L’assetto normativo riguardante gli adempimenti fiscali e i relativi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali ha ricevuto un importante aggiornamento alla data del 6 marzo 2026.

Tale quadro regolamentare definisce con precisione le tempistiche e le modalità per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei diversi modelli dichiarativi, inclusa la Certificazione Unica.

Un principio generale fondamentale che governa queste scadenze prevede che, qualora il termine stabilito cada in un giorno festivo, la scadenza stessa sia automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo. Inoltre, il sistema normativo considera le dichiarazioni come validamente presentate se l’invio avviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza naturale, configurando in questo caso la fattispecie della cosiddetta dichiarazione tardiva.

Per quanto concerne la dichiarazione annuale IVA, l’obbligo di presentazione ricade generalmente su tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, la normativa prevede specifiche casistiche di esonero, che includono i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che hanno usufruito della dispensa prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/72.

Sono parimenti esonerati i contribuenti minimi, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esonerati, gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e i soggetti che operano in regime ex Legge 398/91. Il periodo d’imposta ai fini IVA coincide invariabilmente con l’anno solare. Il termine ordinario per la presentazione è fissato al 30 aprile, ma tale data viene anticipata al 28 febbraio o al 29 febbraio nel caso in cui il contribuente scelga di includere la LIPE del quarto trimestre direttamente nel Modello IVA annuale.

La disciplina della Certificazione Unica (CU) prevede scadenze differenziate in base alla tipologia di reddito certificato. Per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo. In questo ambito, si precisa che la modalità di consegna al dipendente si intende assolta con l’assolvimento dell’obbligo telematico, pur restando facoltà dell’azienda l’invio di una copia di cortesia. Per quanto riguarda le altre tipologie, a partire dal 2026, le certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali devono essere trasmesse entro il 30 aprile, mentre per i redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata il termine è il 31 ottobre.

Tipologia di Reddito nella Certificazione Unica Termine di Invio Telematico
Redditi di lavoro dipendente, assimilati, redditi diversi e locazioni brevi (scadenza ordinaria) 16 marzo
Redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali (dal 2026) 30 aprile
Redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata 31 ottobre

In merito al Modello 770, il termine per l’invio telematico è stabilito al 31 ottobre. È importante sottolineare che tale modello non deve essere presentato dai soggetti che provvedono alle comunicazioni mensili, identificati come soggetti con 770 mensilizzato. Per i contribuenti che utilizzano il Modello 730, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il termine ultimo del 30 settembre. Tuttavia, la data effettiva di invio è legata alla data di consegna della dichiarazione da parte del contribuente. Se la consegna avviene entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno. Per le dichiarazioni consegnate tra il  primo giugno e il 20 giugno, il termine è il 29 giugno. Le consegne effettuate dal 21 giugno al 15 luglio comportano un termine di invio al 23 luglio, mentre quelle tra il 16 luglio e il 31 agosto prevedono la trasmissione entro il 15 settembre. Infine, per i documenti consegnati dal primo settembre al 30 settembre, il termine coincide con la chiusura del periodo, ovvero il 30 settembre.

Il Modello REDDITI copre diverse tipologie di contribuenti con una scadenza generalmente fissata al 31 ottobre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Questo termine si applica al Modello REDDITI PF per le persone fisiche, al Modello REDDITI SP per le società di persone, al Modello REDDITI SC per le società di capitali e al Modello REDDITI ENC per gli enti non commerciali. Parallelamente, anche il Modello IRAP segue la medesima scadenza del 31 ottobre, dato che il periodo d’imposta ai fini IRAP corrisponde a quello stabilito per le imposte sui redditi.

Si specifica che le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o arti e professioni non sono tenute alla presentazione del Modello IRAP in quanto non configurabili come soggetti passivi per tale imposta.

Le persone fisiche cosiddette “private”, salvo i casi di esonero totale, possono scegliere di presentare il Modello 730 o il Modello REDDITI PF.

Esiste tuttavia una restrizione per l’utilizzo del Modello 730, il quale è precluso a coloro che devono dichiarare reddito d’impresa, redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni o redditi di partecipazione.

Per le società di persone e i soggetti equiparati, la dichiarazione deve essere redatta su modelli approvati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se il periodo d’imposta non comprende la data del 31 dicembre dell’anno precedente, è necessario utilizzare il modello approvato per l’anno ancora precedente, definito gergalmente modello vecchio. Un esempio chiarificatore è offerto da una SNC cessata il 30 giugno 2025 senza liquidazione: in questo scenario i termini restano quelli ordinari e l’invio dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 (utilizzando il modello vecchio) deve avvenire entro il 31 ottobre 2026.

La gestione delle operazioni straordinarie come liquidazioni o trasformazioni societarie comporta regole specifiche per il calcolo dei termini di presentazione. In tali circostanze, il termine è fissato alla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o alla data dell’operazione. Per il periodo che precede l’operazione straordinaria, deve essere impiegato il modello vecchio, poiché tale frazione temporale solitamente non include la data del 31 dicembre.

La tabella seguente illustra le scadenze per le diverse tipologie di contribuenti in situazioni ordinarie e particolari:

Soggetto e Condizione Termine di Presentazione
Società di Capitali con esercizio solare 31 ottobre dell’anno successivo
REDDITI SC ed IRAP (esercizio non solare) Fine del 10° mese successivo alla chiusura
Operazioni Straordinarie (periodo ante) Fine del 9° mese successivo all’operazione
REDDITI ed IRAP in caso di operazioni straordinarie Fine del 9° mese successivo alla data operazione

Nelle società di capitali, il processo di redazione dei modelli segue logiche analoghe a quelle delle società di persone, con l’approvazione dei modelli entro febbraio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre precedente.
Se consideriamo un’operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali avvenuta il 13 dicembre 2025, la società deve presentare i modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 relativi al periodo ante-trasformazione entro il 30 settembre 2026. Per il periodo post-operazione, la società presenterà i modelli REDDITI 2026 SC e IRAP 2026 entro il termine del 31 ottobre 2026, che essendo sabato nel 2026, slitta al 2 novembre 2026.

