assistenza tributi

A partire dall’8 dicembre 2025 entreranno in vigore le nuove modalità operative per il conferimento della Delega Unica agli intermediari da parte dei contribuenti, che consentiranno l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questo aggiornamento si inserisce nell’ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, in particolare secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 1/2024.

La delega potrà essere conferita tramite un modello unificato, introdotto inizialmente con il provvedimento del 2 ottobre 2024, e reso pienamente operativo grazie al successivo aggiornamento normativo del 7 agosto 2025. L’invio del modello sarà consentito sia direttamente dal contribuente sia attraverso l’intermediario incaricato, a condizione che vengano rispettati i criteri tecnici previsti.

Le nuove funzionalità saranno accessibili in momenti distinti, a seconda delle modalità di invio. In particolare, i contribuenti potranno utilizzare un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Gli intermediari, invece, avranno a disposizione due alternative: la trasmissione di un file xml sottoscritto digitalmente dal contribuente oppure l’erogazione di un servizio web finalizzato alla generazione della delega come documento informatico firmato digitalmente dal delegante, utilizzando strumenti di Firma Elettronica Avanzata (FEA).

Il contribuente potrà delegare fino a due intermediari, scegliendo se autorizzarli a uno, a più o a tutti i servizi messi a disposizione. I servizi delegabili sono suddivisi in quattro categorie principali: la consultazione del Cassetto fiscale, i servizi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, l’acquisizione dei dati ISA e CPB e l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Per quanto riguarda la trasmissione xml, essa dovrà essere accompagnata da una firma digitale, FEA CIE o certificati digitali non qualificati. In questo caso, l’intermediario dovrà apporre la propria firma digitale per attestare la validità della delega e autenticare quella del contribuente. Le trasmissioni potranno essere effettuate in modalità puntuale o massiva, in base alla necessità dell’intermediario.

È importante sottolineare che la modalità basata sul servizio web per la FEA non sarà disponibile per i titolari di partita IVA né per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per questi soggetti, il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite la trasmissione diretta da parte del soggetto delegante oppure mediante l’invio di un file xml firmato digitalmente dall’intermediario.

Le deleghe già attive, conferite secondo le modalità precedenti, resteranno valide fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Questo termine è stato prorogato dal precedente 30 giugno 2026, in base al Provvedimento del 20 maggio 2025. Nel frattempo, fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile utilizzare le vecchie procedure per l’attivazione o il rinnovo delle deleghe in scadenza.

Tuttavia, dall’8 dicembre 2025 in poi, le vecchie modalità saranno definitivamente abbandonate e sarà possibile attivare, rinnovare o revocare una delega esclusivamente utilizzando le nuove modalità. Fanno eccezione, fino al 30 aprile 2026, le deleghe per gli ISA dell’anno d’imposta 2024 e quelle relative alle proposte di concordato preventivo biennale 2025-2026, per cui continueranno ad applicarsi le regole precedenti.

Le comunicazioni effettuate direttamente dal contribuente o attraverso il servizio web dell’intermediario che genera un documento firmato con FEA, diventeranno immediatamente attive al momento dell’invio. Diversamente, quelle trasmesse tramite file xml firmato richiederanno l’attestazione di ricevimento e verifica con esito positivo da parte dell’Agenzia per diventare effettive.

Infine, è stato stabilito che la validità della delega conferita secondo il nuovo modello scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento, salvo eventuale revoca anticipata o rinuncia da parte del contribuente o dell’intermediario.

