L’INPS ha reso nota, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, la disciplina del nuovo contributo denominato “Bonus mamme 2025”, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Decreto‑legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118. Si tratta di un contributo mensile pari a 40 euro destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che sostituisce in via temporanea – per l’anno 2025 – l’esonero contributivo inizialmente previsto e rinviato al 2026.

Il beneficio è riservato a coloro che rispettano determinati requisiti familiari, occupazionali e reddituali. In primo luogo, in termini familiari, il bonus spetta in caso di madri con due figli se il figlio più giovane non ha compiuto 10 anni, oppure in caso di madri con tre o più figli se il figlio più giovane non ha compiuto 18 anni. Tuttavia, nel caso di madri con tre o più figli, se sono titolari di contratto a tempo indeterminato, il beneficio non è riconosciuto perché per quelle lavoratrici è previsto l’esonero contributivo per la quota a loro carico già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024.

Sul fronte del rapporto di lavoro, il contributo si rivolge alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato (escluso il lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’INPS precisa che il reddito annuo da lavoro non deve superare i 40.000 euro. Questo significa che la lavoratrice deve risultare attiva e avere un reddito da lavoro – sia da lavoro dipendente che autonomo – entro tale soglia per poter beneficiare del contributo.

In termini di importo e durata, il bonus ammonta a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese in cui sussiste l’attività lavorativa nel corso del 2025. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione: per le domande già istruite, l’erogazione è fissata per dicembre 2025; per le domande non liquidate entro tale data, l’INPS provvederà entro febbraio 2026. L’importo massimo spettante per anno è dunque pari a 480 euro (12 mensilità × 40 euro). La somma è esente da tassazione e non rileva ai fini dell’ISEE.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all’INPS. Le modalità operative sono descritte dal messaggio del 31 ottobre 2025, n. 3289. Il termine ordinario per la presentazione, così come indicato, è stato prorogato al 9 dicembre 2025, poiché la scadenza originaria cadeva di domenica (7 dicembre) e l’8 dicembre è giorno festivo; per le lavoratrici che maturano il requisito successivamente (entro il 31 dicembre 2025) la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Le modalità di trasmissione includono il servizio online accessibile dal sito INPS (tramite SPID, CIE o CNS), oppure tramite il Contact Center o i patronati. Dopo l’invio della domanda è possibile verificare lo stato della lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

Va evidenziato che il bonus è condizionato all’effettiva attività lavorativa nel mese di riferimento: nel caso di sospensione o cessazione del rapporto, l’importo viene proporzionato ai mesi effettivi in cui il requisito è stato soddisfatto. Inoltre, la misura è temporanea e riguarda l’anno 2025: infatti, appare come sostituzione momentanea dell’esonero contributivo che entrerà in vigore nel 2026. Le lavoratrici interessate devono quindi prestare attenzione al fatto che per l’anno corrente viene applicato questo contributo e che eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro, per esempio da tempo determinato ad indeterminato, possono incidere sul diritto al beneficio (in particolare nel caso di madri con tre o più figli).

La misura rappresenta un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici con più figli, a condizione che rispettino i requisiti sopra indicati. Le componenti fondamentali sono dunque il numero di figli e la loro età, il tipo di rapporto di lavoro e la soglia reddituale. Il periodo di riferimento è l’anno 2025 e la domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti per poter beneficiare dell’erogazione già nel mese di dicembre oppure al più tardi entro febbraio 2026.

Per informazioni e assistenza operativa i nostri esperti sono a vostra disposizione.

A partire dal 1° aprile 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni fondamentali per le aziende private che intendono accedere a incentivi contributivi statali per l’assunzione di nuovi lavoratori. Tali obblighi, previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge 159/2025, riguardano la necessità di pubblicizzare le posizioni vacanti tramite il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl). L’obiettivo principale della norma è garantire trasparenza, accesso equo alle opportunità occupazionali e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Dl 159/25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile, ma tra le sue disposizioni rientra anche un aggiornamento della normativa in materia di costituzione del rapporto di lavoro. Con questa riforma, i datori di lavoro privati che intendano beneficiare delle agevolazioni contributive saranno obbligati a registrare le offerte di lavoro sul portale Siisl, una piattaforma digitale gestita dal Ministero del Lavoro e sviluppata tecnicamente dall’Inps.

Il Siisl, già previsto da una legge del 2023, è stato concepito per facilitare l’interazione tra i datori di lavoro, i disoccupati e i beneficiari di misure di sostegno al reddito, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e promuovere la formazione professionale. Grazie alla pubblicazione delle posizioni vacanti, il sistema punta a rendere più accessibili le opportunità occupazionali ai candidati in cerca di lavoro e, allo stesso tempo, ad aiutare le imprese a trovare risorse qualificate nel rispetto della normativa vigente.

