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Con il Comunicato stampa n.84 del 24 Maggio 2024 vengono approvati una serie di provvedimenti volti a riformare e migliorare diversi settori nel panorama economico e sociale italiano, ecco i dettagli:

Semplificazione edilizia e urbanistica:
– Obiettivi: Il decreto legge, proposto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, mira a semplificare le norme edilizie e urbanistiche per rispondere al crescente fabbisogno abitativo e ridurre il consumo del suolo.
– Misure principali: Include l’ampliamento degli interventi di edilizia libera, la semplificazione del riconoscimento dello stato legittimo degli immobili, agevolazioni per i cambi di destinazione d’uso senza opere, e modifiche alle tolleranze costruttive.
– Normative specifiche: Semplificazione della sanatoria per le parziali difformità edilizie, mantenimento delle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid-19, e disposizioni per le amministrazioni pubbliche in materia edilizia.

Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio dell’anno scolastico, università e ricerca:
– Obiettivi: Il decreto legge, proposto da vari ministri, introduce misure per migliorare la gestione dello sport, supportare gli alunni con disabilità, garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico e migliorare l’istruzione universitaria.
– Sport: Introduce regole per il funzionamento degli organismi sportivi e istituisce una commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive.
– Sostegno didattico: Misure per l’integrazione degli studenti stranieri e per rafforzare il supporto agli alunni con disabilità, inclusi nuovi percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno.
– Mobilità dei dirigenti scolastici: Introduzione di un nuovo modello di valutazione basato su parametri di merito e regolazione della mobilità dei dirigenti scolastici.

Legge di delegazione europea 2024:
– Obiettivi: Adeguare l’ordinamento interno alle direttive e regolamenti dell’Unione Europea.
– Misure principali: Delega al governo per recepire 20 direttive e attuare 13 regolamenti europei, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, protezione dei lavoratori contro l’amianto, e tutela penale dell’ambiente.
– Regolamenti specifici: Adeguamento delle normative interne per la produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per la tutela dei prodotti artigianali e industriali.

Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali:
– Obiettivi: Incrementare gli standard di sicurezza delle infrastrutture per il trasporto pubblico.
– Misure principali: Ampliamento delle competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture (ANSFISA), introduzione di corsi di formazione, ispezioni ordinarie, e installazione di sistemi automatici di monitoraggio della sicurezza.
– Finanziamenti e personale: Incremento delle dotazioni organiche dell’Agenzia e introduzione di nuove fonti di entrata.

Revisione del sistema sanzionatorio tributario:
– Obiettivi: Riformare il sistema sanzionatorio in ambito tributario per renderlo più equo ed efficace.
– Misure principali: Revisione delle sanzioni previste per violazioni fiscali, con l’obiettivo di migliorare la conformità fiscale e ridurre l’evasione.

Quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:
– Obiettivi: Migliorare l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF gestite dallo Stato.
– Misure principali: Aggiunta di interventi per il recupero dalle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche, miglioramento delle procedure amministrative per l’utilizzo dei fondi, e l’uso di piattaforme informatiche per la presentazione delle domande.

Disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare:
– Obiettivi: Ridefinire gli assetti fondamentali delle strutture dirigenziali del Ministero della Difesa.
– Misure principali: Incremento del personale degli uffici di diretta collaborazione, definizione dei compiti e delle responsabilità del Direttore per la politica di difesa, e adeguamento dell’organizzazione del Ministero.

Leggi regionali:
– Obiettivi: Valutare e approvare le leggi delle regioni e delle province autonome.
– Misure principali: Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare diverse leggi regionali, che spaziano dal sostegno agli enti del terzo settore, alle variazioni di bilancio, alla promozione della legalità e alla prevenzione degli incendi boschivi.

Il prossimo giovedì approfondiremo il punto relativo sistema sanzionatorio tributario.

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, ha approvato il decreto legge n° 60 del 07/05/2024 ( pubblicato in Gazzetta ufficiale n: 105 del 07/05/2024 ), che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, c.d. decreto COESIONE LAVORO.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno ed introduce il bonus giovani, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, il bonus ZES per il sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno.

Tutte le misure presentano alcune caratteristiche comuni:

  1. Non sono nuove nel nostro ordinamento in quanto sembrano (almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate) essere quasi la “fotocopia” di quelle scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017;
  2. Non sono strutturali, ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
  3. La piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Assunzione dei giovani “under 35”

Si riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il prossimo 1° luglio  ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi e consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo.

Nella c.d. Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.

Il comma 8 dell’art. 22, parla di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: l’unica eccezione riguarda, senza alcuna deduzione, la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (dall’art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 216, attraverso il quale si dispone, per il 2025, un abbattimento dell’IRPEF e dell’IRES, pari al 120% o al 130% per le categorie svantaggiate indicate in un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, ove viene preso in considerazione il costo del lavoro in aumento rispetto all’anno precedente in virtù delle nuove assunzioni ).

 

Assunzione di donne svantaggiate

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate.

Esso presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012:

  1. Non è strutturale, ma a tempo;
  2. Il beneficio, non è cumulabile con altri incentivi, ad eccezione di quello previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 213/2023;
  3. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato (si parla di occupazione stabile), mentre la legge n. 92/2912 prevede incentivi anche in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi;
  4. La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Lo sgravio contributivo previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, sulla quota a carico dei datori di lavoro è pari al 100% con un tetto mensile massimo fissato a 650 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo massimo di riconoscimento dell’agevolazione è di 24 mesi. Lo sgravio comprende anche i premi ed i contributi assicurativi INAIL.

Lo sgravio riguarda:

  1. Donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
  2. Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023.
  3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

 

Le misure per il lavoro autonomo

Il decreto contiene anche incentivi per l’autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

Nello specifico, all’art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente,

  1. Autoimpiego centro-nord Italia e
  2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:

  1. a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
  2. b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
  3. c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come

definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

  1. d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  2. e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
  3. f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:

  1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
  2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
  3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

 

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, cd. Bonus Befana:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.

Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei già menzionati requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.

 

Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.Per una consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

Entro il 18 marzo 2024, termine che quest’anno cade di sabato, è imperativo procedere al versamento del saldo IVA relativo all’anno 2023, come indicato nel modello IVA 2024. La somma dovuta può essere saldata in diverse modalità, offrendo un certo margine di flessibilità ai contribuenti.

In primo luogo, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione, rispettando il termine stabilito. Tuttavia, per coloro che preferiscono diluire il pagamento nel tempo, è consentita la rateizzazione, purché la procedura sia completata entro il 16 dicembre, come previsto dal recente Decreto Semplificazione adempimenti tributari.

Agevolazioni per i Soggetti ISA

È importante sottolineare che il contesto normativo attuale contempla alcune agevolazioni per i soggetti ISA, ovvero coloro che aderiscono al nuovo concordato preventivo biennale. Per essi, è stata estesa la scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 al 31 luglio 2024, consentendo così un’ulteriore dilazione temporale.

Tuttavia, qualora si opti per questa proroga, è necessario tenere presente che sarà applicata una maggiorazione dell’1,60%, dovuta al differimento al 30 giugno 2024. Inoltre, per i contribuenti ISA è prevista la possibilità di rateizzare il saldo IVA in un massimo di 6 rate.

Modalità di Versamento Rateale e Novità Normative

Per quanto riguarda le modalità di versamento rateale, è fondamentale osservare che l’importo dovuto va suddiviso in rate di uguale ammontare, con l’applicazione di interessi mensili dello 0,33% a partire dalla seconda rata. Queste rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 18 marzo 2024, data entro la quale va versata la prima rata.

Va altresì evidenziato che il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre, consentendo così ai contribuenti di rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate anziché 9, come precedentemente previsto.

Differimento del Versamento e Proroga per i Soggetti ISA

Per coloro che desiderano differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, è importante considerare che il saldo IVA 2023 può essere differito fino al 1 luglio 2024, applicando una maggiorazione dell’0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Un’altra informazione importante riguarda la proroga senza maggiorazione concessa ai soggetti ISA per il versamento dell’IRPEF/IRES/IRAP e IVA, che scade l’1 luglio 2024, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 13/2024. Questa proroga permette ai contribuenti ISA di rispettare i termini senza dover affrontare alcuna maggiorazione.

Calcolo della Maggiorazione e Specifiche del Mod. IVA 2024

Infine, è stata precisata la modalità di calcolo della maggiorazione dell’0,40% sul saldo IVA 2023 in caso di differimento al 1 luglio 2024, specificando che questa maggiorazione va applicata sull’importo al netto delle compensazioni, ovvero sottraendo i crediti utilizzati per compensare il debito.

Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per chiarimenti, domande e assistenza personalizzata.

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