle aree più fragili e favorire il radicamento delle attività economiche sul territorio.

In particolare, il contributo ha lo scopo di sostenere la transizione digitale e la sostenibilità ambientale delle microimprese, accompagnandole nel processo di aggiornamento tecnologico e adeguamento normativo. L’incentivo può anche essere utilizzato per percorsi formativi del personale e per l’adozione di strumenti che favoriscano l’inclusione lavorativa e la conciliazione tra vita e lavoro.

Le imprese beneficiarie devono mantenere attiva la sede operativa e la destinazione d’uso degli investimenti per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo. Qualsiasi variazione o dismissione degli asset acquistati comporta la revoca totale o parziale del contributo ricevuto.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’impresa riceve una comunicazione formale di concessione con l’indicazione delle spese ammesse e delle modalità di rendicontazione. È prevista una fase finale di controllo e verifica, durante la quale possono essere richiesti documenti integrativi o sopralluoghi presso la sede dell’attività.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff è a vostra disposizione!

 

TABELLA RIEPILOGATIVA – CONTRIBUTO MICRO IMPRESE LOMBARDIA 2025

Ente erogatore Regione Lombardia
Tipologia di agevolazione Contributo a fondo perduto
Destinatari Micro imprese con sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro Imprese e in regola con gli obblighi contributivi e fiscali
Definizione di micro impresa Meno di 10 addetti e fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di euro
Finalità Sostenere investimenti per ammodernamento, digitalizzazione, sostenibilità e competitività delle micro imprese
Interventi ammissibili Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, arredi; opere edili funzionali; consulenze specialistiche collegate all’investimento
Spese non ammissibili Beni usati, leasing, noleggio, canoni di locazione, imposte, tasse, interessi passivi
Importo minimo del contributo 3.000 €
Importo massimo del contributo 30.000 €
Intensità dell’aiuto Fino al 50% delle spese ammissibili
Regime di aiuto “De minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013
Modalità di presentazione Domanda telematica sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia
Criterio di selezione Ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento fondi
Documentazione richiesta Progetto di investimento, preventivi di spesa, visura camerale, dichiarazioni di conformità ai requisiti
Erogazione del contributo In due tranche: anticipo (50%) con garanzia fideiussoria e saldo finale a rendicontazione approvata
Durata massima dei progetti 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione
Obblighi dei beneficiari Mantenere sede e beni per almeno 3 anni; conservare documentazione per 5 anni; accettare controlli regionali
Cause di revoca Irregolarità, false dichiarazioni, mancato rispetto dei tempi o degli obblighi di mantenimento
Dotazione finanziaria complessiva Stanziamento regionale fino ad esaurimento risorse, con possibile integrazione

Nel disegno di legge della Finanziaria 2026, attualmente in bozza, il Legislatore introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, denominata “rottamazione-quinquies”, riferita ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Si tratta di un ulteriore intervento volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva in modo agevolato, beneficiando dell’eliminazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive.

La rottamazione-quinquies riguarda le somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 per le imposte dirette, e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972 per l’IVA.
La norma prevede una significativa limitazione rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione: l’agevolazione è circoscritta alle somme connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatico e formale. Restano quindi escluse, ad esempio, le imposte di registro, successione e donazione, che non rientrano nel perimetro della definizione.

Rientrano invece tra i carichi definibili anche i contributi previdenziali INPS, a condizione che non siano richiesti a seguito di accertamento, e le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale, nonché quelle maturate per rimborsi spese relative alle procedure esecutive o alla notifica della cartella di pagamento. La definizione agevolata si applica inoltre ai carichi che fanno parte di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012, nonché alle ristrutturazioni dei debiti del consumatore e ai concordati minori previsti dal D.Lgs. 14/2019.

La rottamazione-quinquies consente di estinguere anche i debiti relativi a carichi già oggetto di precedenti procedure di definizione agevolata divenute inefficaci. Rientrano quindi le posizioni riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017 che erano state coinvolte nelle seguenti operazioni:

  • Rottamazione di cui all’art. 6, comma 2, del DL 193/2016, relativa ai carichi 2000-2016.
  • Rottamazione-bis, introdotta dall’art. 1, comma 5, del DL 148/2017, riguardante i carichi dal 2000 al 2017.
  • Rottamazione-ter, disciplinata dall’art. 3, comma 5, del DL 119/2018.
  • Saldo e stralcio, previsto dall’art. 1, comma 189, della Legge 145/2018 per le persone fisiche in comprovata difficoltà economica.
  • Riapertura delle definizioni “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” introdotta dall’art. 16-bis del DL 34/2019.

Sono inoltre compresi i debiti relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che al 30 settembre 2025 risultano inefficaci in relazione alla rottamazione-quater, prevista dalla Legge 197/2022, e alla riammissione disciplinata dall’art. 3-bis del DL 202/2024 per i soggetti decaduti entro il 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, la rottamazione è ammessa solo per gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio, escludendo quindi l’importo principale delle sanzioni.

Sono escluse dalla rottamazione-quinquies le posizioni relative a singoli carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, siano state versate tutte le rate scadute delle precedenti procedure di rottamazione-quater o della riammissione prevista dal DL 202/2024.
In sostanza, non possono aderire i contribuenti che hanno già completato correttamente i pagamenti dovuti per tali procedure.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata tramite apposita dichiarazione all’Agente della riscossione. Tale domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia.
Entro lo stesso termine sarà possibile anche integrare una dichiarazione già presentata.

Nella domanda occorre specificare il numero di rate prescelto e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare agli stessi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, avviene soltanto dopo il perfezionamento della definizione, ossia con il pagamento della prima rata o dell’intero importo in unica soluzione, e con la produzione in giudizio della domanda e della documentazione attestante il pagamento.

Possono presentare la dichiarazione anche i soggetti che, pur avendo già effettuato pagamenti parziali, hanno corrisposto integralmente le somme dovute per i carichi oggetto della definizione.

Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’importo complessivo da versare, la suddivisione delle rate – non inferiori a 100 euro – e le relative scadenze.
Il pagamento potrà avvenire:

  • In unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • In un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Le scadenze delle prime rate sono fissate come segue:
31 luglio 2026 per la prima rata, 30 settembre 2026 per la seconda, 30 novembre 2026 per la terza.
Dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034.
Le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, sono previste rispettivamente al 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Novità della Rottamazione-Quinquies

Una delle principali novità introdotte dalla Finanziaria 2026 riguarda il trattamento degli interessi di rateazione e le modalità di pagamento tramite addebito diretto.
A partire dal 1° agosto 2026, gli interessi applicati sulle rate della rottamazione saranno raddoppiati, passando dal 2% al 4% annuo. Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto alle precedenti versioni della definizione agevolata, che avevano mantenuto un tasso più contenuto.

Inoltre, il legislatore prevede espressamente la possibilità di effettuare i versamenti tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal contribuente nella domanda. Tale opzione di addebito diretto rappresenta una semplificazione operativa che consente di evitare dimenticanze o ritardi, garantendo una maggiore regolarità dei pagamenti nel lungo periodo.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025, è attiva la finestra temporale per la presentazione delle domande relative al beneficio denominato Autoimpiego Centro-Nord 2025 (ACN). L’iniziativa, concepita nell’ambito delle politiche attive del lavoro, si rivolge a giovani under 35 interessati ad avviare nuove attività autonome, imprenditoriali o libero-professionali nelle regioni del Centro-Nord. Questo incentivo, finanziato con una dotazione complessiva di quasi 220 milioni di euro, è stato reso operativo grazie al combinato disposto del Decreto Ministeriale dell’11 luglio 2025 e del Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2025, a sua volta derivante dal Decreto Coesione (DL 60/2024).

Il provvedimento si inserisce in un più ampio contesto di sostegno alla creazione di nuova occupazione e allo sviluppo del tessuto produttivo giovanile italiano. La misura ACN si propone infatti come complementare a “Resto al Sud 2.0”, incentivo parallelo destinato alle medesime finalità ma geograficamente rivolto alle regioni del Mezzogiorno. La gestione operativa del beneficio è affidata a Invitalia S.p.A., soggetto attuatore incaricato della raccolta, valutazione e monitoraggio delle domande di agevolazione.

È importante sottolineare che la procedura di accesso al beneficio è di tipo “a sportello”, il che implica una valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Di conseguenza, la tempistica nella predisposizione e nell’invio della documentazione rappresenta un elemento determinante ai fini dell’accoglimento dell’istanza. In tal senso, la pubblicazione del Decreto Direttoriale avvenuta solo pochi giorni prima dell’apertura del bando impone ai potenziali beneficiari una pianificazione tempestiva di tutti gli adempimenti previsti.