Una volta inserite nel Siisl le informazioni relative alla posizione lavorativa disponibile verranno rese disponibili agli utenti. I datori di lavoro potranno quindi valutare i profili professionali e procedere con l’assunzione. La trasparenza di questo processo è parte integrante del disegno normativo, che vuole  coniugare incentivi fiscali con il rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un’altra importante innovazione introdotta dall’articolo 14 è la possibilità di trasmettere, sempre tramite il Siisl, anche il modello Unilav, ovvero la comunicazione obbligatoria relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro. Questa funzione sarà accessibile non solo per chi intende beneficiare delle agevolazioni, ma anche per tutte le aziende e gli intermediari abilitati che desiderano utilizzare il portale per la trasmissione dei dati, affiancandosi così all’attuale canale “CO” del Ministero del Lavoro.

Un adeguamento significativo sarà richiesto anche alle Agenzie per il lavoro, che dovranno, entro la stessa data del 1° aprile 2026, utilizzare obbligatoriamente il Siisl per pubblicare tutte le offerte di impiego che gestiscono. Queste agenzie avranno anche la possibilità di effettuare ricerche mirate tra i profili presenti nel portale, individuando i candidati idonei a ricoprire le posizioni richieste.

Dal punto di vista operativo, le modalità tecniche per l’attuazione delle nuove norme saranno dettagliate in un decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Questo passaggio sarà fondamentale per definire le procedure, i requisiti informatici e gli standard di interoperabilità tra i sistemi delle imprese e la piattaforma governativa.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

 

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una novità significativa per tutti gli esercenti che trasmettono i corrispettivi telematici: sarà infatti obbligatorio collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, come POS, app o dispositivi digitali di incasso. Non si tratterà, però, di un collegamento fisico, bensì digitale, tramite un apposito servizio web.

Questa nuova disposizione è stata introdotta dal provvedimento n. 424470/2025 dell’Agenzia delle Entrate, attuando quanto previsto dall’articolo 1, commi 74 e 77 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). La norma modifica l’articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 127/2015, introducendo un’ulteriore stretta per contrastare l’evasione fiscale e migliorare il controllo incrociato tra pagamenti elettronici e corrispettivi dichiarati.

Il collegamento obbligatorio non si tradurrà nell’uso di cavi o dispositivi fisici, ma sarà gestito tramite un sistema online che permetterà di associare ogni registratore telematico alla matricola dello strumento di pagamento elettronico corrispondente. In particolare, l’esercente dovrà accedere all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e utilizzare un apposito servizio web che verrà messo a disposizione dall’Agenzia.

Attraverso questo servizio, sarà necessario registrare i dati identificativi degli strumenti di pagamento utilizzati in abbinamento alla matricola del registratore telematico, già censito e attivato, indicando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui gli strumenti sono operativi. Un aspetto importante è che il sistema proporrà automaticamente l’elenco degli strumenti intestati all’esercente, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli intermediari finanziari.

La procedura potrà essere eseguita direttamente dall’esercente oppure tramite intermediari delegati, utilizzando il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Sebbene l’obbligo sia operativo da gennaio, è prevista una fase di graduale attuazione. Per gli strumenti di pagamento già in uso e associati a un contratto attivo a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio del servizio web nell’area riservata. La disponibilità del servizio è attesa per l’inizio di marzo 2026 e sarà comunicata pubblicamente dall’Agenzia delle Entrate.

Diversa è la disciplina per i dispositivi attivati dopo il 31 gennaio 2026. In tal caso, il collegamento dovrà avvenire a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del dispositivo e comunque entro la fine del mese stesso. Gli stessi termini saranno applicabili anche in caso di sostituzione o disattivazione di strumenti già esistenti.

Per chi, invece, effettua la trasmissione dei corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia, sarà possibile gestire il collegamento agli strumenti di pagamento direttamente all’interno di tale procedura, senza necessità di passaggi ulteriori.

Oltre al collegamento, la norma impone la memorizzazione puntuale dei dati di pagamento elettronico: ogni volta che viene effettuata una vendita o una prestazione, sarà obbligatorio registrare la forma di pagamento e l’ammontare sul documento commerciale. Tali dati andranno trasmessi giornalmente rispettando le specifiche tecniche già previste per l’invio dei corrispettivi.

Un altro elemento centrale riguarda l’apparato sanzionatorio, che viene aggiornato per includere anche le violazioni relative al mancato invio dei dati di pagamento elettronico e alla mancata associazione tra strumenti. In particolare, la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies del DLgs. 471/1997 sarà applicata anche per la violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati di pagamento. Inoltre, la multa da 1.000 a 4.000 euro già prevista per l’omessa installazione dei registratori telematici si estenderà anche ai casi di mancato collegamento degli strumenti di pagamento elettronico.

Per ulteriori chiarimenti e per eventuale assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

A partire dal 1° gennaio 2025, le imprese e i lavoratori autonomi possono beneficiare di un nuovo regime di rateizzazione dei debiti nei confronti di Inps e Inail. È quanto previsto dal decreto interministeriale Lavoro-Economia, recentemente bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione ufficiale.

Il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 23 della legge 203/2024, nota anche come Collegato lavoro.

Il nuovo meccanismo consente la rateizzazione fino a 36 o 60 mesi dei debiti per contributi, premi e relativi accessori di legge non ancora affidati alla riscossione. La durata del piano dipende dall’importo dovuto: fino a 500mila euro sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 36 rate mensili, mentre per debiti superiori si potrà ottenere una rateizzazione estesa fino a 60 mesi.

L’accesso a tale possibilità è vincolato alla dimostrazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Il decreto stabilisce i limiti massimi del numero di rate concedibili, superando le 24 rate previste ordinariamente. Tuttavia, le modalità operative dettagliate saranno definite da Inps e Inail, attraverso specifici atti dei rispettivi consigli di amministrazione. Saranno questi atti a fissare i criteri per valutare le condizioni economiche del richiedente, a stabilire i requisiti per il mantenimento della dilazione e a indicare le modalità di presentazione delle domande, che dovranno avvenire in via telematica.

Gli istituti definiranno anche i criteri per determinare il numero effettivo di rate concesse, in base alla situazione specifica del debitore e all’importo del debito. Inoltre, saranno regolamentate le modalità di pagamento delle rate e saranno individuati i casi di revoca, ad esempio per inadempienze o per il venir meno dei presupposti dichiarati.

Un’altra novità rilevante è rappresentata dalla possibilità di ottenere una seconda rateizzazione anche in presenza di un piano già attivo. Questa flessibilità aggiuntiva è pensata per chi, nel corso del tempo, dovesse incontrare ulteriori difficoltà a rispettare i termini di pagamento concordati inizialmente.

È importante sottolineare che, anche con una dilazione in corso, il contribuente sarà comunque tenuto a rispettare puntualmente gli obblighi contributivi mensili e periodici ordinari. La rateizzazione riguarda esclusivamente i debiti pregressi e non può in alcun modo sospendere i versamenti correnti.

Le nuove regole troveranno applicazione per tutte le domande presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione degli atti da parte dei consigli di amministrazione di Inps e Inail. Tuttavia, anche chi ha presentato domanda di rateazione a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge 203/2024, potrà chiedere l’adeguamento alle nuove condizioni, tramite un’apposita richiesta.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

FAQ
Quali debiti possono essere rateizzati secondo le nuove regole?
Si possono rateizzare debiti per contributi, premi e relativi accessori di legge non ancora affidati agli agenti della riscossione. L’importo determina la durata massima della rateizzazione: fino a 500mila euro per un massimo di 36 mesi, oltre tale soglia fino a 60 mesi.

Quali sono i requisiti per ottenere la rateizzazione?
È necessario trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, da dimostrare secondo criteri che verranno definiti direttamente da Inps e Inail nei rispettivi atti ufficiali.

Nel mese di novembre 2025 sono previste numerose scadenze fiscali e contributive che interessano imprese, professionisti e lavoratori. Di seguito una panoramica dettagliata, organizzata per data, con i principali adempimenti da rispettare.

10 novembre 2025 – Assistenza Fiscale

I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025 devono inviare le dichiarazioni ed effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte entro il 10 novembre.

17 novembre 2025 – Denuncia e versamento contributi Casagit

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti devono provvedere al versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 – Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma.
Sono inoltre tenuti a trasmettere il Modello DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio, utilizzando la propria casella di posta certificata, del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

17 novembre 2025 – Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

17 novembre 2025 – Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore a:

  • 500.000,00 euro (imprese che prestano servizi e professionisti);
  • 800.000,00 euro (altri soggetti).
    Il versamento dell’IVA dovuta per ottobre (o per settembre in caso di contabilità affidata a terzi) o per il terzo trimestre 2025 va effettuato entro il 17 novembre tramite modello F24 esclusivamente online.
    Novità: si applica il reverse charge per i servizi logistici e di trasporto, con codice tributo dedicato.

17 novembre 2025 – Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

I contribuenti possono rateizzare le somme dovute per saldo e primo acconto di imposte sui redditi e IRAP. Il versamento deve concludersi entro il 16 dicembre. Le rate mensili sono da versare entro il 16 di ciascun mese, con interessi del 4% annuo calcolati con metodo commerciale e 0,33% forfettario sulle rate successive.

17 novembre 2025 – Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta devono versare entro il 17 novembre le ritenute operate nel mese di ottobre su compensi da lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e altri redditi.
Chi opta per il modello semplificato deve comunicare anche le ritenute operate, i crediti utilizzati in compensazione e gli ulteriori dati indicati dall’Agenzia delle Entrate.

17 novembre 2025 – Versamento IV rata premio Inail

I datori di lavoro che hanno scelto il pagamento rateale del premio Inail devono versare la quarta rata. Il pagamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite F24, direttamente o con intermediari.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione terreni (1.1.2023)

Contribuenti che hanno rivalutato il valore dei terreni edificabili o agricoli posseduti al 1° gennaio 2023 devono versare la terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva entro questa data.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione partecipazioni (1.1.2023)

Contribuenti che hanno rivalutato il valore di partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023 versano la terza rata dell’imposta sostitutiva.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione criptovalute

Coloro che hanno rideterminato il valore delle criptovalute possedute al 1° gennaio 2023 con imposta sostitutiva devono effettuare il terzo e ultimo versamento.

20 novembre 2025 – Comunicazione digitale GIG economy

I committenti di prestazioni autonome occasionali svolte tramite piattaforme digitali devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro questa data. La comunicazione avviene tramite il modello “Uni-Piattaforme” sul Portale Servizi Lavoro del Ministero.

25 novembre 2025 – Contributi Enpaia: denuncia e versamento

Le aziende agricole devono confermare le retribuzioni erogate a ottobre nel portale Enpaia e versare i relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

25 novembre 2025 – Elenchi riepilogativi Intrastat mensili

I soggetti obbligati mensilmente devono presentare in via telematica gli elenchi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuati nel mese di ottobre.

30 novembre 2025 – Domanda CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro nei settori industria ed edilizia possono presentare all’INPS, tramite portale, domanda di Cassa Integrazione per eventi straordinari avvenuti nel mese precedente. La domanda deve riportare causa, durata, nominativi e ore richieste.

30 novembre 2025 – Compilazione LUL

Entro questa data i datori di lavoro devono compilare il Libro Unico del Lavoro per ottobre, indicando distintamente in busta paga l’imponibile per ferie non godute.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie politiche di sostegno al tessuto imprenditoriale locale, ha lanciato un nuovo intervento economico dedicato alle microimprese con sede operativa nei comuni che rientrano nei criteri delle “Aree Interne”. Questa iniziativa, in linea con la strategia nazionale per la valorizzazione di territori marginali e a rischio spopolamento, si propone di rafforzare la capacità competitiva e di rilancio delle piccole realtà economiche, ritenute essenziali per la coesione sociale ed economica di queste zone.

Il bando regionale prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle microimprese, con l’obiettivo di sostenere investimenti materiali e immateriali funzionali al rilancio e alla continuità dell’attività. I fondi stanziati derivano da risorse europee, nazionali e regionali, nell’ambito della Programmazione Unitaria 2021-2027, in particolare attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

L’iniziativa si rivolge a microimprese che esercitano la propria attività in uno dei settori economici ammessi, tra cui rientrano commercio, artigianato, turismo, servizi alla persona, cultura e attività ricreative. È necessario che le imprese abbiano una sede operativa attiva e registrata in uno dei Comuni individuati come parte delle “Aree Interne” della Lombardia. L’elenco dei Comuni ammissibili è disponibile negli allegati tecnici del bando stesso.

Per essere ammesse, le microimprese devono risultare iscritte e attive al Registro delle Imprese e non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in procedura concorsuale. Devono inoltre essere in regola con gli obblighi contributivi e normativi, inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tracciabilità finanziaria.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa ammonta a 40.000 euro, con una copertura fino al 90% delle spese ammissibili. L’investimento minimo richiesto per partecipare al bando è pari a 5.000 euro. Le spese devono essere direttamente funzionali all’attività economica e realizzate entro un termine stabilito nel bando. Sono ammissibili, tra le altre, le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature, opere murarie strettamente collegate all’investimento, l’adozione di soluzioni digitali, l’efficientamento energetico e l’adeguamento dei locali.

La presentazione della domanda deve avvenire attraverso la piattaforma telematica Bandi Online di Regione Lombardia. È previsto un sistema di valutazione a sportello, il che significa che le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese devono quindi prestare particolare attenzione alla documentazione da allegare, che include il piano d’investimento dettagliato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la visura camerale aggiornata e ogni altro documento richiesto.

Il bando rientra nella più ampia strategia di sostegno alla ripresa economica post-pandemica e alla promozione dell’innovazione e digitalizzazione del tessuto imprenditoriale. Attraverso queste misure, Regione Lombardia intende contrastare il declino socio-economico delle aree più fragili e favorire il radicamento delle attività economiche sul territorio.

In particolare, il contributo ha lo scopo di sostenere la transizione digitale e la sostenibilità ambientale delle microimprese, accompagnandole nel processo di aggiornamento tecnologico e adeguamento normativo. L’incentivo può anche essere utilizzato per percorsi formativi del personale e per l’adozione di strumenti che favoriscano l’inclusione lavorativa e la conciliazione tra vita e lavoro.

Le imprese beneficiarie devono mantenere attiva la sede operativa e la destinazione d’uso degli investimenti per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo. Qualsiasi variazione o dismissione degli asset acquistati comporta la revoca totale o parziale del contributo ricevuto.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’impresa riceve una comunicazione formale di concessione con l’indicazione delle spese ammesse e delle modalità di rendicontazione. È prevista una fase finale di controllo e verifica, durante la quale possono essere richiesti documenti integrativi o sopralluoghi presso la sede dell’attività.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff è a vostra disposizione!

 

TABELLA RIEPILOGATIVA – CONTRIBUTO MICRO IMPRESE LOMBARDIA 2025

Ente erogatore Regione Lombardia
Tipologia di agevolazione Contributo a fondo perduto
Destinatari Micro imprese con sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro Imprese e in regola con gli obblighi contributivi e fiscali
Definizione di micro impresa Meno di 10 addetti e fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di euro
Finalità Sostenere investimenti per ammodernamento, digitalizzazione, sostenibilità e competitività delle micro imprese
Interventi ammissibili Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, arredi; opere edili funzionali; consulenze specialistiche collegate all’investimento
Spese non ammissibili Beni usati, leasing, noleggio, canoni di locazione, imposte, tasse, interessi passivi
Importo minimo del contributo 3.000 €
Importo massimo del contributo 30.000 €
Intensità dell’aiuto Fino al 50% delle spese ammissibili
Regime di aiuto “De minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013
Modalità di presentazione Domanda telematica sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia
Criterio di selezione Ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento fondi
Documentazione richiesta Progetto di investimento, preventivi di spesa, visura camerale, dichiarazioni di conformità ai requisiti
Erogazione del contributo In due tranche: anticipo (50%) con garanzia fideiussoria e saldo finale a rendicontazione approvata
Durata massima dei progetti 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione
Obblighi dei beneficiari Mantenere sede e beni per almeno 3 anni; conservare documentazione per 5 anni; accettare controlli regionali
Cause di revoca Irregolarità, false dichiarazioni, mancato rispetto dei tempi o degli obblighi di mantenimento
Dotazione finanziaria complessiva Stanziamento regionale fino ad esaurimento risorse, con possibile integrazione

Nel disegno di legge della Finanziaria 2026, attualmente in bozza, il Legislatore introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, denominata “rottamazione-quinquies”, riferita ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Si tratta di un ulteriore intervento volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva in modo agevolato, beneficiando dell’eliminazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive.

La rottamazione-quinquies riguarda le somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 per le imposte dirette, e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972 per l’IVA.
La norma prevede una significativa limitazione rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione: l’agevolazione è circoscritta alle somme connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatico e formale. Restano quindi escluse, ad esempio, le imposte di registro, successione e donazione, che non rientrano nel perimetro della definizione.

Rientrano invece tra i carichi definibili anche i contributi previdenziali INPS, a condizione che non siano richiesti a seguito di accertamento, e le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale, nonché quelle maturate per rimborsi spese relative alle procedure esecutive o alla notifica della cartella di pagamento. La definizione agevolata si applica inoltre ai carichi che fanno parte di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012, nonché alle ristrutturazioni dei debiti del consumatore e ai concordati minori previsti dal D.Lgs. 14/2019.

La rottamazione-quinquies consente di estinguere anche i debiti relativi a carichi già oggetto di precedenti procedure di definizione agevolata divenute inefficaci. Rientrano quindi le posizioni riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017 che erano state coinvolte nelle seguenti operazioni:

  • Rottamazione di cui all’art. 6, comma 2, del DL 193/2016, relativa ai carichi 2000-2016.
  • Rottamazione-bis, introdotta dall’art. 1, comma 5, del DL 148/2017, riguardante i carichi dal 2000 al 2017.
  • Rottamazione-ter, disciplinata dall’art. 3, comma 5, del DL 119/2018.
  • Saldo e stralcio, previsto dall’art. 1, comma 189, della Legge 145/2018 per le persone fisiche in comprovata difficoltà economica.
  • Riapertura delle definizioni “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” introdotta dall’art. 16-bis del DL 34/2019.

Sono inoltre compresi i debiti relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che al 30 settembre 2025 risultano inefficaci in relazione alla rottamazione-quater, prevista dalla Legge 197/2022, e alla riammissione disciplinata dall’art. 3-bis del DL 202/2024 per i soggetti decaduti entro il 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, la rottamazione è ammessa solo per gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio, escludendo quindi l’importo principale delle sanzioni.

Sono escluse dalla rottamazione-quinquies le posizioni relative a singoli carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, siano state versate tutte le rate scadute delle precedenti procedure di rottamazione-quater o della riammissione prevista dal DL 202/2024.
In sostanza, non possono aderire i contribuenti che hanno già completato correttamente i pagamenti dovuti per tali procedure.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata tramite apposita dichiarazione all’Agente della riscossione. Tale domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia.
Entro lo stesso termine sarà possibile anche integrare una dichiarazione già presentata.

Nella domanda occorre specificare il numero di rate prescelto e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare agli stessi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, avviene soltanto dopo il perfezionamento della definizione, ossia con il pagamento della prima rata o dell’intero importo in unica soluzione, e con la produzione in giudizio della domanda e della documentazione attestante il pagamento.

Possono presentare la dichiarazione anche i soggetti che, pur avendo già effettuato pagamenti parziali, hanno corrisposto integralmente le somme dovute per i carichi oggetto della definizione.

Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’importo complessivo da versare, la suddivisione delle rate – non inferiori a 100 euro – e le relative scadenze.
Il pagamento potrà avvenire:

  • In unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • In un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Le scadenze delle prime rate sono fissate come segue:
31 luglio 2026 per la prima rata, 30 settembre 2026 per la seconda, 30 novembre 2026 per la terza.
Dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034.
Le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, sono previste rispettivamente al 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Novità della Rottamazione-Quinquies

Una delle principali novità introdotte dalla Finanziaria 2026 riguarda il trattamento degli interessi di rateazione e le modalità di pagamento tramite addebito diretto.
A partire dal 1° agosto 2026, gli interessi applicati sulle rate della rottamazione saranno raddoppiati, passando dal 2% al 4% annuo. Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto alle precedenti versioni della definizione agevolata, che avevano mantenuto un tasso più contenuto.

Inoltre, il legislatore prevede espressamente la possibilità di effettuare i versamenti tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal contribuente nella domanda. Tale opzione di addebito diretto rappresenta una semplificazione operativa che consente di evitare dimenticanze o ritardi, garantendo una maggiore regolarità dei pagamenti nel lungo periodo.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025, è attiva la finestra temporale per la presentazione delle domande relative al beneficio denominato Autoimpiego Centro-Nord 2025 (ACN). L’iniziativa, concepita nell’ambito delle politiche attive del lavoro, si rivolge a giovani under 35 interessati ad avviare nuove attività autonome, imprenditoriali o libero-professionali nelle regioni del Centro-Nord. Questo incentivo, finanziato con una dotazione complessiva di quasi 220 milioni di euro, è stato reso operativo grazie al combinato disposto del Decreto Ministeriale dell’11 luglio 2025 e del Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2025, a sua volta derivante dal Decreto Coesione (DL 60/2024).

Il provvedimento si inserisce in un più ampio contesto di sostegno alla creazione di nuova occupazione e allo sviluppo del tessuto produttivo giovanile italiano. La misura ACN si propone infatti come complementare a “Resto al Sud 2.0”, incentivo parallelo destinato alle medesime finalità ma geograficamente rivolto alle regioni del Mezzogiorno. La gestione operativa del beneficio è affidata a Invitalia S.p.A., soggetto attuatore incaricato della raccolta, valutazione e monitoraggio delle domande di agevolazione.

È importante sottolineare che la procedura di accesso al beneficio è di tipo “a sportello”, il che implica una valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Di conseguenza, la tempistica nella predisposizione e nell’invio della documentazione rappresenta un elemento determinante ai fini dell’accoglimento dell’istanza. In tal senso, la pubblicazione del Decreto Direttoriale avvenuta solo pochi giorni prima dell’apertura del bando impone ai potenziali beneficiari una pianificazione tempestiva di tutti gli adempimenti previsti.

La procedura di presentazione è esclusivamente telematica ed è accessibile attraverso il portale ufficiale di Invitalia, previa autenticazione nell’area personale del sito. È essenziale che l’utente sia in possesso di una identità digitale riconosciuta (SPID, CIE o CNS) e disponga di una firma digitale e di una PEC attiva per la validazione della domanda e dei relativi allegati. Nei giorni antecedenti l’apertura dello sportello, il richiedente è tenuto a effettuare la registrazione dell’iniziativa e, se necessario, a designare un delegato tramite la sezione “Anagrafica e deleghe” disponibile sulla piattaforma.

L’intera architettura normativa e procedurale su cui si fonda l’ACN evidenzia un forte impegno delle istituzioni nell’incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, soprattutto in contesti geografici caratterizzati da maggiori dinamiche economiche e sociali. Le regioni del Centro-Nord rappresentano infatti un’area strategica per il rilancio di settori ad alto potenziale di sviluppo, e l’inserimento di nuove realtà professionali giovanili può costituire un motore significativo di innovazione, resilienza economica e occupazione qualificata.

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

FAQ

  1. Chi può presentare domanda per il beneficio Autoimpiego Centro-Nord 2025?
    Possono accedere alla misura i giovani under 35 che intendono avviare una nuova attività autonoma, imprenditoriale o libero-professionale con sede operativa nelle regioni del Centro-Nord. È necessario rispettare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale dell’11 luglio 2025 e dal Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2025.
  2. Quali strumenti digitali sono necessari per presentare correttamente la domanda?
    Per accedere alla piattaforma Invitalia e completare la procedura di presentazione della domanda, è indispensabile disporre di uno dei seguenti strumenti di identificazione: SPID, CIE o CNS. Inoltre, è obbligatorio possedere una firma digitale e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo.
  3. Come vengono valutate le domande e quando scadono i termini?
    Le domande vengono valutate secondo una procedura a sportello, cioè in ordine cronologico di presentazione, e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Non è prevista una scadenza fissa, quindi è fondamentale presentare la richiesta il prima possibile, a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025.

 

Dal 10 ottobre 2025 entra in vigore una delle più significative riforme italiane sul fronte tecnologico e lavorativo: la legge n. 132/2025, intitolata Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Questo nuovo provvedimento rappresenta il primo intervento organico volto a regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro, nelle professioni e nella pubblica amministrazione, fissando principi, diritti e obblighi destinati a ridefinire il rapporto tra uomo e tecnologia.

L’obiettivo è quello di garantire un impiego dell’IA trasparente, responsabile e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Il legislatore sottolinea come la tecnologia debba essere al servizio dell’uomo e non sostituirlo, con un approccio antropocentrico che salvaguardi la dignità, la libertà e l’autonomia del lavoratore e del cittadino. All’interno di questo quadro, la legge promuove uno sviluppo dell’IA che sia anche etico, valorizzando l’innovazione ma all’interno di confini ben definiti.

Un punto centrale della legge riguarda l’ambito lavorativo. Viene infatti stabilito che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per organizzare, monitorare o gestire il rapporto di lavoro deve sempre essere comunicato in modo chiaro e accessibile ai lavoratori.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di informare i propri dipendenti e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo di sistemi di IA nel processo decisionale aziendale, soprattutto se tali sistemi incidono su ambiti delicati come l’assunzione, la valutazione delle performance, l’assegnazione di incarichi, la cessazione del contratto o la gestione della produttività.

L’informazione fornita ai lavoratori deve essere strutturata, leggibile tramite strumenti digitali e comprensibile anche da soggetti non esperti in tecnologie. Non è più sufficiente una formula generica: occorre dichiarare quale IA viene utilizzata, per quali scopi, e quali sono i criteri che guidano l’elaborazione e l’interpretazione dei dati da parte dei sistemi automatizzati.

Un altro elemento innovativo della legge è il suo impatto sulle professioni intellettuali. I professionisti — avvocati, commercialisti, architetti, consulenti, ingegneri, medici, formatori — che decidono di avvalersi dell’IA per svolgere parte del proprio lavoro, devono informare i clienti sull’uso degli strumenti automatizzati. L’intelligenza artificiale, in questo contesto, può essere adottata solo come supporto e non può in alcun modo sostituire l’apporto intellettuale del professionista. La legge vieta infatti l’utilizzo prevalente dell’IA nelle attività professionali che richiedono analisi critica, interpretazione, creatività o giudizio soggettivo.

Per preservare la fiducia tra cliente e professionista, viene introdotto l’obbligo di comunicazione trasparente: il cliente deve sapere quando e come l’IA viene impiegata, quali processi sono automatizzati e quale parte dell’attività è frutto dell’analisi umana. In questo modo si evita il rischio che l’assistenza fornita perda valore o venga percepita come standardizzata, e si tutelano la qualità, l’unicità e la responsabilità della prestazione professionale.

Sul piano operativo, questa nuova disciplina impone alle imprese e ai professionisti una serie di adempimenti pratici. Anzitutto, devono mappare i processi in cui viene utilizzata o potrebbe essere introdotta l’IA, valutando attentamente l’impatto su lavoratori, clienti e partner.

Successivamente, devono predisporre documentazione specifica che descriva i sistemi adottati, le loro finalità e le modalità di funzionamento. Infine, è necessario definire ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione per garantire il monitoraggio continuo dell’utilizzo delle tecnologie.

Un’altra importante novità della legge riguarda l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un Osservatorio nazionale sull’intelligenza artificiale applicata al lavoro. L’organo avrà il compito di monitorare l’impatto delle tecnologie sul mercato del lavoro, supportare l’elaborazione di una strategia nazionale in materia di IA, formulare proposte normative e promuovere attività formative rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai professionisti. La finalità è quella di rafforzare le competenze digitali, evitare effetti distorsivi sul mercato e garantire un uso equo e inclusivo della tecnologia.

Dal punto di vista giuridico, la legge n. 132/2025 si integra con il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, condividendone l’approccio basato sulla valutazione del rischio. I sistemi IA vengono classificati in base alla loro pericolosità per i diritti fondamentali: da quelli a rischio inaccettabile, vietati, a quelli ad alto rischio, che richiedono valutazioni e controlli approfonditi. In questo quadro, anche le aziende italiane dovranno adeguarsi a standard comuni europei, adottando misure di conformità e sistemi di audit interno per evitare sanzioni e contenziosi.

La legge, inoltre, interviene sul fronte penale, introducendo aggravanti per chi utilizza l’IA in modo illecito. In particolare, si prevedono sanzioni più severe per reati commessi sfruttando sistemi automatizzati, come la manipolazione di dati, la diffusione di contenuti generati artificialmente a fini di truffa o la discriminazione algoritmica. Questo rafforza la consapevolezza che l’intelligenza artificiale non è uno strumento neutro, ma un mezzo potenzialmente molto potente, che richiede controlli stringenti e un forte senso di responsabilità da parte di chi la impiega.

 

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento molto importante nel sistema sanzionatorio tributario italiano, in quanto permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni o errori nei versamenti dei tributi, beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni.

Con l’introduzione del “ravvedimento sprint”, la normativa si è evoluta ulteriormente, prevedendo una riduzione particolarmente favorevole per chi effettua il pagamento dovuto entro un brevissimo lasso di tempo.

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione per omesso o tardivo versamento di tributi si articola secondo precisi scaglioni temporali. Se il versamento dell’imposta avviene entro il 14° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari allo 0,83% per ogni giorno di ritardo sull’importo non versato. A partire dal 15° giorno, la sanzione sale al 12,5% fisso, per arrivare infine al 25% dal 90° giorno successivo alla scadenza.

Un aspetto interessante e vantaggioso per il contribuente è che la riduzione per i ritardi inferiori ai 15 giorni si applica indipendentemente dal ricorso al ravvedimento, estendendosi anche a violazioni non regolarizzate. Le stesse percentuali sanzionatorie sono utilizzabili nei casi di liquidazione d’imposta maggiore derivante da controlli automatizzati e formali, come previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dall’articolo 54-bis del DPR 633/72.

Le principali percentuali di riduzione previste dalla normativa sono: 1/10 della sanzione minima se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni; 1/9 se entro 90 giorni; 1/8 se entro la presentazione della dichiarazione successiva. Tali percentuali si applicano direttamente alla sanzione minima prevista, che come accennato varia in base al ritardo.

Per calcolare correttamente l’importo della sanzione ridotta, è fondamentale verificare due elementi: la data della violazione e la data del ravvedimento. In presenza di un versamento eseguito entro 15 giorni dalla scadenza, ma regolarizzato successivamente, la sanzione “base” resta lo 0,83% giornaliero, anche se il beneficio della riduzione viene poi modulato in base al tempo trascorso fino alla regolarizzazione.

È possibile configurare vari scenari operativi. Nel primo caso, se il contribuente effettua entro 15 giorni dalla scadenza il versamento completo dell’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi, la sanzione applicabile è quella dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo. Nel secondo caso, se entro i 15 giorni viene versata solo l’imposta, mentre sanzione e interessi vengono saldati in un momento successivo, si applica la sanzione “piena” giornaliera dello 0,83% fino alla data del versamento dell’imposta. Alla base di calcolo così determinata si applica poi la riduzione, a seconda del momento del ravvedimento (1/10, 1/9, 1/8 ecc.).

Questa impostazione è stata chiarita anche dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sanzione base si calcola sul numero di giorni di ritardo nel versamento, mentre il coefficiente di riduzione dipende dal momento in cui viene perfezionato il ravvedimento. È importante, nella pratica, calcolare dapprima la sanzione piena, applicare successivamente la riduzione prevista e infine arrotondare il risultato al centesimo di euro per evitare errori.

Un ulteriore dettaglio tecnico riguarda l’utilizzo dei codici tributo per l’effettuazione dei versamenti. Gli importi dovuti a titolo di sanzione ridotta sono da versare con il codice 8904, mentre per gli interessi moratori va utilizzato il codice 1991. Per il versamento dell’imposta vera e propria si utilizza invece il codice specifico riferito al tipo di tributo, ad esempio il 6009 per l’IVA.

Tutti questi accorgimenti operativi permettono ai contribuenti di regolarizzare tempestivamente le proprie posizioni evitando le sanzioni più pesanti previste per omissioni prolungate. L’adozione del ravvedimento sprint, soprattutto in contesti di lievi ritardi, risulta uno strumento particolarmente efficace, grazie alla sua flessibilità e alla riduzione sensibile delle sanzioni.

Le indicazioni pratiche per l’applicazione del ravvedimento richiedono attenzione non solo alle scadenze, ma anche alla corretta determinazione delle percentuali e all’utilizzo appropriato dei codici tributo. La corretta gestione di questi aspetti contribuisce a evitare errori e garantire il rispetto delle norme vigenti.

Infine, è fondamentale ricordare che le percentuali utilizzate nei calcoli delle sanzioni ridotte sono state arrotondate alla quarta cifra decimale per semplicità espositiva, ma nella pratica è opportuno seguire un processo di calcolo accurato e strutturato, come descritto, al fine di ottenere risultati corretti.

 

Giorni di ritardo Sanzione base Ravvedimento operoso Riduzione applicabile Percentuale finale (giornaliera o fissa)
1–14 giorni 0,83% per ogni giorno 1/10 (entro 30 giorni) 0,0833% per giorno
15–90 giorni 12,5% fisso 1/10 (entro 30 giorni) 1,25%
1/9 (entro 90 giorni) 1,39%
1/8 (entro dichiarazione annuale) 1,56%
Oltre 90 giorni 25% fisso 1/8 (entro dichiarazione annuale) 3,13%
Versamento entro 15 gg 0,83% per giorno anche se non regolarizzato Non necessario per sanzione ridotta Non applicabile 0,83% per giorno
Solo imposta entro 15 gg, ravvedimento dopo 0,83% per giorno fino al pagamento Riduzioni 1/10, 1/9, 1/8 a seconda del momento Variabile (es. 0,0833%, 0,0922%, 0,10375%)
  • Gli interessi sono sempre dovuti e calcolati al tasso legale annuo.
  • La base di calcolo è l’importo non versato; la sanzione ridotta si applica dopo il calcolo della sanzione piena.
  • Codici tributo: 8904 per la sanzione, 1991 per gli interessi, codice tributo ordinario per l’imposta.

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

error: