Nel contesto normativo italiano è stato introdotto, con la Legge di Bilancio 2024, un nuovo obbligo rivolto alle imprese: la stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali. La misura, contenuta nell’articolo 1, commi da 101 a 111 della Legge n. 213/2023, è stata successivamente disciplinata nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 (DM 18/2025), che ha definito modalità, tempistiche e soggetti interessati.

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse le imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Sono invece escluse dall’obbligo le imprese operanti nel settore agricolo, come espressamente previsto dalla normativa.

Il provvedimento impone la copertura assicurativa dei beni materiali strumentali all’attività d’impresa. Nello specifico, devono essere assicurati: fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati direttamente nello svolgimento dell’attività produttiva, commerciale o di servizi dell’impresa. Restano invece esclusi dall’obbligo alcuni beni specifici, tra cui: beni in costruzione, immobili privi di regolarità urbanistica, scorte di magazzino, merci, mobili d’ufficio, autoveicoli iscritti al PRA e ogni altro bene mobile non considerato strumentale.

La copertura deve essere estesa a una serie di eventi naturali ritenuti potenzialmente distruttivi. In base a quanto definito dalla legge e dal decreto attuativo, le calamità naturali per cui è richiesta obbligatoriamente l’assicurazione comprendono: terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni. Tali eventi sono stati individuati come tra i principali responsabili di danni materiali al patrimonio aziendale in diverse aree del Paese.

L’applicazione dell’obbligo è stata strutturata secondo un criterio dimensionale. La normativa stabilisce che l’obbligo decorre da date diverse a seconda della classe dimensionale dell’impresa, identificata in base al numero di dipendenti e ad altri parametri economici previsti dalla normativa europea.

Nello specifico:

  • Le grandi imprese, ovvero quelle con almeno 250 dipendenti, sono già soggette all’obbligo a partire dal 2025.
  • Le medie imprese, cioè quelle che hanno tra 50 e 249 dipendenti, sono tenute alla stipula della polizza a partire dal 1° ottobre 2025.
  • Le piccole e micro imprese, con meno di 50 dipendenti, devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo fissato dalla normativa anche per i settori della pesca e dell’acquacoltura.

In assenza della copertura assicurativa richiesta, non sono previste sanzioni amministrative o pecuniarie dirette. Tuttavia, la normativa introduce una forma di sanzione interdittiva, limitando l’accesso a una serie di benefici pubblici. Le imprese che non risultino in regola con l’obbligo assicurativo non potranno accedere a contributi, finanziamenti agevolati, incentivi o sovvenzioni di qualsiasi tipo, erogati da amministrazioni centrali o locali. Inoltre, l’impresa non potrà accedere alla garanzia statale su finanziamenti, come ad esempio quella fornita dal Fondo di garanzia per le PMI, attualmente uno degli strumenti più utilizzati per agevolare l’accesso al credito da parte del tessuto imprenditoriale.

L’obbligo assicurativo costituisce quindi una condizione necessaria per partecipare a programmi pubblici, bandi, agevolazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a fondi destinati alla ricerca, all’innovazione tecnologica, alla transizione ecologica, alla riqualificazione energetica, allo sviluppo delle startup, alla salvaguardia dell’occupazione e ad altri strumenti pubblici di sostegno all’economia.

Dal punto di vista contabile e fiscale, la normativa prevede che i premi assicurativi versati dalle imprese per adempiere all’obbligo siano deducibili dal reddito imponibile, sia ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sia dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La deducibilità segue le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con le relative aliquote vigenti.

La determinazione del valore da assicurare deve essere effettuata in base al cosiddetto “valore a nuovo”, ovvero il costo necessario per ricostruire o rimpiazzare il bene assicurato in condizioni equivalenti a quelle originarie. In alcuni casi, per la stima del valore potrà essere richiesta una perizia tecnica, redatta da professionisti abilitati.

La norma consente alle imprese di stipulare polizze collettive, purché esse rispettino i requisiti minimi imposti dal decreto attuativo. È possibile, ad esempio, che associazioni di categoria o consorzi possano promuovere soluzioni assicurative comuni, con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle coperture e di contenere i costi unitari per le imprese aderenti.

Il premio assicurativo è determinato in funzione del valore dei beni assicurati e del livello di rischio associato all’ubicazione degli stessi. In zone classificate a elevato rischio sismico o idrogeologico, il premio potrà risultare superiore rispetto ad aree con minore esposizione a eventi catastrofali. A questo proposito, la normativa non prevede meccanismi di calmierazione del premio, né contributi pubblici per la copertura dei costi delle polizze.

L’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali strumentali. Pertanto, per ottenere una copertura assicurativa completa dei beni aziendali, le imprese possono scegliere di stipulare polizze integrative facoltative, che includano, ad esempio, le merci in magazzino, le scorte, i beni mobili, o i danni indiretti da interruzione dell’attività.

L’attestazione della regolarità assicurativa sarà richiesta dalle amministrazioni pubbliche al momento della domanda per l’accesso a incentivi o agevolazioni. La polizza dovrà essere attiva e valida alla data di presentazione della domanda, e coprire i beni strumentali dell’impresa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tutte le imprese soggette all’obbligo devono quindi provvedere alla stipula della polizza assicurativa entro i termini stabiliti, sulla base della propria classificazione dimensionale. Il mancato adempimento determina l’esclusione automatica dalle misure pubbliche, senza possibilità di deroga o sanatoria successiva.

