Il modello IVA 2026 rappresenta un aggiornamento significativo nella disciplina dichiarativa dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto recepisce una serie di interventi normativi e interpretativi intervenuti nel corso del 2025 e formalizzati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026. Il nuovo modello è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 e mantiene la tradizionale struttura modulare, introducendo tuttavia rilevanti novità che interessano diversi quadri della dichiarazione annuale IVA .

Tra gli aspetti più rilevanti emerge innanzitutto la revisione del quadro VA, che recepisce gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. Tale pronuncia ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dall’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, con particolare riferimento alle società di comodo. Alla luce di questo orientamento, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di compilazione del rigo VA15, prevedendo che esso debba essere semplicemente barrato dalle società che risultano di comodo, in sostituzione del precedente sistema basato sull’indicazione di specifici codici numerici. La nuova impostazione mira a uniformare la compilazione e a riflettere l’eliminazione delle restrizioni precedentemente previste in relazione al credito IVA.

Le modifiche al quadro VA hanno prodotto effetti anche su altri ambiti della dichiarazione. In particolare, nel quadro VX, dedicato alla determinazione dell’IVA da versare o a credito, è stato eliminato il riquadro specificamente riservato all’attestazione delle società operative. Tale eliminazione deriva direttamente dalla nuova modalità di gestione del rigo VA15 e dalla disapplicazione delle limitazioni collegate allo status di società di comodo. Analogamente, nel quadro VW, riservato alla liquidazione IVA di gruppo, è stato soppresso il rigo VW21, che nel modello IVA 2025 era utilizzato per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo.

Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dalle novità introdotte nel quadro VE, relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d’affari. In tale contesto, il rigo VE38 è stato oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione attraverso il cosiddetto “sdoppiamento”. Accanto al campo 1, che continua ad accogliere le operazioni soggette a split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, sono stati introdotti i campi 2 e 3. In questi nuovi campi devono essere indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di trasporto merci e ai servizi di logistica per i quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate della specifica Comunicazione di opzione prevista dalla normativa di riferimento.

La modifica del rigo VE38 si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a disciplinare in modo puntuale le operazioni del settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, ambito per il quale il legislatore ha introdotto specifiche modalità di assolvimento dell’imposta. In coerenza con tale impostazione, il quadro VJ è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in due sezioni distinte. La prima sezione è dedicata alla determinazione dell’IVA dovuta dall’acquirente o dal committente in relazione a specifiche fattispecie, riprendendo in larga parte la struttura già prevista nel modello IVA 2025. La seconda sezione, invece, introduce il nuovo rigo VJ30, riservato all’indicazione degli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 59 a 63, della Legge n. 207/2024.

Oltre alle modifiche strutturali dei quadri dichiarativi, il modello IVA 2026 contiene indicazioni rilevanti in merito ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2026. È inoltre prevista la possibilità di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all’ultimo periodo del 2025 direttamente all’interno della dichiarazione annuale, mediante la compilazione del quadro VP. In tale ipotesi, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026, tenuto conto dello slittamento del termine ordinario in quanto il 28 febbraio cade di sabato.

Nel caso di dati omessi, incompleti o errati, il contribuente può procedere all’invio, all’integrazione o alla correzione delle informazioni mediante la compilazione del quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2026, oppure del quadro VH se la presentazione avviene a partire dal 3 marzo 2026. In assenza di dati da comunicare per i primi tre trimestri del 2025, il quadro VH non deve essere compilato.

Particolare attenzione è dedicata anche all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025. Per importi superiori a 5.000 euro, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale ed è subordinata all’apposizione del visto di conformità. Per importi fino a 5.000 euro, invece, la compensazione è consentita già a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, di cui al D.Lgs. n. 1/2024, ha inoltre innalzato da 50.000 a 70.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per i soggetti che applicano gli ISA e beneficiano dei relativi benefici premiali, in funzione del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Le medesime soglie e condizioni trovano applicazione anche con riferimento alla richiesta di rimborso del credito IVA 2025, che deve essere effettuata mediante la presentazione del modello IVA 2026 e la compilazione del quadro VX. Anche in questo caso, il limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia è stato elevato a 70.000 euro, con una graduazione del beneficio legata al punteggio ISA. I soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2024-2025 e 2025-2026 rientrano tra coloro che possono beneficiare di tali agevolazioni.

Il saldo risultante dal modello IVA 2026 deve essere versato entro il 16 marzo 2026, qualora l’importo dovuto superi la soglia minima di 10,33 euro, arrotondata a 10 euro. È prevista la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale, con applicazione di interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima, fino a un massimo di 10 rate, con termine ultimo fissato al 16 dicembre 2026. In alternativa, il contribuente può differire il pagamento al termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni percentuali stabilite dalla normativa vigente .

Ambito Sintesi delle novità Modello IVA 2026
Approvazione del modello Il modello IVA 2026 è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 ed è utilizzabile per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025.
Struttura della dichiarazione Confermata la struttura modulare della dichiarazione IVA annuale, con aggiornamenti mirati su specifici quadri e righi.
Quadro VA Il rigo VA15 deve essere barrato dalle società di comodo, in sostituzione dell’indicazione dei precedenti codici numerici, a seguito della disapplicazione delle limitazioni al credito IVA.
Società di comodo Recepita la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024 che ha sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dalla Legge n. 724/1994.
Quadro VE Il rigo VE38 è stato sdoppiato: il campo 1 accoglie le operazioni soggette a split payment, mentre i campi 2 e 3 indicano imponibile e imposta delle prestazioni di trasporto merci e servizi di logistica con IVA versata dal committente.
Split payment e logistica Introdotta una separata esposizione delle operazioni di trasporto merci e servizi di logistica per le quali l’IVA è assolta dal committente previa Comunicazione di opzione.
Quadro VJ Il quadro VJ è ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle operazioni con IVA dovuta dall’acquirente o committente e una riservata al settore trasporti e logistica.
Nuovo rigo VJ30 Inserito il rigo VJ30 per indicare gli acquisti di servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica per i quali l’IVA è versata dal committente.
Quadro VX Eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società operative, in coerenza con la nuova gestione delle società di comodo.
Quadro VW Soppresso il rigo VW21, utilizzato nel modello IVA 2025 per l’estromissione dei crediti trasferiti da società di comodo nella liquidazione IVA di gruppo.
Presentazione della dichiarazione La dichiarazione IVA 2026 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.
Liquidazioni periodiche IVA È possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA dell’ultimo periodo 2025 direttamente nella dichiarazione annuale tramite il quadro VP.
Scadenza anticipata quadro VP In caso di utilizzo del quadro VP, il modello IVA 2026 deve essere trasmesso entro il 2 marzo 2026.
Compensazione credito IVA La compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro è consentita dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e richiede il visto di conformità.
Soglie ISA Elevata a 70.000 euro la soglia di esonero dal visto di conformità per compensazione e rimborso del credito IVA per i soggetti ISA con adeguato punteggio di affidabilità.
Rimborso credito IVA La richiesta di rimborso del credito IVA 2025 avviene tramite il quadro VX del modello IVA 2026, con applicazione delle nuove soglie di esonero dal visto.
Versamento saldo IVA Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo 2026 se superiore a 10 euro, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate.
Differimento dei versamenti È consentito il differimento del versamento del saldo IVA ai termini delle imposte sui redditi, applicando le maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro studio è a vostra disposizione.

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 371 del 7 gennaio 2026, ha chiarito in modo netto e definitivo la disciplina fiscale applicabile agli anticipi sui bonus corrisposti ai consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia rappresenta un punto di svolta su una questione che aveva generato incertezza e controversie nel settore, aprendo una nuova fase interpretativa per la determinazione del reddito di professionisti e consulenti finanziari.

La Suprema Corte ha affrontato il tema con riferimento alla tassazione dei ricavi e alla determinazione del momento impositivo, richiamando i principi fondamentali del principio di competenza temporale. Tale principio stabilisce che la qualificazione e l’imposizione dei compensi devono tener conto del momento in cui i proventi assumono carattere di definitività e oggettiva determinazione, requisiti necessari affinché una somma possa essere considerata imponibile ai fini fiscali.

L’ordinanza nasce da un ricorso proposto da una consulente finanziaria contro l’Agenzia delle Entrate, la quale, in passato, aveva adottato criteri di tassazione che includevano tra i ricavi di periodo anche gli anticipi riconosciuti in conto bonus non ancora maturati.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che tali anticipi, pur essendo erogati durante il periodo di osservazione previsto dai contratti, non posseggono i requisiti per essere considerati ricavi definitivi. Pertanto, non possono essere inclusi nel reddito imponibile prima del verificarsi degli eventi che ne determinano la definitiva spettanza.

Il punto focale della pronuncia riguarda la distinzione tra anticipi sui bonus e compensi effettivamente maturati. Gli anticipi sono somme versate in corso d’anno, sulla base delle aspettative di maturazione di determinati obiettivi contrattuali, spesso legati alla dimensione del portafoglio clienti o al raggiungimento di target prestazionali.

Tali somme, pur potendo essere contabilizzate come movimentazioni finanziarie, non raggiungono il grado di certezza necessario per essere considerate ricavi tassabili. Questa distinzione è stata ribadita in maniera incisiva dalla Cassazione, che ha chiarito come ciò che rileva ai fini fiscali non sia la mera percezione di una somma, ma la concreta realizzazione del diritto alla percezione.

Il principio di competenza temporale, evocato nella pronuncia, impone che i ricavi siano imputati al periodo d’imposta in cui si manifestano pienamente, secondo i criteri di certezza e determinabilità oggettiva. Nel caso degli anticipi sui bonus, tali criteri si raggiungono solo al termine del periodo di verifica previsto dai contratti, momento in cui si verifica se gli obiettivi sono stati raggiunti e, conseguentemente, se il bonus è realmente maturato. Fino a quel momento, gli importi anticipati devono essere considerati come somme non ancora acquisite e, di conseguenza, non tassabili.

La decisione assume particolare rilevanza in considerazione delle prassi adottate da alcune strutture fiscali e dall’Agenzia delle Entrate, le quali avevano in passato assimilato questi anticipi a ricavi di esercizio, imponendoli nonostante la mancanza di maturazione definitiva.

La pronuncia della Cassazione risolve definitivamente tale contraddizione, stabilendo che una lettura estensiva della normativa tributaria in tal senso non trova fondamento quando gli elementi di certezza non sono soddisfatti.

In questa linea, la Cassazione ha specificato che la semplice erogazione di somme in anticipo rispetto al periodo di competenza non modifica la natura giuridica della provvigione o del bonus. La provvigione integrativa, come definita nei contratti di consulenza, assume rilevanza fiscale soltanto quando gli eventi contrattuali e le condizioni previste si sono effettivamente verificati.

Finché il bonus resta subordinato a condizioni future, gli importi anticipati non possono costituire reddito tassabile.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per questa pronuncia è quello del diritto tributario italiano in materia di determinazione del reddito imponibile, nel quale il principio di competenza temporale svolge un ruolo centrale.

La Corte ha ribadito che la rilevanza fiscale di un componente di reddito non può essere determinata esclusivamente in base alla percezione finanziaria, ma deve tener conto del momento in cui il diritto alla percezione diventa certo e definito. Questo criterio è fondamentale per evitare la tassazione di somme che, pur essendo state percepite, non sono ancora definitivamente acquisite in base alle condizioni contrattuali sottese.

L’ordinanza della Corte di Cassazione disciplina in modo dettagliato e definitivo il trattamento fiscale degli anticipi sui bonus per i consulenti finanziari, stabilendo che tali anticipi non costituiscono reddito imponibile fintanto che il bonus non è effettivamente maturato. La pronuncia richiama il principio di competenza temporale, richiedendo che i proventi siano definitivi e oggettivamente determinati per essere tassati.

Per maggiori informazioni e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

Regole di esclusione IRAP e modalità di recupero dei crediti

 La disciplina relativa al trattamento fiscale dei dividendi infra-UE percepiti da specifici soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario subisce una significativa evoluzione normativa a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La nuova regolamentazione stabilisce che i proventi derivanti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che quest’ultimo garantisca un effettivo scambio di informazioni tramite appositi accordi con l’Italia, beneficino di una rilevante esclusione dalla base imponibile. Nello specifico, tali dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare complessivo.

L’applicazione di tale regime di favore è tuttavia subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore. Il primo vincolo riguarda l’entità dell’investimento, in quanto il soggetto percepente deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che effettua la distribuzione degli utili. 4

Oltre alla soglia quantitativa, è previsto un requisito di natura temporale, secondo il quale la partecipazione deve essere stata detenuta in modo ininterrotto per un periodo minimo di almeno un anno.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica del soggetto distributore, la norma richiede che la società estera rivesta una delle forme societarie specificamente previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE. È inoltre necessario che la società che distribuisce gli utili risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale residenza deve essere effettiva e non meramente formale, nel senso che l’ente non deve essere considerato residente al di fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi di eventuali Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi stipulate con Stati terzi.

Un ulteriore elemento fondamentale per l’accesso all’esclusione della base imponibile IRAP riguarda il regime impositivo a cui è sottoposta la società partecipata nel proprio Stato di residenza. Il soggetto distributore deve essere assoggettato a una delle imposte indicate nella citata direttiva europea, senza poter beneficiare di regimi di opzione o di esonero che non risultino limitati dal punto di vista territoriale o temporale.

Per quanto concerne la natura degli strumenti finanziari, la disposizione chiarisce che il beneficio si applica ai dividendi provenienti da titoli e strumenti per i quali è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Oltre alla definizione del regime a regime, la normativa introduce disposizioni di natura transitoria e procedurale per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. Viene infatti riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare un’apposita istanza di rimborso dell’IRAP versata. Tale rimborso è riferito all’eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che hanno contribuito a formare il valore della produzione netta nei periodi precedenti. L’esercizio di questo diritto è però vincolato a una condizione temporale specifica: l’istanza è ammissibile solo se alla data del 1° gennaio 2026 risulti ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

Un aspetto di particolare rilievo tecnico riguarda la gestione finanziaria del credito derivante da tali eccedenze d’imposta. Il legislatore ha previsto una specifica modalità di utilizzo che si inserisce nel quadro delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Viene infatti concessa la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per procedere al versamento di un’altra imposta di recente istituzione.

Si tratta dell’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche, la cui disciplina è integrata nel medesimo impianto normativo della legge di bilancio, creando così un collegamento funzionale tra il recupero delle imposte sui dividendi pregressi e i nuovi oneri straordinari gravanti sul settore bancario.

L’intero impianto dei commi 46-50 delinea quindi un quadro normativo volto ad armonizzare il trattamento dei flussi reddituali infragruppo a livello europeo per i grandi attori del mercato finanziario, limitando l’incidenza dell’IRAP sulla quasi totalità dei proventi esteri qualificati.

La norma agisce sia sul piano della competenza futura, stabilendo una regola di esclusione del 95%, sia sul piano del passato, offrendo strumenti di recupero per le imposte già versate, purché i rapporti tributari non siano ancora esauriti secondo i termini ordinari di decadenza.

Questa ristrutturazione del prelievo fiscale si completa con l’integrazione dei crediti d’imposta nel sistema di assolvimento dei debiti fiscali emergenti dalle nuove tassazioni settoriali previste per l’anno 2026.

Per ulteriori chiarimenti il nostro Staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella di sintesi: Regime dividendi Infra-UE (Legge di Bilancio 2026)

Ambito di Applicazione Dettagli e Requisiti Normativi
Soggetti Interessati Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane.
Decorrenza Regime Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Agevolazione IRAP Esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi.
Requisito Partecipazione Detenzione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale.
Holding Period Possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno.
Requisiti Società Estera Residenza fiscale in UE/SEE (con scambio info); forma giuridica conforme alla Direttiva 2011/96/UE.
Regime Fiscale Estero Soggetta a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero illimitati; indeducibilità della remunerazione per l’emittente.
Recupero Pregressi Istanza di rimborso per eccedenze IRAP (oltre il 5%) per periodi precedenti.
Termini Decadenziali Termine di 48 mesi ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026.
Utilizzo del Credito Possibilità di compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva extra-profitti banche.

 

 

L’assetto normativo della fiscalità del lavoro in Italia subisce una trasformazione rilevante con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, identificata formalmente come legge 199/2025. Tra le misure di maggior impatto per il tessuto produttivo e per i lavoratori dipendenti spicca l’intervento diretto sul regime dei premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa.

Questa disposizione non si limita a prorogare misure esistenti, ma introduce una modifica sostanziale che ridisegna la convenienza economica di tali strumenti per il biennio 2026-2027. L’obiettivo centrale risiede nel rafforzamento del legame tra i risultati economici conseguiti dalle aziende e il trattamento retributivo dei collaboratori, cercando di stimolare la competitività attraverso una leva fiscale estremamente vantaggiosa.

Il fulcro della novità normativa consiste nella riduzione dell’imposta sostitutiva che viene applicata a tali somme. Rispetto al regime ordinario che prevedeva un’aliquota del 5%, il legislatore ha stabilito un abbattimento drastico che porta il prelievo fiscale all’aliquota dell’1%.

L’agevolazione è applicabile entro il limite complessivo di 5mila euro annui per ciascun lavoratore. Qualora le somme erogate eccedano questa soglia, la parte rimanente viene assoggettata alla tassazione ordinaria, perdendo il beneficio dell’imposta sostitutiva agevolata.

Il beneficio è riservato esclusivamente al settore privato e trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente il cui importo non sia stato superiore a 80mila euro nell’anno precedente a quello di percezione del premio.
In questo contesto, è importante sottolineare che la platea dei beneficiari include anche i dipendenti degli enti pubblici economici, in quanto tali soggetti non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche secondo i criteri del decreto legislativo 165/2001. La corretta verifica del limite reddituale è un onere fondamentale: nel caso in cui il sostituto d’imposta attuale sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore è tenuto a produrre un’attestazione scritta che confermi il rispetto del tetto degli 80mila euro.

Dal punto di vista oggettivo, i premi devono essere necessariamente collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Questi parametri non possono essere discrezionali, ma devono essere oggettivamente definiti all’interno di contratti collettivi aziendali o territoriali. Tali accordi devono rispettare fedelmente le regole stabilite dal decreto ministeriale del 25 marzo 2016.

Un elemento di garanzia sociale inserito nella norma prevede che, nel calcolo degli incrementi di produttività necessari per l’erogazione del premio, debba essere computato anche il periodo trascorso dalla lavoratrice in congedo di maternità obbligatorio, evitando così che l’astensione dal lavoro per ragioni biologiche e legali penalizzi l’accesso all’agevolazione.

Infine, la portata della riforma si estende anche al trattamento dei dividendi derivanti da azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione dei premi di produzione. La legge 199/2025 estende infatti al 2026 una specifica esenzione: i dividendi corrisposti ai lavoratori su tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare, sempre nel limite di 1.500 euro annui.

Confronto Regime Premi di Risultato

Caratteristica Regime Ordinario (L. 208/2015) Novità Manovra 2026 (Biennio 2026-2027)
Aliquota Imposta Sostitutiva 5% 1%
Limite Premio Agevolabile Generalmente 3.000 euro 5.000 euro
Requisito Reddito Dipendente Fino a 80.000 euro (anno precedente) Confermato a 80.000 euro
Ambito di Applicazione Settore Privato ed Enti Pubblici Economici Confermato Settore Privato ed Enti Pubblici Economici
Condizioni Oggettive Incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione Invariate (necessari accordi collettivi depositati)
Trattamento Dividendi Azionari Disciplina generale Esenzione 50% IRPEF fino a 1.500 euro

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nell’ambito delle numerose novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il legislatore ha inteso riproporre due istituti di fondamentale importanza per la riorganizzazione patrimoniale delle imprese e delle società: l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e l’estromissione dei beni dal patrimonio delle imprese individuali. Queste misure, configurate come un regime fiscale temporaneo, offrono ai contribuenti l’opportunità di estromettere determinati asset dal regime d’impresa beneficiando di condizioni fiscali di favore rispetto alle procedure ordinarie.

La normativa disciplina in modo puntuale l’ambito soggettivo di applicazione, stabilendo requisiti stringenti per i soci beneficiari. Il regime di favore, infatti, è riservato ai soci che risultino iscritti nel libro dei soci, laddove tale registro sia prescritto, alla data del 30 settembre 2025. Tuttavia, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia per includere anche coloro che, pur non essendo iscritti a tale data, provvedano all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Condizione imprescindibile per tale estensione è che la titolarità della partecipazione sia comprovata da un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Sotto il profilo oggettivo, le operazioni agevolabili riguardano le società commerciali che procedono all’assegnazione o alla cessione di beni ai propri soci. È fondamentale sottolineare che l’agevolazione non copre l’intero patrimonio aziendale, ma è circoscritta esclusivamente ai beni immobili o mobili registrati che non siano utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività. La norma fissa un termine perentorio per il perfezionamento degli atti di assegnazione o cessione agevolata, individuato nel 30 settembre 2026. Entro questa data, le società interessate devono completare il trasferimento giuridico dei beni per poter accedere al regime sostitutivo previsto dalla legge!

Il vantaggio fiscale risiede nella modalità di determinazione e liquidazione delle imposte dovute sull’operazione. In luogo delle aliquote ordinarie, le società commerciali sono tenute a versare un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’aliquota di tale imposta è fissata generalmente nella misura dell’8%. Tuttavia, il legislatore ha previsto un inasprimento dell’aliquota per le cosiddette società di comodo o non operative: nel caso in cui la società non superi il test di operatività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 10,5%.

Il perimetro applicativo della norma non si limita alle sole operazioni di assegnazione o cessione, ma contempla anche le operazioni straordinarie di trasformazione societaria. Il medesimo regime agevolato, infatti, è applicabile alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che optano per la trasformazione in società semplici. Anche in questo caso, la condizione temporale impone che la trasformazione si perfezioni entro il termine del 30 settembre 2026.

Un ulteriore aspetto tecnico di rilievo riguarda il trattamento delle riserve contabili. Nel contesto di queste operazioni, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva specifica, con aliquota del 13%, sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci. La medesima imposizione colpisce le riserve delle società che decidono di trasformarsi.

Le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sono state strutturate per garantire una certa flessibilità finanziaria alle imprese. Il pagamento non deve avvenire in un’unica soluzione, ma è ripartito in due rate. La prima rata, di importo più consistente pari al 60% del totale dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2026. La seconda rata, a saldo del restante 40%, deve essere corrisposta entro il 30 novembre 2026.

Parallelamente alla disciplina per le società, la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la riedizione dell’estromissione dei beni per le imprese individuali. Questa misura si rivolge agli imprenditori individuali che intendono escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali. È importante notare che l’agevolazione riguarda specificamente gli immobili che, per loro natura o destinazione, non sono produttivi di reddito fondiario. Per poter accedere a questa opportunità, l’imprenditore deve possedere i beni in questione alla data del 31 ottobre 2025.

A differenza della disciplina societaria, l’estromissione per le ditte individuali prevede una finestra temporale di esercizio dell’opzione differente e più ristretta. L’operazione di esclusione dei beni dal patrimonio d’impresa deve essere posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. Il rispetto di questo intervallo è fondamentale per la validità dell’opzione fiscale. Inoltre, la norma stabilisce una regola di retroattività degli effetti: indipendentemente dalla data in cui viene formalizzata l’estromissione nel corso della finestra temporale indicata, gli effetti dell’operazione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Anche per gli imprenditori individuali è previsto un piano di versamento rateale dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione. Il calendario dei pagamenti differisce tuttavia da quello previsto per le società. I versamenti devono essere effettuati in due tranches: la prima rata scade il 30 novembre 2026, mentre la seconda rata, per la parte rimanente, deve essere versata entro il 30 giugno 2027. Questa tempistica differenziata tiene conto delle specificità gestionali delle ditte individuali e allinea gli adempimenti fiscali con le scadenze tipiche del versamento delle imposte sui redditi.

Per maggiore chiarezza alleghiamo una tabella di sintesi

Tabella di Sintesi: Assegnazione agevolata ed estromissione 2026

Caratteristica / Aspetto Assegnazione/Cessione Agevolata ai Soci Estromissione Beni Imprese Individuali
Soggetti Beneficiari Società commerciali e società di gestione beni (in caso di trasformazione) Imprese individuali
Beni Oggetto dell’Agevolazione Beni immobili o mobili registrati non strumentali Beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario
Requisito Temporale (Status) Soci iscritti al 30 settembre 2025 (o entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge se con titolo anteriore al 01/10/2025) Beni posseduti alla data del 31 ottobre 2025
Finestra Temporale Operazione Atto di assegnazione, cessione o trasformazione da stipulare entro il 30 settembre 2026 Operazione di estromissione da porre in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026
Decorrenza Effetti Dalla data dell’atto. Retroattiva al 1° gennaio 2026
Aliquote Imposta Sostitutiva 8%: Aliquota ordinaria
10,5%: Società non operative (di comodo)
13%: Riserve in sospensione d’imposta annullate
Applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per l’estromissione (riproposizione del regime precedente)
Scadenze Versamenti 1ª Rata (60%): entro il 30 settembre 2026.

2ª Rata (40%): entro il 30 novembre 2026

1ª Rata: entro il 30 novembre 2026.

2ª Rata (saldo): entro il 30 giugno 2027

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Con la Manovra di Bilancio 2026, il Governo italiano introduce un pacchetto articolato di misure economiche che si propone di supportare il tessuto produttivo nazionale, con particolare attenzione alle imprese orientate all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo territoriale. Gli interventi spaziano dagli incentivi fiscali ai contributi per investimenti industriali, fino ad arrivare a riforme sul lavoro e sulla previdenza.

È una manovra che ridisegna parte del sistema di sostegno alle imprese, puntando a stimolare investimenti tecnologici, promuovere la transizione energetica e rafforzare la competitività del Mezzogiorno.

Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’introduzione di un nuovo meccanismo di super-ammortamento che prende il posto dei precedenti crediti d’imposta del piano Industria 4.0 e Transizione 5.0. Questo nuovo sistema prevede maggiorazioni fiscali tra il 50% e il 180% sugli investimenti in beni materiali e immateriali riconducibili alla digitalizzazione e all’automazione. Qualora tali investimenti contribuiscano anche a migliorare l’efficienza energetica, la maggiorazione sale fino al 220%, configurando così un incentivo concreto verso la sostenibilità.

Inoltre, la manovra introduce misure dedicate a settori specifici: per le imprese ad alta intensità energetica, viene riproposto un incentivo in chiave 5.0, mentre l’agricoltura 4.0 beneficia di un credito d’imposta ad hoc, così come il comparto della pesca e acquacoltura, che riceve un contributo fino al 40% su un tetto massimo di un milione di euro.

Questi strumenti mirano a favorire la modernizzazione di settori tradizionalmente meno digitalizzati, estendendo i benefici della transizione anche alle aree più periferiche del sistema economico.

Un altro tassello cruciale della manovra riguarda le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare quelle nel Mezzogiorno. I crediti d’imposta sono rifinanziati fino al 2028, fornendo un importante orizzonte di certezza per gli investitori.

Contestualmente, si confermano anche le agevolazioni per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), rafforzando il legame tra sviluppo infrastrutturale e insediamenti industriali. Questo pacchetto territoriale ha il chiaro obiettivo di ridurre il divario economico tra nord e sud, favorendo investimenti duraturi nelle aree a minor densità produttiva.

Sul fronte della liquidità, una delle novità più apprezzate dalle imprese è l’eliminazione della stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, inizialmente prevista. Ciò significa che le aziende potranno continuare ad utilizzare le compensazioni tramite modello F24 per i contributi INPS e INAIL, mantenendo così una leva importante per la gestione della tesoreria.

Rilevante anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, uno dei principali strumenti di accesso agevolato al credito per l’acquisto di beni strumentali, che ha dimostrato negli anni un forte impatto soprattutto sulle PMI manifatturiere.

Alla stessa maniera, vengono potenziati i Contratti di Sviluppo, destinati a grandi investimenti industriali, che possono favorire progetti integrati ad alto valore aggiunto, soprattutto in settori strategici come la meccanica avanzata, l’automotive, la chimica e le biotecnologie.

Dal punto di vista fiscale, si segnalano alcune modifiche importanti. La Tobin Tax – imposta sulle transazioni finanziarie – viene raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%, con un impatto diretto sugli operatori finanziari e potenzialmente anche sugli investitori istituzionali.
Di contro, viene rinviata per tutto il 2026 l’entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax, misure da tempo contestate dal mondo industriale per i possibili effetti negativi sulla produzione e sui consumi.

Sul versante contributivo, la manovra introduce un anticipo significativo per il contributo assicurativo, fissando un acconto dell’85% a partire dal 16 novembre di ogni anno. Una misura che punta a garantire maggiori entrate allo Stato, ma che potrebbe richiedere un’attenta pianificazione da parte delle imprese per evitare tensioni sulla liquidità.

Capitolo a parte merita il lavoro e la previdenza. A partire dal 1° luglio 2026, l’adesione alla previdenza complementare diventerà automatica per tutti i neoassunti, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni. Questo intervento vuole rafforzare il secondo pilastro previdenziale, promuovendo una cultura del risparmio pensionistico sin dall’ingresso nel mondo del lavoro.

A ciò si aggiunge l’estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS: dal 2026 per le aziende con almeno 50 dipendenti, e dal 2032 per quelle con almeno 40. Si tratta di una misura che centralizza la gestione del trattamento di fine rapporto, con possibili impatti sia sulla liquidità aziendale che sulla gestione finanziaria.

Infine, tra gli altri interventi previsti dalla manovra, emergono due voci significative. La prima è il rifinanziamento della Transizione 4.0, con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro, che sarà il cuore pulsante della politica industriale legata all’innovazione e alla sostenibilità. La seconda è l’investimento di 780 milioni di euro per il Ponte sullo Stretto, distribuiti tra il 2032 e il 2033, a conferma dell’intenzione di realizzare grandi opere infrastrutturali per migliorare la mobilità e l’interconnessione tra le regioni del Sud.

Completano il quadro gli incentivi per il Piano Casa e le misure per l’efficientamento energetico, che si inseriscono in un più ampio disegno di rilancio del settore edilizio, già motore della crescita negli ultimi anni grazie ai bonus fiscali.

Nel nostro blog, approfondiremo nei prossimi articoli le principali novità introdotte dalla Manovra 2026, offrendo analisi dettagliate e letture strategiche per comprendere al meglio l’impatto delle nuove misure.

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Manovra di Bilancio 2026 – Tabella Riassuntiva per le Imprese

Area di Intervento Misura Descrizione / Impatto
Investimenti Super-ammortamento fino al 220% Maggiorazioni dal 50% al 180% per beni 4.0; fino al 220% con risparmio energetico.
Settori specifici Crediti d’imposta 5.0, Agricoltura, Pesca Incentivi per energivore, agricoltura 4.0 e pesca/acquacoltura fino al 40%.
Mezzogiorno ZES prorogate fino al 2028 Agevolazioni per investimenti nelle Zone Economiche Speciali e ZLS.
Liquidità Compensazioni confermate Nessuna stretta su compensazioni tramite F24 per INPS/INAIL.
Finanza d’impresa Nuova Sabatini e Contratti di sviluppo Rifinanziamento per acquisto beni strumentali e grandi investimenti.
Fisco Rinvio Plastic/Sugar Tax, Tobin Tax raddoppiata Tassazione plastica e zucchero rinviata; Tobin Tax dallo 0,2% allo 0,4%.
Lavoro e Previdenza Previdenza complementare e TFR Adesione automatica alla previdenza; TFR al Fondo INPS da 2026 (aziende ≥50 dip.).
Altri interventi Transizione 4.0 e opere pubbliche 1,3 mld per innovazione e 780 mln per Ponte sullo Stretto (2032–33).

 

La Regione Lombardia ha recentemente aperto un’importante opportunità per le Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso il bando “Competenze per lo Sviluppo”, previsto nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Questo strumento ha lo scopo di sostenere il potenziamento delle competenze specialistiche interne alle imprese lombarde, in particolare attraverso la formazione interaziendale, l’adozione di tecnologie digitali avanzate e lo sviluppo di percorsi mirati alla trasformazione tecnologica e alla sostenibilità industriale.

Con una dotazione complessiva di oltre 9,1 milioni di euro, il bando si configura come un vero e proprio acceleratore per l’innovazione e la crescita competitiva delle PMI, offrendo un sostegno concreto a progetti che coinvolgano almeno cinque imprese in forma aggregata. Questo approccio collaborativo rappresenta un elemento strategico, in quanto consente non solo di condividere le competenze ma anche di creare ecosistemi produttivi più resilienti e strutturati.

L’obiettivo specifico dell’iniziativa è promuovere l’upskilling delle competenze in linea con le direttrici europee dello sviluppo “intelligente, digitale e sostenibile”. L’intervento, infatti, si concentra sulla necessità di accompagnare le PMI in un percorso di transizione industriale, sostenendo l’adozione di strumenti avanzati quali intelligenza artificiale, automazione, big data, cloud, cybersecurity, Internet of Things (IoT) e soluzioni immersive. Si punta così ad ampliare il livello di consapevolezza e preparazione delle aziende nei confronti delle sfide poste dalla transizione digitale, dalla competitività internazionale e dal cambiamento climatico.

Il bando, operativo dall’11 dicembre 2025, prevede la presentazione delle domande attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi in modalità telematica. Le imprese interessate devono dimostrare una forte coerenza progettuale e una chiara visione strategica, sottoscrivendo un Accordo di Progetto che formalizzi la collaborazione tra i membri del raggruppamento.

Sono ammissibili esclusivamente progetti che prevedano un percorso formativo strutturato, preferibilmente interaziendale, con attività quali coaching, formazione esperienziale, immersioni aziendali, oltre a moduli didattici che affrontino in modo innovativo e concreto i temi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione. È espressamente richiesto che i progetti non si limitino alla formazione obbligatoria prevista per legge, ma che si concentrino sullo sviluppo di competenze nuove e trasversali, capaci di apportare valore reale e misurabile all’interno delle imprese coinvolte.

Le attività formative possono essere erogate da una vasta rete di enti accreditati, tra cui università, ITS Academy, istituti scolastici autorizzati, organismi di ricerca, competence center, business school e professionisti qualificati. La formazione a distanza è consentita fino a un massimo del 40% del progetto formativo complessivo, proprio per incentivare il contatto diretto, il confronto e la crescita condivisa tra aziende.

Dal punto di vista economico, il bando prevede un contributo a fondo perduto variabile tra il 60% e il 70% delle spese ammissibili, con possibili ulteriori maggiorazioni in situazioni specifiche. I limiti massimi finanziabili sono fissati a 500.000 euro per progetto e 200.000 euro per singola impresa, rendendo l’operazione particolarmente interessante per quelle PMI che desiderano investire in modo deciso nella crescita delle proprie risorse umane.

Le spese ammissibili riguardano tutte le voci funzionali all’implementazione del progetto: servizi formativi, compensi per docenti e tutor, noleggi di attrezzature, spese per il personale coinvolto, materiali didattici e servizi accessori direttamente connessi alla formazione. Il bando, tuttavia, impone dei vincoli stringenti in merito all’eleggibilità dei soggetti proponenti: non sono ammesse imprese in liquidazione o in stato concorsuale, non in regola con il DURC o con la normativa antimafia, né soggetti che abbiano già superato i massimali previsti dai regimi di aiuto “de minimis” o “Gber”.

Una delle principali innovazioni introdotte da questo bando risiede nel suo forte approccio interaziendale, che consente di valorizzare al meglio le esperienze, le buone pratiche e le esigenze comuni tra imprese dello stesso territorio, settore o filiera. È proprio grazie a questa logica di rete che diventa possibile strutturare percorsi di formazione congiunta capaci di incidere in maniera più significativa sulla crescita delle competenze e sulla capacità di adattamento al mercato.

A rafforzare l’efficacia dell’iniziativa concorre anche la particolare attenzione riservata alla qualità della formazione, alla sua spendibilità nel contesto operativo dell’impresa e alla possibilità di costruire percorsi di carriera, specializzazione e aggiornamento realmente aderenti ai fabbisogni del tessuto produttivo lombardo. Il programma si propone così come uno strumento per facilitare non solo l’aggiornamento delle competenze, ma anche l’occupabilità delle persone, la resilienza organizzativa e la competitività dell’intero sistema economico regionale.

Inoltre, la Regione ha previsto un sistema di valutazione dei progetti basato su criteri di qualità progettuale, coerenza tematica, innovatività, impatto previsto e sostenibilità dell’intervento, premiando le proposte che dimostrino una chiara capacità di generare valore condiviso e impatto nel medio-lungo periodo. Solo i progetti che supereranno la soglia minima di 60 punti saranno ammessi al finanziamento.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente online, secondo una procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Le PMI interessate dovranno quindi attivarsi con tempestività, costruendo un partenariato solido, definendo con chiarezza gli obiettivi formativi e individuando i fornitori più qualificati per l’erogazione delle attività.

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Nel contesto normativo italiano è stato introdotto, con la Legge di Bilancio 2024, un nuovo obbligo rivolto alle imprese: la stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali. La misura, contenuta nell’articolo 1, commi da 101 a 111 della Legge n. 213/2023, è stata successivamente disciplinata nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 (DM 18/2025), che ha definito modalità, tempistiche e soggetti interessati.

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse le imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Sono invece escluse dall’obbligo le imprese operanti nel settore agricolo, come espressamente previsto dalla normativa.

Il provvedimento impone la copertura assicurativa dei beni materiali strumentali all’attività d’impresa. Nello specifico, devono essere assicurati: fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati direttamente nello svolgimento dell’attività produttiva, commerciale o di servizi dell’impresa. Restano invece esclusi dall’obbligo alcuni beni specifici, tra cui: beni in costruzione, immobili privi di regolarità urbanistica, scorte di magazzino, merci, mobili d’ufficio, autoveicoli iscritti al PRA e ogni altro bene mobile non considerato strumentale.

La copertura deve essere estesa a una serie di eventi naturali ritenuti potenzialmente distruttivi. In base a quanto definito dalla legge e dal decreto attuativo, le calamità naturali per cui è richiesta obbligatoriamente l’assicurazione comprendono: terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni. Tali eventi sono stati individuati come tra i principali responsabili di danni materiali al patrimonio aziendale in diverse aree del Paese.

L’applicazione dell’obbligo è stata strutturata secondo un criterio dimensionale. La normativa stabilisce che l’obbligo decorre da date diverse a seconda della classe dimensionale dell’impresa, identificata in base al numero di dipendenti e ad altri parametri economici previsti dalla normativa europea.

Nello specifico:

  • Le grandi imprese, ovvero quelle con almeno 250 dipendenti, sono già soggette all’obbligo a partire dal 2025.
  • Le medie imprese, cioè quelle che hanno tra 50 e 249 dipendenti, sono tenute alla stipula della polizza a partire dal 1° ottobre 2025.
  • Le piccole e micro imprese, con meno di 50 dipendenti, devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo fissato dalla normativa anche per i settori della pesca e dell’acquacoltura.

In assenza della copertura assicurativa richiesta, non sono previste sanzioni amministrative o pecuniarie dirette. Tuttavia, la normativa introduce una forma di sanzione interdittiva, limitando l’accesso a una serie di benefici pubblici. Le imprese che non risultino in regola con l’obbligo assicurativo non potranno accedere a contributi, finanziamenti agevolati, incentivi o sovvenzioni di qualsiasi tipo, erogati da amministrazioni centrali o locali. Inoltre, l’impresa non potrà accedere alla garanzia statale su finanziamenti, come ad esempio quella fornita dal Fondo di garanzia per le PMI, attualmente uno degli strumenti più utilizzati per agevolare l’accesso al credito da parte del tessuto imprenditoriale.

L’obbligo assicurativo costituisce quindi una condizione necessaria per partecipare a programmi pubblici, bandi, agevolazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché a fondi destinati alla ricerca, all’innovazione tecnologica, alla transizione ecologica, alla riqualificazione energetica, allo sviluppo delle startup, alla salvaguardia dell’occupazione e ad altri strumenti pubblici di sostegno all’economia.

Dal punto di vista contabile e fiscale, la normativa prevede che i premi assicurativi versati dalle imprese per adempiere all’obbligo siano deducibili dal reddito imponibile, sia ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sia dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La deducibilità segue le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con le relative aliquote vigenti.

La determinazione del valore da assicurare deve essere effettuata in base al cosiddetto “valore a nuovo”, ovvero il costo necessario per ricostruire o rimpiazzare il bene assicurato in condizioni equivalenti a quelle originarie. In alcuni casi, per la stima del valore potrà essere richiesta una perizia tecnica, redatta da professionisti abilitati.

La norma consente alle imprese di stipulare polizze collettive, purché esse rispettino i requisiti minimi imposti dal decreto attuativo. È possibile, ad esempio, che associazioni di categoria o consorzi possano promuovere soluzioni assicurative comuni, con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle coperture e di contenere i costi unitari per le imprese aderenti.

Il premio assicurativo è determinato in funzione del valore dei beni assicurati e del livello di rischio associato all’ubicazione degli stessi. In zone classificate a elevato rischio sismico o idrogeologico, il premio potrà risultare superiore rispetto ad aree con minore esposizione a eventi catastrofali. A questo proposito, la normativa non prevede meccanismi di calmierazione del premio, né contributi pubblici per la copertura dei costi delle polizze.

L’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali strumentali. Pertanto, per ottenere una copertura assicurativa completa dei beni aziendali, le imprese possono scegliere di stipulare polizze integrative facoltative, che includano, ad esempio, le merci in magazzino, le scorte, i beni mobili, o i danni indiretti da interruzione dell’attività.

L’attestazione della regolarità assicurativa sarà richiesta dalle amministrazioni pubbliche al momento della domanda per l’accesso a incentivi o agevolazioni. La polizza dovrà essere attiva e valida alla data di presentazione della domanda, e coprire i beni strumentali dell’impresa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tutte le imprese soggette all’obbligo devono quindi provvedere alla stipula della polizza assicurativa entro i termini stabiliti, sulla base della propria classificazione dimensionale. Il mancato adempimento determina l’esclusione automatica dalle misure pubbliche, senza possibilità di deroga o sanatoria successiva.

Il quadro normativo delineato richiede un’attenta valutazione da parte delle imprese circa i beni da assicurare, i termini di scadenza, le condizioni contrattuali delle polizze disponibili sul mercato e le modalità di attestazione del rispetto dell’obbligo. Per facilitare il processo, molte imprese possono avvalersi del supporto di intermediari assicurativi, consulenti o associazioni di categoria che offrono assistenza nella scelta delle soluzioni assicurative più idonee.

Per dettagli, chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Dettaglio
Norma di riferimento Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 101-111)
Decreto attuativo DM 30 gennaio 2025, n. 18/2025
Soggetti obbligati Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse quelle agricole)
Beni da assicurare Fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature strumentali
Beni esclusi Immobili abusivi, beni in costruzione, merci, scorte, mobili, veicoli PRA
Eventi coperti Terremoti, alluvioni, frane, esondazioni
Scadenze per l’obbligo Grandi imprese: 2025
Medie imprese: 1/10/2025
Micro e piccole: 31/12/2025
Sanzioni Nessuna sanzione economica; esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche
Effetti dell’inadempienza Inaccessibilità a incentivi, finanziamenti agevolati, PNRR, Fondo PMI
Deduzione fiscale Premi deducibili ai fini IRES e IRAP
Valore da assicurare Valore a nuovo dei beni
Polizze collettive Ammesse, se conformi ai requisiti di legge
Coperture integrative Facoltative per merci, scorte, danni indiretti, ecc.

A partire dal mese di dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di una serie di comunicazioni ai contribuenti, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato nell’ambito della Riforma fiscale.

Questa misura riguarda specificamente il periodo definito “natalizio”, ovvero dal 1° al 31 dicembre, durante il quale non vengono inoltrati determinati atti amministrativi, salvo i casi di urgenza o indifferibilità.

Nel dettaglio, la sospensione interessa le comunicazioni di irregolarità — comunemente note come avvisi bonari —, gli esiti dei controlli formali, le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata e le lettere di compliance o comunicazioni di anomalia. Questi atti vengono normalmente emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, nel mese di dicembre ne è interrotta la trasmissione, ad eccezione dei casi in cui l’omissione metterebbe a rischio la riscossione o violerebbe termini di prescrizione o decadenza.

Le stesse regole sono già previste per il mese di agosto, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale. A differenza del periodo estivo, però, a dicembre non è prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base alle comunicazioni citate, né dell’invio di documenti o informazioni da parte dei contribuenti. Tali obblighi rimangono quindi pienamente vigenti durante l’intero mese.

Particolarmente rilevante è la descrizione degli avvisi bonari, che rappresentano una delle forme principali di comunicazione coinvolte nella sospensione. Questi avvisi contengono informazioni cruciali per il contribuente, tra cui l’eventuale maggiore imposta da versare o il minor credito spettante, oltre alla sanzione ridotta a un terzo rispetto a quella ordinaria.

La riduzione è stabilita al 25% per le violazioni commesse dall’1 settembre 2024 e al 30% per quelle commesse fino al 31 agosto 2024. Vengono inoltre calcolati gli interessi annui al 3,5%, e indicato il termine utile per beneficiare della riduzione sanzionatoria, pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. È allegato un modello F24 precompilato per effettuare il pagamento.

Gli avvisi bonari possono essere recapitati sia in formato cartaceo al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata A/R, sia in formato digitale all’indirizzo PEC registrato. In alternativa, possono essere trasmessi all’intermediario abilitato, se indicato nella dichiarazione fiscale attraverso le specifiche caselle dedicate all’invio e ricezione telematica degli avvisi.

Un aspetto importante da ricordare è che, dopo la ricezione dell’avviso, non è più consentito ricorrere al ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 472/97.

L’articolo 10 del D.Lgs. 1/2024 chiarisce che la sospensione include non solo gli avvisi bonari ma anche gli esiti dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.
Secondo queste norme, l’Amministrazione Finanziaria effettua la liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, prima del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo. Analogamente, la liquidazione dell’IVA avviene in base alle dichiarazioni presentate e rientra tra gli atti la cui notifica è sospesa.

Rientrano nella sospensione anche gli esiti dei controlli formali, previsti dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, che devono essere completati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tali controlli si basano su criteri selettivi stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e includono l’analisi del rischio di evasione fiscale, in coerenza con le capacità operative degli uffici.

Sono sospese inoltre le comunicazioni degli esiti di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, che contengono esclusivamente le imposte da versare, senza sanzioni né interessi, così come gli inviti all’adempimento spontaneo, disciplinati dall’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, utilizzati per incentivare la compliance da parte dei contribuenti.

Tuttavia, come sottolineato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, ci sono casi in cui la sospensione non si applica. In particolare, essa è esclusa quando ricorrono situazioni di indifferibilità e urgenza, come ad esempio la presenza di un pericolo per la riscossione, la necessità di evitare la decadenza dei termini di prescrizione, oppure quando gli atti da notificare sono collegati a una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Altri casi esclusi riguardano le procedure concorsuali, per le quali è essenziale procedere tempestivamente all’insinuazione al passivo.

È utile infine richiamare quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10, che conferma la vigenza delle norme precedenti in merito alla sospensione estiva dei termini. L’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto-Legge n. 193/2016 prevede che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, siano sospesi i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari, esiti di controlli formali e avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. In questi casi, i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario o dell’esito del controllo, e entro 30 giorni per la liquidazione dei redditi a tassazione separata. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto-Legge n. 223/2006, è sospeso nello stesso periodo anche l’invio dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dagli uffici fiscali.

Nel mese di dicembre, però, queste sospensioni dei termini non si applicano, e restano in vigore tutte le scadenze e gli obblighi previsti per i contribuenti, ad eccezione dell’invio degli atti sopra elencati.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tipologia di comunicazione / atto Sospensione dicembre (1.12 – 31.12) Sospensione agosto (1.8 – 31.8) Note rilevanti
Avvisi bonari (controlli automatizzati ex art. 36-bis, DPR 600/73 e art. 54-bis, DPR 633/72) Non sospesi se vi è pericolo per la riscossione
Esiti controlli formali (art. 36-ter, DPR 600/73) Comunicazioni escluse dalla sospensione in caso di urgenza
Comunicazioni redditi a tassazione separata Comprendono solo le imposte dovute, senza sanzioni e interessi
Comunicazioni anomalia / compliance (inviti all’adempimento spontaneo) Previsti dall’art. 1, commi 634–636, L. 190/2014
Situazioni urgenti (pericolo riscossione, notizia di reato, procedure concorsuali) No No Comunicazioni inviate anche durante i periodi di sospensione
Versamento somme dovute (avvisi, controlli, liquidazioni) No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) I termini NON sono sospesi nel periodo natalizio
Invio documenti/informazioni da parte dei contribuenti No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) Obblighi pienamente validi a dicembre

Con l’entrata in vigore dell’art. 18 del D.Lgs. n. 192/2024, parte integrante della cosiddetta “Revisione IRPEF – IRES”, sono state introdotte importanti modifiche alle modalità di tassazione delle liquidazioni delle società di capitali.

Le nuove disposizioni, operative a partire dal 1° gennaio 2025, incidono profondamente sull’art. 182 del TUIR, che regola la determinazione del reddito d’impresa nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della fase di liquidazione.

Nel regime precedente, il reddito degli esercizi inclusi nella liquidazione era determinato in modo provvisorio, con la possibilità di essere ricalcolato sulla base del bilancio finale solo al superamento di una durata di cinque esercizi o in assenza della presentazione del bilancio conclusivo.

Tale approccio ha generato complessità procedurali che hanno spinto il legislatore a ridefinire il criterio stesso di tassazione, sancendo il passaggio dalla provvisorietà alla definitività immediata della determinazione reddituale annuale. In altri termini, il risultato economico di ciascun esercizio di liquidazione verrà tassato secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla durata della procedura stessa.

Un elemento innovativo della riforma riguarda il cosiddetto “carry back”, ovvero la possibilità, per le liquidazioni di durata non superiore a cinque esercizi, di riportare all’indietro le perdite finali fino a compensare i redditi degli esercizi precedenti.

Questa facoltà introduce un’alternativa interessante rispetto alla tassazione immediata, poiché consente di considerare provvisori i redditi degli anni di liquidazione, con il vantaggio di ottenere un rimborso delle imposte già versate. In tal modo, si configura una doppia opzione fiscale: la tassazione definitiva annuale o la ricostruzione progressiva dei redditi al netto delle perdite accumulate.

La riforma non ha modificato il comma 1 dell’art. 182 del TUIR, che continua a stabilire che il reddito antecedente alla fase di liquidazione venga determinato secondo un apposito conto economico. Tuttavia, per quanto riguarda le liquidazioni iniziate prima del 1° gennaio 2025, resta valida la possibilità di compensare le perdite pregresse nel limite dell’80% durante la fase liquidatoria, con l’ulteriore facoltà di portarle interamente in diminuzione in sede di conguaglio finale. Superato il quinquennio o in mancanza del bilancio finale, i redditi intermedi divengono definitivi e le perdite non più deducibili.

Con il nuovo regime, le perdite realizzate nei singoli esercizi di liquidazione diventano integralmente compensabili nel periodo stesso in cui si verificano. In altre parole, il legislatore riconosce la possibilità di utilizzare al 100% tali perdite, a prescindere dalla durata della liquidazione. Inoltre, in presenza di liquidazioni non superiori a cinque esercizi, la società potrà rideterminare retroattivamente il reddito degli esercizi precedenti, imputando progressivamente le perdite residue a partire dall’ultimo esercizio intermedio.

Nonostante le novità, la normativa non disciplina espressamente il trattamento fiscale delle perdite residue finali al termine della liquidazione. Tuttavia, la Legge n. 111/2023, nei principi ancora da attuare, contempla la possibilità di imputare per trasparenza ai soci tali perdite, con la finalità di compensarle con redditi di natura finanziaria. In attesa di sviluppi normativi, si mantiene pertanto un vuoto normativo su questo specifico punto.

Un quadro riepilogativo consente di comprendere le modalità di compensazione in funzione della durata della liquidazione e del momento di realizzazione delle perdite. Per le liquidazioni iniziate fino al 2024, le perdite anteriori possono essere compensate fino all’80% con i redditi intermedi o integralmente in sede di conguaglio, ma non sono utilizzabili in caso di superamento del quinto esercizio.

Invece, le nuove regole per le liquidazioni dal 2025 permettono la compensazione totale con i redditi intermedi, includendo la facoltà del carry back, ma escludono la deducibilità al termine della liquidazione.

Liquidazioni iniziate entro il 31.12.2024 Liquidazioni iniziate dall’1.1.2025
Determinazione del reddito Provvisoria annuale, con conguaglio finale se < 5 esercizi. Definitiva se > 5 esercizi o in caso di omissione del bilancio finale. Definitiva annuale, indipendentemente dalla durata.
Utilizzo perdite anteriori alla liquidazione Compensabili per l’80% con i redditi intermedi. Deduzione integrale in sede di conguaglio. Non deducibili se durata > 5 esercizi. Compensabili al 100% nei redditi degli esercizi intermedi.
Utilizzo perdite generate durante la liquidazione Compensabili nei singoli esercizi. Se durata > 5 esercizi, le perdite non sono riportabili. Compensabili nei singoli esercizi. Facoltà di “carry back” se durata ≤ 5 esercizi.
Carry back (riporto all’indietro delle perdite) Non previsto. Facoltativo se la liquidazione dura al massimo 5 esercizi, con possibilità di richiedere il rimborso delle imposte pregresse.
Perdite residue finali alla chiusura In linea generale non deducibili. Interpretazione dottrinale favorevole alla deducibilità al 100% in sede di conguaglio. Non deducibili. Possibile futura imputazione ai soci, se attuata la riforma (art. 5, L. 111/2023).
Redditi percepiti dai soci in liquidazione Concorrenti al reddito complessivo, anche se già tassati separatamente (prima della riforma). Non concorrono più separatamente. Coordinamento con art. 17 TUIR (nessuna doppia tassazione).
Compatibilità con regime consolidato Compatibile. Redditi/perdite considerati definitivi. Compatibile, ma carry back non applicabile.
Compatibilità con regime di trasparenza Regime mantenuto in vigore. Redditi/perdite imputati ai soci. Regime mantenuto, ma incompatibile con carry back.

 

Un’ulteriore novità riguarda l’abrogazione del riferimento, nel comma 3 dell’art. 182, ai redditi percepiti dai soci in sede di liquidazione già tassati separatamente. Questa abrogazione si coordina con la soppressione della lettera m) dell’art. 17 del TUIR, avvenuta nel 2004, e sancisce definitivamente l’inapplicabilità della tassazione separata per i soci delle società soggette a IRES. In questo modo, il legislatore allinea il trattamento fiscale dei redditi da liquidazione alla normativa vigente, eliminando incoerenze normative di lungo corso.

Infine, in merito al regime della tassazione di gruppo (consolidato) ex art. 117 TUIR, la relazione illustrativa precisa che la liquidazione di una società non interrompe tale regime. Tuttavia, il nuovo meccanismo di carry back non risulta compatibile con la struttura del consolidato, in quanto quest’ultimo prevede la definitività dei redditi e delle perdite annuali.

Similmente, in caso di regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, la messa in liquidazione della società non fa venir meno l’opzione, ma la necessità di attribuire in via definitiva i risultati di ogni esercizio è incompatibile con il riporto a ritroso delle perdite previsto dal nuovo art. 182.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

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