assistenza tributi

Il modello IVA 2026 rappresenta un aggiornamento significativo nella disciplina dichiarativa dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto recepisce una serie di interventi normativi e interpretativi intervenuti nel corso del 2025 e formalizzati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026. Il nuovo modello è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 e mantiene la tradizionale struttura modulare, introducendo tuttavia rilevanti novità che interessano diversi quadri della dichiarazione annuale IVA .

Tra gli aspetti più rilevanti emerge innanzitutto la revisione del quadro VA, che recepisce gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. Tale pronuncia ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dall’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, con particolare riferimento alle società di comodo. Alla luce di questo orientamento, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di compilazione del rigo VA15, prevedendo che esso debba essere semplicemente barrato dalle società che risultano di comodo, in sostituzione del precedente sistema basato sull’indicazione di specifici codici numerici. La nuova impostazione mira a uniformare la compilazione e a riflettere l’eliminazione delle restrizioni precedentemente previste in relazione al credito IVA.

Le modifiche al quadro VA hanno prodotto effetti anche su altri ambiti della dichiarazione. In particolare, nel quadro VX, dedicato alla determinazione dell’IVA da versare o a credito, è stato eliminato il riquadro specificamente riservato all’attestazione delle società operative. Tale eliminazione deriva direttamente dalla nuova modalità di gestione del rigo VA15 e dalla disapplicazione delle limitazioni collegate allo status di società di comodo. Analogamente, nel quadro VW, riservato alla liquidazione IVA di gruppo, è stato soppresso il rigo VW21, che nel modello IVA 2025 era utilizzato per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo.

Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dalle novità introdotte nel quadro VE, relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d’affari. In tale contesto, il rigo VE38 è stato oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione attraverso il cosiddetto “sdoppiamento”. Accanto al campo 1, che continua ad accogliere le operazioni soggette a split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, sono stati introdotti i campi 2 e 3. In questi nuovi campi devono essere indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di trasporto merci e ai servizi di logistica per i quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate della specifica Comunicazione di opzione prevista dalla normativa di riferimento.

La modifica del rigo VE38 si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a disciplinare in modo puntuale le operazioni del settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, ambito per il quale il legislatore ha introdotto specifiche modalità di assolvimento dell’imposta. In coerenza con tale impostazione, il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in due sezioni distinte. La prima sezione è dedicata alla determinazione dell’IVA dovuta dall’acquirente o dal committente in relazione a specifiche fattispecie, riprendendo in larga parte la struttura già prevista nel modello IVA 2025. La seconda sezione, invece, introduce il nuovo rigo VJ30, riservato all’indicazione degli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 59 a 63, della Legge n. 207/2024.

Oltre alle modifiche strutturali dei quadri dichiarativi, il modello IVA 2026 contiene indicazioni rilevanti in merito ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2026. È inoltre prevista la possibilità di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo periodo del 2025 direttamente all’interno della dichiarazione annuale, mediante la compilazione del quadro VP. In tale ipotesi, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026, tenuto conto dello slittamento del termine ordinario in quanto il 28 febbraio cade di sabato.

Nel caso di dati omessi, incompleti o errati, il contribuente può procedere all’invio, all’integrazione o alla correzione delle informazioni mediante la compilazione del quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2026, oppure del quadro VH se la presentazione avviene a partire dal 3 marzo 2026. In assenza di dati da comunicare per i primi tre trimestri del 2025, il quadro VH non deve essere compilato.

Particolare attenzione è dedicata anche all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025. Per importi superiori a 5.000 euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale ed è subordinata all’apposizione del visto di conformità. Per importi fino a 5.000 euro, invece, la compensazione è consentita già a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, di cui al D.Lgs. n. 1/2024, ha inoltre innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per i soggetti che applicano gli ISA e beneficiano dei relativi benefici premiali, in funzione del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Le medesime soglie e condizioni trovano applicazione anche con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA 2025, che deve essere effettuata mediante la presentazione del modello IVA 2026 e la compilazione del quadro VX. Anche in questo caso, il limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia è stato elevato a 70.000 euro, con una graduazione del beneficio legata al punteggio ISA. I soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2024-2025 e 2025-2026 rientrano tra coloro che possono beneficiare di tali agevolazioni.

Il saldo risultante dal modello IVA 2026 deve essere versato entro il 16 marzo 2026, qualora l’importo dovuto superi la soglia minima di 10,33 euro, arrotondata a 10 euro. È prevista la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale, con applicazione di interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima, fino a un massimo di 10 rate, con termine ultimo fissato al 16 dicembre 2026. In alternativa, il contribuente può differire il pagamento al termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni percentuali stabilite dalla normativa vigente .

Ambito Sintesi delle novità Modello IVA 2026
Approvazione del modello Il modello IVA 2026 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 ed è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.
Struttura della dichiarazione Confermata la struttura modulare della dichiarazione IVA annuale, con aggiornamenti mirati su specifici quadri e righi.
Quadro VA Il rigo VA15 deve essere barrato dalle società di comodo, in sostituzione dell’indicazione dei precedenti codici numerici, a seguito della disapplicazione delle limitazioni al credito IVA.
Società di comodo Recepita la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024 che ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dalla Legge n. 724/1994.
Quadro VE Il rigo VE38 è stato sdoppiato: il campo 1 accoglie le operazioni soggette a split payment, mentre i campi 2 e 3 indicano imponibile e imposta delle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica con IVA versata dal committente.
Split payment e logistica Introdotta una separata esposizione delle operazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l’IVA è assolta dal committente previa Comunicazione di opzione.
Quadro VJ Il quadro VJ è ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle operazioni con IVA dovuta dall’acquirente o committente e una riservata al settore trasporti e logistica.
Nuovo rigo VJ30 Inserito il rigo VJ30 per indicare gli acquisti di servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali l’IVA è versata dal committente.
Quadro VX Eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società operative, in coerenza con la nuova gestione delle società di comodo.
Quadro VW Soppresso il rigo VW21, utilizzato nel modello IVA 2025 per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo nella liquidazione IVA di gruppo.
Presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA 2026 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.
Liquidazioni periodiche IVA È possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA dell’ultimo periodo 2025 direttamente nella dichiarazione annuale tramite il quadro VP.
Scadenza anticipata quadro VP In caso di utilizzo del quadro VP, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026.
Compensazione credito IVA La compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro è consentita dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e richiede il visto di conformità.
Soglie ISA Elevata a 70.000 euro la soglia di esonero dal visto di conformità per compensazione e rimborso del credito IVA per i soggetti ISA con adeguato punteggio di affidabilità.
Rimborso credito IVA La richiesta di rimborso del credito IVA 2025 avviene tramite il quadro VX del modello IVA 2026, con applicazione delle nuove soglie di esonero dal visto.
Versamento saldo IVA Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo 2026 se superiore a 10 euro, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate.
Differimento dei versamenti È consentito il differimento del versamento del saldo IVA ai termini delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

 

A partire dall’8 dicembre 2025 entreranno in vigore le nuove modalità operative per il conferimento della Delega Unica agli intermediari da parte dei contribuenti, che consentiranno l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questo aggiornamento si inserisce nell’ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, in particolare secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 1/2024.

La delega potrà essere conferita tramite un modello unificato, introdotto inizialmente con il provvedimento del 2 ottobre 2024, e reso pienamente operativo grazie al successivo aggiornamento normativo del 7 agosto 2025. L’invio del modello sarà consentito sia direttamente dal contribuente sia attraverso l’intermediario incaricato, a condizione che vengano rispettati i criteri tecnici previsti.