Il quadro normativo delineato richiede un’attenta valutazione da parte delle imprese circa i beni da assicurare, i termini di scadenza, le condizioni contrattuali delle polizze disponibili sul mercato e le modalità di attestazione del rispetto dell’obbligo. Per facilitare il processo, molte imprese possono avvalersi del supporto di intermediari assicurativi, consulenti o associazioni di categoria che offrono assistenza nella scelta delle soluzioni assicurative più idonee.

Per dettagli, chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Dettaglio
Norma di riferimento Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 101-111)
Decreto attuativo DM 30 gennaio 2025, n. 18/2025
Soggetti obbligati Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole)
Beni da assicurare Fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature strumentali
Beni esclusi Immobili abusivi, beni in costruzione, merci, scorte, mobili, veicoli PRA
Eventi coperti Terremoti, alluvioni, frane, esondazioni
Scadenze per l’obbligo Grandi imprese: 2025
Medie imprese: 1/10/2025
Micro e piccole: 31/12/2025
Sanzioni Nessuna sanzione economica; esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche
Effetti dell’inadempienza Inaccessibilità a incentivi, finanziamenti agevolati, PNRR, Fondo PMI
Deduzione fiscale Premi deducibili ai fini IRES e IRAP
Valore da assicurare Valore a nuovo dei beni
Polizze collettive Ammesse, se conformi ai requisiti di legge
Coperture integrative Facoltative per merci, scorte, danni indiretti, ecc.

1° dicembre 2025

Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci

Le società che si sono avvalse dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci con il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025, effettuano il versamento della restante parte del 40 per cento entro il 30 novembre 2025 (1° dicembre 2025).

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono effettuare entro la data odierna l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al III trimestre 2025 (1° luglio 2025 – 30 settembre 2025).

 

Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2024, possiede beni immobili strumentali che ha optato entro il 31 maggio 2025 (3 giugno 2025), per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, effettua il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto in due rate come segue:

– il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2025;

– il restante 40% entro il entro il 30 giugno 2026.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia per i soggetti che intendono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione criptoattività

I soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi devono procedere al relativo versamento entro la data odierna. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1 dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1° dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di partecipazione entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1 dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento secondo acconto imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Versamento secondo acconto imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), e alla dichiarazione IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Novità: i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  1. a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  2. b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  3. c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

 

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo effettuano il versamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

 7 dicembre 2025

 Precompilazione domande flussi extra UE

I datori di lavoro di lavoratori non stagionali, stagionali settore agricolo, stagionali settore turistico-alberghiero, e lavoratori del settore assistenza familiare, dalle ore 9,00 del giorno 23 ottobre alle ore 20,00 del giorno 7 dicembre 2025, possono compilare le domande per la richiesta di nulla osta al lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2026. Il servizio è disponibile tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i festivi, fino alle ore 20:00 dell’ultimo giorno previsto. Dalle ore 9,00 del giorno 9 dicembre alle ore 20,00 del giorno 13 dicembre, è prevista una riapertura parziale che consentirà solo di completare domande già inserite nella fase precedente. La precompilazione è possibile accedendo al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), selezionando il pulsante “Area riservata” e la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2026-2028/Click Day”, raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”.

 9 dicembre 2025

Presentazione domande bonus mamme lavoratrici

Le lavoratrici che nel 2025 hanno almeno due figli, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui possono presentare la domanda di bonus tramite: – sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS); – Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); – Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente al 9 dicembre possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026 (con liquidazione in busta paga successiva).

 10 dicembre 2025

Istanza di sgravio contributivo per contratti di solidarietà

I datori di lavoro privati che al 30 novembre 2025 hanno stipulato un contratto di solidarietà o che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono presentare le domande di riduzione contributiva per l’anno 2025 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo fino al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, dove è presente anche la normativa di riferimento. L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dall’annualità 2023, è consentito solo mediante il sistema “pagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

 16 dicembre 2025

Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

I soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) applicano l’imposta sostitutiva dell’17% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l’acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:

– Imprese che prestano servizi: volume d’affari 500.000,00;

– Esercenti arti o professioni: volume d’affari 500.000,00;

– Tutti gli altri soggetti: volume d’affari 800.000,00.

I titolari di partita IVA versano entro il 16 dicembre 2025, l’IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente, deve essere effettuato tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’ articolo 1, comma 57, della Legge n. 207/2024, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, è stato istituito l’apposito codice tributo.

 

Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi/IRAP. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (in linea di massima dal 30 giugno/21 luglio ovvero dal 30 luglio/20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo). Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

 

Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando le ritenute trattenute nel mese di novembre 2025 devono effettuare entro il 16 dicembre 2025 il relativo versamento tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. I sostituti d’imposta che voglio usufruire della modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute, devono comunicare anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Versamento seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria, ovvero i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, versano la seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria dovuta entro il 16 dicembre.

  20 dicembre 2025

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali

I committenti delle prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni devono comunicare ai committenti l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione è effettuata in via telematica tramite il modello “Uni-Piattaforme, presente sul Portale Servizi Lavoro del sito del Ministero del Lavoro.

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono comunicare i dati relativi all’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. La comunicazione deve avvenire in via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.

 29 dicembre 2025

Elenchi riepilogativi Intrastat mensile

Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di novembre 2025.

Versamento acconto IVA

Il 27 dicembre (29 dicembre per il 2025) è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, i soggetti che non dispongono di uno dei due dati “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo ed i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto inferiore ad euro 103,29 ( o sono a credito).

