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Dal 30 aprile 2024, entra in vigore una modifica significativa riguardante la competenza degli uffici per le società di persone.

L’articolo 31 comma 3 del DPR 600/73, modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, stabilisce che per i redditi prodotti in forma associata secondo l’art. 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la competenza spetta all’ufficio che effettua l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale. Questo accertamento è parziale e riguarda il reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge.

In passato, questa disposizione era prevista solo per la fase di accertamento con adesione, come indicato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 218/97. Ora, questa regola è stata estesa a tutti gli accertamenti.

Va sottolineato che, a seguito dell’art. 7-bis della Legge 212/2000 introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, un atto emesso da un ufficio non competente potrebbe essere annullabile su eccezione del contribuente. Questo va contro la precedente interpretazione che considerava tale errore come un mero vizio formale (Cass. 11 novembre 2021 n. 33287).

L’intervento del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, accolto favorevolmente da diversi settori, risolve le problematiche procedurali legate al litisconsorzio necessario quando la società ha la sede legale in una provincia diversa dalla residenza di uno o più soci.

Già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 giugno 2008 n. 14815, si è riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società, anche se uno dei litisconsorti non impugna l’atto.

In passato, se più giudici erano coinvolti a causa della diversità dei domicili fiscali, il secondo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a condizione che fosse a conoscenza dell’avvio del processo.

Queste situazioni erano estremamente complicate e difficili da gestire, soprattutto considerando il coinvolgimento di tutte le Direzioni provinciali.

Gli accertamenti sui soci potevano essere notificati mesi dopo rispetto a quelli sulla società, rendendo difficile rispettare il vincolo del litisconsorzio. Ad esempio, se una società aveva sede a Napoli, con soci residenti a Palermo e Sondrio, l’atto emesso sul maggior reddito doveva essere impugnato entro 60 giorni. Tuttavia, se gli atti sui soci venivano notificati mesi dopo, poteva accadere che il processo relativo alla società fosse già stato concluso quando il ricorso dei soci veniva presentato.

Con il futuro cambio normativo le Direzioni provinciali emetteranno gli accertamenti parziali sui redditi attribuiti per trasparenza ai soci residenti in altre province e il processo sarà gestito in modo unitario presso la Corte della sede legale della società.

Per approfondimenti, ulteriori chiarimenti su questo argomento o per assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama delle pratiche fiscali sta per subire un’altra svolta significativa, poiché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato modifiche sostanziali  riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Con il provvedimento dell’8 marzo 2024, Prot. n. 105669, reso pubblico sull’11 marzo 2024, l’Agenzia ha introdotto innovazioni che influenzeranno il modo in cui aziende e individui gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Una delle modifiche più rilevanti entra in vigore a partire dal 20 marzo 2024, riguarda le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, ci sono alcuni punti chiave da tenere presente:

Adesione all’Accordo di Servizio: Non più Obbligatoria

Prima di questa modifica, l’adesione all’accordo di servizio era un passaggio necessario per poter consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, con il cambiamento introdotto, tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti non titolari di partita IVA, potranno usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza dover sottoscrivere alcun accordo di servizio.

Tempistiche di Disponibilità delle Fatture

Le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Inoltre, sia per gli operatori economici che per i consumatori finali, i “dati fattura” saranno consultabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Estensione del Servizio di Registrazione dell’Indirizzo Telematico

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, originariamente riservato ai soggetti IVA, verrà esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questo ampliamento mira a rendere più accessibili e efficienti le procedure di gestione delle fatture elettroniche per una gamma più ampia di soggetti.

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti riguardo alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo Studio Pallino è a vostra disposizione per fornire assistenza personalizzata.

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
provvedimento-n105669-2024

Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per il sistema tributario italiano. Il primo modulo della riforma fiscale, approvato con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – che i titolari di reddito di lavoro dipendente stanno già sperimentando con le buste paghe di gennaio 2024-  porterà con sé una serie di novità che riguarderanno soprattutto l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Vediamo quali sono le principali modifiche e come si applicheranno ai contribuenti.

La semplificazione delle aliquote Irpef

Una delle misure più attese della riforma fiscale è la semplificazione delle aliquote Irpef, che passeranno da quattro a tre. Questo significa che il reddito imponibile dei contribuenti sarà suddiviso in tre fasce, ciascuna con una percentuale di tassazione diversa. Le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Questa modifica comporterà una riduzione dell’imposta dovuta per i contribuenti che si trovano nella fascia di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano soggetti all’aliquota del 25%. Per esempio, un contribuente con un reddito imponibile di 25.000 euro pagherà nel 2024 un’imposta Irpef di 5.750 euro, contro i 6.250 euro che avrebbe pagato nel 2023.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti

Un’altra novità introdotta dalla riforma fiscale riguarda la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, come quelli dei pensionati e dei collaboratori coordinati e continuativi. La detrazione, che serve a ridurre l’imposta lorda dovuta, sarà aumentata di 75 euro, passando da 1.880 a 1.955 euro. Questo aumento si applicherà solo ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, mentre per quelli con un reddito superiore la detrazione rimarrà invariata.

L’aumento della detrazione per i lavoratori dipendenti determinerà una maggiore no-tax area, ovvero la soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’imposta Irpef. Nel 2024, infatti, i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 8.500 euro non dovranno pagare l’Irpef, mentre nel 2023 la no-tax area era fissata a 8.425 euro.

La revisione delle detrazioni per alcuni oneri

La riforma fiscale prevede anche una revisione delle detrazioni spettanti per alcuni oneri deducibili o detraibili dal reddito imponibile, come le spese mediche, le spese per l’istruzione, gli interessi passivi sui mutui e le erogazioni liberali. Queste detrazioni saranno ridotte del 10% per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e del 20% per quelli con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

L’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE)

Infine, la riforma fiscale abroga l’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE), introdotta nel 2012 con lo scopo di incentivare l’investimento in capitale proprio da parte delle società di capitali e delle imprese individuali. L’ACE consisteva nella deduzione dal reddito imponibile di una quota calcolata applicando una percentuale (detta notional yield) al valore del capitale proprio netto incrementato rispetto all’anno precedente.

L’abrogazione dell’ACE si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2024 e sarà sostituita da una nuova misura di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, che sarà definita con un successivo decreto legislativo.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

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