A partire dall’8 dicembre 2025 entreranno in vigore le nuove modalità operative per il conferimento della Delega Unica agli intermediari da parte dei contribuenti, che consentiranno l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questo aggiornamento si inserisce nell’ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, in particolare secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 1/2024.
La delega potrà essere conferita tramite un modello unificato, introdotto inizialmente con il provvedimento del 2 ottobre 2024, e reso pienamente operativo grazie al successivo aggiornamento normativo del 7 agosto 2025. L’invio del modello sarà consentito sia direttamente dal contribuente sia attraverso l’intermediario incaricato, a condizione che vengano rispettati i criteri tecnici previsti.
Le nuove funzionalità saranno accessibili in momenti distinti, a seconda delle modalità di invio. In particolare, i contribuenti potranno utilizzare un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Gli intermediari, invece, avranno a disposizione due alternative: la trasmissione di un file xml sottoscritto digitalmente dal contribuente oppure l’erogazione di un servizio web finalizzato alla generazione della delega come documento informatico firmato digitalmente dal delegante, utilizzando strumenti di Firma Elettronica Avanzata (FEA).
Il contribuente potrà delegare fino a due intermediari, scegliendo se autorizzarli a uno, a più o a tutti i servizi messi a disposizione. I servizi delegabili sono suddivisi in quattro categorie principali: la consultazione del Cassetto fiscale, i servizi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, l’acquisizione dei dati ISA e CPB e l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Per quanto riguarda la trasmissione xml, essa dovrà essere accompagnata da una firma digitale, FEA CIE o certificati digitali non qualificati. In questo caso, l’intermediario dovrà apporre la propria firma digitale per attestare la validità della delega e autenticare quella del contribuente. Le trasmissioni potranno essere effettuate in modalità puntuale o massiva, in base alla necessità dell’intermediario.
È importante sottolineare che la modalità basata sul servizio web per la FEA non sarà disponibile per i titolari di partita IVA né per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per questi soggetti, il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite la trasmissione diretta da parte del soggetto delegante oppure mediante l’invio di un file xml firmato digitalmente dall’intermediario.
Le deleghe già attive, conferite secondo le modalità precedenti, resteranno valide fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Questo termine è stato prorogato dal precedente 30 giugno 2026, in base al Provvedimento del 20 maggio 2025. Nel frattempo, fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile utilizzare le vecchie procedure per l’attivazione o il rinnovo delle deleghe in scadenza.
Tuttavia, dall’8 dicembre 2025 in poi, le vecchie modalità saranno definitivamente abbandonate e sarà possibile attivare, rinnovare o revocare una delega esclusivamente utilizzando le nuove modalità. Fanno eccezione, fino al 30 aprile 2026, le deleghe per gli ISA dell’anno d’imposta 2024 e quelle relative alle proposte di concordato preventivo biennale 2025-2026, per cui continueranno ad applicarsi le regole precedenti.
Le comunicazioni effettuate direttamente dal contribuente o attraverso il servizio web dell’intermediario che genera un documento firmato con FEA, diventeranno immediatamente attive al momento dell’invio. Diversamente, quelle trasmesse tramite file xml firmato richiederanno l’attestazione di ricevimento e verifica con esito positivo da parte dell’Agenzia per diventare effettive.
Infine, è stato stabilito che la validità della delega conferita secondo il nuovo modello scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento, salvo eventuale revoca anticipata o rinuncia da parte del contribuente o dell’intermediario.
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Data di attivazione | 8 dicembre 2025 |
Riferimento normativo | Art. 21, D.Lgs. n. 1/2024 |
Modalità di conferimento | 1. Diretto dal contribuente via area riservata Agenzia delle Entrate 2. Da intermediario via file xml firmato 3. Da intermediario via FEA web |
Numero massimo di intermediari | 2 |
Servizi delegabili | Cassetto fiscale, Fatturazione elettronica, Dati ISA/CPB, Servizi riscossione |
Durata della delega | Fino al 31 dicembre del 4º anno successivo al conferimento |
Validità vecchie deleghe | Fino a scadenza naturale, ma non oltre il 28 febbraio 2027 |
Eccezioni alle nuove modalità | ISA 2024 e concordato preventivo 2025-2026: vecchie modalità fino al 30 aprile 2026 |
Tempistiche di attivazione | Immediate per invio diretto e FEA; dopo verifica per xml |
FAQ
Da quando sarà possibile utilizzare il nuovo modello di delega unica agli intermediari?
La nuova delega sarà operativa a partire dall’8 dicembre 2025, secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.
Quali sono le modalità per conferire la delega unica?
Il contribuente può delegare tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia, oppure tramite l’intermediario, che può trasmettere un file xml firmato digitalmente o utilizzare un servizio web per FEA.
Posso delegare più di un intermediario?
Sì, ma solo fino a un massimo di due intermediari per ciascun contribuente.
Cosa succede alle deleghe conferite con le vecchie modalità?
Restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.
Esistono eccezioni all’obbligo di usare le nuove modalità?
Sì, per le deleghe relative agli ISA 2024 e alle proposte di concordato preventivo 2025-2026 sarà possibile utilizzare le vecchie modalità fino al 30 aprile 2026.