 31 dicembre 2025

Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro

Le imprese e pubbliche amministrazioni con sedi lavorative con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono adottare il Piano spostamenti casa-lavoro. Il PSCL individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore e definisce i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste. E’ adottato dal datore di lavoro tramite il mobility manager aziendale e deve essere trasmesso al Comune territorialmente entro 15 giorni. Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area che funge da figura di raccordo con le analoghe figure a livello aziendale, individua eventuali modifiche al piano e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una sua migliore implementazione.

 

Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni

I soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate possono provvedere entro il 31 dicembre alla presentazione dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2026 dell’applicazione di una ritenuta d’acconto in misura ridotta.

 

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro che operano nel settore industria ed edilizia possono presentare all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (art. 15D.Lgs. n. 148/2015D.Lgs. n. 185/2016). La domanda di concessione, presentata tramite procedura telematica sul portale INPS, deve contenere la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

 

LUL: compilazione

I datori di lavoro devono compilare il LUL di competenza del mese di novembre entro il 31 dicembre con tutti i dati relativi ai lavoratori. Occorre indicare a parte in busta paga l’imponibile per ferie non godute distintamente dalle altre voci a cui va sommato solo per la determinazione dell’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo. Il datore di lavoro può scegliere diverse modalità di tenuta del libro unico del lavoro.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

A partire dal mese di dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di una serie di comunicazioni ai contribuenti, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato nell’ambito della Riforma fiscale.

Questa misura riguarda specificamente il periodo definito “natalizio”, ovvero dal 1° al 31 dicembre, durante il quale non vengono inoltrati determinati atti amministrativi, salvo i casi di urgenza o indifferibilità.

Nel dettaglio, la sospensione interessa le comunicazioni di irregolarità — comunemente note come avvisi bonari —, gli esiti dei controlli formali, le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata e le lettere di compliance o comunicazioni di anomalia. Questi atti vengono normalmente emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, nel mese di dicembre ne è interrotta la trasmissione, ad eccezione dei casi in cui l’omissione metterebbe a rischio la riscossione o violerebbe termini di prescrizione o decadenza.

Le stesse regole sono già previste per il mese di agosto, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale. A differenza del periodo estivo, però, a dicembre non è prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base alle comunicazioni citate, né dell’invio di documenti o informazioni da parte dei contribuenti. Tali obblighi rimangono quindi pienamente vigenti durante l’intero mese.

Particolarmente rilevante è la descrizione degli avvisi bonari, che rappresentano una delle forme principali di comunicazione coinvolte nella sospensione. Questi avvisi contengono informazioni cruciali per il contribuente, tra cui l’eventuale maggiore imposta da versare o il minor credito spettante, oltre alla sanzione ridotta a un terzo rispetto a quella ordinaria.

La riduzione è stabilita al 25% per le violazioni commesse dall’1 settembre 2024 e al 30% per quelle commesse fino al 31 agosto 2024. Vengono inoltre calcolati gli interessi annui al 3,5%, e indicato il termine utile per beneficiare della riduzione sanzionatoria, pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. È allegato un modello F24 precompilato per effettuare il pagamento.

Gli avvisi bonari possono essere recapitati sia in formato cartaceo al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata A/R, sia in formato digitale all’indirizzo PEC registrato. In alternativa, possono essere trasmessi all’intermediario abilitato, se indicato nella dichiarazione fiscale attraverso le specifiche caselle dedicate all’invio e ricezione telematica degli avvisi.

Un aspetto importante da ricordare è che, dopo la ricezione dell’avviso, non è più consentito ricorrere al ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 472/97.

L’articolo 10 del D.Lgs. 1/2024 chiarisce che la sospensione include non solo gli avvisi bonari ma anche gli esiti dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.
Secondo queste norme, l’Amministrazione Finanziaria effettua la liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, prima del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo. Analogamente, la liquidazione dell’IVA avviene in base alle dichiarazioni presentate e rientra tra gli atti la cui notifica è sospesa.

Rientrano nella sospensione anche gli esiti dei controlli formali, previsti dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, che devono essere completati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tali controlli si basano su criteri selettivi stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e includono l’analisi del rischio di evasione fiscale, in coerenza con le capacità operative degli uffici.

Sono sospese inoltre le comunicazioni degli esiti di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, che contengono esclusivamente le imposte da versare, senza sanzioni né interessi, così come gli inviti all’adempimento spontaneo, disciplinati dall’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, utilizzati per incentivare la compliance da parte dei contribuenti.

Tuttavia, come sottolineato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, ci sono casi in cui la sospensione non si applica. In particolare, essa è esclusa quando ricorrono situazioni di indifferibilità e urgenza, come ad esempio la presenza di un pericolo per la riscossione, la necessità di evitare la decadenza dei termini di prescrizione, oppure quando gli atti da notificare sono collegati a una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Altri casi esclusi riguardano le procedure concorsuali, per le quali è essenziale procedere tempestivamente all’insinuazione al passivo.

È utile infine richiamare quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10, che conferma la vigenza delle norme precedenti in merito alla sospensione estiva dei termini. L’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto-Legge n. 193/2016 prevede che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, siano sospesi i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari, esiti di controlli formali e avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. In questi casi, i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario o dell’esito del controllo, e entro 30 giorni per la liquidazione dei redditi a tassazione separata. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto-Legge n. 223/2006, è sospeso nello stesso periodo anche l’invio dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dagli uffici fiscali.