Un caso inverso, come la trasformazione di una società di capitali in società di persone avvenuta il 5 luglio 2025, prevede l’invio dei modelli REDDITI 2025 SC e IRAP 2025 per il periodo ante-operazione entro il 30 aprile 2026, ovvero entro la fine del nono mese successivo. Il periodo post-trasformazione richiederà invece la presentazione dei modelli REDDITI 2025 SP e IRAP 2025 entro il 2 novembre 2026, a causa della cadenza festiva del termine ordinario del 31 ottobre. Queste disposizioni, derivanti dagli articoli 2 e 5 del DPR 322/98 e dall’articolo 5-bis del DPR 322/98, assicurano una copertura normativa completa per ogni variazione della forma giuridica o della struttura temporale dell’esercizio fiscale.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenza e assistenza operativa.

L’evoluzione del sistema normativo italiano in materia di politiche attive del lavoro e incentivi all’occupazione ha recentemente recepito significative modifiche tecniche attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente in fase di discussione parlamentare per la conversione in legge entro il termine del primo marzo.

Il provvedimento interviene sulla disciplina introdotta originariamente dal decreto Coesione, rimodulando le scadenze e le modalità di accesso alle agevolazioni per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai giovani under 35, alle donne svantaggiate e al personale impiegato nelle aree della Zona Economica Speciale o Zes.

Il quadro tecnico relativo all’occupazione giovanile prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al 100% per un periodo massimo di 24 mesi. Tale beneficio è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di contratti a termine, di soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati precedentemente con un contratto stabile.

Il limite massimo dell’agevolazione è fissato in 500 euro mensili a livello nazionale, valore che sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate nelle regioni della Zes. L’emendamento ha stabilito uno slittamento dei termini per la fruizione di tali incentivi, portando la scadenza per le assunzioni al 30 aprile 2026.

Una specifica rilevante introdotta nella nuova formulazione riguarda la percentuale di esonero applicabile. Per le assunzioni effettuate entro il nuovo termine di aprile 2026, l’incentivo è stabilito nella misura del 70%. Tuttavia, la norma prevede che l’aliquota possa risalire al 100% nel caso in cui l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Il calcolo di tale incremento si basa sulla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Questo meccanismo di calcolo tecnico serve a garantire che l’agevolazione sia legata a un effettivo ampliamento della base occupazionale dell’impresa.

L’ambito geografico di applicazione degli incentivi per i giovani include i territori della Zes Mezzogiorno, ovvero le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. È inoltre specificato che l’incentivo per l’inserimento lavorativo dei giovani rimane operativo fino al 31 dicembre 2025 anche per le regioni Marche e Umbria.

Per quanto riguarda la Zes Unica Mezzogiorno, il decreto Coesione conferma un esonero totale per 24 mesi fino a un massimo di 650 euro mensili, con la medesima struttura tecnica che prevede uno slittamento della misura al 30 aprile 2026 e la variazione tra il 70% e il 100% della copertura contributiva subordinata alla verifica dell’incremento dell’occupazione.

Parallelamente, la normativa interviene sul sostegno all’occupazione femminile, disponendo una proroga degli incentivi fino al 31 dicembre 2026. Le destinatarie di questa misura sono le donne svantaggiate, categoria definita tecnicamente come lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, oppure da almeno sei mesi se residenti nella Zes unica. La definizione include anche le donne che operano in settori economici o professioni caratterizzati da un’accentuata disparità di genere.
Per queste assunzioni, l’incentivo totale è previsto per una durata di 24 mesi con un massimale di 650 euro al mese.

In ambito di ammortizzatori sociali, l’emendamento al decreto Milleproroghe introduce una disposizione tecnica che estende al 2026 la possibilità di utilizzare il trattamento di mobilità in deroga. Questa misura è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi a tutela dei lavoratori impiegati in un’area di crisi industriale complessa, a condizione che vengano contestualmente applicate misure di politica attiva del lavoro. La norma interviene direttamente sulla programmazione finanziaria per il 2026, permettendo di destinare alla mobilità in deroga parte dei 100 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio, fondi precedentemente destinati solo alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi industriali.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Misura Destinatari Agevolazione Massima Nuova Scadenza Note Tecniche
Incentivo Giovani (Decreto Coesione) Soggetti under 35 mai occupati con contratto a tempo indeterminato. Esonero contributivo 100% (max 500€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Aliquota base fissata al 70%; sale al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
Assunzioni ZES Mezzogiorno Lavoratori nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Esonero totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 30 aprile 2026. Valido anche per Marche e Umbria per inserimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Incentivo Donne Svantaggiate Donne senza impiego da 24 mesi (o 6 mesi in ZES) o in settori con forte disparità di genere. Incentivo totale (max 650€/mese) per 24 mesi. 31 dicembre 2026. La proroga copre l’intero anno 2026 per tutte le assunzioni conformi ai requisiti di svantaggio.
Mobilità in Deroga Lavoratori impiegati in aree di crisi industriale complessa. Trattamento economico per un massimo di 12 mesi. Estesa al 2026. Erogazione condizionata all’applicazione di contestuali misure di politica attiva del lavoro.
Fondi aree di crisi Piani di recupero occupazionale in territori colpiti da crisi produttive. Stanziamento di 100 milioni di euro. Esercizio 2026. Fondi utilizzabili sia per la CIGS sia per la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa.

 

L’evoluzione del sistema di previdenza complementare in Italia sta per attraversare una fase di profonda trasformazione grazie all’introduzione della legge 199/2025 (Bilancio 2026), la quale interviene in modo incisivo sull’assetto dei fondi pensione.

Questo intervento legislativo giunge a oltre undici anni di distanza dall’ultima riforma organica del settore e si pone l’obiettivo di rafforzare la diffusione e l’efficienza degli strumenti previdenziali integrativi, pur mantenendo inalterato l’impianto strutturale di fondo e il relativo regime fiscale di favore.

