Nel contesto della Finanziaria 2025, è stata introdotta una misura agevolativa denominata Mini IRES, che prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo anno 2025. Tale beneficio fiscale, predisposto per incentivare la patrimonializzazione, gli investimenti e l’occupazione, è stato regolamentato tramite il Decreto MEF dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025. La misura si rivolge alle imprese che rispettano precise condizioni fiscali, patrimoniali e occupazionali.
La Mini IRES si inserisce in un quadro normativo di transizione verso una riforma fiscale più ampia, in cui l’impiego degli utili in investimenti qualificati, nuove assunzioni o partecipazione agli utili sarà premiato con regimi agevolati.
I soggetti ammessi all’agevolazione includono società residenti in Italia come spa, sapa, srl, società cooperative, società europee, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali e soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia. Anche gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota IRES maggiorata del 3,5% possono accedervi.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti in liquidazione, in procedure concorsuali, che applicano regimi forfetari o di contabilità semplificata, nonché coloro che distribuiscono una quota superiore al 20% dell’utile 2024. L’agevolazione è preclusa anche in presenza di accordi di ristrutturazione che comportano cessazione d’attività.
L’accesso alla Mini IRES richiede due condizioni simultanee: accantonamento ad apposita riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024, e investimenti rilevanti per almeno il 30% di tale quota, e comunque non inferiori al 24% dell’utile 2023. L’accantonamento si considera valido se destinato a riserve e non distribuito, compresi gli utili portati a nuovo o destinati alla copertura di perdite. La distribuzione di acconti su dividendi è equiparata a distribuzione ordinaria.
Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione del Modello Redditi relativo al 2025, ossia entro il 31 ottobre 2026. Gli investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, rientranti tra quelli previsti dalla normativa Industria 4.0 (Tabelle A e B, Legge 232/2016), con obbligo di interconnessione al sistema aziendale. Sono ammessi anche gli investimenti previsti dal DL 19/2024 (Transizione 5.0), che portino a una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% per l’intera struttura produttiva o del 5% per i processi coinvolti.
I beni in leasing sono considerati acquisiti alla data di consegna. Il costo va determinato secondo i criteri dell’art. 110 del TUIR, includendo anche gli oneri accessori. La sostituzione di beni nel periodo di osservazione quinquennale non comporta la perdita dell’agevolazione, purché il bene sostitutivo abbia caratteristiche equivalenti o superiori e sia interconnesso. In caso contrario, si verifica una causa di decadenza, con obbligo di restituzione del beneficio fiscale.
L’ammontare minimo dell’investimento è definito dal valore maggiore tra: 30% dell’utile 2024 accantonato, 24% dell’utile 2023, o € 20.000. Questo meccanismo garantisce che l’agevolazione sia accessibile solo in presenza di investimenti significativi.
Il beneficio è subordinato anche al mantenimento o incremento dell’occupazione. Nel 2025, il numero di unità lavorative annue (ULA) non deve risultare inferiore alla media del triennio 2022-2024, con esclusione di cessazioni volontarie o fisiologiche. Inoltre, è richiesto un incremento occupazionale pari ad almeno 1% dei lavoratori a tempo indeterminato del 2024, e comunque non inferiore a un’unità.
L’impresa deve evitare il ricorso alla CIG ordinaria nei periodi 2024 e 2025, salvo eventi transitori e non imputabili. Il rispetto di tali requisiti è essenziale per conservare il diritto all’agevolazione.
Il decreto prevede anche la possibilità di computare le perdite fiscali pregresse, a riduzione del reddito assoggettato all’aliquota agevolata, in deroga alla disciplina ordinaria. Tuttavia, non è possibile fruire del beneficio su maggiori redditi accertati in sede di controllo o da dichiarazioni integrative presentate successivamente.
La normativa introduce misure di monitoraggio e controllo, tra cui l’obbligo di indicare in dichiarazione un apposito prospetto che evidenzi l’utilizzo delle riserve vincolate. In caso di distribuzione degli utili accantonati o dismissione dei beni oggetto dell’investimento prima della scadenza del periodo minimo, l’impresa decade dal beneficio e deve versare la differenza d’imposta.
In ambito di trasparenza fiscale, se una società partecipata ha optato per il regime ex art. 115 TUIR, la quota di reddito agevolabile viene imputata ai soci in proporzione. Tuttavia, i soci non ammessi alla Mini IRES devono separare il reddito soggetto a IRES ridotta da quello ordinario. Le srl trasparenti ex art. 116 TUIR restano escluse, poiché i loro soci sono persone fisiche.
Infine, l’agevolazione è cumulabile con altri incentivi, a condizione che il beneficio complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per l’investimento. I limiti e le condizioni di cumulo sono disciplinati dalle singole normative che regolano i crediti d’imposta coinvolti, tra cui quelli per Industria 4.0 e Transizione 5.0.
Per maggiori chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Tabella riepilogativa Mini IRES 2025
Aliquota agevolata | 20% (anziché 24%) |
Periodo di applicazione | Solo per il 2025 |
Normativa di riferimento | Art. 1, commi 436-444, Legge n. 207/2024 – Decreto MEF 8.8.2025 |
Soggetti beneficiari | Società di capitali, cooperative, mutue assicurazioni, enti commerciali, stabili organizzazioni in Italia |
Soggetti esclusi | In liquidazione, in procedure concorsuali, in regime forfetario o semplificato, con utile 2024 non accantonato ≥80% |
Condizioni principali | Accantonamento ≥80% utile 2024 e investimenti ≥30% quota accantonata (comunque ≥24% utile 2023 o € 20.000) |
Tipologia di investimenti ammessi | Beni “Industria 4.0” e “Transizione 5.0” nuovi, interconnessi, destinati a strutture produttive in Italia |
Requisiti energetici | Riduzione consumi ≥3% (struttura) o ≥5% (processi interessati) |
Requisito occupazionale | ULA 2025 ≥ media ULA triennio precedente + incremento occupazionale ≥1% o ≥1 dipendente |
Esclusione CIG | Divieto utilizzo CIG ordinaria nel 2024 e 2025 (salvo eventi transitori) |
Decadenza | Distribuzione utile accantonato entro 2026, dismissione beni, uso all’estero |
Cumulo agevolazioni | Ammesso entro il limite del costo effettivo sostenuto |
FAQ
Chi può beneficiare della Mini IRES 2025?
Possono accedere alla Mini IRES le società di capitali, cooperative, mutue assicurazioni, enti commerciali e stabili organizzazioni in Italia che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 e realizzano investimenti rilevanti secondo le condizioni previste.- Quali sono gli investimenti considerati rilevanti?
Gli investimenti rilevanti sono quelli in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, previsti dalla normativa “Industria 4.0” o “Transizione 5.0”, interconnessi e finalizzati a ridurre i consumi energetici. - Come si calcola l’importo minimo dell’investimento necessario?
L’importo minimo corrisponde al valore più alto tra il 30% dell’utile 2024 accantonato, il 24% dell’utile 2023 oppure € 20.000. - Quali condizioni occupazionali devono essere rispettate?
Nel 2025 il numero di lavoratori equivalenti a tempo pieno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente ed è necessario un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto al 2024 o l’assunzione di almeno un nuovo dipendente. - Cosa comporta la decadenza dal beneficio?
La decadenza avviene in caso di distribuzione della riserva accantonata prima del 31 dicembre 2026, cessione o uso dei beni all’estero, o mancato rispetto dei requisiti. In tal caso, occorre versare la differenza d’imposta risparmiata.