Nel mese di dicembre, però, queste sospensioni dei termini non si applicano, e restano in vigore tutte le scadenze e gli obblighi previsti per i contribuenti, ad eccezione dell’invio degli atti sopra elencati.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tipologia di comunicazione / atto Sospensione dicembre (1.12 – 31.12) Sospensione agosto (1.8 – 31.8) Note rilevanti
Avvisi bonari (controlli automatizzati ex art. 36-bis, DPR 600/73 e art. 54-bis, DPR 633/72) Non sospesi se vi è pericolo per la riscossione
Esiti controlli formali (art. 36-ter, DPR 600/73) Comunicazioni escluse dalla sospensione in caso di urgenza
Comunicazioni redditi a tassazione separata Comprendono solo le imposte dovute, senza sanzioni e interessi
Comunicazioni anomalia / compliance (inviti all’adempimento spontaneo) Previsti dall’art. 1, commi 634–636, L. 190/2014
Situazioni urgenti (pericolo riscossione, notizia di reato, procedure concorsuali) No No Comunicazioni inviate anche durante i periodi di sospensione
Versamento somme dovute (avvisi, controlli, liquidazioni) No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) I termini NON sono sospesi nel periodo natalizio
Invio documenti/informazioni da parte dei contribuenti No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) Obblighi pienamente validi a dicembre

Con l’entrata in vigore dell’art. 18 del D.Lgs. n. 192/2024, parte integrante della cosiddetta “Revisione IRPEF – IRES”, sono state introdotte importanti modifiche alle modalità di tassazione delle liquidazioni delle società di capitali.

Le nuove disposizioni, operative a partire dal 1° gennaio 2025, incidono profondamente sull’art. 182 del TUIR, che regola la determinazione del reddito d’impresa nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della fase di liquidazione.

Nel regime precedente, il reddito degli esercizi inclusi nella liquidazione era determinato in modo provvisorio, con la possibilità di essere ricalcolato sulla base del bilancio finale solo al superamento di una durata di cinque esercizi o in assenza della presentazione del bilancio conclusivo.

Tale approccio ha generato complessità procedurali che hanno spinto il legislatore a ridefinire il criterio stesso di tassazione, sancendo il passaggio dalla provvisorietà alla definitività immediata della determinazione reddituale annuale. In altri termini, il risultato economico di ciascun esercizio di liquidazione verrà tassato secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla durata della procedura stessa.

Un elemento innovativo della riforma riguarda il cosiddetto “carry back”, ovvero la possibilità, per le liquidazioni di durata non superiore a cinque esercizi, di riportare all’indietro le perdite finali fino a compensare i redditi degli esercizi precedenti.

Questa facoltà introduce un’alternativa interessante rispetto alla tassazione immediata, poiché consente di considerare provvisori i redditi degli anni di liquidazione, con il vantaggio di ottenere un rimborso delle imposte già versate. In tal modo, si configura una doppia opzione fiscale: la tassazione definitiva annuale o la ricostruzione progressiva dei redditi al netto delle perdite accumulate.

La riforma non ha modificato il comma 1 dell’art. 182 del TUIR, che continua a stabilire che il reddito antecedente alla fase di liquidazione venga determinato secondo un apposito conto economico. Tuttavia, per quanto riguarda le liquidazioni iniziate prima del 1° gennaio 2025, resta valida la possibilità di compensare le perdite pregresse nel limite dell’80% durante la fase liquidatoria, con l’ulteriore facoltà di portarle interamente in diminuzione in sede di conguaglio finale. Superato il quinquennio o in mancanza del bilancio finale, i redditi intermedi divengono definitivi e le perdite non più deducibili.

Con il nuovo regime, le perdite realizzate nei singoli esercizi di liquidazione diventano integralmente compensabili nel periodo stesso in cui si verificano. In altre parole, il legislatore riconosce la possibilità di utilizzare al 100% tali perdite, a prescindere dalla durata della liquidazione. Inoltre, in presenza di liquidazioni non superiori a cinque esercizi, la società potrà rideterminare retroattivamente il reddito degli esercizi precedenti, imputando progressivamente le perdite residue a partire dall’ultimo esercizio intermedio.

Nonostante le novità, la normativa non disciplina espressamente il trattamento fiscale delle perdite residue finali al termine della liquidazione. Tuttavia, la Legge n. 111/2023, nei principi ancora da attuare, contempla la possibilità di imputare per trasparenza ai soci tali perdite, con la finalità di compensarle con redditi di natura finanziaria. In attesa di sviluppi normativi, si mantiene pertanto un vuoto normativo su questo specifico punto.

Un quadro riepilogativo consente di comprendere le modalità di compensazione in funzione della durata della liquidazione e del momento di realizzazione delle perdite. Per le liquidazioni iniziate fino al 2024, le perdite anteriori possono essere compensate fino all’80% con i redditi intermedi o integralmente in sede di conguaglio, ma non sono utilizzabili in caso di superamento del quinto esercizio.

Invece, le nuove regole per le liquidazioni dal 2025 permettono la compensazione totale con i redditi intermedi, includendo la facoltà del carry back, ma escludono la deducibilità al termine della liquidazione.