Per ulteriori chiarimenti e per consulenze personalizzate il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Data di attivazione 8 dicembre 2025
Riferimento normativo Art. 21, D.Lgs. n. 1/2024
Modalità di conferimento 1. Diretto dal contribuente via area riservata Agenzia delle Entrate
2. Da intermediario via file xml firmato
3. Da intermediario via FEA web
Numero massimo di intermediari 2
Servizi delegabili Cassetto fiscale, Fatturazione elettronica, Dati ISA/CPB, Servizi riscossione
Durata della delega Fino al 31 dicembre del 4º anno successivo al conferimento
Validità vecchie deleghe Fino a scadenza naturale, ma non oltre il 28 febbraio 2027
Eccezioni alle nuove modalità ISA 2024 e concordato preventivo 2025-2026: vecchie modalità fino al 30 aprile 2026
Tempistiche di attivazione Immediate per invio diretto e FEA; dopo verifica per xml

 

FAQ

Da quando sarà possibile utilizzare il nuovo modello di delega unica agli intermediari?
La nuova delega sarà operativa a partire dall’8 dicembre 2025, secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.

Quali sono le modalità per conferire la delega unica?
Il contribuente può delegare tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia, oppure tramite l’intermediario, che può trasmettere un file xml firmato digitalmente o utilizzare un servizio web per FEA.

Posso delegare più di un intermediario?
Sì, ma solo fino a un massimo di due intermediari per ciascun contribuente.

Cosa succede alle deleghe conferite con le vecchie modalità?
Restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

Esistono eccezioni all’obbligo di usare le nuove modalità?
Sì, per le deleghe relative agli ISA 2024 e alle proposte di concordato preventivo 2025-2026 sarà possibile utilizzare le vecchie modalità fino al 30 aprile 2026.

 Scadenzario Settembre 2025

1 settembre

  • Assistenza fiscale: trattenuta terza rata o rimborsi da 730/2025 (sostituti d’imposta).

3 settembre

  • Comunicazione prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto famiglia (mese precedente).

15 settembre

  • Domanda di accentramento INAIL per il 2026.

  • Trasmissione dichiarazioni 730-2025 presentate dal 16 luglio al 31 agosto (sostituti d’imposta).

16 settembre

  • Versamento IVA e ritenute – mese di agosto.

  • Versamento unificato (ritenute, contributi INPS, gestione separata, Enpals, agricoli, addizionali IRPEF, liquidazione periodica IVA).

  • Versamento contributi mensili dovuti dai giornalisti (collaborazioni, INPGI).

  • Versamento provvista mensile prepensionamento lavoratori (INPS).

20 settembre

  • Comunicazioni obbligatorie marittimi (assunzioni/cessazioni agosto).

22 settembre

  • Scadenza richiesta bonus figli: termine per chiedere bonus 1.000 € per nascite/adozioni dal 1/1/2025 al 24/5/2025.

23 settembre

  • Trasmissione ricevute ritenute appalti (versamenti effettuati ad agosto).

25 settembre

  • Modello INTRA – mese di agosto.

  • Presentazione denunce contributive impiegati agricoli (ENPAIA).

30 settembre

  • Comunicazione LIPE – 2° trimestre 2025.

  • Presentazione Modello 730/2025 (anno 2024).

  • Termine adesione CPB per biennio 2025-2026.

  • Comunicazione spese Sistema TS – 1° semestre 2025.

  • Versamento somme liti fiscali pendenti (10ª rata) e rate istituti definitori (11ª rata).

  • Adempimenti assegnazione/cessione/trasformazione agevolata (versamento 1ª rata 60%).

  • Consegna 730/2025 compilato (comunicazione eventuale riduzione rata IRPEF o mancato versamento).

  • Trasmissione dichiarazioni 730-2025 elaborate nel mese di settembre (CAF/professionisti e sostituti).

  • Invio dati per cassa integrazione (periodi integrati luglio 2025).

  • Termine per domande di CIGO eventi oggettivamente non evitabili agosto 2025.

  • Domanda accredito contributi figurativi per aspettativa sindacale 2024.

  • Richiesta autorizzazione e versamento contribuzione aggiuntiva aspettative sindacali 2024.

  • Denuncia Uniemens – retribuzione e contribuzione agosto 2025.

  • Stampa o consegna Libro unico del lavoro – periodo di paga agosto 2025.

  • Termine agevolazioni per indennità integrativa speciale (turismo e pubblici esercizi, straordinario/notturno).

