Il Governo ha recentemente annunciato importanti modifiche alle normative fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione. Queste modifiche, contenute in un decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, sono state presentate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante una conferenza stampa. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le varie novità introdotte e il loro impatto sul sistema fiscale italiano.

Tassazione dell’imposta di successione e donazione:

Il decreto legislativo include diverse disposizioni riguardanti l’imposta di successione e donazione. Una delle modifiche principali riguarda l’inclusione delle aliquote e delle franchigie relative a questa imposta nel testo unico sulle successioni e donazioni. Questo aggiornamento tiene conto della più recente giurisprudenza e stabilisce chiaramente le modalità di calcolo dell’imposta in base ai beni ereditati o donati.

Una novità significativa riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum” ai fini delle aliquote e delle franchigie dell’imposta. Questo significa che i beni donati non saranno più considerati parte dell’ammontare soggetto a tassazione per l’imposta di successione e donazione. Inoltre, il decreto chiarisce il trattamento fiscale degli affilianti e degli affiliati, che sono ora considerati parenti in linea retta ai fini di questa imposta.

Imposta di successione e donazione e disciplina dei Trust:

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti i trust e le liberalità d’uso. Innanzitutto, si stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si estende ai trasferimenti derivanti da trust. Tuttavia, le liberalità d’uso sono escluse dall’imposta. Le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal valore dei beni trasferiti e dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Un aspetto importante riguarda il versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento. È anche possibile effettuare il pagamento in via anticipata da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. È importante notare che l’imposta pagata è definitiva e non è soggetta a restituzione.

Dichiarazione di successione precompilata:

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo sistema prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione richiesta per la presentazione della dichiarazione. È obbligatorio presentare la dichiarazione in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione, fatta eccezione per i residenti all’estero.

Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si introduce il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte. Dopo la presentazione della dichiarazione, verrà effettuato un controllo di regolarità ed eventualmente sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione nel termine di due anni, nel caso in cui emerga una maggiore imposta principale.

Imposta di registro:

Il decreto interviene anche per razionalizzare le procedure relative all’imposta di registro. Ad esempio, per gli atti di trasferimento di azienda, si prevede l’applicazione di aliquote diverse a seconda del tipo di beni trasferiti. Nelle divisioni ereditarie, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta di registro, è prevista l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione. Anche per questa imposta è previsto un successivo controllo formale e, in caso di maggiore imposta principale, sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per il ricorso.

Imposta di bollo:

Il decreto introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 entro il termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione. Si prevede inoltre l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e l’esenzione dall’imposta per gli atti ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.

 

In conclusione, il decreto legislativo introduce una serie di modifiche significative alle imposte di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta di bollo. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure fiscali, razionalizzare il sistema e garantire una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti; nonostante ciò, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni di ogni singola situazione fiscale. Per una consulenza personalizzata e per chiarire eventuali dubbi, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

L’esonero contributivo per i dipendenti rappresenta un importante vantaggio fiscale per il 2024, consentendo una riduzione parziale dei contributi previdenziali mensili. Tuttavia, la gestione di questa misura richiede una comprensione approfondita delle regole e delle eccezioni che la circondano. In questo post, esploreremo gli esempi e i casi particolari che i datori di lavoro devono considerare per una corretta gestione in busta paga.

Limiti e Condizioni dell’Esonero

Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo può essere applicato mensilmente ai dipendenti, a condizione che siano rispettati i limiti di importo massimo in base alla retribuzione imponibile. Questi limiti variano a seconda del livello di retribuzione e vengono definiti come segue:

– 7%: Se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.923 euro.

– 6%: Se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra 1.923 euro e 2.692 euro.

Questi parametri forniscono una guida chiara per determinare l’applicabilità dell’esonero in base alla retribuzione dei dipendenti.

Aliquote Contributive e Distinzioni

Nell’applicazione dell’esonero, è fondamentale distinguere tra le diverse aliquote contributive soggette a sgravio. L’esonero si applica esclusivamente alla contribuzione IVS a carico del lavoratore e non all’aliquota di contribuzione alla CIG (0,30%). Tuttavia, è necessario fare attenzione agli apprendisti, il cui regime contributivo presenta caratteristiche particolari che possono influenzare l’applicabilità dell’esonero.

Esclusioni e Eccezioni

L’esonero contributivo non si applica ai ratei di mensilità aggiuntiva né alle tredicesime e quattordicesime mensilità. È importante tenere presente queste eccezioni nella gestione della busta paga per evitare errori e violazioni normative.

Fringe Benefit e Implicazioni sull’Imponibile

I fringe benefit rappresentano un’importante componente della retribuzione dei dipendenti. Tuttavia, se erogati in misura superiore al limite annuo che li rende esenti, possono influenzare il calcolo dell’imponibile contributivo. È fondamentale monitorare attentamente questi benefici per garantire il rispetto dei limiti di esenzione e l’applicazione corretta dell’esonero.

Variazioni del Rapporto di Lavoro e Continuità

Nel corso dell’anno, possono verificarsi variazioni nel rapporto di lavoro dei dipendenti che richiedono una valutazione attenta dell’esonero contributivo. Ad esempio, nel caso di variazioni da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, il massimale mensile di retribuzione imponibile deve essere valutato in base alla complessiva retribuzione imponibile del rapporto di lavoro.

Gestione dei Rapporti Multipli e Denunce Contributive

Quando un dipendente lavora per più datori o ha più rapporti di lavoro presso lo stesso datore, è necessario valutare autonomamente il massimale mensile di retribuzione imponibile per ciascun rapporto. Questa distinzione è fondamentale per garantire un’applicazione corretta dell’esonero contributivo.

La complessità delle regole e delle eccezioni relative all’esonero contributivo richiede una consulenza esperta per assicurare una corretta applicazione e massimizzare i vantaggi per l’azienda e i suoi dipendenti. Lo Studio Pallino Commercialisti è pronto a offrire consulenze e assistenza personalizzata su questo e altri argomenti contabili e fiscali.

Ai sensi degli articoli 2478 bis e 2364 del codice civile italiano, l’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro termini specifici. Per il bilancio 2023, la data limite per l’assemblea nei termini ordinari è il 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31/12/2023, anno bisestile) , una scadenza che sottolinea l’importanza di una preparazione tempestiva.

Per le società a responsabilità limitata (Srl), la convocazione dei soci deve avvenire in genere almeno 8 giorni prima dell’assemblea o nel diverso termine di statuto e  quindi normalmente entro il 20 aprile 2024.

È essenziale notare che la mancata convocazione può essere sanata solo con la dichiarazione di assenso o la presenza (e in tal caso la dichiarazione in adunanza) di tutti i soci e dell’organo amministrativo, nonché ove previsto dell’organo di controllo.

Per le società per azioni (Spa), invece, la convocazione deve essere effettuata normalmente con un preavviso di 15 giorni, quindi entro il 14 aprile 2024.

In ogni caso dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni statutarie.

La Regolarizzazione delle Scorte di Magazzino secondo la Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024, tramite l’articolo 1, commi da 78 a 85, introduce importanti disposizioni riguardanti la regolarizzazione delle scorte di magazzino per i soggetti Oic Adopter. Questa legislazione mira a fornire un quadro chiaro e definito per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle normative fiscali e contabili vigenti.

Secondo la Legge n. 213/2023, i soggetti Oic Adopter hanno la possibilità di regolarizzare le loro esistenze iniziali di magazzino fino al 1° gennaio 2023. Questa regolamentazione prevede due modalità principali per la regolarizzazione:

Eliminazione delle Scorte in Eccesso:

I soggetti possono eliminare le scorte iniziali che risultano essere in eccesso rispetto alle quantità o valori effettivi. In questo caso, è previsto il versamento dell’IVA sull’importo eliminato e di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore eliminato.

Iscrizione delle Scorte Omesse:

I soggetti possono anche iscrivere le scorte iniziali che sono state omesse precedentemente. In questo caso, è previsto solo il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul nuovo valore iscritto, senza alcun versamento a titolo di IVA.

Ambito Soggettivo e Oggettivo

Possono beneficiare di questa misura agevolativa gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), ovvero tutti i soggetti Oic Adopter Le scorte ammissibili per la regolarizzazione sono beni direttamente legati all’attività dell’impresa come merci, materie prime, semilavorati e altri beni mobili utilizzati nella produzione.

Modalità di Regolarizzazione e Termini di Versamento

La procedura di regolarizzazione delle scorte di magazzino deve essere richiesta all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate uguali, la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Aspetti Contabili della Regolarizzazione

Dal punto di vista contabile, eventuali discrepanze tra il valore effettivo delle scorte al 1° gennaio 2023 e quello indicato inizialmente nei registri contabili devono essere registrate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, seguendo le disposizioni del Principio contabile OIC 29 per la correzione degli errori contabili.

La regolarizzazione delle scorte di magazzino prevista dalla Legge di Bilancio 2024 offre ai soggetti Oic Adopter la possibilità di adeguarsi alle normative fiscali e contabili in vigore, fornendo un quadro chiaro e definito per la gestione delle scorte iniziali al 1° gennaio 2023.

Per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Ricordiamo le principali scadenze di Aprile 2024:

Giovedì 4 Aprile 2024

– Opz. cessione credito/sconto fatt. spese 2023+com. amm. cond.

(Provv. Ag. Entrate 21.2.2024)

Martedì 16 Aprile 2024

– Versamento IVA e ritenute – Marzo

Venerdì 26 Aprile 2024

– Mod. INTRA – Marzo e 1° trimestre

Lunedì 29 Aprile 2024

– Versam. bollo scritture contab. 2023 conservate digitalmente

(120 gg dalla chiusura esercizio – art. 6, co. 2, DM 17.6.14)

– Dichiarazione e liquidazione OSS – 1° trimestre

Martedì 30 Aprile 2024

– Mod. IVA TR – 1° trimestre

– Mod. IVA 2024 – anno 2023

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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Nel vasto e intricato mondo delle imposte locali, la Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) rappresenta un tassello fondamentale. Ma finora, la prassi consolidata stabiliva che il ravvedimento dell’adempimento fosse possibile solo entro un preciso arco temporale di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Tuttavia, una svolta sostanziale è giunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Novità: Superare l’Antico Orientamento

L’orientamento consolidato finora sosteneva che oltre i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione IMU fosse considerata omessa e, di conseguenza, non più sanabile. Tuttavia, il MEF ha offerto un chiarimento che ribalta questo paradigma, aprendo la possibilità di ravvedere anche dichiarazioni IMU presentate oltre il fatidico limite temporale. Questo cambiamento non solo scuote le fondamenta delle consuetudini fiscali, ma richiede anche una riconsiderazione da parte dei contribuenti e degli operatori del settore, oltre che un adeguamento da parte degli enti locali.

La Scadenza e le Sue Peculiarità

Secondo quanto stabilito dal comma 769 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Una volta presentata, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati che comportino una variazione dell’imposta dovuta.

Quando è Obbligatoria la Dichiarazione

La presentazione del modello della dichiarazione IMU non è sempre obbligatoria. È richiesta nei casi in cui l’immobile soggetto all’IMU ha beneficiato di riduzioni d’imposta nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, oppure quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario del contribuente.

Un esempio è rappresentato dal caso in cui, nell’anno d’imposta di riferimento della dichiarazione, l’immobile è stato concesso in comodato tra genitori e figli, godendo così dello sconto del 50% previsto per questa casistica. Un altro caso è la trasformazione di un terreno da agricolo a edificabile

Scadenze e Proroghe: Il Labirinto Temporale delle Dichiarazioni IMU

Il delicato equilibrio delle scadenze e delle proroghe nel campo delle dichiarazioni IMU può essere un vero e proprio labirinto. Ad esempio, con riferimento alla Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021), il Decreto Semplificazioni ha prorogato la scadenza dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, mentre il Decreto Milleproroghe ha ulteriormente esteso il termine al 30 giugno 2023. Questo ha portato il 30 giugno 2023 a essere la scadenza ordinaria sia delle Dichiarazione IMU 2023 che della Dichiarazione IMU 2022.

Modalità di Presentazione e Sanzioni

La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune in cui si trovano gli immobili oggetto del tributo, e le modalità possono variare!

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione IMU può comportare sanzioni dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro per le omissioni e dal 50% al 100% per le infedeltà.

Il Ravvedimento Operoso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità di ravvedere la dichiarazione IMU anche oltre i canonici 90 giorni, offrendo un’interpretazione favorevole ai contribuenti. Questo si basa sul fatto che la previsione secondo cui è ravvedibile solo la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è espressamente indicata solo dalla legge sulle dichiarazioni fiscali e non dalla normativa specifica sugli IMU.

Il ravvedimento oltre i 90 giorni rappresenta una possibilità preziosa per regolarizzare la propria posizione fiscale, mentre le modalità di presentazione e le scadenze richiedono una costante attenzione.

Per  una corretta comprensione delle regole e delle opportunità offerte, per chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione.

L’ammortamento dei beni materiali strumentali rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione finanziaria di qualsiasi impresa. Si tratta di un processo contabile e fiscale che mira a distribuire il costo di un bene lungo la sua vita utile, riflettendo così il suo deprezzamento nel tempo. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le disposizioni e le pratiche relative all’ammortamento dei beni materiali, concentrandoci sia sulle normative fiscali che sulla gestione contabile.

Ammortamento Fiscale: Disposizioni Generali

La disciplina fiscale per l’ammortamento dei beni materiali è contenuta nell’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), integrato per le ditte individuali dall’articolo 64, comma 2, TUIR. Questa normativa stabilisce le seguenti regole fondamentali:

  1. Inizio Ammortamento:

Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio in cui il bene entra in funzione, come stabilito dall’articolo 102, comma 1, TUIR.

  1. Quote di Ammortamento:

    Le quote sono deducibili fino a un limite massimo determinato dai coefficienti presenti nella Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, come indicato nell’articolo 102, comma 2, TUIR.
  2. Primo Anno: Nel primo anno, il coefficiente di ammortamento previsto dalla Tabella deve essere ridotto alla metà, come specificato dall’articolo 102, comma 2, TUIR.
  3. Esercizio di Durata Diversa da 12 Mesi:Gli ammortamenti devono essere adeguati alla durata effettiva dell’esercizio, come previsto dall’articolo 110, comma 5, TUIR.

La Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 fornisce i coefficienti di ammortamento suddivisi in Gruppi e Specie di attività, con l’obiettivo di adattarsi alle varie tipologie di beni. Nel caso in cui un bene non rientrasse nelle categorie previste, si possono utilizzare i coefficienti applicabili a beni simili di altre categorie di imprese.

 

Costo dei Beni Ammortizzabili

Il costo dei beni ammortizzabili è calcolato al lordo delle quote di ammortamento dedotte e include anche gli oneri accessori direttamente imputabili al bene, come le spese di trasporto e le imposte. Inoltre, il costo è considerato al netto delle rivalutazioni effettuate secondo specifiche leggi, a condizione che abbiano avuto un effetto fiscale. Se i contributi in conto impianti sono registrati contabilmente con il metodo diretto, il costo è calcolato al netto di tali contributi.

Sistematicità dell’Ammortamento Fiscale

Sebbene il TUIR non imponga esplicitamente l’obbligo di effettuare l’ammortamento fiscale in maniera sistematica, è importante notare che l’Amministrazione Finanziaria può non riconoscere gli ammortamenti non coerenti con i comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti, a meno che non si dimostri di aver seguito corretti principi contabili.

Beni di Costo non Superiore a € 516

Per i beni il cui costo complessivo non supera i € 516, è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto. Tuttavia, questa deduzione integrale trova sempre un limite nel principio di imputazione al Conto Economico.

Immobili delle Imprese Operanti nel Settore del Commercio

Per i fabbricati strumentali utilizzati nel settore del commercio, con entrata in funzione entro la fine dell’anno 2023, il coefficiente massimo di ammortamento è aumentato al 6% per il periodo d’imposta 2023 e i quattro successivi.

Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato precedentemente, l’agevolazione dell’ammortamento si applica specificamente alle attività indicate nella seguente tabella, svolte in via prevalente:

 

| Codice ATECO   | Descrizione dell’Attività                                                       
| 47.11.10       | Ipermercati
| 47.11.20       | Supermercati
| 47.11.30       | Discount di alimentari
| 47.11.40       | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
| 47.11.50       | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
| 47.19.10       | Grandi magazzini
| 47.19.20       | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati in elettronica e altro
| 47.19.90       | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
| 47.21          | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
| 47.22          | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
| 47.23          | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
| 47.24          | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
| 47.25          | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
| 47.26          | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
| 47.29          | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Questo elenco fornisce una panoramica delle attività commerciali che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’ammortamento, offrendo così un incentivo aggiuntivo per determinati settori dell’economia.

Nel mondo aziendale, la corretta gestione dell’ammortamento dei beni materiali riveste un ruolo cruciale per garantire la stabilità finanziaria e fiscale dell’impresa. È fondamentale comprendere appieno le normative vigenti, i principi contabili e le opportunità di agevolazione fiscale disponibili. Adottare una strategia di ammortamento ben strutturata e coerente con le disposizioni legali può consentire all’azienda di ottimizzare le risorse, massimizzare i benefici fiscali e mantenere una corretta rappresentazione del valore dei suoi beni nel bilancio aziendale.

Investire tempo e risorse nella comprensione e nell’implementazione di pratiche di ammortamento efficaci può contribuire in modo significativo al successo a lungo termine dell’impresa.

Consultare un esperto contabile o fiscale può essere un passo importante per garantire la conformità alle normative e massimizzare i vantaggi derivanti dall’ammortamento dei beni materiali.
Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenze ed assistenza personalizzata.

Il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 ha dato il via libera al decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione, apportando significative modifiche alle disposizioni in merito alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, sono orientate a favore dei contribuenti, offrendo loro maggiori opzioni per la dilazione del pagamento delle somme dovute.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Secondo il decreto, una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le nuove disposizioni entreranno in vigore. Tuttavia, le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2024 continueranno ad essere regolate dalle disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella sua versione attuale.

La dilazione

L’agente della riscossione potrà concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120mila euro su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026, a 96 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, a 108 per le richieste dal 2029. Se invece il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà – con l’Isee nel caso delle persone fisiche o delle ditte individuali o con i dati contabili (indice di liquidità; rapporto fra debiti e valore della produzione) la dilazione potrà essere di 120 rate per somme oltre 120mila euro, indipendentemente dalla data di presentazione, mentre per le somme fino a 120mila euro, da 85 a 120 rate mensili per le richieste nel 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste dal 2029.

Proroga della dilazione e situazioni eccezionali

La dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Inoltre, in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Nuove disposizioni a partire dal 2025

A partire dal 2025, su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con possibilità di ottenere la dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili per i debiti superiori a 120.000 euro e da 85 a un massimo di 120 rate mensili per i debiti fino a 120.000 euro.

 Valutazione della situazione di obiettiva difficoltà

La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, tiene conto di diversi parametri, come l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e l’indice di liquidità e il rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo per gli altri soggetti. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze stabilirà le modalità di applicazione e documentazione di tali parametri, oltre all’individuazione di particolari eventi che determinano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per ulteriori chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama delle pratiche fiscali sta per subire un’altra svolta significativa, poiché l’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato modifiche sostanziali  riguardanti l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Con il provvedimento dell’8 marzo 2024, Prot. n. 105669, reso pubblico sull’11 marzo 2024, l’Agenzia ha introdotto innovazioni che influenzeranno il modo in cui aziende e individui gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Una delle modifiche più rilevanti entra in vigore a partire dal 20 marzo 2024, riguarda le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, ci sono alcuni punti chiave da tenere presente:

Adesione all’Accordo di Servizio: Non più Obbligatoria

Prima di questa modifica, l’adesione all’accordo di servizio era un passaggio necessario per poter consultare le proprie fatture elettroniche. Tuttavia, con il cambiamento introdotto, tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti non titolari di partita IVA, potranno usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza dover sottoscrivere alcun accordo di servizio.

Tempistiche di Disponibilità delle Fatture

Le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) saranno disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Inoltre, sia per gli operatori economici che per i consumatori finali, i “dati fattura” saranno consultabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Estensione del Servizio di Registrazione dell’Indirizzo Telematico

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, originariamente riservato ai soggetti IVA, verrà esteso anche ai soggetti diversi da persona fisica e non titolari di partita IVA. Questo ampliamento mira a rendere più accessibili e efficienti le procedure di gestione delle fatture elettroniche per una gamma più ampia di soggetti.

In caso di dubbi o necessità di approfondimenti riguardo alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo Studio Pallino è a vostra disposizione per fornire assistenza personalizzata.

In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
provvedimento-n105669-2024

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