Liquidazioni iniziate entro il 31.12.2024 Liquidazioni iniziate dall’1.1.2025
Determinazione del reddito Provvisoria annuale, con conguaglio finale se < 5 esercizi. Definitiva se > 5 esercizi o in caso di omissione del bilancio finale. Definitiva annuale, indipendentemente dalla durata.
Utilizzo perdite anteriori alla liquidazione Compensabili per l’80% con i redditi intermedi. Deduzione integrale in sede di conguaglio. Non deducibili se durata > 5 esercizi. Compensabili al 100% nei redditi degli esercizi intermedi.
Utilizzo perdite generate durante la liquidazione Compensabili nei singoli esercizi. Se durata > 5 esercizi, le perdite non sono riportabili. Compensabili nei singoli esercizi. Facoltà di “carry back” se durata ≤ 5 esercizi.
Carry back (riporto all’indietro delle perdite) Non previsto. Facoltativo se la liquidazione dura al massimo 5 esercizi, con possibilità di richiedere il rimborso delle imposte pregresse.
Perdite residue finali alla chiusura In linea generale non deducibili. Interpretazione dottrinale favorevole alla deducibilità al 100% in sede di conguaglio. Non deducibili. Possibile futura imputazione ai soci, se attuata la riforma (art. 5, L. 111/2023).
Redditi percepiti dai soci in liquidazione Concorrenti al reddito complessivo, anche se già tassati separatamente (prima della riforma). Non concorrono più separatamente. Coordinamento con art. 17 TUIR (nessuna doppia tassazione).
Compatibilità con regime consolidato Compatibile. Redditi/perdite considerati definitivi. Compatibile, ma carry back non applicabile.
Compatibilità con regime di trasparenza Regime mantenuto in vigore. Redditi/perdite imputati ai soci. Regime mantenuto, ma incompatibile con carry back.

 

Un’ulteriore novità riguarda l’abrogazione del riferimento, nel comma 3 dell’art. 182, ai redditi percepiti dai soci in sede di liquidazione già tassati separatamente. Questa abrogazione si coordina con la soppressione della lettera m) dell’art. 17 del TUIR, avvenuta nel 2004, e sancisce definitivamente l’inapplicabilità della tassazione separata per i soci delle società soggette a IRES. In questo modo, il legislatore allinea il trattamento fiscale dei redditi da liquidazione alla normativa vigente, eliminando incoerenze normative di lungo corso.

Infine, in merito al regime della tassazione di gruppo (consolidato) ex art. 117 TUIR, la relazione illustrativa precisa che la liquidazione di una società non interrompe tale regime. Tuttavia, il nuovo meccanismo di carry back non risulta compatibile con la struttura del consolidato, in quanto quest’ultimo prevede la definitività dei redditi e delle perdite annuali.

Similmente, in caso di regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, la messa in liquidazione della società non fa venir meno l’opzione, ma la necessità di attribuire in via definitiva i risultati di ogni esercizio è incompatibile con il riporto a ritroso delle perdite previsto dal nuovo art. 182.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’articolo 48 del DDL Bilancio 2026 introduce per il 2026 una nuova misura volta a incentivare l’assunzione di donne madri da parte dei datori di lavoro privati, attraverso un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali — una agevolazione pensata in modo mirato a sostegno della genitorialità e dell’occupazione femminile.

In base a quanto previsto dal provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro che assume una donna madre di almeno tre figli, tutti minorenni (ovvero con età inferiore a 18 anni), e che sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà beneficiare di tale esonero contributivo totale. L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui, con calcolo su base mensile, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

La norma si inserisce in un quadro di interventi con finalità sia occupazionali sia sociali: l’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso e la permanenza delle madri numerose nel mercato del lavoro, valorizzando la maternità come risorsa e contribuendo a una reale conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per quanto riguarda la durata dell’esonero, il comma 2 dell’articolo 48 stabilisce tempi diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero si applica per 12 mesi. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio sale a 18 mesi, conteggiati a partire dalla data iniziale di assunzione. Infine, se l’assunzione si concretizza già con un contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi.

Vi sono però precise esclusioni e limiti all’applicazione dell’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti instaurati in regime di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

È comunque compatibile con agevolazioni fiscali aggiuntive, come la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista da altre disposizioni legislative.

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del testo normativo è il limite annuale di spesa previsto per l’intervento: per il 2026 lo stanziamento è fissato in 5,7 milioni di euro; per gli anni successivi, l’importo cresce progressivamente (18,3 milioni per il 2027, 24,7 per il 2028, fino a stabilizzarsi intorno ai 28–29 milioni annui a partire dal 2034). L’INPS ha il compito di monitorare la spesa e di bloccare l’accesso al beneficio qualora il limite di spesa venga raggiunto.

Destinatarie Donne con almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi
Tipologia agevolazione Esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore
Importo massimo annuale 8.000 euro
Esclusioni INAIL, rapporti di lavoro domestico, apprendistato
Durata in caso di contratto a tempo determinato 12 mesi
Durata se trasformato in contratto indeterminato 18 mesi (dal momento dell’assunzione iniziale)
Durata in caso di contratto a tempo indeterminato 24 mesi
Compatibilità Non cumulabile con altri esoneri contributivi; compatibile con incentivi fiscali
Controllo e limiti di spesa Gestione INPS; limite 5,7 mln (2026), in crescita fino a 28 mln dal 2034

Per maggiori chiarimenti e assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno fiscale, le imprese familiari sono chiamate a un’attenta valutazione degli atti da stipulare entro il 31 dicembre 2025. Queste operazioni, se formalizzate tramite scritture private autenticate o atti pubblici, assumono rilievo fiscale già dal periodo d’imposta in corso, oppure da quello immediatamente successivo, a seconda dei casi. L’obiettivo è rendere fiscalmente efficaci alcune scelte organizzative fondamentali per le imprese di natura familiare, come la costituzione, l’enunciazione, o l’ingresso di nuovi collaboratori.

Nel contesto delle imprese familiari, la normativa fiscale prevede una particolare forma di ripartizione del reddito tra il titolare e i collaboratori familiari. Tale ripartizione è disciplinata dall’art. 5, comma 4, del TUIR e impone che il reddito venga attribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, fino a un massimo del 49% dell’ammontare risultante dal modello REDDITI del titolare. Per accedere a questa modalità, è fondamentale che i collaboratori abbiano svolto attività lavorativa in maniera continuativa e prevalente nell’ambito dell’impresa.

La qualifica di collaboratore familiare è riservata a soggetti legati da particolari vincoli, tra cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), anche i soggetti uniti civilmente possono assumere questo ruolo. Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha riconosciuto anche il convivente di fatto come familiare legittimato a partecipare all’impresa, pur se persistono ancora restrizioni in ambito previdenziale da parte dell’INPS.

Perché il reddito venga imputato ai collaboratori, è necessario che:

  • gli stessi risultino da un atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta prima dell’inizio dell’anno fiscale;
  • il modello REDDITI del titolare riporti la quota di partecipazione proporzionata al lavoro svolto;
  • ciascun familiare sottoscriva il proprio modello REDDITI, attestando di aver partecipato all’attività in modo continuativo e prevalente.

Nonostante la distribuzione del reddito, è importante ricordare che eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda restano interamente imputate al titolare. Lo stesso vale per le imprese in regime forfettario o minimo, per le quali l’intero reddito è attribuito solo al titolare.

La fiscalità degli atti varia a seconda della tipologia di intervento sull’impresa familiare. Nel caso di costituzione ex novo, gli effetti fiscali decorrono già dal 2025, a patto che l’atto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che, anche se l’attività inizia a dicembre, la quota di reddito può essere già distribuita per quell’anno.

Diverso è il caso in cui un’impresa individuale già esistente venga formalmente riconosciuta come impresa familiare. In questa circostanza, gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la stipula. Ad esempio, se l’atto viene firmato nel dicembre 2025, la ripartizione fiscale sarà attiva dal 2026, riflettendosi nel modello REDDITI 2027.

Quando si verifica l’ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa familiare già costituita, la decorrenza fiscale è anch’essa differita all’anno successivo. È quindi necessario che la modifica dell’atto avvenga entro la fine del 2025 per permettere la ripartizione del reddito già a partire dal 2026.

Non meno rilevante è la gestione dell’uscita di un collaboratore. Se la cessazione avviene in corso d’anno, il collaboratore ha comunque diritto a una quota di reddito proporzionale al lavoro effettivamente svolto, verificando i requisiti di continuità e prevalenza fino alla data di uscita. Sul piano civilistico, ha inoltre diritto a una quota degli incrementi patrimoniali, incluse eventuali plusvalenze latenti, avviamento e utili residui non distribuiti. Tuttavia, queste somme non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.

In riferimento al nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, è stato chiarito che le modifiche nella composizione dell’impresa familiare non comportano l’uscita automatica dal concordato. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, infatti, che l’impresa familiare mantiene la propria natura individuale, e pertanto non è equiparabile a una società o associazione ai fini della normativa che regola la cessazione del CPB.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

L’INPS ha reso nota, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, la disciplina del nuovo contributo denominato “Bonus mamme 2025”, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Decreto‑legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118. Si tratta di un contributo mensile pari a 40 euro destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che sostituisce in via temporanea – per l’anno 2025 – l’esonero contributivo inizialmente previsto e rinviato al 2026.

Il beneficio è riservato a coloro che rispettano determinati requisiti familiari, occupazionali e reddituali. In primo luogo, in termini familiari, il bonus spetta in caso di madri con due figli se il figlio più giovane non ha compiuto 10 anni, oppure in caso di madri con tre o più figli se il figlio più giovane non ha compiuto 18 anni. Tuttavia, nel caso di madri con tre o più figli, se sono titolari di contratto a tempo indeterminato, il beneficio non è riconosciuto perché per quelle lavoratrici è previsto l’esonero contributivo per la quota a loro carico già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024.

Sul fronte del rapporto di lavoro, il contributo si rivolge alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato (escluso il lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’INPS precisa che il reddito annuo da lavoro non deve superare i 40.000 euro. Questo significa che la lavoratrice deve risultare attiva e avere un reddito da lavoro – sia da lavoro dipendente che autonomo – entro tale soglia per poter beneficiare del contributo.

In termini di importo e durata, il bonus ammonta a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese in cui sussiste l’attività lavorativa nel corso del 2025. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione: per le domande già istruite, l’erogazione è fissata per dicembre 2025; per le domande non liquidate entro tale data, l’INPS provvederà entro febbraio 2026. L’importo massimo spettante per anno è dunque pari a 480 euro (12 mensilità × 40 euro). La somma è esente da tassazione e non rileva ai fini dell’ISEE.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all’INPS. Le modalità operative sono descritte dal messaggio del 31 ottobre 2025, n. 3289. Il termine ordinario per la presentazione, così come indicato, è stato prorogato al 9 dicembre 2025, poiché la scadenza originaria cadeva di domenica (7 dicembre) e l’8 dicembre è giorno festivo; per le lavoratrici che maturano il requisito successivamente (entro il 31 dicembre 2025) la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Le modalità di trasmissione includono il servizio online accessibile dal sito INPS (tramite SPID, CIE o CNS), oppure tramite il Contact Center o i patronati. Dopo l’invio della domanda è possibile verificare lo stato della lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

Va evidenziato che il bonus è condizionato all’effettiva attività lavorativa nel mese di riferimento: nel caso di sospensione o cessazione del rapporto, l’importo viene proporzionato ai mesi effettivi in cui il requisito è stato soddisfatto. Inoltre, la misura è temporanea e riguarda l’anno 2025: infatti, appare come sostituzione momentanea dell’esonero contributivo che entrerà in vigore nel 2026. Le lavoratrici interessate devono quindi prestare attenzione al fatto che per l’anno corrente viene applicato questo contributo e che eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro, per esempio da tempo determinato ad indeterminato, possono incidere sul diritto al beneficio (in particolare nel caso di madri con tre o più figli).

La misura rappresenta un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici con più figli, a condizione che rispettino i requisiti sopra indicati. Le componenti fondamentali sono dunque il numero di figli e la loro età, il tipo di rapporto di lavoro e la soglia reddituale. Il periodo di riferimento è l’anno 2025 e la domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti per poter beneficiare dell’erogazione già nel mese di dicembre oppure al più tardi entro febbraio 2026.

Per informazioni e assistenza operativa i nostri esperti sono a vostra disposizione.

A partire dal 1° aprile 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni fondamentali per le aziende private che intendono accedere a incentivi contributivi statali per l’assunzione di nuovi lavoratori. Tali obblighi, previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge 159/2025, riguardano la necessità di pubblicizzare le posizioni vacanti tramite il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl). L’obiettivo principale della norma è garantire trasparenza, accesso equo alle opportunità occupazionali e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Dl 159/25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile, ma tra le sue disposizioni rientra anche un aggiornamento della normativa in materia di costituzione del rapporto di lavoro. Con questa riforma, i datori di lavoro privati che intendano beneficiare delle agevolazioni contributive saranno obbligati a registrare le offerte di lavoro sul portale Siisl, una piattaforma digitale gestita dal Ministero del Lavoro e sviluppata tecnicamente dall’Inps.

Il Siisl, già previsto da una legge del 2023, è stato concepito per facilitare l’interazione tra i datori di lavoro, i disoccupati e i beneficiari di misure di sostegno al reddito, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e promuovere la formazione professionale. Grazie alla pubblicazione delle posizioni vacanti, il sistema punta a rendere più accessibili le opportunità occupazionali ai candidati in cerca di lavoro e, allo stesso tempo, ad aiutare le imprese a trovare risorse qualificate nel rispetto della normativa vigente.

Una volta inserite nel Siisl le informazioni relative alla posizione lavorativa disponibile verranno rese disponibili agli utenti. I datori di lavoro potranno quindi valutare i profili professionali e procedere con l’assunzione. La trasparenza di questo processo è parte integrante del disegno normativo, che vuole  coniugare incentivi fiscali con il rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un’altra importante innovazione introdotta dall’articolo 14 è la possibilità di trasmettere, sempre tramite il Siisl, anche il modello Unilav, ovvero la comunicazione obbligatoria relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro. Questa funzione sarà accessibile non solo per chi intende beneficiare delle agevolazioni, ma anche per tutte le aziende e gli intermediari abilitati che desiderano utilizzare il portale per la trasmissione dei dati, affiancandosi così all’attuale canale “CO” del Ministero del Lavoro.

Un adeguamento significativo sarà richiesto anche alle Agenzie per il lavoro, che dovranno, entro la stessa data del 1° aprile 2026, utilizzare obbligatoriamente il Siisl per pubblicare tutte le offerte di impiego che gestiscono. Queste agenzie avranno anche la possibilità di effettuare ricerche mirate tra i profili presenti nel portale, individuando i candidati idonei a ricoprire le posizioni richieste.

Dal punto di vista operativo, le modalità tecniche per l’attuazione delle nuove norme saranno dettagliate in un decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Questo passaggio sarà fondamentale per definire le procedure, i requisiti informatici e gli standard di interoperabilità tra i sistemi delle imprese e la piattaforma governativa.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

 

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una novità significativa per tutti gli esercenti che trasmettono i corrispettivi telematici: sarà infatti obbligatorio collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, come POS, app o dispositivi digitali di incasso. Non si tratterà, però, di un collegamento fisico, bensì digitale, tramite un apposito servizio web.

Questa nuova disposizione è stata introdotta dal provvedimento n. 424470/2025 dell’Agenzia delle Entrate, attuando quanto previsto dall’articolo 1, commi 74 e 77 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). La norma modifica l’articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 127/2015, introducendo un’ulteriore stretta per contrastare l’evasione fiscale e migliorare il controllo incrociato tra pagamenti elettronici e corrispettivi dichiarati.

Il collegamento obbligatorio non si tradurrà nell’uso di cavi o dispositivi fisici, ma sarà gestito tramite un sistema online che permetterà di associare ogni registratore telematico alla matricola dello strumento di pagamento elettronico corrispondente. In particolare, l’esercente dovrà accedere all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e utilizzare un apposito servizio web che verrà messo a disposizione dall’Agenzia.

