Le nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel gennaio 2025 rappresentano un importante aggiornamento per l’intera categoria dei professionisti.

Queste nuove disposizioni sono il frutto di un lavoro di armonizzazione normativa e semplificazione procedurale, volto a rendere più efficace e agevole l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Rispetto alla versione del 2019, il documento pubblicato con l’Informativa n. 41 del 5 giugno 2025 introduce rilevanti chiarimenti e aggiornamenti su tre aspetti fondamentali: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti.

L’Autovalutazione del Rischio
Regola Tecnica n. 1

Il primo pilastro delle nuove regole riguarda l’autovalutazione del rischio, che resta un obbligo personale e non delegabile per ogni professionista. Tuttavia, viene ammessa la possibilità per gli studi associati e le società tra professionisti (STP) di adottare un modello accentrato, purché siano definite procedure formali coerenti con la struttura organizzativa adottata.

Le novità più rilevanti includono l’introduzione di una funzione antiriciclaggio obbligatoria per gli studi associati e le STP, a meno che ogni professionista non operi in piena autonomia. Inoltre, per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori, è prevista una funzione di revisione indipendente, un meccanismo che rafforza i controlli interni e garantisce maggiore trasparenza.

Il riferimento normativo principale è contenuto negli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, che delineano il quadro per valutare il rischio inerente legato alle attività professionali svolte. Le nuove regole confermano l’impianto del 2019, ma ne aggiornano i parametri e rendono più concreto il processo di valutazione. L’obiettivo è una maggiore responsabilizzazione del professionista nel riconoscere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’Adeguata Verifica della Clientela
Regola Tecnica n. 2

La seconda regola tecnica riguarda la cosiddetta adeguata verifica della clientela, considerata una delle attività più critiche e sensibili in ambito antiriciclaggio. Il nuovo impianto normativo riformula i criteri di valutazione, distinguendo tre tipologie di verifica: semplificata, ordinaria e rafforzata, in funzione del rischio specifico connesso al cliente e all’operazione.

Vengono introdotti indicatori di rischio aggiornati e schemi di valutazione più strutturati, che permettono al professionista di stabilire con maggiore precisione il livello di approfondimento richiesto. La classificazione delle prestazioni professionali in base al grado di intensità del rischio inerente rappresenta uno degli elementi innovativi più rilevanti.

Si individuano quattro gradi di rischio:

  • Grado 1: non significativo
  • Grado 2: poco significativo
  • Grado 3: abbastanza significativo
  • Grado 4: molto significativo

Le prestazioni che rientrano nel grado 1, come il visto di conformità o la mediazione giudiziale, presentano un rischio residuale. Quelle classificate nel grado 4, come la consulenza in finanza straordinaria, richiedono invece verifiche approfondite e misure rafforzate.

Un ulteriore chiarimento importante riguarda il titolare effettivo: la fotocopia del documento di identità non è più obbligatoria, salvo la presenza di dubbi o incongruenze. Questo snellisce il processo ma impone al professionista maggiore attenzione nella valutazione della veridicità dei dati.

Conservazione della Documentazione
Regola Tecnica n. 3

Il terzo ambito di intervento è quello relativo alla conservazione dei documenti, finalizzato a garantire integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni trattate. Le nuove regole confermano le tre modalità previste: cartacea, informatica e mista, offrendo una maggiore flessibilità operativa.

Devono essere conservati sia i documenti acquisiti durante l’adeguata verifica della clientela, sia le scritture probatorie relative alle operazioni effettuate. In caso di controllo, è fondamentale poter ricostruire dettagli come la data di conferimento dell’incarico, i dati identificativi del cliente, lo scopo e la natura del rapporto, fino ad arrivare ai dettagli delle operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento).

Per gli studi associati e le STP, è ora consentito un sistema accentrato di conservazione, subordinato all’adozione di procedure interne chiare e ben documentate. Questo sistema centralizzato consente di gestire in modo unitario i dati del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità individuale.

Per chiarimenti ed assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Regola Tecnica Aspetti Chiave Novità 2025
Regola Tecnica n. 1
Autovalutazione del rischio
Valutazione del rischio inerente all’attività svolta dal professionista. – Obbligo personale e non delegabile
– Modello accentrato ammesso per studi associati/STP con procedure formalizzate
– Obbligo di funzione antiriciclaggio per strutture complesse
– Revisione indipendente per strutture con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori
Regola Tecnica n. 2
Adeguata verifica della clientela
Verifica dell’identità e del rischio associato al cliente e alla prestazione offerta. – Introduzione di indicatori di rischio aggiornati
– Classificazione delle prestazioni in 4 gradi di rischio (non significativo → molto significativo)
– Estensione casi con misure semplificate
– Non più obbligatoria copia documento titolare effettivo salvo dubbi/incongruenze
Regola Tecnica n. 3
Conservazione dei documenti
Obbligo di conservare in modo sicuro e accessibile la documentazione relativa alle verifiche e alle operazioni effettuate. – Ammessi tutti i formati: cartaceo, digitale, misto
– Obbligo di garantire integrità, leggibilità e reperibilità
– Sistema accentrato per studi associati/STP con procedure interne definite
– Dettagli conservati: incarico, dati cliente, operazioni (data, importo, causale, mezzi di pagamento)

 

 

Il Decreto Legislativo n. 13/2024, in vigore dal 2024, ha introdotto il CPB per i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfetario con reddito d’impresa o di lavoro autonomo. L’obiettivo è quello di rafforzare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione finanziaria, garantendo certezza sugli importi da versare e incentivando la compliance.

In parallelo, il secondo decreto correttivo della riforma fiscale – attualmente in via di approvazione – prevede sia il differimento al 30 settembre 2025 del termine di adesione al CPB 2025-2026, sia la soppressione del concordato per i contribuenti forfetari a partire da tale biennio.

Con due distinti provvedimenti del 9 e 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • il nuovo modello di comunicazione dei dati per i soggetti ISA, necessario all’elaborazione della proposta per il biennio 2025-2026;
  • le specifiche tecniche per l’invio dell’adesione e dell’eventuale revoca del CPB.

Queste misure si collocano nell’ambito della strategia delineata dal MEF, che, attraverso il decreto del 28 aprile 2025, ha varato la Nota Metodologica con i criteri per la formulazione delle proposte di concordato.

Uno dei punti di maggiore interesse riguarda il calcolo dell’acconto 2025 per chi ha aderito al CPB 2024-2025. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024, gli acconti devono essere calcolati secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta (VAP) concordati.

Nel caso in cui si utilizzi il metodo storico, è prevista una maggiorazione del 10% o del 3% qualora vi sia una differenza positiva rispetto al periodo precedente, come stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 20. Tuttavia, questo criterio si applica solo al primo anno di ciascun biennio di concordato.

Pertanto, per il 2025, secondo quanto chiarito nella FAQ del 28 maggio 2025, l’acconto va determinato con riferimento all’imposta dovuta per il 2024, senza considerare il reddito concordato per il 2025. In concreto, il valore di riferimento è il rigo RN34 del modello REDDITI 2025 PF. Ne consegue che non si applica alcuna maggiorazione e, di conseguenza, l’acconto risulterà inferiore, ma il saldo sarà più elevato.

Ulteriore precisazione riguarda la Flat Tax incrementale: ai fini del calcolo dell’acconto, non va inclusa la parte di reddito 2024 che ne è stata oggetto. Questo chiarimento evita distorsioni nel calcolo delle imposte, mantenendo coerenza con i principi della normativa vigente.

Per i nuovi aderenti al CPB 2025-2026, il calcolo dell’acconto IRPEF/IRES/IRAP dovrà invece includere la maggiorazione prevista dall’art. 20, che si applicherà in fase di versamento della seconda rata di novembre 2025.

Un altro nodo interpretativo importante riguarda la cessazione del CPB in seguito al cambio del codice attività. In base all’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024, la modifica dell’attività esercitata nel biennio rispetto al periodo precedente può comportare la perdita del regime, salvo che si applichi lo stesso ISA.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, approvata dall’ISTAT, molti contribuenti si sono visti assegnare un nuovo codice attività. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il solo cambio di codice non determina la cessazione automatica del CPB;
  • anche l’applicazione di un diverso ISA derivante da modifiche ATECO non causa l’esclusione, se non corrisponde a un mutamento sostanziale dell’attività svolta.

Il principio guida è quindi quello della continuità economica, che prevale sulla mera variazione formale del codice ATECO.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

 

Tabella riepilogativa dei principali chiarimenti sul CPB 2024-2025
Soggetti coinvolti Contribuenti ISA e forfetari con reddito d’impresa o lavoro autonomo
Periodo di validità Biennio 2024-2025
Calcolo acconto 2025 Metodo storico, basato sull’imposta 2024, senza maggiorazioni
Maggiorazioni applicabili Solo per il primo anno del biennio; non applicabili nel 2025
Trattamento Flat Tax incrementale Reddito soggetto a Flat Tax escluso dal calcolo acconto
Codice attività ATECO 2025 Non causa cessazione se non modifica sostanziale dell’attività
Cambi ISA per aggiornamento ATECO Non causa cessazione se dovuti alla riclassificazione ATECO 2025
Termine adesione CPB 2025-2026 Prorogato al 30 settembre 2025
Soppressione per forfetari Prevista per CPB 2025-2026

 

FAQ

  1. Come si calcola l’acconto IRPEF per chi ha aderito al CPB 2024-2025?

Si utilizza il metodo storico, facendo riferimento all’imposta dovuta per il 2024, senza considerare il reddito concordato per il 2025 e senza applicare maggiorazioni.

  1. La Flat Tax incrementale influisce sul calcolo dell’acconto?
    No, la parte di reddito 2024 soggetta a Flat Tax incrementale non va considerata nel calcolo dell’acconto.
  2. Se cambia il codice ATECO nel 2025, il CPB decade?
    Non necessariamente: il cambio non determina la cessazione se non corrisponde a una variazione sostanziale dell’attività o se continua ad applicarsi lo stesso ISA.
  3. Qual è il termine per aderire al CPB 2025-2026?
    Il termine di adesione è stato differito al 30 settembre 2025.
  4. Chi aderisce per la prima volta al CPB 2025-2026 è soggetto a maggiorazioni?
    Sì, in caso di utilizzo del metodo storico, devono essere applicate le maggiorazioni previste all’art. 20, comma 2, da versare con la seconda rata di novembre.

L’evoluzione normativa in materia di Enti del Terzo Settore (ETS) ha vissuto un momento di svolta con l’introduzione della Legge n. 104/2024, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno. Questa nuova disposizione ha modificato radicalmente il quadro dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio degli ETS, ridefinendo criteri, soglie e obblighi di trasparenza. Il nuovo impianto normativo è stato pensato per riflettere in modo più coerente la realtà operativa degli enti non profit, introducendo una disciplina più attenta alla proporzionalità e alla gestione efficiente delle risorse.

L’obiettivo principale della riforma è duplice: da un lato si intende rafforzare la trasparenza e la coerenza contabile degli enti di dimensioni più strutturate; dall’altro, si cerca di semplificare gli obblighi amministrativi per le organizzazioni di dimensioni minori. L’aggiornamento delle soglie tiene conto delle mutate condizioni operative degli ETS, superando limiti che erano ormai percepiti come troppo stringenti e poco rappresentativi delle effettive capacità economiche.

Uno degli interventi più significativi riguarda l’aumento del limite massimo dei ricavi, proventi o entrate annuali, che passa da 220.000 euro a 300.000 euro. Questo nuovo limite segna il confine oltre il quale gli enti sono obbligati a redigere il bilancio nella sua forma completa. Il cambiamento ha una portata notevole poiché consente agli ETS più piccoli di utilizzare modelli semplificati, risparmiando risorse amministrative e riducendo la complessità della gestione contabile.

La struttura del bilancio degli ETS, come stabilito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), resta fondata su tre componenti essenziali: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione sulla missione. Tali strumenti permettono di fotografare in modo trasparente l’andamento economico e gestionale degli enti, offrendo una rappresentazione chiara e coerente delle attività svolte e delle risorse impiegate.

L’impianto normativo introduce inoltre una distinzione tra ETS con personalità giuridica e ETS senza personalità giuridica, prevedendo differenti obblighi contabili in base alla fascia di entrate annue. Per gli enti senza personalità giuridica, esiste una maggiore flessibilità nella fascia tra 60.001 e 300.000 euro, mentre per quelli con personalità giuridica, l’obbligo del bilancio completo si applica già oltre i 60.000 euro.

Le soglie dimensionali vengono così articolate: per entrate fino a 60.000 euro, è previsto l’uso del rendiconto di cassa super-semplificato; tra 60.001 e 300.000 euro, si può optare tra il modello D e il bilancio completo (salvo personalità giuridica); oltre i 300.000 euro, vige l’obbligo del bilancio completo per tutti gli ETS, a prescindere dalla forma giuridica.

L’applicazione dei nuovi limiti non è immediata e indistinta. Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 6/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la nuova disciplina si applica a partire dal primo bilancio successivo all’anno in corso alla data di entrata in vigore della Legge. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa che i nuovi limiti si applicheranno a partire dal bilancio 2025, da redigere nel 2026. Per gli enti con esercizio non solare, l’applicazione può avvenire già per il bilancio 2024-2025, se quest’ultimo ha avuto inizio dopo il 3 agosto 2024.

La riforma ha importanti ricadute anche sulla governance interna degli ETS, in particolare riguardo alla nomina dell’organo di controllo e dell’eventuale revisore legale. I nuovi limiti dimensionali, infatti, aggiornano automaticamente le soglie previste dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. I nuovi parametri sono: 150.000 euro per il totale attivo dello stato patrimoniale, 300.000 euro per ricavi e proventi e 7 unità per il numero medio di dipendenti. L’obbligo di nomina scatta se, per due esercizi consecutivi, l’ente supera almeno due di questi tre limiti.

Va precisato che anche gli enti che avevano già provveduto alla nomina degli organi di controllo in base ai precedenti criteri sono tenuti a mantenere tali incarichi, a meno che non sussista una giusta causa per la revoca, come previsto dall’art. 2400 del Codice Civile. Questo aspetto assicura l’indipendenza degli organi di controllo e tutela la loro funzione da eventuali pressioni interne derivanti da variazioni di bilancio.

Un’ulteriore novità rilevante introdotta dalla Legge n. 104/2024 riguarda il termine per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In precedenza, il termine era fissato al 30 giugno, indipendentemente dalla data di chiusura dell’esercizio. Ora, invece, il termine è diventato mobile: il deposito deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ad esempio, per un esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, il deposito dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2025.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa – Limiti dimensionali e modelli di bilancio ETS (Legge 104/2024)

Fascia di Entrate Annue ETS senza Personalità Giuridica ETS con Personalità Giuridica
Fino a 60.000 € – Rendiconto di cassa super-semplificato
– Modello D
– Bilancio completo (facoltativo)
– Rendiconto di cassa super-semplificato
– Modello D
– Bilancio completo (facoltativo)
60.001 – 300.000 € – Modello D
– Bilancio completo (opzionale)
Obbligo di bilancio completo
Oltre 300.000 € Obbligo di bilancio completo Obbligo di bilancio completo

FAQ – Nuovi limiti per il bilancio degli ETS

  1. Quali sono i nuovi limiti di ricavi per la redazione del bilancio completo degli ETS?
    La Legge 104/2024 ha innalzato il limite massimo di ricavi, proventi o entrate da 220.000 a 300.000 euro. Superata questa soglia, gli Enti del Terzo Settore devono redigere obbligatoriamente il bilancio in forma completa, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
  2. Gli ETS con entrate inferiori a 60.000 euro devono presentare un bilancio?
    Sì, ma hanno l’opportunità di utilizzare un rendiconto di cassa super-semplificato, più facile da redigere e conforme alla dimensione delle attività svolte. In alternativa, possono comunque scegliere di adottare il modello D o il bilancio completo, se lo ritengono opportuno.
  3. Da quando si applicano i nuovi limiti previsti dalla Legge 104/2024?
    Le nuove soglie si applicano dal primo esercizio finanziario successivo all’anno in corso al 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge. Per gli enti con esercizio solare, i nuovi limiti si applicano a partire dal bilancio 2025, da redigere nel 2026.
  4. Cosa cambia per la nomina dell’organo di controllo negli ETS?
    Con l’aggiornamento dei limiti, l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore legale scatta se l’ETS supera almeno due su tre parametri per due anni consecutivi: attivo patrimoniale oltre 150.000 €, ricavi superiori a 300.000 € e più di 7 dipendenti medi annui.
  5. Entro quanto tempo deve essere depositato il bilancio al RUNTS secondo le nuove regole?
    La nuova scadenza è mobile: il bilancio deve essere depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica sostituisce il termine fisso del 30 giugno e permette una maggiore coerenza tra l’approvazione e la pubblicazione del bilancio.

L’intelligenza artificiale, in particolare nelle sue applicazioni più recenti come quella generativa e predittiva, sta rivoluzionando in maniera profonda le modalità con cui le imprese producono, distribuiscono, analizzano i dati e prendono decisioni strategiche. La capacità dell’IA di automatizzare processi, ottimizzare catene produttive, personalizzare servizi e rafforzare i sistemi di cybersecurity la rende una leva essenziale per accrescere la competitività sul mercato globale.

In questo scenario, per le piccole e medie imprese italiane, che costituiscono la colonna portante dell’economia nazionale, adeguarsi a questa trasformazione non rappresenta più una scelta facoltativa, bensì una necessità impellente. Il mancato aggiornamento tecnologico, infatti, comporterebbe un progressivo allargamento del divario competitivo rispetto alle grandi imprese e agli attori internazionali già dotati di strumenti digitali avanzati.

Per rispondere a questa sfida strategica, è stato recentemente presentato al Senato il disegno di legge n. 494, una proposta normativa che intende colmare le lacune esistenti nel sistema italiano per quanto riguarda il supporto all’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle PMI.

Il testo, depositato il 15 maggio 2025, si pone in continuità con precedenti interventi come il Piano Industria 4.0, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’iniziativa Transizione 5.0. Tuttavia, rispetto a questi strumenti, il nuovo disegno di legge concentra l’attenzione specificamente sulle tecnologie basate sull’IA, comprese quelle generative, oggi al centro di una rivoluzione in atto.

Il provvedimento è indirizzato alle PMI con sede operativa in Italia, in particolare quelle operanti in settori considerati strategici per la crescita economica del Paese: industria manifatturiera, logistica, agroalimentare, sanitario e turistico. Per poter accedere alle agevolazioni previste, le imprese dovranno dimostrare di non aver ancora effettuato investimenti significativi in ambito IA o, in alternativa, di voler potenziare l’utilizzo di queste tecnologie nei propri processi. L’obiettivo principale è favorire l’introduzione di soluzioni intelligenti nei meccanismi decisionali e operativi, stimolando così l’innovazione interna, la resilienza e la capacità di competere su scala internazionale.

Il testo del disegno di legge individua con chiarezza le tipologie di interventi ammissibili. Tra questi rientrano l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a consulenze tecniche specializzate, la realizzazione di progetti pilota per testare nuove soluzioni e, non da ultimo, attività formative rivolte al personale. L’approccio è volutamente modulare: si mira a supportare sia le imprese già orientate all’innovazione sia quelle che si accostano per la prima volta a questi strumenti, abbattendo le barriere di ingresso tecnologiche. Inoltre, l’intervento normativo incentiva l’adozione di tecnologie che producano anche benefici ambientali e miglioramenti nell’efficienza energetica, riservando incentivi aggiuntivi ai progetti che presentano un impatto positivo e misurabile in tal senso.

Uno dei cardini dell’iniziativa è rappresentato dalle misure economiche previste. Le imprese potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo fissato a 200.000 euro. A ciò si aggiungono crediti d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Un’ulteriore linea di intervento è costituita dai finanziamenti per la formazione del personale e la consulenza tecnica, che potranno coprire fino a 10.000 euro per impresa. Come già accennato, sono previste anche premialità addizionali fino al 10% per i progetti che apportano migliorie concrete in termini di sostenibilità ambientale o di riduzione dei consumi energetici.

Per garantire un’applicazione omogenea e coerente delle misure, il disegno di legge prevede l’adozione di un decreto interministeriale, che sarà chiamato a definire criteri di accesso, modalità operative, meccanismi di valutazione e sistemi di monitoraggio dei risultati. Le risorse economiche destinate al programma saranno prelevate dal Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, già previsto in precedenti provvedimenti legislativi, con la possibilità di un cofinanziamento proveniente da fondi strutturali europei.

Grazie agli incentivi, le PMI potranno accedere a strumenti digitali all’avanguardia, migliorare l’efficienza interna e incrementare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, il sostegno alla formazione del personale consentirà di valorizzare il capitale umano, accrescendo le competenze digitali trasversali e preparando le imprese ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’economia digitale.

Per maggiori dettagli, per domande e per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

FAQ

Quali imprese possono accedere agli incentivi?
Possono accedere le PMI con sede operativa in Italia, attive nei settori manifatturiero, logistico, agroalimentare, sanitario e turistico, che non abbiano già investito significativamente in intelligenza artificiale o che intendano ampliare il proprio utilizzo.

Quali tecnologie sono considerate ammissibili?
Sono ammesse tutte le tecnologie basate su IA, comprese quelle generative e predittive, soluzioni per la cybersecurity, automazione, personalizzazione dei servizi e ottimizzazione dei processi produttivi.

Che tipo di formazione sarà finanziata?
Il disegno di legge prevede contributi per la formazione del personale aziendale, in particolare sulle competenze digitali, l’utilizzo dell’IA nei processi decisionali e le pratiche operative innovative.

Come si richiedono i contributi?
Le modalità verranno definite da un decreto interministeriale, che specificherà i criteri di accesso, le tempistiche e i documenti richiesti.

Quali sono le tempistiche di attuazione del disegno di legge?
Il disegno di legge è stato presentato al Senato a maggio 2025. L’attuazione concreta dipenderà dall’adozione del decreto attuativo e dalla disponibilità dei fondi previsti.

Nel contesto della gestione delle visite fiscali, l’INPS ha introdotto un’importante novità procedurale, comunicata ufficialmente con il messaggio 1505 del 15 maggio 2025. Si tratta di una semplificazione sostanziale delle modalità di richiesta delle visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro, un cambiamento che migliora significativamente l’efficienza operativa delle aziende pubbliche e private, oltre a garantire un controllo più accurato e trasparente delle assenze per malattia.

Questo aggiornamento si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione dell’ente previdenziale, già avviato nel 2023 con il rilascio della nuova versione del Portale per le visite mediche di controllo, come previsto dal messaggio 4710 del 2023. Il portale rappresenta oggi un hub centralizzato per tutte le funzionalità connesse alla richiesta e gestione delle visite fiscali, organizzate secondo tipologia di servizio.

All’interno di questo ecosistema digitale, i datori di lavoro pubblici e privati, o i delegati da essi designati, possono accedere mediante le proprie credenziali al servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico”. Questo modulo operativo consente di effettuare una richiesta visita medica di controllo singola oppure di utilizzare la funzione di invio richieste multiple, selezionabile dal menu “Servizi per la richiesta”. In quest’ultimo caso, è prevista la possibilità di caricare un file XML contenente più richieste in un’unica sessione operativa.

La vera innovazione introdotta nel 2025 riguarda però due nuove funzionalità: “Richiesta da attestati di malattia” e “Verifica richieste da attestati di malattia“. Tali strumenti permettono al datore di lavoro o a un suo delegato di formulare richieste di visite mediche di controllo direttamente dagli attestati di malattia già presenti nella banca dati INPS. Questa evoluzione tecnologica ha l’effetto immediato di ridurre drasticamente i tempi di elaborazione e di migliorare la tracciabilità e il monitoraggio delle richieste.

Per attivare il nuovo processo, il primo passaggio obbligatorio consiste nella trasmissione della dichiarazione di intenti. Questo passaggio si esegue accedendo alla sezione “Richieste da attestati di malattia” e selezionando il profilo del datore di lavoro, indicando contestualmente la posizione del richiedente. Successivamente, il sistema consente la selezione dell’attestato o degli attestati per i quali si intende richiedere la visita fiscale. Per ciascun documento, sono mostrati dati essenziali come il codice fiscale, nome e cognome del lavoratore, il numero PUC, la data di rilascio dell’attestato e la data di fine prognosi.

Una volta identificati gli attestati d’interesse, è necessario confermare la natura giuridica del datore di lavoro (pubblico o privato) e specificare se la richiesta è legata al diritto all’indennità di malattia del lavoratore privato. In questa fase vengono anche inseriti i dettagli relativi alla visita medica di controllo: data desiderata, fascia oraria prevista e ogni altra informazione utile all’esecuzione corretta del controllo.

L’INPS specifica che, qualora la data richiesta per la visita coincida temporalmente con l’intervallo tra la prognosi e la fine del certificato medico, il sistema attribuirà automaticamente come data di fine prognosi quella della richiesta. Il sistema guida quindi il richiedente verso una pagina riepilogativa che elenca tutte le visite inserite in fase di richiesta. Qui vengono visualizzati per ciascuna richiesta il numero PUC, il nome del lavoratore, la data di rilascio dell’attestato, la data di fine prognosi e la data della visita medica richiesta, comprensiva di eventuali modifiche alla reperibilità del dipendente.

A questo punto è possibile confermare la richiesta e trasmetterla digitalmente all’INPS. La piattaforma consente anche di accedere a diverse funzionalità aggiuntive molto utili: si può ad esempio visualizzare nel dettaglio la richiesta, modificare i dati inseriti relativi alla visita medica o cancellare una richiesta già inoltrata. Questo garantisce al datore di lavoro un elevato grado di flessibilità e controllo.

L’ultima fase del processo è rappresentata dalla possibilità di verificare lo stato delle richieste effettuate. Tramite la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”, è infatti possibile controllare quali invii sono stati completati, seguendo i protocolli di acquisizione, e visualizzare anche l’esito di ciascuna richiesta.

Questa trasformazione digitale introdotta dall’INPS risponde in modo puntuale alla necessità di semplificare le procedure burocratiche legate alla gestione delle assenze per malattia, garantendo al tempo stesso trasparenza, tracciabilità e sicurezza nell’interazione tra datori di lavoro e istituto previdenziale. In un contesto in cui la corretta gestione delle visite fiscali riveste un ruolo cruciale per la tutela dei diritti e dei doveri contrattuali, questa innovazione rappresenta un passo importante verso un sistema più efficiente, moderno e accessibile.

Attraverso la centralizzazione delle informazioni e l’automazione di gran parte del processo, si riducono le possibilità di errore umano e si velocizzano i tempi di lavorazione. La scelta dell’INPS di integrare strumenti avanzati e una gestione smart delle richieste è coerente con le esigenze di un mercato del lavoro sempre più digitale e interconnesso.

Con la progressiva adozione di queste nuove funzionalità, è lecito aspettarsi un ulteriore miglioramento dell’efficienza interna delle aziende e della qualità delle interazioni con l’ente pubblico. La semplificazione della procedura di richiesta all’Inps per le visite fiscali rappresenta dunque non solo un cambiamento tecnico, ma anche un significativo progresso culturale e organizzativo per il sistema italiano di tutela del lavoro.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ – Visite Fiscali: Nuova Procedura INPS 2025

  1. Come si richiede una visita fiscale all’INPS nel 2025?
    Nel 2025 la richiesta di visita medica di controllo all’INPS può essere effettuata direttamente dal nuovo Portale istituzionale tramite la funzionalità “Richiesta da attestati di malattia”. Il datore di lavoro o il suo delegato seleziona gli attestati di malattia del lavoratore e invia la richiesta in pochi passaggi, con conferma automatica dei dati principali.
  2. Chi può accedere al Portale INPS per richiedere una visita fiscale?
    Possono accedere i datori di lavoro pubblici e privati o i loro delegati in possesso delle credenziali di accesso INPS. Le richieste si effettuano tramite il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC)”, disponibile sul Portale INPS.
  3. Cosa cambia con la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”?
    Questa nuova funzionalità consente di monitorare l’esito delle richieste inviate. Il datore di lavoro può verificare lo stato della richiesta, visualizzare il protocollo di acquisizione e sapere se la visita è stata recepita e presa in carico dall’INPS.
  4. Quali informazioni servono per inviare una richiesta di visita fiscale?
    Per ciascun attestato, il sistema INPS visualizza codice fiscale, nome, cognome del lavoratore, il numero PUC, la data di rilascio dell’attestato e la data di fine prognosi. È possibile aggiungere dettagli come data desiderata della visita, fascia oraria e variazioni di reperibilità.
  5. È possibile modificare o annullare una richiesta di visita medica già inviata?
    Sì, il nuovo sistema INPS 2025 consente di modificare i dati della visita, visualizzare il dettaglio o eliminare la richiesta prima che venga presa in carico. Questo offre ai datori di lavoro maggiore flessibilità e controllo operativo.

 

Con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti, il concordato preventivo biennale offre un regime facoltativo che consente di determinare anticipatamente e in maniera concordata con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per due periodi d’imposta consecutivi. L’edizione 2025 del CPB introduce rilevanti novità, sia in termini di modalità di adesione sia per quanto riguarda gli strumenti di trasmissione e gestione della comunicazione.

Il provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, delinea nel dettaglio tutte le specifiche tecniche e operative per accedere al regime biennale relativo agli anni d’imposta 2025 e 2026. Questo documento recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo correttivo di marzo 2025, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, e rappresenta un passaggio decisivo per una maggiore flessibilità nella gestione delle adesioni.

Una delle principali innovazioni contenute nel provvedimento è la possibilità per il contribuente di scegliere tra due distinte modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale: la prima modalità prevede l’invio congiunto della proposta dell’Agenzia con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA; la seconda, invece, consente una trasmissione autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2025, separatamente dal resto della documentazione.

La finestra temporale per l’adesione è fissata tra il 31 luglio e il 30 settembre 2025, salvo proroghe ufficiali. La revoca dell’adesione potrà essere comunicata entro gli stessi termini, esclusivamente in forma autonoma. L’aggiornamento normativo ha quindi l’obiettivo di rendere l’adesione al concordato più gestibile per i contribuenti, sfruttando le stesse infrastrutture telematiche della dichiarazione annuale, pur mantenendo separati i termini e i flussi.

Per chi sceglie la modalità congiunta, sarà necessario anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, poiché l’adesione al CPB deve avvenire entro il 30 settembre. In questo caso, il contribuente dovrà compilare e sottoscrivere il modello Cpb 2025/2026, che include il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap relativi all’anno d’imposta 2024, nonché quelli concordati per il 2025 e il 2026.

In alternativa, chi opta per l’adesione autonoma potrà trasmettere il modello Cpb 2025/2026 congiuntamente al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. La restante documentazione potrà essere inviata entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025. È però fondamentale che i dati indicati nei modelli successivi siano coerenti con quelli trasmessi in precedenza, altrimenti il contribuente rischia la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024.

Per rendere operativa questa opzione autonoma, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli Redditi 2025, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Una novità importante è l’introduzione della casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Compilando tale casella con il codice “1 – Adesione”, il contribuente comunica la volontà di aderire al concordato. Il frontespizio dovrà contenere esclusivamente i dati anagrafici, quelli relativi al soggetto firmatario e alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario. Qualsiasi altro campo eventualmente compilato verrà ignorato.

Anche per la revoca del concordato, la stessa casella potrà essere utilizzata indicando il codice “2 – Revoca”. In questo caso, oltre al frontespizio, sarà necessario allegare il modello Cpb 2025/2026 compilato con i soli dati essenziali: codice ISA, codice attività e tipologia di reddito (impresa o lavoro autonomo). È esclusa qualsiasi altra forma di trasmissione. Il rigore di queste modalità è finalizzato a garantire certezza giuridica e uniformità nelle procedure.

Le nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento di aprile 2025 includono anche modifiche ai controlli di coerenza dei dati trasmessi tramite i modelli ISA. L’obiettivo è evitare incongruenze tra la proposta accettata dal contribuente e le dichiarazioni effettive trasmesse, un elemento fondamentale per la tenuta dell’accordo biennale.

Una delle clausole più importanti introdotte nella disciplina riguarda infatti la coerenza tra i dati utilizzati per l’accettazione della proposta e quelli inseriti successivamente nei modelli Redditi e ISA. Ogni discrepanza può costituire una causa di decadenza. Questo principio è chiaramente sancito dall’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 e rafforza la responsabilità del contribuente nella verifica e nella corretta gestione delle informazioni fiscali.

L’Agenzia ha inoltre previsto specifiche istruzioni per agevolare l’utilizzo del canale telematico già esistente per la dichiarazione dei redditi. Questo approccio mira a semplificare il processo, senza introdurre ulteriori piattaforme o meccanismi separati, e costituisce uno dei principali vantaggi operativi per i contribuenti. La possibilità di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze consente infatti una maggiore flessibilità gestionale, sia per imprese che per professionisti.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e procedurali, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può rivelarsi un’opportunità strategica. La definizione preventiva del carico fiscale, infatti, consente una pianificazione fiscale più efficiente, una gestione del cash flow più lineare e una riduzione dell’incertezza legata a possibili accertamenti futuri. Tuttavia, è altrettanto essenziale una valutazione attenta delle condizioni previste e dei dati da trasmettere, per evitare errori che possano compromettere l’adesione stessa.

Per maggiori chiarimenti e dettagli o per consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Descrizione
Cos’è il CPB Regime facoltativo che consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e la base Irap per i periodi d’imposta 2025 e 2026
Provvedimento di riferimento Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – 24 aprile 2025
Normativa collegata Decreto legislativo n. 13/2024 e decreto correttivo del 13 marzo 2025
Modalità di adesione 1. Congiunta: insieme a dichiarazione dei redditi e modelli ISA
2. Autonoma: solo frontespizio Redditi 2025 e modello CPB
Scadenze adesione Dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (salvo proroghe)
Scadenza dichiarazione redditi 2024 31 ottobre 2025
Comunicazione revoca Solo in modalità autonoma, entro il 30 settembre 2025, utilizzando la casella “Comunicazione Cpb” con codice “2 – Revoca”
Modifiche modelli Redditi 2025 Aggiunta la casella “Comunicazione Cpb” nella sezione “Tipo di dichiarazione”
Codici da utilizzare “1 – Adesione” per aderire, “2 – Revoca” per annullare l’adesione
Requisiti di coerenza I dati indicati in Cpb devono corrispondere a quelli nei modelli Redditi e ISA. Incoerenze determinano la decadenza dal concordato
Vantaggi del CPB Stabilità fiscale, pianificazione anticipata, riduzione rischio accertamenti, flessibilità nei tempi di invio
Controlli previsti Controlli automatizzati sui dati e sulla coerenza tra documentazione inviata
Ambito applicativo Imprese e lavoratori autonomi soggetti agli ISA
Obbligatorietà Facoltativo
Documenti richiesti per adesione autonoma Modello Cpb 2025/2026 + frontespizio Redditi 2025 (dati anagrafici e firmatario)

 

FAQ

È obbligatorio aderire al CPB?
No, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa. È una possibilità offerta ai contribuenti che desiderano definire in anticipo il proprio reddito imponibile per due anni.

È possibile modificare i dati trasmessi dopo l’adesione?
No, una volta inviata l’adesione, i dati dichiarati devono rimanere coerenti con quelli successivi. In caso contrario, si rischia la decadenza dal concordato.

Cosa succede se ci sono incoerenze nei dati tra il modello Cpb e i modelli Redditi o ISA?
In caso di discordanza, il contribuente perde il beneficio dell’accordo biennale, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Come avviene il controllo dell’Agenzia?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati di coerenza sui dati trasmessi tramite i modelli e può contestare eventuali difformità rispetto alla proposta accettata.

Il concordato comporta obblighi nei confronti dell’Irap?
Sì, il modello Cpb include anche la determinazione della base Irap, che viene fissata per due anni unitamente al reddito.

 

La pubblicazione del nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Gazzetta Ufficiale rappresenta un’importante svolta per i giovani che desiderano mettersi in proprio. L’Italia, in linea con le politiche europee di stimolo all’occupazione e all’innovazione, ha introdotto un pacchetto di incentivi per giovani imprenditori pensato per favorire l’autoimprenditorialità giovanile nei settori più promettenti del mercato attuale: il digitale, l’ecologia e le nuove tecnologie.

Nel contesto economico post-pandemico, la crescita dell’occupazione giovanile e l’apertura a nuove imprese innovative si confermano priorità strategiche del Governo. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2025 offre un sostegno concreto a chi decide di scommettere su se stesso, promuovendo una cultura imprenditoriale moderna, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

L’obiettivo primario della misura è duplice: da un lato sostenere l’occupazione giovanile attraverso l’autoimpiego e l’imprenditoria innovativa, dall’altro stimolare lo sviluppo di settori considerati fondamentali per la transizione ecologica, digitale e tecnologica dell’economia italiana. Con questo strumento, lo Stato punta ad accompagnare i giovani verso percorsi di crescita autonoma e allo stesso tempo a rafforzare il tessuto produttivo nazionale in una fase di forte evoluzione.

Ora si attende esclusivamente la pubblicazione della circolare INPS, che fornirà le indicazioni definitive per l’invio delle domande e l’accesso alle risorse.

Possono accedere al bonus giovani imprenditori i cittadini italiani di età inferiore ai 35 anni che decidano di avviare una nuova attività economica in uno dei settori strategici individuati dall’articolo 2 del decreto. I settori inclusi spaziano dalle tecnologie avanzate all’energia rinnovabile, dalla manifattura innovativa al digitale, dalla mobilità sostenibile ai servizi di welfare, tracciando un quadro preciso di ciò che lo Stato considera prioritario per il futuro.

Per poter usufruire dell’agevolazione, è fondamentale che l’attività imprenditoriale sia avviata in un periodo ben preciso: tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta di una finestra temporale limitata, ma sufficiente a permettere a molti giovani di elaborare e lanciare un progetto imprenditoriale sostenibile.

È importante ricordare che il bonus per giovani imprenditori è accessibile esclusivamente per le attività nuove, avviate ex novo e coerenti con le finalità del decreto.

L’incentivo complessivo può raggiungere un massimo di 1.300 euro al mese per un periodo fino a tre anni, attraverso due distinti strumenti: un esonero contributivo e un contributo economico esentasse. Questi due elementi possono coesistere, generando un impatto economico rilevante per l’imprenditore, sia in termini di risparmio che di liquidità.

Il primo dei due incentivi è il più rilevante in termini di valore. Si tratta dell’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata dal giovane imprenditore. Tale agevolazione contributiva ha un tetto massimo di 800 euro al mese per ciascun lavoratore e può essere riconosciuta per una durata complessiva di 36 mesi, non oltre il 31 dicembre 2028.

Affinché l’esonero INPS possa essere richiesto, le assunzioni devono riguardare altri giovani under 35, anch’essi disoccupati, e devono essere a tempo indeterminato. Restano escluse dal beneficio le forme contrattuali atipiche o a termine, così come le assunzioni con contratto di apprendistato o nel lavoro domestico, ambiti per i quali il legislatore ha deciso di non estendere l’incentivo.

Un aspetto importante da sottolineare è che, pur trattandosi di un esonero contributivo totale, restano dovuti i contributi INAIL (quelli per la sicurezza sul lavoro) e non cambia l’aliquota di riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. In questo modo, l’agevolazione non incide negativamente sui futuri diritti previdenziali del lavoratore assunto.

Il secondo strumento previsto è il riconoscimento di un contributo esentasse pari a 500 euro mensili, erogato direttamente all’imprenditore che abbia avviato un’attività nei settori previsti dal decreto. Anche questa agevolazione ha una durata massima di tre anni, sempre nel limite temporale del 31 dicembre 2028. Il vantaggio di questo contributo diretto è che può essere ottenuto a prescindere dalle assunzioni effettuate, rappresentando così un incentivo liquido immediato per sostenere le prime fasi del progetto.

Per richiedere sia l’esonero contributivo INPS che il contributo mensile da 500 euro, sarà necessario presentare domanda all’INPS secondo le modalità che saranno presto rese note. Attualmente, infatti, manca solo la circolare operativa da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che dettaglierà i modelli, i documenti richiesti, i canali di presentazione e le tempistiche. La pubblicazione della circolare è attesa a brevissimo e rappresenta l’ultimo tassello necessario per rendere pienamente fruibile il bonus per giovani imprenditori.

Le imprese costituite da giovani potranno così beneficiare, in un quadro normativo ormai definito, di un sostegno concreto sia in fase di avviamento che di crescita. Il risparmio sui contributi rappresenta un forte incentivo all’assunzione, mentre il contributo diretto di 500 euro al mese offre un supporto economico per far fronte alle prime spese operative. Il mix tra incentivi all’occupazione e sostegno al reddito imprenditoriale è stato pensato per agire su più fronti contemporaneamente.

Il bonus giovani imprenditori 2025 costituisce una misura ambiziosa e strutturata, capace di fornire strumenti reali per la creazione di impresa giovanile. Con l’attivazione completa del meccanismo prevista nei prossimi mesi, sarà fondamentale diffondere correttamente le informazioni e accompagnare i potenziali beneficiari nella fase di presentazione delle domande.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Voce Dettagli
Normativa di riferimento Art. 21 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024) + Decreto Ministeriale 3 aprile 2025
Pubblicazione in Gazzetta 21 maggio 2025
Età massima beneficiari Under 35
Periodo di avvio attività Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025
Durata massima del beneficio 36 mesi (fino al 31 dicembre 2028)
Importo massimo mensile complessivo 1.300 euro
Componenti dell’incentivo 1. Esonero contributivo INPS (max 800 euro/mese) 2. Contributo esentasse (500 euro/mese)
Tipologia contratti agevolabili Assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati under 35
Contratti esclusi Lavoro domestico e apprendistato
Settori ammessi Settori strategici per innovazione, transizione digitale ed ecologica (vedi elenco decreto)
Come si presenta domanda All’INPS, con modalità definite dalla prossima circolare operativa
Contributi esclusi dall’esonero INAIL e quota per prestazioni pensionistiche
Tipo di impresa Nuove attività avviate ex novo da giovani imprenditori o imprenditrici
Finalità del bonus Promuovere autoimprenditorialità, occupazione giovanile e sviluppo settori innovativi

 

FAQ – Bonus Giovani Imprenditori 2025

Chi può richiedere il bonus giovani imprenditori da 1.300 euro al mese?
Possono richiederlo tutti i giovani con meno di 35 anni che avviano una nuova attività imprenditoriale in uno dei settori strategici indicati dal decreto Coesione. È necessario che l’impresa sia costituita tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Quali sono i settori strategici ammessi al bonus per giovani imprenditori?
I settori strategici comprendono quelli legati all’innovazione tecnologica, alla transizione digitale, alla sostenibilità ambientale, all’energia rinnovabile, alla mobilità sostenibile e ad altri ambiti prioritari per lo sviluppo del Paese. L’elenco dettagliato è incluso nell’articolo 2 del decreto attuativo.

Il bonus giovani imprenditori è cumulabile con altri incentivi?
Sì, salvo esplicite incompatibilità, il bonus fino a 1.300 euro può essere cumulato con altri incentivi pubblici, purché non si superino i limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato e siano rispettate le regole di cumulabilità previste da INPS.

È obbligatorio assumere personale per ottenere il contributo?
No, l’assunzione non è obbligatoria per accedere al contributo esentasse da 500 euro al mese. Tuttavia, per beneficiare dell’esonero contributivo INPS da 800 euro mensili, è necessario effettuare assunzioni a tempo indeterminato di altri giovani under 35.

L’incentivo per l’assunzione di giovani under 35

Con la pubblicazione, in data 9 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro del Decreto Interministeriale 66/2025, prende finalmente forma attuativa l’esonero contributivo noto come “Bonus Giovani”, istituito dall’art. 22 del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e convertito, con modificazioni, nella Legge 95/2024. Il provvedimento dà concreta attuazione a una misura che si colloca nel quadro strategico delineato dall’Accordo di Partenariato 2021–2027 e dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di promuovere in modo strutturato l’occupazione stabile giovanile nel settore privato. In particolare, l’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che procedono all’assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori under 35, a condizione che questi ultimi non risultino già titolari di un contratto a tempo indeterminato al momento dell’accesso al beneficio.

Periodo di applicazione e struttura territoriale dell’incentivo

Il decreto specifica che l’arco temporale di riferimento è compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Si tratta, dunque, di una finestra ben definita all’interno della quale i rapporti di lavoro stipulati o trasformati potranno beneficiare dell’esonero contributivo. Il beneficio è riservato al solo personale non dirigente, e presenta una struttura modulare a seconda dell’area territoriale di riferimento: se l’assunzione ha luogo nel territorio nazionale, l’importo massimo mensile dell’esonero è fissato in 500 euro per ciascun lavoratore. Tuttavia, qualora il rapporto venga instaurato con sede effettiva di lavoro in una delle regioni incluse nella cosiddetta Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato e può raggiungere i 650 euro mensili. In tale ultimo caso, però, l’incentivo assume natura di aiuto di Stato e, in quanto tale, è stato sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea, concessa in data 31 gennaio 2025.

Prenotazione preventiva nelle ZES e termini perentori

È importante osservare che, proprio per il carattere selettivo dell’intervento ZES, la fruizione del beneficio maggiorato richiede la presentazione della domanda all’INPS in via preventiva rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo prevede che, una volta inoltrata l’istanza tramite procedura telematica, l’Istituto assegni una riserva finanziaria pari all’importo teoricamente spettante e che il datore di lavoro proceda all’assunzione entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la prenotazione delle risorse decade, senza possibilità di proroga. Di contro, per i rapporti di lavoro in ambito nazionale – non rientranti nella disciplina ZES – è ammessa la fruizione dell’incentivo anche per contratti già instaurati, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste.

Requisiti soggettivi e fattispecie escluse

L’ambito soggettivo dell’incentivo è definito con altrettanta chiarezza. Possono accedervi i datori di lavoro privati che assumano lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. È tuttavia ammessa l’applicazione del beneficio anche nei confronti di soggetti già assunti con contratto di apprendistato non proseguito in ordinario rapporto a tempo indeterminato, così come nei confronti di lavoratori per i quali un altro datore di lavoro abbia già beneficiato del medesimo incentivo ma solo in parte. Restano invece esclusi dal campo di applicazione i rapporti di apprendistato ancora in corso e, in modo categorico, il lavoro domestico. Per quanto concerne la versione ZES, ulteriori limiti derivano dal diritto europeo: non possono accedere al beneficio le imprese che si trovano in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014, né quelle che risultino inadempienti a ordini di recupero di aiuti di Stato già disposti dalla Commissione.

Misura economica, durata e limiti comunitari

La misura dell’incentivo è corrispondente a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, fino a un massimo mensile – come detto – di 500 o 650 euro, a seconda dell’area territoriale.

La durata dell’esonero è pari a 24 mesi per ciascun lavoratore agevolato e il suo valore non può superare, in ogni caso, il 50% del costo salariale complessivo del lavoratore. Si tratta, dunque, di una misura importante, ma sottoposta a un preciso bilanciamento tra l’effetto di incentivo e la disciplina in materia di aiuti.

Compatibilità e rapporti con altri benefici

Ulteriori condizioni riguardano la cumulabilità. L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento eventualmente previste da altre norme vigenti. Tuttavia, non vi è alcuna incidenza sulla possibilità di cumulare l’incentivo con la maggiorazione del costo deducibile prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, in caso di nuove assunzioni: tale possibilità resta pienamente fruibile, trattandosi di due misure fiscalmente autonome.

Condizioni di regolarità e clausole ostative

Per quanto concerne le condizioni di legittima fruizione, il datore di lavoro dovrà risultare in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, nonché con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di riferimento. Viene inoltre richiesto il rispetto dei principi generali in materia di incentivi contenuti nell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, a partire dall’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, riferiti alla medesima unità produttiva. Inoltre, è previsto che eventuali licenziamenti effettuati nei sei mesi successivi all’assunzione, con le medesime caratteristiche, comportino la revoca del beneficio con recupero integrale degli importi già fruiti.

Schema di sintesi

Procedura operativa: istruzioni INPS

L’INPS ha reso operativo l’incentivo con la circolare 12 maggio 2025, n. 90, che fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti e sulle procedure.

Presentazione della domanda: modulo telematico dal 16 maggio 2025

Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro interessati possono trasmettere esclusivamente online la domanda di accesso al Bonus Giovani tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Il modulo sarà disponibile nella sezione.

Accesso alla procedura telematica

La domanda può essere presentata esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’INPS www.inps.it, accedendo al:

“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”

Sezione: “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”

L’autenticazione al portale richiede l’utilizzo di credenziali SPID, CIE o CNS da parte del datore di lavoro o del consulente delegato.

Contenuto del modulo di istanza

All’interno del modulo telematico, devono essere compilate con attenzione le seguenti sezioni:

– Dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, CF, matricola INPS);

– Dati del lavoratore già assunto/trasformato o da assumere/trasformare;

– Tipologia contrattuale (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);

– Retribuzione mensile media prevista, inclusi i ratei di 13ª e 14ª mensilità;

– Aliquota contributiva datoriale applicabile;

– Luogo effettivo di lavoro (Regione e Provincia, specificando sede operativa o unità locale).

Modalità e limiti di presentazione

  • Bonus nazionale

– Riconosciuto anche per rapporti già in essere (assunzioni o trasformazioni pregresse);

– Esonero massimo: 500 euro mensili per 24 mesi;

– Possibile anche per part-time.

  • Bonus ZES

– Ammesso esclusivamente per rapporti da instaurare;

– Esonero massimo: 650 euro mensili, in quanto costituisce aiuto di Stato territoriale;

– È necessario che il rapporto venga instaurato entro 10 giorni dalla prenotazione effettuata da INPS, pena la perdita del beneficio.

Verifica della domanda da parte dell’INPS

Una volta inoltrata l’istanza:

  • Se riferita a un’assunzione già avvenuta, l’INPS verifica la comunicazione obbligatoria (C.O.) e comunica esito e importo riconosciuto direttamente nel portale.
  • Se si tratta di un’assunzione futura, l’INPS:

o Calcola e prenota le risorse;

o Invia comunicazione via PEC e MyINPS con invito a completare l’assunzione entro 10 giorni;

o Verificato l’invio della C.O., conferma l’accoglimento della domanda.

L’importo comunicato costituisce il tetto massimo dell’esonero fruibile in sede contributiva.

Aspetti critici e responsabilità del datore di lavoro

  • I dati presenti nel modulo devono essere perfettamente coerenti con quelli delle comunicazioni Unilav/Unisomm;
  • Ogni variazione oraria del rapporto (es. passaggio da part-time a full-time o viceversa) comporta l’obbligo di rivalutazione manuale dell’importo da parte del datore;
  • In caso di cumulabilità non ammessa con altri incentivi (es. Decontribuzione Sud, GECO), è necessario restituire eventuali importi già fruiti.

L’incentivo per l’assunzione di donne

Con la pubblicazione della circolare 12 maggio 2025, n. 91, l’INPS ha definito il quadro applicativo e procedurale per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, comunemente noto come “Bonus Donne Decreto Coesione”. Tale misura, articolata e profondamente influenzata dalla cornice normativa unionale, fa seguito al ritiro del primo decreto attuativo, sostituito da un nuovo provvedimento ministeriale che ha riformulato i criteri di accesso e ridefinito la platea delle potenziali beneficiarie.

Tre categorie di lavoratrici ammissibili

Il nuovo decreto attuativo identifica con precisione tre distinte categorie di donne svantaggiate, per le quali l’assunzione a tempo indeterminato dà diritto all’esonero contributivo:

  1. Donne ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  2. Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni comprese nella Zona Economica Speciale unica (ZES) per il Mezzogiorno;
  3. Donne impiegate in professioni o in settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati dal Decreto interministeriale del 30 dicembre 2024.

Tale classificazione è fondamentale, poiché determina non solo i presupposti soggettivi per accedere al beneficio, ma anche i tempi, la durata e le modalità operative per la presentazione della domanda e per la successiva esposizione del beneficio nei flussi contributivi.

COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA PRIVA DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO?

In riferimento alla nozione di “impiego regolarmente retribuito”, per verificare il rispetto della condizione è necessario fare riferimento al D.M. 17.10.2017, secondo cui sono da considerarsi tali

“coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Tempistiche di validità e durata degli esoneri

L’Istituto, nell’illustrare il campo di applicazione del beneficio, distingue le fattispecie sulla base della categoria di appartenenza:

  • Per le donne prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 24 mesi o per le lavoratrici in settori a forte disparità di genere, l’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, per una durata massima di 24 mesi (12 mesi in caso di donne “svantaggiate” ma non “molto svantaggiate”, secondo la classificazione europea).
  • Per le donne residenti nelle Regioni ZES e prive di occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi, la finestra temporale decorre dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025). Tuttavia, l’effettiva fruizione è subordinata alla presentazione preventiva della domanda all’INPS, che deve avvenire prima dell’instaurazione del rapporto. Pertanto, la data di decorrenza effettiva varia in funzione del momento di trasmissione dell’istanza. Anche in questo caso, la durata dell’agevolazione è di 24 mesi.

Condizione dell’incremento occupazionale netto

Elemento essenziale e condizionante per l’accesso al beneficio è il rispetto del requisito dell’incremento netto della base occupazionale, calcolato mensilmente in unità di lavoro annuo (U.L.A.). La nuova assunzione deve infatti comportare un effettivo aumento del numero di lavoratori impiegati rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Tale incremento deve essere mantenuto nel tempo: la sua assenza determina la perdita del beneficio per il singolo mese, mentre il suo ripristino ne riattiva la fruizione, senza possibilità di recuperare le mensilità perse.

Procedura operative: istruzioni INPS

Con l’operatività della circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, è stato ufficialmente attivato il canale per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cd. “Decreto Coesione”), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. L’agevolazione, nota come Bonus Donne, si configura quale incentivo strutturale a favore dell’occupazione femminile in condizioni di svantaggio, mediante la riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.

Requisiti oggettivi e soggettivi

L’esonero è destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  2. Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti nelle Regioni ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno;
  3. Operanti in professioni o settori a elevata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente con apposito decreto interministeriale.

Tali condizioni devono sussistere al momento dell’assunzione ovvero al momento della presentazione della domanda per i rapporti non ancora instaurati.

Procedura telematica: accesso e compilazione

  1. Accesso al “Portale delle Agevolazioni” INPS

A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono accedere all’apposito modulo tramite il sito ufficiale INPS, seguendo il percorso:

www.inps.it → Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) → Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne

L’accesso avviene tramite le credenziali SPID, CNS o CIE del legale rappresentante o di soggetto delegato.

  1. Compilazione del modulo online

Il modulo telematico, suddiviso in sezioni, richiede l’inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni:

  1. Dati identificativi del datore di lavoro
  • Ragione sociale;
  • Codice fiscale e matricola INPS;
  • Sede legale e unità operativa di riferimento;
  • Referente per la pratica (con recapiti).
  1. Dati anagrafici della lavoratrice
  • Nome, cognome e codice fiscale;
  • Data e luogo di nascita;
  • Residenza anagrafica (verifica fondamentale per accedere al requisito della ZES);
  • Stato occupazionale (da autodichiarazione o verificabile tramite modello C2 storico).
  1. Caratteristiche del rapporto di lavoro
  • Tipologia contrattuale: tempo pieno o part-time; non sono ammesse richieste per rapporti di lavoro precedentemente instuarati a termine e trasformati a tempo indeterminato.
  • Percentuale oraria, se applicabile.
  • Data di assunzione (effettuata o programmata).
  • Settore di inquadramento e qualifica professionale.
  • Retribuzione media mensile prevista, comprensiva di ratei di 13ª e 14ª mensilità.
  1. Dati contributivi
  • Aliquota contributiva datoriale applicabile;
  • Eventuali riduzioni già in godimento (che escluderebbero la cumulabilità).
  1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il datore di lavoro è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

  • La veridicità dei dati inseriti;
  • L’assenza di cumuli con altri esoneri per la medesima lavoratrice;
  • Il rispetto delle condizioni di legittimità dell’assunzione ai fini dell’agevolazione.

Tempistiche e doppia modalità di riconoscimento

La Circolare distingue due ipotesi operative:

  1. Rapporti di lavoro già instaurati

In caso di rapporto attivo alla data della domanda, il datore:

  • Indica nel modulo la data di assunzione;
  • Allega gli estremi della comunicazione obbligatoria (Unilav);
  • Riceve contestualmente nel sistema telematico l’esito e l’importo dell’esonero concesso.

Attenzione: i dati inseriti devono coincidere con quanto riportato nella comunicazione obbligatoria d’assunzione.

  1. Rapporti non ancora avviati

Se l’assunzione è solo programmata:

  • Il datore riceve da INPS una comunicazione con prenotazione dell’importo e l’invito a procedere entro 10 giorni;
  • Entro tale termine va effettuata l’assunzione e inviata la C.O.;
  • Solo dopo l’avvenuto adempimento, INPS procede a formalizzare l’autorizzazione.

Termini perentori

Il mancato rispetto del termine decennale per l’invio della C.O. determina la decadenza della prenotazione. In tal caso, sarà necessaria una nuova istanza, salva la disponibilità dei fondi.

Elementi vincolanti e controlli formali

L’INPS sottolinea che:

  • L’importo autorizzato rappresenta il tetto massimo fruibile in sede di denuncia contributiva.
  • Le informazioni riportate nella domanda devono coincidere perfettamente con quelle presenti nella C.O. e nei flussi Uniemens.
  • In caso di variazioni orarie (es. passaggio part-time/full-time), non è possibile incrementare l’importo autorizzato.
  • In caso di riduzioni di orario, il datore dovrà autonomamente rimodulare proporzionalmente l’incentivo, riducendo l’importo inizialmente concesso.

Per maggiori chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra completa disposizione.

La gestione degli infortuni sul lavoro rappresenta uno degli aspetti centrali del sistema di tutela dei lavoratori italiani. Nel 2025, l’INAIL introduce una novità significativa che si colloca all’interno di un processo di modernizzazione e rafforzamento degli strumenti per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro: dal 16 maggio entra in vigore una nuova versione degli applicativi per la comunicazione e la denuncia di infortunio. Contemporaneamente, si afferma con maggiore forza l’importanza della patente a crediti, diventata obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri edili. Queste due novità si intrecciano, delineando un panorama più rigoroso e tracciabile.

La denuncia di infortunio è un obbligo previsto dalla legge per ogni datore di lavoro che riceva un certificato medico attestante un evento lesivo occorso al proprio dipendente. L’obbligo scatta quando la prognosi supera i tre giorni. In questi casi, il datore ha due giorni di tempo dalla ricezione del certificato per inoltrare la denuncia all’INAIL, pena l’applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.290 euro fino a un massimo di 7.745 euro. È quindi un adempimento che non solo tutela il lavoratore, ma protegge anche il datore di lavoro da gravi conseguenze giuridiche.

La nuova versione degli applicativi INAIL per la comunicazione e denuncia di infortunio introduce un campo obbligatorio che rappresenta una svolta: “Attività svolta in cantiere”. Questa innovazione mira a rilevare con maggiore accuratezza se l’infortunio si è verificato in un cantiere temporaneo o mobile, condizione particolarmente rilevante alla luce della prossima introduzione della patente a crediti. Questo nuovo campo ha quindi una duplice funzione: integrare il flusso informativo in modo più dettagliato e permettere un controllo più efficace e puntuale da parte degli organi di vigilanza.

Gli aggiornamenti saranno disponibili dal 16 maggio 2025 sul portale ufficiale INAIL, ma le aziende che utilizzano sistemi di trasmissione in modalità offline o in cooperazione applicativa dovranno adeguare i propri software entro il 15 maggio. La documentazione tecnica è già stata resa disponibile nella sezione “Atti e documenti” del sito INAIL, suddivisa tra le aree dedicate alla denuncia di infortunio e alla prevenzione. Per facilitare l’adeguamento, l’Istituto ha inoltre comunicato direttamente le modifiche alle aziende interessate, fornendo loro tutto il supporto tecnico necessario.

Nel nuovo scenario normativo si inserisce la patente a crediti, un sistema che assegna un punteggio alle imprese e ai lavoratori autonomi in base alla loro condotta in materia di sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è promuovere un comportamento virtuoso attraverso un meccanismo premiale e al contempo sanzionatorio.

Il nuovo campo “Attività svolta in cantiere”, introdotto nel modello INAIL di denuncia, è strettamente collegato alla patente a crediti. Infatti, l’inserimento di questa informazione sarà utile anche per determinare il comportamento e il punteggio delle imprese coinvolte. L’INAIL e gli organi di controllo potranno verificare con maggiore efficacia la coerenza tra le attività dichiarate e la realtà operativa in cantiere, avendo a disposizione un quadro informativo più completo.

L’INAIL ha predisposto sul proprio sito sezioni dedicate all’assistenza per imprese che operano in modalità cooperazione applicativa, pubblicando anche la cronologia delle versioni e i dettagli tecnici degli aggiornamenti.

La riforma, oltre ad aumentare gli obblighi, promette importanti vantaggi. Una tracciabilità più accurata degli incidenti in cantiere permetterà di intervenire in maniera mirata, prevenendo il ripetersi di situazioni pericolose. Inoltre, le aziende virtuose potranno distinguersi attraverso il punteggio della patente a crediti, creando un ecosistema competitivo che premia la sicurezza e la conformità normativa.

L’introduzione del nuovo modello di denuncia di infortunio e l’obbligatorietà della patente a crediti rappresentano due pilastri del nuovo approccio alla sicurezza sul lavoro. Da una parte si digitalizza e si raffina il flusso informativo, dall’altra si responsabilizzano gli attori del sistema produttivo. Il risultato atteso è una cultura della prevenzione più radicata e una maggiore tutela per i lavoratori, in particolare nei contesti più a rischio come i cantieri edili.

Per domande, chiarimenti e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

FAQ

Quando entra in vigore il nuovo modello per la denuncia di infortunio?
Il nuovo modello sarà disponibile sul sito INAIL a partire dal 16 maggio 2025.

Cosa cambia nel nuovo modello INAIL?
Viene introdotto un campo obbligatorio denominato “Attività svolta in cantiere”, utile per la gestione della patente a crediti.

Chi è obbligato a possedere la patente a crediti?
Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri edili devono  essere in possesso della patente a crediti.

Quali sono le sanzioni per mancata denuncia?
Se il datore di lavoro non trasmette la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, può essere sanzionato con importi da 1.290 a 7.745 euro.

Dove si può richiedere la patente a crediti?
La richiesta si effettua online presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con presentazione di attestazioni certificate.

Il Bando ISI INAIL 2024-2025 rappresenta una delle iniziative pubbliche più significative per promuovere investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con un fondo complessivo di 600 milioni di euro, l’obiettivo del bando è incentivare le imprese italiane, comprese le micro, piccole e medie imprese, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di attrezzature innovative, l’adozione di modelli organizzativi avanzati e la bonifica dell’amianto. Il contributo previsto è a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimale di 130.000 euro per progetto.

Questo strumento, giunto ormai a una consolidata tradizione, viene aggiornato ogni anno dall’INAIL con modifiche sostanziali che rispondono alle esigenze emergenti del mondo del lavoro.

Per l’edizione 2024-2025, sono previste novità importanti, sia in termini di criteri di accesso che di modalità di partecipazione.

Il processo di candidatura è gestito tramite uno sportello telematico e si articola in diverse fasi, culminando nel cosiddetto “click day”, durante il quale le imprese dovranno essere pronte a inviare tempestivamente la propria richiesta per accedere al contributo.

Tra i beneficiari del bando figurano tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, inclusi gli enti del terzo settore per alcuni interventi specifici. Sono tuttavia escluse le imprese che hanno già beneficiato dei bandi ISI 2021, 2022 o 2023, ad eccezione dei casi legati all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose connesse alla violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Bando INAIL suddivide le risorse economiche su base regionale e per assi di finanziamento. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto riferito a una singola unità produttiva e in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Le principali categorie di intervento ammissibili comprendono progetti di riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici, l’adozione di modelli organizzativi certificati, interventi per la bonifica da amianto, e investimenti per imprese del settore agricolo. Quest’ultimo gode di un trattamento specifico, con una maggiorazione del contributo fino all’80% per i giovani agricoltori.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, queste includono i costi direttamente necessari alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche e accessorie strettamente funzionali e indispensabili. Non sono invece finanziabili le spese per acquisti tramite leasing, l’acquisto di beni usati e altre voci espressamente escluse dal bando. I progetti devono essere nuovi e non ancora avviati alla data di chiusura dello sportello informatico.

Una volta approvato, il progetto deve essere realizzato entro un anno.

Un’ulteriore opportunità è data dalla possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 50% del contributo nel caso l’importo superi i 30.000 euro, previa presentazione di una fidejussione. Per le micro e piccole imprese, l’anticipazione può arrivare fino al 70% per alcune linee di finanziamento (assi 4 e 5).

Dal punto di vista procedurale, la modalità di assegnazione è competitiva e basata su una prenotazione telematica. Solo le imprese che superano la soglia minima di 130 punti potranno accedere al click day e inviare la domanda definitiva. Una volta chiusa questa fase, l’INAIL pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori e successivamente quelli definitivi degli ammessi.

Dal punto di vista normativo, il contributo è concesso in regime de minimis, il che significa che può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che intendano integrare più misure agevolative per massimizzare l’efficacia dell’investimento.

Le scadenze ufficiali hanno visto l’apertura dello sportello informatico il 14 aprile 2025 e la chiusura per la compilazione delle domande il 30 maggio 2025. Le successive fasi tecniche, tra cui la pubblicazione dei codici identificativi e le regole per il click day, sono ancora in via di definizione.

Un aspetto interessante dell’edizione 2024-2025 è l’introduzione di linee di intervento dedicate a specifici codici ATECO, come quelli legati a pesca e acquacoltura, industrie tessili, lavorazione del vetro artistico, fabbricazione di strumenti musicali e dispositivi di protezione.

Per ricevere assistenza e consulenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra completa disposizione.

Dettaglio
Fondo complessivo 600 milioni di euro
Contributo Fino al 65% a fondo perduto (80% per agricoltura)
Importo massimo 130.000 euro
Beneficiari Imprese iscritte alla CCIAA, enti del terzo settore
Spese ammissibili Macchinari, bonifica amianto, modelli organizzativi, costi tecnici
Spese escluse Leasing, beni usati, spese non documentate
Anticipazione Fino al 50% (70% per micro e piccole imprese con fidejussione)
Modalità Click Day con soglia di 130 punti
Regime De minimis
Scadenze Apertura 14 aprile 2025, chiusura 30 maggio 2025

 

FAQ:

Cos’è il Bando ISI INAIL? È un’iniziativa pubblica dell’INAIL per finanziare interventi che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi può partecipare? Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e alcuni enti del terzo settore.

Quali sono i progetti finanziabili? Adozione di modelli organizzativi, bonifica amianto, acquisto di macchinari innovativi, interventi in agricoltura.

Quali sono i requisiti principali? Progetti non ancora realizzati, assenza di condanne gravi, raggiungimento di almeno 130 punti.

Il contributo è cumulabile? Sì, con altri aiuti pubblici nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

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