L’evoluzione del sistema di previdenza complementare in Italia sta per attraversare una fase di profonda trasformazione grazie all’introduzione della legge 199/2025 (Bilancio 2026), la quale interviene in modo incisivo sull’assetto dei fondi pensione.

Questo intervento legislativo giunge a oltre undici anni di distanza dall’ultima riforma organica del settore e si pone l’obiettivo di rafforzare la diffusione e l’efficienza degli strumenti previdenziali integrativi, pur mantenendo inalterato l’impianto strutturale di fondo e il relativo regime fiscale di favore.

Le nuove disposizioni legislative si articolano seguendo tre direttrici fondamentali che riflettono in gran parte le istanze elaborate da Assogestioni negli ultimi anni, in particolare all’interno del position paper del 2023. Questi pilastri riguardano l’istituzione di un meccanismo di adesione automatica per i lavoratori del settore privato, la ridefinizione delle opzioni di investimento di default e un significativo ampliamento delle opzioni relative all’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

A partire dal 1° luglio 2026, il panorama delle iscrizioni alla previdenza complementare subirà un mutamento radicale con il superamento del precedente criterio del silenzio-assenso in favore di un sistema basato sull’adesione automatica. Secondo la nuova normativa, i lavoratori appartenenti al comparto privato che intraprendono il loro primo impiego verranno iscritti d’ufficio alla forma pensionistica collettiva definita dai contratti o dagli accordi collettivi di riferimento applicabili al loro rapporto di lavoro. Tuttavia, la legge garantisce al lavoratore una specifica facoltà di recesso, permettendogli di esercitare il diritto di uscita entro i due mesi successivi alla data di assunzione. In questa finestra temporale, il dipendente ha la possibilità di determinare il destino del proprio Tfr, scegliendo se mantenerlo all’interno dell’azienda oppure se destinarlo a una forma pensionistica differente rispetto a quella prevista collettivamente, assecondando così le proprie preferenze individuali.

Un aspetto di fondamentale importanza riguarda la composizione dei versamenti che alimentano la posizione previdenziale nel contesto dell’adesione automatica. Il meccanismo prevede che l’iscrizione non comporti unicamente il conferimento del Tfr, ma sia accompagnata dal versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore stesso. È prevista però una clausola di salvaguardia riguardante la capacità reddituale del dipendente, il quale risulta esonerato dall’obbligo contributivo nel caso in cui la propria retribuzione sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale.

Questa procedura di iscrizione automatizzata non è limitata esclusivamente a chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro, ma trova applicazione anche nei confronti di quei lavoratori che, pur non essendo alla prima assunzione, iniziano un nuovo rapporto di lavoro. In tale circostanza, resta comunque valida la facoltà per il lavoratore di continuare a effettuare i propri versamenti presso la forma pensionistica che aveva eventualmente scelto in precedenza.

Il legislatore ha introdotto novità rilevanti anche per quanto concerne la fase di accumulo delle risorse, modificando i criteri di gestione delle somme conferite tramite l’adesione automatica. I contributi raccolti attraverso questa modalità verranno infatti indirizzati verso percorsi di investimento life-cycle. Tale strategia finanziaria è strutturata per operare una progressiva riduzione del profilo di rischio dell’investimento man mano che l’aderente avanza con l’età e si approssima al momento del pensionamento. Questo approccio si discosta dal precedente comparto garantito, poiché le analisi condotte dall’industria del risparmio gestito suggeriscono che l’adozione di soluzioni basate sul modello life-cycle possa generare, in una prospettiva di lungo periodo, dei rendimenti più elevati per i soggetti iscritti automaticamente al fondo.

Oltre alle modalità di ingresso e di gestione dei capitali, la riforma interviene pesantemente sulla fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche, offrendo maggiore flessibilità al momento del ritiro dall’attività lavorativa. Una delle modifiche più evidenti è l’innalzamento della soglia massima del montante accumulato che può essere percepito sotto forma di capitale, la quale passa dal precedente 50% al 60%. Per la parte rimanente del montante, o qualora l’iscritto lo desideri per l’intera somma, permane la possibilità di procedere alla conversione in rendita vitalizia. In aggiunta alle forme tradizionali, il quadro normativo introduce nuove tipologie di erogazione gestite in modo diretto dalle forme pensionistiche, tra cui spicca la rendita a durata definita. Questa specifica opzione permette al pensionato di ricevere una somma annuale calcolata dividendo il capitale accumulato per il numero di anni di vita attesa residua, utilizzando come parametro di riferimento le tavole Istat aggiornate.

La gestione delle somme spettanti secondo questo nuovo modello di rendita offre una notevole libertà operativa all’aderente, il quale può decidere di ricevere i pagamenti non solo su base annuale, ma anche attraverso prelievi su richiesta. L’aderente ha dunque la facoltà di stabilire in modo autonomo il momento di riscossione delle rate che sono già maturate ma che non sono state ancora erogate dal fondo. Un ulteriore elemento di flessibilità è rappresentato dalla possibilità di richiedere il frazionamento del montante complessivo su un arco temporale che non deve essere inferiore ai cinque anni. Sotto il profilo del trattamento fiscale applicato a queste operazioni, la normativa prevede che sulla parte imponibile venga operata una ritenuta fiscale con un’aliquota del 20%. Tale aliquota non è fissa, ma può beneficiare di una riduzione legata all’anzianità di partecipazione al fondo pensione, arrivando a toccare un livello minimo del 15 per cento per i partecipanti di lunga data.

Infine, la legge 199/2025 agisce sulle leve fiscali per incentivare ulteriormente la partecipazione alla previdenza integrativa, operando un aggiustamento dei limiti di beneficio per i risparmiatori. Nello specifico, la soglia di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione viene elevata fino a un importo di 5.300 euro.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Ambito di Riforma Principali Novità Dettagli Operativi e Requisiti
Modalità di Adesione Passaggio al sistema di adesione automatica dal 1° luglio 2026. Iscrizione d’ufficio per i nuovi assunti del settore privato con facoltà di recesso entro due mesi.
Contribuzione Versamento del Tfr integrato dai contributi di datore di lavoro e lavoratore. Esonero per il lavoratore se la retribuzione risulta inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Fase di Accumulo Introduzione di opzioni di investimento di tipo life-cycle come default. Riduzione progressiva del rischio finanziario in base all’età e alla vicinanza al pensionamento.
Erogazione Capitale Innalzamento della quota massima di montante riscattabile come capitale. La soglia massima per la prestazione in capitale passa dal 50% al 60% del totale accumulato.
Rendita a Durata Definita Nuova tipologia di rendita gestita direttamente dalla forma pensionistica. Calcolo basato sulla vita attesa residua (tavole Istat) con possibilità di prelievi su richiesta.
Frazionamento e Prelievi Possibilità di frazionare il montante su un periodo temporale prestabilito. Durata minima del frazionamento pari a cinque anni con libera scelta del momento di riscossione.
Trattamento Fiscale Applicazione di una ritenuta fiscale sulle nuove modalità di erogazione. Aliquota del 20%, riducibile fino al 15% in base all’anzianità di partecipazione al fondo.
Agevolazioni Fiscali Revisione del limite massimo per la deducibilità fiscale dei versamenti. La soglia di deducibilità dei contributi viene elevata a un massimo di 5.300 euro annui.

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto importanti novità riguardanti l’obbligo per i datori di lavoro privati di conferire le quote di TFR maturate al Fondo di Tesoreria INPS.

Questa riforma vuole superare un sistema ormai considerato anacronistico e poco equo, ridefinendo le soglie dimensionali che determinano l’obbligo di versamento.

Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria era legato a una regola che faceva riferimento alla situazione occupazionale delle aziende al 31 dicembre 2006. Per le aziende già esistenti a quella data, eventuali successivi incrementi di organico non facevano scattare l’obbligo se non si era raggiunta la soglia dei 50 addetti in quel momento specifico.

Con la nuova normativa, questa distinzione viene eliminata. Da quest’anno, l’obbligo di trasferire all’INPS le quote di TFR (non destinate alla previdenza complementare) dipenderà esclusivamente dalla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

La riforma prevede una riduzione progressiva della soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo contributivo, secondo una tabella di marcia definita:

  • Biennio 2026-2027: L’obbligo scatta per i datori di lavoro che hanno raggiunto una soglia media di 60 dipendenti nell’anno precedente.
  • Periodo 2028-2031: Si prevede il ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti.
  • Dal 2032 in poi: La soglia si abbasserà definitivamente a 40 dipendenti, estendendo l’obbligo a una platea di imprese molto più vasta.

La verifica del superamento del limite dimensionale deve essere effettuata annualmente. L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga di gennaio dell’anno successivo a quello in cui la soglia è stata raggiunta o superata.

Per le aziende di nuova costituzione (nate dal 2026), l’obbligo inizierà a decorrere dall’anno successivo a quello di costituzione, qualora venga superata la soglia specifica applicabile in quel periodo.
Per ulteriori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

Periodo di Riferimento Soglia Dimensionale (Media Dipendenti) Decorrenza Obbligo Versamento
2026 – 2027 Almeno 60 dipendenti Dal periodo di paga di gennaio (se soglia raggiunta nell’anno precedente)
2028 – 2031 Almeno 50 dipendenti (soglia ordinaria) Anno successivo al raggiungimento del limite
Dal 2032 Almeno 40 dipendenti Obbligo a regime per le aziende sopra la soglia

 

Con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni operative in merito alla tassazione degli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato, intervenendo in particolare sull’aspetto applicativo del versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24.

Il documento si inserisce nel quadro normativo definito dall’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto una disciplina agevolata per specifici aumenti salariali collegati ai rinnovi contrattuali.

La norma di riferimento stabilisce che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, se derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, siano assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con un’aliquota pari al 5 per cento.

Questo regime fiscale si configura come alternativo alla tassazione ordinaria e trova applicazione diretta in busta paga, attraverso l’intervento del sostituto d’imposta.

Un elemento rilevante chiarito dalla risoluzione riguarda la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore. La legge prevede infatti che l’imposta sostitutiva si applichi automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. In presenza di tale rinuncia, gli incrementi retributivi vengono assoggettati al regime fiscale ordinario, secondo le regole generali previste per il reddito di lavoro dipendente. In assenza di comunicazione scritta, il datore di lavoro applica l’imposta sostitutiva in via automatica.

L’accesso al regime agevolato è subordinato anche al rispetto di un limite reddituale. La risoluzione ribadisce che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Questo requisito costituisce una condizione essenziale e deve essere verificato dal sostituto d’imposta al momento dell’applicazione della tassazione agevolata sugli incrementi retributivi del 2026.

Dal punto di vista operativo, la Risoluzione n. 3/E assume particolare rilievo perché istituisce i codici tributo necessari per il corretto versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24. L’istituzione dei codici rappresenta il passaggio fondamentale per consentire ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi fiscali derivanti dall’applicazione della nuova misura.

Il codice tributo principale introdotto è il 1075, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Questo codice è destinato all’utilizzo ordinario da parte dei sostituti d’imposta per il versamento dell’imposta sostitutiva, nei casi non interessati da particolarità territoriali.

La risoluzione dedica infatti specifica attenzione alle regioni a statuto speciale, ossia Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per le quali il sistema di riscossione presenta peculiarità che rendono necessario l’utilizzo di codici tributo dedicati. In questo contesto viene istituito il codice 1609, riferito all’imposta sostitutiva dovuta in Sicilia e versata fuori regione, sempre da parte del sostituto d’imposta e sempre in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2025.

Per la Sardegna viene istituito il codice tributo 1926, mentre per la Valle d’Aosta il codice 1927. Entrambi sono destinati alle ipotesi in cui l’imposta sostitutiva sia dovuta alla regione di competenza ma venga materialmente versata al di fuori del relativo territorio regionale. Le denominazioni dei codici richiamano in modo esplicito sia la natura dell’imposta sia il riferimento normativo, facilitando l’individuazione del corretto codice da utilizzare in sede di versamento.

Accanto a questi codici, la risoluzione introduce anche il codice tributo 1310, previsto per una fattispecie inversa. Questo codice deve essere utilizzato quando l’imposta sostitutiva è versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, ma risulta dovuta a una regione diversa rispetto a quella in cui avviene il pagamento. Anche in questo caso, il soggetto obbligato al versamento resta il sostituto d’imposta, che opera per conto del lavoratore dipendente.

Non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione tramite crediti fiscali.

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riassuntiva

Area Voce Contenuto
Riferimenti normativi Documento Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E
Riferimenti normativi Data 29 gennaio 2026
Riferimenti normativi Norma Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Ambito soggettivo Settore Lavoratori dipendenti del settore privato
Ambito temporale Anno di erogazione Incrementi retributivi corrisposti nel 2026
Ambito temporale Origine incrementi Rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
Requisiti Limite di reddito Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro
Requisiti Rinuncia Possibile solo con rinuncia scritta del lavoratore
Regime fiscale Tipologia Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali
Regime fiscale Aliquota 5%
Versamento Modello Modello F24
Versamento Sezione F24 Erario
Versamento Colonna F24 Importi a debito versati
Codici tributo Ordinario 1075
Codici tributo Sicilia (fuori regione) 1609
Codici tributo Sardegna (fuori regione) 1926
Codici tributo Valle d’Aosta (fuori regione) 1927
Codici tributo Versamento in regioni speciali 1310
Compensazione Utilizzo crediti Non prevista

 

La Regione Lombardia ha recentemente aperto un’importante opportunità per le Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso il bando “Competenze per lo Sviluppo”, previsto nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. Questo strumento ha lo scopo di sostenere il potenziamento delle competenze specialistiche interne alle imprese lombarde, in particolare attraverso la formazione interaziendale, l’adozione di tecnologie digitali avanzate e lo sviluppo di percorsi mirati alla trasformazione tecnologica e alla sostenibilità industriale.

Con una dotazione complessiva di oltre 9,1 milioni di euro, il bando si configura come un vero e proprio acceleratore per l’innovazione e la crescita competitiva delle PMI, offrendo un sostegno concreto a progetti che coinvolgano almeno cinque imprese in forma aggregata. Questo approccio collaborativo rappresenta un elemento strategico, in quanto consente non solo di condividere le competenze ma anche di creare ecosistemi produttivi più resilienti e strutturati.

L’obiettivo specifico dell’iniziativa è promuovere l’upskilling delle competenze in linea con le direttrici europee dello sviluppo “intelligente, digitale e sostenibile”. L’intervento, infatti, si concentra sulla necessità di accompagnare le PMI in un percorso di transizione industriale, sostenendo l’adozione di strumenti avanzati quali intelligenza artificiale, automazione, big data, cloud, cybersecurity, Internet of Things (IoT) e soluzioni immersive. Si punta così ad ampliare il livello di consapevolezza e preparazione delle aziende nei confronti delle sfide poste dalla transizione digitale, dalla competitività internazionale e dal cambiamento climatico.

Il bando, operativo dall’11 dicembre 2025, prevede la presentazione delle domande attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi in modalità telematica. Le imprese interessate devono dimostrare una forte coerenza progettuale e una chiara visione strategica, sottoscrivendo un Accordo di Progetto che formalizzi la collaborazione tra i membri del raggruppamento.

Sono ammissibili esclusivamente progetti che prevedano un percorso formativo strutturato, preferibilmente interaziendale, con attività quali coaching, formazione esperienziale, immersioni aziendali, oltre a moduli didattici che affrontino in modo innovativo e concreto i temi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’internazionalizzazione. È espressamente richiesto che i progetti non si limitino alla formazione obbligatoria prevista per legge, ma che si concentrino sullo sviluppo di competenze nuove e trasversali, capaci di apportare valore reale e misurabile all’interno delle imprese coinvolte.

Le attività formative possono essere erogate da una vasta rete di enti accreditati, tra cui università, ITS Academy, istituti scolastici autorizzati, organismi di ricerca, competence center, business school e professionisti qualificati. La formazione a distanza è consentita fino a un massimo del 40% del progetto formativo complessivo, proprio per incentivare il contatto diretto, il confronto e la crescita condivisa tra aziende.

Dal punto di vista economico, il bando prevede un contributo a fondo perduto variabile tra il 60% e il 70% delle spese ammissibili, con possibili ulteriori maggiorazioni in situazioni specifiche. I limiti massimi finanziabili sono fissati a 500.000 euro per progetto e 200.000 euro per singola impresa, rendendo l’operazione particolarmente interessante per quelle PMI che desiderano investire in modo deciso nella crescita delle proprie risorse umane.

Le spese ammissibili riguardano tutte le voci funzionali all’implementazione del progetto: servizi formativi, compensi per docenti e tutor, noleggi di attrezzature, spese per il personale coinvolto, materiali didattici e servizi accessori direttamente connessi alla formazione. Il bando, tuttavia, impone dei vincoli stringenti in merito all’eleggibilità dei soggetti proponenti: non sono ammesse imprese in liquidazione o in stato concorsuale, non in regola con il DURC o con la normativa antimafia, né soggetti che abbiano già superato i massimali previsti dai regimi di aiuto “de minimis” o “Gber”.

Una delle principali innovazioni introdotte da questo bando risiede nel suo forte approccio interaziendale, che consente di valorizzare al meglio le esperienze, le buone pratiche e le esigenze comuni tra imprese dello stesso territorio, settore o filiera. È proprio grazie a questa logica di rete che diventa possibile strutturare percorsi di formazione congiunta capaci di incidere in maniera più significativa sulla crescita delle competenze e sulla capacità di adattamento al mercato.

A rafforzare l’efficacia dell’iniziativa concorre anche la particolare attenzione riservata alla qualità della formazione, alla sua spendibilità nel contesto operativo dell’impresa e alla possibilità di costruire percorsi di carriera, specializzazione e aggiornamento realmente aderenti ai fabbisogni del tessuto produttivo lombardo. Il programma si propone così come uno strumento per facilitare non solo l’aggiornamento delle competenze, ma anche l’occupabilità delle persone, la resilienza organizzativa e la competitività dell’intero sistema economico regionale.

Inoltre, la Regione ha previsto un sistema di valutazione dei progetti basato su criteri di qualità progettuale, coerenza tematica, innovatività, impatto previsto e sostenibilità dell’intervento, premiando le proposte che dimostrino una chiara capacità di generare valore condiviso e impatto nel medio-lungo periodo. Solo i progetti che supereranno la soglia minima di 60 punti saranno ammessi al finanziamento.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente online, secondo una procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Le PMI interessate dovranno quindi attivarsi con tempestività, costruendo un partenariato solido, definendo con chiarezza gli obiettivi formativi e individuando i fornitori più qualificati per l’erogazione delle attività.

Per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

L’articolo 48 del DDL Bilancio 2026 introduce per il 2026 una nuova misura volta a incentivare l’assunzione di donne madri da parte dei datori di lavoro privati, attraverso un’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali — una agevolazione pensata in modo mirato a sostegno della genitorialità e dell’occupazione femminile.

In base a quanto previsto dal provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro che assume una donna madre di almeno tre figli, tutti minorenni (ovvero con età inferiore a 18 anni), e che sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà beneficiare di tale esonero contributivo totale. L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui, con calcolo su base mensile, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

La norma si inserisce in un quadro di interventi con finalità sia occupazionali sia sociali: l’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso e la permanenza delle madri numerose nel mercato del lavoro, valorizzando la maternità come risorsa e contribuendo a una reale conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per quanto riguarda la durata dell’esonero, il comma 2 dell’articolo 48 stabilisce tempi diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero si applica per 12 mesi. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio sale a 18 mesi, conteggiati a partire dalla data iniziale di assunzione. Infine, se l’assunzione si concretizza già con un contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi.

Vi sono però precise esclusioni e limiti all’applicazione dell’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti instaurati in regime di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

È comunque compatibile con agevolazioni fiscali aggiuntive, come la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista da altre disposizioni legislative.

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del testo normativo è il limite annuale di spesa previsto per l’intervento: per il 2026 lo stanziamento è fissato in 5,7 milioni di euro; per gli anni successivi, l’importo cresce progressivamente (18,3 milioni per il 2027, 24,7 per il 2028, fino a stabilizzarsi intorno ai 28–29 milioni annui a partire dal 2034). L’INPS ha il compito di monitorare la spesa e di bloccare l’accesso al beneficio qualora il limite di spesa venga raggiunto.

Destinatarie Donne con almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi
Tipologia agevolazione Esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore
Importo massimo annuale 8.000 euro
Esclusioni INAIL, rapporti di lavoro domestico, apprendistato
Durata in caso di contratto a tempo determinato 12 mesi
Durata se trasformato in contratto indeterminato 18 mesi (dal momento dell’assunzione iniziale)
Durata in caso di contratto a tempo indeterminato 24 mesi
Compatibilità Non cumulabile con altri esoneri contributivi; compatibile con incentivi fiscali
Controllo e limiti di spesa Gestione INPS; limite 5,7 mln (2026), in crescita fino a 28 mln dal 2034

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L’INPS ha reso nota, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, la disciplina del nuovo contributo denominato “Bonus mamme 2025”, previsto dall’articolo 6, comma 2, del Decreto‑legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118. Si tratta di un contributo mensile pari a 40 euro destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che sostituisce in via temporanea – per l’anno 2025 – l’esonero contributivo inizialmente previsto e rinviato al 2026.

Il beneficio è riservato a coloro che rispettano determinati requisiti familiari, occupazionali e reddituali. In primo luogo, in termini familiari, il bonus spetta in caso di madri con due figli se il figlio più giovane non ha compiuto 10 anni, oppure in caso di madri con tre o più figli se il figlio più giovane non ha compiuto 18 anni. Tuttavia, nel caso di madri con tre o più figli, se sono titolari di contratto a tempo indeterminato, il beneficio non è riconosciuto perché per quelle lavoratrici è previsto l’esonero contributivo per la quota a loro carico già disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024.

Sul fronte del rapporto di lavoro, il contributo si rivolge alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato (escluso il lavoro domestico) e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’INPS precisa che il reddito annuo da lavoro non deve superare i 40.000 euro. Questo significa che la lavoratrice deve risultare attiva e avere un reddito da lavoro – sia da lavoro dipendente che autonomo – entro tale soglia per poter beneficiare del contributo.

In termini di importo e durata, il bonus ammonta a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese in cui sussiste l’attività lavorativa nel corso del 2025. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione: per le domande già istruite, l’erogazione è fissata per dicembre 2025; per le domande non liquidate entro tale data, l’INPS provvederà entro febbraio 2026. L’importo massimo spettante per anno è dunque pari a 480 euro (12 mensilità × 40 euro). La somma è esente da tassazione e non rileva ai fini dell’ISEE.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all’INPS. Le modalità operative sono descritte dal messaggio del 31 ottobre 2025, n. 3289. Il termine ordinario per la presentazione, così come indicato, è stato prorogato al 9 dicembre 2025, poiché la scadenza originaria cadeva di domenica (7 dicembre) e l’8 dicembre è giorno festivo; per le lavoratrici che maturano il requisito successivamente (entro il 31 dicembre 2025) la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Le modalità di trasmissione includono il servizio online accessibile dal sito INPS (tramite SPID, CIE o CNS), oppure tramite il Contact Center o i patronati. Dopo l’invio della domanda è possibile verificare lo stato della lavorazione, consultare le ricevute e aggiornare le modalità di pagamento.

Va evidenziato che il bonus è condizionato all’effettiva attività lavorativa nel mese di riferimento: nel caso di sospensione o cessazione del rapporto, l’importo viene proporzionato ai mesi effettivi in cui il requisito è stato soddisfatto. Inoltre, la misura è temporanea e riguarda l’anno 2025: infatti, appare come sostituzione momentanea dell’esonero contributivo che entrerà in vigore nel 2026. Le lavoratrici interessate devono quindi prestare attenzione al fatto che per l’anno corrente viene applicato questo contributo e che eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro, per esempio da tempo determinato ad indeterminato, possono incidere sul diritto al beneficio (in particolare nel caso di madri con tre o più figli).

La misura rappresenta un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici con più figli, a condizione che rispettino i requisiti sopra indicati. Le componenti fondamentali sono dunque il numero di figli e la loro età, il tipo di rapporto di lavoro e la soglia reddituale. Il periodo di riferimento è l’anno 2025 e la domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti per poter beneficiare dell’erogazione già nel mese di dicembre oppure al più tardi entro febbraio 2026.

Per informazioni e assistenza operativa i nostri esperti sono a vostra disposizione.

A partire dal 1° aprile 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni fondamentali per le aziende private che intendono accedere a incentivi contributivi statali per l’assunzione di nuovi lavoratori. Tali obblighi, previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge 159/2025, riguardano la necessità di pubblicizzare le posizioni vacanti tramite il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl). L’obiettivo principale della norma è garantire trasparenza, accesso equo alle opportunità occupazionali e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Dl 159/25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile, ma tra le sue disposizioni rientra anche un aggiornamento della normativa in materia di costituzione del rapporto di lavoro. Con questa riforma, i datori di lavoro privati che intendano beneficiare delle agevolazioni contributive saranno obbligati a registrare le offerte di lavoro sul portale Siisl, una piattaforma digitale gestita dal Ministero del Lavoro e sviluppata tecnicamente dall’Inps.

Il Siisl, già previsto da una legge del 2023, è stato concepito per facilitare l’interazione tra i datori di lavoro, i disoccupati e i beneficiari di misure di sostegno al reddito, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e promuovere la formazione professionale. Grazie alla pubblicazione delle posizioni vacanti, il sistema punta a rendere più accessibili le opportunità occupazionali ai candidati in cerca di lavoro e, allo stesso tempo, ad aiutare le imprese a trovare risorse qualificate nel rispetto della normativa vigente.

Una volta inserite nel Siisl le informazioni relative alla posizione lavorativa disponibile verranno rese disponibili agli utenti. I datori di lavoro potranno quindi valutare i profili professionali e procedere con l’assunzione. La trasparenza di questo processo è parte integrante del disegno normativo, che vuole  coniugare incentivi fiscali con il rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un’altra importante innovazione introdotta dall’articolo 14 è la possibilità di trasmettere, sempre tramite il Siisl, anche il modello Unilav, ovvero la comunicazione obbligatoria relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro. Questa funzione sarà accessibile non solo per chi intende beneficiare delle agevolazioni, ma anche per tutte le aziende e gli intermediari abilitati che desiderano utilizzare il portale per la trasmissione dei dati, affiancandosi così all’attuale canale “CO” del Ministero del Lavoro.

Un adeguamento significativo sarà richiesto anche alle Agenzie per il lavoro, che dovranno, entro la stessa data del 1° aprile 2026, utilizzare obbligatoriamente il Siisl per pubblicare tutte le offerte di impiego che gestiscono. Queste agenzie avranno anche la possibilità di effettuare ricerche mirate tra i profili presenti nel portale, individuando i candidati idonei a ricoprire le posizioni richieste.

Dal punto di vista operativo, le modalità tecniche per l’attuazione delle nuove norme saranno dettagliate in un decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Questo passaggio sarà fondamentale per definire le procedure, i requisiti informatici e gli standard di interoperabilità tra i sistemi delle imprese e la piattaforma governativa.

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La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie politiche di sostegno al tessuto imprenditoriale locale, ha lanciato un nuovo intervento economico dedicato alle microimprese con sede operativa nei comuni che rientrano nei criteri delle “Aree Interne”. Questa iniziativa, in linea con la strategia nazionale per la valorizzazione di territori marginali e a rischio spopolamento, si propone di rafforzare la capacità competitiva e di rilancio delle piccole realtà economiche, ritenute essenziali per la coesione sociale ed economica di queste zone.

Il bando regionale prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle microimprese, con l’obiettivo di sostenere investimenti materiali e immateriali funzionali al rilancio e alla continuità dell’attività. I fondi stanziati derivano da risorse europee, nazionali e regionali, nell’ambito della Programmazione Unitaria 2021-2027, in particolare attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

L’iniziativa si rivolge a microimprese che esercitano la propria attività in uno dei settori economici ammessi, tra cui rientrano commercio, artigianato, turismo, servizi alla persona, cultura e attività ricreative. È necessario che le imprese abbiano una sede operativa attiva e registrata in uno dei Comuni individuati come parte delle “Aree Interne” della Lombardia. L’elenco dei Comuni ammissibili è disponibile negli allegati tecnici del bando stesso.

Per essere ammesse, le microimprese devono risultare iscritte e attive al Registro delle Imprese e non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in procedura concorsuale. Devono inoltre essere in regola con gli obblighi contributivi e normativi, inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tracciabilità finanziaria.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa ammonta a 40.000 euro, con una copertura fino al 90% delle spese ammissibili. L’investimento minimo richiesto per partecipare al bando è pari a 5.000 euro. Le spese devono essere direttamente funzionali all’attività economica e realizzate entro un termine stabilito nel bando. Sono ammissibili, tra le altre, le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature, opere murarie strettamente collegate all’investimento, l’adozione di soluzioni digitali, l’efficientamento energetico e l’adeguamento dei locali.

La presentazione della domanda deve avvenire attraverso la piattaforma telematica Bandi Online di Regione Lombardia. È previsto un sistema di valutazione a sportello, il che significa che le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese devono quindi prestare particolare attenzione alla documentazione da allegare, che include il piano d’investimento dettagliato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la visura camerale aggiornata e ogni altro documento richiesto.

Il bando rientra nella più ampia strategia di sostegno alla ripresa economica post-pandemica e alla promozione dell’innovazione e digitalizzazione del tessuto imprenditoriale. Attraverso queste misure, Regione Lombardia intende contrastare il declino socio-economico delle aree più fragili e favorire il radicamento delle attività economiche sul territorio.

In particolare, il contributo ha lo scopo di sostenere la transizione digitale e la sostenibilità ambientale delle microimprese, accompagnandole nel processo di aggiornamento tecnologico e adeguamento normativo. L’incentivo può anche essere utilizzato per percorsi formativi del personale e per l’adozione di strumenti che favoriscano l’inclusione lavorativa e la conciliazione tra vita e lavoro.

Le imprese beneficiarie devono mantenere attiva la sede operativa e la destinazione d’uso degli investimenti per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo. Qualsiasi variazione o dismissione degli asset acquistati comporta la revoca totale o parziale del contributo ricevuto.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’impresa riceve una comunicazione formale di concessione con l’indicazione delle spese ammesse e delle modalità di rendicontazione. È prevista una fase finale di controllo e verifica, durante la quale possono essere richiesti documenti integrativi o sopralluoghi presso la sede dell’attività.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff è a vostra disposizione!

 

TABELLA RIEPILOGATIVA – CONTRIBUTO MICRO IMPRESE LOMBARDIA 2025

Ente erogatore Regione Lombardia
Tipologia di agevolazione Contributo a fondo perduto
Destinatari Micro imprese con sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro Imprese e in regola con gli obblighi contributivi e fiscali
Definizione di micro impresa Meno di 10 addetti e fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di euro
Finalità Sostenere investimenti per ammodernamento, digitalizzazione, sostenibilità e competitività delle micro imprese
Interventi ammissibili Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, arredi; opere edili funzionali; consulenze specialistiche collegate all’investimento
Spese non ammissibili Beni usati, leasing, noleggio, canoni di locazione, imposte, tasse, interessi passivi
Importo minimo del contributo 3.000 €
Importo massimo del contributo 30.000 €
Intensità dell’aiuto Fino al 50% delle spese ammissibili
Regime di aiuto “De minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013
Modalità di presentazione Domanda telematica sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia
Criterio di selezione Ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento fondi
Documentazione richiesta Progetto di investimento, preventivi di spesa, visura camerale, dichiarazioni di conformità ai requisiti
Erogazione del contributo In due tranche: anticipo (50%) con garanzia fideiussoria e saldo finale a rendicontazione approvata
Durata massima dei progetti 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione
Obblighi dei beneficiari Mantenere sede e beni per almeno 3 anni; conservare documentazione per 5 anni; accettare controlli regionali
Cause di revoca Irregolarità, false dichiarazioni, mancato rispetto dei tempi o degli obblighi di mantenimento
Dotazione finanziaria complessiva Stanziamento regionale fino ad esaurimento risorse, con possibile integrazione

A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025, è attiva la finestra temporale per la presentazione delle domande relative al beneficio denominato Autoimpiego Centro-Nord 2025 (ACN). L’iniziativa, concepita nell’ambito delle politiche attive del lavoro, si rivolge a giovani under 35 interessati ad avviare nuove attività autonome, imprenditoriali o libero-professionali nelle regioni del Centro-Nord. Questo incentivo, finanziato con una dotazione complessiva di quasi 220 milioni di euro, è stato reso operativo grazie al combinato disposto del Decreto Ministeriale dell’11 luglio 2025 e del Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2025, a sua volta derivante dal Decreto Coesione (DL 60/2024).

Il provvedimento si inserisce in un più ampio contesto di sostegno alla creazione di nuova occupazione e allo sviluppo del tessuto produttivo giovanile italiano. La misura ACN si propone infatti come complementare a “Resto al Sud 2.0”, incentivo parallelo destinato alle medesime finalità ma geograficamente rivolto alle regioni del Mezzogiorno. La gestione operativa del beneficio è affidata a Invitalia S.p.A., soggetto attuatore incaricato della raccolta, valutazione e monitoraggio delle domande di agevolazione.

È importante sottolineare che la procedura di accesso al beneficio è di tipo “a sportello”, il che implica una valutazione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Di conseguenza, la tempistica nella predisposizione e nell’invio della documentazione rappresenta un elemento determinante ai fini dell’accoglimento dell’istanza. In tal senso, la pubblicazione del Decreto Direttoriale avvenuta solo pochi giorni prima dell’apertura del bando impone ai potenziali beneficiari una pianificazione tempestiva di tutti gli adempimenti previsti.

La procedura di presentazione è esclusivamente telematica ed è accessibile attraverso il portale ufficiale di Invitalia, previa autenticazione nell’area personale del sito. È essenziale che l’utente sia in possesso di una identità digitale riconosciuta (SPID, CIE o CNS) e disponga di una firma digitale e di una PEC attiva per la validazione della domanda e dei relativi allegati. Nei giorni antecedenti l’apertura dello sportello, il richiedente è tenuto a effettuare la registrazione dell’iniziativa e, se necessario, a designare un delegato tramite la sezione “Anagrafica e deleghe” disponibile sulla piattaforma.

L’intera architettura normativa e procedurale su cui si fonda l’ACN evidenzia un forte impegno delle istituzioni nell’incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, soprattutto in contesti geografici caratterizzati da maggiori dinamiche economiche e sociali. Le regioni del Centro-Nord rappresentano infatti un’area strategica per il rilancio di settori ad alto potenziale di sviluppo, e l’inserimento di nuove realtà professionali giovanili può costituire un motore significativo di innovazione, resilienza economica e occupazione qualificata.

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

FAQ

  1. Chi può presentare domanda per il beneficio Autoimpiego Centro-Nord 2025?
    Possono accedere alla misura i giovani under 35 che intendono avviare una nuova attività autonoma, imprenditoriale o libero-professionale con sede operativa nelle regioni del Centro-Nord. È necessario rispettare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale dell’11 luglio 2025 e dal Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2025.
  2. Quali strumenti digitali sono necessari per presentare correttamente la domanda?
    Per accedere alla piattaforma Invitalia e completare la procedura di presentazione della domanda, è indispensabile disporre di uno dei seguenti strumenti di identificazione: SPID, CIE o CNS. Inoltre, è obbligatorio possedere una firma digitale e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo.
  3. Come vengono valutate le domande e quando scadono i termini?
    Le domande vengono valutate secondo una procedura a sportello, cioè in ordine cronologico di presentazione, e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Non è prevista una scadenza fissa, quindi è fondamentale presentare la richiesta il prima possibile, a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025.

 

A partire dal 1° luglio 2025, è entrato ufficialmente in vigore un nuovo regime fiscale per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Questa riforma, sancita dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dal successivo “Decreto Bollette” (D.L. 19/2025, convertito nella L. 60/2025), segna una svolta importante nel trattamento fiscale dei veicoli aziendali, con un orientamento deciso verso la mobilità sostenibile.

Fino al 30 giugno 2025 è stata attiva una clausola di salvaguardia che ha consentito di mantenere il precedente sistema di tassazione per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Durante questo periodo, la quantificazione del fringe benefit ha continuato a seguire la logica delle emissioni di CO₂. Il costo chilometrico, calcolato sulla base dei 15.000 km convenzionali annui secondo le tabelle ACI, era assoggettato a un’aliquota variabile in funzione del livello emissivo del veicolo.

Nel dettaglio, i veicoli con emissioni fino a 60 g/km venivano tassati al 25%, mentre quelli con emissioni comprese tra 61 e 160 g/km subivano un prelievo del 30%. I veicoli con emissioni più elevate, tra 161 e 190 g/km, erano soggetti a una tassazione del 50%, che saliva al 60% per quelli con emissioni superiori ai 190 g/km. Questo sistema, pur avendo introdotto un certo grado di progressività legata all’impatto ambientale, non rispecchiava pienamente le politiche europee di incentivazione alla mobilità a basse emissioni.

Con la fine del periodo transitorio, il nuovo regime fiscale previsto per il fringe benefit punta a semplificare il meccanismo di calcolo e a premiare in modo più incisivo l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, introducendo un sistema che differenzia la tassazione esclusivamente in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Dal 1° luglio 2025, dunque, le nuove percentuali da applicare al costo chilometrico ACI sono state drasticamente rimodulate. Le auto elettriche saranno soggette a un’aliquota del 10%, riconoscendo così il loro contributo fondamentale alla riduzione delle emissioni di CO₂. Le ibride plug-in, veicoli che combinano un motore termico con un motore elettrico ricaricabile tramite presa esterna, saranno tassate al 20%, posizionandosi in una fascia intermedia tra l’elettrico puro e i mezzi convenzionali.

Di contro, i veicoli alimentati in modo tradizionale, ossia quelli a benzina, diesel o con altri carburanti fossili, continueranno a essere assoggettati a una tassazione del 50%.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

TABELLA RIASSUNTIVA – GESTIONE FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI

Decorrenza Condizione Criterio di Calcolo Percentuale ACI / Tassazione
Sino al 30/06/2020 Veicoli assegnati e immatricolati Percentuale 30% sul valore ACI (15.000 km)
Dal 01/07/2020 Assegnati dal 01/07/2020 ma immatricolati entro 30/06/2020 Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)
01/07/2020 – 31/12/2024 Veicoli assegnati e immatricolati Emissioni CO₂ ≤60 g/km = 25% / 61–160 = 30% / 161–190 = 50% / >190 = 60%
01/01/2025 – 30/06/2025 Ordine entro 31/12/2024 e assegnazione entro 30/06/2025 Emissioni CO₂ Stesse percentuali CO₂: 25%, 30%, 50%, 60%
Dal 01/01/2025 Immatricolati entro 30/06/2020 e concessi dal 01/01/2025 Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)
Dal 01/01/2025 Immatricolati 01/07/2020–31/12/2024, assegnati 01/01/2025–30/06/2025 Emissioni CO₂ Stesse percentuali CO₂: 25%, 30%, 50%, 60%
Dal 01/01/2025 Ordinati/immatricolati/concessi dal 01/01/2025 oppure ordinati entro 2024 ma immatricolati nel 2025 e assegnati dopo il 01/07/2025 Tipo di alimentazione Elettrico = 10% / Ibrido plug-in = 20% / Termico & ibrido non plug-in = 50%
Dal 01/01/2025 Immatricolati 01/07/2020–31/12/2024, assegnati dopo il 01/07/2025 Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)
Dal 01/01/2025 Veicoli concessi in uso al 31/12/2024 e prorogati nel 2025 Regime precedente Si applica il criterio in essere al momento della concessione
Dal 01/01/2025 Riassegnazione a nuovi dipendenti fino al 30/06/2025 (da flotta già esistente) Emissioni CO₂ Stesse percentuali CO₂: 25%, 30%, 50%, 60%
Dal 01/01/2025 Riassegnazione a nuovi dipendenti dopo il 30/06/2025 (da flotta già esistente) Valore normale Art. 9 TUIR, al netto della quota aziendale (Ris. AdE 46/2020)

 

 

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