Per maggiori dettagli ed assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Il 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso importante riguardante alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Tali comunicazioni, inviate a partire dalla fine di giugno 2025, presentano un’anomalia: manca infatti la prima pagina. Questa pagina iniziale è fondamentale perché contiene tutte le spiegazioni necessarie circa la natura dell’atto e le istruzioni sui passaggi da seguire per i destinatari.

L’assenza di questa sezione potrebbe causare difficoltà nell’interpretazione e nella gestione delle comunicazioni da parte dei contribuenti interessati.

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate fa seguito a quanto segnalato da SOGEI S.p.a., la società che gestisce i servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria. SOGEI ha comunicato che, a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni riguardanti i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF 2023 – anno d’imposta 2022) risultano incomplete, poiché non includono la pagina introduttiva con tutte le informazioni esplicative.

La natura dell’anomalia interessa, in particolare, le lettere che dovevano essere recapitate ai contribuenti dalla fine di giugno 2025 in poi.

Di fronte a questa situazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni prive della prima pagina non devono essere considerate valide. I destinatari che ricevono tali atti sono invitati a cestinare le comunicazioni anomale, in quanto non contengono tutte le informazioni previste dalla procedura standard.

In questo modo, si evita che i contribuenti intraprendano iniziative basate su atti incompleti o privi delle necessarie istruzioni operative.

L’avviso specifica inoltre che, per rimediare all’accaduto, l’Agenzia delle Entrate provvederà, nel mese di settembre, a inviare nuovamente gli atti relativi ai controlli formali.

Le nuove comunicazioni conterranno tutte le informazioni corrette e complete, comprese le spiegazioni sulla natura dell’atto e le indicazioni sui passi da seguire da parte dei destinatari.

Per maggiori dettagli il nostro Studio è a vostra disposizione.

RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
SCADENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE
Giugno 𝟐𝟎𝟐𝟓

Adempimenti Fiscali e Contributivi
  • Lunedì 16 giugno

Versamento IVA e ritenute – Maggio

Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025

 

  • Mercoledì 25 giugno

Mod. INTRA – Maggio

 

  • Lunedì 30 giugno

Versam. saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP

Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta Art. 14, D.Lgs. 192/2024 – 1a rata annuale di 4

Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2024 (no per IMIS)

Versamento somme Liti fiscali pendenti (9a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (10a rata trim. di max 20) Commi 194 e 220, L. 197/2022

Lavoro

  • Martedì 17 giugno

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini: versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

INPS dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata: versamento del contributo del 24% – 26,07% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

Vi ricordiamo che il nostro team è sempre a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza su misura.

Con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti, il concordato preventivo biennale offre un regime facoltativo che consente di determinare anticipatamente e in maniera concordata con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per due periodi d’imposta consecutivi. L’edizione 2025 del CPB introduce rilevanti novità, sia in termini di modalità di adesione sia per quanto riguarda gli strumenti di trasmissione e gestione della comunicazione.

Il provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, delinea nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e operative per accedere al regime biennale relativo agli anni d’imposta 2025 e 2026. Questo documento recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo correttivo di marzo 2025, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, e rappresenta un passaggio decisivo per una maggiore flessibilità nella gestione delle adesioni.

Una delle principali innovazioni contenute nel provvedimento è la possibilità per il contribuente di scegliere tra due distinte modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale: la prima modalità prevede l’invio congiunto della proposta dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA; la seconda, invece, consente una trasmissione autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2025, separatamente dal resto della documentazione.

La finestra temporale per l’adesione è fissata tra il 31 luglio e il 30 settembre 2025, salvo proroghe ufficiali. La revoca dell’adesione potrà essere comunicata entro gli stessi termini, esclusivamente in forma autonoma. L’aggiornamento normativo ha quindi l’obiettivo di rendere l’adesione al concordato più gestibile per i contribuenti, sfruttando le stesse infrastrutture telematiche della dichiarazione annuale, pur mantenendo separati i termini e i flussi.

Per chi sceglie la modalità congiunta, sarà necessario anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, poiché l’adesione al CPB deve avvenire entro il 30 settembre. In questo caso, il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello Cpb 2025/2026, che include il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap relativi all’anno d’imposta 2024, nonché quelli concordati per il 2025 e il 2026.

In alternativa, chi opta per l’adesione autonoma potrà trasmettere il modello Cpb 2025/2026 congiuntamente al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. La restante documentazione potrà essere inviata entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025. È però fondamentale che i dati indicati nei modelli successivi siano coerenti con quelli trasmessi in precedenza, altrimenti il contribuente rischia la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024.

Per rendere operativa questa opzione autonoma, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Una novità importante è l’introduzione della casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Compilando tale casella con il codice “1 – Adesione”, il contribuente comunica la volontà di aderire al concordato. Il frontespizio dovrà contenere esclusivamente i dati anagrafici, quelli relativi al soggetto firmatario e alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario. Qualsiasi altro campo eventualmente compilato verrà ignorato.

Anche per la revoca del concordato, la stessa casella potrà essere utilizzata indicando il codice “2 – Revoca”. In questo caso, oltre al frontespizio, sarà necessario allegare il modello Cpb 2025/2026 compilato con i soli dati essenziali: codice ISA, codice attività e tipologia di reddito (impresa o lavoro autonomo). È esclusa qualsiasi altra forma di trasmissione. Il rigore di queste modalità è finalizzato a garantire certezza giuridica e uniformità nelle procedure.

Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento di aprile 2025 includono anche modifiche ai controlli di coerenza dei dati trasmessi tramite i modelli ISA. L’obiettivo è evitare incongruenze tra la proposta accettata dal contribuente e le dichiarazioni effettive trasmesse, un elemento fondamentale per la tenuta dell’accordo biennale.

Una delle clausole più importanti introdotte nella disciplina riguarda infatti la coerenza tra i dati utilizzati per l’accettazione della proposta e quelli inseriti successivamente nei modelli Redditi e ISA. Ogni discrepanza può costituire una causa di decadenza. Questo principio è chiaramente sancito dall’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 e rafforza la responsabilità del contribuente nella verifica e nella corretta gestione delle informazioni fiscali.

L’Agenzia ha inoltre previsto specifiche istruzioni per agevolare l’utilizzo del canale telematico già esistente per la dichiarazione dei redditi. Questo approccio mira a semplificare il processo, senza introdurre ulteriori piattaforme o meccanismi separati, e costituisce uno dei principali vantaggi operativi per i contribuenti. La possibilità di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze consente infatti una maggiore flessibilità gestionale, sia per imprese che per professionisti.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e procedurali, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può rivelarsi un’opportunità strategica. La definizione preventiva del carico fiscale, infatti, consente una pianificazione fiscale più efficiente, una gestione del cash flow più lineare e una riduzione dell’incertezza legata a possibili accertamenti futuri. Tuttavia, è altrettanto essenziale una valutazione attenta delle condizioni previste e dei dati da trasmettere, per evitare errori che possano compromettere l’adesione stessa.

Per maggiori chiarimenti e dettagli o per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Descrizione
Cos’è il CPB Regime facoltativo che consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per i periodi d’imposta 2025 e 2026
Provvedimento di riferimento Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – 24 aprile 2025
Normativa collegata Decreto legislativo n. 13/2024 e decreto correttivo del 13 marzo 2025
Modalità di adesione 1. Congiunta: insieme a dichiarazione dei redditi e modelli ISA
2. Autonoma: solo frontespizio Redditi 2025 e modello CPB
Scadenze adesione Dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (salvo proroghe)
Scadenza dichiarazione redditi 2024 31 ottobre 2025
Comunicazione revoca Solo in modalità autonoma, entro il 30 settembre 2025, utilizzando la casella “Comunicazione Cpb” con codice “2 – Revoca”
Modifiche modelli Redditi 2025 Aggiunta la casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione”
Codici da utilizzare “1 – Adesione” per aderire, “2 – Revoca” per annullare l’adesione
Requisiti di coerenza I dati indicati in Cpb devono corrispondere a quelli nei modelli Redditi e ISA. Incoerenze determinano la decadenza dal concordato
Vantaggi del CPB Stabilità fiscale, pianificazione anticipata, riduzione rischio accertamenti, flessibilità nei tempi di invio
Controlli previsti Controlli automatizzati sui dati e sulla coerenza tra documentazione inviata
Ambito applicativo Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA
Obbligatorietà Facoltativo
Documenti richiesti per adesione autonoma Modello Cpb 2025/2026 + frontespizio Redditi 2025 (dati anagrafici e firmatario)

 

FAQ

È obbligatorio aderire al CPB?
No, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa. È una possibilità offerta ai contribuenti che desiderano definire in anticipo il proprio reddito imponibile per due anni.

È possibile modificare i dati trasmessi dopo l’adesione?
No, una volta inviata l’adesione, i dati dichiarati devono rimanere coerenti con quelli successivi. In caso contrario, si rischia la decadenza dal concordato.

Cosa succede se ci sono incoerenze nei dati tra il modello Cpb e i modelli Redditi o ISA?
In caso di discordanza, il contribuente perde il beneficio dell’accordo biennale, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Come avviene il controllo dell’Agenzia?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di coerenza sui dati trasmessi tramite i modelli e può contestare eventuali difformità rispetto alla proposta accettata.

Il concordato comporta obblighi nei confronti dell’Irap?
Sì, il modello Cpb include anche la determinazione della base Irap, che viene fissata per due anni unitamente al reddito.

 

Principali Scadenze Fiscali di Dicembre 2024

Dicembre 2024 si presenta come un mese ricco di adempimenti fiscali importanti per imprese, professionisti e cittadini. Di seguito, un riepilogo delle principali scadenze da segnare in agenda, con un focus sui versamenti e obblighi dichiarativi.


Giovedì 12 Dicembre
Riapertura adesione CPB (DL approvato dal CdM il 12.11.2024)

Lunedì 16 Dicembre
Versamento IVA e ritenute – Novembre
Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – saldo 2024
Versamento acconto imposta sost. rivalutazione TFR

Venerdì 20 Dicembre
Versam. Ravv. speciale (8° rata trim. di 8), Liti fiscali pendenti (7° rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (8° rata trim. di max 20)
(Commi 174, 194 e 220, L. 197/2022)
(Ravv. speciale anno 2022 – 4° rata trim. di 4 – DL 215/23)

Venerdì 27 Dicembre
Versamento IVA – acconto 2024
Mod. INTRA – Novembre

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per assistenza e consulenza personalizzata.

Nel contesto della conversione in legge del decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento italiano ha approvato un emendamento significativo rivolto ai titolari di partita IVA. La misura prevede la proroga del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, originariamente fissato al 2 dicembre 2024, al 16 gennaio 2025.

Questa proroga si applica esclusivamente ai titolari di partita IVA che, nell’anno precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro, e introduce una maggiore flessibilità nei pagamenti senza però alterare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, né quelli verso l’INAIL.

Le Principali Novità del Provvedimento

Il rinvio al 16 gennaio 2025 interessa unicamente il secondo acconto delle imposte sui redditi, offrendo ai contribuenti due modalità di pagamento:

  • In un’unica soluzione, da effettuare entro il 16 gennaio 2025.
  • In cinque rate mensili di pari importo, con scadenze distribuite tra gennaio e maggio 2025.

A Chi Si Rivolge la Proroga?

La misura è destinata esclusivamente ai contribuenti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Titolari di partita IVA.
  • Ricavi o compensi dichiarati nel 2023 non superiori a 170 mila euro.

È importante sottolineare che la proroga non include:

  • Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • I premi assicurativi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Importante: Per aderire alla proroga, è indispensabile contattare la nostra Alessandra Casciotti esclusivamente entro la giornata odierna.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un obbligo fiscale che ogni anno coinvolge i datori di lavoro italiani. Con la scadenza per il versamento dell’acconto fissata al 16 dicembre 2024, è importante comprendere tutti gli aspetti normativi e operativi legati a questa imposta.

Il TFR rappresenta una forma di risparmio obbligatorio accumulato dai datori di lavoro per i dipendenti, da corrispondere al termine del rapporto di lavoro. La rivalutazione del TFR avviene annualmente per adeguare il suo valore all’inflazione. Su questa rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva pari al 17%, gestita direttamente dal datore di lavoro.

Questa imposta si riferisce esclusivamente alla quota finanziaria rivalutata del TFR, non alla quota capitale. Quest’ultima, infatti, viene tassata solo al momento della liquidazione finale o in caso di anticipi concessi per esigenze specifiche, come l’acquisto della prima casa.

 

Rivalutazione TFR: Metodo e Calcolo

La rivalutazione del TFR è determinata secondo una formula che combina un tasso fisso dell’1,5% con il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Questo calcolo consente di mantenere il valore del TFR allineato al costo della vita.

Un elemento chiave è che la rivalutazione non si applica alla quota di TFR maturata nell’anno corrente, ma solo al fondo accumulato al 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di deflazione, la variazione ISTAT viene considerata pari a zero.

L’imposta sostitutiva viene versata in due momenti distinti:

Acconto: entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

Saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento avviene tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo specifici:

  • 1712 per l’acconto.
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono inoltre compensare eventuali crediti fiscali maturati per altre imposte o contributi.

Metodo Storico vs Metodo Previsionale

Per il calcolo dell’acconto, i datori di lavoro possono scegliere tra due metodi:

Metodo storico: si basa sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. È una soluzione stabile e meno rischiosa, ideale in contesti economici prevedibili.

Metodo previsionale: consente di stimare le rivalutazioni dell’anno in corso. Questo approccio offre maggiore flessibilità, ma richiede un’analisi economica accurata per evitare errori che potrebbero portare a sanzioni.

La scelta del metodo più adatto dipende dalle competenze interne e dalla variabilità del contesto economico.

La gestione del TFR varia in base alla dimensione aziendale:

Aziende con almeno 50 dipendenti: il TFR viene trasferito all’INPS, che si occupa della rivalutazione e della gestione.

Aziende con meno di 50 dipendenti: la gestione resta a carico del datore di lavoro, che può decidere se accantonare il TFR internamente o trasferirlo a un fondo pensionistico complementare.

Questa seconda opzione può offrire vantaggi finanziari a breve termine, ma comporta rischi significativi in termini di liquidità.

Novità Normative

Un’importante novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’opzione di calcolo dell’acconto basata sull’incremento presuntivo dell’indice ISTAT di dicembre. Questo approccio offre maggiore flessibilità, consentendo alle aziende di stimare l’acconto in modo più aderente alle condizioni economiche attuali.

Focus sull’Acconto del 16 dicembre 2024

L’acconto rappresenta il 90% dell’imposta sostitutiva totale sulle rivalutazioni maturate. Il metodo previsionale può essere particolarmente utile in periodi di forte volatilità economica, mentre il metodo storico è indicato per contesti più stabili.

Il saldo, da versare entro il 16 febbraio 2025, corrisponde alla differenza tra l’imposta dovuta e l’acconto già versato. In caso di saldo negativo, l’importo può essere utilizzato come credito in compensazione.

Ravvedimento Operoso e Sanzioni

Il mancato rispetto delle scadenze comporta una sanzione del 30% sull’importo dovuto, ma il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente queste penalità. Questo strumento è particolarmente utile per regolarizzare eventuali errori senza conseguenze gravi.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per  consulenza e assistenza personalizzata.

Novembre è un mese di importanti scadenze fiscali che richiedono attenzione e puntualità. Affrontare questi adempimenti in modo accurato è essenziale per garantire la conformità alle normative.

Di seguito le principali scadenze del mese di Novembre 2024:

18 NOVEMBRE LUNEDI’
• Vers. IVA e ritenute Ottobre
•Vers. INPS fìssi e IVA – 3°Trim

20 NOVEMBRE MERCOLEDì
• Vers. ENASARCO su provvigioni maturate 3° trim

25 NOVEMBRE LUNEDI’
• Mod.INTRA – Ottobre

30 NOVEMBRE SABATO

AFFRANCAMENTO VALORI
posseduti al 01/01/2024 -Vers. rata imp. sostitutiva e redazione perizia

Lo Studio Pallino offre un supporto professionale per chi desidera gestire al meglio le proprie esigenze fiscali, fornendo un’assistenza su misura. Per maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata, siamo a vostra completa disposizione.

Con l’approvazione definitiva del Decreto Riscossione da parte del Consiglio dei Ministri il 3 luglio, il panorama della rateizzazione delle cartelle esattoriali in Italia è destinato a cambiare significativamente a partire dal 2025.

Queste modifiche sono progettate per offrire maggiore flessibilità ai contribuenti e per allineare le procedure di riscossione alle attuali esigenze economiche del Paese.

Il Decreto Riscossione nasce dalla necessità di modernizzare e rendere più flessibili le modalità di pagamento delle cartelle esattoriali, rispondendo così alle richieste di cittadini e imprese che si trovano in difficoltà economiche. L’obiettivo principale è di offrire un sistema di rateizzazione più accessibile e sostenibile nel tempo, riducendo il carico fiscale immediato e distribuendolo su un arco temporale più ampio.

Attualmente, i contribuenti possono richiedere un piano di rateizzazione ordinario che consente di suddividere il pagamento in un massimo di 72 rate mensili. In alternativa, esiste la possibilità di accedere a un piano straordinario, che richiede una documentazione dettagliata delle difficoltà economiche, e permette di dilazionare i pagamenti fino a 120 rate, ossia 10 anni.

A partire dal 2025, il DL Riscossione introdurrà nuove modalità di rateizzazione che consentiranno di suddividere i pagamenti in periodi progressivamente più lunghi.

Inizialmente, sarà possibile optare per un piano di 84 rate mensili. Questo rappresenta un miglioramento rispetto al piano ordinario attuale, poiché offre due anni aggiuntivi per saldare il debito.

Rateizzazione Semplificata

La rateizzazione semplificata prevista dal DL Riscossione permette ai contribuenti di accedere a piani di pagamento più lunghi senza dover fornire una documentazione dettagliata delle proprie difficoltà economiche, purché l’importo da rateizzare sia inferiore a 120.000 euro. Dal 2027, il numero delle rate aumenterà ulteriormente a 96 mensili, e dal 2029 sarà possibile richiedere fino a 108 rate.

Rateizzazione Estesa

Per chi si trova in situazioni economiche particolarmente difficili e può dimostrarlo tramite documentazione adeguata, la nuova normativa consente di accedere a piani di rateizzazione ancora più estesi. In questo caso, il numero di rate potrà partire da 85, 96 o 108 mensili, a seconda dell’anno di richiesta, arrivando fino a un massimo di 120 rate, equivalenti a 10 anni di pagamento.

I criteri di accesso alle nuove rateizzazioni prevedono che i contribuenti con debiti inferiori a 120.000 euro possano richiedere le rateizzazioni semplificate senza necessità di documentare dettagliatamente le proprie difficoltà economiche.

Per importi superiori, invece, sarà necessaria una documentazione più dettagliata che dimostri lo stato di difficoltà economica.

Il Decreto Riscossione stabilisce che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) continuerà a essere il principale strumento per valutare le condizioni economiche dei richiedenti. Per le imprese, invece, sarà considerato l’indice di liquidità. Questi parametri saranno definiti più precisamente da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che indicherà anche gli eventi particolari che potranno giustificare una temporanea situazione di difficoltà economica.

Dal 2025, i contribuenti potranno optare per un piano di pagamento suddiviso in 84 rate mensili. Questo piano sarà ulteriormente esteso negli anni successivi: dal 2027, saranno disponibili piani di 96 rate mensili e dal 2029, piani di 108 rate. Questi cambiamenti graduali permetteranno di adeguare le modalità di pagamento alle esigenze economiche di un numero sempre maggiore di contribuenti.

Il decreto individua anche particolari eventi che possono far scattare una situazione di difficoltà obiettiva, permettendo ai contribuenti di accedere a piani di rateizzazione più vantaggiosi. Tra questi, si considerano fattori come calamità naturali, crisi aziendali o altri eventi eccezionali che impattano significativamente sulla capacità di pagamento del contribuente.

Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle persone fisiche e sulle ditte individuali, offrendo loro maggiore flessibilità e tempi più lunghi per adempiere ai propri obblighi fiscali. Questo è particolarmente importante in un contesto economico in cui molte famiglie e piccoli imprenditori si trovano in difficoltà finanziarie.

I nuovi parametri di valutazione per l’accesso ai piani di rateizzazione tengono conto della situazione economica reale dei contribuenti, utilizzando indicatori come l’ISEE per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese. Questo approccio mira a garantire che le agevolazioni siano concesse a chi ne ha realmente bisogno.

Rispetto alle normative precedenti, il DL Riscossione rappresenta un passo avanti significativo, introducendo maggiore flessibilità e tempi di pagamento più lunghi. Questo cambiamento è destinato a rendere più gestibili gli oneri fiscali per un numero maggiore di contribuenti, riducendo il rischio di insolvenze e contribuendo alla stabilità economica.

Benefici per i Contribuenti

I benefici per i contribuenti sono evidenti: tempi di pagamento più lunghi, maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione e criteri di accesso semplificati per importi inferiori a 120.000 euro. Queste misure sono progettate per offrire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche, facilitando il rispetto degli obblighi fiscali.

Nonostante i numerosi vantaggi, potrebbero emergere alcune criticità. Ad esempio, l’allungamento dei tempi di pagamento potrebbe portare a un incremento degli interessi dovuti. Inoltre, la necessità di documentare dettagliatamente le difficoltà economiche per accedere ai piani di rateizzazione più estesi potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni contribuenti.

Il DL Riscossione rappresenta una riforma significativa del sistema di rateizzazione delle cartelle esattoriali in Italia. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 2025, offrono maggiore flessibilità e tempi di pagamento più lunghi, rispondendo alle esigenze di cittadini e imprese in difficoltà economiche.

Per ulteriori chiarimenti e una consulenza personalizzata sulla nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali e le novità introdotte dal Decreto Riscossione, non esitare a contattarci: i nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a comprendere al meglio le nuove disposizioni e per fornirti supporto nella gestione dei tuoi obblighi fiscali.

 

FAQs

  1. Quali sono le principali novità del DL Riscossione? Le principali novità includono l’introduzione di piani di pagamento più lunghi e flessibili, accessibili a partire dal 2025.
  2. Come posso accedere alla rateizzazione semplificata? I contribuenti con debiti inferiori a 120.000 euro possono accedere alla rateizzazione semplificata senza necessità di documentare dettagliatamente le proprie difficoltà economiche.
  3. Quali documenti sono necessari per la rateizzazione estesa? Per la rateizzazione estesa, è necessaria una documentazione che dimostri le difficoltà economiche, come l’ISEE per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese.
  4. Quali sono i nuovi piani di pagamento introdotti dal 2025? Dal 2025 sarà possibile optare per un piano di pagamento di 84 rate mensili, che aumenterà a 96 rate dal 2027 e a 108 rate dal 2029.
  5. Quali sono i benefici principali delle nuove disposizioni? I principali benefici includono tempi di pagamento più lunghi, maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione e criteri di accesso semplificati per importi inferiori a 120.000 euro.
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