Con la Manovra di Bilancio 2026, il Governo italiano introduce un pacchetto articolato di misure economiche che si propone di supportare il tessuto produttivo nazionale, con particolare attenzione alle imprese orientate all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo territoriale. Gli interventi spaziano dagli incentivi fiscali ai contributi per investimenti industriali, fino ad arrivare a riforme sul lavoro e sulla previdenza.

È una manovra che ridisegna parte del sistema di sostegno alle imprese, puntando a stimolare investimenti tecnologici, promuovere la transizione energetica e rafforzare la competitività del Mezzogiorno.

Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’introduzione di un nuovo meccanismo di super-ammortamento che prende il posto dei precedenti crediti d’imposta del piano Industria 4.0 e Transizione 5.0. Questo nuovo sistema prevede maggiorazioni fiscali tra il 50% e il 180% sugli investimenti in beni materiali e immateriali riconducibili alla digitalizzazione e all’automazione. Qualora tali investimenti contribuiscano anche a migliorare l’efficienza energetica, la maggiorazione sale fino al 220%, configurando così un incentivo concreto verso la sostenibilità.

Inoltre, la manovra introduce misure dedicate a settori specifici: per le imprese ad alta intensità energetica, viene riproposto un incentivo in chiave 5.0, mentre l’agricoltura 4.0 beneficia di un credito d’imposta ad hoc, così come il comparto della pesca e acquacoltura, che riceve un contributo fino al 40% su un tetto massimo di un milione di euro.

Questi strumenti mirano a favorire la modernizzazione di settori tradizionalmente meno digitalizzati, estendendo i benefici della transizione anche alle aree più periferiche del sistema economico.

Un altro tassello cruciale della manovra riguarda le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare quelle nel Mezzogiorno. I crediti d’imposta sono rifinanziati fino al 2028, fornendo un importante orizzonte di certezza per gli investitori.

Contestualmente, si confermano anche le agevolazioni per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), rafforzando il legame tra sviluppo infrastrutturale e insediamenti industriali. Questo pacchetto territoriale ha il chiaro obiettivo di ridurre il divario economico tra nord e sud, favorendo investimenti duraturi nelle aree a minor densità produttiva.

Sul fronte della liquidità, una delle novità più apprezzate dalle imprese è l’eliminazione della stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, inizialmente prevista. Ciò significa che le aziende potranno continuare ad utilizzare le compensazioni tramite modello F24 per i contributi INPS e INAIL, mantenendo così una leva importante per la gestione della tesoreria.

Rilevante anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, uno dei principali strumenti di accesso agevolato al credito per l’acquisto di beni strumentali, che ha dimostrato negli anni un forte impatto soprattutto sulle PMI manifatturiere.

Alla stessa maniera, vengono potenziati i Contratti di Sviluppo, destinati a grandi investimenti industriali, che possono favorire progetti integrati ad alto valore aggiunto, soprattutto in settori strategici come la meccanica avanzata, l’automotive, la chimica e le biotecnologie.

Dal punto di vista fiscale, si segnalano alcune modifiche importanti. La Tobin Tax – imposta sulle transazioni finanziarie – viene raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%, con un impatto diretto sugli operatori finanziari e potenzialmente anche sugli investitori istituzionali.
Di contro, viene rinviata per tutto il 2026 l’entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax, misure da tempo contestate dal mondo industriale per i possibili effetti negativi sulla produzione e sui consumi.

Sul versante contributivo, la manovra introduce un anticipo significativo per il contributo assicurativo, fissando un acconto dell’85% a partire dal 16 novembre di ogni anno. Una misura che punta a garantire maggiori entrate allo Stato, ma che potrebbe richiedere un’attenta pianificazione da parte delle imprese per evitare tensioni sulla liquidità.

Capitolo a parte merita il lavoro e la previdenza. A partire dal 1° luglio 2026, l’adesione alla previdenza complementare diventerà automatica per tutti i neoassunti, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni. Questo intervento vuole rafforzare il secondo pilastro previdenziale, promuovendo una cultura del risparmio pensionistico sin dall’ingresso nel mondo del lavoro.

A ciò si aggiunge l’estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS: dal 2026 per le aziende con almeno 50 dipendenti, e dal 2032 per quelle con almeno 40. Si tratta di una misura che centralizza la gestione del trattamento di fine rapporto, con possibili impatti sia sulla liquidità aziendale che sulla gestione finanziaria.

Infine, tra gli altri interventi previsti dalla manovra, emergono due voci significative. La prima è il rifinanziamento della Transizione 4.0, con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro, che sarà il cuore pulsante della politica industriale legata all’innovazione e alla sostenibilità. La seconda è l’investimento di 780 milioni di euro per il Ponte sullo Stretto, distribuiti tra il 2032 e il 2033, a conferma dell’intenzione di realizzare grandi opere infrastrutturali per migliorare la mobilità e l’interconnessione tra le regioni del Sud.

Completano il quadro gli incentivi per il Piano Casa e le misure per l’efficientamento energetico, che si inseriscono in un più ampio disegno di rilancio del settore edilizio, già motore della crescita negli ultimi anni grazie ai bonus fiscali.

Nel nostro blog, approfondiremo nei prossimi articoli le principali novità introdotte dalla Manovra 2026, offrendo analisi dettagliate e letture strategiche per comprendere al meglio l’impatto delle nuove misure.

Per assistenza operativa e chiarimenti il nostro staff è a vostra disposizione.

Manovra di Bilancio 2026 – Tabella Riassuntiva per le Imprese

Area di Intervento Misura Descrizione / Impatto
Investimenti Super-ammortamento fino al 220% Maggiorazioni dal 50% al 180% per beni 4.0; fino al 220% con risparmio energetico.
Settori specifici Crediti d’imposta 5.0, Agricoltura, Pesca Incentivi per energivore, agricoltura 4.0 e pesca/acquacoltura fino al 40%.
Mezzogiorno ZES prorogate fino al 2028 Agevolazioni per investimenti nelle Zone Economiche Speciali e ZLS.
Liquidità Compensazioni confermate Nessuna stretta su compensazioni tramite F24 per INPS/INAIL.
Finanza d’impresa Nuova Sabatini e Contratti di sviluppo Rifinanziamento per acquisto beni strumentali e grandi investimenti.
Fisco Rinvio Plastic/Sugar Tax, Tobin Tax raddoppiata Tassazione plastica e zucchero rinviata; Tobin Tax dallo 0,2% allo 0,4%.
Lavoro e Previdenza Previdenza complementare e TFR Adesione automatica alla previdenza; TFR al Fondo INPS da 2026 (aziende ≥50 dip.).
Altri interventi Transizione 4.0 e opere pubbliche 1,3 mld per innovazione e 780 mln per Ponte sullo Stretto (2032–33).

 

Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce un’estensione significativa fino al 2026 di un pacchetto di incentivi occupazionali volto a sostenere l’inserimento lavorativo e l’autoimpiego, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani under 35, alle donne, all’occupazione nel Mezzogiorno e allo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori strategici. Le misure, coordinate dal Ministero del Lavoro, puntano a rafforzare la crescita dell’occupazione stabile, promuovendo al contempo innovazione e transizione digitale ed ecologica.

Uno dei principali interventi riguarda l’estensione dell’incentivo per l’autoimpiego nei settori strategici, inizialmente previsto con scadenza al 1° luglio 2024. Il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2026. Questa misura si rivolge ai disoccupati con meno di 35 anni, offrendo un importante strumento di supporto per chi desidera avviare una nuova attività nei settori considerati strategici, come lo sviluppo tecnologico e la transizione ecologica e digitale. Per tali soggetti è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per una durata massima di tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2028. Tale esonero riguarda i contributi a carico del datore di lavoro privato, escludendo premi e contributi dovuti all’INAIL, con un limite mensile di 800 euro per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Un secondo intervento prorogato fino al 31 dicembre 2026 riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne a tempo indeterminato o stabilizzano un rapporto di lavoro già in essere. In questo caso l’incentivo prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, sempre con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a un massimo di 500 euro mensili per ciascuna lavoratrice. La durata dell’incentivo è fissata a 24 mesi. Questo strumento si inserisce in una più ampia strategia di promozione dell’occupazione femminile, considerata tra le priorità del governo in ottica di riduzione del divario di genere nel mercato del lavoro.

Particolarmente rilevante anche la terza misura prorogata, che si rivolge ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2026, assumano lavoratrici svantaggiate. In questo caso, viene confermato il totale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, entro un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. La durata massima del beneficio è, anche in questo caso, pari a 24 mesi. La misura, prorogata di un anno rispetto alla precedente scadenza, è pensata per favorire il reinserimento lavorativo di donne che si trovano in condizioni di svantaggio occupazionale, contribuendo a contrastare fenomeni di esclusione e precarietà lavorativa.

Un ulteriore provvedimento previsto dal pacchetto riguarda il Mezzogiorno, con l’intento di sostenere in modo mirato l’occupazione stabile in un’area storicamente caratterizzata da alti tassi di disoccupazione. I datori di lavoro privati che, a partire dal 1° settembre 2024, assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso una sede operativa localizzata all’interno della Zes unica per il Mezzogiorno, potranno beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, e per una durata di 24 mesi. La scadenza per usufruire di questo incentivo è stata prorogata al 31 dicembre 2026, con un’estensione di un anno rispetto a quanto originariamente previsto.

Le misure rientrano in un quadro strategico più ampio volto a rafforzare la stabilità contrattuale e a ridurre il divario territoriale nel mercato del lavoro italiano, con particolare attenzione al Sud e alle fasce giovanili e femminili. L’obiettivo delle proroghe è duplice: da un lato, stimolare la domanda di lavoro stabile da parte delle imprese; dall’altro, incentivare l’autoimprenditorialità come strumento di crescita economica, innovazione e creazione di valore sul territorio.

Gli esoneri contributivi rappresentano un meccanismo economico di grande impatto per le imprese che decidono di assumere personale a tempo indeterminato in determinati contesti o categorie sociali. L’agevolazione comporta infatti una riduzione significativa del costo del lavoro per le imprese, incentivando contratti più stabili e scoraggiando il ricorso a forme contrattuali più precarie. In parallelo, le politiche di sostegno all’imprenditorialità giovanile nei settori strategici si inseriscono nel solco della transizione tecnologica e ambientale, promuovendo un cambiamento strutturale dell’economia italiana in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e digitalizzazione.

L’attenzione del legislatore è rivolta anche alla semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi, per garantire maggiore efficacia e ridurre i tempi di attuazione delle misure. In questo senso, il Decreto Milleproroghe prevede la possibilità di avvalersi di piattaforme digitali per la presentazione delle domande e per il monitoraggio dei risultati, favorendo la trasparenza e il controllo dell’efficacia degli strumenti attivati.

Tutte le misure descritte trovano fondamento giuridico in specifici provvedimenti legislativi già esistenti, e la loro proroga al 2026 rappresenta un consolidamento delle politiche già in essere. La loro estensione temporale conferma la volontà del Governo di proseguire lungo una traiettoria di sostegno strutturale all’occupazione, in un contesto economico ancora segnato da incertezze globali e da dinamiche occupazionali in evoluzione. Particolare rilievo assume la flessibilità normativa introdotta con le proroghe, che permette ai datori di lavoro di pianificare le assunzioni con maggiore certezza e stabilità nel medio termine.

È evidente che l’intero pacchetto si muove all’interno di un disegno coerente di politiche attive del lavoro, finalizzate alla promozione dell’occupazione stabile, alla valorizzazione del capitale umano giovanile e femminile, e alla riduzione delle disparità regionali. I settori strategici individuati dal Ministero del Lavoro, inoltre, assumono una centralità crescente nelle politiche industriali italiane, essendo ritenuti motore di crescita e innovazione anche in relazione alle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il complesso di incentivi delineato rappresenta, pertanto, una leva fondamentale per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale, non solo in termini economici ma anche sociali, attraverso la promozione di inclusione, coesione e sostenibilità. Tuttavia, il pieno successo delle misure dipenderà dalla loro attuazione concreta, dal grado di accessibilità per le imprese e dalla capacità di generare impatti occupazionali misurabili sul medio-lungo periodo.

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Tabella Riassuntiva – Incentivi Occupazione Prorogati fino al 2026

Misura Destinatari Periodo di applicazione Durata Incentivo Tipo di contratto richiesto Incentivo previsto Limiti mensili
Autoimpiego settori strategici Disoccupati under 35 Fino al 31 dicembre 2026 (attività avviata entro questa data) 3 anni (fino al 31 dicembre 2028) Non applicabile (autoimpiego) Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL)
Assunzione giovani under 35 Lavoratori under 35 assunti a tempo indeterminato 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026 36 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 800 €/mese
Assunzione donne Donne assunte o stabilizzate 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato o stabilizzazione Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 500 €/mese
Assunzione donne svantaggiate Lavoratrici svantaggiate 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 650 €/mese
Assunzioni nella ZES Mezzogiorno Lavoratori non dirigenti assunti nella ZES 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2026 24 mesi Tempo indeterminato Esonero totale contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) 650 €/mese

La Regione Lombardia ha recentemente aperto un’importante opportunità per le Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso il bando “Competenze per lo Sviluppo”, previsto nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Questo strumento ha lo scopo di sostenere il potenziamento delle competenze specialistiche interne alle imprese lombarde, in particolare attraverso la formazione interaziendale, l’adozione di tecnologie digitali avanzate e lo sviluppo di percorsi mirati alla trasformazione tecnologica e alla sostenibilità industriale.

Con una dotazione complessiva di oltre 9,1 milioni di euro, il bando si configura come un vero e proprio acceleratore per l’innovazione e la crescita competitiva delle PMI, offrendo un sostegno concreto a progetti che coinvolgano almeno cinque imprese in forma aggregata. Questo approccio collaborativo rappresenta un elemento strategico, in quanto consente non solo di condividere le competenze ma anche di creare ecosistemi produttivi più resilienti e strutturati.

L’obiettivo specifico dell’iniziativa è promuovere l’upskilling delle competenze in linea con le direttrici europee dello sviluppo “intelligente, digitale e sostenibile”. L’intervento, infatti, si concentra sulla necessità di accompagnare le PMI in un percorso di transizione industriale, sostenendo l’adozione di strumenti avanzati quali intelligenza artificiale, automazione, big data, cloud, cybersecurity, Internet of Things (IoT) e soluzioni immersive. Si punta così ad ampliare il livello di consapevolezza e preparazione delle aziende nei confronti delle sfide poste dalla transizione digitale, dalla competitività internazionale e dal cambiamento climatico.

Il bando, operativo dall’11 dicembre 2025, prevede la presentazione delle domande attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi in modalità telematica. Le imprese interessate devono dimostrare una forte coerenza progettuale e una chiara visione strategica, sottoscrivendo un Accordo di Progetto che formalizzi la collaborazione tra i membri del raggruppamento.

Sono ammissibili esclusivamente progetti che prevedano un percorso formativo strutturato, preferibilmente interaziendale, con attività quali coaching, formazione esperienziale, immersioni aziendali, oltre a moduli didattici che affrontino in modo innovativo e concreto i temi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione. È espressamente richiesto che i progetti non si limitino alla formazione obbligatoria prevista per legge, ma che si concentrino sullo sviluppo di competenze nuove e trasversali, capaci di apportare valore reale e misurabile all’interno delle imprese coinvolte.

Le attività formative possono essere erogate da una vasta rete di enti accreditati, tra cui università, ITS Academy, istituti scolastici autorizzati, organismi di ricerca, competence center, business school e professionisti qualificati. La formazione a distanza è consentita fino a un massimo del 40% del progetto formativo complessivo, proprio per incentivare il contatto diretto, il confronto e la crescita condivisa tra aziende.

Dal punto di vista economico, il bando prevede un contributo a fondo perduto variabile tra il 60% e il 70% delle spese ammissibili, con possibili ulteriori maggiorazioni in situazioni specifiche. I limiti massimi finanziabili sono fissati a 500.000 euro per progetto e 200.000 euro per singola impresa, rendendo l’operazione particolarmente interessante per quelle PMI che desiderano investire in modo deciso nella crescita delle proprie risorse umane.

Le spese ammissibili riguardano tutte le voci funzionali all’implementazione del progetto: servizi formativi, compensi per docenti e tutor, noleggi di attrezzature, spese per il personale coinvolto, materiali didattici e servizi accessori direttamente connessi alla formazione. Il bando, tuttavia, impone dei vincoli stringenti in merito all’eleggibilità dei soggetti proponenti: non sono ammesse imprese in liquidazione o in stato concorsuale, non in regola con il DURC o con la normativa antimafia, né soggetti che abbiano già superato i massimali previsti dai regimi di aiuto “de minimis” o “Gber”.

Una delle principali innovazioni introdotte da questo bando risiede nel suo forte approccio interaziendale, che consente di valorizzare al meglio le esperienze, le buone pratiche e le esigenze comuni tra imprese dello stesso territorio, settore o filiera. È proprio grazie a questa logica di rete che diventa possibile strutturare percorsi di formazione congiunta capaci di incidere in maniera più significativa sulla crescita delle competenze e sulla capacità di adattamento al mercato.

A rafforzare l’efficacia dell’iniziativa concorre anche la particolare attenzione riservata alla qualità della formazione, alla sua spendibilità nel contesto operativo dell’impresa e alla possibilità di costruire percorsi di carriera, specializzazione e aggiornamento realmente aderenti ai fabbisogni del tessuto produttivo lombardo. Il programma si propone così come uno strumento per facilitare non solo l’aggiornamento delle competenze, ma anche l’occupabilità delle persone, la resilienza organizzativa e la competitività dell’intero sistema economico regionale.

Inoltre, la Regione ha previsto un sistema di valutazione dei progetti basato su criteri di qualità progettuale, coerenza tematica, innovatività, impatto previsto e sostenibilità dell’intervento, premiando le proposte che dimostrino una chiara capacità di generare valore condiviso e impatto nel medio-lungo periodo. Solo i progetti che supereranno la soglia minima di 60 punti saranno ammessi al finanziamento.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente online, secondo una procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Le PMI interessate dovranno quindi attivarsi con tempestività, costruendo un partenariato solido, definendo con chiarezza gli obiettivi formativi e individuando i fornitori più qualificati per l’erogazione delle attività.

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Nel contesto normativo italiano è stato introdotto, con la Legge di Bilancio 2024, un nuovo obbligo rivolto alle imprese: la stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali. La misura, contenuta nell’articolo 1, commi da 101 a 111 della Legge n. 213/2023, è stata successivamente disciplinata nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 (DM 18/2025), che ha definito modalità, tempistiche e soggetti interessati.

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse le imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Sono invece escluse dall’obbligo le imprese operanti nel settore agricolo, come espressamente previsto dalla normativa.

Il provvedimento impone la copertura assicurativa dei beni materiali strumentali all’attività d’impresa. Nello specifico, devono essere assicurati: fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati direttamente nello svolgimento dell’attività produttiva, commerciale o di servizi dell’impresa. Restano invece esclusi dall’obbligo alcuni beni specifici, tra cui: beni in costruzione, immobili privi di regolarità urbanistica, scorte di magazzino, merci, mobili d’ufficio, autoveicoli iscritti al PRA e ogni altro bene mobile non considerato strumentale.