Attraverso questo servizio, sarà necessario registrare i dati identificativi degli strumenti di pagamento utilizzati in abbinamento alla matricola del registratore telematico, già censito e attivato, indicando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui gli strumenti sono operativi. Un aspetto importante è che il sistema proporrà automaticamente l’elenco degli strumenti intestati all’esercente, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli intermediari finanziari.

La procedura potrà essere eseguita direttamente dall’esercente oppure tramite intermediari delegati, utilizzando il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Sebbene l’obbligo sia operativo da gennaio, è prevista una fase di graduale attuazione. Per gli strumenti di pagamento già in uso e associati a un contratto attivo a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio del servizio web nell’area riservata. La disponibilità del servizio è attesa per l’inizio di marzo 2026 e sarà comunicata pubblicamente dall’Agenzia delle Entrate.

Diversa è la disciplina per i dispositivi attivati dopo il 31 gennaio 2026. In tal caso, il collegamento dovrà avvenire a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del dispositivo e comunque entro la fine del mese stesso. Gli stessi termini saranno applicabili anche in caso di sostituzione o disattivazione di strumenti già esistenti.

Per chi, invece, effettua la trasmissione dei corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia, sarà possibile gestire il collegamento agli strumenti di pagamento direttamente all’interno di tale procedura, senza necessità di passaggi ulteriori.

Oltre al collegamento, la norma impone la memorizzazione puntuale dei dati di pagamento elettronico: ogni volta che viene effettuata una vendita o una prestazione, sarà obbligatorio registrare la forma di pagamento e l’ammontare sul documento commerciale. Tali dati andranno trasmessi giornalmente rispettando le specifiche tecniche già previste per l’invio dei corrispettivi.

Un altro elemento centrale riguarda l’apparato sanzionatorio, che viene aggiornato per includere anche le violazioni relative al mancato invio dei dati di pagamento elettronico e alla mancata associazione tra strumenti. In particolare, la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies del DLgs. 471/1997 sarà applicata anche per la violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati di pagamento. Inoltre, la multa da 1.000 a 4.000 euro già prevista per l’omessa installazione dei registratori telematici si estenderà anche ai casi di mancato collegamento degli strumenti di pagamento elettronico.

Per ulteriori chiarimenti e per eventuale assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

A partire dal 1° gennaio 2025, le imprese e i lavoratori autonomi possono beneficiare di un nuovo regime di rateizzazione dei debiti nei confronti di Inps e Inail. È quanto previsto dal decreto interministeriale Lavoro-Economia, recentemente bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione ufficiale.

Il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 23 della legge 203/2024, nota anche come Collegato lavoro.

Il nuovo meccanismo consente la rateizzazione fino a 36 o 60 mesi dei debiti per contributi, premi e relativi accessori di legge non ancora affidati alla riscossione. La durata del piano dipende dall’importo dovuto: fino a 500mila euro sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 36 rate mensili, mentre per debiti superiori si potrà ottenere una rateizzazione estesa fino a 60 mesi.

L’accesso a tale possibilità è vincolato alla dimostrazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Il decreto stabilisce i limiti massimi del numero di rate concedibili, superando le 24 rate previste ordinariamente. Tuttavia, le modalità operative dettagliate saranno definite da Inps e Inail, attraverso specifici atti dei rispettivi consigli di amministrazione. Saranno questi atti a fissare i criteri per valutare le condizioni economiche del richiedente, a stabilire i requisiti per il mantenimento della dilazione e a indicare le modalità di presentazione delle domande, che dovranno avvenire in via telematica.

Gli istituti definiranno anche i criteri per determinare il numero effettivo di rate concesse, in base alla situazione specifica del debitore e all’importo del debito. Inoltre, saranno regolamentate le modalità di pagamento delle rate e saranno individuati i casi di revoca, ad esempio per inadempienze o per il venir meno dei presupposti dichiarati.

Un’altra novità rilevante è rappresentata dalla possibilità di ottenere una seconda rateizzazione anche in presenza di un piano già attivo. Questa flessibilità aggiuntiva è pensata per chi, nel corso del tempo, dovesse incontrare ulteriori difficoltà a rispettare i termini di pagamento concordati inizialmente.

È importante sottolineare che, anche con una dilazione in corso, il contribuente sarà comunque tenuto a rispettare puntualmente gli obblighi contributivi mensili e periodici ordinari. La rateizzazione riguarda esclusivamente i debiti pregressi e non può in alcun modo sospendere i versamenti correnti.

Le nuove regole troveranno applicazione per tutte le domande presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione degli atti da parte dei consigli di amministrazione di Inps e Inail. Tuttavia, anche chi ha presentato domanda di rateazione a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge 203/2024, potrà chiedere l’adeguamento alle nuove condizioni, tramite un’apposita richiesta.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

FAQ
Quali debiti possono essere rateizzati secondo le nuove regole?
Si possono rateizzare debiti per contributi, premi e relativi accessori di legge non ancora affidati agli agenti della riscossione. L’importo determina la durata massima della rateizzazione: fino a 500mila euro per un massimo di 36 mesi, oltre tale soglia fino a 60 mesi.

Quali sono i requisiti per ottenere la rateizzazione?
È necessario trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, da dimostrare secondo criteri che verranno definiti direttamente da Inps e Inail nei rispettivi atti ufficiali.

error: