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Nuove Linee Guida per il Credito d’Imposta R&S: Registro dei Certificatori e Procedura

Anticipazione delle Linee Guida del Dpcm

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha svelato anticipazioni cruciali riguardo alle nuove linee guida per il riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Questo comunicato presenta le informazioni principali e le novità introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Certificazione Preventiva e Albo dei Certificatori

Una delle innovazioni principali riguarda l’introduzione di una procedura di certificazione preventiva, prevista dal Decreto Semplificazioni, che attesta la qualificazione degli investimenti e delle attività di innovazione tecnologica delle imprese.

Procedura della certificazione

La certificazione può essere richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta purché non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy indicando il soggetto certificatore incaricato per l’esperimento delle attività e la dichiarazione di accettazione dell’incarico

Contenuto delle Certificazioni

Le certificazioni dovranno contenere le caratteristiche di adeguatezza delle capacità dell’impresa e una descrizione analitica dei progetti, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. Le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  2. La descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
  3. Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  4. La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. Tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta ai sensi del comma 207 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy provvederà, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.

Per ulteriori dettagli e assistenza lo Studio Pallino rimane a disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Ottobre 2023:

Lunedì 16 Ottobre
Versamento IVA e ritenute

Mercoledì 25 Ottobre
Mod. INTRA – Settembre e 3° trimestre

Martedì 31 Ottobre
Mod. IVA TR – 3° trimestre
Mod. 770/2023 – anno 2022 + CU 2023 compensi NO 730
Dichiarazione e liquidazione OSS – 3° trimestre

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

Scadenza Definizione Controversie Tributarie 2023: Importanti Aggiornamenti

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle richieste di definizione delle controversie tributarie relative a singoli atti contestati.

L’istanza di definizione è esente dall’imposta di bollo, il processo di definizione è stato reso più flessibile grazie alle modifiche introdotte.

Il Decreto Bollette (D.L. n. 34/2023) ha apportato significative modifiche a questa procedura. Innanzitutto, ha prorogato il termine per l’adesione dal 30 giugno al 30 settembre 2023. In secondo luogo, ha introdotto l’opzione per la rateazione mensile dei pagamenti, fornendo così maggiore respiro finanziario ai contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato  il provvedimento n. 250755/2023 del 5 luglio 2023, onde  aggiornare  il modello di domanda e le relative istruzioni per tenere conto dei suddetti mutamenti legislativi. La piattaforma per la trasmissione telematica delle domande è stata anch’essa aggiornata per riflettere queste novità.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, è possibile definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è coinvolta l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Il nuovo modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi ne è subentrato o ha la legittimazione) che desiderano definire le controversie tributarie in cui è coinvolta l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal grado di giudizio, compreso quello in Cassazione.

Le novità introdotte dal decreto Bollette riguardano anche i termini di pagamento. L’importo netto dovuto o la prima rata devono essere versati entro il 30 settembre 2023. Se l’importo supera i 1.000 euro, è possibile optare per il pagamento rateale. Il pagamento può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali o in un massimo di 54 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

Per ulteriori dettagli sulla compilazione del modulo e per ottenere assistenza nella procedura, non esitate a contattare il nostro studio.

Il 15 settembre scade il termine ultimo per la presentazione dei modelli 730/2023
Il Rispetto della scadenza risulta essenziale per garantire il corretto trattamento delle dichiarazioni fiscali, compresi i crediti d’imposta richiesti a rimborso.
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