La copertura deve essere estesa a una serie di eventi naturali ritenuti potenzialmente distruttivi. In base a quanto definito dalla legge e dal decreto attuativo, le calamità naturali per cui è richiesta obbligatoriamente l’assicurazione comprendono: terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni. Tali eventi sono stati individuati come tra i principali responsabili di danni materiali al patrimonio aziendale in diverse aree del Paese.

L’applicazione dell’obbligo è stata strutturata secondo un criterio dimensionale. La normativa stabilisce che l’obbligo decorre da date diverse a seconda della classe dimensionale dell’impresa, identificata in base al numero di dipendenti e ad altri parametri economici previsti dalla normativa europea.

Nello specifico:

  • Le grandi imprese, ovvero quelle con almeno 250 dipendenti, sono già soggette all’obbligo a partire dal 2025.
  • Le medie imprese, cioè quelle che hanno tra 50 e 249 dipendenti, sono tenute alla stipula della polizza a partire dal 1° ottobre 2025.
  • Le piccole e micro imprese, con meno di 50 dipendenti, devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo fissato dalla normativa anche per i settori della pesca e dell’acquacoltura.

In assenza della copertura assicurativa richiesta, non sono previste sanzioni amministrative o pecuniarie dirette. Tuttavia, la normativa introduce una forma di sanzione interdittiva, limitando l’accesso a una serie di benefici pubblici. Le imprese che non risultino in regola con l’obbligo assicurativo non potranno accedere a contributi, finanziamenti agevolati, incentivi o sovvenzioni di qualsiasi tipo, erogati da amministrazioni centrali o locali. Inoltre, l’impresa non potrà accedere alla garanzia statale su finanziamenti, come ad esempio quella fornita dal Fondo di garanzia per le PMI, attualmente uno degli strumenti più utilizzati per agevolare l’accesso al credito da parte del tessuto imprenditoriale.

L’obbligo assicurativo costituisce quindi una condizione necessaria per partecipare a programmi pubblici, bandi, agevolazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a fondi destinati alla ricerca, all’innovazione tecnologica, alla transizione ecologica, alla riqualificazione energetica, allo sviluppo delle startup, alla salvaguardia dell’occupazione e ad altri strumenti pubblici di sostegno all’economia.

Dal punto di vista contabile e fiscale, la normativa prevede che i premi assicurativi versati dalle imprese per adempiere all’obbligo siano deducibili dal reddito imponibile, sia ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sia dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La deducibilità segue le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con le relative aliquote vigenti.

La determinazione del valore da assicurare deve essere effettuata in base al cosiddetto “valore a nuovo”, ovvero il costo necessario per ricostruire o rimpiazzare il bene assicurato in condizioni equivalenti a quelle originarie. In alcuni casi, per la stima del valore potrà essere richiesta una perizia tecnica, redatta da professionisti abilitati.

La norma consente alle imprese di stipulare polizze collettive, purché esse rispettino i requisiti minimi imposti dal decreto attuativo. È possibile, ad esempio, che associazioni di categoria o consorzi possano promuovere soluzioni assicurative comuni, con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle coperture e di contenere i costi unitari per le imprese aderenti.

Il premio assicurativo è determinato in funzione del valore dei beni assicurati e del livello di rischio associato all’ubicazione degli stessi. In zone classificate a elevato rischio sismico o idrogeologico, il premio potrà risultare superiore rispetto ad aree con minore esposizione a eventi catastrofali. A questo proposito, la normativa non prevede meccanismi di calmierazione del premio, né contributi pubblici per la copertura dei costi delle polizze.

L’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali strumentali. Pertanto, per ottenere una copertura assicurativa completa dei beni aziendali, le imprese possono scegliere di stipulare polizze integrative facoltative, che includano, ad esempio, le merci in magazzino, le scorte, i beni mobili, o i danni indiretti da interruzione dell’attività.

L’attestazione della regolarità assicurativa sarà richiesta dalle amministrazioni pubbliche al momento della domanda per l’accesso a incentivi o agevolazioni. La polizza dovrà essere attiva e valida alla data di presentazione della domanda, e coprire i beni strumentali dell’impresa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tutte le imprese soggette all’obbligo devono quindi provvedere alla stipula della polizza assicurativa entro i termini stabiliti, sulla base della propria classificazione dimensionale. Il mancato adempimento determina l’esclusione automatica dalle misure pubbliche, senza possibilità di deroga o sanatoria successiva.

Il quadro normativo delineato richiede un’attenta valutazione da parte delle imprese circa i beni da assicurare, i termini di scadenza, le condizioni contrattuali delle polizze disponibili sul mercato e le modalità di attestazione del rispetto dell’obbligo. Per facilitare il processo, molte imprese possono avvalersi del supporto di intermediari assicurativi, consulenti o associazioni di categoria che offrono assistenza nella scelta delle soluzioni assicurative più idonee.

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Tabella riassuntiva

Dettaglio
Norma di riferimento Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 101-111)
Decreto attuativo DM 30 gennaio 2025, n. 18/2025
Soggetti obbligati Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole)
Beni da assicurare Fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature strumentali
Beni esclusi Immobili abusivi, beni in costruzione, merci, scorte, mobili, veicoli PRA
Eventi coperti Terremoti, alluvioni, frane, esondazioni
Scadenze per l’obbligo Grandi imprese: 2025
Medie imprese: 1/10/2025
Micro e piccole: 31/12/2025
Sanzioni Nessuna sanzione economica; esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche
Effetti dell’inadempienza Inaccessibilità a incentivi, finanziamenti agevolati, PNRR, Fondo PMI
Deduzione fiscale Premi deducibili ai fini IRES e IRAP
Valore da assicurare Valore a nuovo dei beni
Polizze collettive Ammesse, se conformi ai requisiti di legge
Coperture integrative Facoltative per merci, scorte, danni indiretti, ecc.

1° dicembre 2025

Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci

Le società che si sono avvalse dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci con il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025, effettuano il versamento della restante parte del 40 per cento entro il 30 novembre 2025 (1° dicembre 2025).

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono effettuare entro la data odierna l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al III trimestre 2025 (1° luglio 2025 – 30 settembre 2025).