Le nuove funzionalità saranno accessibili in momenti distinti, a seconda delle modalità di invio. In particolare, i contribuenti potranno utilizzare un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Gli intermediari, invece, avranno a disposizione due alternative: la trasmissione di un file xml sottoscritto digitalmente dal contribuente oppure l’erogazione di un servizio web finalizzato alla generazione della delega come documento informatico firmato digitalmente dal delegante, utilizzando strumenti di Firma Elettronica Avanzata (FEA).

Il contribuente potrà delegare fino a due intermediari, scegliendo se autorizzarli a uno, a più o a tutti i servizi messi a disposizione. I servizi delegabili sono suddivisi in quattro categorie principali: la consultazione del Cassetto fiscale, i servizi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, l’acquisizione dei dati ISA e CPB e l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Per quanto riguarda la trasmissione xml, essa dovrà essere accompagnata da una firma digitale, FEA CIE o certificati digitali non qualificati. In questo caso, l’intermediario dovrà apporre la propria firma digitale per attestare la validità della delega e autenticare quella del contribuente. Le trasmissioni potranno essere effettuate in modalità puntuale o massiva, in base alla necessità dell’intermediario.

È importante sottolineare che la modalità basata sul servizio web per la FEA non sarà disponibile per i titolari di partita IVA né per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per questi soggetti, il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite la trasmissione diretta da parte del soggetto delegante oppure mediante l’invio di un file xml firmato digitalmente dall’intermediario.

Le deleghe già attive, conferite secondo le modalità precedenti, resteranno valide fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Questo termine è stato prorogato dal precedente 30 giugno 2026, in base al Provvedimento del 20 maggio 2025. Nel frattempo, fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile utilizzare le vecchie procedure per l’attivazione o il rinnovo delle deleghe in scadenza.

Tuttavia, dall’8 dicembre 2025 in poi, le vecchie modalità saranno definitivamente abbandonate e sarà possibile attivare, rinnovare o revocare una delega esclusivamente utilizzando le nuove modalità. Fanno eccezione, fino al 30 aprile 2026, le deleghe per gli ISA dell’anno d’imposta 2024 e quelle relative alle proposte di concordato preventivo biennale 2025-2026, per cui continueranno ad applicarsi le regole precedenti.

Le comunicazioni effettuate direttamente dal contribuente o attraverso il servizio web dell’intermediario che genera un documento firmato con FEA, diventeranno immediatamente attive al momento dell’invio. Diversamente, quelle trasmesse tramite file xml firmato richiederanno l’attestazione di ricevimento e verifica con esito positivo da parte dell’Agenzia per diventare effettive.

Infine, è stato stabilito che la validità della delega conferita secondo il nuovo modello scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento, salvo eventuale revoca anticipata o rinuncia da parte del contribuente o dell’intermediario.

Per ulteriori chiarimenti e per consulenze personalizzate il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Data di attivazione 8 dicembre 2025
Riferimento normativo Art. 21, D.Lgs. n. 1/2024
Modalità di conferimento 1. Diretto dal contribuente via area riservata Agenzia delle Entrate
2. Da intermediario via file xml firmato
3. Da intermediario via FEA web
Numero massimo di intermediari 2
Servizi delegabili Cassetto fiscale, Fatturazione elettronica, Dati ISA/CPB, Servizi riscossione
Durata della delega Fino al 31 dicembre del 4º anno successivo al conferimento
Validità vecchie deleghe Fino a scadenza naturale, ma non oltre il 28 febbraio 2027
Eccezioni alle nuove modalità ISA 2024 e concordato preventivo 2025-2026: vecchie modalità fino al 30 aprile 2026
Tempistiche di attivazione Immediate per invio diretto e FEA; dopo verifica per xml

 

FAQ

Da quando sarà possibile utilizzare il nuovo modello di delega unica agli intermediari?
La nuova delega sarà operativa a partire dall’8 dicembre 2025, secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.

Quali sono le modalità per conferire la delega unica?
Il contribuente può delegare tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia, oppure tramite l’intermediario, che può trasmettere un file xml firmato digitalmente o utilizzare un servizio web per FEA.

Posso delegare più di un intermediario?
Sì, ma solo fino a un massimo di due intermediari per ciascun contribuente.

Cosa succede alle deleghe conferite con le vecchie modalità?
Restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

Esistono eccezioni all’obbligo di usare le nuove modalità?
Sì, per le deleghe relative agli ISA 2024 e alle proposte di concordato preventivo 2025-2026 sarà possibile utilizzare le vecchie modalità fino al 30 aprile 2026.

 Scadenzario Settembre 2025

1 settembre

  • Assistenza fiscale: trattenuta terza rata o rimborsi da 730/2025 (sostituti d’imposta).

3 settembre

  • Comunicazione prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto famiglia (mese precedente).

15 settembre

  • Domanda di accentramento INAIL per il 2026.

  • Trasmissione dichiarazioni 730-2025 presentate dal 16 luglio al 31 agosto (sostituti d’imposta).

16 settembre

  • Versamento IVA e ritenute – mese di agosto.

  • Versamento unificato (ritenute, contributi INPS, gestione separata, Enpals, agricoli, addizionali IRPEF, liquidazione periodica IVA).

  • Versamento contributi mensili dovuti dai giornalisti (collaborazioni, INPGI).

  • Versamento provvista mensile prepensionamento lavoratori (INPS).

20 settembre

  • Comunicazioni obbligatorie marittimi (assunzioni/cessazioni agosto).

22 settembre

  • Scadenza richiesta bonus figli: termine per chiedere bonus 1.000 € per nascite/adozioni dal 1/1/2025 al 24/5/2025.

23 settembre

  • Trasmissione ricevute ritenute appalti (versamenti effettuati ad agosto).

25 settembre

  • Modello INTRA – mese di agosto.

  • Presentazione denunce contributive impiegati agricoli (ENPAIA).

30 settembre

  • Comunicazione LIPE – 2° trimestre 2025.

  • Presentazione Modello 730/2025 (anno 2024).

  • Termine adesione CPB per biennio 2025-2026.

  • Comunicazione spese Sistema TS – 1° semestre 2025.

  • Versamento somme liti fiscali pendenti (10ª rata) e rate istituti definitori (11ª rata).

  • Adempimenti assegnazione/cessione/trasformazione agevolata (versamento 1ª rata 60%).

  • Consegna 730/2025 compilato (comunicazione eventuale riduzione rata IRPEF o mancato versamento).

  • Trasmissione dichiarazioni 730-2025 elaborate nel mese di settembre (CAF/professionisti e sostituti).

  • Invio dati per cassa integrazione (periodi integrati luglio 2025).

  • Termine per domande di CIGO eventi oggettivamente non evitabili agosto 2025.

  • Domanda accredito contributi figurativi per aspettativa sindacale 2024.

  • Richiesta autorizzazione e versamento contribuzione aggiuntiva aspettative sindacali 2024.

  • Denuncia Uniemens – retribuzione e contribuzione agosto 2025.

  • Stampa o consegna Libro unico del lavoro – periodo di paga agosto 2025.

  • Termine agevolazioni per indennità integrativa speciale (turismo e pubblici esercizi, straordinario/notturno).

Per maggiori dettagli ed assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Il 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso importante riguardante alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. Tali comunicazioni, inviate a partire dalla fine di giugno 2025, presentano un’anomalia: manca infatti la prima pagina. Questa pagina iniziale è fondamentale perché contiene tutte le spiegazioni necessarie circa la natura dell’atto e le istruzioni sui passaggi da seguire per i destinatari.

L’assenza di questa sezione potrebbe causare difficoltà nell’interpretazione e nella gestione delle comunicazioni da parte dei contribuenti interessati.

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate fa seguito a quanto segnalato da SOGEI S.p.a., la società che gestisce i servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria. SOGEI ha comunicato che, a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni riguardanti i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF 2023 – anno d’imposta 2022) risultano incomplete, poiché non includono la pagina introduttiva con tutte le informazioni esplicative.

