L’evoluzione del sistema di previdenza complementare in Italia sta per attraversare una fase di profonda trasformazione grazie all’introduzione della legge 199/2025 (Bilancio 2026), la quale interviene in modo incisivo sull’assetto dei fondi pensione.

Questo intervento legislativo giunge a oltre undici anni di distanza dall’ultima riforma organica del settore e si pone l’obiettivo di rafforzare la diffusione e l’efficienza degli strumenti previdenziali integrativi, pur mantenendo inalterato l’impianto strutturale di fondo e il relativo regime fiscale di favore.

Le nuove disposizioni legislative si articolano seguendo tre direttrici fondamentali che riflettono in gran parte le istanze elaborate da Assogestioni negli ultimi anni, in particolare all’interno del position paper del 2023. Questi pilastri riguardano l’istituzione di un meccanismo di adesione automatica per i lavoratori del settore privato, la ridefinizione delle opzioni di investimento di default e un significativo ampliamento delle opzioni relative all’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

A partire dal 1° luglio 2026, il panorama delle iscrizioni alla previdenza complementare subirà un mutamento radicale con il superamento del precedente criterio del silenzio-assenso in favore di un sistema basato sull’adesione automatica. Secondo la nuova normativa, i lavoratori appartenenti al comparto privato che intraprendono il loro primo impiego verranno iscritti d’ufficio alla forma pensionistica collettiva definita dai contratti o dagli accordi collettivi di riferimento applicabili al loro rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge garantisce al lavoratore una specifica facoltà di recesso, permettendogli di esercitare il diritto di uscita entro i due mesi successivi alla data di assunzione. In questa finestra temporale, il dipendente ha la possibilità di determinare il destino del proprio Tfr, scegliendo se mantenerlo all’interno dell’azienda oppure se destinarlo a una forma pensionistica differente rispetto a quella prevista collettivamente, assecondando così le proprie preferenze individuali.

Un aspetto di fondamentale importanza riguarda la composizione dei versamenti che alimentano la posizione previdenziale nel contesto dell’adesione automatica. Il meccanismo prevede che l’iscrizione non comporti unicamente il conferimento del Tfr, ma sia accompagnata dal versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore stesso. È prevista però una clausola di salvaguardia riguardante la capacità reddituale del dipendente, il quale risulta esonerato dall’obbligo contributivo nel caso in cui la propria retribuzione sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale.

Questa procedura di iscrizione automatizzata non è limitata esclusivamente a chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro, ma trova applicazione anche nei confronti di quei lavoratori che, pur non essendo alla prima assunzione, iniziano un nuovo rapporto di lavoro. In tale circostanza, resta comunque valida la facoltà per il lavoratore di continuare a effettuare i propri versamenti presso la forma pensionistica che aveva eventualmente scelto in precedenza.

Il legislatore ha introdotto novità rilevanti anche per quanto concerne la fase di accumulo delle risorse, modificando i criteri di gestione delle somme conferite tramite l’adesione automatica. I contributi raccolti attraverso questa modalità verranno infatti indirizzati verso percorsi di investimento life-cycle. Tale strategia finanziaria è strutturata per operare una progressiva riduzione del profilo di rischio dell’investimento man mano che l’aderente avanza con l’età e si approssima al momento del pensionamento. Questo approccio si discosta dal precedente comparto garantito, poiché le analisi condotte dall’industria del risparmio gestito suggeriscono che l’adozione di soluzioni basate sul modello life-cycle possa generare, in una prospettiva di lungo periodo, dei rendimenti più elevati per i soggetti iscritti automaticamente al fondo.

Oltre alle modalità di ingresso e di gestione dei capitali, la riforma interviene pesantemente sulla fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche, offrendo maggiore flessibilità al momento del ritiro dall’attività lavorativa. Una delle modifiche più evidenti è l’innalzamento della soglia massima del montante accumulato che può essere percepito sotto forma di capitale, la quale passa dal precedente 50% al 60%. Per la parte rimanente del montante, o qualora l’iscritto lo desideri per l’intera somma, permane la possibilità di procedere alla conversione in rendita vitalizia. In aggiunta alle forme tradizionali, il quadro normativo introduce nuove tipologie di erogazione gestite in modo diretto dalle forme pensionistiche, tra cui spicca la rendita a durata definita. Questa specifica opzione permette al pensionato di ricevere una somma annuale calcolata dividendo il capitale accumulato per il numero di anni di vita attesa residua, utilizzando come parametro di riferimento le tavole Istat aggiornate.

La gestione delle somme spettanti secondo questo nuovo modello di rendita offre una notevole libertà operativa all’aderente, il quale può decidere di ricevere i pagamenti non solo su base annuale, ma anche attraverso prelievi su richiesta. L’aderente ha dunque la facoltà di stabilire in modo autonomo il momento di riscossione delle rate che sono già maturate ma che non sono state ancora erogate dal fondo. Un ulteriore elemento di flessibilità è rappresentato dalla possibilità di richiedere il frazionamento del montante complessivo su un arco temporale che non deve essere inferiore ai cinque anni. Sotto il profilo del trattamento fiscale applicato a queste operazioni, la normativa prevede che sulla parte imponibile venga operata una ritenuta fiscale con un’aliquota del 20%. Tale aliquota non è fissa, ma può beneficiare di una riduzione legata all’anzianità di partecipazione al fondo pensione, arrivando a toccare un livello minimo del 15 per cento per i partecipanti di lunga data.

Infine, la legge 199/2025 agisce sulle leve fiscali per incentivare ulteriormente la partecipazione alla previdenza integrativa, operando un aggiustamento dei limiti di beneficio per i risparmiatori. Nello specifico, la soglia di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione viene elevata fino a un importo di 5.300 euro.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito di Riforma Principali Novità Dettagli Operativi e Requisiti
Modalità di Adesione Passaggio al sistema di adesione automatica dal 1° luglio 2026. Iscrizione d’ufficio per i nuovi assunti del settore privato con facoltà di recesso entro due mesi.
Contribuzione Versamento del Tfr integrato dai contributi di datore di lavoro e lavoratore. Esonero per il lavoratore se la retribuzione risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Fase di Accumulo Introduzione di opzioni di investimento di tipo life-cycle come default. Riduzione progressiva del rischio finanziario in base all’età e alla vicinanza al pensionamento.
Erogazione Capitale Innalzamento della quota massima di montante riscattabile come capitale. La soglia massima per la prestazione in capitale passa dal 50% al 60% del totale accumulato.
Rendita a Durata Definita Nuova tipologia di rendita gestita direttamente dalla forma pensionistica. Calcolo basato sulla vita attesa residua (tavole Istat) con possibilità di prelievi su richiesta.
Frazionamento e Prelievi Possibilità di frazionare il montante su un periodo temporale prestabilito. Durata minima del frazionamento pari a cinque anni con libera scelta del momento di riscossione.
Trattamento Fiscale Applicazione di una ritenuta fiscale sulle nuove modalità di erogazione. Aliquota del 20%, riducibile fino al 15% in base all’anzianità di partecipazione al fondo.
Agevolazioni Fiscali Revisione del limite massimo per la deducibilità fiscale dei versamenti. La soglia di deducibilità dei contributi viene elevata a un massimo di 5.300 euro annui.

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto importanti novità riguardanti l’obbligo per i datori di lavoro privati di conferire le quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria INPS.

Questa riforma vuole superare un sistema ormai considerato anacronistico e poco equo, ridefinendo le soglie dimensionali che determinano l’obbligo di versamento.

Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria era legato a una regola che faceva riferimento alla situazione occupazionale delle aziende al 31 dicembre 2006. Per le aziende già esistenti a quella data, eventuali successivi incrementi di organico non facevano scattare l’obbligo se non si era raggiunta la soglia dei 50 addetti in quel momento specifico.

Con la nuova normativa, questa distinzione viene eliminata. Da quest’anno, l’obbligo di trasferire all’INPS le quote di TFR (non destinate alla previdenza complementare) dipenderà esclusivamente dalla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

La riforma prevede una riduzione progressiva della soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo contributivo, secondo una tabella di marcia definita:

  • Biennio 2026-2027: L’obbligo scatta per i datori di lavoro che hanno raggiunto una soglia media di 60 dipendenti nell’anno precedente.
  • Periodo 2028-2031: Si prevede il ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti.
  • Dal 2032 in poi: La soglia si abbasserà definitivamente a 40 dipendenti, estendendo l’obbligo a una platea di imprese molto più vasta.

La verifica del superamento del limite dimensionale deve essere effettuata annualmente. L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga di gennaio dell’anno successivo a quello in cui la soglia è stata raggiunta o superata.

Per le aziende di nuova costituzione (nate dal 2026), l’obbligo inizierà a decorrere dall’anno successivo a quello di costituzione, qualora venga superata la soglia specifica applicabile in quel periodo.
Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

Periodo di Riferimento Soglia Dimensionale (Media Dipendenti) Decorrenza Obbligo Versamento
2026 – 2027 Almeno 60 dipendenti Dal periodo di paga di gennaio (se soglia raggiunta nell’anno precedente)
2028 – 2031 Almeno 50 dipendenti (soglia ordinaria) Anno successivo al raggiungimento del limite
Dal 2032 Almeno 40 dipendenti Obbligo a regime per le aziende sopra la soglia

 

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni operative in merito alla tassazione degli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo in particolare sull’aspetto applicativo del versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24.

Il documento si inserisce nel quadro normativo definito dall’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto una disciplina agevolata per specifici aumenti salariali collegati ai rinnovi contrattuali.

La norma di riferimento stabilisce che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, se derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, siano assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con un’aliquota pari al 5 per cento.

Questo regime fiscale si configura come alternativo alla tassazione ordinaria e trova applicazione diretta in busta paga, attraverso l’intervento del sostituto d’imposta.

Un elemento rilevante chiarito dalla risoluzione riguarda la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore. La legge prevede infatti che l’imposta sostitutiva si applichi automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. In presenza di tale rinuncia, gli incrementi retributivi vengono assoggettati al regime fiscale ordinario, secondo le regole generali previste per il reddito di lavoro dipendente. In assenza di comunicazione scritta, il datore di lavoro applica l’imposta sostitutiva in via automatica.

L’accesso al regime agevolato è subordinato anche al rispetto di un limite reddituale. La risoluzione ribadisce che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Questo requisito costituisce una condizione essenziale e deve essere verificato dal sostituto d’imposta al momento dell’applicazione della tassazione agevolata sugli incrementi retributivi del 2026.

Dal punto di vista operativo, la Risoluzione n. 3/E assume particolare rilievo perché istituisce i codici tributo necessari per il corretto versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24. L’istituzione dei codici rappresenta il passaggio fondamentale per consentire ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall’applicazione della nuova misura.

Il codice tributo principale introdotto è il 1075, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Questo codice è destinato all’utilizzo ordinario da parte dei sostituti d’imposta per il versamento dell’imposta sostitutiva, nei casi non interessati da particolarità territoriali.

La risoluzione dedica infatti specifica attenzione alle regioni a statuto speciale, ossia Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per le quali il sistema di riscossione presenta peculiarità che rendono necessario l’utilizzo di codici tributo dedicati. In questo contesto viene istituito il codice 1609, riferito all’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori regione, sempre da parte del sostituto d’imposta e sempre in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2025.

Per la Sardegna viene istituito il codice tributo 1926, mentre per la Valle d’Aosta il codice 1927. Entrambi sono destinati alle ipotesi in cui l’imposta sostitutiva sia dovuta alla regione di competenza ma venga materialmente versata al di fuori del relativo territorio regionale. Le denominazioni dei codici richiamano in modo esplicito sia la natura dell’imposta sia il riferimento normativo, facilitando l’individuazione del corretto codice da utilizzare in sede di versamento.

Accanto a questi codici, la risoluzione introduce anche il codice tributo 1310, previsto per una fattispecie inversa. Questo codice deve essere utilizzato quando l’imposta sostitutiva è versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, ma risulta dovuta a una regione diversa rispetto a quella in cui avviene il pagamento. Anche in questo caso, il soggetto obbligato al versamento resta il sostituto d’imposta, che opera per conto del lavoratore dipendente.

Non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione tramite crediti fiscali.

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Area Voce Contenuto
Riferimenti normativi Documento Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E
Riferimenti normativi Data 29 gennaio 2026
Riferimenti normativi Norma Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Ambito soggettivo Settore Lavoratori dipendenti del settore privato
Ambito temporale Anno di erogazione Incrementi retributivi corrisposti nel 2026
Ambito temporale Origine incrementi Rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
Requisiti Limite di reddito Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro
Requisiti Rinuncia Possibile solo con rinuncia scritta del lavoratore
Regime fiscale Tipologia Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali
Regime fiscale Aliquota 5%
Versamento Modello Modello F24
Versamento Sezione F24 Erario
Versamento Colonna F24 Importi a debito versati
Codici tributo Ordinario 1075
Codici tributo Sicilia (fuori regione) 1609
Codici tributo Sardegna (fuori regione) 1926
Codici tributo Valle d’Aosta (fuori regione) 1927
Codici tributo Versamento in regioni speciali 1310
Compensazione Utilizzo crediti Non prevista

 

L’iscrizione delle obbligazioni tra le immobilizzazioni finanziarie rappresenta un tema di particolare rilevanza nel sistema tributario italiano, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

L’intervento normativo ha inciso in modo significativo sui criteri di valutazione fiscale degli strumenti finanziari, con un focus specifico sui titoli obbligazionari detenuti dai soggetti IRES, perseguendo l’obiettivo di ridurre le asimmetrie esistenti tra i diversi framework contabili e di ancorare la rilevanza fiscale a criteri maggiormente oggettivi.

Il quadro normativo previgente era caratterizzato dalla presenza di disposizioni speciali riservate ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, disposizioni che consentivano una rilevanza fiscale più ampia delle valutazioni contabili, anche in presenza di oscillazioni di valore non necessariamente correlate a parametri di mercato verificabili.

La Legge di Bilancio 2026, attraverso la modifica degli articoli 94, 101 e 110 del TUIR, ha introdotto una disciplina sostanzialmente unitaria, superando il precedente regime differenziato.

In via generale, la nozione di immobilizzazioni finanziarie è definita dall’articolo 85, comma 3, del TUIR, secondo cui determinate categorie di strumenti finanziari, tra cui obbligazioni e titoli emessi in serie o di massa, assumono tale qualifica esclusivamente se iscritti come immobilizzazioni nel bilancio d’esercizio. Ne consegue che, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, la classificazione civilistica rappresenta il presupposto fondamentale anche ai fini fiscali.

Per le imprese IAS adopter, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga specifica attraverso il comma 3-bis del medesimo articolo 85. In base a tale disposizione, sono considerate immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione, indipendentemente dalla loro formale collocazione in bilancio.

In questo contesto, la distinzione rilevante non è più quella civilistica, bensì la finalità di detenzione dello strumento, con una presunzione fiscale automatica di immobilizzazione per tutti i titoli che non rientrano nel portafoglio “held for trading”.

La nozione di strumenti detenuti per la negoziazione è ulteriormente chiarita dal D.M. 10 gennaio 2018, che rinvia ai criteri contenuti nell’IFRS 9, individuando come tali le attività finanziarie acquisite con l’obiettivo di essere vendute nel breve periodo o inserite in portafogli gestiti con strategie di profitto a breve termine. Tutti gli altri strumenti finanziari, per i soggetti IAS/IFRS, sono quindi attratti nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali.
Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il regime fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari presentava differenze rilevanti tra soggetti OIC e soggetti IAS. Per i primi, il TUIR prevedeva criteri prudenziali stringenti, fondati sul meccanismo del valore minimo fiscalmente rilevante, noto anche come floor fiscale, disciplinato dall’articolo 94, comma 4. Tale meccanismo limitava la deducibilità delle svalutazioni entro soglie determinate sulla base di parametri oggettivi, legati alla natura del titolo e alla sua circolazione sul mercato.

Per i soggetti IAS adopter, invece, l’articolo 110, comma 1-bis, lettera a), del TUIR consentiva la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni immobilizzate imputati a conto economico secondo i criteri IAS/IFRS.

Questo assetto normativo permetteva che variazioni di fair value rilevate contabilmente incidessero immediatamente sulla base imponibile, generando una maggiore volatilità del reddito imponibile e una divergenza strutturale rispetto al trattamento riservato ai soggetti OIC.

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in modo organico su tale sistema, con l’intento dichiarato di armonizzare il trattamento fiscale e di ricondurre la deducibilità delle svalutazioni a criteri verificabili e coerenti con l’andamento del mercato. In particolare, l’articolo 1, comma 130, ha modificato l’articolo 94 del TUIR, circoscrivendo l’applicazione del criterio del valore minimo ai soli titoli obbligazionari non immobilizzati, ossia ai titoli detenuti per la negoziazione, spesso definiti come titoli merce.

Il nuovo impianto normativo esclude espressamente le immobilizzazioni finanziarie destinate a investimenti durevoli dall’ambito applicativo del floor fiscale. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore minimo fiscalmente rilevante è ora determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio.

Per i titoli non quotati, invece, il valore minimo è individuato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desumibile dall’andamento complessivo del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) nel medesimo periodo.

Questa impostazione introduce un criterio uniforme valido per tutti i soggetti IRES, riducendo le asimmetrie che in precedenza caratterizzavano il rapporto tra disciplina OIC e disciplina IAS. Resta invariato, per i soggetti IAS/IFRS, il trattamento delle obbligazioni detenute con finalità di trading, per le quali continua a trovare applicazione la piena rilevanza fiscale delle rettifiche di valore iscritte in bilancio, in considerazione dell’elevato indice di rotazione di tali strumenti.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda l’articolo 101 del TUIR, dedicato alle minusvalenze patrimoniali. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 2, stabilendo che, per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze relative a obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale esclusivamente se imputate a conto economico.

Contestualmente, è stato eliminato dall’articolo 101, comma 2-bis, il riferimento alle obbligazioni e agli altri titoli di debito di cui alla lettera e) dell’articolo 85, comma 1. Per effetto di questa modifica, tali strumenti sono stati esclusi dall’ambito applicativo del regime speciale previsto dall’articolo 110, comma 1-bis, con la conseguenza che le valutazioni di fair value non assumono più rilevanza fiscale automatica per le obbligazioni immobilizzate.

La riforma si completa con l’abrogazione espressa della lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR. Viene così definitivamente soppresso il regime speciale IAS/IFRS che consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni non detenute per la negoziazione.

Rimane invece invariato il trattamento fiscale delle azioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per i quali il costo fiscalmente riconosciuto continua a non includere gli effetti valutativi.

Per ulteriori approfondimenti e per eventuale assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito Disciplina ante Legge di Bilancio 2026 Disciplina post Legge di Bilancio 2026
Impostazione generale Regime differenziato tra soggetti OIC adopter e soggetti IAS/IFRS adopter, con disposizioni speciali per questi ultimi Introduzione di una disciplina fiscale unitaria, fondata su criteri oggettivi e indipendenti dal principio contabile adottato
Qualificazione delle immobilizzazioni finanziarie Per gli OIC adopter rileva la classificazione civilistica; per gli IAS adopter presunzione di immobilizzazione per strumenti non detenuti per la negoziazione Confermata la distinzione, ma con effetti fiscali armonizzati tra OIC e IAS adopter
Titoli obbligazionari non immobilizzati (titoli merce) Applicazione del valore minimo fiscale solo per OIC adopter; IAS adopter esclusi tramite regime speciale Applicazione del valore minimo fiscale a tutti i soggetti IRES, con criteri uniformi
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli quotati Prezzo di mercato di fine esercizio o media dei prezzi degli ultimi due mesi Media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli non quotati Valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR Valore fiscalmente riconosciuto rettificato in base all’andamento del MOT nell’ultimo semestre
Obbligazioni immobilizzate – IAS/IFRS Rilevanza fiscale delle variazioni di fair value imputate a conto economico (art. 110, c. 1-bis, lett. a, TUIR) Esclusione della rilevanza fiscale del fair value; deducibilità solo secondo art. 101 TUIR
Minusvalenze su obbligazioni immobilizzate Deducibili automaticamente per IAS adopter se rilevate a conto economico Deducibili esclusivamente se imputate a conto economico, senza deroghe IAS
Art. 101, comma 2-bis, TUIR Estensione del regime IAS anche alle obbligazioni e titoli di debito Eliminazione del riferimento alle obbligazioni, con allineamento al regime OIC
Art. 110, comma 1-bis, TUIR Presenza di un regime speciale IAS/IFRS per obbligazioni non detenute per la negoziazione Abrogazione del regime speciale per obbligazioni e titoli di debito immobilizzati
Titoli detenuti per trading (IAS/IFRS) Rettifiche di valore fiscalmente rilevanti Regime invariato, con piena rilevanza fiscale delle valutazioni

 

Di seguito una sintesi delle principali scadenze di febbraio da segnare in agenda, suddivise per data e tipologia, utile a professionisti, aziende e consulenti per una corretta pianificazione delle attività contabili e tributarie.

1 febbraio 2026
Dichiarazione annuale IVA 2026:
La dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025) va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026

Conguaglio tardivo
Fino al 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l’imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d’imposta per il 2025

9 febbraio 2026
Click Day stranieri
Domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia nel 2026 di stranieri residenti all’estero per lavoro stagionale nel settore del turismo

16 febbraio 2026
Autoliquidazione INAIL
Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026
Pagamento del premio derivante dall’autoliquidazione INAIL 2025/2026 (saldo o importo della prima di quattro rate)

Domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia nel 2026 di stranieri residenti all’estero per lavoro non stagionale

Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione

Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di Versamento

Versamento unificato relativo a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio contributivo operato il mese precedente
  • contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni
  • contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all’ex Enpals
  • contributo mensile pescatori
  • contributi dovuti all’INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 4° trimestre 2025)
  • addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente
  • liquidazione periodica IVA
  • versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2025

18 febbraio 2026
Click Day stranieri
Domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia nel 2026 di stranieri residenti all’estero per lavoro di assistenza familiare

23 febbraio 2026
Ritenute appalti
Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente

25 febbraio 2026
Contributi ENPAIA
Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese

28 febbraio 2026 (slitta a lunedì 2 marzo 2026)
Scade la validità della domanda di assegno unico per il periodo marzo 2025 / febbraio 2026

Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell’autoliquidazione INAIL 2026

Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di dicembre 2025

Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente

Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2026

Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente

Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente

Presentazione della richiesta di applicazione, nel 2027, della norma premiale per la regolazione 2026 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi

Presentazione Autoliquidazione INAIL tramite modello OT23 prestampato, in via telematica attraverso il sito online dell’INAIL

Comunicazione di avvalersi del regime contributivo semplificato (opzione per il regime fiscale forfetario) per il 2026

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff è a vostra disposizione.

Il modello IVA 2026 rappresenta un aggiornamento significativo nella disciplina dichiarativa dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto recepisce una serie di interventi normativi e interpretativi intervenuti nel corso del 2025 e formalizzati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026. Il nuovo modello è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 e mantiene la tradizionale struttura modulare, introducendo tuttavia rilevanti novità che interessano diversi quadri della dichiarazione annuale IVA .

Tra gli aspetti più rilevanti emerge innanzitutto la revisione del quadro VA, che recepisce gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. Tale pronuncia ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dall’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, con particolare riferimento alle società di comodo. Alla luce di questo orientamento, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di compilazione del rigo VA15, prevedendo che esso debba essere semplicemente barrato dalle società che risultano di comodo, in sostituzione del precedente sistema basato sull’indicazione di specifici codici numerici. La nuova impostazione mira a uniformare la compilazione e a riflettere l’eliminazione delle restrizioni precedentemente previste in relazione al credito IVA.

Le modifiche al quadro VA hanno prodotto effetti anche su altri ambiti della dichiarazione. In particolare, nel quadro VX, dedicato alla determinazione dell’IVA da versare o a credito, è stato eliminato il riquadro specificamente riservato all’attestazione delle società operative. Tale eliminazione deriva direttamente dalla nuova modalità di gestione del rigo VA15 e dalla disapplicazione delle limitazioni collegate allo status di società di comodo. Analogamente, nel quadro VW, riservato alla liquidazione IVA di gruppo, è stato soppresso il rigo VW21, che nel modello IVA 2025 era utilizzato per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo.

Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dalle novità introdotte nel quadro VE, relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d’affari. In tale contesto, il rigo VE38 è stato oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione attraverso il cosiddetto “sdoppiamento”. Accanto al campo 1, che continua ad accogliere le operazioni soggette a split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, sono stati introdotti i campi 2 e 3. In questi nuovi campi devono essere indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di trasporto merci e ai servizi di logistica per i quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate della specifica Comunicazione di opzione prevista dalla normativa di riferimento.

La modifica del rigo VE38 si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a disciplinare in modo puntuale le operazioni del settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, ambito per il quale il legislatore ha introdotto specifiche modalità di assolvimento dell’imposta. In coerenza con tale impostazione, il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in due sezioni distinte. La prima sezione è dedicata alla determinazione dell’IVA dovuta dall’acquirente o dal committente in relazione a specifiche fattispecie, riprendendo in larga parte la struttura già prevista nel modello IVA 2025. La seconda sezione, invece, introduce il nuovo rigo VJ30, riservato all’indicazione degli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 59 a 63, della Legge n. 207/2024.

Oltre alle modifiche strutturali dei quadri dichiarativi, il modello IVA 2026 contiene indicazioni rilevanti in merito ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2026. È inoltre prevista la possibilità di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo periodo del 2025 direttamente all’interno della dichiarazione annuale, mediante la compilazione del quadro VP. In tale ipotesi, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026, tenuto conto dello slittamento del termine ordinario in quanto il 28 febbraio cade di sabato.

Nel caso di dati omessi, incompleti o errati, il contribuente può procedere all’invio, all’integrazione o alla correzione delle informazioni mediante la compilazione del quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2026, oppure del quadro VH se la presentazione avviene a partire dal 3 marzo 2026. In assenza di dati da comunicare per i primi tre trimestri del 2025, il quadro VH non deve essere compilato.

Particolare attenzione è dedicata anche all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025. Per importi superiori a 5.000 euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale ed è subordinata all’apposizione del visto di conformità. Per importi fino a 5.000 euro, invece, la compensazione è consentita già a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, di cui al D.Lgs. n. 1/2024, ha inoltre innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per i soggetti che applicano gli ISA e beneficiano dei relativi benefici premiali, in funzione del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Le medesime soglie e condizioni trovano applicazione anche con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA 2025, che deve essere effettuata mediante la presentazione del modello IVA 2026 e la compilazione del quadro VX. Anche in questo caso, il limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia è stato elevato a 70.000 euro, con una graduazione del beneficio legata al punteggio ISA. I soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2024-2025 e 2025-2026 rientrano tra coloro che possono beneficiare di tali agevolazioni.

Il saldo risultante dal modello IVA 2026 deve essere versato entro il 16 marzo 2026, qualora l’importo dovuto superi la soglia minima di 10,33 euro, arrotondata a 10 euro. È prevista la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale, con applicazione di interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima, fino a un massimo di 10 rate, con termine ultimo fissato al 16 dicembre 2026. In alternativa, il contribuente può differire il pagamento al termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni percentuali stabilite dalla normativa vigente .

Ambito Sintesi delle novità Modello IVA 2026
Approvazione del modello Il modello IVA 2026 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 ed è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.
Struttura della dichiarazione Confermata la struttura modulare della dichiarazione IVA annuale, con aggiornamenti mirati su specifici quadri e righi.
Quadro VA Il rigo VA15 deve essere barrato dalle società di comodo, in sostituzione dell’indicazione dei precedenti codici numerici, a seguito della disapplicazione delle limitazioni al credito IVA.
Società di comodo Recepita la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024 che ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dalla Legge n. 724/1994.
Quadro VE Il rigo VE38 è stato sdoppiato: il campo 1 accoglie le operazioni soggette a split payment, mentre i campi 2 e 3 indicano imponibile e imposta delle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica con IVA versata dal committente.
Split payment e logistica Introdotta una separata esposizione delle operazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l’IVA è assolta dal committente previa Comunicazione di opzione.
Quadro VJ Il quadro VJ è ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle operazioni con IVA dovuta dall’acquirente o committente e una riservata al settore trasporti e logistica.
Nuovo rigo VJ30 Inserito il rigo VJ30 per indicare gli acquisti di servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali l’IVA è versata dal committente.
Quadro VX Eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società operative, in coerenza con la nuova gestione delle società di comodo.
Quadro VW Soppresso il rigo VW21, utilizzato nel modello IVA 2025 per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo nella liquidazione IVA di gruppo.
Presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA 2026 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.
Liquidazioni periodiche IVA È possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA dell’ultimo periodo 2025 direttamente nella dichiarazione annuale tramite il quadro VP.
Scadenza anticipata quadro VP In caso di utilizzo del quadro VP, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026.
Compensazione credito IVA La compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro è consentita dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e richiede il visto di conformità.
Soglie ISA Elevata a 70.000 euro la soglia di esonero dal visto di conformità per compensazione e rimborso del credito IVA per i soggetti ISA con adeguato punteggio di affidabilità.
Rimborso credito IVA La richiesta di rimborso del credito IVA 2025 avviene tramite il quadro VX del modello IVA 2026, con applicazione delle nuove soglie di esonero dal visto.
Versamento saldo IVA Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo 2026 se superiore a 10 euro, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate.
Differimento dei versamenti È consentito il differimento del versamento del saldo IVA ai termini delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

 

L’ENEA ha attivato dal 22 gennaio 2026 il nuovo portale bonus fiscali 2026, destinato alla trasmissione delle Comunicazioni relative agli interventi edilizi e di risparmio energetico conclusi nel corso dell’anno.

L’apertura del portale rappresenta l’adempimento operativo necessario per l’invio delle informazioni richieste ai fini delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia di Ecobonus, Bonus casa e Bonus arredo. Attraverso tale piattaforma è possibile compilare e trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio che comporta un miglioramento dell’efficienza energetica o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché agli acquisti di elettrodomestici agevolabili.

L’obbligo di comunicazione all’ENEA riguarda i soggetti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per spese sostenute in relazione a interventi che producono un risparmio energetico. L’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori e risponde a una duplice finalità: da un lato consente la fruizione delle detrazioni previste dalla normativa in materia di efficienza energetica, dall’altro permette il monitoraggio e la valutazione dei risultati energetici conseguiti a livello nazionale.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, l’invio della Comunicazione è considerato, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, un presupposto indispensabile per accedere alla detrazione, mentre per gli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico e per il Bonus arredo l’adempimento, pur restando obbligatorio, non incide sulla spettanza del beneficio fiscale in caso di omissione.

Il portale ENEA 2026 è accessibile tramite autenticazione con SPID o Carta di Identità Elettronica e consente l’invio delle Comunicazioni relative agli interventi ultimati nel 2026, nonché a quelli conclusi nel 2025 per i quali parte delle spese detraibili è stata sostenuta nel 2026. La messa a disposizione del sistema informatico il 22 gennaio ha comportato una disciplina specifica per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 22 gennaio 2026, per i quali il termine di 90 giorni decorre dalla data di attivazione del portale. In tali casi, la scadenza per l’invio della Comunicazione è fissata al 22 aprile 2026.

Gli interventi di risparmio energetico per i quali è richiesto l’invio della Comunicazione comprendono, tra gli altri, la sostituzione di serramenti e infissi, l’installazione di schermature solari, le caldaie a biomassa, la riqualificazione globale dell’edificio, la coibentazione dell’involucro, l’installazione di pompe di calore, di scaldacqua a pompa di calore, di collettori solari, di generatori ibridi, nonché i sistemi di building automation e i microgeneratori.

Le percentuali di detrazione variano in funzione della tipologia di intervento, dell’anno di sostenimento della spesa e della destinazione dell’immobile, distinguendo tra abitazione principale e altri immobili.

Per quanto riguarda gli interventi su parti comuni condominiali, sono previste aliquote maggiorate in presenza di specifiche condizioni, quali l’incidenza della coibentazione su oltre il 25 per cento della superficie disperdente o la combinazione con una riduzione del rischio sismico. Anche in tali ipotesi, la Comunicazione all’ENEA costituisce un passaggio necessario ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi.

Relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, la normativa non individua in modo puntuale le opere soggette all’adempimento. Tuttavia, l’ENEA ha fornito un elenco di riferimento che include interventi sulle strutture edilizie, sugli infissi, sugli impianti tecnologici e sull’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Rientrano inoltre nell’obbligo di comunicazione gli acquisti di elettrodomestici agevolabili, quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, purché collegati a un intervento di recupero edilizio avviato a partire dal 1° gennaio 2025 e con spesa sostenuta nel 2026.

La determinazione della data di fine lavori riveste un ruolo centrale ai fini del calcolo del termine di 90 giorni. Tale data coincide con il collaudo o con l’attestazione di funzionalità dell’impianto, se prevista. In assenza di collaudo, la fine dei lavori può essere documentata attraverso altra attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice o dal tecnico incaricato della compilazione della scheda informativa.

Non è considerata valida un’autocertificazione del contribuente. Nei casi di lavori eseguiti a cavallo di più periodi d’imposta, l’invio della Comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine lavori, indicando le spese complessivamente sostenute, nel rispetto del principio di cassa applicabile alle persone fisiche.

L’ENEA rilascia una conferma dell’avvenuto invio mediante e-mail o attraverso la scheda descrittiva dell’intervento, che riporta il codice CPID, elemento identificativo che attesta il buon esito della trasmissione. In presenza di omissioni, ritardi o errori nella compilazione della Comunicazione, è possibile ricorrere alla remissione in bonis, effettuando l’invio entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile e versando la sanzione prevista.

È inoltre consentita la rettifica dei dati trasmessi entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione nella quale la spesa è portata in detrazione.

Nel documento viene infine richiamata la distinzione tra il portale bonus fiscali e il portale Superbonus, destinato alle asseverazioni tecniche relative agli interventi rientranti nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Quest’ultimo rimane disciplinato da una normativa specifica e separata, con riferimento agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici e alle spese sostenute nel 2026 per le quali è riconosciuta la detrazione maggiorata, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro staff è a disposizione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 371 del 7 gennaio 2026, ha chiarito in modo netto e definitivo la disciplina fiscale applicabile agli anticipi sui bonus corrisposti ai consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia rappresenta un punto di svolta su una questione che aveva generato incertezza e controversie nel settore, aprendo una nuova fase interpretativa per la determinazione del reddito di professionisti e consulenti finanziari.

La Suprema Corte ha affrontato il tema con riferimento alla tassazione dei ricavi e alla determinazione del momento impositivo, richiamando i principi fondamentali del principio di competenza temporale. Tale principio stabilisce che la qualificazione e l’imposizione dei compensi devono tener conto del momento in cui i proventi assumono carattere di definitività e oggettiva determinazione, requisiti necessari affinché una somma possa essere considerata imponibile ai fini fiscali.

L’ordinanza nasce da un ricorso proposto da una consulente finanziaria contro l’Agenzia delle Entrate, la quale, in passato, aveva adottato criteri di tassazione che includevano tra i ricavi di periodo anche gli anticipi riconosciuti in conto bonus non ancora maturati.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che tali anticipi, pur essendo erogati durante il periodo di osservazione previsto dai contratti, non posseggono i requisiti per essere considerati ricavi definitivi. Pertanto, non possono essere inclusi nel reddito imponibile prima del verificarsi degli eventi che ne determinano la definitiva spettanza.

Il punto focale della pronuncia riguarda la distinzione tra anticipi sui bonus e compensi effettivamente maturati. Gli anticipi sono somme versate in corso d’anno, sulla base delle aspettative di maturazione di determinati obiettivi contrattuali, spesso legati alla dimensione del portafoglio clienti o al raggiungimento di target prestazionali.

Tali somme, pur potendo essere contabilizzate come movimentazioni finanziarie, non raggiungono il grado di certezza necessario per essere considerate ricavi tassabili. Questa distinzione è stata ribadita in maniera incisiva dalla Cassazione, che ha chiarito come ciò che rileva ai fini fiscali non sia la mera percezione di una somma, ma la concreta realizzazione del diritto alla percezione.

Il principio di competenza temporale, evocato nella pronuncia, impone che i ricavi siano imputati al periodo d’imposta in cui si manifestano pienamente, secondo i criteri di certezza e determinabilità oggettiva. Nel caso degli anticipi sui bonus, tali criteri si raggiungono solo al termine del periodo di verifica previsto dai contratti, momento in cui si verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e, conseguentemente, se il bonus è realmente maturato. Fino a quel momento, gli importi anticipati devono essere considerati come somme non ancora acquisite e, di conseguenza, non tassabili.

La decisione assume particolare rilevanza in considerazione delle prassi adottate da alcune strutture fiscali e dall’Agenzia delle Entrate, le quali avevano in passato assimilato questi anticipi a ricavi di esercizio, imponendoli nonostante la mancanza di maturazione definitiva.

La pronuncia della Cassazione risolve definitivamente tale contraddizione, stabilendo che una lettura estensiva della normativa tributaria in tal senso non trova fondamento quando gli elementi di certezza non sono soddisfatti.

In questa linea, la Cassazione ha specificato che la semplice erogazione di somme in anticipo rispetto al periodo di competenza non modifica la natura giuridica della provvigione o del bonus. La provvigione integrativa, come definita nei contratti di consulenza, assume rilevanza fiscale soltanto quando gli eventi contrattuali e le condizioni previste si sono effettivamente verificati.

Finché il bonus resta subordinato a condizioni future, gli importi anticipati non possono costituire reddito tassabile.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per questa pronuncia è quello del diritto tributario italiano in materia di determinazione del reddito imponibile, nel quale il principio di competenza temporale svolge un ruolo centrale.

La Corte ha ribadito che la rilevanza fiscale di un componente di reddito non può essere determinata esclusivamente in base alla percezione finanziaria, ma deve tener conto del momento in cui il diritto alla percezione diventa certo e definito. Questo criterio è fondamentale per evitare la tassazione di somme che, pur essendo state percepite, non sono ancora definitivamente acquisite in base alle condizioni contrattuali sottese.

L’ordinanza della Corte di Cassazione disciplina in modo dettagliato e definitivo il trattamento fiscale degli anticipi sui bonus per i consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia richiama il principio di competenza temporale, richiedendo che i proventi siano definitivi e oggettivamente determinati per essere tassati.

Per maggiori informazioni e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Regole di esclusione IRAP e modalità di recupero dei crediti

 La disciplina relativa al trattamento fiscale dei dividendi infra-UE percepiti da specifici soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario subisce una significativa evoluzione normativa a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La nuova regolamentazione stabilisce che i proventi derivanti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che quest’ultimo garantisca un effettivo scambio di informazioni tramite appositi accordi con l’Italia, beneficino di una rilevante esclusione dalla base imponibile. Nello specifico, tali dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare complessivo.

L’applicazione di tale regime di favore è tuttavia subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore. Il primo vincolo riguarda l’entità dell’investimento, in quanto il soggetto percepente deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che effettua la distribuzione degli utili. 4

Oltre alla soglia quantitativa, è previsto un requisito di natura temporale, secondo il quale la partecipazione deve essere stata detenuta in modo ininterrotto per un periodo minimo di almeno un anno.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica del soggetto distributore, la norma richiede che la società estera rivesta una delle forme societarie specificamente previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE. È inoltre necessario che la società che distribuisce gli utili risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale residenza deve essere effettiva e non meramente formale, nel senso che l’ente non deve essere considerato residente al di fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi di eventuali Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi stipulate con Stati terzi.

Un ulteriore elemento fondamentale per l’accesso all’esclusione della base imponibile IRAP riguarda il regime impositivo a cui è sottoposta la società partecipata nel proprio Stato di residenza. Il soggetto distributore deve essere assoggettato a una delle imposte indicate nella citata direttiva europea, senza poter beneficiare di regimi di opzione o di esonero che non risultino limitati dal punto di vista territoriale o temporale.

Per quanto concerne la natura degli strumenti finanziari, la disposizione chiarisce che il beneficio si applica ai dividendi provenienti da titoli e strumenti per i quali è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Oltre alla definizione del regime a regime, la normativa introduce disposizioni di natura transitoria e procedurale per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. Viene infatti riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare un’apposita istanza di rimborso dell’IRAP versata. Tale rimborso è riferito all’eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che hanno contribuito a formare il valore della produzione netta nei periodi precedenti. L’esercizio di questo diritto è però vincolato a una condizione temporale specifica: l’istanza è ammissibile solo se alla data del 1° gennaio 2026 risulti ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

Un aspetto di particolare rilievo tecnico riguarda la gestione finanziaria del credito derivante da tali eccedenze d’imposta. Il legislatore ha previsto una specifica modalità di utilizzo che si inserisce nel quadro delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Viene infatti concessa la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per procedere al versamento di un’altra imposta di recente istituzione.

Si tratta dell’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche, la cui disciplina è integrata nel medesimo impianto normativo della legge di bilancio, creando così un collegamento funzionale tra il recupero delle imposte sui dividendi pregressi e i nuovi oneri straordinari gravanti sul settore bancario.

L’intero impianto dei commi 46-50 delinea quindi un quadro normativo volto ad armonizzare il trattamento dei flussi reddituali infragruppo a livello europeo per i grandi attori del mercato finanziario, limitando l’incidenza dell’IRAP sulla quasi totalità dei proventi esteri qualificati.

La norma agisce sia sul piano della competenza futura, stabilendo una regola di esclusione del 95%, sia sul piano del passato, offrendo strumenti di recupero per le imposte già versate, purché i rapporti tributari non siano ancora esauriti secondo i termini ordinari di decadenza.

Questa ristrutturazione del prelievo fiscale si completa con l’integrazione dei crediti d’imposta nel sistema di assolvimento dei debiti fiscali emergenti dalle nuove tassazioni settoriali previste per l’anno 2026.

Per ulteriori chiarimenti il nostro Staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella di sintesi: Regime dividendi Infra-UE (Legge di Bilancio 2026)

Ambito di Applicazione Dettagli e Requisiti Normativi
Soggetti Interessati Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane.
Decorrenza Regime Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Agevolazione IRAP Esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi.
Requisito Partecipazione Detenzione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale.
Holding Period Possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno.
Requisiti Società Estera Residenza fiscale in UE/SEE (con scambio info); forma giuridica conforme alla Direttiva 2011/96/UE.
Regime Fiscale Estero Soggetta a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero illimitati; indeducibilità della remunerazione per l’emittente.
Recupero Pregressi Istanza di rimborso per eccedenze IRAP (oltre il 5%) per periodi precedenti.
Termini Decadenziali Termine di 48 mesi ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026.
Utilizzo del Credito Possibilità di compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva extra-profitti banche.

 

 

L’assetto normativo della fiscalità del lavoro in Italia subisce una trasformazione rilevante con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, identificata formalmente come legge 199/2025. Tra le misure di maggior impatto per il tessuto produttivo e per i lavoratori dipendenti spicca l’intervento diretto sul regime dei premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa.

Questa disposizione non si limita a prorogare misure esistenti, ma introduce una modifica sostanziale che ridisegna la convenienza economica di tali strumenti per il biennio 2026-2027. L’obiettivo centrale risiede nel rafforzamento del legame tra i risultati economici conseguiti dalle aziende e il trattamento retributivo dei collaboratori, cercando di stimolare la competitività attraverso una leva fiscale estremamente vantaggiosa.

Il fulcro della novità normativa consiste nella riduzione dell’imposta sostitutiva che viene applicata a tali somme. Rispetto al regime ordinario che prevedeva un’aliquota del 5%, il legislatore ha stabilito un abbattimento drastico che porta il prelievo fiscale all’aliquota dell’1%.

L’agevolazione è applicabile entro il limite complessivo di 5mila euro annui per ciascun lavoratore. Qualora le somme erogate eccedano questa soglia, la parte rimanente viene assoggettata alla tassazione ordinaria, perdendo il beneficio dell’imposta sostitutiva agevolata.

Il beneficio è riservato esclusivamente al settore privato e trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente il cui importo non sia stato superiore a 80mila euro nell’anno precedente a quello di percezione del premio.
In questo contesto, è importante sottolineare che la platea dei beneficiari include anche i dipendenti degli enti pubblici economici, in quanto tali soggetti non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche secondo i criteri del decreto legislativo 165/2001. La corretta verifica del limite reddituale è un onere fondamentale: nel caso in cui il sostituto d’imposta attuale sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore è tenuto a produrre un’attestazione scritta che confermi il rispetto del tetto degli 80mila euro.

Dal punto di vista oggettivo, i premi devono essere necessariamente collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Questi parametri non possono essere discrezionali, ma devono essere oggettivamente definiti all’interno di contratti collettivi aziendali o territoriali. Tali accordi devono rispettare fedelmente le regole stabilite dal decreto ministeriale del 25 marzo 2016.

Un elemento di garanzia sociale inserito nella norma prevede che, nel calcolo degli incrementi di produttività necessari per l’erogazione del premio, debba essere computato anche il periodo trascorso dalla lavoratrice in congedo di maternità obbligatorio, evitando così che l’astensione dal lavoro per ragioni biologiche e legali penalizzi l’accesso all’agevolazione.

Infine, la portata della riforma si estende anche al trattamento dei dividendi derivanti da azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione dei premi di produzione. La legge 199/2025 estende infatti al 2026 una specifica esenzione: i dividendi corrisposti ai lavoratori su tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, sempre nel limite di 1.500 euro annui.

Confronto Regime Premi di Risultato

Caratteristica Regime Ordinario (L. 208/2015) Novità Manovra 2026 (Biennio 2026-2027)
Aliquota Imposta Sostitutiva 5% 1%
Limite Premio Agevolabile Generalmente 3.000 euro 5.000 euro
Requisito Reddito Dipendente Fino a 80.000 euro (anno precedente) Confermato a 80.000 euro
Ambito di Applicazione Settore Privato ed Enti Pubblici Economici Confermato Settore Privato ed Enti Pubblici Economici
Condizioni Oggettive Incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione Invariate (necessari accordi collettivi depositati)
Trattamento Dividendi Azionari Disciplina generale Esenzione 50% IRPEF fino a 1.500 euro

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

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