La procedura di presentazione è esclusivamente telematica ed è accessibile attraverso il portale ufficiale di Invitalia, previa autenticazione nell’area personale del sito. È essenziale che l’utente sia in possesso di una identità digitale riconosciuta (SPID, CIE o CNS) e disponga di una firma digitale e di una PEC attiva per la validazione della domanda e dei relativi allegati. Nei giorni antecedenti l’apertura dello sportello, il richiedente è tenuto a effettuare la registrazione dell’iniziativa e, se necessario, a designare un delegato tramite la sezione “Anagrafica e deleghe” disponibile sulla piattaforma.

L’intera architettura normativa e procedurale su cui si fonda l’ACN evidenzia un forte impegno delle istituzioni nell’incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, soprattutto in contesti geografici caratterizzati da maggiori dinamiche economiche e sociali. Le regioni del Centro-Nord rappresentano infatti un’area strategica per il rilancio di settori ad alto potenziale di sviluppo, e l’inserimento di nuove realtà professionali giovanili può costituire un motore significativo di innovazione, resilienza economica e occupazione qualificata.

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

FAQ

  1. Chi può presentare domanda per il beneficio Autoimpiego Centro-Nord 2025?
    Possono accedere alla misura i giovani under 35 che intendono avviare una nuova attività autonoma, imprenditoriale o libero-professionale con sede operativa nelle regioni del Centro-Nord. È necessario rispettare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale dell’11 luglio 2025 e dal Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2025.
  2. Quali strumenti digitali sono necessari per presentare correttamente la domanda?
    Per accedere alla piattaforma Invitalia e completare la procedura di presentazione della domanda, è indispensabile disporre di uno dei seguenti strumenti di identificazione: SPID, CIE o CNS. Inoltre, è obbligatorio possedere una firma digitale e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo.
  3. Come vengono valutate le domande e quando scadono i termini?
    Le domande vengono valutate secondo una procedura a sportello, cioè in ordine cronologico di presentazione, e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Non è prevista una scadenza fissa, quindi è fondamentale presentare la richiesta il prima possibile, a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025.

 

Dal 10 ottobre 2025 entra in vigore una delle più significative riforme italiane sul fronte tecnologico e lavorativo: la legge n. 132/2025, intitolata Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Questo nuovo provvedimento rappresenta il primo intervento organico volto a regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro, nelle professioni e nella pubblica amministrazione, fissando principi, diritti e obblighi destinati a ridefinire il rapporto tra uomo e tecnologia.

L’obiettivo è quello di garantire un impiego dell’IA trasparente, responsabile e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Il legislatore sottolinea come la tecnologia debba essere al servizio dell’uomo e non sostituirlo, con un approccio antropocentrico che salvaguardi la dignità, la libertà e l’autonomia del lavoratore e del cittadino. All’interno di questo quadro, la legge promuove uno sviluppo dell’IA che sia anche etico, valorizzando l’innovazione ma all’interno di confini ben definiti.

Un punto centrale della legge riguarda l’ambito lavorativo. Viene infatti stabilito che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per organizzare, monitorare o gestire il rapporto di lavoro deve sempre essere comunicato in modo chiaro e accessibile ai lavoratori.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di informare i propri dipendenti e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo di sistemi di IA nel processo decisionale aziendale, soprattutto se tali sistemi incidono su ambiti delicati come l’assunzione, la valutazione delle performance, l’assegnazione di incarichi, la cessazione del contratto o la gestione della produttività.

L’informazione fornita ai lavoratori deve essere strutturata, leggibile tramite strumenti digitali e comprensibile anche da soggetti non esperti in tecnologie. Non è più sufficiente una formula generica: occorre dichiarare quale IA viene utilizzata, per quali scopi, e quali sono i criteri che guidano l’elaborazione e l’interpretazione dei dati da parte dei sistemi automatizzati.

Un altro elemento innovativo della legge è il suo impatto sulle professioni intellettuali. I professionisti — avvocati, commercialisti, architetti, consulenti, ingegneri, medici, formatori — che decidono di avvalersi dell’IA per svolgere parte del proprio lavoro, devono informare i clienti sull’uso degli strumenti automatizzati. L’intelligenza artificiale, in questo contesto, può essere adottata solo come supporto e non può in alcun modo sostituire l’apporto intellettuale del professionista. La legge vieta infatti l’utilizzo prevalente dell’IA nelle attività professionali che richiedono analisi critica, interpretazione, creatività o giudizio soggettivo.