La natura dell’anomalia interessa, in particolare, le lettere che dovevano essere recapitate ai contribuenti dalla fine di giugno 2025 in poi.

Di fronte a questa situazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni prive della prima pagina non devono essere considerate valide. I destinatari che ricevono tali atti sono invitati a cestinare le comunicazioni anomale, in quanto non contengono tutte le informazioni previste dalla procedura standard.

In questo modo, si evita che i contribuenti intraprendano iniziative basate su atti incompleti o privi delle necessarie istruzioni operative.

L’avviso specifica inoltre che, per rimediare all’accaduto, l’Agenzia delle Entrate provvederà, nel mese di settembre, a inviare nuovamente gli atti relativi ai controlli formali.

Le nuove comunicazioni conterranno tutte le informazioni corrette e complete, comprese le spiegazioni sulla natura dell’atto e le indicazioni sui passi da seguire da parte dei destinatari.

Per maggiori dettagli il nostro Studio è a vostra disposizione.

RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
SCADENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE
Giugno 𝟐𝟎𝟐𝟓

Adempimenti Fiscali e Contributivi
  • Lunedì 16 giugno

Versamento IVA e ritenute – Maggio

Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025

 

  • Mercoledì 25 giugno

Mod. INTRA – Maggio

 

  • Lunedì 30 giugno

Versam. saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP

Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta Art. 14, D.Lgs. 192/2024 – 1a rata annuale di 4

Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2024 (no per IMIS)

Versamento somme Liti fiscali pendenti (9a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (10a rata trim. di max 20) Commi 194 e 220, L. 197/2022

Lavoro

  • Martedì 17 giugno

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini: versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

INPS dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata: versamento del contributo del 24% – 26,07% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

Vi ricordiamo che il nostro team è sempre a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza su misura.

Con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti, il concordato preventivo biennale offre un regime facoltativo che consente di determinare anticipatamente e in maniera concordata con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per due periodi d’imposta consecutivi. L’edizione 2025 del CPB introduce rilevanti novità, sia in termini di modalità di adesione sia per quanto riguarda gli strumenti di trasmissione e gestione della comunicazione.

Il provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, delinea nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e operative per accedere al regime biennale relativo agli anni d’imposta 2025 e 2026. Questo documento recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo correttivo di marzo 2025, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, e rappresenta un passaggio decisivo per una maggiore flessibilità nella gestione delle adesioni.

Una delle principali innovazioni contenute nel provvedimento è la possibilità per il contribuente di scegliere tra due distinte modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale: la prima modalità prevede l’invio congiunto della proposta dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA; la seconda, invece, consente una trasmissione autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2025, separatamente dal resto della documentazione.

La finestra temporale per l’adesione è fissata tra il 31 luglio e il 30 settembre 2025, salvo proroghe ufficiali. La revoca dell’adesione potrà essere comunicata entro gli stessi termini, esclusivamente in forma autonoma. L’aggiornamento normativo ha quindi l’obiettivo di rendere l’adesione al concordato più gestibile per i contribuenti, sfruttando le stesse infrastrutture telematiche della dichiarazione annuale, pur mantenendo separati i termini e i flussi.

Per chi sceglie la modalità congiunta, sarà necessario anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, poiché l’adesione al CPB deve avvenire entro il 30 settembre. In questo caso, il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello Cpb 2025/2026, che include il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap relativi all’anno d’imposta 2024, nonché quelli concordati per il 2025 e il 2026.

In alternativa, chi opta per l’adesione autonoma potrà trasmettere il modello Cpb 2025/2026 congiuntamente al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. La restante documentazione potrà essere inviata entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025. È però fondamentale che i dati indicati nei modelli successivi siano coerenti con quelli trasmessi in precedenza, altrimenti il contribuente rischia la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024.

Per rendere operativa questa opzione autonoma, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Una novità importante è l’introduzione della casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Compilando tale casella con il codice “1 – Adesione”, il contribuente comunica la volontà di aderire al concordato. Il frontespizio dovrà contenere esclusivamente i dati anagrafici, quelli relativi al soggetto firmatario e alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario. Qualsiasi altro campo eventualmente compilato verrà ignorato.

Anche per la revoca del concordato, la stessa casella potrà essere utilizzata indicando il codice “2 – Revoca”. In questo caso, oltre al frontespizio, sarà necessario allegare il modello Cpb 2025/2026 compilato con i soli dati essenziali: codice ISA, codice attività e tipologia di reddito (impresa o lavoro autonomo). È esclusa qualsiasi altra forma di trasmissione. Il rigore di queste modalità è finalizzato a garantire certezza giuridica e uniformità nelle procedure.

Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento di aprile 2025 includono anche modifiche ai controlli di coerenza dei dati trasmessi tramite i modelli ISA. L’obiettivo è evitare incongruenze tra la proposta accettata dal contribuente e le dichiarazioni effettive trasmesse, un elemento fondamentale per la tenuta dell’accordo biennale.

Una delle clausole più importanti introdotte nella disciplina riguarda infatti la coerenza tra i dati utilizzati per l’accettazione della proposta e quelli inseriti successivamente nei modelli Redditi e ISA. Ogni discrepanza può costituire una causa di decadenza. Questo principio è chiaramente sancito dall’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 e rafforza la responsabilità del contribuente nella verifica e nella corretta gestione delle informazioni fiscali.

L’Agenzia ha inoltre previsto specifiche istruzioni per agevolare l’utilizzo del canale telematico già esistente per la dichiarazione dei redditi. Questo approccio mira a semplificare il processo, senza introdurre ulteriori piattaforme o meccanismi separati, e costituisce uno dei principali vantaggi operativi per i contribuenti. La possibilità di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze consente infatti una maggiore flessibilità gestionale, sia per imprese che per professionisti.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e procedurali, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può rivelarsi un’opportunità strategica. La definizione preventiva del carico fiscale, infatti, consente una pianificazione fiscale più efficiente, una gestione del cash flow più lineare e una riduzione dell’incertezza legata a possibili accertamenti futuri. Tuttavia, è altrettanto essenziale una valutazione attenta delle condizioni previste e dei dati da trasmettere, per evitare errori che possano compromettere l’adesione stessa.

Per maggiori chiarimenti e dettagli o per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Descrizione
Cos’è il CPB Regime facoltativo che consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per i periodi d’imposta 2025 e 2026
Provvedimento di riferimento Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – 24 aprile 2025
Normativa collegata Decreto legislativo n. 13/2024 e decreto correttivo del 13 marzo 2025
Modalità di adesione 1. Congiunta: insieme a dichiarazione dei redditi e modelli ISA
2. Autonoma: solo frontespizio Redditi 2025 e modello CPB
Scadenze adesione Dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (salvo proroghe)
Scadenza dichiarazione redditi 2024 31 ottobre 2025
Comunicazione revoca Solo in modalità autonoma, entro il 30 settembre 2025, utilizzando la casella “Comunicazione Cpb” con codice “2 – Revoca”
Modifiche modelli Redditi 2025 Aggiunta la casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione”
Codici da utilizzare “1 – Adesione” per aderire, “2 – Revoca” per annullare l’adesione
Requisiti di coerenza I dati indicati in Cpb devono corrispondere a quelli nei modelli Redditi e ISA. Incoerenze determinano la decadenza dal concordato
Vantaggi del CPB Stabilità fiscale, pianificazione anticipata, riduzione rischio accertamenti, flessibilità nei tempi di invio
Controlli previsti Controlli automatizzati sui dati e sulla coerenza tra documentazione inviata
Ambito applicativo Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA
Obbligatorietà Facoltativo
Documenti richiesti per adesione autonoma Modello Cpb 2025/2026 + frontespizio Redditi 2025 (dati anagrafici e firmatario)

 

FAQ

È obbligatorio aderire al CPB?
No, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa. È una possibilità offerta ai contribuenti che desiderano definire in anticipo il proprio reddito imponibile per due anni.

È possibile modificare i dati trasmessi dopo l’adesione?
No, una volta inviata l’adesione, i dati dichiarati devono rimanere coerenti con quelli successivi. In caso contrario, si rischia la decadenza dal concordato.

Cosa succede se ci sono incoerenze nei dati tra il modello Cpb e i modelli Redditi o ISA?
In caso di discordanza, il contribuente perde il beneficio dell’accordo biennale, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Come avviene il controllo dell’Agenzia?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di coerenza sui dati trasmessi tramite i modelli e può contestare eventuali difformità rispetto alla proposta accettata.

Il concordato comporta obblighi nei confronti dell’Irap?
Sì, il modello Cpb include anche la determinazione della base Irap, che viene fissata per due anni unitamente al reddito.

 

Principali Scadenze Fiscali di Dicembre 2024

Dicembre 2024 si presenta come un mese ricco di adempimenti fiscali importanti per imprese, professionisti e cittadini. Di seguito, un riepilogo delle principali scadenze da segnare in agenda, con un focus sui versamenti e obblighi dichiarativi.


Giovedì 12 Dicembre
Riapertura adesione CPB (DL approvato dal CdM il 12.11.2024)

Lunedì 16 Dicembre
Versamento IVA e ritenute – Novembre
Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – saldo 2024
Versamento acconto imposta sost. rivalutazione TFR

Venerdì 20 Dicembre
Versam. Ravv. speciale (8° rata trim. di 8), Liti fiscali pendenti (7° rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (8° rata trim. di max 20)
(Commi 174, 194 e 220, L. 197/2022)
(Ravv. speciale anno 2022 – 4° rata trim. di 4 – DL 215/23)

Venerdì 27 Dicembre
Versamento IVA – acconto 2024
Mod. INTRA – Novembre

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per assistenza e consulenza personalizzata.

Nel contesto della conversione in legge del decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento italiano ha approvato un emendamento significativo rivolto ai titolari di partita IVA. La misura prevede la proroga del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, originariamente fissato al 2 dicembre 2024, al 16 gennaio 2025.

Questa proroga si applica esclusivamente ai titolari di partita IVA che, nell’anno precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro, e introduce una maggiore flessibilità nei pagamenti senza però alterare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, né quelli verso l’INAIL.

Le Principali Novità del Provvedimento

Il rinvio al 16 gennaio 2025 interessa unicamente il secondo acconto delle imposte sui redditi, offrendo ai contribuenti due modalità di pagamento:

  • In un’unica soluzione, da effettuare entro il 16 gennaio 2025.
  • In cinque rate mensili di pari importo, con scadenze distribuite tra gennaio e maggio 2025.

A Chi Si Rivolge la Proroga?

La misura è destinata esclusivamente ai contribuenti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Titolari di partita IVA.
  • Ricavi o compensi dichiarati nel 2023 non superiori a 170 mila euro.

È importante sottolineare che la proroga non include:

  • Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • I premi assicurativi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Importante: Per aderire alla proroga, è indispensabile contattare la nostra Alessandra Casciotti esclusivamente entro la giornata odierna.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un obbligo fiscale che ogni anno coinvolge i datori di lavoro italiani. Con la scadenza per il versamento dell’acconto fissata al 16 dicembre 2024, è importante comprendere tutti gli aspetti normativi e operativi legati a questa imposta.

Il TFR rappresenta una forma di risparmio obbligatorio accumulato dai datori di lavoro per i dipendenti, da corrispondere al termine del rapporto di lavoro. La rivalutazione del TFR avviene annualmente per adeguare il suo valore all’inflazione. Su questa rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva pari al 17%, gestita direttamente dal datore di lavoro.

Questa imposta si riferisce esclusivamente alla quota finanziaria rivalutata del TFR, non alla quota capitale. Quest’ultima, infatti, viene tassata solo al momento della liquidazione finale o in caso di anticipi concessi per esigenze specifiche, come l’acquisto della prima casa.

 

Rivalutazione TFR: Metodo e Calcolo

La rivalutazione del TFR è determinata secondo una formula che combina un tasso fisso dell’1,5% con il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Questo calcolo consente di mantenere il valore del TFR allineato al costo della vita.

Un elemento chiave è che la rivalutazione non si applica alla quota di TFR maturata nell’anno corrente, ma solo al fondo accumulato al 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di deflazione, la variazione ISTAT viene considerata pari a zero.

L’imposta sostitutiva viene versata in due momenti distinti:

Acconto: entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

Saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento avviene tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo specifici:

  • 1712 per l’acconto.
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono inoltre compensare eventuali crediti fiscali maturati per altre imposte o contributi.

Metodo Storico vs Metodo Previsionale

Per il calcolo dell’acconto, i datori di lavoro possono scegliere tra due metodi:

Metodo storico: si basa sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. È una soluzione stabile e meno rischiosa, ideale in contesti economici prevedibili.

Metodo previsionale: consente di stimare le rivalutazioni dell’anno in corso. Questo approccio offre maggiore flessibilità, ma richiede un’analisi economica accurata per evitare errori che potrebbero portare a sanzioni.

La scelta del metodo più adatto dipende dalle competenze interne e dalla variabilità del contesto economico.

La gestione del TFR varia in base alla dimensione aziendale:

Aziende con almeno 50 dipendenti: il TFR viene trasferito all’INPS, che si occupa della rivalutazione e della gestione.

Aziende con meno di 50 dipendenti: la gestione resta a carico del datore di lavoro, che può decidere se accantonare il TFR internamente o trasferirlo a un fondo pensionistico complementare.

Questa seconda opzione può offrire vantaggi finanziari a breve termine, ma comporta rischi significativi in termini di liquidità.

Novità Normative

Un’importante novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’opzione di calcolo dell’acconto basata sull’incremento presuntivo dell’indice ISTAT di dicembre. Questo approccio offre maggiore flessibilità, consentendo alle aziende di stimare l’acconto in modo più aderente alle condizioni economiche attuali.

Focus sull’Acconto del 16 dicembre 2024

L’acconto rappresenta il 90% dell’imposta sostitutiva totale sulle rivalutazioni maturate. Il metodo previsionale può essere particolarmente utile in periodi di forte volatilità economica, mentre il metodo storico è indicato per contesti più stabili.

Il saldo, da versare entro il 16 febbraio 2025, corrisponde alla differenza tra l’imposta dovuta e l’acconto già versato. In caso di saldo negativo, l’importo può essere utilizzato come credito in compensazione.

Ravvedimento Operoso e Sanzioni

Il mancato rispetto delle scadenze comporta una sanzione del 30% sull’importo dovuto, ma il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente queste penalità. Questo strumento è particolarmente utile per regolarizzare eventuali errori senza conseguenze gravi.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per  consulenza e assistenza personalizzata.

Novembre è un mese di importanti scadenze fiscali che richiedono attenzione e puntualità. Affrontare questi adempimenti in modo accurato è essenziale per garantire la conformità alle normative.

Di seguito le principali scadenze del mese di Novembre 2024:

18 NOVEMBRE LUNEDI’
• Vers. IVA e ritenute Ottobre
•Vers. INPS fìssi e IVA – 3°Trim

20 NOVEMBRE MERCOLEDì
• Vers. ENASARCO su provvigioni maturate 3° trim

25 NOVEMBRE LUNEDI’
• Mod.INTRA – Ottobre

30 NOVEMBRE SABATO

AFFRANCAMENTO VALORI
posseduti al 01/01/2024 -Vers. rata imp. sostitutiva e redazione perizia

Lo Studio Pallino offre un supporto professionale per chi desidera gestire al meglio le proprie esigenze fiscali, fornendo un’assistenza su misura. Per maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata, siamo a vostra completa disposizione.

error: