1° dicembre 2025

Assegnazione o cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri ai soci

Le società che si sono avvalse dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci con il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025, effettuano il versamento della restante parte del 40 per cento entro il 30 novembre 2025 (1° dicembre 2025).

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono effettuare entro la data odierna l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al III trimestre 2025 (1° luglio 2025 – 30 settembre 2025).

 

Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2024, possiede beni immobili strumentali che ha optato entro il 31 maggio 2025 (3 giugno 2025), per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2025, effettua il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto in due rate come segue:

– il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2025;

– il restante 40% entro il entro il 30 giugno 2026.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2025, redazione e giuramento della perizia di stima

Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia per i soggetti che intendono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1° dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione criptoattività

I soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi devono procedere al relativo versamento entro la data odierna. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2025 (ovvero 1 dicembre 2025) e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1° dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024

I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di partecipazione entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 1 dicembre 2025 la seconda rata.

 

Versamento secondo acconto imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Versamento secondo acconto imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), e alla dichiarazione IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Novità: i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  1. a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  2. b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
  3. c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

 

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo effettuano il versamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).

 7 dicembre 2025

 Precompilazione domande flussi extra UE

I datori di lavoro di lavoratori non stagionali, stagionali settore agricolo, stagionali settore turistico-alberghiero, e lavoratori del settore assistenza familiare, dalle ore 9,00 del giorno 23 ottobre alle ore 20,00 del giorno 7 dicembre 2025, possono compilare le domande per la richiesta di nulla osta al lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2026. Il servizio è disponibile tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i festivi, fino alle ore 20:00 dell’ultimo giorno previsto. Dalle ore 9,00 del giorno 9 dicembre alle ore 20,00 del giorno 13 dicembre, è prevista una riapertura parziale che consentirà solo di completare domande già inserite nella fase precedente. La precompilazione è possibile accedendo al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), selezionando il pulsante “Area riservata” e la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2026-2028/Click Day”, raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”.

 9 dicembre 2025

Presentazione domande bonus mamme lavoratrici

Le lavoratrici che nel 2025 hanno almeno due figli, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui possono presentare la domanda di bonus tramite: – sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS); – Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); – Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente al 9 dicembre possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026 (con liquidazione in busta paga successiva).

 10 dicembre 2025

Istanza di sgravio contributivo per contratti di solidarietà

I datori di lavoro privati che al 30 novembre 2025 hanno stipulato un contratto di solidarietà o che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono presentare le domande di riduzione contributiva per l’anno 2025 attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo fino al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, dove è presente anche la normativa di riferimento. L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dall’annualità 2023, è consentito solo mediante il sistema “pagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

 16 dicembre 2025

Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

I soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) applicano l’imposta sostitutiva dell’17% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l’acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:

– Imprese che prestano servizi: volume d’affari 500.000,00;

– Esercenti arti o professioni: volume d’affari 500.000,00;

– Tutti gli altri soggetti: volume d’affari 800.000,00.

I titolari di partita IVA versano entro il 16 dicembre 2025, l’IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente, deve essere effettuato tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’ articolo 1, comma 57, della Legge n. 207/2024, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, è stato istituito l’apposito codice tributo.

 

Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi/IRAP. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (in linea di massima dal 30 giugno/21 luglio ovvero dal 30 luglio/20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo). Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

 

Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando le ritenute trattenute nel mese di novembre 2025 devono effettuare entro il 16 dicembre 2025 il relativo versamento tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Novità. I sostituti d’imposta che voglio usufruire della modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute, devono comunicare anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Versamento seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria, ovvero i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, versano la seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria dovuta entro il 16 dicembre.

  20 dicembre 2025

Comunicazione telematica delle prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali

I committenti delle prestazioni autonome, anche occasionali, rese nell’ambito della GIG economy per il tramite di piattaforme digitali strumentali alle attività di consegna dei beni devono comunicare ai committenti l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione è effettuata in via telematica tramite il modello “Uni-Piattaforme, presente sul Portale Servizi Lavoro del sito del Ministero del Lavoro.

 

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono comunicare i dati relativi all’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente. La comunicazione deve avvenire in via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.

 29 dicembre 2025

Elenchi riepilogativi Intrastat mensile

Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di novembre 2025.

Versamento acconto IVA

Il 27 dicembre (29 dicembre per il 2025) è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, i soggetti che non dispongono di uno dei due dati “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo ed i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto inferiore ad euro 103,29 ( o sono a credito).

 31 dicembre 2025

Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro

Le imprese e pubbliche amministrazioni con sedi lavorative con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono adottare il Piano spostamenti casa-lavoro. Il PSCL individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore e definisce i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste. E’ adottato dal datore di lavoro tramite il mobility manager aziendale e deve essere trasmesso al Comune territorialmente entro 15 giorni. Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area che funge da figura di raccordo con le analoghe figure a livello aziendale, individua eventuali modifiche al piano e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una sua migliore implementazione.

 

Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni

I soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate possono provvedere entro il 31 dicembre alla presentazione dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2026 dell’applicazione di una ritenuta d’acconto in misura ridotta.

 

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro che operano nel settore industria ed edilizia possono presentare all’INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (art. 15D.Lgs. n. 148/2015D.Lgs. n. 185/2016). La domanda di concessione, presentata tramite procedura telematica sul portale INPS, deve contenere la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

 

LUL: compilazione

I datori di lavoro devono compilare il LUL di competenza del mese di novembre entro il 31 dicembre con tutti i dati relativi ai lavoratori. Occorre indicare a parte in busta paga l’imponibile per ferie non godute distintamente dalle altre voci a cui va sommato solo per la determinazione dell’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo. Il datore di lavoro può scegliere diverse modalità di tenuta del libro unico del lavoro.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Nel mese di novembre 2025 sono previste numerose scadenze fiscali e contributive che interessano imprese, professionisti e lavoratori. Di seguito una panoramica dettagliata, organizzata per data, con i principali adempimenti da rispettare.

10 novembre 2025 – Assistenza Fiscale

I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025 devono inviare le dichiarazioni ed effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte entro il 10 novembre.

17 novembre 2025 – Denuncia e versamento contributi Casagit

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti devono provvedere al versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 – Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma.
Sono inoltre tenuti a trasmettere il Modello DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio, utilizzando la propria casella di posta certificata, del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

17 novembre 2025 – Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

17 novembre 2025 – Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore a:

  • 500.000,00 euro (imprese che prestano servizi e professionisti);
  • 800.000,00 euro (altri soggetti).
    Il versamento dell’IVA dovuta per ottobre (o per settembre in caso di contabilità affidata a terzi) o per il terzo trimestre 2025 va effettuato entro il 17 novembre tramite modello F24 esclusivamente online.
    Novità: si applica il reverse charge per i servizi logistici e di trasporto, con codice tributo dedicato.

17 novembre 2025 – Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

I contribuenti possono rateizzare le somme dovute per saldo e primo acconto di imposte sui redditi e IRAP. Il versamento deve concludersi entro il 16 dicembre. Le rate mensili sono da versare entro il 16 di ciascun mese, con interessi del 4% annuo calcolati con metodo commerciale e 0,33% forfettario sulle rate successive.

17 novembre 2025 – Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta devono versare entro il 17 novembre le ritenute operate nel mese di ottobre su compensi da lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e altri redditi.
Chi opta per il modello semplificato deve comunicare anche le ritenute operate, i crediti utilizzati in compensazione e gli ulteriori dati indicati dall’Agenzia delle Entrate.

17 novembre 2025 – Versamento IV rata premio Inail

I datori di lavoro che hanno scelto il pagamento rateale del premio Inail devono versare la quarta rata. Il pagamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite F24, direttamente o con intermediari.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione terreni (1.1.2023)

Contribuenti che hanno rivalutato il valore dei terreni edificabili o agricoli posseduti al 1° gennaio 2023 devono versare la terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva entro questa data.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione partecipazioni (1.1.2023)

Contribuenti che hanno rivalutato il valore di partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023 versano la terza rata dell’imposta sostitutiva.

17 novembre 2025 – Versamento terza e ultima rata rivalutazione criptovalute

Coloro che hanno rideterminato il valore delle criptovalute possedute al 1° gennaio 2023 con imposta sostitutiva devono effettuare il terzo e ultimo versamento.

20 novembre 2025 – Comunicazione digitale GIG economy

I committenti di prestazioni autonome occasionali svolte tramite piattaforme digitali devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro questa data. La comunicazione avviene tramite il modello “Uni-Piattaforme” sul Portale Servizi Lavoro del Ministero.

25 novembre 2025 – Contributi Enpaia: denuncia e versamento

Le aziende agricole devono confermare le retribuzioni erogate a ottobre nel portale Enpaia e versare i relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

25 novembre 2025 – Elenchi riepilogativi Intrastat mensili

I soggetti obbligati mensilmente devono presentare in via telematica gli elenchi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuati nel mese di ottobre.

30 novembre 2025 – Domanda CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

I datori di lavoro nei settori industria ed edilizia possono presentare all’INPS, tramite portale, domanda di Cassa Integrazione per eventi straordinari avvenuti nel mese precedente. La domanda deve riportare causa, durata, nominativi e ore richieste.

30 novembre 2025 – Compilazione LUL

Entro questa data i datori di lavoro devono compilare il Libro Unico del Lavoro per ottobre, indicando distintamente in busta paga l’imponibile per ferie non godute.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Nel mese di ottobre 2025 sono numerosi gli adempimenti fiscali e contributivi da rispettare. Di seguito una sintesi delle principali scadenze da segnare in agenda, suddivise per data e tipologia, utile a professionisti, aziende e consulenti per una corretta pianificazione delle attività contabili e tributarie.

10 ottobre

  • Pagamento contributi lavoratori domestici

16 ottobre

  • Versamento IVA mensile (liquidazione periodica)

  • Versamento ritenute alla fonte

  • Versamento imposte derivanti dal Modello Redditi 2025

  • Versamento contributi INPS per i dipendenti

  • Versamento contributi INPS Gestione Separata

27 ottobre (scadenza prorogata dal 25 ottobre, che cade di sabato)

  • Invio elenchi Intrastat (mensili e trimestrali)

  • Denuncia e versamento contributi ENPAIA

31 ottobre

  • Presentazione telematica Modello Redditi 2025

  • Presentazione telematica Modello 770/2025

  • Invio telematico UNI-EMENS

  • Richiesta rimborso IVA infrannuale (3° trimestre)

  • Versamento imposta di registro per rinnovo contratti di locazione

  • Dichiarazione e liquidazione OSS (3° trimestre)

  • Presentazione Modello IVA TR (3° trimestre)

 Scadenzario Settembre 2025

1 settembre

  • Assistenza fiscale: trattenuta terza rata o rimborsi da 730/2025 (sostituti d’imposta).

3 settembre

  • Comunicazione prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto famiglia (mese precedente).

15 settembre

  • Domanda di accentramento INAIL per il 2026.

  • Trasmissione dichiarazioni 730-2025 presentate dal 16 luglio al 31 agosto (sostituti d’imposta).

16 settembre

  • Versamento IVA e ritenute – mese di agosto.

  • Versamento unificato (ritenute, contributi INPS, gestione separata, Enpals, agricoli, addizionali IRPEF, liquidazione periodica IVA).

  • Versamento contributi mensili dovuti dai giornalisti (collaborazioni, INPGI).

  • Versamento provvista mensile prepensionamento lavoratori (INPS).

20 settembre

  • Comunicazioni obbligatorie marittimi (assunzioni/cessazioni agosto).

22 settembre

  • Scadenza richiesta bonus figli: termine per chiedere bonus 1.000 € per nascite/adozioni dal 1/1/2025 al 24/5/2025.

23 settembre

  • Trasmissione ricevute ritenute appalti (versamenti effettuati ad agosto).

25 settembre

  • Modello INTRA – mese di agosto.

  • Presentazione denunce contributive impiegati agricoli (ENPAIA).

30 settembre

  • Comunicazione LIPE – 2° trimestre 2025.

  • Presentazione Modello 730/2025 (anno 2024).

  • Termine adesione CPB per biennio 2025-2026.

  • Comunicazione spese Sistema TS – 1° semestre 2025.

  • Versamento somme liti fiscali pendenti (10ª rata) e rate istituti definitori (11ª rata).

  • Adempimenti assegnazione/cessione/trasformazione agevolata (versamento 1ª rata 60%).

  • Consegna 730/2025 compilato (comunicazione eventuale riduzione rata IRPEF o mancato versamento).

  • Trasmissione dichiarazioni 730-2025 elaborate nel mese di settembre (CAF/professionisti e sostituti).

  • Invio dati per cassa integrazione (periodi integrati luglio 2025).

  • Termine per domande di CIGO eventi oggettivamente non evitabili agosto 2025.

  • Domanda accredito contributi figurativi per aspettativa sindacale 2024.

  • Richiesta autorizzazione e versamento contribuzione aggiuntiva aspettative sindacali 2024.

  • Denuncia Uniemens – retribuzione e contribuzione agosto 2025.

  • Stampa o consegna Libro unico del lavoro – periodo di paga agosto 2025.

  • Termine agevolazioni per indennità integrativa speciale (turismo e pubblici esercizi, straordinario/notturno).

Per maggiori dettagli ed assistenza personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

1 Agosto
Assistenza fiscale – Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua il rimborso

Incentivo posticipo pensione – Decorre l’esonero contributivo per i lavoratori che hanno maturato la pensione con quota 103 entro gennaio 2025

3 Agosto
Libretto famiglia (slitta a lunedì DOM 4 agosto 2025) Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente

14 AGOSTO – PREPENSIONAMENTO
– Versamento della provvista mensile per i lavoratori cui manchino meno di 7 anni alla pensione.

16 AGOSTO – POSTICIPO DI ADEMPIMENTI DEL 20 AGOSTO
Nota aggiuntiva:
Il 16 agosto cade di sabato. Pertanto, le scadenze del 20 agosto che coincidono con l’adempimento del 16
agosto devono essere anticipate (es. con F24 online il 18 agosto o secondo il calendario bancario operativo).

20 AGOSTO – VERSAMENTI E COMUNICAZIONI
– Contributi ENASARCO: assunzioni/cessazioni marittimi mese precedente.
– Contributi Giornalisti: versamento mensile per contratti di collaborazione.
– Piattaforme Digitali: comunicazione rapporti autonomi mese precedente.
– Versamento imposte e contributi:
– Ritenute da lavoro dipendente.
– Contributi INPS, gestione separata.
– Spettacolo, artigiani, commercianti, pescatori autonomi.
– INAIL, IRPEF regionale, IVA periodica.
– Scadenza delle imposte rateizzate per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte derivanti dal modello Redditi 2025.
– Versamento IVA e ritenute – Luglio
– Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
– Versamento Enasarco su provvigioni maturate 2° trimestre

25 AGOSTO – CONTRIBUTI AGRICOLI
– Presentazione della denuncia contributiva per gli impiegati agricoli (mese precedente).
– Modello INTRA – Luglio

27 AGOSTO – RITENUTE APPALTI
– Trasmissione ricevute versamento ritenute lavoro mese precedente o certificazione regolarita’ fiscale.

31 AGOSTO – PROROGHE AL 1 SETTEMBRE
(Slittamento automatico per scadenze domenicali)
– CASSA INTEGRAZIONE:
– Invio dati saldo integrazione salariale di giugno 2025.
– Termine domande CIGO per eventi inevitabili del mese precedente.
– ASSISTENZA DIRIGENTI:
– Versamento FASI – 3 trimestre 2025.
– DENUNCIA CONTRIBUTIVA:
– Invio flusso dati retribuzione-contribuzione del mese precedente.
– LIBRO UNICO DEL LAVORO:
– Stampa o consegna riferita al mese precedente.

Per maggiori dettagli e chiarimenti il nostro studio è a vostra disposizione.

Data Scadenza/Funzione Descrizione dettagliata
1 Agosto Assistenza fiscale Trattenuta delle somme dovute per le imposte (seconda rata) o rimborso.
1 Agosto Incentivo posticipo pensione Avvio dell’esonero contributivo per lavoratori con quota 103 entro gennaio 2025.
3 Agosto Libretto famiglia Comunicazione dati prestazioni lavoro occasionale del mese precedente. Slitta a lunedì 4 agosto.
14 Agosto Prepensionamento Versamento trattamento mensile per lavoratori a massimo 7 anni dalla pensione.
20 Agosto Contributi Enasarco Comunicazione assunzioni e cessazioni marittimi mese precedente.
20 Agosto Contributi giornalisti Versamento contributi mensili per giornalisti con contratto di collaborazione.
20 Agosto Piattaforme digitali Comunicazione rapporti autonomi instaurati tramite piattaforma mese precedente.
20 Agosto Versamento imposte e contributi Versamento unificato per: ritenute lavoro dipendente, contributi INPS, gestione separata, imprese spettacolo, artigiani, commercianti, pescatori autonomi, INAIL, IRPEF regionale, IVA periodica.
Scadenza delle imposte rateizzate per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte derivanti dal modello Redditi 2025.
Versamento IVA e ritenute – Luglio
Versamento INPS fissi e IVA – 2° trimestre
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 2° trimestre
25 Agosto Contributi agricoli: Presentazione denuncia contributiva impiegati agricoli mese precedente.

Modello INTRA – Luglio

27 Agosto Ritenute appalti Trasmissione ricevute versamento ritenute lavoro mese precedente o certificato regolarità fiscale.
31 Agosto Cassa integrazione Invio dati pagamento/saldo integrazione salariale giugno 2025. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Cassa integrazione Termine domande CIGO per eventi inevitabili mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Contributi assistenza dirigenti Versamento contributi FASI 3° trimestre 2025 azienda-dirigenti. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Denuncia contributiva Invio flusso dati retribuzione-contribuzione mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.
31 Agosto Libro unico lavoro Stampa o consegna Libro unico lavoro mese precedente. Slitta a lunedì 1 settembre.

Il mese di luglio 2025 si presenta particolarmente intenso sotto il profilo fiscale e contributivo. Le aziende, i professionisti e i contribuenti devono prestare attenzione a numerose scadenze, tra versamenti IVA, contributi INPS, adempimenti dichiarativi e rateizzazioni. In questo articolo riepiloghiamo tutte le principali scadenze del mese, fornendo indicazioni chiare per una corretta gestione degli obblighi fiscali.

10 Luglio

Contributi lavoratori domestici
Scade il termine per il pagamento dei contributi INPS relativi al secondo trimestre 2025 per i lavoratori domestici.

16 Luglio

IVA mensile
Versamento dell’IVA a debito relativa al mese di giugno tramite modello F24, codice tributo 6006.

Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno su compensi a professionisti, provvigioni e retribuzioni di lavoro dipendente.

Contributi INPS dipendenti
Pagamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti riferite al mese di giugno.

Contributi Gestione Separata INPS
Pagamento dei contributi da parte dei committenti sui compensi erogati nel mese di giugno.

Redditi 2025
Scadenza della seconda rata per chi ha optato per la rateizzazione del saldo imposte derivanti dal modello Redditi 2025.

21 Luglio

Redditi e IRAP 2025 – ISA
Scadenza del versamento della prima rata del saldo Redditi e IRAP 2025 per i contribuenti non titolari di partita IVA per i quali sono stati elaborati gli ISA.

Diritto Annuale Camere di Commercio
Versamento del diritto camerale 2025 tramite modello F24 (codice tributo 3850). La scadenza segue quella del modello Redditi.

25 Luglio

INTRASTAT
Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali relativi alle cessioni e acquisti intracomunitari di giugno o del secondo trimestre.

Contributi ENPAIA
Le aziende agricole devono confermare le retribuzioni di maggio e versare i contributi previdenziali per gli impiegati agricoli tramite il portale Enpaia.

Entro il 30 Luglio

Deposito bilancio 2024
Termine ultimo per il deposito presso la CCIAA dei bilanci approvati entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31/12/2024.

Saldo 2024 e acconto 2025
Versamento del saldo 2024 e primo acconto 2025 delle imposte derivanti dai modelli Redditi/IRAP, con maggiorazione dello 0,40%.

31 Luglio

Rimborso IVA trimestrale
Scadenza per la richiesta del rimborso dell’IVA a credito del secondo trimestre 2025.

UNI-EMENS
Invio telematico della dichiarazione Uni-Emens riferita al mese di giugno.

Imposta registro contratti di locazione
Scadenza del versamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo) per i contratti di locazione iniziati il 1° luglio e non soggetti a cedolare secca.

Rottamazione-quater
Scadenza della nona rata (di massimo 18) oppure della prima rata per i riammessi alla definizione agevolata (Art. 3-bis, DL 202/2023), tramite modello F24.


Tabella riepilogativa scadenze luglio 2025

Data Adempimento
10 Luglio Contributi INPS lavoratori domestici – 2° trimestre
16 Luglio IVA mensile (giugno), ritenute, INPS dipendenti, Gestione Separata, Redditi
21 Luglio Redditi/IRAP soggetti ISA, diritto camerale
25 Luglio INTRASTAT, contributi ENPAIA
30 Luglio Deposito bilancio 2024, saldo 2024 + acconto 2025
31 Luglio Rimborso IVA Q2, UNI-EMENS, imposta registro, Rottamazione-quater

Per maggiori dettagli e per assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
SCADENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE
Giugno 𝟐𝟎𝟐𝟓

Adempimenti Fiscali e Contributivi
  • Lunedì 16 giugno

Versamento IVA e ritenute – Maggio

Versamento IMU, IMI (BZ), IMIS (TN), ILIA (FVG) – acconto 2025

 

  • Mercoledì 25 giugno

Mod. INTRA – Maggio

 

  • Lunedì 30 giugno

Versam. saldo 2024 e 1° acconto 2025 – mod. REDDITI/IRAP

Versam. imposta affrancamento riserve sospensione imposta Art. 14, D.Lgs. 192/2024 – 1a rata annuale di 4

Dichiarazione IMU, IMI e ILIA variazioni anno 2024 (no per IMIS)

Versamento somme Liti fiscali pendenti (9a rata trim. di max 20), Rate ist. definitori (10a rata trim. di max 20) Commi 194 e 220, L. 197/2022

Lavoro

  • Martedì 17 giugno

Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo: versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

Ritenute operate da condomini: versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

INPS dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10

INPS gestione separata: versamento del contributo del 24% – 26,07% – 33,72% – 35,03% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro).

Vi ricordiamo che il nostro team è sempre a vostra disposizione per chiarimenti ed assistenza su misura.

RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025
𝗦𝗖𝗔𝗗𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜, 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜
 
𝟏𝟓 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Avvio fase modifica e invio 730 precompilato
 
𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Versamento IVA e ritenute aprile
Versamento INPS fissi e IVA 1° trimestre
IRPEF sostituti d’imposta
Prima rata contributi IVS artigiani e commercianti
 
𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre
 
𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
INTRASTAT Aprile
 
𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
LIPE
Imposta di bollo fatture elettroniche
Rottamazione QUATER
 
Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata.

Giovedì 10 aprile 2025
• COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti mensili) – Presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti al minuto ed agenzie di viaggio, per comunicare i corrispettivi (compresi tra euro 2.000 ed euro 15.000) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell’anno 2024 da parte di turisti appartenenti all’UE (non residenti in Italia) ed extraUE.
• INPS – Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (I trimestre
2025)
• FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE – Versamento dei contributi di previdenza e assistenza
integrativa (I trimestre 2025)

Mercoledì 16 aprile 2025
• 770 MENSILE – Invio telematico (facoltativo) unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute
operate nel mese di marzo
• RITENUTE – Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo,
provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (marzo 2025)
• ADDIZIONALI – Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo
2025)
• IVA – Liquidazione e versamento (mese di marzo 2025)
• IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento imposta mese di marzo 2025
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Versamento contributi mese di marzo 2025: o INPS: lavoratori
dipendenti
o INPS -> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
o INPS -> Gestione ex INPGI: giornalisti professionisti
o Gestione separata INPS committenti

Martedì 22 aprile 2025
• COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (contribuenti
trimestrali) – Presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) da parte di commercianti
al minuto ed agenzie di viaggio, per comunicare i corrispettivi (compresi tra euro 2.000 ed euro
15.000) relativi ad operazioni in contanti effettuate nell’anno 2024 da parte di turisti
appartenenti all’UE (non
residenti in Italia) ed extraUE

• PREVINDAI E PREVINDAPI – Versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (I
trimestre 2025)

Lunedì 28 aprile 2025
• ELENCHI INTRASTAT – Presentazione contribuenti mensili (marzo 2025) e trimestrali (I trimestre
2025)

Mercoledì 30 aprile 2025
• DENUNCIA UNIEMENS – Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS – ex INPDAP –
ex ENPALS – ex DMAG) di marzo 2025
• STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per la
comunicazione dei compensi riscossi nel 2024 da parte delle strutture sanitarie private per
l’attività medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa
• AUTOTRASPORTATORI – Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al I trimestre
2025 per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul
gasolio
• IVA – RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE – Richiesta IVA a credito del I trimestre 2025
• DICHIARAZIONE IVA – Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024
• DICHIARAZIONE OSS/IOSS – Dichiarazione IVA IOSS relativa al mese precedente e dichiarazione IVA
OSS relativa al trimestre precedente
• LIBRO UNICO – Registrazioni relative al mese di marzo 2025
• IMPOSTA DI BOLLO – Termine entro cui:
o effettuare le modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle entrate e relativo alle
fatture del I trimestre;
o versare l’imposta di bollo su scritture contabili conservate digitalmente, tramite Mod. F24
telematico
• 770 MENSILE – Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia Entrate delle ritenute operate nei mesi
di gennaio e febbraio 2025Aumento dei minimi retributivi dal 1° aprile 2025

Scadenziario Contrattuale
A decorrere dal 1° aprile 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti
CCNL:
• CCNL Chimici Farmaceutici (Piccola Industria);
• CCNL Elettrici;
• CCNL Gomma, Plastica (Industria);

• CCNL Gomma, Plastica (Piccola Industria);
• CCNL Lampade e Cinescopi (Industria);
• CCNL Lavanderie e Tintorie (Assosistema);
• CCNL Piloti di elicottero;
• CCNL Vetro;
• CCNL Vetro (Piccola Industria).
Una tantum di aprile 2025
Per il mese di aprile 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:
• CCNL Commercio (Cooperative di Consumo);
• CCNL Commercio (Fino a 50 Dipendenti);
• CCNL Commercio (Oltre 50 Dipendenti);
• CCNL Federcasa;
• CCNL Terziario, Servizi – UNCI/UCICT.

Sono in scadenza nel mese di aprile 2025 i seguenti CCNL:
• CNNL Servizi (ANPIT- CISAL);
• CCNL Turismo (ANPIT- CISAL);
• CCNL Trasporto e Spedizione merci (CONFLAVORO-CONFSAL).

Il Modello EAS è uno strumento indispensabili per gli enti non commerciali che desiderano accedere a specifiche agevolazioni fiscali. Introdotto con il Decreto-Legge n. 185/2008, il modulo permette di dichiarare i requisiti richiesti per l’applicazione del regime agevolato previsto dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, escludendo dall’imposizione fiscale determinati proventi come corrispettivi, quote e contributi associativi.

Per mantenere il diritto a tali agevolazioni, gli enti devono non solo presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione, ma anche aggiornarlo in caso di variazioni significative dei dati precedentemente comunicati. Entro il 31 marzo 2025, gli enti devono quindi inviare una versione aggiornata del modello qualora nel 2024 siano intervenute modifiche rilevanti. Tuttavia, non tutte le variazioni richiedono la ripresentazione del documento, ed è importante distinguere i casi in cui l’aggiornamento è obbligatorio da quelli in cui non lo è.

Il Modello EAS riguarda la generalità degli enti non commerciali associativi, siano essi dotati o meno di personalità giuridica. Sono inclusi tra i soggetti obbligati le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e di promozione sociale, nonché altre organizzazioni che percepiscono entrate derivanti da attività istituzionali non commerciali.

Esistono alcune categorie di enti esonerati dall’obbligo di presentazione, tra cui le associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono esclusivamente attività marginali, le ONLUS e le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381/91.

Un’importante novità introdotta dalla Riforma dello Sport (articolo 6, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 39/2021, modificato dal D.Lgs. n. 120/2023) riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Per queste ultime, dal 5 settembre 2023, l’obbligo di presentare il Modello EAS è stato abrogato se non svolgono attività commerciale.

Il Modello EAS si compone di diverse sezioni in cui vengono riportati i dati anagrafici dell’ente e del suo rappresentante legale, nonché una serie di informazioni economiche e operative necessarie per valutare il rispetto dei requisiti fiscali.

Alcune categorie di enti possono usufruire di una modalità semplificata di compilazione. Tra questi rientrano le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni con personalità giuridica e le associazioni combattentistiche iscritte nell’Albo del Ministero della Difesa. In questi casi, è sufficiente fornire le informazioni richieste nei punti 4, 5, 6, 25 e 26 del modulo, con l’aggiunta del punto 20 per le società sportive e del punto 3 per le associazioni con personalità giuridica.

Se nel corso del 2024 sono intervenute modifiche nei dati comunicati, il Modello EAS deve essere ripresentato entro il 31 marzo 2025. L’aggiornamento deve includere non solo i dati variati, ma anche tutte le informazioni già fornite nella versione precedente.

Esistono situazioni in cui la ripresentazione del Modello EAS non è necessaria. Non è richiesto un nuovo invio nel caso di variazione del numero degli associati, dell’ammontare dei proventi derivanti da attività di sponsorizzazione o pubblicità, della sede legale o dei dati del rappresentante legale, se questi ultimi sono già stati aggiornati tramite i modelli AA5/6 o AA7/10.

Al contrario, la ripresentazione è obbligatoria se si verificano cambiamenti significativi, come l’inizio della percezione di proventi da sponsorizzazioni non dichiarati in precedenza, la modifica della frequenza di incasso di tali proventi, variazioni nell’importo delle erogazioni liberali ricevute, nella media delle entrate dell’ente negli ultimi tre esercizi, nel numero di manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o nell’utilizzo di locali in locazione anziché in comodato.

La mancata presentazione del Modello EAS preclude all’ente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per la presentazione del modello non ha carattere perentorio e che, quindi, la sua trasmissione tardiva consente comunque di accedere ai benefici fiscali, ma solo per le operazioni effettuate successivamente alla data di presentazione.

Per sanare una eventuale omissione, è possibile ricorrere alla cosiddetta “remissione in bonis”, che permette di regolarizzare la propria posizione versando una sanzione di 250 euro tramite il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo “8114”. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA utile.

In base a diverse sentenze della giurisprudenza tributaria, l’omessa presentazione del Modello EAS non comporta necessariamente la decadenza dal regime agevolato, in quanto tale sanzione non è espressamente prevista dalla normativa.

Alcune pronunce hanno sottolineato che l’eventuale violazione sarebbe comunque di natura meramente formale, purché non abbia ostacolato l’attività dell’Agenzia delle Entrate o causato danni all’erario.

Per maggiori dettagli e per consulenze personalizzate vi invitiamo a contattare il nostro studio.

FAQ

Chi deve presentare il Modello EAS?
Tutti gli enti non commerciali associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ad eccezione di quelli espressamente esonerati.

Quando deve essere presentato il Modello EAS?
Il primo invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente. In caso di variazioni nei dati, il modello aggiornato deve essere trasmesso entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Cosa succede se il Modello EAS non viene presentato?
L’ente perde il diritto alle agevolazioni fiscali fino alla data di effettiva presentazione del modello. È possibile sanare l’omissione con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro.

Quali variazioni obbligano a ripresentare il Modello EAS?
Modifiche relative alla percezione di proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, alla media delle entrate dell’ente, alle erogazioni liberali ricevute e all’utilizzo di locali in locazione al posto del comodato d’uso.

 

Situazione Necessità di presentare un nuovo Modello EAS
Cambio del numero degli associati No
Modifica dell’importo dei proventi da sponsorizzazione No
Inizio della percezione di proventi pubblicitari prima non dichiarati
Cambio di sede legale No
Assunzione di un amministratore come dipendente
Ottenimento di erogazioni liberali non dichiarate in precedenza No
Locazione dei locali in luogo del precedente utilizzo in comodato

 

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