Per preservare la fiducia tra cliente e professionista, viene introdotto l’obbligo di comunicazione trasparente: il cliente deve sapere quando e come l’IA viene impiegata, quali processi sono automatizzati e quale parte dell’attività è frutto dell’analisi umana. In questo modo si evita il rischio che l’assistenza fornita perda valore o venga percepita come standardizzata, e si tutelano la qualità, l’unicità e la responsabilità della prestazione professionale.

Sul piano operativo, questa nuova disciplina impone alle imprese e ai professionisti una serie di adempimenti pratici. Anzitutto, devono mappare i processi in cui viene utilizzata o potrebbe essere introdotta l’IA, valutando attentamente l’impatto su lavoratori, clienti e partner.

Successivamente, devono predisporre documentazione specifica che descriva i sistemi adottati, le loro finalità e le modalità di funzionamento. Infine, è necessario definire ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione per garantire il monitoraggio continuo dell’utilizzo delle tecnologie.

Un’altra importante novità della legge riguarda l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un Osservatorio nazionale sull’intelligenza artificiale applicata al lavoro. L’organo avrà il compito di monitorare l’impatto delle tecnologie sul mercato del lavoro, supportare l’elaborazione di una strategia nazionale in materia di IA, formulare proposte normative e promuovere attività formative rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai professionisti. La finalità è quella di rafforzare le competenze digitali, evitare effetti distorsivi sul mercato e garantire un uso equo e inclusivo della tecnologia.

Dal punto di vista giuridico, la legge n. 132/2025 si integra con il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, condividendone l’approccio basato sulla valutazione del rischio. I sistemi IA vengono classificati in base alla loro pericolosità per i diritti fondamentali: da quelli a rischio inaccettabile, vietati, a quelli ad alto rischio, che richiedono valutazioni e controlli approfonditi. In questo quadro, anche le aziende italiane dovranno adeguarsi a standard comuni europei, adottando misure di conformità e sistemi di audit interno per evitare sanzioni e contenziosi.

La legge, inoltre, interviene sul fronte penale, introducendo aggravanti per chi utilizza l’IA in modo illecito. In particolare, si prevedono sanzioni più severe per reati commessi sfruttando sistemi automatizzati, come la manipolazione di dati, la diffusione di contenuti generati artificialmente a fini di truffa o la discriminazione algoritmica. Questo rafforza la consapevolezza che l’intelligenza artificiale non è uno strumento neutro, ma un mezzo potenzialmente molto potente, che richiede controlli stringenti e un forte senso di responsabilità da parte di chi la impiega.

 

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento molto importante nel sistema sanzionatorio tributario italiano, in quanto permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni o errori nei versamenti dei tributi, beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni.

Con l’introduzione del “ravvedimento sprint”, la normativa si è evoluta ulteriormente, prevedendo una riduzione particolarmente favorevole per chi effettua il pagamento dovuto entro un brevissimo lasso di tempo.

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione per omesso o tardivo versamento di tributi si articola secondo precisi scaglioni temporali. Se il versamento dell’imposta avviene entro il 14° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari allo 0,83% per ogni giorno di ritardo sull’importo non versato. A partire dal 15° giorno, la sanzione sale al 12,5% fisso, per arrivare infine al 25% dal 90° giorno successivo alla scadenza.

Un aspetto interessante e vantaggioso per il contribuente è che la riduzione per i ritardi inferiori ai 15 giorni si applica indipendentemente dal ricorso al ravvedimento, estendendosi anche a violazioni non regolarizzate. Le stesse percentuali sanzionatorie sono utilizzabili nei casi di liquidazione d’imposta maggiore derivante da controlli automatizzati e formali, come previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dall’articolo 54-bis del DPR 633/72.

Le principali percentuali di riduzione previste dalla normativa sono: 1/10 della sanzione minima se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni; 1/9 se entro 90 giorni; 1/8 se entro la presentazione della dichiarazione successiva. Tali percentuali si applicano direttamente alla sanzione minima prevista, che come accennato varia in base al ritardo.

Per calcolare correttamente l’importo della sanzione ridotta, è fondamentale verificare due elementi: la data della violazione e la data del ravvedimento. In presenza di un versamento eseguito entro 15 giorni dalla scadenza, ma regolarizzato successivamente, la sanzione “base” resta lo 0,83% giornaliero, anche se il beneficio della riduzione viene poi modulato in base al tempo trascorso fino alla regolarizzazione.

È possibile configurare vari scenari operativi. Nel primo caso, se il contribuente effettua entro 15 giorni dalla scadenza il versamento completo dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi, la sanzione applicabile è quella dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo. Nel secondo caso, se entro i 15 giorni viene versata solo l’imposta, mentre sanzione e interessi vengono saldati in un momento successivo, si applica la sanzione “piena” giornaliera dello 0,83% fino alla data del versamento dell’imposta. Alla base di calcolo così determinata si applica poi la riduzione, a seconda del momento del ravvedimento (1/10, 1/9, 1/8 ecc.).

Questa impostazione è stata chiarita anche dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sanzione base si calcola sul numero di giorni di ritardo nel versamento, mentre il coefficiente di riduzione dipende dal momento in cui viene perfezionato il ravvedimento. È importante, nella pratica, calcolare dapprima la sanzione piena, applicare successivamente la riduzione prevista e infine arrotondare il risultato al centesimo di euro per evitare errori.

Un ulteriore dettaglio tecnico riguarda l’utilizzo dei codici tributo per l’effettuazione dei versamenti. Gli importi dovuti a titolo di sanzione ridotta sono da versare con il codice 8904, mentre per gli interessi moratori va utilizzato il codice 1991. Per il versamento dell’imposta vera e propria si utilizza invece il codice specifico riferito al tipo di tributo, ad esempio il 6009 per l’IVA.

Tutti questi accorgimenti operativi permettono ai contribuenti di regolarizzare tempestivamente le proprie posizioni evitando le sanzioni più pesanti previste per omissioni prolungate. L’adozione del ravvedimento sprint, soprattutto in contesti di lievi ritardi, risulta uno strumento particolarmente efficace, grazie alla sua flessibilità e alla riduzione sensibile delle sanzioni.

Le indicazioni pratiche per l’applicazione del ravvedimento richiedono attenzione non solo alle scadenze, ma anche alla corretta determinazione delle percentuali e all’utilizzo appropriato dei codici tributo. La corretta gestione di questi aspetti contribuisce a evitare errori e garantire il rispetto delle norme vigenti.

Infine, è fondamentale ricordare che le percentuali utilizzate nei calcoli delle sanzioni ridotte sono state arrotondate alla quarta cifra decimale per semplicità espositiva, ma nella pratica è opportuno seguire un processo di calcolo accurato e strutturato, come descritto, al fine di ottenere risultati corretti.

 

Giorni di ritardo Sanzione base Ravvedimento operoso Riduzione applicabile Percentuale finale (giornaliera o fissa)
1–14 giorni 0,83% per ogni giorno 1/10 (entro 30 giorni) 0,0833% per giorno
15–90 giorni 12,5% fisso 1/10 (entro 30 giorni) 1,25%
1/9 (entro 90 giorni) 1,39%
1/8 (entro dichiarazione annuale) 1,56%
Oltre 90 giorni 25% fisso 1/8 (entro dichiarazione annuale) 3,13%
Versamento entro 15 gg 0,83% per giorno anche se non regolarizzato Non necessario per sanzione ridotta Non applicabile 0,83% per giorno
Solo imposta entro 15 gg, ravvedimento dopo 0,83% per giorno fino al pagamento Riduzioni 1/10, 1/9, 1/8 a seconda del momento Variabile (es. 0,0833%, 0,0922%, 0,10375%)
  • Gli interessi sono sempre dovuti e calcolati al tasso legale annuo.
  • La base di calcolo è l’importo non versato; la sanzione ridotta si applica dopo il calcolo della sanzione piena.
  • Codici tributo: 8904 per la sanzione, 1991 per gli interessi, codice tributo ordinario per l’imposta.

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’omesso versamento dell’IVA per un importo superiore a 250.000 euro assume rilevanza penale.

La riforma fiscale ha introdotto un significativo prolungamento del termine per la configurazione del reato, consentendo così ai contribuenti maggiori possibilità di regolarizzazione. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non versa l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla stessa, superando la soglia sopra indicata, sempre che il debito non sia oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Una delle novità fondamentali riguarda l’irrilevanza penale nei casi in cui il contribuente avvii il pagamento rateale derivante da avviso bonario. Il legislatore ha, infatti, riconosciuto che l’avvio della rateazione entro il termine del 31 dicembre successivo alla dichiarazione, anche mediante il versamento della sola prima rata, evita il configurarsi del reato, a prescindere dall’importo residuo ancora da versare.

Le condizioni essenziali per la configurazione del reato sono due. La prima è che l’omesso versamento si protragga oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA. La seconda è che l’IVA dovuta, non versata entro tale termine, superi i 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, se il contribuente effettua versamenti parziali che riducono il saldo non versato sotto tale soglia, la sanzione penale può essere evitata.

Accanto alla responsabilità penale, permane comunque la sanzione amministrativa, pari al 25% dell’imposta non versata (ridotta dal 30% vigente fino al saldo IVA 2023), qualora il ritardo superi i 90 giorni.

Con riferimento agli avvisi bonari, la riforma ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate debba emettere tali comunicazioni entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione. Questo consente al contribuente di iniziare il pagamento rateale entro il 31 dicembre, rispettando così il nuovo termine utile a evitare conseguenze penali. Anche in assenza di avviso bonario, è possibile procedere al pagamento spontaneo rateale dell’imposta dovuta, versando almeno un ventesimo per trimestre solare. In tal caso, l’importo da rateizzare deve riferirsi alla sola imposta, escludendo sanzioni e interessi, che saranno eventualmente aggiunti una volta ricevuto l’avviso.

Se però il contribuente decade dalla rateazione, la rilevanza penale riemerge solo se il debito residuo supera i 75.000 euro.

Un esempio pratico chiarisce la dinamica: un contribuente che non ha versato l’IVA 2023, pari a 300.000 euro, e riceve un avviso bonario il 30 settembre 2025 con richiesta di 340.000 euro (inclusi sanzioni e interessi), può evitare il reato pagando la prima rata da 17.000 euro entro il 31 dicembre 2025. La rateazione in corso esclude, in questo caso, la configurazione del reato, anche se l’importo residuo resta superiore a 250.000 euro.

Per determinare se si supera la soglia di punibilità penale, occorre fare riferimento alla sezione II del quadro VL, rigo VL38 del modello IVA, denominato “Totale IVA dovuta”, considerando anche l’importo indicato a rigo VL30, colonna 3, relativo all’IVA periodica versata. È importante che tali dati riflettano la reale situazione contabile, poiché, in passato, la Corte di Cassazione ha espresso posizioni differenti in merito. In una sentenza del 2014 (n. 31178), il reato fu ritenuto sussistente anche se la soglia era apparentemente sotto i 250.000 euro, perché l’IVA dovuta deve basarsi sulla realtà fiscale e non su dati erroneamente riportati nella dichiarazione. In un caso del 2021 (n. 31367), invece, la Corte ha escluso il reato proprio perché il rigo VL38 indicava correttamente un importo inferiore alla soglia.

Le modifiche introdotte dalla riforma fiscale sono entrate in vigore il 29 giugno 2024, e, trattandosi di norme penali, si applica il principio del favor rei. Questo significa che le disposizioni più favorevoli si estendono anche alle violazioni antecedenti, a meno che non sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna.

Infine, la norma prevede che la regolarizzazione degli importi dovuti, comprensivi di debito, sanzioni e interessi, attraverso ravvedimento operoso, adesione all’accertamento o procedure conciliative, purché intervenute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, costituisca causa di non punibilità.

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per domande e assistenza operativa.

Reato Omesso versamento IVA
Riferimento normativo Art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000
Soglia penale IVA non versata > € 250.000 per anno d’imposta
Termine per versamento 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Sanzione penale Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Sanzione amministrativa 25% dell’IVA non versata (oltre 90 giorni di ritardo)
Avviso bonario Deve essere inviato entro il 30 settembre dell’anno successivo
Evitabilità del reato Con pagamento della prima rata dell’avviso bonario entro il 31 dicembre
Importo prima rata Minimo 1/20 dell’importo dovuto
Decadenza da rateazione Reato riemerge solo se il debito residuo > € 75.000
Applicazione retroattiva (favor rei) Sì, se più favorevole e senza condanna definitiva
Esclusione punibilità Ravvedimento, adesione o conciliazione prima del dibattimento di primo grado

 

 

A partire dal 1° luglio 2025, è entrato ufficialmente in vigore un nuovo regime fiscale per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Questa riforma, sancita dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dal successivo “Decreto Bollette” (D.L. 19/2025, convertito nella L. 60/2025), segna una svolta importante nel trattamento fiscale dei veicoli aziendali, con un orientamento deciso verso la mobilità sostenibile.

Fino al 30 giugno 2025 è stata attiva una clausola di salvaguardia che ha consentito di mantenere il precedente sistema di tassazione per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Durante questo periodo, la quantificazione del fringe benefit ha continuato a seguire la logica delle emissioni di CO₂. Il costo chilometrico, calcolato sulla base dei 15.000 km convenzionali annui secondo le tabelle ACI, era assoggettato a un’aliquota variabile in funzione del livello emissivo del veicolo.

Nel dettaglio, i veicoli con emissioni fino a 60 g/km venivano tassati al 25%, mentre quelli con emissioni comprese tra 61 e 160 g/km subivano un prelievo del 30%. I veicoli con emissioni più elevate, tra 161 e 190 g/km, erano soggetti a una tassazione del 50%, che saliva al 60% per quelli con emissioni superiori ai 190 g/km. Questo sistema, pur avendo introdotto un certo grado di progressività legata all’impatto ambientale, non rispecchiava pienamente le politiche europee di incentivazione alla mobilità a basse emissioni.

Con la fine del periodo transitorio, il nuovo regime fiscale previsto per il fringe benefit punta a semplificare il meccanismo di calcolo e a premiare in modo più incisivo l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, introducendo un sistema che differenzia la tassazione esclusivamente in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Dal 1° luglio 2025, dunque, le nuove percentuali da applicare al costo chilometrico ACI sono state drasticamente rimodulate. Le auto elettriche saranno soggette a un’aliquota del 10%, riconoscendo così il loro contributo fondamentale alla riduzione delle emissioni di CO₂. Le ibride plug-in, veicoli che combinano un motore termico con un motore elettrico ricaricabile tramite presa esterna, saranno tassate al 20%, posizionandosi in una fascia intermedia tra l’elettrico puro e i mezzi convenzionali.

Di contro, i veicoli alimentati in modo tradizionale, ossia quelli a benzina, diesel o con altri carburanti fossili, continueranno a essere assoggettati a una tassazione del 50%.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

TABELLA RIASSUNTIVA – GESTIONE FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

Decorrenza Condizione Criterio di Calcolo Percentuale ACI / Tassazione
Sino al 30/06/2020 Veicoli assegnati e immatricolati Percentuale 30% sul valore ACI (15.000 km)
Dal 01/07/2020 Assegnati dal 01/07/2020 ma immatricolati entro 30/06/2020 Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)
01/07/2020 – 31/12/2024 Veicoli assegnati e immatricolati Emissioni CO₂ ≤60 g/km = 25% / 61–160 = 30% / 161–190 = 50% / >190 = 60%
01/01/2025 – 30/06/2025 Ordine entro 31/12/2024 e assegnazione entro 30/06/2025 Emissioni CO₂ Stesse percentuali CO₂: 25%, 30%, 50%, 60%
Dal 01/01/2025 Immatricolati entro 30/06/2020 e concessi dal 01/01/2025 Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)
Dal 01/01/2025 Immatricolati 01/07/2020–31/12/2024, assegnati 01/01/2025–30/06/2025 Emissioni CO₂ Stesse percentuali CO₂: 25%, 30%, 50%, 60%
Dal 01/01/2025 Ordinati/immatricolati/concessi dal 01/01/2025 oppure ordinati entro 2024 ma immatricolati nel 2025 e assegnati dopo il 01/07/2025 Tipo di alimentazione Elettrico = 10% / Ibrido plug-in = 20% / Termico & ibrido non plug-in = 50%
Dal 01/01/2025 Immatricolati 01/07/2020–31/12/2024, assegnati dopo il 01/07/2025 Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)
Dal 01/01/2025 Veicoli concessi in uso al 31/12/2024 e prorogati nel 2025 Regime precedente Si applica il criterio in essere al momento della concessione
Dal 01/01/2025 Riassegnazione a nuovi dipendenti fino al 30/06/2025 (da flotta già esistente) Emissioni CO₂ Stesse percentuali CO₂: 25%, 30%, 50%, 60%
Dal 01/01/2025 Riassegnazione a nuovi dipendenti dopo il 30/06/2025 (da flotta già esistente) Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)

 

 

Nel mese di ottobre 2025 sono numerosi gli adempimenti fiscali e contributivi da rispettare. Di seguito una sintesi delle principali scadenze da segnare in agenda, suddivise per data e tipologia, utile a professionisti, aziende e consulenti per una corretta pianificazione delle attività contabili e tributarie.

10 ottobre

  • Pagamento contributi lavoratori domestici

16 ottobre

  • Versamento IVA mensile (liquidazione periodica)

  • Versamento ritenute alla fonte

  • Versamento imposte derivanti dal Modello Redditi 2025

  • Versamento contributi INPS per i dipendenti

  • Versamento contributi INPS Gestione Separata

27 ottobre (scadenza prorogata dal 25 ottobre, che cade di sabato)

  • Invio elenchi Intrastat (mensili e trimestrali)

  • Denuncia e versamento contributi ENPAIA

31 ottobre

  • Presentazione telematica Modello Redditi 2025

  • Presentazione telematica Modello 770/2025

  • Invio telematico UNI-EMENS

  • Richiesta rimborso IVA infrannuale (3° trimestre)

  • Versamento imposta di registro per rinnovo contratti di locazione

  • Dichiarazione e liquidazione OSS (3° trimestre)

  • Presentazione Modello IVA TR (3° trimestre)

Il 4 settembre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di riforme che riguarda il mondo delle libere professioni. Si tratta di un intervento di ampio respiro che coinvolge 14 categorie professionali, con un’attenzione particolare ad avvocati e professionisti sanitari. Rimane invece sospeso, almeno per ora, il riordino delle regole che interessano i commercialisti, rinviato dopo una lunga discussione in sede pre-consiliare.

Il pacchetto rappresenta il primo intervento organico dopo oltre un decennio, visto che l’ultima legge quadro di riferimento risale al Dpr 137/2012.

Sono 1,6 milioni i professionisti coinvolti dal provvedimento, un comparto rilevante non solo dal punto di vista occupazionale ma anche per la funzione sociale svolta. Le nuove regole toccano in particolare architetti, consulenti del lavoro, geometri, periti, attuari e ingegneri, con un’attenzione specifica alle varie specializzazioni tecniche che contraddistinguono queste professioni. Restano invece escluse, almeno in questa fase, figure come notai, chimici, fisici e biologi, oltre a medici e avvocati che sono oggetto di interventi dedicati.

Il disegno di legge delega non introduce nuove competenze o riserve professionali, ma punta a perimetrare le attività già previste dalle norme vigenti, chiarendo le aree di sovrapposizione che si sono sviluppate nel tempo tra diverse categorie. L’intento è dunque quello di dare maggiore ordine al sistema, evitando conflitti interpretativi e incertezze nell’esercizio della professione.

Il testo approvato contiene oltre venti principi fondamentali. Tra i più rilevanti vi è la promozione della parità di genere nella governance degli Ordini e dei Consigli nazionali, anche attraverso l’introduzione di elezioni online. Altri punti centrali riguardano l’equo compenso, la riforma della formazione continua e la revisione delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato.

In particolare, il principio dell’equo compenso viene esteso a tutti i rapporti con i clienti, non solo a quelli con soggetti considerati “forti” come banche e assicurazioni. Per rendere effettiva la norma, il decreto prevede la definizione di parametri di riferimento anche per quelle professioni che ne sono ancora prive.

La formazione continua viene rafforzata con l’obbligo di destinare una parte dei crediti annuali allo studio delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, un segnale della volontà di aggiornare le competenze dei professionisti in linea con le trasformazioni del mercato. Inoltre, viene previsto il riconoscimento ufficiale delle specializzazioni interne e delle certificazioni di competenze, con particolare riferimento a professioni come quella degli ingegneri che già prevedono percorsi volontari di certificazione.

Un ulteriore punto di rilievo riguarda la possibilità di estendere a tutti i professionisti le tutele legate al rinvio delle scadenze tributarie e contributive in caso di gravi malattie, infortuni o maternità, riconoscendo così la necessità di maggiore protezione sociale anche in un settore tradizionalmente caratterizzato da elevata autonomia.

Parallelamente alla riforma generale, sono state approvate norme specifiche per avvocati e professioni sanitarie. Per i medici, in particolare, è stato reso definitivo lo scudo penale nei casi di colpa grave, un provvedimento che da tempo era oggetto di dibattito all’interno della categoria e che mira a offrire maggiori certezze nell’esercizio della professione sanitaria.

Per quanto riguarda gli avvocati, la riforma punta a rivedere diversi aspetti dell’organizzazione e dell’accesso alla professione, in linea con la necessità di aggiornare regole ferme ormai da molti anni.

Tutti i provvedimenti approvati si presentano come disegni di legge delega, che delineano cornici generali e principi guida, rimandando poi a successivi decreti delegati la definizione operativa. Dopo il passaggio parlamentare, il Governo avrà 24 mesi di tempo per esercitare la delega.

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