Le nuove disposizioni legislative si articolano seguendo tre direttrici fondamentali che riflettono in gran parte le istanze elaborate da Assogestioni negli ultimi anni, in particolare all’interno del position paper del 2023. Questi pilastri riguardano l’istituzione di un meccanismo di adesione automatica per i lavoratori del settore privato, la ridefinizione delle opzioni di investimento di default e un significativo ampliamento delle opzioni relative all’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

A partire dal 1° luglio 2026, il panorama delle iscrizioni alla previdenza complementare subirà un mutamento radicale con il superamento del precedente criterio del silenzio-assenso in favore di un sistema basato sull’adesione automatica. Secondo la nuova normativa, i lavoratori appartenenti al comparto privato che intraprendono il loro primo impiego verranno iscritti d’ufficio alla forma pensionistica collettiva definita dai contratti o dagli accordi collettivi di riferimento applicabili al loro rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge garantisce al lavoratore una specifica facoltà di recesso, permettendogli di esercitare il diritto di uscita entro i due mesi successivi alla data di assunzione. In questa finestra temporale, il dipendente ha la possibilità di determinare il destino del proprio Tfr, scegliendo se mantenerlo all’interno dell’azienda oppure se destinarlo a una forma pensionistica differente rispetto a quella prevista collettivamente, assecondando così le proprie preferenze individuali.

Un aspetto di fondamentale importanza riguarda la composizione dei versamenti che alimentano la posizione previdenziale nel contesto dell’adesione automatica. Il meccanismo prevede che l’iscrizione non comporti unicamente il conferimento del Tfr, ma sia accompagnata dal versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore stesso. È prevista però una clausola di salvaguardia riguardante la capacità reddituale del dipendente, il quale risulta esonerato dall’obbligo contributivo nel caso in cui la propria retribuzione sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale.

Questa procedura di iscrizione automatizzata non è limitata esclusivamente a chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro, ma trova applicazione anche nei confronti di quei lavoratori che, pur non essendo alla prima assunzione, iniziano un nuovo rapporto di lavoro. In tale circostanza, resta comunque valida la facoltà per il lavoratore di continuare a effettuare i propri versamenti presso la forma pensionistica che aveva eventualmente scelto in precedenza.

Il legislatore ha introdotto novità rilevanti anche per quanto concerne la fase di accumulo delle risorse, modificando i criteri di gestione delle somme conferite tramite l’adesione automatica. I contributi raccolti attraverso questa modalità verranno infatti indirizzati verso percorsi di investimento life-cycle. Tale strategia finanziaria è strutturata per operare una progressiva riduzione del profilo di rischio dell’investimento man mano che l’aderente avanza con l’età e si approssima al momento del pensionamento. Questo approccio si discosta dal precedente comparto garantito, poiché le analisi condotte dall’industria del risparmio gestito suggeriscono che l’adozione di soluzioni basate sul modello life-cycle possa generare, in una prospettiva di lungo periodo, dei rendimenti più elevati per i soggetti iscritti automaticamente al fondo.

Oltre alle modalità di ingresso e di gestione dei capitali, la riforma interviene pesantemente sulla fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche, offrendo maggiore flessibilità al momento del ritiro dall’attività lavorativa. Una delle modifiche più evidenti è l’innalzamento della soglia massima del montante accumulato che può essere percepito sotto forma di capitale, la quale passa dal precedente 50% al 60%. Per la parte rimanente del montante, o qualora l’iscritto lo desideri per l’intera somma, permane la possibilità di procedere alla conversione in rendita vitalizia. In aggiunta alle forme tradizionali, il quadro normativo introduce nuove tipologie di erogazione gestite in modo diretto dalle forme pensionistiche, tra cui spicca la rendita a durata definita. Questa specifica opzione permette al pensionato di ricevere una somma annuale calcolata dividendo il capitale accumulato per il numero di anni di vita attesa residua, utilizzando come parametro di riferimento le tavole Istat aggiornate.

La gestione delle somme spettanti secondo questo nuovo modello di rendita offre una notevole libertà operativa all’aderente, il quale può decidere di ricevere i pagamenti non solo su base annuale, ma anche attraverso prelievi su richiesta. L’aderente ha dunque la facoltà di stabilire in modo autonomo il momento di riscossione delle rate che sono già maturate ma che non sono state ancora erogate dal fondo. Un ulteriore elemento di flessibilità è rappresentato dalla possibilità di richiedere il frazionamento del montante complessivo su un arco temporale che non deve essere inferiore ai cinque anni. Sotto il profilo del trattamento fiscale applicato a queste operazioni, la normativa prevede che sulla parte imponibile venga operata una ritenuta fiscale con un’aliquota del 20%. Tale aliquota non è fissa, ma può beneficiare di una riduzione legata all’anzianità di partecipazione al fondo pensione, arrivando a toccare un livello minimo del 15 per cento per i partecipanti di lunga data.

Infine, la legge 199/2025 agisce sulle leve fiscali per incentivare ulteriormente la partecipazione alla previdenza integrativa, operando un aggiustamento dei limiti di beneficio per i risparmiatori. Nello specifico, la soglia di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione viene elevata fino a un importo di 5.300 euro.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito di Riforma Principali Novità Dettagli Operativi e Requisiti
Modalità di Adesione Passaggio al sistema di adesione automatica dal 1° luglio 2026. Iscrizione d’ufficio per i nuovi assunti del settore privato con facoltà di recesso entro due mesi.
Contribuzione Versamento del Tfr integrato dai contributi di datore di lavoro e lavoratore. Esonero per il lavoratore se la retribuzione risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Fase di Accumulo Introduzione di opzioni di investimento di tipo life-cycle come default. Riduzione progressiva del rischio finanziario in base all’età e alla vicinanza al pensionamento.
Erogazione Capitale Innalzamento della quota massima di montante riscattabile come capitale. La soglia massima per la prestazione in capitale passa dal 50% al 60% del totale accumulato.
Rendita a Durata Definita Nuova tipologia di rendita gestita direttamente dalla forma pensionistica. Calcolo basato sulla vita attesa residua (tavole Istat) con possibilità di prelievi su richiesta.
Frazionamento e Prelievi Possibilità di frazionare il montante su un periodo temporale prestabilito. Durata minima del frazionamento pari a cinque anni con libera scelta del momento di riscossione.
Trattamento Fiscale Applicazione di una ritenuta fiscale sulle nuove modalità di erogazione. Aliquota del 20%, riducibile fino al 15% in base all’anzianità di partecipazione al fondo.
Agevolazioni Fiscali Revisione del limite massimo per la deducibilità fiscale dei versamenti. La soglia di deducibilità dei contributi viene elevata a un massimo di 5.300 euro annui.

 

L’ENEA ha attivato dal 22 gennaio 2026 il nuovo portale bonus fiscali 2026, destinato alla trasmissione delle Comunicazioni relative agli interventi edilizi e di risparmio energetico conclusi nel corso dell’anno.

L’apertura del portale rappresenta l’adempimento operativo necessario per l’invio delle informazioni richieste ai fini delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia di Ecobonus, Bonus casa e Bonus arredo. Attraverso tale piattaforma è possibile compilare e trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio che comporta un miglioramento dell’efficienza energetica o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché agli acquisti di elettrodomestici agevolabili.

L’obbligo di comunicazione all’ENEA riguarda i soggetti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per spese sostenute in relazione a interventi che producono un risparmio energetico. L’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori e risponde a una duplice finalità: da un lato consente la fruizione delle detrazioni previste dalla normativa in materia di efficienza energetica, dall’altro permette il monitoraggio e la valutazione dei risultati energetici conseguiti a livello nazionale.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, l’invio della Comunicazione è considerato, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, un presupposto indispensabile per accedere alla detrazione, mentre per gli interventi di recupero edilizio con risparmio energetico e per il Bonus arredo l’adempimento, pur restando obbligatorio, non incide sulla spettanza del beneficio fiscale in caso di omissione.

Il portale ENEA 2026 è accessibile tramite autenticazione con SPID o Carta di Identità Elettronica e consente l’invio delle Comunicazioni relative agli interventi ultimati nel 2026, nonché a quelli conclusi nel 2025 per i quali parte delle spese detraibili è stata sostenuta nel 2026. La messa a disposizione del sistema informatico il 22 gennaio ha comportato una disciplina specifica per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 22 gennaio 2026, per i quali il termine di 90 giorni decorre dalla data di attivazione del portale. In tali casi, la scadenza per l’invio della Comunicazione è fissata al 22 aprile 2026.

Gli interventi di risparmio energetico per i quali è richiesto l’invio della Comunicazione comprendono, tra gli altri, la sostituzione di serramenti e infissi, l’installazione di schermature solari, le caldaie a biomassa, la riqualificazione globale dell’edificio, la coibentazione dell’involucro, l’installazione di pompe di calore, di scaldacqua a pompa di calore, di collettori solari, di generatori ibridi, nonché i sistemi di building automation e i microgeneratori.

Le percentuali di detrazione variano in funzione della tipologia di intervento, dell’anno di sostenimento della spesa e della destinazione dell’immobile, distinguendo tra abitazione principale e altri immobili.

Per quanto riguarda gli interventi su parti comuni condominiali, sono previste aliquote maggiorate in presenza di specifiche condizioni, quali l’incidenza della coibentazione su oltre il 25 per cento della superficie disperdente o la combinazione con una riduzione del rischio sismico. Anche in tali ipotesi, la Comunicazione all’ENEA costituisce un passaggio necessario ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi.

Relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, la normativa non individua in modo puntuale le opere soggette all’adempimento. Tuttavia, l’ENEA ha fornito un elenco di riferimento che include interventi sulle strutture edilizie, sugli infissi, sugli impianti tecnologici e sull’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Rientrano inoltre nell’obbligo di comunicazione gli acquisti di elettrodomestici agevolabili, quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, purché collegati a un intervento di recupero edilizio avviato a partire dal 1° gennaio 2025 e con spesa sostenuta nel 2026.

La determinazione della data di fine lavori riveste un ruolo centrale ai fini del calcolo del termine di 90 giorni. Tale data coincide con il collaudo o con l’attestazione di funzionalità dell’impianto, se prevista. In assenza di collaudo, la fine dei lavori può essere documentata attraverso altra attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice o dal tecnico incaricato della compilazione della scheda informativa.

Non è considerata valida un’autocertificazione del contribuente. Nei casi di lavori eseguiti a cavallo di più periodi d’imposta, l’invio della Comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine lavori, indicando le spese complessivamente sostenute, nel rispetto del principio di cassa applicabile alle persone fisiche.

L’ENEA rilascia una conferma dell’avvenuto invio mediante e-mail o attraverso la scheda descrittiva dell’intervento, che riporta il codice CPID, elemento identificativo che attesta il buon esito della trasmissione. In presenza di omissioni, ritardi o errori nella compilazione della Comunicazione, è possibile ricorrere alla remissione in bonis, effettuando l’invio entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile e versando la sanzione prevista.

È inoltre consentita la rettifica dei dati trasmessi entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione nella quale la spesa è portata in detrazione.

Nel documento viene infine richiamata la distinzione tra il portale bonus fiscali e il portale Superbonus, destinato alle asseverazioni tecniche relative agli interventi rientranti nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Quest’ultimo rimane disciplinato da una normativa specifica e separata, con riferimento agli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici e alle spese sostenute nel 2026 per le quali è riconosciuta la detrazione maggiorata, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro staff è a disposizione.

Regole di esclusione IRAP e modalità di recupero dei crediti

 La disciplina relativa al trattamento fiscale dei dividendi infra-UE percepiti da specifici soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario subisce una significativa evoluzione normativa a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La nuova regolamentazione stabilisce che i proventi derivanti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che quest’ultimo garantisca un effettivo scambio di informazioni tramite appositi accordi con l’Italia, beneficino di una rilevante esclusione dalla base imponibile. Nello specifico, tali dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare complessivo.

L’applicazione di tale regime di favore è tuttavia subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore. Il primo vincolo riguarda l’entità dell’investimento, in quanto il soggetto percepente deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che effettua la distribuzione degli utili. 4

Oltre alla soglia quantitativa, è previsto un requisito di natura temporale, secondo il quale la partecipazione deve essere stata detenuta in modo ininterrotto per un periodo minimo di almeno un anno.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica del soggetto distributore, la norma richiede che la società estera rivesta una delle forme societarie specificamente previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE. È inoltre necessario che la società che distribuisce gli utili risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale residenza deve essere effettiva e non meramente formale, nel senso che l’ente non deve essere considerato residente al di fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi di eventuali Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi stipulate con Stati terzi.

Un ulteriore elemento fondamentale per l’accesso all’esclusione della base imponibile IRAP riguarda il regime impositivo a cui è sottoposta la società partecipata nel proprio Stato di residenza. Il soggetto distributore deve essere assoggettato a una delle imposte indicate nella citata direttiva europea, senza poter beneficiare di regimi di opzione o di esonero che non risultino limitati dal punto di vista territoriale o temporale.

Per quanto concerne la natura degli strumenti finanziari, la disposizione chiarisce che il beneficio si applica ai dividendi provenienti da titoli e strumenti per i quali è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Oltre alla definizione del regime a regime, la normativa introduce disposizioni di natura transitoria e procedurale per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. Viene infatti riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare un’apposita istanza di rimborso dell’IRAP versata. Tale rimborso è riferito all’eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che hanno contribuito a formare il valore della produzione netta nei periodi precedenti. L’esercizio di questo diritto è però vincolato a una condizione temporale specifica: l’istanza è ammissibile solo se alla data del 1° gennaio 2026 risulti ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

Un aspetto di particolare rilievo tecnico riguarda la gestione finanziaria del credito derivante da tali eccedenze d’imposta. Il legislatore ha previsto una specifica modalità di utilizzo che si inserisce nel quadro delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Viene infatti concessa la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per procedere al versamento di un’altra imposta di recente istituzione.

Si tratta dell’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche, la cui disciplina è integrata nel medesimo impianto normativo della legge di bilancio, creando così un collegamento funzionale tra il recupero delle imposte sui dividendi pregressi e i nuovi oneri straordinari gravanti sul settore bancario.

L’intero impianto dei commi 46-50 delinea quindi un quadro normativo volto ad armonizzare il trattamento dei flussi reddituali infragruppo a livello europeo per i grandi attori del mercato finanziario, limitando l’incidenza dell’IRAP sulla quasi totalità dei proventi esteri qualificati.

La norma agisce sia sul piano della competenza futura, stabilendo una regola di esclusione del 95%, sia sul piano del passato, offrendo strumenti di recupero per le imposte già versate, purché i rapporti tributari non siano ancora esauriti secondo i termini ordinari di decadenza.

Questa ristrutturazione del prelievo fiscale si completa con l’integrazione dei crediti d’imposta nel sistema di assolvimento dei debiti fiscali emergenti dalle nuove tassazioni settoriali previste per l’anno 2026.

Per ulteriori chiarimenti il nostro Staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella di sintesi: Regime dividendi Infra-UE (Legge di Bilancio 2026)

Ambito di Applicazione Dettagli e Requisiti Normativi
Soggetti Interessati Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane.
Decorrenza Regime Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Agevolazione IRAP Esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi.
Requisito Partecipazione Detenzione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale.
Holding Period Possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno.
Requisiti Società Estera Residenza fiscale in UE/SEE (con scambio info); forma giuridica conforme alla Direttiva 2011/96/UE.
Regime Fiscale Estero Soggetta a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero illimitati; indeducibilità della remunerazione per l’emittente.
Recupero Pregressi Istanza di rimborso per eccedenze IRAP (oltre il 5%) per periodi precedenti.
Termini Decadenziali Termine di 48 mesi ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026.
Utilizzo del Credito Possibilità di compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva extra-profitti banche.

 

 

1° dicembre 2025

Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci

Le società che si sono avvalse dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci con il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025, effettuano il versamento della restante parte del 40 per cento entro il 30 novembre 2025 (1° dicembre 2025).

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono effettuare entro la data odierna l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al III trimestre 2025 (1° luglio 2025 – 30 settembre 2025).

 

Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2024, possiede beni immobili strumentali che ha optato entro il 31 maggio 2025 (3 giugno 2025), per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, effettua il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto in due rate come segue:

– il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2025;

– il restante 40% entro il entro il 30 giugno 2026.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia per i soggetti che intendono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione criptoattività

I soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi devono procedere al relativo versamento entro la data odierna. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1 dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1° dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di partecipazione entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1 dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento secondo acconto imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Versamento secondo acconto imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), e alla dichiarazione IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Novità: i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  1. a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  2. b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  3. c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

 

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo effettuano il versamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

 7 dicembre 2025

 Precompilazione domande flussi extra UE

I datori di lavoro di lavoratori non stagionali, stagionali settore agricolo, stagionali settore turistico-alberghiero, e lavoratori del settore assistenza familiare, dalle ore 9,00 del giorno 23 ottobre alle ore 20,00 del giorno 7 dicembre 2025, possono compilare le domande per la richiesta di nulla osta al lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2026. Il servizio è disponibile tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i festivi, fino alle ore 20:00 dell’ultimo giorno previsto. Dalle ore 9,00 del giorno 9 dicembre alle ore 20,00 del giorno 13 dicembre, è prevista una riapertura parziale che consentirà solo di completare domande già inserite nella fase precedente. La precompilazione è possibile accedendo al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), selezionando il pulsante “Area riservata” e la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2026-2028/Click Day”, raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”.

 9 dicembre 2025

Presentazione domande bonus mamme lavoratrici

Le lavoratrici che nel 2025 hanno almeno due figli, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui possono presentare la domanda di bonus tramite: – sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS); – Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); – Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente al 9 dicembre possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026 (con liquidazione in busta paga successiva).

 10 dicembre 2025

Istanza di sgravio contributivo per contratti di solidarietà

I datori di lavoro privati che al 30 novembre 2025 hanno stipulato un contratto di solidarietà o che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono presentare le domande di riduzione contributiva per l’anno 2025 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo fino al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, dove è presente anche la normativa di riferimento. L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dall’annualità 2023, è consentito solo mediante il sistema “pagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

 16 dicembre 2025

Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

I soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) applicano l’imposta sostitutiva dell’17% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l’acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:

– Imprese che prestano servizi: volume d’affari 500.000,00;

– Esercenti arti o professioni: volume d’affari 500.000,00;

– Tutti gli altri soggetti: volume d’affari 800.000,00.

I titolari di partita IVA versano entro il 16 dicembre 2025, l’IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente, deve essere effettuato tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’ articolo 1, comma 57, della Legge n. 207/2024, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, è stato istituito l’apposito codice tributo.

 

Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi/IRAP. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (in linea di massima dal 30 giugno/21 luglio ovvero dal 30 luglio/20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo). Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

 

Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando le ritenute trattenute nel mese di novembre 2025 devono effettuare entro il 16 dicembre 2025 il relativo versamento tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. I sostituti d’imposta che voglio usufruire della modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute, devono comunicare anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Versamento seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria, ovvero i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, versano la seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria dovuta entro il 16 dicembre.

  20 dicembre 2025

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali

I committenti delle prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni devono comunicare ai committenti l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione è effettuata in via telematica tramite il modello “Uni-Piattaforme, presente sul Portale Servizi Lavoro del sito del Ministero del Lavoro.

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono comunicare i dati relativi all’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. La comunicazione deve avvenire in via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.

 29 dicembre 2025

Elenchi riepilogativi Intrastat mensile

Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di novembre 2025.

Versamento acconto IVA

Il 27 dicembre (29 dicembre per il 2025) è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, i soggetti che non dispongono di uno dei due dati “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo ed i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto inferiore ad euro 103,29 ( o sono a credito).

 31 dicembre 2025

Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro

Le imprese e pubbliche amministrazioni con sedi lavorative con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono adottare il Piano spostamenti casa-lavoro. Il PSCL individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore e definisce i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste. E’ adottato dal datore di lavoro tramite il mobility manager aziendale e deve essere trasmesso al Comune territorialmente entro 15 giorni. Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area che funge da figura di raccordo con le analoghe figure a livello aziendale, individua eventuali modifiche al piano e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una sua migliore implementazione.

 

Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni

I soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate possono provvedere entro il 31 dicembre alla presentazione dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2026 dell’applicazione di una ritenuta d’acconto in misura ridotta.

 

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro che operano nel settore industria ed edilizia possono presentare all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (art. 15D.Lgs. n. 148/2015D.Lgs. n. 185/2016). La domanda di concessione, presentata tramite procedura telematica sul portale INPS, deve contenere la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

 

LUL: compilazione

I datori di lavoro devono compilare il LUL di competenza del mese di novembre entro il 31 dicembre con tutti i dati relativi ai lavoratori. Occorre indicare a parte in busta paga l’imponibile per ferie non godute distintamente dalle altre voci a cui va sommato solo per la determinazione dell’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo. Il datore di lavoro può scegliere diverse modalità di tenuta del libro unico del lavoro.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

L’articolo 48 del DDL Bilancio 2026 introduce per il 2026 una nuova misura volta a incentivare l’assunzione di donne madri da parte dei datori di lavoro privati, attraverso un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali — una agevolazione pensata in modo mirato a sostegno della genitorialità e dell’occupazione femminile.

In base a quanto previsto dal provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro che assume una donna madre di almeno tre figli, tutti minorenni (ovvero con età inferiore a 18 anni), e che sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà beneficiare di tale esonero contributivo totale. L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui, con calcolo su base mensile, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

La norma si inserisce in un quadro di interventi con finalità sia occupazionali sia sociali: l’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso e la permanenza delle madri numerose nel mercato del lavoro, valorizzando la maternità come risorsa e contribuendo a una reale conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per quanto riguarda la durata dell’esonero, il comma 2 dell’articolo 48 stabilisce tempi diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero si applica per 12 mesi. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio sale a 18 mesi, conteggiati a partire dalla data iniziale di assunzione. Infine, se l’assunzione si concretizza già con un contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi.

Vi sono però precise esclusioni e limiti all’applicazione dell’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti instaurati in regime di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

È comunque compatibile con agevolazioni fiscali aggiuntive, come la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista da altre disposizioni legislative.

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del testo normativo è il limite annuale di spesa previsto per l’intervento: per il 2026 lo stanziamento è fissato in 5,7 milioni di euro; per gli anni successivi, l’importo cresce progressivamente (18,3 milioni per il 2027, 24,7 per il 2028, fino a stabilizzarsi intorno ai 28–29 milioni annui a partire dal 2034). L’INPS ha il compito di monitorare la spesa e di bloccare l’accesso al beneficio qualora il limite di spesa venga raggiunto.

Destinatarie Donne con almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi
Tipologia agevolazione Esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore
Importo massimo annuale 8.000 euro
Esclusioni INAIL, rapporti di lavoro domestico, apprendistato
Durata in caso di contratto a tempo determinato 12 mesi
Durata se trasformato in contratto indeterminato 18 mesi (dal momento dell’assunzione iniziale)
Durata in caso di contratto a tempo indeterminato 24 mesi
Compatibilità Non cumulabile con altri esoneri contributivi; compatibile con incentivi fiscali
Controllo e limiti di spesa Gestione INPS; limite 5,7 mln (2026), in crescita fino a 28 mln dal 2034

Per maggiori chiarimenti e assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno fiscale, le imprese familiari sono chiamate a un’attenta valutazione degli atti da stipulare entro il 31 dicembre 2025. Queste operazioni, se formalizzate tramite scritture private autenticate o atti pubblici, assumono rilievo fiscale già dal periodo d’imposta in corso, oppure da quello immediatamente successivo, a seconda dei casi. L’obiettivo è rendere fiscalmente efficaci alcune scelte organizzative fondamentali per le imprese di natura familiare, come la costituzione, l’enunciazione, o l’ingresso di nuovi collaboratori.

Nel contesto delle imprese familiari, la normativa fiscale prevede una particolare forma di ripartizione del reddito tra il titolare e i collaboratori familiari. Tale ripartizione è disciplinata dall’art. 5, comma 4, del TUIR e impone che il reddito venga attribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, fino a un massimo del 49% dell’ammontare risultante dal modello REDDITI del titolare. Per accedere a questa modalità, è fondamentale che i collaboratori abbiano svolto attività lavorativa in maniera continuativa e prevalente nell’ambito dell’impresa.

La qualifica di collaboratore familiare è riservata a soggetti legati da particolari vincoli, tra cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), anche i soggetti uniti civilmente possono assumere questo ruolo. Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha riconosciuto anche il convivente di fatto come familiare legittimato a partecipare all’impresa, pur se persistono ancora restrizioni in ambito previdenziale da parte dell’INPS.

Perché il reddito venga imputato ai collaboratori, è necessario che:

  • gli stessi risultino da un atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta prima dell’inizio dell’anno fiscale;
  • il modello REDDITI del titolare riporti la quota di partecipazione proporzionata al lavoro svolto;
  • ciascun familiare sottoscriva il proprio modello REDDITI, attestando di aver partecipato all’attività in modo continuativo e prevalente.

Nonostante la distribuzione del reddito, è importante ricordare che eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda restano interamente imputate al titolare. Lo stesso vale per le imprese in regime forfettario o minimo, per le quali l’intero reddito è attribuito solo al titolare.

La fiscalità degli atti varia a seconda della tipologia di intervento sull’impresa familiare. Nel caso di costituzione ex novo, gli effetti fiscali decorrono già dal 2025, a patto che l’atto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che, anche se l’attività inizia a dicembre, la quota di reddito può essere già distribuita per quell’anno.

Diverso è il caso in cui un’impresa individuale già esistente venga formalmente riconosciuta come impresa familiare. In questa circostanza, gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la stipula. Ad esempio, se l’atto viene firmato nel dicembre 2025, la ripartizione fiscale sarà attiva dal 2026, riflettendosi nel modello REDDITI 2027.

Quando si verifica l’ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa familiare già costituita, la decorrenza fiscale è anch’essa differita all’anno successivo. È quindi necessario che la modifica dell’atto avvenga entro la fine del 2025 per permettere la ripartizione del reddito già a partire dal 2026.

Non meno rilevante è la gestione dell’uscita di un collaboratore. Se la cessazione avviene in corso d’anno, il collaboratore ha comunque diritto a una quota di reddito proporzionale al lavoro effettivamente svolto, verificando i requisiti di continuità e prevalenza fino alla data di uscita. Sul piano civilistico, ha inoltre diritto a una quota degli incrementi patrimoniali, incluse eventuali plusvalenze latenti, avviamento e utili residui non distribuiti. Tuttavia, queste somme non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.

In riferimento al nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, è stato chiarito che le modifiche nella composizione dell’impresa familiare non comportano l’uscita automatica dal concordato. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, infatti, che l’impresa familiare mantiene la propria natura individuale, e pertanto non è equiparabile a una società o associazione ai fini della normativa che regola la cessazione del CPB.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team è a vostra disposizione.

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’omesso versamento dell’IVA per un importo superiore a 250.000 euro assume rilevanza penale.

La riforma fiscale ha introdotto un significativo prolungamento del termine per la configurazione del reato, consentendo così ai contribuenti maggiori possibilità di regolarizzazione. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non versa l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla stessa, superando la soglia sopra indicata, sempre che il debito non sia oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Una delle novità fondamentali riguarda l’irrilevanza penale nei casi in cui il contribuente avvii il pagamento rateale derivante da avviso bonario. Il legislatore ha, infatti, riconosciuto che l’avvio della rateazione entro il termine del 31 dicembre successivo alla dichiarazione, anche mediante il versamento della sola prima rata, evita il configurarsi del reato, a prescindere dall’importo residuo ancora da versare.

Le condizioni essenziali per la configurazione del reato sono due. La prima è che l’omesso versamento si protragga oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA. La seconda è che l’IVA dovuta, non versata entro tale termine, superi i 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, se il contribuente effettua versamenti parziali che riducono il saldo non versato sotto tale soglia, la sanzione penale può essere evitata.

Accanto alla responsabilità penale, permane comunque la sanzione amministrativa, pari al 25% dell’imposta non versata (ridotta dal 30% vigente fino al saldo IVA 2023), qualora il ritardo superi i 90 giorni.

Con riferimento agli avvisi bonari, la riforma ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate debba emettere tali comunicazioni entro il 30 settembre dell’anno successivo alla dichiarazione. Questo consente al contribuente di iniziare il pagamento rateale entro il 31 dicembre, rispettando così il nuovo termine utile a evitare conseguenze penali. Anche in assenza di avviso bonario, è possibile procedere al pagamento spontaneo rateale dell’imposta dovuta, versando almeno un ventesimo per trimestre solare. In tal caso, l’importo da rateizzare deve riferirsi alla sola imposta, escludendo sanzioni e interessi, che saranno eventualmente aggiunti una volta ricevuto l’avviso.

Se però il contribuente decade dalla rateazione, la rilevanza penale riemerge solo se il debito residuo supera i 75.000 euro.

Un esempio pratico chiarisce la dinamica: un contribuente che non ha versato l’IVA 2023, pari a 300.000 euro, e riceve un avviso bonario il 30 settembre 2025 con richiesta di 340.000 euro (inclusi sanzioni e interessi), può evitare il reato pagando la prima rata da 17.000 euro entro il 31 dicembre 2025. La rateazione in corso esclude, in questo caso, la configurazione del reato, anche se l’importo residuo resta superiore a 250.000 euro.

Per determinare se si supera la soglia di punibilità penale, occorre fare riferimento alla sezione II del quadro VL, rigo VL38 del modello IVA, denominato “Totale IVA dovuta”, considerando anche l’importo indicato a rigo VL30, colonna 3, relativo all’IVA periodica versata. È importante che tali dati riflettano la reale situazione contabile, poiché, in passato, la Corte di Cassazione ha espresso posizioni differenti in merito. In una sentenza del 2014 (n. 31178), il reato fu ritenuto sussistente anche se la soglia era apparentemente sotto i 250.000 euro, perché l’IVA dovuta deve basarsi sulla realtà fiscale e non su dati erroneamente riportati nella dichiarazione. In un caso del 2021 (n. 31367), invece, la Corte ha escluso il reato proprio perché il rigo VL38 indicava correttamente un importo inferiore alla soglia.

Le modifiche introdotte dalla riforma fiscale sono entrate in vigore il 29 giugno 2024, e, trattandosi di norme penali, si applica il principio del favor rei. Questo significa che le disposizioni più favorevoli si estendono anche alle violazioni antecedenti, a meno che non sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna.

Infine, la norma prevede che la regolarizzazione degli importi dovuti, comprensivi di debito, sanzioni e interessi, attraverso ravvedimento operoso, adesione all’accertamento o procedure conciliative, purché intervenute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, costituisca causa di non punibilità.

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per domande e assistenza operativa.

Reato Omesso versamento IVA
Riferimento normativo Art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000
Soglia penale IVA non versata > € 250.000 per anno d’imposta
Termine per versamento 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Sanzione penale Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Sanzione amministrativa 25% dell’IVA non versata (oltre 90 giorni di ritardo)
Avviso bonario Deve essere inviato entro il 30 settembre dell’anno successivo
Evitabilità del reato Con pagamento della prima rata dell’avviso bonario entro il 31 dicembre
Importo prima rata Minimo 1/20 dell’importo dovuto
Decadenza da rateazione Reato riemerge solo se il debito residuo > € 75.000
Applicazione retroattiva (favor rei) Sì, se più favorevole e senza condanna definitiva
Esclusione punibilità Ravvedimento, adesione o conciliazione prima del dibattimento di primo grado

 

 

Il Modello 770/2025 introduce una novità significativa per le piccole imprese: la possibilità di ricorrere a una procedura semplificata per la trasmissione dei dati fiscali. Tale modalità alternativa, prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 1/2024, rientra nell’ambito della Riforma Fiscale e si applica a partire dalle ritenute operate nel 2025. Il cambiamento riguarda i sostituti d’imposta con una struttura lavorativa contenuta, e ha l’obiettivo di ridurre il carico burocratico, mantenendo comunque il rispetto degli obblighi dichiarativi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Il sistema si basa su una dichiarazione integrata che unisce il versamento tramite Modello F24 all’invio contestuale dei dati fiscali richiesti. L’adempimento, in virtù di quanto stabilito nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, viene giuridicamente equiparato alla trasmissione del Modello 770 tradizionale, garantendo quindi la piena validità dell’operazione anche ai fini fiscali.

Le imprese che possono accedere a questa procedura devono soddisfare specifici criteri. Al 31 dicembre dell’anno precedente, devono aver impiegato non più di cinque dipendenti. Inoltre, devono erogare esclusivamente compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati, e risultare obbligate ad applicare le ritenute alla fonte. È richiesto che i versamenti delle ritenute e trattenute siano effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello F24.

La trasmissione semplificata dei dati richiede l’inclusione di diverse informazioni fondamentali. Innanzitutto, devono essere indicati l’importo delle ritenute e trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento. Se le trattenute riguardano le addizionali IRPEF regionali e comunali, è necessario specificare la regione o il comune di riferimento. Devono essere riportate anche le note codificate secondo quanto previsto dall’allegato 2 del provvedimento, e l’eventuale presenza di interessi versati in caso di ravvedimento operoso.

È altresì richiesto l’inserimento dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, utilizzati in compensazione, indicando sempre il codice tributo e il periodo. Questi crediti, se previsto dalla normativa vigente, possono anche essere impiegati in un separato Modello F24 ordinario per la compensazione di debiti diversi da quelli relativi alle ritenute. L’adempimento richiede inoltre la comunicazione di ulteriori importi a debito o a credito, comprese eventuali sanzioni, secondo quanto stabilito dalla normativa.

Un altro elemento essenziale è la comunicazione del codice IBAN del conto del contribuente, necessario per autorizzare l’addebito automatico del saldo positivo risultante dal Modello F24.

Il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione semplificata dei dati è operativo dal 6 febbraio 2025. I sostituti d’imposta in possesso dei requisiti possono trasmettere le comunicazioni direttamente oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Il termine per l’invio è fissato al 30 settembre 2025, coincidente con la scadenza ordinaria per la presentazione del Modello 770. È importante notare che tale scadenza resta valida anche in assenza totale o parziale dei versamenti delle ritenute e trattenute.

Per quanto riguarda il periodo transitorio, ossia i mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti che optano per la procedura semplificata possono comunque eseguire i versamenti con F24 entro le scadenze ordinarie mensili, ma hanno tempo fino al 30 aprile 2025 per effettuare la trasmissione dei dati relativi.

Lo Studio Pallino è a vostra a disposizione per consulenza e assistenza personalizzata.

Modello 770/2025 Semplificato per le Piccole Imprese

 

Normativa di riferimento Art. 16 del D.lgs. 1/2024 – Riforma Fiscale
Provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate – 31 gennaio 2025
Validità della procedura Equiparata alla trasmissione del Modello 770 ordinario
Soggetti ammessi Sostituti d’imposta con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente
Tipologia di redditi Solo compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati
Obblighi per l’accesso Versamento ritenute e trattenute tramite F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Dati da comunicare Importi, codici tributo, periodo di riferimento, addizionali IRPEF regionali e comunali, interessi, crediti/debiti, IBAN, note tecniche allegato 2
Note obbligatorie Presenti nell’allegato 2 del provvedimento
Modalità di invio Servizio telematico AdE attivo dal 6 febbraio 2025
Chi può trasmettere Il sostituto d’imposta o un intermediario abilitato
Scadenza ordinaria 30 settembre 2025
Eccezioni (gennaio/febbraio) Versamenti entro scadenze ordinarie; invio dati entro 30 aprile 2025
Documenti di supporto Codici tributo, prospetto ritenute, specifiche tecniche, note F24/770 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

FAQ

Chi può utilizzare la procedura semplificata per il Modello 770/2025?

Possono utilizzare la procedura semplificata i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente, hanno fino a 5 dipendenti e che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati, con obbligo di effettuare ritenute alla fonte. Devono inoltre trasmettere il Modello F24 esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura semplificata sostituisce completamente il Modello 770?

Sì, per i soggetti ammessi, la comunicazione semplificata inviata contestualmente al Modello F24 è equiparata per legge alla dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Modello 770). Non è quindi necessario presentare anche il 770 tradizionale, a condizione che vengano rispettate tutte le specifiche tecniche e normative previste.

Quali sono i termini per l’invio dei dati fiscali tramite la nuova procedura?

La comunicazione semplificata deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2025, anche in caso di versamenti omessi o parziali. Per i soli mesi di gennaio e febbraio 2025, i dati possono essere trasmessi entro il 30 aprile, mentre i versamenti restano da effettuare secondo le scadenze mensili ordinarie.

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