 

Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2024, possiede beni immobili strumentali che ha optato entro il 31 maggio 2025 (3 giugno 2025), per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, effettua il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto in due rate come segue:

– il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2025;

– il restante 40% entro il entro il 30 giugno 2026.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia per i soggetti che intendono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione criptoattività

I soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi devono procedere al relativo versamento entro la data odierna. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1 dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1° dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di partecipazione entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1 dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento secondo acconto imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Versamento secondo acconto imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), e alla dichiarazione IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Novità: i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  1. a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  2. b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  3. c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

 

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo effettuano il versamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

 7 dicembre 2025

 Precompilazione domande flussi extra UE

I datori di lavoro di lavoratori non stagionali, stagionali settore agricolo, stagionali settore turistico-alberghiero, e lavoratori del settore assistenza familiare, dalle ore 9,00 del giorno 23 ottobre alle ore 20,00 del giorno 7 dicembre 2025, possono compilare le domande per la richiesta di nulla osta al lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2026. Il servizio è disponibile tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i festivi, fino alle ore 20:00 dell’ultimo giorno previsto. Dalle ore 9,00 del giorno 9 dicembre alle ore 20,00 del giorno 13 dicembre, è prevista una riapertura parziale che consentirà solo di completare domande già inserite nella fase precedente. La precompilazione è possibile accedendo al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), selezionando il pulsante “Area riservata” e la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2026-2028/Click Day”, raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”.

 9 dicembre 2025

Presentazione domande bonus mamme lavoratrici

Le lavoratrici che nel 2025 hanno almeno due figli, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui possono presentare la domanda di bonus tramite: – sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS); – Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); – Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente al 9 dicembre possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026 (con liquidazione in busta paga successiva).

 10 dicembre 2025

Istanza di sgravio contributivo per contratti di solidarietà

I datori di lavoro privati che al 30 novembre 2025 hanno stipulato un contratto di solidarietà o che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono presentare le domande di riduzione contributiva per l’anno 2025 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo fino al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, dove è presente anche la normativa di riferimento. L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dall’annualità 2023, è consentito solo mediante il sistema “pagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

 16 dicembre 2025

Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

I soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) applicano l’imposta sostitutiva dell’17% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l’acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:

– Imprese che prestano servizi: volume d’affari 500.000,00;

– Esercenti arti o professioni: volume d’affari 500.000,00;

– Tutti gli altri soggetti: volume d’affari 800.000,00.

I titolari di partita IVA versano entro il 16 dicembre 2025, l’IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente, deve essere effettuato tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’ articolo 1, comma 57, della Legge n. 207/2024, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, è stato istituito l’apposito codice tributo.

 

Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi/IRAP. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (in linea di massima dal 30 giugno/21 luglio ovvero dal 30 luglio/20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo). Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

 

Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando le ritenute trattenute nel mese di novembre 2025 devono effettuare entro il 16 dicembre 2025 il relativo versamento tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. I sostituti d’imposta che voglio usufruire della modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute, devono comunicare anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Versamento seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria, ovvero i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, versano la seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria dovuta entro il 16 dicembre.

  20 dicembre 2025

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali

I committenti delle prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni devono comunicare ai committenti l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione è effettuata in via telematica tramite il modello “Uni-Piattaforme, presente sul Portale Servizi Lavoro del sito del Ministero del Lavoro.

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono comunicare i dati relativi all’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. La comunicazione deve avvenire in via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.

 29 dicembre 2025

Elenchi riepilogativi Intrastat mensile

Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di novembre 2025.

Versamento acconto IVA

Il 27 dicembre (29 dicembre per il 2025) è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, i soggetti che non dispongono di uno dei due dati “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo ed i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto inferiore ad euro 103,29 ( o sono a credito).

 31 dicembre 2025

Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro

Le imprese e pubbliche amministrazioni con sedi lavorative con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono adottare il Piano spostamenti casa-lavoro. Il PSCL individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore e definisce i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste. E’ adottato dal datore di lavoro tramite il mobility manager aziendale e deve essere trasmesso al Comune territorialmente entro 15 giorni. Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area che funge da figura di raccordo con le analoghe figure a livello aziendale, individua eventuali modifiche al piano e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una sua migliore implementazione.

 

Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni

I soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate possono provvedere entro il 31 dicembre alla presentazione dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2026 dell’applicazione di una ritenuta d’acconto in misura ridotta.

 

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro che operano nel settore industria ed edilizia possono presentare all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (art. 15D.Lgs. n. 148/2015D.Lgs. n. 185/2016). La domanda di concessione, presentata tramite procedura telematica sul portale INPS, deve contenere la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

 

LUL: compilazione

I datori di lavoro devono compilare il LUL di competenza del mese di novembre entro il 31 dicembre con tutti i dati relativi ai lavoratori. Occorre indicare a parte in busta paga l’imponibile per ferie non godute distintamente dalle altre voci a cui va sommato solo per la determinazione dell’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo. Il datore di lavoro può scegliere diverse modalità di tenuta del libro unico del lavoro.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

A partire dal mese di dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di una serie di comunicazioni ai contribuenti, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato nell’ambito della Riforma fiscale.

Questa misura riguarda specificamente il periodo definito “natalizio”, ovvero dal 1° al 31 dicembre, durante il quale non vengono inoltrati determinati atti amministrativi, salvo i casi di urgenza o indifferibilità.

Nel dettaglio, la sospensione interessa le comunicazioni di irregolarità — comunemente note come avvisi bonari —, gli esiti dei controlli formali, le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata e le lettere di compliance o comunicazioni di anomalia. Questi atti vengono normalmente emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, nel mese di dicembre ne è interrotta la trasmissione, ad eccezione dei casi in cui l’omissione metterebbe a rischio la riscossione o violerebbe termini di prescrizione o decadenza.

Le stesse regole sono già previste per il mese di agosto, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale. A differenza del periodo estivo, però, a dicembre non è prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base alle comunicazioni citate, né dell’invio di documenti o informazioni da parte dei contribuenti. Tali obblighi rimangono quindi pienamente vigenti durante l’intero mese.

Particolarmente rilevante è la descrizione degli avvisi bonari, che rappresentano una delle forme principali di comunicazione coinvolte nella sospensione. Questi avvisi contengono informazioni cruciali per il contribuente, tra cui l’eventuale maggiore imposta da versare o il minor credito spettante, oltre alla sanzione ridotta a un terzo rispetto a quella ordinaria.

La riduzione è stabilita al 25% per le violazioni commesse dall’1 settembre 2024 e al 30% per quelle commesse fino al 31 agosto 2024. Vengono inoltre calcolati gli interessi annui al 3,5%, e indicato il termine utile per beneficiare della riduzione sanzionatoria, pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. È allegato un modello F24 precompilato per effettuare il pagamento.

Gli avvisi bonari possono essere recapitati sia in formato cartaceo al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata A/R, sia in formato digitale all’indirizzo PEC registrato. In alternativa, possono essere trasmessi all’intermediario abilitato, se indicato nella dichiarazione fiscale attraverso le specifiche caselle dedicate all’invio e ricezione telematica degli avvisi.

Un aspetto importante da ricordare è che, dopo la ricezione dell’avviso, non è più consentito ricorrere al ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 472/97.

L’articolo 10 del D.Lgs. 1/2024 chiarisce che la sospensione include non solo gli avvisi bonari ma anche gli esiti dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.
Secondo queste norme, l’Amministrazione Finanziaria effettua la liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, prima del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo. Analogamente, la liquidazione dell’IVA avviene in base alle dichiarazioni presentate e rientra tra gli atti la cui notifica è sospesa.

Rientrano nella sospensione anche gli esiti dei controlli formali, previsti dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, che devono essere completati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tali controlli si basano su criteri selettivi stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e includono l’analisi del rischio di evasione fiscale, in coerenza con le capacità operative degli uffici.

Sono sospese inoltre le comunicazioni degli esiti di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, che contengono esclusivamente le imposte da versare, senza sanzioni né interessi, così come gli inviti all’adempimento spontaneo, disciplinati dall’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, utilizzati per incentivare la compliance da parte dei contribuenti.

Tuttavia, come sottolineato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, ci sono casi in cui la sospensione non si applica. In particolare, essa è esclusa quando ricorrono situazioni di indifferibilità e urgenza, come ad esempio la presenza di un pericolo per la riscossione, la necessità di evitare la decadenza dei termini di prescrizione, oppure quando gli atti da notificare sono collegati a una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Altri casi esclusi riguardano le procedure concorsuali, per le quali è essenziale procedere tempestivamente all’insinuazione al passivo.

È utile infine richiamare quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10, che conferma la vigenza delle norme precedenti in merito alla sospensione estiva dei termini. L’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto-Legge n. 193/2016 prevede che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, siano sospesi i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari, esiti di controlli formali e avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. In questi casi, i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario o dell’esito del controllo, e entro 30 giorni per la liquidazione dei redditi a tassazione separata. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto-Legge n. 223/2006, è sospeso nello stesso periodo anche l’invio dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dagli uffici fiscali.

Nel mese di dicembre, però, queste sospensioni dei termini non si applicano, e restano in vigore tutte le scadenze e gli obblighi previsti per i contribuenti, ad eccezione dell’invio degli atti sopra elencati.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tipologia di comunicazione / atto Sospensione dicembre (1.12 – 31.12) Sospensione agosto (1.8 – 31.8) Note rilevanti
Avvisi bonari (controlli automatizzati ex art. 36-bis, DPR 600/73 e art. 54-bis, DPR 633/72) Non sospesi se vi è pericolo per la riscossione
Esiti controlli formali (art. 36-ter, DPR 600/73) Comunicazioni escluse dalla sospensione in caso di urgenza
Comunicazioni redditi a tassazione separata Comprendono solo le imposte dovute, senza sanzioni e interessi
Comunicazioni anomalia / compliance (inviti all’adempimento spontaneo) Previsti dall’art. 1, commi 634–636, L. 190/2014
Situazioni urgenti (pericolo riscossione, notizia di reato, procedure concorsuali) No No Comunicazioni inviate anche durante i periodi di sospensione
Versamento somme dovute (avvisi, controlli, liquidazioni) No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) I termini NON sono sospesi nel periodo natalizio
Invio documenti/informazioni da parte dei contribuenti No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) Obblighi pienamente validi a dicembre

Con l’entrata in vigore dell’art. 18 del D.Lgs. n. 192/2024, parte integrante della cosiddetta “Revisione IRPEF – IRES”, sono state introdotte importanti modifiche alle modalità di tassazione delle liquidazioni delle società di capitali.

Le nuove disposizioni, operative a partire dal 1° gennaio 2025, incidono profondamente sull’art. 182 del TUIR, che regola la determinazione del reddito d’impresa nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della fase di liquidazione.

Nel regime precedente, il reddito degli esercizi inclusi nella liquidazione era determinato in modo provvisorio, con la possibilità di essere ricalcolato sulla base del bilancio finale solo al superamento di una durata di cinque esercizi o in assenza della presentazione del bilancio conclusivo.

Tale approccio ha generato complessità procedurali che hanno spinto il legislatore a ridefinire il criterio stesso di tassazione, sancendo il passaggio dalla provvisorietà alla definitività immediata della determinazione reddituale annuale. In altri termini, il risultato economico di ciascun esercizio di liquidazione verrà tassato secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla durata della procedura stessa.

Un elemento innovativo della riforma riguarda il cosiddetto “carry back”, ovvero la possibilità, per le liquidazioni di durata non superiore a cinque esercizi, di riportare all’indietro le perdite finali fino a compensare i redditi degli esercizi precedenti.

Questa facoltà introduce un’alternativa interessante rispetto alla tassazione immediata, poiché consente di considerare provvisori i redditi degli anni di liquidazione, con il vantaggio di ottenere un rimborso delle imposte già versate. In tal modo, si configura una doppia opzione fiscale: la tassazione definitiva annuale o la ricostruzione progressiva dei redditi al netto delle perdite accumulate.

La riforma non ha modificato il comma 1 dell’art. 182 del TUIR, che continua a stabilire che il reddito antecedente alla fase di liquidazione venga determinato secondo un apposito conto economico. Tuttavia, per quanto riguarda le liquidazioni iniziate prima del 1° gennaio 2025, resta valida la possibilità di compensare le perdite pregresse nel limite dell’80% durante la fase liquidatoria, con l’ulteriore facoltà di portarle interamente in diminuzione in sede di conguaglio finale. Superato il quinquennio o in mancanza del bilancio finale, i redditi intermedi divengono definitivi e le perdite non più deducibili.

Con il nuovo regime, le perdite realizzate nei singoli esercizi di liquidazione diventano integralmente compensabili nel periodo stesso in cui si verificano. In altre parole, il legislatore riconosce la possibilità di utilizzare al 100% tali perdite, a prescindere dalla durata della liquidazione. Inoltre, in presenza di liquidazioni non superiori a cinque esercizi, la società potrà rideterminare retroattivamente il reddito degli esercizi precedenti, imputando progressivamente le perdite residue a partire dall’ultimo esercizio intermedio.

Nonostante le novità, la normativa non disciplina espressamente il trattamento fiscale delle perdite residue finali al termine della liquidazione. Tuttavia, la Legge n. 111/2023, nei principi ancora da attuare, contempla la possibilità di imputare per trasparenza ai soci tali perdite, con la finalità di compensarle con redditi di natura finanziaria. In attesa di sviluppi normativi, si mantiene pertanto un vuoto normativo su questo specifico punto.

Un quadro riepilogativo consente di comprendere le modalità di compensazione in funzione della durata della liquidazione e del momento di realizzazione delle perdite. Per le liquidazioni iniziate fino al 2024, le perdite anteriori possono essere compensate fino all’80% con i redditi intermedi o integralmente in sede di conguaglio, ma non sono utilizzabili in caso di superamento del quinto esercizio.

Invece, le nuove regole per le liquidazioni dal 2025 permettono la compensazione totale con i redditi intermedi, includendo la facoltà del carry back, ma escludono la deducibilità al termine della liquidazione.

Liquidazioni iniziate entro il 31.12.2024 Liquidazioni iniziate dall’1.1.2025
Determinazione del reddito Provvisoria annuale, con conguaglio finale se < 5 esercizi. Definitiva se > 5 esercizi o in caso di omissione del bilancio finale. Definitiva annuale, indipendentemente dalla durata.
Utilizzo perdite anteriori alla liquidazione Compensabili per l’80% con i redditi intermedi. Deduzione integrale in sede di conguaglio. Non deducibili se durata > 5 esercizi. Compensabili al 100% nei redditi degli esercizi intermedi.
Utilizzo perdite generate durante la liquidazione Compensabili nei singoli esercizi. Se durata > 5 esercizi, le perdite non sono riportabili. Compensabili nei singoli esercizi. Facoltà di “carry back” se durata ≤ 5 esercizi.
Carry back (riporto all’indietro delle perdite) Non previsto. Facoltativo se la liquidazione dura al massimo 5 esercizi, con possibilità di richiedere il rimborso delle imposte pregresse.
Perdite residue finali alla chiusura In linea generale non deducibili. Interpretazione dottrinale favorevole alla deducibilità al 100% in sede di conguaglio. Non deducibili. Possibile futura imputazione ai soci, se attuata la riforma (art. 5, L. 111/2023).
Redditi percepiti dai soci in liquidazione Concorrenti al reddito complessivo, anche se già tassati separatamente (prima della riforma). Non concorrono più separatamente. Coordinamento con art. 17 TUIR (nessuna doppia tassazione).
Compatibilità con regime consolidato Compatibile. Redditi/perdite considerati definitivi. Compatibile, ma carry back non applicabile.
Compatibilità con regime di trasparenza Regime mantenuto in vigore. Redditi/perdite imputati ai soci. Regime mantenuto, ma incompatibile con carry back.

 

Un’ulteriore novità riguarda l’abrogazione del riferimento, nel comma 3 dell’art. 182, ai redditi percepiti dai soci in sede di liquidazione già tassati separatamente. Questa abrogazione si coordina con la soppressione della lettera m) dell’art. 17 del TUIR, avvenuta nel 2004, e sancisce definitivamente l’inapplicabilità della tassazione separata per i soci delle società soggette a IRES. In questo modo, il legislatore allinea il trattamento fiscale dei redditi da liquidazione alla normativa vigente, eliminando incoerenze normative di lungo corso.

Infine, in merito al regime della tassazione di gruppo (consolidato) ex art. 117 TUIR, la relazione illustrativa precisa che la liquidazione di una società non interrompe tale regime. Tuttavia, il nuovo meccanismo di carry back non risulta compatibile con la struttura del consolidato, in quanto quest’ultimo prevede la definitività dei redditi e delle perdite annuali.

Similmente, in caso di regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, la messa in liquidazione della società non fa venir meno l’opzione, ma la necessità di attribuire in via definitiva i risultati di ogni esercizio è incompatibile con il riporto a ritroso delle perdite previsto dal nuovo art. 182.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

L’articolo 48 del DDL Bilancio 2026 introduce per il 2026 una nuova misura volta a incentivare l’assunzione di donne madri da parte dei datori di lavoro privati, attraverso un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali — una agevolazione pensata in modo mirato a sostegno della genitorialità e dell’occupazione femminile.

In base a quanto previsto dal provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro che assume una donna madre di almeno tre figli, tutti minorenni (ovvero con età inferiore a 18 anni), e che sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà beneficiare di tale esonero contributivo totale. L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui, con calcolo su base mensile, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

La norma si inserisce in un quadro di interventi con finalità sia occupazionali sia sociali: l’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso e la permanenza delle madri numerose nel mercato del lavoro, valorizzando la maternità come risorsa e contribuendo a una reale conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per quanto riguarda la durata dell’esonero, il comma 2 dell’articolo 48 stabilisce tempi diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero si applica per 12 mesi. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio sale a 18 mesi, conteggiati a partire dalla data iniziale di assunzione. Infine, se l’assunzione si concretizza già con un contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi.

Vi sono però precise esclusioni e limiti all’applicazione dell’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti instaurati in regime di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

È comunque compatibile con agevolazioni fiscali aggiuntive, come la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista da altre disposizioni legislative.

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del testo normativo è il limite annuale di spesa previsto per l’intervento: per il 2026 lo stanziamento è fissato in 5,7 milioni di euro; per gli anni successivi, l’importo cresce progressivamente (18,3 milioni per il 2027, 24,7 per il 2028, fino a stabilizzarsi intorno ai 28–29 milioni annui a partire dal 2034). L’INPS ha il compito di monitorare la spesa e di bloccare l’accesso al beneficio qualora il limite di spesa venga raggiunto.

Destinatarie Donne con almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi
Tipologia agevolazione Esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore
Importo massimo annuale 8.000 euro
Esclusioni INAIL, rapporti di lavoro domestico, apprendistato
Durata in caso di contratto a tempo determinato 12 mesi
Durata se trasformato in contratto indeterminato 18 mesi (dal momento dell’assunzione iniziale)
Durata in caso di contratto a tempo indeterminato 24 mesi
Compatibilità Non cumulabile con altri esoneri contributivi; compatibile con incentivi fiscali
Controllo e limiti di spesa Gestione INPS; limite 5,7 mln (2026), in crescita fino a 28 mln dal 2034

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Con l’avvicinarsi della fine dell’anno fiscale, le imprese familiari sono chiamate a un’attenta valutazione degli atti da stipulare entro il 31 dicembre 2025. Queste operazioni, se formalizzate tramite scritture private autenticate o atti pubblici, assumono rilievo fiscale già dal periodo d’imposta in corso, oppure da quello immediatamente successivo, a seconda dei casi. L’obiettivo è rendere fiscalmente efficaci alcune scelte organizzative fondamentali per le imprese di natura familiare, come la costituzione, l’enunciazione, o l’ingresso di nuovi collaboratori.

Nel contesto delle imprese familiari, la normativa fiscale prevede una particolare forma di ripartizione del reddito tra il titolare e i collaboratori familiari. Tale ripartizione è disciplinata dall’art. 5, comma 4, del TUIR e impone che il reddito venga attribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, fino a un massimo del 49% dell’ammontare risultante dal modello REDDITI del titolare. Per accedere a questa modalità, è fondamentale che i collaboratori abbiano svolto attività lavorativa in maniera continuativa e prevalente nell’ambito dell’impresa.

La qualifica di collaboratore familiare è riservata a soggetti legati da particolari vincoli, tra cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), anche i soggetti uniti civilmente possono assumere questo ruolo. Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha riconosciuto anche il convivente di fatto come familiare legittimato a partecipare all’impresa, pur se persistono ancora restrizioni in ambito previdenziale da parte dell’INPS.

Perché il reddito venga imputato ai collaboratori, è necessario che:

  • gli stessi risultino da un atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta prima dell’inizio dell’anno fiscale;
  • il modello REDDITI del titolare riporti la quota di partecipazione proporzionata al lavoro svolto;
  • ciascun familiare sottoscriva il proprio modello REDDITI, attestando di aver partecipato all’attività in modo continuativo e prevalente.

Nonostante la distribuzione del reddito, è importante ricordare che eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda restano interamente imputate al titolare. Lo stesso vale per le imprese in regime forfettario o minimo, per le quali l’intero reddito è attribuito solo al titolare.

La fiscalità degli atti varia a seconda della tipologia di intervento sull’impresa familiare. Nel caso di costituzione ex novo, gli effetti fiscali decorrono già dal 2025, a patto che l’atto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che, anche se l’attività inizia a dicembre, la quota di reddito può essere già distribuita per quell’anno.

Diverso è il caso in cui un’impresa individuale già esistente venga formalmente riconosciuta come impresa familiare. In questa circostanza, gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la stipula. Ad esempio, se l’atto viene firmato nel dicembre 2025, la ripartizione fiscale sarà attiva dal 2026, riflettendosi nel modello REDDITI 2027.

Quando si verifica l’ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa familiare già costituita, la decorrenza fiscale è anch’essa differita all’anno successivo. È quindi necessario che la modifica dell’atto avvenga entro la fine del 2025 per permettere la ripartizione del reddito già a partire dal 2026.

Non meno rilevante è la gestione dell’uscita di un collaboratore. Se la cessazione avviene in corso d’anno, il collaboratore ha comunque diritto a una quota di reddito proporzionale al lavoro effettivamente svolto, verificando i requisiti di continuità e prevalenza fino alla data di uscita. Sul piano civilistico, ha inoltre diritto a una quota degli incrementi patrimoniali, incluse eventuali plusvalenze latenti, avviamento e utili residui non distribuiti. Tuttavia, queste somme non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.

In riferimento al nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, è stato chiarito che le modifiche nella composizione dell’impresa familiare non comportano l’uscita automatica dal concordato. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, infatti, che l’impresa familiare mantiene la propria natura individuale, e pertanto non è equiparabile a una società o associazione ai fini della normativa che regola la cessazione del CPB.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

L’INPS ha reso nota, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, la disciplina del nuovo contributo denominato “Bonus mamme 2025”, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Decreto‑legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118. Si tratta di un contributo mensile pari a 40 euro destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che sostituisce in via temporanea – per l’anno 2025 – l’esonero contributivo inizialmente previsto e rinviato al 2026.

Il beneficio è riservato a coloro che rispettano determinati requisiti familiari, occupazionali e reddituali. In primo luogo, in termini familiari, il bonus spetta in caso di madri con due figli se il figlio più giovane non ha compiuto 10 anni, oppure in caso di madri con tre o più figli se il figlio più giovane non ha compiuto 18 anni. Tuttavia, nel caso di madri con tre o più figli, se sono titolari di contratto a tempo indeterminato, il beneficio non è riconosciuto perché per quelle lavoratrici è previsto l’esonero contributivo per la quota a loro carico già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024.

Sul fronte del rapporto di lavoro, il contributo si rivolge alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato (escluso il lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’INPS precisa che il reddito annuo da lavoro non deve superare i 40.000 euro. Questo significa che la lavoratrice deve risultare attiva e avere un reddito da lavoro – sia da lavoro dipendente che autonomo – entro tale soglia per poter beneficiare del contributo.

In termini di importo e durata, il bonus ammonta a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese in cui sussiste l’attività lavorativa nel corso del 2025. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione: per le domande già istruite, l’erogazione è fissata per dicembre 2025; per le domande non liquidate entro tale data, l’INPS provvederà entro febbraio 2026. L’importo massimo spettante per anno è dunque pari a 480 euro (12 mensilità × 40 euro). La somma è esente da tassazione e non rileva ai fini dell’ISEE.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all’INPS. Le modalità operative sono descritte dal messaggio del 31 ottobre 2025, n. 3289. Il termine ordinario per la presentazione, così come indicato, è stato prorogato al 9 dicembre 2025, poiché la scadenza originaria cadeva di domenica (7 dicembre) e l’8 dicembre è giorno festivo; per le lavoratrici che maturano il requisito successivamente (entro il 31 dicembre 2025) la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Le modalità di trasmissione includono il servizio online accessibile dal sito INPS (tramite SPID, CIE o CNS), oppure tramite il Contact Center o i patronati. Dopo l’invio della domanda è possibile verificare lo stato della lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

Va evidenziato che il bonus è condizionato all’effettiva attività lavorativa nel mese di riferimento: nel caso di sospensione o cessazione del rapporto, l’importo viene proporzionato ai mesi effettivi in cui il requisito è stato soddisfatto. Inoltre, la misura è temporanea e riguarda l’anno 2025: infatti, appare come sostituzione momentanea dell’esonero contributivo che entrerà in vigore nel 2026. Le lavoratrici interessate devono quindi prestare attenzione al fatto che per l’anno corrente viene applicato questo contributo e che eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro, per esempio da tempo determinato ad indeterminato, possono incidere sul diritto al beneficio (in particolare nel caso di madri con tre o più figli).

La misura rappresenta un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici con più figli, a condizione che rispettino i requisiti sopra indicati. Le componenti fondamentali sono dunque il numero di figli e la loro età, il tipo di rapporto di lavoro e la soglia reddituale. Il periodo di riferimento è l’anno 2025 e la domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti per poter beneficiare dell’erogazione già nel mese di dicembre oppure al più tardi entro febbraio 2026.

Per informazioni e assistenza operativa i nostri esperti sono a vostra disposizione.

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